Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | I PROCEDIMENTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE IN FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA | ||||
Serie: | Materiali di legislazione comparata Numero: 5 | ||||
Data: | 10/09/2013 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Materiali di
legislazione comparata
I PROCEDIMENTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
IN FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA
N. 5 - Settembre 2013
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responsabile:
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File:MLC17005
Indice
La procedura di revisione
costituzionale
Il referendum popolare nella
procedura di revisione costituzionale.
L’articolo 79 e i limiti alle
modifiche costituzionali
La procedura di revisione
costituzionale
Le riforme costituzionali del
1992 e del 2011
Lavroff
Dmitri Georges, De l'abus des réformes:
réflexions sur le révisionnisme constitutionnel
(in
"Revue française de droit constitutionnel ", 2008, n. 5, pp. 55-71)……………………………..
27
Levade
Anne, La révision du 23 juillet 2008
(in
"Revue française de droit constitutionnel", 2009, n. 2, pp. 299-316)…………………………. 45
Pierré-Caps Stephane, La questione della revisione costituzionale
in Francia: la sovranità del potere costituente alla prova del metodo
(dal vol. "La revisione
costituzionale e i suoi limiti",
a cura di Silvio Gambino e Guerino
D'Ignazio, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 309-327) ………..61
Mezzetti Luca, La revisione costituzionale e i suoi limiti:
l'esperienza tedesca (dal vol. "La revisione costituzionale e i suoi
limiti",
a cura di Silvio Gambino e Guerino
D'Ignazio, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 259-269) ………… 81
Woelk Jens, La Germania: tra numerose revisioni e nucleo essenziale protetto
(dal vol. "La manutenzione costituzionale", a cura di Francesco
Palermo, Padova, CEDAM, 2007, pp. 141-179) …………………………………………………………………………… 93
Corona Giovanna, I problemi della revisione costituzionale in
Spagna
(in "Quaderni
costituzionali", 1998, n. 1, pp. 73-99)………………………………………………….….… 133
Punset Ramón, Aporías de la reforma constitucional en España
(in "federalismi.it",
Anno XI, n. 1, 9 gennaio 2013)………………………………………………….…….. 161
La procedura di revisione costituzionale
Il procedimento di revisione costituzionale è disciplinato dall’art. 89 della Costituzione francese del 4 ottobre 1958.
Il primo comma dell’art. 89 Cost. stabilisce che il potere di iniziativa in materia spetta sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, sia ai membri del Parlamento.
Con riferimento al primo caso, si evidenzia che, qualora il Capo dello Stato e il Primo ministro appartengano alla stessa area politica, l’iniziativa della revisione si configura sostanzialmente nelle mani del primo, per la preminenza politica che questi assume nella forma di governo. Qualora si verifichi una regime di “coabitazione” (maggioranza presidenziale e maggioranza parlamentare di diverso colore politico), il Primo ministro può agire per impedire una riforma costituzionale voluta dal Capo dello Stato.
Il progetto di revisione costituzionale promosso dal Presidente della Repubblica assume la forma del projet de loi constitutionnelle. Il progetto di revisione costituzionale presentato da un parlamentare assume la forma della proposition de loi constitutionnelle.
Dal
1958 ad oggi sono state realizzate 24 revisioni costituzionali. Ad eccezione
delle prime due (legge costituzionale n. 60-525 del
L’esame dei progetti e delle proposte di revisione costituzionale prevede un iter procedurale speciale e aggravato.
Con riferimento ai soli progetti di legge di revisione costituzionale di iniziativa presidenziale è innanzitutto previsto un regime particolare per il loro esame in Aula.
Mentre infatti la discussione in Aula dei progetti o delle proposte di legge avviene di norma, nel procedimento legislativo ordinario, sul testo approvato presso la commissione parlamentare competente per materia, cui tali progetti sono inviati per la prima fase dell'esame, per la discussione dei disegni di legge di revisione costituzionale, così come di altri progetti di legge di origine governativa, è prevista una soluzione differente. Ai sensi dell’art. 42 Cost., secondo comma, il testo di tali disegni di legge, posto all’esame dell'Aula della prima assemblea interessata, in prima lettura, deve essere infatti quello originariamente presentato dal Governo. Per le successive letture in Aula, presso la seconda assemblea interessata, o nuovamente presso la prima assemblea interessata, la discussione avviene sul testo trasmesso dall’altra Camera.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 89 Cost., i progetti e le proposte di revisione costituzionale sono poi esaminati nei tempi stabiliti per il procedimento legislativo ordinario, indicati al terzo comma dell’art. 42 Cost. e devono essere poi approvati “in termini identici” dalle due assemblee parlamentari.
In particolare, l’art. 42, terzo comma, dispone che la discussione in Aula, in prima lettura, di un progetto o di una proposta di legge non possa iniziare, se non dopo un termine di sei settimane dalla sua presentazione presso la prima assemblea interessata e che la discussione in Aula, presso la seconda assemblea interessata, non possa iniziare prima di un termine di quattro settimane dalla sua trasmissione.
La previsione di un’approvazione del progetto o della proposta di revisione in “termini identici” presso le due Camere determina poi, in particolare, un impedimento per il Governo di conferire alla sola Assemblea nazionale il diritto di decidere in via definitiva sull’approvazione di un testo, dopo che sia stata attivata una procedura di conciliazione per velocizzare l’esame e l’approvazione finale dello stesso, definita all’art. 45 Cost.
L’art. 45 Cost. stabilisce infatti che nei casi in cui, per via di un disaccordo tra le due camere, non si pervenga all’adozione di un testo legislativo, dopo due letture in ciascuna di esse, il Governo, o i due Presidenti delle assemblee parlamentari - questi ultimi con riferimento alle sole proposte di legge - hanno la facoltà di ricorrere alla convocazione di una “Commissione mista paritetica” (organo composto da 7 deputati e 7 senatori) per l’elaborazione di un testo di compromesso sulle disposizioni rimaste in discussione. L’articolo dispone inoltre che il Governo, qualora la commissione non sia riuscita ad adottare un testo di compromesso, o qualora le due assemblee parlamentari non abbiano approvato tale testo, possa procedere, dopo che sia avvenuta una nuova lettura dello stesso presso le due Camere, nel richiedere alla sola Assemblea nazionale di pronunciarsi, in via definitiva, sull’approvazione del provvedimento. Tale facoltà di conferire all'Assemblea nazionale “l’ultima parola” su un testo legislativo non è però consentita nel caso di un progetto o di una proposta di revisione costituzionale perché in tal caso non avrebbe luogo un’approvazione “in termini identici” del testo legislativo.
La procedura di revisione costituzionale pone dunque il Senato e l’Assemblea nazionale in condizioni di assoluta parità.
Dopo l’approvazione del provvedimento di riforma costituzionale da parte delle due assemblee parlamentari, nel caso in cui questo derivi da un’iniziativa parlamentare, si apre poi la fase del referendum popolare. L’art. 89, secondo comma, dispone infatti che “la revisione è definitiva dopo che sia stata approvata mediante referendum”.
Diversamente,
nel caso in cui il progetto di revisione costituzionale sia di origine
presidenziale possono aprirsi due strade per l’approvazione definitiva della
riforma della Costituzione: o la strada del referendum popolare o quella
dell’approvazione del testo da parte del Parlamento
in seduta comune (le
Congrès du Parlement). L’art. 89, terzo comma, stabilisce infatti
che “il progetto di revisione non è sottoposto a referendum qualora il
Presidente della Repubblica decida di sottoporlo al Parlamento convocato in
Congresso; in questo caso, il progetto di revisione non è approvato se non
raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei suffragi espressi”.
L’art. 89, terzo comma, dispone inoltre che l’Ufficio di presidenza del Congresso è quello dell’Assemblea nazionale.
Il Regolamento del Congresso è adottato dallo stesso e deve essere sottoposto al vaglio di costituzionalità da parte del Consiglio costituzionale.
Nella sua prima riunione del 20 dicembre 1963 il Congresso ha approvato all’unanimità il proprio Regolamento, che presenta diversi articoli mutuati dal Regolamento dell’Assemblea nazionale.
Il
Congresso ha la sola facoltà di approvare o respingere un progetto di revisione
costituzionale che è stato precedentemente discusso e approvato separatamente
ed in termini identici dalle due assemblee parlamentari. Non può dunque aver
luogo al suo interno alcun dibattito sul testo legislativo. L’articolo 10 del
Regolamento dispone in particolare che il Presidente “può autorizzare delle
dichiarazioni di voto di cinque minuti ciascuna in ragione di un oratore per
gruppo di ciascuna delle due assemblee” e che i membri del Congresso che
desiderino intervenire possono iscriversi presso
Il referendum popolare nella procedura di revisione costituzionale
Dal 1958 ad oggi, solo in due casi si sono svolti referendum popolari confermativi con esito positivo per l’adozione di progetti di revisione costituzionale.
Nell’ottobre 1962 è stato indetto un referendum per l’approvazione del progetto di legge relativo all’elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale (Loi n. 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel). In questo caso, come già accennato, la revisione costituzionale non è avvenuta attuando la procedura prevista dall’art. 89 Cost., bensì in applicazione dell’art. 11 della Costituzione. Tale articolo dispone in particolare che il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo o su proposta congiunta delle due assemblee parlamentari, possa sottoporre a referendum un progetto di legge riguardante l’organizzazione dei poteri pubblici, così come altre specifiche questioni.
Nel
settembre 2000 è stato organizzato
un nuovo referendum, in applicazione
dell’art. 89 Cost., per l’approvazione definitiva del progetto di revisione
costituzionale relativo alla durata del mandato del Presidente della
Repubblica, volto a ridurre tale durata da
Si segnala inoltre che nell’aprile 1969 si è svolto un referendum, per iniziativa dell’allora Presidente della Repubblica Charles de Gaulle, per l’approvazione di un progetto di legge relativo alla creazione delle regioni e al rinnovamento del Senato (cfr. Décret n° 69.296 du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet de loi au référendum), che ha avuto tuttavia esito negativo. Il mancato successo del referendum, attuato in applicazione dell’art. 11 Cost., oltre a non comportare modifiche costituzionali negli ambiti trattati dal testo legislativo, ha anche prodotto come conseguenza le dimissioni del Presidente de Gaulle. Questi aveva infatti annunciato, prima dello svolgimento del referendum, che in caso di esito negativo avrebbe rassegnato le dimessioni.
Per una presentazione sintetica delle diverse revisioni costituzionali attuate in Francia dal 1958 ad oggi, è consultabile la scheda informativa “La révision de la Constitution”, pubblicata sul sito dell’Assemblea nazionale.
Nel sistema delle fonti normative dell’ordinamento
giuridico tedesco si colloca al vertice il Grundgesetz,
ovvero
Al momento della promulgazione,
Dal punto di vista tecnico-giuridico l'unificazione venne quindi realizzata modificando la lista dei Länder previsti nel Preambolo al testo costituzionale, aggiungendovi semplicemente i cinque della Germania orientale e abrogando l’articolo 23, il quale prevedeva la futura adesione (Beitritt) di altre parti della Germania non appartenenti alla Repubblica federale. Prima della riunificazione tale articolo (c.d. Beitrittsartikel) trovò applicazione nel 1957 con l’adesione del Saarland.
Il carattere di provvisorietà continua a
caratterizzare in un certo senso l’ultimo articolo del Grundgesetz, che resta tuttora parte integrante del testo
costituzionale. Pur non prevedendo la specifica competenza di un organo né una
particolare procedura l’articolo 146[2],
anche nella sua nuova formulazione conseguente alla riunificazione, stabilisce
espressamente che
L’articolo 79 e i limiti alle modifiche costituzionali
In 64 anni di vigenza
L’elevata frequenza con la quale è stato possibile
emendare
Nel 1954 il primo comma dell’articolo 79 è stato integrato dalla disposizione parzialmente derogatoria in base alla quale, in caso di trattati internazionali aventi ad oggetto un accordo di pace o la preparazione di un accordo di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, o finalizzati alla difesa della Repubblica Federale, è sufficiente, per precisare che le disposizioni della Legge fondamentale non ostano alla stipulazione e all'entrata in vigore dei trattati, una integrazione del testo della Legge fondamentale che si limiti a tale precisazione.
A prescindere dalla delimitazione testuale (comma 1)
e contenutistica (comma 3) imposta dallo stesso articolo 79, l’approvazione di
modifiche costituzionali prevede gli stessi
attori (Bundestag e Bundesrat) e la medesima procedura richiesta per le leggi federali ordinarie
“bicamerali” (c.d. zustimmungsbedürftige
Gesetze o, semplicemente, Zustimmungsgesetze),
per le quali è cioè necessario il consenso di entrambi i rami del Parlamento.
L’unica differenza è determinata dalla previsione del comma
Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 79 riguarda i limiti al potere di revisione costituzionale: non sono infatti consentite modifiche che intacchino l’articolazione dello Stato federale in Länder, la partecipazione in via di principio dei Länder all’attività legislativa o i principi sanciti dagli articoli 1 e 20 della Legge fondamentale. Tale disposizione contiene quella che è stata definita in dottrina come la c.d. “clausola di eternità” (Ewigkeitsklausel) o “garanzia di eternità” (Ewigkeitsgarantie), cioè i principi basilari di struttura dello Stato tedesco che il potere costituente ha voluto espressamente sottrarre a qualsivoglia revisione costituzionale. All’epoca dell’approvazione del Grundgesetz l’intenzione del Consiglio parlamentare era in primo luogo quella di superare una volta per tutte le esperienze negative del regime nazionalsocialista dotando di una garanzia supplementare i principi di diritto naturale nella forma dei diritti umani sanciti dall’articolo 1 e i principi strutturali di cui all’articolo 20 (repubblica, democrazia, Stato federale, Sato di diritto e Stato sociale). In base al comma 3 dell’articolo 79 si determina all’interno della stessa Legge fondamentale una sorta di gerarchia normativa: fintantoché il Grundgesetz non venga sostituito in toto da una nuova costituzione in base alle previsioni dell’articolo 146, la clausola di eternità non può, secondo l’opinione prevalente della dottrina, essere abrogata risultando così, di fatto, una “norma intangibile” finalizzata a garantire una tutela efficace dei principi basilari dello Stato. Nello specifico non possono essere oggetto di modifica costituzionale: la tutela della dignità umana (articolo 1, comma 1); il riconoscimento dei diritti umani quale fondamento di ogni comunità umana (articolo 1, comma 2); il vincolo del potere statale al rispetto dei diritti umani (articolo 1, comma 3); il principio dello Stato federale (articolo 20, comma 1); la forma di Stato repubblicana ovvero il principio repubblicano (articolo 20, comma 1); il principio dello Stato sociale (articolo 20, comma 1); il pricipio di democrazia (articolo 20, comma 1); il principio della sovranità popolare (articolo 20, comma 2, primo periodo); la separazione dei poteri (articolo 20, comma 2, secondo periodo); il vincolo del potere legislativo al rispetto dell’ordinamento costituzionale (articolo 20, comma 3); il vincolo del potere esecutivo e di quello giudiziario al rispetto della legge e del diritto (articolo 20, comma 3).
Al comma 3 dell’articolo 79 del Grundgesetz ha fatto, infine, particolare riferimento
La procedura di revisione costituzionale
Il titolo X della Costituzione spagnola del 1978 è intitolato “Della revisione costituzionale” (artt. 166-169)[4].
Ai sensi dell’art. 166, l’iniziativa per la revisione costituzionale deve svolgersi alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 87 della Costituzione, vale a dire che anche in questo caso l’iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso dei Deputati e al Senato in conformità al testo costituzionale e ai regolamenti delle due Camere (art. 87, comma 1)[5]. Inoltre le Assemblee delle Comunità autonome possono sollecitare al Governo l’adozione di un progetto di legge o rimettere all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge, formando una delegazione di non oltre tre membri dell’Assemblea incaricata della perorazione di una tale proposta di fronte alla Camera (art. 87, comma 2).
I progetti di revisione costituzionale devono essere approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, si cercherà di conseguirla mediante la costituzione di una Commissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori, che presenta un testo sottoposto a votazione da parte di entrambe le Camere (art. 167, comma 1).
Ove non si ottenga l’approvazione mediante tale procedimento, e qualora il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso dei Deputati può approvare la revisione a maggioranza dei due terzi (art. 167, comma 2).
La revisione costituzionale approvata dalle Cortes Generales è sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere (art. 167, comma 3)[6].
Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al titolo preliminare[7], al capitolo secondo, sezione prima[8], del titolo I o al titolo II[9], deve procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes (art. 168, comma 1).
Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera (art. 168, comma 2).
La riforma approvata dalle Cortes Generales sarà poi sottoposta a referendum per ratifica (art. 168, comma 3).
L’art. 169 prevede che non possa iniziarsi la riforma costituzionale in tempo di guerra o durante la vigenza di uno degli stati previsti all’articolo 116, vale a dire gli stati di allarme, di eccezione e di assedio[10].
Nella Costituzione spagnola sono pertanto individuabili due diversi procedimenti di riforma costituzionale, con finalità e conseguenze differenti. Il testo costituzionale fa dapprima riferimento alla “reforma constitucional” (artt. 166-167) e quindi alla possibilità di una “revisión total” della Costituzione (art. 168). Con la prima espressione si intende una revisione del testo costituzionale limitata a uno o più punti determinati, la seconda espressione indica invece la possibilità di una revisione integrale della Costituzione. Da ciò si deduce che il testo costituzionale non pone limiti espliciti alla procedura di revisione costituzionale, come invece accade ad esempio nella Costituzione italiana (art. 139), è però richiesto un aggravamento procedurale per la revisione totale della Costituzione spagnola o per la modifica di alcune sue parti ritenute fondamentali.
Il dettato costituzionale è quindi integrato dalle previsioni contenute nei Regolamenti parlamentari delle due Camere.
Il Regolamento del Congresso dei Deputati contiene una disciplina del procedimento di revisione costituzionale agli artt. 146 e 147. I progetti e le proposte di riforma costituzionale a cui si riferiscono gli articoli 166 e 167 della Costituzione sono esaminati conformemente alle norme stabilite nel Regolamento del Congresso per i progetti e per le proposte di legge, sebbene queste debbano essere sottoscritte da due Gruppi parlamentari o da un quinto dei deputati (art. 146, comma 1)[11].
Il testo approvato dall’Assemblea deve essere sottoposto a una votazione finale in cui, affinché possa essere approvato, è richiesto il voto favorevole dei tre quinti dei membri della Camera (art. 146, comma 2).
Qualora non vi sia accordo fra il Congresso dei Deputati e il Senato, si tenterà di conseguirlo per mezzo di una Commissione mista paritetica. Se quest’ultima perviene a un accordo, il testo risultante è sottoposto a votazione, ma, per essere approvato, deve ottenere la maggioranza indicata al comma 2, ossia i tre quinti dei membri della Camera (art. 146, comma 3).
Nel caso di mancata approvazione mediante il procedimento di cui al comma 3, e a condizione che il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso, a maggioranza dei due terzi, può approvare la riforma costituzionale (art. 146, comma 4).
I progetti e le proposte di legge di revisione totale della Costituzione o di revisione parziale riguardante il titolo preliminare, il capitolo II, sezione I, del titolo I o il titolo II della Costituzione, sono sottoposti a una discussione in Assemblea, che si conforma alle norme previste per quelle sulle linee generali[12] (art. 147, comma 1).
Conclusa la discussione, si procede alla votazione. Qualora votino a favore del principio di revisione i due terzi dei membri della Camera, il Presidente del Congresso lo comunica a quello del Senato (art. 147, comma 2).
Se al Senato si ottiene ugualmente la maggioranza dei due terzi dei Senatori, il Presidente del Congresso lo comunica a quello del Governo affinché sottoponga alla sanzione del Re il regio decreto di scioglimento delle Cortes Generales (art. 147, comma 3).
Costituite le nuove Cortes, la decisione presa da quelle sciolte è sottoposta a ratifica. Qualora la decisione del Congresso fosse favorevole, lo si comunicherà al Presidente del Senato (art. 147, comma 4).
Una volta presa la decisione da parte di entrambe le Camere, il Congresso, con il procedimento legislativo ordinario, esamina il nuovo testo costituzionale che per essere approvato richiederà la votazione favorevole dei due terzi dei membri del Congresso. Ottenuta tale approvazione, sarà inviato al Senato (art. 147, comma 5).
Subito dopo l’approvazione della riforma costituzionale da parte delle Cortes Generales, il Presidente del Congresso dei Deputati ne dà comunicazione al Capo del Governo affinché il testo, secondo quanto disposto dall’articolo 168, comma 3, della Costituzione, possa essere sottoposto a referendum confermativo (art. 147, comma 6).
Le corrispondenti norme in materia del Regolamento
del Senato sono contenute negli artt. 152-159,
che costituiscono il titolo quinto del Regolamento (“Del procedimiento de
revisión constitucional”),
suddiviso in tre capitoli: “De la
revisión constitucional iniciada en el Senado” (artt. 152-153), “De la revisión constitucional iniciada por
el Congreso de los Diputados” (artt. 154-157), “De la reforma constitucional prevista en el artículo 168 de
Ai sensi dell’art. 152 del Regolamento, le proposte articolate di riforma costituzionale possono essere presentate da cinquanta Senatori non appartenenti al medesimo Gruppo parlamentare[13].
Una volta presentata, la proposta di legge di riforma
costituzionale è sottoposta al procedimento di presa in considerazione,
conformemente all’art. 108, che disciplina le proposte di legge di iniziativa
senatoriale[14].
In ogni caso, i termini, il numero e la durata dei turni di intervento sono
determinati dal Presidente, in accordo con l’Ufficio di presidenza e udita
Quando il Senato riceve un progetto di riforma
costituzionale, presentato ed approvato presso il Congresso dei Deputati,
l’Ufficio di presidenza dispone la sua immediata pubblicazione e fissa il
termine per la presentazione degli emendamenti (art. 154, comma 1).
Il dibattito in Assemblea inizia con una discussione sul complesso della relazione della Commissione, con due interventi in favore e due contrari, alternativamente, e con gli interventi dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (art. 155, comma 1). Successivamente sono discussi gli emendamenti presentati a ciascun articolo, mediante due interventi in favore e due contrari e con l’intervento dei Presidenti dei Gruppi (art. 155, comma 2). La durata degli interventi è fissata in anticipo dal Presidente, in accordo con l’Ufficio di presidenza (art 155, comma 3).
L’approvazione della riforma costituzionale richiede
il conseguimento di una maggioranza favorevole dei tre quinti dei senatori in una votazione finale sull’insieme del
testo (art. 156, comma 1). Se il Senato approva la riforma costituzionale nel
medesimo testo ricevuto dal Congresso dei Deputati, si procede a comunicarlo a
questa Camera (art. 156, comma 2). Se il testo approvato dal Senato differisce
da quello approvato dal Congresso,
Approvata una riforma costituzionale dalle Cortes Generales, entro i quindici giorni successivi, un decimo dei membri del Senato può richiedere al Presidente, in forma scritta, la celebrazione di un referendum per la sua ratifica. In tal caso il Presidente trasmetterà tale richiesta al Presidente del Governo affinché si proceda all’opportuna convocazione (art. 157).
Nel caso di revisione totale della Costituzione, o di una parziale che riguardi il titolo preliminare, il capitolo secondo, sezione prima, del titolo I o il titolo II, il progetto ricevuto dal Congresso dei Deputati o la proposta presentata al Senato sono sottoposti direttamente all’Assemblea (art. 158, comma 1). Il dibattito prevederà due interventi in favore e due contrari, di trenta minuti ciascuno, svolti in alternanza, e con l’intervento dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che lo desiderino, per il medesimo tempo (art. 158, comma 2). L’approvazione del principio di riforma costituzionale richiede il voto favorevole dei due terzi del numero dei Senatori. Ottenuta tale maggioranza, il Presidente del Senato ne dà comunicazione al Presidente del Congresso, affinché, se anche in questa Camera sarà conseguito il medesimo risultato, si proceda allo scioglimento delle Cortes Generales. Una volta sciolte le Camere, il Presidente del Congresso lo comunica al Presidente del Governo per la convocazione delle elezioni delle nuove Camere (art. 158, comma 3).
La nuova Camera che risulti eletta dovrà ratificare, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, la riforma proposta. Viene quindi aperto il termine di presentazione degli emendamenti e si seguirà la procedura già indicata. L’approvazione della riforma richiede il voto favorevole dei due terzi del numero dei Senatori in una votazione finale sull’insieme del testo (art. 159).
Le riforme costituzionali del 1992 e del 2011[15]
La prima riforma costituzionale risale al 1992, allorquando fu modificato l’art. 13 della Costituzione, in materia di diritto elettorale degli stranieri, aggiungendo al testo del comma 2 di tale articolo le parole “e passivo” (“Solamente gli spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell’art. 23[17], salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali”).
Il
La seconda
riforma costituzionale è stata attuata nel 2011. Il
[1] Art. 144:
(1) Questa Legge fondamentale dev'essere approvata dalle
assemblee rappresentative di due terzi di quei Länder tedeschi, nei quali essa dovrà entrare in vigore inizialmente.
[2] Art. 146:
Questa Legge
fondamentale, che dopo il compimento dell'unità e della libertà della Germania
vale per l'intero popolo tedesco, perde validità nel giorno in cui entra in
vigore una Costituzione approvata con libera decisione dal popolo tedesco.
[3] Art. 79:
(1)
(2) Tale legge richiede l'approvazione di due terzi dei componenti del
Bundestag e di due terzi dei voti del
Bundesrat.
(3) Non è ammissibile una revisione di questa Legge fondamentale che
riguardi l'articolazione della Stato federale in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi sanciti dagli articoli 1 e
20.
[4] Si tenga peraltro presente che l’ordinamento
spagnolo conosce, tra il livello costituzionale e quello della legislazione
ordinaria, un livello intermedio costituito dalla legge organica (Ley Orgánica), disciplinata dall’art. 81 della Costituzione. “Sono leggi organiche
quelle relative all’attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà
pubbliche, quelle che approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale
generale e le altre previste dalla Costituzione” (art. 81, comma 1).
“L’approvazione, modifica o deroga delle leggi organiche comporterà la
maggioranza assoluta del Congresso con una votazione finale del progetto nel
suo complesso” (art. 81, comma 2).
[5] È pertanto esclusa la possibilità
di procedere a una riforma costituzionale attraverso l’iniziativa legislativa
popolare.
[6] Su tale referendum si veda anche l’art. 7
della Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.
[7] Il titolo preliminare della Costituzione (artt.
1-9) sancisce alcuni principi fondamentali riguardanti: la sovranità nazionale,
l’unità della Nazione e il diritto all’autonomia, il riconoscimento del
castigliano e delle altre lingue della Spagna, la bandiera spagnola e quella
delle Comunità autonome, il riconoscimento di Madrid come capitale, i partiti
politici, i sindacati e le associazioni imprenditoriali, le Forze armate, il
rispetto della legge, la libertà e l’eguaglianza e le garanzie giuridiche.
[8] Tale sezione (artt. 15-29) concerne i diritti
fondamentali e le libertà pubbliche: il diritto alla vita, la libertà
ideologica e religiosa, il diritto alla libertà personale, il diritto
all’intimità e all’inviolabilità del domicilio, la libertà di residenza e di
circolazione, la libertà d’espressione, il diritto di riunione, il diritto di
associazione, il diritto di partecipazione, la protezione giudiziale dei
diritti, il principio di legalità penale e il lavoro remunerato per i reclusi,
la proibizione dei giurì d’onore, la libertà d’insegnamento, il diritto
all’istruzione e l’autonomia delle Università, la libertà d’associazione e il
diritto allo sciopero, il diritto di petizione.
[9] Il titolo II (artt. 56-65) è dedicato alla Corona
e disciplina: il Re, la successione al trono, il Principe delle Asturie,
[10] Cfr. anche
[11] Le proposte di legge ordinaria possono essere
invece adottate su iniziativa di un deputato con la firma di altri quattordici
membri della Camera o di un Gruppo parlamentare con la sola firma del suo
portavoce (art. 126, comma 1, del Regolamento del Congresso dei Deputati).
[12] Si veda l’art. 112 del Regolamento del Congresso.
Tra l’altro la “discussione sulle linee generali dei progetti di legge in
Assemblea si terrà quando siano stati presentati, entro il termine
regolamentare, emendamenti all’intero testo. Il Presidente della commissione,
in questo caso, trasmetterà al Presidente del Congresso gli emendamenti
all’intero testo che siano stati presentati ai fini del loro inserimento
all’ordine del giorno della seduta plenaria in cui debbano essere discussi”
(art. 112, comma 1, del Regolamento del Congresso dei Deputati).
[13] Una proposta di legge ordinaria può invece essere
presentata da un Gruppo parlamentare o da venticinque senatori (art. 108, comma
1, del Regolamento del Senato).
[14] Le proposte di legge senatoriali devono essere
formulate in un testo redatto in articoli, accompagnato da un’esposizione illustrativa
e da una relazione che ne valuti il costo economico. Il Presidente ne dà immediata
comunicazione all’Assemblea consentendo, nei quindici giorni seguenti, la
presentazione di proposte di legge con medesimi oggetto o materia. La proposta
è inserita nell’ordine del giorno di una delle sessioni plenarie del Senato
(art. 108 del Regolamento del Senato); è fatta salva la possibilità per i
presentatori di ritirare la proposta prima della sua presa in considerazione
(art. 109 del Regolamento del Senato).
[15] Sul sito del Congresso dei Deputati sono
consultabili due pagine, dedicate rispettivamente alla Primera
Reforma Constitucional (1992) e alla Segunda
Reforma Constitucional (2011).
[16] Nella legislatura in corso, iniziata nel dicembre
2011, risulta presentata una sola proposta di riforma costituzionale presso il
Congresso dei Deputati: Proposición
de reforma constitucional para reforzar la participación política y el
pluralismo en el régimen electoral (
[17] L’art. 23 della Costituzione sancisce il diritto
dei cittadini di partecipare alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di
rappresentanti liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale
(comma 1), nonché il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza a
funzioni e incarichi pubblici con i requisiti indicati dalle leggi (comma 2).
[18] Vi furono 332 voti favorevoli su 332 votanti.