Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari - A.C. 1105 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1105/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 204
Data: 16/07/2014
Descrittori:
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO   PARLAMENTO
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

16 luglio 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri principi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Quadro della normativa vigente|


Contenuto

La proposta di legge C.1105 (Gnecchi e altri) reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

In particolare, la proposta in esame prevede, riguardo al rapporto di lavoro:

  • che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria, ha una durata commisurata a quella della legislatura, salvo diverso accordo delle parti, e può essere rinnovato;
  • che il rapporto cessa di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura;
  • che in materia di recesso, ai contratti di lavoro subordinato si applica l’art. 2118 c.c. (c.d. recesso ad nutum), mentre nei contratti di lavoro non subordinato il recesso è rimesso al contratto tra le parti;
  • che il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest’ultimo e le amministrazioni delle Camere;
  • che le relative controversie sono devolute al giudice ordinario;
  • che il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado del parlamentare possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare unicamente se a completo carico (dal punto di vista retributivo, fiscale e contributivo) del deputato;

Prevede inoltre, riguardo alla retribuzione:

  • che gli Uffici di presidenza definiscono le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell’assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell’Amministrazione;
  • che la retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi definiti dai contratti o dalla legge o ad un equo compenso;
  • che ciascun parlamentare può stipulare contratti con uno o più collaboratori nei limiti delle somme destinate a tali finalità dagli Uffici di Presidenza.

Riguardo all’attività del collaboratore, si prevede:

  • che le attività indicate nel contratto sono connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari. Su questo vigila l’Amministrazione, che verifica anche la compatibilità della forma contrattuale scelta con l’attività svolta;
  • che gli Uffici di Presidenza possono disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell’attività dei collaboratori.

Relazioni allegate o richieste

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa che riassume il contenuto normativo della proposta medesima.


Necessità dell'intervento con legge

Benché gli organi competenti di Camera e Senato abbiano già provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e ai requisiti dei rapporti giuridici che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori, l’intervento con legge si rende necessario al fine di prevedere deroghe alla disciplina civilistica. In particolare, solo con legge può essere introdotta una nuova fattispecie di recesso ad nutum e può essere previsto che la titolarità del rapporto di lavoro resti in capo al parlamentare (con la conseguenza che le eventuali controversie sono devolute al giudice ordinario e non alla giurisdizione domestica) anche nel caso in cui la retribuzione al collaboratore sia versata dalla Camera di appartenenza.

Si ricorda, in proposito, che già con delibera del 3 giugno 2003, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato una nuova disciplina per il rilascio del titolo di accesso ai collaboratori dei deputati.
In particolare, era stabilito che i deputati, nel richiedere l’accreditamento presso le sedi della Camera per i propri collaboratori, nel numero massimo di due, dovessero depositare la documentazione relativa al rapporto di lavoro, nel caso di contratto a titolo oneroso, ovvero autocertificare la natura non onerosa della collaborazione.
Tale disciplina è stata profondamente modificata con le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 13 marzo e del 5 luglio 2007, nonchè del 23 aprile 2009, (n.69), di cui i punti qualificanti sono:
  • il principio per cui ciascun deputato può chiedere il rilascio del titolo di accesso per collaboratori, sempre nel limite massimo di due, con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro a titolo oneroso. Tale rapporto può intercorrere anche con un soggetto terzo, purché ciò avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente.
  • per quanto concerne la collaborazione a titolo non oneroso, essa è ammessa soltanto per collaboratori titolari di reddito da pensione, da lavoro dipendente ovvero da lavoro autonomo, purché avvenga, per i lavoratori dipendenti, al di fuori del normale orario di lavoro;
  • in tutti i casi, sono stati previsti precisi oneri quanto alla documentazione da presentare, attestante il contratto ovvero l’attività lavorativa svolta. Nei casi in cui è consentito l’accredito per collaboratori a titolo non oneroso deve, inoltre, essere presentata la documentazione relativa all’iscrizione previdenziale.
Da ultimo, nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza (deliberazione n.185/2012)ha istituito un "rimborso delle spese per l'esercizio del mandato" che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori. Tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:
  • per un importo fino a un massimo del 50% a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere documentate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da una professionista); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche.
  • per il restante 50% forfetariamente.
Per quanto riguarda, in particolare, le spese relative ai collaboratori, oltre a dichiarare di aver assolto agli obblighi di legge, il deputato deve consegnare copia del relativo contratto recante l’attestazione di un consulente del lavoro, ovvero di altro professionista qualificato, per quanto attiene la conformità del contratto medesimo alla normativa vigente. Sono comunque escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge, al convivente e ai parenti od affini del deputato entro il quarto grado.
Si fa presente, infine, che nelle premesse alla delibera del 30 gennaio 2012, l’Ufficio di presidenza ha evidenziato “l’esigenza di adottare un intervento legislativo volto a disciplinare in modo organico la figura del collaboratore del parlamentare, anche tenendo conto delle esperienze di altri parlamenti europei, e di affidare al Collegio dei questori l’incarico di predisporre una apposita iniziativa legislativa in materia, da sottoporre alla firma dei membri dell’Ufficio di presidenza in tempi rapidi, in modo tale che la relativa legge possa essere approvata nella presente legislatura e trovare applicazione a decorrere dall’inizio della prossima”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica di alcuni peculiari rapporti di lavoro, riguarda principalmente la materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.


Rispetto degli altri principi costituzionali

Il provvedimento, poiché prevede una disciplina volta a introdurre adeguate garanzie per i collaboratori parlamentari, appare coerente con i principi costituzionali di cui all’art. 35, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.


Incidenza sull'ordinamento giuridico


Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge in esame rimanda a delibere dell’Ufficio di presidenza delle Camere la determinazione delle modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell’assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell’Amministrazione (articolo 3, comma 1); l’adozione di disposizioni per consentire alle Amministrazioni delle Camere l’erogazione della retribuzione e l’assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (articolo 3, comma 1); l’adozione di disposizioni per la disciplina di ulteriori condizioni per lo svolgimento dell’attività dei collaboratori (articolo 3, comma 4).


Collegamento con lavori legislativi in corso

Analoga proposta di legge (della quale non è peraltro iniziato l’esame) risulta presentata al Senato (A.S. n. 821).


Quadro della normativa vigente

In materia di licenziamenti individuali, al di fuori delle situazioni in cui trovano applicazione gli istituti della tutela "reale" e "obbligatoria", permane un'area, ormai residuale, in cui si applica il regime di libera recedibilità (c.d. recesso ad nutum), ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile. Tale disposizione prevede, in caso di recesso ad nutum di uno dei contraenti, il diritto ad un congruo preavviso per l’altro contraente. In mancanza del preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Attualmente, il regime di libera recedibilità si applica a dirigenti, prestatori di lavoro domestico, sportivi professionisti, lavoratori assunti in prova, lavoratori ultrasessantasettenni.