Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - A.G. 393 - Esito parere | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 395 Progressivo: 1 | ||
Data: | 15/06/2017 | ||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 165/2001 in materia di lavoro pubblico |
Raffronto tra il testo trasmesso per il parere
parlamentare (schema n. 393) e il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale |
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Esito del parere espresso dall’XI Commissione (Camera dei deputati) |
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395/1 |
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15 giugno 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro ( 066760-4884 /
066760-4974 – * st_lavoro@camera.it |
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La documentazione dei servizi e degli
uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali
possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File: LA0735A |
INDICE
L’esame parlamentare 3
Raffronto tra il testo trasmesso per il parere parlamentare e
il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta ufficiale 5
Esito del parere espresso dall’XI Commissione (Camera dei
deputati) 49
Lo schema di decreto legislativo recante “recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico
impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (atto n. 393) è
stato trasmesso alle Camere il 28 febbraio 2017 ed è stato annunciato
all’Assemblea di entrambi i rami del Parlamento il 1° marzo 2017, ai fini
dell’espressione del previsto parere, degli articoli 16, commi 1, lettera a),
2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Lo schema è stato assegnato alla Commissione 11.a (Lavoro e previdenza
sociale) del Senato e alle Commissioni XI (Lavoro pubblico e privato) e V (Bilancio)
della Camera dei deputati, nonché alla Commissione
parlamentare per la semplificazione.
La 11a Commissione
(Lavoro e previdenza sociale) del Senato ha iniziato l’esame del provvedimento
il 28 marzo 2017 e ha espresso parere favorevole con osservazioni il 5 aprile
2017.
L’XI Commissione
(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha iniziato l’esame del
provvedimento il 21 marzo 2017 e ha espresso parere favorevole con osservazioni
il 3 maggio 2017. La V Commissione (Bilancio) ha iniziato l’esame del
provvedimento il 28 marzo 2017 ed ha espresso parere favorevole con condizioni il
27 aprile 2017. La Commissione parlamentare per la semplificazione ha iniziato
l’esame del provvedimento il 28 marzo 2017 e ha espresso il parere favorevole
con osservazioni il 4 maggio 2017.
Il dossier redatto dal Servizio studi sullo schema di decreto legislativo
trasmesso al Parlamento è consultabile al seguente link.
D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75 |
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Capo I Disciplina delle fonti |
Capo I Disciplina delle fonti |
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Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Articolo 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All’articolo 2, comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) dopo la parola “introducano” sono inserite le
seguenti: “o che abbiano introdotto”; |
identica; |
b) dopo le parole “essere derogate” sono inserite le seguenti: “nelle materie affidate alla
contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto,”; |
identica; |
c) dopo le parole “accordi collettivi” è inserita
la seguente: “nazionali”; |
identica; |
d) le parole “, solo qualora ciò sia
espressamente previsto dalla legge” sono soppresse. |
Identica. |
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Art. 2 (Modifiche all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) dopo le parole "alla gestione dei rapporti di
lavoro" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di
pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro
nell'ambito degli uffici"; |
identica; |
b) le parole da "fatti salvi la sola" fino a
"l'esame congiunto," sono sostituite dalle seguenti: "fatte
salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di
partecipazione,"; |
identica; |
c) l'ultimo periodo è soppresso. |
Identica. |
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Art. 3 (Modifiche all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 3 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal
seguente: "2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi
1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2." |
Identico |
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Capo II Fabbisogni |
Capo II Fabbisogni |
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Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale"; |
identica; |
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: |
identica; |
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli
uffici per le finalità indicate all'articolo 1,
comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al
comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. |
Identico. |
2. Allo
scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il
piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
dell'articolo 6-ter. Qualora siano
individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento
alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano
triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano,
nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale
in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. |
Identico |
3. In sede
di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee
di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo
che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente. |
Identico |
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui
al comma 2, adottato annualmente dall'organo di
vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei
fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi
2 e 3, è approvato secondo le modalità previste
dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione
degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali."; |
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui
al comma 2, adottato annualmente dall'organo di
vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre
amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente
nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3,
è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri
ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente
comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei
contratti collettivi nazionali."; |
c) il comma 4-bis è
abrogato; |
identica; |
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."; |
identica |
e) dopo il comma 6 è
inserito il seguente: "6-bis.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del
servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalla normativa di settore.". |
identica |
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2.
All'articolo 6-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
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a) al comma
1, le parole «e di dotazione organica» sono
soppresse; |
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b) il comma
2 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni
interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilità del personale.». |
2. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è inserito il seguente: "Art. 6-ter. (Linee
di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). - 1. Con
decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo
per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma
2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure
e competenze professionali. |
3. Dopo l'articolo 6-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo
per la pianificazione dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con
riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze
professionali. |
2. Le linee
di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche
sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. |
Identico |
3. Con
riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e
agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono
adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della
salute. |
3. Con
riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e
agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono
adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio
sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1
sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. |
4. Le modalità di acquisizione
dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate
per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e
relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. |
Identico |
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le
modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei
piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro
adozione. L'assolvimento degli
obblighi di comunicazione di cui al presente comma è
condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento, a pena di
nullità delle stesse. |
5. Ciascuna amministrazione
pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi
tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La
comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata
entro trenta giorni dalla loro adozione e,
in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di
procedere alle assunzioni. |
6. Qualora,
sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze di intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento
alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati
alle politiche assunzionali tali da compromettere
gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure
correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1.". |
6. Qualora, sulla base del monitoraggio
effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo
di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si
rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali
tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie
misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti
regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al
comma 3.». |
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Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 5 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
non si applica alle pubbliche amministrazioni."; |
a) dopo il comma 5 è
inserito il seguente: «5-bis. E'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono
nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili
ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere
erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.»; |
b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: |
identica |
1) all'alinea, le parole "Per esigenze"
sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal
comma 5-bis, per specifiche
esigenze", dopo le parole "possono conferire" è inserita la
seguente "esclusivamente" e le parole "di natura occasionale o
coordinata e continuativa," sono soppresse; |
identico |
2) alla lettera d), la parola "luogo," è soppressa; |
identico |
3) al secondo periodo, le parole "di natura occasionale
o coordinata e continuativa" sono soppresse; |
identico |
4) al terzo periodo, le parole "Il ricorso a contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati"
sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso ai contratti di cui al
presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati". |
identico |
c) al comma 6-quater
le parole "di controllo interno" sono sostituite dalle seguenti:
"indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; |
identica |
d) dopo il comma 6-quater
è inserito il seguente: "6-quinquies.
Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di
ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218.". |
identica |
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Capo III Reclutamento e
incompatibilità |
Capo III Reclutamento e
incompatibilità |
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Art. 6 (Modifiche all'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 6 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) facoltà, per ciascuna
amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con
arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
e-ter) possibilità di richiedere,
tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il
possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato,
ove pertinente, tra i titoli eventualmente
rilevanti ai fini del concorso."; |
a) al comma 3, dopo la
lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis)
facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli
eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59; e-ter)
possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o
livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che
deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini
del concorso.»; |
|
b) al comma
3-bis, lettera b), le parole «di
collaborazione coordinata e continuativa» sono
sostituite dalle seguenti: «di lavoro flessibile»; |
b) al comma 4, le parole "della programmazione triennale
del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4"; |
c) al comma 4, le parole «della programmazione
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del piano triennale dei
fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»; |
c) il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le
amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per
lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque
salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali
fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA."; |
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie
procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione
pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle
Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di
personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.»; |
d) dopo il comma 5 sono
inseriti i seguenti: |
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
"5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4,
comma 3-septies del decreto legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre
2013, n. 125. |
identico |
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e
della Commissione RIPAM, elabora, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 287 del
1997, linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e
internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della
normativa vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali
e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del
Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.". |
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e
della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo n. 281 del
1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale
sanitario, tecnico e professionale,
anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto
con il Ministero della salute.». |
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Art. 7 (Modifiche all'articolo 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 7 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 37, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "e di almeno
una lingua straniera" sono sostituite dalle seguenti: "e della
lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale
richiesto, di altre lingue straniere". |
Identico |
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Art. 8 (Modifiche all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 8 Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; |
identica |
b) al comma 13, le parole "Entro il 30 giugno di ciascun
anno le" sono sostituite dalla seguente: "Le", dopo le parole
"a comunicare" è inserita la seguente: "tempestivamente",
le parole "o su apposito supporto magnetico" e le parole ",
relativi all'anno precedente," sono soppresse; |
identica |
c) al comma 14, dopo le parole "a comunicare" è
inserita la seguente: "tempestivamente", le parole "o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno
di ciascun anno" sono soppresse, la parola "semestralmente" è
sostituita dalle seguenti "nei tempi
previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013," e dopo le parole "dei compensi corrisposti" sono inserite
le seguenti: "e, per ciascun incarico, l'oggetto, il compenso lordo e se
sia stata effettuata la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse". |
c) al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su supporto magnetico» fino a
«compensi corrisposti.» sono sostituite dalle seguenti: «,
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del
medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo». |
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Capo IV Lavoro flessibile |
Capo IV Lavoro flessibile |
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Art. 9 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 9 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale a
tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile"; |
identica |
b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali
flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di
lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono
stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel
rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento
stabilite dall'articolo 35, I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e
seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di
precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto, I contratti
di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli
articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta
salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro."; |
b) al comma 2 il primo e
il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le amministrazioni
pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, contratti di formazione e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile
e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda
l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche
possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità
di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale
reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),
del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la
disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.»; |
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I rinvii
operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti
collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN."; |
identica |
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla
base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio
all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di
lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei
titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento,”; |
identica |
e) i commi 5-bis
e 5-ter sono abrogati; |
|
f) al comma 5-quater,
primo periodo, le parole "a tempo determinato" sono soppresse; |
|
g) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
"5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5,
non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici
di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito
dal medesimo decreto.". |
g) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: «5-quinquies. Il presente articolo, fatto
salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a
tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca
pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19,
comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo
quanto stabilito dal medesimo decreto.». |
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Capo V Misure di sostegno alla
disabilità |
Capo V Misure di sostegno alla
disabilità |
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Art. 10 (Modifiche all'articolo 39 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 10 Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. Dopo l'articolo 39
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: |
Identico |
"Art, 39-bis. (Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente
di lavoro delle persone con disabilità). 1. Presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro
delle persone con disabilità, di seguito Consulta. |
Identico |
2. La
Consulta è composta da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per
le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un
rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL),
due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati
dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009,
n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano
gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati,
ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla
normativa vigente. |
2. La Consulta è
composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un
rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del
Ministero della salute, un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale
politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni
del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti
della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed
emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. |
3. La
Consulta svolge le seguenti funzioni: |
Identico |
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68; |
identica |
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di
comunicazione dì cui all'articolo 39-quater; |
identica |
c) propone alle amministrazioni pubbliche
iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di
occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei
lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni; |
identica |
d) prevede interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216. |
identica |
Art. 39-ter
(Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità). 1. Al
fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle
persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di
inserimento. |
Identico |
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: |
Identico |
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego
territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché
con i servizi territoriali per l'inserimento
mirato; |
identica |
b) predispone, sentito il medico competente della propria
amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario,
le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai
fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216; |
identica |
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi
competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di
integrazione.". |
identica |
Art. 39-quater
(Monitoraggio sull'applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68) 1. Al fine di verificare la corretta e
uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni
pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui
all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999,
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per
l'impiego territorialmente competente. |
Identico |
2. Entro i successivi sessanta giorni le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili
territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e
modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono
indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non è previsto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui
all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le
convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. |
2. Entro i successivi sessanta giorni le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili
territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente
tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione
sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non è previsto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui
all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le
convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di
riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo,
della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì
trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro
delle persone con disabilità, ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e). |
3. Le
informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della
banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99. |
Identico |
4. In caso
di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato
rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i
lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo
professionale generico, dando comunicazione delle
inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.". |
Identico |
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Capo VI Contrattazione |
Capo VI Contrattazione |
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Art. 11 (Modifiche all'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 11 Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "La contrattazione
collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si
svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la
materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché
quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421."; |
Identica |
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Una
apposita" sono inserite le seguenti: "area o"; |
Identica |
c) al comma 3-bis, terzo periodo, la parola
"individuale" è soppressa; |
c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al
secondo periodo, dopo le parole «qualità della performance» sono inserite le
seguenti: «, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente
delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque
denominati»; 2. il terzo
periodo è sostituito dal seguente: «La predetta quota è collegata alle
risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.»; 3. al quarto
periodo la parola «Essa» è sostituita dalle seguenti: «La contrattazione
collettiva integrativa»; |
d) il comma 3-ter è
sostituito dal seguente: "3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti,
l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie
oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione
dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si
applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria
previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede
decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E
istituito presso I'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna
amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, né rimborsi
spese a qualunque titolo dovuti."; |
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi
delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le
parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione
e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di
durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso
l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio
verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti
non spettano compensi, gettoni,
emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.»; |
e) il comma 3-quater è abrogato; |
Identica |
f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le
parole "dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità" sono
sostituite dalle seguenti: "degli obiettivi di
finanza pubblica", e il sesto periodo è sostituito dai seguenti:
"In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero
massimo dì annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il
superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata
prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, salvo che l'amministrazione non disponga
la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, la
quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed il numero di annualità
di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente
incrementato."; |
f) al comma 3-quinquies,
al secondo periodo le parole «dei vincoli di bilancio e del patto di
stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza
pubblica», e il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di
superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica
o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero
nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un
numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il
superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il
25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e
gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle
somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a
condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle
riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di
ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi
di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni
e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente
con apposita relazione, corredata del parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo
di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.»; |
g) dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti: "4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai
trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a
livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati
a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione
dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali
nazionali o di settore. 4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di
consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi
di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della
produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla
semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa.". |
Identica |
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Capo VII Responsabilità
disciplinare |
Capo VII Responsabilità
disciplinare |
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Art. 12 (Modifiche all'articolo 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 12 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. Al comma 1
dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto,
in fine; il seguente periodo: "La violazione delle suddette disposizioni
costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.". |
1. Al comma 1
dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.» |
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Art. 13 (Modifiche all'articolo 55-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 13 Modifiche
all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento
disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo."; |
Identica |
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e
nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i
procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e
responsabilità."; |
Identica |
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3, Le
amministrazioni, previa convenzione non
onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni
dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,"; |
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3, Le
amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata
delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica.»; |
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque
entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e
comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta
segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in
contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un
procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed
oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il
dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una
sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla
contestazione dell'addebito, dandone altresì comunicazione
all'Ispettorato per la funzione pubblica."; |
d) il comma 4 è
sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci
giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non
oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla
contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso
di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il
dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di
grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità
di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a
sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la
conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto
dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari conclude
il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro centoventi giorni dalla
contestazione dell'addebito. Gli atti
di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché
l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono
comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via
telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni
dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice
identificativo.»; |
e) il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. La comunicazione di contestazione dell'addebito
al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o
della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite
posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta
elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo
procuratore."; |
Identica |
f) al comma 6, le parole
"il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari
possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche" sono sostituite
dalle seguenti: "l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire
da altre amministrazioni pubbliche"; |
Identica |
g) al comma 7, la parola "lavoratore" è soppressa,
dopo le parole "alla stessa" sono inserite le seguenti: "o a
una diversa", le parole "o ad una diversa" sono soppresse, e
le parole "dall'autorità disciplinare" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'Ufficio disciplinare"; |
Identica |
h) al comma 8, primo periodo, le parole "concluso
o" sono sostituite dalle seguenti: "concluso e" e l'ultimo
periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di trasferimento del
dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i
procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro
tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione
presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento
disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui
il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui
l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza
dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente,
la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque
entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per
i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è
stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione
decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione
del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del
dipendente."; |
Identica |
i) il comma 9 è
sostituito dal seguente: "La cessazione del rapporto di lavoro estingue
il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista
la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; |
Identica |
j) dopo il comma 9 sono
aggiunti i seguenti: "9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali
o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per
l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali
ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque
aggravino il procedimento disciplinare. 9-ter. La violazione dei termini e delle
disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione
disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non
risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e
le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque
compatibili con il principio di tempestività. 9-quater.
Nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del
principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento
disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro sessanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il procedimento si svolge
secondo quanto previsto nel presente articolo con integrale nuova decorrenza
dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. 9-quinquies. Per il personale docente, educativo
e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, il procedimento
disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di
sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso
di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente
articolo. Quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si
svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.". |
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti: «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole
contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano
per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali
ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque
aggravino il procedimento disciplinare. 9-ter. La violazione dei termini e delle
disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione
disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non
risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e
le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque
compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione
dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. 9-quater.
Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del
responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si
svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni
punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.». |
|
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Art. 14 (Modifiche all'articolo 55-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 14 Modifiche
all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) al comma 1, secondo periodo, le parole da "Per le
infrazioni" a "l'ufficio competente" sono sostituite dalle
seguenti: "Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione
superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari" e,
all'ultimo periodo, le parole da
", salva la possibilità" a "del dipendente." sono
sostituite dalle seguenti: ". Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere
riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi
sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni
caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti
cautelari nei confronti del dipendente."; |
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da «Per le infrazioni» a «l'ufficio
competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la possibilità» a «del
dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto
al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può
essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi
nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.
Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri
provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; |
b) al comma 2 le parole "l'autorità competente"
sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari"; |
Identica |
c) al comma 3 le parole "l'autorità competente"
sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari"; |
Identica |
d) il comma 4 è
sostituito dal seguente: "4. Nei casi di cui ai commi 1,
2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto,
mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento
dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti
per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,
applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e
1-bis, del codice di procedura penale.". |
Identica |
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Art. 15 (Modifiche all'articolo 55-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 15 Modifiche
all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: |
a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: |
"f-bis) gravi o reiterate violazioni dei
codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54,
comma 3; |
"f-bis) gravi o reiterate violazioni dei
codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54,
comma 3; |
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui
all'articolo 55-sexies, comma 3; |
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui
all'articolo 55-sexies, comma 3; |
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno
nell'arco di un biennio; |
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco
di un biennio; |
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti
e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla
reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'arco
dell'ultimo triennio, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del
2009."; |
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti
e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della
performance del dipendente per ciascun
anno nell'ultimo triennio, resa a
tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 150 del 2009."; |
b) il comma 2 è abrogato; |
Identica |
c) al comma 3, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui le condotte punibili con
il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei
commi da 3-bis a 3-quinquies.". |
Identica |
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Art. 16 (Modifiche all'articolo 55-quinquies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 16 Modifiche
all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) al comma 2, le parole "il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione." sono sostituite dalle seguenti: "il danno
d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater."; |
Identica |
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1,
lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e
fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi
di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le
giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è
necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.”. |
Identica |
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Art. 17 (Modifiche all'articolo 55-sexies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 17 Modifiche
all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La
violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno,
comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo
di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti
per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare."; |
Identica |
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato
esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare,
inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4,
ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza
dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della
sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore
sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater,
comma 1, lettera h), comma 3-quinquies e comma 3-sexies. Tale condotta, per
il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Ogni
amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione
disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti
responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.". |
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo,
degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui
all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni
manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a
un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista
nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il
personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Ogni
amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione
disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti
responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.». |
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Capo VIII Polo unico per le visite fiscali |
Capo VIII Polo unico per le visite
fiscali |
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Art. 18 (Modifiche all'articolo 55-septies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 18 Modifiche
all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico |
a) al comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I controlli sulla validità
delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
pubbliche interessate,"; |
Identica |
b) al comma 2 la parola
"inoltrata" è sostituita dalle seguenti: "resa
disponibile" e dopo le parole "all'amministrazione
interessata." è inserito il seguente periodo: "L'Istituto nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo
svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la
trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati contengono anche il codice nosologico."; |
Identica |
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia
sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps
d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti
delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra
l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite
convenzioni, stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo
per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
sentito l’INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le
convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle
liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento
medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime
funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce,
altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in
funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie,"; |
Identica |
d) il comma 5-bis è
sostituito dal seguente: "5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le
quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le
modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato
durante le fasce di reperibilità per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà
comunicazione all'INPS.". |
Identica |
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Capo IX Disposizioni transitorie
e finali |
Capo IX Disposizioni transitorie
e finali |
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Art. 19 (Modifiche all'articolo 58 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 19 Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
1. All'articolo 58 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di
realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione
delle informazioni relative al personale di tutte le
amministrazioni pubbliche e al relativo costo.", |
Identica |
b) il comma 2 è abrogato; |
Identica |
c) al comma 3 le parole
"Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di
personale di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Per
le finalità di cui al comma 1," e le parole "avvia un" sono
sostituite dalle seguenti: "cura il". |
Identica |
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Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) |
Art. 20 Superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni |
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma
2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo
indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga
tutti i seguenti requisiti: |
1. Le
amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020,
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti: |
a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione
che procede all'assunzione; |
a) risulti in servizio successivamente
alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso
l'amministrazione che procede all'assunzione; |
b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione
con procedure concorsuali; |
b) sia stato reclutato
a tempo determinato, in relazione alle medesime
attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella
che procede all'assunzione; |
c) abbia maturato alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni. |
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che
procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. |
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma
restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione
della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al
personale non dirigenziale che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti
requisiti: |
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura
non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: |
a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso; |
a) risulti titolare,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015,
di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso; |
b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che
bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni. |
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. |
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli
ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti
dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal
fine le risorse nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010,
n. 122. Le predette risorse sono
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di
sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di
controllo interno di cui all'articolo 40- bis, comma 1,
e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. |
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli
ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti
dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal
fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
20 luglio 2010, n. 122, calcolate
in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a
condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a
regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza
delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9,
comma 28. |
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che in
ciascuno degli anni del quinquiennio 2012-2016 non
hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi
nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando
ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi
previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate
con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza
pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale
al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del
periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei
limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato,
secondo quanto previsto dal presente articolo. |
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016
non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto
speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi
nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando
ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi
previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate
con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza
pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale
al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del
periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei
limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato,
secondo quanto previsto dal presente articolo. |
5. Fino al termine delle procedure di cui ai
commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni
interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette
procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato. |
Identico |
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
Identico |
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione né quello prestato
in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. |
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i
rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui
agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. |
8. Le
amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro
flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. |
Identico |
9. Il
presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione
del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. |
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.
508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti
pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica
altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni. |
10. Per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui
efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure
concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al
31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai
sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
10. Per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui
efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure
concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al
31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai
sensi dell'articolo 1, comma 542,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |
|
11. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al
personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia
maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni
rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. |
|
12. Ai fini
delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
13. In caso
di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con
conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui
ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si
considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. |
|
14. Le
assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al
presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le
risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei
commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le
amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali
contratti a tempo determinato secondo le modalità
previste dall'ultimo periodo del comma 4. |
|
|
Art. 21 (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165) |
Art. 21 Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
|
1. All'articolo
63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il
licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione ci riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle
ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato,
altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali.". |
a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o
dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e
comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto
il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività
lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo
periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.»; |
|
b) dopo il
comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
annullamento della sanzione disciplinare per difetto di
proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione
delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della
gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.». |
|
|
Art. 22 (Disposizioni di coordinamento e transitorie) |
Art. 22 Disposizioni di
coordinamento e transitorie |
1. Le linee di indirizzo
per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, In
sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al. primo
periodo. |
Identico |
2. L'articolo 55-septies, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica agli accertamenti nei
confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed
educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. |
2. La
disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad
effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia, si applica a
decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno
scolastico 2017/2018. Il decreto
di adozione dell'atto di indirizzo di cui
all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del
2001, come introdotto dal presente decreto, nonché il decreto di cui al comma
5-bis del medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le
convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le
associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo detta altresì la disciplina transitoria da
applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a
decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette
convenzioni. |
3. All'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale
della previdenza sociale l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno.
A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
stati di previsione della spesa del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli
sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio
sull'utilizzo di tali risorse."; |
a) al comma 5, dopo la
lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore
dell'articolo 55-septies, comma 2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35
milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2019. A tal
fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati
di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di
spesa di cui alla lettera b)[2]. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli
sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali
risorse.»; |
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identica |
1) al primo periodo, le parole "alle
regioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'INPS"
e le parole "effettuati dalle aziende sanitarie locali" sono
soppresse; |
Identico |
2) il secondo periodo è soppresso, |
Identico |
4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: |
Identico |
a) le parole "Ministero della ricerca scientifica",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; |
Identica |
b) le parole "del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "dell'economia e delle finanze"; |
Identica |
5. All'articolo 60 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico |
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" ovunque
ricorrano, sono inserite le seguenti: " - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato", le parole "un modello di rilevazione" sono
sostituite dalle seguenti: "le modalità di acquisizione", dopo le
parole "in quiescenza" sono inserite le seguenti: "presso le
amministrazioni pubbliche", dopo le parole "per la loro
evidenziazione" sono inserite le seguenti: ", limitatamente al
personale dipendente dei ministeri,", e le parole "ai bilanci"
sono sostituite dalle seguenti: "al bilancio dello Stato"; |
Identica |
b) al comma 1, secondo periodo, le parole "altresì,
un" sono sostituite dalle seguenti: "altresì, il"; |
Identica |
c) al comma 2, le parole "rilevate secondo il
modello" sono sostituite dalle seguenti: "rilevate secondo le
modalità"; |
c) al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate
secondo il modello» sono sostituite dalle seguenti: «rilevate secondo le
modalità» e il terzo periodo è
soppresso; |
d) al comma 3, dopo le parole "le aziende" sono
inserite le seguenti: "e gli enti"; |
Identica |
e) al comma 5, le parole
"Ministro per la funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione". |
|
|
f) al
comma 6, secondo periodo, le parole «, dei
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse. |
6. Al comma
1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole "11-ter, comma. 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468," sono sostituite dalle seguenti: "17,
comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,", le parole "del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica," sono sostituite dalle seguenti:
"dell'economia e delle finanze,", e l'ultimo periodo è
soppresso. |
6. Al comma 1,
dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole
«11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite dalle
seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e
l'ultimo periodo è soppresso. |
7. All'articolo
4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n, 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività
amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non
può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa
certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, primo comma, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n, 165, è corrispondentemente incrementato."; |
7. All'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività
amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non
può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa
certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.». |
b) al comma
2, dopo la parola "nonché" sono aggiunte
le seguenti: "attraverso l'utilizzo, in misura non superiore all'80
percento dei risparmi effettivamente realizzati,". |
|
8. Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
Identico |
9. All'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015
sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) al primo periodo, le parole "Fino al completo
riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da
parte delle pubbliche amministrazioni, la" sono sostituite dalla
seguente: "La" e la parola "medesime" è sostituita dalle
seguenti: "pubbliche amministrazioni"; |
Identica |
b) il secondo periodo è soppresso. |
Identica |
|
10.
All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165». |
10. Con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del
2001, come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione
sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale
dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-bis e
2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12
agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre
2016, n, 232. |
11. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificate
dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le
procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di
cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016,
n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1,
comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n, 232. |
|
12. Le
disposizioni di cui all'articolo 8 del presente
decreto si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1° gennaio
2018. |
|
13. Le
disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari
commessi successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. |
|
14. Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni
di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. |
|
15. Per il
triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le
professionalità interne, possono attivare, nei
limiti delle vigenti facoltà assunzionali,
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di
ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive
riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei
fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina,
in relazione al numero di posti individuati, la
corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al
personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.
165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la
capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati
conseguiti, nonché l'eventuale superamento di
precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore. |
|
16.
All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le
seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,». |
|
|
Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) |
Art. 23 Salario accessorio e sperimentazione |
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni
comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche, mediante la
differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e
non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei
fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. |
Identico |
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione de] merito, la qualità dei servizi e
garantire adeguati livelli dì efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere
dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare
il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. |
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere
dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare
il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per
gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. |
3. Fermo restando il limite delle risorse
complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli
enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il
salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di
riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di
personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima
componente variabile. |
Identico |
4. A
decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via
sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che
rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre
il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al
personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale,
in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi
medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in
vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti
da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al
periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: |
Identico |
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma
557-quater della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale
e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione
vincolata; |
Identica |
b) il rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n, 232; |
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; |
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura
commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del
decreto legge n, 66/2014; |
c) il rispetto del termine di pagamento dei
debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66; |
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva. |
Identica |
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti
di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla
sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai
criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di
specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le
procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate
dagli enti di cui al primo periodo del
comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni. |
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti
di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla
sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai
criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di
specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le
procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate
dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM
istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni. |
6. Sulla
base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n, 281 del
1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni
contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre
amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che
consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza
pubblica. |
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in
via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché
l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio
sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che
consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. |
7. Nel caso
si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli
equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive. |
Identico |
|
|
Art. 24 (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 24 Clausola di invarianza finanziaria |
All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Identico |
|
|
Art. 25 (Abrogazioni) |
Art. 25 Abrogazioni |
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 è
abrogato. |
a) l'articolo 6-bis e
l'articolo 59 sono abrogati; |
|
b) all'articolo 57,
comma 1, la lettera a) e il comma 1-bis sono abrogati. |
|
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato. |
Identico |
3. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi
5-bis e 5-ter dell'articolo 71 sono abrogati. |
|
4. All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339
è abrogato. |
3. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato. |
5. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto
periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n, 208 del 2015 sono
abrogati. |
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227
dell'articolo 1 della citata legge n, 208 del 2015 sono abrogati |
Parere espresso dalla XI Commissione |
D. Lgs. 25
maggio 2017, n. 75 |
|
|
Parere favorevole con le
seguenti osservazioni: |
|
valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le
disposizioni del Capo I e del Capo VI del provvedimento, relativi,
rispettivamente, alla disciplina delle fonti e alla contrattazione, al fine
di dare piena attuazione all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo
stipulato con le organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016, con
riferimento agli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della
contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per
la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei
lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente
pertinenti; |
Non recepita |
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di: |
|
a) assicurare il coordinamento tra il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione non solo nella fase di predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni, come
previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 4, ma anche nella fase
di approvazione dei piani triennali dei fabbisogni delle amministrazioni
statali, prevedendo anche il concerto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione nella nuova formulazione del comma 4
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dal
comma 1 del richiamato articolo 4; |
Non recepita |
b) prevedere che sia acquisito il concerto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione nella definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia
e delle finanze di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165
del 2001, considerato il rilievo che tali informazioni assumeranno ai fini
della predisposizione, da parte del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo di cui al nuovo articolo
6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; |
Non recepita |
valuti il Governo l'opportunità di precisare le
sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5,
comma 1, lettera a), del provvedimento in esame; |
Recepita: art. 5, c. 1, lett. a), secondo periodo |
si verifichi la possibilità,
nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega di cui agli
articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, di introdurre nel
presente provvedimento disposizioni volte a riconoscere al personale di ruolo
delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la
priorità per l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza
dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme di agevolazione in
relazione alla assegnazione della sede; |
Non recepita |
valuti il Governo, nell'ambito delle disposizioni del
Capo III relative al reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni, l'opportunità di: |
|
a) introdurre ulteriori previsioni
che, nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della
relativa giurisprudenza costituzionale, consentano di valorizzare le
professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; |
Recepita: art. 22, c. 15 |
b) valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali,
le professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le
amministrazioni che bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di
somministrazione di lavoro; |
Non recepita |
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8,
valuti il Governo l'opportunità di inserire una ulteriore misura di
coordinamento tra l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001
e l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la quale
preveda che i dati e le informazioni che le amministrazioni comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del richiamato articolo 53
corrispondono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15, in modo
da semplificare tali obblighi e alleggerire i relativi oneri a carico delle
amministrazioni, introducendo altresì una disciplina transitoria per
l'applicazione della citata misura di coordinamento, al fine di consentire
l'adeguamento della banca dati esistente alla gestione delle ulteriori
informazioni; |
Recepita: per la parte dell’osservazione circa l’introduzione di una misura di
coordinamento tra art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e
l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013: art. 8, c. 1, lett. c); per la parte dell’osservazione circa l’introduzione di una disciplina
transitoria: art. 22, c. 12. |
con riferimento all'articolo 10 del
provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un obbligo per le
amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili nel proprio
sito istituzionale le informazioni relative alla copertura della quota di
riserva e ai posti vacanti riservati ai disabili, verificando altresì la
possibilità di ridurre i tempi previsti per le comunicazioni di cui
all'articolo 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dallo schema in esame; |
Recepita: art. 10, cpv. 39-quater, n. 2 |
con riferimento alle modifiche alla disciplina dei procedimenti
disciplinari previste dal Capo VII dello schema, valuti il Governo
l'opportunità di: |
|
a) riconsiderare l'ampiezza delle deroghe introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettera j), capoverso comma 9-ter, che
sostanzialmente consentono il superamento della perentorietà dei termini
previsti per i procedimenti disciplinari e rendono derogabili le disposizioni
relative ai medesimi procedimenti, purché non sia irrimediabilmente
compromesso il diritto di difesa e le modalità di esercizio dell'azione
disciplinare risultino compatibili con il principio di tempestività, tenendo
conto, in particolare, delle osservazioni formulate al riguardo nel parere
del Consiglio di Stato; |
Recepita: art. 13, c. 1, lett. j), cpv. 9-ter, ultimo periodo |
b) rivedere le disposizioni del comma 9-quater dell'articolo 55-bis,
introdotto dall'articolo 13 dello schema,
verificando in particolare la possibilità di escludere lo svolgimento di un
nuovo procedimento disciplinare in caso di annullamento della sanzione
disciplinare per violazione del principio di proporzionalità e di attribuire
al giudice la possibilità di comminare una sanzione nei termini previsti
dalla legge o dalla contrattazione collettiva; |
Recepita: per la parte dell’osservazione relativa
all’esclusione dello svolgimento di un nuovo procedimento disciplinare: soppresso art. 13, c. 1, lett.
j), cpv. 9-quater (dello schema di decreto); per la parte dell’osservazione relativa all’attribuzione
al giudice della possibilità di comminare una sanzione nei termini previsti
dalla legge o dalla contrattazione collettiva: art. 21, c. 1, lett. b) |
c) precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la
nuova normativa si applica con riferimento agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in
esame |
Recepita: art. 22, c. 13 |
d) introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche
amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari e
il relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo
monitoraggio in materia; |
Recepita: art. 13, c. 1, lett. d) |
all'articolo 17, comma 1, lettera b), si valuti
l'opportunità di sostituire le parole: « lettera h), comma 3-quinquies
e comma 3-sexies» con le seguenti: « lettera f-ter) e comma
3-quinquies»; |
Recepita |
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18,
che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per
malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con
attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico,
all'INPS, valuti il Governo l'opportunità di: |
|
a) introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano
il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche
considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla
nuova normativa; |
Recepita: art. 22, c. 2 |
b) precisare, al comma 1, lettera c),
capoverso 2-bis, che, in sede di prima applicazione, fino alla sottoscrizione
del primo accordo collettivo nazionale, le convenzioni siano stipulate
dall'INPS anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali; |
Recepita: art. 22, c. 2 |
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20,
in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni: |
|
a) ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di
prevedere che il requisito della maturazione, alle dipendenze
dell'amministrazione, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, sia maturato al 31 dicembre 2017, anziché alla data
di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in considerazione
della circostanza che le assunzioni di cui al comma 1 e le procedure
concorsuali di cui al comma 2 avranno luogo nel triennio 2018-2020; |
Recepita: art. 20, c. 1, lett. c); art. 20, c. 1, lett. b). |
b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per i contratti di lavoro
riferiti ad attività che siano interessate da processi di riordino o di
trasferimento di funzioni ovvero di fusione di diverse amministrazioni, le
procedure di cui ai commi 1 e 2 possano essere
effettuate dalle amministrazioni subentranti e che, ai fini della verifica
del possesso dei requisiti ivi previsti, si considerino anche le selezioni
effettuate e i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza; |
Recepita: art. 20, c. 13 |
c) si valuti la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1 anche ai dipendenti che siano
stati in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto
2015, n. 124, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell'assunzione
a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio; |
Parzialmente recepita: art. 20, c. 1, lett. a) (per il personale che “risulti
in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124
del 2015 presso l'amministrazione
che procede all'assunzione”); Recepita: art. 20, c. 12 |
d) si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto indicato
nell'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, ai fini
dell'accesso alle procedure di assunzione previste dal medesimo comma 1, il personale possa essere già stato selezionato, in
relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche da
un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che
procederà all'assunzione; |
Recepita: art. 20, c. 1, lett. b) |
e) si valuti la possibilità di estendere l'applicabilità delle
disposizioni di cui al comma 2 anche al personale
che abbia prestato la propria attività con contratti di lavoro flessibile
presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale
successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015,
n. 124; |
Recepita: art. 20, c. 2, lett. a) |
f) al comma 2, si valuti l'opportunità di
fare riferimento al personale che presta la propria attività presso
l'amministrazione che bandisce il concorso, non essendo configurabile un vero
e proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per il
personale titolare di contratti di lavoro flessibile; |
Recepita: art. 20, c. 2, lett. b) |
g) si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del comma 4, al fine di non precludere agli enti territoriali delle
regioni a statuto speciale che hanno avviato, nel periodo di riferimento, un
processo di risanamento, l'accesso alle misure di superamento del precariato
previste dall'articolo 20; |
Non recepita |
con riferimento all'articolo 22, comma 5, si
valuti l'opportunità di: |
|
a) prevedere una modifica dell'articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si
richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31
dicembre 2009, n. 196; |
Non recepita |
b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei
carichi di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni
dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1,
lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i
richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione
della performance; |
Recepita: art. 22, c. 5, lett. f) |
c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della
funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di
monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle
disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a
quelle introdotte dal provvedimento in esame; |
Recepita: art. 22, c. 14 |
con riferimento all'articolo 23, comma 1, si
valuti l'opportunità di specificare che il processo di graduale convergenza
dei trattamenti economici accessori ivi previsto tenga conto delle
specificità derivanti dall'eventuale istituzione di sezioni contrattuali
nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione; |
Non recepita |
valuti il Governo l'opportunità di
integrare le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, al fine di tenere conto,
ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse
destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate
nel 2016, delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza medica,
con particolare riferimento alle somme destinate alla retribuzione
individuale di anzianità; |
Non recepita |
valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito
di applicazione della sperimentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo
23 dello schema anche ai Comuni in possesso dei requisiti ivi previsti,
previa individuazione di specifici meccanismi che assicurino l'effettiva
assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; |
Non recepita |
all'articolo 25, si valuti l'opportunità di
sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'articolo 6-bis e l'articolo 59
sono abrogati»; |
Parzialmente recepita in quanto l’articolo
6-bis del D.Lgs. 165/2001 non viene abrogato, ma
modificato (vedi art. 4, c. 2, dello
schema di decreto) |
con riferimento all'articolo 25, comma 3,
dello schema, valuti il Governo l'effettiva necessità di disporre
l'abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 71 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di disposizioni dichiarate incostituzionali
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto,
già prive di efficacia giuridica; |
Recepita: soppresso art. 25, c. 3, dello schema di decreto |
si segnala l'esigenza di individuare, anche
nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti a
definire una soluzione con riferimento all'esercizio delle funzioni
dirigenziali da parte del personale già regolarmente assunto ed appartenente
ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto tali funzioni
in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a
quello delle Agenzie fiscali; |
Non recepita |
si segnala l'esigenza di prevedere, anche
nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, che i soggetti che abbiano
prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali
per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005, ai quali siano
stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel
corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico. |
Non recepita |
[1] Nota metodologica: le parti riportate in grassetto nella colonna di destra corrispondono alle modifiche introdotte nel testo definitivo rispetto al testo trasmesso per i pareri parlamentari, in accoglimento di quanto richiesto nei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-regioni. Per un’analisi puntuale del recepimento di tale parere si rinvia all’apposita sezione del presente dossier “Esito del parere espresso dall’XI Commissione (Camera dei deputati”.
[2] Tale modifica sembrerebbe recepire quanto richiesto dal Consiglio di Stato che, con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 24 dello schema di decreto (che richiama l’art. 23, c. 3, del medesimo schema), nel proprio parere invita il Governo “a conciliare l’esigenza di riduzione della spesa pubblica con una sua (parziale) riqualificazione, anche per il pubblico impiego, attraverso un modesto investimento (o, almeno, un reinvestimento dei risparmi) “mirato”, che investa sull’efficacia delle misure, sul merito, sulla qualità e sulla riqualificazione, in grado di individuare e soddisfare le reali necessità funzionali ed operative delle amministrazioni”.