Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti |
Titolo: | Schema di D.Lgs. recante disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n.1371/2007 (diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) - Atto n. 75 |
Serie: | Atti del Governo Numero: 77 |
Data: | 05/02/2014 |
Schema di D.Lgs. recante disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n.1371/2007 (diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario)
5 febbraio 2014
|
Indice |
Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria| |
ContenutoPremessa Il regolamento (CE) n. 1371/2007Il regolamento (CE) n. 1371 del 2007 si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari nella Comunità, forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, e disciplina: a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo; d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime; e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; e f) le regole generali in materia di attuazione. Il Regolamento è entrato in vigore il 3 dicembre 2009
Lo schema di decreto legislativo in commento delinea il quadro sanzionatorio per le violazioni dei diritti individuati dal Regolamento, in modo da rendere pienamente efficace la tutela dei diritti ivi previsti. L'art. 32 del Regolamento prevede infatti che gli Stati membri debbano definire il regime sanzionatorio, secondo criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva, adottando altresì tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Capo I Ambito di applicazioneL'articolo 1, definisce l'ambito di applicazione e le finalità del decreto ed evidenzia la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale un livello di tutela uniforme relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per garantire il quale si definisce una precisa disciplina sanzionatoria amministrativa per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007. In relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 11 della legge 689/1981, stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative), si abbia riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Le sanzioni amministrative non sono considerate diminutive della dignità della persona, non vengono iscritte nel casellario giudiziario e non incidono sul godimento dei diritti politici; possono colpire anche le persone giuridiche e, quando hanno carattere pecuniario, l'obbligo del loro pagamento si trasmette agli eredi.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste “nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 10 euro e non superiore a 15.000 euro”, tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo (art. 10).Le sanzioni amministrative possono anche non essere pecuniarie ma interdittive: si pensi alla sospensione o decadenza da licenze o concessioni e, in genere, nella privazione di un diritto o di una capacità nei confronti di chi abbia trasgredito un precetto.
Organismo di controlloL'articolo 2 reca le definizioni, mentre l'articolo 3 individua l'Organismo di controllo, previsto obbligatoriamente in ogni Stato membro, nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nella Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e trasporti. L'articolo specifica anche che con decreto del MInistro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, si provvede all'attribuzione delle competenze a uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale (comma 1); si prevede inoltre che a tale ufficio siano assegnate ulteriori unità di personale in misura pari ad almeno dieci unità appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B, nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero (non viene indicato il numero massimo di tali unità di personale). A tale proposito l'art. 30 del Regolamento prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare uno o più organismi di controllo pienamente indipendenti "da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria".
Nella relazione governativa si sottolinea che la Direzione del MIT individuata provvisoriamente come organismo di controllo, rispetterebbe comunque i requisiti di terzietà imposti dalla normativa comunitaria, in quanto la Direzione ed il Ministero non hanno competenza sull'assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria, nè di imposizione di diritti per l'accesso a questa, in quanto compiti demandati al Gestore dell'infrastruttura (R.F.I. S.p.A). Profili problematiciA tale proposito si segnala che nella procedura di infrazione aperta contro l'Italia (vedi infra il paragrafo "Procedure di contenzioso"), la Commissione osserva, tra l'altro, che la Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata provvisoriamente, non sembra un organismo dotato dei necessari poteri e in grado di garantire l’applicazione e il rispetto del regolamento . Si segnala inoltre che l'Autorità di regolazione dei trasporti, insediatasi a Torino il 17 settembre 2013, è pienamente operativa dal 15 gennaio 2014, come indicato nel comunicato dell'Autorità stessa del 21 gennaio 2014. Si ricorda che in base all'articolo 37, comma 6-bis del decreto-legge n. 201/2011prevede che sia l'Autorità medesima a deliberare, con propria delibera, l'entrata in operatività. Ciò è avvenuto, come si evince dal Comunicato sopra citato, con effetti a decorrere dal 15 gennaio 2014. Nell'audizione resa di fronte alle Commissioni riunite IX Trasporti della Camera e 8ª Lavori pubblici e comunicazioni del Senato l'8 ottobre 2013, il Presidente dell'Autorità associava l'adozione della delibera di entrata in operatività all'approvazione, da parte dell'Autorità dei regolamenti di organizzazione e del personale. Tali regolamenti sono stati adottati, rispettivamente, il 16 ottobre 2013 e il 31 ottobre 2013.
Alla luce di quanto sopra esposto, andrebbe pertanto valutata l'ipotesi di sopprimere la previsione che attribuisce le funzioni di organismo di controllo in via transitoria alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero. L'articolo 4 reca le funzioni dell'Organismo di controllo. Si tratta delle seguenti:
In relazione a queste funzioni può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura per acquisire documentazione e informazioni.
Si prevede infatti (comma 4) che ciascun passeggero possa presentare un reclamo all'Organismo di controllo per le infrazioni al Regolamento, secondo modalità tecniche, anche telematiche, da definire con successivo decreto ministeriale. La possibilità di presentare reclamo all'Organismo di controllo o a qualsiasi altro organismo appropriato designato dallo Stato membro, è espressamente prevista dall'art. 30, par. 2 del regolamento comunitario. Per i servizi di competenza regionale è invece previsto l'inoltro alle competenti strutture regionali che provvedono poi, se non vi è manifesta infondatezza, a trasmetterli mensilmente all'Organismo di controllo. L'Organismo presenta una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno. Accertamento e irrogazione sanzioni: procedimentoL'articolo 5 individua il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni. La procedura delineata (commi 1-4) prevede innanzitutto che il dirigente preposto alla Direzione generale per il trasposto ferroviario nomini il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria, il quale, valutati gli elementi che possono essere portati a sua conoscenza anche da chiunque vi abbia interesse e salva la manifesta infondatezza, formula la proposta di avvio del procedimento predisponendo un atto di contestazione, che viene adottato dal dirigente e portato a conoscenza dell'interessato con le modalità dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Deve essere menzionata la possibilità del pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ove applicabile, e si prevede che il procedimento di accertamento della violazione si concluda entro 90 giorni dall'avvio, salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ma comunque nel termine massimo di sei mesi dall'avvio (comma 5). Per le violazioni degli articoli 13, 15 e 16 (rispettivamente: pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero; mancata assistenza al viaggiatore e mancata fornitura di servizi di trasporto alternativi nel caso di impossibilità a proseguire il viaggio; violazioni nei confronti di passeggeri con ridotta mobilità e con disabilità) è fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni, mentre negli altri casi viene assegnato un termine di compreso tra 30 e 90 giorni all'interessato per adempiere, con pagamento in misura ridotta pari ad un sesto del massimo previsto per la violazione commessa (comma 6). Tale misura del pagamento in misura ridotta è più favorevole rispetto a quella prevista nell'art. 16 della legge n. 689/1981, che prevede un terzo del massimo da pagare nel termine di 60 giorni . Si ricorda infatti che in base alla legge n. 689/1981, l'applicazione della sanzione deve avvenire secondo il seguente procedimento:
La legge n. 689/1981 prevede poi che la violazione debba essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro novanta giorni (art. 14); entro i successivi sessanta giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta).
Il comma 9 dell'art. 5 prevede che l'Organismo di controllo determini l'importo delle sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei limiti previsti, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione della gravità della violazione, della reiterazione, delle azioni poste in essere per attenuare le conseguenze della violazione ed anche del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti nella violazione rispetto a quelli trasportati.
A tale proposito l'art. 32 del Regolamento prescrive solo che le sanzioni previste siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Destinazione dei proventi delle sanzioniIn base al comma 10, il 50 per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni viene riversato in un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo (presumibilmente del Ministero ma non viene specificato di quale controllo si tratti). Si prevede poi che il fondo sia successivamente ripartito, con apposito decreto adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero e le regioni, trasferendo a ciascuna regione la a metà dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni relative ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale riferibili al proprio territorio.
Il comma 11 prevede l'obbligo dell'Organismo di controllo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nel caso di violazioni suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza e il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario.
Si prevede infine che i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio siano tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni (comma 12).
Capo II (artt. 6-11)
Sanzioni sul contratto di trasportoGli articoli da 6 ad 11 recano le specifiche sanzioni relative al contratto di trasporto, alla vendita dei biglietti ed agli obblighi informativi.
Le sanzioni pecuniarie sono le seguenti:
Si tratta dei seguenti: Condizioni generali applicabili al contratto; Orari e condizioni per il viaggio più veloce; Orari e condizioni per la tariffa più bassa; Accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e a mobilità ridotta; Accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette; Disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette; Attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto; Disponibilità di servizi a bordo; Procedure per il recupero dei bagagli smarriti; Procedure per la presentazione di reclami.
L'art. 7 prevede poi, in linea con l'art. 6 del Regolamento, l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che vengano introdotte nel contratto di trasporto.
A tale proposito si segnala che l'art. 13, par. 2 del Regolamento prevede pagamento anticipato non inferiore a 21.000 euro per passeggero in caso di decesso , mentre la sanzione minima viene fissata dallo schema a 20.000 euro.Si ricorda che vi è l'obbligo dell'impresa ferroviaria , sancito dall'art. 13, par. 1 del Regolamento, di effettuare senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.
ISanzioni per ritardil Capo IV (artt. 14 e 15) individua le sanzioni per i ritardi, le perdite di coincidenze e le soppressioni. Le sanzioni previste sono le seguenti:
A tale proposito si ricorda che l'art.16 del Regolamento prevede che qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero possa scegliere immediatamente tra:
a) ottenere il rimborso integrale del biglietto (che deve essere effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda), alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17; b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero. L'articolo 17 del Regolamento, fermo restando il diritto al trasporto e con la possibilità del passeggero di chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo 16, fissa i seguenti risarcimenti minimi:
a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Passeggeri con mobilità ridottaIl Capo V (art. 16) attiene alle violazioni degli obblighi nei confronti di passeggeri con ridotta mobilità e con disabilità.
L'articolo 16 prevede innanzitutto l'obbligo per le imprese ferroviarie e per i gestori di stazione di comunicare all'Organismo di controllo, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le norme di accesso adottate nei confronti dei passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta, in conformità con quanto previsto dal Regolamento al Capo V (artt. da 19 a 25). La sanzione prevista è di 500 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, fino ad un massimo di 100.000 euro (comma 1).
Una sanzione da 200 a 1.000 euro è prevista (comma 2) per l'inosservanza, nei confronti delle persone con disabilità o ridotta mobilità, dei seguenti obblighi:
La sanzione varia invece da 2.000 a 10.000 euro per le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione che non si adeguino alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per l'accessibilità alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi (comma 3). Violazione obblighi di sicurezzaNel Capo VI (artt. da 17 a 19) sono individuate le sanzioni per violazione degli obblighi di sicurezza personale dei passeggeri, per il trattamento dei reclami e per la qualità del servizio.
E' prevista dall'art. 17 una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e delle stazioni che non adottino le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, per la sicurezza personale dei passeggeri.
L'entità di tale sanzione risulta piuttosto bassa rispetto alle sanzioni previste per le altre violazioni.
Per quanto riguarda i reclami dei viaggiatori l'art. 18 stabilisce una sanzione da 5.000 a 20.000 euro per le imprese ferroviarie che non istituiscano un meccanismo per il trattamento dei reclami, come previsto dall'art. 27 del regolamento, o non diffondano tra i passeggeri informazioni sull'organizzazione del servizio di trattamento dei reclami. In base all'art. 27, par. 2 del regolamento i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta, che deve entro un mese fornire una risposta motivata o informare il passeggero che la risposta verrà data entro massimo tre mesi; la sanzione prevista va da 200 a 1.000 euro. Le informazioni sul numero e le categorie degli esposti ricevuti dalle imprese ferroviarie, con i tempi di risposta relativi, devono essere rese pubbliche tramite l'inserimento nella Relazione annuale sulla qualità del servizio; la sanzione va da 200 a 1.000 euro.La Relazione annuale deve essere pubblicata (art. 19. co. 2) sul sito internet delle imprese ferroviarie e su quello dell'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA), pena la sanzione da 2.000 a 10.000 euro.Le imprese ferroviarie hanno inoltre l'obbligo di comunicare all'Organismo di controllo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le norme adottate per la qualità del servizio (art. 19, co. 1), che in base all'art. 28, par. 1 del regolamento riguardano i seguenti elementi:
Al fine di rispettare tale obbligo di informazione il regolamento prevede (art. 29) che le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i tour operator possano utilizzare una sintesi delle disposizioni del regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea; le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono inoltre informare adeguatamente i passeggeri nella stazione e a bordo del treno dei dati necessari per contattare l’organismo o gli organismi designati dagli Stati membri. Neutralità finanziariaLa clausola di neutralità finanziaria è contenuta infine nell'art. 21.
Tabella riassuntiva delle principali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla schema:
|
Relazioni e pareri allegatiAllo schema di decreto legislativo sono allegati: la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.). E' altresì allegato il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 5 dicembre 2013. |
Conformità con la norma di delegaLo schema di decreto legislativo delinea il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Lo schema è emanato sulla base della delega dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha previsto l'emanazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti in regolamenti comunitari, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 ed una precedente delega contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009, art. 3), citata nell'Analisi Tecnico Normativa al provvedimento, è scaduta: essa prevedeva infatti un termine di due anni decorrente dal 29 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge). La mancata adozione delle norme sanzionatorie relative al regolamento è quindi oggetto di una procedura di infrazione (cfr. il paragrafo relativo al Contenzioso comunitario) che il presente schema intende sanare. Il Termine per l'esercizio della delegatermine per l'esercizio della delega scade il 17 aprile 2014, in forza della disposizione di cui all'art. 1, co. 3 della legge n. 217/2011 che prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare (in questo caso il 23 febbraio 2014) scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini ordinari di delega (in questo caso il 17 gennaio 2014) o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLivelli essenziali delle prestazioniLo schema di decreto, come indicato espressamente nel comma 2 dell'art. 1, reca disposizioni che interessano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e rientranti pertanto nella competenza esclusiva dello Stato. Si prevedono infatti meccanismi di tutela uniformi dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui il trasporto è effettuato. |
Compatibilità comunitariaLo schema è emanato ai sensi degli articoli 30 e 32 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Artt. 30 e 32 del RegolamentoIn particolare, l'art. 30 del Regolamento prevede l'obbligo di ogni Stato membro di designare un organismo di controllo responsabile dell'applicazione del Regolamento e che adotti le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. L'Organismo deve operare in piena indipendenza "da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione dei diritti e dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria". L'art. 32 del Regolamento prevede che gli Stati membri debbano definire il regime sanzionatorio, secondo criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva, adottando altresì tutte le misure necessarie per per assicurarne l'attuazione. Per ulteriori elementi in ordine alla compatibilità dello schema di decreto con tali disposizioni si rinvia a quanto osservato nel paragrafo "Contenuto". |
Procedure di contenzioso(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea) Parere motivatoIn base all'art. 258 del TFUE, il 20 giugno 2013 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, esprimendosi il 20 novembre 2013 con parere motivato, per "cattiva applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario" (procedura 2013_2074). Il contenuto della messa in moraNella lettera di messa in mora inviata all’Italia, la Commissione solleva obiezioni sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 e in particolare sul rispetto da parte delle autorità italiane della norma di cui all’art. 30, che prevede la designazione di un organismo nazionale di controllo, e dell’art. 32, che prevede l’istituzione di un regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del regolamento in questione. Più specificamente, la Commissione:
- limitare le riduzioni tariffarie previste per passeggeri disabili ai titolari di Carta blu, può costituire una violazione degli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), dal momento che implica il requisito della residenza in Italia e dunque può determinare una possibile discriminazione sulla base della nazionalità; -Trenitalia non sembra rispettare gli obblighi previsti dall’art. 19, paragrafo 2, del regolamento, il quale impone a imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di offrire biglietti e prenotazioni senza costi aggiuntivi alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta: infatti, dato che gli spazi per le sedie a rotelle sono disponibili solo nelle carrozze di 1^ classe, ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità sono imposti costi aggiuntivi rispetto alla tariffa normale chiesta agli altri passeggeri; -l’art. 20, paragrafo 1, del regolamento in questione, prevede l’obbligo per imprese ferroviarie, venditori di biglietti e tour operator di fornire alle persone con disabilità e a quelle con mobilità ridotta informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile: ad avviso della Commissione, la condotta di Trenitalia potrebbe violare questa norma, dal momento che il sito internet non menziona la necessità per i passeggeri su sedia a rotella di doversi sistemare in 1^ classe e pagare, di conseguenza, un biglietto corrispondente. |