Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Esito dei pareri al Governo - Decreto legislativo n. 70/2014 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n.1371/2007 (diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario)"
Riferimenti:
SCH.DEC 75/XVII   DLGS n.70 del 17/04/2014
Serie: Atti del Governo    Numero: 77    Progressivo: 1
Data: 03/06/2014
Descrittori:
DL 2014 0070   FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI
PARERI PARLAMENTARI   PASSEGGERI
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Esito dei pareri al Governo

 

Decreto legislativo n. 70/2014

Disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n.1371/2007
(diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario)

 

 

 

n. 77/1

 

3 giugno 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: TR0135a.doc

 


INDICE

 

Premessa. 1

Testo a fronte fra l’Atto del Governo n. 75 e il D.Lgs. n. 70/2014. 5

Pareri delle Commissioni 35

Commissioni riunite II e IX – 5 marzo 2014. 37

V Commissione – 5 febbraio 2014. 42

XIV Commissione – 4 marzo 2014. 44

 


Premessa

 


Lo schema di decreto legislativo n. 75, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è stato assegnato, il 14 gennaio 2014, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti) e alla Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea), nonché, per la deliberazione di eventuali rilievi in ordine alle conseguenze di carattere finanziario, alla Commissione V (Bilancio) della Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite II e IX hanno concluso l’esame dello schema di decreto il 5 marzo 2014, esprimendo parere favorevole, con condizioni e un’osservazione. La XIV Commissione ha espresso parere favorevole con due condizioni nella seduta del 4 marzo 2014. La V Commissione, nella seduta del 5 marzo 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento, formulando un rilievo[1].

Il decreto legislativo n. 70 del 17 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2014, ha recepito parzialmente le condizioni e i rilievi formulati dalle Commissioni della Camera, introducendo anche ulteriori modifiche al testo.

In particolare, rispetto al testo esaminato dalle commissioni parlamentari, il decreto legislativo ha introdotto le seguenti modifiche:

§  all’articolo 3, è stata prevista l’immediata attribuzione delle funzioni di organismo di controllo all’Autorità di regolazione dei trasporti (lo schema di decreto prevedeva invece l’attribuzione di tali funzioni al Ministero, nelle more della piena operatività dell’Autorità); in tal senso si è recepito il contenuto di una condizione contenuta nel parere espresso delle Commissioni II e IX[2], nonché del rilievo espresso dalla V Commissione e di una condizione contenuta nel parere della XIV Commissione; non si è però recepito quanto richiesto nella condizione della IX Commissione in ordine alla necessità di dotare l’Autorità, per lo svolgimento delle funzioni previste dal provvedimento, di ulteriori dieci unità di personale, da selezionare tra il personale già dipendente di pubbliche amministrazioni e da collocare in posizione di comando presso l’Autorità (seguendo quanto previsto in via generale per il personale dell’Autorità dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011);

§  all’articolo 4, comma 3, è stato previsto che l’Autorità riferisca sulla sua attività come organismo di controllo in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario non con apposita relazione, come previsto nello schema di decreto, ma nell’ambito della relazione annuale sulla sua attività prevista dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011; in tal senso risulta recepita una condizione del parere delle Commissioni II e IX; rispetto alla condizione, il decreto legislativo consente comunque all’Autorità di avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate ogni volta che lo ritenga necessario[3];

§  all’articolo 4, comma 4, è stata inserita la previsione della necessità di una previa presentazione di reclamo all’impresa ferroviaria prima di adire l’Autorità (lo schema di decreto si limitava invece a prevedere che ogni passeggero potesse presentare reclamo all’organismo di controllo); in tal senso si è recepita una condizione del parere delle Commissioni II e IX; la condizione richiedeva però che l’Autorità potesse essere adita solo ove l’impresa ferroviaria non avesse risposto al reclamo, mentre il decreto prevede che l’Autorità possa essere comunque adita trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo all’impresa ferroviaria; il testo del decreto prevede anche che l’Autorità con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni, definisca le modalità tecniche per la presentazione telematica dei ricorsi (lo schema di decreto faceva invece riferimento, per la definizione di tali modalità, a un decreto ministeriale);

§  all’articolo 4, comma 5, è stata soppressa la previsione, contenuta nella schema di decreto, in base alla quale i reclami relativi a servizi di competenza regionale e locale dovevano essere presentati presso competenti strutture regionali e inoltrati all’organismo di controllo solo “previo esame che ne accerti la non manifesta infondatezza”; il testo del decreto prevede invece che i reclami relativi a servizi di competenza regionale e locali possano (si tratta quindi di una facoltà e non più di un obbligo) essere presentati presso competenti strutture regionali che provvedono comunque a inoltrarli all’organismo di controllo (cioè l’Autorità); in tal senso si è andati in direzione opposta rispetto a quanto richiesto da una condizione del parere delle Commissioni II e IX che richiedeva la trasmissione da parte delle strutture regionali all’organismo di controllo, oltre che dopo aver esaminato la non manifesta infondatezza, anche dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta; si è inoltre mantenuta la previsione che le strutture di controllo regionali siano individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dallo schema di decreto, e non con provvedimento dell’organismo di controllo, come richiesto dalla condizione contenuta nel parere delle Commissioni II e IX;

§  i commi da 1 a 9 dell’articolo 5 dello schema di decreto, relativi al procedimento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, sono stati sostituiti dai commi da 1 a 3 dell’articolo 5; in particolare si prevede che l’organismo di controllo provveda con proprio regolamento, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, alla definizione del procedimento in materia, laddove lo schema di decreto indicava autonomamente una dettagliata procedura; in tal senso è recepita una condizione del parere delle Commissioni II e IX; rispetto alla condizione il decreto precisa che comunque per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni si osserveranno in quanto compatibili le disposizioni della legge n. 689/1981 e viene mantenuta la previsione dello schema di decreto che l’importo delle sanzioni sia definito nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità e nel rispetto di criteri quali la gravità e la reiterazione del reato (laddove la condizione delle Commissioni II e IX sopprimeva tale previsione rimettendo tutto al provvedimento dell’organismo di controllo);

§  il comma 10 dell’articolo 5 dello schema di decreto è stato sostituito dal comma 4 dell’articolo 5; laddove lo schema di decreto prevedeva che il cinquanta per cento delle sanzioni confluisse in un apposito fondo da istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, ora il decreto prevede che tutte le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni affluiscano integralmente a tale fondo; in tal senso non risulta recepita la condizione del parere delle Commissioni II e IX che richiede il versamento del cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti già istituito presso l’Autorità dei trasporti dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011;

§  al comma 6 dell’articolo 5 (comma 12 nello schema di decreto) è stata soppressa la specificazione in base alla quale il segreto d’ufficio relativo ai soggetti passivi dei provvedimenti sanzionatori vale “anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni”; la soppressione è richiesta da una condizione contenuta nel parere delle Commissioni II e IX;

§  all’articolo 8 l’importo massimo delle sanzione per violazione dell’obbligo di rendere preventivamente pubblica la sanzione di un servizio è stato modificato da 10.000 euro per ciascun treno a 20.000 euro, senza specificare il riferimento al fatto che la sanzione è pagata per ciascun treno per il quale sia stato violato l’obbligo;

§  all’articolo 16, comma 1, è stato ridotto da 180 a 60 giorni (a partire dall’entrata in vigore del decreto) il termine per la comunicazione da parte delle imprese ferroviarie all’organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità; al medesimo comma è stato inoltre inserito il riferimento agli articoli 18 (divieto di discriminazione su base della nazionalità) e 21, paragrafo 1 (libertà di circolazione), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; entrambe le modifiche non recepiscono condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari della Camera;

§  all’articolo 16, comma 3, si è inserita la previsione che, ai fini dell’accertamento del mancato adeguamento da parte delle imprese ferroviarie alle specifiche tecniche a tutela dell’accessibilità alle stazioni (passibile di sanzione da 2000 a 10000 euro per ogni singolo caso), si debba tenere conto anche del piano pluriennale di interventi per l’accessibilità delle stazioni e della relativa copertura economico-finanziaria da definire nell’ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato; la modifica non recepisce condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari della Camera[4];

§  All’articolo 17 è stata infine inserita la specificazione in base alla quale, nella definizione delle misure idonee da parte di imprese ferroviarie e gestori delle stazioni, restano fermi in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti; la modifica non recepisce condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari della Camera[5].

 



 

Testo a fronte fra l’Atto del Governo n. 75 e il D.Lgs. n. 70/2014

Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n. 75 presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati riferite alle corrispondenti parti dello schema e, nella terza colonna, il testo del relativo decreto legislativo. Nella prima e nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenza tra i due testi. Le modifiche esclusivamente formali non sono state riportate.

 

Schema di D.Lgs. n. 75
(sottoposto a parere parlamentare)

Parere delle Commissioni
della Camera dei deputati

D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70
(pubblicato nella G.U. 6 maggio 2014 n. 103

 

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

 

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

l. Il presente decreto reca la disciplina sanzlonatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo al diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

 

Identico.

2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato.

 

 

Art. 2
(Definizioni)

 

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

 

1. Identico.

a) regolamento: regolamento n. 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 in materia di diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario;

 

a) Identico.

b) Autorità dei trasporti: l'Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con rmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

II e IX Commissione[6]:

alla lettera b), sostituire le parole: «Autorità dei trasporti» con le seguenti: «Autorità di regolazione dei trasporti»;

b) Autorità: l'Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) Ministero: Ministero delle infrastrutture e trasporti;

 

c) Identico.

d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

 

d) Identico.

e) Organismo di controllo: direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero;

II e IX Commissione:

sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti»;

e) Organismo di controllo: l'Autorità di cui alla lettera b);

f) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;

 

f) Identico.

g) STI: specifiche tecniche di interoperabilità;

 

g) Identico.

h) Condizioni Generali di Trasporto: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;

 

h) Identico.

i) gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente;

 

i) Identico.

l) tour operator: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

 

l) Identico.

m) venditore di biglietti qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda· contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;

 

m) Identico.

n) contratto di trasporto: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

 

n) Identico.

o) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazlone di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;

 

o) Identico.

p) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura.

 

p) Identico.

Art. 3
(Organismo di controllo)

 

Art. 3
(Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità dì regolazione dei: trasporti di cui all’'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'attribuzione delle suddette competenze ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta direzione generale, come individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167, fermo restando l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni di riduzione degli assetti organizzativi, da ultimo previsti dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

II e IX Commissione:

sostituire l'articolo 3 con il seguente:
1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Omissis

 

XIV Commissione:

provveda il Governo a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nel senso di sopprimere la previsione che attribuisce le funzioni di organismo di controllo in via transitoria alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di prevedere la diretta assegnazione di tali funzioni all'Autorità di regolazione dei Trasporti;

1. L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30 del regolamento, competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'ufficio competente individuato ai sensi del predetto comma, sono assegnate ulteriori unità di personale appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B. Dette unità di personale sono reperite esclusivamente. nell' ambito del personale già in servizio presso il Ministero, in misura pari ad aImeno dieci unità

II e IX Commissione:

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1.   Omissis

2.   Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate dieci ulteriori unità di personale, in aumento rispetto alla pianta organica, come determinata ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dal citato articolo 37, comma 6, lettera b-bis)[7];

Soppresso

Art. 4
(Funzioni dell'Organismo di controllo)

 

Art. 4
(Funzioni dell'Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controlIo vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Organismo è, altresì, responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

 

1. Identico.

2. Per le funzioni di cui al comma 1, l'Organismo dì controllo può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura.

 

2. Identico.

3, L'Organismo di controllo presenta una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

II e IX Commissione:

all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Organismo di controllo può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate[8].

4. Ogni passeggero può presentare un reclamo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con successivo decreto ministeriale. L'Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

II e IX Commissione:

all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «Ogni passeggero» inserire le seguenti: «, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta,»;
    b) sostituire le parole: »con successivo decreto ministeriale» con le seguenti: «con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo»;

 

XIV Commissione:

provveda il Governo ad emanare tempestivamente il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 4, con l'obiettivo di disciplinare le modalità tecniche con cui i passeggeri possano presentare reclami per presunte infrazioni del regolamento; ciò al fine di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007 e di garantire adeguati strumenti di tutela dei diritti dei passeggeri ivi previsti. Nella predisposizione dell'emanando decreto si faccia allo scopo riferimento a procedure già codificate, e – onde non determinare un aggravio delle procedure – non vengano introdotte specifiche modalità di presentazione, differenziate in base alla tipologia dei reclami.

4. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo di controllo adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

5. Per i servizi di competenza regionale e locale i reclami devono essere inoltrati alle competenti strutture regionali che, previo esame che ne accerti la non manifesta infondatezza, provvedono a trasmetterli all'Organismo di controllo con periodicità mensile. E’ fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Per tutti gli altri servizi il reclamo è inoltrato direttamente all’Organismo di controllo.

II e IX Commissione[9]:

all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «la non manifesta infondatezza», inserire le seguenti: «e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta» e sopprimere le seguenti parole: «con periodicità mensile»;
    b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro» con le seguenti: «Con provvedimento dell'Organismo di controllo»;
    c) sopprimere l'ultimo periodo;

5. Per i servizi di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, all'Organismo di controllo con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Per tutti gli altri servizi il reclamo è inoltrato direttamente all'Organismo di controllo.

v. comma 5

 

6. E’ fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.

Art. 5
(Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni)

 

Art. 5
(Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni)

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente di cui all'articolo 3, comma 1, nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del regolamento.

II e IX Commissione:

all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente:
  «1. L'Organismo di controllo, con proprio provvedimento, definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni»;

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Organismo, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ravvisata la non manifesta infondatezza del!' esposto, formula la proposta di avvio del procedimento sanzionatorio, predisponendo lo schema di atto di contestazione che è adottato dal dirigente dell'ufficio. Il provvedimento di contestazione è portato a conoscenza dell'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

2. L'Organismo, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

3. L'atto di contestazione deve contenere:

 

 

a) l'indicazione dell'Organismo di controllo quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e gli elementi essenziali della violazione contestata;

 

 

b) l'ufficio competente e il nominativo del responsabile del procedimento e ove diverso l'indirizzo dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;

 

 

c) il termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

 

 

d) la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile;

 

 

e) il termine di conclusione del procedimento nel rispetto del termine di cui al comma 5.

 

 

4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria, entro i termini previsti dal comma 3, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e. disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:

 

 

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

 

 

b) lo scopo della richiesta;

 

 

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

 

 

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.

 

 

5. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude entro novanta giorni dall'avvio con provvedimento espressamente motivato. Il termine è interrotto qualora siano presentate o sia necessario acquisire informazioni o documentazione ai fini dell'accertamento della presunta violazione ed inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione o dall'acquisizione delle informazioni o della documentazione richieste. Il procedimento eli accertamento della violazione si conclude comunque entro sei mesi dall'avvio; dell'esito è data formale comunicazione all'interessato anche in caso di archiviazione.

 

 

6. Fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16 del presente decreto, qualora sia accertata la violazione, all'interessato viene data formale comunicazione circa l'esito del procedimento istruttorio ed assegnato un termine compreso tra trenta e novanta giorni per adempiere alle relative prescrizioni; in caso di adempimento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla sesta parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Decorso tale termine, l'inosservanza delle prescrizioni ed il mancato rispetto dei termini imposti per gli adempimenti richiesti, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente decreto per la violazione accertata per un importo almeno pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

 

 

7. La determinazione che commina la sanzione è notificata al soggetto interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La determinazione deve contenere l'indicazione del termine del pagamento della sanzione e le relative modalità, l'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso ed il termine per ricorrere.

 

 

8. II pagamento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 6 ovvero entro il diverso termine indicato nel predetto atto con le modalità previste dal decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Organismo di controllo, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

 

9. L'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell’'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:

 

3. Identico.

a) della gravità della violazione;

 

 

b) della reiterazione della violazione;

 

 

c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

 

 

d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.

 

 

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni versate all' entrata del bilancio dello Stato è riversato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è ripartito tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente alla metà dell'importo derivante dai pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.

II e IX Commissione[10]:

all'articolo 5, sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni è destinato al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I progetti finanziati con le risorse di cui al presente comma derivanti dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome»;

4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Organismo di controllo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.

11 L'Organismo dì controllo, qualora venga a conoscenza di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.

 

5. Identico.

12. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti ì soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

II e IX Commissione:

all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: «anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni»;

6. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.

CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI

 

CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI

Art. 6
(Sanzioni relative al trasporto di biciclette)

 

Art. 6
(Sanzioni relative al trasporto di biciclette)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilità dì trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

 

Identico.

Art. 7
(Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto)

 

Art. 7
(Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

 

Identico.

Art. 8
(Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi)

 

Art. 8
(Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi)

1. Nel caso in cui spetti all'impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e tale obbligo risulti inosservato, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ciascun treno.

 

1. Nel caso in cui spetti all'impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e tale obbligo risulti inosservato, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 9
(Informazioni relative al viaggio)

 

Art. 9
(Informazioni relative al viaggio)

1. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator qualora abbiano la disponibilità delle suddette informazioni.

 

Identico.

2. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'allegato Il, parte II, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

 

Art. 10
(Sanzioni relative alle modalità di
vendita di biglietti)

 

Art. 10
(Sanzioni relative alle modalità di
vendita di biglietti)

1 I canali e le modalità di vendita dei biglietti devono presentare ampie accessibilità e facilità di fruizione. Le imprese ferroviarie forniscono informazione al pubblico adeguata e trasparente, anche mediante servizi telematici, in ordine ai canali ed alle modalità di vendita dei biglietti nonché alle condizioni e ai prezzi applicati.

 

Identico

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi di trasporto non oggetto di contratto di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

 

 

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

 

 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

 

5. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali, al sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo di controllo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni Generali di Trasporto.

 

 

6. In caso di inosservanza dell' obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5.000 euro.

 

 

Art. 11
(Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione)

 

Art. 11
(Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione)

1. Le imprese ferroviarie che violano l'obbligo imposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

 

Identico.

2. In caso di inosservanza del divieto di non fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietto ovvero ad entrambi, di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, le imprese ferroviarie o venditori di biglietto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di inosservanze al sensi del presente comma, ne informa tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE FERROVIARlE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI

 

CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE FERROVIARlE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI

Art. 12
(Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima)

 

Art. 12
(Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima)

1 In caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima definita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

 

Identico.

Art. 13
(Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso
o lesioni di un passeggero)

 

Art. 13
(Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso
o lesioni di un passeggero)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'artìcolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibìle dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.

 

Identico.

CAPO IV
SANZIONI RELATIVEA RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI

 

CAPO IV
SANZIONI RELATIVEA RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI

Art. 14
(Sanzioni per ritardi, perdite
di coincidenza e soppressioni)

 

Art. 14
(Sanzioni per ritardi, perdite
di coincidenza e soppressioni)

1 L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai passeggeri, secondo forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di servizi su portali internet, le disposizioni concernenti le modalità di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilità per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni, come previsti dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento. In caso di .inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Identico.

2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

 

 

3. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

 

 

Art. 15
(Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore)

 

Art. 15
(Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

 

1. Identico.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, le imprese ferroviarie è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

 

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

CAPO V
SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

 

CAPO V
SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

Art. 16
(Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta)

 

Art. 16
(Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta)

1. Le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'Organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Capo V del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 100.000 euro.

 

1. Le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'Organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del capo V del regolamento e dagli articoli 18 e 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di inosservanza di tale obbligo, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 100.000 euro.

2. Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafo 2, 20, 21, paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23, paragrafo 1, 24 e 25, del regolamento, concernenti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilità al trasporto ferroviari, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione il venditore di biglietti o il tour operator in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

 

2. Identico.

3. Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso.

 

3. Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, da valutarsi anche in relazione al piano pluriennale di interventi per l'accessibilità delle stazioni e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato[11], le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso.

CAPO VI
SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DISICUREZZA. RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

 

CAPO VI
SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DISICUREZZA. RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 17
(Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri)

 

Art. 17
(Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri)

1. Le imprese ferroviarie. i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall'articolo 26 del regolamento. In caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

1. Le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall'articolo 26 del regolamento. In caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Restano fermi in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti[12].

Art. 18
(Sanzioni in materia di trattamento
dei reclami dei viaggiatori)

 

Art. 18
(Sanzioni in materia di trattamento
dei reclami dei viaggiatori)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a regolare, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento, la raccolta dei reclami presentati in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal regolamento e istituiscono meccanismi e strutture per il loro trattamento. In caso di inosservanza di tale obbligo le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Alla stessa sanzione sono soggette le imprese ferroviarie che non provvedano a diffondere tra i passeggeri informazioni sulle modalità di organizzazione del servizio preposto alla raccolta ed al trattamento degli esposti in caso.

 

Identico.

2. Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

 

 

3. Le imprese ferroviarie rendono pubbliche, tramite inserimento nella relazione annuale sulla qualità del servizio di cui all'articolo 19, comma 2, le informazioni relative al numero e alle categorie degli esposti ricevuti e trattati, al tempi di risposta e alle misure adottate per migliorare eventualmente le procedure, al sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento. Nel caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

 

 

Art. 19
(Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio)

 

Art. 19
(Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo dì controllo le norme adottate in materia di qualità del servizio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo l, del regolamento, che devono contenere almeno gli elementi di cui all'Allegato III del regolamento. Per l'inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

 

Identico.

2. Le imprese ferroviarie sono tenute a pubblicare sul loro sito internet e a mettere a disposizione sul sito internet dell'ERA - Agenzia ferroviaria europea - una relazione annuale sulle prestazioni in materia di qualità del servizio, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. In caso di inosservanza le imprese sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro a 10.000 euro.

 

 

CAPO VII
SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI

 

CAPO VII
SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 20
(Sanzioni per violazione obbligo dì informazioni ai passeggeri in merito
ai loro diritti)

 

Art. 20
(Sanzioni per violazione obbligo dì informazioni ai passeggeri in merito
ai loro diritti)

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi l e 2, del regolamento, in materia di informazioni ai passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che su loro incombono, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e ai tour operator, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

 

Identico.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARlE E FINALI

 

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARlE E FINALI

Art. 21
(Disposizioni finanziarie)

 

Art. 21
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione-delle disposizioni-del-presente decreto-legge devono-derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Identico.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


Pareri delle Commissioni


Camera dei deputati

Commissioni riunite II e IX – 5 marzo 2014

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 75)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti)

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75)

premesso che:

§  l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risulta particolarmente urgente, in considerazione del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, in particolare per quanto riguarda la designazione di un effettivo organismo di controllo nazionale dotato dei necessari poteri e l'istituzione di un effettivo regime sanzionatorio;

§  la materia oggetto dello schema di decreto legislativo è riconducibile alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dei diritti degli utenti;

§  l'Autorità di regolazione dei trasporti risulta, a decorrere dal 15 gennaio 2014, nella sua piena operatività;

§  appare pertanto opportuno che le funzioni di Organismo di controllo siano direttamente attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti, sopprimendo le previsioni contenute nello schema in esame, in base alle quali, nelle more della piena operatività dell'Autorità, tali funzioni sono in via transitoria attribuite alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  l'attribuzione in via diretta e immediata all'Autorità delle funzioni di Organismo di controllo risulta tanto più opportuna, in quanto nell'ambito della procedura di infrazione sopra richiamata la Commissione europea ha rilevato che la Direzione generale per il trasporto ferroviario non sembra idonea a svolgere il ruolo di vero e proprio Organismo di controllo;

§  appare conseguentemente opportuno prevedere per l'Autorità dei trasporti, anziché per la Direzione generale, il potenziamento di personale indicato dal comma 2 dell'articolo 3 dello schema in esame;

§  appare altresì opportuno demandare a provvedimenti dell'Autorità la definizione della disciplina attuativa concernente modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;

§  non risultano inoltre chiaramente individuate le finalità alle quali, sulla base del comma 10 dell'articolo 5 dello schema in esame, dovrebbe essere destinato il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, dal momento che la citata disposizione prevede, in termini generici, che le somme in questione dovrebbero essere impiegate «per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo»; al riguardo, appare opportuno che tali somme siano destinate al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, al quale è destinato, in generale, il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

§  occorre infine osservare che a livello di ordinamento dell'Unione europea sono definiti i diritti e gli obblighi dei passeggeri anche con riferimento ad altre modalità di trasporto, rispetto alle quali, a livello nazionale, dovrà essere definita la relativa disciplina sanzionatoria; in particolare, sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; risulta pertanto opportuno assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri riferita alle diverse modalità di trasporto, da adottare nell'ordinamento nazionale,

 

esprimono

PARERE FAVOREVOLE


con le seguenti condizioni:

1)  all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «Autorità dei trasporti» con le seguenti: «Autorità di regolazione dei trasporti»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti»;

 

2)  sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. – (Organismo di controllo). – 1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate dieci ulteriori unità di personale, in aumento rispetto alla pianta organica, come determinata ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dal citato articolo 37, comma 6, lettera b-bis).»;

3)  all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;

4)  all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ogni passeggero» inserire le seguenti: «, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta,»;
b) sostituire le parole: »con successivo decreto ministeriale» con le seguenti: «con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo»;

5)  all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «la non manifesta infondatezza», inserire le seguenti: «e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta» e sopprimere le seguenti parole: «con periodicità mensile»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro» con le seguenti: «Con provvedimento dell'Organismo di controllo»;
c) sopprimere l'ultimo periodo;

6)  all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente:
«1. L'Organismo di controllo, con proprio provvedimento, definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni»;

7)  all'articolo 5, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni è destinato al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I progetti finanziati con le risorse di cui al presente comma derivanti dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome»;

8)  all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: «anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni»;
e con la seguente osservazione:
si adottino le opportune iniziative per assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri, da adottare nell'ordinamento nazionale, per quanto concerne le diverse modalità di trasporto, con particolare riferimento, oltre che al Regolamento (CE), n. 1371/2007, di cui allo schema in esame, anche al Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; a tal fine si potrebbe considerare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto.


V Commissione – 5 febbraio 2014

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Atto n. 75)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

 

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) N. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le attività previste dallo schema in esame sono già effettivamente esercitate dalle amministrazioni interessate e pertanto le amministrazioni stesse potranno provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dall'assegnazione di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 non deriverà alcun pregiudizio alla funzionalità degli uffici di provenienza del personale medesimo;

considerato che:

con delibera n. 2/2014, in data 9 gennaio 2014, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha costituito un apposito gruppo di lavoro per la ricognizione dei procedimenti in itinere curati dalle strutture ministeriali e di competenza della medesima Autorità;
come risulta dalla citata delibera, si darà corso all'entrata in operatività dell'Autorità all'esito della predetta attività di ricognizione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

 


lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

si valuti l'opportunità, in considerazione dei tempi necessari ad assicurare l'effettiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, di prevedere la diretta assegnazione delle funzioni di cui all'articolo 4 alla medesima Autorità – anziché alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come invece previsto dall'articolo 3 – provvedendo al contestuale trasferimento delle occorrenti risorse umane alla stessa Autorità.


XIV Commissione – 4 marzo 2014

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Atto n. 75)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75);

rilevato, in particolare, che l'articolo 30 del richiamato Regolamento (CE) n. 1371/2007 prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare un organismo di controllo responsabile dell'applicazione del Regolamento medesimo che adotti le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri, e che tale organismo deve operare in piena indipendenza «da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria»;

richiamati i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto in esame che – nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti – individua quale organismo di controllo la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ricordato in proposito che il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per «cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007» (procedura 2013–2074); in particolare, la Commissione prende atto che l'Italia ha individuato come organismo nazionale di controllo, seppure in via provvisoria, la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ad avviso della Commissione, non sembra dotata dei necessari poteri né in grado di garantire l'applicazione e il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007;

preso atto che nel frattempo l'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi a Torino il 17 settembre 2013, è divenuta pienamente operativa, a partire dal 15 gennaio 2014, come indicato nel comunicato dell'Autorità stessa del 21 gennaio 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nel senso di sopprimere la previsione che attribuisce le funzioni di organismo di controllo in via transitoria alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di prevedere la diretta assegnazione di tali funzioni all'Autorità di regolazione dei Trasporti;

2) provveda il Governo ad emanare tempestivamente il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 4, con l'obiettivo di disciplinare le modalità tecniche con cui i passeggeri possano presentare reclami per presunte infrazioni del regolamento; ciò al fine di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1371/2007 e di garantire adeguati strumenti di tutela dei diritti dei passeggeri ivi previsti. Nella predisposizione dell'emanando decreto si faccia allo scopo riferimento a procedure già codificate, e – onde non determinare un aggravio delle procedure – non vengano introdotte specifiche modalità di presentazione, differenziate in base alla tipologia dei reclami.



[1]     La 8a Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha concluso l’esame del provvedimento nella seduta del 12 marzo 2014, approvando un parere con condizioni e osservazioni. Quando necessario si farà riferimento, sia nella presente premessa sia nel testo a fronte, anche al parere approvato dal Senato.

 [2]    Le Commissioni II e IX osservano nel parere che a partire dal 15 gennaio 2014 l’Autorità di regolazione dei trasporti è entrata nella sua piena operatività.

[3]     Tale ultima previsione corrisponde a quanto indicato nell’analoga condizione contenuta nel parere espresso dalla 8ͣ Commissione del Senato.

[4]     La previsione riprende però, sia pure parzialmente, quanto richiesto da una condizione del parere della 8ͣ Commissione del Senato.

[5]     La previsione riprende però quanto richiesto da una condizione del parere della 8ͣ Commissione del Senato.

[6]     Dove non diversamente indicato le condizioni contenute nel parere delle Commissioni II e IX della Camera coincidono con le condizioni contenute nel parere della 8ͣ Commissione del Senato.

[7]     La 8ͣ Commissione del Senato inserisce nella condizione la previsione che le unità di personale da selezionare risultino in misura pari ad almeno dieci unità e non pari a dieci unità.

[8]     L’inserimento dell’ultimo periodo del comma 3, non presente nella condizione del parere delle Commissioni II e IX della Camera, è richiesto dal parere della 8ͣ Commissione del Senato.

[9] L’analoga condizione del parere della 8ͣ Commissione del Senato prevede che siano le regioni ad individuare autonomamente la struttura regionale di controllo; la condizione prevede inoltre che nel caso di condotte già sanzionate sulla base dei contratti di servizio pubblico si applichi la sanzione più elevata.

[10]    Il parere della 8ͣ Commissione del Senato non contiene questa condizione; la 8ͣ Commissione del Senato richiede invece la sostituzione, al comma 10, dell’articolo 5, delle parole “per l’eventuale potenziamento dell’attività di controllo” con le parole: “per il potenziamento dell’attività di controllo e il miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto”

[11]    L’inserimento appare riprendere, sia pure in modo non testuale, una condizione contenuta nel parere della 8ͣ Commissione del Senato.

[12]    L’inserimento riprende una condizione contenuta nel parere della 8ͣ Commissione del Senato.