Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari - A.C. 1105 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 204 | ||
Data: | 16/07/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari
16 luglio 2014
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ContenutoLa proposta di legge C.1105 (Gnecchi e altri) reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. In particolare, la proposta in esame prevede, riguardo al rapporto di lavoro:
Prevede inoltre, riguardo alla retribuzione:
Riguardo all’attività del collaboratore, si prevede:
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Relazioni allegate o richiesteAlla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa che riassume il contenuto normativo della proposta medesima. |
Necessità dell'intervento con leggeBenché gli organi competenti di Camera e Senato abbiano già provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e ai requisiti dei rapporti giuridici che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori, l’intervento con legge si rende necessario al fine di prevedere deroghe alla disciplina civilistica. In particolare, solo con legge può essere introdotta una nuova fattispecie di recesso ad nutum e può essere previsto che la titolarità del rapporto di lavoro resti in capo al parlamentare (con la conseguenza che le eventuali controversie sono devolute al giudice ordinario e non alla giurisdizione domestica) anche nel caso in cui la retribuzione al collaboratore sia versata dalla Camera di appartenenza. Si ricorda, in proposito, che già con delibera del 3 giugno 2003, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato una nuova disciplina per il rilascio del titolo di accesso ai collaboratori dei deputati.
In particolare, era stabilito che i deputati, nel richiedere l’accreditamento presso le sedi della Camera per i propri collaboratori, nel numero massimo di due, dovessero depositare la documentazione relativa al rapporto di lavoro, nel caso di contratto a titolo oneroso, ovvero autocertificare la natura non onerosa della collaborazione.
Tale disciplina è stata profondamente modificata con le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 13 marzo e del 5 luglio 2007, nonchè del 23 aprile 2009, (n.69), di cui i punti qualificanti sono:
Da ultimo, nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza (deliberazione n.185/2012)ha istituito un "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato" che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori. Tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:
Per quanto riguarda, in particolare, le spese relative ai collaboratori, oltre a dichiarare di aver assolto agli obblighi di legge, il deputato deve consegnare copia del relativo contratto recante l’attestazione di un consulente del lavoro, ovvero di altro professionista qualificato, per quanto attiene la conformità del contratto medesimo alla normativa vigente. Sono comunque escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge, al convivente e ai parenti od affini del deputato entro il quarto grado.
Si fa presente, infine, che nelle premesse alla delibera del 30 gennaio 2012, l’Ufficio di presidenza ha evidenziato “l’esigenza di adottare un intervento legislativo volto a disciplinare in modo organico la figura del collaboratore del parlamentare, anche tenendo conto delle esperienze di altri parlamenti europei, e di affidare al Collegio dei questori l’incarico di predisporre una apposita iniziativa legislativa in materia, da sottoporre alla firma dei membri dell’Ufficio di presidenza in tempi rapidi, in modo tale che la relativa legge possa essere approvata nella presente legislatura e trovare applicazione a decorrere dall’inizio della prossima”.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica di alcuni peculiari rapporti di lavoro, riguarda principalmente la materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. |
Rispetto degli altri principi costituzionaliIl provvedimento, poiché prevede una disciplina volta a introdurre adeguate garanzie per i collaboratori parlamentari, appare coerente con i principi costituzionali di cui all’art. 35, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Attribuzione di poteri normativiLa proposta di legge in esame rimanda a delibere dell’Ufficio di presidenza delle Camere la determinazione delle modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell’assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell’Amministrazione (articolo 3, comma 1); l’adozione di disposizioni per consentire alle Amministrazioni delle Camere l’erogazione della retribuzione e l’assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (articolo 3, comma 1); l’adozione di disposizioni per la disciplina di ulteriori condizioni per lo svolgimento dell’attività dei collaboratori (articolo 3, comma 4). |
Collegamento con lavori legislativi in corsoAnaloga proposta di legge (della quale non è peraltro iniziato l’esame) risulta presentata al Senato (A.S. n. 821). |
Quadro della normativa vigenteIn materia di licenziamenti individuali, al di fuori delle situazioni in cui trovano applicazione gli istituti della tutela "reale" e "obbligatoria", permane un'area, ormai residuale, in cui si applica il regime di libera recedibilità (c.d. recesso ad nutum), ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile. Tale disposizione prevede, in caso di recesso ad nutum di uno dei contraenti, il diritto ad un congruo preavviso per l’altro contraente. In mancanza del preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Attualmente, il regime di libera recedibilità si applica a dirigenti, prestatori di lavoro domestico, sportivi professionisti, lavoratori assunti in prova, lavoratori ultrasessantasettenni. |