Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza in genere, protezione civile e commissariamento delle province - D.L. 93/2013 ' A.C. 1540 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 13 | ||||||||
Data: | 10/09/2013 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province
10 settembre 2013
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Indice |
Contenuto|Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea|Documenti all'esame delle istituzioni europee| |
ContenutoIl decreto-legge è composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (art. 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (art. 13). In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. A tal fine:
 L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia. Una prima serie di modifiche è volta ad ampliare le ipotesi di adozione delle misure a tutela delle vittime di tali reati e, più in generale, di violenza domestica. E' pertanto incrementata la lista dei reati per i quali si applica l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto obbligatorio in flagranza. E' introdotto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero. Un ulteriore gruppo di disposizioni del codice di procedura penale sono modificate per introdurre obblighi di costante comunicazione alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare (avviso di richiesta di archiviazione, adozione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e domanda di revoca delle stesse, avviso di conclusione delle indagini). Ulteriori misure processuali di favore sono dettate in relazione ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia (modalità protette di assunzione della prova e, in particolare, della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili). I reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono inoltre inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza. In attuazione della Convenzione di Istanbul è estesa alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.  L'articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul introducendo una misura di prevenzione - l'ammonimento del questore - per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di stalking. La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere. Le misure già previste a sostegno delle vittime di atti persecutori dovranno essere applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.  L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.  L'articolo 5 attribuisce al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la programmazione comunitaria 2014-2020. Le finalità del piano sono: la prevenzione, la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori, il potenziamento dell'assistenza alle vittime, la collaborazione tra istituzioni, la raccolta dati, la realizzazione di azioni positive, la configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.  L'articolo 6 contiene differenti disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico. Il comma 1 autorizza l'anticipazione, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013». I commi 2-3 sospendono l'efficacia della disposizione che prevede la riduzione delle risorsedestinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013. Il comma 4 interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione in sede di convenzioni tra Ministero e società autostradali concessionarie. Il comma 5 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse già stanziate per gli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa.  L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini:
 L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, e 2 interviene sul codice di procedura penale per prevedere, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.  L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità , modificando:
 L' articolo 10 novella l'art. 5 della legge n. 225/1992, che contiene le norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso, recentemente riformato con il decreto-legge n. 59 del 2012. Le modifiche introdotte riguardano la previa individuazione delle risorse finanziarie in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'allungamento della durata dello stato di emergenza, la tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile, nonchè  l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali. Inoltre, con una novella al D.Lgs. 33/2013 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il medesimo articolo abroga la disposizione che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 8, D.L. 245/2005).  L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: da un lato, in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (co. 1-4) e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro (co. 5).  L' articolo 12, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, degli atti di nomina dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere, adottati sulla base del comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge 201/2011, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013 e che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento. Inoltre, è prorogata l'efficacia delle gestioni commissariali in essere fino al 30 giugno 2014 (comma 3) ed autorizzato il commissariamento fino alla medesima data delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare, per scadenza naturale o altri fattori, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 (comma 4). Il comma 5 sospende l'applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno e il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte.  L' articolo 13 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  | Modifiche al codice penaleModifiche al codice di procedura penale L'ammonimento Permesso di soggiorno Piano straordinario contro la violenza di genere Misure finanziarie Altre misure in materia di sicurezza pubblica Il furto di rame Il furto d'identità Interventi correttivi protezione civile Vigili del fuoco Gestioni commissariali delle province Gestioni commissariali delle province |
Esame del provvedimento in relazione alla normativa europeaIl Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea - TCE), inserendolo tra i valori (art. 2 Trattato sull'Unione europea - TUE) e tra gli obiettivi dell'Unione (art. 3, par. 3 TUE). La dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. La stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. L'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere costituisce una priorità della Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea, nonché del Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010- 2014. In questo quadro, tra i recenti interventi legislativi volti a dotare l'Unione europea di strumenti condivisi nella tutela delle vittime di reato, con particolare riguardo alla protezione delle donne vittime di violenza domestica in tutto il territorio dell'UE, si segnala l'adozione della direttiva 2011/99/UE che istituisce l'"Ordine di protezione europeo", inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. Emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'Ordine di protezione europeo (OPE) sarà riconosciuto nello Stato membro di destinazione che ne darà esecuzione in base alla sua legislazione nazionale. In particolare, la direttiva stabilisce che l'ordine di protezione europeo potrà essere emesso solo se nello Stato di emissione sia stata precedentemente adottata una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni: a) divieto di frequentare determinate località , determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; b) divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o c) divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l'11 gennaio 2015. Per quanto riguarda l'Italia, essa figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96). La disciplina citata è stata recentemente completata, per i profili attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'adozione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013. Parallelamente al citato Ordine di protezione europeo in materia penale, in forza del nuovo regolamento le vittime di stalking, di molestie, o di violenza di genere, e le vittime di violenza domestica in generale (nella maggior parte dei casi, donne o bambini) che abbiano ottenuto dal proprio Stato membro misure di protezione nell'ambito di procedimenti in materia civile potranno spostarsi in altro Stato dell'UE senza che ciò determini la perdita di tale protezione. In particolare, secondo il regolamento la misura di protezione disposta in uno Stato membro nell'ambito di un procedimento in materia civile è immediatamente riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività . Un aggiornamento del quadro normativo generale è stato realizzato con l'adozione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI sulla stessa materia, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 novembre 2015. Anche in questo caso, per quanto riguarda l'Italia, la direttiva figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96). La direttiva contiene un particolare riferimento alla necessità di protezione specifica per le donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica e per i loro figli, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, connesso a tale violenza. La direttiva dedica inoltre una particolare attenzione alle vittime di varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, i cd. "reati d'onore" e la mutilazione genitale femminile. La direttiva sancisce diritti minimi ovunque esse si trovino nell'UE,al fine di garantire, in particolare, che le vittime di reato siano informate dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo a loro comprensibile, siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale; possano prendere parte al procedimento se lo desiderano e siano aiutate ad assistere al processo. La direttiva reca inoltre disposizioni affinché le vittime vulnerabili come minori, vittime di stupro o persone disabili siano identificate e siano adeguatamente tutelate e prevede l'introduzione di percorsi di formazione specifica per le autorità di contrasto e per gli operatori nel settore.  L'appello ad una sollecita attuazione dei citati atti normativi nelle legislazioni nazionali è contenuto nelle conclusioni adottate dal Consiglio Affari sociali il 6 dicembre 2012 dal titolo "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica". Il documento impegna peraltro gli Stati membri a:
Merita da ultimo segnalare l'insieme di raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne. Oltre a proporre un nuovo approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda uno strumento di diritto penale sotto forma di una direttiva contro la violenza di genere, la risoluzione:
Si ricorda infine che l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea sta svolgendo una ricerca sull'entità dei fenomeni di violenza di genere nei 28 Stati membri UE, i cui risultati definitivi dovrebbero essere presentati nel corso del primo trimestre 2014. |
Documenti all'esame delle istituzioni europeeCon riferimento al Capo I, recante norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere, si segnala che nelle conclusioni in materia di "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica", adottate il 6 dicembre 2012 il Consiglio Affari sociali ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi-agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione e all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze; e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi. In proposito si ricorda che l'Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto alla violenza di genere attraverso il programma finanziario Daphne III, con una dotazione pari 116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Adottato con decisione 2007/779/CE, esso integra i programmi esistenti negli Stati membri e si basa sulle politiche e sugli obiettivi definiti nei due programmi precedenti (Daphne e Daphne II). Il programma mira, in particolare, a:
Per quanto riguarda il nuovo quadro finanziario 2014-2020, è attualmente all'esame delle istituzioni UE, la proposta di regolamento che istituisce il programma Diritti e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (COM(2011)758). Il nuovo programma si pone, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, come successore di tre programmi esistenti: Diritti fondamentali e cittadinanza, Daphne III, le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS). In base all'accordo interistituzionale raggiunto nel giugno 2013, la dotazione complessiva del nuovo programma per il periodo 2014-2020 risulta essere pari a 382,2 milioni di euro.  Con riferimento all'art. 9 sulla frode informatica si segnala che la necessità di intensificare le azioni di contrasto ai cosiddetti "reati tradizionali" su reti elettroniche, tra cui il furto di identità , è un tema di particolare rilevanza a livello dell'Unione europea, come risulta già dalla Comunicazione della Commissione europea "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità " (COM(2007)267) nonché, da ultimo, nell'Agenda digitale europea, (COM(2010)245), iniziativa faro della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione. In particolare nella Comunicazione "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità ", la Commissione europea aveva sottolineato la necessità di un intervento legislativo a livello dell'Unione europea in materia di furto di identità , sulla base delle seguenti considerazioni:
Nel Piano di azione per l'attuazione del programma di Stoccolma per lo spazio di libertà , sicurezza e giustizia (2010-2014) (COM(2010)171), la Commissione europea si è impegnata a presentare una Strategia europea sulla gestione dell'identità , comprendente proposte legislative sulla qualifica come reato del furto di identità , nonché sull'identità elettronica (eID) e su sistemi di autenticazione sicuri. In tale quadro è in corso di esame da parte delle istituzioni europee una proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni nel mercato interno (COM(2012)238) presentata dalla Commissione europea nel giugno 2012. La proposta, che abroga la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è volta a:
La proposta di regolamento, oggetto di dibattito in seno al Consiglio dell'Unione europea trasporti, telecomunicazioni e energia del 20 dicembre 2012, è tuttora all'esame delle Istituzioni europee; il voto in prima lettura del Parlamento europeo è indicativamente previsto per il 10 dicembre 2013.  Circa la sicurezza delle reti e dell'informazione si segnala che il 7 febbraio scorso la Commissione europea ha presentato una Comunicazione JOIN(2013)1 "Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro" (adottata insieme all''Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza), congiuntamente ad una proposta di direttiva (COM(2013)48) recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. Si tratta di un pacchetto di iniziative per costituire un ambiente digitale sicuro e affidabile, nel quale siano in ogni caso promossi e protetti i diritti fondamentali e gli altri valori costitutivi dell'UE. La comunicazione, oltre a riferirsi alla proposta di direttiva quale strumento principale della strategia, individua un complesso di misure concernenti la sensibilizzazione sul tema della sicurezza, lo sviluppo di un mercato interno di prodotti e servizi attinenti alla cibersicurezza, la promozione di investimenti, l'attività di contrasto alla criminalità informatica, e l'elaborazione di una politica internazionale dell'UE nel settore. La proposta di direttiva, in sintesi, prevede:
La proposta direttiva è all'esame delle Istituzioni europee; il voto in prima lettura del Parlamento europeo è indicativamente previsto per il 4 febbraio 2014.  Si segnala, inoltre, che dall'inizio del 2013, presso l'Agenzia dell'Unione europea Europol, è operativo l'EC3 - Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica allo scopo di contribuire a proteggere i cittadini e le imprese europei dalla criminalità informatica. L'EC3 si concentra sulle attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata, in particolare gli attacchi diretti contro l'e-banking e altre attività finanziarie online, lo sfruttamento sessuale dei minori online e i reati che colpiscono i sistemi di informazione e delle infrastrutture critiche dell'UE. In particolare, l'EC3 ha il compito di raccogliere e trattare dati relativi alla criminalità informatica, nonché di fungere da help desk per le unità di contrasto dei paesi dell'UE. Il Centro offre, inoltre, sostegno operativo ai paesi dell'UE e fornisce competenze tecniche, analitiche e forensi di alto livello nelle indagini congiunte dell'UE. |