Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifiche al codice della strada per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero
Riferimenti:
AC N. 1512/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 139
Data: 07/04/2014
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Modifiche al codice della strada per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero

7 aprile 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Formulazione del testo|Incidenza sull'ordinamento giuridico|


Contenuto

Violazione RC AutoGli articoli 1 e 2 intervengono nell’ambito della disciplina dell’accertamento della violazione dell’obbligo di copertura RC auto. Si prevede che tale violazione possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell’identificazione del veicolo con l’elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da RC auto (previsto dall’articolo 31 , comma 2, del D.L. n. 1 del 2012: si ricorda che con D.M. n. 110 del 2013 è stata istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, contenente i dati relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore. Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne abbia interesse).

In particolare l’articolo 1 abroga il comma 3 dell’articolo 31 del D.L. n. 1 de 2012, il quale contiene una disciplina sostanzialmente analoga a quella che il successivo articolo 2 introduce, con qualche correttivo, direttamente nel codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992; nuovo comma 1-bis dell’articolo 201). La differenza sostanziale riguarda il fatto che le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell’obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti IVASS e Garante della privacy), come stabilisce la norma che si intende abrogare, la quale al riguardo prevede anche protocolli d’intesa con i comuni. Si evidenzia, peraltro, che il decreto interministeriale non è stato emanato.

L’articolo 2 introduce, inoltre, un nuovo comma 1-quinquies all’articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare la notificazione delle violazioni dell’obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l’apposito rilevamento. Per l’efficace funzionamento dei citati dispositivi si prevede l’omologazione ovvero l’approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico (analogamente a quanto già previsto dall’articolo 193, coma 4-ter, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature indicate: c.d.: autovelox, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici ecc.). E’ precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale.

Il comma 1-quinquies riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’articolo 193 del codice della strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 180, comma 8 (pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682). La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui sopra costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Al fine di un più efficace coordinamento normativo, si valuti l’opportunità di eliminare la lettera b) dell’articolo 2, e di prevedere all’interno dell’articolo 193 codice della strada, comma 4-ter, l’inserimento dopo la lettera g) del riferimento alla nuova lettera g-ter).

Immatricolazione carrelliL'articolo 3 rimette (comma 1) ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle prescrizioni tecniche per l'immatricolazione dei carrelli come definiti dall'articolo 58, comma 2, lettera c del codice della strada (cioè veicoli destinati alla movimentazione di cose) che circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti. Tale fattispecie è definita dalla disposizione come diversa da quella di cui all'art. 114, comma 2, lettera c del codice, che prevede che le macchine operatrici per circolare su strada siano soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

Si prevede inoltre (comma 2) che entro un mese dall'entrata in vigore del decreto ministeriale si provveda alla conseguenti modifiche del regolamento attuativo del codice della strada (DPR n. 495/1992), in particolare per quanto concerne l'art. 213. Tale articolo contiene le disposizioni attuative dell'articolo 58 del codice già sopra richiamato e prevede che siano denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche. L'articolo dispone anche che i mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici

In proposito si segnala che sulla medesima materia è da ultimo intervenuto l'art. 13-bis del decreto-legge n. 145/2013 (c.d. "destinazione Italia") prevedendo che i carrelli che circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico siano esentati dall'obbligo di immatricolazione.

Comunicazione dell'esportazione all'estero dei veicoliL'articolo 4 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 4).

Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo:

  • presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure
  • previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE (nuovo comma 2-bis dell'articolo 103 introdotto dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 4, che introduce anche i successivi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies)

Si ricorda che la direttiva 1999/37/UE disciplina i documenti di immatricolazione dei veicoli. In particolare la direttiva prescrive che (art. 4) la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro e che (art. 5) ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II (i contenuti delle due parti sono individuati negli allegati alla direttiva).

Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma 2-ter dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta quando non si avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra descritte; fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-quater); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-quinquies).

Al riguardo, cfr. infra paragrafi compatibilità comunitaria e formulazione del testo
La disposizione prevede infine che si provveda alle conseguenti modifiche del regolamento di attuazione del Codice della strada, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all'art. 264 (attuazione delle disposizioni dell'art. 103), anche per quanto concerne i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (comma 2)
Veicoli immatricolati in Stati UE o SEEL'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo art. 132-bis nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione (comma 2). Per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o di persone giuridiche con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia per un periodo superiore a trenta giorni, si richiede la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso l'individuazione di un domicilo italiano, come previsto dall'articolo 134 del codice. In mancanza si prevede anche in questo caso il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata e il ritiro della carta di circolazione, con il suo invio al Dipartimento per i trasporti del Ministero al fine di effettuare d'ufficio la nuova immatricolazione, con comunicazione allo Stato di emissione della carta stessa (comma 39.
La previsione di ulteriore normativa di dettaglio è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 4)
Al riguardo, cfr. infra paragrafo compatibilità comunitaria

Relazioni allegate o richieste

Al testo della proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il Competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza stradaleprogetto di legge in esame, attraverso l'introduzione di modifiche al codice della strada, appare assimilabile alla materia della sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.).


Compatibilità comunitaria

Rispetto della libertà di circolazioneLe disposizioni dell'articolo 5, che tra le altre cose introducono nuovi obblighi per i residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, devono essere valutate alla luce del principio di libera circolazione sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 45 e seguenti) e con riferimento a quanto previsto dalla direttiva 1999/37/UE in materia di documenti di immatricolazione dei veicoli. In particolare, come si è visto, la direttiva prescrive che (art. 4) la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro e che (art. 5) ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Al riguardo, ai fini della compatibilità dell'articolo 5 del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, deve essere quindi valutato se la previsione da parte di tale articolo di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 1999/37/UE risulti coerente con il rispetto del principio della libertà di circolazione.

Analoga valutazione deve essere compiuta con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b, capoverso 2-quinquies (cfr. infra paragrafo "Formulazione del testo")


Formulazione del testo

Canali d'importazione non ufficialiL'articolo 4, comma 1, lettera b , capoverso 2-quinquies prevede che la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all'estero è consentita nel "rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo". Al riguardo appare opportuno un chiarimento su quali modalità d'importazione rientrino nella fattispecie "canali d'importazione non ufficiali".


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992).