Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | A.C. 1751 - La protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico negli Stati Uniti d'America | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note informative sintetiche Numero: 21 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 07/10/2015 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
N. 21/II – 7 ottobre 2015
A.C. 1751
La
protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità
nell’interesse
pubblico negli Stati Uniti d’America
Nella
legislazione federale degli Stati Uniti è da tempo radicata la tutela
riconosciuta a colui che, dipendente di amministrazioni pubbliche oppure di
imprese private, provvede a segnalare ai soggetti competenti le irregolarità e
violazioni di legge di cui sia venuto a conoscenza e che abbiano rilevanza per
l’interesse pubblico.
In
mancanza di uno statuto unitario che garantisca tale protezione con carattere
di universalità, la disciplina vigente è costituita da una pluralità di testi
normativi adottati in relazione a disparati settori produttivi e occupazionali
(se ne contano attualmente diciotto, concernenti – tra l’altro - la protezione
ambientale, la sicurezza delle acque, l’inquinamento atmosferico, il diritto
del lavoro, la sicurezza alimentare, lo smaltimento dei rifiuti, i mercati
finanziari). L’esperienza applicativa statunitense, inoltre, è arricchita dalla
cospicua mole di pronunce giurisprudenziali, che pur nella varietà dei casi
hanno avuto riguardo, in modo principale, al contenuto e ai limiti della
libertà di espressione (free speech) riconosciuta ai lavoratori dipendenti, e al
contemperamento tra gli obblighi di fedeltà del lavoratore e l’interesse
pubblico verso l’emersione di violazioni di legge attraverso le sue
rivelazioni.
I
principali precedenti normativi si sono avuti, nel corso del ‘900, con
prevalente riferimento al settore
pubblico e alla tutela di segnalazioni di illeciti nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche federali (senza considerare, in questa sede, i più
articolati profili concernenti l’Intelligence
Community Whistleblower Protection
Act of 1998, concernente gli autori di
rivelazioni di asserite irregolarità e violazioni nell’ambito peculiare della
sicurezza nazionale e dei servizi di intelligence).
Dopo alcune isolate previsioni normative contenute in provvedimenti di portata
più generale (tra cui l’Inspector General Act of
1978 e il Civil Service Reform Act of 1979, ai quali si deve la previsione di
procedure amministrative di esame delle informazioni rese dai whistleblowers nonché della loro posizione personale),
una più organica regolamentazione della materia è stata introdotta con il Whisteblower Protection Act of 1989 (Public Law 101-12, del 10 aprile 1989). Adottata all’esplicito
scopo di “proteggere i lavoratori, specialmente i whistleblowers, rispetto alle prohibited personnel practices”, ovvero a esentarli per motivi di pubblico
interesse dai particolari obblighi di comportamento a cui sono sottoposti, la
legge concerne i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche (ai fini applicativi inclusi nella categoria dei covered employees) i
quali segnalino illeciti di cui abbiano conoscenza nei relativi settori di
attività. È tuttavia fatta eccezione per una serie di agenzie federali, in cui
il preminente obbligo di riserbo che vincola il dipendente non lo abilita a
fornire tali “rivelazioni protette” (protected disclosures).
La
protezione garantita dalla legge, in particolare, dispiega i suoi effetti nei
confronti dei provvedimenti disciplinari o comunque sanzionatori (personnel actions)
eventualmente adottati nei confronti del dipendente (ma anche dell’ex
dipendente e del candidato all’assunzione) a seguito della sua segnalazione o
testimonianza; la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte
datoriale, in tale ipotesi, si configura quale fattispecie tipica di
licenziamento ingiusto (wrongful discharge).
Un
passaggio fondamentale dell’evoluzione legislativa è tuttavia segnato
dall’approvazione, da parte del Congresso federale, del False Claims
Amendments Act of 1986
(Public Law 99-562, del 27 ottobre 1986, con successive modifiche
del 2009 e del 2010), le cui disposizioni non si sono limitate a tutelare da
possibili ripercussioni gli autori delle segnalazioni, ma hanno introdotto, per
la prima volta, incentivi alla denuncia dei reati da cui sia derivato (o il cui
tentativo possa determinare) un danno per l’interesse (e per l’erario)
pubblico.
La legge
del 1986 dispone, infatti, misure di
incentivazione economica per colui che (anche in qualità di privato
cittadino) presenti denuncia di atti fraudolenti compiuti da persone fisiche o
giuridiche ai danni dell’amministrazione federale attraverso false
dichiarazioni e attestazioni consapevolmente rilasciate nel quadro di rapporti
con uffici pubblici.
Al
denunciante (cosiddetto relator),
costituitosi in giudizio nel relativo procedimento (talora con l’intervento
dello Stato nei modi peculiari delle cosiddette “qui tam actions”
vigenti in quel sistema processuale), è riconosciuto – oltre al rimborso delle
spese legali – un premio il cui importo può variare tra il 15% e il 20% del
valore delle somme recuperate grazie alla sua azione. L’entità di tale
ricompensa è suscettibile tuttavia di aumentare (fino al 30%) o di diminuire
gradualmente fino al suo totale abbattimento, in relazione al sussistere di
condizioni individuate dalla legge (tra cui, con opposti effetti sulla
determinazione della misura premiale, la costituzione in giudizio del
ricorrente senza l’intervento processuale dello Stato; oppure, le valutazioni
del giudice inerenti all’effettiva rilevanza delle informazioni fornite dal
ricorrente al fine dell’accertamento della responsabilità, o al suo diretto
coinvolgimento nei reati).
Vigono,
inoltre, termini temporali per l’introduzione del giudizio. Ciò deve aver luogo entro sei mesi dalle violazioni, o
entro tre anni da quando i fatti sono venuti a conoscenza (o avrebbero dovuto
essere conosciuti dall’autorità competente); l’azione si prescrive, in ogni caso, decorso il termine decennale.
L’esercizio dell’azione, inoltre, è soggetto a requisiti e limiti processuali
assai articolati, tra i quali è sufficiente segnalare la non proponibilità di
essa da parte di un membro, attuale o passato, delle Forze armate nei confronti
di un altro membro delle Forze armate per fatti inerenti al loro servizio;
analoga preclusione vige nei confronti di esponenti della magistratura, membri
del Congresso o alti funzionari statali, se il ricorso riguardi fatti già noti
alle autorità competenti.
L’autore
della denuncia da cui sia derivato il procedimento è tutelato, dalla legge del
1986, nelle ipotesi in cui il suo rapporto di lavoro risulti negativamente
condizionato dalla sua collaborazione con la giustizia: i provvedimenti
discriminatori, di demansionamento, sospensione o
licenziamento di cui egli sia destinatario, sono, infatti, impugnabili in
giudizio entro tre anni, e nell’esito favorevole danno luogo alla
reintegrazione nel posto di lavoro e a misure risarcitorie.
Analoghi
meccanismi incentivanti delle segnalazioni di illeciti sono quelli concernenti
i reati fiscali e i reati finanziari.
Nel primo
caso, disciplinato dall’Internal Revenue
Code of 1986, (Public Law 99-514, del 22 ottobre 1986), come modificato nel
2006, il sistema premiale opera in presenza della rivelazione di evasione
fiscale imputabile, in misura di almeno due milioni di dollari, a contribuenti
con reddito imponibile non inferiore a 200.000 dollari negli anni di
riferimento della violazione contestata. In tal caso, a fronte del recupero
delle somme evase, l’amministrazione fiscale è tenuta dal 2006 a corrispondere
al whistleblower
una ricompensa di ammontare variabile dal 15% al 30% (premi non superiori al
15% possono essere tuttavia elargiti discrezionalmente dall’amministrazione
quando le informazioni fornite riguardino irregolarità fiscali diverse da
quelle tipizzate dalla legge).
Nel
secondo caso, con l’Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988 (Public Law 100-704, del 19 novembre 1988) il legislatore
federale ha autorizzato l’autorità di vigilanza del settore (SEC - Securities Exchange Commission)
a corrispondere una ricompensa fino al 10% delle sanzioni applicate per gli
illeciti di abuso di informazioni privilegiate (insider trading); l’erogazione, tuttavia, ha carattere
discrezionale ed è preclusa qualora nel procedimento instaurato intervenga un accordo
tra l’autorità e il soggetto denunciato.
Il
verificarsi di scandali finanziari (tra cui segnatamente il caso Enron) e
l’emersione di gravi irregolarità suscettibili di minare la fiducia degli
investitori e la stabilità dei mercati hanno indotto il legislatore, nel 2002,
a rivolgersi con maggiore organicità al settore
privato e ad introdurre, con il Sarbanes–Oxley Act of 2002 (Public Law 107 – 204, del 30 luglio 2002),
specifiche norme poste a presidio dell’accuratezza e dell’affidabilità delle
informazioni contabili e finanziarie.
Tra
queste, vengono in rilievo le previsioni che incoraggiano le segnalazioni di
irregolarità effettuate da parte di dipendenti di istituti finanziari: in relazione ad esse, la legge stabilisce
infatti non solamente forme di tutela
per chi compie tali comunicazioni, ma prescrive alle società con titoli quotati
in borsa - e alle loro società sussidiarie e affiliate - di dotare la propria
organizzazione interna di uffici e
procedure idonei a raccoglierle, assicurandone la confidenzialità.
La tutela
dell’autore della segnalazione di illeciti è apprestata principalmente
attraverso il divieto posto sul datore di lavoro di dare luogo nei suoi confronti
a minacce o pressioni o di adottare misure
discriminatorie di sospensione, trasferimento o licenziamento. Al
dipendente destinatario di provvedimenti di tale natura compete l’onere di
provarne la valenza ritorsiva riconducibile alla segnalazione effettuata
(attraverso tecniche probatorie assimilabili alle presunzioni della nostra
tradizione processuale); al datore di lavoro spetta, dal canto suo, dimostrare
che le iniziative nei confronti del dipendente sarebbero state adottate anche
senza la sua segnalazione di illeciti societari.
Quanto
alle modalità applicative della disciplina, il dipendente che si ritenga
discriminato per le ragioni suddette può presentare, entro il termine di tre
mesi, ricorso all’Ufficio per la
sicurezza e la salute sul lavoro costituito presso il corrispondente
Dipartimento federale (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), tra i cui compiti figura, appunto, la tutela
dei whistleblowers
nei diversi settori produttivi, in applicazione delle specifiche normative di
riferimento e in attuazione di specifiche politiche (Whistleblowers
Protection Programs). Accertata la
fondatezza del ricorso ed espletate le proprie indagini, l’OSHA obbliga, con
propria ordinanza, il datore di lavoro a reintegrare il dipendente nei suoi
diritti e benefici. L’ingiunzione è impugnabile da entrambe le parti presso gli
organismi giurisdizionali operanti all’interno del Dipartimento del lavoro (in
appello, dinanzi allo Administrative Review
Board);
l’autorità giudiziaria ordinaria è investita dopo l’esaurimento dei ricorsi
interni al Dipartimento, e qualora venga ad essa deferito il ricorso per non
essersi l’OSHA pronunciata nel termine prescritto di sei mesi.
A livello
penale, gli atti ritorsivi posti in
essere dal datore di lavoro sono configurati come reato dalla legge del 2002 e
puniti (sec. 1107) con pene detentive
fino a dieci anni e con sanzioni
pecuniarie di importo fino a 250.000 dollari. Affinché le pene suddette
siano irrogabili al datore di lavoro, questi deve essere riconosciuto
responsabile di avere intenzionalmente ostacolato il dipendente che ha
indirizzato segnalazioni attendibili alle autorità competenti, relativamente a
condotte illecite, compiute o tentate, contemplate dalla stessa legge (sec.
806).
Obiettivo
di fondo della regola posta nel 2002, dopo il ripetersi di scandali finanziari
di grande risonanza pubblica, è quello di prevenire i fenomeni di collusione
che possono verificarsi all’interno dell’impresa attraverso la forma omissiva e
indiretta dell’inerzia rispetto ad eventuali irregolarità compiute da altri
dipendenti. A tal fine, mediante la predisposizione di “canali protetti” di
comunicazione dell’illecito e le forme di immunità garantite al dipendente che
lo rivela, si è inteso agevolare la cooperazione con gli organi di vigilanza di
parte di chiunque sia in possesso di informazioni, potendo questi fare affidamento
sulla tutela rispetto a possibili ripercussioni negative, quali le iniziative
discriminatorie, e sostanzialmente punitive, adottate dal datore di lavoro in
esercizio delle sue prerogative, oppure l’isolamento all’interno della comunità
lavorativa.
In relazione
a tali obiettivi, è considerata perlopiù criticamente dalla dottrina la
possibilità (non espressamente preclusa dalla legge) del datore di lavoro di
derogare al controllo giudiziale sugli eventuali atti ritorsivi sul whistleblower
attraverso la predisposizione di clausole
arbitrali nei contratti di lavoro, con la conseguenza di aggravare per
quest’ultimo l’onere probatorio e di porre limiti alla risarcibilità del danno
subito.
Peraltro,
il riferimento operato dalla legge alla quotazione presso la borsa americana
(ai sensi del Security Exchange Act of 1934) ha posto il problema della sua portata applicativa extraterritoriale,
inteso con riferimento sia alle attività svolte all’estero di filiali o
sussidiarie di società nazionali, sia a quelle di società estere qualora siano quotate negli Stati Uniti.
L’assetto
normativo conferito al whistleblowing
dal Sarbanes-Oxley Act è stato
integrato, a distanza di alcuni anni, dalle previsioni del Dodd-Frank
Wall Street Reform and
Consumer Protection Act
del 2010 (Public Law 111-203, del 21 luglio 2010),
approvato sotto la Presidenza Obama “al fine [come si legge nel preambolo] di
promuovere la stabilità finanziaria degli Stati Uniti attraverso la
responsabilità e la trasparenza del sistema finanziario, di porre termine al
principio del ‘troppo grande per fallire’, di tutelare i contribuenti americani
rispetto agli interventi pubblici di ‘salvataggio finanziario’, di proteggere i
consumatori dalle pratiche abusive nel settore dei servizi finanziari”; tra i
profili innovativi della legge del 2010 è da segnalare, principalmente,
l’adozione del criterio incentivante
già sperimentato in applicazione del False
Claims Amendments Act of 1986.
Oltre ad
enumerare le violazioni rilevanti ai fini della sua applicazione (individuate
sulla base delle vigenti regole federali di diritto societario e di diritto
penale dell’economia), la legge prevede, sul piano soggettivo, che possa
avvalersi della tutela la persona fisica che fornisca una original
information, ossia un’informazione derivante dall’autonoma conoscenza od
analisi di chi la fornisce, che non sia nota alla SEC attraverso fonte diversa,
né sia emersa nei procedimenti dinanzi ad autorità giurisdizionali od
amministrative oppure in sede di inchieste, audizioni, controlli pubblici o
pubblicazioni di stampa (eccetto il caso in cui fonte dell’informazione stessa
sia il whistleblower destinatario della
tutela).
Gli incentivi economici (awards) sono riconosciuti a coloro che,
in conformità ai requisiti soggettivi previsti dalla stessa legge (che esclude
dalla categoria dei whistleblowers
talune figure professionali, o quanti siano implicati negli illeciti
segnalati), segnalino violazioni delle norme in materia di collocamento e
scambio di titoli e di informazioni finanziarie. L’importo della ricompensa è
determinato in misura variabile dal 10% al 30% delle sanzioni pecuniarie
irrogate di ammontare superiore a un milione di dollari.
La
quantificazione del premio è stabilita dalla SEC, alla cui discrezionalità la
legge pone tuttavia limiti, precisando i parametri ai quali attenersi in sede
di liquidazione: questi sono individuati nella rilevanza delle informazioni
fornite dal whistleblower ai fini del
successo dell’azione giudiziale o amministrativa; nel livello di aiuto fornito
dal whistleblower o dal suo avvocato
durante i relativi procedimenti; nell’interesse programmatico della SEC a
reprimere determinati illeciti; in altri fattori contemplati dalla SEC nei
propri regolamenti (si tratta delle Final Rules, le quali, ad esempio,
prevedono che la SEC possa tenere in considerazione, con valutazioni di ordine
sostanziale, le particolari difficoltà affrontate dal whistleblower
nella sua attività di denuncia).
Sul piano
procedurale, la ricezione delle segnalazioni è agevolata dalla SEC (attraverso
l’apposito Office of the Whistleblower) mediante la predisposizione di questionari
standard, da compilare anche in forma anonima (ma, in questo caso, per il
tramite di un rappresentante legale) e di modelli on-line compilabili
attraverso il suo sito Internet.
Assai articolato, da
parte degli osservatori, è il giudizio – formulato nella prospettiva
giuridico-economica – circa la validità e l’efficienza del criterio fondato
sulla premialità, consolidato dalla legge del 2010,
per agevolare l’emersione di violazioni di legge in ambiti di indubbia
rilevanza per l’equilibrio sistemico dei mercati
finanziari. A parte le critiche espresse in relazione a specifici aspetti
della disciplina vigente e a nodi critici venuti in rilievo nell’applicazione
pratica (tra cui alcuni inerenti ai profili procedurali oppure alla portata
applicativa delle disposizioni), è opinione diffusa in dottrina che il sistema
degli incentivi per i whistleblowers
costituisca uno strumento adeguato ad assicurare l’effettività delle regole in
materia di trasparenza e di correttezza dei mercati suddetti.
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