Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge europea 2017 - A.C. 4505 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 4505/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 580    Progressivo: 1
Data: 30/05/2017


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Legge Europea 2017

30 maggio 2017
Sintesi del contenuto


Indice

Premessa|Contenuto|


Premessa

Il Disegno di legge europea 2017disegno di legge C. 4505 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il sistema EU-PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

EU-PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot; a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot; a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.


Contenuto

L'Avvocati stabilitiarticolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.

La disposizione:

  • riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
  • aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura;
  • detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.

L'Tracciabilità dei farmaci ad uso veterinarioarticolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006) una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica. Si segnala che, tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, la Commissione europea ha presentato, il 10 settembre 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

 

L'Negazionismo - EU-Pilot 8184/15/JUSTarticolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di "negazionismo", prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il "negazionismo" ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato si prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive. L'intervento dovrebbe consentire di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

 

L'Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti - P.I. 2011/4147.articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). A tal fine, sono previsti oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012). La disposizione si propone di completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina, anche al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147.

L'Rimborsi IVA - P.I. 2013/4080articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE.

Con le disposizioni in esame, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso IVA presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare idonea garanzia a tutela delle somme erogate, si prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso. Detto ristoro, di natura forfetaria, è fissato in misura pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Tali norme si applicano a partire dai rimborsi richiesti con la dichiarazione annuale relativa al 2017 e con le istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono valutati in 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2018 e sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.

L'IVA nelle cessioni all'esportazionearticolo 6  modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE

L'Regime fiscale delle navi iscritte nei registri - EU-Pilot 7060/14/TAXUarticolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti:

  • credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997);
  • concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997);
  • esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997);
  • regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR).

E' demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni. Le coperture finanziarie degli oneri previsti sono pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019.

La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura EU-Pilot 7060/14/TAXU, relativa alla compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

L'Lettori di lingua straniera presso le università statali - EU-Pilot 2079/11/EMPLarticolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL  nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. In particolare, la Commissione, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti potrebbe essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata sulla necessità e la proporzionalità della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. 

L'Recepimento della direttiva (UE) 2015/2203 relativa alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana - P.I. 2017/0129articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo - già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel DPR n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203 -  sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (che sono le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva; ciò per la verifica del fatto che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203: il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10% al 12% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto al 2%.

La disposizione è volta a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2015/2203, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto (22 dicembre 2016).

L'Monitoraggio dello stato delle acque - EU-Pilot 7304/15/ENVIarticolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'Limiti di emissione per gli impianti di acque refluearticolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E), al fine di rispondere ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma non incide.

 

L'Modifiche agli articoli 29 e 31 della L. 234 del 2012 - atti delegati dell'UEarticolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera a) propone l'inserimento di una nuova lettera e-bis) del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. "direttive deleganti"). Inoltre, la lettera b) dispone in merito al recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico. A tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 "per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici".

L'Personale esterno del SEAEarticolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

L'Copertura finanziariaarticolo 14, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per I'articolo 4 (disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), I'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).