Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | AA.CC. nn. 189, 276, 588, 979, 1499, 2168 Il reato di tortura nei principali ordinamenti europei | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note informative sintetiche Numero: 11 | ||||||
Data: | 05/05/2014 | ||||||
Descrittori: |
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AA.CC. nn. 189, 276, 588, 979, 1499, 2168 - Il reato di tortura nei principali ordinamenti europei
5 maggio 2014
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Indice |
Francia|Germania|Regno Unito|Spagna| |
FranciaIn Francia, la tortura e gli atti di barbarie sono disciplinati dagli artt. 222-1 - 222-6-3 del codice penale. La sottoposizione di una persona a tortura o ad atti di barbarie è punita con la reclusione fino a 15 anni, senza possibilità di poter godere di alcuni benefici quali la sospensione o il frazionamento della pena (art. 222-1). La medesima possibilità è preclusa anche nei casi disciplinati dai successivi articoli. È prevista la reclusione fino a 20 anni quando il reato è commesso su un minore di età inferiore ai 15 anni o su una persona che soffre di particolari disabilità fisiche o psichiche, se è commesso a motivo dell'orientamento o dell'identità sessuale della vittima o se è commesso da una pubblica autorità o da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nonché in tutti gli altri casi elencati dall'art. 222-3. Il reato di tortura è inoltre punito con la reclusione fino a 20 anni, se accompagnato da violenze sessuali diverse dallo stupro. La pena è aumentata fino a 30 anni nei seguenti casi: - se il reato è commesso contro un minore di età inferiore a 15 anni da parte di un ascendente legittimo, naturale o adottivo o da qualsiasi altra persona che ha autorità sul minore (art. 222-3); - se il reato è commesso da una banda organizzata o in maniera abituale su un minore di età inferiore a 15 anni o una persona la cui particolare vulnerabilità, a causa dell'età, di una malattia, un'infermità, una disabilità fisica o psichica o una gravidanza, è evidente o nota all'autore (art. 222-4). - se il reato ha causato una mutilazione o un'invalidità permanente (art. 222-5). Il reato è punito con l'ergastolo quando ha causato la morte della vittima, senza intenzione di uccidere (art. 222-6). È prevista altresì la pena dell'ergastolo quando il reato precede, accompagna o segue un reato diverso dall'omicidio o dallo stupro (art. 222-2). Le persone giuridiche responsabili penalmente di tali reati sono punite, oltre che con una sanzione pecuniaria, con l'interdizione all'esercizio dell'attività professionale o sociale in perpetuo o per un periodo fino a cinque anni (art. 222-6-1). Chiunque abbia tentato di commettere reati di tortura e atti di barbarie è esentato dalla pena se, dopo aver informato l'autorità giudiziaria o amministrativa, ha permesso di evitare la commissione del reato e di identificare, se del caso, gli altri autori o complici. L'autore o il complice di tali reati sconta unicamente la metà della pena se, avendo informato l'autorità giudiziaria o amministrativa, permette la cessazione del reato o evita che il reato medesimo comporti la morte o l'invalidità permanente della vittima, e consente, se del caso, l'identificazione degli altri autori o complici. Qualora la pena prevista sia l'ergastolo, la pena è ridotta a 20 anni di reclusione (art. 222-6-2). |
GermaniaIn Germania il divieto dell'uso della tortura (Folter) discende dall'adesione alle convenzioni internazionali, dalla Costituzione e da altre norme di legge. L'art. 1, comma 1 della Legge fondamentale (Grundgesetz) statuisce l'inviolabilità della dignità umana (""La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla"). Inoltre, l'art. 104 della Legge fondamentale stabilisce, al comma 1, che le persone arrestate non possono essere sottoposte né a maltrattamenti morali, né a maltrattamenti fisici. Non esiste, invece, nel codice penale una norma specifica riguardante il reato di tortura. Le disposizioni maggiormente assimilabili a questa fattispecie di reato sono contenute negli artt. 240 e 343 del codice penale. Il primo punisce con la reclusione fino a 3 anni, o con una sanzione pecuniaria, chi costringe una persona, mediante violenza o minaccia, ad un'azione, accettazione od omissione; il secondo punisce la costrizione a rendere dichiarazioni, o ad ometterle nel corso di un procedimento giudiziario, con la reclusione fino a 10 anni. Art. 240 "(1) Chiunque con violenza o minaccia di un male sensibile costringe antigiuridicamente una persona a fare, tollerare od omettere alcunché è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. (2) Il fatto è antigiuridico se l'impiego della violenza o la minaccia del male sono da considerare riprovevoli per il fine perseguito. (3) Il tentativo è punibile. (4) Nei casi di particolare gravità si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Un caso di particolare gravità ricorre di norma quando l'autore: - costringe a un atto sessuale o al matrimonio un'altra persona, - costringe una donna in stato di gravidanza all'interruzione di questa ovvero - commette il fatto con abuso dei suoi poteri o della sua posizione di pubblico ufficiale." Art. 343 "(1) Chiunque, come pubblico ufficiale chiamato a collaborare
compie atti di maltrattamento fisico nei confronti di un'altra persona, le usa altrimenti violenza, minaccia l'uso della violenza o la affligge sul piano psichico per costringerla a fare deposizioni o dichiarazioni nel procedimento o ad ometterle, è punito con la pena detentiva da uno a dieci anni. (2) Nei casi di minore gravità, si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni". L'art. 136a del codice di procedura penale vieta, infine, qualunque tipo di costrizione della volontà per le persone sottoposte a procedimento giudiziario. |
Regno UnitoNel Regno Unito, il reato di tortura è previsto dagli artt. 134-135 del Criminal Justice Act 1988. L'art. 134 stabilisce che un pubblico ufficiale, o una persona che agisce in tale veste, commette il reato di tortura se, nell'esercizio delle sue funzioni, pone in essere azioni tali da procurare ad altri una sofferenza fisica o psicologica. Commette analogo reato chi procura dette sofferenze su diretta istigazione di un pubblico ufficiale, quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni. Sarà onere dell'accusato fornire piena prova che la sua condotta era giustificata da precise ragioni o che era legittimato ad agire in tal senso. La pena prevista per il reato di tortura è la detenzione a vita. L'art. 135 della legge richiede l'esplicito parere favorevole dell'Attorney general (il massimo consulente giuridico del governo britannico, che non ha un equivalente nel nostro ordinamento ed è una carica istituzionale che non va pertanto confusa né con l'avvocato generale dello Stato, né con il procuratore generale) per poter dare inizio al procedimento penale. Un'ulteriore disposizione normativa è contenuta nello Human Rights Act 1998, la legge che ha recepito nell'ordinamento interno la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, il cui art. 3 recita "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti". |
SpagnaIn Spagna il divieto di tortura è sancito in primo luogo dall'art. 15 della Costituzione: Art. 15: "Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. È abolita la pena di morte, salvo quanto possono disporre leggi penali militari per il tempo di guerra". Le disposizioni di dettaglio sono previste agli artt. 173-177 ("Delle torture e altri delitti contro l'integrità morale") del Codice penale. Secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 173, "chiunque infligga ad altra persona un trattamento degradante, menomando gravemente la sua integrità morale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Con la stessa pena sono puniti coloro che, nell'ambito di qualsiasi relazione di lavoro o di servizio e approfittando del loro rapporto di superiorità, effettuino contro altri in maniera ripetuta atti ostili o umilianti che, senza costituire un trattamento degradante, comportano grave molestia contro la vittima. Si applica la stessa pena a chi in maniera ripetuta commette atti ostili o umilianti che, senza costituire trattamento degradante, abbiano per oggetto di impedire il legittimo sfruttamento della proprietà immobiliare". Ai sensi del primo comma dell'art. 174, "commette tortura l'autorità o funzionario pubblico che, abusando del suo incarico, e con il fine di ottenere una confessione o informazione di qualsiasi persona o di punirla per qualsiasi fatto che abbia commesso o si sospetti abbia commesso, o per qualsiasi ragione fondata su ogni tipo di discriminazione, la sottopone a condizioni o procedimenti che per la loro natura, durata o altre circostanze, le procurano sofferenze fisiche o mentali, la soppressione o diminuzione delle sue facoltà di cognizione, discernimento o decisione o che, in qualsiasi altro modo, attentino alla sua integrità morale. Il colpevole di tortura è punito con la pena della reclusione da due a sei anni se l'attentato è grave, e con la reclusione da uno a tre anni se non è grave. Oltre alle pene segnalate si applica, in ogni caso, la pena dell'inabilitazione assoluta da otto a dodici anni. Identiche pene sono previste per le autorità delle istituzioni penitenziarie e dei centri di protezione o correzione dei minori, qualora gli atti definiti dal comma precedente vengano compiuti nei confronti di detenuti (art. 174. comma 2). Infine, l'art. 175 stabilisce che "l'autorità o il funzionario pubblico che, abusando del suo incarico e fuori dai casi compresi nell'articolo precedente, attenta all'integrità morale di una persona, è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni se l'attentato è grave, e con la reclusione da sei mesi a due anni se non è grave. Si applica, in ogni caso, all'autore, oltre alle pene segnalate, l'inabilitazione speciale dall'impiego o incarico pubblico da due a quattro anni".
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