Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) - Bruxelles, 18 aprile 2016
Serie: Documentazione per le Commissioni - Riunioni interparlamentari    Numero: 60
Data: 18/04/2016
Descrittori:
PARLAMENTO   PARLAMENTO EUROPEO
SISTEMA TRIBUTARIO   UNIONE EUROPEA

        

 

 

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

 

 

 

 

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) 

Bruxelles, 18 aprile 2016

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

Servizio Studi                  Dossier europei

n.27

Camera dei deputati

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

n. 60

 


 

 

 

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Dossier europei n. 27

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura  ...............................................................................1

La Commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) TAXE 2  ..................................3

La Commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) TAXE 1 .......................................................5

Il programma contro l’erosione della base imponibile e la traslazione dei profitti (BEPS) ......................................................................................7

Dati statistici ..............................................................................10

Le misure dell'Unione europea per combattere l'elusione dell'imposta sulle società  ...............................................................................16

Il pacchetto anti-elusione del gennaio 2016  ................................18

Proposta in materia di divulgazione al pubblico di talune informazioni relative all’attività di imprese multinazionali .................................22

 


 



 

 

 

 

 

 

Schede di lettura




La Commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) TAXE 2

 

Il 2 dicembre 2015 il Parlamento europeo ha approvato l’istituzione di una Commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2) allo scopo di esaminare le prassi e i regimi fiscali dannosi delle società a livello europeo e internazionale e contrastare l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

 

La Commissione, presieduta dall’On. Alain Lamassoure (PPE, Francia) e composta da 45 deputati, ha il compito di proseguire e concludere i lavori di un’analoga Commissione speciale (TAXE 1, vedi paragrafo successivo) che ha svolto la sua attività da febbraio a fine novembre 2015, ed ha concluso i lavori con l’approvazione, da parte del Parlamento europeo, di una risoluzione.

 

Compiti della Commissione TAXE 2In base al mandato (che durerà sei mesi a decorrere dal 2 dicembre 2015), la Commissione speciale TAXE 2  ha il compito di:

·         analizzare ed esaminare le prassi seguite relativamente all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[1] per quanto riguarda le decisioni anticipate in materia fiscale e altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1991;

·         analizzare e valutare la prassi della Commissione europea nell’esame dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri,  volto a verificare se l'aiuto concesso sia compatibile con il mercato interno e se non sia attuato in modo abusivo;

·         analizzare ed esaminare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (che disciplina la procedura di esame degli aiuti di stato), per quanto riguarda l'obbligo di collaborare e di fornire tutta la documentazione necessaria;

·         analizzare ed esaminare l'osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, e alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

·         analizzare e valutare la prassi della Commissione per quanto concerne la corretta applicazione delle citate direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE relativamente alla comunicazione di informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale da parte degli Stati membri agli altri Stati membri, mediante scambio spontaneo;

·         analizzare e valutare il rispetto, da parte degli Stati membri, del principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, come il rispetto dell'obbligo di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, considerate le conseguenze che può avere la pianificazione fiscale aggressiva sulle finanze pubbliche dell'Unione;

·         analizzare e valutare la dimensione della pianificazione fiscale aggressiva relativamente ai Paesi terzi, attuata da società stabilite o registrate negli Stati membri, nonché lo scambio di informazioni al riguardo con i Paesi terzi;

·         formulare tutte le raccomandazioni ritenute necessarie a tale proposito.

Audizioni svolte dalla Commissione TAXE 2La Commissione TAXE 2 ha già svolto una serie di audizioni di rappresentanti dei seguenti soggetti:

·         Commissione europea (il Commissario responsabile per gli affari economici e monetari, la fiscalità e l’unione doganale, Pierre Moscovici, e la Commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager);

·         Presidenza olandese del Consiglio dell’UE;

·         Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, Guernsey, Jersey):

·         multinazionali (Apple, Google, Ikea, McDonald’s);

·         istituti bancari (Crédit Agricole, ING Group, Nordea, Santander, UBS e Unicredit).

 

In particolare, è opportuno segnalare che, nel corso dell’audizione dei rappresentanti delle multinazionali, diversi deputati hanno criticato Google per il pagamento delle imposte nei Paesi dell'UE, ritenuto troppo esiguo. In sede di replica, il rappresentante di Google ha sottolineato che la sua società paga un tax rate effettivo globale del 19%, appena più basso del tasso globale dell'UE (pari a circa il 20%). Inoltre, ha espresso riserve circa la possibilità di introdurre nell’UE una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB, vedi paragrafo “Le misure dell'Unione europea per combattere l'elusione dell'imposta sulle società”), che costringerebbe Google a stabilire una sede in ogni Paese dell’UE, aumentando in maniera significativa i costi  di gestione.

Il rappresentante di Apple ha rilevato che la sua società costituisce il più grande contribuente al mondo: nel 2015 sono stati pagati 13,2 miliardi di dollari di tasse su scala globale (con un tax rate del 26,4%), pur ammettendo che la maggior parte delle tasse vengono versate negli Stati Uniti, dove lavorano gran parte dei suoi dipendenti e dove vengono effettuate le attività di ricerca.

Il Vice Presidente di McDonald’s ha espresso apprezzamento per le misure anti-BEPS (vedi paragrafo successivo), che possono contribuire a creare un regime fiscale internazionale più chiaro,  semplice e coerente. Tuttavia, ha segnalato il rischio che taluni obblighi (come la rendicontazione Paese per Paese) possano implicare oneri eccessivi per le imprese e, qualora la rendicontazione fosse resa pubblica e non circoscritta alle sole autorità fiscali, potrebbero danneggiare la concorrenza

L’amministratore delegato del Gruppo Inter-IKEA, ha rilevato che le proposte anti-BEPS dovrebbero essere recepite negli ordinamenti nazionali e in quello europeo in maniera coerente ed omogenea, evitando appesantimenti burocratici a carico delle imprese e introducendo un meccanismo per la risoluzione rapida delle controversie.

La Commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) TAXE 1

La Commissione TAXE 1La Commissione speciale TAXE 1 ha svolto audizioni con i rappresentanti di diverse multinazionali (Amazon, Facebook, Google, IKEA e HSBC) e di alcuni Governi (Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito).

 

In esito alla sua attività, il 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza (508 voti a favore, 108 contro e 85 astensioni), una risoluzione nella quale, tra le altre cose:

·         rileva che la convergenza tra i sistemi fiscali nazionali nell'UE è molto limitata, nonostante un approfondimento del processo di integrazione per quanto concerne il mercato unico e l'Unione economica e monetaria;

·         teme che le misure unilaterali adottate dagli Stati membri contro l'erosione della base imponibile possano dar luogo a nuove asimmetrie;

·         ritiene che, in virtù del suo grado di integrazione, l'UE debba andare al di là delle proposte BEPS (vedi paragrafo successivo) in termini di coordinamento e convergenza;

·         chiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche pertinenti alla loro legislazione in materia di tassazione delle imprese che potrebbero incidere sulle loro aliquote fiscali effettive o sulle entrate fiscali di qualsiasi altro Stato membro;

·         invita i Capi di Stato e di governo dell'UE ad assumere l’impegno politico di adottare misure urgenti per affrontare una situazione che non è più tollerabile, anche a causa della sua incidenza sui bilanci nazionali, che sono già soggetti a misure di risanamento di bilancio, e sulla tassazione che grava sugli altri contribuenti, compresi le PMI e i cittadini;

·         chiede di includere nel quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici degli indicatori pertinenti, tra cui le stime del divario fiscale derivante dall'evasione fiscale e dall'elusione fiscale;

·         invita la Commissione ad accelerare la presentazione delle modifiche legislative per la rapida istituzione di una base imponibile consolidata comune per le società;

·         invita la Commissione a portare avanti i lavori volti a sviluppare e ad adottare una definizione europea di paradisi fiscali.

 

Base erosion and profit shiftingIl programma contro l’erosione della base imponibile e la traslazione dei profitti (BEPS)

 

Per Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da Paesi ad alta imposizione a Paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile.

Non è affatto agevole individuare dati certi riguardo l'ampiezza del fenomeno BEPS. Innanzitutto in quanto non vi è alcuna definizione condivisa di ciò che costituisce "elusione"; in secondo luogo perché non sempre sono disponibili informazioni complete ed approfondite sulle attività delle imprese. Né la circostanza che una ditta paghi una gran quantità di tasse in Paesi caratterizzati da bassa tassazione può essere, tout court, ritenuto come un elemento di elusione: il livello di pressione fiscale è uno degli elementi presi in considerazione nell'effettuare legittime scelte commerciali di localizzazione delle attività produttive.

Nonostante ciò, l'esistenza dello spostamento dei profitti è stata confermata da analisi empiriche. Ad esempio, l'OCSE cita la circostanza per cui i tassi di profitto riportati da imprese multinazionali situate in Paesi che hanno un'incidenza fiscale più bassa sono due volte più alti del tasso di profitto medio mondiale.

Le quanti-
ficazioni dell’OCSE…
Secondo una stima scaturita dalla collaborazione degli Stati OCSE e G20, il fenomeno determina una perdita in termini di entrate fiscali che oscilla tra il 4 ed il 10% degli introiti globali della tassa sui redditi d'impresa. In termini monetari, il mancato introito è quantificabile in un ammontare tra i 100 ed il 240 miliardi ogni anno.

…e quelle del FMISecondo un altro studio condotto dal Fondo monetario internazionale su 51 Paesi, il trasferimento degli utili tra giurisdizioni fiscali comporta una perdita di gettito che mediamente corrisponde a circa il 5% delle attuali entrate fiscali provenienti dall'imposizione del reddito delle società, ma che è pari a quasi il 13% nei Paesi non appartenenti all'OCSE. Per quanto concerne l’Unione europea, ogni anno la sola elusione fiscale fa perdere ai bilanci nazionali 50-70 miliardi di euro circa, ma tali perdite di gettito potrebbero in realtà ammontare a circa 160-190 miliardi di euro se si tiene conto delle intese fiscali particolari, delle inefficienze nella riscossione e di altre attività analoghe.

In uno studio di Gabriel Zucman, pubblicato nell’autunno del 2014 sul Journal of Economic Perspectives, è riprodotta la seguente tabella, che indica la quota di ricchezza finanziaria detenuta offshore per ciascuna area geografica (Europa, USA, America latina, etc.) in miliardi di euro e in percentuale, e la relativa  perdita di gettito fiscale dovuta all’evasione fiscale (e non anche all’elusione):

Accordo in sede OCSEIl dibattito in seno all'OCSE ha portato a un accordo sull'attuazione di un piano d'azione articolato in quindici misure chiave, raggiunto in occasione della riunione del G20 svoltasi ad Antalya (Turchia) il 15-16 novembre 2015. Il pacchetto di azioni BEPS comprende nuovi standard minimi in materia di:

Di seguito, il dettaglio delle 15 misure chiave:

Azione 1

pervenire a una effettiva imposizione sulle multinazionali della web economy

Azione 2

neutralizzare l'effetto di pratiche asimmetriche ibride (Hybrid mismatch arrangements) come la doppia non imposizione, doppia deduzione, differimento a lungo termine del pagamento delle imposte

Azione 3

rafforzare le regole sulle società estere controllate

Azione 4

prevenire l’erosione della base imponibile attraverso l’uso di interessi passivi

Azione 5

uniformare i regimi agevolativi al fine di prevenire la concorrenza fiscale sleale

Azione 6

prevenire l'abuso di trattati fiscali, riallineando le norme nazionali in modo da impedire la concessione di benefici da trattati in circostanze inappropriate

Azione 7

aggiornamento della definizione di “stabile organizzazione”

Azioni 8-10

regole più stringenti per le operazioni di “business restructuring” e per le transazioni finanziarie, al fine di correlare l’attribuzione dei redditi al Paese dove il valore viene creato

Azione 11

messa a punto di specifici indicatori per la quantificazione e il monitoraggio dei fenomeni BEPS

Azione 12

introduzione di formulari tipo per la comunicazione degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni fiscali

Azione 13

nuova documentazione sul trasfer pricing, attraverso l’introduzione dal 2016 della reportistica Paese per Paese

Azione 14

rendere più rapidi ed efficienti i meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali (procedure amichevoli e convenzioni arbitrali)

Azione 15

predisporre uno strumento multilaterale di modifica delle convenzioni fiscali per l’attuazione del pacchetto BEPS

 

Ad Antalya i Leader del G20 hanno concordato sull'opportunità di un’attuazione rapida del pacchetto BEPS ed hanno affidato all'OCSE il compito di elaborare un “quadro inclusivo con il coinvolgimento dei Paesi non-G20 interessati e con le giurisdizioni che si impegnano a realizzare il progetto BEPS, tra cui quelle delle economie in via di sviluppo, in una posizione di parità”. La partecipazione dei Paesi in via di sviluppo (PVS) è considerata infatti particolarmente necessaria, al fine di evitare che la concorrenza fiscale dannosa si sposti nei medesimi PVS.

Con specifico riferimento all'individuazione di metodologie per raccogliere ed analizzare dati sui BEPS, finalizzate all'ideazione di azioni per affrontare il fenomeno, il rapporto finale 2015 sull'azione n. 11, oltre ad analizzare il fenomeno esistente, formula una serie di raccomandazioni, tra cui la pubblicazione, su base regolare, di:

·         una pubblicazione statistica specifica sulla tassazione d'impresa;

·         rapporti periodici sull'impatto stimato in termini di reddito delle contromisure ai BEPS.

Dati statistici

 

Livelli di tassazione del reddito d’impresaAzioni di elusione ad opera di grandi imprese, soprattutto multinazionali, sono rese possibili da una situazione nazionale fortemente disomogenea.

La Tabella 1 riporta l'evoluzione dei livelli di tassazione sul reddito delle imprese nei Paesi europei. Se ne evince come - prendendo in considerazione l'anno 2015 - l'incidenza della tassa possa essere estremamente diversa nei vari paesi dell'Unione europea: maggiore del 30 per cento in alcuni paesi (Belgio, Francia, Malta, Italia) e inferiore al 15 per cento in altri (Bulgaria, Irlanda, Cipro).

 


 


Fonte: Eurostat, Taxation trends in the European Union, 2015


 

Nella Tabella 2 (Fonte: OCSE, Revenue statistics, 1965-2014) si dettaglia, invece, il livello di tassazione sul reddito delle società, espresso come percentuale del prodotto interno lordo, nei Paesi OCSE.



Il grafico sottostante illustra invece l’andamento della tassazione sul reddito delle società a partire dal 1980 e fino al 2012, con riferimento ai Paesi OCSE (linea blu), ai Paesi non OCSE (linea rossa) e ai cd. paradisi fiscali (linea verde):

 

 

Le misure dell'Unione europea per combattere l'elusione dell'imposta sulle società

Piano d’azione sull’imposta societariaAnche sulla base dei lavori svolti in sede OCSE, il 17 giugno 2015 la Commissione europea ha presentato un piano d’azione intitolato "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento". In particolare, a breve termine si ipotizzava di intervenire sulla tassazione effettiva degli utili nel mercato unico. A medio - lungo termine, si poneva l'obiettivo di un nuova proposta sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB).

Base imponibile comune per la tassazione delle impreseAl riguardo, si ricorda che già nel 2011 la Commissione europea aveva presentato una proposta di direttiva in cui si ipotizzava l'introduzione di una CCCTB facoltativa: vista l'impossibilità di raggiungere un accordo unanime in seno al Consiglio, nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione ha annunciato il ritiro della proposta. Nel corso dell’anno dovrebbe essere presentata una nuova proposta che prevederebbe una CCCTB obbligatoria, almeno per le multinazionali.

Direttiva sui ruling fiscaliCome previsto dal citato piano d’azione, a fine 2015 è stata approvata la direttiva (UE) 2015/2376, che impone agli Stati membri lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali preventivi transfrontalieri nonché sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In base alla direttiva, le informazioni vengono archiviate in un repertorio centrale presso la Commissione europea, accessibile a tutti gli Stati membri.

Le nuove norme saranno applicate a partire dal 1º gennaio 2017.

Per quanto riguarda i ruling emanati prima del 1º gennaio 2017, si applicano le seguenti norme:

·         nel caso in cui ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la comunicazione avviene a condizione che essi siano ancora validi il 1º gennaio 2014;

·         nel caso in cui ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, la comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano o meno ancora validi;

·         gli Stati membri avranno la possibilità (non l'obbligo) di escludere dallo scambio di informazioni ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati a favore di imprese il cui fatturato netto annuo non superi i 40 milioni di euro, nel caso in cui tali ruling e accordi siano stati emanati, modificati o rinnovati prima del 1º aprile 2016. Tale esenzione non si applica tuttavia alle imprese che si occupano principalmente di attività finanziarie o di investimento.

 

Attività del Senato

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica ha esaminato in fase ascendente la proposta di direttiva relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali (poi approvata come direttiva (UE) 2015/2376), unitamente alla proposta di direttiva che abroga la direttiva 2003/48 relativa al tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (poi approvata come direttiva (UE) 2015/2060).

In esito all’esame, il 2 luglio 2015 la 6a Commissione ha adottato un parere favorevole con osservazioni (Documento XVIII n. 95) sui documenti, nella quale si rilevava l'opportunità di armonizzare la disciplina dell'efficacia temporale del ruling oggetto di scambio automatico con quanto previsto nei singoli ordinamenti interni, riservando particolare attenzione agli oneri amministrativi per la conservazione e tenuta delle informazioni oggetto di scambio.

E' stato, inoltre, rivolto l'invito al Governo italiano a valutare:

1)   il coordinamento e l'eventuale sovrapposizione o interazione tra la disciplina europea e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambio automatico;

2)   l'adeguatezza del termine di decorrenza del 1° gennaio 2016;

3)   l'opportunità di un eventuale ulteriore coordinamento tra le due proposte di direttive.

Nella propria Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc LXXXVII, n. 4), il Governo riferisce di avere, in fase di negoziato, attribuito particolare importanza alle indicazioni pervenute dalla 6a Commissione permanente del Senato con la citata risoluzione.

 

 

 

Il pacchetto anti-elusione del gennaio 2016

 

Sulla base del piano d'azione del giugno 2015 e dell'accordo raggiunto in sede OCSE, la Commissione europea ha presentato, il 28 gennaio 2016, un ulteriore pacchetto di proposte volte ad attuare le norme internazionali contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

Un’area di particolare rilievo è quella dell’economia digitale, in considerazione delle caratteristiche dei nuovi ed emergenti business models del settore e dei principali rischi BEPS che gli stessi comportano, con riferimento sia al comparto delle imposte dirette che a quello delle imposte indirette.

Il pacchetto comprende una comunicazione sull’elusione e una correlata proposta di direttiva, basate sui seguenti principi generali:

Per raggiungere questi obiettivi, la proposta di direttiva individua specifiche misure di contrasto delle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, e precisamente:

-        limita l’importo degli interessi che l’impresa è autorizzata a dedurre: la percentuale di deducibilità viene fissata al livello raccomandato dall’OCSE (dal 10 al 30%), fermo restando la possibilità per gli Stati membri di introdurre norme più rigorose (istituti finanziari e imprese di assicurazione sono esclusi dall’ambito di applicazione di questa norma);

-        introduce l’imposizione in uscita, al fine di prevenire l’erosione della base imponibile nello Stato di origine, quando gli attivi che comprendono plusvalenze non realizzate sono trasferiti al di fuori della giurisdizione fiscale di detto Stato. In altre parole, tali disposizioni mirano a prevenire quelle pratiche in virtù delle quali i contribuenti cercano di ridurre l’onere fiscale trasferendo la propria residenza fiscale e/o i propri assets in una giurisdizione a bassa fiscalità;

-        introduce la clausola di switch over, comunemente utilizzata per contrastare la pratica di esentare dalla tassazione i redditi esteri. Tali esenzioni possono infatti provocare fenomeni di erosione della base imponibile quando i redditi esteri, esenti da imposizione nello Stato di ingresso, non sono assoggettati a imposizione (o sono assoggettati a imposizione ridotta) anche nello Stato di provenienza (cd. doppia non imposizione). La clausola di switch over elimina questo rischio, dal momento che il contribuente è assoggettato a imposizione e riceve un credito per le imposte versate all’estero;

-        modifica la disciplina delle società controllate estere: talune imprese trasferiscono ingenti quantità di utili dalla società madre (soggetta ad elevata fiscalità) verso le controllate, che sono soggette ad una tassazione ridotta. Ne consegue una diminuzione dell’onere fiscale complessivo del gruppo. La proposta mira a limitare questi rischi, prevedendo la riattribuzione dei redditi di una società controllata estera soggetta a bassa tassazione alla sua società madre;

-        introduce nuovi obblighi in materia di strumenti ibridi: si tratta di strumenti o entità finanziari che coinvolgono due o più Stati e che, nei singoli ordinamenti giuridici interessati, sono fiscalmente trattati in modo diverso (a titolo di esempio, un medesimo strumento può essere qualificato come capitale di prestito in uno Stato e come capitale di rischio in un altro). La diversa qualificazione può portare a fenomeni di doppia deduzione o doppia non imposizione. La proposta mira ad escludere i benefici derivanti da tali strutture e ad introdurre obblighi dichiarativi per i soggetti che promuovono o utilizzano gli ibridi (cosiddette “disclosure rules”).

Le altre misure del pacchetto anti-elusione sono:

·         Abusi dei trattati fiscaliuna raccomandazione agli Stati membri su come evitare gli abusi dei trattati fiscali. Ad avviso della Commissione europea, i trattati fiscali non dovrebbero creare opportunità per eliminare o ridurre la tassazione mediante pratiche quali il "treaty shopping" (ricerca dei trattati più vantaggiosi) o altre strategie scorrette che pregiudicano il gettito fiscale degli Stati contraenti. A tal fine, si raccomanda a tutti gli Stati membri di inserire nei trattati fiscali la seguente clausola di salvaguardia: “Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, non viene concesso, a norma della stessa convenzione, un beneficio in relazione a elementi di reddito o di capitale qualora, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, si possa ragionevolmente concludere che l'acquisizione di tale beneficio costituiva una delle finalità principali di un accordo o transazione che ha prodotto, direttamente o indirettamente, tale beneficio, a meno che non sia possibile accertare che esso è il frutto di una attività economica reale o che la concessione del beneficio in parola è conforme all'oggetto e alle finalità delle pertinenti disposizioni della presente convenzione”. Inoltre, nei trattati fiscali conclusi tra di loro o con Paesi terzi gli Stati membri sono invitati ad attuare e utilizzare le nuove disposizioni del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per contrastare le pratiche finalizzate a evitare artificiosamente lo status di stabile organizzazione;

·         Rendicontazione delle multinazionali una proposta di direttiva relativa alla condivisione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di natura fiscale sulle multinazionali che operano nell’Unione. Tale proposta mira a garantire un certo grado di uniformità nell’attuazione in tutta l’UE dell’azione 13 del BEPS, che prevede l'introduzione di una serie di standard per la comunicazione di informazioni sulle imprese multinazionali in materia di prezzi di trasferimento, compresa la rendicontazione Paese per Paese. Si propone infatti di introdurre formulari tipo per consentire lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati UE. Per garantire un adeguato bilanciamento tra gli oneri di informativa e il vantaggio per le amministrazioni fiscali, saranno obbligati a presentare la rendicontazione Paese per Paese solo i gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi consolidati complessivi risultino pari o superiori a 750.000 euro. L’OCSE stima che circa l’85-90% di gruppi di imprese multinazionali sarà escluso dal requisito, ma la rendicontazione Paese per Paese sarà comunque presentata da gruppi di imprese multinazionali che controllano circa il 90% dei ricavi delle imprese;

·         Governance fiscale a livello internazionaleuna comunicazione recante azioni comuni volte a promuovere la buona governance in materia fiscale a livello internazionale. La Commissione osserva che, attualmente, l'imposizione effettiva in relazione ai Paesi terzi si basa su misure nazionali anti-elusione che tendono a variare considerevolmente tra loro. Tra i diversi approcci nazionali figurano liste bianche, grigie o nere, disposizioni specifiche per giurisdizioni a imposizione fiscale bassa o inesistente oppure disposizioni contro gli abusi adottate caso per caso. La comunicazione prevede:

-          la revisione dei criteri di good governance in coerenza con i più recenti sviluppi a livello internazionale in tema di trasparenza e concorrenza fiscale leale. Questi criteri comuni dovranno essere applicati dagli Stati membri in modo sistematico e dovranno costituire il punto di riferimento per l’elaborazione di una lista nera comune;

-          possibilità per l’Unione di negoziare direttamente clausole di good governance fiscale in determinati accordi (di natura commerciale o simili) conclusi con Paesi terzi;

-          assistenza in materia fiscale ai Paesi in via di sviluppo;

-          utilizzo dei fondi europei con modalità che premino la trasparenza e le pratiche fiscali leali;

-          creazione di una lista nera dell’Unione, in base a tre fasi successive: un primo esame rileva il rischio potenziale con riferimento all’evasione fiscale dei Paesi selezionati dalla Commissione in base ad alcuni indicatori; un secondo esame sarà effettuato in modo congiunto dagli Stati membri, dalla Commissione e dal Gruppo Codice di condotta[2] e prevederà il confronto con i Paesi terzi interessati; ne seguirà una raccomandazione della Commissione ai Paesi membri che saranno tenuti a prendere la decisione finale (entro l’inizio del 2019) sulla lista comune. Ai Paesi iscritti nella lista comune dovranno essere applicate sanzioni che gli Stati membri dovranno definire entro la fine del 2016.

Le proposte legislative contenute nel pacchetto saranno esaminate secondo la procedura legislativa speciale (già procedura di consultazione), che prevede l’unanimità in seno al Consiglio dell’UE e il mero parere del Parlamento europeo.

Proposta in materia di divulgazione al pubblico di talune informazioni relative all’attività di imprese multinazionali

Il 12 aprile 2016 la Commissione europea, a seguito di una consultazione che ha coinvolto 400 soggetti tra Imprese, associazioni di categoria, ONG, think tanks,  ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE[3] per quanto riguarda la divulgazione al pubblico di talune informazioni relative all’attività di imprese multinazionali.

In premessa, la Commissione rileva che - come già osservato sopra (vedi pag. 7) – l’elusione delle imposte societarie, in termini di perdite di gettito, costa ai Paesi dell'UE tra i 50 e i 70 miliardi di euro all'anno. Per combattere questo fenomeno, la Commissione propone di affiancare la sopra citata proposta sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali con una proposta che introduce l’obbligo per le multinazionali che operano nell’UE (sia quelle europee sia quelle extra-UE) e che abbiano un fatturato superiore a 750 milioni di euro di pubblicare ogni anno una relazione  in cui dichiarano gli utili e le imposte maturate e versate in ogni Stato membro, con una ripartizione per Paese. L'informazione resterà disponibile per il pubblico per cinque anni.

Ad avviso della Commissione, la soglia di fatturato a 750 milioni costituisce un punto di equilibrio per le seguenti ragioni:

·         comprende tutti i grandi gruppi, indipendentemente dal fatto che essi abbiano sede all'interno o al di fuori dell'UE, che, a causa della loro dimensione e complessità, sono nella posizione ideale per impegnarsi nella pianificazione fiscale aggressiva. Non si fa alcun riferimento al numero dei dipendenti, dal momento che anche le aziende con pochi dipendenti possono rendere utili imponibili significativi;

·         riguarda circa 6.500 aziende, che controllano circa il 90% dei ricavi aziendali delle multinazionali;

·         è coerente con l'approccio internazionale concordato dai leader del G20, come parte del piano d'azione BEPS.

In dettaglio, l'obbligo di divulgazione riguarda informazioni relative a:

·         natura delle attività;

·         numero di dipendenti;

·         fatturato netto totale, che include il fatturato realizzato con terzi, nonché tra le società all'interno di uno stesso gruppo;

·         profitto realizzato prima delle imposte;

·         ammontare delle imposte sul reddito dovute in ciascun Paese dove si realizzano profitti;

·         l'importo dell'imposta effettivamente pagato nel corso dell'anno.

Le informazioni dovrebbero essere divulgate per ogni Paese dell'UE in cui una società è attiva, oltre che per i cosiddetti paradisi fiscali. Per le operazioni in altre giurisdizioni fiscali nel resto del mondo verrebbero forniti dati aggregati.

La relazione dovrebbe includere anche spiegazioni sulle differenze tra gli importi delle imposte sul reddito effettivamente versate e l'imposta sul reddito maturata. Le imprese sarebbero obbligate a comunicare anche l'ammontare dei guadagni accumulati (ad esempio, utili non distribuiti), che non costituiscono un problema di per sé, ma se risulta che vengono accumulati in giurisdizioni fiscali che non rispettano le norme di buona governance fiscale possono essere un indicatore di potenziali tentativi di evitare le tasse.

In caso di inosservanza degli obblighi, si applicherebbero le sanzioni già previste dalla direttiva 2013/34/UE: pertanto, le autorità nazionali competenti o i tribunali avrebbero il diritto di infliggere ammende alle imprese. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nel caso delle imprese multinazionali con sede in Paesi terzi le sanzioni verrebbero inflitte alle loro filiali operanti nell'UE.

A differenza delle proposte legislative presentate a gennaio 2016, la presente proposta verrà esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione), che prevede il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e l’accordo del Parlamento europeo.

 



[1] L’art. 107, paragrafo 2 del TFUE stabilisce che “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

[2] Il Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" è stato istituito dal Consiglio ECOFIN il 9 marzo 1998. Si occupa principalmente di valutare le misure fiscali attinenti al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (adottato nel dicembre 1997) e di vigilare sulla fornitura di informazioni riguardo a tali misure.

[3] Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese