Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86
Riferimenti:
SCH.DEC 72/XVII   DPR 86/2014
Serie: Atti del Governo    Numero: 73    Progressivo: 1
Data: 02/07/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0021   DPR 2014 0086
ENERGIA   PARERI PARLAMENTARI
REGOLAMENTI   TRASPORTI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
DL N. 21 DEL 15-MAR-12     

XVII legislatura

Classificazione Teseo:

Servizio Studi del Senato della Repubblica

a cura di: F. Colucci

ha collaborato: L. Formosa

Classificazione Teseo: Reti di comunicazione e trasmissione. Energia. Autorità indipendenti di controllo e garanzia. Enti pubblici. Imprese.

a cura di:

hanno collaborato:

luglio 2014

n. 153

 

 


Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

 

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

a norma dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

DPR 25 marzo 2014, n. 86

Atti del Governo

Atti del Governo

Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

 

D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

 

D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86

Esito dei pareri al Governo

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

 

D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86

Esito dei pareri al Governo

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

 

D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86

Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

 

D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86

 

 


 


I N D I C E

 

 

 

 

Premessa. 7

Testo a fronte. 9

 


Premessa

 

L'atto del Governo n. 72, recante Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  fornisce le norme disciplinari attuative delle disposizioni introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 circa i poteri speciali attribuiti al Governo in ambiti strategici dell'economia nazionale[1].

Su questo atto si veda la documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati nel Dossier n. 73 del 21 gennaio 2014. Sull'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 si veda il dossier n. 353 predisposto dal Servizio Studi del Senato sul disegno di legge di conversione,  AS n. 3255 (XVI legislatura); il disegno di legge era stato presentato alla Camera dei deputati (AC n. 5052, dossier n. 614).

L'Atto del Governo n. 72 è stato sottoposto alle competenti commissioni dei due rami del Parlamento.

Al Senato è stato esaminato nelle sedute del 15 e del 22 gennaio 2014 dalle commissioni riunite 8^ e 10^ , che hanno formulato parere favorevole con osservazioni.

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha altresì esaminato l'atto per i profili di competenza ed ha formulato un parere non ostativo con osservazioni nella seduta del 22 gennaio 2014.

Alla Camera dei deputati le commissioni riunite IX e X  hanno esaminato lo schema di regolamento nelle sedute del 30 gennaio e del 11 febbraio 2014 ed hanno formulato parere favorevole con osservazioni.

La Commissione Bilancio della Camera, esaminato l'atto per i profili di competenza, ha dato una valutazione favorevole con rilievi nella seduta del 5 febbraio 2014.

Il presente fascicolo è stato curato dal Servizio studi del Senato della Repubblica; a cura del Servizio studi della Camera dei deputati è stato predisposto il fascicolo sullo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli atti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni” (atto del Governo n. 40).



Testo a fronte fra l'Atto del Governo n. 72 e il Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21".

 

Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n. 75 presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  riferite alle corrispondenti parti dello schema e, nella terza colonna, il testo del relativo DPR.

Nella prima e nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenze tra i due testi. Le modifiche esclusivamente formali non sono state riportate

 

Schema di D.P.R. n. 72
sottoposto a parere parlamentare

Parere delle Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
[2]

DPR 25 marzo 2014, n. 86
(pubblicato nella G.U. 6 giugno 2014 n. 129)

Articolo 1

(Oggetto)

 

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell' energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma l, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge.

 

1.       Identico.

Articolo 2

 (Attività di coordinamento)

 

Articolo 2

 (Attività di coordinamento)

l. La Presidenza del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:

 

2. Identico:

a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificità della materia o dell'operazione;

 

a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificità della materia o dell'operazione;

b) individua, su indicazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di ciascun Ministero interessato responsabile delle attività di competenza. L'ufficio deve essere di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, fatto salvo l'ufficio dirigenziale del Ministero degli affari esteri il cui responsabile deve essere di livello dirigenziale generale;

 

b) identica;

 

c) istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente indicato dal Presidente del Consiglio, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne le capacità di analisi;

Camera, Commissione V:

Riformulare la disposizione aggiungendo, infine, il seguente periodo: «Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

(seduta del 5 febbraio 2014)

c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne le capacità di analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;

d) stabilisce adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall' articolo 2 del decreto-legge;

 

d) identica;

e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;

 

e) identica;

f) assicura modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;

 

f) identica;

g) stabilisce la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;

 

g) identica;

h) può prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.

 

h)  identica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonché, per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente, previa formale comunicazione all' ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a).

 

3.      Identico.

Articolo 3 

(Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta)

 

Articolo 3 

(Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta)

l. Le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonché le attività conseguenti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione all' impresa interessata.

 

1.      Identico

Articolo 4

(Soggetti tenuti alla notifica)

 

Articolo 4

(Soggetti tenuti alla notifica)

1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma l, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.

 Sostituire le parole "ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a)" con le seguenti: "ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a)"

 

 

 

Senato Commissioni riunite 8^ e 10^:

Sostituire "dell'esercizio" con "dell'eventuale esercizio".

1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.

2. Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge.

 

Sostituire le parole "che acquisisce" con  "che intende acquisire".

 

 

 

Sostituire le parole "ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a)" con le seguenti: "ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a)"

2. Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge.

3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall' esercizio dei poteri speciali.  Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

 

3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Articolo 5

(Contenuto e validità della notifica)

 

Articolo 5

 (Contenuto e validità della notifica)

1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa è sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.

 

1.      Identico

2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione:

 

2.      Identica:

a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;

 

a) identica;

b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il  relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;

 

b) identica.

3. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi  2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:

 

3.      Identica:

a) la procura speciale;

Camera, Commissioni riunite IX e X:

Valuti il Governo l'opportunità di precisare che la procura speciale non è richiesta quando la notifica sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa.

a) la procura speciale, per i soggetti diversi dai legali rappresentanti delle imprese;

b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;

 

b) identica;

c) l'indicazione "la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 maggio 2012, n. 56 -settori difesa e sicurezza nazionale";

Sostituire: "settori difesa e sicurezza nazionale" con "settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni".

 

Camera, Commissioni riunite IX e X:

Sostituire: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1" con "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2".

 

c) l'indicazione «la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori energia trasporti e delle comunicazioni;

d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui "I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali".

 

d) identica.

 

4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all' eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.

 

4.      Identico

Articolo 6

(Procedure per  l'esercizio dei poteri speciali)

 

Articolo 6

(Procedure per  l'esercizio dei poteri speciali)

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.

 

1.      Identico.

2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

 

2. La proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge, è adottata nei confronti di soggetti interni ed esterni all'Unione europea, mentre la proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge, è adottata solo nei confronti di soggetti esterni all'Unione europea. Lo schema di provvedimento di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti e può comportare rispettivamente il potere di veto alla delibera o il potere di opposizione all'acquisto nei casi in cui l'imposizione di specifiche prescrizioni, condizioni o impegni non siano sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi pubblici.

3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, lo schema di provvedimento indica:

 

3.        Identica:

a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all' impresa;

 

a)      Identica;

b) specifici criteri e modalità di monitoraggio;

 

b)      Identica;

c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le relative attività;

 

c)      Identica;

d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all' articolo 8.

 

d)      Identica.

4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.

Sostituire: "di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a)" con "di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a)"

4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.

 

5.      Identico.

6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell' ufficio di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.

Sostituire: "di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a)" con "di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a)"

6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell' ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.

7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Senato, Commissioni riunite 8^ e 10^:

Sostituire: "i giorni festivi" con "le festività nazionali".

7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali.

Articolo 7

(Monitoraggio delle determinazioni assunte)

 

Articolo 7

(Monitoraggio delle determinazioni assunte)

l. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui  questi fatti si siano già verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa,  comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.

 

1.      Identico.

2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, può chiedere alla Presidenza del Consiglio dì verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio.

 

2.      Identico.

3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.

 

3.      Identico.

 

Articolo 8

 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

 

Articolo 8

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

l. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.

 

1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.

2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entità e le modalità di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

2.      Identico.

Articolo 9

(Riservatezza delle informazioni)[3]

 

Articolo 9

(Riservatezza delle informazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 10

(Clausola di invarianza)

 

Articolo 10

(Clausola di invarianza)

l. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Camera,Commissione V:

Riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10 dello schema di regolamento, nel seguente modo: «Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

(seduta del 5 febbraio 2014)

1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

 

Articolo 11

(Entrata in vigore)

l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

1.      Identico

 

 

 

 

       Identico

 

 




 

 

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XVII LEGISLATURA

 

 

144

Dossier

Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014

 

145

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Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - Ed. provvisoria

 

146

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Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite

 

147

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Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"

 

148

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Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1518 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"

 

149

Dossier

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1519 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre"

 

150

Testo a fronte

La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato

151

Dossier

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1533 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"

 

152

Dossier

Dossier del Servizio Studi  sull’A.S. n. 1541 "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"Ed. provvisoria

 

 



[1] DL 15 marzo 2012, n. 21, Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, GU 14 maggio 2012, n. 111)

[2] Dove non diversamente indicato, si intende che le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri delle omologhe Commissioni di Camera e Senato siano di identico contenuto.

[3] La Commissione Affari costituzionali del Senato ha rilevato (seduta del 22 gennaio 2014) che  l'articolo 9 dispone la sottrazione all'esercizio del diritto di accesso dei documenti prodotti, in contrasto con quanto dispone l'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che espressamente prevede, per le ipotesi di sottrazione all'accesso, il ricorso a regolamenti di delegificazione.