Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Delega al Governo per la riforma del codice della strada
Riferimenti:
AC N. 731/XVII   AC N. 1588-A/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 35    Progressivo: 2
Data: 25/09/2014
Descrittori:
CODICE DELLA STRADA   CODICE E CODIFICAZIONI
DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   LEGGE DELEGA


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Delega al Governo per la riforma del codice della strada

23 settembre 2014
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

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Il progetto di legge all'esame dell'Assemblea costituisce il testo unificato di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (C. 731) e di un disegno di legge di iniziativa governativa (C. 1588). L'esame in Commissione è iniziato il 27 giugno 2013, la IX Commissione ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea nella seduta del 24 settembre 2014.

Delega: termine di dodici mesiL'articolo 1 prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).

Per l'attuazione della delega sono previsti i seguenti Doppio parerepassaggi: 1) adozione entro sette mesi dall'entrata in vigore della legge degli schemi dei decreti legislativi; 2) esame da parte delle competenti commissioni parlamentari che si deve concludere con l'espressione del parere entro sessanta giorni; 3) nel parere le Commissioni devono indicare specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della delega; 4) il Governo entro i successivi trenta giorni deve ritrasmettere alle Camere il testo per il parere definitivo; il parere definitivo deve essere espresso entro i successivi trenta giorni.

L'Principi e criteri direttiviarticolo 2 reca, al comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi della delega:

  • riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali (lettera a);
  • delegificazione della disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b);
  • semplificazione del testo del codice della strada, circoscrivendone il contenuto a: I) disciplina comportamenti utenti della strada; II) conseguenti previsioni sanzionatorie; III) regolazione dello spazio stradale (lettera c);
  • revisione e Mobilità sostenibile e attenzione all'utenza vulnerabilerafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, attraverso: I) misure di tutela dell'utenza vulnerabile, soprattutto nelle aree urbane, con prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, regole di progettazione stradale e riduzione dei limiti di velocità; II) obbligo di revisione da parte degli enti proprietari dei limiti di velocità delle strade extraurbane, finalizzati alle esigenze di sicurezza della circolazione; III) pianificazione della viabilità per incentivare la mobilità ciclistica e pedonale; IV) incentivazione del trasporto pubblico e della sua interconnessione con altre modalità di trasporto; V) promozione della sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore a 14 anni; VI) incentivazione della sicurezza dell'utenza vulnerabile attraverso la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità e favorendo l'accesso delle biciclette dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici; VII) introduzione nella classificazione dei veicoli delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; VIII) individuazione di criteri e modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di un numero identificativo di telaio e annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero; IX) introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte anche attraverso la previsione di un apposito contrassegno e disciplina della loro circolazione su strada; X) aggiornamento delle disposizioni sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali consentendo l'accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni (lettera d);
  • aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso: I) riassetto della disciplina sulla classificazione delle strade; II) limitazione della presenza a bordo carreggiata di ostacoli fissi artificiali (supporti della segnaletica commerciale e delle barriere di sicurezza); III) linee di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani; IV) riduzione dell'uso della segnaletica stradale e aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e organicità (lettera e);
  • previsione di un unico strumento, per ciascun ente territoriale, di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli (lettera f)
  • riordino dei compiti della polizia stradale, anche attraverso la specializzazione delle funzioni delle diverse forze, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali (lettera g);
  • rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di disposizioni per rafforzare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri, mercati) (lettere e i)
  • promozione della diffusione di sistemi telematici per la rilevazione dell'inosservanza delle norme di circolazione, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli (lettera l) e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali;
  • revisione dell'apparato    Revisione apparato sanzionatoriosanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, con particolare riferimento: I) alla graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); II) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie; III) nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di "omicidio stradale", del grado di colpevolezza e delle tipologie di violazioni per le quali prevedere la revoca perpetua della patente e l'inibizione perpetua alla guida sul territorio nazionale; revoca e inibizione perpetue dovranno essere comunque disposte in caso di omicidio colposo commesso da soggetto alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti (di cui all'articolo 589, terzo comma, codice penale) ovvero in caso di omicidio colposo che provochi la morte di più persone ovvero la morte di una persona e la lesione di due o più persone (articolo 589, quarto comma); si richiede inoltre che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con precisione e certezza, anche ai fini dell'accertamento del reato di omicidio colposo da parte di soggetto alla guida sotto l'effetto di tali sostanze (di cui al citato articolo 589, terzo comma) IV) inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; V) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo inoltre che la decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal pagamento di una sanzione; VI) misure per rafforzare l'efficacia delle sanzioni per violazioni dell'obbligo di RC auto; VII) revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; VIII) coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con pendenza procedimenti penali su medesime fattispecie; IX) previsione, per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della destinazione dei relativi proventi, in misura non inferiore al 15 per cento a un fondo istituito presso il Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada e, in misura non inferiore al 20 per cento, a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; X) introduzione dell'obbligo di rendicontazione da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e sanzioni per enti inadempienti (lettera n);

Si ricorda in che presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'art. 222 del codice attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è disposta la revoca della patente. In base all'art. 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

  • revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando ambiti di competenza diversi tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria (lettera o) e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto (lettera p);
    Nell'ambito della semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto si dovranno prevedere: I) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione; II) l'eliminazione dell'obbligo di audire l'interessato; III) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace; IV) la competenza della prefettura limitrofa per la trattazione dei ricorsi presentati dai dipendenti delle prefetture e dai loro parenti fino al terzo grado.
In proposito si ricorda che attualmente gli articoli 203 e 204 del Codice della strada prevedono: a) la presentazione da parte dell'interessato, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, del ricorso all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero direttamente al prefetto che lo invia all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore; b) l'obbligo per il responsabile dell'ufficio o del comando di trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito; c) l'obbligo per il prefetto di audire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta; d) l'obbligo per il prefetto di adottare entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, una decisione. L'articolo 204-bis del codice consente in alternativa a quello al prefetto il ricorso al giudice di pace, che deve essere esperito, in forza di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2011, entro trenta giorni.

  • espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni, in deroga alla disciplina generale prevista dalla legge n. 689/1981 che contempla l'irrogazione di sanzioni amministrative solo nei confronti dei soggetti maggiorenni (lettera q);
  • revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche (lettera r)
  • predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno; in alternativa gli ultraottantenni possono rinnovare la loro patente ogni due anni, con trasformazione però della stessa in patente AM per la guida dei ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri(lettera s);
  • adeguamento della terminologia utilizzata dal codice della strada sostituendo la locuzione "mutilati e minorati fisici" con quella "soggetti con invalidità" (lettera t)
  • revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in pensione (lettera u);
  • modifica dell'ambito di applicazione della disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza (55 kw/t per gli autoveicoli) i soggetti neopatentati (art.117, co. 2-bis del codice) ; in particolare, la disposizione non si dovrebbe applicare quando il neopatentato guidi con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno dieci anni e, in ogni caso, quando, trascorso un periodo di sei mesi, il neopatentato non abbia commesso infrazioni passibili di decurtazione di punteggio; la disposizione si dovrebbe invece sempre applicare ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità di un rinnovo specifico dei requisiti di idoneità psicofisica (lettera v);
  • definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera z);
  • disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi (lettera aa);
  • regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale (lettera bb);
  • coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera CC).

La delegificazioneIl comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988) nelle seguenti materie:

  • caratteristiche dei  ei Caratteristiche veicoli eccezionaliveicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del codice; lettera a);
  • disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti (artt. 61 e 62 del codice; lettera b);
  • caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche    Segnaletica stradaleesigenze (riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di genere nella segnaletica) (oggetto di delegificazione risultano in particolare l'art. 38, comma 6, che prescrive l'uniformità della segnaletica stradale sul territorio nazionale; i comma da 1 a 3 dell'articolo 44, in materia di passaggi a livello e il comma 6 dell'art. 45 in materia di omologazione della segnaletica; lettera c);
  • disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici (art. 41, co. 19 del codice; lettera d);
  • classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore (oggetto di delegificazione risultano gli articoli da 47 a 55 in materia di classificazione dei veicoli; da 71 a 74 in materia di caratteristiche dei rimorchi e da 79 a 92 in materia di revisione e di destinazione ed uso dei veicoli; lettera e);
  • semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale (oggetto di delegificazione sono gli articoli da 75 a 78 in materia di accertamento dei requisiti di idoneità, controlli di conformità e modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli; lettera f);
  • classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina UE in materia di limiti di massa (oggetto di delegificazione sono gli articoli 57 sulle macchine agricole e 58 sulle macchine operatrici, nonché gli articoli da 104 a 114 del codice in materia di circolazione delle macchine agricole e operatrici; lettera g);
  • procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici e revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico (oggetto di delegificazione sono gli articoli 59, sui veicoli con caratteristiche atipiche; 60 sui motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e d'interesse storico e da 93 a 103 in materia di immatricolazione e circolazione dei veicoli; lettera h);
  • disciplina dell'uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive (lettera i);
  • istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili (lettera l).

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie oggetto di delegificazione con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

Il Modifiche al regolamento di attuazionecomma 4 dell'articolo 2 prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione del codice (D.P.R. n. 495/1992) al fine di adeguarlo al contenuto dei decreti legislativi di attuazione della delega.

IlIstruzioni tecniche comma 5 dell'articolo 2 prevede che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali.

Decreti legislativi correttivi e clausola di invarianzaL'articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3).