Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||||
Titolo: | CONFLITTO DI INTERESSI E CARICHE DI GOVERNO IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, SPAGNA E STATI UNITI (A.C. 275, A.C. 1059, A.C. 1832)(Aggiornamento) | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 7 | ||||||||
Data: | 28/04/2014 | ||||||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Esame di progetti di
legge
Materiali di
legislazione comparata
CONFLITTO DI INTERESSI E CARICHE DI GOVERNO IN FRANCIA,
GERMANIA, REGNO UNITO,
SPAGNA E STATI UNITI
(A.C.
(Aggiornamento)
N. 7 - Aprile 2014
Servizio
responsabile:
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alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari.
File:MLC17007
Indice
Le
incompatibilità delle funzioni di membro del Governo con altre attività
Le
“dichiarazioni sulla situazione patrimoniale” e le “dichiarazioni di interessi”
Le
dichiarazioni sulla situazione patrimoniale del Presidente della Repubblica
Disciplina
delle incompatibilità connesse all’esercizio di cariche di governo
I principi
generali del codice di condotta
Attività
successive all’incarico ministeriale
Il dettato
costituzionale e le leggi attuative
Le “alte
cariche” dello Stato e la definizione di conflitto di interessi
Le
incompatibilità pubbliche e private
Le
dichiarazioni richieste e il ricorso al blind
trust
Gli organi
competenti ed i procedimenti sanzionatori
La legge su
trasparenza, accesso all’informazione pubblica e buon governo
La
disciplina federale e statale dei conflitti di interesse
Ambito
soggettivo ed oggettivo di applicazione
L’Ufficio
federale per l’etica nell’attività di governo: Office of Government Ethics, OGE
Le incompatibilità delle funzioni di membro del Governo con altre attività
L’art. 23 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958 dispone:
“Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l’esercizio del mandato parlamentare, delle funzioni di rappresentanza professionale a carattere nazionale, di ogni impiego pubblico o attività professionale.
Una legge organica stabilisce la sostituzione dei titolari di tali mandati funzioni o impieghi.
La sostituzione dei membri del Parlamento ha luogo conformemente alle disposizioni dell’articolo 25”.
La norma individua dunque due fondamentali incompatibilità per un membro dell’esecutivo: la prima con l’esercizio del mandato parlamentare; la seconda con funzioni di rappresentanza di categorie professionali o con qualsivoglia impiego pubblico o attività privata a carattere professionale.
1) La prima categoria di incompatibilità della carica di
Governo con il mandato parlamentare colloca
Nelle intenzioni dei padri della Costituzione del 1958, l’istituto dell’incompatibilità dell’incarico governativo con il mandato parlamentare avrebbe dovuto inoltre servire a rafforzare la solidarietà ministeriale e la stabilità del governo. Il deputato o senatore nominato ministro avrebbe infatti saputo che, lasciando l’incarico amministrativo, non avrebbe ritrovato automaticamente il suo seggio in Parlamento, in quanto precedentemente (al momento della nomina governativa) sostituito in via definitiva da altro cittadino eletto.
Con
la riforma costituzionale del 2008 (Legge costituzionale n. 2008-724 del
In
base al dettato costituzionale, è mediante una legge organica che devono essere
inoltre poste le condizioni di applicazione dell’art. 23 Cost., riguardante il
regime delle incompatibilità per un membro del Governo. Il provvedimento in
questione è l’Ordinanza
n. 58-1099 del 17 novembre 1958 “recante legge organica
per l’applicazione dell’articolo 23 della Costituzione”, da ultimo modificata
con
L’Ordinanza n. 58-1099 dispone, in particolare, che l’incompatibilità diventi effettiva trascorso un mese dalla nomina del parlamentare ad una carica governativa e che in questo periodo il parlamentare divenuto membro dell’esecutivo non possa prendere parte a votazioni (art. 1).
Con riferimento alla sostituzione (remplacement) del parlamentare divenuto ministro, l’ordinanza del 1958 dispone che tale sostituzione abbia luogo “alle condizioni previste da leggi organiche relative alla composizione e alla durata dei poteri dell’Assemblea nazionale e del Senato” e che il sostituto di un parlamentare nominato membro del Governo non possa, in occasione dell’elezione successiva, presentarsi come candidato in contrapposizione a colui che sostituisce (art. 2).
Il “remplacement des députés” è attualmente disciplinato dagli articoli LO176 - L178-1 del Code électoral; il “remplecement des sénateurs” dagli articoli LO319 - L324 del Code électoral.
L’Ordinanza n. 58-1099 stabilisce poi che ai membri del Governo, cui siano state applicate le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, sia corrisposta, al momento della cessazione dell’incarico, un’indennità di un importo corrispondente al trattamento che era ad essi spettante in qualità di membri del Governo. Tale indennità è corrisposta per tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l’interessato non abbia ripreso prima un'attività retribuita. Essa non può inoltre essere percepita dall’interessato qualora questi abbia omesso di dichiarare all’“Autorità per la trasparenza della vita pubblica” - sulla quale ci si soffermerà successivamente - tutto o parte del suo patrimonio o dei suoi interessi (art. 5).
L’incompatibilità degli incarichi governativi con il mandato parlamentare non si estende anche ad altri mandati elettivi locali (ad esempio a quello di Sindaco, Presidente di un Consiglio generale, Presidente di un Consiglio regionale, ecc.) e ciò ha portato al verificarsi in passato del cosiddetto fenomeno del “cumulo delle funzioni”.
Di
recente, tuttavia, si è proposto di porre un divieto costituzionale a tale
possibile cumulo. Nel marzo 2013 è
stato infatti presentato all’Assemblea nazionale un disegno di legge costituzionale con cui si propone di modificare
l’articolo 23 Cost., nel senso di prevedere, in particolare, che le funzioni ministeriali siano ugualmente
incompatibili con “l’esercizio di funzioni esecutive in seno alle collettività
[territoriali] disciplinate dai
Titoli XII e XIII o agli enti pubblici di cooperazione costituiti al loro
interno, qualora l’importanza di questi ultimi lo richieda”. Si tratta di tutte
le “collettività territoriali” del territorio continentale europeo della
Repubblica francese (comuni, dipartimenti, regioni) e delle “collettività
d’Oltremare” (gli enti territoriali francesi che si trovano al di fuori del
territorio continentale della Repubblica). Il progetto in questione, promosso
dal Presidente della Repubblica Hollande, è il Projet
de loi constitutionnelle relatif aux incompatibilités applicables à l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil constitutionnel (projet n. 184), presentato all’Assemblea
nazionale il 14 marzo 2013 e attualmente assegnato alla commissione per gli
affari costituzionali,
Merita
inoltre di essere sottolineato che, con riferimento ai parlamentari, è stato
recentemente disposto, con
2) La seconda categoria di incompatibilità prevista dall’art. 23 della Costituzione per un membro dell’esecutivo è di carattere generale: gli incarichi di Governo sono incompatibili con ogni funzione di rappresentanza professionale a carattere nazionale, con qualsivoglia impiego pubblico e con ogni tipo di attività professionale. L'estrema generalità di questa previsione viene interpretata nel senso più restrittivo e cioè come incompatibilità con ogni tipo di attività lavorativa pubblica e privata, in quanto la partecipazione al Governo è considerata come un atto politico che esige un impegno esclusivo. La misura è inoltre concepita per prevenire l’eventuale manifestarsi di conflitti di interesse per i membri dell’esecutivo.
L’Ordinanza n. 58-1099 prescrive che tutte le incompatibilità stabilite dall'art. 23 Cost. diventino effettive una volta trascorso un mese dalla nomina dell’interessato a ricoprire incarichi governativi (art. 1).
Il testo legislativo dispone inoltre che la sostituzione dell’interessato nelle funzioni di rappresentanza professionale a carattere nazionale, o di titolare di un impiego pubblico, avvenga nel rispetto degli statuti delle organizzazioni o amministrazioni interessate (artt. 3-4).
L'ordinanza stabilisce poi che, come per i membri del Governo di origine parlamentare, anche per i membri di Governo di origine “non parlamentare”, sia previsto, al momento della cessazione dell’incarico, l’assegnazione di un’indennità di importo corrispondente al trattamento che era ad essi spettante in qualità di titolari di incarichi governativi. L’indennità è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi, salvo ripresa anticipata di un’attività lavorativa e non può essere erogata se i soggetti che dovrebbero beneficiarne hanno omesso di inviare all’“Autorità per la trasparenza della vita pubblica” le dichiarazioni dovute sulla loro situazione patrimoniale e i loro interessi (art. 5).
Con
Il provvedimento stabilisce inoltre gli obblighi di probità ed imparzialità che è tenuto a rispettare ogni responsabile di una funzione pubblica. In particolare prescrive che ogni persona incaricata di una missione pubblica ha il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi o di rimediarvi immediatamente nel caso del suo sopraggiungere.
I meccanismi di prevenzione di eventuali conflitti di interesse posti dalla presente legge sono applicabili a diversi soggetti: membri del Governo, loro collaboratori, membri di autorità amministrative indipendenti, dirigenti e dipendenti pubblici (fonctionnaires de l’État), ecc.
Con particolare riferimento ai membri del Governo, il provvedimento dispone innanzitutto alcune modifiche alle misure sanzionatorie previste nei confronti di coloro che commettono il reato di “difesa illegale di interessi” (prise illégale d’intérêts), disciplinato agli artt. 432-12 e 432-13 del codice penale.
Al riguardo, si precisa che l’art. 432-12 del codice penale dispone che “il fatto, commesso da una persona depositaria dell’autorità pubblica o incaricata di una missione di servizio pubblico o da una persona investita di un mandato elettivo pubblico, di difendere, ottenere di tutelare, o conservare, direttamente o indirettamente, un interesse qualsiasi presso un’impresa o nell’ambito di un’operazione di cui tale persona, al momento dell’atto, è incaricata, in tutto o in parte, di assicurare la sorveglianza, l’amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è sanzionato con una pena di detenzione fino a 5 anni e con un’ammenda fino a 500.000 euro, il cui importo può essere condotto al doppio del prodotto derivante dall’infrazione”. L’articolo prevede alcune eccezioni per i sindaci ed altre autorità dei comuni fino a 3.500 abitanti.
Il codice penale dispone dunque che sia perseguibile il titolare di un incarico pubblico che compie un atto tale da favorire un proprio interesse personale a detrimento di quello dell’organismo pubblico presso cui opera.
L’art. 432-13 del codice penale disciplina poi la sanzione per i titolari di funzioni pubbliche che commettono il reato di “difesa illegale di interessi” una volta cessato il loro incarico.
In base a tale disposizione la persona che, “quale membro del Governo”, o titolare di una funzione esecutiva locale, o dirigente, dipendente o agente di un’amministrazione pubblica, abbia svolto funzioni di sorveglianza o controllo di un’impresa privata, o stipulato contratti con essa, o proposto di assumere alcune decisioni o pareri in merito alle sue attività, non può acquisire un incarico di lavoro, consulenza presso la stessa impresa, o partecipare con i propri fondi al suo capitale, qualora non sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla cessazione dell’ incarico pubblico.
La violazione di questa norma può essere punita, ai sensi del medesimo articolo, con la detenzione fino a tre anni e con un’ammenda fino a 200.000 euro, il cui importo può essere condotto al doppio del prodotto derivante dall’infrazione.
Prima
dell’intervento legislativo del 2013 tale pena era prevista solo per i
dipendenti pubblici (fonctionnaires et
agents d’une administration publique). Con
Ai sensi dell’art. 432-13 del codice penale, è assimilata inoltre ad un'impresa privata ogni impresa pubblica che eserciti la sua attività in un settore concorrenziale e in conformità alle regole di diritto privato.
L'infrazione non si verifica in caso di sola partecipazione dell’interessato al capitale di società quotate in borsa o allorché i capitali vengano ricevuti per “devoluzione successoriale".
L’attenzione mostrata già da tempo dal legislatore francese nel disciplinare una serie di interdizioni per le attività professionali svolte da un titolare di incarico pubblico, dopo la cessazione di un suo mandato o incarico, nasce dalla volontà di limitare gli elementi abusivi di un fenomeno peculiare della società francese. Si tratta del fenomeno del cosiddetto “pantouflage”, ovvero il passaggio di alti funzionari dello Stato ad incarichi, sovente più remunerativi, nel settore privato.
Il fenomeno può essere più facilmente compreso se inquadrato nel particolare sistema francese di formazione delle élites della società. Il sistema è imperniato in particolare sulla offerta formativa delle cosidette Grandes écoles, che costituiscono delle scuole di alta formazione. Molti esponenti della classe dirigente francese hanno in particolare frequentato l’École nationale d’administration (ENA). In tale scuola sono generalmente formati i "grands corps" dello Stato, così come alcuni dei principali personaggi politici del paese, o i titolari di importanti ruoli di dirigenza nel settore privato.
La regolamentazione del fenomeno del “pantouflage” mira alla prevenzione, per motivi etici e giuridici, delle pratiche di assunzione di incarichi o collaborazioni da parte di ex-titolari di incarichi pubblici (che sono spesso anche ex-allievi di una Grande école) presso società sottoposte in precedenza alla loro sfera di attribuzioni.
Con riferimento ai soli dirigenti e dipendenti pubblici, si rileva inoltre che il regime delle loro incompatibilità e la prevenzione dei conflitti di interesse di cui possono divenire protagonisti sono inoltre disciplinati dalla Legge n. 83-634 del 13 luglio 1983 “recante diritti ed obblighi dei dipendenti pubblici” (la cosiddetta Loi Le Pors). Nello specifico l’art. 25 della legge del 1983 stabilisce quali siano le attività private che non possono essere esercitate da un dirigente o da un dipendente pubblico.
Per
quanto riguarda le azioni poste dal legislatore per contrastare il manifestarsi
di conflitti di interessi tra i membri del Governo, merita di essere segnalata
la recente emanazione del Decreto
n. 2014-34 del
L’art. 1 del decreto del gennaio 2014 dispone in particolare che, qualora il Primo ministro valuti di potersi trovare in una situazione di conflitto di interessi per l’esercizio di alcuni suoi poteri, è tenuto a delegare tali poteri, alle condizioni stabilite dall’art. 21 Cost., al ministro che è stato nominato per primo con il decreto relativo alla composizione del Governo.
Qualora sia invece un ministro a valutare di potersi trovare in una situazione di conflitto di interessi, il medesimo articolo dispone che sia il Primo ministro ad esercitare le attribuzioni del ministro per il cui svolgimento potrebbe generarsi tale situazione.
Il ministro interessato deve comunicare per iscritto al Primo ministro la sua valutazione in merito alla propria possibile situazione di conflitto di interessi, precisando il motivo per cui giudica di non poter esercitare certe attribuzioni. Il Primo ministro stabilisce di conseguenza, mediante un decreto, quali siano le attribuzioni che assume al posto di tale ministro.
Qualora sia infine un altro membro di Governo, di gerarchia inferiore a quella di un ministro, a valutare di potersi trovare in una situazione di conflitto di interessi, ne informa per iscritto sia il Primo ministro, sia il ministro interessato. Quest’ultimo sarà chiamato ad assumere, mediante decreto, le attribuzioni che erano precedentemente assegnate al membro di Governo interessato dal possibile verificarsi del conflitto di interessi.
Le “dichiarazioni sulla situazione patrimoniale” e le “dichiarazioni di interessi”
Nell’ordinamento francese è previsto che alcuni soggetti incaricati dello svolgimento di una missione pubblica siano obbligati a presentare ad un’autorità amministrativa indipendente, l’Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (sulla quale ci si soffermerà nel paragrafo successivo), due tipologie di dichiarazioni: la “dichiarazione sulla situazione patrimoniale” e la “dichiarazione di interessi”.
I soggetti chiamati alla presentazione delle due dichiarazioni sono: i parlamentari; i membri del Governo; i rappresentanti francesi presso il Parlamento europeo; i titolari di alcune funzioni esecutive e legislative a livello locale (ad es. i presidenti dei Consigli regionali, i presidenti dei Consigli generali di un dipartimento, i sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti, i presidenti degli “enti pubblici di cooperazione intercomunale” -EPCI-, i consiglieri regionali, i consiglieri generali di un dipartimento, ecc.), i membri dei gabinetti ministeriali; i collaboratori del Presidente della Repubblica; i collaboratori dei due Presidenti delle assemblee parlamentari; i membri delle Autorità amministrative indipendenti e delle autorità pubbliche indipendenti; ogni altra personalità che svolga una funzione pubblica, su decisione del Governo.
Spetta invece al Presidente della Repubblica il compito di presentare la “dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale” secondo alcune regole specifiche.
Le
“dichiarazioni sulla situazione patrimoniale” costituiscono un obbligo per
determinate autorità pubbliche francesi già da diversi anni. Le “dichiarazioni
di interessi” sono state invece introdotte nell’ordinamento solo di recente e
sono disciplinate da due provvedimenti:
Questi
due provvedimenti, adottati per impulso del nuovo Presidente della Repubblica
Hollande, hanno recato inoltre una riforma complessiva della materia delle
“dichiarazioni della situazione patrimoniale”, prevedendone un obbligo di
presentazione per un numero più ampio di soggetti istituzionali. Le specifiche
condizioni di presentazione delle due tipologie di dichiarazioni sono state
inoltre successivamente regolamentate con il Decreto n. 2013-1212 del
Mediante la riforma delle “dichiarazioni sulla situazione patrimoniale” e l’introduzione delle “dichiarazioni di interessi” il legislatore francese ha inteso promuovere meccanismi che facilitino la prevenzione di conflitto di interessi e una più efficace lotta alla corruzione.
Le “dichiarazioni sulle situazioni patrimoniali” permettono, in particolare, di assicurare un controllo sui beni personali dei soggetti interessati, ottenuti prima e dopo l’assunzione di incarichi pubblici, anche al fine di valutare se gli stessi hanno usufruito della particolare posizione di potere acquisita, con l’incarico o il mandato ricevuti, per arricchirsi in modo illecito. Le “dichiarazioni di interessi” permettono, nello specifico, di controllare se le personalità chiamate a presentarle hanno perseguito la difesa di un interesse personale, anteponendolo all’interesse generale, durante e dopo lo svolgimento di un incarico pubblico.
Si espongono di seguito i contenuti delle sole norme relative alle modalità di presentazione delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi dei membri dell’Esecutivo.
Per un approfondimento sulle regole concernenti le modalità di presentazione delle medesime dichiarazioni da parte dei deputati e dei senatori francesi si vedano in particolare gli articoli da LO 135-1 a LO135-6 e l’articolo LO296 del Codice elettorale.
Le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale del Presidente della Repubblica
Per
quanto riguarda nello specifico il Presidente
della Repubblica, l’obbligo di presentazione delle “dichiarazioni
patrimoniali” è stato inizialmente istituito nel 1988.
L’art. 3 della Legge n.62-1292, più volte modificato (da
ultimo con
Le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale presentate dai candidati alla Presidenza della Repubblica devono essere inoltre trasmesse alla Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, che le rende pubbliche almeno 15 giorni prima del primo turno di scrutinio, secondo i limiti definiti dal paragrafo III dell’art. LO 135-2 del codice elettorale. La dichiarazione sulla situazione patrimoniale presentata dal Presidente della Repubblica alla conclusione del proprio mandato è anch’essa trasmessa all’Autorità sopra richiamata.
Si
vedano, a titolo di esempio, la “Déclaration
de situation patrimoniale de M. Nicolas Sarkozy…”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (GU)
n. 72 del
Per
quanto concerne le “dichiarazioni
relative alla situazione patrimoniale” dei membri del Governo, l’obbligo della loro presentazione, seppur con
modalità differenti rispetto ad oggi, è stato istituito in Francia nel 1988,
con
Il membro del Governo, durante l’esercizio delle sue funzioni, è inoltre tenuto a presentare una “dichiarazione di modifica sostanziale della situazione patrimoniale”, entro un mese dalle avvenute modifiche, qualora riscontri un cambiamento sostanziale del proprio patrimonio.
Entro due mesi dalla cessazione dell’incarico, il membro del Governo deve poi inviare al presidente dell’Autorità sopra citata una nuova dichiarazione patrimoniale, in cui presenta una ricapitolazione delle diverse entrate da lui percepite, ed eventualmente anche dal coniuge, dall’inizio dell’incarico governativo. L’interessato può anche aggiungere osservazioni personali ad ogni dichiarazione.
La legge del 2013 specifica inoltre, nel dettaglio, quali siano gli elementi di cui si deve comporre una “dichiarazione di situazione patrimoniale” (cfr. art. 4, c.II). Gli aspetti da considerare sono:
1.
i beni
immobili costituiti da proprietà immobiliari e terreni;
2.
i valori mobiliari;
3.
le
assicurazioni sulla vita;
4.
i conti
correnti e di risparmio bancari, i libretti e gli altri prodotti di risparmio;
5.
i beni mobili con un valore superiore ad
un importo stabilito per via regolamentare (l’art. 1 del
decreto n.
6.
i veicoli a
motore, le barche, gli aerei;
7.
i fondi
commerciali, gli oneri e gli uffici connessi;
8.
i beni mobili
ed immobili e i conti detenuti all’estero;
9.
gli altri
beni;
10.
il passivo.
All’occorrenza, nella dichiarazione in oggetto è precisato se tali beni sono di proprietà esclusiva dell’interessato o sono in parte di proprietà del coniuge.
Il Decreto n.
Con riferimento alle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale iniziale e finale, si veda nello specifico l’allegato 1 (article annexe 1: “Déclaration de situation patrimoniale”); con riferimento alle dichiarazioni concernenti le variazioni sostanziali di patrimonio, si veda nello specifico l’allegato 2 (article annexe 2: “Déclaration de modification substantielle de la déclaration de situation patrimoniale”).
Per quanto riguarda le “dichiarazioni
di interessi” (déclarations d’intérêts)
Nella dichiarazione di interessi il membro del Governo deve dichiarare sia gli interessi di cui è portatore alla data della nomina, sia quelli di cui è stato portatore nei cinque anni precedenti.
Inoltre, egli è tenuto a presentare una “dichiarazione di modifica sostanziale degli interessi posseduti”, qualora riscontri un cambiamento sostanziale degli interessi di cui è portatore. La nuova dichiarazione va presentata entro un mese dalle avvenute modifiche e deve essere inviata sia al presidente dell’Alta Autorità competente, sia al Primo ministro.
Nei due mesi successivi alla cessazione
dell’incarico, egli deve poi presentare un’ulteriore
dichiarazione concernente gli interessi di
cui è portatore alla conclusione della sua esperienza di governo (art. 4, c.I).
Come per le dichiarazioni sulla
situazione patrimoniale, anche per le dichiarazioni
di interessi il provvedimento stabilisce
l’elenco dettagliato dei punti che devono essere trattati nel documento (cfr.
art. 4, c.III). Gli elementi da considerare sono:
1.
le attività
professionali esercitate alla data della nomina che danno luogo ad una
retribuzione o ad una gratifica;
2.
le attività
professionali che sono state esercitate nei cinque anni precedenti alla nomina
che danno luogo ad una retribuzione o ad una gratifica;
3.
le attività di
consulenza esercitate alla data della nomina e nei cinque anni precedenti;
4.
le
partecipazioni ad organi dirigenti di un organismo pubblico o privato o di una
società alla data della nomina e nei cinque anni precedenti;
5.
le
partecipazioni finanziarie dirette al capitale di una società alla data della
nomina;
6.
le attività
professionali esecitate alla data della nomina dal coniuge dell’interessato,
dal partner cui questi è legato da un patto civile di solidarietà (PACS) o dal
concubino;
7.
le attività di
volontariato, suscettibili di far nascere un conflitto di interessi;
8.
le funzioni ed
i mandati elettivi esercitati alla data della nomina.
Le dichiarazioni devono
precisare inoltre, con riferimento agli elementi da 1° a 5°, gli importi delle
retribuzioni, delle indennità e delle gratifiche percepite da ogni membro del
Governo [Si evidenzia che tale elenco prevedeva, nella versione licenziata
dalle due Camere (cosiddetta “petite loi”),
un ulteriore punto, che faceva riferimento a “rapporti suscettibili di originare
un conflitto d’interessi”, abrogato per disposizione del Consiglio
costituzionale, con
Il Decreto n. 2013 -1212, già citato, oltre a specificare che le dichiarazioni di interessi devono essere inviate, sia all’Alta Autorità competente, sia al suo presidente (mediante lettera con ricevuta di ritorno) presenta, in allegato, due diversi modelli per la loro presentazione.
Con riferimento alla dichiarazione di interessi iniziale e a quella finale, si veda in particolare l’allegato 3 (article annexe 3: “Déclaration d’intérêts”); con riferimento alla dichiarazione relativa alle modifiche sostanziali degli interessi, si veda in particolare l’allegato 4 (article annexe 4: “Déclaration de modification substantielle des intérêts détenus”).
Gli organi di controllo della situazione patrimoniale e degli interessi del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo
L’organo
chiamato a controllare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni sopra
menzionate, presentate da Presidente della Repubblica, membri del Governo,
parlamentari ed altri soggetti indicati nella legge n.
Tale
organo, che si configura quale Autorità amministrativa indipendente, ha preso
il posto di un altro ente che svolgeva in precedenza funzioni analoghe:
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 2013-907, la nuova Haute Autorité pour la transparence de la vie publique è composta da nove membri:
·
il presidente, nominato mediante decreto del
Presidente della Repubblica (cfr. il Décret
du 19 décembre 2013 portant
nomination du président de
· due consiglieri di Stato, eletti dall’assemblea generale del Consiglio di Stato;
·
due consiglieri presso
·
due consiglieri-capi (conseillers-maîtres) presso
·
una personalità qualificata, nominata dal
Presidente dell’Assemblea nazionale (AN), che non abbia esercitato, da almeno
tre anni, una funzione di membro di Governo, un mandato parlamentare, o una
funzione prevista dall’art. 11, c. I, della presente legge (tale
personalità è nominata dal presidente dell’AN, previo parere conforme della
commissione permanente per gli affari costituzionali e la giustizia -
· una personalità qualificata, nominata dal presidente del Senato in analoghe condizioni, che non abbia esercitato, da almeno tre anni, le stesse funzioni sopra richiamate per la personalità indicata dal vertice dell’Assemblée nationale.
Con
specifico riferimento ai membri dell’Alta Autorità eletti in qualità di
consiglieri di Stato, di consiglieri presso
I membri della HATVP sono nominati per un mandato di sei anni, non rinnovabile (art. 19, c. III).
In
deroga a tale disposizione, la legge dispone che, nel corso della prima
riunione dell’Alta Autorità, sia estratta a sorte quale delle tre istituzioni rappresentate
in seno all’organo - il Consiglio di Stato,
Il mandato dei membri della HATVP è incompatibile con ogni funzione di membro di Governo o altra funzione o mandato esercitato da altri soggetti istituzionali previsti dall’art. 11 della Legge n. 2013-907.
Spetta inoltre ai membri dell’Alta Autorità il compito di presentare la propria “dichiarazione di situazione patrimoniale” e la propria “dichiarazione di interessi”, alle stesse condizioni previste per i titolari di incarichi pubblici definiti agli artt. 4 e 11 della legge sopra richiamata. Le dichiarazioni dei membri dell’HATVP sono consultabili dagli stessi. Tutti i componenti dell’Alta Autorità sono tenuti al segreto professionale.
Ai sensi dell’art. 20 della legge del 2013, l’HATVP esercita le seguenti missioni:
1. riceve dai membri del Governo, dai parlamentari e dalle personalità elencate all’art. 11 del provvedimento, le dichiarazioni sopra richiamate e ne assicura il controllo ed eventualmente la pubblicità, (secondo alcune regole illustrate di seguito);
2. si pronuncia sulle situazioni che possono costituire un conflitto di interessi e invita le personalità poste sotto il suo controllo ad eliminare ogni situazione di conflitto evidenziata, alle condizioni previste dall’art. 10 del provvedimento;
3. risponde alla domande di parere, formulate dai soggetti posti sotto il suo controllo, in merito a questioni deontologiche che gli stessi possono dover affrontare nell’esercizio dei propri mandati o funzioni;
4. si pronuncia, in applicazione dell’art. 23 del provvedimento, sulla compatibilità dell’esercizio di un’attività di una professione liberale, o di un’attività retribuita in seno ad un organismo o un’impresa che svolge la sua azione in un settore concorrenziale conformemente alle regole di diritto privato, con delle funzioni governative o con alcune funzioni esecutive locali (ad es. presidente di consiglio regionale, presidente di consiglio generale di un dipartimento, sindaco di un comune con più di 20.000 abitanti), esercitate nel corso dei tre anni precedenti l’inizio dell’attività professionale considerata;
5. su richiesta del Primo ministro o di sua propria iniziativa, emette “raccomandazioni” per l’applicazione della Legge n. 2013-907, che indirizza al Primo ministro e alle autorità pubbliche interessate.
Ogni anno l’HATVP invia inoltre al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e al Parlamento un rapporto, pubblicato anche sulla Gazzetta ufficiale, in cui rende conto della propria attività.
Qualora l’Alta Autorità riscontri che una delle personalità poste sotto il suo controllo non rispetti gli obblighi posti dalla Legge n. 2013-907, può segnalarlo al Primo ministro e ai presidenti delle assemblee parlamentari.
A loro volta, tali soggetti istituzionali, o le associazioni riconosciute dall’Alta Autorità che si occupano di lotta contro la corruzione, possono adire l’HAVP se riscontrano le medesime violazioni.
L’Alta Autorità ha la possibilità di richiedere alle personalità poste sotto il suo controllo ogni chiarimento o ogni documento che si riveli utile all’esercizio delle sue missioni.
In particolare, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 22 del provvedimento, l’HATVP qualora constati una violazione degli obblighi sopra descritti, procede in diverso modo, a seconda del soggetto istituzionale che ha commesso l’illecito. Se la violazione è stata compiuta dal Primo ministro, ne informa il Presidente della Repubblica; se è stata compiuta da un altro membro del Governo, ne informa il Primo ministro; se è stata compiuta da un rappresentante francese presso il Parlamento europeo (PE), ne informa il presidente del PE; se è stata compiuta da un membro di un organo di rappresentanza del governo locale (ad es. Consiglio regionale, Consiglio generale di un dipartimento), al presidente dell’assemblea deliberante di cui questi è componente; se è compiuta da membri di gabinetti ministeriali, da collaboratori del Presidente della Repubblica, o del Presidente dell’Assemblea nazionale o del Senato, a coloro che li hanno nominati a tali incarichi; se è compiuta da membri di autorità amministrative indipendenti o di autorità pubbliche indipendenti, ai loro vertici; se è compiuta da altri titolari di missioni pubbliche incardinati presso alcuni organismi previsti all’art. 11 (c.I, 7° e c.III) del provvedimento, ai ministri che sono competenti per il controllo di tali organismi.
Con specifico riferimento alla procedura di controllo delle “dichiarazioni della situazione patrimoniale” e delle “dichiarazioni di interessi” dei membri del Governo si rileva che l’Alta Autorità procede nel seguente modo:
Ai sensi dell’art. 5 del provvedimento, l’Alta Autorità, quando riceve una “dichiarazione sulla situazione patrimoniale”, la trasmette immediatamente all’“autorità fiscale”, che le invia a sua volta, entro trenta giorni, gli elementi che le permettano di valutare l’esaustività, l’esattezza e la sincerità della dichiarazione. L’autorità fiscale fornisce in particolare informazioni riguardo al pagamento da parte dell’interessato dell’imposta sul reddito ed eventualmente dell’“imposta di solidarietà sul patrimonio” (impôt de solidarité sur la fortune).
Entro tre mesi dal ricevimento degli elementi inviatigli dall’autorità fiscale, l’HATVP rende pubbliche le dichiarazioni di situazione patrimoniale e le dichiarazioni di interessi dei membri del Governo, potendo unire anche alcune sue osservazioni in merito. Una volta rese pubbliche le dichiarazioni, gli elettori possono inviare all’Alta Autorità osservazioni scritte in merito alle stesse.
Il regime di pubblicità è applicabile anche alle dichiarazioni presentate dagli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni governative.
Con riferimento a tutte le dichiarazioni considerate non possono comunque essere resi pubblici alcuni elementi, quali ad esempio: l’indirizzo di abitazione della persona interessata; il nome del coniuge, del partner ad essa legato mediante un PACS o del concubino; i nomi degli altri membri della sua famiglia; gli elementi che permettono di localizzare i beni immobili di cui essa dispone; ecc.
L’art. 6 del Decreto n. 2013-1212, già richiamato, dispone che la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e delle dichiarazioni di interessi - così come quelle relative alle loro modifiche sostanziali - dei membri del Governo, dei parlamentari, dei rappresentati francesi presso il PE e dei titolari di mandati elettivi locali, sia effettuata su un sito internet pubblico ad accesso gratuito, gestito dall’HATVP.
Con riferimento alle azioni di segnalazione all’autorità giudiziaria delle violazioni degli obblighi previsti dal provvedimento, si rileva che l’HATVP gode di diversi poteri.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 7 della legge, qualora nel corso dell’esercizio delle funzioni di un membro di Governo, l’HATVP riscontri una variazione sostanziale delle situazione patrimoniale di cui l’interessato non ha fornito spiegazioni valide, dopo essere stato posto nelle condizioni di esprimerle, è tenuta a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale un “rapporto speciale” in merito. Tale rapporto deve contenere anche le osservazioni del membro di Governo interessato ed è contestualmente trasmesso alla procura.
Ai
sensi dell’art. 23 della legge, inoltre, se
Prima di pubblicare tale rapporto, l’HATVP deve aver invitato la persona interessata a formulare spiegazioni sull’accaduto e nel rapporto devono inoltre essere pubblicati sia il parere reso dall’Autorità, sia le osservazioni espresse dall’interessato. Inoltre, l’HATVP è tenuta a spedire il “rapporto speciale” al Procuratore della Repubblica, unitamente ai documenti in suo possesso che attestino la violazione del parere espresso sull’incompatibilità di una determinata attività con il precedente esercizio di funzioni esecutive.
Quanto
alle disposizioni penali introdotte
dalla Legge n. 2013-907 per sanzionare la persona che non presenta alla HATVP
le dichiarazioni dovute nelle modalità previste, si rileva che la suddetta legge
dispone il perseguimento di colui che esprime
sia dichiarazioni omissive, sia dichiarazioni false. L’art. 26 della legge stabilisce infatti che il fatto
per un membro di Governo, o di altra persona elencata all’art. 11 del
provvedimento, di non presentare una delle dichiarazioni previste dalla legge,
o di omettere di dichiarare una parte sostanziale del proprio patrimonio o dei
propri interessi, o di fornire una valutazione menzognera del proprio
patrimonio, è sanzionato con una pena fino a tre anni di reclusione e fino a
45.000 euro di ammenda.
È inoltre disposto che sia possibile pronunciare nei confronti dell’interessato anche una pena integrativa di divieto di esercizio dei diritti civili e di divieto di esercizio di una funzione pubblica.
Qualora un membro di Governo, o altra persona menzionata all’art. 11 o all’art. 23 della legge, non rispetti le ingiunzioni poste dalla HATVP, o non le comunichi le informazioni utili, o non le fornisca i documenti necessari per l’esercizio della sua missione, è sanzionato con una pena fino ad un anno di reclusione e fino a 15.000 euro di ammenda.
Se qualcuno pubblica le dichiarazioni sopra menzionate o divulga informazioni in merito, illecitamente, al di fuori dei casi previsti dalla Legge n. 2013-907, è punito con le sanzioni previste dall’art. 226-1 del codice penale, relativo al reato di violazione della vita privata. Il suddetto articolo dispone che per tale reato sia possibile una pena fino ad un anno di reclusione e fino a 45.000 euro di ammenda.
Disciplina delle incompatibilità connesse all’esercizio di
cariche di governo
Ai sensi dell’articolo 55, comma 1, della Legge fondamentale tedesca, il Presidente federale non può far parte del Governo, né di un’assemblea legislativa della Federazione o di un Land. Inoltre, il Presidente federale non può esercitare nessuna altra funzione pubblica remunerata, nessuna professione o mestiere, così come non può far parte della direzione o del consiglio di amministrazione di un'impresa a scopo di lucro (articolo 55, comma 2). Le disposizioni in materia di inconciliabilità (Unvereinbarkeit), ovvero di incompatibilità (Inkompatibilität), tra la carica di Cancelliere federale o di Ministro federale e l'esercizio di attività diverse sono contenute nell'articolo 66 della Legge Fondamentale che stabilisce: “Il Cancelliere federale ed i ministri federali non possono esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere o professione, così come non possono appartenere né alla direzione, né, senza l'approvazione del Bundestag, al consiglio di amministrazione di un’impresa istituita a scopo di lucro”.
In
applicazione di tale principio è stata in seguito emanata
Per quel che riguarda in particolare gli incarichi accessori e le attività parallele (Nebenämter und Nebentätigkeit) dei membri del Governo, l’articolo 5 della legge stabilisce che il Cancelliere e i Ministri non possono esercitare, parallelamente al loro ufficio, nessun altro incarico (Amt) remunerativo, alcun mestiere (Gewerbe) o professione (Beruf). Durante la loro permanenza in carica non possono appartenere né alla direzione, né al consiglio d'amministrazione o di vigilanza di un’impresa istituita a scopo di lucro o svolgere dietro compenso attività arbitrali o di consulenza extra-giudiziarie, a meno che il Bundestag non approvi espressamente una deroga al divieto di appartenenza ad un Consiglio di vigilanza o di amministrazione. I membri del Governo non possono inoltre rivestire cariche onorifiche pubbliche, salvo deroghe approvate dal Governo federale.
L'articolo
66 della Legge fondamentale ha un corrispettivo in quanto disposto dal
precedente articolo
Le incompatibilità messe in evidenza dagli articoli sopra citati riguardano le attività remunerative di tipo pubblico e privato. Il comma 1 dell'articolo 5 della Bundesministergesetz è in tal senso chiarissimo, poiché utilizza i sostantivi “mestiere” e “professione”, termini riferibili ad un'attività dipendente o autonoma ma comunque legata ad un lavoro retribuito. Laddove si parla di carica/ufficio (Amt), termine utilizzato per indicare anche attività istituzionali, il legislatore specifica e definisce il sostantivo con l’aggettivo “remunerativo” (besoldetes Amt), che non lascia margini interpretativi. Le incompatibilità di tipo politico, ovvero pluralità di incarichi ed uffici in ambito istituzionale, appaiono quindi escluse dalle incompatibilità enumerate dagli articoli citati.
La
direzione di un’impresa rientra in tal senso nella fattispecie di
incompatibilità assoluta, mentre la partecipazione ad organi di gestione è
ammessa soltanto se approvata dal Bundestag
con voto di maggioranza. La deroga è stata interpretata da gran parte della
dottrina come uno strumento funzionale in grado di permettere, ove richiesta,
la partecipazione dei membri del Governo agli organi di gestione delle imprese
economiche di proprietà pubblica o a capitale misto.
Non prevedendo un apparato di carattere sanzionatorio né alcun procedimento dinanzi al Tribunale costituzionale federale o ad altri organismi, la disciplina in materia è stata definita da una parte dei costituzionalisti “lex imperfecta”. Una parte residuale della dottrina ha invece interpretato la norma partendo dagli articoli 63 e 64 della Legge Fondamentale e attribuendo al Presidente Federale la competenza ad accertare l'esistenza di un conflitto di interessi, nell’ambito del procedimento di formazione del Governo.
Poiché i divieti espressi dall'articolo 66 hanno inizio dall'entrata in carica, tale dottrina configura un diritto- dovere del Presidente federale di non procedere alla nomina di un componente del Governo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi accertato.
Nel caso in cui l'incompatibilità dovesse ravvisarsi dopo l'entrata in carica, sempre secondo tale linea interpretativa spetterebbe al Cancelliere federale proporre al Presidente le dimissioni del Ministro la cui posizione non risulti conforme ai criteri stabiliti dall'articolo 66.
Per quanto riguarda la mera titolarità di imprese, la dottrina tedesca prevalente ritiene che tale situazione non sia compresa nei divieti di cui all’articolo 66 della Legge fondamentale; ciò significa che ai titolari di funzioni governative non è richiesto di alienare i propri beni e le imprese delle quali sono proprietari.
Infine,
a componenti del Governo che siano anche membri del Bundestag (non vi è infatti incompatibilità tra le due cariche) si
applicano alcune delle disposizioni contenute nella Legge sullo stato giuridico
dei membri del Bundestag (Abgeordnetengesetz), da ultimo modificata con legge dell’
La disciplina del conflitto di interessi relativo all’assunzione e all’esercizio di cariche di Governo è oggetto, nel Regno Unito, del Ministerial Code (ultima ed. maggio 2010), fonte normativa di natura deontologica e autoregolamentare che, nonostante il rango formalmente non legislativo, è vincolante per i destinatari, secondo un tratto tipico di quell’ordinamento che si avvale ampiamente, nelle più diverse materie, di regole informali e prive di sanzione giuridica, ma nondimeno considerate pienamente cogenti dall’opinione comune.
In
conformità alla prassi costituzionale che ne prevede l’adozione rinnovata
all’inizio di ciascuna legislatura, il Ministerial
Code è stato adottato già dal Cabinet
Office nel 2001 e nel 2005, con l’intento di introdurre criteri ai quali
devono attenersi i titolari di cariche ministeriali nei loro rapporti
istituzionali e con i corpi sociali (i rispettivi Dipartimenti, il Parlamento,
la pubblica amministrazione, i partiti e i collegi elettorali). Una versione
emendata del codice è stata inoltre introdotta nel
Il testo vigente del codice è stato pubblicato nel maggio del 2010[3], al momento dell’insediamento della nuova maggioranza di governo. Esso contiene, oltre ai capitoli iniziali in materia di nomine ministeriali e i rapporti dei ministri con la pubblica amministrazione, con i partiti politici e con i rispettivi collegi elettorali, previsioni relative agli interessi privati dei membri del Governo (raccolte nel capitolo 5 del codice, Ministers’ Private Interests).
Tali previsioni del codice si affiancano alle regolamentazioni già vigenti in materia di conflitti di interesse dei membri delle Assemblee legislative, in maniera che al cumularsi delle cariche - governativa e parlamentare - corrisponde la convergente applicazione delle rispettive discipline, i cui contenuti presentano note di sostanziale omogeneità. Benché di natura diversa (l’uno avente carattere informale, l’altro recepito negli interna corporis acta delle Camere), i due corpi normativi condividono infatti il principio della doverosa pubblicità degli interessi (disclosure of interests), perseguito, nella sfera parlamentare, attraverso l’obbligatoria declaration and registration of interests presso l’ufficio del Register istituito in ciascuna Camera[4], e in ambito governativo - precedentemente all’adozione del Ministerial Code - mediante le direttive contenute nelle Questions of Procedure delineate dal Cabinet Office.
L’enunciazione del canone fondamentale della trasparenza e il suo generalizzato radicamento (presso gli organi rappresentativi e l’Esecutivo, come anche nei settori preposti alla cura di interessi pubblici, siano essi parte del Civil Service oppure quangos e agencies) possono essere fatti risalire al rapporto conclusivo, pubblicato nel 1995, di una commissione appositamente insediata (inizialmente nota come Nolan Committee, dal nome del presidente) e successivamente rinnovata. Dei basilari Seven Principles che presiedono all’esercizio di cariche pubbliche, posti sotto la vigilanza della Committee on Standards in Public Life per quanto attiene alla loro effettività, vengono in rilievo particolare per il tema in rassegna quelli riferiti alla Selflessness, alla Integrity e alla Honesty. In virtù del primo principio “i detentori di cariche pubbliche devono agire solamente in nome del pubblico interesse, e non al fine di perseguire benefici economici o di altra natura per se stessi o i loro familiari o amici”. Alla stregua del secondo, essi “non devono assumere obblighi di natura economica o di altro tipo verso persone od organizzazioni esterne che potrebbero tentare di influenzarli nello svolgimento del loro ufficio”. Il terzo, infine, fa obbligo ai medesimi di “dichiarare ogni privato interesse correlato alle loro cariche pubbliche, e di adoperarsi per risolvere ogni conflitto in maniera da tutelare l’interesse pubblico”[5].
I principi generali del codice di condotta
Date queste brevi premesse, utili a delineare il più ampio contesto in cui si inscrive il Ministerial Code, è ora possibile dar conto del suo contenuto.
Vi è posto, innanzitutto, il principio generale in base al quale “i ministri devono assicurare che nessun conflitto insorga, o sembri insorgere, tra le loro cariche pubbliche (public duties) e i loro interessi privati, finanziari o di altro genere” (par. 5.1). È, tuttavia, rimesso alla personale responsabilità di ciascun ministro di “decidere se e quale azione sia necessaria per evitare un conflitto o la percezione di un conflitto, e di sostenere la decisione assunta, se necessario rispondendone dinanzi al Parlamento”. Al Permanent Secretary, che presiede il Central Secretariat costituito presso il Cabinet Office, è assegnato il compito di prestare consiglio e assistenza al ministro che ne faccia richiesta, sulla base dei precedenti ed eventualmente coinvolgendo a tale scopo altri esponenti del Cabinet, oppure avvalendosi dell’ausilio di consulenti professionali anche esterni al Governo. In caso di grave dubbio, la questione relativa al conflitto può essere sottoposta al vaglio del Primo Ministro: ma - viene precisato - “è responsabilità individuale dei ministri porre ordine nella loro sfera privata affinché siano evitate critiche, ed è a loro rimessa la decisione finale al riguardo” (par. 5.2)[6].
Finalità del codice, dunque, non è (come vi è espressamente affermato, par. 5.7) quella di precludere l’assunzione di cariche ministeriali a persone con notevole esperienza nell’industria, nelle professioni o in altri ambiti, ma di garantire che siano in tale evenienza adottate misure organiche (systemic steps) idonee ad evitare il rischio di un conflitto di interessi, effettivo o percepito come tale.
Nel codice di condotta è delineata la procedura che ciascun ministro ha facoltà di perseguire per addivenire alla soluzione del conflitto di interessi che lo riguardi. È previsto, in particolare, che al momento della loro nomina i ministri comunichino, su base volontaria e per iscritto, al Permanent Secretary, una lista completa dei loro interessi che possono dare origine ad un conflitto, siano essi di natura finanziaria, immobiliare o di natura professionale. A tal fine rilevano, sotto il profilo soggettivo, gli interessi imputabili non soltanto in via diretta al titolare della carica ministeriale, ma anche quelli del coniuge o del convivente, dei figli anche se minori, di persone giuridiche (trusts) nelle quali il ministro o suoi parenti o conviventi abbiano ruoli significativi (di amministratore o di beneficiario) (par.5.3).
Ricevuta la lista degli interessi, il Permanent Secretary valuta assieme al ministro l’insorgenza di situazioni di conflitto, i possibili rimedi o l’opportunità di eventuali integrazioni, e ne riceve le spontanee dichiarazioni in ordine alle iniziative assunte (par. 5.4). Le informazioni e le dichiarazioni fornite dal ministro hanno natura strettamente confidenziale e non possono essere diffuse senza il suo consenso, né possono ricevere smentita o conferma da parte del Secretary in caso di critiche mosse al ministro, essendo comunque rimessa all’autonoma determinazione di quest’ultimo la diffusione al pubblico della lista dei propri interessi e delle iniziative conseguenti.
Qualora il ministro continui ad essere titolare di interessi di natura privata, ed ogni volta che decisioni del Governo possano incidere su di essi, è regola che egli dichiari tali interessi agli altri ministri e che rimanga estraneo (entirely detached) alle deliberazioni. Analogo contegno il ministro è tenuto ad assumere nell’ambito del suo Dipartimento, qualora insorgano situazioni di conflitto, attuale o potenziale, tra i suoi interessi privati e il public business (par. 5.5).
Nel codice sono esposte in dettaglio talune misure risolutive dei casi di conflitto, fondate sulle precedenti esperienze dei Governi.
È previsto, in particolare, che al momento della nomina i ministri lascino ogni altra carica pubblica eventualmente detenuta, o altrimenti sottopongano al vaglio del Primo Ministro la propria decisione di mantenerla (par. 5.8). Spetta ai ministri, inoltre, assicurarsi di non avere partecipazioni in enti privati le cui finalità possano determinare un conflitto di interessi con la politica del Governo, e astenersi dal dare il proprio patrocinio o sostegno a iniziative promosse da gruppi di pressione o da organizzazioni beneficiarie di finanziamenti pubblici. L’eventuale sostegno che il ministro voglia dare a fondazioni o a enti assistenziali (charities) non deve porlo nella condizione, ancorché apparente, di assumere obblighi verso tali enti (e sono pertanto sconsigliati espressamente i contatti diretti e personali tra i ministri e le persone fisiche o giuridiche interessate). I membri del Governo possono mantenere, una volta assunta la carica ministeriale, la propria adesione a organizzazioni sindacali purché, anche in questo caso, ciò non dia adito a situazioni di conflitto reali o apparenti, ed avendo cura di non prendere parte attiva nella loro attività, di non ricevere remunerazioni da quella fonte (eccettuati gli eventuali accantonamenti previdenziali) e di evitare ogni rapporto che possa apparire condizionante e foriero di un’indebita ingerenza (undue influence) sulla propria attività (parr. 5.9, 5.10).
Il Ministerial Code dedica ulteriori paragrafi al tema degli interessi privati di natura finanziaria che possano venire in contrasto con la carica pubblica ricoperta; alle regole di tenore deontologico, in questo caso, si accompagna l’esplicito richiamo a norme generali di diritto positivo.
Dopo aver ribadito, anche con riferimento a questo specifico aspetto, il principio in base al quale i ministri devono scrupolosamente evitare l’insorgenza di tali conflitti, reali o apparenti, adottando le misure idonee a risolverli o a prevenirli, le previsioni del codice di condotta assegnano un più marcato rilievo al parere del Permanent Secretary, data la sua veste istituzionale di Accounting Officer responsabile dinanzi al National Audit Office (organo indipendente di vigilanza sulla spesa pubblica).
In particolare, sono “tipizzate” nel codice due principali modalità attraverso le quali può determinarsi (o si può supporre che si determini) il conflitto: esso può derivare dall’esercizio di poteri o di influenza che venga ad incidere sul valore degli interessi detenuti, oppure dall’impiego di particolari conoscenze acquisite nel corso dell’attività istituzionale e che possa arrecare benefici o evitare perdite agli interessi finanziari privati del ministro (parr. 5.11-5.12).
In tali ipotesi, a prescindere dal rischio - puntualmente richiamato nel codice - che ciò comporta per la reputazione del ministro, si prospettano due rilevanti implicazioni giuridiche. In primo luogo, il compimento o l’omissione di atti da parte del ministro (in quanto pubblico ufficiale) in ambiti rispetto ai quali il medesimo abbia interessi pecuniari possono essere portati alla cognizione dei giudici (il cui scrutinio in materia di conflitto di interessi, come per incidens avvertono gli estensori del codice, è sempre più stringente) ed essere invalidati. In secondo luogo, si richiamano le norme penalistiche del Criminal Justice Act 1993 concernenti l’uso o la comunicazione di informazioni economiche confidenziali (cosiddette “price-sensitive”) ottenute in virtù dell'ufficio ministeriale (par. 5.13).
Sono altresì segnalati criteri di soluzione alternativi alla dismissione (disposal) dei beni alla base degli interessi privati in conflitto; il ministro che non voglia o non possa alienare tali beni può infatti - avvalendosi del consiglio del Permanent Secretary e degli esperti esterni eventualmente coinvolti tramite il Cabinet - adottare misure relative ai beni in sé considerati, oppure concernenti le decisioni ad essi relative (par. 5.14).
In particolare, il ministro incorso nel conflitto di interessi può devolvere i propri investimenti finanziari ad un blind trust, in modo che la gestione dei beni sia separata dalla titolarità e temporaneamente rimessa ad un soggetto indipendente, al quale siano preclusi l’informazione o il rendiconto verso il titolare circa le variazioni patrimoniali. Tale soluzione, tuttavia, è nel codice reputata idonea nel solo caso in cui gli interessi finanziari in questione siano molto variegati e distribuiti, stante la regola di trasparenza societaria posta dal Companies Act 1985, che abilita le società a conoscere l’identità dei propri azionisti (par. 5.15). Una soluzione alternativa è quella concernente l’obbligo, pubblicamente assunto dal ministro, di astenersi dall’operare sul mercato azionario rilevante per un determinato periodo (par. 5.16).
In mancanza di questi o di altri accorgimenti, devono essere adottate misure, dallo stesso ministro e dal Dipartimento cui è preposto, dirette a precludergli l’accesso a determinati documenti e la partecipazione a determinate discussioni o deliberazioni. In concreto, l’attuazione di queste misure è variabile in funzione delle specifiche competenze (del junior Minister rispetto al ministro a capo del Dipartimento, e viceversa: par. 5.17). Qualora sussistano dubbi - per l’impraticabilità delle accennate soluzioni, per le natura dei compiti del Dipartimento, per la qualità o l’ampiezza degli investimenti implicati - sulla possibilità di porre efficace rimedio al conflitto, della questione è investito il Primo Ministro, e possono rendersi in tal caso necessarie le dimissioni del ministro (par. 5.18).
Ulteriori e puntuali previsioni del codice sono dedicate alle partecipazioni dei membri del Governo in studi professionali (partnerships), in aziende, gruppi immobiliari, enti pubblici e privati nei quali essi ricoprano posizioni direttive (directorships), nonché in imprese assicurative (membership of Lloyd’s). In tutti i casi è ribadito il doveroso contegno finalizzato a scongiurare l’insorgenza, anche apparente, di conflitti di interesse, ed è affermata la necessità di adottare spontaneamente misure idonee a separare gli interessi privati dalle mansioni di Governo (parr. 5.19, 5.20, 5.21).
Peraltro, un’accentuazione dei requisiti di trasparenza dell’attività di governo è stata raccomandata, nel dicembre 2011, dall’organo monocratico preposto al controllo sull’attuazione del codice (Independent Adviser on Ministers’ Interests)[7], il quale ha suggerito una modifica dello stesso codice concernente la periodica pubblicazione (on-line e su base trimestrale) degli incontri svolti tra il ministro e soggetti o associazioni esponenziali di categorie o di interessi particolari.
Attività successive all’incarico ministeriale
Coerentemente con un sistema giuridico nel quale non sono infrequenti le “incompatibilità successive” e le cosiddette post-office employment restrictions per i titolari di cariche pubbliche, nel presupposto che tali preclusioni possano rafforzarne l’autonomia e l’indipendenza durante l’espletamento del loro mandato, il Ministerial Code si preoccupa di disciplinare anche l’assunzione di nuovi incarichi da parte degli ex ministri.
È previsto, in particolare, che una volta lasciata la carica di Governo e per i due anni successivi, gli ex ministri in procinto di assumere nuovi incarichi di rilievo economico e sociale (eccettuati quelli onorifici o non retribuiti) richiedano previamente il parere della Independent Advisory Committee on Business Appointments, affinché sia salvaguardato l’interesse pubblico e non sorga nell’opinione comune il sospetto che decisioni adottate durante il mandato ministeriale siano state influenzate da aspettative circa i futuri incarichi professionali (par. 5.29).
Alcune previsioni riguardano le limitazioni che gravano sul ministro in carica rispetto al suo personale sostegno affinché siano conferiti premi od onorificenze a terze persone (par. 5.23), nonché la regola generale che impone al public servant e al ministro di non accettare doni (par. 5.24). Il ministro può comunque trattenere i doni di modico valore (fino a 140 sterline) (par. 5.25). I doni ricevuti dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni diventano proprietà del Governo (par. 5.26), che pubblica annualmente una lista dei doni ricevuti di valore superiore alle 140 sterline (par. 5.27). Nel testo aggiornato nel 2010, tra le norme deontologiche poste per i destinatari del codice è stata introdotta quella concernente l’utilizzazione di autovetture di servizio, da limitare ad effettive esigenze ufficiali e di sicurezza (art. 10.12).
Il dettato costituzionale e le leggi attuative
L’art. 98, comma 3,
della Costituzione spagnola del 1978 vieta ai membri del Governo l’esercizio di altre funzioni rappresentative,
al di fuori di quelle proprie del mandato parlamentare, e di qualunque altra
funzione pubblica non inerente all’incarico. Non è inoltre permesso l’esercizio
di attività professionali o commerciali. Il comma successivo riserva alla legge
la disciplina dettagliata di tali incompatibilità.
Più volte il legislatore è intervenuto in materia,
la prima legge attuativa, adottata cinque anni dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, è stata
Nel 1995 il legislatore spagnolo ha riformato la
legislazione sull’incompatibilità delle alte cariche dello Stato, al fine di
rendere più efficaci i meccanismi di controllo e il regime sanzionatorio, con
l’approvazione della Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno de
A distanza di dieci anni il Governo Zapatero ha
varato un ampio programma di misure per il c.d. “buon governo”, che ha portato
all’approvazione del “codice del buon governo” (Código del Buen Gobierno)[8] e ad una
nuova sostanziale riforma della disciplina, varata con
La legge del 2006 non si è limitata, infatti, a
perfezionare il precedente regime delle incompatibilità, ma ha introdotto nuove
misure cautelative a garanzia dell’oggettività, dell’imparzialità e
dell’indipendenza delle più alte cariche dello Stato.
Le “alte cariche” dello Stato e la definizione di conflitto di interessi
La legge 5/2006 elenca tassativamente le “alte
cariche” destinatarie della nuova disciplina (art. 3, comma 2, lettere a-m) e
cioè:
·
membri del
Governo e Segretari di Stato;
·
sottosegretari,
segretari generali, delegati del Governo nelle Comunità autonome, in Ceuta e
Melilla[9], nelle
isole e negli enti di diritto pubblico, capi e direttori generali di missioni
diplomatiche permanenti e capi di rappresentanze permanenti presso
organizzazioni internazionali;
·
i direttori
generali dell’Amministrazione statale;
·
il direttore
generale dell’ente pubblico Radiotelevisione spagnola, i presidenti, i
direttori generali, esecutivi, tecnici o di dipartimento, e altre cariche
assimilabili, con riferimento a enti di diritto pubblico legati o dipendenti
dall’Amministrazione generale dello Stato, la cui nomina sia effettuata su
decisione del Consiglio dei ministri, o dei propri organi di governo, e
compresi, in ogni caso, i Presidenti ed i direttori generali degli enti di
gestione e dei servizi comuni della Sicurezza sociale;
·
il Presidente
ed i consiglieri del Tribunale per la difesa della libera concorrenza;
·
il Presidente
ed i direttori generali dell’Istituto ufficiale di credito;
·
i Presidenti e
gli amministratori delegati di società commerciali, se designati previo accordo
in Consiglio dei ministri o in altri organi di governo, nel caso in cui
l’Amministrazione generale dello Stato sia azionista di maggioranza o abbia
comunque una posizione dominante nel consiglio di amministrazione;
·
membri di
gabinetto della Presidenza e della Vicepresidenza del Consiglio nominati dal
Consiglio dei ministri ed i direttori dei gabinetti ministeriali;
·
i presidenti,
i direttori ed i gestori delle fondazioni pubbliche statali, a condizione che
percepiscano una retribuzione per lo svolgimento dell’incarico;
·
il presidente
e i consiglieri della Comisión Nacional
del Mercado de Valores, della Commissione del mercato delle
telecomunicazioni, della Commissione nazionale dell’energia[10], il
presidente, i consiglieri e il Segretario generale del Consiglio di sicurezza
nucleare, così come il presidente ed i membri degli organi decisionali delle
autorità regolatorie;
·
i direttori generali
ed esecutivi, i segretari generali e assimilati delle autorità regolatorie;
·
i titolari di
qualsiasi altro incarico presso l’Amministrazione generale dello Stato, la cui
nomina sia stata effettuata dal Consiglio dei ministri.
Inoltre, per la nomina del Presidente del Consiglio
di Stato, il Governo deve comunicare al Congreso
de los Diputados il nome della persona proposta all’incarico, affinché il
designato possa essere convocato dall’apposita Commissione del Congreso, secondo quanto disposto dal
Regolamento stesso. Tale Commissione esamina le candidature proposte e formula
un parere sull’eventuale esistenza di conflitto di interesse. Lo stesso
procedimento deve essere osservato per la nomina dei massimi responsabili della
Comisión Nacional del Mercado de Valores,
della Commissione per il mercato delle telecomunicazioni, della Commissione
nazionale per l’energia, del Consiglio per la sicurezza nucleare, del
Presidente del Consiglio economico e sociale, del Tribunale per la difesa della
concorrenza, dell’Agenzia EFE (Agenzia nazionale di stampa), del direttore
dell’Agenzia per la protezione dei dati e del direttore generale dell’ente
pubblico Radiotelevisione spagnola.
L’articolo 4 definisce come conflitto di interesse
qualunque intervento dei titolari delle cariche sopraindicate su temi in cui
confluiscono interessi pubblici e interessi privati propri o di familiari,
diretti o condivisi con terzi.
Le incompatibilità pubbliche e private
Già nella legge 12/1995 si affermava il principio
della incompatibilità generale con
qualsiasi attività pubblica o privata, fatte salve alcune eccezioni
esplicitamente elencate dalla legge stessa. La legge del
In particolare, tra le attività pubbliche compatibili rientrano: lo svolgimento di
incarichi a carattere istituzionale o commissionati dal Governo; lo svolgimento
di missioni a carattere temporaneo presso altri Stati o presso organizzazioni
internazionali; la presidenza di società per azioni di proprietà diretta o
indiretta dell’Amministrazione generale dello Stato, quando la natura dei fini
perseguiti da tali società sia connessa alle competenze legalmente attribuite
all’alta carica; la rappresentanza dell’Amministrazione statale negli organi
collegiali e direttivi o nei consigli di amministrazione delle imprese a
capitale pubblico o di enti di diritto pubblico. Tuttavia non si può
appartenere a più di due consigli di amministrazione di tali enti o imprese,
salvo diversa autorizzazione del Consiglio dei Ministri. In ogni caso allo
svolgimento di tali attività non può corrispondere alcuna remunerazione, ma
solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Viene, infine,
precisato che i membri del Governo e i Segretari di Stato, conformemente a
quanto disposto dalla Legge organica sul regime elettorale, possono svolgere
l’attività di deputato o senatore.
L’articolo 10 consente ai titolari di alte cariche
solo tre tipi di attività private (sempre che non sia compromessa
l’imparzialità o l’indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni):
·
l’amministrazione
del proprio patrimonio personale o familiare;
·
la produzione
e creazione letteraria, artistica, scientifica o tecnica e le pubblicazioni che
ne possono derivare, compresa la partecipazione occasionale in qualità di
relatori a congressi, conferenze, seminari o corsi, purché non si instaurino
rapporti di lavoro o di prestazione di servizi;
·
la
partecipazione a istituti culturali o di beneficenza senza fini di lucro,
sempre che non ne derivi alcuna forma di retribuzione personale.
Ulteriori misure finalizzate a prevenire il
conflitto di interessi sono contenute nell’articolo 6, comma 1, che stabilisce
che i titolari delle alte cariche non possano detenere partecipazioni dirette o
indirette superiori al 10% del capitale di aziende, che abbiano rapporti
contrattuali, di qualunque tipo, con il settore pubblico, a livello statale,
regionale o locale o che siano subfornitrici di tali aziende o che ricevano
finanziamenti pubblici. Tale limite si applica anche nel caso in cui le azioni
siano detenute insieme al coniuge, a prescindere dal regime patrimoniale
familiare, o ad altra persona convivente in analoga relazione affettiva, ai
figli a carico oppure a persone poste sotto tutela.
Nel caso di società per azioni con capitale
sottoscritto superiore a 600.000 euro, tale divieto si applica alle
partecipazioni patrimoniali, che senza raggiungere il limite del 10%,
comportano una posizione societaria, in grado di condizionarne gli assetti in
maniera rilevante.
Nel caso in cui il titolare dell’incarico al
momento della nomina abbia partecipazioni superiori ai limiti indicati, deve
privarsene entro il termine di tre mesi. Analogamente se la partecipazione è
acquisita per via ereditaria o ad altro titolo gratuito durante il mandato, il
titolare deve privarsene entro tre mesi.
L’articolo 7 dispone, inoltre, che chiunque sia
chiamato a ricoprire alti incarichi è obbligato a disinteressarsi dagli affari
relativi a società in cui ha svolto funzioni direttive o amministrative nei due
anni precedenti la nomina. Tale obbligo si estende anche nel caso in cui tali
funzioni interessino il coniuge, il convivente o altri familiari entro il
secondo grado di parentela. A tale scopo i titolari delle alte cariche devono
presentare una dichiarazione particolareggiata relativa alle attività
professionali e lavorative svolte nei due anni prima della nomina. In ogni caso
ogni qualvolta si configuri tale obbligo, l’astensione deve essere formulata
per iscritto e notificata al diretto superiore o all’organo designante.
Nei due anni successivi alla cessazione dalla
carica, è fatto divieto di svolgere attività in aziende private in rapporto
diretto con l’area di competenze della carica ricoperta. Tale rapporto diretto,
in base all’articolo 8, comma 1, sussiste nel caso in cui, durante il mandato,
le alte cariche, o i superiori su loro proposta, abbiano adottato risoluzioni o
abbiano stipulato accordi con tali imprese.
I titolari di cariche pubbliche che intendono
tornare a svolgere la propria attività professionale presso imprese private,
non incorrono in incompatibilità se l’attività che andranno a svolgere non è
direttamente relazionata alle competenze della carica ricoperta. Inoltre, nei
due anni successivi al termine della carica non possono stipulare, direttamente
o attraverso società di cui fanno parte per una percentuale superiore al 10%,
contratti di assistenza tecnica, di servizio o simili con la pubblica
amministrazione.
Infine, l’articolo 8 dispone che nei due anni
successivi alla cessazione dalla carica i titolari, prima di avviare nuove
attività professionali di natura privata, devono dichiararlo alla Oficina de Conflictos de Intereses, di
cui all’articolo 15. Entro un mese
Le dichiarazioni richieste e il ricorso al blind trust
I titolari di alte cariche dello Stato, entro tre
mesi dall'inizio dell’incarico, devono presentare due dichiarazioni:
· una relativa alle attività in cui sono impegnati (art. 11)[11];
· una di natura patrimoniale (art. 12), contenente tutte le informazioni relative a beni, diritti e obbligazioni, compresi i titoli finanziari negoziabili e le partecipazioni societarie. Nella dichiarazione va anche indicato l’oggetto sociale di tutte le società in cui il titolare, il coniuge, il convivente o i figli a carico abbiano interessi. Su base volontaria il coniuge o il convivente potranno formulare un’analoga dichiarazione. Il titolare deve allegare alla dichiarazione patrimoniale la propria dichiarazione dei redditi, che deve essere ripresentata ogni anno. La dichiarazione patrimoniale deve essere ripetuta entro i tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico.
La dichiarazione sulle attività è inviata al Registro delle attività delle alte cariche
(Registro de Actividades de Altos Cargos),
che ha carattere pubblico, mentre la seconda viene trasmessa al Registro dei beni e diritti patrimoniali
delle alte cariche (Registro de
Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos), che ha, invece, carattere
riservato e al quale possono accedere soltanto il Parlamento, gli organi
giudiziari e il pubblico ministero. Un regolamento stabilisce i contenuti della
dichiarazione dei beni e diritti patrimoniali dei membri del Governo e dei
Segretari di Stato, nonché delle altre alte cariche di cui all’articolo 3[12], che sono
pubblicati sul Bollettino ufficiale dello Stato, salvaguardando la privacy e la sicurezza dei soggetti
interessati[13].
La legge 12/1995 aveva introdotto una novità vicina
al blind
trust del diritto nordamericano, che è stata sostanzialmente conservata
nella legge del
Tale entità svolge la sua attività nel rispetto dei
principi generali della redditività (rentabilidad)
e del rischio (riesgo) stabiliti nel
contratto, con il divieto sia di ricevere indicazioni sugli investimenti da
parte degli interessati, sia di comunicare loro la composizione degli
investimenti stessi, salvo i casi previsti dalla legge.
Gli organi competenti ed i procedimenti sanzionatori
L’articolo 15 istituisce un organo ad hoc,
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, come è
consuetudine nel sistema spagnolo, le infrazioni (infracciones), che hanno natura di illecito amministrativo, sono
divise in tre gradi: molto gravi, gravi e lievi.
Le infrazioni molto
gravi alla legge sono tre:
·
mancato
rispetto dei principi generali di incompatibilità indicati dalla legge;
·
presentazione
di dati e documenti falsi;
·
mancato rispetto
delle disposizioni dell’art. 13 sulla gestione dei titoli quotati in Borsa.
Le infrazioni gravi
sono di due tipi:
·
omissione di
dati e documenti da presentare;
·
mancata
dichiarazione di attività e di beni patrimoniali nei rispettivi registri,
nonostante un avviso in tal senso.
È considerata, infine, infrazione lieve la mancata dichiarazione di
attività e/o di beni patrimoniali nei tempi stabiliti, purché a ciò si rimedi
dopo aver ricevuto un apposito avviso.
La legge 5/2006 ha fortemente inasprito le sanzioni
applicabili. In particolare le infrazioni molto gravi sono punite con la
destituzione dall’incarico, l’obbligo di restituire le somme di denaro
percepite indebitamente e la mancata
erogazione della pensione a titolo di indennizzo prevista dalla Ley 74/1980, de 29 de diciembre. Inoltre
i titolari di alte cariche colpevoli di infrazioni molto gravi non possono
accedere alle alte cariche contemplate dalla stessa legge per un periodo che
oscilla tra 5 e 10 anni. L’entità di quest’ultima sanzione è proporzionata ai
danni arrecati ai cittadini da tali comportamenti illeciti. Per le infrazioni
lievi è invece previsto un ammonimento (amonestación)
agli interessati.
Indipendentemente dalle sanzioni imposte, se si
configurano ipotesi di responsabilità ulteriori, è competenza della Direzione del servizio giuridico dello
Stato dell’Avvocatura generale dello Stato avviare le azioni opportune. In
presenza di ipotesi di reato, l’amministrazione pubblica trasmette tutta la
documentazione al Procuratore generale dello Stato e sospende ogni
procedimento, in attesa del termine del processo penale.
I procedimenti sanzionatori nei confronti dei
membri del Governo e dei Segretari di Stato possono essere avviati solo dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione; negli altri casi l’iniziativa spetta direttamente al Ministro
per la pubblica amministrazione. La fase istruttoria è di competenza della Oficina de Conflictos de Intereses.
Infine, l’imposizione delle sanzioni, in presenza
di infrazioni molto gravi e, in ogni caso, nei confronti dei membri del Governo
e dei Segretari di Stato, spetta al Consiglio
dei ministri; in caso di infrazioni gravi o lievi gli organi competenti
sono rispettivamente il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Segretario di Stato per la pubblica amministrazione.
La legge su trasparenza, accesso all’informazione pubblica e buon governo
Nel 2013 è stata approvata
Per quanto concerne in particolare il buon governo,
sono elevati a norma di legge alcuni principi che in precedenza avevano valore
programmatico e senza forza di legge, con la conseguente applicazione del
regime sanzionatorio applicabile ai responsabili pubblici, membri del Governo e
dell’Amministrazione.
Il titolo II della legge 19/2013 (artt. 25-32) è
espressamente dedicato al buon governo. L’art. 25 prevede che tale titolo si
applichi ai membri del Governo, ai Segretari di Stato e alle altre alte cariche
dell’Amministrazione generale dello Stato e degli enti del settore pubblico
statale, di diritto pubblico o privato, collegati o dipendenti
dall’Amministrazione. A tal fine, si considerano “alte cariche” quelle che
hanno tale qualifica ai sensi delle norme in materia di conflitti di interesse[15]. L’art.
26 pone i “principi del buon governo”, sottolineando che le persone comprese
nell’ambito di applicazione del titolo II sono tenute ad osservare
nell’esercizio delle proprie funzioni quanto disposto dalla Costituzione
spagnola e dall’ordinamento giuridico e a promuovere il rispetto dei diritti
fondamentali e delle libertà pubbliche. Inoltre esse adeguano la loro attività
ai seguenti principi:
a.
principi
generali:
1) agire con trasparenza nella gestione della cosa
pubblica, in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, al
fine di soddisfare l’interesse generale;
2) svolgere i propri compiti con dedizione al
servizio pubblico e astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto
con questi principi;
3) rispettare il principio di imparzialità, in modo
da mantenere un criterio indipendente ed estraneo ad ogni interesse
individuale;
4) garantire la parità di trattamento senza
discriminazioni di alcun tipo nell’esercizio delle loro funzioni;
5) agire con la dovuta diligenza nell’esercizio delle
proprie funzioni e promuovere la qualità nella prestazione dei servizi
pubblici;
6) mantenere un comportamento dignitoso e trattare
i cittadini con scrupolosa correttezza;
7) assumere la responsabilità per le proprie decisioni e azioni e
degli organi diretti, senza pregiudizio di altre giuridicamente vincolanti;
b.
principi di
azione:
1) svolgere le proprie attività con piena dedizione
e nel pieno rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitti di interesse;
2) mantenere la dovuta discrezione su fatti o
informazioni conosciuti in ragione o in occasione dell’esercizio dei propri
poteri;
3) portare a conoscenza degli organi competenti
ogni violazione di cui siano a conoscenza;
4) esercitare i poteri loro attribuiti dalla
normativa in vigore per il solo scopo per cui sono stati concessi ed evitare
qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l’interesse pubblico e il
patrimonio delle amministrazioni;
5) non farsi coinvolgere in situazioni, attività o
interessi incompatibili con i propri doveri e astenersi dall’intervenire nelle
questioni in cui siano presenti cause che possono influenzare la loro
obiettività;
6) non accettare per sé doni che superano gli usi
abituali, sociali o di cortesia né favori o servizi a condizioni favorevoli che
possano influenzare lo svolgimento delle loro funzioni. Nel caso di doni di
maggiore rilevanza istituzionale si procede alla loro incorporazione nel
patrimonio della relativa pubblica amministrazione;
7) svolgere le proprie funzioni con trasparenza;
8) gestire, proteggere e conservare adeguatamente
le risorse pubbliche, che non possono essere utilizzate per attività non
consentite dalla normativa applicabile;
9) non far valere la propria posizione nell’amministrazione per
ottenere vantaggi personali o materiali.
L’art. 27, relativo ai reati e alle infrazioni in
materia di conflitto di interessi, sancisce che l’inosservanza delle norme di
incompatibilità o di quelle che disciplinano le dichiarazioni che devono fare
le persone comprese nell’ambito del medesimo titolo II sono sanzionate in
conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di conflitti di
interessi dell’Amministrazione generale dello Stato e, per il resto delle
amministrazioni, secondo la rispettiva normativa applicabile. Gli articoli 28 e
29 concernono, rispettivamente, le sanzioni in materia economica e di bilancio
e in materia disciplinare.
La disciplina federale e statale dei conflitti di interesse
L'esperienza statunitense in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse connessi all'esercizio di cariche pubbliche si correla ad un quadro normativo particolarmente articolato ed il cui ambito soggettivo di applicazione riguarda non solo le cariche di governo strettamente intese quali vertici politici dell'Esecutivo, ma anche i membri del Congresso ed ogni altro funzionario o impiegato pubblico, comprese le figure qualificate come "special Government employee" nell'ambito del § 202 del Titolo 18 dello U.S. Code (USC)[16].
Il modello delineato dalla normativa federale trova peraltro ampio riscontro anche a livello statale (ad es., California[17], Iowa[18], Louisiana[19], Massachusetts[20], Minnesota[21], New York State[22], Texas[23], Washington[24]) e locale (ad es., Chicago Municipal Code, Chapter 2-156; New York City Charter, Chapter 68; Seattle Municipal Code, Chapter 4.16).
In riferimento all'insieme delle disposizioni federali saranno qui di seguito evidenziate gli aspetti salienti relativi all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, agli adempimenti imposti ai soggetti interessati, alle modalità di risoluzione di conflitti eventualmente riscontrati, alle sanzioni irrogabili in caso di mancato adempimento delle direttive formulate dall'Autorità di controllo ed infine alla composizione ed alle modalità operative di quest'ultima.
Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
I soggetti tenuti a dichiarare la propria situazione economico-finanziaria sono dettagliatamente indicati in 5 USC Appx § 101 e comprendono, in sintesi:
· il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Congresso, entro 30 giorni dall’assunzione della carica;
· tutti i candidati all’elezione di Presidente, Vicepresidente e membro del Congresso – ad eccezione di quanti già rivestano tali cariche e concorrano per una nuova elezione – entro 30 giorni dalla formale ufficializzazione della candidatura o al più tardi entro il 15 maggio e comunque non oltre 30 giorni prima della data delle elezioni;
· tutti i candidati ad un incarico pubblico per la cui nomina sia necessario il previo parere ed assenso del Senato, entro 5 giorni dalla formale comunicazione della proposta di nomina da parte del Presidente degli Stati Uniti al Presidente del Senato.
Successivamente, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, sono tenuti a presentare analoga dichiarazione i soggetti che nell'anno precedente abbiano esercitato per più di sessanta giorni la carica di Presidente o Vicepresidente degli Stati Uniti o di membro del Congresso; i funzionari ed impiegati dell'Esecutivo e del Congresso, il Ragioniere generale federale ed il suo Vice; ciascun membro del Consiglio dei Governatori del Servizio postale federale ed i soggetti che rivestano le più alte cariche dell’amministrazione postale federale; il Direttore dell’Ufficio federale per l’etica nell’attività di governo (Office of Government Ethics, OGE); i magistrati e i dipendenti degli uffici giudiziari federali e quanti abbiano ricoperto altre particolari cariche pubbliche specificamente indicate dalla legge.
Al riguardo, alcune deroghe sono previste, ad esempio, per gli appartenenti alle Forze Armate che si trovino in particolari condizioni di servizio espressamente indicate (18 USC § 202 (a)).
I contenuti della dichiarazione che tali soggetti sono tenuti a presentare al rispettivo organo responsabile per l'etica dell'organizzazione di appartenenza (designated agency ethics official)[25] sono prescritti in estremo dettaglio in 5 U.S.C. Appx § 102; in sintesi, tali contenuti riguardano la fonte, la tipologia e l'entità complessiva dei redditi che componevano il patrimonio mobiliare ed immobiliare del dichiarante nell’anno precedente; tutti i doni di valore superiore a 250 dollari ricevuti dal dichiarante nel medesimo periodo a qualsiasi titolo e da parte di chiunque, ad eccezione dei parenti; gli incarichi ricoperti a vario titolo all'atto della presentazione della dichiarazione e durante l'anno di riferimento; i redditi, doni e rimborsi percepiti dal coniuge e dai figli a carico.
Al riguardo, tuttavia, la legge (5 USC Appx § 102, (f) (2))[26] prevede espressamente che l'obbligo di dichiarazione non comprenda il patrimonio liberamente conferito ad uno dei seguenti tre tipi di ente:
· un particolare tipo di amministrazione fiduciaria (qualified blind trust) di cui vengono dettagliatamente specificati i requisiti soggettivi ed oggettivi e la cui costituzione deve essere previamente approvata dall’ufficio competente per la supervisione etica rispetto alla carica ricoperta dal dichiarante;
· un trust non direttamente istituito dal dichiarante, dal coniuge o da figli a carico, e del cui patrimonio e fonti di reddito essi non siano a conoscenza;
· un fondo d'investimento ad ampia partecipazione, le cui quote siano pubblicamente commerciabili, le cui attività siano ampiamente diversificate e su cui il dichiarante non eserciti o non abbia la possibilità di esercitare alcun controllo.
Analogamente, non rientrano fra i contenuti obbligatori della dichiarazione i finanziamenti relativi alle campagne politiche - il cui regime di pubblicità è disciplinato da altra fonte normativa - ed i redditi percepiti da fondi pensione o altri fondi a carattere previdenziale
La definizione normativa di qualified blind trust comprende qualunque amministrazione fiduciaria da cui il dichiarante, il coniuge o i figli minori o a carico traggano redditi o benefici economici, e che presenti le seguenti caratteristiche: indipendenza assoluta del gestore rispetto alle parti interessate, piena trasferibilità dei beni e dei titoli conferiti al trust, completa libertà della gestione, senza alcun obbligo di consultazione o notifica rispetto alle parti interessate.
Il soggetto responsabile del trust (o “proprietario fiduciario”, trustee), nonché qualunque altro ente legittimato dall’atto istitutivo all’esercizio di funzioni fiduciarie, deve essere una istituzione finanziaria, un procuratore legale (attorney), un revisore contabile accreditato (certified public accountant), un intermediario (broker) o un consulente finanziario (investment advisor) che:
· sia indipendente e non associato rispetto alle parti interessate (dichiarante, coniuge, figli minori o a carico) in modo da non poter esserne controllato o influenzato nell’amministrazione del trust;
· non sia o non sia stato impiegato o associato ad alcuna delle parti interessate, né partecipi o sia coinvolto in alcuna joint venture o altro investimento con alcuna delle parti interessate;
· non sia parente di alcuna delle parti interessate.
I medesimi requisiti sono previsti dalla legge per i funzionari e gli impiegati dipendenti dal responsabile del trust o da qualunque altro ente coinvolto nella sua amministrazione o nel suo controllo.
I beni ed i titoli conferiti dalle parti interessate devono essere liberi da qualunque restrizione rispetto al trasferimento o alla vendita, a meno che tale restrizione non sia espressamente approvata dal responsabile per l'etica dell'organizzazione di appartenenza del dichiarante.
L’atto istitutivo del trust deve infine esonerare il gestore da qualunque obbligo di consultazione o notifica rispetto alle parti interessate nell’esercizio delle sue funzioni di amministrazione e gestione dei beni conferiti, prevedendo che, ad eccezione di comunicazioni concernenti la richiesta di distribuzione di denaro liquido o di altri beni non specificati del trust, non possa intercorrere alcun altro tipo di comunicazione fra gestore e parti interessate. Al riguardo sono previste specifiche sanzioni in caso di violazione dolosa o colposa degli obblighi di legge[27].
Disposizioni specifiche regolano inoltre il regime di pubblicità delle dichiarazioni fornite sia in generale (5 U.S.C Appx § 105 - Custody of and public access to reports), sia con particolare riguardo all'entità del patrimonio conferito ad un trust nonché all'eventuale scioglimento di quest'ultimo[28].
Le dichiarazioni in questione devono essere esaminate entro sessanta giorni dalla presentazione (5 USC Appx § 106). Sono previste apposite sanzioni per la mancata o tardiva presentazione delle dichiarazioni così come per le dichiarazioni non veritiere (5 USC Appx § 104).
Qualora in base alle informazioni contenute nella dichiarazione, la posizione del dichiarante sia ritenuta conforme alla legge, tale conformità viene formalmente attestata sulla dichiarazione medesima dal responsabile dell'esame che vi appone di conseguenza la propria firma. Al riguardo, è espressamente prevista la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive e/o chiarimenti rispetto alle informazioni fornite.
Qualora, nonostante tali ulteriori informazioni o chiarimenti, il responsabile dell'esame rimanga dell'avviso che la posizione in questione non è conforme alle prescrizioni di legge, ne trasmette formale notifica all'interessato e, dopo avergli fornito l'opportunità - se praticabile - di una personale consultazione, indica le misure idonee ad assicurare la conformità della posizione dell'interessato alle prescrizioni di legge ed il termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate. Ciò costituisce il contenuto saliente di un apposito accordo (Ethics agreement) che interviene fra l’interessato e l’organo di supervisione etica che consiste nella promessa orale o per iscritto da parte dell’interessato di adottare determinate misure al fine di attenuare un conflitto d’interessi effettivo o potenziale (“ … any oral or written promise by a reporting individual to undertake specific actions in order to alleviate an actual or apparent conflict of interest”) (5 CFR § 2634.802).
Le misure in questione possono anche comprendere, a seconda dei casi (5 USC Appx § 106 (3)):
· la vendita (divestiture)[29];
· la restituzione (restitution);
· la costituzione di un blind trust (establishment of a blind trust);
· la richiesta di non applicazione (request of an exemption …) delle sanzioni penali previste in base ai §§ 208 (a) e 216 del Titolo 18 U.S. Code, laddove ricorra uno dei casi espressamente indicati dall’articolo 208 (b) del medesimo Titolo 18[30];
· la richiesta volontaria di trasferimento, riassegnazione, limitazione di compiti o le dimissioni (voluntary request for transfer, reassignment, limitation of duties, or resignation).
Le misure concordate devono essere adottate di regola entro un termine non superiore a tre mesi dalla data dell’accordo, salvo possibili deroghe autorizzate dall’OGE (5 CFR § 2634.802 (b)).
Qualora le misure per assicurare la conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili non vengano adottate entro il termine indicato nella notifica da parte di un soggetto che ricopra un incarico nell'ambito dell'Esecutivo - ad eccezione dell'amministrazione degli affari esteri e delle amministrazioni connesse - per la cui nomina sia necessario il previo parere ed assenso del Senato, la questione viene deferita al Presidente per le iniziative opportune (5 USC Appx § 106 (4)). Qualora invece le medesime misure non vengano adottate da un soggetto facente parte dell'amministrazione degli affari esteri e delle amministrazioni connesse, le correlative iniziative rientrano nella competenza del Segretario di Stato (5 USC Appx § 106 (5)). Per gli altri soggetti, la stessa competenza è assegnata al capo dell'amministrazione di appartenenza o ai particolari organi collegiali competenti in materia in specifici ambiti settoriali (Congressional Ethics Committee; Judicial Conference; Board of Governors of the U.S. Postal Service) (5 USC Appx § 106 (6)). Per il Presidente ed il Vicepresidente non vengono dettate misure specifiche ed ulteriori rispetto alle procedure di conoscibilità ed evidenziazione pubblica del loro stato patrimoniale.
Particolari limitazioni sono infine prescritte per la prevenzione dei conflitti di interesse che possano eventualmente insorgere dopo la fine dell'esercizio di una carica o di un mandato elettivo (18 USC § 207 - Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches).
Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione, non si rileva nella legislazione federale una definizione generale della nozione di conflitto d’interessi. L’esigenza di definire i contenuti salienti dell’incompatibilità fra i doveri connessi all’esercizio di una carica pubblica e l’interesse privato ha tuttavia orientato il legislatore federale alla definizione di specifiche tipologie di condotta suscettibili di configurare “atti che abbiano effetto sull’interesse finanziario personale” (“Acts affecting a personal financial interest”). È questa l’epigrafe del § 208 del Titolo 18 U.S. Code, una norma penale il cui ampio contenuto dispositivo include “la partecipazione personale e sostanziale, nella propria veste ufficiale, attraverso la decisione, l’approvazione, il rigetto, la raccomandazione, l’espressione di un parere, l’indagine o in altro modo, ad un procedimento giudiziario o di altro genere, istanza, richiesta di regolamentazione o di altra decisione, contratto, ricorso, controversia, accusa, incriminazione, arresto o altra materia particolare in cui, per quanto a sua conoscenza, abbia un interesse finanziario l’interessato stesso, il coniuge, il figlio minore, il socio, l’organizzazione di appartenenza dell’interessato, il direttore, il fiduciario, associato o impiegato o qualunque altra persona od organizzazione con cui abbia in corso negoziati o abbia qualunque accordo riguardo ad un impiego futuro”.
Dall’ambito soggettivo di applicazione della norma sono espressamente esclusi solo il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Congresso ed i giudici federali (18 US. Code § 202 (c)).
L’Ufficio federale per l’etica nell’attività di governo: Office of Government Ethics, OGE
Istituito dall'Ethics in Government Act of 1978,
l'OGE ha acquisito lo status di Agenzia indipendente a partire dal
L’OGE è guidato da un Direttore, nominato per cinque anni dal Presidente degli Stati Uniti e si articola in quattro uffici:
· Office of General Counsel and Legal Policy (OGC & LP), responsabile della predisposizione, della complessiva coerenza e dell'interpretazione del quadro normativo federale sulla condotta etica dei dipendenti dell'Esecutivo federale;
· Office of Agency Programs (OAP), a sua volta articolato in tre divisioni che provvedono al supporto ed al monitoraggio dei programmi di condotta etica predisposti dalle amministrazioni e dalle agenzie dell'Esecutivo federale;
·
Office of
Administration and Information Management (OAIM), che svolge funzioni trasversali
di supporto amministrativo, contabile ed informatico rispetto all'attività
complessiva dell'Agenzia;
· Office of International Assistance and Governance Initiatives (OIA&GI) che cura la promozione e lo sviluppo dei programmi nazionali ed internazionali di promozione dell'etica pubblica e di lotta alla corruzione.
Le competenze del Direttore e quelle dell'Agenzia sono analiticamente enucleate dalla legge[31] e comprendono lo sviluppo di regole e procedure per il rispetto della normativa sui conflitti di interesse, l'indirizzo e la consulenza sulle modalità di adempimento dei requisiti di condotta etica prescritti dalla legge, la diffusione e la promozione della conoscenza e della comprensione delle norme sui conflitti di interesse, il controllo sull'effettivo sviluppo di standard di condotta etica da parte degli organi a tal fine preposti nelle diverse amministrazioni pubbliche, l'indicazione a tali organi ed ai soggetti interessati delle necessarie misure correttive, l'assistenza al Ministro federale della Giustizia (Attorney General) nella valutazione dell'efficacia delle norme vigenti in materia di conflitti di interesse, il monitoraggio e l'indagine sul rispetto di tali norme e la cooperazione con il Ministro federale della Giustizia nello sviluppo di un sistema efficiente di pronta comunicazione a quest'ultimo delle denunce relative alle violazioni di tali norme ("expeditiously reported to the Attorney General", 28 USC § 535).
Al fine di garantire il rispetto delle norme sui conflitti di interesse il Direttore può intervenire sia nei confronti degli organi a tal fine preposti nelle diverse amministrazioni pubbliche, sia nei confronti dei singoli soggetti interessati.
In particolare, nei confronti dei soggetti interessati il Direttore può formulare le raccomandazioni ed esprimere i pareri necessari ad assicurare la conformità della loro posizione alle norme in questione e qualora, nonostante i chiarimenti richiesti e l'eventuale audizione dell'interessato, ritenga configurabili eventuali violazioni, può disporre l'adozione di misure correttive ed in caso di mancata ottemperanza darne formale notifica al capo dell'ufficio o amministrazione di appartenenza, raccomandando l'adozione delle correlative misure sanzionatorie. In caso di mancata adozione di tali misure, così come nei casi di diretta responsabilità degli organi di vertice degli uffici e delle amministrazioni federali per violazione delle norme sui conflitti di interesse, la legge (5 U.S.C. Appx § 402) riconosce al Direttore dell'OGE la possibilità di diretta notifica al Presidente degli Stati Uniti.
Ogni due anni, non oltre il 30 aprile dell'anno d'inizio della seconda sessione del Congresso, il Direttore dell'Agenzia è tenuto a presentare al Congresso una relazione contenente una sintesi dell'attività svolta e delle iniziative intraprese dall'Agenzia fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, nonché qualunque altra informazione che il Direttore possa ritenere opportuna (5 U.S.C. Appx § 408).
L'OGE pubblica inoltre un rapporto annuale concernente l'effettiva realizzazione degli obiettivi strategici della propria attività.
[1] Si precisa che le leggi organiche nell’ordinamento
francese sono fonti normative di rango superiore rispetto alle leggi ordinarie
e devono essere approvate con maggioranze qualificate (cfr. art.
46 Cost.).
[2] The
Governance of Britain, luglio 2007. Il “libro verde” (al par. 121) sottolinea la
rilevanza del codice di condotta nel quadro dell’assetto costituzionale.
[3] Nel nuovo testo, il codice richiama espressamente
l’Accordo di Coalizione (Coalition
Agreement for Stability and Reform) sottoscritto nel 2010 dalle componenti
politiche del Governo Cameron (la conservatrice e la liberal-democratica), per
affermare il principio (salvo deroghe espresse) della responsabilità collettiva
della compagine ministeriale.
[4] Per
[5] Completano il “sistema” degli Standards in Public Life i principi di Objectivity, Accountability, Openness, Leadership. I sette principi costituiscono l’Annex A del Ministerial Code.
Si veda al riguardo anche il sito
della Commissione, che contiene inoltre le relazioni annuali.
[6] È in ogni caso previsto – e costituisce una
innovazione introdotta nella versione vigente del codice – che l’interessato,
se membro del parlamento, si attenga alle prescrizioni eventualmente adottate
dalla Independent Parliamentary Standards
Authority (IPSA): art. 1.6 del Ministerial
Code.
[7] Independent
Adviser on Ministers’ Interests, Annual
Report 2010-2011, dicembre 2011.
[8] Il “codice del buon governo” è
stato adottato nella seduta del Consiglio dei ministri del
[9] Ceuta e Melilla sono due Città autonome della
Spagna situate nell’Africa settentrionale.
[10] Nel 2013 è stata istituita
[11] Tale dichiarazione deve essere ripresentata tutte
le volte che il titolare dell’alta carica intraprende nuove attività.
[12] Fino al dicembre 2013 tale previsione riguardava
solo i membri del Governo ed i Segretari di Stato; il riferimento alle “altre
alte cariche” è stato inserito dalla Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
[13] Il regolamento di attuazione della legge 5/2006 è
il Real
Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se desarrolla
[14] Dal dicembre 2011, con il Governo Rajoy, è il
Ministero delle finanze e delle amministrazioni pubbliche (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). L’Oficina de Conflictos de Intereses è una
Sottodirezione generale del Ministero.
[15] Il titolo II della legge 19/2013 è altresì
applicabile alle alte cariche o soggetti equiparati che, secondo la normativa
autonomica o locale applicabile, abbiano tale qualifica, inclusi i membri delle
Giunte di governo degli enti locali.
[16]
18 USC § 202 (a): "(…) the
term ''special Government employee''
shall mean an officer or employee of the executive or legislative branch of the
United States Government, of any independent agency of the United States or of
the District of Columbia, who is retained, designated, appointed, or employed
to perform, with or without compensation, for not to exceed one hundred and
thirty days during any period of three hundred and sixty-five consecutive days,
temporary duties either on a full-time or intermittent basis, a part-time
United States commissioner, a part-time United States magistrate judge, or,
regardless of the number of days of appointment, an independent counsel
appointed under chapter 40 of title 28 and any person appointed by that
independent counsel under section 594(c) of title
[17]
[18]
[20] Massachusetts General Laws,
Chapter
268A (Conduct of public officials and
employees).
[22] Consolidated Laws of
[23]
[24] Washington
Revised Code, §§
42.17A.700 e ss.; §§ 42.23.010 e ss.
[25] Le dichiarazioni del Presidente e del
Vicepresidente degli Stati Uniti devono essere presentate al Direttore
dell'Ufficio federale per l’etica nell’attività di governo (5 USC Appx, 103).
[26] 5 USC Appx § 102, (f) (2):
“A reporting individual need not report
the holdings of or the source of income from any of the holdings of—
(A) any qualified blind trust (as defined in paragraph
(3));
(B) a trust—
(i) which was not created directly by such individual,
his spouse, or any dependent child, and
(ii) the holdings or sources of income of which such
individual, his spouse, and any dependent child have no knowledge of; or
(C) an entity
described under the provisions of paragraph (8), ”. (…).
In relazione a quest’ultimo
punto, il successivo paragrafo 8 dispone “A
reporting individual shall not be required to report the financial interests
held by a widely held investment fund (whether such fund is a mutual fund, regulated
investment company, pension or deferred compensation plan, or other investment
fund), if—
(A)
(i) the fund is publicly traded; or
(ii) the assets of the fund are widely diversified; and
(B) the reporting individual neither exercises control
over nor has the ability to exercise control over the financial interests held
by the fund. (…).
[27] 5
USC Appx § 102 - Contents of reports
(…)
(f) (6)(A) A trustee of a
qualified blind trust shall not knowingly and willfully, or negligently,
(i) disclose any information to an
interested party with respect to such trust that may not be disclosed under
paragraph (3) of this subsection;
(ii) acquire any holding the
ownership of which is prohibited by the trust instrument;
(iii) solicit advice from any
interested party with respect to such trust, which solicitation is prohibited
by paragraph (3) of this subsection or the trust agreement; or
(iv) fail to file any document
required by this subsection.
(B) A reporting individual shall
not knowingly and willfully, or negligently,
(i) solicit or receive any
information with respect to a qualified blind trust of which he is an
interested party that may not be disclosed under paragraph (3)(C) of this
subsection or
(ii) fail to file any document
required by this subsection.
(C)(i) The Attorney General may
bring a civil action in any appropriate
(ii) The Attorney General
may bring a civil action in any appropriate
[28] 5
USC Appx § 102 - Contents of reports
(…)
(f) (5)(A) The reporting individual
shall, within thirty days after a qualified blind trust is approved by his
supervising ethics office, file with such office a copy of -
(i) the executed trust instrument
of such trust (other than those provisions which relate to the testamentary disposition
of the trust assets), and
(ii) a list of the assets which
were transferred to such trust, including the category of value of each asset
as determined under subsection (d) of this section.
This subparagraph shall not apply
with respect to a trust meeting the requirements for being considered a
qualified blind trust under paragraph (7) of this subsection.
(B) The reporting individual
shall, within thirty days of transferring an asset (other than cash) to a
previously established qualified blind trust, notify his supervising ethics
office of the identity of each such asset and the category of value of each
asset as determined under subsection (d) of this section.
(C) Within thirty days of the
dissolution of a qualified blind trust, a reporting individual shall -
(i) notify his supervising ethics
office of such dissolution, and
(ii) file with such office a copy
of a list of the assets of the trust at the time of such dissolution and the
category of value under subsection (d) of this section of each such asset.
(D) Documents filed under
subparagraphs (A), (B), and (C) of this paragraph and the lists provided by the
trustee of assets placed in the trust by an interested party which have been
sold shall be made available to the public in the same manner as a report is
made available under section 105 and the provisions of that section shall apply
with respect to such documents and lists.
(E) A copy of each written
communication with respect to the trust under paragraph (3)(C)(vi) shall be
filed by the person initiating the communication with the reporting
individual's supervising ethics office within five days of the date of the
communication.
[29] Nel caso di vendita di proprietà dovuta
all’esigenza di conformarsi alla normativa sul conflitto d’interessi, può essere
richiesta al Direttore dell’OGE una apposita certificazione (Certificate of Divestiture, 5 CFR 2634.1001)
al fine di beneficiare del particolare trattamento fiscale al riguardo previsto
da 26 U.S. Code 1043 (Sale of property to comply with
conflict-of-interest requirements:
(a) Nonrecognition of gain
If an eligible
person sells any property pursuant to a certificate of divestiture, at the election
of the taxpayer, gain from such sale shall be recognized only to the extent
that the amount realized on such sale exceeds the cost (to the extent not
previously taken into account under this subsection) of any permitted property
purchased by the taxpayer during the 60-day period beginning on the date of
such sale.
(b) Definitions
For purposes of
this section—
(1) Eligible person
The term
“eligible person” means—
(A) an officer or employee of the executive branch, or
a judicial officer, of the Federal Government, but does not mean a special
Government employee as defined in section 202 of title 18, United States Code,
and
(B) any spouse or minor or dependent child whose
ownership of any property is attributable under any statute, regulation, rule, judicial
canon, or executive order referred to in paragraph (2) to a person referred to
in subparagraph (A).
(2) Certificate of divestiture
The term
“certificate of divestiture” means any written determination—
(A) that states that divestiture of specific property
is reasonably necessary to comply with any Federal conflict of interest
statute, regulation, rule, or executive order (including section 208 of title
18, United States Code), or requested by a congressional committee as a
condition of confirmation,
(B) that has been issued by the President or the
Director of the Office of Government Ethics, in the
case of executive branch officers or employees, or by the Judicial Conference
of the United States (or its designee), in the case of judicial officers,
and
(C) that identifies the specific property to be
divested.
(3) Permitted property
The term
“permitted property” means any obligation of the
(4) Purchase
The taxpayer
shall be considered to have purchased any permitted property if, but for
subsection (c), the unadjusted basis of such property would be its cost within
the meaning of section 1012.
(5) Special rule for
trusts
For purposes of
this section, the trustee of a trust shall be treated as an eligible person
with respect to property which is held in the trust if—
(A) any person referred
to in paragraph (1)(A) has a beneficial interest in the principal or income of
the trust, or
(B) any person referred
to in paragraph (1)(B) has a beneficial interest in the principal or income of
the trust and such interest is attributable under any statute, regulation,
rule, judicial canon, or executive order referred to in paragraph (2) to a person
referred to in paragraph (1)(A).
(6) Judicial officer
The term
“judicial officer” means the Chief Justice of the United States, the Associate
Justices of the Supreme Court, and the judges of the United States courts of
appeals, United States district courts, including the district courts in Guam,
the Northern Mariana Islands, and the Virgin Islands, Court of Appeals for the
Federal Circuit, Court of International Trade, Tax Court, Court of Federal
Claims, Court of Appeals for Veterans Claims, United States Court of Appeals
for the Armed Forces, and any court created by Act of Congress, the judges of
which are entitled to hold office during good behavior.
(c) Basis adjustments
If gain from the sale of any property is not recognized by reason of
subsection (a), such gain shall be applied to reduce (in the order acquired)
the basis for determining gain or loss of any permitted property which is
purchased by the taxpayer during the 60-day period described in subsection (a).
[30] 18 USC
sec. 208 - Acts affecting a personal financial interest
(a) Except as permitted by
subsection (b) hereof, whoever, being an officer or employee of the executive
branch of the United States Government, or of any independent agency of the
United States, a Federal Reserve bank director, officer, or employee, or an
officer or employee of the District of Columbia, including a special Government
employee, participates personally and substantially as a Government officer or
employee, through decision, approval, disapproval, recommendation, the
rendering of advice, investigation, or otherwise, in a judicial or other
proceeding, application, request for a ruling or other determination, contract,
claim, controversy, charge, accusation, arrest, or other particular matter in
which, to his knowledge, he, his spouse, minor child, general partner,
organization in which he is serving as officer, director, trustee, general
partner or employee, or any person or organization with whom he is negotiating
or has any arrangement concerning prospective employment, has a financial
interest - Shall be subject to the penalties set forth in section 216 of this
title.
(b) Subsection (a) shall not apply
-
(1) if the officer or employee
first advises the Government official responsible for appointment to his or her
position of the nature and circumstances of the judicial or other proceeding,
application, request for a ruling or other determination, contract, claim,
controversy, charge, accusation, arrest, or other particular matter and makes
full disclosure of the financial interest and receives in advance a written
determination made by such official that the interest is not so substantial as
to be deemed likely to affect the integrity of the services which the
Government may expect from such officer or employee;
(2) if, by regulation issued by
the Director of the Office of Government Ethics, applicable to all or a portion
of all officers and employees covered by this section, and published in the
Federal Register, the financial interest has been exempted from the
requirements of subsection (a) as being too remote or too inconsequential to
affect the integrity of the services of the Government officers or employees to
which such regulation applies;
(3) in the case of a special
Government employee serving on an advisory committee within the meaning of the
Federal Advisory Committee Act (including an individual being considered for an
appointment to such a position), the official responsible for the employee's
appointment, after review of the financial disclosure report filed by the
individual pursuant to the Ethics in Government Act of 1978, certifies in
writing that the need for the individual's services outweighs the potential for
a conflict of interest created by the financial interest involved; or
(4) if the financial interest that
would be affected by the particular matter involved is that resulting solely
from the interest of the officer or employee, or his or her spouse or minor
child, in birthrights -
(A) in an Indian tribe, band,
nation, or other organized group or community, including any Alaska Native
village corporation as defined in or established pursuant to the Alaska Native
Claims Settlement Act, which is recognized as eligible for the special programs
and services provided by the United States to Indians because of their status
as Indians,
(B) in an Indian allotment the
title to which is held in trust by the United States or which is inalienable by
the allottee without the consent of the United States, or
(C) in an Indian claims fund held
in trust or administered by the United States, if the particular matter does
not involve the Indian allotment or claims fund or the Indian tribe, band,
nation, organized group or community, or Alaska Native village corporation as a
specific party or parties.
(…).
[31] 5
USC Appx § 402 - Authority and functions
(a) The Director shall provide, in
consultation with the Office of Personnel Management, overall direction of
executive branch policies related to preventing conflicts of interest on the
part of officers and employees of any executive agency, as defined in section
105 of title 5,
(b) The responsibilities of the
Director shall include -
(1) developing, in consultation with
the Attorney General and the Office of Personnel Management, rules and
regulations to be promulgated by the President or the Director pertaining to
conflicts of interest and ethics in the executive branch, including rules and
regulations establishing procedures for the filing, review, and public
availability of financial statements filed by officers and employees in the
executive branch as required by title II of this Act;
(2) developing, in consultation with
the Attorney General and the Office of Personnel Management, rules and
regulations to be promulgated by the President or the Director pertaining to
the identification and resolution of conflicts of interest;
(3) monitoring and investigating
compliance with the public financial disclosure requirements of title II of
this Act by officers and employees of the executive branch and executive agency
officials responsible for receiving, reviewing, and making available financial
statements filed pursuant to such title;
(4) conducting a review of financial
statements to determine whether such statements reveal possible violations of
applicable conflict of interest laws or regulations and recommending
appropriate action to correct any conflict of interest or ethical problems
revealed by such review;
(5) monitoring and investigating
individual and agency compliance with any additional financial reporting and internal
review requirements established by law for the executive branch;
(6) interpreting rules and regulations
issued by the President or the Director governing conflict of interest and
ethical problems and the filing of financial statements;
(7) consulting, when requested, with
agency ethics counselors and other responsible officials regarding the
resolution of conflict of interest problems in individual cases;
(8) establishing a formal advisory
opinion service whereby advisory opinions are rendered on matters of general
applicability or on important matters of first impression after, to the extent
practicable, providing interested parties with an opportunity to transmit
written comments with respect to the request for such advisory opinion, and
whereby such advisory opinions are compiled, published, and made available to
agency ethics counselors and the public;
(9) ordering corrective action on the
part of agencies and employees which the Director deems necessary;
(10)
requiring
such reports from executive agencies as the Director deems necessary;
(11)assisting the Attorney General in
evaluating the effectiveness of the conflict of interest laws and in
recommending appropriate amendments;
(12)
evaluating,
with the assistance of the Attorney General and the Office of Personnel Management,
the need for changes in rules and regulations issued by the Director and the
agencies regarding conflict of interest and ethical problems, with a view
toward making such rules and regulations consistent with and an effective
supplement to the conflict of interest laws;
(13)
cooperating
with the Attorney General in developing an effective system for reporting
allegations of violations of the conflict of interest laws to the Attorney
General, as required by section 535 of title 28, United States Code;
(14)
providing
information on and promoting understanding of ethical standards in executive
agencies; and
(15)
developing,
in consultation with the Office of Personnel Management, and promulgating such
rules and regulations as the Director determines necessary or desirable with
respect to the evaluation of any item required to be reported by title II of
this Act.
(…)