Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||||
Titolo: | ASPETTI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE IN AUSTRIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA - Aggiornamento | ||||||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 10 | ||||||||
Data: | 18/07/2014 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Materiali di
legislazione comparata
Aspetti dell’ordinamento
costituzionale
in Austria, Francia,
Germania, Regno Unito e Spagna
Aggiornamento
N. 10 – Luglio 2014
Servizio responsabile:
SERVIZIO
BIBLIOTECA - Ufficio
Legislazione Straniera
tel. 06 6760. 2278 –06 6760. 3242
mail: LS_segreteria@camera.it
I dossier della Camera dei deputati sono destinati
alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari.
File:MLC17010
Il presente dossier aggiorna ed integra
il precedente dossier n. 17 della serie Materiali di legislazione comparata “Aspetti dell’ordinamento costituzionale in
Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Aggiornamento”, aprile 2010.
Nelle tabelle contenute in questo dossier
sono sinteticamente illustrati e messi a confronto alcuni aspetti degli
ordinamenti costituzionali di cinque paesi europei: Austria, Francia, Germania,
Regno Unito e Spagna.
In particolare sono stati considerati gli
aspetti relativi alla forma di governo, al Senato (la “Camera alta”) ed al
procedimento legislativo statale.
Per ogni argomento preso in esame vengono
descritti i contenuti salienti della disciplina prevista nei diversi paesi
considerati ed indicati i corrispondenti riferimenti costituzionali e
legislativi necessari a ricostruire complessivamente il quadro normativo
vigente sull’argomento di volta in volta trattato.
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
Il
Cancelliere federale (Bundeskanzler)
è nominato dal Presidente federale che di diritto è libero nella scelta della
persona, ma di fatto deve tener conto dei rapporti di maggioranza all’interno
del Consiglio Nazionale (Nationalrat) (art.
70, comma 1). È
eleggibile alla carica di Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale
chiunque sia eleggibile al Consiglio Nazionale. Non è necessario che il
Cancelliere o gli altri membri del Governo appartengano al Consiglio
Nazionale (art. 70, comma 2). Su
proposta del Cancelliere, il Presidente nomina gli altri membri del Governo
federale. Dopo aver prestato giuramento davanti al Presidente federale, il
Governo entra in carica e assume le sue piene funzioni senza che sia
necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale. L’atto di
nomina del Cancelliere federale o dell’intero Governo è controfirmato dal
nuovo Cancelliere (art. 72). |
Il
sistema costituzionale francese si caratterizza per una struttura bicefala
dell’Esecutivo. Le
due teste dell’ Esecutivo sono: ●
Il Presidente della Repubblica, che ha in generale il compito di vigilare sul
rispetto della Costituzione, assicurare il funzionamento dei pubblici poteri,
garantire l’indipendenza nazionale e l’integrità del territorio, garantire
l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. ●
Il Primo Ministro, che dirige l’azione di Governo. Il Presidente della Repubblica è eletto
a suffragio universale diretto e il suo mandato dura cinque anni. (art. 6 Cost.) L’elezione
del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se questa
non è ottenuta al primo turno di scrutinio, si procede, dopo 14 giorni, ad un
secondo turno. Solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti al primo turno, si presentano al secondo. (art.
7 Cost.) Con
la recente riforma della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale
n. 2008-724 del 23 luglio 2008, è stato stabilito che il Presidente non possa
esercitare più di due mandati consecutivi. (art. 6 Cost.) Il Presidente della Repubblica nomina il Primo
ministro (sua prerogativa esclusiva che non necessita di controfirma) e pone
fine alle sue funzioni all'atto della presentazione delle dimissioni del
Governo. Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri
membri del Governo e pone fine alle loro funzioni. (art. 8 Cost.) La
nomina del Primo Ministro è di fatto condizionata dalla maggioranza espressa
dall’elettorato. Può quindi verificarsi che il Presidente della Repubblica ed
il Primo Ministro siano espressione di maggioranze diverse (c.d.
“coabitazione”). |
Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su
proposta del Presidente federale. È eletto chi ottiene i voti della
maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto deve essere nominato dal Presidente
federale. Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un
Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni
successivi alla votazione. In assenza di elezione entro questo termine, ha luogo immediatamente
una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero
di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il
Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se
l’eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette
giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag. (art. 63 Cost.) |
Il Primo ministro è nominato dal Sovrano sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei Comuni. La nomina ricade
necessariamente sul leader del partito che nelle elezioni politiche consegue
la maggioranza ai Comuni e che in tal modo costituisce un interlocutore
condizionante per la scelta del Sovrano, la cui posizione rimane
rigorosamente imparziale. Una situazione di
possibile incertezza, in relazione alla nomina del Primo Ministro, si determina invece quando le elezioni non
esprimano una chiara maggioranza (è il caso del c.d. hung Parliament). |
La proposta di un
candidato alla Presidenza del Governo spetta al Re, previa consultazione dei
gruppi parlamentari. Il candidato proposto
si presenta al Congresso dei Deputati per esporre il programma politico del
Governo ed ottenere la fiducia. Ottenuta la fiducia,
il Re procede alla nomina del Presidente del Governo. (art. 99 Cost.) |
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
In caso di
impedimento del Presidente federale, le relative attribuzioni passano
immediatamente al Cancelliere federale. Se però si prevede che l’impedimento
duri più di venti giorni o che il Presidente non possa svolgere ulteriormente
il suo incarico, le funzioni presidenziali sono espletate da un Collegio
composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del
Consiglio Nazionale (art. 64 Cost., comma 1). Se Il
Cancelliere propone al Presidente la promulgazione delle leggi, controfirma
la promulgazione e cura la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 47). |
Il Presidente della
Repubblica, che presiede il Consiglio dei ministri (art. 9 Cost.), esercita due categorie di poteri: i “poteri propri” e i
poteri che necessitano di controfirma del Primo Ministro o di altri Ministri.
Tra i “poteri propri”,
si segnalano ad esempio: ·
il potere di nomina del Primo Ministro (art. 8 Cost.); ·
il potere di indire un
referendum legislativo. In base a tale procedura, il Presidente può, su proposta
del Governo o su proposta congiunta delle due assemblee parlamentari, indire
un referendum su un progetto di legge in materia di organizzazione dei
pubblici poteri, di riforma della politica economica o sociale della Nazione,
o di autorizzazione di determinati Trattati internazionali. In base alla
riforma costituzionale del 2008, l’iniziativa del referendum legislativo può
essere inoltre esercitata da un quinto dei membri del Parlamento, sostenuti
da un decimo degli elettori (art. 11 Cost.). [Tale articolo entrerà
in vigore il 1° gennaio 2015 secondo le modalità di attuazione fissate dalla legge
organica n. 2013-1114 e dalla legge ordinaria 2013-1116 del 14 febbraio 2013]; ·
il potere di scioglimento dell’Assemblea Nazionale (art. 12 Cost.); ·
i poteri eccezionali in situazioni di minaccia per la
sicurezza della Nazione e per il regolare funzionamento delle istituzioni
repubblicane (art. 16 Cost.); ·
il potere di inviare messaggi alle Camere. Con la riforma
del 2008, è stata inoltre introdotta la possibilità per il Presidente di
prendere la parola davanti al Parlamento riunito in Congresso, superando la
norma previgente che stabiliva che i messaggi presidenziali avessero esclusivamente
forma scritta. Le dichiarazioni rese possono dar luogo ad un dibattito senza
voto (art. 18 Cost.); ·
il potere di nominare il Presidente e tre membri del
Consiglio Costituzionale e di adire questa istituzione (art. 56 e 61 Cost.). Tra i poteri che
necessitano della controfirma ministeriale (art. 19 Cost.), si segnalano: ·
il potere di nomina dei Ministri (art. 8 Cost.); ·
il potere di convocare il Parlamento in sessione
straordinaria (art. 30 Cost.); [Il Parlamento è
riunito in sessione straordinaria su domanda del Primo Ministro o della
maggioranza dei membri dell’Assemblea Nazionale (art. 29 Cost.)]. ·
il potere di promulgare le leggi (art. 10 Cost.); ·
il diritto di grazia (art.
17 Cost.); ·
il potere di nomina di alti funzionari e dirigenti di enti
e imprese pubbliche. Con la riforma del 2008, sono stati limitati i poteri
del Capo dello Stato in questo campo. È infatti previsto un potere di veto da
parte delle Commissioni parlamentari competenti, con la maggioranza dei tre
quinti, su alcune di tali nomine (art.
13 Cost.); ·
il potere di negoziare e ratificare i Trattati (art. 52 Cost.). Con riferimento ai
poteri del Primo ministro, si
evidenzia che questi: ·
dispone dell’amministrazione delle Forze Armate (prerogativa
riconosciuta più ampiamente al Gouvernement) (art.
20 Cost.); ·
dirige l’azione del Governo; ·
è responsabile della difesa nazionale; ·
assicura l’esecuzione delle leggi; ·
esercita il potere regolamentare; ·
nomina agli impieghi civili e militari; ·
può delegare alcuni suoi poteri ai ministri; ·
può supplire il Presidente della Repubblica nella
presidenza dei consigli e dei comitati superiori della difesa nazionale; ·
a titolo eccezionale, può supplire il Presidente della
Repubblica nella presidenza di un Consiglio dei ministri, in virtù di una
delega espressa e di un ordine del giorno determinato. (art. 21 Cost.); ·
può stabilire il prolungamento dei giorni di seduta di
un’Assemblea parlamentare, previa consultazione del suo Presidente. La stessa
facoltà è riconosciuta alla maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 28 Cost.). |
Il Cancelliere federale: ·
propone al Presidente federale
la nomina e la revoca dei ministri (art.
64 Cost.); ·
determina le direttive
politiche del Governo e ne assume la responsabilità (art. 65 Cost.); ·
guida l’attività dei Ministri
secondo un regolamento stabilito dal Governo federale ed approvato dal
Presidente federale (art. 65 Cost.); ·
può proporre al Presidente
federale lo scioglimento del Bundestag nel caso in cui una mozione di fiducia
presentata dallo stesso Cancelliere federale (o la questione di fiducia posta
su di un progetto di legge, art. 81,
comma 1, Cost.) non venga approvata dalla
maggioranza dei membri del Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il
Bundestag
elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale (art. 68 Cost.). |
Il Primo ministro: ·
nomina e revoca i ministri; ·
determina la politica generale
del Governo, attraverso il Cabinet,
e ne è responsabile; ·
garantisce l’unità di indirizzo
politico e amministrativo; ·
dirige, promuove e coordina l’attività
dei ministri; ·
può chiedere al Sovrano lo
scioglimento anticipato delle camere, se la Camera dei Comuni approva, con la
maggioranza di almeno due terzi dei membri, una mozione favorevole allo
svolgimento di elezioni anticipate (dissolution motion), oppure una mozione di sfiducia nei confronti
del governo in carica (motion of no confidence,
adottata a maggioranza semplice), alla quale non faccia seguito la fiducia
ottenuta, senza nuove elezioni, da un nuovo governo entro 14 giorni dalla sua
presentazione (artt. 2 (1); 2 (2)) . (Fixed-term Parliaments Act 2011, art. 2); ·
in caso di normale conclusione
della legislatura, può differire la data delle elezioni per un periodo non
superiore a due mesi rispetto al termine quinquennale, previa risoluzione approvata
da ciascuna camera (Fixed-term Parliaments Act 2011, art. 1 (5)); ·
fissa, attraverso il portavoce
del Governo nella Camera dei Comuni (Leader
of the House of Commons), l’ordine del giorno
della Camera dei Comuni; ·
propone al Sovrano un’ampia
serie di nomine nelle magistrature superiori (previo parere di commissioni ad hoc), nella pubblica
amministrazione, in vari enti ed istituzioni pubbliche e nella Chiesa
Anglicana (c.d. patronage).
Analogamente, segnala i nominativi da insignire con onorificenze civili e
decorazioni. |
Il Presidente del
Governo: ·
dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli
altri membri del Governo, senza pregiudizio della competenza e della
responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di
amministrazione; ·
propone al Re la nomina e la revoca dei Ministri; ·
controfirma gli atti del Re; ·
può chiedere al Re di presiedere una seduta del Consiglio
dei Ministri; ·
può porre la questione di fiducia, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, sul programma o su una questione di politica
generale; ·
può proporre, previa delibera del Consiglio dei Ministri e
sotto la sua esclusiva responsabilità, lo scioglimento del Congresso, del
Senato o delle Cortes Generali, che
viene decretato dal Re; non può essere proposto lo scioglimento se è stata
già depositata una mozione di censura e prima che sia trascorso un anno dal
precedente scioglimento; ·
può proporre ricorso di incostituzionalità innanzi al
Tribunale Costituzionale; ·
propone al Re l’indizione del referendum, previa
autorizzazione del Congresso dei Deputati. (artt. 62, 64, 92, 98, 100, 112, 115, 162 Cost.) |
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
Il
Cancelliere e i Ministri sono responsabili dinanzi alla sola Camera bassa (art. 76, comma 1). Se il
Consiglio Nazionale nega la fiducia al Governo federale nel suo insieme o a
singoli membri di esso con esplicita deliberazione, il Governo o il Ministro
federale in questione deve essere sollevato dall’incarico (art. 74, comma 1). Per la
deliberazione sulla sfiducia è necessaria la presenza della metà dei membri
del Consiglio Nazionale. Tuttavia, se un numero di deputati stabilito dal
Regolamento lo richiede, la votazione può essere rinviata al secondo giorno
lavorativo successivo (art. 74 Cost., commi 1 e 2). Per la
revoca del Cancelliere federale o dell’intero Governo non è richiesta alcuna
proposta; la revoca di singoli Ministri ha luogo su proposta del Cancelliere
federale (art. 70, comma 1). Entrambe
le Camere hanno il diritto di verificare la gestione del Governo, interrogare
i Ministri sull’intero complesso dell’attività esecutiva e richiedere tutte
le informazioni pertinenti, nonché esprimere le loro opinioni sull’esercizio
dell’attività esecutiva mediante risoluzioni (art. 52, comma 1). |
Il Governo è
responsabile davanti al Parlamento (art.
20 Cost.). Il Primo ministro,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna davanti
all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o
eventualmente su una dichiarazione di politica generale. (art. 49 Cost., c. 1). L’Assemblea nazionale
può far valere la responsabilità del Governo attraverso il voto di una “mozione
di censura” (art. 49 Cost., c. 2). Il Primo ministro può,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità
del Governo davanti all’Assemblea nazionale sul voto di un testo legislativo,
ad alcune condizioni recentemente stabilite con la riforma del 2008. Con la
legge costituzionale n. 2008-724 è stata infatti limitata alle leggi finanziarie,
e ad un testo per sessione, la possibilità di ricorso a tale procedura che
consente al Governo di ottenere l’adozione di un provvedimento senza voto,
ponendo la questione di fiducia dinanzi all’Assemblea nazionale Se non viene
presentata alcuna mozione di censura, il testo si considera automaticamente
approvato. Il Primo ministro ha
altresì la facoltà di chiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione
di politica generale. (art. 49 Cost., c. 4). Quando l’Assemblea
nazionale approva una mozione di censura o quando disapprova il programma o
una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo ministro deve
rassegnare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. (art. 50 Cost.) Previa consultazione
del Primo ministro e dei Presidenti delle Camere, il Presidente della
Repubblica può sciogliere l’Assemblea nazionale. Si tratta di uno dei suoi
poteri che non esigono controfirma ministeriale e quindi di una vera e
propria sua prerogativa, che esercita con la massima libertà di decisione. (art. 12 Cost.) |
Il rapporto fiduciario intercorre con il solo Bundestag. Dopo l’iniziale elezione del Cancelliere federale, il Bundestag può
esprimergli la sfiducia solo eleggendo a maggioranza dei suoi membri un
successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere
federale in carica. In tal caso, il Presidente federale deve aderire alla
richiesta e nominare il nuovo eletto. (art.
67 Cost.). La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in
ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre
tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio (art. 69 Cost.). |
Per convenzione
costituzionale, la fiducia della Camera dei Comuni è presunta nei confronti
del Primo Ministro designato dal Sovrano. Alcuni commentatori individuano un momento di espressione formale
della fiducia al Governo nell’approvazione parlamentare di un indirizzo di
risposta (Address of Reply)
al discorso della Corona con cui all’inizio di ogni sessione annuale si
annunciano i contenuti salienti del programma legislativo del Governo per la
sessione che si apre. In riferimento a tale ricostruzione, l’approvazione di
un indirizzo di risposta nettamente contrario ai contenuti del discorso della
Corona, così come la reiezione del bilancio, avrebbe valenza analoga
all’espressione della sfiducia. Questa può essere invece formalmente espressa mediante una mozione di
censura, la cui approvazione induce per prassi il Governo alle dimissioni
oppure a richiedere al Sovrano lo scioglimento della Camera dei Comuni. La posizione della questione di fiducia non fa parte della tradizione
della Camera dei Comuni. Qualora nelle votazioni parlamentari il Governo
venga messo in minoranza, il Primo ministro resta libero di valutarne le
conseguenze. |
Il rapporto fiduciario
intercorre tra il Presidente del Governo e il solo Congresso dei Deputati: ·
la fiducia deve essere votata a maggioranza assoluta. Ove
tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una nuova votazione a
distanza di 48 ore, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice. Se
non si raggiunge tale risultato, bisogna ripetere il procedimento con un
nuovo candidato. Se trascorsi due mesi, a partire dalla prima votazione,
nessun candidato ha ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglie
entrambe le Camere e indice nuove elezioni; ·
il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio
dei Ministri, può porre la questione di fiducia sul suo programma o su una
dichiarazione di politica generale al Congresso dei Deputati; la fiducia è
accordata se vota a favore la maggioranza semplice dei deputati; ·
il Congresso può impegnare la responsabilità politica del
Governo attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta della mozione di
censura, che deve essere proposta da almeno un decimo dei deputati e deve
indicare un nuovo candidato alla Presidenza del Governo. La mozione non può
essere votata prima di cinque giorni dalla sua presentazione e, qualora sia
respinta, i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra nella medesima
sessione. (artt. 99, 112,113 Cost.) |
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
Nel
Consiglio federale (Bundesrat)
i Länder sono rappresentati
in rapporto alla rispettiva popolazione. Ad ogni Land spetta una rappresentanza di almeno tre componenti, mentre
il Land con il maggior numero di
abitanti invia al Consiglio 12 membri
(art. 34 Cost.). Attualmente il Consiglio federale si compone
di 61 membri. I
componenti del Consiglio federale e i loro supplenti sono eletti dalle Diete
regionali (Landtage)
per la durata delle rispettive legislature, secondo il principio della
rappresentanza proporzionale. Al secondo partito della Dieta regionale per
numero di seggi deve essere garantito almeno un mandato al Consiglio
federale. Condizione necessaria per l’elettorato passivo al Consiglio
federale è l’eleggibilità alla Dieta regionale, ma non è indispensabile
l’appartenenza ad essa (art. 35 Cost., commi 1 e 2). I Länder si alternano alla
Presidenza del Consiglio federale ogni sei mesi secondo l’ordine alfabetico.
Il Consiglio federale è convocato dal suo Presidente nella sede del Consiglio
Nazionale. La convocazione è obbligatoria se ne fanno richiesta un quarto dei
suoi membri o il Governo federale (art.
36 Cost.). I membri
del Consiglio federale non hanno vincolo di mandato, non sono revocabili dai
parlamenti che li hanno eletti e godono delle stesse immunità riconosciute ai
membri delle Diete regionali (art. 56 Cost.). I
Governatori dei Länder (Landeshauptmänner)
possono partecipare a tutti i dibattiti del Consiglio federale e hanno
diritto ad essere sentiti su ogni argomento che riguardi il loro Land (art. 36 Cost., comma 4). |
Le caratteristiche
principali del Sénat
sono il suo ruolo di rappresentanza delle collettività territoriali (art. 24 Cost.)
e la sua permanenza. A differenza
dell’Assemblea nazionale, il Senato non può essere sciolto anticipatamente. Il Senato è composto
da un numero non superiore a 348 senatori, eletti a suffragio universale
indiretto (art. 24 Cost.) I senatori sono eletti
per un mandato di sei anni. Un rinnovo parziale del Senato avviene ogni tre
anni e riguarda ciascuna volta la metà dei seggi. I senatori sono eletti
a suffragio indiretto, in ogni dipartimento, da un collegio ristretto di
“grandi elettori”, composto da deputati, consiglieri regionali, consiglieri
dipartimentali e delegati di consigli municipali. Sono previsti due modi di
scrutinio: per i dipartimenti di piccole dimensioni il sistema maggioritario
a due turni; per i dipartimenti più estesi il sistema proporzionale a lista
bloccata. I francesi residenti
all’estero sono rappresentati da 12 senatori, eletti a suffragio indiretto. Ad ogni rinnovo
parziale del Senato è stato stabilito che siano eletti 6 senatori
rappresentanti i francesi residenti all’estero. [Con la riforma costituzionale
del 2008, i francesi residenti all’estero sono rappresentati non solo al
Senato, come era prima dell’intervento riformatore, ma anche all’Assemblea nazionale
(art. 24 Cost.)]. A seguito della
riforma del 2003, l’età minima per l’elezione a senatore è stata ridotta da La Legge organica n. 2014-125 ha vietato il cumulo delle
funzioni esecutive locali con il mandato di senatore o deputato, a decorrere dal 2017, anno in cui è previsto il rinnovo
parziale del Senato. La legge ordinaria n. 2014-126, di simile tenore, ha introdotto
a sua volta il divieto di cumulo con
il mandato di parlamentare europeo, a partire dalle prossime elezioni europee
del 2019. |
Il Bundesrat
è composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi
rappresentare da altri membri dei rispettivi governi (membri supplenti del Bundesrat). Ogni Land ha almeno tre
voti; i Länder
con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con più di sei
milioni di abitanti ne hanno cinque; quelli con più di sette milioni di
abitanti ne hanno sei. Ogni Land può delegare tanti
membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono
essere espressi soltanto globalmente e solo dai membri presenti o dai loro
supplenti: è quindi necessario che i Governi locali concordino
preventivamente le direttive da impartire ai loro rappresentanti nel Bundesrat. Attualmente il Bundesrat
è composto da 69 membri. (art. 51 Cost.) |
La House of Lords
(la cui graduale trasformazione in assemblea integralmente elettiva,
prefigurata da progetti di riforma costituzionale, ha avuto una battuta di
arresto nel 2012) è composta attualmente da 778 membri, di cui: ·
664 Lord vitalizi (Life
Peers) nominati dal Sovrano: fino al 2001, su
diretta indicazione del Primo Ministro (e previa consultazione tra questo e i
capi degli altri due maggiori partiti in modo da assicurare l’equilibrio
della rappresentanza politica). A partire dal 2001, la nomina dei Lord
vitalizi (di estrazione non partitica e qualificati pertanto come non-party political
life peers) ha luogo su raccomandazione di
un’autorità indipendente dal Governo, ·
88 Lord ereditari. È da precisare che, a seguito della
riforma della Camera Alta introdotta nel 1999 (House of Lords Act
1999), la sua residua componente ereditaria, (prima formata da circa 700 membri
eletti dalla stessa Camera), è oggi ad esaurimento, avendo il legislatore eliminato
l’elezione suppletiva dei membri ereditari deceduti (con il Constitutional Reform and Governance Act 2010, art.
53); ·
26 ecclesiastici (Vescovi ed Arcivescovi della Chiesa
Anglicana). ·
I Lords incorrono nella
decadenza dalla carica in tre ipotesi stabilite dalla legge: le dimissioni
volontarie, la condanna penale riportata (con pena detentiva superiore a un
anno), e l’assenza ingiustificata per un’intera sessione parlamentare (House of Lords Reform Act 2014). Merita infine segnalare
che, a seguito della riforma costituzionale del 2005 (Constitutional Reform Act 2005), che ha istituito |
Il Senado, eletto per quattro
anni, è composto da un numero variabile di senatori, attualmente pari a 266,
scelti in base a due modalità: ·
suffragio universale e diretto: ogni provincia elegge 4
senatori, le province insulari maggiori 3 senatori, quelle minori 1 senatore,
le popolazioni di Ceuta e Melilla 2 senatori (totale attuale 208); ·
designazione di un senatore da parte di ciascuna delle
Assemblee legislative delle Comunità Autonome e di un ulteriore senatore per
ogni milione di abitanti del rispettivo territorio (totale attuale 58). (art. 69 Cost.) |
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
Il
Consiglio federale è l’organo di rappresentanza dei Länder a livello
federale. Nella prassi politica, il Consiglio federale ha
un’influenza piuttosto limitata, poiché nella maggior parte dei casi può
esercitare, nei confronti della Camera bassa, soltanto un diritto di veto
sospensivo che può essere superato con una decisione adottata dal Consiglio
Nazionale a maggioranza semplice. Il Consiglio federale ha, tuttavia, un diritto di veto
assoluto nei seguenti casi: · leggi e
decisioni costituzionali che limitano le competenze dei Länder; · disposizioni legislative che riguardano i diritti · accordi interstatali (Staatsverträge) che regolano
questioni riguardanti l’autonoma sfera di attività dei Länder. Il Consiglio federale non ha, invece,
alcuna competenza sui Il sistema federale austriaco non
prevede una partecipazione del Consiglio federale alle attività amministrative
federali. In materia di nomine, in particolare, al Consiglio federale è
riconosciuto il diritto di proporre tre membri effettivi e un supplente della
Corte costituzionale, nonché il diritto di eleggere tre membri della consulta
del Consiglio d’Europa. In materia di controllo sul Governo,
è previsto il consenso del Consiglio federale per la ratifica di trattati
politici o che modifichino o integrino leggi e incidano su materie rientranti
nella sfera di attività autonoma dei Länder (art. 50 Cost., comma 1), e per lo scioglimento di una Dieta
regionale da parte del Presidente federale su proposta del Governo. |
Al Senato sono
attribuite sostanzialmente le medesime funzioni legislative dell’Assemblea
nazionale. (v. successiva tabella
sul “Procedimento legislativo statale”). In particolare,
considerato il suo ruolo di rappresentante delle collettività territoriali,
il Senato ha la priorità nell’esame dei progetti di legge aventi per oggetto
principale l’organizzazione di tali collettività (art. 39 Cost.) Il Presidente del
Senato, come quello dell’Assemblea nazionale, o 60 senatori, al pari di 60
deputati, possono adire il Consiglio costituzionale prima della promulgazione
di una legge. Lo stesso potere hanno il Presidente della Repubblica e il
Primo ministro. (art. 61 Cost.) Ad eccezione del voto
di una mozione di censura, che gli è inibito, il Senato ha gli stessi poteri
dell’Assemblea nazionale in materia di controllo sul Governo. Con la riforma del
2008 è stato in particolare stabilito che una settimana al mese è riservata,
in ognuna delle Assemblee parlamentari, al controllo dell’azione del Governo
e alla valutazione delle politiche pubbliche (art. 48 Cost.) La riforma ha inoltre
introdotto nella Costituzione la possibilità per le Assemblee parlamentari di
votare risoluzioni, istituto finora non previsto nel dettato costituzionale. Le risoluzioni non possono, tuttavia, mettere in causa il
rapporto fiduciario. (art. 34-1 Cost.) Il Presidente del
Senato può esercitare provvisoriamente le funzioni del Presidente della
Repubblica nel caso in cui questi sia impedito a svolgere i suoi compiti, o
presenti le dimissioni, ovvero in caso di decesso (art. 7 Cost.) |
Il Bundesrat
è l’organo attraverso il quale i Länder collaborano alla legislazione e all’amministrazione
della Federazione e negli affari dell’Unione europea. (art. 50 Cost.). (Per le funzioni del Bundestag relative alla legislazione federale v. più
ampiamente la successiva sezione dedicata al procedimento legislativo) In sintesi il Bundesrat: ·
è titolare di un diritto di
collaborazione paritaria con il Bundestag nell’esercizio della funzione legislativa nelle
materie in cui ·
può presentare progetti di
legge al Bundestag; ·
esprime un parere preventivo
sui progetti di legge di iniziativa del Governo; ·
può richiedere la convocazione
della Commissione di conciliazione in caso di disaccordo sul contenuto dei
progetti di legge approvati dal Bundestag; ·
può inviare al Governo proposte
per l’emanazione di ordinanze giuridiche (Rechtsverordnungen) nelle
materie che richiedano il suo assenso (art.
80, commi 2 e 3, Cost.) ·
nel caso di dichiarazione dello
stato di emergenza legislativa (art. 81
Cost.) costituisce l’interlocutore necessario
del Governo per l’approvazione di progetti di legge inizialmente respinti dal
Bundestag. Il consenso del Bundesrat
è inoltre necessario per la dichiarazione di guerra, per l’elezione di metà
dei membri del Tribunale costituzionale federale e per la messa in stato di
accusa del Presidente federale dinanzi al Tribunale costituzionale federale. Per gli affari dell’Unione europea, il Bundesrat può istituire una
Commissione per gli affari europei le cui deliberazioni valgono come
deliberazioni dell’Assemblea plenaria. (art.
52, comma 3a) Può presentare ricorso di legittimità costituzionale e ha diritto di
intervenire in qualunque fase del relativo procedimento dinanzi al Tribunale
costituzionale federale. Ha diritto di proposta e di parere vincolante rispetto alla nomina di
alcune cariche federali (Procuratore generale presso |
Le funzioni della
Camera dei Lord, radicate in larga parte nella tradizione ed attualmente in
fase evolutiva nel quadro di una riforma costituzionale, si esplicano
nell’ambito legislativo e in quello giurisdizionale. La funzione
legislativa è, in linea di principio, identica a quella della Camera dei
Comuni. In relazione alla natura non elettiva della Camera Alta la sua
competenza legislativa in materia finanziaria e tributaria è formalmente
esclusa da una tradizionale riserva di competenza (c.d. privilegio
finanziario) a favore della Camera dei Comuni. Tale riserva non preclude in quest’ambito
iniziative da parte dei Lord, ma la decisione finale spetta comunque ai
Comuni. Oltre alle competenze
legislative, Per quanto concerne la
materia comunitaria, attraverso |
Le funzioni del
Congresso e del Senato sono differenziate. Quest’ultimo: ·
partecipa all’esercizio della potestà legislativa dello
Stato e controlla l’azione del Governo nei limiti posti dalla Costituzione; ·
può nominare Commissioni d’inchiesta su materie di
pubblico interesse; ·
può ricevere petizioni individuali e collettive, sempre
per iscritto, e può trasmetterle al Governo ed esigere che il Governo si
pronunci su di esse; ·
partecipa all’autorizzazione dei trattati, per i quali ·
può richiedere al Tribunale Costituzionale la
dichiarazione di costituzionalità dei trattati internazionali; ·
può ottenere le informazioni e l’assistenza di cui
necessita dal Governo e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità
Autonome; ·
può richiedere la presenza dei membri del Governo; ·
può formulare interrogazioni e interpellanze al Governo; ·
sceglie 4 membri del Consiglio Generale del Potere
Giudiziario; ·
partecipa all’approvazione degli accordi di cooperazione
tra le Comunità Autonome e alla distribuzione delle risorse presenti nel
Fondo di Compensazione per correggere gli squilibri economici
interterritoriali. ·
valuta l’esigenza di un intervento normativo dello Stato
di armonizzazione delle disposizioni normative delle Comunità Autonome con
l’interesse generale; ·
partecipa alla ratifica degli Statuti delle Comunità
Autonome; ·
approva a maggioranza assoluta l’adozione di misure per
obbligare le Comunità Autonome all’adempimento degli obblighi costituzionali
o per prevenire gravi violazione contro gli interessi generali nazionali; ·
sceglie, a maggioranza dei tre quinti, 4 giudici del
Tribunale Costituzionale. ·
può proporre (mediante un quorum di 50 senatori) ricorso di incostituzionalità innanzi al
Tribunale Costituzionale; |
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
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Il potere
legislativo della Federazione è esercitato dal Consiglio Nazionale e dal
Consiglio federale (art. 24 Cost.). La partecipazione delle due Camere al
procedimento legislativo non è però paritaria. Le leggi sono approvate dal
Consiglio Nazionale; al Consiglio federale è attribuito soltanto un potere di
veto sospensivo. Dopo la
promulgazione da parte del Presidente federale (su proposta e con la
controfirma del Cancelliere federale), la legge è pubblicata dal Cancelliere
federale nella Gazzetta Ufficiale federale ed entra in vigore, se non
diversamente disposto, il giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 49 Cost.). |
La legge e i regolamenti possono comportare, per un
oggetto e una durata limitati, disposizioni a carattere sperimentale. (art. 37-1 Cost.) Dopo l’intervento
riformatore del 2008, la procedura di approvazione dei disegni o delle
proposte di leggi organiche prevede che la loro discussione in aula, in prima
lettura, non possa avvenire che dopo sei settimane dalla loro presentazione. Tuttavia, se è stata
disposta la “procedura accelerata” (vedi più avanti alla voce “Esame ed
approvazione”), il termine per l’inizio dell’esame di tali progetti di legge
è fissato in quindici giorni dalla loro presentazione. L’approvazione definitiva dei progetti di legge organica all’Assemblea
nazionale avviene a maggioranza assoluta dei suoi membri, in mancanza
dell’accordo fra le due Camere. (art. 46 Cost.) Le leggi organiche sono obbligatoriamente sottoposte al
giudizio preliminare del Consiglio costituzionale prima di essere promulgate. (art. 46 e 61 Cost.) |
I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale,
dai membri del Bundestag
e dal Bundesrat. I progetti di legge governativi, prima di essere presentati al Bundestag,
devono essere presentati al Bundesrat che esprime il proprio parere entro sei
settimane (il termine può essere prolungato a nove settimane su richiesta del
Bundesrat
o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti). I progetti di legge del Bundesrat
debbono essere preliminarmente trasmessi al Governo federale, il quale li
presenta con il proprio parere entro sei settimane al Bundestag. Anche in questo
caso, il termine può essere prolungato a nove settimane su richiesta del Bundesrat o
abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come
urgenti. (art. 76 Cost.) |
La competenza legislativa del Parlamento inglese è attualmente
limitata alle materie riservate espressamente allo Stato dalle leggi di
decentramento politico-istituzionale (Devolution)
approvate a partire dal 1998. L’estensione di tale ambito di competenza varia in relazione alla
diversa ampiezza delle attribuzioni riconosciute, rispettivamente, alle
assemblee legislative istituite in Scozia, nel Galles e nell’Irlanda del
Nord. Nel caso dell’autonomia scozzese, che beneficia rispetto alle altre di
un più ampio novero di competenze trasferite, sono rimasti comunque riservati
al Governo centrale i seguenti gruppi di materie: ·
ordinamento giudiziario, difesa e sicurezza nazionale;
conduzione della politica estera e della cooperazione internazionale;
ordinamento del pubblico impiego; ·
economia e finanza; ordine pubblico e tutela di diritti
fondamentali; industria e commercio; energia; trasporti (in questi ambiti
materiali sono attribuite alle istituzioni locali competenze soltanto
residuali e ulteriormente delimitate da clausole interpretative contenute
nelle leggi che hanno dato attuazione al processo di devolution). ·
politica economica e monetaria (controllo della moneta,
vigilanza sui servizi e sui mercati finanziari, repressione del riciclaggio
dei profitti di attività illecite); ·
repressione del terrorismo e del traffico e del consumo di
stupefacenti; immigrazione, diritto d’asilo, cittadinanza, estradizione;
tutela dei dati personali; legislazione elettorale; disciplina della
detenzione di armi, del gioco e della scommessa, della sperimentazione su
animali, della censura delle opere audiovisive e cinematografiche; ·
disciplina societaria e fallimentare, tutela della
concorrenza e della proprietà intellettuale, servizio postale, controlli
doganali, pesca, tutela dei consumatori; disciplina della conformità tecnica
e sicurezza dei prodotti e della relativa responsabilità, dei pesi e delle
misure, delle telecomunicazioni, della individuazione delle aree depresse al
fine di conferimenti finanziari, della tutela degli interessi economici e
commerciali nazionali; ·
produzione e distribuzione di energia elettrica; regime
della proprietà e dello sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi e di gas
naturale e delle miniere; produzione di energia nucleare; trasporti stradali,
ferroviari e marittimi. Più di recente (con lo
Scotland Act
2012) l’autonomia scozzese è stata ulterioremente
ampliata in ambito tributario, attribuendo al Parlamento scozzese (con
decorrenza dal 2016) la competenza legislativa concernente la determinazione di aliquote di prelievo
il cui gettito è affidato alla gestione dell’amministrazione fiscale locale (devolved taxation). |
Sebbene (artt. 66, 167,168 Cost.) |
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Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
Spetta al
Governo federale, ai membri del Consiglio Nazionale, al Bundesrat nel suo complesso o a
un terzo dei membri del Bundesrat (art. 41,
comma 1). Le
proposte di legge di iniziativa popolare richiedono la firma di 100.000
elettori o di un sesto degli elettori di almeno tre Länder e devono essere
presentate al Consiglio Nazionale dalla Commissione elettorale federale (art. 41, comma 2). |
Spetta al Primo
ministro e ai membri del Parlamento. I disegni di legge
finanziaria e di finanziamento della sicurezza sociale sono presentati in
prima lettura all’Assemblea nazionale. I disegni di legge che hanno ad oggetto principale
l’organizzazione delle collettività territoriali sono presentati in prima lettura
al Senato (art. 39 Cost.). Con la riforma del 2008, è stato stabilito che la
presentazione dei progetti di legge presso entrambe le Camere debba avvenire
secondo condizioni fissate da una legge organica (art. 39 Cost.). La legge organica n.
2009-403 del 15 aprile 2009 (artt. 7-12) stabilisce che, in attuazione
dell’art. 39 Cost., i progetti di legge presentati
alle Camere debbano essere corredati da uno “studio d’impatto” in cui vengono
presentati: gli obiettivi perseguiti dal provvedimento; le possibili
alternative all’adozione di nuove norme; i motivi in base ai quali si ritiene
necessario il ricorso al legislatore. Lo studio d’impatto
non è previsto per i progetti di revisione costituzionale, per le leggi
finanziarie, per i progetti di programmazione e per quelli di proroga dello
stato di crisi. Con la riforma del 2008, (art. 39 Cost.). |
Spetta al Governo federale, al Bundesrat ed ai membri del Bundestag (art. 76, comma 1 Cost.). Ai sensi
dell´art. 76 del Regolamento di procedura del Bundestag le proposte di legge di iniziativa parlamentare devono essere
sottoscritte da almeno il 5% dei membri del Bundestag o da un gruppo parlamentare (Fraktion). |
Spetta
al Governo ed ai membri del Parlamento. Anche in ragione della rigida
ripartizione dei tempi del lavoro parlamentare fra maggioranza ed
opposizione, la gran parte dei progetti di legge esaminati ed approvati
risale all’iniziativa governativa. Strettamente
riservata al Governo è l’iniziativa delle leggi che comportino oneri al
bilancio il cui esame, a differenza degli altri progetti di legge, deve per
prassi iniziare alla Camera dei Comuni. |
Spetta al Governo, al
Congresso e al Senato. Le Comunità Autonome
possono richiedere al Governo l’adozione di un’iniziativa legislativa o
presentare all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge. L’iniziativa popolare,
per la cui disciplina I progetti di legge
governativi sono approvati dal Consiglio dei Ministri che li sottopone al
Congresso, accompagnati da una indicazione dei motivi e dei precedenti
necessari per pronunciarsi su di essi. Le proposte di legge di iniziativa del Senato, che abbiano
ivi superato la fase di “presa in considerazione”, devono essere inviate al
Congresso per l’avvio del procedimento legislativo. (artt. 87, 88, 89 Cost.) |
Austria |
Francia |
Germania |
Regno
Unito |
Spagna |
L’iter di
approvazione di un progetto di legge si articola generalmente in “tre
letture”. Nel corso
della prima lettura, non sempre obbligatoria, l’Assemblea plenaria del
Consiglio Nazionale svolge un dibattito limitato ai principi generali del
progetto di legge. Al termine della discussione, oppure direttamente nel caso
in cui non abbia avuto luogo la prima lettura, il progetto di legge viene
assegnato alla Commissione competente per materia. Nella
seconda lettura l’Assemblea procede alla discussione delle relazioni
elaborate dalle Commissioni che, a diverso titolo, hanno esaminato il
progetto di legge: al “dibattito generale” sul progetto di legge nel suo
complesso segue un “dibattito speciale” sulle singole parti del progetto e su
eventuali proposte di modifica. La terza
lettura rappresenta la fase conclusiva dell’iter parlamentare. Non è previsto
alcun dibattito, ma si procede direttamente alla votazione finale e
all’approvazione della legge. Perché le
votazioni siano valide è richiesto per le leggi federali ordinarie un quorum
di presenza di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale. Per
l’approvazione della legge è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti
espressi. L’approvazione
di leggi costituzionali o di disposizioni costituzionali contenute in leggi
ordinarie richiede un quorum di presenza di almeno la metà dei membri e la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi (art. 44. comma 2). Ogni
modifica integrale della Costituzione federale deve essere sottoposta, prima
della promulgazione della legge da parte del Presidente federale, a
referendum popolare. Le modifiche parziali della Costituzione sono soggette
al procedimento ora elencato, se lo richiedono un terzo dei membri del
Consiglio Nazionale o del Consiglio federale (art. 44, comma 3). Il referendum è indetto dal Capo dello Stato. Il
progetto di legge approvato dal Consiglio Nazionale è tempestivamente
trasmesso al Consiglio federale che può accettare il progetto di legge nel
suo complesso o sollevare, entro otto settimane dalla trasmissione,
un’opposizione motivata (che dovrà essere comunicata per iscritto) verso la
deliberazione. Se, nonostante l’opposizione del Consiglio federale, il
Consiglio nazionale rinnova la sua deliberazione originaria in presenza di
almeno la metà dei suoi componenti, la legge deve essere promulgata e
pubblicata (art. 42). Ogni progetto
di legge approvato dal Consiglio Nazionale, prima della promulgazione da
parte del Presidente federale, deve essere sottoposto a referendum popolare
se lo delibera il Consiglio Nazionale o lo richiede la maggioranza dei membri
dello stesso Consiglio (art. 43). |
Con la riforma del
2008, sono state apportate modifiche significative alle disposizioni
costituzionali riguardanti la fissazione dell’ordine del giorno e
l’organizzazione dei lavori parlamentari su cui, fino a quel momento,
l’Esecutivo aveva un’influenza determinante. La Costituzione
stabilisce attualmente che l’ordine del giorno sia fissato da ciascuna
Assemblea parlamentare. La discussione di un
disegno o di una proposta di legge, in prima lettura, può inoltre essere
posta all’ordine del giorno dell’Assemblea solo dopo sei settimane dalla sua
presentazione; un termine di quindici giorni è invece previsto per i disegni
di legge finanziaria e per i progetti di legge relativamente ai quali il
Governo abbia richiesto una “procedura accelerata”. Tale procedura si attiva
quando, dopo che il Governo ha deliberato la dichiarazione di urgenza su un
provvedimento, il Primo ministro, al termine della prima lettura del testo
legislativo in ciascuna Camera senza che questo sia stato adottato, può
attivare la riunione di una Commissione bicamerale paritetica per velocizzare
l’approvazione del progetto di legge (v. paragrafi successivi). Il Governo mantiene la
priorità per due settimane mensili su quattro per l’esame di progetti e
dibattiti di cui richiede l’iscrizione all’ordine del giorno. (art. 48 Cost.). La riforma costituzionale del (art. 42 Cost.) La riforma ha inoltre disposto il passaggio delle
Commissioni permanenti da sei a otto. (art. 43 Cost.) Il diritto di
emendamento è riconosciuto al Parlamento ed al Governo. Dopo l’apertura del
dibattito il Governo può opporsi all’esame di ogni emendamento che non sia
stato prima presentato in Commissione. Se il Governo lo richiede, l’Assemblea, investita
dell’esame di un progetto di legge, si pronuncia con un solo voto su tutto o
parte del testo in discussione, prendendo in considerazione solo gli
emendamenti proposti o accettati dal Governo.(“procedura del voto bloccato”) (art. 44 Cost.) Con la riforma del
2008 è stato specificato che il diritto di emendamento si esercita nelle
condizioni fissate da una legge organica. La legge organica n.
2009-403 (artt. 13-19) definisce il quadro generale cui dovranno adeguarsi i
Regolamenti parlamentari di entrambe le Camere, in materia di diritto di
emendamento. In particolare
stabilisce che gli emendamenti debbano avere forma scritta ed essere
motivati; gli emendamenti dei parlamentari non possono essere presentati dopo
l’inizio dell’esame del testo in Assemblea, mentre tale possibilità è prevista
per il Governo e per Per essere approvato
in via definitiva, qualunque disegno o proposta di legge deve essere votato
da entrambe le Camere nello stesso testo. Se ciò non avviene
dopo due letture da parte di ciascuna Camera, o se il Governo ha deciso di
adottare la “procedura accelerata”, dopo una sola lettura da parte di
ciascuna Camera, il Primo ministro può chiedere la riunione di una
Commissione bicamerale paritetica ( Se, dopo un’ ulteriore lettura da parte di ciascuna
Assemblea parlamentare, manca ancora l’accordo, il Governo può chiedere
all’Assemblea nazionale di deliberare in via definitiva (art. 45 Cost.). È’ questa la
principale differenza rispetto ad un sistema di bicameralismo perfetto. Tale deliberazione deve avvenire a maggioranza assoluta
dei membri, se si tratta di un disegno di legge organica. Le leggi organiche
relative al Senato devono invece essere votate da entrambe le Camere nello
stesso testo. (art. 46 Cost.) Con la riforma del 2008, è stato stabilito che l’avvio
della “procedura accelerata” (prima indicata come procedura attivabile solo dopo
che il Governo aveva formulato “la dichiarazione d’urgenza”) possa essere
oggetto di opposizione congiunta da parte delle Conferenze dei Presidenti
delle Camere (art. 45 Cost.). Per quanto riguarda le proposte di legge, la riforma del (art. 45 Cost.) |
Le leggi federali sono
approvate dal Bundestag. Di norma l’iter di approvazione di un progetto di legge si svolge in
tre letture da parte dell´Assemblea plenaria. La prima lettura, in cui ha
luogo un dibattito soltanto se così è stato concordato in seno al Consiglio
degli anziani o su richiesta di un gruppo parlamentare, si conclude con l’assegnazione
del progetto di legge alla Commissione competente per materia. Terminata la
fase istruttoria in Commissione, si passa alla seconda lettura con la
discussione generale sulla relazione finale e sulla proposta di approvazione della Commissione con
eventuali modifiche rispetto al testo originario del progetto di legge. Nella
seconda lettura possono essere presentati emendamenti anche da un singolo
deputato. Segue poi la discussione e votazione su ciascuna disposizione o su
parti del progetto di legge. La votazione finale del progetto di legge nel
suo complesso avviene nella terza lettura che, di solito, segue
immediatamente la seconda. In determinati casi, specificamente enumerati dalla Costituzione, il Bundesrat è
titolare di un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestag nella funzione
legislativa, per cui senza la positiva deliberazione del Bundesrat la legge non può
perfezionarsi. Le leggi per le quali ·
le leggi costituzionali, per la
cui approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del Bundestag e dei
due terzi dei voti del Bundesrat
(art. 79 Cost.); ·
le leggi che incidono
sull’ordinamento finanziario dei Länder (artt. 104a,
commi 3 e 4, 107 e 108 Cost.); ·
le leggi che interessano il
sistema amministrativo dei Länder (artt. 84 e
85 Cost.); ·
le leggi relative a: o
modificazioni territoriali dei Länder (art. 29, comma 7, Cost.); o
trattamento economico e
previdenziale dei dipendenti pubblici (art.
74a, commi 2 e 3, Cost.); o
determinazione dei compiti
comuni dello Stato e dei Länder (art. 91a,
comma 2, Cost.); o
esercizio della giurisdizione
della Federazione attraverso i tribunali dei Länder (art. 96, comma 5, Cost.). In seguito alla
riforma costituzionale approvata nel 2006 è stato notevolmente ridotto il
novero di leggi che richiedono il consenso obbligatorio del Bundesrat ai
sensi dell’art. 84 Cost., comma 1 (disciplina
dell’organizzazione degli uffici e procedura amminsitrativa)
e sono state introdotte nuove fattispecie di codecisione
per le leggi federali che comportano rilevanti oneri finanziari a carico dei Länder. Dopo l’approvazione del Bundestag, le leggi federali devono essere immediatamente
trasmesse al Bundesrat.
Se la legge non incontra il consenso della maggioranza del Bundesrat,
questo può richiedere, entro tre settimane dal ricevimento del provvedimento,
la convocazione della Commissione di conciliazione composta da un uguale
numero di membri di ciascuna Camera. Nelle materie in cui il Bundesrat ha competenza legislativa paritaria al Bundestag, la
legge è approvata solo se Nelle altre materie, qualora Se il Bundestag
respinge la proposta, il Bundesrat ha una settimana di tempo per sollevare opposizione
contro la legge davanti allo stesso Bundestag. Si segue la stessa procedura quando non si
pervenga ad una decisione della Commissione di conciliazione perché non si
riesce a raggiungere una maggioranza o perché la proposta di mediazione
formulata dalla Commissione non incontra il consenso del Bundesrat. L’opposizione del Bundesrat può tuttavia essere respinta dal Bundestag. Se l’opposizione è stata deliberata con la maggioranza dei voti
del Bundesrat,
può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri
del Bundestag. L’opposizione deliberata invece a maggioranza di due terzi dei voti
del Bundesrat,
può essere respinta dal Bundestag con deliberazione a maggioranza di due terzi
dei voti che non sia comunque inferiore alla maggioranza dei membri. (art. 77 Cost.) |
I progetti di legge
presentati alla Camera dei Comuni si distinguono in progetti di interesse
pubblico (Public bill),
che se approvati divengono leggi di portata generale, e in progetti di
interesse locale o privato (Local o
Private bill). Una terza categoria (Hybrid bill)
costituita da progetti che riuniscono disposizioni di interesse pubblico e di
interesse locale, richiede il previo esame delle singole disposizioni da
parte di un apposito collegio affinché vengano ricondotte, ai fini del
procedimento legislativo, ad una delle due principali categorie di progetti
di legge. Per la presentazione
dei Public bills,
che costituiscono la maggior parte dei testi di legge approvati dal
Parlamento, le norme di procedura della Camera dei Comuni prevedono distinte
modalità secondo l’iniziativa, rispettivamente, del Governo (Government bill) o di
singoli deputati (Private Members’ bill). Ogni progetto di legge
deve essere approvato nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento. In materia di
tassazione e spesa pubblica, l’approvazione finale dei progetti di legge è
riservata alla Camera dei Comuni. In determinate
circostanze previste dalla legge (Parliament Act 1911, come modificato dal successivo Parliament Act 1949), |
La prima lettura di un
progetto o di una proposta di legge deve sempre avere luogo presso il
Congresso dei Deputati, con l’eccezione dei progetti governativi riguardanti
il Fondo di Compensazione Interterritoriale, la cui prima lettura avviene al
Senato, in quanto “Camera di rappresentanza territoriale”. Il Presidente del
Congresso deve informare immediatamente il Presidente del Senato
dell’approvazione di un progetto di legge ordinaria od organica. Il Senato può: ·
opporre il suo veto a maggioranza assoluta entro due mesi
dal ricevimento. Il termine si riduce a 20 giorni nel caso di progetti
dichiarati urgenti dal Governo o dal Congresso. Tale veto può essere superato
dal Congresso con una prima votazione a maggioranza assoluta, ovvero, in una
seconda votazione a distanza di due mesi dal voto del Senato, a maggioranza
semplice; ·
apportare emendamenti entro due mesi dal ricevimento,
ferma restando la facoltà del Congresso di accettarli o respingerli a
maggioranza semplice. Anche in questo caso il termine si riduce a 20 giorni
per i progetti di legge dichiarati urgenti. La terza lettura al Congresso dei Deputati è sempre
definitiva. (art. 90 Cost.) |