Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche - A.C. 3098 - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 3098/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 303
Data: 12/05/2015
Descrittori:
LEGGE DELEGA   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

12 maggio 2015
Sintesi del contenuto


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A maggio 2014, a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della p.a., lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini, il Ministro per la pubblica amministrazione aveva annunciato l'adozione da parte del Governo di due provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione: un decreto-legge per l'adozione delle misure più urgenti (D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 114/2014) e un disegno legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Questo secondo provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014, è stato successivamente presentato al Senato e collegato alla manovra finanziaria. Il Senato lo ha approvato il 30 aprile 2015, apportando al testo iniziale numerose modifiche.

Il disegno di legge consta di diciotto articoli, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare in massima parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.

L'articolo 1 reca una Cittadinanza digitaledelega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garantire:

  • il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
  • la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

A tal fine, i decreti legislativi dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio "innanzitutto digitale" (cd. digital first, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.), il potenziamento  della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del c.d. PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale.

Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale.

 Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

L'articolo 2 reca unaConferenza di servizi delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I numerosi principi e criteri direttivi sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi. Essi prevedono, in particolare, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; l'introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il Silenzio assenso tra PAnuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

La disciplina si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; in tal caso il termine è di 60 giorni. Con riferimento a tale ipotesi, non sembrerebbe possibile l'intervento del Presidente del Consiglio.

 L'articolo 4 reca unaSCIA e silenzio assenso delega al Governo – da esercitarsi entro un anno - per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

L'articolo 5 introduce alcune Autotutela amministrativamodifiche alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delimitando con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività. In particolare, si specifica l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare. Sono inoltre tipizzate e limitate le determinazioni che la p.a. può adottare in via di autotutela.

Inoltre, l'articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi (invece di un "termine ragionevole") dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.

L'articolo 6 reca unaTrasparenza e inconferibilità di incarichi delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) e alla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 39/2013).

Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo in esame introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lett. a) e c). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della p.a. dei membri del Parlamento (lett. b) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lett. d).

L'articolo 7 delega il Riorganizzazione dell'amministrazione dello StatoGoverno ad adottare, entro dodici mesi entro la data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).

I principi e criteri direttivi della nuova delega presentano un contenuto tra loro parzialmente disomogeneo. In particolare: la lettera a) stabilisce principi e criteri che trovano applicazione nella riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica: alcuni di essi rivestono carattere generale (come la riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e la soppressione o il riordino degli uffici e organismi disfunzionali) mentre altri riguardano specifici settori e/o amministrazioni. Tra questi ultimi, si segnala: il riordino del FORMEZ PA; la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia al fine di una migliore cooperazione sul territorio; il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con la riforma delle province (L. n. 56/2014).

La lettera b) indica principi e criteri riferibili esclusivamente alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, focalizzando in particolare il campo di intervento sul rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e sulle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra i principi si prevede anche l'esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale, nonché una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione e il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali.

La lettera c) prevede principi e criteri per la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli. La delega prevede in particolare la riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera d), con esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica, prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

La lettera e) prevede, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico.

L'articolo 8 Camere di commercioprevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo dovrà essere emanato entro dodici mesi nel rispetto di princìpi e criteri direttivi, tra cui: rideterminazione del diritto annuale, riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a 60), ridefinizione dei compiti e delle funzioni, riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni, riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria. Inoltre il decreto legislativo dovrà esser adottato su proposta Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 9 reca unaDirigenza pubblica e valutazione delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro dodici mesi, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

E' prevista, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN - e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente).

Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i primi tre anni tale funzione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale.

Saranno contenuti in una banca dati - tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli - i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici.

Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi; la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Ai decreti delegati spetta quindi la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze - degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.

Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine dei assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli; riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è stabilita la definizione di obblighi formativi annuali ed il coinvolgimento dei dirigenti anche nella formazione di futuri dirigenti.

Altri criteri di delega riguardano:

  • la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato;
  • la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi, tra cui: lo svolgimento della procedura con avviso pubblico ed in base al principio dell'equilibrio di genere; la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale; una "valutazione di congruità successiva" della stessa Commissione per gli altri incarichi;
  • la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta;
  • la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi;
  • la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
  • il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all'art. 21 del d. lgs. 165/2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per "l'attività gestionale";
  • la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'àmbito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico.

 

Il comma 1, lett. o) dell'Dirigenza sanitariaarticolo 9 detta i princìpi fondamentali di delega al Governo per la disciplina, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del SSN.

I decreti legislativi sono adottati, previo parere della Conferenza unificata (e, relativamente all'istituzione del ruolo dei dirigenti regionali e del ruolo dei dirigenti degli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

L'articolo 10, Enti di ricercacomma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta princìpi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti. I commi 2 e 3 dispongono le norme procedurali di dettaglio per l'adozione dei relativi decreti attuativi.

L'articolo 11 Conciliazione dei tempi nelle PAdetta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

La disposizione, in particolare, prevede una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; telelavoro; forme di co-working e smart-working) di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta.

La definizione degli indirizzi per l'attuazione delle misure organizzative è demandata ad una direttiva del Presidente del consiglio.

Il comma 4 novella l'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare al fine di rifinanziare il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, ridefinendo l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi medesimi.

L'articolo 12 Testi unicicontiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 13, 14 e 15.

 

L'articolo 13 Pubblico impiegoindividua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa. In particolare, tra i principi e criteri direttivi si segnalano:

  • per quanto riguarda i concorsi pubblici, la previsione di meccanismi valutativi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche e l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, con la revisione delle modalità di espletamento degli stessi e l'introduzione di strumenti atti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame e di forme di preselezione dei componenti le commissioni che ne garantiscano l'imparzialità.;
  • l'introduzione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
  • l'attribuzione all'A.R.A.N. di maggiori compiti di supporto tecnico, anche ai fini della contrattazione;
  • la ridefinizione di contenuti e procedure della contrattazione integrativa;
  • la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
  • la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze;
  • la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
  • la disciplina delle forme di lavoro flessibile;
  • la promozione del ricambio generazionale mediante la riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali;
  • il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
  • la semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul riconoscimento del merito e sui meccanismi di premialità;
  • l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare;
  • il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione.

L'articolo 14 reca la delega per il riordino della disciplina delle Partecipazioni societarie delle PApartecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza.

Per l'esercizio della delega vengono dettati i necessari principi e criteri direttivi, così definiti: differenziazione delle tipologie societarie in relazione ai tre diversi elementi delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento e della quotazione in borsa; ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive; promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza; eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio; regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata.

Uno specifico criterio di delega è infine dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, ed è a sua volta articolato i cinque diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali ed agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria.

L'articolo 15 Servizi pubblici localireca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale.

L'esercizio della delega legislativa in esame – da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'art. 12 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge - è volta, altresì, alla previsione di:

- una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

- criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

- criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

- modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta;

- una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

- una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro,

- l'attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

- una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

- una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'articolo 16 delega Semplificazione normativail Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare "disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione".

L'articolo 17 inserisce la Regioni a statuto specialeclausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 18 Clausola di invarianza finanziariareca infine la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame nonché dei decreti legislativi da esso previsti (comma 1). Per la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento si richiama la conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità nazionale, prevedendo che i decreti in questione siano corredati di relazione tecnica e che, qualora determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (commi 2 e 3).


 


Tabella 1. Le deleghe previste dal d.d.l.

 


Art.

Oggetto
Termine
D.Lgs.
primari
D.Lgs. correttivi
1 Carta della cittadinanza digitale 12 mesi 12 mesi
2 Conferenza dei servizi 12 mesi 12 mesi
4 SCIA, silenzio assenso, autorizzazione epsressa e comunicazione preventiva 12 mesi 12 mesi
6 Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasperenza (modifiche ai D.Lgs. 33 e 39 del 2013) 6 mesi 12 mesi
7 Amministrazione dello Stato 12 mesi 12 mesi
8 Camere di commercio 12 mesi 12 mesi
9 Dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici 12 mesi 12 mesi
10 Enti pubblici di ricerca 12 mesi 12 mesi
12 e 13 Lavoro pubblico 12 mesi dalla scadenza del termine della delega sulla dirigenza pubblica 12 mesi
12 e 14 Partecipazioni societarie delle p.a. 12 mesi 12 mesi
12 e 15 Servizi pubblici locali di interesse economico generale 12 mesi 12 mesi
16 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi 90 giorni 12 mesi