Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | LA FIGURA DEL CAPO DELLO STATO NEI 21 PAESI DELL'UNIONE EUROPEA A REGIME REPUBBLICANO | ||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 11 | ||||
Data: | 27/01/2015 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Materiali di
legislazione comparata
LA FIGURA DEL CAPO DELLO
STATO
NEI 21 PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA A REGIME REPUBBLICANO
N. 11 – Gennaio 2015
Servizio responsabile:
SERVIZIO
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alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari.
File:MLC17011
Nella tavola riassuntiva sono stati presi
in esame, per chiare ragioni di omogeneità, unicamente gli Stati dell'Unione europea
a regime repubblicano. Si evidenzia, inoltre, che nella colonna concernente le
attribuzioni sono stati indicati i principali poteri del Capo dello Stato
disciplinati dalle costituzioni nazionali, escludendo pertanto, laddove
previste, una serie di prerogative presidenziali, quali, ad esempio, la nomina
di funzionari dello Stato o il conferimento di titoli onorifici.
La figura del Capo dello
Stato nei 21 paesi
dell’Unione europea a
regime repubblicano
Paesi |
Requisiti |
Modalità di elezione |
Durata in carica |
Attribuzioni |
Austria |
Può essere eletto Presidente federale chiunque goda
dell’elettorato attivo per il Consiglio nazionale (la Camera bassa) ed abbia
compiuto 35 anni di età alla data
delle elezioni (art. 60, Cost.). |
Il Presidente federale è eletto dal popolo con
suffragio diretto e segreto, con sistema a doppio turno. E' eletto colui che riporta più della metà dei voti
validi. Se non si raggiunge tale maggioranza, si va al ballottaggio tra i due
candidati che nel primo turno elettorale hanno ottenuto il maggior numero di
voti. Qualora si presenti un solo candidato, l'elezione deve
avvenire in forma di scrutinio (art. 60). |
Il Presidente federale dura in carica 6 anni. e può essere rieletto
una sola volta per il periodo immediatamente successivo (art. 60). |
Il Presidente federale della Repubblica: - nomina il Cancelliere federale e, su sua proposta, gli
altri membri del Governo federale (art. 70); - ha l'alto comando delle Forze armate (art. 80); - può sciogliere il Consiglio nazionale, ma non più di una
volta per lo stesso motivo. Le nuove elezioni, in questo caso, devono essere
indette dal Governo federale in modo tale che il nuovo Consiglio nazionale
possa riunirsi entro cento giorni dallo scioglimento (art. 29); - convoca il Consiglio nazionale eletto entro trenta
giorni dall'elezione (art 27); - convoca il Consiglio nazionale ogni anno per una
sessione ordinaria che non deve iniziare prima del 15 settembre, né durare
oltre il 15 luglio dell'anno successivo. Il Presidente federale può convocare
il Consiglio nazionale anche per sessioni straordinarie (art. 28); - promulga le leggi federali (art. 47); - indice il referendum popolare (art. 46); - concede la grazia per chi abbia riportato una sentenza definitiva
di condanna (art. 65). |
Bulgaria |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino bulgaro di nascita, che abbia compiuto i 40 anni di età, che viva in Bulgaria da almeno 5 anni e che
possieda i requisiti per diventare deputato (art. 93 Cost.) (ai sensi
dell’art. 65 Cost. può diventare deputato ogni
cittadino bulgaro che non abbia altra cittadinanza, di 21 anni compiuti, che
non sia interdetto e non sconti una pena privativa della libertà) Il Presidente della Repubblica non può essere deputato,
occupare altri posti pubblici, sociali ed economici o essere membro della
direzione di un partito politico (art. 95). |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale diretto,
con sistema a doppio turno. E’ eletto il candidato che ha ottenuto
più della metà dei voti validi, purché alla votazione abbia partecipato più della
metà degli elettori; se nessun candidato raggiunge questa soglia, dopo 7
giorni si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati (art.
93). Insieme al Presidente è eletto un Vice-Presidente della
Repubblica (art. 94). |
Il Presidente federale dura in carica 5 anni (art. 93) e può essere rieletto una sola volta (art. 95). |
Il Presidente della Repubblica: - convoca la prima seduta dell’Assemblea nazionale entro
un mese dalle elezioni (art. 75); - può chiedere al Presidente dell’Assemblea nazionale di
convocare la medesima Assemblea (art. 78); - incarna l’unità del popolo e rappresenta la Bulgaria
nelle relazioni internazionali (art. 92); - fissa la data delle elezioni legislative, locali e dei
referendum decisi dall’Assemblea nazionale; - indirizza dei messaggi al popolo e all’Assemblea
nazionale; - firma gli accordi internazionali nei casi previsti dalla
legge; - promulga le leggi; - conferma, su proposta del Consiglio dei ministri, le
modificazioni concernenti i limiti dei capoluoghi delle unità amministrative
e territoriali; - nomina e rimuove dall’ufficio gli alti funzionari dello
Stato, nei casi previsti dalla legge; - decide su acquisizione, riacquisto, perdita e decadenza
dalla nazionalità bulgara; - accorda il diritto d’asilo; - esercita il diritto di grazia; - informa l’Assemblea nazionale dei
principali problemi derivanti dai suoi poteri (art. 98) Dopo le consultazioni con i gruppi
parlamentari, incarica il candidato a Primo ministro, designato dal gruppo
parlamentare più numeroso, di formare il Governo; nel caso quest’ultimo non
riesca a formare il Governo entro 7 giorni, incarica il candidato designato
dal secondo gruppo parlamentare; se nemmeno questi riesce a formare il
Governo, incarica il candidato di un altro gruppo parlamentare. In caso di
esito positivo del mandato esplorativo, propone all’Assemblea nazionale di
eleggere il candidato a Primo ministro, in caso di insuccesso del mandato,
nomina un Governo d’ufficio, scioglie l’Assemblea nazionale e fissa la data
delle nuove elezioni legislative (art. 99). Inoltre: - è il Comandante in capo delle Forze armate, nomina e
revoca gli ufficiali superiori delle Forze armate e conferisce loro gli alti
gradi militari su proposta del Consiglio dei ministri; - presiede il Consiglio consultivo per la sicurezza
nazionale; - dichiara la guerra in caso di attacco armato contro il
Paese o in caso di necessità se l’Assemblea nazionale non è in sessione (art.
100); - può rinviare, motivandolo, il testo di una legge
all’Assemblea nazionale per una nuova deliberazione che non può essere
rifiutata; l’Assemblea deve approvare il testo con la maggioranza di almeno
la metà più uno dei membri, il Presidente promulga la legge riapprovata entro
7 giorni (art. 101); - nomina e revoca, su proposta del Consiglio superiore
giudiziario, il presidente della Corte suprema di Cassazione, il presidente
della Corte suprema amministrativa e il Procuratore generale. Non può
rifiutare una seconda proposta di nomina o di revoca (art. 129); - designa quattro giudici della Corte costituzionale (su
dodici) e può adire la Corte medesima (artt. 147 e 150); - esercita il diritto di iniziativa in materia di
revisione e di emendamento della Costituzione e per l’adozione di una nuova
Costituzione (artt. 154 e 159). |
Cipro |
Può essere eletto Presidente chiunque: sia di nazionalità
cipriota; appartenga alla comunità
greca; abbia compiuto i 35 anni di
età; non sia stato condannato per un reato che implichi disonestà o
turpitudine morale; non sia stato dichiarato ineleggibile da un organo
giudiziario per aver commesso un reato elettorale; non soffra di una malattia
mentale che determina incapacità (artt. 1 e 40 Cost.) |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale diretto, dalla comunità greca dei ciprioti, con
sistema a doppio turno. Al primo turno è eletto il candidato che abbia ottenuto il
50% più uno dei voti validi. Se tale evento non si verifica, si procede ad un
secondo turno di elezioni. Tali elezioni si svolgono a 7 giorni di
distanza e consistono nel ballottaggio tra i due candidati più votati al
primo turno. Qualora, per circostanze straordinarie, il secondo turno di
elezioni non possa svolgersi dopo 7 giorni dal primo turno, si svolge dopo 14
giorni (art. 39). La Costituzione stabilisce che le
elezioni del Presidente della Repubblica si svolgano lo stesso giorno delle
elezioni a suffragio universale diretto del Vice-Presidente della Repubblica, che deve appartenere alla comunità turca e da questa essere
scelto (artt. 1 e 40). La Costituzione della
Repubblica di Cipro, promulgata il 16 agosto 1960, aveva inteso stabilire
forme di rappresentanza per le due
comunità che componevano la popolazione
cipriota: quella greca e quella turca, per garantire l’espressione del
pluralismo etnico della società. Nel
1965 scoppiò una guerra civile tra le due comunità, con conseguente ritiro
dei membri della comunità turca dagli organi statali: la carica di Vice-Presidente
e di altri organi che avrebbero dovuto essere ricoperti da turchi sono dunque
da allora rimasti vacanti. Nel 1974 il territorio
del nord del paese è stato occupato dall’esercito turco e nel 1983 vi è stata
istituita la “Repubblica turca di Cipro del Nord”, che non è stata mai
riconosciuta dalla comunità internazionale, ad eccezione della Turchia. |
Il Presidente dura in carica 5 anni (art. 43). |
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e il Capo del Governo, configurando la
Repubblica di Cipro come una Repubblica
presidenziale (art. 1); Il Presidente della Repubblica, sulla base della
Costituzione del 1960, ha le seguenti attribuzioni: -rappresenta la Repubblica (art. 37); -accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art.
37); -nomina e revoca i ministri, alcuni dei quali devono
essere nominati dal Vice Presidente (art. 46); -presiede le sedute del Consiglio dei ministri, ne
stabilisce l’ordine del giorno e partecipa alle discussioni senza diritto di
voto (art. 48) -può esercitare un “potere di veto finale” sulle decisioni
del Consiglio dei ministri riguardanti gli affari esteri, la difesa, e la
sicurezza (artt. 48 e 57); -può esercitare un diritto di richiesta di nuova
deliberazione (right of return), su alcune questioni decise in Consiglio dei
ministri (artt. 48 e 57); -promulga le leggi (art. 52); - può esercitare un “potere di veto finale” sulle leggi
approvate dal Parlamento riguardanti gli affari esteri, la difesa, e la
sicurezza, con alcune specifiche eccezioni (art. 50); -può esercitare un diritto di richiesta di nuova
deliberazione (right of return), su alcune leggi approvate dal Parlamento o
su alcune sue decisioni ; se tuttavia
il Parlamento persiste nel voler approvare in termini identici una legge
o una decisione, il Presidente non può opporsi (artt. 48 e 51); -può inviare messaggi al Parlamento (artt. 48 e 79); -può richiedere alla Corte Suprema
Costituzionale di esaminare una legge o una decisione assunta dal Parlamento
per valutare se recano disposizioni discriminatorie per i membri della
comunità greca o di quella turca o se recano altre misure incostituzionali ed
eventualmente censurarle (art. 137 e ss.); (la
Costituzione del 1960 dispone che molti dei poteri sopra elencati possano essere esercitati
dal Presidente della Repubblica o dal Vice-Presidente in maniera autonoma, o
congiuntamente). -il Presidente della Repubblica può concedere la grazia a
persone condannate alla pena capitale. Il Presidente della Repubblica, insieme al Vice-Presidente può
condonare, sospendere o commutare una
qualsiasi altra pena, diversa da quella capitale (art. 53). -nomina , insieme al Vicepresidente, i tre giudici della Corte Suprema
Costituzionale, che devono essere uno rappresentativo della comunità greca, uno
di quella turca ed uno “neutrale” con funzioni di presidente (art. 133); -non può essere sottoposto ad azione penale per gli atti
compiuti durante l’esercizio del suo mandato, con alcune eccezioni come il
caso di alto tradimento o di un reato che implica disonestà o turpitudine
morale (art. 45). |
Croazia |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino croato, che abbia compiuto i 18
anni di età e che abbia il pieno godimento
dei diritti civili e politici. Per partecipare alle elezioni presidenziali il candidato
deve raccogliere almeno 10.000 firme di elettori. Le firme devono essere
inserite in un’apposita lista, in cui sono registrati i dati personali
identificativi dei sostenitori di un candidato (Legge n.1-92 del 17 aprile 1992 per l’elezione del
Presidente della Repubblica di Croazia). |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale diretto, con sistema a doppio turno. Al primo turno è eletto il candidato che
abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi. Qualora tale evento non si
verifichi, si procede, dopo 14 giorni, ad un secondo turno elettorale,
consistente nel ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno (art.
95 Cost.). Il Presidente eletto non deve esercitare alcuna altra
funzione pubblica o professionale e non deve più appartenere ad un partito
politico, notificandolo al Parlamento (art. 96). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta (art. 95 Cost.). |
Il Presidente della Repubblica: - rappresenta la Repubblica nel paese e all’estero,
assicura il rispetto della Costituzione, l’esistenza e l’unità della
Repubblica e il regolare funzionamento dei poteri pubblici (art.94); - nomina e revoca il Primo Ministro e, su sua proposta, i
Ministri; il Primo ministro designato deve poi presentare il suo Governo al
Parlamento (monocamerale) per ottenere un voto di fiducia (art. 98 e art.
110); -può chiedere al Governo di riunirsi e inserire
nell’ordine del giorno alcune questioni; presiede le riunioni del Governo
alle quali prende parte e partecipa alle deliberazioni (art. 102); - firma i decreti deliberati dal Governo che necessitano della
controfirma del Primo ministro o dei ministri ed emana alcuni decreti senza
controfirma ministeriale (artt.98-103); -coopera con il Primo ministro per la definizione e
realizzazione della politica estera (art. 99); -decide dell’accreditamento e della revoca dei capi delle
missioni diplomatiche, su proposta del Governo (art. 99); - è il capo delle Forze armate e ha il potere di nominare
e revocare i comandanti militari, conformemente alla legge (art. 100); -dichiara la guerra e conclude gli accordi di pace (art.
100); -può emanare decreti aventi forza di legge durante lo
stato di guerra, sulla base dei poteri che gli sono conferiti dal Parlamento
(art. 101); -può emanare decreti aventi forza di legge, in caso di
pericolo immediato per la Repubblica o nei casi in cui i poteri pubblici sono
impossibilitati ad esercitare le loro prerogative costituzionali; tali
decreti sono emanati su proposta del Primo ministro e con la sua controfirma;
i decreti devono essere presentati in Parlamento per l’approvazione, non
appena questo si riunisce e se non sono approvati decadono (art. 101); -coopera con il Governo per assicurare la direzione dei
servizi per l’informazione e la sicurezza della Repubblica (art. 103); -indice le elezioni legislative e convoca il Parlamento
per la sua prima sessione (art. 98); -può sciogliere il Parlamento, qualora questi abbia
adottato una mozione di sfiducia nei confronti del Governo o qualora il
Parlamento non abbia approvato la legge di bilancio annuale entro 120 giorni
dalla sua presentazione; lo scioglimento avviene su proposta del Governo, con
controfirma del Primo ministro e previa consultazione dei rappresentanti dei
gruppi parlamentari; il Presidente della Repubblica non può sciogliere il
Parlamento se il Governo è sottoposto ad una procedura di messa in stato di
accusa per violazione della Costituzione (art. 104) - promulga le leggi e, qualora valuti una legge non
conforme alla Costituzione, può inviarla alla Corte costituzionale per il
controllo preventivo di costituzionalità
(art. 89); - può indire un referendum su una proposta di revisione
costituzionale o ogni altra questione che reputi importante per
l’indipendenza, l’unità e l’esistenza della Repubblica; l’indizione del
referendum avviene su proposta del Governo e con la controfirma del Primo
ministro (artt. 87 e 98.); - esercita il potere di grazia (art. 98); -propone la nomina del Presidente della Corte suprema
della Repubblica di Croazia che è eletto e revocato dal Parlamento, previo
parere conforme della Corte riunita in seduta plenaria e della commissione
parlamentare competente per il merito (art. 119); -è responsabile per gli atti di violazione della
Costituzione compiuti nell’esercizio delle sue funzioni; la messa in stato
d’accusa del Presidente è avviata dal Parlamento, che deve deliberare con una
maggioranza di due terzi dei suoi membri; la decisione riguardo alla
colpevolezza del Presidente e la destituzione dall’incarico è decisa dalla
Corte costituzionale, con una maggioranza dei due terzi dei giudici (art.
105); -gode dell’immunità; non può essere mantenuto in
detenzione o essere sottoposto a procedimento penale senza il previo consenso
della Corte costituzionale; tale consenso per la detenzione non è richiesto
nei casi in cui il Presidente è colto in stato di flagranza di reato punibile
con più di 5 anni di detenzione (art. 106). |
Estonia |
Può essere eletto Presidente della Repubblica chiunque
abbia compiuto i 40 anni di età e
goda della cittadinanza estone.
Deve essere candidato da parte di almeno 1/5 dei membri del Parlamento (Riigikogu, organo monocamerale
composto da 101 membri) (art. 79 Cost.). La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra carica
pubblica. |
Il Presidente è eletto
dal Parlamento a scrutinio segreto, con sistema a doppio turno. La maggioranza richiesta è di 2/3 dei deputati. Se il
candidato non raggiunge il quorum
alla terza votazione, il Presidente del Parlamento deve, entro un mese, convocare
un apposito corpo elettorale,
composto dai membri del Parlamento e da rappresentanti dei consigli delle
amministrazioni locali. Ogni consiglio delle amministrazioni locali elegge
almeno un rappresentante al corpo elettorale, che deve essere un cittadino
estone. Il Parlamento presenta al corpo elettorale i due candidati che hanno
ricevuto il maggior numero di voti nel Riigikogu come candidati alla
carica di Presidente. Il diritto di nominare un candidato alla carica di
Presidente spetta anche a non meno di 21 membri del corpo elettorale. Il
corpo elettorale elegge il Presidente della Repubblica con la maggioranza dei
membri votanti del corpo elettorale. Se nessun candidato è eletto al primo
turno, nello stesso giorno si svolge un secondo turno di ballottaggio tra i
due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti (art. 79). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta per il periodo immediatamente successivo (art. 80). |
Il Presidente della Repubblica: - designa il candidato a Primo ministro (artt. 78 e 89); - convoca il nuovo Parlamento e apre la sua prima sessione
del Parlamento (artt. 66 e 78); - propone al Presidente del Parlamento di convocare una
sessione straordinaria del Parlamento medesimo (artt. 68 e 78); - avvia la modifica della Costituzione (art. 78); - promulga le leggi, e sottoscrive gli strumenti di
ratifica dei Trattati internazionali (art. 78); - emana decreti, controfirmati dal Governo (art. 78); - propone al Parlamento le nomine alle cariche, tra le
altre, di Presidente della Corte Suprema, Cancelliere di giustizia e Comandante
o Comandante-in-Capo delle Forze armate (art. 78); - su proposta della Corte Suprema, nomina i giudici (art.
78); - detiene il potere di grazia (art. 78); - è il Comandante supremo della difesa nazionale e, in
caso di aggressione contro la nazione estone, dichiara lo stato di guerra
(artt. 78, 127 e 128). |
Finlandia |
Il Presidente deve essere cittadino o
cittadina finlandese dalla nascita. Il diritto di presentare candidati alla carica
di Presidente della Repubblica appartiene a ogni partito politico registrato
che abbia avuto, alle ultime elezioni, almeno un rappresentante eletto dalle
proprie liste in Parlamento; il medesimo diritto appartiene altresì a 20.000 elettori (art. 54). |
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto, con sistema a doppio turno. Il candidato/a che ottiene più della metà dei
voti è eletto/a Presidente. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza
dei voti, si tiene una nuova votazione fra i due candidati che hanno ottenuto
più voti. E' eletto/a Presidente il candidato/a che, nella nuova votazione,
ottiene più voti. Se è presentato un solo candidato alla Presidenza,
egli/ella è nominato/a Presidente senza ricorso al voto (art. 54). |
Il Presidente dura in carica 6 anni e può essere rieletto
una sola volta per il periodo immediatamente successivo (art. 54). |
Il Presidente della Repubblica è il titolare della
funzione esecutiva, che esercita assieme al Governo. Il Presidente: - dichiara aperta la sessione parlamentare annuale (art.
33); - può indire elezioni straordinarie, su proposta motivata
del Primo Ministro e dopo aver ascoltato i gruppi parlamentari (art. 26); - nomina il Primo Ministro e, su proposta di quest’ultimo,
i Ministri (art. 61); - accoglie le dimissioni del Governo o di un singolo
Ministro, in quest’ultimo caso anche su proposta del Primo Ministro (art.
64); - assume le sue decisioni nel Consiglio dei Ministri sulla
base di mozioni presentate dal Governo (art. 58); - promulga le leggi (art. 77); - può rinviare al Parlamento una proposta di legge. Se
però questa viene riapprovata nel medesimo testo, entra in vigore anche senza
la promulgazione presidenziale (art. 77); - dirige la politica estera nazionale insieme al Governo
(art. 93); |
Francia |
Può essere eletto Presidente della
Repubblica chiunque: sia di nazionalità francese; abbia compiuto i 18 anni di età; goda del diritto di
elettorato attivo; non sia escluso dal diritto di voto o di eleggibilità per
decisione giudiziaria; non sia interdetto all’esercizio di alcuni diritti
perché posto sotto tutela o curatela; abbia adempiuto agli obblighi posti dal
codice del servizio nazionale. Il candidato alle elezioni presidenziali
deve inoltre compiere tre atti: -raccogliere le firme di sostegno di 500 cittadini
titolari di mandati elettivi (parlamentari, consiglieri regionali,
consiglieri dipartimentali, sindaci, ecc.), in almeno 30 dipartimenti o
collettività d’Oltremare diverse, senza che più del 10% di essi possa
appartenere ad uno stesso dipartimento o collettività d’Oltremare; -inviare al Consiglio costituzionale una
“dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale”; - costituire una “nota delle spese
elettorali” (compte de campagne) da compilare durante la
campagna elettorale e inviare alla “Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques”(CNCCFP) entro 2 mesi dall’ elezione del
nuovo Presidente. (Legge n. 62-1292, del 6 novembre 1962, art. 3). |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale diretto, con sistema a doppio turno. Al primo turno è eletto il candidato che abbia ottenuto il
50% più uno dei voti validi. Qualora tale evento non si verifichi (e si
rileva che non si è mai verificato fin dalle prime elezioni presidenziali del
1965), si procede ad un secondo turno di elezioni. Tali elezioni si svolgono a 14 giorni di distanza e
consistono nel ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno (art.
7 Cost.). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta (art. 6). |
Il Presidente della Repubblica: - è garante del rispetto della Costituzione,
dell’indipendenza nazionale, dell’integrità del territorio e del rispetto dei
trattati (art. 5); - nomina e revoca il Primo Ministro e, su parere di
questi, nomina e revoca i Ministri (art. 8); -presiede il Consiglio dei ministri (art. 9); - firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio
dei ministri (art. 13); - nomina alcune categorie di funzionari civili e militari
dello Stato (art. 13); - alcuni suoi atti, espressamente indicati in
Costituzione, non sono controfirmati dal Primo ministro o dai ministri
competenti (art. 19); -negozia e ratifica i trattati (art.52) - è il capo delle Forze armate e presiede i consigli e i
comitati superiori della Difesa nazionale (art. 15); -qualora ricorrano minacce gravi per la sicurezza,
l’integrità e la stabilità della Repubblica, può assumere poteri eccezionali,
previa consultazione del Primo ministro, dei presidenti delle Camere e del
Consiglio costituzionale (art. 16); - promulga le leggi e può richiedere al Parlamento una
nuova deliberazione su una legge o alcuni suoi articoli definitivamente
approvati (art. 10); -può richiedere al Consiglio costituzionale di esercitare
il controllo preventivo di costituzionalità di una legge definitivamente
approvata dalle Camere. Tale potere spetta anche al Primo ministro, ai
Presidenti delle assemblee parlamentari, a 60 deputati o a 60 senatori (art.
61); - può disporre, su proposta del Governo o delle due
Camere, lo svolgimento di referendum su disegni di legge riguardanti alcune
materie: organizzazione dei poteri, riforme di politica economica, sociale e
ambientale, ratifica di alcuni trattati. Anche un quinto dei membri del
Parlamento, sostenuto da un decimo degli elettori iscritti nelle liste
elettorali, possono determinare l’attivazione di una consultazione
referendaria da parte del Presidente della Repubblica su determinate proposte
di legge. Si tratta di proposte vertenti sulle materie sopra elencate, sulle
quali la quota di parlamentari indicata deve acquisire il consenso di circa
4,2 milioni di elettori; se le proposte non sono esaminate da Assemblea
nazionale e Senato entro un termine stabilito, devono obbligatoriamente
essere sottoposte a referendum (art. 11); - sottopone a referendum
ogni progetto di legge che autorizzi la ratifica di un trattato
relativo all’adesione di uno Stato all’UE, eccetto nel caso in cui le due
Camere , attraverso l’adozione in termini identici di una mozione, approvata
a maggioranza di tre quinti in ciascuna Camera, non dispongano che sia il
Parlamento in seduta comune ad approvare tale progetto, con una maggioranza
di tre quinti dei voti espressi (artt.
88-5 e 89); - ha il potere di iniziativa di revisione della
Costituzione, su proposta del Primo ministro; tale potere spetta anche ai
membri del Parlamento; il progetto di legge di revisione costituzionale deve
essere approvato dalle due Camere in termini identici; la revisione per
essere definitiva deve essere poi approvata mediante referendum, eccetto nel
caso in cui il Presidente della Repubblica decida di sottoporla
all’approvazione definitiva del Parlamento riunito in seduta comune che deve
adottarla con una maggioranza dei tre quinti dei voti espressi (art. 89); - può sciogliere l’Assemblea nazionale, previa
consultazione del Primo ministro e dei presidenti delle Camere, eccetto che
nell’anno successivo alle elezioni (art. 12); - convoca e scioglie il Parlamento in sessione straordinaria
(art. 30); - può rivolgere messaggi scritti alle Camere e prendere la
parola dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune; la sua dichiarazione
può dar luogo ad un dibattito da svolgersi in sua assenza e che non può
concludersi con un voto poiché il Capo dello Stato non è legato da alcun
rapporto fiduciario con le Camere (art. 18); - esercita il potere di grazia (art. 17); - nomina tre dei nove membri del Consiglio costituzionale,
nonché il suo Presidente. Gli altri sei membri sono nominati per metà dal
presidente dell’Assemblea nazionale e per metà da quello del Senato; gli ex
Presidenti della Repubblica fanno parte di diritto del Consiglio
costituzionale come membri aggiuntivi rispetto ai nove componenti nominati
(art.56); -nomina il Difensore dei diritti (art. 71-1); -è garante dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria
(art. 64); -nomina due personalità qualificate all’interno della
formazione per la magistratura giudicante del Consiglio superiore della
magistratura (CSM) e due personalità qualificate all’interno della formazione
per la magistratura inquirente del CSM; può richiedere al CSM di riunirsi in
seduta plenaria e pronunciare dei pareri su alcune questioni (art. 65); -è giuridicamente irresponsabile per gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento e non può
essere sottoposto a giudizio da parte della magistratura per qualsiasi atto
compiuto, anche al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, per tutta
la durata del mandato; il Presidente può essere destituito dall’incarico per
decisione del Parlamento costituito in Alta Corte (artt. 67 e 68). |
Germania |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino di nazionalità tedesca, che abbia diritto di voto per l’elezione
del Bundestag
e che abbia compiuto i 40 anni di
età (art. 54 Legge fondamentale). |
Il presidente è eletto dall’Assemblea federale (organo
composto dai membri del Bundestag e da un numero uguale di membri eletti con
criterio proporzionale dalle assemblee elettive dei Länder), con sistema a doppio turno. Risulta eletto chi
riceve i voti della maggioranza dell’Assemblea federale; se tale maggioranza
non viene raggiunta da nessun candidato dopo due votazioni, viene eletto chi
ottiene il maggior numero di voti in un successiva votazione (art. 54, comma
6). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta (art. 54). |
Il Presidente della Repubblica: - nomina e congeda i giudici federali e i funzionari
federali, gli ufficiali e i sottufficiali (art. 60); - esercita per la Federazione il diritto di grazia nei
casi individuali (art. 60); - nomina e revoca il Cancelliere federale (artt. 61 e 67)
e, su proposta di questi, nomina e revoca i Ministri (art. 64); - può sciogliere il Bundestag (art. 68); - dichiara lo stato di emergenza legislativo (art. 81); - promulga le leggi (art. 82); - dichiara lo stato di difesa (art. 115a). |
Grecia |
Può essere eletto Presidente chiunque possieda la
cittadinanza greca da almeno un quinquennio, sia di discendenza greca per
linea paterna, abbia compiuto i 40
anni di età e goda del diritto di elettorato attivo (art. 31 Cost.). |
Il Presidente è eletto
dal Parlamento, con il sistema a doppio
turno. Per le prime due votazioni (svolte a distanza di cinque giorni)
la maggioranza richiesta è dei 2/3 dei membri. Alla terza votazione occorre
una maggioranza dei 3/5. In caso di mancata elezione, il Parlamento è sciolto entro
dieci giorni e sono convocate nuove elezioni. Il nuovo Parlamento costituitosi dopo tale scioglimento è
chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica con la maggioranza dei
3/5 dei propri membri. In caso di mancata elezione, la votazione è ripetuta
dopo cinque giorni, e per l’elezione si richiede la maggioranza assoluta dei
membri. Qualora, anche in questo caso, non si giunga all’elezione
del Presidente della Repubblica, l’elezione ha luogo (dopo ulteriori cinque
giorni) mediante ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il
maggior numero di voti nella votazione precedente (art. 31). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta. In caso di stato di guerra la durata della carica è
prorogata. Il Presidente che abbia rassegnato le proprie dimissioni
non può essere candidato nella successiva elezione presidenziale (artt. 30 e
32). |
Il Presidente della Repubblica: - nomina il Primo Ministro e, su parere di questo, nomina
e revoca i Ministri (art. 37); - scioglie il Parlamento; - promulga le leggi (art. 42); - rinvia al parlamento le leggi da questo approvate (art.
42); - emana decreti per l’esecuzione delle leggi, sottoposti a
controfirma ministeriale (artt. 43, 35); - convoca il parlamento in sessione ordinaria una volta
l’anno, e in sessione straordinaria ove ne ravvisi motivo (art. 40); - dispone, con proprio decreto, lo svolgimento di
consultazioni referendarie su leggi approvate in materie di rilievo sociale,
previa risoluzione parlamentare votata a maggioranza qualificata (art. 44); - può rivolgere messaggi alla nazione (art. 44); - ha il comando supremo delle Forze armate (art. 45); - esercita il potere di grazia (art. 47). |
Irlanda |
Può essere eletto Presidente ogni cittadino irlandese che
abbia compiuto i 35 anni di età. La candidatura
alla carica presidenziale è presentata da almeno 20 membri delle Camere
oppure dai Consigli di almeno 4 Contee. In caso di più candidature si procede al ballottaggio. La
presentazione della candidatura non è richiesta in caso di rielezione alla
scadenza del mandato presidenziale oppure a seguito di dimissioni (art. 12 Cost.). |
Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto (art.
12). |
Il Presidente della Repubblica irlandese dura in carica 7 anni, e può essere rieletto una sola volta (art. 12). |
Il Presidente della Repubblica: - nomina il Capo del governo e i ministri; - scioglie le Camere su parere del Capo del governo; - può decidere di non disporre lo scioglimento delle
Camere anche quando sia venuto meno il rapporto di fiducia tra le Camere e il
Capo del governo; - può convocare una o entrambe le Camere, acquisito il
parere del Consiglio di Stato; - promulga le leggi approvate dal Parlamento; - è investito del comando supremo delle Forze armate; - può inviare messaggi alle Camere e alla Nazione, previa
consultazione del Consiglio di Stato (e controfirma ministeriale); - esercita il potere di grazia e di commutazione della
pena. (art. 13) |
Italia |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili
e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica (art. 84 Cost.) |
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. (art. 83) |
Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni (art. 85). |
Il Presidente della Repubblica: - è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale
(art. 87) - può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario (art. 59); - può convocare in via straordinaria la Camera dei
deputati o il Senato (art. 62); - promulga le leggi (art. 73); - prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (art. 74); - può inviare messaggi alle Camere (art. 87); - indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione (art. 87); - autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo (art. 87); - promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti (art. 87); - indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione (art. 87); - ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere (art. 87); - ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art.
87); - presiede il Consiglio superiore della magistratura (art.
87); - può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87). - può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o
anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura (art. 88); - nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su
proposta di questo, i ministri (art. 92); - accoglie il giuramento del Governo e le eventuali
dimissioni (art. 93); - presiede il Consiglio superiore della magistratura (art.
104); - decreta lo scioglimento dei consigli regionali e la
rimozione dei presidenti di regione che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge nonché per ragioni di sicurezza
nazionale, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali (art.
126); - nomina cinque giudici della Corte costituzionale (art.
135). |
Lettonia |
Può essere eletto Presidente ogni
cittadino lettone (senza doppia cittadinanza), che abbia compiuto i 40 anni di età (art. 37 Cost.) La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra carica
pubblica (art. 38). |
Il Prwesidente è eletto dal Parlamento (Saeima, organo
monocamerale composto da 100 membri) a
suffragio segreto; è richiesta la maggioranza
assoluta dei membri del Parlamento (art. 36). |
Il Presidente dura in carica 4 anni (art. 35) e può essere rieletto una sola volta nel periodo immediatamente successivo
(art. 39) |
Il Presidente della Repubblica: - può proporre lo scioglimento del Parlamento; tale
proposta è sottoposta a referendum
nazionale. Se la maggioranza assoluta dei partecipanti al referendum si pronuncia contro lo
scioglimento del Parlamento, il Presidente deve presentare le dimissioni, e - fino all'elezione
del nuovo Presidente – il Parlamento elegge un Presidente pro-tempore (artt. 48-49); - esercita il potere di iniziativa legislativa (art. 47); - promulga le leggi (artt. 69-70); - rappresenta lo Stato nelle relazioni internazionali ed
attua le decisioni del Parlamento concernenti la ratifica degli accordi internazionali
(art. 41); - convoca e presiede le riunioni straordinarie del
Consiglio dei Ministri e determina l’ordine del giorno di tali riunioni (art.
46); - detiene il potere di grazia (art. 45); - è il Comandante in Capo delle Forze armate (art. 42) e
dichiara la guerra sulla base di una decisione assunta dal Parlamento (art.
43). |
Lituania |
Può essere eletto Presidente ogni
cittadino lituano che abbia compiuto i 40
anni di età, che sia cittadino di origine lituana, abbia vissuto nel
Paese per non meno degli ultimi 3 anni e sia eleggibile a membro del Parlamento (art. 78 Cost.). Può presentare la propria candidatura
ogni cittadino che abbia i requisiti prescritti e abbia raccolto le firme di
non meno di 20.000 elettori (art.
79). La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra carica
pubblica (art. 83). |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale, uguale, diretto e segreto, con la maggioranza assoluta dei voti e con sistema a doppio turno. Se nessun candidato
raggiunge la maggioranza, ma più della metà degli elettori hanno partecipato
al voto, è sufficiente il quorum di
1/3 dei voti. Qualora non abbiano
partecipato al voto più di metà degli elettori, si procede al ballottaggio tra i due candidati che
abbiano raccolto il maggior numero di voti (art. 81). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta nel periodo immediatamente successivo (art. 78) |
Il Presidente della Repubblica: - su approvazione del Parlamento, designa e destituisce il
Primo ministro (art. 84); - approva la composizione del Governo (art. 84); - nomina e destituisce i ministri su proposta del Primo
ministro; - convoca le elezioni per il Parlamento (Seimas, organo
monocamerale composto da 141 membri) e, su proposta del Governo, può proporne lo scioglimento. In questo caso, il nuovo
Parlamento può, a maggioranza dei 3/5 dei suoi membri ed entro 30 giorni
dalla prima seduta, può convocare elezioni anticipate del Presidente della
Repubblica (artt. 58 e 87); - promulga le leggi e firma i Trattati internazionali; - emana decreti, controfirmati dal Governo; - propone al Parlamento candidature per la Corte Suprema
e, dopo la nomina dei giudici, propone sempre al Parlamento, la nomina del
Presidente della Corte; - nomina i giudici della Corte di appello, nonché – su
accettazione delle candidature da parte del Parlamento – il Presidente; - nomina giudici e presidenti delle corti locali e
regionali; - con il consenso del Parlamento, nomina e destituisce il
Procuratore Generale della Repubblica di Lituania; - sottopone al Parlamento le candidature di 3 giudici della
Corte Costituzionale, nonché il candidato a Presidente della Corte; - detiene il potere di grazia; - propone al Parlamento le candidature per Revisore
Generale e Presidente del consiglio ristretto della Banca di Lituania; - su approvazione del Parlamento, nomina e destituisce il
Comandante delle Forze armate e il Capo del Servizio di sicurezza. (art. 84) |
Malta |
Può essere eletto Presidente chiunque: abbia la
cittadinanza maltese; non abbia ricoperto in precedenza cariche nelle alte
giurisdizioni; non incorra in una delle cause generali di incompatibilità
previste per la nomina a pubblici uffici per i quali si richiedono
indipendenza e imparzialità. (art. 48 Cost.) |
Il Presidente di Malta è nominato dalla Camera dei Rappresentanti con propria
risoluzione (art. 48 cost. maltese). |
Il Presidente dura in carica 5 anni. |
Il Presidente di Malta: - è il Capo dell’Esecutivo (art. 78) ed è organo del
Parlamento maltese assieme alla Camera dei Rappresentanti (art. 51); - nomina il Primo Ministro e i Ministri, designati tra i
membri della Camera dei Rappresentanti (art. 80); - revoca il Primo Ministro qualora la Camera dei
Rappresentanti, con risoluzione approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi
membri, faccia venir meno il rapporto fiduciario (art. 81); - nomina il Capo dell’opposizione tra gli esponenti del
maggiore gruppo parlamentare di opposizione (art. 90); - dispone lo scioglimento o la proroga del Parlamento
(art. 76); - approva le leggi votate dal Parlamento (art. 72); - proclama e revoca lo stato di emergenza (art. 47); - esercita il potere di grazia e di indulto (art. 93). |
Polonia |
Può essere eletto Presidente ogni cittadino polacco, che
abbia compiuto i 35 anni di età e che
goda dei pieni diritti elettivi alla Dieta. La sua candidatura è presentata da almeno 100.000
cittadini aventi diritto di voto alla Dieta (art. 127, Cost.). |
Il Presidente è eletto
dal popolo con suffragio universale, diretto e segreto, con sistema a doppio turno. Risulta eletto colui
che ottiene almeno la metà dei voti validi. Se nessuno dei candidati ottiene
la maggioranza richiesta, il quattordicesimo giorno dalla prima votazione si
effettua una seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che
nella prima hanno ottenuto il maggior numero dei voti (art. 127). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta (art. 127). |
Il Presidente della Repubblica: - scioglie la Dieta e indice le elezioni di entrambe le
Camere (art. 98); - convoca la prima seduta della Dieta e del Senato (art.
109); - ha potere di iniziativa legislativa (art. 118, comma 1),
anche di revisione costituzionale (art. 235); - firma le leggi e ne ordina la pubblicazione; può
rinviare la legge alla Dieta per un suo riesame (art. 122); - può indire il referendum generale (art. 125); - è il Capo Supremo delle Forze Armate della Repubblica Polacca
e nomina il Capo di Stato Generale e i comandanti dei reparti delle Forze
Armate a tempo determinato; nomina e revoca il Generale Supremo delle Forze
Armate in tempo di guerra; conferisce i gradi militari (art. 134); - ordina la mobilitazione generale o parziale e l’uso
delle Forze Armate per la difesa in caso di pericolo diretto ed esterno per
la Repubblica (art. 136); - concede la cittadinanza (art. 137); - esercita il potere di grazia, ad esclusione dei
condannati dal Tribunale di Stato (art. 139); - può inviare messaggi alla Dieta, al Senato o
all’Assemblea Nazionale (art. 140); - può convocare il Consiglio di Gabinetto per questioni di
particolare importanza (art. 141); - emana decreti e provvedimenti (art. 142); - nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
Ministri (art. 154); - nomina i giudici a tempo indeterminato (art. 179), il
Primo Presidente della Corte Suprema (art. 183), il Primo Presidente della
Corte Suprema Amministrativa (art. 185), il Presidente e il Vicepresidente
del Tribunale costituzionale (art. 194); - emana il decreto di introduzione dello stato di guerra
in caso di minaccia esterna o attacco armato (art. 229) e di introduzione
dello stato d’eccezione in caso di minaccia dell’organizzazione
costituzionale dello Stato (art. 230); - emana decreti con forza di legge durante lo stato di
guerra (art. 234). |
Portogallo |
Può essere eletto Presidente chiunque: sia portoghese di
nascita, goda del diritto di voto ed abbia compiuto i 35 anni di età (art. 122 Cost.). La candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 7.500 cittadini elettori (fino a un massimo di 15.000 cittadini
elettori) (art. 124) |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale diretto e segreto, con sistema a doppio turno (art. 121). Viene eletto Presidente il candidato che ottiene la metà
più uno dei voti validamenti espressi, senza
considerare come tali le schede bianche. Se nessun candidato ottiene questa
maggioranza, si procede – entro 20 giorni dalla prima votazione - ad un
secondo turno elettorale al quale partecipano i due candidati più votati al
primo turno (art. 126). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta (art. 123). |
Il Presidente della Repubblica: - rappresenta la Repubblica portoghese; - garantisce l’indipendenza nazionale, l’unità dello Stato
e il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche; - è il Comandante supremo delle Forze armate. (art. 120) - presiede il Consiglio di Stato; - decide, secondo la legge elettorale, il giorno delle
elezioni del Presidente della Repubblica, dei deputati all’Assemblea della
Repubblica, dei deputati al Parlamento europeo e dei deputati delle Assemblee
legislative delle regioni autonome; - convoca in seduta straordinaria l’Assemblea della
Repubblica; - indirizza messaggi all’Assemblea della Repubblica e alle
Assemblee legislative delle regioni autonome ; - scioglie l’Assemblea della Repubblica, sentiti i partiti
in essa rappresentati e il Consiglio di Stato (tale potere non può essere
esercitato nei sei mesi successivi all’elezione dell’Assemblea, negli ultimi
sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica e durante la vigenza
dello stato di assedio o di emergenza, ai sensi dell’art. 172 Cost.), - nomina il Primo ministro, sentiti i partiti
rappresentati nell’Assemblea della Repubblica e tenendo conto dei risultati
delle elezioni, ai sensi dell’art. 187 Cost.; può
far dimettere il Governo quando ciò sia necessario per garantire il buon
funzionamento delle istituzioni democratiche, sentito il Consiglio di Stato,
ai sensi dell’art. 195 Cost.; esonera il Primo
ministro, in caso di sue dimissioni, ai sensi dell’art. 186 Cost.; nomina e revoca gli altri membri del Governo su
proposta del Primo ministro; - presiede il Consiglio dei ministri, su richiesta del
Primo ministro; - può sciogliere le Assemblee legislative delle regioni
autonome, sentiti il Consiglio di Stato e i partiti in esse rappresentati; - nomina e revoca, sentito il Governo, i rappresentanti
della Repubblica per le regioni autonome; - nomina e revoca, su proposta del Governo, il Presidente
del Tribunale dei conti e il Procuratore generale della Repubblica; - nomina cinque membri del Consiglio di Stato e due membri
del Consiglio superiore della magistratura; - presiede il Consiglio superiore di difesa nazionale; - nomina e revoca, su proposta del Governo, il Capo di
Stato maggiore generale delle Forze armate, il Vice-Capo di Stato maggiore
generale delle Forze armate ed i Capi di Stato maggiore dei tre rami delle
Forze armate. (art. 133) - Esercita le funzioni di Comandante supremo delle Forze armate; - promulga e fa pubblicare le leggi, i decreti-legge
ed i decreti regolamentari, firma le risoluzioni dell’Assemblea della
Repubblica che approvano accordi internazionali e gli altri decreti del
Governo; - sottopone a referendum questioni di rilevante interesse
nazionale, nei casi previsti dalla Costituzione; - dichiara lo stato d’assedio o di emergenza, sentito il
Governo e con l’autorizzazione dell’Assemblea della Repubblica; - concede l’indulto e commuta le pene, sentito il Governo; - può chiedere al Tribunale costituzionale l’esame
preventivo di legittimità costituzionale delle norme di leggi, decreti-legge e accordi internazionali, la dichiarazione
di incostituzionalità di norme giuridiche e la verifica di incostituzionalità
per omissione. (art. 134) - Ratifica i trattati internazionali debitamente approvati; - dichiara la guerra in caso di aggressione effettiva o
imminente e fa la pace, su proposta dal Governo e previa autorizzazione
dell’Assemblea della Repubblica. (art. 135) - Deve promulgare tutti i decreti dell’Assemblea della
Repubblica o esercitare il diritto di veto entro venti giorni dal ricevimento
del decreto per la pubblicazione come legge, o dal giorno della pubblicazione
della decisione del Tribunale costituzionale che non accoglie
l’incostituzionalità della norma. Può esercitare il veto e richiedere un
nuovo esame del testo con un messaggio motivato. Se l’Assemblea della
Repubblica conferma il proprio voto con la maggioranza assoluta dei deputati
in carica (o dei due terzi in alcuni casi), il Presidente deve promulgare il
testo entro otto giorni. Deve inoltre promulgare tutti i decreti del Governo
o esercitare il diritto di veto entro quaranta giorni dal ricevimento del
decreto per la promulgazione, o dal giorno della pubblicazione della
decisione del Tribunale costituzionale che non accoglie l’incostituzionalità
della norma, comunicandolo per iscritto al Governo. (art. 136) |
Repubblica ceca |
Può essere eletto Presidente ogni cittadino della
Repubblica ceca che sia eleggibile per il Senato, ossia che abbia compiuto i 40 anni di età e che goda del diritto
di voto. La sua candidatura è presentata con una petizione
sottoscritta da almeno 50.000 cittadini aventi diritto di eleggere il
Presidente. Hanno parimenti diritto di presentare un candidato almeno 20
deputati o almeno 20 senatori (art. 56). |
Il Presidente è eletto
dal popolo (art. 54) a suffragio
universale, eguale, diretto e segreto, con sistema a doppio turno. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validi degli aventi diritto al voto. Qualora nessun
candidato ottenga la maggioranza richiesta, dopo 14 giorni dallo svolgimento
del primo turno elettorale ha luogo un secondo turno con il ballottaggio tra
i due candidati più votati al primo turno (art. 56). |
Il Presidente dura in carica 5 anni (art. 55) e può essere rieletto una sola volta (art. 57). |
Il Presidente della Repubblica: - nomina e revoca il Presidente e gli altri membri del
Governo e accetta le loro dimissioni; - convoca le sedute della Camera dei deputati; - scioglie la Camera dei deputati; - nomina i giudici della Corte costituzionale, il suo
Presidente e i vice presidenti; - nomina tra i giudici il Presidente e i vice presidenti
della Corte suprema; - condona e mitiga le pene comminate dal tribunale,
cancella i precedenti penali; - ha il diritto di rinviare al Parlamento la legge
adottata ad eccezione della legge costituzionale; - firma le leggi; - nomina il Presidente e il vice presidente dell’Ufficio
Supremo di Controllo; - nomina i membri del Consiglio bancario della Banca
nazionale ceca (art. 62). - È il comandante supremo delle forze armate; - indice le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato; - nomina e promuove i generali, - nomina i giudici; - ordina che un procedimento penale non venga iniziato e
se è stato iniziato che non venga proseguito; - ha il diritto di proclamare l’amnistia (art. 63). - Firma i provvedimenti legislativi del Senato adottati
quando la Camera è sciolta (art. 33). - ha il diritto di partecipare alle sedute di entrambe le
camere del Parlamento, dei loro comitati e commissioni. In qualunque momento
lo richieda gli si dà la parola (art. 64); - ha il diritto di partecipare alle riunioni del Governo,
di chiedere informazioni al Governo e ai suoi membri e di discutere col
Governo o con i suoi membri di questioni di loro competenza (art. 64). |
Romania |
Può essere eletto Presidente ogni cittadino romeno che
abbia compiuto i 35 anni di età,
con diritto di voto, domicilio nel Paese e non proibizione di associazione a
partiti politici (art. 37 Cost.) Oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 37, i
candidati alla Presidenza della Repubblica non devono essere stati eletti già
due volte Presidente della Repubblica (art. 28 della legge n. 370 del 2004 ripubblicata); la
candidatura, proposta da partiti o coalizioni politiche, deve essere
sottoscritta da almeno 200.000 elettori (art. 4 della legge n. 370 del 2004 ripubblicata) |
Il Presidente è eletto
a suffragio universale uguale, diretto, segreto e liberamente espresso,
con sistema a doppio turno. Viene eletto il candidato che ha raccolto la maggioranza
degli elettori iscritti nelle liste elettorali; nel caso in cui tale
maggioranza non sia raggiunta, si procede a un secondo turno di tra i due
candidati più votati (art. 81). |
Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto
una sola volta (i mandati non devono essere necessariamente consecutivi (artt. 81 e 83) |
Il Presidente della Repubblica: - convoca il Parlamento entro venti giorni dalle elezioni (art.
63); - propone alle Camere le nomine dei direttori dei servizi
di informazione (art. 65); - può convocare in seduta straordinaria la Camera dei
deputati e il Senato (art. 66); - promulga le leggi entro venti giorni dal ricevimento;
prima della promulgazione può chiedere al Parlamento, per una sola volta, il
riesame della legge o la verifica della sua costituzionalità alla Corte
costituzionale (art. 77); - rappresenta lo Stato romeno ed è garante
dell’indipendenza nazionale. Dell’unità e dell’integrità territoriale del
Paese, vigila sul rispetto della Costituzione e sul buon funzionamento delle
autorità pubbliche, a tale scopo esercita la funzione di mediazione tra i
poteri dello Stato e tra lo Stato e la società (art. 80); - designa un candidato alla funzione di Primo ministro e
nomina il Governo sulla base di un voto di fiducia del Parlamento (art. 85); - in caso di rimpasto del Governo o di vacanza di posti,
revoca e nomina, su proposta del Primo ministro, i membri del Governo, se ciò
comporta il cambiamento della struttura o della composizione politica del
Governo, il Presidente deve agire sulla base dell’approvazione del
Parlamento, su proposta del Primo ministro (art. 85); - può consultare il Governo in merito a problemi urgenti e
di particolare importanza (art. 86); - può partecipare alle riunioni del Governo durante le
quali sono discussi problemi di interesse nazionale sulla politica estera, la
difesa del Paese, la protezione dell’ordine pubblico e, su richiesta del
Primo ministro, in altre circostanze; egli presiede le riunioni a cui
partecipa (art. 87); - indirizza al Parlamento dei messaggi sui principali
problemi politici della nazione (art. 88); - dopo aver consultato i Presidenti delle due Camere e i
presidenti dei gruppi parlamentari, può sciogliere il Parlamento, nel caso in
cui esso non abbia accordato la fiducia alla formazione di un Governo entro
sessanta giorni dal primo voto e se vi siano stati almeno due voti di rifiuto
della fiducia (in un anno il Parlamento può essere sciolto solo una volta ed
esso non può essere sciolto durante gli ultimi sei mesi del mandato del
Presidente e durante lo stato di mobilitazione, di guerra, d’assedio o
d’urgenza) (art. 89); - dopo aver consultato il Parlamento, può chiedere al
popolo di esprimersi, mediante referendum, su problemi di interesse nazionale
(art. 90); - conclude i trattati internazionali, negoziati dal
Governo e li sottopone al Parlamento per la ratifica (art. 91); - è il Comandante delle Forze armate e presiede il
Consiglio supremo di difesa del Paese. Può decretare, dopo autorizzazione del
Parlamento, la mobilitazione parziale o totale delle Forze armate. In caso di
aggressione armata rivolta contro il Paese, prende le misure necessarie a
respingere l’aggressione e ne informa immediatamente il Parlamento (art. 92); - dichiara, in conformità alla legge, lo stato d’assedio o
lo stato d’urgenza e domanda al Parlamento l’approvazione della misura
adottata (art. 93); - accorda la grazia individuale (art. 94); - designa un candidato alla funzione di Primo ministro,
dopo consultazione con il partito di maggioranza assoluta o, in mancanza, con
i partiti rappresentati in Parlamento (art. 103); - designa un Primo ministro ad interim, nel caso in cui il
Primo ministro sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o in altri
casi (tra cui morte o dimissioni del Primo ministro oppure perdita dei
diritti elettorali o situazione di incompatibilità), fino alla formazione del
nuovo Governo (art. 107); - può chiedere di far perseguire penalmente i membri del
Governo per fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni e decide la
loro sospensione (art. 109); - nomina i giudici (art. 125) - presiede i lavori del Consiglio superiore della
magistratura a cui partecipa (art. 133); - nomina tre giudici della Corte costituzionale (su nove) (art.
142); - può chiedere alla Corte costituzionale di decidere su un
conflitto giuridico di natura costituzionale tra autorità pubbliche (art.
147); - può esercitare l’iniziativa di revisione della
Costituzione, su proposta del Governo, di almeno un quarto del numero di
deputati o senatori o di almeno 500.000 elettori aventi diritto di voto (art. 150). |
Slovacchia |
Può essere eletto Presidente ogni cittadino della
Repubblica slovacca eleggibile alla carica di deputato del Consiglio
nazionale (la Camera bassa) e che abbia compiuto i 40 anni di età. Il Presidente non può ricoprire
nessuna altra carica pubblica, né svolgere altre funzioni retribuite,
professioni o attività imprenditoriali e non può essere membro di organi di
persone giuridiche che esercitano attività imprenditoriali (art. 103) |
Il Presidente è eletto dai cittadini della Repubblica
slovacca a suffragio diretto e segreto. I candidati a Presidente sono proposti da almeno 15 deputati del Consiglio
nazionale o dai cittadini che godono del diritto di voto al Consiglio
nazionale, sulla base di una petizione
firmata da almeno 15.000 cittadini. È eletto Presidente il candidato che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi degli aventi diritto al voto. Se nessun
candidato ottiene la maggioranza di voti richiesta, entro 14 giorni si va al ballottaggio tra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. È eletto Presidente al
secondo turno elettorale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi dei partecipanti al voto (art. 101) |
Il Presidente della Repubblica viene eletto per un periodo
di 5 anni (art. 101). Il Presidente può
essere revocato dalla sue funzioni prima della scadenza del mandato con
votazione popolare. La votazione popolare sulla revoca del Presidente
viene indetta dal presidente del Consiglio nazionale sulla base di una
risoluzione del Consiglio medesimo adottata a maggioranza di almeno i tre
quinti dei deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Il Presidente è revocato se in tal senso si esprime oltre
la metà degli aventi diritto al voto. Se invece gli elettori decidono per la non revoca, il
Presidente scioglie il
Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della
votazione popolare. In tal caso inizia per il Presidente della Repubblica la
decorrenza di un nuovo mandato ed il Presidente del Consiglio nazionale
indice le elezioni del Consiglio medesimo
entro 7 giorni dal suo scioglimento (art. 106) |
Il Presidente della Repubblica: - negozia e ratifica i trattati internazionali; - convoca la seduta inaugurale del Consiglio nazionale; - può sciogliere il Consiglio nazionale: se quest’ultimo,
entro sei mesi dalla nomina del Governo, non ha approvato le sue
dichiarazioni programmatiche; se il Consiglio nazionale non si è pronunciato
entro tre mesi su di una proposta di legge governativa cui il Governo aveva
legato l’espressione della fiducia; se il Consiglio nazionale non è stato in
grado per oltre tre mesi di deliberare nonostante la sua sessione non fosse
stata sospesa e nonostante fosse stato in questo periodo ripetutamente chiamato
a riunirsi; se la sessione del Consiglio nazionale è stata sospesa per un
periodo superiore a quello consentito dalla Costituzione. Tale diritto non
può essere esercitato negli ultimi sei mesi del suo mandato, durante la
guerra, lo stato di guerra o lo stato d’assedio. Il Presidente scioglie il
Consiglio nazionale nel caso in cui alla votazione popolare sulla revoca del
Presidente il Presidente non sia stato revocato; - firma le leggi; - nomina e revoca il presidente e gli altri membri del
Governo della Repubblica slovacca, conferisce ad essi l’amministrazione dei
Ministeri ed accoglie le loro dimissioni; revoca il presidente e gli altri
membri del Governo nei casi indicati dalla Costituzione; - cancella e mitiga le pene comminate dai tribunali nel processo
penale ed annulla le sentenze sotto forma di grazia individuale o di
amnistia; - è il comandante in capo delle forze armate, - dichiara la guerra sulla base della decisione del
Consiglio nazionale, se la Repubblica slovacca è aggredita o se ciò discende
dagli obblighi derivanti da trattati internazionali di difesa comune contro
le aggressioni, e conclude la pace; - indice il referendum; - può rinviare al Consiglio nazionale della Repubblica
slovacca una legge con osservazioni entro 15 giorni dalla consegna della
legge approvata; - nomina e destituisce i giudici della Corte
costituzionale della Repubblica slovacca, nonché il presidente e il vice
presidente della Corte medesima; - nomina e destituisce i giudici, il presidente e il vice
presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca, il procuratore
generale e tre membri del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca (art. 102) |
Slovenia |
Può essere eletto Presidente un cittadino della Slovenia
che alla data delle elezioni abbia compiuto 18 anni di età e che non sia stato privato della capacità
giuridica (art. 103, Cost.). La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile
con ogni altra carica o occupazione pubblica (art. 105). |
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto, universale e segreto. È eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che
ottiene la maggioranza dei voti espressi (art. 103). |
Il Presidente della Repubblica viene eletto per un periodo
di 5 anni e può essere rieletto soltanto per due volte consecutive (art. 103). |
Il Presidente della Repubblica: - indice le elezioni dell’Assemblea nazionale (art. 107); - promulga le leggi (art. 107); - emana gli atti di ratifica (art. 107); - decide sulle amnistie (art. 107); - presenta all’Assemblea nazionale il candidato a Capo del
Governo, dopo le consultazioni con i capigruppo dei deputati (art. 111); - è il comandante supremo delle Forze armate (art. 102); - decide in merito alla dichiarazione di guerra e all’autorizzazione all’uso della forza, qualora l’Assemblea nazionale
non sia in grado di deliberare su tali questioni (art. 92); - propone la nomina dei nove giudici della Corte costituzionale, eletti poi
dall’Assemblea nazionale (art. 163). |
Ungheria |
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino
ungherese che abbia compiuto 35 anni
di età (art. 10 Cost.). |
Il Presidente è eletto
dall’Assemblea nazionale (art. 10) con votazione a scrutinio segreto, con sistema a doppio turno. Viene eletto alla prima
votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 terzi dei deputati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, ha
luogo una seconda votazione, durante la quale si votano i due candidati che
hanno ottenuto più voti al primo turno. Qualora nella prima votazione due o
più candidati abbiano raccolto il più
alto numero di voti, nella seconda votazione il suffragio può essere
espresso solo nei loro confronti. Qualora nella prima votazione due o più
candidati abbiano raccolto il secondo
più alto numero di voti e un solo candidato il più alto numero, nella
seconda votazione il suffragio può essere espresso in favore di entrambe le
categorie di candidati. Nella seconda votazione è eletto Presidente il
candidato con la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente
dal loro numero effettivo. Qualora nessun candidato ottenga la prescritta
maggioranza assoluta, viene ripetuto l’intero procedimento elettorale. Il procedimento elettorale è completato
entro due giorni consecutivi (art. 11). |
Il Presidente della Repubblica è eletto per 5 anni e può essere rieletto solo una volta (art. 10). |
Il Presidente della Repubblica: - promulga le leggi (art. 6); - è il comandante supremo delle Forze armate; - può assistere e intervenire in ogni riunione del
Parlamento; - può esercitare l’iniziativa legislativa; - può proporre un referendum popolare; - convoca la seduta d'insediamento dell’Assemblea
Nazionale; - può sciogliere l’Assemblea Nazionale; - può inviare una legge approvata alla Corte
Costituzionale per l’esame di compatibilità con la Costituzione, oppure può
rinviarla all’Assemblea Nazionale per riesame; - formula all’Assemblea Nazionale la proposta per la
persona del Primo Ministro; - nomina i ministri; - esercita il diritto di grazia individuale; - decide negli affari riguardanti l’acquisizione e perdita
della cittadinanza (art. 9). |