Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Attività ispettiva in materia di lavoro - Schema di D.Lgs. n. 178 (art. 1, commi 7, lett. l) e 11, L. 183/2014)
Riferimenti:
SCH.DEC 178/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 184
Data: 24/06/2015
Descrittori:
ISPETTORATI DEL LAVORO   ISPEZIONI
L 2014 0183   LAVORO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Attività ispettiva in materia di lavoro

Schema di D.Lgs. n. 178

(art. 1, commi 7, lett. l) e 11, L. 183/2014)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 184

 

 

 

24 giugno 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

 

 

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File: LA0446.docx


INDICE

Schede di lettura

Sintesi del contenuto e criteri di delega  3

Ispettorato nazionale del lavoro  7

§  Istituzione  7

§  Organi 9

§  Organizzazione e funzionamento  11

Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L. 19

Abrogazioni e norme di coordinamento  21

-      Testo a fronte  25

Comitato operativo  39

Entrata in vigore  41

 

 


SIWEB

Schede di lettura


Sintesi del contenuto e criteri di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all’articolo 1, comma 7, lettera l), della L. 183/2014, che prevede la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

 

In particolare, il provvedimento in esame:

 

·        istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L, assorbendone (a regime) le relative attività (articolo 1, comma 1);

 

·     riconosce ai funzionari ispettivi di INPS e INAIL i poteri degli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (articolo 1, comma 2);

 

·     dispone l’adozione dello statuto dell’Ispettorato con specifico D.P.R. (da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) (articolo 2, comma 1);

 

·     individua le funzioni e le attribuzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 2, comma 2);

 

·     identifica gli organi dell’Ispettorato (direttore, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), le procedure di nomina, i requisiti da possedere e le attribuzioni di ciascuno di essi(rispettivamente articolo 3 e articolo 4);

 

·     demanda ad uno o più D.P.C.M. l’organizzazione delle risorse umane e strumentali ai fini del funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 5);

Più specificamente, ai richiamati decreti di organizzazione (da adottarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame), è demandata:

·        la disciplina dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione (articolo 5, comma 1);

·        la rideterminazione in modo uniforme del trattamento di missione del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale, dell'INPS e dell'INAIL. Le disposizioni relative a quest'ultimo oggetto sono adottate anche in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti (articolo 5, comma 2);

·        la definizione della dotazione organica dell'Ispettorato (che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, non può essere superiore a 6.357 unità), con conseguente soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 10, comma 2) e delle direzioni interregionali e territoriali del medesimo Dicastero (articolo 6, comma 6, lettera a)), nonché il trasferimento del relativo personale all'Ispettorato;

·        la definizione della dislocazione sul territorio dell'Ispettorato. Tale dislocazione (articolo 8, comma 2) tiene conto del piano di razionalizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve predisporre entro il 31 dicembre 2015;

·        la costituzione, presso l'Ispettorato nazionale, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (articolo 6, comma 4);

·        l'individuazione di forme di coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro ed i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (rispettivamente articolo 6, comma 1, e articolo 7). In particolare, si prevede il trasferimento diretto degli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre quelli dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. restano presso i due Istituti, in un apposito ruolo ad esaurimento;

 

·     dispone il trasferimento all'Ispettorato delle risorse strumentali e finanziarie conseguente alle richiamate disposizioni (comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato) (articolo 8);

 

·     stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell’Ispettorato spettano all’Avvocatura dello Stato (articolo 9);

 

·     prevede la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., in seguito alla creazione del nuovo Ispettorato (articolo 10);

 

·     reca una serie di abrogazioni alla normativa vigente e di norme di coordinamento conseguenti all’istituzione del nuovo Ispettorato (articolo 11);

 

·     prevede la costituzione, in via transitoria, di un comitato operativo al fine di garantire l’operatività del nuovo Ispettorato (articolo 12).

 


Ispettorato nazionale del lavoro

Istituzione

L’articolo 1 istituisce (optando per una delle due opzioni previste dalla norma di delega), al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale (e per evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 300/1999, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito Ispettorato), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. (comma 1) e svolge le attività ispettive già esercitate da tali organismi (comma 2). A tal fine, ai funzionari ispettivi dell'I.N.P.S. e dell'l.N.A.I.L. sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria[1].

L'Ispettorato, che è sottoposto al controllo della Corte dei conti[2] (comma 5), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie (comma 3).

L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S., dell'l.N.A.I.L. o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali[3] (comma 4).

 

Lo statuto dell'Ispettorato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è approvato con specifico D.P.R.[4], da adottarsi entro 45 giorni dall’entra in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi del successivo comma 2 l'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a)   esercizio e coordinamento (sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali) della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale (compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b)   emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c)   individuazione, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, nonché monitoraggio sulla loro realizzazione;

d)   formazione e aggiornamento del personale ispettivo (compreso il personale ispettivo di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.);

e)   prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare[5];

f)    esercizio e coordinamento delle attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, sui controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura e sulla gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

g)   attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h)   gestione delle risorse finanziarie assegnate, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i)     svolgimento di ogni ulteriore attività connessa allo svolgimento di funzioni ispettive ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

I)    informativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'l.N.P.S. e all'I.N.A.I.L., relativamente ad ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) coordinamento (ferme restando le rispettive competenze) con i servizi ispettivi delle A.S.L. e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Organi

L’articolo 3 individua gli organi dell’Ispettorato.

 

In particolare, sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per 3 anni, rinnovabili per una sola volta (articolo 3, comma 1):

 

·     il Direttore: scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche[6] (o tra il personale di diritto pubblico)[7] in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Nominato con apposito D.P.R.[8], ad esso spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento[9] (articolo 3, comma 2), ed è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale[10], compresa la facoltà di revoca dell'incarico (articolo 3, comma 6). Per quanto attiene alle sue funzioni (articolo 4, comma 1), il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Inoltre, propone alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza[11] gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre modifiche ai regolamenti interni di contabilità[12]. Infine (articolo 4, comma 3), il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione;

 

·     il Consiglio di amministrazione: nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da 4 dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche[13] (o del personale di diritto pubblico)[14], in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. L’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., indicano un componente ciascuno. Uno dei componenti del Consiglio svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente (articolo 3, comma 3). Per quanto attiene le funzioni, il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva (articolo 4, comma 2) il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento;

 

·     il Collegio dei revisori: nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da 3 membri effettivi (2 in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze). Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche[15] in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del Collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto. Per i componenti è previsto un compenso (determinato con apposito decreto interministeriale) a valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio dell’Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 4). Riguardo alle funzioni, il collegio dei revisori svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'Ispettorato[16], nonché, in quanto applicabili, tutte le funzioni riconosciute all’organo dalla disciplina codicistica[17] (articolo 4, comma 4).

 

Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti (articolo 3, comma 5).

 

In riferimento alla durata degli organi collegiali, si valuti l’opportunità di chiarire se alla fine del triennio cessino anche i membri eventualmente nominati nel corso dello stesso.

Organizzazione e funzionamento

I criteri relativi all'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, nonché quelli relativi alla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativi alla sua gestione, sono disciplinati con uno o più D.P.C.M.[18], da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 5, comma 1).

Tali decreti (fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'I.N.P.S. e deIl'I.N.A.I.L., in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale (che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro) (articolo 5, comma 2). I D.P.C.M. attuativi devono tenere conto dei seguenti criteri:

·     mantenimento della misura dell'indennità chilometrica riconosciuta al personale per lo svolgimento di funzioni ispettive con proprio mezzo di trasporto[19];

·     previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi;

·     previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'I.N.A.I.L..

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire se al richiamato personale ispettivo si potranno applicare anche i futuri contratti collettivi concernenti i suddetti Enti (I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.).

 

L’Ispettorato, inoltre, per specifiche attività connesse al controllo interno, si avvale dell’Organismo indipendente di valutazione della performance[20] (articolo 5, comma 3).

Infine, l'Ispettorato è inserito nel sistema di Tesoreria unica[21] (articolo 5, comma 4).

 

L’articolo 6 contiene disposizioni relative al personale dell’Istituto.

Ai sensi del comma 1, la quantificazione della dotazione organica dell'Ispettorato, in misura comunque non superiore a 6357 unità[22] (ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non), è demandata agli stessi D.P.C.M. di organizzazione individuati all’articolo 5.

Sono, in particolare, previste 2 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, e sono anche ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva prevista per l’Area I ed il comparto Ministeri.

 

I successivi commi 2 e 3 modulano l’effettiva consistenza della dotazione organica rispetto alla limite massimo in precedenza indicato, sulla base di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di limitazione delle assunzioni per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede la riduzione della dotazione organica dell'Ispettorato in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali appartenente ai profili amministrativi (e non ispettivi) e proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei richiamati D.P.C.M. di organizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2016 (comma 2).

In sostanza, quindi, la richiamata riduzione dovrebbe essere correlata alle cessazioni del personale indicato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 90/2014, che ha disposto che determinate amministrazioni[23] possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e pari al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all'80% per il 2017, al 100% a decorrere dal 2018.

In ogni caso, le risorse derivante dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. Allo stesso tempo, sono ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Al riguardo, dato il periodo temporale considerato (biennio 2015-2016) andrebbe chiarito se si faccia riferimento anche alle cessazioni avvenute, nel 2015, prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il successivo comma 3 prevede, invece, a decorrere dal 2017, la possibilità di incrementare la dotazione organica dell’Ispettorato, ogni 3 anni, per un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni vigenti in materia di turn-over del personale, ma solamente in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo del personale ispettivo degli Istituti previdenziali (con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.l.L., che quindi, alla luce della redistribuzione delle funzioni ispettive, non potranno più assumere personale con tale qualifica) e non, come previsto per il biennio 2015-2016, relativamente alle disposizioni sulla limitazione del turn-over[24].

Il comma in esame, quindi, sembrerebbe introdurre, a decorrere dal 2017, una disciplina in parte diversa da quella generale sulle limitazioni delle facoltà assunzionali (ma solo in riferimento al ruolo ad esaurimento del personale ispettivo degli Istituti previdenziali), la quale invece comporterebbe una riduzione dell’organico per il biennio 2015-2016.

 

I commi 4 e 5, lettera b), demandano, sempre ai richiamati D.P.C.M. di organizzazione, anche la costituzione (presso la sede di Roma dell’Ispettorato e alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (di seguito Comando), la cui attività di vigilanza (nonché il coordinamento con l’Ispettorato nazionale) è assicurata mediante la definizione, da parte del direttore dell’Ispettorato, di linee di condotta, programmi ispettivi periodici, nonché affidamento (allo stesso direttore) delle spese di funzionamento del medesimo Comando.

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro - istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con DM 31 luglio 1997[25] - sono attribuiti, (nell'esercizio delle proprie funzioni) i poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. L’organizzazione del Comando è attualmente disciplinata dal DM 12 novembre 2009, secondo cui lo stesso si articola in un comando centrale, con sede a Roma, in un'organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati a Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, e in centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro indicati nella Tabella allegata al DM 12 novembre 2009, gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Il Comando ha una dotazione organica di 506 unità ed il personale è selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Gli stessi D.P.C.M. di organizzazione prevedono un contingente di personale operante presso le sedi territoriali dell’Ispettorato, dipendente funzionalmente dal dirigente preposto alla sede e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del Comando competente.

Inoltre, il personale dell'Arma già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[26], salvo possibili riduzioni del contingente, è in pratica trasferito nell'ambito dell'Ispettorato. Il comma in esame, inoltre, specifica che il richiamato contingente, eventualmente ridotto con i decreti di organizzazione di cui all’articolo 5, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica dell’Ispettorato, ed è selezionato per l'assegnazione, secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. I componenti del Comando possiedono, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione[27]. Infine, gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, de) personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti sono a carico dell'Ispettorato.

Si segnala, al riguardo, che il neoistituito Comando carabinieri per la tutela del lavoro assorbe l'attuale omonimo organismo, la cui organizzazione è attualmente disciplinata dal D.M. 12 novembre 2009 (che infatti viene abrogato, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia), con una nuova disciplina che, pur rilegificando in materia, appare, peraltro, analoga alla normativa vigente.

 

Ai sensi del comma 5, lettera b), con ai decreti di organizzazione più volte richiamati è demandata anche la dislocazione dell’Ispettorato sul territorio.

 

Infine, ai sensi del comma 6, dalla data indicata dai richiamati decreti di organizzazione:

·     cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni (lettera a));

·     si prevede il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato del personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di organizzazione. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera b)). Allo stesso tempo, si dispone il trasferimento presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato del personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sodali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 7, si prevede, dalla data indicata dai D.P.C.M. di organizzazione di cui all’articolo 5, l’inserimento del personale ispettivo già appartenente ad I.N.P.S. e I.N.A.I.L. in un ruolo provvisorio ad esaurimento nei richiamati Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativa in vigore (comma 1). Le relative risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando gli incrementi della dotazione organica dell’Ispettorato. In relazione alle cessazioni del personale che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di organizzazione, sono inoltre contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

AI fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di organizzazione (di cui all’articolo 5) sono individuate specifiche forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento (comma 2).

E’ inoltre prevista la facoltà, per il personale ispettivo dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., di chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche (comma 3).

Infine (comma 4), si dispone l’obbligo per l’Ispettorato, in Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza.

 

I richiamati decreti di organizzazione (di cui all’articolo 5), infine, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato), già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'Ispettorato stesso, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi (articolo 8, comma 1). Più specificamente, vengono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo[28], che sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso D.L. 145/2013, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato.

Inoltre, si precisa (comma 2) che la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato deve tener conto del piano di razionalizzazione nazionale ai fini dell’efficientamento della presenza territoriale[29], la cui predisposizione è differita di sei mesi (e quindi da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015).

Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del provvedimento in esame (comma 3).

 

L’articolo 9, in virtù del rinvio all’articolo 1 del R.D. 1611/1933, prevede che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell’Ispettorato spettano all’Avvocatura dello Stato.

La richiamata clausola di salvezza di cui all'articolo 6 del D.Lgs, 150/2011, nel giudizio di primo grado di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, consente tuttavia  all'ispettorato - in quanto autorità che ha emesso l'ordinanza - di stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.

 


Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.

L’articolo 10 contiene disposizioni volte alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell’INPS e dell’INAIL, in seguito alla creazione del nuovo Ispettorato.

In particolare, viene previsto:

·      che ai decreti di organizzazione del MLPS, dell’INPS e dell’INAIL siano apportate le modifiche conseguenti a quanto disposto dal provvedimento in esame (fermo restando quanto previsto dal decreto attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della L. 183/2014 in merito alla costituzione di un’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), anche con riferimento all’individuazione della struttura del medesimo Ministero deputata alla vigilanza del nuovo Ispettorato, nonché al monitoraggio degli obiettivi e della gestione finanziaria dello stesso (comma 1);

·      che i citati decreti dispongano anche la soppressione della Direzione generale per l’attività ispettiva e gli eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del M.L.P.S. (comma 2);

·      che, in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in esame e dall’articolo 6 (alla cui scheda si rimanda) in materia di personale del nuovo Ispettorato, si proceda alle corrispondenti riduzioni delle dotazioni organiche del M.L.P.S. (anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale[30]) (comma 3).

 


Abrogazioni e norme di coordinamento

L’articolo 11 reca una serie di abrogazioni della normativa vigente e introduce norme di coordinamento conseguenti all’istituzione del nuovo Ispettorato[31].

 

In particolare, dalla data indicata dai decreti di organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato di cui all’articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame (alla cui scheda si rimanda):

 

·      vengono abrogate[32] le disposizioni concernenti la vigilanza sui rapporti di lavoro e sui livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, la Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, nonché il coordinamento regionale  e provinciale dell'attività di vigilanza (comma 1, lettera a));

 

·      viene ridefinita, attraverso la sostituzione integrale dell’articolo 3 del D.Lgs. 124/2004, la disciplina circa l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza[33] (comma 1, lettera a)); in particolare:

-      i rapporti annuali, sulla cui base la Commissione propone gli indirizzi dell’attività ispettiva, sono presentati dal nuovo Ispettorato (viene inoltre meno il termine del 30 novembre attualmente previsto entro cui tali rapporti devono essere presentati). Inoltre,  viene meno la possibilità per la Commissione di segnalare gli aggiustamenti necessari ad una maggiore efficacia dell’attività di vigilanza[34];

-      tra i componenti della Commissione viene inserito il direttore del nuovo Ispettorato[35] ed eliminati il coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali[36] ed il presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare (mentre per il comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro si fa presumibilmente riferimento al comandante dell’omonimo organismo istituito dall’articolo 6, comma 4, del provvedimento in esame)[37];

-      tra i soggetti che possono partecipare alle sedute della Commissione non vengono più ricompresi i direttori degli altri enti previdenziali, i componenti della Commissione per l’emersione del lavoro non regolare, nonché il comandante del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro[38];

-      non viene più prevista la possibilità per la Commissione di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati (nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro) e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria.

·      in vista della soppressione della Direzione generale per l’attività ispettiva, si dispone che gli interpelli siano inoltrati non più a questa, ma al MLPS (comma 1, lettera b));

·      si prevede che l’adozione della diffida nei confronti del trasgressore da parte del personale ispettivo, in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro e al Comitato per i rapporti di lavoro (disciplinati, rispettivamente, dai nuovi articoli 16 e 17 del D.Lgs. 124/2004, come sostituiti dal provvedimento in esame) (comma 1, lettera c));

 

·      viene disciplinato[39] il ricorso al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato (in luogo di quello attualmente previsto alla direzione regionale del lavoro). Le principali novità rispetto all’attuale disciplina consistono nel fatto che è ammesso il ricorso, non più in via alternativa, al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato (in luogo del direttore della direzione regionale del lavoro) avverso gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria[40]. I termini entro cui il ricorso va inoltrato e deciso rimangono inalterati (rispettivamente, 30 giorni dalla notifica dell’accertamento della violazione e 60 giorni dal ricevimento del ricorso stesso).

Si segnala che il nuovo testo dell’articolo 16 del D.Lgs. 124/2004 (così come del successivo articolo 17) non specifica (al contrario delle norme vigenti) se nelle more della decisione, l'organo decidente possa sospendere, su richiesta del ricorrente, l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione. Inoltre, sembrerebbe opportuno che il nuovo testo dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124 escludesse esplicitamente dal proprio ambito le controversie rientranti nel successivo art. 17 (comma 1, lettera d));

 

·      viene disciplinato[41] il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro (in luogo di quello al Comitato regionale per i rapporti di lavoro) avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Le principali novità rispetto all’attuale disciplina consistono nel fatto che il Comitato è costituito presso le competenti sedi territoriali del nuovo Ispettorato (non più presso la direzione regionale del lavoro), che è presieduto dal direttore della richiamata sede territoriale (non più dal direttore della direzione regionale del lavoro) e che viene specificato che il ricorso va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento della violazione (mentre il termine per la decisione rimane invariato: 90 giorni dal ricevimento del ricorso). Si segnala, infine, che il nuovo articolo 17 non contiene più riferimenti al fatto che il ricorso determina la sospensione dei termini previsti in materia di contestazione e notificazione e di ordinanza-ingiunzione della violazione (ex artt. 14 e 18 della L. 689/1981) (comma 1, lettera e)).

 

Inoltre, dall’entrata in vigore del provvedimento in esame:

·      si dispone che ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro debba intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente del nuovo Ispettorato (comma 2);

 

·      si precisa che quanto disposto dalla L. 689/1981 (che disciplina, tra l’altro, i casi di inosservanza anche delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale) si applica, in quanto compatibile, al nuovo Ispettorato, che si intende quale autorità competente a ricevere il rapporto di accertamento della violazione, ex articolo 17 della citata legge 689/1981 (comma 3);

 

·      si attribuisce al nuovo Ispettorato la facoltà di stipulare protocolli d’intesa, che contemplino strumenti e forme di coordinamento (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali  e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Inoltre, si demanda all’Ispettorato la stipulazione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, regionali e locali, e con le aziende di trasporto pubblico, regionale e locale, al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'àmbito dello svolgimento dei propri compiti (comma 4);

 

·      si prevede l’obbligo (la cui inosservanza dà luogo all’applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale) per l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate, di mettere a disposizione dell’Ispettorato i dati e le informazioni utili allo svolgimento dell’attività ispettiva (comma 5). Inoltre, il MLPS, l’INPS e l’INAIL assicurano ogni forma di collaborazione utile ad uno svolgimento efficiente dell’attività di vigilanza (comma 7[42]);

·      si dispone che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e di legislazione sociale deve raccordarsi con il nuovo Ispettorato (comma 6).

 


Testo a fronte

 

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro

Testo risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo n. 178

 

 

 

 

Articolo 1
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all' articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Abrogato

2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Abrogato

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2

Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive

 

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».

Abrogato

2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, ai sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento

Abrogato

3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza.

 

Abrogato

 

 

Articolo 3

Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza

Articolo 3

(Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza)

1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza

Identico

1- bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell' articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243

2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.

2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all' articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'lNPS e dell'lNAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza: dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavora e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. l componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza

4. AIle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia -Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento

Abrogato

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

 

 

Articolo 4

Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza

 

1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali

Abrogato

2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza

Abrogato

3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

Abrogato

4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno

Abrogato

5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 , al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Abrogato

 

 

Articolo 5

Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza

 

1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

Abrogato

2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all' articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.

Abrogato

3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.

Abrogato

4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Abrogato

 

 

(omissis)

 

 

 

Articolo 9

Diritto di interpello

Articolo 9

Diritto di interpello

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

Identico

 

 

(omissis)

 

 

 

Articolo 13

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

Articolo 13

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

Identico

a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

Identica

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

Identica

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;

Identica

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Identica

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’ articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

Identico

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Identico

4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’ articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

Identico

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

Identica

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

Identica

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

Identica

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Identica

e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Identica

5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’ articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

5. L’adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

Identico

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

Identico

(omissis)

 

 

 

Articolo 16

Ricorso alla direzione regionale del lavoro

Articolo 16

(Ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato)

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’lspettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto

3. Il termine di cui all' articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

Abrogato

 

 

Articolo 17

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

Articolo 17

(Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro)

1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

1. Presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnale a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso sì intende respinto.

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali

Abrogato

 

 

(omissis)

 

 


Comitato operativo

L’articolo 12 prevede la costituzione, in via transitoria, di un comitato operativo al fine di garantire l’operatività del nuovo Ispettorato.

Il suddetto Comitato è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell’Ispettorato (e comunque per un periodo non superiore a 3 anni), presieduto dal direttore dell’Ispettorato e formato da tre esperti, rispettivamente dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL (a cui non spetta alcun compenso di alcun tipo) (commi 1, 2 e 4).

Il Comitato coadiuva il direttore nella definizione degli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento (vedi supra) (comma 3, lettera a)); assicura il coordinamento tra l’Ispettorato, il MLPS, l’INPS e l’INAIL (comma 3 lettera b)); in raccordo con il direttore, adotta le misure volte a garantire una maggiore uniformità dell’attività di vigilanza (comma 3, lettera c)).

 


Entrata in vigore

L’articolo 13 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale[43].

 

 

L’attività di vigilanza in materia di lavoro: quadro normativo

L’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è stata profondamente riformata con il D.Lgs. 124/2004, (emanato in attuazione dell’articolo 8 della L. 30/2003), che ha disposto il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale, allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro, con particolare riguardo alla attività di prevenzione.

Il provvedimento in particolare:

·     ha attuato la riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro in materia di previdenza sociale e di lavoro mediante l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;

·     ha razionalizzato gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale per l’attività ispettiva. Allo stesso tempo, è stata disposta l’istituzione di una Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza[44] (che può essere convocata su iniziativa del Ministro del lavoro al fine di coordinare a livello nazionale l’attività di contrasto del lavoro irregolare), l’istituzione di una banca dati, la possibilità di costituire gruppi di intervento straordinario a livello regionale e l’adozione di un modello unificato di verbale per la rilevazione degli illeciti;

·     ha introdotto l’istituto della conciliazione monocratica (affidata alla Direzione provinciale del lavoro, tramite un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva)[45] ed il nuovo istituto della diffida accertativa per crediti retributivi[46];

·     ha dettato una nuova disciplina dei poteri attribuiti al personale ispettivo in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo: un potere di diffida in caso di illeciti amministrativi; un potere di prescrizione in caso di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda; un potere di impartire disposizioni per l’applicazione di norme che richiedono un apprezzamento discrezionale;

·     ha previsto la facoltà, per le associazioni di categoria, gli ordini professionali, nonché gli enti pubblici, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alla Direzione generale per il coordinamento delle attività ispettive, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro (cd. diritto di interpello). Tale facoltà è esercitabile solamente da soggetti pubblici e privati con valenza nazionale, cioè gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, nonché le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti mette al riparo i soggetti interpellanti dall’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative;

·     ha introdotto, al fine della semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, due nuove ipotesi di ricorso amministrativo: ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni non concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, su cui decide il direttore della direzione regionale del lavoro; ricorso avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, su cui decide un comitato costituito ad hoc presso la Direzione regionale del lavoro. In entrambi i casi è comunque previsto il cd. silenzio-rigetto: dal mero decorso di un termine dalla proposizione del ricorso discende la reiezione dello stesso.

 

 

Le Agenzie governative: quadro normativo

Il D.Lgs. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo ha istituito diverse agenzie (tra cui le agenzie fiscali) provvedendo a definire alcune norme generali di disciplina in materia (articoli 8-10).

Le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attività in precedenza esercitate da amministrazioni ed enti pubblici. Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di indirizzo e vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

Organo apicale di ciascuna agenzia è il direttore generale nominato con le stesse modalità del capo dipartimento di un Ministero. L’incarico di capo dipartimento è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali prestabilite, art. 19, D.Lgs. /1652001).

Le agenzie sono disciplinate da statuti adottati con regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2 della L. 400/1988) emanati su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I regolamenti sono addottati nel rispetto di una serie dettagliata di principi e criteri direttivi. Lo statuto deve prevedere, oltre al direttore generale, un comitato direttivo che lo coadiuva, un collegio dei revisori e un organo di controllo della gestione, e deve definire compiti e attribuzioni di tali organi. Inoltre, esso definisce le forme dell’autonomia di bilancio e di autorganizzazione, nel rispetto dei principi di efficienza e efficacia dell’amministrazione.

Alla dotazione di personale delle agenzie si provvede in primo luogo attraverso l’inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici ai quali erano attribuite in precedenza le competenze conferite alle agenzie.

In subordine si procede mediante le procedure di mobilità e, a regime, attraverso procedure concorsuali.

Dal punto di vista dello status giuridico, il personale delle agenzie ha un trattamento differenziato. Il personale delle Agenzie fiscali ha un comparto di contrattazione apposito, mentre il personale delle altre agenzie istituite dal D.Lgs. 300 rientra nel comparto del personale dei Ministeri, ad eccezione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente che fa parte del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (CCNQ definizione comparti 2006 – 2009, 11 giugno 2007.

Le fonti di finanziamento delle autorità sono sostanzialmente di tre tipi:

·         risorse trasferite dalle amministrazioni precedentemente investite dei compiti trasferiti alle agenzie;

·         introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni a vario titolo (consulenza, collaborazione ecc.);

·         finanziamenti annuali disposti nella legge di bilancio.

 

Le agenzie previste dal D.Lgs. 300/1999 sono le seguenti:

§  Agenzia Industrie Difesa (art. 22);

§  Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39);

§  Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44);

§  Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88);

§  Agenzie fiscali (art. 57):

-       Agenzia delle entrate;

-       Agenzia delle dogane e dei monopoli;

-       Agenzia del demanio.

 



[1]     Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124/2004.

[2]     Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 20/1994. Tale comma stabilisce che la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Inoltre, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa e definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

[3]     Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al provvedimento, “la sostituzione delle direzioni del lavoro con gli Ispettorati territoriali determinerà -"al netto" -la soppressione di 5 uffici (ad oggi, infatti gli uffici sul territorio sono 85 mentre si prevede che gli uffici territoriali dell'Ispettorato siano 80)”.

[4]     Il richiamato D.P.R. deve adottarsi in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs: 300/1999, compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti all’Ispettorato.

[5]     Ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 124/2014.

[6]     Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

[7]     Di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

[8]     D.§P.R. da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.

[9]     Di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 300/1999. In particolare, i dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

[10]   Di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 165/2001.

[11]   Di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 124/2004. Le nuove funzioni di tale Commissione sono recate dall’articolo 11 del provvedimento in esame.

[12]   Adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame.

[13]   Di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

[14]   Di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

[15]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

[16]   Ai sensi del D.Lgs. 123/2011, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della L. 196/2009.

[17]   Ex articolo 2397 e ss. del codice civile.

[18]   Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa.

[19]   Di cui al primo comma dell’articolo 15 della L. 836/1973.  Tale comma, in particolare, ha riconosciuto, al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, un’indennità di 0,022 euro a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. Successivamente, l’articolo 8, primo comma, della L. 417/1978 ha rideterminato la misura della richiamata indennità chilometrica, ragguagliandola ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

[20]   Tale organismo è istituito, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009, in ogni amministrazione (anche in forma associata tra varie amministrazioni) ed ha sostituito i servizi di controllo interno (SECIN). L’organismo svolge – in piena autonomia – attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall’interno la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione, ed esercita, inoltre, le attività di controllo strategico svolte precedentemente dai servizi di controllo interno, su cui riferisce direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, l’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2009, ha individuato una serie di compiti dell’Organismo (monitoraggio de funzionamento complessivo del sistema della valutazione, elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; comunicazione delle criticità riscontrate; validazione della Relazione sulla performance; garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi; valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza; assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

[21]   Di cui alla Tabella A allegata alla L. 720/1984. Tale norma ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. In particolare, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici (indicati nella tabella A annessa) effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

[22]   In proposito, la relazione tecnica al provvedimento quantifica in 7.331 unità il personale complessivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che può transitare nell’Ispettorato. E’ comunque ricompreso in tale cifra, prosegue la relazione tecnica, nell'ambito del trasferimento, il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

In ogni caso, sempre la relazione afferma che tale dotazione, se totalmente ricoperta, ricomprende i corrispondenti posti già previsti presso le sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche social, per un totale, appunto, di 6.357 unità. In particolare si evidenzia che:

·      5853 posti delle aree funzionali sono relativi agli uffici del territorio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di 5905 posti già previsti nelle dotazioni organiche degli uffici del territorio del Ministero, ai quali va sottratto il numero delle unità di personale che cessa dal servizio entro la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente 1° luglio 2015), pari a n. 52 unità (n. 1 unità appartenente all'area I, n. 39 unità appartenenti all'area Il e n. 12 unità appartenenti all'area III);

·      29 posti delle aree funzionali relative alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

·      152 posti delle aree funzionali, qualora tutto il personale ispettivo già distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali opti per il passaggio nei ruoli dell'Ispettorato;

·      2 posti di dirigente di livello generale (di cui uno relativo alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva);

·      88 posti di dirigente di livello non generale (di cui 3 relativi alla soppressa direzione generale per l'attività ispettiva e 85 relativi agli uffici del territorio);

·      233 posti delle aree funzionali relativi a personale già operante presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuare secondo i criteri di selezione previsti dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1.

La relazione tecnica, inoltre, sottolinea come il trasferimento avverrà con il mantenimento delle aree e delle posizioni economiche già in capo al personale trasferito e l'operazione comporterà una corrispondente riduzione alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da ciò deriva, prosegue la relazione, una invarianza di costi per la finanza pubblica.

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[23]   Sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

[24]   Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica al provvedimento prevede una minor spesa legata alla “mancata sostituzione” del personale in relazione ai limiti assunzionali disposti dal D.L. 90/2014, di fatto quindi integrando la dotazione organica solamente con la sostituzione del ruolo ad esaurimento I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e non agendo sulla percentuale di spesa ammissibile (e pari all’80% della spesa relativa al personale cessato l’anno precedente per il 2017, con incremento al 100% a decorrere dal 2018) come invece avviene per il biennio 2015-2016. Per una disamina più approfondita della questione, si rimanda al dossier redatto dal Servizio Bilancio.  

[25]   In attuazione di quanto disposto dall’art. 9-bis, c. 14, della L. 608/1996 secondo cui “[…] il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro”.

[26]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 826, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

[27]   Di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 124/2004.

[28]   Di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), punto 2, del D.L. 145/2013. La norma, in particolare, destina le risorse provenienti dai maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni da specifiche sanzioni amministrative, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui dal 2014. Tale capito è destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

[29]   Si ricorda che l’articolo 2, comma 222-quater, della L. 191/2009, ha assegnato alle amministrazioni centrali il compito di predisporre, entro il 30 giugno 2015, un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50% della spesa per locazioni e di almeno il 30% degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

[30]   Come specificato nella Relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, la posizione dirigenziale di livello generale e le 3 posizioni di livello non generale presso il MLPS si considerano trasferite nei ruoli dell’Ispettorato.

[31]   Come riportato nella Relazione illustrativa, le citate norme di coordinamento sono legate anche alla necessità di condividere il più possibile informazioni ed iniziative ispettive con altri soggetti che svolgono attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

[32]   Attraverso l’abrogazione degli articoli 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 124/2004.

[33]   Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 124/2004, la Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza - nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all' articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala al Ministro del lavoro e delle politiche sociali gli aggiustamenti organizzativi da apportare per assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza.

[34]   Nuovo articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 124/2004.

[35]   In luogo del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva, in vista della sua soppressione sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame.

[36]   In attuazione di quanto affermato nella sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 384 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del c. 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 124/2004, limitatamente alle parole “dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali”.

[37]   Nuovo articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 124/2004.

[38]   Nuovo articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 124/2004.

[39]   Attraverso la sostituzione integrale dell’articolo 16 del D.Lgs. 124/2004.

[40]   Di cui all’art. 13, c. 7, del D.Lgs. 124/2004.

[41]   Attraverso la sostituzione integrale dell’articolo 17 del D.Lgs. 124/2004.

[42]   Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa (ma non nel testo del comma 7 dell’articolo 11), nelle forme di collaborazione sono comprese le attività dirette all’approvvigionamento e alla manutenzione delle dotazioni strumentali da assegnare al personale ispettivo.

[43]   Al riguardo, si segnala che già l’articolo 1, comma 15, della legge delega 183/2014 dispone che i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[44]   La Commissione opera in maniera stabile e permanente al fine di elaborare gli orientamenti e gli indirizzi dell’attività di vigilanza. Si evidenzia che invece la formulazione previgente stabiliva che la Commissione operasse in maniera non continua, dal momento che si riuniva solamente allorché il Ministro del lavoro ritenesse opportuno coordinare a livello nazionale l’attività di vigilanza. Per quanto attiene alle funzioni, la Commissione esercita anche un’attività di coordinamento, che, sulla base dei rapporti annuali trasmessi entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti che la compongono (che rappresentano le amministrazioni e gli enti responsabili dell’attività di vigilanza) propone gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’attività ispettiva. Inoltre, la Commissione, dopo aver verificato se l’attività di vigilanza espletata presenta incongruenze e inefficienze, propone al Ministro del lavoro eventuali modifiche da apportare all’organizzazione della medesima attività. Per gli adempimenti in questione la Commissione si avvale tra l’altro delle informazioni disponibili presso il Casellario centrale delle posizioni previdenziali di cui all’articolo 1, comma 23, della L. 243/2004.

[45]   Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 124/2004. In particolare, si prevede che, qualora nel corso dell’attività ispettiva emergano inosservanze in merito alla disciplina contrattuale, dalle quali scaturiscano crediti retributivi per il lavoratore, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. A seguito di un tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro, in caso di accordo, la diffida perde efficacia. Invece, decorso inutilmente il termine previsto per la conciliazione o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, la diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. E’ possibile proporre ricorso amministrativo contro il provvedimento di diffida reso esecutivo; nelle more del ricorso è sospesa l’esecutività del provvedimento.

[46]   Di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 124/2004.