Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale- A.C. 3503 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3503/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 482
Data: 29/07/2016
Descrittori:
CANALI E LINEE NAVIGABILI   CODICE E CODIFICAZIONI
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE   NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale

29 luglio 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Contenuto

La proposta di legge A.C. 3503 concernente Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale consta di 12 articoli. In primo luogo la proposta di legge interviene estendendo all'Italia l'utilizzo obbligatorio  nelle zone di navigazione promiscua del sistema di informazione fluviale (art. 1). Oltre alle definizioni (art. 3) sono poi previsti alcuni interventi volti ad agevolare l'introduzione e l'operatività di tale sistema (art. 2) o più in generale la navigazione interna (artt. 4, 5, 6 e 8). Sono infine modificate alcune norme del codice della navigazione con particolare riferimento al regime giuridico della navigazione promiscua,disciplinato in via generale dall'articolo 24 del codice della navigazione, che viene novellato (artt. 7, 9 e 10). Infine gli articoli 11 e 12 stabiliscono infine alcuni requisiti per il conseguimento di abilitazioni e di titoli professionali per la navigazione interna prevedendo la conseguente modifica dei decreti ministeriali contenenti la disciplina di tali profili.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che tutti i veicoli natanti nelle zone di navigazione promiscua siano dotati del sistema di servizi di informazione fluviale RIS (acronimo di River information service) Italia, realizzato ai sensi della direttiva 2005/44/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e in conformità al progetto di cui alla decisione della Commissione europea C(2011)4583 del 28 giugno 2011.

Per zona di navigazione promiscua si intendono secondo quanto stabilito dalla proposta di legge le acque costiere fino a 3 miglia dalla costa, le acque dei porti marittimi, le foci dei fiumi, per la parte marittima, e i canali e le zone di navigazione della Laguna veneta.
L'aggiornamento della classificazione delle acque promiscue è recentemente avvenuta nella regione Veneto che ha provveduto con un atto di concerto tra il direttore marittimo di Venezia, il dirigente della direzione territoriale Nordest del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il dirigente della direzione regionale della regione veneto. Tale atto ha individuato le aree definite in termini di navigazione promiscua.
Andrebbe valutata l'opportunità di precisare che la definizione delle aree di navigazione promiscua viene effettuata con una forma di concerto con le regioni, titolari esclusive della potestà normativa in tema di navigazione interna.
Viene richiamato nel testo l'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, reso esecutivo dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16. L'accordo europeo sulle vie navigabili d'importanza internazionale definisce la  lista delle vie navigabili d'importanza internazionale, la lista dei porti di navigazione interna d'importanza internazionale, tra i quali sono elencati anche i porti italiani (contenuti nell'annesso II). L'annesso III al trattato indica infine le caratteristiche tecniche e di utilizzazione delle vie navigabili di importanza internazionale. Non risulta in tale accordo definita la zona di navigazione promiscua.

La direttiva 2005/44/UE stabilisce le norme per l'introduzione e l'uso, nella Comunità, di servizi d'informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne. La direttiva prevede che tale disciplina sia obbligatoria per alcune tipologie di vie navigabili interne (stabilite al comma 1 dell'articolo 2) ma consente espressamente agli Stati membri di estendere l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni anche non rientranti negli ambiti definiti dall'articolo 2, comma 1. La direttiva stabilisce le caratteristiche dei RIS gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche, precisando gli obblighi degli Stati destinatari della direttiva in materia.
Come risulta dalla risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-07067, a prima firma dell'onorevole Crivellari, l'Italianon ha ritenuto di recepire la direttiva "non avendo l'Italia vie navigabili interne di classe IV o superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro". Pertanto non essendovi i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della direttiva stessa l'Italia non era da considerarsi tra i soggetti destinatari della medesima. A supporto di tale valutazione, si era fatto presente che la direttiva, tra l'altro, recita: «Sulle vie navigabili nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non è obbligatorio stabilire i suddetti requisiti e specifiche tecniche».   

La risposta segnala tuttavia che "più recentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato contattato dai citati partner di progetto per partecipare, come amministrazione di riferimento per la Commissione europea, allo svolgimento del progetto comunitario RIS (River Information Services), nella realizzazione del prototipo. Tra gli obiettivi di tale progetto era previsto che si sarebbe avviato il processo di adeguamento alla direttiva europea in Italia, e la proposta di un nuovo assetto, partendo dall'analisi dell'attuale quadro giuridico nazionale ed europeo. Sulla base delle risultanze emerse dalle attività progettuali, si potranno pertanto avviare le procedure per l'eventuale recepimento della direttiva.

La decisione della Commissione europea C(2011)4583 del 28 giugno 2011 concerne invece la concessione di un contributo finanziario dell'Unione per la realizzazione del progetto comune "MIELE". Il Progetto MIELE  (Multimodal Interoperability for E-services Logistics and Environment sustainability), proposto dalla direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (coordinato tecnicamente dal RINA) è stato presentato in occasione del  bando delle Reti TEN-T del 2010 ed approvato, appunto, dalla decisione C(2011)4583 del 28 giugno 2011. I principali obiettivi dell'azione MIELE, applicazione pilota nell'ambito dell'e-maritime,  sono la messa a punto di un pre-deployment di una piattaforma ICT interoperabile (MIELE Middleware) in grado di interfacciare i sistemi ICT (es. single window, sistemi di port community) pubblico/privato. Il Progetto vede la partecipazione di autorità portuali, armatori, operatori logistici, terminalisti e società di informatica provenienti da 5 paesi dell'Unione (Italia, Cipro, Germania, Portogallo, Spagna) ed è finalizzato allo scambio dati e quindi alla comunicazione su tutta la catena logistica soprattutto in relazione all'interfaccia nave-porto. L'Italia è il Paese leader coordinatore del progetto.


Il comma 2 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 per lo sviluppo del sistema RIS, dei relativi sottosistemi, dell'interoperabilità con i sistemi informativi marittimi e con quelli relativi ad altri sistemi di traffico nonché per l'installazione e l'organizzazione dei RIS armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna.
Ai sensi del codice della navigazione, rientra nella navigazione interna la navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.
Il comma 3 autorizza una spesa non superiore a 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per la concessione di un vouchera fondo perduto per un importo non superiore a 3.000 euro per dotare le imbarcazioni che usufruiscono dei RIS dei necessari software previsti dal sistema RIS Italiae delle necessarie attrezzature di bordo. Il voucher viene concesso nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 1407/2013 che disciplina il livello massimo di aiuti rientrante nel regime de minimis.
Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'articolo 2 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ai seguenti fini:

  • migliorare l'indice di navigabilità della rete di navigazione interna di carattere internazionale;
  • migliorare la capacità e la frequenza dei servizi di trasporto nell'unità di tempo;
  • garantire la completa interoperabilità con i sistemi di trasporto containerizzati in acque fluviali;

Gli interventi finanziati sono diretti all'adeguamento delle sagome delle infrastrutture agli standard definiti dalla classificazione operata dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) e all'aggiornamento tecnologico dei natanti.

La Classificazione CEMT è il sistema europeo di classificazione delle vie navigabili all'interno dell'Europa secondo le loro dimensioni e la loro capacità ad accogliere le imbarcazioni e si articola in otto classi. La classificazione tiene conto della classe, del tipo, della lunghezza, della larghezza, del pescaggio, della stazza e dell'altezza libera con riferimento alle varie imbarcazioni.

L'articolo 3 contiene le definizioni. In particolare vengono definiti:

  • i servizi di informazione armonizzati per la navigazione interna (RIS), comprese le interfacce con altri modi di trasporto, che forniscono dati essenziali sul traffico, sul trasporto, sui canali, sui servizi doganali, sui diritti per l'utilizzo delle vie navigabili, sulle tasse portuali, per la prevenzione di incidenti;

la direttiva contiene una definizione leggermente diversa (ma che appare compatibile con quella proposta) dei RIS intesi come servizi d'informazione armonizzati di supporto alla gestione del traffico e dei trasporti nel settore della navigazione interna, comprese, ovunque tecnicamente fattibile, le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS comprendono servizi quali informazioni sui canali, informazioni sul traffico, gestione del traffico, supporto alla prevenzione di incidenti, informazioni sulla gestione dei trasporti, statistiche e servizi doganali nonché diritti per l'utilizzo delle vie navigabili e tasse portuali. I RIS non riguardano le attività commerciali interne tra le varie compagnie interessate, ma possono essere interfacciati con attività commerciali.

  • dati essenziali sui canali: le informazioni geografiche, idrologiche e amministrative sulle vie navigabili (canali);

la direttiva anche in tal caso una definizione leggermente diversa, trattando delle "informazioni sui canali" e definendoli quali informazioni geografiche, idrologiche e amministrative riguardanti le vie navigabili (canali) ma precisando che si tratta di informazioni unidirezionali: riva-nave o riva-ufficio. Anche in tale circostanza la definizione appare sostanzialmente compatibile.
  • informazioni tattiche sul traffico: le informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sul contesto ambientale aventi un'incidenza immediata sulle decisioni operative di navigazione degli utenti dei RIS;

la direttiva definisce le informazioni tattiche sul traffico "le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato".

  • informazioni strategiche sul traffico: le informazioni aventi un'incidenza a medio e a lungo termine sulle decisioni operative di navigazione degli utenti dei RIS;
  • applicazione RIS: la fornitura di servizi d'informazione fluviale per mezzo di sistemi dedicati;
  • centro RIS: il luogo in cui gli operatori gestiscono i RIS.
Le definizioni coincidono testualmente con quelle della direttiva.

  • utenti dei RIS: i soggetti interessati a ricevere servizi d'informazione armonizzati per la navigazione interna, quali, ad esempio, comandanti delle navi, operatori dei RIS, gestori di chiuse o di ponti, autorità fluviali, operatori portuali e di terminali, gestori della flotta, spedizionieri e agenti marittimi, nonché operatori dei centri di prevenzione incidenti e dei servizi di soccorso;

La formulazione della definizione è pressoché sovrapponibile a quella della direttiva.

  • interoperabilità: la capacità del sistema RIS Italia di cooperare e di scambiare in modo completo e affidabile informazioni o servizi mediante interazione, scambio e riutilizzo delle informazioni anche tra sistemi non omogenei, con l'obiettivo di conseguire un elevato grado di sinergia, servizi e funzionalità nuovi;
  • RIS armonizzati: i RIS con contenuto, formato e frequenza di scambio di dati omogenei tra utenti dei RIS dell'Unione europea che hanno accesso agli stessi RIS e alle medesime informazioni.
La definizione di interoperabilità contenuta nella direttiva è la seguente: "il fatto che i servizi, il contenuto, il formato e la frequenza dello scambio dei dati sono armonizzati in modo tale che gli utenti RIS di tutta Europa abbiano accesso agli stessi servizi e alle stesse informazioni" e di fatto è ripresa dalla definizione di "RIS armonizzati". La definizione di interoperabilità pertanto sembra riferirsi a capacità di integrazione diverse rispetto alla semplice armonizzazione con i dati e le modalità di trasmissione europei.

L'articolo 4 estendeal trasporto fluviomarittimo i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, concernente la concessione dei benefici per il potenziamento dell'intermodalità.

L'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 autorizza, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, lo sviluppo delle catene logistiche e il potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale.

L'articolo 5 estende alle merci caricate su navi adibite alla navigazione marittima interna che effettuano la navigazione fluviomarittima l'esenzione dalla tassa erariale e da quella portuale prevista attualmente per tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché per le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

La tassa erariale è stata istituita dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 47/1974 che prevede che in tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La tassa portuale sull'imbarco e sullo sbarco di merci è stata istituita dalla legge n. 62 del 1963 e riguarda le operazioni di imbarco e sbarco di merci in alcuni porti previsti dal capo III, titolo II, della legge medesima, integrati da successive disposizioni normative.
Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009, ha sostituito le due vecchie imposte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi. L'attuale formulazione normativa riguardante la tassa che ha assorbito la vecchia tassa erariale e la vecchia tassa portuale, prevede che nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonché in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, è dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al regolamento citato (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009).

L'articolo 6 è volto ad includere anche i porti interni tra le strutture per le quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie,  in modo da promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali. A tal fine viene novellata la previsione dell'articolo 46, comma 1,del decreto-legge n. 201/2012.

L'articolo 7 novella l'articolo 24 del codice della navigazione avente ad oggetto la navigazione promiscua prevedendo che le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare esclusivamente norme di polizia portuale e della navigazione interna nonché le ordinanze di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima mentre le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare esclusivamente le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

L'attuale testo dell'articolo 24 del codice della navigazione stabilisce invece che le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Il regime di navigazione delle navi addette alla navigazione marittima non viene modificato dalla proposta di legge in esame.
Il codice della navigazione contiene diverse disposizioni esclusivamente riferibili alla navigazione interna in particolare: gli articoli 21-27 (capo II del titolo I) riguardanti l'amministrazione della navigazione interna (rispetto ai quali occorre tenere presenti i successivi interventi di trasferimento di funzioni e uffici  alle amministrazioni regionali, in particolare si ricordano il DPR n. 5/1972, il DPR 616/1977 e, da ultimo, il decreto legislativo n. 112 del 1998), gli articoli 56-61 riguardanti l zone portuali della navigazione interna, l'articolo 85 relativo all'attività amministrativa dei porti interni, gli articoli 97-100 relativi al pilotaggio nella navigazione interna, gli articoli 128-135 riguardanti il personale della navigazione interna, l'articolo 184 relativo alla partenza e all'arrivo delle navi della navigazione interna e il Capo IV del titolo VIII relativo all'esercizio della navigazione interna. Si ricorda inoltre l'articolo 375 riguardante il contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna, la norma di coordinamento dell'articolo 468 che definisce i criteri di applicabilità della disciplina dei contratti della navigazione interna. Va inoltre ricordato il regolamento della navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949.

L'articolo 7 dispone altresì che il Governo, entro un mese dall'entrata in vigore della proposta di legge, provveda a modificare il regolamento attuativo del codice della navigazione, di cui al decreto del presidente della Repubblica n.328/1952, e il citato regolamento della navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949.

In particolare si prevede (comma 2, lettera a) la modifica dell'articolo 4 del regolamento attuativo del codice della navigazione (navigazione marittima), concernente la navigazione promiscua, nel senso di stabilire che la navigazione di navi addette alla navigazione marittima si estenda alle acque interne in relazione alle esigenze della navigazione.
L'attuale testo dell'articolo 4 del regolamento attuativo del codice della navigazione (navigazione marittima), prevede che la navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa.
A seguito del citato intervento si prevede pertanto una generale possibilità di consentire la navigazione marittima in acque interne secondo le esigenze della navigazione.

Il comma 2, lettera b, prevede inoltre che il Governo provveda alla modifica dell'articolo 4 del regolamento della navigazione interna, anch'esso avente ad oggetto la navigazione promiscua sancendo che la navigazione di navi addette alla navigazione marittima si estenda alle acque interne in relazione alle esigenze della navigazione e che la navigazione, anche in convoglio, di navi addette alla navigazione interna si estenda alle acque marittime in relazione alle esigenze della navigazione, fino a 5 miglia di distanza dalla costa;

Si prevede infine che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, siano stabilite le prescrizioni per la sicurezza e per la tutela dell'ambiente marino e fluviale nella navigazione.

L'attuale testo dell'articolo 4 del regolamento della navigazione interna stabilisce in perfetta simmetria con il regolamento attuativo del codice della navigazione (navigazione marittima), che la navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite.

L'articolomodifica la tabella A allegata al testo unico dei cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sulla materia di tassazione dei prodotti energetici nella navigazione interna, estendendo alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale nelle acque interne il regime agevolato previsto dalla medesima tabella A relativo all'impiego di prodotti energetici come carburanti per la navigazione nelle acque interne, che attualmente è limitato al trasporto delle merci, e al dragaggio di vie navigabili e porti.

Si ricorda che la Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/1995 disciplina gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.

L'articolo 9 modifica l'articolo 184 del codice della navigazione, che ha ad oggetto la partenza e l'arrivo delle navi della navigazione interna, introducendo un comma finale che stabilisce le modalità di adempimento delle formalità di arrivo e di partenza per le navi che effettuano la navigazionepromiscua non espressamente disciplinate dal codice. Si prevede che in tal caso tali formalità siano adempiute esclusivamente attraverso la presentazione dei formulari FAL numeri 1, 2 e 7 di cui all'articolo 179 del medesimo codice.

l'articolo 179 del codice della navigazione regolamenta la nota di informazioni che le navi rendono all'autorità marittima all'arrivo della nave in porto e prima della partenza, con riferimento alla navigazione marittima. Il comandante o il soggetto titolato a farlo secondo le disposizioni del codice comunica 7 formulari, definiti a livello internazionale, e la dichiarazione sanitaria. I formulari sono i seguenti:

  • formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
  • formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
  • formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
  • formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
  • formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
  • formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
  • formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
  • dichiarazione sanitaria marittima.

Con riferimento alla navigazione interna, ai sensi dell'articolo 184 il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

L'articolo 10 sostituisce il comma 3 dell'articolo 317 del codice della navigazione che disciplina la composizione e la forza minima dell'equipaggio stabilendo che le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggidella navigazione interna sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto delle differenti modalità di navigazione e sentite le rappresentanze delle categorie interessate.

Il comma 3 dell'articolo 317, nella sua attuale formulazione si limita a rimettere la disciplina della composizione e la forza minima dell'equipaggio nella navigazione interna ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nel testo "delle comunicazioni").  

L'articolo 11 prevede Disposizioni per gli ufficiali di coperta della navigazione nelle idrovie interne e per i comandanti nella navigazione litoranea.

Per navigazione litoranea si intende una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa (secondo la definizione dell'articolo 1, punto 40, del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 . Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare).


In dettaglio l'articolo 11 stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere d) e g), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, per conseguire l'abilitazione di ufficiale di coperta è necessario aver effettuato un mese di addestramento in servizio di coperta nella navigazione nelle idrovie interne ed è necessaria la conoscenza delle norme di navigazione nelle idrovie interne e, in particolare, del codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI);  delle caratteristiche generali delle idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico e delle carte nautiche e dei documenti nautici.  
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, ha ad oggetto i requisiti di formazione per gli iscritti alla gente di mare impiegati su navi battenti bandiera italiana adibite a viaggi costieri. L'articolo 4 del citato decreto ministeriale disciplina i requisiti per conseguire l'abilitazione degli ufficiali di coperta, su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri. In particolare il comma 2, lettera d) stabilisce la necessità di aver effettuato 36 mesi di navigazione in addestramento in servizio di coperta su navi fino a 3000 GT risultanti dal libretto di addestramento per allievi su
navi che compiono viaggi costieri secondo il modello emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La lettera g) del comma 2 pone come requisito quello di aver sostenuto con esito favorevole l'esame teorico pratico presso le autorità marittime.
Il comma 2 prevede che fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, per conseguire l'abilitazione di comandante per la navigazione litoranea è necessario aver effettuato un mese in servizio di guardia in navigazione in coperta nelle idrovie interne stabilendosi altresì che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda, con proprio decreto, a modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, per conformarlo all'articolo in commento.
L'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, stabilisce i requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di comandante per la navigazione litoranea. In particolare la lettera d) prevede quale requisito necessario l'aver effettuato 48 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui 24 mesi in servizio di guardia in navigazione in coperta risultanti dal libretto di navigazione.
L'articolo 12 disciplina infine i titoli professionali della navigazione interna. Si prevede in particolare che fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro per i trasporti 21 luglio 1959, i programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna devono comprendere la conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg) e la conoscenza delle carte nautiche e dei documenti nautici per la navigazione marittima.

 A questo scopo si prevede che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, provveda  a modificare il decreto del Ministro per i trasporti 21 luglio 1959, per conformarlo all'articolo in commento.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 1959 disciplina il programma d'esame per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna. In particolare sono disciplinati i programmi d'esami per il conseguimento del titolo professionale della navigazione interna di: capitano, capotimoniere, capobarca, macchinista, motorista di motonavi, motorista di motoscafi e di fuochista abilitato.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla necessaria relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge interviene sul codice della navigazione nonché su varie disposizioni di rango primario al fine di estendere alla navigazione interna gli effetti di alcune disposizioni normative. L'intervento legislativo appare pertanto necessario.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene per modificare alcune disposizioni del codice della navigazione risultando quindi in parte riconducibile alla materia ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l). Diverse disposizioni concernono la materia dei sistemi di informazione fluviale, a supporto della sicurezza della navigazione riconducibili alle materie ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, comma secondo, lettera h). Entrambe le materie rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Ulteriori disposizioni estendono regimi agevolativi o intervengono su incentivi o regimi fiscali di vantaggio per estenderli a beneficio della navigazione interna. Anche in tal caso si può far riferimento alle materi tutela della concorrenza e sistema tributario dello Stato (articolo 117, comma secondo lettera e). L'articolo 12 infine disciplina i titoli professionali per la navigazione interna, attualmente regolati con decreto del Ministero dei trasporti riconducibile parzialmente alle funzioni concorrenti (professioni, art. 117 comma 3). Va infine segnalato che la materia della navigazione interna rientra nella competenza esclusiva regionale, essendo stata trasferita alle regioni già con la prima regionalizzazione (D.P.R. n.5/1972), restando in capo allo Stato la disciplina della sicurezza della navigazione.


Compatibilità comunitaria

La disciplina contenuta nella proposta di legge recepisce i contenuti di una direttiva cui l'Italia non è assoggettata, in ragione dell'assenza di vie fluviali e di navigazione interna riconducibili alle classi per le quali la direttiva 2005/44/CE imponeva il recepimento della direttiva stessa. Gli interventi agevolativi previsti dalla proposta di legge sono esplicitamente riconosciuti "nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013", ossia del Regolamento de minimis.


Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso in corso.


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano iniziative o documenti dell'Unione europea vertenti sul tema.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

La proposta di legge incide sull'ordinamento in primo luogo mediante "il recepimento delle disposizioni essenziali della direttiva 2005/44/UE" come segnalato dalla relazione illustrativa. In secondo luogo la proposta di legge interviene sul codice della navigazione (è novellato l'articolo 24 e sono oggetto di modifica l'articolo 184 e l'articolo 317). Sono inoltre modificati l'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 209 del 2002; l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n.69 del 1988; l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, il punto 3 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono infine alcuni requisiti per il conseguimento di abilitazioni e di titoli professionali per la navigazione interna prevedendo la conseguente modifica dei decreti ministeriali contenenti la disciplina di tali aspetti.


Formulazione del testo

La formulazione dell'articolo 8, che, novellando il punto 3 dell'allegato A del decreto legislativo n. 504/1995, inserisce dopo le parole "trasporto merci" le parole "alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale" andrebbe modificata nel senso di sostituire le parole "trasporto merci" con "trasporto delle merci" in quanto quest'ultima è la dizione letterale presente nel testo del punto 3 dell'allegato A.