| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
| Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
| Titolo: | Legge europea 2014 - A.C. 2977 - Sintesi del contenuto | ||
| Riferimenti: |
| ||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 287 Progressivo: 1 | ||
| Data: | 02/04/2015 | ||
| Descrittori: |
| ||
| Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||
Legge europea 2014
2 aprile 2015
|
Indice |
| Contenuto| |
ContenutoLa legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla Legge europea 2014partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.
Il disegno di legge in esame, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 (A.C. 2977) e si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Il Capo I (articolo 1) reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; il Capo II (articoli da 2 a 7) interviene in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; il Capo III (articolo 8) tratta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; il Capo IV (articoli da 9 a 10) contiene norme in materia trasporti; il Capo V (articoli da 11 a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato; il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in materia di lavoro e di politica sociale; il Capo VII (articolo 16) tratta la materia di salute pubblica e sicurezza alimentare; il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale; il Capo IX (articolo 20) reca disposizioni in materia di protezione civile; il Capo X (articolo 21) reca le disposizioni finali. |
Commercializzazione di apparecchiature televisive in ItaliaL'EU Pilot 6868/14/ENTRarticolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonchè oggetto di procedure di contenzioso in sede europea. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante "Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per la televisione", poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisivi in Italia. |
Impianti ed esercizi di stazioni radioelettriche a bordo di naviL'EU Pilot 5301/13/CNCTarticolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, nonché per limitare ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per poter affidare ad impresel'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati. |
Servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezzaL'EU Pilot 3473/12/INSOarticolo 3 consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione. La disposizione introduce a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs n. 177 del 2005). |
Costi amministrativi nei servizi di comunicazioni elettronicheL'Procedura di infrazione 2013/4020articolo 4 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche. La disposizione modifica l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003) introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Provvede inoltre a distinguere la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'AGCOM ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal MISE per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando altresì l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi. |
Servizi di media audiovisiviL'EU Pilot 1890/11/INSOarticolo 5 interviene sull'esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei trailers cinematografici di origine europea, subordinando tale esclusione, prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi, alla duplice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria. In tal senso è integrato l'articolo 38, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), che disciplina i limiti di affollamento. La disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea per garantire il corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/UE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. |
Libera prestazione di servizi degli agenti di brevettoL'Procedura di infrazione 2014/4139articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Secondo la Commissione europea la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE, |
Affidamento di servizi pubblici localiL'Procedure di infrazione 2012/2050 e 2011/4003articolo 7 interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), precisando che gli affidamenti in essere alla data del 1° ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purchè la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data). Invece, gli affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1° ottobre 2003 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore. |
Immigrazione e rimpatriL'Procedura di infrazione 2014/2235articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri). A causa del non corretto recepimento della direttiva la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235. |
Patente di guidaL'Procedura di infrazione 2014/2116 e EU Pilot 7070/14/MOVEarticolo 9 nterviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, nonché elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso. In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, nonché, per gli esaminatori il requisito di essere titolari di patente di categoria B per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B. La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero. |
Accesso all'infrastruttura ferroviariaL'Procedura di infrazione 2008/2097articolo 10 modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del cosiddetto "primo pacchetto ferroviario", per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Anche l'eventuale adeguamento dell'ammontare del canone dovrà essere definito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, anziché sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Su tali profili è infatti aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11). |
IVA all'importazione su merci di valore modestoCon l'Procedura di infrazione 2012/2088articolo 11 si intende modificare il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di "valore trascurabile" di cui alle direttive 2006/79/UE e 2009/132/UE. In particolare, si intende estendere la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare. La modifica normativa è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione 2012/2088, allo stadio di parere motivato ex art. 258 TFUE, nell'ambito della quale la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 9, comma 1, n. 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (D.P.R. che disciplina l'IVA), nella sua attuale formulazione stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione. In particolare, la Commissione contesta che tale disposizione possa risultare in contrasto con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/UE, così come interpretata dal Comitato IVA, che in un suo orientamento, pur non vincolante, ha chiarito che detta norma, quando stabilisce che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile della medesima, non specifica che i beni importati devono effettivamente essere tassati. |
Gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle impreseL'articolo 12 riguarda la realizzazione di un Registro nazionale degli aiutiRegistro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni. |
Monitoraggio e relazione sui Servizi di interesse economico generale (SIEG)L'Decisione 2012/21/UE articolo 13 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale), ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. A tal fine, è novellata la legge n. 234 del 2012, nella quale si inserisce il nuovo articolo 45-bis, nell'ambito del Capo VIII, relativo agli Aiuti di stato. La disposizione è volta ad adeguare l'ordinamento interno alla decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni esentate da previa notifica alla Commissione europea, entrata in vigore il 31 gennaio 2012, con obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2014. Le Amministrazioni centrali di settore redigono le relazioni sulle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei Servizi di interesse economico generale, in raccordo con le autonomie territoriali che sono tenute a fornire i dati. Tali relazioni sono poi trasmesse al Dipartimento delle politiche europee, ai fini della predisposizione della sopracitata relazione periodica da inoltrare alla Commissione europea. Si rinviano le modalità attuative delle disposizioni suddette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea 2014. Si ricorda che gli obblighi informativi e di monitoraggio relativi ai Servizi di interesse economico generale sono già previsti dalla legislazione vigente, e precisamente dall'articolo 47 della legge n. 96 del 2010, che conseguentemente viene abrogato. |
Salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobiliL'EU Pilot 6155/14/EMPLarticolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. Con riferimento all'attuazione della direttiva 89/391/UEE e della direttiva 92/57/UEE, la Commissione europea, ha avviato la procedura pre-contenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL nel marzo 2014, al fine di verificare se le deroghe in esame siano, di fatto, estese anche ai casi di cantieri temporanei o mobili, come sembrerebbe sulla base dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo n. 81/2008. In risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione, le autorità italiane, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, hanno preannunciato la presentazione di una modifica del testo dell'articolo medesimo (confluita nell'articolo 14 del disegno di legge in esame). |
Lavoratori marittimiL'Procedura di infrazione 2014/0515articolo 15, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi. Lo scorso 24 novembre 2014 la Commissione europea ha aperto, con la lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE, la procedura di infrazione n. 2014/515 per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE. Con riferimento ai lavoratori marittimi, si segnala che, nel novembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per includere i medesimi lavoratori nell'ambito di applicazione delle cinque direttive in materia di diritto del lavoro vigenti. La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di estendere a tale categoria di lavoratori i diritti di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi e trasferimenti di imprese nonché il diritto di partecipare ai comitati aziendali europei. |
Identificazione degli animali della specie bovina negli scambi intracomunitariL'Direttiva 2014/64/UEarticolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE di modifica della direttiva 64/432/UEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con il decreto legislativo n. 196 del 1999. La modifica introdotta dalla direttiva 2014/64/UE, il cui termine di recepimento è previsto per il 18 gennaio 2016, è circoscritta al sistema di identificazione degli animali della specie bovina per i quali è previsto, con l'introduzione degli identificatori elettronici, l'ampliamento dell'ambito dei mezzi di identificazione attualmente previsti. In particolare, la disposizione interviene sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina. |
Cattura di richiami viviL'Procedura di infrazione 2014/2006articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga. In relazione alle disposizioni che modificano la legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, si segnala che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, ha emesso, in data 26 novembre 2014, nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli), in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000. |
Divieto di commercio di specie di uccelli viventiL'EU Pilot 5391/13/ENVIarticolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. Si segnala che la norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge 11 febbraio 1992, n.157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva. La norma risulta necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerente ed inapplicabile le modifiche introdotte alla legge n. 157 del 1992 da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso. |
Imballaggi e rifiuti di imballaggioL'Procedura d'infrazione 2014/2123articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del Codice ambientale - d.lgs. 152 del 2006), al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, tramite una modifica al comma 2 dell'articolo 217 per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. (nuovo comma 2-bis dell'articolo 217). Si introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-bis dell'articolo 217). Vengono poi modificate le definizioni di "riciclaggio organico" e di "accordo volontario" contenute al comma 1 dell'articolo 218 per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea. Al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi, si modifica il comma 3 dell'articolo 226. Infine, viene corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla Parte quarta del d.lgs. 152 del 2006. |
Capacità europea di risposta emergenzialeL'Decisione 1313/2013/UEarticolo 20 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il comma 1, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile. Il comma 2 autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC). Il comma 3 consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni. |
Clausola di invarianza finanziariaL'Invarianza finanziariaarticolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
Stato del contenzioso europeoIl disegno di legge europea 2014 mira a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot). I due grafici di seguito presentano le 18 procedure di infrazione e pre-infrazione, oggetto dell'intervento del disegno di legge, suddivise per settore e per stadio.
Complessivamente sono 91 le procedure d'infrazione pendenti a carico dell'Italia , di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione europea e 16 per mancato recepimento di direttive (aggiornamento al 26 febbraio 2015*) . I due grafici successivi illustrano la ripartizione delle 91 procedure, suddivise per settore e per stadio.
* Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Politiche europee (Stato delle infrazioni al 26 febbraio 2015).
|