Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Riferimenti: SCH.DEC N.450/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 441
Data: 19/09/2017


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Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziate per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

19 settembre 2017
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Allegati|


Presupposti normativi

Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro è stato previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato ambientale).

L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 reca in particolare disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile: esso stanzia risorse, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30).

Si rammenta che in base a tale disposizione, nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce che un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, definisca i contenuti del programma sperimentale e le modalità di presentazione dei progetti. Un successivo decreto adottato con la medesima procedura provvede poi alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari.

 

Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro è stato quindi approvato con decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 del decreto citato, il Programma è finalizzato ad incentivare scelte di mobilità urbana alternative all'automobile privata, al fine di ridurre le emissioni climalteranti a supporto di altri strumenti per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione degli inquinanti atmosferici. Lo stesso art. 1 reca l'approvazione del Programma, come definito nell'Allegato 1: tale allegato richiama il quadro normativo di riferimento, chiarendo le finalità dello strumento, i destinatari, le tipologie di intervento nonché le definizioni. L'art. 2 approva i criteri e le modalità di presentazione dei progetti di cui all'Allegato 2 al decreto citato.
Sono finanziabili prioritariamente le seguenti tipologie di progetti:
a) progetti di mobilità sostenibile casa-scuola rivolti alle scuole primarie e secondarie che abbiano istituito la figura del mobility manager scolastico:
1. progetti di bicibus e pedibus, comprensivi degli interventi infrastrutturali necessari a mettere in sicurezza i percorsi individuati;
2. interventi di riduzione e allontanamento del traffico e della sosta veicolare in prossimità degli edifici scolastici;
3. realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola in sicurezza e autonomia, in bicicletta o a piedi, tra cui le corsie ciclabili e le zone 30;
4. programmi di formazione alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla guida ecologica e sostegno a uscite didattiche e gite scolastiche in treno, bicicletta o col trasporto pubblico locale;
5. realizzazione di parcheggi per biciclette protetti all'interno o presso le aree di pertinenza degli edifici scolastici;
b) progetti di mobilità sostenibile casa-lavoro:
1. progetti aziendali per il riconoscimento del buono mobilità ai lavoratori di aziende dotate di mobility manager e piano spostamenti casa-lavoro;
2. progetti per la dotazione di piattaforme e strumenti per la promozione e sviluppo del car-pooling per gli spostamenti verso i luoghi di lavoro;
3. realizzazione di parcheggi per biciclette protetti per dipendenti e studenti universitari, presso le sedi di lavoro e le università;
4. realizzazione di postazioni per bike-sharing e car-sharing presso le sedi di lavoro e le università.
Si prevede che il Programma finanzi i progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti (art 3 del D.M. citato), stabilendo la procedura per l'assegnazione delle risorse. In particolare, si prevede che i progetti, presentati in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2, devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro e non oltre 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 2016.
La comunicazione dell'approvazione del Programma è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016 e da tale data sono decorsi i termini per la presentazione dei progetti. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. citato, il termine ultimo entro il quale gli Enti Locali interessati potevano presentare i progetti è stato fissato al 10 gennaio 2017.
Con il Programma si è previsto (articolo 5 del D.M. citato) il cofinanziamento statale, nella misura di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra.
In ordine alle fasi procedurali da seguire per la presentazione ed il finanziamento dei programmi operativi di dettaglio (POD) predisposti dagli enti locali, si è prevista l'assegnazione, da parte della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente, del finanziamento agli enti beneficiari, suddividendolo in quattro tranche:
  • una prima quota, pari al 30%, viene assegnata contestualmente all'approvazione del POD (art. 6, comma 4, D.M. cit.);
  • una seconda quota, pari al 25%, viene assegnata a seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 25% del costo complessivo del progetto (comma 5);
  • una terza quota, pari al 25%, viene assegnata a seguito dell'approvazione di una relazione che attesti uno stato di avanzamento delle attività previste nel POD pari al 50% del costo complessivo del progetto (comma 6);
  • il saldo, vale a dire la quarta quota, pari al restante 20%, viene assegnato dopo l'approvazione di una relazione finale che attesti un avanzamento delle attività previste nel POD pari al 100% ovvero anche in misura inferiore contestualmente alla comunicazione al Ministero, da parte dell'ente locale beneficiario, della rinuncia alle economie maturate (comma 7). Il medesimo comma disciplina i contenuti della documentazione a corredo della rendicontazione finale.
Si ricorda che, in relazione all'eventuale rimodulazione del POD, in caso di progetti presentati da più enti locali associati, i riferimenti all'ente locale riguardano l' ente locale capofila e referente nei confronti del Ministero. L'art. 7, comma 1, del D.M. n. 280 dispone che sia l'ente capofila abilitato a presentare al Ministero la richiesta di rimodulazione del POD.
 

Lo schema di decreto in esame reca quindi la ripartizione delle risorse disponibili e l'individuazione degli Enti Locali beneficiari, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, secondo periodo, della legge n. 221 del 2015.

La Relazione illustrativa allo schema di decreto riferisce che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei progetti, sono stati presentati 114 progetti del valore complessivo di 214,1 milioni di Euro, coinvolgenti complessivamente 483 Enti Locali distribuiti sull'intero territorio nazionale con esclusione delle Regioni Basilicata e della Valle d'Aosta.

In base a quanto riferito in Relazione, in molti casi rientranti nelle irregolarità non sanzionate con la nullità o l'esclusione dal Programma sono state richieste agli Enti Locali necessarie integrazioni delle istanze, anche nella considerazione degli eventi calamitosi che nel frattempo hanno colpito il territorio degli Enti interessati. I progetti sono stati valutati dalla Commissione di valutazione, istituiita, con decreto direttoriale n. 269 del 3 novembre 2016, in base a quanto  previsto dall'art. 4 comma 6 del decreto ministeriale già citato,

La Relazione illustrativa reca poi alcune Tabelle riepilogative che forniscono il quadro dei progetti valutati, in particolare: la tabella A individua i progetti ammessi a cofinanziamento (fase attuativa) nei limiti delle risorse stanziate di 35 milioni di euro, suddivisi per Regione; la tabella B individua, sempre suddivisi per Regione, i progetti ammissibili a cofinanziamento, che potranno essere cofinanziati con eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili (fase programmatica); la tabella C reca la Graduatoria complessiva dei progetti, inclusi quelli ritenuti non ammissibili a cofinanziamento, in quanto con punteggio inferiore alla sufficienza di 24 punti, o dichiarati "non ricevibili".

Per un inquadramento generale dell'argomento, si veda il tema "Mobilità sostenibile". Sulla materia, si veda inoltre la Risoluzione delle Commissioni riunite 8 a e 13 a del Senato approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui temi della mobilità sostenibile (Doc. XXIV n. 81).

 


Contenuto


Art. 1 - Finalità e oggetto

L'articolo 1 indica le finaità e l'oggetto dell'atto ai fini dell'attuazione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, quali:

  •   la definizione della graduatoria delle istanze presentate; nell'ambito di tale graduatoria, si specifica che sono ammissibili a cofinanziamento i progetti che all'esito delle attività di valutazione hanno ricevuto un punteggio pari o superiore alla sufficienza di 24 punti;
  •  la disciplina della ripartizione delle risorse a favore degli Enti locali beneficiari, distinguendo tra:

- da un lato, i progetti che rientrano nella fase attuativa, e sono quindi immediatamente finanziabili;

- dall'alttro, i progetti inclusi nella fase programmatica, finanziabili con eventuali ulteriori risorse disponibili.

  • l'individuazione delle istanze non ammissibili, che hanno ricevuto un punteggio inferiore alla sufficienza, stabilita in 24 punti, all'esito delle attività di valutazione, o dichiarate "non ricevibili".

Art. 2 - Graduatoria (Allegato 1)

L'articolo 2 prevede che la graduatoria delle istanze presentate nell'ambito del Programma sperimentale è recata dall'allegato 1 all'atto in esame.

Tale allegato 1 riporta l'indicazione: dell'ordine di graduatoria delle istanze, degli Enti locali beneficiari, del punteggio, degli importi di progetto e delle richieste di cofinanziamento.

Si ricorda, come già richiamato in premessa, che in caso di progetti presentati da più enti locali associati, i riferimenti all'ente locale riguardano l'ente locale capofila.

Art. 3 - Progetti ammessi a cofinanziamento - fase attuativa (Allegato 2)

In base all'articolo 3, costituiscono la fase attuativa del Programma sperimentale e sono dunque ammessi a cofinanziamento i progetti indicati dall'elenco riportato nell'allegato 2 all'atto in esame.

Tale allegato 2 individua i progetti con la relativa indicazione: dell'ordine di graduatoria, degli Enti locali beneficiari, del punteggio, degli importi di progetto e di cofinanziamento.

Il comma 2 specifica che i progetti ammessi a cofinanziamento - in fase attuativa - sono finanziati nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 221 del 2015. I progetti ammessi a cofinanziamento risultano 37.


Art. 4 - Progetti ammissibili a cofinanziamento - fase programmatica (Allegato 3)

In base all'articolo 4, costituiscono la fase programmatica del Programma sperimentale e sono ammissibili a cofinanziamento i progetti di cui all'elenco recato dall'allegato 3 all'atto. Tali progetti sono anch'essi individuati con relativa indicazione di ordine in graduatoria, degli Enti locali beneficiari, del punteggio riportato, degli importi di progetto e delle richieste di cofinanziamento.
Il comma 2 della norma specifica che i progetti in questione sono finanziabili nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

L'Allegato 3 reca 45 progetti indicati come ammissibili a cofinanziamento.

Si ricorda che l'allegato 2 al citato D.M. 206 del 2016, al punto 2, in materia di Limiti di cofinanziamento e costi ammissibili, ha previsto che:
2.1.I progetti sono cofinanziati dal Ministero con una percentuale non superiore al 60% del totale dei costi ammissibili, IVA inclusa, secondo quanto richiesto dall'Ente Locale.
2.2.Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.1, l'importo massimo del cofinanziamento del Ministero è pari a un milione di euro; per i progetti presentati da Enti Locali o aggregazione di Enti Locali con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti l'importo massimo finanziabile è elevato a tre milioni.
2.3.L'importo minimo di cofinanziamento del Ministero è pari a Euro 200.000.
2.4.Sono ammissibili i costi relativi alle attività strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti.
2.5.Per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada si applicano obbligatoriamente i vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 maggio 2012 e le indicazioni generali in esso contenute.
2.6.Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.4 sono ammissibili:
- le spese tecniche nella misura massima del 12% del totale dei costi ammissibili, comprensive dei costi di progettazione nella misura massima del 5% del totale dei costi ammissibili;
- i costi di promozione e comunicazione nella misura massima del 5% del totale dei costi ammissibili;
- i costi di acquisto di autobus soltanto se a esclusiva alimentazione elettrica.
2.7.Non sono ammissibili: i costi per la realizzazione di studi di fattibilità; i costi per l'acquisto e la locazione di immobili; i costi documentati da fatture e attestazioni di pagamento con data antecedente alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Programma Operativo di Dettaglio (P.O.D.), ad eccezione delle spese di progettazione purché sostenute successivamente alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Programma sperimentale; le spese sostenute relative all'Imposta sul Valore Aggiunto, se sostenute da soggetti titolari di partita IVA tenuti agli adempimenti di liquidazione della stessa imposta; i costi per l'acquisto di veicoli a motore a esclusivo uso privato a eccezione dei velocipedi.
2.8.I cofinanziamenti concessi dal Ministero possono essere cumulati con altri cofinanziamenti pubblici di origine regionale, statale o comunitaria, ove ciò non sia vietato dalla relativa disciplina e nella misura in cui il cumulo dei cofinanziamenti non superi il costo totale dell'inte rvento.
La distinzione tra fase attuativa e fase programmatica - relative, rispettivamente, ai progetti già ammessi al cofinanziamento e ai progetti ammissibili ma finanziabili solo con ulteriori eventuali risorse -, prevista dallo schema in esame, non è rinvenibile nel D.M. 208 relativo al Programma sperimentale, che reca la richiamata disposizione in relazione ai profili di cofinanziamento e sui costi ammissibili.

Art. 5 - Progetti non ammissibili a finanziamento (Allegato 4)

L'articolo 5 prevede che non sono ammissibili a cofinanziamento i progetti con un punteggio inferiore alla sufficienza di 24 punti o dichiarati "non ricevibili"; tali progetti sono elencati nell'allegato 4 all'atto in esame.


Art. 6 - Disposizioni finali

L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che alle attività di monitoraggio si provvede ai sensi e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 208 del 2016.

Si ricorda che, in base a tale previsione, una quota fino al 4% delle risorse  è destinata alle seguenti attività:
a. monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti;
b. monitoraggio degli obiettivi attesi, con particolare riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità conseguiti;
c. predisposizione di un sistema nazionale omogeneo, integrato e interoperabile con i sistemi locali di gestione dei progetti attuativi del programma;
d. predisposizione e aggiornamento, nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di una sezione denominata "mobilità sostenibile" prevista dall'articolo 5, comma 1, del c.d. collegato ambientale.
La Relazione illustrativa al provvedimento riferisce il valore complessivo dei progetti pari a 214,1 milioni di Euro a fronte di un importo di cofinanziamento richiesto al Ministero di circa 105 milioni di Euro e di risorse disponibili per 35 milioni di Euro, di cui una quota del 4% è destinata ad attività di monitoraggio per la verifica degli obiettivi da conseguire e la valutazione dell'efficacia dei progetti.
 
Il comma 2 della disposizione prevede poi che il Decreto in esame sia notificato agli Enti Locali beneficiari di cui all'articolo 3 - vale a dire agli enti dei progetti ammessi a cofinanziamento e costituenti la fase attuativa - ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 208 del 20 luglio 2016.
Tale disposizione ha previsto che il Decreto di ripartizione delle risorse di cofinanziamento, qui in esame, sia notificato agli Enti Locali beneficiari, che entro i successivi trenta giorni trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Programma Operativo di Dettaglio (POD) redatto sulla base di un apposito format predisposto dal Ministero medesimo.Si ricorda che, in base al comma 3 dell'articolo 6 del D.M. 208, con Decreti del Direttore Generale della Direzione per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente si provvede poi all'approvazione dei POD nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine entro il quale essi devono essere trasmessi; i Decreti sono quindi notificati agli Enti Locali beneficiari del cofinanziamento.
Lo schema di decreto in esame prevede, quindi, che gli enti beneficiari devono quindi trasmettere il Programma Operativo di Dettaglio (POD) entro i successivi trenta giorni.
Potrebbe essere opportuno specificare che la trasmissione va fatta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, specificando il soggetto destinatario del POD, in linea con la previsione già vigente del D.M. 208 (articolo 6, comma 2) più volte richiamato.

Allegati

Il provvedimento all'esame è munito dei seguenti allegati:

Allegato 1, recante la Graduatoria;

Allegato 2, recante "Progetti ammessi a confinanziamento (fase attuativa)";

Allegato 3, recante "Progetti ammissibili a confinanziamento (fase programmatica)";

Allegato 4, recante "Progetti non ammissibili a confinanziamento o non ricevibili"

Il provvedimento è munito del parere della Conferenza unificata.

Al provvedimento sono inoltre allegati i verbali n. 1 del 16 gennaio 2017, n. 2 del 20 gennaio 2017, n. del 30 maggio 2017  della Commissione di valutazione. L'ultimo di tali verbali contiene la graduatoria in ordine di punteggio decrescente assegnato dalla Commissione di valutazione dei progetti presentati dagli enti locali nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro nonché 114 tabelle contenenti le valutazioni effettuate dalla Commissione per ciascun progetto presentato.