Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifiche al codice della strada - A.C. 423 e abb.-A
Riferimenti:
AC N. 423/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 139    Progressivo: 3
Data: 04/06/2015
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Modifiche al codice della strada

4 giugno 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|Coordinamento con lavori legislativi in corso|


Contenuto

La IX Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge C. 423 e abbinate nella seduta del 15 aprile 2014. Per l'esame delle proposte di legge è stato costituito un comitato ristretto che ha svolto i suoi lavori dal 14 maggio al 24 luglio elaborando un testo unificato adottato come testo base dalla Commissione il 29 luglio 2014. Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo unificato come modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, la IX Commissione ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea nella seduta del 1° aprile 2015.

Escavazioni vicino al confine stradaleL'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La disposizione rinvia al regolamento di esecuzione del codice (D.P.R. n. 495/1992) la determinazione delle distanze dal confine stradale, mantenendo comunque ferme le distanze tra gli alberi vicini a confini previste dagli articoli 892 e 893 del codice civile (in via generale tre metri per alberi ad alto fusto; un metro e mezzo per alberi di non alto fusto; mezzo metro per siepi e viti).

La modifica introdotta prevede ora che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

Lunghezza autosnodatiL'articolo 2 eleva da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti, attraverso una modifica dell'articolo 61 del codice della strada.

Noleggio con conducenteL'articolo 3 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera f), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per "chiunque guidi un veicolo adibito" a tale servizio e non, come attualmente previsto, "chiunque guidi un autovettura adibita" al servizio.

Comunicazione dell'esportazione all'estero dei veicoliL'articolo 4 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 4).

Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo:

  • presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure
  • previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE (nuovo comma 2-bis dell'articolo 103 introdotto dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 4, che introduce anche i successivi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies)
Si ricorda che la direttiva 1999/37/UE disciplina i documenti di immatricolazione dei veicoli. In particolare la direttiva prescrive che (art. 4) la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro e che (art. 5) ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II (i contenuti delle due parti sono individuati negli allegati alla direttiva).

Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma 2-ter dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra descritte; fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-quater); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-quinquies). La disposizione prevede infine che si provveda alle conseguenti modifiche del regolamento di attuazione del Codice della strada, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all'art. 264 (attuazione delle disposizioni dell'art. 103), anche per quanto concerne i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (comma 2)

Immatricolazione macchine agricoleL'articolo 5, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice della strada, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo.
Conseguentemente è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
L'Veicoli immatricolati in Stati UE o SEEarticolo 6 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo art. 132-bis nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione (comma 2). Per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o di persone giuridiche con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia per un periodo superiore a trenta giorni, si richiede la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso l'individuazione di un domicilio italiano, come previsto dall'articolo 134 del codice. In mancanza si prevede anche in questo caso il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata e il ritiro della carta di circolazione, con il suo invio al Dipartimento per i trasporti del Ministero al fine di effettuare d'ufficio la nuova immatricolazione, con comunicazione allo Stato di emissione della carta stessa (comma 3).
La previsione di ulteriore normativa di dettaglio è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 4)
Limiti velocità per autotreniL'articolo 7 introduce, al comma 1, un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni costituiti da un autoveicolo M1 (cioè adibito al trasporto di non più di otto persone) o N1 (cioè adibito al trasporto di merci per non più di 3,5 tonnellate) e da un rimorchio O1 (con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) o 02 (con massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate). Il nuovo limite è di 70 km/h fuori dai centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade. In tal senso viene modificato l'articolo 142, comma 3, lettera e) del codice.Attualmente per tali veicoli il limite è quello previsto dalla disposizione citata in via generale per tutti i veicoli costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h sulle autostrade).
apparecchi rilevamento velocitàIl comma 2 dell'articolo 7 prescrive una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità. Ciò attraverso un'integrazione del comma 6-bis dell'articolo 142 del codice, che attualmente prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice e che le modalità di impiego siano stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.
sosta velocipediL'articolo 8 consente la sosta dei velocipedi (biciclette) sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrzzature di parcheggio; si specifica però che in ogni caso il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per disabili visivi. In tal senso viene integrato con un nuovo comma 4-bis l'articolo 158 del codice che disciplina i divieti di fermata e di sosta dei veicoli.
Mobilità ciclisticaL'articolo 9 interviene in materia di mobilità ciclistica attraverso due modifiche dell'articolo 182 del codice della strada.
In particolare, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis al fine di prevedere che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi.
Al comma 9 dell'articolo 182 si specifica invece che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.
L'articolo 10 interviene in materia di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Revoca perpetua della patenteIn particolare, al comma 1, in recepimento delle condizioni contenute nel parere reso dalla II Commissione giustizia (al riguardo cfr. infra il paragrafo "i pareri espressi dalle commissioni in sede consultiva"), modifica l'articolo 187 del codice della strada nel senso di specificare appunto che lo stato di alterazione psicofisica oggetto della sanzione prevista dall'articolo (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno) deve essere causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non meramente successivo allo stesso (il testo vigente fa infatti riferimento a uno "stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope").  Modifica analoga è operata dal successivo comma 4 nell'articolo 589, terzo comma, numero 2) del codice penale: il testo vigente attualmente punisce con la reclusione da tre a dieci anni il soggetto responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope", la disposizione prevede invece tale pena per il soggetto responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale "in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" (al precedente numero 1 la citata disposizione del codice penale prevede la medesima pena per il soggetto responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).  
Il comma 2 dell'articolo 10 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dal già ricordato articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 10 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, si prevede anche che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione (rectius. dove è stato commesso il reato) che emette nei confronto del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Come specifica la norma, la sentenza è definita irrevocabile dall'articolo 648 del codice di procedura penale quando contro la stessa non è ammessa impugnazione diversa da quella per la revisione del processo, ovvero, se l'impugnazione è ammessa, sono decorsi i termini per la sua presentazione.

Si ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'art. 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" è disposta la revoca della patente. In base all'art. 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

Il comma 3 dell'articolo 10, inoltre, opera nell'articolo 222 del codice della strada, la medesima modifica operata dai commi 1 e 4 dell'articolo, con riferimento alla necessità di "uno stato di alterazione psicofisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" e non alla semplice guida "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" per incorrere nella revoca della patente.

Al riguardo, cfr. anche infra il paragrafo "Coordinamento con lavori legislativi in corso".

Violazione obbligo RC autoL'articolo 11 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto. Si prevede, al comma 2, lettera a), che tale violazione possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da RC auto (previsto dall'articolo 31 , comma 2, del D.L. n. 1 del 2012: si ricorda che con D.M. n. 110 del 2013 è stata istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, contenente i dati relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse).

Conseguentemente, il comma 3 abroga il comma 3 dell'articolo 31 del D.L. n. 1 de 2012, il quale contiene una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dal comma 1, lettera a), con qualche correttivo, direttamente nel codice della strada. La differenza sostanziale riguarda il fatto che le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti IVASS e Garante della privacy), come stabilisce la norma che si intende abrogare, la quale al riguardo prevede anche protocolli d'intesa con i comuni. Si evidenzia, peraltro, che il decreto interministeriale non è stato emanato.

L'articolo 11 introduce, inoltre, al comma 1, lettera b), un nuovo comma 1-quinquies all'articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare la notificazione delle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento. Per l'efficace funzionamento dei citati dispositivi si prevede l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico (analogamente a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature indicate: c.d.: autovelox, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici ecc.). E' precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale.

Il comma 1-quinquies riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, che infatti vengono abrogati dal comma 1. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 8 (pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682). La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui sopra costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

L'articolo 12, recependo una condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio (cfr. infra il paragrafo i pareri delle Commissioni in sede consultiva), prevede una clausola di invarianza finanziaria.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

I pareri delle Commissioni II e VCon riferimento al recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva merita segnalare:

  • come già accennato, la IX Commissione ha recepito le condizioni contenute nel parere reso dalla II Commissione giustizia nella seduta del 16 ottobre 2014 volte a specificare che lo stato di alterazione psicofisica oggetto di sanzione sia da parte del codice penale che da parte del codice della strada deve essere causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non meramente successivo allo stesso;
  • la IX Commissione ha recepito le condizioni contenute nel parere reso dalla V Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2014 volte alla soppressione dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 10 del precedente testo unificato. E' stata inoltre recepita la condizione volta a richiedere l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

Il soppresso articolo 6, comma 1, prevedeva che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-quater del codice della strada) fossero pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005: un "formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi").

Il soppresso articolo 10 interveniva sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. In particolare si prevedeva, al comma 1, lettera a), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Le finalità attualmente previste, al comma 2 dell'articolo 208, sono: 1) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per studi attinenti alla sicurezza stradale (nella misura dell'80 per cento della quota del 5 per cento dell'ammontare complessivo individuata dall'articolo 2, comma 1, lettera x) della legge n. 190/1991; 2) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per studi attinenti alla sicurezza del veicolo (nella misura del 20 per cento della quota del 5 per cento dell'ammontare complessivo sopra richiamata); 3) al Ministero dell'istruzione per l'insegnamento dell'educazione stradale (nella misura del 7,5 per cento dell'ammontare complessivo).

Al comma 1, lettera b) si stabiliva inoltre l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte degli soggetti accertatori dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente. Si tratta in particolare dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia. I dati dovevano essere resi disponibili in un'apposita sezione del Ministero dell'interno in un formato di tipo aperto in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali (con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale e per tipologia di infrazione).

 


Coordinamento con lavori legislativi in corso

Il progetto al Senato sull'omicidio stradaleIl progetto di legge S. 859 e abb.-A, recante modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada in materia di omicidio stradale, elaborato dalla Commissione giustizia del Senato e il cui iter non è stato ancora avviato dall'Assemblea di quel ramo del Parlamento (la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 20 maggio 2015), tra le altre cose prevede, all'articolo 2, l'introduzione nel codice penale di un nuovo articolo 590-quinquies. Tale articolo prevede come pena accessoria in presenza del nuovo reato di "omicidio stradale e nautico" (nuovo articolo 589-bis del codice penale introdotto dall'articolo 1) la revoca della patente con il divieto di conseguire una nuova patente prima di quindici anni, termine elevato a venti anni nel caso  in cui il responsabile abbia in precedenza commesso le infrazioni di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b) e c) e 2-bis del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica con grado alcolemico superiore a 0,8 g/l e guida in stato di ebbrezza alcolica che provoca un incidente stradale) o dell'articolo 53 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 1717/2005: guida senza le abilitazioni necessarie o con le abilitazioni scadute ovvero in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti). Il termine è elevato a trenta anni quando, oltre alla fattispecie dell'omicidio stradale, sia presente anche la violazione dei limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Si segnala che l'articolo 1, nell'introdurre l'articolo 589-bis nel codice penale, prevede, tra le altre cose, che si verifichi la nuova fattispecie di "omicidio stradale e nautico" quando un soggeto alla guida di un veicolo a motore o di un natante in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa la morte di una persona (la pena è la reclusione da otto a dodici anni).
Il nuovo articolo 590-quinquies prevede anche la revoca per cinque anni della patente in caso venga commesso il reato di "lesioni personali stradali e nautiche", limitatamente alle lesioni gravi o gravissime (nuovo articolo 590-bis del codice penale introdotto dall'articolo 2). Anche in questo caso il termine è elevato a dieci anni nel caso in cui il responsabile abbia in precedenza commesso le infrazioni di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b) e c) e 2-bis del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica con grado alcolemico superiore a 0,8 g/l e guida in stato di ebbrezza alcolica che provoca un incidente stradale) o dell'articolo 53 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171/2005: guida senza le abilitazioni necessarie o con le abilitazioni scadute ovvero in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti). Il termine è elevato a dodici anni quando, oltre alla fattispecie delle lesioni personali stradali e nautiche, sia presente anche la violazione dei limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. 
Si segnala che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 590-bis nel codice penale, prevede, tra le altre cose, che si verifichi la nuova fattispecie di "lesioni personali stradali e nautiche" quando un soggeto alla guida di un veicolo a motore o di un natante in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa a taluno lesioni personali (la pena è la reclusione da due a quattro anni).