Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Schema di regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni Atto del Governo 72 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 73 | ||||
Data: | 21/01/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
X-Attivitŕ produttive, commercio e turismo | ||||
Altri riferimenti: |
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Individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
21 gennaio 2014
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Indice |
La disciplina dei poteri speciali|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento|CompatibilitĂ comunitaria| |
La disciplina dei poteri specialiIl D.L. n. 21/2012Con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore è intervenuto ridisciplinando organicamente (con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21) la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in tale settore, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (D.P.C.M.), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti "poteri speciali", attinenti alla governance di società operanti in settori considerati strategici. Per "poteri speciali" si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni. L'obiettivo del provvedimento è di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della "golden share" e "action spécifique" – previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese - e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE. Per un'analisi dettagliata della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 21/2012 vedi qui. Lo schema di regolamento interviene in particolare in ordine alla disciplina attuativa dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, come individuati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 (mentre l'articolo 1 del provvedimento si occupa della disciplina dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale). Il medesimo articolo 2 prevede che con autonomo regolamento siano individuati gli attivi strategici in tali settori (vale a dire le specifiche attività e gli specifici impianti, nell'ambito dei settori richiamati, ritenuti strategici). In materia interviene lo schema di regolamento n. 40 attualmente all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Ai sensi del citato articolo 2, i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza, secondo quanto segnalato di seguito. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa – nazionale ed europea - di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi compresi le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. Nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'acquisto si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato patti parasociali. Anche per le violazioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione della nullità degli atti. Si ricorda che nella seduta del 17 ottobre 2013, l'Aula del Senato ha approvato la mozione n. 1-00160, a prima firma Mucchetti, che tra l'altro impegna il Governo a completare, entro il termine massimo di 30 giorni, l'adozione dei regolamenti di attuazione per l'esercizio da parte dello Stato del golden power nel caso di imprese di interesse strategico, specialmente quando sono in gioco infrastrutture da cui dipende la sicurezza del Paese. Ambito di applicazione del regolamento: profili problematiciSi segnala infine, preliminarmente alla descrizione del contenuto del provvedimento, che con il D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 è stata prevista una modifica al D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, per far rientrare, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del D.L. n. 21 del 2012 (vale a dire i poteri esercitati negli attivi di rilevanza strategica per la difesa e sicurezza nazionale) le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga (Il provvedimento è entrato in vigore il 28 novembre 2013). Le medesime reti e impianti sono individuati anche come impianti strategici nei settori delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 dallo schema di regolamento n. 40. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento del governo, alla luce delle modalità parzialmente diverse di attivazione dei poteri speciali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21/2012 (attivi strategici nel settore della sicurezza nazionale) e dell'articolo 2 del medesimo decreto legge (attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). Il chiarimento è richiesto anche nei pareri del Consiglio di Stato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allegati allo schema di regolamento. |
ContenutoOggettoL'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento nella disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 21/2012. Tale disposizione prevede l'emanazione di regolamenti governativi per l'individuazione degli attivi; come già si è accennato lo schema di regolamento di individuazione degli attivi è attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato. Si specifica che il regolamento concerne anche le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto-legge n. 21/2012. Tale disposizione, nel prevedere un regolamento governativo di attuazione per la definizione dei poteri speciali delineati dal medesimo articolo 2, prescrive che tale regolamento definisca anche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. CoordinamentoL'articolo 2 attribuisce, al comma 1, alla Presidenza del Consiglio il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali. Ciò ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 400/1988 (il quale prevede che il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, tra le altre cose, coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo), e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303/1999 (il quale prevede che il Presidente del Consiglio si avvalga delle strutture della Presidenza del Consiglio, tra le altre cose, per il coordinamento dell'attività normativa e amministrativa del governo). Conseguentemente, al comma 2, si prevede che con D.P.C.M., da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento:
Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della propostaL'articolo 3 prevede che le attivitĂ inerenti all'istruttoria e alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano affidati dall'ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio:
NotificaGli articoli 4 e 5 intervengono sulle modalitĂ con le quali le imprese interessate devono procedere alla notifica degli atti e delle operazioni rilevanti individuate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012. In base all'articolo 4, comma 1, si prevede che le imprese operanti negli attivi ritenuti di rilevanza strategica, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, come individuati in base al regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 21/2012 debbano notificare all'ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio dei ministri (individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 21/2012 e non, come erroneamente indicato nel testo, "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)" un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 21/2012. Tale disposizione prevede che siano notificate dalla societĂ alla Presidenza del Consiglio, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, qualsiasi delibera, atto o operazione, che abbia per effetto modifiche della titolaritĂ , del controllo o della disponibilitĂ degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto:
Devono essere inoltre notificatele delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi Il comma 2 dell'articolo 4 indica gli obblighi di notifica per i soggetti esterni all'Unione europea che acquisiscano una partecipazione in imprese che operano nell'ambito degli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Questi devono notificare l'operazione di acquisizione nonché le informazioni previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21/2012, al fine dell'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 6 dell'articolo 2 (opposizione all'operazione o imposizione di impegni). Si tratta di ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività , quando dall'operazione discenda per il soggetto esterno all'Unione europea l'acquisizione del controllo della società . Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 precisa che per soggetto esterno all'Unione europea si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito". In base alla disposizione, inoltre, per la valutazione della rilevanza della partecipazione acquisita si considerano anche le partecipazioni detenute da terzi con le quali il soggetto in questione abbia sottoscritto patti parasociali (art. 122 del Testo unico della finanza, decreto legislativo n. 58/1998 e art. 2341-ter del codice civile).
Il comma 3 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di notifica, anche per le operazioni all'interno di un medesimo gruppo, di norma escluse dalla disciplina di esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 21/2012. Si precisa infatti che tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. In proposito, si ricorda che il citato articolo 2, comma 1 prevede che il regolamento chiamato a individuare gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni indichi anche "la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. Al riguardo, la previsione da ultimo richiamata, che indica a contrario i casi in cui anche le operazioni all'interno di un medesimo gruppo devono essere notificate, potrebbe trovare più opportuna collocazione in tale regolamento (il cui schema è attualmente all'esame, come già si è ricordato, delle competenti commissioni parlamentari: atto n. 40). L'articolo 5 descrive il contenuto della notifica. In particolare, il comma 1 prevede che la notifica possa essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005), con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Si ricorda che l'art. 65 del codice dell'amministrazione digitale prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni siano valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi o attraverso il sistema pubblico per l'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, art. 64 del codice) ovvero quando le istanze sono accompagnate dall'invio in forma telematica del documento di identità (art. 38 del DPR n. 445/2000) ovvero, infine, mediante utilizzo della posta elettronica certificata.
La notifica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale e deve contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione. Ai sensi del comma 2, la notifica deve contenere, nel caso di adozione di delibere d'assemblea, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, ovvero, nel caso di acquisto di partecipazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione, comprensivo del piano finanziario e di una descrizione generale del progetto, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente e sul suo ambito di operatività . In entrambi i casi, la notifica deve contenere ogni informazione utile a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 21/2012. Si tratta delle valutazioni da compiere ai fini dell'esercizio dei poteri speciali attinenti, sulla base di criteri oggetti e non discriminatori, in particolare a:
In base al comma 3 la notifica deve inoltre contenere:
Al riguardo si richiama quanto segnalato dal Consiglio di Stato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla necessità di non richiedere la procura speciale quando la notifica sia firmata dal legale rappresentante dell'impresa che di per sé non necessita di procura speciale.
Al riguardo si segnala che in realtà lo schema di regolamento attiene ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con riferimento ai quali l'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012.
In base al comma 4, il Ministero responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. Ciò deve avvenire dando immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento e anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri ministeri coinvolti. In tal caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali decorre dal ricevimento della notifica completa. Inoltre, il Ministero responsabile dell'istruttoria con le medesime modalità (comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, su impulso di altri Ministeri coinvolti), può chiedere ai soggetti notificanti o alla controparte eventuale elementi integrativi ai fini della valutazione. Ciò ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6 del decreto-legge n. 21/2012. Si tratta delle disposizioni che consentono alla Presidenza del Consiglio nell'ambito dell'esercizio dei poteri speciali a seguito di delibere assembleari (comma 4) o di acquisizioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea (comma 6) l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito.
Esercizio dei poteri specialiLe modalità concrete di svolgimento della procedura per l’esercizio dei poteri speciali sono disciplinate dall’articolo 6. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento, nel caso in cui non ritenga necessario l'esercizio dei poteri speciali, ne comunica le motivazioni della decisione; nel caso in cui decide di esercitare i poteri speciali, trasmette tempestivamente la proposta di esercizio e il relativo schema di provvedimento per via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al gruppo di coordinamento (comma 1). I commi 2 e 3 riguardano il contenuto della proposta di esercizio dei poteri speciali e dello schema di provvedimento. Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 21/2012 disciplina due diverse fattispecie di esercizio dei poteri speciali:
La proposta di esercizio dei poteri speciali deve indicare dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (comma 2). La disposizione è dettata al fine di garantire il rispetto del criterio imposto dall'ordinamento comunitario che vieta l'adozione di misure più severe di quelle strettamente necessarie a salvaguardare l’esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Lo schema di provvedimento, nei casi di esercizio dei poteri speciali esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente extra-UE di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato (si tratta dunque del caso b)), deve indicare - le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa; - gli specifici criteri e le modalità di monitoraggio; - l'amministrazione competente al monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste e l'organo da essa incaricato di curare le relative attività ; - le sanzioni previste in caso di inottemperanza (comma 3). Si segnala che il contenuto dello schema di provvedimento viene disciplinato solo per il caso di acquisto di partecipazioni da parte di soggetto extra-UE (in pratica solo il caso b), qualora sia sufficiente subordinare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione di particolari impegni da parte dell’acquirente). Sia l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il Consiglio di Stato hanno richiesto una modifica dell’articolo 6 mirata a distinguere le misure che possono essere adottate nei confronti di tutti gli operatori (caso a)) e quelle che possono essere imposte solo agli operatori extra-UE (caso b)). L'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, il giorno stesso dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali ne dà comunicazione all’impresa notificante e alle competenti Commissioni parlamentari (comma 4). Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa deve trasmettere tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio (comma 5). I commi 6 e 7 riguardano i termini previsti dal D.L. 21/2012. Il comma 6 precisa il termine di 15 giorni per l’esercizio dei poteri speciali dall’effettiva ricezione, da parte dell'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, della notifica completa della necessaria documentazione. Tale chiarimento è finalizzato ad evitare la presentazione di notifiche incomplete, come il comma 4 dell’articolo 5 del presente schema di regolamento. Il comma 7 esclude il sabato, la domenica e i giorni festivi dal computo dei termini previsti dall’articolo 2 del D.L. 21/2012. Si valuti l’opportunità di sostituire, come indicato dal Consiglio di Stato, le parole “i giorni festivi” con “le festività nazionali”. MonitoraggioL’articolo 7 disciplina l'attività di monitoraggio del rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, in caso di rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati. Il comma 1 prevede che l'ufficio incaricato del monitoraggio dal decreto di esercizio dei poteri speciali trasmetta alla Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti. Si osserva che, dal momento che nell’articolo 6, comma 3, il contenuto dello schema di decreto di esercizio dei poteri speciali è dettagliato solo per il caso specifico di acquisto da parte di un soggetto extra-UE di partecipazioni in società che detengono attivi in settori strategici subordinato all’assunzione di particolari impegni da parte del soggetto acquirente, in tutti gli altri casi non è specificamente previsto che il decreto di esercizio dei poteri speciali contenga l’indicazione di un ufficio incaricato del monitoraggio. Il comma 2 prevede la facoltà per le amministrazioni interessate che abbiano il fondato sospetto di un mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto dì esercizio dei poteri speciali di chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi al soggetto competente al monitoraggio. Il comma 3 riconosce all’ufficio incaricato del monitoraggio e alla Presidenza del Consiglio il potere di richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio. SanzioniL'articolo 8 stabilisce che, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 del DL 21/2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il suddetto decreto dovrà essere notificato al soggetto sanzionato a cura della Presidenza del Consiglio (comma 1). Si ricorda che il D.L. 21/2012 prevede, oltre alla nullità degli atti adottati in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali:
Il comma 2 dell’articolo in esame rinvia, alle disposizioni di cui alla legge 689/1981, recante modifiche al sistema penale, in quanto compatibili, per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l'irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa. Si ricorda che il capo I della legge 689/1981 riguarda l'illecito amministrativo e la relativa sanzione. In particolare gli articoli 10 e 11 riguardano le sanzioni amministrative pecuniarie.
Diritto di accessoL'articolo 9 sottrae all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalitĂ di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge 241/1990, pur facendo salvo quanto previsto dall'articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124/2007. Il citato articolo 42 disciplina le modalitĂ con le quali le "classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivitĂ o cose ai soli soggetti che abbiano necessitĂ di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali".
Si ricorda che il diritto all'accesso ai documenti amministrativi, consistente nel diritto di prenderne visione e di estrarne copia, è garantito a tutti gli interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (L. 241/1990, artt. 22-28). Il diritto all'accesso trova dei limiti stabiliti dalla legge (L. 241/1990, art. 24, comma 1) ed è escluso nei seguenti casi:
All'interno di tali categorie, ciascuna amministrazione, e quindi anche la Presidenza del Consiglio, individua, con proprio provvedimento, gli atti di propria competenza esclusi dal diritto di accesso (L. 241/1990, art. 24, comma 1). Quest'ultima disposizione è richiamata dall'articolo in esame quale fondamento giuridico dell'esclusione; tuttavia, si osserva che le amministrazioni possono escludere il diritto di accesso ai documenti relativi ai procedimenti di propria competenza esclusivamente se rientranti in una delle 4 categorie di cui sopra, categorie nelle quali non sembrano rientrare i procedimenti previsti dal provvedimento in esame. L'articolo 9 in commento richiama anche il comma 6 del medesimo articolo 24, che prevede la facoltà per il Governo di adottare regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'art. 17, co. 2, L. 400/1988) per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale. Si tratta di motivazioni analoghe a quelle alla base dell'esercizio dei poteri speciali e che potrebbero costituire un fondamento alla sottrazione dei relativi documenti al diritto di accesso. Tuttavia, si osserva che tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con regolamento di delegificazione e non con un regolamento di attuazione, quale è il provvedimento in esame. Si segnala infine che la relazione illustrativa precisa che, "al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l'applicabilità della clausola di "conoscenza essenziale dell'interessato" sancita dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990". Al riguardo, si richiama quanto osservato dal Consiglio di Stato in ordine all'opportunità di includere esplicitamente tale previsione nel testo del regolamento. Si ricorda che il citato art. 24, comma 7, prevede tra le altre cose che sia comunque "garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
Neutralità finanziariaL'articolo 10 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 11 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento. |
Relazioni e pareri allegatiI pareri del Consiglio di Stato e AgcomAl testo dello schema di regolamento sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria e l'analisi tecnico-normativa, nonché i pareri del Consiglio di Stato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (con riferimento ai quali si rinvia ai richiami presenti nel paragrafo Contenuto) |
Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento |
Legge di autorizzazioneLo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 9, del decreto legge n. 21/2012 (al riguardo cfr. sopra La disciplina dei poteri speciali). |
Procedura di emanazioneL'articolo 2 comma 9 del decreto-legge n. 21/2012 prevede che il regolamento chiamato a definire le disposizioni di attuazione dei poteri speciali, anche con riferimento alle attività propedeutiche al loro esercizio, sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta (vale a dire con la procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988) e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, sentite anche le autorità indipendenti di settore, ove esistenti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Assenza del termineLa disposizione non prevede un termine per l'emanazione del regolamento. Al riguardo, la relazione illustrativa segnala che "la legge non ha previsto termini per l'adozione del regolamento in quanto lo stesso articolo 2, comma 9, ha dettato una disciplina transitoria stabilendo che "fino all'adozione del regolamento le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società , al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza". Doppio parere parlamentareIl citato articolo 2, comma 9, prevede che i pareri delle commissioni parlamentari siano espressi entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione, per l'espressione di nuovi pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. |
CompatibilitĂ comunitaria |
Procedure di contenzioso(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea) Il ricorso alla Corte di giustiziaIl 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana che conferisce poteri speciali allo Stato nelle societĂ privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento. Il ricorso non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, intende valutare l'attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21. La decisione di presentare il ricorso fa seguito ad un precedente parere motivato, inviato dalla Commissione all'Italia il 16 febbraio 2011, nel quale si formulavano rilievi specifici in merito all'articolo 4, commi 227-231, della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), che modifica e completa il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societĂ per azioni. In particolare, il parere motivato ricordava che:
In tutte e tre le circostanze precedentemente richiamate, i poteri speciali potranno essere esercitati solo qualora l'operazione alla quale si riferiscono sia suscettibile di arrecare pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.
Accanto alle suddette disposizioni il parere motivato richiamava:
Pur riconoscendo che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana (approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi, energetici, materie prime e beni essenziali alla collettivitĂ ; un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto; la continuitĂ della prestazione dei servizi pubblici; la difesa nazionale; la sicurezza militare; l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; le emergenze sanitarie) possono essere considerati in astratto come legittimi interessi la cui tutela potrebbe richiedere misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertĂ di stabilimento, la Commissione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sostiene che le disposizioni in questione configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi. Ad avviso della Commissione, infatti:
La Commissione ha concluso pertanto che i poteri speciali previsti dalla normativa italiana risultano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti e sono quindi incompatibili con la libertĂ di stabilimento e la libera circolazione invitando l'Italia a modificare le disposizioni contestate. |