Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di stabilità 2016 - Quadro di sintesi degli interventi - A.S. n. 2111
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 1
Data: 06/11/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2111/XVII     

Casella di testo: Quadro di sintesi degli interventiCasella di testo: LEGGE DI STABILITĀ 2016Casella di testo: AS. 2111

Casella di testo: Novembre 2015


 

 

 

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Dossier n. 240/1

 

 

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Progetti di legge n. 360/1

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

§  Introduzione. 5

§  Affari esteri e politiche dell'Unione europea. 8

§  Agricoltura. 10

§  Ambiente ed energia. 12

§  Comparto sicurezza e difesa. 13

§  Cultura, spettacolo e sport 14

§  Finanza locale. 16

§  Giustizia. 19

§  Infrastrutture e trasporti 21

§  Misure per la crescita e politiche fiscali 23

§  Occupazione. 26

§  Politiche di coesione. 27

§  Politiche sociali e per la famiglia. 29

§  Previdenza. 30

§  Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche. 31

§  Salute. 36

§  Scuola, universitā, ricerca. 37

Tavola di raffronto. 38

 

 


Introduzione

Il disegno di legge di stabilitā per il 2016 č stato presentato dal Governo al Senato (A.S.2111), per l'avvio in prima lettura dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio. Il provvedimento reca, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilitā di bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto).

A tal fine il disegno di legge di stabilitā reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitivitā del sistema, reperendo per gli anni 2016, 2017 e 2018 risorse pari rispettivamente a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi di euro, a fronte di impieghi, per i medesimi anni, consistentemente superiori, in quanto  pari rispettivamente a 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. Conseguentemente la manovra contenuta nel provvedimento comporta un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) pari nel 2016 a circa 14,6 miliardi e poi, rispettivamente nei due anni successivi, a 19,2 ed a 16,2 miliardi, importi che equivalgono allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all’1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018.

Come indicato nella Nota di aggiornamento, il peggioramento in questione deriva dalla circostanza che, ai fini della manovra, il Governo si avvale pienamente del margine previsto per l’attivazione delle riforme strutturali (pari allo 0,5 per cento di Pil) nonché dell’ulteriore margine dello 0,3 per cento di Pil consentito dall’applicazione della clausola degli investimenti. Non si avvale invece, al momento, dell’eventuale margine aggiuntivo di flessibilitā connesso alle spese per l’afflusso di migranti, che potrebbe posizionarsi allo 0,2 per cento di Pil.

Sul piano fiscale l'intervento di maggior rilievo č costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno); di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), č poi l'intervento sulla fiscalitā immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati nonché l'esenzione TASI per la prima casa. Tra le altre norme rilevanti c'č la riduzione dell'aliquota Ires dal 2017, il miglioramento del regime cd. dei minimi e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati nel 2016, la proroga – in forma ridotta al 40% - degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nonché la proroga delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni e riqualificazione energetica degli edifici, il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci. Si introduce una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttivitā e si eleva la soglia della detrazione di imposta (cd. no tax area) spettante ai redditi di pensione. Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, giā prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online.

A fronte di tali riduzioni si registrano maggiori entrate principalmente da due misure, costituite dall'aumento del carico fiscale sui giochi e dalla norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (voluntary disclosure), per circa 3,1 miliardi nel 2016.

Il canone Rai č ridotto, per il 2016 a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015); si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarā addebitato il canone.

Per quanto concerne le spese devono segnalarsi quelle in materia pensionistica relative alla c.d. opzione donna (160 milioni per il 2016, che poi salgono a 405 e 757 milioni nei due anni successivi), per le lavoratrici che intendano lasciare il lavoro con 35 anni contributivi a fronte di una decurtazione della pensione, cui si aggiungono gli interventi in favore di alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento, ad esempio con riguardo ai c.d. esodati, nonché con riguardo a quella volta a favorire il ricambio generazionale mediante l'utilizzo del part time. Altri interventi sono destinati al tema del disagio sociale: si segnalano altresė interventi diversi in materia di disagio sociale, mediante tra l'altro l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertā e all'esclusione sociale (600 milioni nel 2016 ed 1 miliardo dal 2017), nonché del Fondo per le non autosufficienze e prive di legami familiari di primo grado (90 milioni dal 2016). Ulteriori misure riguardano "esigenze indifferibili", tra cui: la spesa di 300 milioni annui per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché la spesa di complessivi 300 milioni per interventi nella "Terra dei fuochi". La spesa viene inoltre incrementata, per circa 0,7 miliardi, da alcune nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotte ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il quadro delle spese si completa infine con la parte relativa ai risparmi, per circa 8,4 miliardi nel primo anno e crescenti successivamente. Possono richiamarsi in proposito quelli derivanti dalle misure in materia di indicizzazione delle pensioni (0,5 miliardi nel 2017, ed 1,1 miliardi nel 2018), i risparmi connessi agli interventi di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (circa 160 milioni), nonché quelli relativi alla rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016, cui č associata una minore spesa per circa 1,8 miliardi. Concorrono alle minori spese determinate dal disegno di legge di stabilitā i risparmi a carico delle regioni (circa 4 miliardi nel 2017, che salgono a 5,5 miliardi nell'anno successivo) nonché, per i medesimi enti, gli effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, (1,8 miliardi nel 2016, che poi diminuiscono a 0,7 miliardi nel 2018). Altre riduzioni derivano poi dalle rimodulazioni e definanziamenti di spese in conto capitale, disposti nella parte tabellare del disegno di legge.


 

Affari esteri e politiche dell'Unione europea

In materia di risorse e strumenti per la politica estera, si segnalano in primo luogo le norme che, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, autorizzano per il triennio 2016-2018lo svolgimento del concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione (articolo 16, comma 13).

Viene inoltre incrementato lo stanziamento annuale in favore della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 23, comma 2) e si prevede la creazione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di 1 milione di euro a partire dal 2016, per coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati di cui č parte il nostro Paese (articolo 27, comma 9).

Sul versante del contenimento delle spese, č da evidenziare la previsione della rinegoziazione di accordi internazionali che fissano contributi volontari o obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi internazionali (articolo 33, comma 18); l’aumento della tariffa dei diritti consolari (successivi commi 19 e 20), da acquisire all’entrata; l’acquisizione all’entrata anche dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare del MAECI (articolo 33, comma 21).

Infine, viene ridotta di2 milioni di euro per ciascuna annualitā del triennio 2016-2018 la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero (comma 23 del richiamato articolo 33).

 

In materia di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, si segnalano le disposizioni riguardanti gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna a carico del nostro Paese emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

In primo luogo si incrementa la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea e si  modifica il meccanismo di pagamento di detti oneri finanziari da parte dello Stato e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni responsabili, prevedendo che il Ministero dell’Economia provvede al pagamento con le risorse del Fondo attivando - in sede di procedimento rivalsa - una compensazione sui trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni ritenute responsabili dell’inadempimento agli obblighi europei.

 

Viene quindi integrata la disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato in tema di obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo delle regioni e delle province autonome, stabilendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri puō porre un termine per l’adeguamento alle Amministrazioni pubbliche competenti; scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri puō decidere di adottare direttamente i necessari provvedimenti attuativi o di nominare un commissario.

Si interviene sulla disciplina delle risorse proprie dell’Unione europea, al fine di dare piena e diretta attuazione alla Decisione n. 335/2014/UE/Euratom, che fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione europea per il periodo 2014-2020 per il finanziamento del bilancio annuale (articolo 40, commi da 15 a 17).

 


 

Agricoltura   

Il settore agricolo č interessato dalla manovra finanziaria sia per disposizioni di sostegno al comparto sia per politiche di contenimento della spesa.

 

In primo luogo si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU (articolo 4, comma 3):

§  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;

§  i terreni agricoli e posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

§  i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

§  i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietā collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

 

Si introduce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (articolo 5, commi 6-8).

Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo riguardano:

- l’abrogazione del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro;

- l’innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro;

- la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco;

- l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali;

- la presunzione che le produzioni agro energetiche sono produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditivitā del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA (articolo 47, commi 1-10);

- il ripristino dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, ovvero combustibile ricavato da segatura (articolo 47, comma 11).

 

Si prevede poi l’incorporazione della societā Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della societā Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dettando disposizioni sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrā, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attivitā del nuovo Istituto (articolo 33, commi 38-43).

 

Si istituisce, presso l'INAIL, un Fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, per le micro e le piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (articolo 43, commi 1-4).

 

La tabella E dispone un definanziamento di 23 milioni, per il 2016, per il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, nonché un rifinanziamento di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 del Fondo di solidarietā nazionale - incentivi assicurativi. Il Fondo č destinato tra l’altro  ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivitā agricola, tra cui quelle di bonifica.

 


 

Ambiente ed energia

Si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (art. 27, comma 7).

Si prevede la concessione di contributi con le modalitā del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro - ai soggetti privati e alle attivitā economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi. Al soggetto beneficiario del finanziamento č attribuito un credito di imposta pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese (art. 26).

Si introduce la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica ILVA č autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni per far fronte alle attivitā di tutela ambientale e sanitaria, risanamento ambientale e bonifica (art. 42, comma 1).

 

Si prevede altresė il rifinanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico per un importo complessivo di 1.950 milioni di euro, nel periodo 2016-2030, di cui 50 per l’anno 2016 (Tab. E).

 

Nel settore energetico si segnala la trasformazione  in ente pubblico economico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, con una dotazione iniziale di cento milioni di euro (articolo 33, comma 46).

 


 

Comparto sicurezza e difesa

Nel settore sicurezza e difesa si segnala innanzi tutto che, nell’ambito delle disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni sono destinati 74 milioni di euro nel bilancio pluriennale 2016-2018 per Forze Armate e Polizia in relazione alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa (articolo 27, commi 1-4).

Sotto il profilo dell’operativitā di sistema, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attivitā di vigilanza a siti e obiettivi sensibili - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalitā e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalitā organizzata e ambientale nella regione Campania - si proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unitā l'operativitā del piano di impiego operativo concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (articolo 27, comma 5).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attivitā, detto personale č posto a disposizione dei prefetti per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Sono inoltre previsti alcuni interventi di riduzione di fondi pluriennali. E’ ridotto di circa 6 milioni di euro per il triennio 2016-2018 e dal 2019 di 18,2 milioni di euro nel complesso il Fondo destinato all’ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato, nonché del contributo pluriennale a favore del Corpo della Guardia di finanza destinato ai medesimi fini per un importo di 15 milioni di euro nel 2016 e di 10 milioni di euro dal 2017 al 2020.

Nel settore della difesa si segnala il rifinanziamento, per complessivi 870 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2025, del programma di sviluppo delle unitā navali classe FREMM (di cui 100 milioni di euro nel 2016) nonché di 1.640 milioni di euro, distribuiti nel periodo 2016-2021, per alcuni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.  

Nel settore della difesa si prevede altresė un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitivitā delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032 (Tab. E).

Si prevedono infine norme in materia di dismissione degli immobili della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato (art 33, comma 32).


 

Cultura, spettacolo e sport

In materia di cultura, in particolare (art. 21 e 22):

§  si stabilizza il credito d’imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus);

§  si estende l’applicazione del credito d’imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico (cd. tax credit cinema) e si eleva l’autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016;

§  si autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturaliˮ (art. 7, co. 1, D.L. 83/2014 - L. 106/2014);

§  si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attivitā culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte;

§  si prevedono autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali (art. 22). Si tratta in particolare di:

-          28 milioni di euro per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019;

-          30 milioni di euro annui per archivi e biblioteche;

-          10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT;

-          740.000 euro annui, per l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma;

-          100.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione;

-          500.000 euro annui per l’Accademia della Crusca;

-          3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;

-          10 milioni di euro annui per il settore museale;

§  si autorizza una spesa per la celebrazione di alcuni anniversari (art. 27, co. 10);

§  si estende l’aliquota IVA super-ridotta al 4%, giā prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online (art. 33, co. 33).

 

Con riferimento allo sport si prevede che non si applichino alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche (articolo 27, comma 8).

 


 

Finanza locale

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilitā sulle amministrazioni territoriali concernono principalmente le nuove regole sul pareggio di bilancio, il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e, da ultimo, alcune norme di interesse delle province. 

Con riguardo al primo aspetto, l'articolo 35 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilitā interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni cosė come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo - sulla base di quanto prevede la legge “rinforzata” n. 243 del 2012, attuativa del principio costituzionale del pareggio di bilancio - come il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Tale saldo č quindi al netto delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e deve essere sia ex ante che ex post.

Tale nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola era giā in parte stata introdotta con la legge di stabilitā 2015) che per gli enti locali, del Patto di stabilitā interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui č stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni il criterio del pareggio č pių stingente rispetto a quanto giā introdotto per il 2015; per gli enti locali esso implica maggiori spazi per i comuni, mentre determina una riduzione della capacitā di spesa delle province e delle cittā metropolitane. La regola, infine, č accompagnata dalla introduzione di un meccanismo di flessibilitā regionale per la spesa per investimenti: esso prevede la concessione reciproca di spazi tra gli enti della stessa regione, con effetti compensativi sia all’interno della regione nel medesimo anno sia per il singolo ente su un arco triennale (c.d. patto di solidarietā fra enti territoriali).

 

 Con riguardo al secondo aspetto, l’articolo 34 determina le modalitā e l’entitā del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019. In particolare esso:

·        stabilisce in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome;

·        per le regioni a statuto ordinario estende al 2019 il contributo giā previsto dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro, e conferma, per gli anni 2016-2019, la sede dell’autocoordinamento e della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalitā di realizzazione del risparmio.

Una specifica misura attiene alla riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario, attribuendo ad esse un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, finanziato con le disponibilitā in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015 del "Fondo per assicurare la liquiditā per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

 

Per quanto riguarda infine le province, l’articolo 38 assegna un contributo in favore delle Province e delle Cittā metropolitane delle Regioni a statuto ordinario pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Cittā metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilitā e all’edilizia scolastica. Il medesimo articolo detta disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province e delle cittā metropolitane, a seguito del riordino delle funzioni amministrative delle province di cui alla legge n. 56 del 2014; prevede altresė l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali. Reca inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia.

 

I suddetti interventi sulla finanza territoriale costituiscono nel loro complesso una componente significativa ai fini del reperimento delle risorse previsto nel disegno di legge di stabilitā, con riferimento in particolare alle regioni: per esse il taglio di risorse č consistente soprattutto nel 2016, anno nel quale, ricomprendendovi anche la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale (ridotto di circa 1,8 miliardi ai sensi delle disposizioni recate dall’articolo 32), ammonta a circa 3,6 miliardi. Tale importo cresce poi a circa 5 miliardi nell’anno successivo, per gli effetti congiunti della quota di concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabilita dall’articolo 34 e degli effetti (per circa 1 miliardo di minore spesa) di contenimento della spesa conseguenti all’introduzione del principio del pareggio di bilancio operata dall’articolo 35, e poi a circa 6 miliardi nel 2017, per le medesime ragioni. Per gli enti locali la manovra produce invece un effetto di maggiore spesa: effetto che per i comuni č pari a circa 1 miliardo nel 2016 (e poi 0,2 e 0,1 miliardi nei due anni successivi), per la maggiore possibilitā di spesa per essi consentita dal nuovo principio del pareggio di bilancio e per un consistente vantaggio per essi determinato dall’inclusione (solo per tale anno) del Fondo pluriennale vincolato nel calcolo di tale saldo. Anche per le province il disegno di legge ha effetti moderati di maggiore spesa (complessivamente 0,7 miliardi nel triennio).


 

Giustizia

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali:

§  la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalitā organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l’utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (art. 13, co. 1-3);

§  l’istituzione di un Fondo, dotato di 10 mln di euro annui per il triennio 2016-2018), volto a garantire l’accesso al credito e la continuitā produttiva delle aziende sequestrate e confiscate nell’ambito di procedimenti penali o di prevenzione (art. 13, co. 4-7);

§  l’autorizzazione ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste dalla normativa vigente (art. 16, co. 14);

§  l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016 (art. 25, co. 3-5);

§  la riduzione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) volti a conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 mln nel 2016 e 7,55 mln a decorrere dal 2017 (art. 33, co. 13 e 14);

§  l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unitā di personale proveniente dagli enti di area vasta, a supporto dei processi di digitalizzazione degli uffici e a completamento del processo di trasferimento allo Stato degli oneri per gli uffici giudiziari, precedentemente a carico dei Comuni (art. 38, co. 7-10).

 

Sono poste previsioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (art. 33, comma 15). Si prevede infine una disciplina concernente l'avvalimento di alcune tipologie di personale da parte degli uffici giudiziari (art. 33, comma 17).

 

L’intervento pių ampio riguarda poi le procedure per l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella c.d. legge Pinto (art. 39):

§  č ridotta l’entitā dell’indennizzo;

§  č introdotto l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilitā della successiva domanda di riparazione del danno;

§  sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito;

§  vengono disciplinate nuove modalitā di pagamento.

 


 

Infrastrutture e trasporti

 In materia di trasporti si rilevano alcune riduzioni di spesa. In particolare vengono ridotte le risorse statali per le regioni Campania e Lazio, per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo (art. 33, comma 28) nonché le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 33, comma 29). Viene infine soppresso il contributo ventennale per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta (art. 33, comma  31). Anche in relazione al personale si  riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale (art. 33, comma 30).

 

Sotto l’aspetto degli investimenti si prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilitā cittadina (articolo 33, comma 35) per un totale di 33 milioni di euro in tre anni nonché l’istituzione di un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di societā specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, finanziato con risorse giā stanziate e, quindi, senza nuovi oneri (articolo 43, comma 5).

 

Con riferimento alle spese pluriennali per il trasporto ferroviario sono effettuate alcune modeste rimodulazioni (costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione e realizzazione del terzo valico di Giovi, adeguamento del tracciato e velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, opere di accesso agli impianti portuali), alcuni parziali definanziamenti (una riduzione di 250 milioni di euro per il 2016 di un contributo reso in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, una riduzione di 5 milioni di euro per le tratte dell’alta velocitā Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia ed Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari, nonché una riduzione di 7,1 milioni di euro per il 2016 con riferimento alla realizzazione della Piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia) e alcuni rifinanziamenti (200 milioni di euro per il 2018, per i contratti di programma RFI).

L’intervento sicuramente pių significativo č il contributo in conto impianti a rete ferroviaria italiana per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2017, 600 milioni per l’anno 2018 e 7.500 milioni di euro (periodo 2019-2025) a fronte di una riduzione per il 2016 di 250 milioni di euro (tabella E).

 

Anche con riferimento al trasporto stradale č disposto un rifinanziamento complessivo per 6.800 milioni di euro (per il periodo 2016-2020) di cui 1.200 milioni di euro per il 2016. Alcune rimodulazioni sono previste per le risorse relative al programma ponti e gallerie stradali e per la continuitā dei cantieri in corso (tabella E).

 

Si ricorda infine l’ assegnazione di un contributo in favore  delle Province e delle Cittā metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilitā e all’edilizia scolastica (articolo 38, comma 1).


 

Misure per la crescita e politiche fiscali

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte ulteriori misure volte a rilanciare la promozione del Made in Italy, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali. Pių in particolare si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (art. 23) e si istituisce un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuitā del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (art. 13).

Un’ulteriore misura per le imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (art. 42).

In particolare č consentito che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, possa avere una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni.

Tale disposizione č applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Infine č prevista una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l’ambito territoriale e definanziando il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (articolo 33 e Tabella E).

A fronte di un definanziamento pari a 20 milioni di euro per gli anni 2017-2018  per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si prevede un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitivitā delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento č destinato all’elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l’industrializzazione ad eccezione delle attivitā di produzione in serie e commercializzazione (Tab. E).

 

Sul piano fiscale, l'intervento di maggior rilievo č costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno) (articolo 3).

Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), č poi l'intervento sulla fiscalitā immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (articolo 4).

 

Limitatamente all’anno 2016, si blocca la possibilitā di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (articolo 4 comma 14).

 

Tra le altre norme rilevanti si ricordano:

§  la riduzione dell'aliquota Ires, prevedendo una progressiva diminuzione dell’aliquota dal 27,5 al 24 per cento, a regime dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione dell’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle societā e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societā. L’efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilitā di bilancio correlati all’emergenza immigrazione (articolo 5, co. 1-5);

§  il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (articolo 7);

§  il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi, mediante un aumento delle soglie dei ricavi per accedere al regime e l’estensione a cinque anni dell’aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15), nonché la modifica del calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali (articolo 8);

§  il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (articolo 9);

§  la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 8.000 euro (articolo 6);

§  l’introduzione di  una imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttivitā (articolo 12) e l’innalzamento della no tax area dei pensionati da 7.500 a 8.000 euro (articolo 19, co. 5 e 6);

§  la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilitā di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (articolo 45);

§  l’elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale č vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore e l’eliminazione dell'obbligo di pagare i canoni di locazione di unitā abitative in forme e modalitā che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilitā (articolo 46);

§  la semplificazione e razionalizzane degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata (articolo 49).

 

Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema) (articolo 21). Si istituisce un Fondo sperimentale per il contrasto della povertā educativa alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (articolo 24, commi 6-9). Un ulteriore credito di imposta č previsto in relazione alla concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attivitā economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (articolo 26, commi 3-6). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, giā prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online (articolo 33, comma 33).

 

Per quanto attiene alle misure fiscali volte al conseguimento di maggiori entrate ed alla riduzione di spese, la trattazione č effettuata nell’introduzione. In questa sede si ricorda che le maggiori entrate, che derivano da due misure, ovvero l'aumento del prelievo fiscale sui giochi (articolo 48) e la norma sui redditi e patrimoni detenuti all'estero (voluntary disclosure) (articolo 50), ammontano a circa 3,1 miliardi nel 2016.


 

Occupazione

Per quanto riguarda il settore del lavoro, viene innanzitutto prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (art. 11).

 

Viene, inoltre, introdotta una disciplina tributaria specifica per l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme corrisposte per incrementi di produttivitā o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (art. 12), nonché disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l’anno 2016) degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 20, co. 1).

 

Viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro (art. 20, co. 2).

 

Infine, relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (art.14, co. 1 e 2).

 

Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste pių stringenti limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25%) (art. 16, co. 8 e 9) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 27, co. 1-4).


 

Politiche di coesione

Il disegno di legge di stabilitā reca misure volte all’accelerazione della spendibilitā delle risorse destinate agli investimenti cofinanziati con le istituzioni europee, intervenendo sia sulla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che sul nuovo ciclo 2014-2020. Uno specifico intervento riguarda poi il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, ai fini dei progetti ricompresi nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Quanto al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare i pagamenti), si consente da parte delle amministrazioni territoriali interessate l’utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Per progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolaritā di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, si prevede – allo scopo di consentire anche a tali amministrazioni di poter chiudere gli investimenti in tempo utile - che le risorse dalle stesse utilizzate siano reintegrate nei loro confronti da parte del CIPE, a valere sulle disponibilitā della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (articolo 40, comma 13). L’utilizzo delle risorse ora consentito dalla norma in esame viene disposto in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell’intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.

 

Per quanto concerne invece il nuovo ciclo 2014-2020, vengono introdotte disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l’istituzione, da parte delle Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione č titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (articolo 40, commi 1-9). La finalitā che si intende conseguire con le disposizioni in questione č quella di realizzare un contesto contabile pių favorevole per gli interventi confinanziati, superando le difficoltā ed i vincoli di natura finanziaria (che talvolta ostacolano la spendibilitā delle risorse  disponibili per tali investimenti) connessi all’operare dei vigenti meccanismi che regolamentano il concorso delle amministrazioni territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

Infine, si individua la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attivitā previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata (articolo 41).

A tal fine la norma attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, ed inoltre prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento previste nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

 

L’insieme delle misure che si sono qui sinteticamente illustrate sono strettamente legate alla flessibilitā di bilancio connessa alla cd. clausola investimenti.

Va in proposito rammentato che le spese che possono essere considerate per tale clausola - che equivale a circa 0,3 punti percentuali di Pil - riguardano i cofinanziamenti per progetti di investimento finanziati anche dal FEIS, i cofinanziamenti nazionali per i fondi strutturali europei, le spese per le Reti transeuropee (Trans-European Network, TEN) e le spese per il Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF).

In relazione a tali tipologie di spesa, nell’ambito delle uscite previste per il 2016 č previsto un ammontare di spesa nazionale relativa a progetti cofinanziati dall’Unione europea costituita dagli importi, pari a 2,85 miliardi, relativi ai quattro fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) cui si aggiungono le risorse connesse all’iniziativa sull’occupazione giovanile (YEI) per 200 milioni, le risorse del CEF per 1,05 miliardi e quelle dei cofinanziamenti nazionali di progetti finanziati anche dal FEIS, sempre per 1,05 miliardi.

La spesa complessiva ammonta quindi a 5,15 miliardi, e costituisce la base della richiesta della clausola per un ammontare di 0,3 punti percentuali di PIL. A fronte di tali importi, č contabilizzata una spesa pari a 6,15 miliardi di cofinanziamenti europei. In totale, dunque, l’ammontare di progetti che il Governo intende attivare grazie alla clausola č pari a 11,3 miliardi.

 


 

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di politiche sociali vanno ricordate le misure adottate in tema di lotta alla povertā (art. 24, commi 1-5).

 

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la lotta alla povertā e all’esclusione sociale, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertā e all’esclusione, adottato con cadenza triennale. Per il 2016 le risorse stanziate sono ripartite tra alcuni interventi prioritari: l’estensione su tutto il territorio nazionale della SIA (misura di sostegno all’inclusione attiva) e l’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’assegno di disoccupazione. Per gli anni successivi al 2016, un miliardo di euro stanziato a regime viene finalizzato all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertā e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Inoltre viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilitā grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado (articolo 25, comma 1).

 

Viene poi incrementato – di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 - lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Poiché la legge di stabilitā 2015 (L. n. 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni (articolo 25, comma 2).


 

Previdenza

In materia previdenziale, la legge di stabilitā contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie giā oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466 (art. 18).

 

Viene prorogata la cosiddetta opzione donna (art. 19, co. 1), consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo - per chi matura determinati requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

 

Inoltre, viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (art. 19, co. 2).

 

A decorrere dal 2017, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, cd. no tax area per i pensionati, viene elevata (art. 19, co. 5 e 6).

 

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei relativi oneri la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, giā posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale, viene estesa agli anni 2017 e 2018 (art. 19, co. 3).


 

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

a)     Personale

 

Nella materia del pubblico impiego sono innanzi tutto da segnalare le disposizioni in materia di personale.

Si prevede la destinazione di 300 milioni di euro annui, nell’ambito dei quali  74 milioni sono destinati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e 7 milioni  sono assegnati al restante personale in regime di diritto pubblico per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 27, commi 1-4).

Si prevede che le facoltā assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unitā nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (art. 16, comma 1).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (art. 16, comma 2). Entro il 31 gennaio 2016 č poi effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici (art. 16, comma 3).

Si prevedono inoltre interventi sulla disciplina concernente le limitazioni delle facoltā assunzionali delle pubbliche amministrazioni in particolare:

·        si incrementa la limitazione al turn over per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente) (art. 16, comma 8);

·        si stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale di cui al punto precedente, il limite al turn over per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilitā interno (art. 16 comma 9);

·        inoltre, vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilitā del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilitā, per gli enti “virtuosi”, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

 Si modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell’amministrazione controllante, eliminando la possibilitā che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio (art. 16, comma 10).

Si limita infine, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (art. 16, comma 11).

A decorrere dal 2016 č inoltre stabilita una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015; sono esonerate le amministrazioni che abbiano giā disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010 (art. 16, comma 12).

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali č previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni (art. 16, comma 4).

Si prevedono infine disposizioni circa la ricollocazione del personale delle province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014 (art. 38).

 

 

b)     Interventi di razionalizzazione e riduzione dei costi

 

E’ prevista la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, per 563 milioni nel 2017 e per 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi. Il comma 2 prevede inoltre una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio. L'ammontare di siffatta riduzione č modulato nel modo seguente: 23,0 milioni di euro per l'anno 2016; 21,8 milioni per l'anno 2017; 18,0 milioni per il 2018 (art. 33).

 

Nella tabella che segue sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli importi complessivi delle misure correttive previste nel disegno di legge in esame per tutti i Ministeri, distinte per modalitā di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E), per i cui dettagli si rinvia alle schede di settore.

 

 

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare (milioni di euro)

2016

2017

2018

Effetti migliorativi Ministeri*

da articolato

-1.334,8

-652,6

-650,2

- di cui minori spese

1.017,8

636,6

634,2

- di cui maggiori entrate

317

16

16

da elenco 2

-512,4

-563

-537,6

da tabella C

-30,5

-36,4

-37,5

da tabella D

-243,2

-229,4

-277,7

da tabella E

-1.317,2

-1.026,1

-236,1

TOTALE effetti migliorativi Ministeri

-3.438,1

-2.507,5

-1.739,1

Ulteriori riduzioni

Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (art 28)

-163.3

-164.2

-164.4

Riduzione stanziamenti PCM (articolo 33, comma 2)

-23

-21,8

-18

FORMEZ (articolo 33, comma 4)

-0,9

-0,9

-0,9

Riorganizzazione SNA (articolo 33, comma 37)

-1,5

-1,5

-1,5

Totale ulteriori riduzioni

-188.7

-188,3

-184,8

Totale effetti migliorativi

-3.627

-2.695,8

-.923,8

 

 

Con riferimento alle regioni (34, commi 1-3) le modalitā e l’entitā del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019, in particolare si stabilisce in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome (comma 1) per le Regioni a statuto ordinario estende al 2019 il contributo giā previsto dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro e conferma per gli anni 2016-2019, la sede dell’auto coordinamento e della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalitā di realizzazione del risparmio (commi 2 e 3). Si prevedono disposizioni anche in merito alla riduzione del debito per le regioni a statuto ordinario; a tal fine č attribuito ad esse un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, finanziato con le disponibilitā in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015 del "Fondo per assicurare la liquiditā per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (commi 4 e 5).

 

Si prevede la modifica della disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle societā controllate dal Ministero dell’economia, estendendola a tutte le societā direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicitā per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le societā medesime (art. 33, commi 47-51).

 

Si prevede l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autoritā di regolazione dei trasporti, dell’Autoritā per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I cassieri delle Autoritā  provvedono a versare le disponibilitā liquide sulle contabilitā speciali e ad adeguare l'operativitā dei servizi di cassa. Č previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilitā speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria unica le autoritā indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali (art. 36).

Si prevede altresė l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali (art. 38).

 Si dispone infine il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate (art. 33). La riorganizzazione č affidata a un Commissario che deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola.

 

c)     Centralizzazione degli acquisti

 

Un elemento centrale delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica riguarda gli interventi in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalitā, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (articolo 28).

Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 2), a tutte le stazioni appaltanti (commi 3-5) ed agli enti locali (comma 6). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 10).

La norma punta altresė ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualitā delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 5, 13, 14). Il mancato ricorso agli strumenti Consip č infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 16).

Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celeritā e tempestivitā per i piccoli acquisti (commi 7, 8 e 9), oppure di trasparenza (comma 11).

Si prevede altresė che le amministrazioni pubbliche e le societā inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori con riferimento a beni e servizi informatici. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi (articolo 29).


 

Salute

In tema di sanitā vengono in rilievo alcune misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttivitā ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In tal senso si dispone la pubblicazione dei bilanci d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale sul proprio sito Internet e l’attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attivitā assistenziali e della loro qualitā (articolo 30, commi 1-3). Viene inoltre introdotto l’obbligo di adozione e attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualitā ed esiti delle cure (commi da 4 a 14), e viene previsto che l’istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, sia esteso alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presėdi ospedalieri (commi 15 e 16).

In alcune regioni possono essere costituite aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali anche per conseguire risparmi di spesa (commi 17 e 18). Altre disposizioni (art. 31) disciplinano i contratti di acquisti di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario. E’ prevista la revisione dei livelli essenziali di assistenza (art. 32, co. 1-13) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui. Vengono definite nuove norme procedurali per l’adozione del provvedimento di revisione e viene istituita una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Viene poi rideterminato in riduzione (comma 14) il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissato in 111.000 milioni di euro. Va infine ricordato (art. 17, comma 5) lo stanziamento aggiuntivo per la formazione specialistica dei medici, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020.

 


 

Scuola, universitā, ricerca  

In materia di universitā, si dispone l’incremento, a partire dal 2016, del Fondo per il finanziamento ordinario, destinandolo al reclutamento per chiamata diretta di professori ordinari e associati - secondo le modalitā da definire con un DPCM (art. 15) -, nonché all’assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), L. 40/2010 e al conseguente, eventuale, passaggio alla posizione di professore associato (art. 17).

Inoltre, si prevede che, dal 2016, le universitā che rispettano determinati parametri finanziari possono assumere ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, lett. a), della L. 240/2010, senza le limitazioni da turn over (art. 17).

Infine, si incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (art. 17).

 

E’ confermata per il triennio 2016-2018 l’applicazione dei criteri - giā previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, con la finalitā di mantenerne inalterata la dinamica di crescita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel prossimo triennio finanziario (articolo 37).

 

 

In materia di personale infine si prevede (art. 16, comma 5) che continuino a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le Universitā.

Si dispone quindi una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualitā del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero (art. 33, comma 22);

 

Si ricorda da ultimo l’assegnazione di un contributo in favore delle Province e delle Cittā metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilitā e, fra l’altro, all’edilizia scolastica (articolo 38, comma 1).

 


 

 

 

Tavola di raffronto

 

 

SETTORE

DISPOSIZIONI DDL STABILITĀ 2016 – A.S. 2111

 

Affari esteri e politiche dell'Unione europea

Art. 16 co. 13

Assunzione segretari di legazione

Art. 23 co. 2

Cooperazione allo sviluppo

Art. 27 co. 9

Fondo arbitrati internazionali

Art. 33 co 18

Contributi a organismi internazionali

Art. 33 co 19-20

Tariffe diritti consolari

Art. 33 co. 21

Patrimonio immobiliare MAECI

Art. 40, co. 15-17

Obblighi UE

 

Agricoltura

Art. 4 co 3

Esenzione IMU terreni agricoli

Art. 5 co 6-8

Esenzione IRAP agricoltura

Art. 47 co 1-10

Altre disposizioni in materia di fiscalitā agricola (IVA, reddito dominicale, imposta di registro)

Art. 47 co 11

Aliquota IVA pellet

Art. 33 co.38-43

Incorporazione ISA e SFGA in ISMEA

Art. 43 co 1-4

Fondo macchine agricole PMI

Tab. E

Definanziamento Fondo investimenti settore lattiero caseario

Rifinanziamento Fondo solidarietā nazionale - incentivi assicurativi

 

Ambiente ed energia

Art. 26

Contributo per eventi calamitosi

Art. 27 co 7

Fondo terra dei fuochi

Art. 33 co 46

Cassa conguaglio settore elettrico

Art. 42 co 1

Garanzia statale finanziamenti ILVA

Tab. E

Rifinanziamento dissesto idrogeologico

 

 

 

Comparto sicurezza e difesa

Art. 27 co 1-4

Rinnovi contrattuali forze armate

Art. 27 co 5

Proroga impiego forze armate controllo territorio

Art. 33 co 32

Dismissione immobili

Tab. E

Riduzione stanziamento ammodernamento mezzi e strutture Polizia e GdF

Rifinanziamento FREMM

 

 

 

Cultura, spettacolo e sport

Art. 21 co 1-2

Art bonus

Art. 21 co 4-6

Assunzione personale beni culturali

Art. 21 co 7-9

Tax credit cinema

Art. 21 co 10

Piano strategico beni culturali

Art. 22

Spese per esigenze culturali

Art. 27 co 10

Celebrazione anniversari

Art. 33 co 33

IVA 4% pubblicazioni

Art. 27 co 8

Federazioni sportive nazionali CONI

 

Finanza locale

Art. 34

Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica

Art. 35

Pareggio di bilancio delle regioni

Art. 38

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilitā interno degli enti locali

 

Giustizia

Art. 13, co 1-3

Beni sequestrati alla criminalitā organizzata

Art. 13 co 4-7

Fondo aziende confiscate

Art. 16 co 14

Assunzione magistrati

Art. 25 co 3-5

Fondo adozioni internazionali

Art. 33 co 13-14

Riduzione dei compensi dei magistrati onorari

Art. 33 co 15

Edilizia giudiziaria

Art. 33 co 17

Avvalimento personale

Art. 38 co 7-10

Transito personale da Province e cittā metropolitane al Ministero giustizia

Art. 39

Ragionevole durata del processo (Legge Pinto)

 

Infrastrutture e trasporti

Art. 33 co 28

Riduzione spesa trasporto marittimo Lazio Campania

Art. 33 co 29

Riduzione spesa gestioni informative MIT

Art. 33 co 30

Riduzione finanziamento rinnovo contrattuale TPL

Art. 33 co 31

Eliminazione contributo investimenti imprese marittime

Art. 33 co 35

Finanziamento ciclabilitā

Tab. E

Rimodulazioni, rifinanziamenti e definanziamenti trasporto ferroviario

Tab. E

Rifinanziamento trasporto stradale

 

 

 

 

Misure per la crescita e politiche fiscali

Art. 3

Clausole di salvaguardia

Art. 4

Fiscalitā immobiliare

Art. 4 co 14

Blocco aumenti tributi e addizionali

Art. 5 co 1-5

Riduzione IRES

Art. 6

Proroga bonus ristrutturazioni

Art. 7

Bonus ammortamenti

Art. 8

Regime cd. minimi

Art. 9

Cessioni di beni ai soci e IRAP

Art. 12

Premi di produttivitā

Art 13

Fondo accesso al credito per aziende oggetto di misure patrimoniali

Art. 23

Made in Italy

Art. 33, co 9-10

Zone franche urbane

Art. 42

Programmi di amministrazione straordinaria

Art. 45

Rivalutazioni

Art. 46

Soglia contante

Art. 48

Giochi

Art. 49

Dichiarazioni fiscali

Art. 50

Entrate voluntary disclosure

 

 

 

Occupazione

Art. 11

Sgravi contributivi

Art. 12

Contrattazione decentrata

Art. 20 co 1

Ammortizzatori sociali

Art. 20 co 2

Italia Lavoro

Art. 14 co 1-2

Aliquota contributiva autonomi

Art. 16 co 8-9

Limiti turn over pubblico impiego

Art. 27 co 1-4

Rinnovi contrattuali PA

 

 

 

Politiche di coesione

Art. 40 co 1-13

Fondi strutturali

Art. 41

Cassa depositi e prestiti

 

 

 

Politiche sociali e per la famiglia

Art. 24, co 1-5

Lotta alla povertā

Art. 25, co 1

Fondo disabilitā gravi

Art. 25, co 2

Fondo per le non autosufficienze

 

Previdenza

Art.18

Soggetti salvaguardati (cd. esodati)

Art. 19 co 1

Opzione donna

Art. 19 co 2

Trasformazione rapporto in part time

Art. 19 co 3

Perequazione automatica

Art. 19 co 5 e 6

No tax area pensionati

 

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Art. 16, co 1-2

Prioritā assunzioni PA e posti dirigenziali

Art. 16 co 3

Ricognizione organico dirigenti Stato

Art. 16 co 4

Ricognizione organico dirigenti EETT

Art. 16 co 8

Incremento limiti turn over

Art. 16 co 9

Limiti turn over EETT

Art. 16 co 10

Membri CDA societā partecipate

Art. 16 co 11

Limite retribuzione accessoria

Art. 16, co 12

Riduzione spesa per uffici diretta collaborazione Ministri

Art. 27, co. 1-4

Rinnovi contrattuali PA

Art. 28

Centralizzazione degli acquisti

Art. 33

Razionalizzazione e riduzione dei costi

Art. 38

Ricollocazione personale province e cittā metropolitane

 

 

 

Salute

Art. 17, co 5

Formazione specialistica medici

Art. 30, co. 1-16

Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale

Art. 30, co. 17-18

Aziende sanitarie uniche (ASU)

Art 31

Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale 

Art 32, co 1-13

Aggiornamento livelli essenziali di assistenza

Art. 32, co 14

Livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2016

 

Scuola, universitā, ricerca

Art. 15

Reclutamento professori ordinari e associati

Art. 16, co 5

Personale scuola e Afam

Art. 17

Reclutamento ricercatori

Art. 37

Fabbisogno finanziario sistema universitario

Art. 33 co 22

Riduzione supplenti estero

Art. 38, co 1

Edilizia scolastica