Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Ente Nazionale Aviazione Civile
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 57
Data: 30/09/2013
Descrittori:
AVIAZIONE CIVILE   ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE (ENAC)


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Ente nazionale aviazione civile

30 settembre 2013



Indice

L'Ente|I diritti aeroportuali ed i contratti di programma|



L'Ente

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L'articolo 2 del decreto attribuisce all'ENAC funzioni in materia di:

  1. regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;
  2. razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;
  3. attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;
  4. rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;
  5. istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;
  6. definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
  7. regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

 

Ai sensi dell'articolo 4 sono organi dell'ENAC:

  • il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo;
  • il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il consiglio rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta;
  • il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, compreso il suo presidente, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato. Il collegio rimane in carica quattro anni;
  • il direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo di cinque anni. Può essere riconfermato.

 

L'articolo 11 del medesimo decreto riconosce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attività e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

 

 

Il 10 maggio 2013 il Commissario Straordinario dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Vito Riggio ha presentato il Rapporto ed il Bilancio Sociale 2012. Vi si evidenzia il particolare rilievo,  nel 2012, dell'attività collegata alla conclusione dei Contratti di Programma in deroga con le società di gestione degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa e Linate e Venezia, cui è stato dedicato un particolare Dossier economico. Un  approfondimento è stato poi dedicato alle componenti del prezzo di vendita del biglietto aereo, per consentire agli utenti di individuare il costo del servizio nell'esposizione sia del prezzo finale, sia degli elementi essenziali di cui si compone il prezzo del biglietto. In appendice è pubblicato il Bilancio Sociale 2012 suddiviso in 15 schede che sintetizzano le azioni attuate dall'Ente e i risultati conseguiti.

 

Funzioni
Organi
Il Bilancio 2012


I diritti aeroportuali ed i contratti di programma

In Italia, la gestione degli aeroporti è affidata a società di gestione i cui rapporti con lo Stato sono regolati attraverso contratti di programma stipulati con l'ENAC, nell'ambito di concessioni la cui durata massima è stabilita dall'articolo 704 del codice della navigazione in quaranta anni.

Nel quadro del rapporto concessionario, la riscossione da parte delle società di gestione aeroportuale dei diritti aeroportuali (diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l'imbarco passeggeri), posti a carico delle compagnie aeree, consente alle società medesime il recupero del costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.

La disciplina dei diritti aeroportuali è stata da ultimo modificata con il recepimento della direttiva 2009/12/CE, che ha istituito un quadro comune per la disciplina dei diritti aeroportuali, avvenuta con il decreto-legge n. 1 del 2012.

Per il recepimento della direttiva 2009/12/CE era stato presentato uno schema di decreto legislativo nel mese di luglio 2011. La Commissione trasporti della Camera aveva espresso sullo schema parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 2 agosto 2011 , ma il decreto legislativo non è stato emanato.


Con la direttiva 2009/12/CE si è introdotto un sistema di diritti aeroportuali armonizzato basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali.

La direttiva prevede l'applicazione obbligatoria della nuova disciplina a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di passeggeri (in Italia, secondo i dati relativi al 2010: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Venezia, Catania, Napoli e Bologna), mentre è prevista la facoltatività per gli aeroporti con soglie di traffico inferiori. Sono stabiliti criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. La direttiva prevede inoltre la designazione o l'istituzione di un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi ai principi sanciti dalla direttiva.


La direttiva 2009/12/CE è stata quindi recepita con gli articoli da 71 a 82 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, i quali hanno disposto l'applicazione della nuova normativa a tutti gli aeroporti nazionali, senza distinzioni in relazione al volume di traffico. La nuova normativa non si applica peraltro ai contratti di programma attualmente in essere, come previsto nella clausola di salvaguardia inserita nell'art. 22, co. 3,. del decreto legge n. 5 del 2012: la norma ha infatti fatto salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale che fossero allora in corso e che si concludessero entro il 31 dicembre 2012, nonché la misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente al 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012).  La nuova disciplina dei diritti aeroportuali sarà pertanto applicabile ai nuovi contratti che saranno stipulati alla scadenza di quelli in essere.

Le medesime disposizioni hanno individuato l'autorità di regolazione del settore nell'Autorità dei trasporti e, nelle more della sua costituzione, nell'ENAC.


Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1/2012, la misura dei diritti aeroportuali nei vigenti contratti di programma è fissata per ciascun aeroporto, secondo l'articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 -  come modificato dall'articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 - con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e il gestore aeroportuale.

Per i soli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui (in questa categoria rientrano, secondo i dati relativi al 2010, gli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate), l'articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009,  al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture, ha autorizzato l'ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi.

Le disposizioni dell'articolo 2, commi 190-191, della legge n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), autorizzano una anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.

Il termine per l'emanazione dei decreti per la determinazione dei diritti aeroportuali, è stato più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388 (Tabella n. 2 allegata, n. 8) della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). Nelle more della loro adozione, si è provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 4 ottobre 2010 all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per l'anno 2010 e successivamente si è provveduto con il D.M. 274 del 25 luglio 2012 alla revisione dei diritti aeroportuali, di cui al decreto n. 391 dell'11 novembre 2011. L'ultima revisione si è resa necessaria per adeguare i diritti aeroportuali al nuovo tasso d'inflazione programmato (2% invece di 1,5%). Con D.M. 19 novembre 2012 è stato definito il campo di applicazione del decreto n. 274 del 25 luglio 2012 specificando che le tariffe previste in tale decreto si applicano fino alla data di esigibilità delle tariffe previste nei singoli contratti di programma sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed ENAC.


Il 25 e il 26 ottobre 2012 sono stati sottoscritti dall'ENAC due contratti di programma con le società di gestione degli aeroporti rispettivamente di Roma e di Venezia.

Unitamente ai contratti di programma, che disciplinano il rapporto tra lo Stato e le società che gestiscono gli aeroporti, sono state sottoscritte le convenzioni di gestione aeroportuale. L'iter approvativo si è concluso il 27 dicembre 2012 per quanto riguarda gli aeroporti di Roma e il 28 dicembre 2012 per quanto riguarda l'aeroporto di Venezia.

 Il contratto di programma con ADR (Aeroporti di Roma) , relativo agli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, è stato stipulato in deroga alla normativa relativa alla regolazione tariffaria, in quanto si tratta di un sistema aeroportuale con più di 8 milioni di passeggeri annui, sulla base della disposizione di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78/2009 sopra richiamata.

Si prevede comunque il recepimento del principio generale, sia comunitario che nazionale, di adeguamento delle tariffe ai costi efficientati del gestore. Il contratto di programma definisce i principi per la determinazione delle tariffe per l'intero periodo della concessione (che scade nel 2044) e ne stabilisce l'ammontare per il primo quadriennio. Per questo periodo, per lo scalo di Fiumicino, è stato fissato un incremento medio del diritto d'imbarco, rispetto al costo attuale, di 8,5 euro a passeggero.

Il contratto assicura al gestore la certezza delle entrate necessarie allo sviluppo del piano degli investimenti. L'entità delle opere previste nel piano degli investimenti presentato da ADR per il primo periodo regolatorio (2012 – 2021) è di circa 2,5 miliardi di euro, mentre per l'intero periodo concessorio è di 12 miliardi di euro.

 Il contratto di programma con SAVE, che gestisce l'aeroporto di Venezia, prevede un programma di investimenti, per il periodo 2012-2016, di 328,6 milioni di euro e di 604,6 milioni di euro per l'intero decennio 2012-2021. L'incremento medio delle tariffe, rispetto alla media vigente al 2010, è di circa 5 euro, come media nel quinquennio.

 

Le concessioni ed i diritti aeroportuali
La direttiva 2009/12/CE
Il recepimento nazionale
La misura dei diritti aeroportuali
I contratti di programma per la gestione di Roma Fiumicino e di Venezia