Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2017 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 510    Progressivo: 1
Data: 03/11/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

LEGGE DI BILANCIO 2017

 

Quadro di sintesi degli interventi

 

A.C. 4127-BIS

 

 


novembre 2016

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 395/1

 

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Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

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Progetti di legge n. 510/1

 

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ID0026a

 


 

I N D I C E

 

§  Affari esteri e politiche dell’Unione europea.. 3

§  Agricoltura.. 4

§  Ambiente, territorio e protezione civile.. 6

§  Comparto sicurezza e difesa.. 8

§  Cultura, spettacolo e informazione.. 9

§  Finanza locale.. 10

§  Giustizia.. 14

§  Immigrazione.. 15

§  Infrastrutture, trasporti e comunicazioni. 16

§  Misure per la crescita e politiche fiscali. 18

§  Occupazione.. 22

§  Politiche di coesione.. 24

§  Politiche sociali e per la famiglia.. 26

§  Previdenza.. 27

§  Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche.. 34

§  Salute.. 36

§  Scuola, universitā, ricerca.. 38

§  Tavola di raffronto. 41

 

 


NOTA

 

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2017.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto in modo organico delle pių significative misure che intervengono nei singoli settori.

 


Affari esteri e politiche dell’Unione europea

Il disegno di legge di bilancio 2017 prevede una serie di disposizioni per stanziare risorse o introdurre strumenti per la politica estera. A tal fine, istituisce un fondo dir 45 milioni di euro per l’anno 2017, per la realizzazione d’interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 che si terrā a Taormina l’anno prossimo (art. 57).

Č inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l’adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.

Č prevista anche una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all’estero (art. 61, comma 2) facente capo alla rete diplomatico-consolare.

Č inoltre resa permanente, a decorrere da quest’esercizio finanziario, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato degli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall’aumento della tariffa dei diritti consolari, e rimangano parimenti acquisite all’entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all’esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento (art. 61, commi 3 e 4).

In materia di politiche dell’Unione europea č stato incrementato da 500 milioni a 1 miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali (art. 83).


 

Agricoltura

La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo direttamente con due disposizioni:

§  esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 11);

§  esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con etā inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017 (articolo 46).

 

Ulteriori disposizioni incidono indirettamente nel settore.

I commi 3-6 dell’articolo 2 riconoscono per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, estendendolo alle strutture che svolgono attivitā agrituristica.

L’articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilitā per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

L’articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese agricole il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).

L’articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialitā e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.

L’articolo 21 istituisce di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

L’articolo 61, comma 1 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019. Il dicastero agricolo č chiamato a concorrere per un ammontare di 5,2 milioni di euro per il triennio 2017-2019. I risparmi conseguono per 0,9 milioni di euro dalla riduzione, disposta dal comma 5 del medesimo articolo 61, dello sgravio contributivo che sarā corrisposto, a decorrere dal 2017, nel limite del 48,7%, per le imprese armatoriali e per il personale dipendente imbarcato. Per 4,3 milioni di euro vengono disposti definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente, il cui dettaglio č riportato in apposita tabella (sez. II del ddl).

L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Con riferimento ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; il medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.


 

Ambiente, territorio e protezione civile

In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l’istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l’altro, di difesa del suolo e dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 21).

Gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico sono, altresė, considerati con prioritā, nell’ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (art. 65, comma 23), per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica), e alle regioni,  nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (art. 65, comma 33).

Si prevede, poi, l’istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilitā sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualitā dell’aria con tecnologie innovative (art. 77).

Per quanto concerne le misure per l’emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione,  ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma  del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalitā, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 51, comma 1, lettera a); 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal citato Fondo istituito dall’articolo 21.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unitā immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione.

Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell’agevolazione e la sua durata  (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare l’ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 2, commi 1-2).


 

Comparto sicurezza e difesa

 

Specifiche risorse sono destinate - nell’ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego dall’articolo 52 - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilitā 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

La ripartizione dei contributi del Fondo č operata con uno o pių DPCM.

La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresė alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - č pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall’articolo 52, comma 2).

 

Inoltre, per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco č disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l’anno 2017, č inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell’articolo 4 della recente “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

Infine, č prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unitā l'operativitā del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Cultura, spettacolo e informazione

 

Diverse disposizioni intervengono in materia di cultura:

 

§  si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici (art. 22);

§  si istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, con una dotazione di € 20 mln per il 2017, € 30 mln per il 2018 ed € 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (art. 74, co. 9 e 10);

§  si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilitā 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 (art. 82).

 

In materia di informazione, si dispone la riduzione (da € 100) a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.


 

Finanza locale

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilitā sulle amministrazioni territoriali possono articolarsi in cinque diverse tipologie di intervento, la prima delle quale attiene alle regole sull’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, alla quale fanno seguito due gruppi di disposizioni concernenti la dotazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni; viene poi in rilievo un ulteriore intervento volto a favorirne gli investimenti; da ultimo, diverse norme regolano i rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Pareggio di bilancio

Quanto al primo intervento, all’articolo 65 i commi da 1 a 20 introducono  le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L’intervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio giā introdotte per il 2016 con la legge di stabilitā 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformitā alla identica disposizione contenuta nell’articolo 9 della legge 243 sopradetta.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione č rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d’Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 22) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui giā si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene  stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 21) la disciplina del patto di stabilitā interno.

Fondo di solidarietā comunale

L’articolo 64, commi 3-8, disciplina l’alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietā comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalitā di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall’anno 2017.

Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacitā fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresė ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione

Misure finanziarie per le regioni

L’articolo 66, commi 16-18, dispone che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno.

L’articolo 66, commi 19-20, estende al 2020 i due contributi alla finanza pubblica giā previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l’altro a carico dell’intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrā versato anche nel 2020, ed analogamente avverrā per quello  di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L’ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario č pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.

Regole contabili di favore per gli investimenti

L’articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioč che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilitā: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilitā.

Rapporti con le autonomie speciali

All’articolo 66 i commi da 1 a 8 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l’accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l’anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si č impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalitā di calcolo - della compartecipazione regionale all’IRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo dei riscosso (a legislazione vigente, prima dell’accordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del ‘maturato’. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Quanto alla Regione Valle d’Aosta il comma 9, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 10) alla Regione Valle d’Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici.

Infine per la Regione Venezia Giulia, i commi 11 e 12, stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessitā dell’intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell’imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell’intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui.


 

Giustizia

 

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su alcuni aspetti, quali:

§  l’allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (art. 7);

§  l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca e innovazione tecnologica, nonché edilizia pubblica. Tra i settori destinati a essere finanziati tramite il Fondo č compresa l’informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; le risorse stanziate per l’informatizzazione dei servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all’avvio del processo telematico (art. 21);

§  l’adozione, da parte dell’Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalitā organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilitā 2016.

 


 

Immigrazione

Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.

 

In primo luogo, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltā di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attivitā di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle giā stanziate nella sezione II del bilancio (art. 84).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attivitā di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno – tabella 8).

Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

 

Inoltre, con la finalitā di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l’istituzione di un Fondo per l’Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2017 (art. 79).

 


 

Infrastrutture, trasporti e comunicazioni

Infrastrutture

Si prevede, in primo luogo, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l’altro, di trasporti e viabilitā, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 21).

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti si prevede nella prima sezione, all’articolo 77, l’istituzione di un piano strategico della mobilitā sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalitā. In particolare č incrementata la dotazione del citato Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilitā 2016) per l’anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine l’attribuzione di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilitā sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali.

Nella sezione seconda l’intervento pių rilevante riguarda una riduzione di risorse per l’anno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto”. Tali risorse sono destinate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocitā, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione č prevista sull’anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l’anno 2018. Dall’esame dell’allegato conoscitivo si rileva come il definanziamento di 1.400 milioni di euro per il 2019 consista in una riprogrammazione della spesa con un’anticipazione al 2018 di 100 milioni di euro e un differimento dei restanti 1.300 milioni ad una fase successiva al 2019. Gli ulteriori interventi previsti nella sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.

Comunicazioni

L’articolo 72 prevede il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d’uso con pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica la cui base d’asta č ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in 2.010 milioni di euro.


 

Misure per la crescita e politiche fiscali

Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilitā 2015  - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilitā 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.

Č inoltre introdotto un nuovo aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioč fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

 

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell’evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, giā contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:

§  tracciabilitā dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti pių stringenti per la gestione dei depositi fiscali (articolo 67);

§  possibilitā di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (articolo 71);

§  quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (articolo 86).

 

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitivitā delle imprese e della crescita economica.

 

In tale contesto assume specifica rilevanza l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa - IRI, giā prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle societā in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilitā ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 24 per cento.

Contestualmente č modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato č diminuita l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell’andamento dei tassi di interesse; dall’altro lato, la misura č estesa alle persone fisiche, alle societā in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilitā ordinaria (articolo 68).

 

Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure (alcune delle quali giā descritte nelle specifiche politiche di settore):

§  proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolositā (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E’ infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili (articolo 2, commi 1 e 2);

§  riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attivitā agrituristiche (articolo 2, commi 3-6);

§  conferma della maggiorazione del 40% degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico (articolo 3);

§  estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d’imposta per attivitā di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell’agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 4);

§  introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilitā semplificata (articolo 5);

§  disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (articolo 6);

§  proroga al 31 dicembre 2017 dell’operativitā delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (articolo 7);

§  innalzamento del limite annuo alla deducibilitā fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (articolo 8);

§  esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 11);

§  esclusione delle societā di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento, (articolo 12);

§  estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (articolo 14) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attivitā di nuove aziende a favore di societā quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (articolo 16); introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle start-up innovative (articolo 17);

§  detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell’imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (articolo 18, commi 1-10);

§  esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui l’obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI (articolo 18, commi 11-25);

§  istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attivitā industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (articolo 21).

§  al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (articolo 22);

§  proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (articolo 69);

§  riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini  in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale (articolo 70);

§  incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalitā organizzata (articolo 75).

 

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti č prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed č conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti. La misura č estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo maggiorato del 30 per cento, a cui č riservato il 20 per cento delle risorse stanziate. L’importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A, č incrementato fino a 7 miliardi di euro (articolo 13).

Sono inoltre previste nuove destinazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialitā e per le start-up innovative: per il biennio 2017-2018 si autorizza una spesa, rispettivamente, pari a 130 milioni di euro e 100 milioni di euro; ulteriori risorse potranno poi essere ricavate, nel 2017, dal PON “Imprese e competitivitā” 2014-2020 (articolo 15).

 

In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l’avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (articolo 73).

Si prevede poi l’inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (articolo 67, commi da 3 a 7).

Infine, in ordine alle entrate degli enti territoriali, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per l’anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; č inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI giā disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (articolo 10).


 

Occupazione

 

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttivitā, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cd. welfare aziendale (articolo 23). In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso č riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilitā), nonché il valore di azioni offerte alla generalitā dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresė esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalitā dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonchč i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

 

Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attivitā di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (articolo 42).

 

Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con etā inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L’esonero č riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (articolo 46, comma 1). 

 

Viene prorogato, per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, giā previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata č elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto giā disposto per il 2016), fruibili anche in via non continuativa (articolo 48, comma 2).

 

Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltā riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (articolo 49, commi 2 e 3).

 

Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (articolo 61, comma 5).


 

Politiche di coesione

 

Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, che consente di operare direttamente nella II sezione dello stesso operazioni di riprogrammazione di risorse precedentemente effettuabili mediante le tabelle C, D ed E, l’intervento sulle politiche di coesione č effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare si dispone:

 

1)   un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di 10.962 milioni per il 2020 e annualitā successive. Si tratta, in sostanza, dell’iscrizione a bilancio della quota del 20 per cento delle risorse autorizzate per il ciclo di programmazione 2014-2020 dalla legge di stabilitā 2014, che era stata tenuta in sospeso dalla medesima disposizione.

 

In proposito si rammenta che l’articolo 1, co. 6, della legge di stabilitā 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni. La norma ne ha disposto l’iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell’80 per cento (43.848 milioni).

Per quanto concerne la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relazione tecnica al disegno di legge di stabilitā 2014 (A.S. 1120) ha precisato che la relativa iscrizione in bilancio avverrā all’esito di una apposita verifica di metā periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilitā per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

 

2)  una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni relative alla annualitā 2020 e successive al triennio 2017-2019, in particolare, 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019.

 

3)  una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (Fondo IGRUE) attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019 che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo IGRUE sono stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualitā successive.

 

Si rammenta che nel Fondo di rotazione, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilitā


 

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari.

Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalitā” (art.47), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o pių figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che puō essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (art. 48, co1).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art. 49, co1).


 

Previdenza

 

Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in materia previdenziale.

 

Si prevede la possibilitā, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (articolo 17).

 

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente č soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (articolo 18, commi 1-10).

 

Si riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (articolo 24).

 

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennitā, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilitā, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L’APE č prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; etā anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianitā contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere giā titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L’entitā minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo DPCM, mentre la durata minima č di 6 mesi.

E’ prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione č affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalitā di attuazione della disciplina del’Ape (articolo 25).

 

APE sociale consiste in una indennitā, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L’APE sociale č prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: etā anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacitā lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali č richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 36 anni.

L’erogazione dell’APE sociale č esclusa nei casi di mancata cessazione dell’attivitā lavorativa; titolaritā di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attivitā commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennitā č comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L’indennitā č pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non puō in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non č soggetta a rivalutazione ed č erogata mensilmente su dodici mensilitā all’anno.

Il beneficio dell’indennitā č riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennitā č differita, con criteri di prioritā (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a paritā di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennitā non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalitā di attuazione della disciplina dell’Ape sociale (articolo 25).

 

Si interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima”, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo pių basso, rideterminandone (dal 2017) l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non pių solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (articolo 26).

 

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilitā di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilitā di richiedere la RITA č riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS.

La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, č assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare č anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (articolo 27).

 

Si esclude a regime l’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. “riforma Fornero”) sui trattamenti pensionistici anticipati (articolo 28).

 

Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l’obiettivo di ampliare le possibilitā di accesso all’istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilitā di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo  e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (articolo 29).

 

Si introduce la possibilitā per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilitā di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di etā, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravitā; riduzione della capacitā lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invaliditā civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualitā di lavoratore dipendente, nell'āmbito di determinate professioni, di attivitā lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attivitā lavorative cd. usuranti.

Il requisito ridotto di 41 anni č comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non č cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'etā anagrafica) e l'anzianitā contributiva al momento del pensionamento.

Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto č comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti č differita sulla base di specifici criteri di prioritā (da definire con successivo D.P.C.M.) (articolo 30).

 

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attivitā usuranti. In particolare, si prevede che non vengano pių applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (articolo 31).

 

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di etā inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni giā prevista per gli altri soggetti (articolo 32).

 

Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie giā oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia č volta a garantire l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco pių di 200.000 beneficiari. L’ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (articolo 33).

 

Si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per il cd. part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilitā per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l’istituto prevede la possibilitā, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non č assoggettata a contribuzione previdenziale (articolo 34).

 

Si interviene in materia di fondi di solidarietā bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietā bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilitā, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilitā di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietā, previo versamento delle relative somme.

Con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilitā e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019, si consente, altresė, una riduzione, su domanda, del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito (articolo 35).

 


 

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Personale

Per quanto riguarda il personale pubblico, č istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (articolo 52):

§  la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro giā stanziati dall’ultima legge di stabilitā) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;

§  assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

§  l’attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, giā previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

 

Efficientamento spesa dei Ministeri e spesa per acquisti

L’articolo 61, comma 1 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilitā che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

Le rimodulazioni in questione vengono disposte in parte prevalente nella seconda sezione del disegno di legge in esame, negli stati di previsione interessati.

L’entitā dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, come definiti nella relazione tecnica, risultano di un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entitā dei risparmi previsti per il 2019 č da considerarsi permanente

 

Il testo prevede, inoltre, all’ articolo 60, commi 1-7, la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite

§  l’individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate;

§  la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;

§  l’estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

Sempre in tema di beni e servizi, l’articolo 60, commi da 8 a 10, riguarda la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le norme, che modificano le disposizioni giā vigenti in materia, concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il comma 11 prevede inoltre la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini e la logistica distributiva.

 

Altre disposizioni

 

Vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attivitā del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale unitamente alla possibilitā di finanziare tali attivitā con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

Al  Commissario spettano, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (articolo 74, commi 7 e 8).

 


 

Salute

In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l’efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.

Possono essere ricondotte a tale finalitā le disposizioni dirette a definire e disciplinare l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilitā dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).

Agenzia per l’Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilitā dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura č gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E’ previsto l’istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilitā dei FSE (art. 58, co 1-3).

Sempre all’ambito dell’efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 58, co 4-8) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro. Viene poi modificata la nozione di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura (art. 58, co 9).

Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art. 58 co 10-12). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato č stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento  mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Un altro insieme di disposizioni (art. 59, co 1-12) revisiona parzialmente la governance farmaceutica.

La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, scende dall’11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

Si prevede l’istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

Č possibile una definizione con determina dell’AIFA entro il 31 marzo 2017, dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativitā condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Vengono introdotte nuove norme sulla sostituibilitā dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica  associata ad una maggiore disponibilitā di terapie.

Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.

Infine nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 59, co 13).


 

Scuola, universitā, ricerca 

In materia di scuola:

§  si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR, di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia (artt. 52, co. 3, e 53);

§  si stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalitā degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e si interviene con un’ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 56);

§  si incrementa (da € 12,2 mln) a € 24,24 mln annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilitā, e si assegna alle scuole materne paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 25 mln (art. 78);

§  si aumenta a € 640 per il 2016, € 750 per il 2017 e € 800 dal 2018 l’importo massimo per studente per il quale č possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado (art. 78);

§  si posticipa all’a.s. 2019/2020 la soppressione della possibilitā di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 78);

§  in materia di edilizia scolastica, si assegnano agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di € 300 mln (art. 65, co. 23-27), e si inseriscono fra le finalitā di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica (art. 21);

§  relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, si riconosce al MIUR la possibilitā di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti (art. 42).

 

Inoltre:

§  si introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attivitā di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro (art. 42);

§  si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell’istruzione (art. 22).

 

In materia di universitā:

§  si ridefinisce la disciplina in materia di contributi, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la c.d. “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro. Conseguentemente, si incrementa di € 40 mln per il 2017 e di € 85 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle universitā statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle universitā non statali, alle universitā telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all’Universitā di Trento (art. 36);

§  si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede la determinazione, con decreto ministeriale, dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell’assegnazione del fondo in misura proporzionale a tale fabbisogno. Inoltre, si prevede l’istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio (art. 37);

§  si prevede l’assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilitā, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a favorire l’iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle universitā statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 38);

§  si prevede l’organizzazione, da parte delle universitā e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l’organizzazione, da parte delle sole universitā, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di € 5 mln dal 2017 del FFO (art. 39);

§  si introduce la possibilitā di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (art. 40);

§  si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attivitā base di ricerca”, destinata a incentivare l’attivitā base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno, delle universitā statali, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attivitā di ricerca delle stesse universitā statali (art. 41);

§  sempre nell’ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un’altra sezione, denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a € 271 mln annui – 180 dipartimenti delle universitā statali, anche ad ordinamento speciale. Le risorse sono assegnate sulla base dei risultati della Valutazione della qualitā della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle universitā (artt. 43-45);

 

In materia di ricerca:

§  si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l’incremento al sostegno delle Attivitā di ricerca a valenza internazionale (art. 41);

§  si istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole” (art. 19);

§  si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 22);

§  si inseriscono fra le finalitā di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (art. 21);

§  si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l’altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 74, co. 5).

tavola di raffronto

 

SETTORE

DISPOSIZIONI DDL DI BILANCIO 2017 – A.C. 4127-bis

 

Affari esteri e politiche dell'Unione europea

57

Svolgimento del vertice G7 a Taormina

61, co. 2

Vendita sedi all’estero

61, co. 3-4

Diritti consolari

74, co 5

Partecipazione italiana a centri di ricerca e altre iniziative internazionali

74, co 9-10

Fondo per la lingua e cultura italiana all’estero

79

Fondo per l’Africa

83

Incremento anticipazioni del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie

 

Agricoltura

2, co. 3-6

Credito d’imposta attivitā agrituristiche

11

Esenzione 2017-2019  IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

21

Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese (dissesto idrogeologico)

46

Esonero contributivo nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

69

Proroga rivalutazione terreni

 

Ambiente ed energia

2, co. 1-2

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica e energetica e acquisto mobili

21

Fondo finanziamento investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese, dissesto idrogeologico e rischio sismico

51

Ricostruzione sisma 24 agosto 2016

60, co. 1-7

Misure di razionalizzazione della spesa per acquisti

60, co. 8-11

Acquisto beni e servizi

 

Comparto sicurezza e difesa

52

Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco

54

Strade sicure

80

Fondo x l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco

Tabella 2

Rifinanziamento Fondo missioni internazionali

 

Cultura, spettacolo e sport

9

Riduzione canone RAI

22

Donazioni filantropiche a favore della cultura e dei beni culturali e paesaggistici

82

Card cultura giovani

 

Finanza locale

10

Proroga del blocco aumenti aliquote enti territoriali 2017

64, co. 3-8

Fondo di solidarietā comunale

65, co. 1-22

Pareggio di bilancio

65, co. 19-20

Contributi alle regioni

65, co. 23-42

Regole contabili di favore per gli investimenti

66, co. 1-12

Rapporti con le autonomie speciali

66, co. 16-18

Misure finanziarie per le regioni

 

Giustizia

7

Agevolazioni trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

21

Fondo investimenti (informatizzazione servizi giustizia)

75

Strategia nazionale per la valorizzazione beni e aziende confiscate alla criminalitā organizzata

 

Immigrazione

22

Agevolazioni per attrarre investitori

79

Fondo per l’Africa

84

Destinazione fondi europei all’immigrazione

 

Infrastrutture e trasporti

8

Deducibilitā canoni di noleggio autoveicoli agenti o rappresentanti di commercio

55

Soppressione addizionale diritti d’imbarco

72

Rinnovo diritti d’uso delle frequenze telefonia mobile

77

Piano strategico nazionale della mobilitā sostenibile

 

Misure per la crescita e politiche fiscali

2, co. 1-2

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica e energetica, acquisto mobili

2, co. 3-6

Credito d’imposta per strutture ricettive

3

Proroga e rafforzamento ammortamenti

4

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

5

Regime di cassa per i contribuenti in contabilitā semplificata

6

Iva di gruppo

7

Agevolazioni trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

8

Deducibilitā canoni di noleggio a lungo termine

10

Proroga del blocco aumenti aliquote enti territoriali 2017

11

Esenzione 2017-2019  IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

12

Esclusione SGR addizionale IRES 3,5 per cento

13

Nuova Sabatini

14

Estensione incentivi fiscali start-up e PMI innovative

15

Autoimprenditorialitā e start-up innovative

16

Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da societā quotate

17

Investimenti Inail in start-up innovative

18, co.1-10

Agevolazione investimenti a lungo termine casse previdenziali e fondi pensioni

18, co. 11-25

PIR- Piani individuali di risparmio

19

Human Technopole

21

Fondo investimenti (ricerca e sostegno alle imprese)

22

Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

40

Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori

67, 1-2

Misure antielusive e di contrasto all’evasione

67, co. 3-7

Lotteria collegata agli scontrini fiscali

68

Imposta sul reddito d’impresa – IRI e Aiuto alla crescita economica – ACE

69

Rivalutazione  terreni, partecipazioni e beni di impresa

70

Proroga assegnazione o cessione di beni ai soci

71

Note credito IVA

73

Gara Superenalotto

74, co. 1-4

Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni Bancarie

74, co 36

Finanziamento enti previdenziali di rifunzionalizzazione immobili pubblici

75

Fondo PMI e fondo crescita sostenibile

85

Eliminazione aumenti accise e IVA 2017

86

Collaborazione volontaria

 

Occupazione

23

Premio di produttivitā e welfare aziendale

42

Esonero contributivo alternanza scuola lavoro

46

Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

48, co.2

Congedo di paternitā

49

Voucher asili nido o babysitter

50

Pari opportunitā

61, co. 5

Sgravi contributivi imprese trasporto

 

Politiche di coesione

Sezione II

Riprogrammazione e rifinanziamento Fondo sviluppo e coesione e Fondo attuazione politiche comunitarie

 

Politiche sociali e per la famiglia

47

Fondo sostegno natalitā

48, co.1

Premio alla nascita

48, co. 2

Congedo di paternitā

49

Voucher asili nido o babysitter

 

Previdenza

17

Investimenti in startup da parte dell’INAIL

18, co.1-10

Agevolazione investimenti a lungo termine casse previdenziali e fondi pensioni

24

Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata

25

Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale

26

Quattordicesima pensionati

27

Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A

28

Abolizione penalizzazioni

29

Cumulo periodi assicurativi

30

Lavoratori precoci

31

Lavori usuranti

32

No tax area pensionati

33

Salvaguardia dei lavoratori

34

Riduzione spesa part-time agevolato

35

Fondi di solidarietā bilaterali

61, co. 5

Sgravi contributivi imprese trasporto

 

Pubblico impiego e amministrazioni  pubbliche

22

Misure di attrazione degli investimenti

52

Fondo per il pubblico impiego

60, co. 8-11

Acquisti centralizzati PA

61, co. 1-7

Concorso Presidenza del consiglio e ministeri alla manovra e razionalizzazione della spesa PA

74, co 7-8

Agenda digitale

 

Sanitā

58, co. 1-3

Fascicolo sanitario elettronico

58, co. 4-8

Quota premiale SSN

58, co. 9

Piani di rientro degli enti sanitari

58, co. 10-12

Livello di finanziamento SSN

59, co.1-12

Governance  sanitaria

59, co. 13

Assunzioni personale SSN

 

Scuola, universitā, ricerca

19

Human Technopole

21

Fondo investimenti (edilizia scolastica, ricerca)

22

Rientro ricercatori e docenti

36

Contribuzione studentesca

37

Finanziamento del fondo integrativo borse di studio

38

Borse per il merito e la mobilitā

39

Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato

40

Erogazioni liberali Istituti Tecnici Superiori

41

Fondo ordinario MIUR e finanziamento delle attivitā di ricerca

42, co. 1-3

Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro

42, co. 4

Programma operativo nazionale per la scuola

43-45

Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

52, co. 3

Fondo per organico di fatto

53

Organico di fatto

56

Scuole belle

74, co. 5

Centri di ricerca europei e internazionali

78

Scuole paritarie e materne