Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne - Atto del Governo 149
Riferimenti:
L N. 96 DEL 06-AGO-13   SCH.DEC 149/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 156
Data: 24/03/2015
Descrittori:
PASSEGGERI   REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
TRASPORTI VIA ACQUA   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Organi della Camera: II-Giustizia
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

24 marzo 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Formulazione del testo|


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari introduce una disciplina sanzionatoria per la violazione, da parte dei vettori, degli operatori di terminali portuali, degli agenti di viaggio e degli operatori turistici, dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; diritti sanciti da ultimo dal regolamento dell'Unione europea 1177/2010.

In particolare, i 3 capi dello schema di decreto:

  • chiariscono il campo d'applicazione della disciplina sanzionatoria e individuano l'autorità competente per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni (capo I);
  • determinano l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (capo II);
  • dispongono che dall'entrata in vigore del decreto legislativo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (capo III).

Il Regolamento 1177/2010

Il regolamento n. 1177/2010  stabilisce i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell'UE e si applica dal 18 dicembre 2012, data entro la quale era richiesto agli Stati membri di rispettarne le prescrizioni.

Il Campo d'applicazioneregolamento ha l'obiettivo di garantire livelli di protezione e di assistenza equivalenti in tutti gli Stati membri e garantire gli operatori economici di operare in condizioni armonizzate nel mercato interno e  si applica ai seguenti trasporti marittimi:

  • ai servizi passeggeri marittimi e su vie navigabili interne, il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, nonchè ai  servizi marittimi passeggeriservizi passeggeri il cui solo porto di sbarco è situato nel territorio dell'Unione, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione;
  • alle crociere il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, ma con l'esclusione dell'applicazione di alcuni articoli: l'articolo 16, par. 2 (informare i crocierepasseggeri interessati in merito a collegamenti alternativi nel caso perdano una coincidenza), l'art.18 (Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate),  l'art. 19 (Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo)  e l'art. 20 (Esenzioni).
Sono invece casi di esclusioneesclusi dal campo di applicazione del regolamento i passeggeri che viaggiano:
  • su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri;
  • su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata;
  • con escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere;
  • su navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché su originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con materiali originali, autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri.

Il regolamento non incide invece sui diritti dei passeggeri definiti dalla direttiva 90/314/CEE  concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», infatti non è applicabile nei casi di cancellazione di un viaggio «tutto compreso» per motivi diversi dalla cancellazione del servizio passeggeri o della crociera.

Il Regolamento lasciava altresì la facoltà agli Stati membri di  esonerare  dall'applicazione del regolamento per due anni (fino al 18 dicembre 2014), in due casi:
  1. per le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni, a condizione che i diritti dei passeggeri previsti dal regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale e per soli due anni dalla data di applicazione del regolamento;
  2. per i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.

Il Regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di esonerare dall'applicazione del regolamento (art. 2, par. 4) i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri previsti nel regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.

Tale facoltà non viene utilizzata nello schema di decreto legislativo, che non contiene alcuna disposizione di esonero in tal senso, rendendo pertanto applicabili le sanzioni previste anche ai servizi di passeggeri effettuati in relazione ad obblighi o a contratti di servizio pubblico.

I diritti e gli obblighi disciplinati dal regolamento sono i seguenti:

  • i diritti delle persone con disabilità o mobilità ridotta (capo I);
  • gli obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali in caso di interruzione di viaggio (Capo II);
  • le norme generali sulle informazioni ed i reclami (capo III);
  • gli organismi nazionali preposti all'esecuzione (Capo IV).

Il regolamento I diritti dei passeggeri oggetto del regolamentoprevede in particolare:

a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
b) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
c) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
d) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
e) il trattamento dei reclami;
f) le regole generali in materia di esecuzione: l'art. 28 del regolamento prevede l'obbligo degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del  regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

I I diritti dei passeggeri disabilidiritti dei passeggeri con disabilità ed a mobilità ridotta, individuati e tutelati dal regolamento (articoli da 7 a 15 e Allegati I, II e III) sono in sintesi i seguenti:

  • il diritto al trasporto, per cui il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione, di fornire un biglietto o imbarcare un disabile solo per tale motivo (le eccezioni sono precisamente individuate dall'art. 8 e sono legate a motivi di sicurezza) e non devono caricare per questo costi aggiuntivi;
  • l'obbligo dei vettori, degli operatori di terminali e degli operatori turistici, anche nei viaggi "tutto compresso", di predisporre condizioni d'accesso non discriminatorie;
  • il diritto all'assistenza gratuita nei porti e a bordo delle navi (come definita rispettivamente negli allegati II e III);
  • l'obbligo per gli operatori e i vettori che gestiscono terminali portuali o servizi passeggeri che contano complessivamente più di 100.000 movimenti passeggeri commerciali l'anno, di stabilire norme di qualità per l'assistenza, tenendo conto dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale (in particolare la raccomandazione dell'IMO);
  • l'obbligo dei vettori e degli operatori dei terminali di stabilire procedure di formazione del proprio personale sulla disabilità;
  • la responsabilità dei vettori e degli operatori del terminale per il danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell'operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.

Gli Gli obblighi in caso di interruzione di viaggio o di ritardoobblighi dei vettori e degli operatori dei terminali ed i diritti dei passeggeri  in caso di interruzione del viaggio o di ritardo (articoli da 16 a 21) sono in sintesi i seguenti:

  • informare i passeggeri in partenza, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, in caso di cancellazioni o partenze ritardate;
  • cercare di informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza a causa di una cancellazione o di un ritardo;
  • offrire gratuitamente assistenza ai passeggeri in partenza dai terminali portuali nel caso di cancellazione o ritardo superiore a novanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, nella forma di spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti;
  • in caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, vi è l'obbligo di offrire gratuitamente una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, se fisicamente possibile, con la possibilità del vettore di limitare il costo complessivo a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti;
  • offrire immediatamente al passeggerola scelta tra un trasporto alternativo e il rimborso del biglietto in caso di partenze cancellate o ritardate di più di novanta minuti;
  • il diritto dei passeggeri di chiedere al vettore una compensazione economica, minimo del 25% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, tranne quando la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate.

Lo schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene al Capo I (articoli 1 e 2) le Le disposizioni generali dello schema di decretodisposizioni generali  relative all'ambito di applicazione del decreto (articolo 1) ed alle definizioni dei vari soggetti interessati dal regolamento (articolo 2).

Tra queste si ricordano le seguenti nozioni, che ricalcano quelle previste dall'art. 3 del Regolamento:

  • per "servizio passeggeri, si intende il servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne secondo un orario pubblicato;
  • il "terminale portuale" è un terminale che dispone di un vettore o di un operatore di terminale in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione; biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o  lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;
  • per "crociera" si intende il servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente ai fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo.

L'articolo 3 l'individua l'Il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasportiAutorità di regolazione dei trasporti come organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento stesso. L'Autorità ha le caratteristiche di indipendenza da interessi commerciali come richiesto dal regolamento.

A tale proposito si segnala che la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia riguardo all'applicazione del regolamento in questione attiene proprio alla mancata istituzione di un'autorità nazionale preposta all'esecuzione del regolamento ed alla gestione dei reclami dei passeggeri (cfr. il par. Procedure di contenzioso).

L'articolo 3 dello schema di  decreto  prevede quindi che l'Autorità dei trasportisvolga le seguentiFunzioni dell'Autorità dei trasportifunzioni:

  • vigili sulla corretta applicazione del regolamento ed effettui monitoraggi ed indagini conoscitive sui servizi previsti dal regolamento;
  • istruisca e valuti i reclami dei passeggeri in veste di organo di appelloper reclami irrisolti;
  • accerti le violazioni del regolamento ed irroghi le sanzioni amministrative previste dal decreto;
  • sia responsabile dell'applicazione del precedente regolamento n. 2006/2004.

Per quanto riguarda le La gestione dei reclami dei passeggerigestione dei reclami dei passeggerila scelta del legislatore nazionale (art. 3, comma 5) è quindi quella di prevedere in prima istanza la presentazione del ricorso (ai sensi dell'art. 24 , par. 2 del Regolamento) al vettore o all'operatore del terminale e solo in caso di reclami irrisolti la possibilità di presentare appello all'Autorità dei trasporti. Il Regolamento su tale punto lascia infatti agli Stati membri la facoltà di decidere: se prevedere che il passeggero trasmetta il reclamo in prima istanza al vettore o all'operatore del terminale e/o che l'organismo nazionale preposto all'esecuzione del regolamento funga da organo di appello per reclami irrisolti.

Per i servizi regolari di competenza regionale e locale la presentazione dei reclami è possibile, in base al comma 6, anche alle competenti strutture regionali, che li ritrasmettono all'Autorità con cadenza mensile. Il comma 6 rinvia all'emanazione di un decreto ministeriale l'individuazione delle strutture regionali, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

A tale proposito si rileva che non si prevede alcun termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe individuare le strutture regionali competenti a cui inoltrare i reclami e che non sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancata indicazione da parte delle regioni delle proprie strutture competenti, elemento che potrebbe vanificare in pratica la possibilità di inoltro del reclamo in sede locale.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che l'Autorità dei trasporti riferisca al Parlamento sull'applicazione del regolamento nell'anno solare precedente, nell'ambito della propria  Relazione annuale alle Camere sullo stato della disciplina di liberalizzazione adottata, come previsto dall'art. 37, co. 5, del D.L. n. 201/2011 (che ha istituito l'Autorità stessa).

A tale proposito il regolamento prevede che entro il 1° giugno 2015 e ogni due anni successivi a tale data, gli organismi nazionali preposti  pubblichino una relazione sull'attività dei due anni civili precedenti, che dovrà contenere in particolare una descrizione delle azioni attuate per applicare le disposizioni del regolamento, dati sulle sanzioni applicate e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni stesse.

Ogni volta che lo ritenga necessario inoltre, è previsto espressamente che l'Autorità avanzi al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

A tale proposito si ricorda che all'Autorità di regolazione dei trasporti è attribuito, tra l'altro,  il potere di sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici (art. 37, comma 3, del D.L. n. 101 del 2011 istitutivo dell'Autorità stessa).
Per quanto riguarda i poteri di segnalazione di altre autorità amministrative indipendenti si ricorda che all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) è attribuito dalla legge istitutiva (legge n. 287/1990) un potere di segnalazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri di situazioni distorsive della concorrenza e del mercato derivanti da provvedimenti legislativi. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la legge istitutiva n. 249/1997 attribuisce il potere di segnalare al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni.


Le sanzioni amministrative pecuniarie

Lo schema di decreto-legislativo qualifica le violazioni del regolamento UE n. 1177/2010 come illeciti amministrativi e prevede che essi siano sanzionati attraverso sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Si applica la 689/81, salva la possibilità di adottare modalità procedurali semplificateautorità competente per l'accertamento delle violazioni, e per la conseguente irrogazione delle sanzioni, è l'Autorità di regolazione dei trasporti (art. 3), che procederà nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili.

La legge n. 689/1981 - in particolare nei suoi primi 31 articoli, richiamati espressamente dallo schema - prevede che la violazione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13), che essa debba essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); che entro i successivi 60 giorni l'autore della violazione possa conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16); che entro 30 giorni dalla sua notificazione, l'interessato possa presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione. Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata,in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28). In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (nel caso di sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) la competenza non debba essere attribuita al tribunale.

L'Autorità di regolazione dei trasporti dovrà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, approvare un proprio Regolamento dell'Autorità dei Trasportiregolamento (art. 4) per disciplinare la procedura di accertamento. Attraverso tale atto potranno in particolare essere disciplinate le modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative, da applicare in presenza di accordo con l'impresa che ha proceduto alla violazione.

Nella determinazione dell'importo della sanzione, tra il minimo e il massimo previsto dal legislatore, l'Autorità dovrà valutare la gravità della violazione commessa, l'eventuale reiterazione della stessa, il numero di passeggeri coinvolti e le azioni poste in essere dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Di seguito, con l'ausilio di tabelle, si analizzano gli illeciti previsti dallo schema.

L'Le sanzioni in materia di contratto di trasportoarticolo 5 dello schema di decreto legislativo sanziona il vettore o il venditore di biglietti che violi le disposizioni dell'art. 4 del regolamento, prevedendo:

In base al successivo articolo 6, ogni eventuale clausola inserita nel contratto di trasporto che deroghi agli obblighi o restringa i diritti stabiliti per i passeggeri dal regolamento 1177/2010 è inefficace.

Gli Le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridottaarticoli da 7 a 11 dello schema di decreto sanzionano la violazione del capo II del regolamento UE, relativo ai diritti dei passeggeri disabili. Si tratta di illeciti che possono essere commessi tanto dal vettore, quanto dall'agente di viaggio, dall'operatore turistico o dall'operatore di terminale.

Gli Le sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardoarticoli da 12 a 14 dello schema sanzionano il vettore (e, nel caso della dovuta informazione ai passeggeri, anche l'operatore del terminale) che viola gli obblighi previsti dal regolamento UE in caso di ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera o in caso di cancellazione del servizio.

In questa sezione, diversamente dalle altre, il legislatore specifica quale sia il fatto che determina l'applicazione della sanzione, individuandolo in un caso nel singolo evento (art. 12), in un altro nella singola cancellazione o ritardo (art. 13) e infine nella violazione degli obblighi di assistenza relativi al singolo passeggero (art. 14).

Occorre chiarire la natura dell"evento" cui fa riferimento l'art. 12. Tale disposizione, infatti, sanziona la violazione dell'art. 18 del regolamento che impone, in caso di ritardo o cancellazione, di offrire al passeggero un trasporto alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto. L'evento cui connette la sanzione il decreto potrebbe dunque essere tanto la cancellazione o il ritardo (e in questo caso si potrebbe riprendere la formulazione dell'art. 13), quanto la violazione dell'obbligo nei confronti del singolo passeggero (e in questo caso si potrebbe riprendere la formulazione dell'art. 14).



Infine, Le sanzioni in materia di informazioni e reclamigli articoli 15 e 16 sanzionano il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi di informazione previsti dagli articoli da 22 a 24 del regolamento UE.


Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegati: la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.). E' altresì allegato il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 19 febbraio 2015.


Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo delinea il regime sanzionatorio per le violazioni delRegolamento (CE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, entrato in vigore il 6 gennaio 2011.

Lo schema è emanato sulla base della delega dell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di La legge di delegazione europea 2013delegazione europea 2013),che ha conferito al governo una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge (4 settembre 2013), di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

Il termine per l'esercizio della delega scade pertanto il 4 settembre 2015.

La necessità della disposizione discende dal fatto che anche nel caso di regolamenti comunitari, che come è noto non richiedono leggi di recepimento essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, deve essere prevista una caratteristiche e termini della delegafonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie nell'ordinamento nazionale.

La delega della legge n. 96/2013 è conferita ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che individua tra i contenuti proprio della legge di delegazione europea anche il conferimento di tale tipo di delega, prevedendo (comma 3) che i decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i princìpi e i criteri direttivi generali indicati all'art. 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici indicati nella legge di delegazione europea stessa.

Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2013  è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dall'art. 1 della legge stessa, che rinvia all'art. 31, comma 3, della legge 234 del 2012: gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Il termine per l'espressione del parere scade il 12 aprile 2015, quindi non si applica in questo caso la previsione che se il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente il termine per la delega è prorogato di tre mesi.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto, come indicato espressamente nel comma 2 dell'art. 1, reca disposizioni che interessano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e rientranti pertanto nella competenza esclusiva dello Stato. Si prevedono infatti meccanismi di tutela uniformi dei diritti dei passeggeri nel trasporto via mare, indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui il trasporto è effettuato.


Compatibilità comunitaria

Lo schema è emanato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il precedente regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne,  applicabile dal 18 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 31 del regolamento stesso.

L'art. 28 del Regolamento prevede in particolare che gli Stati membri debbano definire il regime sanzionatorio, secondo criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva, adottando altresì tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. E' previsto altresì l'obbligo degli Stati membri di notificare tali norme e misure alla Commissione entro il 18 dicembre 2012 e di notificare immediatamente qualsiasi successiva modifica (cfr. il par. Procedure di contenzioso).

L'art. 25 del Regolamento prevede inoltre l'obbligo di ogni Stato membro di designare uno o più organismi nazionali, nuovi o già esistenti e indipendenti da interessi commerciali, come responsabili dell'esecuzione del Regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti nazionali e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Tali organismi dovranno adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.

L'art. 27 prevede la cooperazione tra gli organismi nazionali preposti all'esecuzione, attraverso lo scambio di  informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle prassi de, come detto,  anche l'obbligo per gli organismi nazionali preposti, di pubblicare, entro il 1° giugno 2015 e ogni due anni successivi a tale data,  una relazione sull'attività dei due anni civili precedenti, che dovrà contenere in particolare una descrizione delle azioni attuate per applicare le disposizioni del regolamento, dati sulle sanzioni applicate e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni stesse.  


Procedure di contenzioso

Con lettera di messa in mora del 27 gennaio 2014 la Commissione europea contesta all'Italia di non aver ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 25 e 28 del Regolamento n. 1177 del 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne e che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004 in materia di consumatori.

In particolare, gli obblighi cui l'Italia non avrebbe adempiuto riguardano:

  • la designazione dell'organismo nazionale preposto all'esecuzione del regolamento predetto, competente tra l'altro per la trattazione dei reclami dei passeggeri in merito a presunte violazioni della disciplina stessa;
  • l'adozione di un regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni delle disposizioni del regolamento.

L'avvio della procedura di infrazione segue il procedimento precontenzioso EU Pilot n. 4800/13/MOVE aperto il 18 marzo 2013, durante il quale le autorità italiane hanno risposto agli addebiti, in sintesi:

  • indicando provvisoriamente come organismo responsabile dell'esecuzione del regolamento l'Autorità garante del mercato e della concorrenza e successivamente (seppur non ancora pienamente operativa) anche l'Autorità di regolazione dei trasporti;
  • garantendo la prossima emanazione di una normativa recante le sanzioni da infliggere in caso di infrazione delle disposizioni del regolamento.

In sostanza la Commissione europea ha ritenuto che né l'Autorità garante della concorrenza né l'Autorità di regolazione dei trasporti possano essere considerati organismi designati in conformità del regolamento citato per:

  • l'assenza di un decisione formale di designazione;
  • la mancata attribuzione agli organismi citati delle competenze specifiche relative all'applicazione del regolamento detto.

Inoltre la Commissione europea ritiene che in ogni caso il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento per le autorità nazionali responsabili della normativa di tutela dei consumatori (in Italia l'Autorità garante del mercato e della concorrenza) non consentirebbe a tali autorità di esercitare poteri necessari a far rispettare le disposizioni del regolamento in oggetto che stabiliscono diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità limitata. La Commissione ritiene altresì che agli organismi indicati dalle autorità italiane non siano stati comunque conferiti i poteri di ricevere, trattare e investigare sui reclami dei passeggeri marittimi. Infine la Commissione europea imputa alle autorità italiane di non averle trasmesso le informazioni relative al regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni del regolamento n. 1177/2010.


Formulazione del testo

All'articolo 3, comma 5 dello schema di decreto, specificare - per rendere chiara la formulazione del periodo -  a che cosa si riferisce la parola "ricevimento", nell'ambito della previsione secondo cui  "Ogni passeggero , dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 24, par. 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento", possa inoltrare reclamo all'Autorità dei trasporti.

A tale proposito infatti l'art. 24, par. 2 del regolamento prevede che: "Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo."

All'articolo 5, comma 1, occorre - per maggior chiarezza - mettere tra virgole l'inciso "in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento".