Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||||
Titolo: | Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 73 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 02/07/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||||
Altri riferimenti: |
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XVII legislatura Classificazione Teseo: Servizio Studi del Senato della Repubblica a cura di: F. Colucci ha collaborato: L. Formosa Classificazione Teseo: Reti di
comunicazione e trasmissione. Energia. Autorità indipendenti di controllo
e garanzia. Enti pubblici. Imprese. a cura di: hanno collaborato: luglio 2014 n. 153
Atti del Governo Esito dei pareri al Governo Regolamento
per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a
norma dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 DPR 25 marzo 2014, n. 86 Atti del Governo Atti del Governo Atti del Governo Esito dei pareri al
Governo Regolamento per
l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014,
n. 86Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione
dei poteri speciali nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014,
n. 86 Esito dei pareri al
Governo Regolamento per
l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014,
n. 86 Esito dei pareri al
Governo Regolamento per
l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014,
n. 86 Regolamento per
l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 D.P.R. 25 marzo 2014,
n. 86
I N D I C E
L'atto del Governo n. 72, recante Schema di regolamento per l'individuazione
delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia,
dei trasporti e delle comunicazioni,
fornisce le norme disciplinari attuative delle disposizioni introdotte
dall'articolo 2 del decreto-legge
n. 21 del 2012 circa i poteri speciali attribuiti al
Governo in ambiti strategici dell'economia nazionale[1].
Su questo atto si veda la documentazione
predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati nel Dossier
n. 73 del 21 gennaio 2014. Sull'articolo 2 del
decreto-legge n. 21 del 2012 si veda il dossier
n. 353 predisposto dal Servizio Studi del Senato
sul disegno di legge di conversione, AS
n. 3255 (XVI legislatura); il disegno di legge era stato presentato alla Camera
dei deputati (AC n. 5052, dossier
n. 614).
L'Atto del Governo n. 72 è stato sottoposto
alle competenti commissioni dei due rami del Parlamento.
Al Senato è stato esaminato nelle sedute del
15 e del 22 gennaio 2014 dalle commissioni riunite 8^ e 10^ , che hanno
formulato parere favorevole con osservazioni.
La Commissione Affari costituzionali del Senato
ha altresì esaminato l'atto per i profili di competenza ed ha formulato un
parere non ostativo con osservazioni nella seduta
del 22 gennaio 2014.
Alla Camera dei deputati le commissioni
riunite IX e X hanno esaminato lo schema
di regolamento nelle sedute del 30 gennaio e del 11 febbraio 2014 ed hanno
formulato parere favorevole con osservazioni.
La Commissione Bilancio della Camera,
esaminato l'atto per i profili di competenza, ha dato una valutazione
favorevole con rilievi nella seduta
del 5 febbraio 2014.
Il presente fascicolo è stato curato dal
Servizio studi del Senato della Repubblica; a cura del Servizio studi della
Camera dei deputati è stato predisposto il fascicolo sullo “Schema di decreto
del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli
atti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni” (atto del Governo n. 40).
Il presente
testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n.
75 presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il
testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica riferite alle corrispondenti parti dello
schema e, nella terza colonna, il testo del relativo DPR.
Nella prima e
nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenze tra i due testi.
Le modifiche esclusivamente formali non sono state riportate
Schema
di D.P.R. n. 72 |
Parere
delle Commissioni |
DPR 25 marzo 2014, n. 86 |
Articolo 1 (Oggetto) |
|
Articolo 1 (Oggetto) |
1.
Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei
poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell'
energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma l, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato
"decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle
modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 2, comma 9, del
decreto-legge. |
|
1. Identico. |
Articolo
2 (Attività
di coordinamento) |
|
Articolo
2 (Attività
di coordinamento) |
l.
La Presidenza del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attività propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali. |
|
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo
2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle
attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. |
2.
Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale: |
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2. Identico: |
a)
individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno
dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di
coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre
strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla
specificità della materia o dell'operazione; |
|
a)
individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale generale o
equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento, assicurando allo
stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente
interessate in relazione alla specificità della materia o dell'operazione; |
b)
individua, su indicazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e
delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di ciascun Ministero
interessato responsabile delle attività di competenza. L'ufficio deve essere
di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, fatto salvo l'ufficio
dirigenziale del Ministero degli affari esteri il cui responsabile deve
essere di livello dirigenziale generale; |
|
b) identica; |
c)
istituisce, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un gruppo di coordinamento
presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente indicato dal
Presidente del Consiglio, e composto dai responsabili degli uffici di cui
alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri
interessati. Il gruppo può essere integrato da rappresentanti di altre strutture
o unità al fine di potenziarne le capacità di analisi; |
Camera, Commissione
V: Riformulare
la disposizione aggiungendo, infine, il seguente periodo: «Ai soggetti che
partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». (seduta del
5 febbraio 2014) |
c)
istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio
di cui alla lettera a), o da altro
componente da lui indicato e
composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai
rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da
rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne le capacità
di analisi. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; |
d)
stabilisce adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire
il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati
trasmessi, nonché la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche
previste dall' articolo 2 del decreto-legge; |
|
d) identica; |
e)
predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle
notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle
operazioni di rilevanza strategica; |
|
e) identica; |
f)
assicura modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche
mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli
allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle
operazioni di rilevanza strategica; |
|
f) identica; |
g)
stabilisce la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri
interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere
motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilità
di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per
assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di
esercizio o meno dei poteri speciali; |
|
g) identica; |
h)
può prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o
per alcuni tipi di atti e operazioni. |
|
h) identica. |
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati,
sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonché, per ciascuno di essi,
due componenti supplenti. E' in facoltà del Presidente del Consiglio e dei
Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente, previa
formale comunicazione all' ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al
comma 2, lettera a). |
|
3.
Identico. |
Articolo
3 (Amministrazione responsabile
dell'istruttoria e della proposta) |
|
Articolo
3 (Amministrazione responsabile
dell'istruttoria e della proposta) |
l.
Le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei
poteri speciali nonché le attività conseguenti, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle
finanze per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate,
ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente.
L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione all'
impresa interessata. |
|
1.
Identico |
Articolo
4 (Soggetti
tenuti alla notifica) |
|
Articolo
4 (Soggetti
tenuti alla notifica) |
1.
L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
individuate ai sensi dell'articolo 2, comma l, del decreto-legge, notifica
all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
l, comma 2, lettera a), un'informativa
completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera
o sull'atto da adottare, ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge. |
Sostituire le parole
"ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a)" con le seguenti: "ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a)" Senato Commissioni
riunite 8^ e 10^: Sostituire "dell'esercizio" con "dell'eventuale
esercizio". |
1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti
e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da
adottare, ai fini dell'eventuale esercizio
del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge. |
2.
Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce una partecipazione in
imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica
all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a),
l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge. |
Sostituire le parole "che acquisisce" con "che intende acquisire". Sostituire le parole "ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
a)" con le seguenti: "ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a)" |
2. Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire una partecipazione
in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica
all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le
informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini
dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge. |
3.
Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni
posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall' esercizio dei
poteri speciali. Tale esclusione non
opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli
approvvigionamenti. |
|
3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese
coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo
gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di
norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera
in presenza di elementi informativi fondati
circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici
relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuità degli approvvigionamenti. |
Articolo 5 (Contenuto e validità della notifica) |
|
Articolo 5 (Contenuto
e validità della notifica) |
1.
La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi
dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità
che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa è
sottoscritta dai legali rappresentanti
delle imprese, o da persone munite di procura
speciale, e contiene tutte le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una
completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o
dell'atto da adottare. |
|
1.
Identico |
2.
La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma
2, lettera d), è corredata almeno
della seguente documentazione: |
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2.
Identica: |
a)
nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica
per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione
trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le
informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma
7, del decreto-legge; |
|
a) identica; |
b)
nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese
che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto
industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una
descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché
informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operatività,
oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge; |
|
b) identica. |
3.
Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi
2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere: |
|
3.
Identica: |
a)
la procura speciale; |
Camera, Commissioni riunite
IX e X: Valuti il
Governo l'opportunità di precisare che la procura speciale non è richiesta
quando la notifica sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa. |
a)
la procura speciale, per i soggetti
diversi dai legali rappresentanti delle imprese; |
b)
l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui
comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre
sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri
speciali; |
|
b) identica; |
c)
l'indicazione "la presente
notifica è effettuata ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 maggio 2012, n. 56 -settori
difesa e sicurezza nazionale"; |
Sostituire: "settori difesa e sicurezza nazionale" con
"settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni". Camera, Commissioni
riunite IX e X: Sostituire: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1"
con "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2". |
c) l'indicazione
«la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56 - settori energia
trasporti e delle comunicazioni; |
d)
in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per cui "I sottoscritti
assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e
veritiere e che i documenti allegati
sono completi e conformi agli originali". |
|
d) identica. |
4.
Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo
conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri
Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza
del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i
soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal
caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2,
commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica
completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche
tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di
altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi
dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti
ovvero all' eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la
valutazione. |
|
4.
Identico |
Articolo 6 (Procedure per
l'esercizio dei poteri speciali) |
|
Articolo 6 (Procedure per
l'esercizio dei poteri speciali) |
1.
Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi
dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo
di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la
proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di
provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario
l'esercizio dei poteri speciali. |
|
1.
Identico. |
2.
La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le
minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità
degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. |
|
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4,
del decreto-legge, è adottata nei confronti di soggetti interni ed esterni
all'Unione europea, mentre la proposta di esercizio dei poteri speciali,
previsti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, è adottata solo nei
confronti di soggetti esterni all'Unione europea. Lo schema di provvedimento
di esercizio dei poteri speciali
indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi
pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli
impianti e alla continuità degli approvvigionamenti e può comportare rispettivamente il potere di veto alla delibera o il
potere di opposizione all'acquisto nei casi in cui l'imposizione di
specifiche prescrizioni, condizioni o impegni non siano sufficienti ad assicurare la tutela degli
interessi pubblici. |
3.
Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione
da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli
interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, lo schema
di provvedimento indica: |
|
3. Identica: |
a)
le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all' impresa; |
|
a) Identica; |
b)
specifici criteri e modalità di monitoraggio; |
|
b) Identica; |
c)
l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o
condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le
relative attività; |
|
c) Identica; |
d)
le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche
tenuto conto delle previsioni di cui all' articolo 8. |
|
d) Identica. |
4.
L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all' articolo 1, comma 2,
lettera a), comunica al notificante
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri
speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua
adozione alle competenti Commissioni parlamentari. |
Sostituire: "di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a)" con
"di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a)" |
4.
L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a),
comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà
comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari. |
5.
Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui
all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla
Presidenza del Consiglio. |
|
5.
Identico. |
6.
Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge
decorre dalla effettiva ricezione da parte dell' ufficio di cui all'articolo
l, comma 2, lettera a), della
notifica completa della necessaria documentazione. |
Sostituire: "di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a)" con
"di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a)" |
6.
Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge
decorre dalla effettiva ricezione da parte dell' ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della
necessaria documentazione. |
7.
Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono
esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi. |
Senato, Commissioni
riunite 8^ e 10^: Sostituire: "i giorni festivi" con "le festività
nazionali". |
7.
Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono
esclusi il sabato, la domenica e le
festività nazionali. |
Articolo 7 (Monitoraggio delle determinazioni assunte) |
|
Articolo 7 (Monitoraggio delle determinazioni assunte) |
l.
Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto
delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali,
ovvero nei casi in cui questi fatti si
siano già verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato
decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa
informativa, comprensiva anche delle
eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti. |
|
1.
Identico. |
2.
Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del
mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con
il citato decreto, può chiedere alla Presidenza del Consiglio dì verificare
le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio. |
|
2.
Identico. |
3.
L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono
richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni
utili all'attività di monitoraggio. |
|
3. Identico. |
Articolo 8 (Sanzioni amministrative pecuniarie) |
|
Articolo 8 (Sanzioni
amministrative pecuniarie) |
l.
In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2
del decreto legge, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie sono
comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame
da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto
prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto legge. La Presidenza del
Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto. |
|
1. In caso di accertata inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le sanzioni
amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del
Consiglio da adottarsi, previa
istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel
rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del
decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il
relativo decreto. |
2.
All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della
loro entità e le modalità di accertamento della violazione stessa, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. |
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2.
Identico. |
Articolo 9 (Riservatezza
delle informazioni)[3] |
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Articolo 9 (Riservatezza
delle informazioni) |
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto
2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti
originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le
finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto
di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241. |
|
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto
2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei
documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per
le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del
diritto di accesso ai sensi dell'articolo
24, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Resta fermo
il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della
citata legge 7 agosto
1990, n. 241. |
Articolo 10 (Clausola di
invarianza) |
|
Articolo 10 (Clausola di
invarianza) |
l.
Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. |
Camera,Commissione V: Riformulare
la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10 dello schema di
regolamento, nel seguente modo: «Le attività previste dal presente decreto
sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". (seduta del
5 febbraio 2014) |
1. Le attività previste dal presente decreto sono
svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato. |
Articolo 11 (Entrata in
vigore) |
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Articolo 11 (Entrata in
vigore) |
l.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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1.
Identico Identico |
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Ultimi dossier del Servizio Studi |
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Il testo
del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
all'indirizzo www.senato.it, seguendo
il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi
- Dossier". |
Senato
della Repubblica www.senato.it |
XVII LEGISLATURA |
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Dossier |
Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato
dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846,
847, 851, 868, in data 14 maggio 2014 |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1465
"Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi
degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - Ed. provvisoria |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1479
"Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante
misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere
Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1504
"Disposizioni in
materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi" |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1518
"Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante
misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal
terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19
gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze
nazionali" |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1519 "Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre" |
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Testo a fronte |
La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello
Stato |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi
sull’A.S. n. 1533 "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" |
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Dossier |
Dossier del Servizio Studi
sull’A.S. n. 1541 "Conversione in legge del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea"Ed. provvisoria |
[1] DL 15 marzo 2012, n. 21, Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.
56, GU 14 maggio 2012, n. 111)
[2]
Dove non diversamente indicato, si intende che le condizioni e le osservazioni
contenute nei pareri delle omologhe Commissioni di Camera e Senato siano di
identico contenuto.
[3] La Commissione Affari costituzionali del Senato ha
rilevato (seduta del 22 gennaio 2014) che
l'articolo 9 dispone la sottrazione
all'esercizio del diritto di accesso dei documenti prodotti, in contrasto con
quanto dispone l'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che
espressamente prevede, per le ipotesi di sottrazione all'accesso, il ricorso a
regolamenti di delegificazione.