Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Legge europea 2014 - A.C. 2977 - Elementi per l'esame In Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2977/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 287    Progressivo: 2
Data: 05/06/2015
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Legge europea 2014

5 giugno 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|


Contenuto

Il Legge europea 2014disegno di legge europea 2014 (C. 2977), è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 ed è stato assegnato alle Commissioni permanenti per l'esame il successivo 27 marzo.

A seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame in Commissione, il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea (C. 2977-A) si compone di 28 articoli suddivisi in 12 capi, riferiti a specifiche materie.

In particolare: il Capo I (articoli 1 e 2) reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; il Capo II (articoli da 3 a 8) interviene in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; il Capo III (articolo 9) contiene disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; il Capo IV (articolo 10) contiene norme in materia di trasporti; il Capo V (articoli da 11 a 14) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato; il Capo VI (articoli da 15 a  17) interviene in materia di lavoro e di politica sociale; il Capo VII (articolo 18) tratta la materia della salute pubblica e sicurezza alimentare; il Capo VIII (articoli da 19 a 21) interviene in materia ambientale; il Capo IX (articoli da 22 a 24) reca disposizioni in materia di energia; il Capo X (articolo 25) dispone in materia di protezione civile; il Capo XI (articoli 26 e 27) reca altre disposizioni; infine, il Capo XII (articolo 28) contiene le disposizioni finali.

Si ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.


L'Commercializzazione di apparecchi televisivi in Italia articolo 1 (non modificato in sede referente) abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica,  in quanto oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonchè oggetto di procedure di contenzioso in sede europea.

La Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia (EU Pilot 6868/14/ENTR) in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante "Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per la televisione", poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisivi in Italia.


L'Autorizzazione per importazione di prodotti petroliferi da Paesi terziarticolo 2, inserito durante l'esame in Commissione, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Più in particolare, la norma abroga la disposizione (articolo 36, comma 6, del D.L. 83/2012) che assoggetta l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane.

Le disposizioni nazionali prevedono che tale autorizzazione sia rilasciata secondo criteri da determinarsi con successivo decreto di attuazione (mai adottato). In ogni caso, nel rilascio dell'autorizzazione si dovrà considerare se l'impianto estero di produzione rispetta le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente, di salute dei lavoratori e di sicurezza previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti ubicati nel territorio dell'UE. Tale obbligo era stato inizialmente imposto a decorrere dal 1° gennaio 2013, e successivamente prorogato al 30 giugno 2013.

La norma è oggetto di una procedura di precontenzioso (Caso EU Pilot 3799/12/TRADE) in cui la Commissione europea ravvisa una possibile incompatibilità con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica commerciale. Trattandosi di materia di competenza esclusiva dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 del TFUE, la Commissione chiede all'Italia chiarimenti sul funzionamento del sistema e sui criteri che saranno adottati in sede di attuazione del decreto-legge.

Rispondendo ai rilievi della Commissione, con una lettera dell'ottobre 2012 il Ministero per lo sviluppo economico ha osservato in via preliminare che la disposizione nazionale suddetta interviene non in materia di politica commerciale ma piuttosto a tutela dell'ambiente: pertanto, il fondamento giuridico sarebbe non tanto l'articolo 3 del TFUE - che stabilisce la competenza esclusiva dell'UE in materia di politica commerciale - quanto l'articolo 4 che fissa la competenza concorrente in materia di ambiente.

L'eventuale limitazione della libera circolazione delle merci sarebbe dunque giustificata dalla difesa dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente. Nella medesima lettera il MISE ha fornito risposta anche ai quesiti posti dalla Commissione, chiarendo che, una volta pronta, la bozza di decreto attuativo sarebbe stata sottoposta al vaglio della Commissione europea e che, nella definizione dei criteri, si sarebbe fatto riferimento ai principi generali già adottati a livello UE in materia di sostenibilità dei biocarburanti.


L'Impianti ed esercizi di stazioni radioelettriche a bordo di navi articolo 3 (già art. 2, non modificato in sede referente) modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, nonché per limitare ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per poter affidare ad impresel'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati. La modifica normativa è volta al superamento delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 5301/13/CNCT.


L'Servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezzaarticolo 4 (già art. 3, non modificato in sede referente) consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione. La disposizione introduce a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs n. 177 del 2005), al fine di rispondere ai rilievi avanzati nel caso EU Pilot 3473/12/INSO della Commissione europea.


L'Costi amministrativi nei servizi di comunicazioni elettronichearticolo 5, (già art. 4, modificato dalla Commissione) è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche (procedura n. 2013/4020).

La disposizione modifica l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Provvede inoltre a distinguere la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'AGCOM ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal MISE per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi.

Nel corso dell'esame in sede referente si è intervenuti per precisare che la misura dei diritti amministrativi dovuti all'AGCOM per la copertura delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge sarà determinata in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso (mentre il testo originario faceva riferimento unicamente ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale).

E' stato inoltre rideterminato l'importo dei diritti amministrativi dovuti al MISE tra le altre cose distinguendo i contributi dovuti per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre da quelli dovuti dai medesimi operatori di rete per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio.


L'Servizi di media audiovisiviarticolo 6 (già art. 5, modificato dalla Commissione) interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei trailers di opere cinematografiche di origine europea (già prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi), limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

In tal senso è novelllato l'articolo 38, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), che disciplina le eccezioni ai fini del suddetto calcolo.

La disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (EU Pilot 1890/11/INSO) per garantire il corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/UE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.

In particolare, in sede referente è stata modificata la formulazione del testo, al fine di chiarire che la duplice condizione posta dalla norma opera soltanto con riferimento ai trailers di opere cinematografiche di origine europea, e non ai messaggi promozionali relativi al libro e alla lettura. 


L'Libera prestazione di servizi degli agenti di brevettoarticolo 7 (già art. 6,non modificato in sede referente) modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

Secondo la Commissione europea (procedura di infrazione n. 2014/4139) la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE.


L'Affidamento di servizi pubblici localiarticolo 8, (già art. 7, modificato dalla Commissione) interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del  decreto-legge n. 179 del 2012), precisando che gli affidamenti in essere alla data del 31 dicembre 2004 (data così modificata dalla Commissione, nel testo originario era 1° ottobre 2003) cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purchè la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data).

Invece, gli affidamenti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo tale data, a seguito (come specificato in sede referente) di operazione societarie non conformi alla normativa europea, cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore. Le modifiche sono volte al superamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nelle procedure di infrazione n. 2012/2050 e n. 2011/4003.


L'Immigrazione e rimpatriarticolo 9 (già art. 8, non modificato in sede referente) prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge.

Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri).

La modifica normativa è finalizzata a chiudere la procedura di infrazione n. 2014/2235.


L'Patente di guidaarticolo 10 (già art. 9, modificato dalla Commissione) interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, nonché elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, elevandolo da 25 a 30 gradi, e agli esaminatori di scuola guida.  

Su questo ultimo punto si è intervenuti nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo vigente prevede infatti che gli istruttori di guida delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B siano titolari di una patente di categoria B da almeno tre anni; il testo iniziale dell'articolo prevedeva che tali istruttori dovessero essere titolari di una patente corrispondente a quella oggetto dell'esame da almeno tre anni.

Il testo all'esame dell'Assemblea prevede che gli esaminatori per il conseguimento della patente B debbano essere titolari di una patente corrispondente da almeno tre anni, mentre per le altre patenti (AM A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E e DE) gli esaminatori in attività al 30 giugno 2015 sono autorizzati ad effettuare esami dopo aver concluso il percorso di formazione previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in assenza del possesso di patente di categoria corrispondente.

La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero.

Le modifiche sono volte al superamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2014/2116 e nel caso EU Pilot 7070/14/MOVE.


Nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso l'originario Accesso all'infrastruttura ferroviaria (soppresso)articolo 10 recante disposizioni concernenti l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, che apportava modifiche al d.lgs. 188/2003 in tema di criteri per la determinazione dei canoni di accesso alla infrastruttura ferroviaria. La modifica era intesa a definire una procedura di infrazione, (procedura n. 2008/2097) per mancata attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11). 

Si segnala che la soppressione della disposizione, si fonda sull'esigenza di evitare sovrapposizioni normative, posto che nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE in materia ferroviaria, cd. direttiva RECAST (atto del Governo n. 159), su cui le Commissioni IX, XIV e V della Camera hanno recentemente espresso pareri favorevoli con condizioni, rilievi e un'osservazione, sono presenti - tra le altre - disposizioni finalizzate al superamento del contenzioso europeo.


Con l'IVA all'importazione su merci di valore modesto articolo 11 (non modificato in sede referente) si intende modificare il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di "valore trascurabile" di cui alle direttive 2006/79/UE e 2009/132/UE. In particolare, si estende la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare.

La modifica normativa è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione 2012/2088, allo stadio di parere motivato ex art. 258 TFUE, nell'ambito della quale la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 9, comma 1, n. 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (D.P.R. che disciplina l'IVA), nella sua attuale formulazione stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione.

In particolare, la Commissione contesta che tale disposizione possa risultare in contrasto con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/UE, così come interpretata dal Comitato IVA, che in un suo orientamento, pur non vincolante, ha chiarito che detta norma, quando stabilisce che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile della medesima, non specifica che i beni importati devono effettivamente essere tassati.


Disciplina IVA su operazioni intra-UEL'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, relativamente alla disciplina IVA degli acquisti e delle cessioni intracomunitari non imponibili, al fine di definire una procedura di preinfrazione (Caso EU Pilot 6286/14/TAXUD), in quanto la predetta disposizione comporterebbe divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del luogo di imposizione.

 In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 38, comma 5, lettera a), del predetto decreto-legge n. 331, per quanto riguarda l'indicazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari (cioè delle acquisizioni di beni spediti o trasportati in Italia da altro Stato membro, i quali scontano l'IVA in Italia), specificando che l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario solo nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, il quale è soggetto passivo dell'imposta, nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi. A tal fine, viene eliminata la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.

La lettera b) modifica l'articolo 41, comma 3, del citato decreto-legge n. 331, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili in Italia, stabilendo che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente (il quale è soggetto passivo d'imposta) nel territorio dello Stato italiano. La novella proposta supera l'attuale formulazione della norma, la quale esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro, ovvero al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Tali modifiche sono volte a superare i rilievi avanzati sull'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 331 dalla Commissione europea, la quale ha segnalato, anche sulla scorta dell'interpretazione fornita in materia dalla Corte di giustizia europea, come tale disposizione non sia conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/UE, la quale stabilisce che non si considerano trasferimenti a destinazione di altro Stato membro, tra l'altro, i beni trasportati in altro Stato per eseguire su di essi perizie o lavori che siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro da cui erano stati inizialmente spediti.

La ratio della disposizione è in sostanza di escludere dal regime delle cessioni intracomunitarie le sole movimentazioni di beni effettuate non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.


L'articolo 13 (già art. 12, non modificato in sede referente) riguarda la realizzazione di un Gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle impreseRegistro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.


L'articolo 14 (già art. 13, non modificato in sede referente) Monitoraggio e relazione sui Servizi di interesse economico generale (SIEG)attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale), ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. A tal fine, è novellata la legge n. 234 del 2012, nella quale si inserisce il nuovo articolo 45-bis, nell'ambito del Capo VIII, relativo agli Aiuti di stato.

La disposizione è volta ad adeguare l'ordinamento interno alla decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni esentate da previa notifica alla Commissione europea, entrata in vigore il 31 gennaio 2012, con obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2014.

Le Amministrazioni centrali di settore redigono le relazioni sulle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei Servizi di interesse economico generale, in raccordo con le autonomie territoriali che sono tenute a fornire i dati. Tali relazioni sono poi trasmesse al Dipartimento delle politiche europee, ai fini della predisposizione della sopracitata relazione periodica da inoltrare alla Commissione europea. Si rinviano le modalità attuative delle disposizioni suddette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea 2014.

Si ricorda che gli obblighi informativi e di monitoraggio relativi ai Servizi di interesse economico generale sono già previsti dalla legislazione vigente, e precisamente dall'articolo 47 della legge n. 96 del 2010, che conseguentemente viene abrogato.


L'Salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili articolo 15 (già art. 14, non modificato in sede referente) al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

Con riferimento all'attuazione della direttiva 89/391/UEE e della direttiva 92/57/UEE, la Commissione europea, ha avviato la procedura pre-contenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL nel marzo 2014, al fine di verificare se le deroghe in esame siano, di fatto, estese anche ai casi di cantieri temporanei o mobili, come sembrerebbe sulla base dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo n. 81/2008. In risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione, le autorità italiane, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, hanno preannunciato la presentazione di una modifica del testo dell'articolo medesimo (confluita nell'articolo 14 del disegno di legge in esame).


L'Lavoro marittimoarticolo 16 (già art. 15, modificato dalla Commissione) ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente, modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).

Più specificamente, il comma 1 modifica l'articolo 2 del D.lgs. n. 108 del 2005. Il comma 2 apporta invece alcune modifiche al D.Lgs. n. 271 del 1999, recante disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.

In particolare, il comma 2, lettera a), modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce l'articolo 5-bis al citato D.Lgs. n. 271/1999, disponendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettui (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame) una ricognizione per accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di 18 anni (comma 1 del nuovo articolo 5-bis) e che un successivo decreto interministeriale (entro 60 giorni dalla conclusione della suddetta ricognizione e sulla base dei risultati emersi dalla stessa) individui i lavori ai quali è vietato adibire i minori di 18 anni (comma 2 del nuovo articolo 5-bis).

La procedura prevista dai commi 1 e 2 dovrà essere seguita anche nel caso in cui l'evoluzione tecnologica (o dei processi produttivi) determini l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza degli stessi minori (comma 3 del nuovo articolo 5-bis).

Si segnala che la Commissione europea il 24 novembre 2014 ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2014/0515) per il mancato recepimento della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE.

Al riguardo, si ricorda che nell'ottobre 2014 la Camera ha concluso l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/13/CE (atto del Governo n. 104), esprimendo parere favorevole con osservazioni. Il decreto legislativo non risulta approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, né pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


L'Cumulo dei periodi assicurativiarticolo 17, inserito durante l'esame in Commissione, consente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea (e ad altri soggetti specificamente individuati) di cumulare i periodi assicurativi maturati presso determinate assicurazioni con quelli maturati presso le Organizzazioni internazionali (comma 1).

La richiesta del cumulo dei periodi assicurativi è condizionata alla durata totale degli stessi, maturati ai sensi della legislazione italiana, che deve essere di almeno 52 settimane, purché i periodi da cumulare non si sovrappongano (comma 2).

La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi è presentata dal soggetto interessato all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi (comma 3). Lo stesso comma 3 disciplina poi due ipotesi particolari riguardanti il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana acquisite da un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale, differenziandole a seconda della necessità o meno di cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione stessa: nel primo caso si considerano i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana; nel secondo caso la pensione si calcola esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano.

Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi dell'articolo in esame sono considerate come pensioni, quindi soggette a tutti gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana (comma 4), e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (comma 6).

I periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, che non danno diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della Organizzazione stessa, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero (diritto riconosciuto anche ai superstiti del dipendente) (commi 7 e 8).

Viene poi definita la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla disposizione in esame e inserita una clausola di salvaguardia in base alla quale l'INPS monitora i suddetti oneri, riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (e al Ministro dell'economia e delle finanze) il quale, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, provvede con proprio decreto alla riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 9). Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 9 sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 10).

Infine, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 11).

Si segnala che il 27 febbraio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2014/4168), nella quale si contesta l'incompatibilità con il diritto dell'Unione, segnatamente con l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e con l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, della normativa italiana che non consente di tener conto dei periodi di lavoro effettuati presso organizzazioni internazionali ai fini del diritto a una pensione italiana.

Dalla legislazione italiana risulta che il meccanismo di totalizzazione dei periodi contributivi, previsto dal regolamento (CE) 883/2004, funziona a favore di tutti i lavoratori dipendenti e autonomi e di quelli delle professioni liberali ma non si applica ai dipendenti di un'organizzazione internazionale poiché essi non possono essere considerati, ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 883/2004, come "soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri." Una simile conseguenza è contraria all'articolo 45 TFUE come ha stabilito la Corte di giustizia nella sentenza C-233/12 nella quale ha ribadito che il regolamento (CE) 883/2004 non è applicabile alla fattispecie, in quanto riguarda i regimi di sicurezza sociale degli Stati, ma che l'articolo 48 del TFUE garantisce, comunque, il diritto del lavoratore che esercita la libera circolazione, anche se non affiliato ad un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro. Inoltre, la Commissione rileva che i diritti alla sicurezza sociale di un soggetto che abbia svolto un'attività professionale in uno Stato membro non debbono risentire del fatto che tale persona abbia lavorato presso le istituzioni europee.


L'Identificazione degli animali della specie bovina negli scambi intracomunitari articolo 18 (già art. 16, non modificato in sede referente) traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE di modifica della direttiva 64/432/UEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con il decreto legislativo n. 196 del 1999.

La modifica introdotta dalla direttiva 2014/64/UE, il cui termine di recepimento è previsto per il 18 gennaio 2016, è circoscritta al sistema di identificazione degli animali della specie bovina per i quali è previsto, con l'introduzione degli identificatori elettronici, l'ampliamento dell'ambito dei mezzi di identificazione attualmente previsti.

In particolare, la disposizione interviene sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina.


L'Cattura di richiami viviarticolo 19  (già art. 17, non modificato in sede referente) interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

In relazione alle disposizioni che modificano la legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, si segnala che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, ha emesso, in data 26 novembre 2014, nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli), in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000.


L'Divieto di commercio di specie di uccelli viventi articolo 20 (già art. 18, non modificato in sede referente) interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero.

Si segnala che la norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge 11 febbraio 1992, n.157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva. La norma risulta necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerente ed inapplicabile le modifiche introdotte alla legge n. 157 del 1992 da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso.


L'Imballaggi e rifiuti di imballaggioarticolo 21 (già art. 19, modificato dalla Commissione) contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del cd. Codice ambientale - d.lgs. 152 del 2006), al fine di superare i rilievi della Commissione europea (procedura di infrazione 2014/2123) relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE).

In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, tramite una modifica al comma 2 dell'articolo 217 per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio (comma 1, lett. a). Inoltre, si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea (comma 1, lett. b, che introduce il comma 2-bis dell'articolo 217).

Si introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (comma 1, lett. c, che introduce il nuovo comma 3-bis dell'articolo 217).Nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che sono fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo; tale integrazione sembra finalizzata a richiamare le norme introdotte dalla direttiva 2015/720/UE, che ha apportato una serie di modifiche alla direttiva 94/62/CE al fine di promuovere la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Vengono poi modificate le definizioni di "riciclaggio organico" e di "accordo volontario" contenute nel comma 1 dell'articolo 218 al fine di renderle conformi alle corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea (comma 1, lett. d-e).

Viene modificato il comma 3 dell'articolo 226 per consentire un recepimento più puntuale dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva in materia di presunzione di conformità ai requisiti essenziali per gli imballaggi. Sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione, è stato previsto che possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (comma 1, lett. f-g). Nella formulazione originaria la disposizione prevedeva che "(...) I requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte IV si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme (...)".

Viene, infine, corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla parte quarta del d.lgs. 152 del 2006 (comma 1, lett. h).


L'Efficienza energeticaarticolo 22, inserito durante l'esame in Commissione, interviene sul decreto legislativo n. 102 del 2014 di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE), per integrarne le definizioni e introdurre una disposizione a tutela dei consumatori di energia.

In particolare, il comma 1 introduce nel decreto due definizioni in materia di efficienza energetica:

  • "aggregatore" (un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia);
  • "diagnosi energetica" (una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati).

 Per quanto riguarda la definizione di "aggregatore", si tratta di una delle definizioni della direttiva, che non era stata trasposta nel decreto di recepimento.

 La definizione di "diagnosi energetica" riprende quella di "audit energetico" della direttiva. Nel D.Lgs. 102/2014, peraltro, viene utilizzata anche la dicitura "audit energetico" (ad esempio all'articolo 7, comma 8, all'articolo 8, comma 1, e all'allegato II che ne definisce i requisiti minimi).

Si valuti dunque l'opportunità di integrare l'oggetto della definizione come "diagnosi energetica o audit energetico".

Il comma 2 inserisce una norma a tutela dei consumatori di energia ripresa dai "consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale" contenuti nel punto 1.3 dell'Allegato VII della direttiva. 

Tale disposizione richiede alle società di distribuzione e vendita di energia di fornire ai clienti un elenco contenente i recapiti dei centri indipendenti presso cui ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, e le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.

 Integrando le disposizioni in materia di fatturazione dei consumi energetici contenute nell'articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, la norma impone:

  • ai distributori di energia;
  • ai gestori del sistema di distribuzione;
  • alle società di vendita di energia al dettaglio;

di fornire ai loro clienti (quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture o nei siti web destinati ai clienti individuali) i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.

Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il 27 febbraio 2015, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2014/2284) nei confronti dell'Italia per non aver correttamente recepito la direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica.

In particolare, secondo i rilievi della Commissione, il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - con cui l'Italia ha dato attuazione alla suddetta direttiva - non avrebbe recepito, oltre agli allegati I e II, le seguenti disposizioni:

  • definizioni di audit energetico, gestore del sistema di trasmissione, aggregatore (articolo 2);
  • alcuni obblighi previsti dal paragrafo 10 dell'articolo 7, in materia di risparmi energetici;
  • obbligo in capo agli Stati membri di evitare un doppio conteggio dei risparmi energetici realizzati nel caso in cui l'impatto delle misure politiche si sovrapponga a quello delle misure individuali (articolo 8);
  • modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali per la misurazione dei consumi (articolo 9);
  • obblighi in materia di informazioni sulla fatturazione (articolo 10);
  • costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione (articolo 11);
  • misure in materia di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia (articolo 15);
  • disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (articolo 16);
  • condizioni adeguate perché gli operatori del settore forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate in materia di efficienza energetica (articolo 17);
  • corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici (articolo 18);
  • misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica (articolo 19);
  • necessità di agevolare l'istituzione di strumenti finanziari per favorire efficienza energetica (articolo 20);
  • obbligo di adottare i coefficienti di conversione previsti dall'allegato IV ai fini del raffronto del risparmio energetico (articolo 21);
  • obbligo di utilizzare pneumatici rispondenti al criterio della più elevata efficienza energetica (allegato III).

L'Stoccaggio scorte petroliferearticolo 23, inserito durante l'esame in Commissione, riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE).

La disciplina comunitaria è stata recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 249/2012, che introduce il vincolo aggiuntivo della detenzione sul territorio italiano di alcuni tipi di scorte. Tale vincolo è stato contestato dalla Commissione europea.

 Si ricorda che la direttiva 2009/119/CE distingue tra alcune tipologie di scorte petrolifere:

  • le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi;
  • le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi), che corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio;
  • le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro in base ad una delle tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali).

Il D.Lgs. 249/2012, di recepimento della direttiva, richiede espressamente la detenzione sul territorio nazionale delle scorte specifiche (articolo 5, comma 5 e articolo 9, comma 7). Le scorte di sicurezza possono invece essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro alcuni limiti per ciascun soggetto obbligato.

E' concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:

a) all'OCSIT (organismo centrale di stoccaggio);

b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute;

c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute;

d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe. Peraltro, nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati, il medesimo decreto garantisce che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti (articolo 8, comma 3).

Il 27 marzo 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2015/4014) per non corretto recepimento della direttiva 2009/119/UE. I rilievi della Commissione riguardano in particolare i sopra citati articolo 5, comma 5, e articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, con cui l'Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva.

La Commissione osserva al riguardo che:

1)    la direttiva (articolo 5, paragrafo 1, secondo comma) consente agli Stati membri di fissare i limiti o le condizioni per la conservazione all'estero di scorte di sicurezza; tuttavia, la normativa nazionale, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, include anche le cosiddette "scorte specifiche" (vale a dire scorte petrolifere destinate ad un numero preciso di giorni di consumo, che dovrebbero corrispondere alle effettive necessità in caso di crisi) tra gli obblighi di stoccaggio degli operatori, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva, secondo cui le scorte specifiche sono di proprietà dello Stato membro o dell'Organismo centrale di stoccaggio (OCS) istituito da tale Stato membro e sono mantenute sul territorio dell'Unione;

2)    a norma dell'articolo 8 della direttiva, gli operatori sono liberi di delegare parte degli obblighi di stoccaggio loro imposti, benché gli Stati membri possano limitare tali diritti di delega, a determinate condizioni. Tale articolo si applica alle scorte di sicurezza, vale a dire a quelle di proprietà dell'operatore economico. Il decreto legislativo n. 249/2012 ha invece fissato i criteri per la limitazione della delega riferendoli alle scorte di sicurezza, vietando la delega per quelle che la legislazione italiana considera erroneamente scorte specifiche (in realtà si tratta di scorte di sicurezza a tutti gli effetti, a norma della direttiva, essendo di proprietà degli operatori);

3)    a norma dell'articolo 8 della direttiva, gli operatori economici hanno il diritto di scegliere liberamente a quale soggetto delegare almeno fino al 10% degli obblighi loro imposti (30% a partire dal 2017). Considerando che, secondo le informazioni a sua disposizione, l'OCS italiano non può accettare deleghe fino al 10% degli obblighi di stoccaggio, la Commissione rileva che in tal modo la normativa nazionale limita la libertà concessa agli operatori.

L'articolo 23 in esame interviene sul D.Lgs. 249/2012, rispondendo parzialmente alle obiezioni sollevate dalla Commissione, con riguardo particolare ai diritti di delega nelle fattispecie riguardanti le scorte specifiche.

In particolare tramite una modifica dell'articolo 5, comma 5, che prevede che le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, e all'articolo 9, comma 7, sugli obblighi di detenzione delle scorte specifiche sul territorio italiano, fa salva l'applicazione a tali fattispecie  della disposizione prevista dallo stesso decreto relativa ai diritti di delega in capo ai soggetti obbligati alla detenzione di scorte (cioè che un operatore economico deve poter delegare almeno il 30 per cento degli obblighi di stoccaggio ad esso imposti).


L'Terzo pacchetto energiaarticolo 24, inserito durante l'esame in Commissione, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. "terzo pacchetto energia".

La maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e  la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in materia di:

  • piano decennale di sviluppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l'elaborazione del Piano da parte di Terna e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all'Autorità nazionale di regolamentazione (modifiche agli articoli 15 e 16);
  • disciplina del bilanciamento di merito economico, le cui condizioni devono essere stabilite in autonomia dall'Autorità, che attualmente agisce sulla base degli indirizzi del MiSE (modifica all'articolo 32);
  • accesso alle infrastrutture transfrontaliere, le cui condizioni devono essere stabilite in autonomia dall'Autorità. Nella normativa attualmente vigente l'Autorità ha solo un ruolo consultivo per il MiSE (modifiche all'articolo 37);
  • sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la normativa nazionale pone una soglia massima in valore assoluto, quando invece l'Autorità deve poter imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata o dal gestore di trasmissione (modifica all'articolo 45, comma 4);
  • sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi (integrazione all'articolo 45 con in comma 7-bis).

E' prevista inoltre una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale, i quali riceveranno un conguaglio definitivo non oltre sei mesi dopo aver effettuato il cambio (integrazione all'articolo 43).

Le modifiche apportate tengono conto di alcune osservazioni della Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2286. Il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha infatti avviato una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2009/72/UE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, della direttiva 2009/73/UE (relativa al mercato interno del gas)  nonché per violazione di alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 relativi alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di energia elettrica e di gas.

In particolare, i rilevi avanzati dalla Commissione riguardano:

a)    la limitazione del numero dei gestori dei sistemi di interconnessione. Come disposto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, la società Terna spa è l'unico gestore di sistema di trasmissione di energia elettrica in Italia. Poiché, sulla base del decreto ministeriale 25 giugno 1999, gli interconnettori con altri Stati membri fanno parte della rete di trasmissione nazionale, ne discende che qualsiasi interconnessione dovrebbe essere gestita da Terna, escludendo di fatto l'ingresso di altri soggetti. Secondo la Commissione, tali disposizioni sono contrari sia alla lettera sia agli obiettivi della direttiva 2009/72/CE, che intende creare un mercato dell'energia aperto, integrato e competitivo;

b)    la separazione proprietaria. La direttiva prevede tre diversi modelli di separazione dei sistemi di trasmissione dai sistemi di distribuzione, vale a dire la separazione proprietaria, il gestore di sistema indipendente e il gestore di trasmissione indipendente. L'Italia (articolo 36 del decreto legislativo 93/2011) ha recepito esclusivamente il primo modello, per altro - ad avviso della Commissione - in maniera tale che le norme siano applicabili esclusivamente a Terna, con ciò violando gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva, in base ai quali qualsiasi impresa ha la possibilità di essere certificata come gestore del sistema di trasmissione in separazione, in base a tale modello;

c)    le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione rileva che la normativa nazionale non avrebbe recepito completamente e correttamente le disposizioni delle direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE relative alla competenza dell'autorità in materia di fissazione di termini e condizioni per la prestazione dei servizi di bilanciamento, determinazione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, imposizioni di sanzioni, valutazione del piano nazionale di sviluppo della rete, risoluzione delle controversie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, esenzioni per nuovi interconnettori per corrente continua;

d)    il cambio di fornitore entro tre settimane. In fase di recepimento, l'Italia ha subordinato il rispetto del termine di tre settimane – inteso come periodo di tempo compreso tra l'attivazione del cambio da parte del cliente e l'effettiva fornitura da parte del nuovo fornitore – alla realizzazione del Sistema Informatico Integrato. Dal momento che il sistema non è ancora operativo, ne consegue secondo la Commissione che l'obbligo delle tre settimane non è ancora pienamente attuato in Italia;

e)    definizione di cliente vulnerabile. Secondo la Commissione la definizione di vulnerabilità adottata dalla normativa nazionale non appare adeguata, dal momento che è stato utilizzato come unico criterio quello del livello dei consumi di energia;

f)     chiusura dei conti entro sei settimane. A parere della Commissione, la normativa nazionale non definisce in maniera chiara il termine di sei settimane che la direttiva fissa per il conguaglio definitivo al cliente, dopo un cambio di fornitore;

g)    politica di comunicazione. La Commissione rileva che, nonostante il recepimento della disposizione in materia, nella prassi italiana la politica di comunicazione e la strategia di marchio del gestore del sistema di distribuzione ENEL distribuzione e del fornitore ENEL energia non sono sufficientemente separate, generando confusione nel consumatore.


L'Capacità europea di risposta emergenzialearticolo 25 (già art. 20, modificato dalla Commissione) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il comma 1, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile.

Il comma 2 autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC) e, come aggiunto in sede referente, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 3 consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.


L'Fondo recepimento normativa europea articolo 26, introdotto durante l'esame  in Commissione, è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

A tal fine è aggiunto l'articolo 41-bis alla legge n. 234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il Fondo, denominato "Fondo per il recepimento della normativa europea", è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Tali somme sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dagli adempimenti necessari al recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede quanto a 10 milioni di euro per il 2015 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, e quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.


L'Modifiche legge sulla partecipazione alla formazione della normativa UE (234/2012)articolo 27, introdotto durante l'esame in Commissione, modifica in più punti le disposizioni della legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, il comma 1 interviene sulle norme contenute all'articolo 2 (Comitato interministeriale per gli affari europei), all'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dal Governo con la legge di delegazione europea) e all'articolo 36 (Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea) della legge n. 234/2012.

Più specificamente, la lettera a) introduce criteri per la nomina del Segretario del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei).

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 2 ne prevede la nomina con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e dell'articolo 9 del d.lgs. n. 303 del 1999, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza.

Si ricorda che in base alla disciplina vigente il Comitato opera al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla legge n. 234/2012, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere.

La lettera b) modifica il termine per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive oggetto di deleghe conferite con la legge di delegazione europea; viene stabilito un termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, in luogo dell'attuale termine di due mesi (articolo 31, comma 1). Questo per consentire il completamento delle procedure relative all'espressione dei pareri previsti e la pubblicazione del decreto legislativo entro i termini di scadenza per l'attuazione delle direttive nell'ordinamento  nazionale, anche al fine di evitare l'avvio di procedure di contenzioso da parte della Commissione europea per mancato recepimento.

La lettera c), n. 1) estende agli atti dell'Unione europea contenenti adeguamenti tecnici la disciplina di attuazione in via regolamentare prevista attualmente dall'articolo 36, comma 1 per gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili.

La lettera c) n. 2  introduce per gli atti dell'Unione europea contenenti adeguamenti tecnici e per gli atti di esecuzione l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni e delle province autonome (nuovo comma 1-bis dell'articolo 36).

L'intervento statale è previsto al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea e si attiva a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea. Gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. Viene infine precisato che i provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, la lettera c), n. 3 adegua la rubrica dell'articolo 36 alle modifiche apportate al contenuto della norma.

Il comma 2 dell'articolo 27 contiene la clausola di invarianza degli oneri.


L'Clausola di invarianza finanziariaarticolo 28 (già art. 21, modificato dalla Commissione) reca la clausola di invarianza finanziaria precisando che dall'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento - fatta eccezione per gli articoli 17 (Cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali) e 26 (Fondo per il recepimento della normativa europea) -  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Stato del contenzioso europeo

Con riguardo ai casi di precontenzioso e alle procedure di infrazione che il disegno di legge europea 2014 è finalizzato a definire, si segnala che - a seguito delle modifiche apportate in sede referente - le disposizioni contenute nel testo sottoposto all'esame dell'Assemblea consentono la definizione di 23 procedure, di cui 14 infrazioni e 9 casi EU Pilot (nella formulazione iniziale l'A.C. 2977 era volto a chiudere 18 procedure di contenzioso, di cui 11 infrazioni e 7 casi EU Pilot). I due grafici di seguito presentano le 23 procedure di infrazione e pre-infrazione, oggetto dell'intervento del disegno di legge, suddivise per settore e per stadio.

                    

Con riguardo alle procedure di infrazione pendenti a carico dell'Italia (esclusi, quindi, i casi EU PIlot), dagli aggiornamenti pubblicati nel sito del Dipartimento Politiche comunitarie* emerge un dato complessivo pari a 97 procedure, di cui 74 per violazione del diritto dell'Unione europea e 23 per mancato recepimento di direttive (alla data di presentazione del disegno di legge C. 2977, le procedure aperte dalla Commissione europea erano pari a 91, di cui 75 per violazione della disciplina europea e 16 per mancata attuazione di direttive). I due grafici successivi illustrano la ripartizione delle 97 procedure, suddivise per settore e per stadio.

                                                                                                       

* Archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione EUR-INFRA: http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx (ultima consultazione: 5 giugno 2015)