Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura - A.C. 3119-A- -Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3119/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 317    Progressivo: 2
Data: 17/02/2016
Descrittori:
AGRICOLTURA   INDUSTRIA ALIMENTARE
LEGGE DELEGA   PESCA E PESCICOLTURA
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


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Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura

17 febbraio 2016
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, è stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

L'art. 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.

A tal fine si prevede:

  • al comma 1, che i produttori la cui produzione non supera 350 kg di olio (nel testo approvato dal Senato era previsto il limite di 250 Kg) non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale;
  • al comma 2, l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva di capacità inferiore a 6 metri cubi ;
  • al comma 2-bis, inserito durante l'esame in Commissione, l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola e proprietario di terrni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
  • al comma 3, l'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale;
  • al comma 4, la possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna DOP e IGP relativamente alla produzione di vini liquorosi;
  • al comma 6, l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per i bovini commercializzati all'interno del territorio nazionale;
  • al comma 9, l'inclusione dell'innovazione tecnologica ed informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario (specifica aggiunta durante l'esame in Commissione) tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC;
  • al comma 9-bis, inserito durante l'esame in Commissione, l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche nell'ordinamento nazionale, relativamente all'articolo 25 della legge n.221 del 2015, c.d. collegato ambientale, che ha ricompreso tra i prodotti ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario
  • al comma 9-ter, inserito durante l'esame in Commissione, l'imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi, con conseguente attribuzione delle entrate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

E' stato introdotto un nuovo articolo (art. 1-bis) secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

L'originario art. 2 è stato soppresso; conteneva un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare.

L'art. 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni:

• per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;

• per la trasmissione di energia geotermica.

A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.

L'art. 4 ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole.

Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA).

Il comma 2 salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'art. 5 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura. Il riferimento alla  pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla selvicoltura e alla filiera foresta- legno. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a:

  • la ricognizione ed abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita;
  • l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei;
  • il coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola;
  • la risoluzione di incongruenze;
  • la revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare i casi di silenzio assenso;
  • l'introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori a quelli previsti;
  • l'armonizzazione normativa sui controlli in materia di prodotti di qualità;
  • la revisione ed armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

L'art. 6  prevede che il Governo emani un decreto legislativo (originariamente era previsto un regolamento) che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.

L'art. 7 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) che ha la possibiità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Gli articoli 8 e  11 sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente: il primo inseriva taluni interventi prioritari per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare tra le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale; il secondo disponeva che l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate in comuni montani o svantaggiati non costituisce subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Sono stati inseriti taluni articoli aggiuntivi in base ai quali:

  • in caso di controversie sui masi chiusi è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione (art. 8-bis);
  • le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionale agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative dormienti (somme depositate da oltre dieci anni; tale presunzione vale qualora agli atti delle ragionerie dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie (art. 8-ter);
  • il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)  viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti (art. 8-quater);
  • le imprese agricole possono aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono (art. 8-quinquies);
  • l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie (art. 8-sexies);
  • la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (art.8-septies);
  • le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero caseario possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori ( forma scritta ed  durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo i (art. 8-octies).

 L'art. 9 modificato nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo, entro il termine di dodici mesi, al riordino e alla riduzione degli enti, delle società  e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla revisione della normativa del settore ippico nazionale (secondo un'aggiunta introdotta in Commissione) nonché alla revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

in merito alle strutture vigilate

  • definizione delle strutture, delle competenze e delle procedure di funzionamento  nonché di modalità di chiamata pubblica;
  • ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, riducendo il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
  • utilizzo, per una quota non superiore al 50%, dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del Made in Italy;
  • riorganizzazione di AGEA, anche attraverso la revisione delle relative funzioni e del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la comunicazione tra articolazioni regionali e strutture centrale;
  • riordino del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A., anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate;
  • revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore (aggiunto nel corso dell'esame presso la Commissione);
  • previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società ed agenzia.

in merito alla riforma del settore ippico nazionale:

  • riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse estere, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, attraverso la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario ed un aumento della raccolta;
  • istituzione di un organismo cui demandare l funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali all'uopo previsti;

in merito al riordino dell'assistenza tecnica degli allevatori e della disciplina della riproduzione animale

  • riorganizzazione del settore di consulenza del settore, con l'obiettivo di liberalizzare il settore e di salvaguardare la biodiversità, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;
  • iscrizione ai libri genealogici e ai registri anangrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza, per la conservazione della biodiversità animale e per la valorizzazione delle razze autoctone;
  • unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro o del registro;
  • soppressione dei riferimenti ad enti scientifici e strumentali soppressi;
  • possibilità di autofinanziamento delle associazioni degli allevatori attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.

L'art. 10 istituisce presso ISMEA la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; Ismea può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

E' stata inserita una disposizione (art. 11-bis) secondo la quale per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale interessa esclusivamente le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'art. 12 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'art. 13 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti. A tal fine  la via telematica viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

All'articolo in esame è stato aggiunta una norma secondo la quale le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari accedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alla visualizzazione delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'art. 14 interveniva originariamente rivedendo le competenze dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) che veniva legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Con la legge di stabilità per il 2016 ISA è stata incorporata in ISMEA. Le modifiche introdotte si limitano ad aggiornare il testo al cambiamento intervenuto.

L'art. 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta (secondo una specifica introdotta in Commissione) e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.

All'art. 16 è stato soppresso il comma 1 che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica. Il comma 2 prevede che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero.

Gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24,  prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro (art. 18), sui relativi requisiti (art. 19), sull'etichettatura e sul confezionamento (art. 20), nonché sulle sanzioni (art. 21). Le  disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore de gli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

L'art. 25 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del riso sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • tutela delle varietà di riso tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
  • valorizzazione della produzione del riso come espressione del valore culturale paessaggistico ed ambientale di un territorio;
  • tutela del consumatore, ponendo attenzione alla denominazione di vendita del riso;
  • istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; 
  • disciplina dell'apparato sanzionatorio ed individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

Dopo l'articolo 25 sono stati introdotti numerosi articoli, legati a singole filiere produttive.

In particolar sono state introdotte disposizioni per:

  • favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo (art. 25-bis);
  • esentare i piccoli produttori di burro dall'obbligo di  tenuta dei registri di carico e scarico (art. 25-ter);
  • introdurre sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, autorizzare la distribuzione di presidi sanitari agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, permettere agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumida di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveri perduti purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (art. 25-quater);
  • definire cosa si intenda per birra artigianale (art. 25-quinquies);
  • favorire la filiera del luppolo (art. 25-sexies);
  • fornire una definizione del fungo cardoncello (art. 25-septies);
  • escludere talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale (art. 25-octies)

Gli articoli 26, 27 e 28 sono stati soppressi.

L'art. 29 è stato in parte modificato per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee. E' stato, poi, introdotto un articolo aggiuntivo (art. 29-bis) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

E' stato soppresso l'articolo 30 che recava disposizioni in materia di lavoro agricolo ed, in particolare, l'estensione dell'ambito soggettivo degli aderenti alla  Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 91/2014. 

E' stato, infine, aggiunto un articolo aggiuntivo (art. 30-bis) che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utlizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.

Il Titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo all'art. 31 come clausola di copertura finanziaria la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il testo del provvedimento, già approvato in prima lettura al Senato, è stato oggetto di numerose modifiche per tenere in debita considerazione le novità normative nel frattempo intervenute, incidenti su ambiti similari a quelli contenute nel disegno di legge in esame, o le evoluzioni dei lavori parlamentari su  materie connesse.

In particolare sono stati soppressi:

  • l'articolo 2, recante norme sui reati agroalimentari, in considerazione che della tematica relativa alla riforma dei reati agroalimentari è stata investita un'apposita Commissione di studio per l'elaborazione di talune proposte di intervento , istituita presso il Ministero della Giustizia;
  • l'articolo 8, che disponeva l'esclusione dal subappalto dei servizi di importo inferiore a 20.000 euro a imprenditori agricoli ubicati in comuni montani o svantaggiati, in considerazione dell'imminente attuazione della delega in materia di riforma degli appalti;
  • l'articolo 11, in materia di modernizzazione della logistica nel settore agroalimentare, espunto per la stessa ragione connessa all'imminente approvazione della riforma del codice degli appalti;
  • gli articoli 26, 27 e 28 in materia di pesca ed acquacoltura, in quanto si è ritenuto più opportuno affrontare le questioni relative al settore attraverso le diverse proposte di legge presentate in materia, unificate in un testo unico, sul quale la Commissione è chiamata ad esaminare le proposte emendative già presentate;
  • l'articolo 30, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità, in considerazione della presentazione del disegno di legge sul  contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura, attualmente all'esame della 9 Commissione Agricltura al Senato (S.2217).

In considerazioni delle audizioni svolte nei confronti dei rappresentanti delle associazioni di apicoltori e dei produttori di birra artigianale sono state introdotte talune specifiche disposizioni volte a risolvere taluni probemi specifici dei comparti interessati: nel primo caso, si è trattato prevalentemente di rendere sanzionabile la mancata iscrizione all'Anagrafe apistica, non essendo stato possibile, per ragioni di compatibilità con l'ordinamento europeo, inserire disposizioni specifiche in ordine all'indicazione d'origine di taluni prodotti specifici, quali la pappa reale; nel secondo caso, si è colmata una lacuna normativa consistente nel definire le caratteristiche della birra artigianale, ai fine dell'indicazione in etichetta, nonché di incentivare la ricerca e la sperimentazione per la produzione italiana del luppolo, di cui la filiera ha bisogno per non doversi approviggionare dall'estero.

Sono state, poi, inserititi due nuovi settori ai fini della loro riforma attraverso delega: il primo è la revisione della normativa riguardante la filiera del legno, il secondo concerne la riforma del settore ippico nazionale, attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana.

Infine, tra le disposizioni inserite nel corso dell'esame del provvedimento presso la XIII Commissione merita ricordare la previsione secondo la quale lo statuto dei consorzi di tutela delle denominazioni protette devono prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere debb essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Hanno espresso parere favorevole: il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, la VI Commissione Finanze, la VII commissione Cultura, la XI Commissione Lavoro, la XII Commissione Affari sociali.

La II Commissione Giustizia ha chiesto di riconsiderare le differenze tra gli apparati sanzionatori previsti per la pesca marittima e nelle acque interne, uniformandone la relativa disciplina, per evitare irragionavoli situazioni di differenziazione. La XIII Commissione Algricoltura si è conformata all'indicazione fornita, approvando le necessarie modifiche all'articolo 29-bis in materia di bracconaggio nelle acque interne.

La  Commissione ha condizionato il parere favorevole a determinate condizioni legate al rispett dell'articolo 81 della Costitutzione che sono state recepite dalla Commissione di merito.

La VIII Commissione ha sollecitato il mantenimento dell'art. 8-quater ed ha chiesto che all'articolo 29 non si facesse riferimento alle aree marine protette. La XIII Commissione ha recepito tale indicazione mentre in merito all'articolo 8-quater, sul contributo al Conoe, tenendo in considerazione anche le indicazioni pervenute dalla X Commissione, ha previsto con un emendamento che le novità inserite decorrano dal 2017.

La X Commissione ha espresso due osservazioni, una, come già anticipato, relativa all'articolo 8-quater, relativa alla determinazione del contributo al Conoe, chiedendo di valutarne l'impatto sulle imprese produttrici, l'altra riguardante l'art. 25-ter, sull'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i piccoli produttori di burro, chiedendo che negli imprenditori agricoli siano compresi sia quelli singoli che quelli associati.

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha chiesto di meglio definire le modalità di costituzione dell'organismo che sarà chiamato a gestire il sistema ippico nazionale, al fine di meglio garantire che l'affidamento della relativa attività avvenga nel rispetto della disciplina europea in materia di affidamento di servizi e concessioni. La Commissione ha approvato un apposito emendamento per recepire tale indicazione.

La Commissione per le questioni regionali ha chiesto che agli articoli 9, 15, e 25 si preveda l'intesa della Conferenza unificata; la condizione è stata recepita relativamente agli articoli 15 e 25.

Il Comitato per la legislazione ha espresso talune condizioni ed osservazioni, alcune delle quali sono state recepite.