Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Titolo: | Legge di delegazione europea 2014 - Elementi per l'esame in Assemblea - A.C. 3123-A | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 307 Progressivo: 2 | ||
Data: | 30/06/2015 | ||
Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Legge di delegazione europea 2014
30 giugno 2015
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Indice |
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Il 5 febbraio 2015 il Governo ha presentato il Contenutodisegno di legge di delegazione europea 2014 (S. 1758), che è stato approvato dal Senato il 14 maggio e successivamente trasmesso alla Camera dei deputati il 18 maggio 2015 (C. 3123). La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti - insieme alla legge europea - di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. L'esame in sede referente alla Camera si è concluso il 30 giugno 2015, senza modificazioni al testo trasmesso dal Senato. Il disegno di legge di delegazione europea 2014 consta di 21 articoli ed è corredato degli allegati A e B. Nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Gli articoli del disegno di legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro. Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli (passati da 11 a 21), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa (da 41 a 58 direttive, da 6 a 10 decisioni quadro, da 3 a 6 regolamenti). Si segnala che sulle direttive oggetto del disegno di legge di delegazione sono attualmente aperte 6 procedure di infrazione per mancato recepimento. Le procedure di contenzioso riguardano in particolare le seguenti direttive: - direttiva 2012/25/UE in materia di trapianti, scaduta il 10 aprile 2014 (procedura n. 2014/0287); - direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento degli enti creditizi e imprese di investimento, scaduta il 31 dicembre 2014 (procedura n. 2015/0066); - direttiva 2014/68/UE concernente le attrezzature a pressione, scaduta il 28 febbraio 2015 (procedura n. 2015/0145); - direttiva 2013/54/UE sulla responsabilità dello Stato bandiera in materia di lavoro marittimo, scaduta il 31 marzo 2015 (procedura n. 2015/0202); - direttiva 2014/51/UE relativa ai poteri delle Autorità europee di vigilanza assicurativa e bancaria, scaduta il 31 marzo 2015 (procedura n. 2015/0200); - direttiva 2014/58/UE sul sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici, scaduta il 30 aprile 2015 (procedura n. 2015/0201). |
L'Danni da violazione delle norme sulla concorrenzaarticolo 2, inserito durante l'esame presso il Senato, prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/CE, che introduce una disciplina per il risarcimento del danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza. In particolare, la direttiva prevede l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE, nonché delle disposizioni della "legge antitrust" (n. 287/1990), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante; estende l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante; prevede che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori; prevede la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (i cd. tribunali delle imprese). Il termine previsto per il recepimento è il 27 dicembre 2016. |
L'Vigilanza prudenziale enti creditizi articolo 4 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. |
LTrasparenza e informazione su valori mobiliari e strumenti finanziari 'articolo 5, modificato al Senato, reca principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cd. direttiva Transparency). Tra gli i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 5 contempla l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB; l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; l'attribuzione alla CONSOB del potere di disporre obblighi di pubblicazione, per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali. Il termine previsto per il recepimento è il 26 novembre 2015. |
L'Prodotti del tabaccoarticolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, contiene una disposizione di delega al recepimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (comma 1). Al comma 2 la norma reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Il comma 3 dispone che sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 4 prescrive l'invarianza finanziaria. In particolare, la direttiva è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni. Durante l'esame presso il Senato - per effetto della specifica disposizione di delega introdotta all'articolo 6 - la direttiva 2014/40/UE è stata espunta dall'allegato B del disegno di legge (S. 1758), in cui era originariamente inserita. Il termine per il recepimento è fissato al 20 maggio 2016. |
L'Sistemi di garanzia dei depositi articolo 7, modificato durante l'esame al Senato, prevede che la delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi sia attuata secondo principi e criteri direttivi specifici. Tra essi, le norme in commento richiamano l'obiettivo della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario e l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente. Inoltre, il legislatore delegato deve determinare le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti, con alcune precisazioni. Spetta poi al legislatore delegato individuare le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, nonché chiarire le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea e le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea. Il termine previsto per il recepimento è il 3 luglio 2015. |
L'Risanamento e risoluzione del settore creditizio articolo 8, modificato al Senato, prevede il recepimento nell'ordinamento interno, della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive). Il termine per il recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014. Si segnala che il 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE (procedura di infrazione n. 2015/0066). Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato. |
L'Mercati degli strumenti finanziariarticolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, fissa principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). La disposizione prevede che l'adeguamento dell'ordinamento con la nuova disciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari debba avvenire, principalmente, mediante l'aggiornamento del Testo unico sulla finanza (TUF) D.Lgs. n. 58 del 1998. Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2016. |
L'OICVM articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede principi e criteri direttivi specifici di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE (UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. Il termine previsto per il recepimento è il 18 marzo 2016. |
L'Abusi di mercatoarticolo 11, inserito al Senato, prevede l'attuazione della nuova disciplina UE sugli abusi di mercato, contenuta nella direttiva 2014/57/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare individuando l'Autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra Autorità nazionale ed Autorità estere. I principi e criteri direttivi specifici sono contenuti al comma 1, lettere da a) a q). Il termine previsto per il recepimento è il 3 luglio 2016. |
L'Depositari centrali di titoli e strumenti derivati OTC articolo 12, introdotto durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (c.d. regolamento CSD - Central Securities Depositories Regulation); a completare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, sugli strumenti derivati OTC (over the counter, ossia fuori dai mercati regolamentati), c.d. regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation; a trasporre nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012. |
L'PRIIPsarticolo 13, inserito durante l'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs). |
L'VIA di progetti pubblici e privatiarticolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). Detti principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame (in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B del disegno di legge), e sono finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva, enunciati nei considerando della stessa. In particolare, la lettera a) pone i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale. La lettera b) indica il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation), e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. La lettera c) prevede la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni, mentre la lettera d) disciplina il criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il termine previsto per il recepimento è il 16 maggio 2017. |
L'Sostanze radioattive nelle acque articolo 15, modificato durante l'esame presso il Senato, reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, "ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom", di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Il secondo criterio direttivo specifico, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consiste nel prevedere, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione. In particolare, le popolazioni interessate dovranno essere informate della presenza di acque esentate da controlli e sul diritto di ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive. Il termine previsto per il recepimento è il 28 novembre 2015. |
L'Esposizione a campi elettromagnetici articolo 16, inserito durante l'esame presso il Senato, introduce un criterio direttivo specifico (aggiuntivo dei principi e criteri direttivi generali del provvedimento in esame) per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/35/UEdel 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine). Il termine previsto per il recepimento è il 1° luglio 2016. |
L'Mielearticolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare "norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore". Il termine previsto per il recepimento è il 24 giugno 2015. |
Allegato ALa Ispezioni e visite di controllo delle navidirettiva 2014/111/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, modifica l'articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/15/UE, che ha operato una rifusione delle norme comuni per gli organismi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi e per le relative attività delle amministrazioni marittime, relativamente all'adozione di due codificazioni internazionali (il Codice III e il Codice RO), da parte dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Le modifiche apportate sono necessarie al fine di ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima dell'Unione e gli strumenti internazionali. In particolare, il codice RO è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L'entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva deve avvenire negli Stati membri entro il 31 dicembre 2015. |
Allegato BLa direttiva 2010/53/UE, Organi umani destinati ai trapianti (qualità e sicurezza)spostata dall'allegato A all'allegato B durante l'esame presso il Senato, è volta a garantire un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano, allo scopo di proteggere i donatori e di ottimizzare gli scambi tra Paesi membri e Paesi terzi.Il termine per il recepimento è scaduto il 27 agosto 2012. Si segnala che il Ministero della salute ha già presentato uno schema di decreto sul quale, in data 25 marzo 2015, è stata raggiunta l'Intesa della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome che ha altresì riguardato la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 in materia di procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti. |
La direttiva 2012/25/UE in Organi umani destinati ai trapianti (procedure informative)materia di procedure informative per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti – il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2014 - deriva dalla previsione dell'art. 29 della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Si sottolinea che l'Intesa della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome del 25 marzo 2015 sullo schema di decreto per l'attuazione della direttiva 2010/53/UE ha altresì riguardato la presente direttiva 2012/25/UE di esecuzione specificamente riferita alle procedure informative per lo scambio degli organi in commento. Il termine per il recepimento è scaduto il 10 aprile 2014. In data 28 maggio 2014 è stata aperta la procedura di infrazione n. 2014/0287 per mancato recepimento, attualmente allo stadio di parere motivato. |
La direttiva 2013/35/UE stabilisceEsposizione a campi elettromagnetici prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine, mentre non si applica per le ipotesi di effetti a lungo termine. Il termine per il recepimento è previsto per il 1° luglio 2016. |
La direttiva 2013/40/UE stabilisceAttacchi contro sistemi di informazione norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione, modificando e ampliando le disposizioni contenute nella decisione quadro 2005/222/GAI, che viene dunque integralmente sostituita. Il termine per il recepimento è fissato per il 4 settembre 2015. |
La direttiva 2013/48/UE stabilisce Procedimenti penalinorme minime relative al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, nonché nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo; al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. Il termine previsto per il recepimento è il 27 novembre 2016. |
La direttiva 2013/50/UE è stata Negoziazione di strumenti finanziariadottata per modificare la direttiva 2004/109/UE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e le direttive connesse (in particolare, la direttiva 2003/71/UE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/UE che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/UE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato). Il termine previsto per il recepimento è il 26 novembre 2016. |
La direttiva 2013/51/Euratom, il cui Sostanze radioattive presenti nelle acque obiettivo generale è quello di assicurare la massima protezione della popolazione in relazione alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile, sostituisce le disposizioni in merito della Direttiva 98/83/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano integrando anche quelle previste dalla raccomandazione 2001/928/Euratom sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile. Il termine per il recepimento della direttiva è il 28 novembre 2015. L'articolo 15 del disegno di legge in esame reca due criteri direttivi specifici - che si aggiungono ai principii e criteri direttivi generali, richiamati dall'art. 1, co. 1 - per l'attuazione della direttiva. |
La direttiva 2013/53/UE, relativa Imbarcazioni da diportoalle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, fissa i requisiti essenziali dei prodotti, gli obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda le procedure di fabbricazione, la documentazione tecnica e le informazioni da fornire al consumatore. Contiene inoltre disposizioni sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua da parte dei fabbricanti stessi e dei distributori, nonché disposizioni sugli organismi che effettuano la valutazione sulla conformità dei prodotti in tutti gli Stati membri e sulle autorità nazionali di controllo. Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 18 gennaio 2016, ma è previsto un regime transitorio fino al 18 gennaio 2017. |
La direttiva 2013/54/UE prevede Lavoro marittimoche gli Stati membri adempiano agli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Incarica pertanto gli Stati membri di garantire l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, per assicurare che "le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera soddisfino e continuino a soddisfare" le prescrizioni della CLM. Il termine fissato per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2015. In data 28 maggio 2015 è stata aperta la procedura di infrazione n. 2015/0202 per mancato recepimento, attualmente allo stadio di messa in mora. |
La direttiva 2013/55/UE riguardaQualifiche professionali il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. Il termine previsto per il recepimento è il 18 gennaio 2016. |
La direttiva 2013/56/UE, entrata Pile e accumulatori in vigore il 30 dicembre 2013, modifica in più punti la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, nonché di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La direttiva deve essere recepita entro il 1° luglio 2015. |
La direttiva 2013/59/Euratom reca Esposizione a radiazioni ionizzantile norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine". Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 febbraio 2018. I principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell'art. 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dal Senato nel corso dell'esame in sede referente. |
La direttiva sul Credito ipotecario credito ipotecario 2014/17/UE (c.d. Mortgage Credit Directive), inserita durante l'esame presso il Senato, è stata adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari). Il termine previsto per il recepimento è il 21 marzo 2016. |
La direttiva 2014/27/UE, Classificazione e etichettatura di sostanze e misceleentrata in vigore il 25 marzo 2014, riguarda le sostanze e le miscele pericolose. Essa novella alcune precedenti direttive, per conformarle alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, basato sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale. Il termine previsto per il recepimento è scaduto il 1° giugno 2015. |
La direttiva 2014/28/UE Esplosivi per uso civile del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concerne l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione); la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del Recipienti a pressione 26 febbraio 2014 concerne l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione); la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del Compatibilità elettromagnetica 26 febbraio 2014 concerne l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione). Le direttive citate fanno parte di un pacchetto unitario, il cosiddetto "pacchetto di adeguamento al nuovo quadro normativo". Si trattava di nove proposte legislative, predisposte contestualmente dalla Commissione europea, finalizzate ad adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al "nuovo quadro normativo" (NQN). Quest'ultimo è costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/UE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Il termine di recepimento delle tre direttive è fissato per il 19 aprile 2016. |
La direttiva 2014/31/UE disciplina Strumenti per pesare a funzionamento non automaticogli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
La direttiva in esame procede alla rifusione delle norme relative agli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico contenute nella direttiva 2009/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato per il 19 aprile 2016. |
La direttiva 2014/32/UE intende Strumenti di misuraprocedere alla rifusione del contenuto della direttiva 2004/22/UE del Consiglio relativa agli strumenti di misura, che ha subito nel tempo sostanziali modificazioni. Infatti, essa disciplina gli strumenti di misura
La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Il termine previsto per il recepimento è il 19 aprile 2016. |
La direttiva 2014/34/UE reca Apparecchi di protezione in atmosfera esplosivadisposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai loro componenti, ai sistemi di sicurezza che, pur non operando in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono necessari o utili per prevenire rischi di esplosione. La direttiva in esame, di rifusione, abroga la precedente direttiva in materia 94/9/UE anche al fine di adeguare le previgenti disposizioni al nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/UE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Il termine di recepimento è previsto per il 19 aprile 2016. |
La direttiva 2014/35/UE nasce Materiale elettricodalla necessità di modificare la direttiva 2006/95/UE del 12 dicembre 2006, riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Risulta infatti necessario adeguare la normativa in vigore al cd. "pacchetto merci" adottato nel 2008, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla decisione 768/2008/UE che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Il termine di recepimento è previsto per il 19 aprile 2016. |
La direttiva 2014/36/UE Lavoratori stagionalidisciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. Riguardo all'ammissione per soggiorni non superiori a 90 giorni la direttiva disciplina i criteri ed i requisiti per l'accesso all'occupazione, prescrivendo i requisiti per la domanda di ammissione. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la direttiva definisce sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio, sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri. Nel rispetto delle disposizioni della direttiva gli Stati membri possono dunque rilasciare una autorizzazione per motivi di lavoro stagionale (nella forma del permesso di soggiorno o visto) per breve periodo o per lungoa durata. Il periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali non dovrà essere inferiore a cinque mesi e non superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. E' fissato al 30 settembre 2016 il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri. |
La direttiva 2014/41/UE è Ordine europeo di indagine volta a istituire un unico strumento denominato "ordine europeo d'indagine" (OEI), che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato membro all'altro, nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Il termine di recepimento è previsto per il 22 maggio 2017. |
La direttiva 2014/48/UE intende Informazioni sui redditi da risparmiorafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi da risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale. Il termine di recepimento è previsto per il 1° gennaio 2016. |
La direttiva 2014/49/UE relativa Sistemi di garanzia depositiai sistemi di garanzia dei depositi richiama l'obiettivo della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario e l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente. Inoltre, il legislatore delegato deve determinare le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti, con alcune precisazioni. Spetta poi al legislatore delegato individuare le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, nonché chiarire le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea e le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea. Il termine di recepimento è previsto per il 3 luglio 2015. |
La direttiva 2014/50/UE del Diritti pensionistici e mobilità dei lavoratori16 aprile 2014 stabilisce le norme minime per la tutela dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano da un paese europeo all'altro (cd. lavoratori in uscita). In particolare, la Direttiva, che si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento, introduce ulteriori disposizioni di salvaguardia, in relazione a piani pensionistici originati da rapporti di lavoro ("pensioni professionali"). Il termine di recepimento è previsto per il 21 maggio 2018. |
La direttiva 2014/51/UE è Autorità europee di vigilanza volta a regolamentare alcuni poteri e competenze dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il termine di recepimento è scaduto il 31 marzo 2015. In data 28 maggio 2015 è stata aperta la procedura di infrazione n. 2015/0200 per mancato recepimento, attualmente allo stadio di messa in mora. |
La direttiva 2014/52/UE reca VIAmodifiche alla direttiva 2011/92/UE in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra gli obiettivi della direttiva si annoverano la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure, nonché la modifica dei fattori sulla base dei quali devono essere valutati gli impatti al fine di maggiormente tenere conto delle tematiche legate alla biodiversità e al territorio. Il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 16 maggio 2017. |
La direttiva 2014/53/UE introduceApparecchiature radio un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di apposito accessorio quale l'antenna. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi di apertura delle porte di veicoli, modem ecc. Il termine di recepimento è previsto per il 12 giugno 2016. |
La direttiva 2014/54/UE, da Libera circolazione dei lavoratorirecepire entro il 21 maggio 2016, è volta ad agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, attraverso la previsione di una serie di disposizioni comuni dirette, tra l'altro, ad uniformare maggiormente l'applicazione e l'attuazione dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori (conferiti dall'articolo 45 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dal regolamento (UE) n. 492/2011). |
La direttiva 2014/55/UE, entrataFatturazione elettronica nei contratti pubblici in vigore il 26 maggio 2014, disciplina in quattordici articoli la fatturazione elettronica nel settore dei contratti pubblici. In particolare, l'ambito di applicazione della direttiva riguarda le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti previsti dalle direttive 2009/81/UE (contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza), 2014/23/UE (contratti di concessione), 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, ossia nei cosiddetti settori speciali). Il termine di recepimento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è il 27 novembre 2018 anche se sono previste deroghe per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi all'obbligo di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche. |
Il Parlamento Revisione legale dei contieuropeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, rispettivamente il 3 ed il 14 aprile 2014, la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione dei seguenti atti:
La nuova 'direttiva revisione' contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema. La riforma è stata varata all'esito di una consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2010 attraverso il libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi". In seguito alla consultazione, la Commissione europea ha approvato, il 30 novembre 2011, una proposta di nuova direttiva revisione ed un regolamento sulla quale si è instaurato un ampio dibattito concluso con l'accordo politico tra Parlamento e Commissione europea raggiunto il 17 dicembre 2013. Il termine di recepimento è il 17 giugno 2016. |
La direttiva 2014/57/UE, Abusi di mercatoinserita durante l'esame presso il Senato, si inserisce nel quadro della nuova disciplina comunitaria degli abusi di mercato, introducendo sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti da chi commette i reati relativi alle predette condotte abusive. Il termine di recepimento è previsto per il 3 luglio 2016. |
La direttiva 2014/58/UE Articoli pirotecnicidefinisce le modalità mediante le quali istituire un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione europea. Il termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2015. In data 28 maggio 2015 è stata aperta la procedura di infrazione n. 2015/0201 per mancato recepimento, attualmente allo stadio di messa in mora. |
La direttiva 2014/59/UE BRRD (BRRDBank Recovery and Resolution Directive) sul risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari.affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di "risoluzione" della crisi. Il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2015/0066) per mancato recepimento. Il termine per il recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014. |
La direttiva 2014/60/UE Restituzione di beni culturali rafforza la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. A tal fine, modifica la direttiva 93/7/CEE, in particolare estendendo l'ambito di applicazione, allungando alcuni termini, intervenendo sull'onere della prova e sull'uso della diligenza. Inoltre, reca misure per facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e modifica la cadenza del termine periodico per l'invio alla Commissione di una relazione sull'applicazione da parte di ogni Stato membro. Il termine di recepimento è previsto per il 18 dicembre 2015. |
La direttiva 2014/61/UE Reti di comunicazione elettronicaintende facilitare ed incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove. Fissa pertanto requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, consentendo però agli Stati membri di mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là di essi, purché finalizzati ai medesimi obiettivi. Gli operatori hanno l'obbligo di soddisfare tutte le richieste di accesso alle loro infrastrutture fisiche, a condizioni che siano eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo. L'eventuale rifiuto dell'accesso deve essere giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati. In caso di controversie sul diritto all'accesso, le parti si rivolgeranno ad un organismo nazionale competente per la loro risoluzione. Le imprese interessate ad accedere alle reti pubbilche di comunicazione elettronica hanno inoltre il diritto di ricevere una serie di informazioni minime riguardo a ubicazione e tracciato, tipologia dell'infrastruttura e punto di contatto e si prevede che gli enti pubblici che per competenza detengono elementi delle informazioni minime debbano metterli a disposizione entro il 1° gennaio 2017, per mezzo di sportello unico elettronico. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° gennaio 2016. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di recepimento è il 1° luglio 2016. |
La direttiva 2014/62/UE, Falsificazione dell'euro e di altre valuteinserita durante l'esame presso il Senato, stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle pene in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute; introduce quindi disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione. Il termine per il recepimento è previsto per il 23 maggio 2016. |
La direttiva 2014/63/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Mieleentrata in vigore il 23 giugno 2014 modifica la direttiva 2001/110/CE sul miele, prevedendo che: - il polline è componente naturale specifica del miele e non deve essere considerato un "ingrediente" ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011, salvo che si tratti di polline geneticamente modificato; in tal caso il miele con polline OGM deve essere considerato un "alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM" e deve riportare in etichetta, se la percentuale di polline eccede lo 0,9%, l'indicazione a ciò relativa; - venga abrogato il potere attribuito alla Commissione UE di adottare atti che adeguino le disposizioni della direttiva sul miele alla norme generali europee sui prodotti alimentari; tali disposizioni, in ragione dell'entrata in vigore del Reg. CE n. 178/2002, si applicano direttamente anche al miele ed ai prodotti apistici. L'articolo 17, introdotto al Senato, dispone che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva in esame, il Governo debba considerare, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, il criterio finalizzato ad assicurare "norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore". Il termine per il recepimento è scaduto il 24 giugno 2015. |
La direttiva 2014/65/UE, Mercati degli strumenti finanziaridenominata MiFID II, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. In base all'articolo 93 della direttiva, la nuova disciplina deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2016 ed applicata a decorrere dal 3 gennaio 2017. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti. |
La direttiva 2014/66/UE Trasferimenti intra-societari di personalestabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell'Unione dei cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio in succursali, o filiali di società prevalentemente multi-nazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società. Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 29 novembre 2016. |
La direttiva 2014/67/UE, Servizi transfrontalieri che dovrà essere recepita entro il 18 giugno 2016, è volta a consentire una migliore e più uniforme applicazione della direttiva 96/71/UE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri, attraverso la previsione di una serie di disposizioni e misure dirette a superare le incertezze interpretative della direttiva 96/71/UE, nonché a contrastare comportamenti elusivi della normativa vigente da parte delle imprese. |
La direttiva 2014/68/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Attrezzature a pressioneha lo scopo di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In data 27 marzo 2015 è stata aperta la procedura di infrazione n. 2015/0145 per mancato recepimento, essendo scaduto il relativo termine il 28 febbraio 2015. |
La direttiva 2014/86/UE Regime fiscale società madri e figliemodifica la cd. 'Direttiva madri-figlie' (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri. Le modifiche intendono, quindi, porre un freno alle asimmetrie impositive esistenti tra i diversi ordinamenti nazionali. Il termine per il recepimento è previsto per il 31 dicembre 2015. |
La direttiva 2014/87/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Sicurezza degli impianti nuclearisi compone di soli due articoli, il primo dei quali propone modifiche alla direttiva 2009/71/Euratom. La direttiva in esame richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse. Il termine per il recepimento è previsto per il 15 agosto 2017. |
La direttiva 2014/89/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Pianificazione dello spazio marittimoistituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. Si prevede che ogni Stato membro elabori e attui la pianificazione dello spazio marittimo per contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico. In particolare gli Stati dovranno redigere appositi piani di gestione dello spazio marittimo per contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, del settore dei trasporti marittimi e della pesca e dell'acquacoltura, nonché designare le autorità competenti per l'attuazione della direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 18 settembre 2016. I piani di gestione dello spazio marittimo dovranno invece essere stabiliti non oltre il termine del 31 marzo 2021. |
La direttiva 2014/91/UE (OICVM c.d. UCITS V), inserita durante l'esame presso il Senato, relativa al coordinamento delle disposizioni amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), aggiorna la precedente direttiva UCITS IV (2009/65/UE) armonizzando le disposizioni relative alle funzioni di depositario, allepolitiche retributive delle società di gestione ed allesanzioni amministrative. Il termine per il recepimento è previsto per il 18 marzo 2016. |
La direttiva 2014/94/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Combustibili alternativistabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti. Il termine per il recepimento della direttiva è prevsito per il 18 novembre 2016. |
La direttiva 2014/95/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Informazioni non finanziarie modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate. Il temine per il recepimento della direttiva è previsto per il 6 dicembre 2016. |
La direttiva 2014/100/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Monitoraggio del traffico navalemodifica la direttiva 2002/59/UE, che ha istituito il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, sostituendone l'allegato III. Obiettivo della modifica è quello di inserire l'esperienza ed i progressi tecnici fatti dal 2002 con il sistema SafeSeaNet per lo scambio dei dati marittimi. Il sistema è formato da una rete di sistemi nazionali e da una banca dati centrale di raccordo. Ogni Stato membro istituisce e provvede alla gestione del sistema nazionale SafeSeaNet sotto la responsabilità di un'autorità nazionale competente. Il termine di recepimento della direttiva è il 18 novembre 2015. |
La direttiva 2014/104/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Danni da violazione delle norme sulla concorrenzastabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione. Inoltre, la direttiva stabilisce norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali. Il termine previsto per il recepimento è il 27 dicembre 2016. |
La direttiva 2014/107/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Scambio di informazioni nel settore fiscaleintende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di scambio automatico delle informazioni al fine di contrastare le frodi e le evasioni fiscali transfrontaliere, rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla direttiva 2011/16/UE. Pertanto, la direttiva 2014/107/UE modifica in molti punti la direttiva 2011/16/UE, novellandola. Le modifiche interessano soprattutto l'articolo 8 (Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni) della direttiva 2011/16/UE. Il termine previsto per il recepimento è il 31 dicembre 2015. |
La direttiva 2014/112/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Trasporto per vie navigabiliattua l'Accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne (di cui viene riportato il testo in allegato alla medesima direttiva), introducendo prescrizioni minime generali relative all'organizzazione dell'orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per vie navigabili interne. Il termine previsto per il recepimento è il 31 dicembre 2016. |
La direttiva 2015/13/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Contatori dell'acquaapporta modifiche all'Allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al campo di portata dei contatori dell'acqua. Il termine previsto per il recepimento è il 19 aprile 2016. |
La direttiva 2015/412/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Coltivazione OGMapporta delle modifiche alla direttiva 2001/18/UE, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Un singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo che questa sarà stata concessa. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di "nuove prove" relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente. In base alla nuova normativa, inoltre, gli Stati membri nei quali gli OGM sono coltivati dovranno preoccuparsi anche di evitare contaminazioni dei terreni dei vicini dove gli stessi OGM sono vietati. La direttiva non prevede un termine per il recepimento. |
La direttiva 2015/413/UE, inserita durante l'esame presso il Senato, Infrazioni stradaliintende assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione. Le norme consentono infatti l'identificazione dei conducenti che commettano infrazioni stradali all'estero, assicurando così parità di trattamento fra conducenti residenti e non residenti. La direttiva riproduce il contenuto della precedente direttiva 2011/82/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 37 del 2014, entrato in vigore il 22 marzo 2014, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 maggio 2014. Il termine per il recepimento è scaduto il 6 maggio 2015. |