Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di stabilità 2015) - A.C. 2679-bis-B - Sintesi del contenuto | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 233 Progressivo: 5 | ||||
Data: | 21/12/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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|
Documentazione per l’esame di |
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato A.C. 2679-bis-B |
Sintesi del contenuto |
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n. 233/5 |
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21 dicembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi –
Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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|
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera č destinata
alle esigenze di documentazione interna per l'attivitŕ degli organi
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni
responsabilitŕ per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti,
nel rispetto della legge, a
condizione che sia citata la fonte. |
File:
ID0014e.docx |
NOTA
Il
presente dossier riporta una sintesi del contenuto delle disposizioni recate
dal disegno di legge di stabilitŕ 2015.
Le parti modificate dal Senato sono
riportate in carattere blu.
Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge
(A.C 2679), il testo approvato dalla Camera (A.S. 1698) e il testo trasmesso
dal Senato (A.C. 2679-bis-B)
Oggetto |
A.C. 2679 |
A.S. 1698 |
AC 2679-bis-B |
Risultati
differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1, co. 1 |
1 |
Gestioni
previdenziali |
2 |
1, co.
2-3 |
2-3 |
Fondo
per la realizzazione del Piano “La buona scuola” |
3 |
1, co.
4-5 |
4-5 |
Modifiche
alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di
imprese |
|
1, co. 6 |
6 |
Fondo
garanzia PMI |
|
|
7-8 |
Fondo
per la tutela del patrimonio culturale |
|
1, co.
7-8 |
9-10 |
Credito
di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura |
|
|
11 |
Stabilizzazione
del bonus di 80 euro |
4 |
1, co.
9-12 |
12-15 |
Modifica
deduzione buoni pasto |
|
1, co.
13-14 |
16-17 |
Regolaritŕ
contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati |
|
|
18 |
Compensazione
cartelle esattoriali |
|
1, co.
15 |
19 |
Deduzione
del costo del lavoro dall’imponibile IRAP |
5 |
1, co.
16-20 |
20,
22-25 |
Credito
d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti |
|
|
21 |
Trattamento
di fine rapporto in busta paga |
6 |
1, co.
21-29 |
26-34 |
Credito
d’imposta per attivitŕ di ricerca e sviluppo |
7, co.
1-2 |
1, co.
30-31 |
35-36 |
Regime
nazionale di tassazione agevolata - Patent box |
7, co.
3-11 |
1, co.
32-40 |
37-45 |
Credito
di imposta nelle aree svantaggiate |
|
1, co.41 |
46 |
Ecobonus e ristrutturazione |
8 |
1, co.
42 |
47 |
Modifiche
TUIR |
|
|
48 |
Riduzione
dello stanziamento concernente il Fondo Interventi strutturali di politica
economica |
|
|
49 |
SIN
amianto - Casale Monferrato e Bagnoli |
|
|
50-51 |
Fondo
emergenze nazionali |
|
1, co.
43 |
52 |
Utilizzo
risorse contabilitŕ speciale per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014 |
|
|
53 |
Regime
fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi) |
9 |
1, co.
44-79 |
54-89 |
Incentivi
al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri |
|
1, co.
80 |
90 |
Credito
d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione per investimenti
infrastrutturali |
|
|
91-95 |
Istituzione
di un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario |
10 |
1, co.
81 |
96 |
Costi di
notificazione |
|
1, co.
82 |
97 |
Miglioramento
della sicurezza presso il Palazzo di giustizia di Palermo |
|
|
98-106 |
Disposizioni
in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche
attive |
11 |
1, co.
83-84 |
107-108 |
Finanziamento
Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca |
|
|
109 |
Completamento
Piano di esuberi personale |
|
|
110 |
Norma di
interpretazione autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate |
|
1, co.
85 |
111 |
Pensioni
per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio |
|
1, co.
86 |
112 |
Eliminazione
delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata |
|
1, co.
87 |
113 |
Sgravi
contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in
liste di mobilitŕ |
|
1, co.
88 |
114 |
Termine
per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione
INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni. |
|
1, co.
89 |
115 |
Estensione
delle prestazioni assistenziali del Fondo vittime dell’amianto |
|
|
116-117 |
Sgravi
contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato |
12 |
1, co.
90 |
118 |
Sgravi
contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo |
|
|
119-120 |
Sgravi
contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (copertura) |
12 |
1, co.
91-94 |
121-124 |
Assegno
di sostegno alla natalitŕ (Bonus bebé) |
13 |
1, co.
95-99 |
125-129 |
Misure
di sostegno alla famiglia |
13 |
1, co.
100-101 |
130-131 |
Incremento
del Fondo per le politiche della famiglia |
|
|
132 |
Contrasto
al gioco d’azzardo patologico |
14 |
1, co.
102 |
133 |
Aumento
dotazione per l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo, di
istruzione e di formazione ( INVALSI) |
|
|
134-135 |
Promozione
e diffusione della lingua italiana all’estero |
|
|
136 |
Erogazioni
liberali alle ONLUS |
15 |
1, co.
103-104 |
137-138 |
Cessione
di beni ad amministrazioni della cooperazione allo sviluppo |
|
|
139-140 |
Detrazioni
fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici effettuati
dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche |
|
1, co.
105 |
141 |
Contributi
Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento di programmi spaziali
strategici |
|
|
142 |
Trasformazione
dei comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana |
|
|
143 |
Assegnazione
di diritti d’uso di frequenze per applicazioni di comunicazione elettronica
mobile e relativo cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali |
16 |
1, co.
106-107 |
144-145 |
Assegnazione
di frequenze del digitale terrestre e destinazione dei proventi da essa
derivanti |
|
1,
co.108-110 |
146-148 |
Requisiti
per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi
ricettivi |
|
1, co.
111 |
149 |
Disposizioni
finanziarie volte a favorire la competitivitŕ e la razionalizzazione dell’autotrasporto |
17, co.
1-2 |
1, co.
112-113 |
150-151 |
Messa in
sicurezza degli edifici scolastici della Sardegna danneggiati dagli eventi
alluvionali del 2013 |
|
|
152 |
Realizzazione
di opere di accesso agli impianti portuali |
17, co.
3 |
1,
co.114 |
153 |
Estensione
delle modifiche relative al riparto della quota del cinque per mille a
partire dal 2015 |
17, co.
4 |
1, co.
115 |
154 |
Contributo
integrativo all’Agenzia delle entrate per spese di funzionamento |
17, co.
5 |
1, co.
116 |
155 |
Incremento
del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria |
17, co.
6 |
1, co.
117 |
156 |
Salvaguardia
effetti Carta acquisti per extracomunitari in merito ai compensi da
corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato quale Gestore
(art. 9, co. 15, D.L. n. 150/2013) |
|
|
157 |
Incremento
Fondo nazionale politiche sociali |
17, co.
7 |
1, co.
118 |
158 |
Incremento
Fondo per le non autosufficienze |
17, co.
8 |
1, co.
119 |
159 |
Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili |
|
|
160-161 |
Contributo
Fondazione Auschwitz-Birkenau |
|
|
162 |
Trattamenti
pensionistici vittime terrorismo |
|
|
163-165 |
Attribuzioni
a INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione
lavorativa di persone disabili |
|
|
166 |
Finanziamento
Screening neonatale |
|
|
167 |
Incremento
risorse per Autoritŕ garante per l’infanzia e l’adolescenza |
|
1, co.
120 |
168 |
Risorse
per le scuole paritarie |
17, co.
9 |
1, co.
121 |
169 |
Rifinanziamento
Fondo per l’Alta formazione artistica e musicale |
|
|
170-171 |
Incremento
Fondo di finanziamento ordinario delle universitŕ |
17, co.
10 |
1, co.
122 |
172 |
Finanziamento
interventi in favore dei collegi universitari |
|
|
173-174 |
Spese
per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea |
|
1, co.
123 |
175 |
Incremento
del contributo Istituto italiano tecnologico |
|
|
176 |
Finanziamento
INAF a favore di progetti internazionali di radioastronomia |
|
|
177 |
Lavori
socialmente utili Napoli e Palermo |
17, co.
11 (stralciato) |
|
|
Rifinanziamento
del Fondo per le missioni internazionali |
17, co.
12 |
1, co.
124 |
178 |
Incremento
del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo |
17, co.
13 |
1, co.
125 |
179 |
Stabilizzazione
delle risorse per i centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA) |
|
1, co.
126 |
180 |
Istituzione
del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati |
17, co.
14-15 |
1, co.
127-128 |
181-183 |
Destinazione
di quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunitŕ a stranieri vittime di riduzione in schiavitů |
|
|
184 |
Proroga
del sostegno alla modernizzazione della rete di distribuzione della stampa quotidiana
e periodica |
17, co.
16 |
1, co.
129 |
185 |
Indennizzi
per soggetti danneggiati da emotrasfusioni |
17, co.
17 |
1, co.
130 |
186 |
Autorizzazione
di spesa per riforma terzo settore |
17, co.
18 |
1, co.
131 |
187 |
Adeguamenti
strutture informatiche per riforma legge di bilancio |
|
|
188 |
Fondo
per la riduzione della pressione fiscale |
17, co.
19 |
soppresso |
|
Utilizzo
del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d.
Terra dei fuochi |
17, co.
20 (stralciato) |
|
|
Incremento
Fondo interventi strutturali di politica economica |
17, co.
21 |
1, co.
132 |
189 |
Finanziamento
dell’ attivitŕ istituzionale del Comitato paralimpico
nazionale |
|
|
190 |
Autorizzazione
di spesa per l’attivitŕ dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti |
|
|
191 |
Reti di
metropolitane in aree metropolitane |
|
1, co.
133 |
192 |
Trasferimento
a TERNA di rete elettrica di proprietŕ di Ferrovie dello Stato Spa |
|
|
193 |
Emittenza
radiotelevisiva locale |
|
1, co.
134 |
194 |
Imprenditorialitŕ
giovanile in agricoltura |
17, co.
22 (stralciato) |
|
|
Filiera
agricola e distretti agroalimentari |
17, co.
23 (stralciato) |
|
|
Utilizzo
di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco |
|
1, co.
135-138 |
195-198 |
Fondo
per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti |
|
1, co.
139 |
199 |
Ulteriore
Fondo per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti |
|
|
200-201 |
Piano
straordinario per la promozione del made
in Italy e l’attrazione degli investimenti in
Italia |
|
1, co.
140-141 |
202-203 |
Riduzione
Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti |
|
|
204 |
Incremento
Fondo per interventi strutturali di politica economica |
|
|
205 |
Convenzioni
Corpo dei Vigili del fuoco per la permuta materiali e prestazioni |
|
1, co.
142 |
206 |
Superamento
della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 |
18 |
1, co.
143 |
207 |
Erogazioni
anticipazioni finanziarie per agricoltori |
|
|
208-212 |
Assunzione
di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano |
|
|
213 |
Quote
latte |
|
|
214-217 |
Riduzione
trasferimenti alle imprese |
19, co.
1 |
2, co 1 |
218 |
Trasferimento
ad ENAV degli oneri di navigazione aerea |
19, co.
2 |
2, co. 2 |
219 |
Diritti
aeroportuali |
|
2, co. 3 |
220 |
Autorizzazioni
per vettori aerei |
|
|
221 |
Rottamazione
veicoli |
19, co.
3 |
2, co. 4 |
222 |
Parco
rotabile su gomma trasporto pubblico locale |
19, co.
4-7 |
2, co.
5-8 |
223-227 |
Contributo
pluriennale Reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane |
|
|
228 |
Lotti
costruttivi rete ferroviaria |
19, co.
8-10 |
2, co.
9-11 |
229-231 |
Divieto
circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0) |
|
|
232 |
Credito
d’imposta autotrasporto |
|
|
233 |
Accise
per autotrasportatori |
|
|
234 |
Piano
per l’edilizia sociale |
|
|
235 |
Competitivitŕ
dei Porti italiani ed efficienza intermodale |
|
|
236 |
IVA
strutture recettive unitŕ da diporto ormeggiate (marina resort) |
|
|
237 |
Destinazione
risorse sblocca cantieri |
|
|
238 |
Collegamento
marittimo veloce Stretto di Messina |
|
|
239 |
Tratta
ferroviaria Andorra-Finale ligure |
|
|
240 |
Promozione
patrimonio culturale e storico |
|
|
241 |
Riduzione
dei crediti di imposta |
19, co.
11 |
2, co.
12 |
242 |
“Nuova
legge Sabatini” |
|
2, co.
13 |
243 |
Determinazione
rendita catastale immobili ad uso produttivo |
|
|
244-245 |
Sospensione
pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI |
|
2, co.
14 |
246 |
Definizione
di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto |
|
2, co.
15-19 |
247-251 |
Riduzione
di trasferimenti ad enti |
20, co.
1 |
2, co.
20 |
252 |
Dismissione
partecipazioni RAI |
20, co.
2 (stralciato) |
|
|
Estensione
delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attivitŕ
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.
269 del 2003 |
|
2, co. 21 |
253 |
Proroga
del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico
impiego |
21, co.
1-3 |
2, co.
22-24 |
254-256 |
Struttura
tecnica di Missione (art. 163 del D.Lgs. n.
163/2006) |
|
|
257 |
Abrogazione
norme promozioni FF.AA e corpi di polizia |
21, co.
4 |
2, co.
25 |
258 |
Indennitŕ
di ausiliaria FF.AA e polizia militare |
21, co.
5 |
2, co.
26 |
259 |
Riduzione
indennitŕ piloti e controllori di volo militari |
21, co.
6-7 |
2, co.
27-28 |
260-261 |
Divieto
di cumulo di trattamenti accessori personale
non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero
della sanitŕ |
21, co.
8 (stralciato) |
|
|
Riordino
carriere personale Forze .Armate |
21, co.
9-10 |
2, co.
29-30 |
262-263 |
Rinvio
di assunzioni di personale della Polizia e dei VVFF |
21, co.
11 |
2, co.
31 |
264 |
Scorrimento
graduatorie assunzioni personale forze di polizia |
|
2, co.
32 |
265 |
Revisione
dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile |
21,
co.12-14 |
2, co.
33-34 |
266-267 |
Proroga
deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto
speciale |
|
2, co.
35 |
268 |
Scorrimento
graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane |
|
2, co.
36 |
269 |
Permessi
sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del fuoco |
21, co.
15 (stralciato) |
|
|
Rappresentanze
militari |
21,
co.16-20 (stralciati) |
|
|
Valorizzazione
del patrimonio immobiliare |
22 |
2, co.
37-38 |
270 e
272 |
Piano
casa |
|
|
271 |
Manutenzione
degli immobili demaniali e degli edifici statali |
|
2, co.
39 |
273 |
Valorizzazione
patrimonio mobiliare (Poste italiane Spa) |
23 |
2, co.
40-42 |
274-276 |
Modifiche
al Servizio universale Poste |
|
|
277-280 |
Attuazione
sentenza Tribunale UE su Poste italiane Spa |
|
|
281-284 |
Convenzioni
Poste italiane Spa |
23 |
2, co.
43-44 |
285-286 |
Dotazioni
di bilancio dei Ministeri |
24 |
2, co.
45 |
287 |
Riduzione
spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio |
25, co.
1-4 |
2, co.
46-49 |
288-291 |
Riduzione
dei proventi del canone da attribuire alla RAI |
25, co.
5 |
2, co.
50 |
292 |
Invarianza
del canone RAI |
|
|
293 |
Risorse
destinate al trasporto merce su ferro |
25, co.
6 |
2, co.
51 |
294 |
Riconoscimento
di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A. |
25, co.
7-8 |
2, co.
52-53 |
295-296 |
Trasferimento
attivitŕ informatiche riservate allo Stato dalla Consip
Spa alla Sogei Spa |
|
|
297 |
Registro
donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa) |
|
|
298 |
Fondo
per opere di interconnessione di tratte autostradali |
|
|
299 |
Soppressione
assunzione ispettori |
26, co.
1 |
2, co 54 |
300 |
Soppressione
prestazioni accessorie INPS per cure termali |
26, co.
2 |
2, co.
55 |
301 |
Giorno
di pagamento delle pensioni INPS |
26, co.
3 |
2, co.
56 |
302 |
Comunicazioni
a INPS a seguito di decesso |
26, co.
4 |
2, co.
57 |
303 |
Restituzione
somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito |
26, co.
5-6 |
2, co.
58-59 |
304-305 |
Versamento
all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per
concessione di mutui e prestiti |
26, co.
7 |
2, co.
60 |
306 |
Versamento
all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL |
26, co.
8-9 |
2, co.
61-62 |
307-308 |
Riduzione
contributi patronati |
26, co.
10 |
2, co.
63-66 |
309-012 |
Riduzione
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello |
26, co.
11 |
2, co.
67 |
313 |
Modifica
disciplina dichiarazione ISEE |
26, co.
12 |
2, co.
68 |
314 |
Contributo
Italia Lavoro Spa |
|
|
315-316 |
Piani
triennali di investimento dell’INAIL |
|
2, co.
69 |
317 |
Riduzione
contributi a organismi internazionali |
27, co.
1 |
2, co.
70 |
318 |
Ulteriori
interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio
all’estero |
27, co.
2 |
2, co.
71 |
319 |
Riduzione
stanziamenti per il personale scolastico all’estero |
27, co.
3 |
2, co.
72 |
320 |
Informazione
italiana diffusa all’estero |
27, co.
4 |
2, co.
73 |
321 |
Incremento
delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo |
|
2, co.
74 |
322 |
Rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero |
|
2, co.
75 |
323 |
Differimento
termini per armi da fuoco per uso scenico |
|
|
324 |
Riduzione
del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma |
28, co.
1 |
2, co.
76 |
325 |
Riduzione
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
28, co.
2 |
2, co.
77 |
326 |
Acquisizione
all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole |
28, co.
3 |
2, co.
78 |
327 |
Riduzione
del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica |
28, co.
4 |
2, co.
79 |
328 |
Abrogazione
di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie |
28, co.
5 |
2, co.
80 |
329 |
Limitazione dei comandi del personale scolastico |
28, co.
6-7 |
2, co.
81-82 |
330-331 |
Supplenze
brevi di personale docente e ATA |
28, co.
8-9 |
2, co.
83-84 |
332-333 |
Dotazioni
organiche del personale ATA |
28, co.
10-12 |
2, co.
85-87 |
334-336 |
Visite
medico-legali delle Universitŕ e delle AFAM |
28, co.
13 |
2, co.
88 |
337 |
Soppressione
del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet |
28, co.
14 |
2, co.
89 |
338 |
Risorse
relative all’insediamento di una sede universitaria di ingegneria nel polo di
ricerca e di attivitŕ industriali ad alta tecnologia di Genova |
28, co.
15 (stralciato) |
|
|
Fondo di
finanziamento ordinario delle universitŕ |
28, co.
16 |
2, co.
90 |
339 |
Chiusura
del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata – FSRA |
28, co.
17 |
2, co.
91 |
340 |
Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM |
28, co.
18-19 |
2, co.
92-93 |
341-342 |
Interventi
di contenimento della spesa riguardanti Enti di ricerca vigilati dal MIUR |
28, co.
20-21 |
2, co
94-95 |
343-344 |
Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca |
28, co. 22 |
2, co. 96 |
345 |
Controlli
di primo livello per il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento |
28, co.
23 (stralciato) |
|
|
Risorse
per INVALSI, Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti
non statali |
28, co.
24 (stralciato) |
|
|
Fondo
per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica |
28, co.
25 (stralciato) |
|
|
Programma
straordinario di reclutamento INVALSI |
28, co.
26-27 (stralciato) |
|
|
Assunzioni
da parte delle universitŕ |
28, co.
28-30 |
2, co.
97-99 |
346-349 |
Differimento
di termini in materia di edilizia scolastica |
28, co.
31 (stralciato) |
|
|
Composizione
delle commissioni d’esame di maturitŕ |
|
2,
co.100-102 |
350-352 |
Decoro e
funzionalitŕ degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche e
proroga servizi di pulizia |
|
|
353-354 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversitŕ di Rio de
Janeiro |
29 |
2, co.
103 |
355 |
SIN
Bagnoli-Coroglio |
|
|
356 |
Contributo
per progetti innovativi in campo navale |
30, co.
1 |
2, co.
104 |
357-358 |
Mutui
ferrovie in concessione |
30, co.
2 |
2, co.
105 |
359 |
Riduzione
per l’anno 2015 del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di
Formia |
30, co.
3 |
2, co.
106 |
360 |
Riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune
di Reggio Calabria |
30, co.
4 |
2, co.
107 |
361 |
Riduzione
della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali |
30, co.
5 |
2, co.
108 |
362 |
Soppressione
indennitŕ di trasferimento in Italia per personale FF.AA, Forze di polizia,
VV.FF e Prefetti |
31, co.
1 |
2, co.
109 |
363 |
Impiego
personale militare all’estero |
31, co.
2 |
2, co.
110 |
364 |
Abrogazione
stage difesa per giovani |
31, co.
3 |
2, co.
111 |
365 |
Medaglia
mauriziana |
31, co.
4 |
2, co.
112 |
366 |
Soppressione
trasporto collettivo personale della Difesa |
31, co.
5 |
2, co
113 |
367 |
Riduzione alloggi militari di servizio connessi all’incarico con
locali di rappresentanza (ASIR) |
31, co.
6-7 |
2, co. 114-115 |
368-369 |
Riduzione
uffici giudiziari militari |
31, co.
8-10 (stralciati) |
|
|
Norma
ARQ personale all’estero |
31, co.
11 |
2, co.
116 |
370 |
Riduzione
personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all’estero
presso le rappresentanze diplomatiche |
31, co.
12 |
2, co.
117 |
371 |
Riduzione
uffici diretta collaborazione del Ministro della difesa |
31, co.
13 |
2, co.
118 |
372 |
Revisione
strumento militare |
31, co
14 |
2, co.
119 |
373 |
Dismissioni
degli immobili del Ministero della difesa |
31, co.
15-18 |
2, co.
120-123 |
374-377 |
Attribuzione
del grado vertice |
31, co.
19 |
2, co.
124 |
378 |
Agenzia
industrie difesa |
31, co.
20 (stralciato) |
|
|
Disposizioni
concernenti l’Agenzia industrie difesa |
|
2, co.
125 |
379 |
Destinazione
risorse “Difesa servizi SpA” |
|
2, co.
126 |
380 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali: |
32 |
|
|
Incorporazione
dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica per ricerca, la
sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria |
32, co.
1-3 |
2, co.
127-129 |
381-383 |
Gasolio
agricolo |
32, co.
4 |
2, co.
130 |
384 |
Piano
irriguo nazionale |
32, co.
5 |
2, co. 131 |
385 |
Destinazione
risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e
agroalimentare e dei distretti agroalimentari |
|
2, co.
132 |
386 |
Sequestri
di carburante |
32, co.
6 (stralciato) |
|
|
Ottimizzazione
della gestione della tesoreria di Stato |
33 |
2, co.
133-134 |
387-388 |
Soppressione
della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di
titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti |
|
2, co.
135 |
389 |
Trasformazione
dei conti di tesoreria centrale in conti infruttiferi |
|
|
390 |
Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e
proroga del termine finale per la soppressione della tesoreria unica “mista” |
34 |
2, co. 136-140 |
391-395 |
Istituzione
contabilitŕ speciale per la gestione del Fondo per la concessione delle
garanzie dello Stato |
|
|
396-397 |
Estensione
al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni |
35, co.
1-12 |
2, co.
141-149 |
398-405 |
Recepimento
Accordo 15 ottobre 2014 con Regione Trentino e province Bolzano e Trento |
|
|
406-413 |
Estensione
del contributo alla finanza pubblica delle regioni |
|
2, co.
150-153 |
414-417 |
Concorso
delle province, delle cittŕ metropolitane e dei comuni al contenimento della
spesa pubblica |
35, co.
13-15 |
2, co.
154-156 e 160 |
418-420
e 451 |
Riduzione
dotazione organica del personale delle province e delle citta metropolitane.
Procedure per la mobilitŕ del personale |
|
|
421-428
e 430 |
Servizi
per l’impiego province e cittŕ metropolitane |
|
|
429 |
Piano
nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate |
|
|
431-434 |
Fondo di
solidarietŕ comunale |
35, co.
16-17 |
2, co.
157-158 |
435-436 |
Norme
concernenti l’attivitŕ di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo
interessati dagli eventi sismici del 2009 |
|
|
437-449 |
Incentivi
alle Unioni e fusioni di comuni |
|
2, co.
159 |
450 |
Pagamento
dei debiti pregressi della regione Piemonte |
|
|
452-458 |
Quota di
riparto del Fondo di solidarietŕ comunale in base a fabbisogni standard e
capacitŕ fiscali |
35,
co.18 |
2, co
161 |
459 |
Pareggio
di bilancio per le regioni a statuto ordinario |
36, co.
1-17 |
2, co.
162-179 |
460-466
e 468-478 |
Esclusione
delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilitŕ delle province e
delle cittŕ metropolitane |
|
|
467 |
Nuova
disciplina della regionalizzazione del patto di stabilitŕ |
36, co.
18-22 |
2, co.
180-184 |
479-483 |
Patto
verticale incentivato |
|
|
484-488 |
Riduzione
degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno degli enti locali |
37 |
2, co.
185-195 |
489-500 |
Election day |
|
|
501 |
Esclusione dal Patto delle spese dei comuni interessati da eventi
sismici |
|
|
502 |
Pagamento
rate mutui con CDP in scadenza nel 2015 |
|
|
503-504 |
Armonizzazione
contabile degli enti territoriali |
38, co.
1-4 |
2, co.
196-200 |
505-507
e 509-510 |
Imposta
Municipale Immobiliare della provincia di Bolzano |
|
|
508 |
Destinazione
delle riserve afferenti alla Regione Sardegna |
38,co. 5 |
2, co.
201 |
511 |
Recepimento
Accordo 23 ottobre 2014 con Friuli Venezia Giulia |
|
|
512-523 |
Minoranza
linguistica slovena |
|
|
524 |
Compensazione
perdita di accisa Regione Valle d’Aosta |
|
|
525 |
Spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari |
38, co.
6-10 |
2, co.
202-206 |
526-530 |
Contributo
Roma capitale |
38,co.
11 |
2, co.
207 |
531 |
Expo
2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli
oneri connessi all’evento |
38,co.
12-14 |
2, co
208-210 |
532-534 |
Fabbrica
del Duomo di Milano |
|
|
535 |
Proroga
dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in
materia edilizia |
|
2, co.
211 |
536 |
Rinegoziazione
mutui enti locali per passivitŕ relative |
|
2, co.
212 |
537 |
Disavanzo
di amministrazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui |
|
2, co.
213 |
538 |
Aumento
del limiti massimi di indebitamento degli enti locali |
|
2, co.
214 |
539 |
Fondo
per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento enti
locali |
|
2, co.
215 |
540 |
Fondo
per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento Regioni |
|
|
541 |
Proroga
dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria |
|
2, co.
216 |
542 |
Estensione
del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 agli enti locali
che sperimentano le nuove regole di contabilitŕ |
|
2, co.
217 |
543 |
Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro
straordinario reso in attivitŕ connesse allo stato di emergenza per eventi
sismici |
|
2, co. 218 |
544 |
Sostituzione
del bilancio riequilibrato degli locali in dissesto finanziario in caso di
inizio mandato della nuova amministrazione |
|
2, co.
219-220 |
545-546 |
Esclusione
della societŕ Expo spa dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto
di beni e servizi |
|
2, co.
221 |
547 |
Supporto
Consip Spa per operazione Expo 2015 |
|
|
548 |
Parere
di congruitŕ Consip per Rete Te.T.Ra. |
|
|
549 |
Disposizioni
in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici |
|
2, co.
222 |
550 |
Interventi
nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attivitŕ di
messa in sicurezza e bonifica |
|
2, co.
223 |
551 |
Autorizzazione
unica per infrastrutture inerenti coltivazioni di giacimenti di idrocarburi |
|
|
552-554 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per
il biennio 2015-2016 |
39, co.
1-3 |
2, co.
224-226 |
555-557 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del
Fondo sanitario |
39, co.
4-5 |
2, co.
227-228 |
558-559 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate |
39, co.
6-9 |
2, co.
229-232 |
560-563 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento |
39, co.
10 |
2, co.
233 |
564 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei
flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie |
39, co
11 |
2, co.
234 |
565 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle
responsabilitŕ delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e
tecniche della riabilitazione e della prevenzione |
39, co.
12 |
2, co.
235 |
566 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale
degli obiettivi di salute e assistenziali |
39, co.
13-14 |
2, co.
236-237 |
567-568 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro |
39, co.
15-19 |
2, co.
238-242 |
569-573 |
Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle
aziende sanitarie ed ospedaliere |
39, co. 20-21 |
2, co 243-244 |
574-575 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli
Istituti zooprofilattici sperimentali |
39, co.
22-27 |
2, co.
245-250 |
576-581 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Organizzazione del dipartimento di prevenzione
del SSN |
39, co.
28 |
2, co.
251 |
582 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN |
39, co.
29 |
2, co.
252 |
583 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di
finanza pubblica |
39, co.
30 |
2, co.
253 |
584 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico
nazionale |
39, co.
31 |
2, co.
254 |
585 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla
dispositivo-vigilanza |
39, co.
32 |
2, co.
255 |
586 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici |
39, co.
33 |
2, co.
256 |
587 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni in materia di Health Tecnology Assessment
– HTA |
39, co.
34 |
2, co.
257 |
588 |
Direzione
farmacie rurali sussidiate |
|
2. co.
258 |
589 |
Autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali |
|
2, co.
259 |
590 |
Sperimentazione
produzione e distribuzione Farmaci monodose in ambito ospedaliero |
|
2, co.
260-261 |
591-592 |
Fondo
per il rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi
destinati alla cura dell’epatite C |
|
|
593-598 |
Potenziamento
delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e
diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi
internazionale |
|
2, co.
262-263 |
599-600 |
Costi
standard sanitŕ |
|
|
601 |
Centro
nazionale di adroterapia oncologica |
|
|
602-603 |
Piano
per il risanamento della regione Molise |
40 |
2, co.
264-265 |
604-605 |
Verifica
straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla
mansione specifica |
41 (stralciato) |
|
|
Misure
per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti
del Servizio sanitario nazionale |
42 |
2, co.
266 |
606 |
Norme
concernenti l’Istituto per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di
Palermo |
|
|
607-608 |
Razionalizzazione
delle societŕ partecipate locali |
43 |
2, co.
267 |
609 |
Convenzioni
con cooperative sociali |
|
|
610 |
Riorganizzazione
e riduzione delle societŕ partecipate |
|
2, co.
268-271 |
611-614 |
Affidamento
diretto a societŕ in possesso di requisiti per la gestione in house, partecipate direttamente
da enti locali compresi nell’ambito territoriale |
|
2, co.
272 |
615 |
Scioglimento
aziende special |
|
|
616 |
Trasferimento
risorse Formez all’Agenzia per l’Italia Digitale |
|
|
617 |
Sdemanializzazione
ed uso delle aree appartenenti al demanio marittimo nei pressi del Porto
Vecchio di Trieste |
|
|
618-620 |
Modifica
aliquote applicate ai fondi pensioni |
44, co.
1-5 |
3, co.
1-5 |
621-625 |
Rivalutazione
terreni e partecipazioni |
44, co.
6 |
3, co. 6 |
626 |
Imposte
sostitutive sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati e dei terreni |
|
|
267-628 |
Reverse
charge e split payment |
44, co.
7-10 |
3, co.
7-11 |
629-633 |
Adempimenti
volontari dei contribuenti |
44,
co.11-18 |
3, co.
12-19 |
634-641 |
Proroga
riscossione enti locali |
44, co.
19 |
3, co.
20 |
642 |
Disposizioni
in materia di giochi con vincite in denaro |
44, co.
20-25 |
3, co.
21-26 |
643-651 |
Aumento
Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
|
|
652 |
Norme
concernenti il Gioco del Lotto |
|
|
653-654 |
Tassazione
enti non commerciali |
44, co.
26 |
3, co.
27 |
655 |
Credito d’imposta
enti non commerciali |
|
|
656 |
Ritenute
su ristrutturazioni |
44, co.
27 |
3, co.
28 |
657 |
Tassazione
di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla
vita a copertura rischio demografico |
44, co.
28-29 |
3, co.
29-30 |
658-659 |
Norma
interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali |
|
|
660 |
Aiuti de minimis concernenti
i territori interessati da eventi sismici in Emilia |
44, co
30 |
3, co.
31 |
661 |
Fabbricati
rurali nelle zone colpite dal sisma Emilia |
|
|
662-664 |
Rimborso
imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa e Molise |
|
3, co.32 |
665 |
Soppressione
esenzione bollo per le auto ultraventennali |
44, co.
31 |
3, co.
33 |
666 |
Aliquota
IVA agevolata per e-book |
|
3, co.
34 |
667 |
Cofinanziamento
nazionale dei programmi dell’Unione europea |
44, co
32-39 |
3, co.
35-42 |
668-675 |
Destinazione
delle risorse provenienti dalla minore quota di cofinanziamento nazionale di
Fondi strutturali 2014-2020 |
|
3, co.
43-44 |
676-677 |
Regimi
fiscali privilegiati |
44, co.
40 |
3, co.
45 |
678 |
Conferma
per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi |
|
|
679 |
Definizione
di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali
speciali |
|
|
680-681 |
Norme
concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della
riscossione |
|
3, co.
46-53 |
682-689 |
Innalzamento
franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri |
|
3, co.
54-55 |
690-691 |
Differimento
termine versamento IMU agricola |
|
|
692-693 |
Rifinanziamento
Fondo emergenze nazionali |
|
|
694 |
Autorizzazione
spesa per supplenze brevi personale docente e ATA |
|
|
695-696 |
Riduzione
accantonamenti lineari di bilancio per copertura oneri D.L. n. 35/2013
(Pagamento debiti PA) a compensazione minori entrate IVA dal D.L. n. 66/2014.
Entrata in vigore delle disposizioni |
|
|
697-698
e 701 |
Copertura
oneri commi 694 e 695 |
|
|
699 |
Contabilitŕ
speciale per il riacquisto dei titoli delle regioni |
|
|
700 |
Partecipazione
comuni all’attivitŕ di contrasto all’evasione fiscale |
|
3, co.
56 |
702 |
Nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione |
|
3, co. 57-60 |
703-706 |
Misure
in materia di trattamenti pensionistici |
|
3, co.
61-63 |
707-709 |
Regolarizzazione
e rateizzazione del versamento volontario da parte delle associazioni
sportive |
|
3, co.
64 |
710 |
Aumento Iva su pellet di legno e incremento
Fondo ISPE |
|
|
711-712 |
Societŕ
sportive dilettantistiche |
|
|
713 |
Riscossione
quote latte attraverso l’ausilio di Equitalia |
|
|
714 |
Riduzione
Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei
lavoratori dipendenti (cuneo fiscale) |
45, co.
1 |
3, co.
65 |
715 |
Riduzione
stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
45, co.
2 |
3, co.
66 |
716 |
Riduzione
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica |
|
|
717 |
Clausola
di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise |
45, co.
3-4 |
3, co. 67-68 |
718-719 |
Riduzione
Fondo compensazione effetti finanziari |
45, co.
5 |
3, co.
69 |
720 |
Riduzione
risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti |
45, co.
6 |
3, co.
70 |
721 |
Versamento
da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo
per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
45, co.
7 |
3, co.
71 |
722 |
Incremento
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca |
|
3, co.
72-73 |
723-724 |
Esclusione
della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei |
|
3, co.
74 |
725 |
Rimborsi
per operazioni di controllo preventivo |
|
|
726 |
Tabelle
A e B |
46, co.
1 |
3, co.
75 |
727 |
Tabella
C |
46, co.
2 |
3, co.
76 |
728 |
Tabella
E |
46, co.
3 e 5 |
3, co.
77 e 79 |
729 e731 |
Tabella
D |
46, co.
4 |
3, co.
78 |
730 |
Copertura
degli oneri correnti e prospetto di copertura |
46, co.
6 e 7 |
3, co.
80-81 |
732-733 |
Clausola
di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di
Trento e Bolzano |
|
3, co.
82 |
734 |
Entrata
in vigore |
47 |
3, co.
83 |
735 |
Risultati differenziali |
Il
disegno di legge di stabilitŕ 2015 C. 2679-bis-B risulta composto, a seguito dell’esame in prima lettura da
parte della Camera e del Senato, da un
solo articolo. Il comma 1 stabilisce in 58 miliardi in termini di competenza
il limite massimo per il 2015 del saldo netto da finanziare (SNF), al netto
di 16.884 milioni per regolazioni contabili e debitorie. Per quanto riguarda
il ricorso al mercato, per l’anno 2015 č fissato un livello massimo, in
termini di competenza, pari a 327
miliardi. In tale limite č compreso l’indebitamento all’estero, per un
importo complessivo di 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione. Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF
č fissato in misura pari a 27 miliardi per il 2016 e a 15 miliardi per il
2017, al netto di 3.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie in
ciascuno dei due anni. Il livello massimo del ricorso al mercato č
determinato in 275 miliardi nel 2016 e 300 miliardi nel 2017 (256,3 miliardi
e 280,3 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di
bilancio integrato con la legge di stabilitŕ). |
||||||||||||||||||||
Gestioni previdenziali |
I commi 2 e 3 rinviano all’allegato n.
2 per l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato
all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti
statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte
dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente
al 1° gennaio 1989, nonché dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del
2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP. Nell’allegato
n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2015,
nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono
attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello
Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) alla gestione speciale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, giŕ iscritti al soppresso
ENPALS. |
||||||||||||||||||||
Fondo |
Ai commi
4 e 5 si istituisce il Fondo “La buona scuola” nello stato di previsione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Universitŕ e della Ricerca, con la
dotazione di 1 miliardo di euro per il
2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo č finalizzato, in via
prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni e al
potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, oltre che al rafforzamento
dell’offerta formativa e della continuitŕ didattica, attraverso iniziative
volte alla valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione
dell’autonomia scolastica e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. |
||||||||||||||||||||
Fondo sostegno imprese |
Il comma 6 incrementa da 5 a 10 milioni
di euro la dotazione per il 2015 del fondo per il sostegno delle imprese che
si uniscono in associazioni temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) al fine di promuovere la digitalizzazione delle imprese (condizioni per l’accesso ai
finanziamenti č che l’impresa sia costituita da almeno 15 individui; ai
contributi possono accedere anche le reti di impresa; al Senato č stata soppressa la previsione che tali reti d’impresa
debbano avere soggettivitŕ giuridica e debbano essere dotate di partita IVA) I commi 7 e 8, inseriti
al Senato, modificano le modalitŕ di erogazione della garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese. Piů in particolare la garanzia: § č destinata ad imprese con non
piů di 499 dipendenti, venendo di conseguenza meno il riferimento alle
piccole e medie imprese; § č concessa nell’ambito delle
disponibilitŕ finanziarie del Fondo, che attualmente puň esser erogata fino
al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse, pari a complessivi euro
100 milioni (art. 4, del decreto D.M. 24 aprile 2013). |
||||||||||||||||||||
Fondo tutela patrimonio culturale |
I commi 9 e 10 istituiscono nello stato
di previsione del Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali, il Fondo per
la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il
comma 10, in particolare stabilisce le modalitŕ di utilizzo delle risorse del
fondo, attraverso l’approvazione di un programma triennale. Al Senato č stata inserita la previsione di un parere
delle competenti Commissioni parlamentari sul programma triennale. |
||||||||||||||||||||
Fondazioni lirico-sinfoniche |
Il comma 11, inserito
al Senato, estende la possibilitŕ di fruire delle agevolazioni fiscali
introdotte con il c.d. ART-BONUS
(art. 1 del D.L. 83/2014) anche per le erogazioni di sostegno delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. |
||||||||||||||||||||
Bonus 80 euro |
Il comma
12 rende strutturale il
credito d’imposta IRPEF introdotto dall’articolo 1 del DL 66/2014 in favore
dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd.
“bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014. In particolare
la somma spettante č pari: §
a 960 euro, se
il reddito complessivo non č superiore a 24.000 euro; §
a 960 euro, se
il reddito complessivo č superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta
fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro. Il comma
13 stabilisce che ai fini della determinazione della soglia di reddito
rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano le riduzioni
di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia. |
||||||||||||||||||||
Rientro lavoratori dall’estero |
Il comma 14 prolunga da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano
le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia,
attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010. |
||||||||||||||||||||
Modalitŕ riconoscimento bonus 80 euro |
Ai
sensi del comma 15 il cd. “bonus
80 euro” viene riconosciuto automaticamente
dai sostituti d’imposta. L’agevolazione viene attribuita sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.
Rimane fermo altresě che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo
di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli
enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante
riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei
contributi previdenziali. |
||||||||||||||||||||
Tassazione buoni pasto |
I commi 16 e 17 modificano il Testo
unico delle imposte dei redditi ( TUIR, DPR 917/1986) elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a
7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico. |
||||||||||||||||||||
Regolaritŕ contributiva cedente
crediti |
Il comma 18, inserito
al Senato dispone che la regolaritŕ contributiva del cedente dei crediti
certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolaritŕ
retributiva). |
||||||||||||||||||||
Compensazione
cartelle esattoriali |
Il comma 19 estende 2015 le norme che
consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e
professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalitŕ
previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia
inferiore o pari al credito vantato. |
||||||||||||||||||||
Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP |
Il comma
20 ammette in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a
tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o
forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. E’ inoltre estesa
l’integrale deducibilitŕ IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli
titolari di reddito agrario e a favore delle societŕ agricole per ogni lavoratore
dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il
cui contratto abbia almeno una durata triennale. Il comma 21, inserito al Senato, introduce un credito
d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di
dipendenti nell’esercizio della propria attivitŕ, pari al 10 per cento
dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito
d’imposta č utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con il comma
22 si abrogano, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le
aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, con ciň ripristinando le
previgenti aliquote d’imposta nelle misure del 3,9% (aliquota ordinaria), del
4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), del 4,65% (per le
banche), del 5,9 % (perle assicurazioni) e dell’1,9% (per il settore
agricolo). Il comma 23 fa salvi gli effetti della
diminuzione delle aliquote disposte dal DL n. 66/2014 ai fini della
determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014. Il comma
24, a scopo di coordinamento, integra la deduzione dalle imposte sul
reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro
contemplata del presente articolo. Infine il comma 25, prevede che l’estensione della deduzione IRAP ai
produttori agricoli sia soggetta alla preventiva autorizzazione della
Commissione europea. |
||||||||||||||||||||
TFR in |
Il comma 26 dispone, in via
sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno
2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori
domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di
percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa
quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare,
tramite liquidazione diretta mensile.
La predetta parte integrativa della retribuzione č assoggettata a tassazione
ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi e non č imponibile
ai fini previdenziali. Il comma
27 dispone che, ai soli fini della verifica dei limiti di reddito
complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota
maturanda del TFR consentita dal comma precedente. Il comma 28 prevede che per i datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino
per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 30 si
applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente
previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le
imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al
Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra
descritte. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero
di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. Il comma 29 applica ai datori di lavoro
che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo
schema di accesso al credito, solo le disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori
di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a
0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte
integrativa della retribuzione. Il comma 30 prevede che i datori di
lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la
quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia
rilasciata dal Fondo di cui al successivo comma 32 e da garanzia dello Stato,
di ultima istanza. Il finanziamento č altresě assistito dal privilegio
speciale in materia bancaria e creditizia. Il comma
31 stabilisce che, al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di
lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del
TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun
lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o
degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da
stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti
finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni
eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di
trattamento di fine rapporto lavoro. Il comma 32 istituisce presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai
finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti
inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato
e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29. Gli interventi del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima
istanza. Il comma 33 prevede che le modalitŕ di
attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con D.P.C.M., di
concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia, da
emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il comma
34 impone che in relazione ai maggiori compiti cosě attribuiti, l’INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. |
||||||||||||||||||||
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo |
Il comma 35 introduce una nuova
disciplina il credito d’imposta per attivitŕ di ricerca e sviluppo,
sostituendo l’art. 3 del DL n. 145/2013. In linea generale, le modifiche piů significative
rispetto alla vigente disciplina riguardano: § l’ampliamento della platea dei beneficiari a tutte
le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e
dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente
alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro); § l’eliminazione del limite massimo complessivo di 600
mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del
beneficio in argomento; § il dimezzamento della misura del credito di imposta,
ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto
a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l’attuale percentuale č del 50%; la
percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale
altamente qualificato impiegato nelle attivitŕ agevolate e per i contratti di
ricerca stipulati con universitŕ, enti di ricerca e start-up innovative); § il raddoppiamento del tetto massimo del credito
d’imposta pro-capite annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro); § l’innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni
(2015-2019) della durata dell’agevolazione; § la diminuzione dell’investimento minimo agevolabile
da 50.000 a 30.000 euro; § l’esclusione dei brevetti dalla tipologia di
attivitŕ agevolabili; § la non applicazione del limite di 250.000 euro annui
di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la
compensazione di 700.000 euro; § l’eliminazione della procedura di istanza telematica
per usufruire del credito d’imposta con conseguente eliminazione
dell’affidamento della gestione della misura agevolativa a societŕ o enti in
possesso dei requisiti tecnici; § l’affidamento dei controlli esclusivamente
all’Agenzia delle entrate – che provvederŕ agli eventuali recuperi
maggiorando l’importo con sanzioni e d interessi- laddove la norma vigente
impegna anche il Ministero dello sviluppo economico; § l’individuazione come fonte di copertura anche delle
risorse derivanti dall’abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti
d’imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo,
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non piů
esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a
normativa vigente; § il monitoraggio del credito di imposta da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto dei
vincoli di bilancio. Il comma 36
aggiunge al citato D.L. 145/2013 l’allegato 3 contenente la tipologia di
classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che
danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale
altamente qualificato impiegato nelle attivitŕ di ricerca e sviluppo. |
||||||||||||||||||||
Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell’ingegno) |
I commi da 37 a
45 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi
derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti
industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti,
nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
(c.d. patent box). In particolare, il comma 37 evidenzia che il regime
opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali; ai sensi del comma 38 possono accedervi tutti i
titolari di reddito di impresa, ed anche societŕ ed enti di ogni tipo,
compresi i trust con o senza personalitŕ giuridica a condizione di esser
residenti in Paesi con i quali č in vigore un accordo per evitare la doppia
imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Il comma 39 chiarisce che l’agevolazione
consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi
derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali; in tal senso dispone che il
regime opzionale č possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in
uso a terzi dei beni in parola, sia nell’ipotesi di utilizzo diretto. Ai
sensi del comma 40 si prevede
l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla
cessione dei beni immateriali indicati; per esse l’esclusione dalla
formazione del reddito si ottiene a condizione che, entro la fine del secondo
periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo
sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali
agevolabili. Il comma 41 prevede
che l’opzione per il regime di tassazione agevolata sia consentita a
condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attivitŕ di
ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con
Universitŕ o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla
produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. Il
comma 42 precisa che la quota di
reddito agevolabile č determinata sulla base del rapporto tra i costi di
attivitŕ di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale
ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Il comma 43 specifica che l’opzione č
valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini
IRAP. Il comma 44 rinvia le
modalitŕ applicative ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero
delle sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze. Il comma 45 precisa la
decorrenza del nuovo regime opzionale che si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; per il primo periodo di imposta il beneficio č pari al 30%, mentre per il secondo
periodo di imposta č pari al 40%, per poi attestarsi sul 50% per i periodi
successivi. |
||||||||||||||||||||
Credito d’imposta aree svantaggiate |
Il comma 46 č volto a chiarire che il
credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate,
disciplinato dai commi 271-279 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria 2007), si applica agli
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre
2013 per i quali l’Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta
per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di
investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non
costituiscano mero completamento di investimenti giŕ agevolati da una
precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000). |
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Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e
riqualificazione energetica |
Il comma 47 proroga le detrazioni per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in
vigore per il 2014 (50 per cento per il recupero edilizio e per l'acquisto di
mobili; 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica,
inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali). La
detrazione del 65 per cento č estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio
2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle
schermature solari (fino a 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opera
degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di
30.000 euro. Per
gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la
detrazione č aumentata dal 50 al 65 per cento. Il comma 48, inserito al Senato, modificando l’articolo 16-bis del
TUIR, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o
ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare
l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per
beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50 per cento
nel 2015, successivamente al 36 per cento). |
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FISPE |
Il comma 49, inserito
al Senato, riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, 2,0 milioni di euro per il
2016, 4,1 milioni di euro per il 2017, 5,4 milioni di euro per il 2018, 6,7
milioni di euro per il 2019, 8 milioni di euro per il 2020, 9,3 milioni di
euro per il 2021, 10,6 milioni di euro per il 2022, 11,9 milioni di euro per
il 2023, 13,2 milioni di euro per il 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025.
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Siti contaminati amianto |
I commi 50 e 51, inseriti al Senato, prevedono uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro
nel triennio 2015-2017 (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017)
al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN)
contaminati dall'amianto. Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni
annui, č destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. Il comma 51 demanda ad un
decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015,
l’individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario. |
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Fondo emergenze nazionali |
Il comma 52 stabilisce che rimane
acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio e destinata al fondo
emergenze nazionali (art. 5, co. 5-quinquies,
L. n. 225/1992) una quota di 60 milioni di euro destinati al pagamento di
mutui e prestiti a seguito di calamitŕ naturali (ai sensi art. 2 DPCM 28
ottobre 2014). Al Senato č stata inserita la previsione
che i risultati degli interventi finanziati con il Fondo delle emergenze
nazionali e l’ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento siano
pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi
disponibili in formato dati di tipo aperto (open data). |
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Alluvione Genova |
Il comma 53,
inserito al Senato, consente l’utilizzo, nel limite massimo di 8 milioni di euro, delle risorse giacenti sulla contabilitŕ
speciale n. 5459, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dagli
eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014, che hanno interessato Genova e la
sua provincia e alcuni comuni della provincia della Spezia, per i quali č
stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri lo scorso
30 ottobre 2014. |
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Imposta sostitutiva |
I commi da 54 a 89 istituiscono, per
gli esercenti attivitŕ di impresa, arti e professioni in forma individuale,
un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad
un’unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l’aliquota del 15%. Per accedere al regime agevolato, che costituisce il
regime “naturale” per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di
ricavi diverse a seconda del tipo di attivitŕ esercitata. Tali soglie variano
da 15.000 euro per le attivitŕ professionali a 40.000 euro per il commercio.
Le soglie devono essere ragguagliate ad anno sia per l’accesso che per la
permanenza nel regime agevolato. Al Senato č stata inserita, al comma 54, la previsione che consente
di accedere al regime agevolato dei cd. “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi
conseguiti nell’attivitŕ di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli
percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
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IVA regioni confinanti con la Svizzera |
Il comma
90 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016 la quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni
confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a
ridurre la concorrenzialitŕ delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione
situate nel territorio elvetico. |
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Crediti d’imposta enti
previdenza e fondi pensione |
I commi da 91 a 95, inseriti
al Senato, introducono a decorrere dal 2015 due crediti d’imposta a favore degli
enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi
pensione. Il credito d’imposta a favore degli enti
di previdenza obbligatoria č pari alla differenza tra l’ammontare delle
ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento
(aliquota cosě elevata, a decorrere dal 2015, dall’articolo 3 del D.L. n. 66
del 2014) e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate
nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle
ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivitŕ di carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Il
credito d’imposta a favore dei fondi pensione č pari al 9 per cento del
risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20
per cento dall’articolo 3, comma 1, del disegno di legge di stabilitŕ in
esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto
maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in
attivitŕ di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con
decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le
condizioni, i termini e le modalitŕ di fruizione del credito d’imposta al
fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo
monitoraggio. |
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Fondo per la giustizia |
Il comma 96 istituisce presso il
Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90 milioni di euro per l’anno
2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017,
finalizzato al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al
potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo
telematico. Il comma
97 introduce l’obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione
richiesti agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione e indennitŕ di
trasferta) nelle cause e attivitŕ conciliative in sede non contenziosa
davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Č prevista la
riassegnazione al Ministero della giustizia delle risorse derivanti dai
conseguenti risparmi di spesa, destinandoli a garantire la piena funzionalitŕ
degli UEPE (Uffici esecuzione penale esterna). |
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Palazzo di giustizia di Palermo |
I commi da 98 a 106, inseriti
al Senato, affidano ad un decreto interministeriale - in relazione alla
aumentate esigenze di sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo - l’individuazione degli investimenti
necessari alla realizzazione delle opere di potenziamento degli uffici. Lo stesso decreto disciplina i tempi di
esecuzione e nomina un commissario straordinario che, sotto il controllo del
Ministro della giustizia, esercita poteri di impulso e di vigilanza delle
attivitŕ amministrative, contrattuali ed esecutive, operando con i poteri
delle amministrazioni interessate e con poteri speciali per la localizzazione
delle opere. Il commissario che, in caso di particolari difficoltŕ, puň
proporre anche la revoca dell’assegnazione dei fondi, opera in deroga alle
disposizioni vigenti, pur nel rispetto della disciplina comunitaria sugli
appalti. Individuato tra i dipendenti pubblici e posto fuori ruolo per tutta
la durata dell’incarico, il commissario č retribuito dalla sola
amministrazione di appartenenza. Le risorse necessarie agli interventi
straordinari per la sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo sono
quantificate in 6 milioni di euro per il 2015. Il comma 106 pone la copertura
finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate a valere sul
Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal
fine ridotto di 6 milioni di euro per il 2015. |
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Fondo riforma mercato del lavoro |
Il comma 107 istituisce nello stato di
previsione del Ministero del lavoro un Fondo
di 2,2 mld di euro per il 2015-2016 e di 2 mld annui a decorrere dal 2017 finalizzato alla
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro
all'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di
contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (cd. Jobs Act), al fine di consentire la
relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Il comma 108 provvede alla relativa copertura finanziaria. |
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Cassa integrazione |
Il comma 109, inserito
al Senato, destina parte delle
risorse del Fondo istituito dal comma 107 al finanziamento della cassa
integrazione in deroga per il settore della pesca (comma 83-bis). |
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Piani esubero personale |
Il comma 110, inserito
al Senato, estende a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al
fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani
di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento (art. 1, co. 183, della L. stabilitŕ 2014, L.
147/2013) ed erogato per la proroga di
24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per
cessazione di attivitŕ. |
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Sostegno lavoratori portuali |
Il comma 111, fornisce l’interpretazione
autentica dell’art. 1, comma 108, della L. stabilitŕ 2014, nel quale si
prevede per l’ente gestore del porto la possibilitŕ di destinare una quota,
non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico
delle merci imbarcate e sbarcate con la finalitŕ di sostenere iniziative a
favore dell’occupazione nonché alla formazione dei lavoratori portuali e
all’incentivazione al pensionamento del personale. Nello specifico
l’interpretazione recata dal comma estende anche alle sovrattasse a carico
delle merci imbarcate e sbarcate la possibilitŕ per l’ente gestore del porto
di destinare una quota non eccedente il 15% nelle modalitŕ e per le finalitŕ
suddette. |
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Lavoratori esposti all’amianto |
Il comma
112 dispone che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da
parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto
dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene
conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato
giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento
delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici
pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori. Piů nel
dettaglio, con l’aggiunta del nuovo comma, si dispone che per le suddette
finalitŕ non vengano considerati i provvedimenti di annullamento delle
certificazioni rilasciate dall’INAIL (salvo dolo provato dell’interessato)
per il conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, c. 8, della L. n.
257/1992 secondo cui, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i
lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali č moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Gli oneri derivanti
dal comma in oggetto sono valutati nella misura di 124,2 milioni di euro per
gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016,
21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il
2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024). |
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Requisiti contributivi |
Il comma 113 esclude dalla riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla “riforma Fornero”
(art. 24, co. 10, DL 201/2011) i soggetti che maturano il previsto requisito
di anzianitŕ contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di
trattamento relativa alle anzianitŕ contributive maturate antecedentemente il
1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale
pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’etŕ di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. |
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Sgravi contributivi per assunzioni lavoratori
in liste mobilitŕ |
Il comma 114 concede ai datori di lavoro
che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di
mobilitŕ dei lavoratori licenziati (di cui all’art. 1 del DL n. 4/1998), gli
sgravi contributivi di cui all’art. 8, co. 2, e 25, co. 9, della L. n.
223/1991 (consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata
per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per
assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo
determinato), nel limite massimo di 35.550.000 euro. |
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Termine riconoscimento lavoratori esposti
all’amianto |
Il comma 115 individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo
per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei
benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di
soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilitŕ dall’azienda per
cessazione dell’attivitŕ lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2
ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), a condizione
che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento
dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in
quantitŕ maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione č volta a
consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il piů vantaggioso
regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8,
della L. n. 257/1992). |
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Benefici vittime dell’amianto |
I commi 116 e 117, inseriti
al Senato, estendono la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali
sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. Piů specificamente: § si estendono (in via sperimentale per il
triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le
vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso)
ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per
esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
ovvero per comprovata esposizione ambientale (comma 89-bis); § in deroga alla normativa previdenziale
vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui
all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso
del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex
lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attivitŕ di scoibentazione e bonifica e con attivitŕ di lavoro
cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato
dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non
abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla
normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata
(accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992)
(comma 89-ter). La copertura finanziaria degli oneri
recati dalle disposizioni illustrate č posta a valere sul Fondo interventi
strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per
un importo di 4,2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui
per il triennio 2016-2018 (si veda l’articolo 3, comma 66-bis). |
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Esonero contributi previdenziali nuove
assunzioni |
Il comma 118 dispone che, ai datori di
lavoro privati – escluso il settore agricolo – e con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i
contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal
1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. |
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Sgravi contributivi settore
agricolo |
I commi 119 e 120, inseriti al Senato, estendono gli incentivi per le assunzioni disposti dal comma 118
anche ai datori di lavoro del settore agricolo. Tali incentivi sono
riconosciuti nei limiti di determinate risorse (2 milioni di euro per il
2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il
2018 e 2 milioni di euro per il 2019), relativamente alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti
di apprendistato) decorrenti dal 1ş gennaio 2015 (con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che
nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi
nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate
con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo richiamato č
riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su
base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo
l’INPS č tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego). E’
infine previsto il monitoraggio, da parte dell’INPS, delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l’invio di
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. |
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Soppressione benefici contributivi |
Il comma 121 sopprime, con riferimento
alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai
sensi dell'art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990) nei confronti dei datori di
lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un
periodo uguale. Il comma 122
provvede al finanziamento degli incentivi, quanto ad euro 1 miliardo per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere
sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del
1987, giŕ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal
sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
Conseguentemente, il comma 123
dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilitŕ
il Gruppo di Azione Coesione provvede alle individuazione delle linee di
intervento del Piano di Azione Coesione che saranno oggetto di
riprogrammazione in conseguenza della riduzione complessiva di 3 miliardi
delle risorse destinate al Piano stesso. Infine il comma 124 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello
Stato dei 3,5 miliardi complessivi di risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie (a valere sulla quota del Piano di
Azione Coesione ancora non impegnata) per essere poi riassegnate alle
agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato
disciplinate dal presente articolo. |
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Bonus bebé |
I commi da |
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Bonus
famiglie numerose |
Il comma 130 riconosce, nel limite di 45
mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il
mantenimento dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei
nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in
possesso di una situazione ISEE non superiore a 8500 euro annui. |
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Fondo per la famiglia |
Il comma 131, modificato
al Senato, istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo per interventi
a favore della famiglia. di 112 milioni di euro per il 2015. (al Senato č stata incrementata la dotazione complessiva
del Fondo da 108 a 112 milioni di euro per il 2015, nel contempo
incrementando a 12 milioni di euro la parte delle risorse destinate ai
programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti) |
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Sostegno adozioni internazionali |
Il comma 132, inserito
al Senato, incrementa, a decorrere dal 2015, di 5 milioni di euro il Fondo
delle politiche della famiglia istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri dal decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
L’incremento č finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e
intende garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali, ai sensi dell’articolo 1, co. 1250 della legge finanziaria
2007 (legge 296/2006). |
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Contrasto ludopatia |
Il comma 133 dispone che, nell’ambito
del finanziamento del servizio sanitario nazionale, una quota pari a 50
milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse
alla dipendenza da gioco d’azzardo. Una quota delle risorse, nel limite di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, č destinata alla
sperimentazione di modalitŕ di controllo dei soggetti a rischio di patologia,
mediante l’adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il
proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di
allerta. Il Ministro della salute adotta linee di azione per garantire le
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). A fini di monitoraggio,
l’Osservatorio istituito ai sensi dal DL n. 158/2012, č trasferito al
Ministero della salute. Con decreto interministeriale č rideterminata la
composizione dell’Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle
associazioni operanti nel settore. Alla ripartizione delle risorse tra le
regioni si provvede annualmente all’atto della ripartizione della quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e
le modalitŕ previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
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INVALSI |
Il comma 134, inserito al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2015 per le
esigenze dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI). Il comma 135, anch’esso
inserito al Senato, prevede che al conseguente onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche. |
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Promozione della lingua e
cultura italiana all’estero |
Il comma 136 autorizza
la spesa di 3.555.000 euro per l’anno
2015 e 555.000 euro a decorrere dall’anno 2016, per la promozione della
lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti
gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero. |
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Deduzioni ONLUS |
I commi 137 e 138 incrementano a 30.000
euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali,
per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la
deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate
a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si
dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. |
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IVA cooperazione allo sviluppo |
I commi 139 e 140 ripristinano
la non imponibilitŕ a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative
prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello
Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere
trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalitŕ
umanitarie. |
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Detrazioni erogazioni liberali ai partiti |
Il comma 141, modificato al Senato, conferma la detraibilitŕ dei
versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che
la stessa detraibilitŕ sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti
siano effettuati tramite donazioni |
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Contributi Agenzia spaziale
italiana |
Il comma 142, inserito al Senato,
prevede un contributo di 30 milioni di euro per gli anni 2015-2017 all’ASI
per il finanziamento di programmi spaziali strategici nazionali in corso di
svolgimento. |
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Comitati della Croce Rossa
italiana |
Il comma 143, inserito
al Senato, interviene sulla normativa in materia di riordino della Croce
Rossa, al fine di specificare che i comitati di Trento e Bolzano sono
comitati provinciali. |
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Frequenze “banda L” |
Il comma 144 prevede che, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'AGCOM
avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche, emanando l’eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo
2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per
l'assegnazione delle predette frequenze entro i successivi trenta giorni e le
conclude entro il 31 ottobre 2015. Il comma 145 prevede che, per l’anno
2015, le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali
comunitari non rilevino, ai fini del patto di stabilitŕ delle regioni, per un
importo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del precedente comma 144,
entro il limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto ministeriale si
provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi eccedenti l’importo di
700 milioni, ivi compresa l’eventuale riassegnazione al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato. |
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Assegnazione frequenze televisive locali |
I commi da 146 a
148 prevedono una diversa destinazione dei
proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre, stabilita dal
decreto-legge n. 16 del 2012. Tali proventi non sono piů destinati ad
indennizzare i partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle
frequenze, nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico ma sono
destinati per un importo non superiore a 600.000 euro agli indennizzi, mentre
la quota eccedente dovrŕ essere destinata ad ulteriori misure compensative
per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze
caratterizzate da situazione interferenziali con l’estero, ai sensi
dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, che procedano al
loro volontario rilascio. Inoltre, si dispone quanto
segue: §
il termine per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni
interferenziali con l’estero viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30
aprile 2015; § viene conseguentemente
prorogato, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la
definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che
volontariamente rilascino le frequenze; § viene limitato al 70 per cento
delle risorse non utilizzate per l’erogazione dei contributi per l’acquisto
di decoder per il digitale terrestre lo stanziamento da destinare,
successivamente all’erogazione delle misure economiche compensative per gli
operatori che volontariamente rilascino le frequenze, ai soggetti che, in
conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni interferenziali
con l’estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in base al piano di
assegnazione delle frequenze in ambito locale; attualmente la disposizione
prevede che tutte le risorse originariamente stanziate per i contributi e non
utilizzate per le misure compensative vengano destinate a tale finalitŕ; § si prevede l’avvio da parte
dell’AGCOM delle procedure per l’assegnazione a operatori di rete locali
delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non
utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d’uso sono rilasciati
dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: a)
idoneitŕ tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; b) redazione di
un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze
maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; d) sostenibilitŕ
economica; e) tempistica per la realizzazione delle reti; § si prevede poi che gli
operatori di rete attribuiscano capacitŕ trasmissiva ai fornitori di servizi
media audiovisivi in ambito locale collocati all’interno della graduatoria
predisposta dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti
criteri: a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati
dalla societŕ Auditel; b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a
tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti; §
si prevede che l’AGCOM attribuisca i numeri dei canali del digitale
terrestre ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale
secondo la graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero da ultimo
richiamata. Al Senato č stato
modificato il comma 147, lettera d) per integrare la procedura per
l’assegnazione di frequenze televisive non utilizzate a livello nazionale
agli operatori di rete locali. Si prevede in particolare (modifica alla
lettera d capoverso 9-ter) che la selezione bandita dall’AGCOM sia rivolta
esclusivamente a soggetti operanti in ambito locale. Solo nel caso in cui
dalla selezione non risulti, in base ai criteri individuati, un numero
sufficiente ed idoneo di operatori di rete in ambito locale, il Ministero
dello sviluppo economico puň procedere all’assegnazione dei diritti d’uso
delle frequenze a soggetti non operanti in ambito locale. Si specifica inoltre
(modifiche alla lettera d capoversi 9-quinquies e 9-septies) che le
graduatorie per l’assegnazione delle frequenze televisive in ambito locale
saranno anche utilizzate per la numerazione automatica dei canali,
sopprimendo nel contempo la previsione che tali graduatorie si limitassero ad
integrare i criteri per la numerazione automatica previsti dall’art. 32 del
Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005) Infine, si dispone la
compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al
comma 146 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in
31,626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali. |
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Credito d’imposta Wi-Fi nelle strutture
ricettive |
Il comma 149, modificando l’art. 9 del D.L. n. 83/2014, specifica che
il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi
sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo č
riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a disposizione
dei propri clienti un servizio gratuito di velocitŕ di connessione pari ad
almeno 1 Megabit/s in download. |
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Interventi per autotrasporto |
I commi 150 e
151 prevedono un’autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015 per interventi in favore del settore
dell’autotrasporto, da ripartire con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Una quota non superiore al 20% di tali
risorse č destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a
realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. |
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Edilizia scolastica Sardegna |
Il comma
152, inserito al Senato autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015
per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici
scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del
mese di novembre 2013. |
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Accesso impianti portuali |
Il comma 153
prevede un’autorizzazione di spesa di 100 milioni per ciascun anno del
triennio 2017-2019 per la realizzazione di opere di accesso agli impianti
portuali. |
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Cinque |
Il comma 154, modificato
al Senato, prevede la messa a
regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF disponendo
l’applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015 delle disposizioni
vigenti in materia e stanziando, per le finalitŕ cui č diretto il 5 per
mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. La modifica č volta ad introdurre la
previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri per la definizione delle modalitŕ di redazione della
rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF,
nonché le modalitŕ di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione
erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali č stato erogato il contributo
e dei rendiconti trasmessi. Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di
violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione
della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. |
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Contributo Agenzia Entrate |
Il comma 155 autorizza la spesa di 100
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, da assegnare all’Agenzia
delle entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento. |
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Social Card |
Il comma 156 incrementa di 250 mln di
euro annui a decorrere dal 2015 il Fondo destinato al soddisfacimento delle
esigenze prioritarie dei cittadini meno abbienti (cosiddetta “social card”),
di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. |
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Salvaguardia effetti Social Card |
Il comma 157, inserito
al Senato, consente di corrispondere a
Poste italiane SpA i compensi per il servizio prestato
quale Gestore del servizio
integrato di gestione delle Social Card fino alla data in cui
sono stati perfezionati i contratti con il nuovo Gestore del servizio e i
relativi rapporti amministrativi. |
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Fondo nazionale politiche sociali |
Il comma 158 incrementa lo stanziamento
del Fondo nazionale per le politiche sociali in misura pari a 300 milioni di
euro annui a decorrere dal 2015. |
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Fondo non autosufficienze |
Il comma 159 incrementa di 400 milioni
di euro per il 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del
finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica. |
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Diritto al lavoro dei disabili |
Il comma 160, inserito
al Senato, dispone un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il comma 161 pone la copertura degli
oneri recati dalla norma a valere sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica (FISPE). |
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Contributo Fondazione
Auschwitz-Birkenau |
Il comma 162, inserito
al Senato, prevede la
corresponsione di un contributo di 1 milione di euro per il 2015 alla
Fondazione Auschwitz-Birkenau, che costituisce la partecipazione italiana al
Fondo perpetuo istituito per la perenne conservazione del campo di sterminio.
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Trattamenti pensionistici
vittime terrorismo |
I commi da 163 a 165, inseriti
al Senato, sono volti ad integrare
la disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice. |
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Attribuzione |
Il comma 166, inserito
al Senato, attribuisce all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro) le competenze in materia di reinserimento e
di integrazione lavorativa delle persone con disabilitŕ da lavoro. |
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Finanziamento screening
neonatale |
Il comma 167, inserito al Senato, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015
l’autorizzazione di spesa prevista per lo screening neonatale per la diagnosi
precoce di patologie metaboliche ereditarie. |
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Garante infanzia |
Il comma 168 incrementa la dotazione giŕ
prevista dalla legislazione vigente per l'Autoritŕ garante per l'infanzia e
l'adolescenza di 650.000 euro annui per il triennio 2015/2017. |
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Scuole paritarie |
Il comma 169 reca finanziamenti per 200
milioni di euro a decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole
paritarie. La nuova formulazione del comma č volta a precisare che lo
stanziamento in questione č finalizzato ad incrementare l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul
cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR, relativo ai contributi
direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come
prevedeva il testo iniziale del comma, a rifinanziare l’autorizzazione di
spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008. |
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Fondo per l’alta formazione
artistica e musicale |
Il comma 170, inserito al Senato,
autorizza la spesa di € 5 mln da destinare nel 2015 agli Istituti superiori
di studi musicali (ex pareggiati) e
di € 1 mln da destinare, sempre nel 2015, alle Accademie di belle arti non
statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Il comma 171, anch’esso inserito al
Senato, prevede che al conseguente onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, |
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Fondo ordinario universitŕ |
Il comma 172 stabilisce che a fine di
incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (quota premiale del fondo ordinario
per l'Universitŕ), dall’anno 2015 il medesimo Fondo ivi richiamato č
incrementato di 150 milioni di euro annui. L'integrazione approvata in sede
di prima lettura del provvedimento ha previsto che una quota pari ad almeno
il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) debba essere destinata al finanziamento di progetti di
ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle universitŕ. |
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Collegi universitari |
Il comma 173, inserito al Senato, autorizza una spesa integrativa
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il
finanziamento di interventi a favore dei collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti. Il comma 174, anch’esso inserito al
Senato, prevede che alla copertura
dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica |
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Agenzia spaziale europea |
Il comma 175
autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana
ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali
nazionali di rilevanza strategica. La relativa copertura finanziaria č
predisposta mediante una riduzione della Tabella B, Ministero dell’istruzione
per il 2016 e 2017. |
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Iniziative di sviluppo tecnologico
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Il
comma 176, inserito
al Senato aumenta di 3 milioni di euro dal 2015
l’autorizzazione di spesa destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico
del paese e per l’alta formazione tecnologica. |
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Progetti
internazionali di radioastronomia |
Il comma 177, inserito al Senato, autorizza
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in
favore dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF per sostenere le
ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia su
progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti
altamente innovativi. In particolare, la norma fa riferimento al progetto SKA-Square Kilometer Array,
afferente al campo della radioastronomia, e al progetto CTA-CherenKov Telescope Array,
afferente al campo dell’astronomia a raggi gamma. |
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Fondo missioni internazionali |
Il comma 178
destina 850 milioni di euro nel 2015 e nel 2016 al fondo per le missioni
internazionali di pace. |
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Fondo politiche asilo e Fondo minori non
accompagnati |
Il comma 179
incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 le dotazioni
del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi di asilo. Il comma 180 rende permanente lo
stanziamento di 3 mln di euro autorizzato per il solo 2014 dalla legge di
stabilitŕ del 2013 in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali
necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni che siano sedi di
Centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiori
a 3.000 unitŕ. Il comma 181, modificato
dal Senato, trasferisce le risorse
del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presso il Ministro del lavoro ad un nuovo ed analogo Fondo (anche esso
denominato per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) che viene
istituito presso il Ministero dell’interno. Con apposito decreto del
Ministero del lavoro (comma 182, inserito dal Senato) verranno stabilite le modalitŕ
di erogazione delle risorse residuanti sul fondo dal quale sono state trasferite
ai sensi del comma che precede. Il comma 183 dispone poi che i minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei
limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza
finanziati con il summenzionato Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell'asilo. |
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Risorse per contrastare |
Il comma
184, inserito dal Senato, assegna 8 milioni di euro, per il 2015, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della presidenza del
Consiglio, all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale degli stranieri
vittime dei reati di riduzione in
schiavitů, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli
esseri umani. |
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Distribuzione quotidiani e periodici |
Il comma 185
proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal
quale diviene obbligatoria la tracciabilitŕ delle vendite e delle rese di
quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede
l’accesso nel 2015 al credito d’imposta per sostenere l’adeguamento
tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l’anno
2012 e poi differito all’anno 2014. |
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Indennizzi soggetti danneggiati da
emotrasfusioni |
Il comma 186 dispone che agli oneri
finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi per i soggetti
danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni obbligatorie (ex L. n.
210/1992), erogati da regioni e province autonome, a decorrere dal 1° gennaio
2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati
della rivalutazione dell’indennitŕ integrativa speciale di cui al citato
indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provveda mediante l’attribuzione,
alle medesime regioni e province autonome, di un contributo di 100 milioni di
euro per il 2015, di 200 mln di euro per il 2016, di 289 mln per il 2017 e di
146 milioni per il 2018. Tale contributo č ripartito tra regioni e province
autonome interessate con decreto, in proporzione al fabbisogno derivante dal
numero degli indennizzi corrisposti. |
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Riforma terzo settore |
Il comma 187 autorizza la spesa di 50
milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016 e di 190
milioni di euro a decorrere dal 2017, per la riforma del terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. |
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Adeguamento informatico per
riforma bilancio dello Stato |
Il comma 188, inserito
dal Senato, autorizza una spesa di
complessivi 65 milioni nel quadriennio
2015-2018 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2019 per l’adeguamento e
la ristrutturazione delle strutture e dei sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato resi necessari per realizzare la riforma del bilancio dello Stato (in attuazione
delle deleghe previste dalla legge di contabilitŕ n.196/2009) a seguito delle
nuove esigenze introdotte su tale riforma ad opera della legge n. 243 del
2012, attuativa della disciplina costituzionale del pareggio di bilancio. |
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Fondo interventi strutturali politica economica |
Il comma 189, modificato
dal Senato, che ha consistentemente elevato gli stanziamenti
inizialmente previsti dal ddl., disponendo
l’assegnazione al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dal medesimo ddl. alle disposizioni in materia di gioco del lotto, incrementa la dotazione del Fondo
suddetto di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni per l'anno
2016, di 332,7 milioni per l'anno 2017, di 211 milioni per l'anno 2018, di
219,5 milioni per l'anno 2019, di 231,4 milioni per l'anno 2020, di 309,65
milioni per l'anno 2021, di 324,05 milioni per l'anno 2022, di 326,75 milioni
per l'anno 2023, di 327,25 milioni per l'anno 2024, di 330,25 milioni per
l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. |
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Comitato paralimpico |
Il comma 190, inserito
dal Senato, stabilizza il finanziamento delle attivitŕ istituzionali del Comitato italiano paralimpico
(CIP), autorizzando la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal
2015. |
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Unione italiana ciechi e ipovedenti |
Il comma 191, inserito
dal Senato, autorizza la spesa di 6,5
milioni di euro annui dal 2015 per l’Unione
italiana ciechi e ipovedenti per garantire il finanziamento di interventi
giŕ previsti a legislazione vigente per tale ente, di cui alle seguenti
leggi: § L. 282/1998 che dispone un contributo
annuo, a decorrere dal 1998, con vincolo di destinazione al Centro nazionale
del libro parlato; § L. 24/1996 che ha stabilito, a decorrere
dal 1995, un contributo compensativo annuo, in seguito ridotto, a decorrere
dal 2012, dalla L. 183/2011 (legge di stabilitŕ 2012); § L. 379/1993 che, a decorrere dal 1993, ha
destinato un contributo annuo, con vincolo di destinazione all'Istituto per
la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto
europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.). |
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Reti metropolitane |
Il comma 192 č volto ad includere le
reti metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui
attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico (art. 32, comma 1, decreto-legge n. 98 del 2011), per effetto
della revoca dei finanziamenti presenti nel Fondo sblocca cantieri (art. 18,
comma 1, decreto-legge n. 69 del 2013). |
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Trasferimento a Terna di rete
elettrica proprietŕ FS |
Il comma 193 ,
inserito dal Senato, include la rete
elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all’interno della rete di
trasmissione nazionale, subordinatamente all’acquisizione di tale rete da parte di Terna. L’Autoritŕ per
l’energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrŕ definire gli aspetti
finanziari della transazione. Nel farlo, dovrŕ tenere conto dei benefici
potenziali per il sistema elettrico nazionale, informando il MISE. Le risorse
finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi
pubblici giŕ erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti
nella rete elettrica di FS, devono essere destinate ad investimenti sulla
rete ferroviaria nazionale. |
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Emittenza radiotelevisiva locale |
Il comma 194 autorizza la spesa di 20
mln di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell'emittenza
radiotelevisiva locale. |
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Utilizzo segni distintivi Polizia di Stato e
Vigili del Fuoco |
I commi 195-198 concedono alla Polizia
di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’uso esclusivo dei propri
segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere
concessi in uso anche temporaneo a terzi, purché siano rispettate le finalitŕ
istituzionali e l’immagine dei due corpi, da parte rispettivamente del
Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco
del Ministero dell’interno, attraverso la stipula di contratti di
sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006). |
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Fondo esigenze di spesa indifferibili |
Il comma 199 istituisce un Fondo da ripartire
per la copertura delle esigenze di spesa "indifferibili" con una
dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualitŕ del triennio
2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. |
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Ulteriore Fondo esigenze indifferibili |
I commi 200-201 istituiscono un
ulteriore Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano
in corso di gestione, con una dotazione di 27 milioni di euro per il2015 e 25
milioni di euro annui a decorrere dal 2016, alla cui copertura si provvede
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia
(FISPE). |
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Promozione Made
in Italy |
I commi 202-203 stanziano ulteriori 130
milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e 40 milioni di
euro per il 2017 per la promozione del Made in Italy,
assegnando le relative risorse all’Agenzia ICE (Istituto Commercio Estero) e
provvedendo contestualmente alla relativa copertura finanziaria. I commi in
questione sono stati modificati dal Senato,
prevedendo che: § alle Commissioni parlamentari
competenti siano trasmessi un rapporto del MISE recante le linee guida
relative al Piano (entro il 30 giugno 2015) e un rapporto annuale dell’ICE; § una quota pari a 30 milioni di
euro č destinata alla concessione di un credito d'imposta in favore delle
micro, piccole e medie imprese che assumono, per un periodo non superiore a
36 mesi, figure professionali |
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Riduzione Fondo presso Ministero
infrastrutture |
Il comma 204, inserito
al Senato, riduce di 30 milioni di euro per il 2015 le risorse del fondo di
conto capitale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti
mediante la riduzione dei residui passivi perenti effettuata ai sensi dell’articolo
49 del decreto-legge n.66/2014, stabilendo nel contempo la soppressione del
fondo medesimo dal 2016. |
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Incremento dotazione FISPE |
Il comma 205, inserito
al Senato, incrementa la dotazione del fondo FISPE di 242 milioni per il
2015,203 milioni per il 2016,133 milioni per il 2017, 122 milioni per il 2018
e 11,2 milioni per il 2019. |
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Permuta materiali Vigili del Fuoco |
Il comma 206 autorizza il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell’interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di
materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici, che privati. |
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Clausola di salvaguardia spending review |
Il comma 207 posticipa di un anno, riducendone
altresě gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti
della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilitŕ 2014,
volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (c.d. tax expenditures)
qualora la revisione della spesa (ndr. spending review)
non realizzi i risparmi previsti. Tali importi – stabiliti nel disegno di
legge di stabilitŕ 2015 in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a
decorrere dal 2017 – vengono infatti ora rideterminati, rispettivamente, in
3.272 e 6.272 milioni. La riduzione,
si sottolinea, č da porre in relazione alle modifiche apportate dal disegno di legge in esame in tema di reverse
charge e relativa clausola di salvaguardia, che
determinano effetti di maggiore entrata stimati nella relazione tecnica in
circa 728 milioni annui, da destinare al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica nel 2015, come richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre
scorso nell’ambito del procedimento di valutazione dei documenti
programmatici di bilancio per il 2015. |
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Anticipazioni
finanziarie |
I commi 208-212, inseriti dal Senato, intervengono in materia di
anticipazioni finanziarie per il settore agricolo. In particolare il primo di
tali commi consente l'erogazione di anticipazioni finanziare agli agricoltori
da parte di ISMEA a fronte della cessione al medesimo Istituto, da parte
degli agricoltori stessi, di crediti certificati inerenti taluni aiuti PAC
(si tratta dei cd. pagamenti diretti). Il comma al riguardo consente la
cessione dei medesimi crediti, in deroga al divieto di cessione previsto
dalla disciplina vigente (articolo 2, terzo comma D.P.R. n. 727/1974). La compensazione č effettuata
avuto riguardo alla data di cessione del credito a ISMEA secondo le modalitŕ
indicate in un decreto, di natura non regolamentare del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, che definisce le modalitŕ la
cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina
contabile sulle cessioni relative a somme dovute dallo Stato (articolo 69 e
70, R.D. 2440/1923). Si prevede poi che ISMEA puň
concedere garanzie anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese
operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, e si provvede
inoltre ad inserire l'anagrafe delle aziende agricole tra le banche dati di
interesse nazionale indicate nel Codice dell’amministrazione digitale. Si integra inoltre la disciplina
del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, prevedendo che per la
selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro Si dispone infine la clausola di
salvaguardia finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi, disponendo
che dall'attuazione delle disposizioni testé citate non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Assunzione di
funzioni dello Stato da parte di alcune autonomie speciali |
Il comma 213, inserito al Senato, modifica la norma della legge di
stabilitŕ 2014 che disciplina il trasferimento di funzioni statali alla
Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le
modiche sono volte a posticipare di un
anno il termine per la definizione delle intese tra Stato e ciascun ente
per la definizione delle modalitŕ e degli oneri del trasferimento; estendere l'ambito delle funzioni da
trasferire concernenti gli uffici
giudiziari – giŕ previsto per la magistratura ordinaria - agli uffici
della magistratura tributaria e amministrativa; sopprimere le specificazioni
contenute nella norma riguardo il trasferimento delle funzioni concernenti le Agenzia Fiscali. La norma dispone che con intese
tra lo Stato e ciascun ente interessato, da concludersi entro il 30 giugno
2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle
funzioni statali e dei relativi oneri finanziari. Con apposite norme di
attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega
delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Per tutti e tre gli enti, le
funzioni da trasferire riguardano le agenzie fiscali dello Stato e le
funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia
civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di
magistratura. sostituita dal testo in esame Inoltre alla Regione Valle
d’Aosta saranno trasferite le funzioni relative ai servizi ferroviari di
interesse locale, mentre per le Province autonome di Trento e di Bolzano le
funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio. Le modifiche apportate dal testo
in esame sono le seguenti: § il termine fissato per la
definizione dell'intesa, inizialmente fissato al 30 giugno 2014, č
posticipato al 30 giugno 2015; § č esteso l'ambito delle funzioni
concernenti gli uffici giudiziari dalla sola magistratura ordinaria ('giustizia civile, penale e minorile')
anche alla magistratura tributaria e
amministrativa; § viene aggiunto il riferimento
alle norme di attuazione - e non solo alle intese – come sede per la
individuazione degli standard minimi di servizio e di attivitŕ che lo Stato,
per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul
territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri
sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le
modalitŕ per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. |
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Fondo per investimenti nel
settore lattiero |
I commi da 214 a 217, inseriti al Senato, prevedono l’istituzione
presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un
Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni
di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I
criteri e le modalitŕ di accesso ai contributi saranno definite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole . Sono
esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il
pagamento delle multe legate all’eccesso di produzione di latte rispetto alle
quote assegnate in sede europea. Il contributo statale sarŕ erogato in modo
da rispettare i limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis, non superando, quindi, per ciascuna azienda,
l’importo di 15.000, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso
di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella
trasformazione e commercializzazione. Gli interventi di investimento
ammessi al contributi potranno beneficiare delle garanzie concesse da ISMEA. Alla copertura di quota parte
degli oneri derivanti dai precedenti commi, si provvede - quanto a 5 milioni
per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - mediante
utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di conto capitale iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, in esito
all’attivitŕ di accertamento straordinario volta all'eliminazione di residui
passivi dal bilancio dello Stato operata ai sensi dell’articolo 49 del D.L.
n. 66/2014, e destinato a trasferimenti alle regioni, alle province autonome
e agli altri enti territoriali (ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), D.L. n. 66/2014). |
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Riduzione
trasferimenti imprese |
Il comma 218 riduce le autorizzazioni di
spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private,
elencate nell’allegato n. 5 annesso al provvedimento in esame, per gli
importi ivi indicati (vedi appendice). |
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Trasferimento
oneri di navigazione aerea a ENAV |
Il comma 219 modifica il comma 10
dell’articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, che reca la copertura
finanziaria degli oneri a carico dello Stato in materia di servizi di
navigazione aerea. Le risorse non sono piů individuate nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma dell’ENAV
S.p.A., bensě attraverso le risorse riscosse dall’ENAV S.p.A. per lo
svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del
traffico aereo civile. |
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Diritti
aeroportuali |
Il comma 220 prevede, mediante una
modifica dell’articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli
tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall’Autoritŕ
dei trasporti non debbano piů tenere conto dei criteri individuati
dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di
inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttivitŕ,
remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti).
Si specifica inoltre che rimane ferma l’approvazione con decreto ministeriale
dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali. |
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Autorizzazione
per vettori aerei |
Il comma 221, inserito al Senato, modifica la formulazione delle
disposizioni inserite nel cd “DL Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133/2014,
art. 28, co. 8-bis) in materia di rilascio alle compagnie aeree delle
autorizzazioni di “quinta libertŕ” (cioč il diritto sancito dalla
Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilitŕ per le
compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far
scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci e ripartire per qualsiasi
altro Stato; tale diritto č giŕ riconosciuto per le compagnie UE e pertanto
la disposizione dovrebbe trovare applicazione per le compagnie extra-UE). Rispetto al testo vigente si
precisa che l’ENAC puň rilasciare autorizzazioni per la quinta libertŕ su
richiesta dei vettori aerei (mentre il testo attuale afferma che “l’ENAC
rilascia autorizzazioni”) e che il previsto nulla osta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dovrŕ valutare specificamente la compatibilitŕ
con le norme e i principi del diritto europeo”. |
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Rottamazione
veicoli |
Il comma 222 modifica l’articolo 17-undecies
del decreto-legge n. 83 del 2012, sopprimendo lo stanziamento relativo
all’anno 2015 del Fondo per gli incentivi all’acquisto di veicoli. |
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Fondo
acquisto veicoli TPL |
I commi da 223 a 227 indicano l’ambito
di applicazione ed i criteri di utilizzo del fondo per l’acquisto di veicoli
del trasporto pubblico locale istituito dalla L. stabilitŕ 2014 (art. 1, co.
83). Al Senato il comma 223 č stata modificato nel senso di sopprimere la
previsione volta a destinare le risorse per il rinnovo dei mezzi del
trasporto pubblico locale stanziate dalla legge di stabilitŕ 2014 (art. 1,
co. 83 L. n. 147/2013) anche all’acquisto di natanti e ferry boat al fine di
rinnovare anche i mezzi destinati al trasporto pubblico lagunare (previsione
inserita nel corso dell’esame alla Camera). E’ soppressa anche la previsione
che le risorse possano essere utilizzate per l’acquisto di materiale rotabile
su ferro (le risorse potranno quindi essere destinate esclusivamente
all’acquisto di materiale rotabile su gomma, come gli autobus). Per quanto
concerne specificamente i criteri, il comma
224 č stato modificato sopprimendo la previsione che le risorse siano
erogate direttamente alle societŕ che espletano il servizio di trasporto
pubblico locale; si prevede l’utilizzo del criterio del “migliore rapporto
tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati” anziché quello del “maggiore
carico medio per servizio effettuato” e del criterio dell’”entitŕ del
cofinanziamento regionale e locale” anziché quello della “graduatoria su base
regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell’erogazione del contributo”.
Viene infine inserito il criterio del “posto/km prodotti”. Al Senato č stato
poi inserito il comma 225 che
sopprime la previsione in base alla quale al riparto delle risorse stanziate
dalla legge di stabilitŕ 2014 si provvede secondo i criteri previsti
dall’articolo 1, comma 1032 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) |
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Reti
metropolitane |
Il comma 228, inserito
al Senato, prevede la destinazione del c.d. Fondo revoche, di cui
all’articolo 1, comma 88 della legge n. 147/2013, esclusivamente alle reti
metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo stesso viene
assegnato un contributo quindicennale di 12,5 milioni di € in erogazione
diretta, nonché i seguenti ulteriori contributi per gli anni dal 2016 al
2019: 1) 2016: 7,5 milioni €; 2) 2017: 72 milioni €; 3) 2018: 20 milioni €;
4) 2019: 40 milioni €. |
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Interventi
rete ferroviaria |
Il comma 229 prevede che, in coerenza
con i contratti di programma – parte investimenti e parte servizi stipulati
con la societŕ Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi
contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla
direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il
periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi
programmi di investimento: a) manutenzione straordinaria della rete
ferroviaria nazionale; b) sviluppo degli investimenti per grandi
infrastrutture. Nell’ambito di tale ultimo programma di investimento
e, in particolare, per la continuitŕ dei lavori delle tratte
Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocitŕ/alta capacitŕ
(AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC
Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero,
autorizzate o in corso di autorizzazione, il CIPE puň approvare i progetti
preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase
realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano
disponibilitŕ finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto
costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo
delle opere (comma 230). Il comma 231
prevede, inoltre, che entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo
sulle attivitŕ dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero
vigilante, per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente
contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in
esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun
programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati
rispetto al programma. |
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Divieto
di circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0) |
Il comma 232, inserito
al Senato, vieta la circolazione
su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2019 agli autobus
o pullman a benzina e gasolio di categoria Euro 0, che rientrino nelle
categorie M2 ed M3. Si tratta dei seguenti veicoli, secondo la
classificazione dell’art. 47 del Codice della Strada (D.L.gs. n. 285/1992)
che riprende le relative classificazioni internazionali: M2) veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi piů di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate; M3) veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi piů di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate. |
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Credito
di imposta autotrasportatori |
Il comma 233, inserito
al Senato, prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio
per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli
autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore
a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ai sensi del comma 234, a detto credito d’imposta
non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla
legge di stabilitŕ del 2014 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15 per cento della
percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli
autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio opererŕ a
partire dal 2019 e non piů a partire dal 2015. |
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Piano
edilizia sociale |
Il comma 235, inserito
al Senato, Aggiunge il comma 11-quater, che prevede uno stanziamento
pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per
la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti
dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014. In particolare, č autorizzata
una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018,
per: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 40
milioni di euro per l’anno 2018. A tali risorse si aggiungono ulteriori
270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi
non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, comma 1, del D.L. n.
145 del 2013 (cd. “Destinazione Italia”), e giŕ iscritte in bilancio, per
importi pari a: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno
degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277
milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021;
24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024. |
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Porti |
Il comma 236, inserito
al Senato, interviene sulla procedura di assegnazione delle risorse per il
miglioramento della competitivitŕ dei porti italiani stanziate dal cd “DL
destinazione Italia” (DL 145/2013, art. 13, co. 6). In particolare si precisa
che le risorse in questione, cioč quota parte del fondo alimentato, entro un
limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti sulle merci
importate ai sensi dell’articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto
dal DL 83/2012, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la
procedura prevista in generale dall’articolo 18-bis per le risorse di tale
fondo (vale a dire l’individuazione con decreto del Ministro dell’economia
entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti
sulle merci importate). Conseguentemente le risorse in questione sono
quantificate in 20 milioni di euro (sembra doversi intendere annui) dal 2015
al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo
alimentato con l’1 per cento di IVA riscossa nei porti č ridotto da 90 a 70
milioni di euro annui. Si prevede infine la destinazione alle
medesime finalitŕ dell’importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche
di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria
Rho-Arona) revocate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DL “destinazione
Italia”. |
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IVA
strutture ricettive unitŕ da diporto (marina
resort) |
Il comma 237, inserito al Senato, prevede l’applicazione fino al 31
dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma contenuta
nell’art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che agevola
l’istituzione dei c.d. marina resort, equiparando
le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti
all'interno delle proprie unitŕ da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta e
consentendo cosě l’applicazione ai clienti ivi alloggiati dell’aliquota Iva
agevolata al 10%, anziché dell’aliquota ordinaria del 22%. |
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Risorse
sblocca-cantieri |
Il comma 238, inserito
al Senato, destina 50 milioni di
euro – nell’ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo cd. “sblocca cantieri” (di cui ai commi 1 e 1-bis
dell’articolo 3 del D.L. 133/2014- cd “Sblocca Italia) destinata ai
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza – all’attuazione di interventi
urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza
di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di
miglioramento infrastrutturale (attraverso un’integrazione del comma 3 del
citato articolo 3 del D.L. . 133/2014). Si prevede che, con uno o piů decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati d’intesa
con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio
2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale),
gli interventi e le procedure di attuazione. |
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Stretto
di Messina |
Il comma 239, inserito
al Senato, finanzia con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017 il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina. |
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Ferrovia
Andorra-Finale Ligure |
Il comma 240, inserito
al Senato, autorizza un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15
milioni di euro a decorrere dal 2016 per l’avvio dei lavori sulla tratta
ferroviaria Andora - Finale Ligure. |
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Promozione
patrimonio culturale |
Il comma 241, inserito
al Senato, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2015 per la
tutela e la promozione del patrimonio culturale “e storico”, affidando
l’individuazione degli interventi da effettuare ad un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivitŕ culturali e del turismo. |
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Riduzione
crediti d’imposta |
Il comma 242, modificato
al Senato,
demanda ad apposito DPCM la determinazione, per ciascuno dei crediti
d’imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato, delle quote percentuali di
fruizione, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori a
16,335 milioni di euro per il 2015 e a 23,690
milioni di euro a decorrere dal 2016 (a 38,69 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016 nel testo approvato dalla Camera). |
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Nuova
“Legge Sabatini” |
Il comma
243 incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il
plafond massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti puň mettere
a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie
imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing,
di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, beni strumentali d'impresa.
Per fronteggiare l'onere derivante dalla concessione
dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti di cui al
periodo precedente, poi, il comma modifica la autorizzazione di spesa, recata
dal comma 8 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, relativa a
finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti delle
micro, piccole e medie imprese. Tale autorizzazione passa da 21 a 12 milioni
di euro per il 2015, da 35 a 31,6 milioni per il 2016, da 35 a 46,6 milioni
per il 2017 e il 2018, da 35 a 39,1 milioni per il 2019, da 17 a 31,3 milioni
di euro per il 2020 e da 6 a 9,9 milioni di euro per il 2121. |
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Rendita
catastale immobili ad uso produttivo |
I commi 244 e 245, inseriti
al Senato, recano disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalitŕ
di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad
uso produttivo. In particolare (comma 244) si precisa che
- in coerenza con quanto giŕ indicato nei documenti di prassi
dell’Amministrazione finanziaria –sono escluse dal calcolo della rendita
catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione
economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliaritŕ", ovvero di stabilitŕ nel tempo
rispetto alle componenti strutturali dell'unitŕ immobiliare (cd.
imbullonati). Si chiarisce (comma 245) inoltre che, ai
fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione
dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative
alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate
dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella
circolare n. 6/T del 2012. |
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Mutui
famiglie e PMI |
Il comma 246 prevede che, al fine di
consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le
associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano
le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle
rate per gli anni dal 2015 al 2017. |
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Definizioni
di vettore e di committente nel settore autotrasporto |
I commi 247-251 apportano alcune
modifiche al D.Lgs. n. 286 del 2005 e al
decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si
dispone quanto segue: §
vengono
aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub-vettore; §
viene
introdotta la disciplina della sub-vezione; §
viene
superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del
principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di
trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle
parti; §
viene
previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolaritŕ del vettore
in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed
assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all’apposito portale internet
che dovrŕ essere attivato dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli
autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente
č obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi,
previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il
contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche
gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni
del codice della strada. Inoltre, si prevede che non possa essere avviata
l’azione davanti al giudice civile se non č stato previamente esperito il
procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal D.L. n.
132 del 2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni
di categoria cui aderiscono le imprese. Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e
trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi
di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto
terzi. Infine, si consente alle nuove imprese che, a
decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di
autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di
dimostrare il requisito dell’idoneitŕ finanziaria anche sotto forma di
assicurazione di responsabilitŕ professionale limitatamente ai primi due anni
di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno č richiesta
l’attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la
fideiussione bancaria o assicurativa. |
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Riduzione
trasferimenti |
Il comma 252 dispone la riduzione dei
trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici
indicati nell’allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo
complessivo pari a 21 milioni per il 2015 e a 20,7 milioni a decorrere dal
2016 (vedi appendice). |
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Estensione
funzioni Commissione controllo enti previdenza |
Il comma 253 amplia l’ambito della vigilanza esercitata dalla
Commissione parlamentare di controllo sull’attivitŕ degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alle operazioni di
finanziamento svolte nell’ambito della
gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti relative al sostegno
del settore pubblico, con riferimento all’intero settore previdenziale ed
assistenziale. |
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Blocco
contrattazione pubblico impiego |
Il comma 254 proroga fino al 31 dicembre
2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, giŕ
previsto fino al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio
contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. Il comma 255 estende fino al 2018 l’efficacia
della norma che prevede che l'indennitŕ di vacanza contrattuale da computare
quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto
del rinnovo contrattuale, č quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il comma 256 proroga fino al 31 dicembre
2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali
del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco
dei magistrati. |
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Proroga
co.co.co. struttura tecnica missione MIT |
Il comma 257, inserito
al Senato, dispone la conferma
fino al 31 dicembre 2015 dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (c.d. co.co.co) in essere alla data di entrata in vigore della
legge presso la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. |
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Abrogazione
norme promozioni FF.AA e polizia |
Il comma 258 dispone l’abrogazione delle
norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni
conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla
vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083
del D.Lgs. n. 66 del 2010). |
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Indennitŕ
ausiliaria FF.AA e polizia militare |
Il comma 259 prevede la riduzione, a
decorrere dall’anno 2015, dell’indennitŕ di ausiliaria per il personale in
servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad
ordinamento militare dal 70 al 50 per cento della differenza tra il
trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel
tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianitŕ di
servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare
all'atto del collocamento in ausiliaria. Il comma 260 dispone la riduzione del
50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice
dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010)
che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali
piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo. Il
medesimo comma prevede, altresě, la riduzione del 50% del premio attualmente
riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento
militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza
ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota
militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale. Il comma 261 prevede l’abrogazione delle
norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica
soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per
raggiungimento dei limiti di etŕ. |
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Riordino
carriere personale FF. AA. |
Il comma 262 dispone la riduzione di 119
milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle
carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di
polizia. Il comma
263 dispone che siano versate all’entrata del bilancio 2015 le somme
disponibili in conto residui relative agli anni 2011- 2014 e relative alle
autorizzazioni di spesa riguardanti: 1. l’articolo
3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, contenete
l'indicazione di risorse destinate al finanziamento del riallineamento del
Trattamento economico del personale delle FFAA a quello pari grado dell'Arma
dei Carabinieri; 2. l'articolo
8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, contenente un fondo
per il finanziamento delle misure perequative del personale della FF.PP.. |
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Personale
polizia e VV.FF. |
Il comma 264 prevede che le assunzioni
del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel
2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis),
non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Sono previste le
seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della
Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali,
frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei
gruppi sportivi. Il comma 265 al fine di incrementare i
servizi di prevenzione e controllo del territorio connessi allo svolgimento
di Expo 2015, estende lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle
Forze di polizia indetti per l'anno 2013 approvate entro il 31 ottobre 2014, ai
concorsi banditi nell’anno 2012. |
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Accordo
nazionale forze polizia |
Il comma 266 prevede che entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ (ossia entro il 30
gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell’Accordo nazionale
quadro del personale del comparto forze di polizia. Con tale accordo, l’ultimo dei quali č stato
sottoscritto il 31 luglio 2009, vengono definiti gli orari di servizio
(turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione
decentrata. Il comma
267 dispone che la revisione avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge (ossia entro il 1° aprile 2015). |
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Contratti
a tempo determinato regioni a Statuto speciale |
Il comma 268 reca la proroga fino al 31
dicembre 2015 dei contratti a tempo determinato delle regioni a statuto
speciale, nei limiti giŕ previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. |
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Agenzia
dogane |
Il comma 269 stabilisce che l’Agenzia
delle dogane, in via straordinaria, per l’anno 2015, ai fini della copertura
dei posti vacanti, č autorizzata allo scorrimento
delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne giŕ bandite
alla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. |
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Valorizzazione
patrimonio immobiliare e razionalizzazione spazi PA. |
Il comma 270, al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di
valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall’articolo 1,
comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), introduce la possibilitŕ di dismettere alcuni
complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta
alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare
offerte di acquisto nel rispetto delle modalitŕ e dei termini indicati nella
lettera di invito, investitori qualificati in possesso di requisiti e
caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Il comma 272, in tema di
razionalizzazione degli spazi, istituisce un Fondo di rotazione per la
razionalizzazione degli spazi con un’iniziale dotazione di 20 milioni di
euro, con la finalitŕ di finanziare le opere di riadattamento e
ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali
in altre sedi (modifiche al comma 222-quater dell’articolo 2 della
legge n. 191/2009). In particolare, si Il Fondo č alimentato con una quota pari al 10 per cento dei
proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli
immobili statali e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti
dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del
Ministero dell’economia. Sono attribuite all’Agenzia del demanio funzioni di
indirizzo e di impulso dell’attivitŕ di razionalizzazione, anche mediante la
diretta elaborazione di piani di razionalizzazione. |
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Piano
per |
Il comma 271, inserito
al Senato, interviene sulle disposizioni del c.d. Piano per la cittŕ (avviato
dall’art. 5 del D.L. 70/2011, v. infra) al fine di garantire che le misure
incentivanti e premiali previste dalle leggi regionali emanate in attuazione
di tale piano prevalgano sulle
disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani
particolareggiati e/o attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti
stabiliti dal secondo periodo del comma 11 dell’art. 5 del D.L. 70. |
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Manutenzione
immobili pubblici |
Il comma 273
contiene alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di
manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli
immobili statali e demaniali, č attribuita al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il
carattere della somma urgenza per l’esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumitŕ. In secondo luogo č ripristinata
la gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali
corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio,
all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti
per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativitŕ
e a una maggiore mobilitŕ del personale. Tra le finalitŕ del piano triennale
generale degli interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia del demanio č
inserita la “riqualificazione energetica degli edifici”. Per gli interventi
di manutenzione stabiliti dall’Agenzia non si applica il limite di spesa
annua del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato, previsto da
disposizioni vigenti. |
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Contratto
di programma Poste |
Il comma 274
prevede che il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato
tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A., approvato
dall’articolo 33, comma 31, della legge n. 183/2011, rimanga efficace sino
alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di
programma per il quinquennio 2015-2019. A partire dal periodo regolatorio
successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il
Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale
universale ha durata quinquennale. L’importo del relativo onere a carico
della finanza pubblica č confermato nell'importo
massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 cui si
provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo
finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell’Autoritŕ per
le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo
netto del servizio postale universale. Il comma 275
prevede che il contratto di programma č sottoscritto tra il Ministero dello
sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31
marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le
valutazioni di competenza. Il comma 276 incrementa il limite
massimo per la fornitura a giorni alterni da un ottavo ad un quarto della
popolazione nazionale, in presenza di particolari situazioni di natura
infrastrutturale o geografica e in ambiti territoriali con una densitŕ di
popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq. |
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Servizio
universale Poste |
I commi da 277 a 280,
inseriti al Senato, modificano la disciplina del servizio postale universale. il comma 277 prevede
che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa
prevedere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito
sull’intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell’Autoritŕ
di regolamentazione (cioč l’AGCOM). Il comma 278 inserisce tra le definizioni del D.Lgs.
261/1999, che disciplina il servizio postale, la distinzione tra posta
prioritaria e corrispondenza ordinaria. L’invio di posta prioritaria ha
l’obiettivo medio di recapito entro il giorno lavorativo successivo a quello
di inoltro mentre l’invio di corrispondenza ordinaria ha l’obiettivo medio di
recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro. Il comma 279 prevede
che per il servizio postale universale, fatta eccezione per la posta prioritaria,
gli obiettivi percentuali medi di recapito siano riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo
successivo. Si prevede infine che il fornitore del servizio universale
sia tenuto ad adottare modalitŕ di ottimizzazione dei processi di lavoro anche
tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale. Il comma 280 prevede
infine che l’AGCOM individui, entro 60 giorni dalla proposta di Poste
italiane Spa a definire nuovi obiettivi statistici di qualitŕ e una nuova
determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri
servizi universali, anche tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili. |
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Attuazione
sentenza Tribunale UE su Poste |
Il comma 281, inserito
al Senato, autorizza la spesa di
535 milioni di euro per l’anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare
attuazione ad una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in materia di
aiuti di Stato. Si tratta della sentenza del 13 settembre 2013 nella Causa
T-525/08 tra Poste italiane e la Commissione europea, nella quale č stata annullata la precedente decisione
2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato
come aiuto di Stato da parte dell'Italia la
remunerazione ritenuta eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A.
presso la Tesoreria dello Stato. I commi 282 e 283
provvedono alla copertura finanziaria. Il comma 284 prevede l’entrata in vigore delle disposizioni di cui
ai commi da 281 a 283 alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale e non il 1° gennaio
2015. |
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Rapporti
Poste Italiane – Cassa depositi e prestiti |
Il comma
285 aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi,
provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivitŕ di
bancoposta, che puň essere investita in titoli, diversi da quelli governativi
dell’area euro, se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano. Il comma
286 riapre i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di
appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste
Italiane e il Ministero dell’Economia, per disciplinare le operazioni
afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi
(riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, conti
correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative
remunerazioni. Inoltre precisa che le remunerazioni saranno rapportate a una
contabilitŕ analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi
parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attivitŕ diverse dalla
raccolta del risparmio postale. Per tale
ultima attivitŕ, rimane fermo il vigente criterio dell’ammontare della
raccolta. Si chiarisce infine che dette remunerazioni potranno essere riviste
non piů solo su base annuale (come invece attualmente previsto), e che tale
revisione potrŕ avvenire mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano
anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
(modifica l’articolo 2 decreto-legge n. 487/1993). |
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Riduzioni
dotazioni di bilancio Ministeri |
Il comma 287 dispone la riduzione delle
dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati
di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i
seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e
per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato, per ciascun
Ministero, nell’elenco n. 3 annesso al disegno di legge. |
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Riduzioni
spese organi rilevanza costituzionale |
Il comma 288 riduce, per gli importi
indicati nell’allegato n. 7 (10
milioni di euro complessivi a decorrere dal 2015), gli stanziamenti
iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio
superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana. Il comma 289 dispone che l’espletamento
di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL,
cosě come qualsiasi attivitŕ istruttoria finalizzata alle deliberazioni del
Consiglio, non possa comportare oneri a carico della finanza pubblica ad
alcun titolo. Il comma
290 abroga talune disposizioni della legge n. 936/1986, concernenti le
seguenti attribuzioni del CNEL o di suoi organi: la disciplina relativa ad
indennitŕ, diaria di presenza e rimborso spese dei membri del CNEL, (lett. a); la potestŕ di dettare direttive agli istituti
incaricati di redigere il rapporto di base sull'andamento della congiuntura
economica (lett. b); la possibilitŕ di
commissionare ad istituti specializzati studi e ricerche, in materia di
mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni
di lavoro (lett. c); la possibilitŕ di stipulare
convenzioni con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini
della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi
consiliari (lett. d); la potestŕ di conferimento di
incarichi temporanei per studi ed indagini, ad esperti anche estranei
all'amministrazione dello Stato (lett. e). |
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Riduzione
spese Presidenza del Consiglio |
Il comma 291, prevede che la Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione
delle spese del proprio bilancio, non
inferiore a 13 milioni di euro. Le relative somme, che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente
all’entrata del bilancio dello Stato. |
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Riduzione
proventi da canone RAI |
Il comma 292 dispone la riduzione del
5%, a decorrere dall’anno 2015, delle somme rivenienti dal canone di
abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI. |
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Riduzione
misura canone RAI |
Il comma 293, inserito
al Senato, stabilisce che la misura del canone di abbonamento alla
televisione per il 2015 non puň subire incrementi rispetto a quanto stabilito
per il 2014. |
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Trasporto
merci su ferro |
Il comma 294 dispone che a partire
dall'annualitŕ 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico
nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100
milioni di euro annui. Al Senato č stata inserita la
previsione che non venga rinnovato il contratto nazionale di servizio per il
trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31 dicembre 2014 (pertanto
Trenitalia Spa non sarŕ piů l’affidataria del servizio). Conseguentemente le
risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore
(che, in base al comma 51, non possono essere superiori a 100 milioni di euro
annui) saranno attribuite direttamente al gestore dell’infrastruttura
ferroviaria (RFI Spa). RFI Spa destina quindi tale risorse alla compensazione
degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci entro il 30
aprile di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in proporzione ai treni/km
sviluppati dalle imprese. Oggetto di compensazione saranno gli
oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento
del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci
nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna e Sicilia. Il contratto di programma parte servizi tra Ministero e
RFI Spa č conseguentemente modificato per tenere conto delle risorse
destinate a RFI Spa per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel
trasporto ferroviario merci. |
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Anas |
I commi
295 e 296,
modificato al Senato, prevedono
che per le attivitŕ di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento
della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e
miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade
e delle autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota non superiore al 12,5% (nel testo approvato dalla Camera era una quota
fino al 10%) del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o
regolamentari e non inserite nel quadro economico di
progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. |
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Sogei Spa |
Il comma 297, inserito
al Senato, prevede che le attivitŕ di
sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni
pubbliche siano affidate alla Sogei S.p.A. secondo
un accordo unitario da stipulare con il Ministero dell’economia e delle
finanze entro il 30 giugno 2015. Con tale modifica viene superato
l’attuale assetto che prevede una specifica divisione interna della Sogei per la gestione dei sistemi informatici ad essa
trasferiti dalla Consip ad opera del D.L. n. 95 del
2012. |
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Fecondazione
eterologa |
Il comma 298, inserito
al Senato, istituisce il Registro
nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo. La norma segue la sentenza 162/2014, con
la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitŕ del divieto,
per la coppia sterile o infertile, del ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (divieto contenuto nella legge
40/2004). In seguito, la Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. ha fornito
indicazioni cliniche ed indirizzi operativi omogenei per garantire sia
l’esigibilitŕ del diritto alla fecondazione eterologa che la sicurezza e
tutela della salute dei soggetti interessati ed ha fissato una tariffa unica
convenzionale che quantifica i costi della fecondazione eterologa anche al
fine di regolare le eventuali compensazioni relative alla mobilitŕ
interregionale sanitaria. Da parte sua il Ministro della salute, intervenendo a piů riprese
sul tema, ha ripetutamente indicato la necessitŕ di introdurre l’obbligo
della tracciabilitŕ donatore-nato rinviando alla costituzione di un apposito
Registro. Il Registro ha la finalitŕ di garantire, in relazione alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la
tracciabilitŕ del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e
viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive
di un medesimo donatore. |
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Fondo
interconnessione tratte autostradali |
Il comma 299, inserito
al Senato, istituisce un Fondo per
opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali č necessario un
concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano
economico-finanziario. Gli effetti finanziari della norma, pertanto,
decorreranno a partire dal 2017, annualitŕ che č inclusa nel triennio
considerato dal bilancio 2015-2017. Il fondo č istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una
dotazione complessiva di 300 milioni
di euro (20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031). Alla ripartizione
delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si
provvede con delibera CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. |
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Personale
ispettivo Ministero lavoro |
Il comma 300, attraverso
l’abrogazione dell’art. 14, co. 1, lett. a del DL n. 145/2013, sopprime l'integrazione della dotazione
organica del personale ispettivo del ministero del lavoro, nella misura
di duecentocinquanta unitŕ complessive, di cui duecento nel profilo di
ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico
di area III, e alle conseguenti assunzioni, i cui oneri venivano posti a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. |
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Cure
termali |
Il comma 301, modificato al Senato, prevede, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 (anziché, come previsto inizialmente, dal 1° gennaio
2015) che non siano piů a carico
dell’INPS le prestazioni economiche accessorie relative alle cure
termali. |
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Rapporti |
Il comma 302 dispone che, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e
le indennitŕ di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le
rendite vitalizie INAIL siano poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese
o il giorno successivo se festivo o non bancabile. Il comma 303 modifica l’articolo 33 del
DL n. 663/1979, disponendo che il medico che accerta il decesso trasmetta
all’INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del
decesso per via telematica on-line. Il comma
304 prevede che le prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo
successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un
Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto
bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse
siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.
L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilitŕ esistente
sul conto corrente. Il comma
305 dispone che l’INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017
in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle norme sopra
descritte. |
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Versamento
all’entrata di somme INPS ed INAIL |
Il comma
306 prevede che l’INPS renda indisponibile
l’importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al
netto dell’imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni
creditizie agli iscritti INPDAP e proceda al riversamento all’entrata del
bilancio dello Stato. Il comma
307 dispone che l’INPS proceda al riversamento all’entrata del bilancio
dello Stato dei seguenti importi: a) 25
milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla
razionalizzazione delle attivitŕ svolte nell’ambito del servizio CUN
-Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia; b) 6
milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la
rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti
reddituali per l’accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e
ICRIC; c) 10
milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la
razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici. Il comma
308 dispone che l'INAIL procede al riversamento all’entrata del bilancio
dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli
ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e
di riduzione delle spese dell’Istituto. |
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Patronati |
Il comma 309, come
sostituito dal Senato, interviene sugli istituti di patronato e assistenza
sociale - riducendo a 35 milioni di euro (dai 75 milioni previsti dal testo
approvato dalla Camera in prima lettura) il taglio delle risorse destinate
per il 2015 al finanziamento degli istituti. I risparmi cosě ottenuti
conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato,
in deroga a quanto normativamente previsto (attualmente il prelevamento di
un’aliquota di contribuzione, pari allo 0,226%, non puň avere destinazione
diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza
sociale). Viene, inoltre, disposta la riduzione, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2016, dall’80% al 72% (62% nel testo
approvato dalla Camera) degli anticipi versati ai patronati sulle somme
spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori
incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di contribuzione, rideterminata nello
0,207% (0,186% nel testo approvato dalla Camera). Il comma 310 dispone che possono costituire
e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa
singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di
lavoratori che abbiano sedi proprie in un
numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad
almeno il 60 per cento della popolazione italiana, cosě come accertata
nell’ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi
stranieri, anziché – come previsto finora – in almeno un terzo delle regioni
e in un terzo delle province del territorio. Il medesimo comma 310 sostituisce poi l'articolo 10
della legge n. 152 del 2001 (che disciplina i criteri di costituzione e
l’ambito di attivitŕ degli istituti). In particolare sono introdotti nuovi
criteri di rappresentativitŕ minimi ai fini della costituzione, basati sulla
popolositŕ delle province in cui gli istituti operano (pari ad almeno il 60%
della popolazione nazionale); č ampliato l’ambito delle attivitŕ
esercitabili, con possibilitŕ di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in
favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati secondo lo
schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro
e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da
emanarsi entro il 30 giugno 2015. Si consente poi agli istituti
di patronato di svolgere attivitŕ di consulenza e trasmissione telematica di
dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie
professionali. Infine, dispone la liquidazione
dei patronati che abbiano realizzato per due anni consecutivi attivitŕ
rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia che all’estero, in una
quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro
inferiore al 2,5 per cento del totale. Al Senato sono state
inoltre inserite le seguenti disposizioni: 1) anche le modalitŕ di esercizio
delle nuove attivitŕ riconosciute agli istituti di patronato dalla lett. c), cpv. “Art. 10”, lett.
a) del testo approvato dalla Camera (attivitŕ di consulenza, di supporto e
assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di
previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanitŕ, diritto di
famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio,
tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione
approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015; 2) la riduzione (dal
2,5%, previsto nel testo licenziato dalla Camera) all’1,5% della soglia
minima di attivitŕ rilevante (alla quale sono cioč finalizzati i
finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. 152/2001) che ciascun patronato deve
realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni
consecutivi. Il comma 311,
oltre a sopprimere disposizioni inerenti i requisiti per la costituzione dei
patronati, abroga il concorso per il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica fino alla riforma degli istituti di patronato, per un
importo pari a 30 milioni di euro annui. Il comma 312, a seguito della entrata in vigore della riforma
complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attivitŕ
diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento,
nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che
siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalitŕ di
sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale. |
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Fondo
sgravi contributivi |
Il comma 313, modificato
al Senato, riduce il Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di
secondo livello per la somma di 208 milioni di euro per il 2015 (erano 238 nel testo approvato
dalla Camera) e di 200 milioni di euro a decorrere dal
2016. |
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Modifiche
ISEE |
Il comma
314 dispone che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari
sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza
annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresě utilizzate
ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla
compilazione della dichiarazione ISEE, nonché in sede di controllo sulla
veridicitŕ dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. |
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Contributo
Italia lavoro |
Il comma 315 inserito
al Senato, prevede che per il 2015 il Ministero del lavoro concorre agli
oneri generali e ai costi generali di struttura della societŕ Italia Lavoro
S.p.A. con un contributo pari a 12
milioni di euro. Il comma 316 provvede
alla copertura finanziaria. |
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Piani
investimento INAIL |
Il comma 317 demanda ad apposito DPCM
l'individuazione delle iniziative di elevata utilitŕ sociale valutabili
nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con
l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'INAIL stesso presso la
tesoreria centrale dello Stato. |
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Disposizioni
contributi organismi |
Il comma 318 contiene disposizioni per
la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si
prevede che il Ministero degli Affari esteri provveda alla rinegoziazione dei
termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei
contributi volontari ed obbligatori dell’Italia alle organizzazioni
internazionale di cui č parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni
sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di
25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016. Conseguentemente, le relative autorizzazioni di
spesa vengono ridotte nella misura risultante dall’allegato 8 al disegno di
legge di stabilitŕ 2015. Il comma 319
si inserisce nell’ambito delle disposizioni intese alla riduzione dei
trattamenti economici a vario titolo per il personale in servizio all’estero,
provvedendo principalmente a: 1) rivedere i coefficienti per il calcolo
dell’indennitŕ di servizio all’estero; 2) ridurre la stessa indennitŕ del 20
per cento; 3) accrescere la base imponibile dei trattamenti economici
all’estero. Il comma 320
opera riduzioni degli stanziamenti per le indennitŕ di servizio all’estero
del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che
l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23
gennaio 1967, n. 215 – recante norme per il personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche e culturali all'estero – č ridotta nella misura di
3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016. Il comma
321, modificato al Senato, prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attivitŕ e
delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale (MAECI), alla diffusione di notizie
italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere. E’ comunque
stabilito che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle attivitŕ
trasferite, tenga conto delle esigenze e delle indicazioni del MAECI. Il comma 322
aumenta da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei
contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo
realizzate dal Ministero degli affari esteri, posti a valere sul Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie. Il comma 323
riproduce esattamente il testo dell’art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168,
finalizzato all’ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES (Comitati degli italiani all’estero).
All’attuazione delle relative disposizioni si provvede con gli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente. Č previsto che le somme non impegnate
entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell’esercizio finanziario
2015. |
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Armi
sceniche |
Il comma 324 differisce
al 31 dicembre 2015 il termine - fissato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 121/2013, c.d. "correttivo armi", e
scaduto il 5 novembre 2014 - entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e
le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche
marcatrici (c.d. paintball) avrebbero dovuto essere
sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. |
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Disposizioni
sull’istruzione scolastica e universataria |
Il comma 325 riduce di 200 mila euro, a
decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma. Il comma 326 riduce di 30 milioni di
euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della
L. 440/1997 (giŕ, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il comma 327 prevede che, per il 2015,
quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle
scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di
progetti in materia di formazione e
sviluppo dell’autonomia scolastica e che, a legislazione vigente devono
essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le
spese di funzionamento, rimanga invece acquisita all’erario. Il comma 328 riduce il numero dei
coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire
dell’esonero dall’insegnamento. In tal senso, novellando l’art. 307 del D.Lgs. 297/1994, dispone che, a decorrere dal 1°
settembre 2015, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio
di educazione fisica č di competenza degli Uffici scolastici regionali e del
dirigente ad essi preposto, che puň avvalersi della collaborazione di un solo
dirigente scolastico o di un solo docente di ruolo di educazione fisica, che
puň essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento. Il comma 329 elimina, dal 1° settembre
2015, la possibilitŕ di usufruire dell’esonero
o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie
del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle
sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, abroga
l’art. 459 del D.Lgs. 297/1994. I commi 330 e 331 modificano la
disciplina in materia di comandi,
distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso
l’eliminazione della possibilitŕ di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti
scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale
direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano
nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti
che operano nel campo delle tossicodipendenze e l’eliminazione, dal 1°
settembre 2015, della possibilitŕ per il personale del comparto scuola –
salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche
amministrazioni, autoritŕ indipendenti, enti, associazioni e fondazioni. Il comma 332 – concernente le supplenze di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) della scuola – prevede il divieto di
conferimento di supplenze "brevi" per i primi 7 giorni di assenza,
stabilendo che per la temporanea sostituzione del personale appartenente al
profilo di collaboratore scolastico si puň provvedere mediante l’attribuzione
al personale in servizio delle ore "eccedenti". Il comma 333 stabilisce che ferme
restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1
settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente,
per il primo giorno di assenza. Il comma 334 dispone che con decreto
interministeriale MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla
revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA,
in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, fermi
restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112: a) una riduzione nel numero dei
posti pari a 2.020 unitŕ; b) una riduzione nella spesa di
personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all’anno scolastico
2015/2016. Il comma 335 prevede che per le attivitŕ di digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di
aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli
alunni e il personale dipendente, č autorizzata per l’anno 2015 la spesa di
10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334. Il comma 336 stabilisce che
dall’attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015
e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Quota parte delle
riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, č
utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di
garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di
mancata emanazione del decreto di cui al comma 334, entro il 31 luglio 2015,
si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per
acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca. Il comma 337 dispone una riduzione delle
spese per accertamenti medico legali che sono sostenute da Universitŕ e dalle
Istituzioni di Alta formazione
artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015. Il comma 338 sopprime il contributo
statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso
la Seconda universitŕ degli studi di Napoli. In base al combinato disposto
dell’art. 1, co. 278, della L. 311/2004 e al secondo periodo del comma 3
dell’art. 11-quaterdecies del D.L. 203/2005 (L. 248/2005) – dei quali
il comma in esame dispone l’abrogazione – detto contributo ammonta a 3,5
milioni di euro annui. Il comma 339 stabilisce che il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universitŕ č ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a
cura delle universitŕ. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universitŕ e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione
della razionalizzazione di spesa. Il comma 340 prevede che la somma di
euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) č versata alle
entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 per essere
successivamente riassegnata al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universitŕ. Il comma 341 prevede che le
disponibilitŕ iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca destinate al funzionamento
delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono ridotte di un milione di euro
per l’anno 2015. Il Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in sede
di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua
le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con
particolare riferimento alle istituzioni con piů elevato fondo di cassa. Il comma 342 prevede che dal 1° gennaio
2015 l’incarico di Presidente delle
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) č
svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi giŕ conferiti. Al
Presidente spetterŕ solo il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le
indennitŕ spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto
MIUR-MEF, in misura tale da determinare risparmi di spesa pari a 1.450.000
euro annui a decorrere dall’anno 2015. Il comma 343 dispone che, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ, č adottato
un decreto MIUR-MEF, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca
finanziati a valere sul Fondo di cui all’art. 7 del D.Lgs.
204/1998. La rideterminazione deve consentire il conseguimento
di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal
2016. Conseguentemente, il Fondo č ridotto in pari misura. Il comma 344 prevede che il Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca č ridotto di 42 milioni di
euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione
della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca
devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del MIUR,
anche in tal caso da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di stabilitŕ. Il comma 345 prevede che a decorrere dal
1 gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il MIUR č individuato in n. 190
unitŕ, inclusive della dotazione relativa all’organismo indipendente di
valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le
competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente
ridotti di euro 222.000. Il comma 346, inserendo un nuovo periodo
nel comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)
(disciplina del reclutamento di docenti e ricercatori presso le Universitŕ),
prevede che, dal 2015, le (sole) universitŕ che sono in una situazione
finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di
personale inferiore all’80%, possono procedere alla stipula di contratti per
ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (triennali
"rinnovabili" per una sola volta e triennali non rinnovabili) “in
aggiunta” alle facoltŕ assunzionali previste per il
sistema universitario dallo stesso comma 13-bis. Stabilisce, inoltre, che le universitŕ possono
procedere a ciň “anche” utilizzando le cessazioni dei ricercatori della
seconda tipologia avvenute nell’anno precedente, giŕ assunti a valere sulle
facoltŕ assunzionali di cui al piů volte citato
comma 13-bis. Il comma 347, come
sostituito al Senato, prevede una disciplina transitoria - ossia, limitata al
triennio 2015/2017 - per la
programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari. In particolare, si dispone che, nel
periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda
tipologia (art. 24, co. 3, lett. b), della L.
240/2010 - contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i
titolari possono essere inquadrati come professori associati) da reclutare
non puň essere inferiore alla metŕ di quello dei professori di prima fascia
reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:2). Il comma
348 inserito al Senato reca un’autorizzazione di spesa, nel limite di 5
milioni di euro annui, per il triennio 2015/2017, per l’attuazione di quanto
previsto dal comma 347. Il comma 349 estende alle universitŕ le
disposizioni – giŕ introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie
e gli enti pubblici non economici (articolo 3, comma. 3, secondo periodo, del
D.L. 90/2014-L. 114/2014) – che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. I commi 350-352, prevedono l’adozione
di nuovi criteri per la composizione
delle commissioni degli esami di maturitŕ (art. 4 L. 425/1997), da
applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s.
2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di stabilitŕ deve intervenire un decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca. Entro lo stesso termine si
provvede, con decreto del MIUR-MEF, a definire i compensi dei componenti
della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilitŕ del MIUR
e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano “La
Buona Scuola”. |
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Servizi
di pulizia scuole |
Il comma 353, inserito
al Senato, proroga (dal 31 dicembre 2014) “fino a non oltre il 31 luglio
2015”, il termine entro il quale le scuole situate nelle “regioni” ove ancora
non č attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di
pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti
e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. Inoltre, autorizza la spesa di 130
milioni di euro nel 2015 per la realizzazione di interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalitŕ degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove č stata
attivata la convenzione-quadro CONSIP gli interventi in questione sono
effettuati ricorrendo alla stessa convenzione (mentre resta fermo che, nei
territori in cui la convenzione-quadro non č stata ancora attivata, le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano il relativo servizio
dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi
di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014). Il comma
354 prevede che alla copertura dell’onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004). |
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Convenzione
biodiversitŕ |
Il comma 355 riduce, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa relativa
alla Ratifica della Convenzione sulla biodiversitŕ fatta a Rio de Janeiro il
5 giugno 1992 di 1 milione di euro |
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Sito
inquinato di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio |
Il comma 356 modifica
il riferimento normativo al decreto relativo alla perimetrazione del sito
inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio
indicato nel comma 11 dell’art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia),
al fine di tenere conto correttamente della ridefinizione del perimetro medesimo operata con il decreto del
Ministero dell’ambiente dell’8 agosto 2014. |
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Contributo
imprese armatoriali |
Il comma 357,
sostituito al Senato, autorizza un
contributo ventennale di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento di progetti innovativi nel
campo navale. Nel testo approvato dalla Camera, la
disposizione prevedeva invece la soppressione del contributo ventennale pari
a 5 milioni a decorrere dal 2014, di cui all’art. 1, comma 38, secondo periodo
della legge n. 147 del 2013, finalizzato alla prosecuzione degli interventi
in favore degli investimenti delle imprese marittime. Il comma
358 provvede alla copertura finanziaria, a valere sul fondo per gli
interventi strutturali di politica economica. |
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Mutui
ferrovie in concessione |
Il comma 359 riduce di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di
euro a decorrere dal 2016 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13,
comma 12, della legge n. 67 del 1988, finalizzata al finanziamento, per
capitale e interessi, dei mutui che sono autorizzati a contrarre le ferrovie
in regime di concessione e in gestione commissariale governativa. |
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Pedemontana
Formia |
Il comma 360 riduce di 3 milioni di euro per l'anno 2015 l’autorizzazione di
spesa relativa al contributo quindicennale per realizzazione di opere
infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui al comma 981 dell’art. 1
della legge n. 296 del 2006. |
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Reggio
Calabria |
Il comma 361 riduce di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2015,
l’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di
Reggio Calabria di cui al comma 1 dell’articolo 144 della legge n. 388 del
2000. |
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ANAS |
Il comma
362, modificato al Senato, riduce dal 42
al 21 per cento la quota delle risorse da corrispondere direttamente ad ANAS
S.p.A. e derivanti dal pagamento del canone
annuo che le concessionarie autostradali sono tenute a versare allo
Stato. Di conseguenza, ANAS SpA effettua risparmi
di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche
in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al
funzionamento amministrativo. Al Senato č stato
precisato che la riduzione opererŕ a decorrere dal 2017. |
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Disposizioni
in materia di difesa |
Il comma 363 abroga l’indennitŕ di
trasferimento prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86 del
2001. Il comma 364 fissa in quattro anni la
durata della permanenza all’estero del personale militare ivi chiamato a
ricoprire determinati incarichi. Il comma 365 prevede l’abrogazione
dell’articolo 565-bis del Codice dell’ordinamento militare che
disciplina la cosiddetta “Mini naja” inserita nel nostro ordinamento in virtů
dei commi 5-bis e ss. dell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del
2010, il cui contenuto č stato successivamente riassettato nel Codice
dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010). Il comma 366 modifica l'articolo 1461
del Codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia
mauriziana, onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio
militare, non č coniata in oro. Il comma 367 esclude la possibilitŕ per
il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto
collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze
del personale della difesa, precisando che non possono essere esperite nuove
gare per l’affidamento del servizio e non puň essere esercitata la facoltŕ di
rinnovo anche nel caso in cui tale facoltŕ fosse prevista in origine negli
atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs.
n. 163 del 2006. Il comma 368 riduce da 55 a 6 gli
alloggi di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza
(ASIR). Il comma 369 stabilisce che, in
relazione a quanto disposto dal comma 368, si provvede ad apportare le
necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di
servizio militari. Il comma 370 č diretto a sopprimere
l’inciso recato dall’articolo 906, comma 1, del Codice dell’ordinamento
militare, in base al quale, ai fini dell’applicazione dell’istituto
dell’aspettativa per riduzione quadri non si tiene conto, ai fini del computo
delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprano specifichi incarichi
internazionali all’estero, individuati con decreto del Ministro della difesa. Il comma 371 dispone la riduzione del 10
per cento, a partire dal primo gennaio 2015, della dotazione organica
complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti
militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari. Il comma 372 dispone la riduzione del 20
per cento dell’attuale contingente di personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito
regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina
attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia militare). Il comma 373, modificato
al Senato, novella l’articolo 584 del decreto legislativo n. 66 del
2010 riducendo di euro 4.000.000, a decorrere
dall’anno 2018 gli oneri relativi alle consistenze di ciascuna
categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto determinate con
decreto del Ministro della difesa e poste a carico del Ministero delle
infrastrutture. Nel testo approvato dalla Camera
tali oneri venivano ridotti di euro 3.985.000 per l’anno 2015 e di 4.000.000
a decorrere dall’anno 2016. I commi 374–377 recano norme in materia
di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla
destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la
cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari. Il comma 378 abroga l’articolo 1095 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali
appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente
generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche
previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di
permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale. Il comma 379, differisce dal 2014 al
2016 il termine previsto dall’articolo 2190 del Codice dell’ordinamento
militare entro il quale le unitŕ produttive e industriali gestite
dall’Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l’obiettivo
dell’economica gestione, assicurando una riduzione delle spese per il
personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento
rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. Inoltre, si dispone la proroga dal
2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti dell’Agenzia Industrie
difesa. Infine, il comma ridetermina in 12 unitŕ gli uffici dirigenziali di
livello non generale dell’Agenzia industrie difesa. Il comma 380 modifica l’articolo 535,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi
prevedendosi l’integrale assegnazione alla societŕ “Difesa Servizi SPA” delle
risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai
servizi resi a terzi, al fine dello svolgimento delle attivitŕ negoziali
proprie della stessa societŕ. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della
Difesa. |
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Disposizioni
in materia agricola |
Il commi da 381 a 383 dispongono
l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che
assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la
sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.. Il comma 384 modifica l'articolo 1,
comma 517, della legge di stabilitŕ 2013 (legge n. 228 del 2012), il quale,
per effetto da ultimo della modifica operata dall'articolo 1, comma 710,
della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilitŕ 2014), riduceva del 15 per
cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i consumi medi standardizzati di
gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002. Il comma 130 in esame
mantiene la riduzione vigente soltanto per il 2014, mentre la aumenta al 23
per cento a decorrere dal 2015. Il comma 385 prevede che, a decorrere
dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l’autorizzazione di
spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge
finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della L n. 244/2007). Il comma 386 prevede che una quota delle
disponibilitŕ in conto capitale a favore del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per le attivitŕ di competenza del medesimo
Ministero finanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999, puň essere destinata a
favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari. |
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Gestione
della tesoreria di Stato |
I commi 387-388 apportano modifiche al
D.P.R. n. 398/2003 (testo unico in materia di debito pubblico). Tra le
modifiche introdotte – riguardanti, tra l’altro, la gestione delle
disponibilitŕ del Tesoro presso la Banca d’Italia ed il fondo ammortamento
titoli di Stato – si segnala quanto segue: § il Tesoro č autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in
relazione alle operazioni in strumenti
derivati. La garanzia č costituita da titoli di Stato di Paesi dell’area
dell’euro denominati in euro oppure da disponibilitŕ liquide gestite attraverso
movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti
(comma 387, lett. b); § al portafoglio
attivo, alle giacenze del fondo
ammortamento titoli di Stato, ai
conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquiditŕ, intestati al Ministero dell’economia presso il sistema bancario e
utilizzati per la costituzione delle
garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5
(modificato dalla disposizione in commento), in base al quale su tali conti non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresě ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca
d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati
assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento
non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione di
tale disposizione sono nulli e la nullitŕ deve essere rilevata d'ufficio dal
giudice. Tali atti non comportano alcun onere di accantonamento sulle
giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento; § il Ministero e la Banca d’Italia
stabiliscono mediante convenzione,
in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale
europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilitŕ e dei
conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui
la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri
di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca
d’Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che
costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il
suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria,
si applica un tasso di interesse negativo. Il Ministro č autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d’Italia, ad assumere direttamente la
gestione, nell’ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi
disponibili nel conto disponibilitŕ, anche affidando a tal fine determinati
servizi, operazioni o adempimenti a uno o piů intermediari finanziari, nonché
stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa (comma 387, lett. c)); § in coerenza con gli indirizzi di politica
monetaria della Banca centrale europea, il conto denominato “Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato”, istituito presso la Banca d’Italia con lo scopo di ridurre la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione, č trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono
stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalitŕ di gestione e di
movimentazione delle giacenze (comma 387, lett. d));
§ č soppressa la disposizione che autorizza
la Banca d’Italia a prelevare dal predetto Fondo la somma corrispondente
all’ammontare dei costi delle relative operazioni; § con decreto del ministro competente sono
stabilite le modalitŕ procedurali per l’effettuazione delle operazioni di
utilizzo del Fondo. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto,
sono abrogati gli articoli da 48 a 52 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 398, relativi alle modalitŕ di utilizzo del
fondo (comma 388). |
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Regime
fiscale titoli Cassa depositi e prestiti |
Il comma 389 abroga il comma 2
dell’articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in
materia di regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa
depositi e prestiti SPA (CDP). Si rammenta che l’articolo in questione al
comma 1, lettera a) prevede l’equiparazione del regime fiscale
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi vigente per i titoli di
Stato (quindi nella misura ridotta al 12,5%) anche ai proventi dei buoni
fruttiferi postali e degli altri titoli emessi da CDP per finanziarie le
amministrazioni pubbliche; la lettera b) del medesimo comma prevede che a CDP
si applichi il regime fiscale in materia di IRES, IRAP, imposta di bollo,
registro, ipocatastale e qualunque altra imposta
diretta e indiretta vigente per le banche. Il comma 2 del ricordato articolo
22-quinquies che si abroga
subordina invece l'attuazione delle disposizioni fiscali sopra richiamate all’autorizzazione della Commissione europea,
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. |
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Conti
di tesoreria centrale infruttiferi |
Il comma 390
introdotto al Senato, stabilisce che, ad eccezione di alcuni conti elencati
in un apposito allegato della legge di Stabilitŕ, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato diventano infruttiferi a partire dall’entrata in vigore della legge di
Stabilitŕ. |
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Camere di
commercio: tesoreria unica e tesoreria unica “mista” |
Il comma 391 prevede l’assoggettamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984,
prevedendone l’inserimento nella Tabella A della citata legge. Si ricorda che
tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente
rientranti nel sistema di tesoreria unica, ne erano fuoriusciti a decorrere
dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge
finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005). Tale disposizioni viene,
conseguentemente, abrogata. I commi 392-394 definiscono la procedura per l’assoggettamento delle
camere di commercio alla tesoreria unica, fissando alla data del 30 giugno 2015 il termine entro cui i
tesorieri o cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le disponibilitŕ liquide,
attualmente depositate presso gli stessi, sulle rispettive contabilitŕ
speciali, sottoconto fruttifero, che saranno aperte
presso la tesoreria statale. Č inoltre prevista la smobilizzazione
degli investimenti finanziari, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e finanze del 27 aprile 2012, e il versamento delle relative
risorse sulle contabilitŕ speciali aperte presso la tesoreria statale. Il comma 394 č stato modificato al Senato, rendendo il
trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio omogeneo
a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica,
stabilendo l’esclusione dei titoli di
Stato dall’obbligo di smobilizzo e la possibilitŕ di non procedervi nel
caso in cui il valore di mercato degli strumenti finanziari interessati alla
cessione sia inferiore al prezzo di acquisto in uno dei giorni ricompresi tra
il 16 ed il 30 aprile 2015. Il comma 395 estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione
dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti
locali, enti del comparto sanitŕ, autoritŕ portuali e universitŕ e il mantenimento per tali enti,
fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1
della legge n. 720/1984. entro il 30 giugno 2015, lo smobilizzo degli
eventuali investimenti finanziari, |
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Contabilitŕ
speciale per il Fondo garanzie dello Stato |
Il comma
396 introdotto al Senato istituisce una apposita contabilitŕ speciale al fine di consentire l’operativitŕ delle risorse,
pari ad 1 miliardo di euro per il 2014, stanziate
nel Fondo istituito presso il Ministero dell’economia volto ad integrare
le risorse del bilancio statale destinate alle garanzia rilasciate dallo Stato, in modo da consentire
l’utilizzabilitŕ di tali risorse anche negli anni successivi al 2014
medesimo. A tal fine, viene novellato il comma 6 dell’articolo 37 del D.L. n.
66/2014, che istituisce il Fondo in questione. Il comma 397, aggiunto anch’esso al Senato, dispone che la
suddetta disposizione entri in vigore dalla data di pubblicazione della
presente legge di Stabilitŕ nella G.U. |
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Contributo
alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie |
I commi 398 e
399 stabiliscono che il concorso
alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario determinato
dall'art. 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014, in 750 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015-2017: § č esteso al 2018; § č incrementato di 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2015 al 2018. |
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Concorso alla finanza
pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano |
Il comma 400, modificato al Senato, stabilisce
un ulteriore concorso delle regioni a
Statuto speciale alla finanza pubblica pari complessivamente a 467 milioni di €
per gli anni 2015-2017 e di 513 milioni di euro
per il 2018. Per quanto riguarda le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il 2018 l'ulteriore contributo č stabilito dalla tabella in 25 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano e 21 milioni
di euro per la Provincia autonoma di Trento, al fine di adeguare le norme
sull'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, alla nuova disciplina stabilita dai successivi commi da
406 a 413, di recepimento dell'accordo (vedi
infra) siglato il 15 ottobre 2014 tra lo Stato e i suddetti enti (nel
testo approvato dalla Camera il contributo stabilito era di 44 milioni di
euro per la Provincia autonoma di Bolzano e di 37 milioni di euro per la
Provincia autonoma di Trento per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017).
Conseguentemente č soppresso l’ex comma
145 dell’articolo 2 del ddl nel testo approvato
dalla Camera che disciplina, esclusivamente con riferimento alle Province
autonome, le modalitŕ di realizzazione del contributo suddetto. Le modalitŕ di
contribuzione sono stabilite nei commi
da 401 a 405 e da 414 a 417.
Ciascuna autonomia č tenuta ad assicurare il contributo alla riduzione della
spesa, nella misura stabilita dalla legge, in termini di indebitamento netto
nell'ambito della disciplina del patto di stabilitŕ vigente per quella
regione (commi 401 e 402). Deve
inoltre essere assicurato, da parte di ciascuna autonomia, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare (vale a dire che ci deve essere comunque
una riduzione di uscite dal bilancio dello Stato), nelle modalitŕ stabilite
con norme di attuazione e fino alla loro emanazione, attraverso modalitŕ
indicate dalla legge medesima (commi
403 e 404). Si stabilisce, in particolare che: § la regione Valle d’Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Sicilia assicurano il contributo di
cui al comma 400 nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 454,
della legge n. 228 del 2012, concernente la disciplina del patto di stabilitŕ
interno in termini di competenza euro compatibile (comma 401); § la regione Sardegna assicura il contributo di
cui al comma 400 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio,
secondo le modalitŕ previste dall’articolo 42, comma 10, del decreto-legge n.
133 del 2014 (comma 402); § le regioni
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in
termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella
di cui al comma 400, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42 e fino all'emanazione delle norme di attuazione del citato
articolo 27, l'importo del concorso complessivo č accantonato, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 403); § le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione
del citato articolo 27, versano all’erario l'importo del concorso complessivo
di loro pertinenza entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e
delle finanze č autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere
sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette autonomie (comma 404). Il comma 405
modifica l'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dispone
che il MEF, laddove necessario, deve comunicare alla regione Sicilia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo
rideterminato in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti
a carico delle autonomie speciali con legge statale. Si sancisce che le autonomie speciali devono comunque
garantire il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche come
eventualmente rideterminato a seguito dei commi da 398 a 417 (comma 414). Anche per le Regioni
a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46, commi 1-5,
per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di
indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare (commi 415 e 416). Gli
importi imputati a ciascuna autonomia sono riportati nella tabella di cu al
comma 400, ma possono essere modificati, ad invarianza dell'importo
complessivo, mediante accordo da sancite entro il 31 gennaio di ciascun anno
(comma 417) in sede di Conferenza
Stato-Regioni. L'accordo dovrŕ poi essere recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. |
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Accordo
tra |
I commi da 406 a 413
introdotti al Senato, recepiscono l'accordo
siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le norme modificano l’ordinamento
finanziario dei tre enti, secondo le procedure previste dall’articolo 104
dello statuto (DPR 670/1972) ed entrano in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della legge (comma
406). In conseguenza delle modifiche apportate dai commi in esame, sono
stati modificati gli importi dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica
stabilito per le Province autonome dal comma 400 del disegno di legge in
esame (vedi). Le disposizioni
comportano oneri per 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017 e 35 milioni per il 2018, compensati per i corrispondenti importi sul
Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE). Il comma 407 apporta
modifiche all'ordinamento finanziario della Regione e delle Province autonome
contenuto nello statuto (DPR 670/1972), a decorrere dal 1° gennaio 2015, concernenti la rimodulazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA
tra la Regione e le Province (lettere a) e c)); l'attribuzione alle Province
della facoltŕ di disciplinare interventi di credito d'imposta (lettera b); la disciplina della riserva all'erario (lettera d)) e la
disciplina del disciplina del concorso
della Regione e delle Province autonome agli
obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilitŕ) contenuta
nell'articolo 79 dello statuto (lettera e). Per quanto concerne la disciplina del concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la nuova disciplina definisce il sistema territoriale regionale integrato, quale complesso di enti
tenuto a raggiungere gli obiettivi prefissati; le province attuano il
coordinamento della finanza pubblica provinciale e definiscono concorsi e
obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Non sono
applicabili alla Regione e alle Province disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi
comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilitŕ
interno, diversi da quelli
previsti dalle norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse.
La norma determina il contributo
alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato,
in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. A decorrere dal
2016, inoltre, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018,
il conseguimento del pareggio del
bilancio č il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province
autonome. Le stesse sono tenute inoltre a recepire nel proprio ordinamento,
entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal D.Lgs. 118/2011. Il comma 408
stabilisce l'obiettivo del patto di
stabilitŕ interno per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in conformitŕ alla legislazione vigente e
a quanto definito nell'accordo. Per gli anni indicati la norma sostituisce
l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi
del patto (comma 409). Il comma 410 determina
il contributo in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al
pagamento degli oneri del debito pubblico per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le Province e la Regione possono
concordare di attribuire una quota del contributo alla Regione. Il comma 411 dispone
al fine di favorire la determinazione delle quote delle accise sugli altri prodotti energetici (combustibili da riscaldamento)
spettanti alle Province. L'ammontare del gettito dovrŕ essere determinato
annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna
Provincia. Il comma 412 stabilisce
che le riserve all'erario
stabilite dalla legge di stabilitŕ 2014 (comma 508) sono restituite alla Regione ed alle Province nel limite di 20 milioni
a decorrere dal 2019, previa individuazione della relativa copertura
finanziaria. Il comma 413 contiene
una disposizione per la Provincia
autonoma di Trento che viene autorizzata ad attivare una procedura di estinzione anticipata dei mutui dei
propri comuni, utilizzando le proprie disponibilitŕ di cassa, mediante
anticipazioni di fondi ai comuni. |
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contenimento
della spesa per Province e cittŕ metropolitane |
I commi 418 e 419 stabiliscono che le province e le cittŕ metropolitane
concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione
della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000
milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal
2017. Con decreto ministeriale č stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente
versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e
fabbisogni standard. Si dispongono poi le modalitŕ di recupero, in caso di mancato
versamento del contributo entro il 30 aprile di ciascun anno. Il comma 420 prevede il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
per le province delle regioni
a statuto ordinario: § di ricorrere a mutui per spese non
rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; § di effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicitŕ e di rappresentanza; § di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilitŕ; § di acquisire personale attraverso
l'istituto del comando. § di attivare rapporti di lavoro ai sensi
degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e
110 (incarichi a contratto) del D.Lgs. n. 267 del
2000; § di instaurare rapporti di lavoro
flessibile; § di attribuire incarichi di studio e
consulenza. |
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Personale province e cittŕ metropolitane |
I commi da 421 a 429,
introdotti al Senato, dispongono la riduzione
del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di
province e cittŕ metropolitane con la contestuale definizione di un
procedimento volto a favorire la mobilitŕ
del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche
amministrazioni, a valere sulle facoltŕ assunzionali
degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni nel
2015 e 3 milioni nel 2016 si provvede mediante riduzione del fondo per gli
interventi strutturali di politica economica. Si prevede, inoltre, che cittŕ
metropolitane e province possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60
milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione
professionale e l’accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo
indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi
per l’impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in
relazione all’attuazione della Garanzia giovani. Piů nel dettaglio: il comma 421 prevede
che la dotazione organica delle cittŕ
metropolitane e delle province delle regioni ordinarie (di seguito
“enti”) sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014, ridotta,
rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con
territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti
possono comunque deliberare una riduzione superiore; il comma 422 dispone
che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga
individuato il personale che rimane
assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilitŕ, nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale previste dalla normativa vigente; il comma 423 prevede
che siano definite le procedure di
mobilitŕ del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il
personale destinatario delle procedure di mobilitŕ, che conserva la posizione
giuridica ed economica maturata, č ricollocato, prioritariamente, ai sensi
del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali) e, in via subordinata, ai
sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.); il comma 424
disciplina il ricollocamento del
personale in mobilitŕ presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti
locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
delle unitŕ soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilitŕ; inoltre,
la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato
negli anni 2014 e 2015 č destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale
in mobilitŕ. Le spese del personale
cosě ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di
personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006,
in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con
riferimento al valore medio del triennio precedente”); il comma 425 disciplina
il ricollocamento del personale in
mobilitŕ presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, le universitŕ e gli enti pubblici non economici, sulla
base di una ricognizione dei posti
disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti,
riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilitŕ delle risorse destinate, per gli anni 2015 e
2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di
concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando prioritŕ alla ricollocazione presso gli
uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il
miglioramento dell’allocazione del personale presso le PA (istituito
dall’articolo 4, comma 1, del DL n. 90 del 2014), prescindendo
dall’acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento
economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione
cedente. Il Dipartimento pubblica l’elenco dei posti comunicati sul proprio
sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilitŕ
previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare
assunzioni a tempo indeterminato; il comma 426 proroga
(dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre
2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A.
In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le
amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8
e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo
indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo
determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze;
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili
(iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “prioritŕ”); il comma 427 prevede
che nelle more della conclusione delle procedure di mobilitŕ il relativo
personale rimane in servizio presso le cittŕ metropolitane e le province, con
possibilitŕ di avvalimento da parte delle regioni e degli enti
locali sulla base di apposite convenzioni; il comma 428 prevede
che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilitŕ non sia
completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a
definire criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con
maggiore anzianitŕ contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa
comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a
conclusione dei processi di mobilitŕ il personale č collocato in
disponibilitŕ, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro e un'indennitŕ pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata
massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell’articolo 33, commi 7 e 8, del
d.lgs. n.165/2001); il comma 429 prevede
che allo scopo di consentire il regolare funzionamento
dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i giovani",
le cittŕ metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino
delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia
di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il
rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale, possano finanziare
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di
lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa strettamente indispensabili
per la realizzazione di attivitŕ di gestione dei fondi strutturali e di
interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei
fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di
tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi
operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali č
autorizzato, nei limiti di 60 milioni
di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale
e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n.
845/1978), a concedere anticipazioni
delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a
titolaritŕ delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi
strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al
Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo
stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa |
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Mutui
delle province |
Il comma 430, introdotto
al Senato, prevede, a seguito del
processo di trasferimento delle funzioni delle province, che esse possano
rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2015 con conseguente
rimodulazione del relativo piano di ammortamento, con onere a carico
dell’ente richiedente |
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Piano
nazionale riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate |
I commi da 431 a 434,
introdotti al Senato, disciplinano la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate. In particolare, il comma
431 prevede che i Comuni
elaborino progetti di riqualificazione costituiti da un
insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualitŕ
del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, e entro il 30 giugno 2015 li trasmettano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, č prevista
l’approvazione di un bando,
contenente le modalitŕ e le procedure per la trasmissione dei progetti,
attraverso l’emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del
turismo. Il comma 432
stabilisce che il suddetto D.P.C.M.
contenga: § la costituzione e il funzionamento,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato per la
valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale (lett. a); § la documentazione che i comuni
devono allegare ai progetti (lett. b); § la procedura per la presentazione
dei progetti (lett. c); § i criteri di valutazione dei
progetti da parte del Comitato (lett. d). Il comma 433
disciplina la procedura per la selezione dei progetti comunali da inserire
nel Piano, la stipula di convenzioni o accordi di programma con i Comuni
promotori dei progetti medesimi, la trasmissione di dati e informazioni
finalizzate al monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce
il Piano. Il comma 434
istituisce il Fondo per
l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e
fino al 31 dicembre 2017, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, contenente le somme da trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine č autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. |
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Riduzione Fondo
di solidarietŕ comunale |
Il comma 435 stabilisce che la dotazione del Fondo di solidarietŕ
comunale č ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Il comma 436 riduce al 50 per cento la
misura del concorso alla riduzione di spesa dei comuni colpiti da determinati
eventi sismici negli ultimi anni (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa
Carrara 2013). |
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Misure
per |
I commi da 437 a 449,
introdotti al Senato, recano diverse misure
per i territori colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo. Il comma 437 consente al CIPE, al fine di assicurare la continuitŕ delle attivitŕ di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori
colpiti dal sisma, di continuare a destinare quota parte delle risorse
statali stanziate allo scopo anche al finanziamento
di servizi di natura tecnica e di
assistenza qualificata, sulla base delle esigenze effettive documentate
da parte degli enti locali e degli uffici statali preposti alle attivitŕ
della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 438
stabilisce che – per finalitŕ relative all’ultimazione delle attivitŕ volte
alla rimozione delle macerie - le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze concernenti le
operazioni di movimentazione e trasporto del materiali derivanti dal crollo
degli edifici pubblici e privati, dalle attivitŕ di demolizione e
abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da
interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, si avvalgono dei siti di stoccaggio
autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere in cui siano
disponibili aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio statale. Il comma 439 prevede la vigilanza da
parte delle pubbliche amministrazioni affinché i soggetti incaricati dei
lavori effettuino Ia demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i
materiali indicati nel precedente
comma 438 in categorie omogenee,
caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel
rispetto del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, e
procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. Il comma 440 attribuisce agli Uffici
Speciali per la ricostruzione (di cui all’articolo 67-ter del D.L.
n. 83 del 2012) anche il compito del monitoraggio dei materiali di cui al
comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati
conseguenti al sisma del 2009. Al fine di garantire la tracciabilitŕ del
materiali e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione
degli stessi, il comma in esame prevede l’obbligo
per i soggetti incaricati dei lavori di registrarsi nella banca dati di
gestione delle macerie secondo modalitŕ che verranno definite con
provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta
esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e alla rimozione dei
materiali derivanti da interventi edilizi privati comporta Ia revoca delle quote dei contributi destinati a tali
finalitŕ, nonché Ia revoca delle autorizzazioni ed
abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti. Il comma 441 prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal
Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero
dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con
il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma
siglato in data 14 gennaio 2013, tra il Ministero dell’ambiente ed il Comune
dell’Aquila, concernenti, tra l’altro, le azioni di recupero e
riqualificazione ambientale della cava ex Teges in
localitŕ Pontignone- Paganica- Comune dell’Aquila,
le macerie indicate al comma 438, vengano prioritariamente conferite presso il deposito localizzato in tale cava.
La norma proroga, altresě, il termine per l’autorizzazione per l’esercizio
del suddetto impianto, per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti
da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009, fino
all’esaurimento della sua capacitŕ, per la gestione dei rifiuti derivanti
dalle attivitŕ indicate al comma 438, conferiti
secondo la classificazione del d.lgs. 152/2006. Il comma in esame prevede
altresě che le economie derivanti
dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il
finanziamento di ulteriori interventi, e che i singoli comuni del cratere o
il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il gestore dell’impianto ex Teges, per le
attivitŕ di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale. Si ricorda
che misure per agevolare la rimozione delle macerie e piů in generale le
operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli
edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in Abruzzo sono
presenti nell’O.P.C.M. 3923/2011, come modificata dalla O.P.C.M. 4014/2012, e
inoltre disposizioni per la bonifica della cava ex Teges
sono presenti all’art. 2, commi 4 e 5, della citata O.P.C.M. 3923/2011.
L’articolo 8 del D.L. 43/2013, inoltre, reca norme per la prosecuzione delle
attivitŕ di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in
Abruzzo Il comma 442, al
fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in
data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013,
autorizza il Presidente della regione Abruzzo, d’intesa con il Governo e i comuni
interessati, a rimodulare i fondi
di cui ai decreti commissariali n. 49/2011 e n. 114/2012 (concernenti la
realizzazione del polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento
e smaltimento dei rifiuti derivati dal crollo degli edifici pubblici e
privati) per il ripristino ambientale
delle discariche comunali, anche
in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d’intesa del
25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie, previsto
nell’OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e i comuni
interessati. Il comma 443
disciplina l’utilizzo delle eventuali economie di spesa- ottenute dalla
differenza tra il contributo a fondo perduto concesso (ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del D.L. 39/2009) agli interventi di ricostruzione/riparazione degli
immobili ed il costo effettivo dei medesimi interventi, comprensivo delle
somme a disposizione – risultanti dai dati di monitoraggio di cui al D.M.
economia e finanze 29 ottobre 2012. Tali economie
restano destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di
ulteriori interventi e, a tal fine, trasferite
dagli istituti di credito ai
comuni competenti, previa autorizzazione del MEF. L’art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009, per
il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, ha consentito
alle banche operanti nei territori colpiti dal sisma di contrarre
finanziamenti fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, al fine di concedere
finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche,
per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione
principale o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. In attuazione dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012, che ha disposto
l’esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di
ricostruzione e la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell’economia
e delle finanze (MEF), con il D.M. 29 ottobre 2012 č stato imposto agli
Uffici speciali per la ricostruzione di rendere disponibili alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il MEF, le informazioni riguardanti il monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione. Il comma 444 persegue
la medesima finalitŕ del comma precedente, vale a dire quella di riutilizzare
le economie per consentire ai comuni
il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. A tal
fine stabilisce che le economie ottenute dalla differenza tra le somme
stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso
finanziamenti diretti dei Comuni (la
formulazione appare perň generica, in quanto non indica, come invece fa il
comma precedente, quali siano le somme stanziate a cui si fa riferimento),
restano nella disponibilitŕ degli stessi Comuni per il finanziamento di
ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze e con apposita risultanza dal
monitoraggio della ricostruzione privata (di cui si č detto con riferimento
al comma precedente). Il comma 445 - al fine
dl completare le attivitŕ finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto
urbano, sociale e occupazionale della cittŕ dell’Aquila a seguito del sisma
dell’aprile 2009 – autorizza il Comune
dell’Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre
il 31 dicembre 2015 i contratti (anche
se la norma non lo prevede espressamente, dovrebbe trattarsi di contratti a
tempo determinato), stipulati sulla base della normativa emergenziale: §
nell’ambito dei seguenti limiti
di spesa: 1,7 milioni di euro per il comune dell’Aquila e 0,5 milioni per i
Comuni del cratere sismico, a valere sulle economie accertate dal
titolare dell’Ufficio Speciale della cittŕ deIl’Aquila
nell’ambito delle risorse di cui aIl’O.P.C.M. n.
4013 del 23 marzo 2012; La
citata ordinanza stima gli oneri dovuti agli interventi previsti dalla medesima
in 181,4 milioni di euro, che vengono coperti utilizzando le risorse di cui
all'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009, che fa riferimento tra l’altro alle
assegnazioni annuali del CIPE nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione. §
e anche in deroga alle
vigenti normative in materia di
vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso la P.A. (di cui al
d.lgs. 368/2001, al D.L. 78/2010, al d.lgs. 267/2000 e al d.lgs. 165/2001,
anche con riferimento all’art. 19 in materia di incarichi di funzioni
dirigenziali) e di spesa del personale
(di cui alla L. 296/2006 e al D.L. 112/2008). Si
tratta di una norma analoga a quella che il comma 349 dell’art. 1 della L.
147/2013 (stabilitŕ 2014) ha disposto relativamente all’anno 2014. Il comma 446 – al fine
di assicurare la stabilitŕ dell'equilibrio finanziario degli enti di seguito
indicati - prevede l’assegnazione di un contributo
straordinario, per l’esercizio 2015, sulla base dei maggiori costi
sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione
emergenziale, nel limite complessivo di 21
milioni di euro, cosě ripartito: §
17 milioni di euro per il comune dell’Aquila; § 2,5 milioni di euro per gli
altri comuni del cratere; § 1,5 milioni di euro per la
provincia dell’Aquila. Si
fa notare che tale norma č analoga a quelle disposte per gli esercizi
precedenti dall’art. 23, comma 12-septies,
del D.L. n. 95/2012 (per l’esercizio 2012); dall’art. 1, comma 289, della L.
n. 228/2012 (per il 2013) e dal comma 350 dell’art. 1 della L. 147/2013 (per
il 2014). L’unica differenza rispetto agli esercizi precedenti č che nel
comma in esame non compare, tra le finalitŕ, quella di garantire la
continuitŕ del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Alla copertura degli
oneri citati si provvede, ai sensi del comma
447, a valere sulle risorse del “Fondo
per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art.
10, comma 5, del D.L. 282/2004). Il comma 448 prevede
l’esenzione dal pagamento della TASI
per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009,
distrutti o oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente. L’esenzione, decorrente
dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilitŕ dei
fabbricati stessi. Alla
copertura degli oneri citati, pari
a 500.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede, ai sensi del comma 449, a valere sulle risorse del
“Fondo per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art.
10, comma 5, del D.L. 282/2004). |
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Unioni e
fusioni di comuni |
Il comma 450 introduce incentivi per le unioni e fusioni di
comuni prevedendo che: § ai comuni istituiti a seguito di fusioni
che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore
al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli
stabiliti dalla normativa vigente per l’assunzione
mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della
spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell’anno
precedente la fusione, ed i vincoli generali sull’equilibrio dei bilanci; § per i comuni che esercitano in forma
associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione –
le spese di personale e le facoltŕ di
assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi
mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli
previsti dalle vigenti disposizioni e dell’invarianza della spesa
complessiva; § il contributo
di 5 milioni stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120
del 2013 – che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota
spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietŕ comunale per un importo
complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad
incremento di un trasferimento giŕ riconosciuto agli enti locali da una
precedente disposizione (art. 53, comma 10 L. 388/2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per
l’esercizio associato delle funzioni. Il comma 451 apporta una serie di
modifiche alla legislazione vigente al fine di stabilire che il contributo al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle province, delle cittŕ metropolitane e dei
comuni č dovuto anche per l’anno
2018. |
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Commissario straordinario Regione Piemonte |
I commi da 452 a 458 introdotti
al Senato, intervengono sulla situazione di criticitŕ finanziaria della Regione Piemonte mediante
l’istituzione di un “Commissario
straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della
regione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, e la
contestuale apertura di una apposita contabilitŕ speciale. In
ordine a tale situazione rileva la delibera della Corte dei conti (n.237 del 10 ottobre 2014) di parifica solo parziale del rendiconto
2013 della Regione, con contestuale impugnazione presso la Corte
costituzionale delle leggi regionali n. 16 e 19 del 2013, con le quali la
regione medesima ha utilizzato, come fonti di finanziamento del pregresso
disavanzo d’amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, le
risorse messe a disposizione dallo Stato: risorse attivate con specifici
contratti intercorsi con il Ministero dell’economia, per il pagamento dei
debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legge
n.35/2015, ed ammontanti complessivamente a circa 2,55 miliardi. Si dispone pertanto (commi da 452-454), oltre alla
istituzione dell’organo straordinario, che lo stesso assuma, con bilancio separato da quello
regionale: a) i debiti commerciali della regione al 31
dicembre 2013, per un importo non superiore alle risorse assegnate alla
regione medesima a valere sul Fondo di cui agli articolo 2 e 3 del suddetto
decreto-legge n.35 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili,
anche sanitari, alla suddetta data; b) il debito contratto per l’acquisizione,
nei confronti del bilancio statale, delle anticipazioni di liquiditŕ per far fronte ai pagamenti dei debiti
di cui sopra, diversi da quelli sanitari, nonché, eventualmente, anche quello
contratto per il pagamento dei debiti
sanitari. Il Commissario straordinario viene quindi autorizzato (comma 455), per procedere al
pagamento dei debiti in tal modo posti a carico della gestione, a contrarre –
con ammortamento sulla gestione medesima - le anticipazioni di liquiditŕ giŕ
assegnate alla regione ma non ancora erogate (a seguito, presumibilmente,
dell’intervento del giudice contabile sopra richiamato). Per il concorso agli oneri
della gestione la Regione costituisce
un apposito fondo (di spesa corrente) dotato di 56 milioni nel 2015 e di
126 milioni annui dal 2016 al 2045. In caso di assunzione anche dei debiti
sanitari, tale fondo č incrementato
di 95 milioni nel 2015 e di 96,5 milioni annui dal 2016 al 2045. Mentre la
prima dotazione č finanziata dagli effetti positivi sul disavanzo regionale
derivanti dal trasferimento dei debiti alla gestione commissariale, e
pertanto l’emendamento non ne reca la copertura, l’incremento andrŕ invece coperto mediante variazione in aumento, disposta dal Commissario,
delle aliquote fiscali regionali
(comma 456). La gestione termina quanto risultano pagati tutti i debiti
commerciali, anche sanitari. Alla chiusura della gestione il bilancio dello
Stato (sul quale gravano le anticipazioni concesse al Commissario ai sensi
del comma 455) subentra nei rapporti attivi nei
confronti della regione Piemonte per quanto concerne la destinazione
delle risorse dei fondi dalla stessa istituiti per il concorso agli oneri dei
contratti attivati dall’organo straordinario. Il subentro, come precisa anche
la relazione tecnica, č a compensazione dell’ammortamento delle estinzioni di
liquiditŕ a carico del bilancio statale. In proposito si dispone inoltre che
in caso di mancato versamento al
bilancio medesimo del contributo regionale, si procederŕ entro i successivi
60 giorni al recupero del
contributo medesimo sulle giacenze in tesoreria della regione(commi 457-458). |
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Criteri riparto
Fondo di solidarietŕ comunale |
Il comma 459 modifica l'articolo 1,
comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, per incrementare dal 10 al 20% la quota del Fondo di
solidarietŕ comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto
ordinario che deve essere ripartita sulla base delle capacitŕ fiscali nonché dei
fabbisogni standard. |
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Pareggio |
Il comma 460
dispone che a decorrere dal 2015 cessano di avere applicazione per le
regioni a statuto ordinario, le disposizioni in materia di patto di stabilitŕ interno contenute
nei commi dal 448 al 466 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 (L. stabilitŕ
2013). Il comma 461
ribadisce che le norme sulle modalitŕ del concorso delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi e per le finalitŕ di cui agli articoli 117 terzo comma e 119 della
Costituzione. Il comma 462
abroga l'art. 4 del D.L. n. 35/2013 che prevede la possibilitŕ di
sottoscrivere nuovi prestiti o mutui per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano – che abbiano sottoscritto contratti volti ad ottenere
anticipazioni di liquiditŕ per il pagamento di debiti pregressi, o di
prestare garanzie – subordinandola all'attestazione regionale da cui risulti
il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno e la presenza
di un bilancio regionale in situazione di equilibrio strutturale. Il comma 463
prevede che le regioni a statuto
ordinario, a decorrere dal 2016,
in fase di previsione e dal 2015, in fase di rendiconto, debbano conseguire: § un saldo non negativo,
in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
§ un saldo non negativo,
in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti. Da tale saldo sono esclusi l’utilizzo del risultato di
amministrazione di parte corrente e del fondo di cassa, il recupero del
disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015,
per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio
di parte corrente č dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con
l’esclusione dei rimborsi anticipati. |
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Computo
dei saldi per il pareggio |
Il comma 464
specifica quali entrate e quali spese rilevano per il calcolo dei saldi
previsti dal comma 463 dettando norme differenziate, applicabili nel solo
2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione contabile
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 465, modificato al Senato, prevede
che, per il solo anno 2015, per
gli equilibri di cui al comma 463 rilevano,
nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro: 1.
ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo
di cassa al 1° gennaio 2015 (gli incassi per accensione di prestiti
riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti); il comma 465 č stato modificato al Senato
specificando che, si tenga anche conto della quota del fondo di cassa alimentato
dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1-1-bis del
D.Lgs. 625/1996, vale a dire le royalty per le
concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma. 2.
ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi
delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; 3.
ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; 4.
ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi
della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti; 5.
ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per
accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli
esercizi precedenti. Il comma 466
prevede una serie di esclusioni dai
saldi di cui al comma 463. In particolare, non rilevano: 1.
nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463,
per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a
debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre
2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: a.
certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013; b.
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c.
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimitŕ entro la
medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non
rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati per
ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da
escludere dal saldo di cassa; 2.
nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei
crediti e le concessioni di crediti; 3.
nei saldi di competenza e di cassa, le risorse
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative
spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le
spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali. Il comma
467 introdotto al Senato, dispone l’esclusione dal computo del saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilitŕ interno per gli anni 2015 e 2016 delle spese sostenute dalle province e dalle cittŕ
metropolitane in tali anni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine, viene
novellato l'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilitŕ per il
2012), relativo alla disciplina del patto di stabilitŕ interno degli enti
locali, in cui viene inserito il comma 14-quater. Gli enti beneficiari dell'esclusione e
l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1°
marzo 2015, sentita la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali. Si ricorda che una analoga deroga dal patto di stabilitŕ č giŕ vigente
per i comuni (articolo 31, comma 14-ter, della legge n. 183/2011), con
riferimento alle spese sostenute da tali enti per interventi di edilizia
scolastica negli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro
per ciascuno degli anni indicati (deroga introdotta dall’articolo 48, comma 1,
del D.L. n. 66/2014). Il comma 468
dispone la non applicazione delle disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 463
non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145,
primo periodo. Il comma 469
prevede che, a decorrere dal 2016, le regioni debbano approvare il bilancio
di previsione iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale
da garantire il rispetto delle regole dei commi da 460 483. I commi da 470 a
473 dettano specifiche norme per consentire il monitoraggio, da parte
della Ragioneria generale dello Stato, degli adempimenti relativi a quanto
disposto dalla presente disposizione e per l'acquisizione di elementi
informativi utili per la finanza pubblica. I commi da 474 a
478 individuano la disciplina
sanzionatoria nei confronti delle regioni che non conseguano il pareggio
per uno dei saldi di cui al comma 463 (versamento all'entrata del bilancio
dello Stato in proporzione dello scostamento rispetto ai saldi obiettivo,
divieto di impegnare spese correnti, divieto di ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti, divieto di assumere personale, rideterminazione delle
indennitŕ di funzione e dei gettoni di presenza di Presidente e componenti
della Giunta). I commi da 479 a
483, modificati al Senato, sostituiscono, a decorrere dal 2015, la
disciplina concernente le misure di
flessibilitŕ del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine
di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario,
basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Le due forme di
flessibilitŕ – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter
effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti) -
vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari
acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla Regione o
dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo. La modifica introdotta al Senato, estende la
nuova disciplina alle regioni Sardegna,
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Le ultime tre regioni,
per le quali il patto di stabilitŕ č ancora basato sul controllo della spesa
finale, dovranno effettuare la
compensazione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali, sul proprio
obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile. |
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Patto
verticale incentivato |
I commi da 484 a 488, introdotti
al Senato, estendono anche al 2015 la
disciplina del c.d. patto verticale incentivato, che, si ricorda,
costituisce un istituto introdotto dalla legge di stabilitŕ 2013, poi oggetto
di successive modifiche, per favorire una maggiore flessibilitŕ per il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti
territoriali. Il patto in questione prevede (innestandosi sulla disciplina del
patto regionalizzato verticale, che qui non si dettaglia) l’attribuzione alle
regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale che ricevono
trasferimenti erariali. A fronte dell’attribuzione alle regioni del
contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti
nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure
che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo
del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il
contributo assegnato alle regioni č destinato esclusivamente alla riduzione
del debito, e, quanto agli spazi finanziari ceduti agli enti locali, essi
devono essere utilizzati stessi per consentire i pagamenti dei residui
passivi in conto capitale in favore dei creditori. Con riferimento al 2015, l’emendamento attribuisce (comma 484)
alle regioni a statuto ordinario
ed a tre autonomie speciali (Sicilia,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia) un
contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in misura pari all’83,33 per cento (come giŕ
previsto dal patto 2014) degli spazi finanziari che ciascuna regione cede
agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per
cento alle province e cittŕ metropolitane e del restante 75 per cento ai
comuni, (nei limiti di una apposita tabella 1 allegata al ddl.)
per la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno. Gli enti
beneficiari degli spazi medesimi devono utilizzare gli stessi esclusivamente
per pagare i debiti commerciali di
parte capitale maturati al 30
giugno 2014. Viene inoltre stabilito (comma 486) che, stante il vincolo generale dell’invarianza
dell’obiettivo complessivo di ciascun comparto regione-enti locali, nel
cedere gli spazi ciascuna regione migliora per un pari importo il proprio
obiettivo di bilancio, individuato per le RSO e la Sardegna nel saldo tra
entrate e spese finali in termini di cassa ed invece in termini del tetto di
spesa eurocompatibile per la Sicilia ed il Friuli
Venezia Giulia. Si prescrive altresě (comma
487) che all’onere di 1 miliardo
di euro derivante dalle disposizioni in esame si fa fronte mediante una pari riduzione delle disponibilitŕ in
conto residui del Fondo per
assicurare la liquiditŕ per pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti
locali istituito dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n.35 del 2013. Poiché peraltro l’utilizzo di tali disponibilitŕ comporta oneri connessi ai mancati interessi
attivi derivanti dalle minor anticipazioni di liquiditŕ concedibili agli enti
territoriali, cifrati in 10,5 milioni per l’anno 2015, 10,2 milioni per il
2016, nonché 9,9 milioni per il 2017 e 9,6 milioni a decorrere dal 2018, agli
oneri medesimi si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economia (Fondo FISPE) di cui
all’articolo 10 del D.L. n. 282/2004 (comma
488) |
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Patto
di stabilitŕ interno per gli enti locali |
Il comma 489, reca alcune modifiche alla
disciplina del patto di stabilitŕ interno per gli enti locali, valevole per
le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con
particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei
coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni
2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contribuito richiesto
agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di
cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province. Al Senato č stata modificata la lettera e)
nella parte in cui prevede la possibilitŕ che con decreto del Ministro
dell’economia vengano rideterminate le percentuali da applicare alla spesa
corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo di ciascun ente
locale, rilevanti ai fini del patto di stabilitŕ interno per gli anni
2015-2017. La modifica č volta ad individuare nelle associazioni degli enti
locali - ANCI ed UPI - i soggetti chiamati ad effettuare la proposta sulla
base della quale acquisire l'intesa della Conferenza Stato-cittŕ ai fini
dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto di redistribuzione degli
obiettivi finanziari dal patto di stabilitŕ. Il comma 490 interviene sulle modalitŕ
di calcolo del saldo finanziario, stabilendo che rientrano nella
determinazione del saldo-obiettivo gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilitŕ. Si stabilisce che sulla base delle informazioni
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di
dubbia esigibilitŕ per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le
percentuali obiettivo riferite all'anno 2015, definite dall'articolo 31,
comma 2, della legge n. 181 del 2011, possono essere modificate. A decorrere
dall'anno 2016, le percentuali obiettivo sono rideterminate tenendo conto del
valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia
esigibilitŕ nell'anno precedente. Il comma 491 precisa che la redistribuzione
degli obiettivi del patto di stabilitŕ fra enti capofila ed enti associati
avviene solo a fronte di un accordo fra i predetti enti. Il comma 492 sospende a decorrere
dall’anno 2015 l’applicazione del meccanismo di virtuositŕ recato dall’art. 20,
co. 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98/2011, ai fini della suddivisione tra i
singoli enti appartenenti ad un determinato comparto degli obiettivi
finanziari stabiliti dal patto di stabilitŕ interno, che determina effetti di
minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore
incidenza per gli altri enti. Conseguentemente, č sospesa l’applicazione
della disposizione che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un
limite massimo espressamente indicato – delle percentuali per l’individuazione
dell’obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. Č infine disposta la
disapplicazione dell’ultimo periodo del co. 2 dell’art. 31 della L. n.
183/2001, che rende transitorio l’attuale meccanismo di calcolo dai saldi
obiettivo (tramite l’applicazione delle percentuali alla spesa media
corrente), nelle more dell’adozione del suddetto meccanismo di ripartizione
degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di
governo, basato su criteri di virtuositŕ. Il comma 493 provvede alla soppressione
del cosiddetto “patto regionale integrato”, disciplinato dall’articolo 32,
comma 17, della legge n. 183 del 2011, che prevedeva la possibilitŕ per
ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalitŕ di raggiungimento dei
propri obiettivi del patto di stabilitŕ e quelli degli enti locali del
proprio territorio. I commi da 494 a 496 introducono una
serie di disposizioni volte a snellire la procedura per l'aggiornamento dei
termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del
patto di stabilitŕ interno delle regioni e degli enti locali. Il comma 497, riduce di 60 milioni per
il 2015 l’importo di 100 mln dei pagamenti relativi a debiti in conto
capitale che non deve essere considerato, ai fini del rispetto dei vincoli
del patto di stabilitŕ interno destinando i restanti 40 mln di euro ai soli
enti locali. Il comma 498, modificato dal Senato,
disciplina l’assoggettamento alle regole del patto di stabilitŕ interno dei
comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011. Per tali enti č
prevista l’applicazione delle regole del patto dal quinto anno successivo a
quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi
programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze
dell’ultimo triennio disponibile. Inoltre,
si limita alle sole province istituite dal 2011 le disposizioni del comma 23
dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano la decorrenza
dell’assoggettamento alle regole del patto dal terzo anno successivo a quello
della loro istituzione. Al Senato č stata introdotta una modifica volta ad
escludere l’applicazione delle regole ivi previste – che dispongono, appunto,
l’applicazione del Patto soltanto a partire dal terzo anno successivo a
quello della loro istituzione - per le cittŕ metropolitane e le province
oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali enti,
pertanto, sono soggetti alle regole del Patto giŕ nel 2015. Il comma 499, inserito
al Senato, reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno, derivanti dal comma 498, nella parte in cui prevede
l’assoggettamento al Patto di stabilitŕ interno dei comuni istituiti a
seguito di fusione a decorrere dal 2011 soltanto a partire dal quinto anno
successivo a quello della loro istituzione. Il comma 500 interviene sul sistema di premialitŕ previsto in favore degli enti locali
rispettosi del patto di stabilitŕ interno, ai sensi del comma 122
dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010. In particolare, si modifica la
procedura che consente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali
rispettosi del Patto, in un importo complessivo commisurato agli effetti
finanziari determinati dall’applicazione della sanzione comminata nei
confronti degli enti locali che non hanno rispettato l’obiettivo del patto di
stabilitŕ ed operata a valere sui trasferimenti erariali. La modifica č
finalizzata ad introdurre la previsione di un decreto del Ministero
dell’economia che, sentita la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali definisca
i criteri e le modalitŕ per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti. |
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Election day |
Il comma 501, inserito
al Senato, al fine di consentire l’accorpamento di tutti i tipi di elezioni
in un’unica data, stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli
regionali abbiano luogo entro 60 giorni a decorrere della scadenza della
durata in carica dei consigli precedenti. |
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Esclusione
dal patto di stabilitŕ delle spese dei comuni interessati dagli eventi
sismici |
Il comma 502, inserito
al Senato, dispone per l’anno 2015 l’esclusione dal patto di stabilitŕ
interno delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni da parte di imprese e privati purché finalizzate a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per
un importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro. Le corrispondenti spese da escludere dal patto di stabilitŕ
interno sono determinate: dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4
milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni
di euro ciascuna. Entro il 30 giugno 2015 le regioni dovranno comunicare al
Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi
delle spese da escludere dal patto. Il comma prevede la compensazione dei conseguenti effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5
milioni per il 2015, attraverso il corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali. |
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Pagamento |
Il comma 503, inserito
al Senato, posticipa di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi,
il pagamento delle rate scadenti nel 2015 dei mutui concessi agli enti locali
interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. I mutui oggetto dalla
disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai
comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012
(individuati nel D.M. 1° giugno 2012 e nell’articolo 67-septies del D.L. n.
83/2012), e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP. al Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base della disciplina vigente (articolo
5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003) in tema di rapporti tra la Cassa ed il
Ministero. La copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei
ratei, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per
gli anni 2016 e 2017, č posta a carico delle contabilitŕ speciali di cui
all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate
all’entrata del bilancio dello Stato. Si tratta delle contabilitŕ speciali
intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto,
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnatele risorse
provenienti dal fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma
2012. Il comma 504, inserito
al Senato, modificando l’articolo 1, comma 256, della legge n. 147 del 2014,
posticipa di un ulteriore anno il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui
concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
La copertura degli oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6
milioni di euro per l’anno 2016, č posta a carico delle contabilitŕ speciali
di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine
versate all’entrata del bilancio dello Stato. |
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Armonizzazione sistemi contabili |
Le disposizioni recate dai commi da 505 a 507 modificano la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi. In particolare, il comma
505 modificando l’articolo 3, comma 7, del D.Lgs.
n. 118/2011, stabilisce che, in sede di cancellazione dei residui attivi e
passivi – cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data
del 1° gennaio 2015 – le regioni, che non hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014, devono ricomprendere anche quelli relativi alla
politica regionale unitaria – cooperazione territoriale. Conseguentemente, il
comma 506, aggiungendo al citato
articolo 3 del D.Lgs. n. 118 il comma 4-bis,
dispone che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014
(Lombardia, Basilicata, Lazio e Campania) nell’ambito del riaccertamento
ordinario da effettuare nel 2015, provvedono al riaccertamento
dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria –
cooperazione territoriale che avrebbero dovuto effettuare in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi
dell’articolo 14 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011. Il comma 507
modifica il comma 17 dell’articolo 3 del D.Lgs. n.
118 precisando che, nelle more di emanazione del D.P.C.M. di definizione
delle modalitŕ e dei tempi di copertura dell’eventuale disavanzo, per gli
enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 la
copertura dell’eventuale relativo disavanzo potrŕ essere effettuata fino
all’esercizio 2042 (in luogo del 2017), mentre per quelli che lo hanno
effettuato il 1° gennaio 2014 tale termine č posto all’anno 2043. |
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IMU Bolzano |
Il comma
508, inserito al Senato, č volto ad estendere all’imposta municipale
immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che consente la
deducibilitŕ del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai
fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il richiamato
articolo 14, comma 1 stabilisce che l'imposta municipale propria relativa
agli immobili strumentali č deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta č indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivitŕ produttive. |
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Fondo crediti di dubbia
esigibilitŕ |
Il comma 509
č volto a introdurre una maggiore gradualitŕ per gli enti locali
nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo
crediti di dubbia esigibilitŕ che deve essere iscritto nel bilancio di
previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di
cui al D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, si prevede che nel 2015 (primo
esercizio di applicazione della disciplina armonizzata), la quota dell’importo
dell’accantonamento da stanziare in bilancio, invece del vigente 50%, sia
pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento come quantificato
nell’apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ,
allegato al bilancio di previsione; tale quota č incrementata al 55% per gli
enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il
Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ dovrŕ essere pari, per tutti gli enti
locali, almeno al 55% dell’accantonamento (in luogo del vigente 75%), nel
2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019
(anziché dal 2017 come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al
Fondo č effettuato per l'intero importo. A tal fine, č modificato il
paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo all’attuazione del "Principio
contabile applicato concernente la contabilitŕ finanziaria”, di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 510 modifica
l’articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000): § al comma 1 viene
specificato che i comuni, oltre a presentare il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre (nel testo vigente non figura il
termine “deliberano” e quindi il bilancio di previsione viene “presentato”
entro il 31 dicembre); al comma 8 posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il
termine per l’approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi
e enti strumentali e delle societŕ controllate e partecipate, secondo il
principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011,
allineandosi, pertanto, con quanto previsto dall’articolo 18, comma 1,
lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 118. |
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Riduzione
debito Regione Sardegna |
Il comma
511, modificato al Senato, prevede che una quota parte delle riserve
indicate all’articolo 1, comma 508, della legge n, 147 del 2013, pari a 50
milioni di euro, č destinata a spese in conto capitale della regione Sardegna
piuttosto che alla riduzione dei debiti. La disposizione comporta effetti
peggiorativi in termini di indebitamento e di fabbisogno netto per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2018. |
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Recepimento
intesa Stato- Regione Friuli Venezia-Giulia |
I commi da 512 a 523, inseriti al Senato,
recepiscono il protocollo di intesa siglato il 23 ottobre 2014, al fine di
regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e definire il
concorso della Regione Friuli Venezia-Giulia agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. L'accordo modifica la
precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, che č stata recepita dalla
legge di stabilitŕ 2011 (legge n. 220 del 2010), ai commi 151-159. Le norme
sono esplicitamente attuative dell'accordo ed entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge (comma 512). I commi 513-515
determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare
e di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al
federalismo fiscale giŕ stabilito dai citati commi 152, 153 e 156, articolo
1, della legge di stabilitŕ 2011. Viene determinata, inoltre, la somma
complessiva che la regione č tenuta a versare al bilancio dello Stato,
detratto il credito che essa vanta nei confronti dello Stato, relativo alle
quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a
decorrere dal 2008. Le cifre sono mostrate in sintesi nella tabella seguente: in milioni di euro
Il comma 516 stabilisce
inoltre che, in caso di mancato versamento delle somme dovute, il Ministero
dell'economia e delle finanze trattiene la somma corrispondente a valere
sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. Lo Stato si riserva
comunque la possibilitŕ di modificare i contributi richiesti alla regione per
far fronte alle esigenze di finanza pubblica (comma 522). Da ultimo il comma
523 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame pari a 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. La compensazione in termini di
indebitamento e di fabbisogno, č posta a carico del "Fondo Rapporti
Finanziari con autonomie speciale" istituito dall'art. 42, comma 8, del
decreto legge 133/2014 (nell'ambito delle norme che danno attuazione all'accordo
sottoscritto con la Regione siciliana il 9 giugno 2014). I commi da 517 a 521
riguardano il patto di stabilitŕ interno della regione e degli enti locali.
Il comma 517 determina l'obiettivo
programmatico della Regione Friuli Venezia-Giulia per l'esercizio 2014,
nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Tali
obiettivi costituiscono il limite alle spese complessive in termini di
competenza eurocompatibile (cosě prevede la
disciplina del patto per la regione Friuli-Venezia Giulia, dettata
dall'articolo 1, commi 154 e 155 della citata legge di stabilitŕ 2011). Gli
obiettivi sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione
della spesa sanitaria, in conformitŕ ai parametri tendenziali previsti
nell'ambito del patto per la salute e, in relazione agli anni 2015-2017;
possono inoltre essere rideterminati a seguito di nuovi contributi alla
finanza pubblica, posti a carico delle autonomie speciali. Gli obiettivi sono
inoltre comprensivi dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica,
richiesto alle autonomie speciali determinato dai commi 400 e 401 del disegno
di legge in esame, per complessivi 548 milioni di euro (comma 520). La norma in esame sostituisce l'accordo previsto
dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in
relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 (comma 518). Per quanto concerne gli enti locali, il comma 519 stabilisce che gli obiettivi degli enti locali della
regione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono determinati sulla base
della normativa nazionale e di quanto stabilito nell'accordo. Entro il 28
febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione
l'obiettivo determinato, che puň essere aggiornato a seguito di eventuali
modifiche normative intervenute. Il comma
521 dispone inoltre che agli enti locali della regione si applicano le
medesime esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto,
previste per gli enti locali dalla normativa nazionale; nonché le somme
restituite dagli enti locali alla regione. |
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Minoranza
linguistica slovena |
Il comma 524, inserito al Senato, autorizza la regione
Friuli-Venezia Giulia a rimodulare gli interventi e le iniziative a favore
della minoranza linguistica slovena previsti dalla L. n. 38/2001 sulla base
delle risorse determinate annualmente dalla legge di stabilitŕ e ferma
restando la finalitŕ prevista dalla legge. |
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Compensazioni
perdita di accisa Regioni Valle d’Aosta |
Il comma
525, inserito al Senato, č volto a compensare la regione Valle d'Aosta
della perdita di gettito subita nella determinazione dell'accisa sull'energia
elettrica e sugli alcolici spettante alla regione - per l'intero gettito la
prima e per i nove decimi la seconda - sulla base delle norme statutarie. A
compensazione della perdita di gettito, č corrisposto un trasferimento di 70
milioni di euro annui, a decorrere dal 2015. Il corrispondente onere č compensato sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) |
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Trasferimento
al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento uffici giudiziari |
Il comma 526 stabilisce che a decorrere
dal 1° settembre 2015 le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sono
trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e che lo Stato non
corrisponde piů ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali
adibiti a sede di uffici giudiziari. Il comma 527 prevede che, per l’anno
2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia č finalizzata al rimborso ai comuni interessati
delle spese di funzionamento relativi agli uffici giudiziari sostenute sino a
tutto il 31 agosto 2015. Il comma 528 prevede che con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l’importo
complessivo delle spese per il suo funzionamento indicate nell’articolo 1
della legge 24 aprile 1941, n. 392. Il comma 529 dispone che l’importo sia
determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e
servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all’indice delle sopravvenienze
di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi
standard č definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il comma 530 individua, tramite
regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme
restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie
misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 526 a 529. Il personale delle province
eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della
legge n. 56 del 2014, viene prioritariamente assegnato al Ministero della
Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell’economia
e delle finanze č autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di
bilancio. |
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Contributo
Roma Capitale |
Il comma 531 attribuisce, a decorrere
dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro al comune di Roma (rectius: Roma Capitale) quale concorso dello Stato agli oneri
che lo stesso comune sostiene in qualitŕ di capitale della Repubblica. |
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EXPO 2015
– Misure in materia di personale e contributo al comune di Milano per oneri
connessi all’evento |
Il comma 532 non applica per le sole
spese di personale assunto con contratto a tempo determinato, strettamente
necessario alla realizzazione dell'EXPO 2015, i limiti di spesa previsti
dalla normativa vigente, nei confronti del Comune di Milano, per l'anno 2015,
nell’ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il comma 533 estende le deroghe ai
vincoli in materia di assunzione di personale, giŕ previste per le societŕ in
house degli enti locali soci di Expo, agli enti
locali e regionali impegnati in attivitŕ strettamente funzionali alla
realizzazione dell’Esposizione universale. Le deroghe sono disposte anche con
riferimento all’anno 2016. Il comma 534, al fine di garantire la
realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, autorizza la spesa di 60
milioni di euro per l’anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri
che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi
ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro
onere connesso all’Evento Expo Milano 2015. |
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Fabbrica
del Duomo di Milano |
Il comma
535, inserito al Senato, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, destinati alla Veneranda Fabbrica del Duomo
di Milano per interventi conservativi e manutentivi straordinari del Duomo,
necessari anche in vista dello svolgimento di EXPO 2015. Le risorse indicate
si aggiungono ai 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,
destinati alla medesima finalitŕ dall’art. 8, co. 1-bis, del D.L. 83/2012 (L.
134/2012), richiamato nel testo. |
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Destinazione
proventi concessioni edilizie |
Il comma 536
estende al 2015 la possibilitŕ che i comuni possano destinare i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico
dell’edilizia, per una quota non superiore al 50 per cento, per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore
25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale. |
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Rinegoziazione
mutui enti locali |
Il comma 537
consente ai comuni, province, cittŕ metropolitane, comunitŕ montane ed
isolane ed unioni di comuni, la possibilitŕ di rinegoziare mutui giŕ
rinegoziati per una durata massima di 30 anni dalla data di perfezionamento
della nuova rinegoziazione. |
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Disciplina
armonizzata su copertura disavanzo enti locali |
Il comma 538
č volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura
dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in
conseguenza del riaccertamento straordinario dei
residui, nell’ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti
locali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del
2011. In particolare: § č modificato il comma
15, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze in luogo di un D.P.C.M. per la definizione delle modalitŕ e dei tempi
di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014; § č rinviata ad un
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di tempi e
modalitŕ per l’acquisizione delle informazioni riguardanti il maggior
disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell’emanazione del decreto per la
definizione delle modalitŕ e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore
disavanzo. I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione
effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e
dai conti consuntivi secondo modalitŕ differenziate in considerazione
dell'entitŕ del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei
singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni
riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano in una
tempistica piů breve prevista dal decreto concernente la disciplina
definitiva delle modalitŕ e dei tempi del ripiano; § č modificato il comma
16 estendendo a 30 esercizi finanziari rispetto agli attuali 10 esercizi il
periodo temporale per ripianare l’eventuale disavanzo di amministrazione
determinato dal riaccertamento straordinario dei
residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ. |
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Limite
massimo di indebitamento enti locali |
Il comma
539 modifica l’art. 204 del D.Lgs. N. 267/2000,
elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo
degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o
finanziamenti. |
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Contributo
in conto interessi su operazioni indebitamento enti locali |
Il comma 540 istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 125
milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni
dal 2017 al 2020. Il Fondo č finalizzato alla concessione di un contributo in
conto interessi ai comuni, alle province e alle cittŕ metropolitane su
operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015, il cui ammortamento
decorrerŕ dal 1° gennaio 2016. |
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Contributo
in conto interessi su operazioni indebitamento delle regioni |
Il comma 541, inserito
al Senato, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle
regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno
2015, il cui ammortamento decorre dal 1°gennaio 2016. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia a seguito
dell’ accertamento straordinario dei residui operato si sensi dell' articolo
49, del decreto-legge n. 66/2014 |
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Ricorso
anticipazioni tesoreria |
Il comma 542 proroga di un anno – dal 31
dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 – l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi
del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria
disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del
2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi
di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n.
231 del 2002. |
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Termine
presentazione bilancio enti locali in sperimentazione |
Il comma 543 consente agli enti locali
che sperimentano l’applicazione delle nuove regole in materia di contabilitŕ
(decreto legislativo n. 118/2011) di sottoporre al rispettivo organo
deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi
documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla
normativa ordinaria sull’ordinamento finanziario degli enti locali, ovvero
entro il 15 novembre. |
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Riconoscimento prestazioni lavoro straordinario |
Il comma 544 proroga fino al 31 dicembre
2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del
compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attivitŕ connesse
allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all’art.
1, co. 2, del DL n. 74/2012. |
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Bilancio riequilibrato
enti locali dissestati |
I commi 545-546
intervengono sulla vigente disciplina della redazione di un bilancio
stabilmente riequilibrato ad opera degli enti locali in dissesto finanziario,
nella parte in cui si prevede che l’ipotesi di bilancio riequilibrato sia
trasmesso al Ministero dell’interno, che puň approvare ovvero respingere il
documento in relazione all’esito dell’esame dello stesso da parte della
Commissione per la finanza locale. Inoltre, si estende all’esercizio 2015
l’applicazione della disposizione che consente agli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio
finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte
della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre
un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare. |
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Disposizioni
per societŕ Expo Spa |
Il comma 547
finalizzata ad escludere la Societŕ Expo s.p.a.,
fino al 31 dicembre 2015, in considerazione del suo scopo sociale,
dall’applicazione delle norme di contenimento delle spese per l’acquisito di
beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale,
anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente.
Resta fermo il limite di spesa delle risorse disponibili previste dalla
legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015
e l’applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle
societŕ pubbliche. |
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Supporto |
Il comma
548, inserito al Senato, consente alla Expo 2015 S.p.A. di richiedere il
supporto di Consip S.p.A. nella valutazione
tecnico-economica delle prestazioni di servizi “comunque acquisiti”. La norma
sembra fare riferimento a quei casi in cui la societŕ Expo2015 procede
all’acquisizione di servizi in maniera autonoma, cioč senza avvalersi della
possibilitŕ, concessa dal primo periodo del comma 1 dell’art. 46-ter del D.L.
69/2013, di ricorrere alla Consip quale centrale di
committenza. Nel fare riferimento
alle acquisizioni di servizi per i quali la societŕ Expo non si avvale della
centrale acquisti, il comma in esame usa l’espressione “comunque acquisiti” e
richiama l’art. 5 del D.L. 43/2013 (che ha dettato diverse disposizioni
finalizzate ad accelerare la realizzazione dell’evento “Expo 2015”) nonché il
comma 9 dell’art. 5 del citato D.P.C.M. 6 maggio 2013 (ai sensi del quale la
societŕ EXPO 2015, sulla base di convenzioni, puň anche avvalersi degli
uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e puň
disporre di personale comandato dagli stessi, nonché puň avvalersi degli enti
fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli
enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi
controllate). Per fornire il supporto nella valutazione
tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti, la Consip si potrŕ avvalere anche dell'elenco dei
"prezzi benchmark Consip" individuato in
attuazione dell’art. 10, comma 3, del D.L. 66/2014 (nuovo secondo periodo del
comma 1 dell’art. 46-ter del D.L.
69/2013). |
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Rete
nazionale Te.T.Ra |
Il comma 549, inserito
al Senato, introduce una nuova
disposizione al decreto c.d. sblocca-Italia (D.L. n. 133/2014, convertito con
L. n. 164/2014) che attribuisce a Consip S.p.a. il
compito di rilasciare il parere di congruitŕ economica, relativo agli atti di
affidamento per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la
prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale
standard Te.T.Ra. Il termine per il parere č di 45
giorni dalla richiesta, salvo sospensioni in caso di richiesta motivata di
integrazione documentale. Inoltre, la disposizione specifica che
l’affidatario č tenuto ad adottare ogni utile variante migliorativa richiesta
dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa giŕ disposte. In base alla normativa vigente (art. 1,
co. 210, della L. n. 228/2012) spetta ad una Commissione per la
pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, istituita presso il Ministero dell’interno, il
compito di formulare pareri sullo schema del programma straordinario di
interventi ai fini del completamento della rete, sul suo coordinamento e
integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna
fornitura o progetto. |
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Sisma 2012 |
Il comma 550 interviene
sull'individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del
2012, che sono esentati dall'applicazione delle misure per la
centralizzazione degli acquisti, come previsto dall'art. 23-ter, comma
2, del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di ricomprendere in tali
territori anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del
2012. |
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Interventi
in siti di bonifica |
Il comma 551, con una modifica all'art.
34, co. 7 del DL n. 133/2014, prevede la possibilitŕ di effettuare interventi
di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piů in generale, altre
opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati in cui sono in corso
o non sono ancora state avviate attivitŕ di messa in sicurezza e bonifica. Di
conseguenza, non č piů prevista l'esclusione dal patto di stabilitŕ interno
delle spese relative a interventi su siti inquinati di proprietŕ degli enti
territoriali. |
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Opere
e infrastrutture per idrocarburi |
Con i commi 552 e 553, inseriti
al Senato, si estende il regime di autorizzazione unica alle opere e
infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare lo sfruttamento di
titoli concessori relativi agli idrocarburi. Sono dunque assimilate alle
opere strategiche, per quanto concerne il procedimento di autorizzazione,
quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi
in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle
infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori,
comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di
coltivazione. Le disposizioni dell’articolo 57 del D.L. 5/2012, relative alla
strategicitŕ di alcune infrastrutture strategiche, si applicano, su istanza
del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi all’autorizzazione di
opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilitŕ
ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, il comma 554,
inserito al senato, richiede l’intesa delle regioni interessate nella
definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell’ambiente, del Piano delle aree in cui sono consentite le attivitŕ di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio
sotterraneo di gas naturale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
peraltro, gli atti vengono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. |
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Patto per |
I commi da 555 a 600 recano la
disciplina del Patto per la salute. Il comma 556 fissa il livello del
finanziamento del SSN in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in
115.444.000.000 euro per il 2016. Il comma 557 ribadisce che, fermo
restando quanto previsto per le regioni soggette a piani di rientro,
eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilitŕ delle regioni stesse per finalitŕ sanitarie. Il comma 558 prevede che le quote del
finanziamento del SSN vincolate alla realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario del Piano sanitario nazionale possano essere impiegate
dalle regioni anche per conseguire gli obiettivi definiti dal Patto per la
salute, purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Il comma 559 prevede che le regioni
sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario individuano i progetti
di carattere prioritario – inerenti, come detto, il Piano sanitario nazionale
o il Patto per la salute – in coerenza con gli obiettivi dei programmi
operativi del piano di rientro. Il comma 560, modificato
al Senato, dispone che, a decorrere dal 2015, fermo
restando il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo
Stato, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale
gli importi previsti: a) dalla legge n. 126 del 1980
in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari; b) dalla legge n. 443 del 1993
in materia di rivalutazione del sussidio in favore degli hanseniani e loro
familiari; c) dalla legge n. 135 del 1990
in materia di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS; d) dall’articolo 3 della legge
n. 362 del 1999, recante: « Disposizioni urgenti in materia sanitaria »; e) dall’articolo 5, co. 16, del
decreto legislativo n. 109 del 2012, in materia di attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce sanzioni minime per i datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno č irregolare. Al Senato č stato specificato che per gli interventi di
prevenzione e cura della fibrosi cistica, resta fermo il criterio di riparto
giŕ adottato. Il comma 561 stabilisce che le quote
vincolate per il finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina
generale e per l'assistenza sanitaria in favore degli extracomunitari non
iscritti al SSN ed una quota non superiore a 41,317 milioni di euro annui
delle risorse del fondo per l'esclusivitŕ del rapporto dei dirigenti del
ruolo sanitario vengono ripartite annualmente all'atto del riparto della
quota indistinta summenzionata. In questo caso, per gli importi delle tre
specifiche tipologie di risorse e di finalitŕ in oggetto, si fa riferimento
all'ultima intesa di riparto in sede di Conferenza unificata, operando, se
possibile, i relativi aggiornamenti dei dati presi a riferimento. Il comma 562 prevede che a decorrere dal
2015 i riparti dei seguenti importi per la sanitŕ penitenziaria devono tenere
conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell’ambito del
Tavolo di consultazione permanente sulla sanitŕ penitenziaria, e approvati
dalla Conferenza permanente Stato-regioni: a) importo destinato al
finanziamento del trasferimento al SSN della sanitŕ penitenziaria, come
rideterminato dall’articolo 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013, pari a
6,680 milioni di euro; b) importo destinato al finanziamento delle funzioni
trasferite al SSN in applicazione del riordino della medicina penitenziaria,
di cui all’articolo 2, comma 283, lettera c), della legge n. 244 del 2007; c)
importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il comma 563 prevede che le disposizioni
di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l’anno 2014,
qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 564 impone alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano di garantire una programmabilitŕ
degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso
la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da
un’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilitŕ
economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici. Il comma 565 autorizza per l’avvio della
realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni
erogate nell’ambito dell’assistenza primaria di cui all’articolo 5, commi 11,
18 e 22, del Patto per la salute, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno
2015, nello stato di previsione del Ministero della salute. Il comma 566 demanda, con esclusione di
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un accordo tra
Governo e regioni, da adottare previa concertazione con le rappresentanze
scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, la
definizione dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e
delle responsabilitŕ individuali e di équipe inerenti i compiti, funzioni ed
obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e delle
professioni tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche
attraverso percorsi formativi complementari. Sono fatte salve le competenze
dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e
specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia. Il comma 567 stabilisce che
l’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli
obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale
grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello
stesso. Il comma 568 subordina anche alla
verifica del conseguimento, da parte del direttore generale, degli obiettivi
di salute ed assistenziali l'accesso al finanziamento integrativo del SSN. Il comma 569 prevede che la nomina a
commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore
sanitario, č incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi
incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il
commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e
comprovate professionalitŕ ed esperienza di gestione sanitaria. I medesimi
criteri si applicano in base al comma
570 alla nomina dei subcommissari, con
riferimento ai quali il comma 571
integra e specifica le funzioni. Il comma 572 stabilisce che qualora il
commissario ad acta, in sede di verifica annuale dell’attuazione del piano di
rientro, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, come
specificati nel contratto del direttore generale (dell'azienda o ente del
Servizio sanitario nazionale), propone, con provvedimento motivato, la
decadenza dello stesso, del direttore amministrativo e di quello sanitario. Il comma 573 prevede che – fermo
restando il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – il
Ministero della salute si avvalga anche del supporto tecnico-operativo
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l’attivitŕ di
affiancamento delle regioni sottoposte al piano di rientro. Il comma 574 riduce da cinque a tre il
numero dei membri del collegio sindacale delle aziende ed enti del SSN,
prevedendo che i relativi componenti siano designati uno dal presidente della
giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal
Ministro della salute. Il comma 575 demanda ad apposito decreto
ministeriale la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dei
collegi sindacali, di cui al comma 576,
che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale. Fino
all’adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla
normativa vigente. Il comma 577 rimette a regioni e
province autonome l’adozione delle disposizioni applicative della normativa
di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all’art. 10,
co. 1, del D.Lgs. n. 106/2012, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I commi 578 e 579 disciplinano la nomina da parte del Ministro
della salute di un commissario dell’Istituto in caso di mancato rispetto del
termine e le relative funzioni. Il comma
580 dispone che le regioni e le province autonome provvedono alla
costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di
riordino degli Istituti. Il comma 581 stabilisce
che in sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato
rispetto del termine di cui al comma
579, si applica il commissariamento previsto dal comma 578. Il comma 581
disciplina il trattamento economico dei commissari, parificato a quello del direttore
generale degli Istituti. Il comma 582 aggiunge ulteriori
disposizioni (rispetto a quelle giŕ vigenti) in materia di organizzazione del
dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. Si prevede in
particolare che le aree dipartimentali di tali strutture siano assicurate
dalle regioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e
l’osservanza degli obblighi comunitari, con riferimento alla sanitŕ pubblica,
anche veterinaria, e alla tutela della salute e degli ambienti di lavoro,
mediante dotazione di personale adeguato, per numero e qualifica, e
configurazione delle unitŕ operative dedicate a tali compiti possibilmente
quali strutture complesse, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a
legislazione vigente e, ove presenti, dei vincoli previsti dai piani di
rientro sanitari regionali. Il comma 583 riduce i termini temporali
del blocco automatico del turn over del personale del SSR, blocco operante
nei casi in cui i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo
di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro la data prevista
(31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento). La novella prevede
che il blocco duri solo fino all’anno successivo a quello in corso, anziché
fino al secondo anno successivo. Il comma 584 estende al periodo
2016-2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa per il personale
degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ridefinisce alcune
modalitŕ temporali di attuazione delle norme in materia. Il comma 585 differisce dal 30 giugno
2013 al 31 dicembre 2015 il termine per la revisione straordinaria, da parte
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del prontuario farmaceutico
nazionale ed introduce, con riferimento a tale revisione, un riferimento
esplicito ai criteri del costo/beneficio e dell’efficacia terapeutica ed allo
strumento dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee. Il comma 586 demanda ad apposito decreto
ministeriale la definizione delle modalitŕ per l’attivazione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata
alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare
delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Il comma 587 demanda ad apposito decreto
ministeriale il compito di provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica: a) a definire, attraverso l’istituzione di una Cabina di
regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell’AGENAS (Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali) e dell’AIFA (Agenzia italiana per il
farmaco), sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e
dell’industria, anche in conformitŕ alle indicazioni del Piano sanitario
nazionale, le prioritŕ ai fini assistenziali; b) a individuare, per la
predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per
l’acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale,
intra-regionale o aziendale; c) a istituire, una rete nazionale, coordinata
dall’AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per
l’utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment
(HTA), denominato Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. Il comma 588 demanda all'AIFA di
predisporre valutazioni per individuare i percorsi farmaco-terapeutici in
grado di garantire l’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse
disponibili. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l’AIFA, in
collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi
diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l’accesso
e l’uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i
dati di utilizzo e di spesa dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei
medicinali, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione
di prezzo o di rimborsabilitŕ dei medicinali. Le regioni, senza nuovi o
maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio
di HTA a supporto della valutazione di HTA. Il comma 589 abroga la norma che, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie
rurali sussidiate) la titolaritŕ della direzione della farmacia privata per i
farmacisti che abbiano conseguito il requisito di etŕ pensionabile. Il comma 590 reca specifiche tariffe per
il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali
omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, proroga
dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine di validitŕ dell'attuale
autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici e fissa al 30 giugno 2017
il termine per la domanda di rinnovo, secondo le procedure semplificate
stabilite dalle norme vigenti, come integrate dal presente comma e dalla
determinazione dell'AIFA ivi prevista. Le tariffe summenzionate si applicano
anche ai procedimenti di rinnovo in corso. I commi 591 e 592 demandano ad un
decreto del Ministro della salute la definizione delle modalitŕ per la
produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per
un biennio, di medicinali in forma monodose e delle modalitŕ per il
monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti. I commi da 593 a 598, inseriti
al Senato, che introducono disposizioni di favore relative ai medicinali
innovativi. La norma č collegata alla recente immissione in commercio di
farmaci innovativi destinati alla cura dell’Epatite
C. Le disposizioni in commento istituiscono,
presso il Ministero della salute, un fondo destinato a concorrere al rimborso
delle spese che i servizi sanitari regionali devono affrontare per l'acquisto
di medicinali innovativi. Il fondo, finora istituito solo per gli anni 2015 e
2016, ha uno stanziamento pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
del biennio di riferimento. Le risorse per il 2015 sono formate da un
contributo statale, pari a 100 milioni di euro, e 400 milioni di euro a
valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata
alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale
(PSN). Le risorse per il 2016 sono tutte a valere sul Fondo sanitario
nazionale. Vengono inoltre introdotte nuove regole
per quanto riguarda il ripiano (payback) dello
sforamento del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi,
istituito dall’Agenzia italiano del farmaco (AIFA) con risorse incrementali
della spesa complessiva per i farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale. A legislazione vigente, il ripiano č a carico di tutte le
aziende farmaceutiche, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto. La norma in esame introduce
una eccezione per le aziende farmaceutiche produttrici di un farmaco
innovativo la cui commercializzazione abbia un fatturato superiore a 300
milioni di euro. In quel caso, e soltanto in quello, viene caricata una quota
pari al 20 per cento dello sforamento del fondo aggiuntivo anche sull’azienda
farmaceutica produttrice del farmaco innovativo, rimanendo il rimanente 80
per cento ripartito, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di
AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperti da brevetto. Viene infine previsto che il Comitato per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia
responsabile, dal 2015, del monitoraggio degli effetti di contenimento della
spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei
medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli
assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta
diffusione dei medicinali innovativi. Il comma 599 autorizza la spesa di 3
milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016 per
le attivitŕ di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e
diffusive nel territorio nazionale. Sono autorizzate, anche in deroga alle
norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte
di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei
Paesi del continente africano attualmente interessati dall’epidemia di Ebola. Il comma 600 autorizza un contributo
straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, al fine di garantire
l’avvio delle attivitŕ nell’unitŕ per alto isolamento dell’Istituto nazionale
per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di
Roma. Il contributo č concesso previa approvazione da parte del Ministero
della salute del piano di sviluppo dell’unitŕ presentato dall’Istituto. |
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Fabbisogno
sanitario regionale |
Il comma 601, inseriti
al Senato, interviene sulla norma
riguardante la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui
all’art. 27, co. 7 del D.Lgs. n. 68/2011,
modificando, a decorrere dal 2015, i criteri per la definizione dei pesi da
considerare per la determinazione del fabbisogno sanitario regionale. I pesi, nel caso in cui la predetta
Intesa sarŕ raggiunta entro il 30 aprile 2015, verranno definiti non piů
esclusivamente in relazione alle classi di etŕ della popolazione regionale
residente, ma in base ai criteri di cui all’art. 1, co. 34, della L. 662/1996
(vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per etŕ e
per sesso, tassi di mortalitŕ della popolazione, indicatori relativi a
particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i
bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali), e
in base ai costi sostenuti dalle regioni in relazione al fabbisogno standard
e all’eventuale miglioramento registrato a livello regionale nell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza sulla base di appositi indicatori. Il
percorso di miglioramento č parametrato al raggiungimento di standard di
qualitŕ, la cui misurazione potrŕ essere effettuata in base al sistema di
valutazione previsto a legislazione vigente dall’art. 30 del medesimo D.Lgs. 68/2011. |
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Centro
nazionale di adroterapia oncologica |
I commi 602 e 603,
inseriti al Senato, autorizzano l’erogazione di un contributo al Centro
nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) per consentire la prosecuzione
delle attivitŕ di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante
l’erogazione della terapia salvavita innovativa denominata adroterapia. Il
contributo č articolato come segue: 1) fino a 15 milioni
di euro per il 2015; 2) fino a 10 milioni
di euro per il 2016; 3) fino a 5 milioni di euro per il 2017. Le risorse sono a valere sul programma
decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (interventi di
edilizia sanitaria) di cui all’art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria
1988). Il comma 603 dispone poi l’integrazione
del Consiglio di indirizzo del CNAO con un membro nominato da Ministro della
salute, la cui partecipazione al Consiglio non da luogo all’attribuzione di
indennitŕ o compensi. |
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Sanitŕ
Regione Molise |
Il comma 604 autorizza per l’anno 2015
la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione
Molise, in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria
della regione. L’autorizzazione di spesa č subordinata alla sottoscrizione di
uno specifico Accordo Stato-regioni concernente l’intervento straordinario
per l’emergenza economico finanziaria del servizio sanitario della regione e
il riassetto gestionale dello stesso. L’erogazione
della somma a favore della Regione Molise č condizionata all’effettiva
attuazione dell’Accordo, la cui verifica č demandata in sede congiunta, al
Comitato permanente per l’erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica
adempimenti (comma 605). |
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Trasferimento
ad enti Servizio sanitario regionale |
Il comma 606 č diretto ad incrementare
dall'attuale 90 per cento al 95 per cento la quota di risorse del settore
sanitario che nel corso dell'anno deve essere trasferita dalla regione agli
enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento
delle somme dovute entro il 31 marzo dell'anno successivo. |
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Istituto
Mediterraneo per i trapianti |
Il comma 607, inserito
al Senato, autorizza la Regione siciliana ad aumentare le tariffe massime
delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate
dall’ISMETT nonché ad incrementare il valore complessivo delle funzioni
assistenziali dello stesso ISMETT. In particolare, la Regione siciliana,
anche se sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di
rientro dal deficit sanitario, č autorizzata fino al 31 dicembre 2017, e con
norma retroattiva anche nel biennio 2013-2014, a: 1) incrementare le tariffe
dell’attivitŕ sanitaria dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo
15, co. 17, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce
che per le regioni in piano in piano di rientro sanitario, come la Regione
siciliana, gli importi tariffari massimi costituiscono un limite
invalicabile.; 2) incrementare la valorizzazione delle funzioni dell’ISMETT
in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 13, lettera g), del D.L.
95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce che le strutture che erogano assistenza
ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono
finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi
contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle
attivitŕ svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di
riferimento. Il successivo comma 608 richiede alla Regione
siciliana, a partire dal 30 giugno 2015 di predisporre, nell'ambito dei
Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit
sanitario regionale, l'approvazione di un programma triennale di
riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT,
monitorato dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. |
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Servizi
pubblici locali, cooperative sociali e
Societŕ partecipate locali |
Il comma 609 prevede, in materia di
servizi pubblici locali, che gli enti locali partecipino obbligatoriamente ai
relativi enti di governo. Qualora gli enti locali non aderiscano entro il 1°
marzo 2015 o entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di
governo, č previsto il potere sostitutivo del presidente della regione. Si
specifica che le deliberazioni degli enti di governo sono validamente assunte
nei competenti organi degli stessi senza necessitŕ di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti
locali. Gli enti di governo devono effettuare una relazione che contenga, tra
l'altro, un piano economico-finanziario con la proiezione dei costi, dei
ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di
affidamento in house il piano economico-finanziario
specifica anche l'assetto economico-patrimoniale della societŕ, il capitale
proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento. Inoltre, sempre in caso
di affidamento in house del servizio
pubblico per il quale č stato istituito l’ente di governo, gli enti locali
proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro
quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una
somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio
previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il
soggetto affidatario in house. I finanziamenti relativi ai
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli
enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o ai relativi
gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o
garanzia a sostegno dei piani di investimento. Si stabilisce, inoltre, che le
spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di
partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla
dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di
partecipazioni in societŕ, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli
del patto di stabilitŕ interno. Il comma 610, inserito
al Senato, prevede che le convenzioni stipulate dagli enti pubblici, compresi
quelli economici, e le societŕ di capitali a partecipazione pubblica, con le
cooperative sociali che svolgono specifiche attivitŕ finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni
e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (a condizione che
l’importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunitŕ di lavoro per le persone
svantaggiate) siano stipulate previo lo svolgimento di procedure di selezione
idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di efficienza. Il commi 611-614 prevedono un processo
di riorganizzazione delle societŕ partecipate locali e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni,
province autonome, enti locali, camere di commercio, universitŕ, istituti di
istruzione universitarie e autoritŕ portuali con finalitŕ di contenimento
della spesa. L’obiettivo del processo č ridurre il numero delle societŕ entro
il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (comma 611): eliminazione delle societŕ e delle partecipazioni
sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalitŕ
istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione),nonché delle
partecipazioni in societŕ che svolgono attivitŕ analoghe a quelle svolte da altre
partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle
societŕ di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione
interna delle societŕ per contenere i costi di funzionamento (anche mediante
riduzione delle remunerazione degli organi). Al
Senato č stato inoltre inserito il criterio della soppressione delle societŕ
che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti. Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il
comma 612 prevede la definizione e
approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni
interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle societŕ e delle
partecipazione entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che
deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione. Il comma 613
precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di
dismissione di societŕ costituite o di partecipazioni societarie acquistate
per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle
disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto
societario, non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione
normativa originaria. Per l’attuazione dei piani operativi, il comma 614 fa rinvio all’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 563 a 568-ter, della
legge n. 147/2013 (legge di stabilitŕ 2014), che disciplinano le procedure di
mobilitŕ di personale tra societŕ partecipate dalle pubbliche amministrazioni
ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis delle
medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di
scioglimento e di alienazione delle societŕ controllate da tutte le p.a Il comma 615 interviene sulla
disposizione del Codice ambientale che prevede che sia l’ente di governo
dell’ambito a deliberare la forma di gestione ed a provvedere all’affidamento
del servizio. La disposizione elimina il requisito della partecipazione
esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ambito territoriale
ottimale, stabilendo che debba trattarsi di societŕ “interamente pubbliche”
che siano “comunque” partecipate dagli enti locali “ricadenti” nell’ambito
del territoriale ottimale. Di conseguenza la norma estende
l'affidamento diretto anche alle societŕ partecipate indirettamente e in
forma non esclusiva dagli enti locali dell'ambito territoriale. Al Senato č stato inserito il comma 616 che, nell’ambito della disposizione di cui all’art. 1,
co. 3, L. 196/2009, che consente alle pubbliche amministrazioni locali e alle
societŕ da esse controllate di procedere allo scioglimento della societŕ
controllata direttamente o indirettamente, aggiunge che tale scioglimento
riguarda anche l’azienda speciale controllata. Viene altresě previsto che il termine
entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le
operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito
allo scioglimento siano esenti da imposizione fiscale – originariamente di 12
mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015) –
divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016). |
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Agenzia
per l’Italia digitale |
Il comma 617, inserito
al Senato, prevede che siano versate all’entrata del bilancio dello Stato le
risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez,
previste dall’art. 16-bis, co. 8, del D.L. n. 185/2008 per la diffusione
delle caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, ove
si tratta di risorse non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da
economie di progetto. Tali risorse saranno poi riassegnate all’Agenzia per
l’Italia digitale con il vincolo di utilizzarle per interventi volti a
favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i
cittadini. Contestualmente, il comma in esame abroga
le seguenti disposizioni. § i commi da 5 a 8 dell’art. 16-bis del
citato D.L. n. 185/2008, che disciplina la possibilitŕ per i cittadini che ne
fanno richiesta di avere una casella di posta elettronica certificata il cui
utilizzo ha effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta; § l’art. 10, co. 3-quater del D.L. n.
70/2011, introdotto dall’art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l’assegnazione
automatica di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini, in
sede di rilascio del documento unificato (in cui sono unificate la carta di
identitŕ elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica), ovvero
all’atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza. |
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Punto
franco |
I commi da 618 a 620, inseriti
al Senato, consentono lo spostamento del regime giuridico internazionale
di punto franco dal porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente
individuate, legate alle attivitŕ portuali, con provvedimenti del
Commissario di governo della Regione Friuli- Venezia Giulia, d’intesa con il
Presidente della Regione e con il Sindaco di Trieste (co. 618). Conseguentemente le aree del porto
vecchio (con esclusione delle banchine, dell’Adriaterminal
e della fascia costiera) sono sdemanializzate ed assegnate al comune di
Trieste che le aliena destinando i relativi introiti all’Autoritŕ portuale.
Sono fatti salvi i diritti di concessione nei contratti superiori a quattro
anni che sono convertiti in diritti d’uso a favore del concessionario per la
durata residua della concessione. Il Presidente dell’autoritŕ portuale, d’intesa
con presidente di Regione e Sindaco di Trieste delimita le aree che restano
vincolate al demanio marittimo (co.
619). L’uso di tali aree č disciplinato dal regolamento da emanarsi da
parte dell’Autoritŕ portuale, nell’ambito dei suoi poteri di regolamentazione
delle attivitŕ dell’area portuale (art. 6, co. 1, lett.
a L. n. 84/1994) e di determinazione dei canoni di concessione (art. 13, co.
1, lett. a L. n. 84/1994) (co. 620). |
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Aliquote fondi pensione |
I commi da 621 a 625 prevedono l’innalzamento dell’aliquota di
tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per cento per la
rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto). Il comma 621
modifica l’aliquota prevista all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche
complementari (cd. fondi pensione), innalzandola al 20 per cento; il comma 622 prevede che la base
imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei
fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al
rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta
sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento
indiretto in tali titoli. Il comma 623
aumenta dall’11 al 17 per cento l’aliquota per la rivalutazione del TFR. Ai
sensi del comma 624, le nuove
aliquote si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014; in deroga al principio di irretroattivitŕ delle norme
tributarie, l’imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per
il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 č determinata con la nuova
aliquota. Per quanto riguarda il TFR, invece, ai sensi del comma 625 la nuova aliquota si
applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. |
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Rivalutazione terreni e partecipazioni |
Il comma 626 riapre i termini per la
rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni
in societŕ non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e
successivamente prorogata nel tempo. Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni
e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento
dell’imposta č fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica;
altrimenti, č possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari
importo); la perizia di stima dovrŕ essere redatta ed asseverata entro il 30
giugno 2015. |
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Imposta sostitutiva terreni agricoli ed edificabili |
I commi 627 e 628, inseriti al Senato, raddoppiano l’aliquota dell’imposta
sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in
societŕ non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015 dal comma 6
dell’articolo 3. Tale aliquota č innalzata dal 4 all’8 per cento per la rivalutazione di terreni e di
partecipazioni qualificate, e dal 2 al
4 per cento per le partecipazioni non qualificate. Il comma 628
destina le maggiori entrate ottenute per effetto del predetto innalzamento,
quantificate in 150 milioni per il 2015 e 75 milioni per ciascuno degli anni
2016 e 2017, all’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica
economica (FISPE). |
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Reverse Charge |
Il comma 629 estende il meccanismo di
inversione contabile IVA (c.d. reverse charge) ad ulteriori ambiti del settore edile e del
settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto
serra e cessioni dei certificati relativi all’energia ed al gas, nonché
cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori
stabiliti nel territorio dello Stato). La lettera d-quinquies estende
ulteriormente il meccanismo del reverse charge alle
cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount
alimentari. La lettera
b) del medesimo comma, aggiungendo l’articolo 17-ter
al citato DPR 633/1972, dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul
valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d.
split payment).
Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione
riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrŕ cosě
versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario. Il nuovo
comma 2 del citato articolo 17-ter prevede che le disposizioni sullo split
payment non si applicano ai compensi per
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta
sul reddito. Ulteriore novella č contenuta nella lettera c) in cui si dispone che i soggetti che effettuano
prevalentemente operazioni con la PA e che si potranno trovare in frequente
eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell’imposta sulle
operazioni attive potranno richiedere il rimborso
dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. La lettera d) estende l’inversione contabile
anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di
utilizzo successivi al primo. Il comma 630 dispone che, con il decreto
previsto nel nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, siano
individuati, tra coloro nei cui confronti il rimborso č eseguito in via
prioritaria, i soggetti di cui allo stesso articolo 17-ter limitatamente
alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split
payment. Il comma 631 prevede che le disposizioni
concernenti l’inversione contabile relative alle quote di emissioni di gas
serra, ai certificati ed alle cessioni di gas ed energia elettrica, nonché
alle cessioni verso la grande distribuzione – sono applicabili per un periodo
di quattro anni. Il comma 632, modificato
al Senato, dispone che l’efficacia dell’ampliamento dei casi di
reverse charge siano subordinate al rilascio
dell’autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE. Al Senato č stata svincolata l’efficacia delle
disposizioni che hanno introdotto lo Split
Payment dall’autorizzazione UE cosě
prevedendone l’applicazione giŕ dal 1° gennaio 2015. Il comma 633 stabilisce che nei
confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o
ritardano il versamento IVA, ai sensi della modifica al Reverse Charge introdotta dal
precedente comma 629 si applicano le sanzioni amministrative per omessi o
tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di
recupero motivato. |
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Adempimenti volontari dei contribuenti |
I
commi da 634 a 641 modificano le
modalitŕ di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di
migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli
obblighi fiscali (cd. tax compliance). Il comma 634 stabilisce che nei
confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o
ritardano il versamento dell’IVA si applicano le sanzioni amministrative
previste per gli omessi o tardivi versamenti. Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai
propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l’Agenzia delle entrate
renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le
informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi,
compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla
stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o
posseduti. I commi da 635 a 639 intendono ampliare
le modalitŕ, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del
ravvedimento operoso. In sostanza, si potrŕ accedere all’istituto anche
oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate - a prescindere dalla circostanza che
la violazione sia giŕ stata constatata ovvero che siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivitŕ amministrative di accertamento, delle
quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la
formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento
delle comunicazioni di irregolaritŕ in materia di imposte sui redditi e di
IVA. Si potrŕ dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del
ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto
sarŕ piů vantaggiosa, quanto piů vicino il “ravvedimento” sarŕ al momento in
cui sorge l’adempimento tributario. Al Senato č stato modificato il comma 636 specificando che gli
elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate (anche
quelli utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi,
volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi) che sono messe
a disposizione del contribuente, con lo scopo di migliorare i flussi
informativi tra Amministrazione finanziaria e soggetti passivi d’imposta,
vengono fornite anche alla Guardia di finanza. Al Senato č stato modificato anche il comma 637 con lo scopo di rendere
maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel caso in
cui siano terminate attivitŕ di accesso, ispezione e verifica con la
conseguente consegna del processo verbale di constatazione. In primo luogo si
specifica che il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrŕ ridotte le
sanzioni ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. Si chiarisce poi che
avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitŕ
amministrative di controllo e accertamento. Con
il comma 640 si interviene in
materia di decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione
integrativa (ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. n. 322
del 1998) e di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, quando non č
prevista dichiarazione periodica. Il comma 641, con l'obiettivo di
semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, elimina
l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata. Viene quindi meno
l’obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA,
prevista al fine di ottemperare al calcolo delle “risorse proprie” che
ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE. |
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Proroga riscossione |
Il comma 642
differisce al 30 giugno 2015: 1) il termine entro cui la societŕ Equitalia, nonché le societŕ per azioni dalla stessa
partecipate e la societŕ Riscossione Sicilia s.p.a.
cessano di effettuare le attivitŕ di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali,
dei Comuni e delle societŕ da essi partecipate; 2) il termine fino al quale
le societŕ cessionarie di rami d'azienda relativi ad attivitŕ svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a
gestire dette attivitŕ; 3) il termine fino al quale le medesime attivitŕ, nei
casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono
gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia
S.p.A. o dalle societŕ dalla stessa partecipate; 4) il termine a decorrere
dal quale le predette societŕ possono svolgere l’attivitŕ di riscossione,
spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché
le altre attivitŕ strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante
procedure ad evidenza pubblica. |
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Disposizioni |
Il comma
643, inserito al Senato, prevede la possibilitŕ per i soggetti che
offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al
totalizzatore nazionale di regolarizzare la propria posizione. A tal fine, entro il
31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la
domanda di rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di
collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da
compensare in sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse. A tali soggetti sono estesi gli obblighi e i divieti giŕ
previsti al comma 644 per le agenzie di scommesse senza concessione; sono
resi piů restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono
equiparati a quelli per il rilascio della licenza; si aumentano le sanzioni e
si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio. Il comma
644 nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista
nell’ambito della delega fiscale, disciplina l’attivitŕ delle agenzie di
scommesse. Si estende
l’applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con
la costituzione di un’apposita banca dati (comma 645). Nel corso dell’esame al Senato sono stati soppressi
l’aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione del pay-out, mentre
sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale (commi 646-648). ll
nuovo comma 649, introdotto al
Senato, prevede una riduzione pari a 500 milioni di euro dei compensi
spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito
delle reti di raccolta del gioco con newslot e videolottery, mentre il nuovo comma 650, demanda a decreti ministeriali l'adozione di misure di
sostegno dell’offerta di gioco. Le maggiori entrate
sono destinate, quanto 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e quanto a 150
milioni di euro al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (nuovi commi 651 e 652). |
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Norme concernenti il gioco del lotto |
I commi
653 e 654, inseriti al Senato, prevedono l’affidamento da parte
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e
degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei
concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere
indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali: 1) la
durata della concessione č di nove anni, non rinnovabile; 2) la
base d’asta č di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel
2015 (all’atto dell’aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all’inizio della
concessione), i restanti (almeno 100 milioni) entro il 30 aprile del 2017; 3) il
concessionario potrŕ utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi
dalla raccolta del gioco; 4) l’aggio
č fissato al 6 per cento della raccolta; 5) deve
essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un
aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli
investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate all’erario. La concessione sarŕ
affidata, mediante una procedura di selezione aperta, competitiva e non
discriminatoria, ad un’impresa qualificata con pregressa esperienza nella
gestione o nella raccolta di gioco, con sede legale in uno Stato dello Spazio
economico europeo, dotata di idonei requisiti di affidabilitŕ morale, tecnica
ed economica. La commissione di
gara sarŕ composta di 5 membri: tre dei quali in possesso di alta
qualificazione professionale (come magistrati o avvocati dello Stato in pensione)
e due tra dirigenti generali dell’Agenzia. Con decreto ministeriale saranno
stabiliti i compensi per i commissari non dipendenti dell’Agenzia (comma
654). Le maggiori entrate
derivanti dalle modifiche introdotte dai commi illustrati sono assegnate al
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). |
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Tassazione e credito d’imposta destinato ad enti non commerciali |
Il comma 655 innalza dal 5 al 77,74 per
cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Nel corso dell’esame al Senato č stato precisato che la norma
costituisce una deroga rispetto a quanto previsto dallo Statuto del
contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, in
quanto essa ha applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi
in distribuzione dal 1° gennaio 2014). Il comma 656, inserito
al Senato, al fine di compensare la retroattivitŕ della norma riconosce un
credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale. |
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Ritenute su ristrutturazioni |
Il comma 657 innalza dal 4 all’8 per
cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane
S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali
spettano detrazioni fiscali. |
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Tassazione |
I commi 658 e
659, attraverso la riscrittura del quinto comma dell'articolo 34 del D.P.R.
n. 601 del 1973, limitano l’esenzione IRPEF ai soli capitali percepiti dai
beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, per il caso di morte dell'assicurato. Si ricorda che per la
norma vigente l'esenzione IRPEF riguarda, senza distinzione, i capitali
percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita. |
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Norma interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali |
Il comma 660, inserito al Senato, reca
una norma interpretativa volta a chiarire che l’imposta sostitutiva sui
finanziamenti a lungo termine si applica anche ai finanziamenti erogati
direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ne vengono altresě esplicitate le
modalitŕ applicative. |
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Sisma Emilia |
Il comma 661
reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge di stabilitŕ 2013 la
quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di
imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi,
che abbiano subito un danno economico alle loro attivitŕ a seguito del sisma
del maggio 2012. La norma in esame l’aiuto č concesso nei limiti e alle
condizioni del regime c.d. de minimis. |
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Sisma Emilia |
I commi
dal 662 al 664, inseriti al Senato, estendendo dal 31 dicembre 2014 al 30
giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone
colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, sono esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilitŕ dei fabbricati stessi. Al fine di verificare l’effettiva platea dei
beneficiari la Regione Emilia Romagna, d’intesa con il MEF, provvede al
monitoraggio entro il 30 marzo 2015. Alla relativa copertura degli oneri, pari a
13,1 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
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Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 |
Il comma 665,
modificato al Senato, attribuisce il diritto
al rimborso di quanto indebitamente versato ai soggetti colpiti dal sisma del
1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, purché
abbiano presentato apposita istanza. Al Senato č
stata inserita, per tale finalitŕ, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. E’ stata inoltre inserita una
deroga al patto di stabilitŕ interno per la Regione Molise in relazione agli
eventi sismici del 2002. |
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Soppressione esenzione |
Il comma 666
dispone l’eliminazione dell’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e
motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e
collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli
ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla
pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria
annua. |
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Aliquota Iva agevolata per ebook |
Il comma 667 dispone che, ai fini
dell’applicazione dell’IVA al 4 per cento sono da considerarsi libri tutte le
pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi
supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. |
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Cofinanziamento nazionale dei programmi
dell’UE |
Il comma 668 integra l’articolo 1, comma
242, della legge n. 147 del 2013 prevedendo che il Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie concorra al finanziamento, oltre che degli interventi
complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, anche degli
interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi di investimento
SIE. Il comma 669 integra l’articolo 1, comma
243, della legge n. 147 del 2013 autorizzando il Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di
cofinanziamento nazionale dei programmi a titolaritŕ delle amministrazioni centrali
cofinanziati sia con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP (come giŕ
previsto a legislazione vigente) sia con altre linee del bilancio dell’Unione
europea. Il comma 670 stabilisce che il Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie concorra, nei limiti delle sue
disponibilitŕ, alla messa in opera dei sistemi informatici richiesti dalla
disciplina comunitaria sui Fondi di investimento europei (SIE) relativi al
periodo 2014/2020, con finalitŕ di gestione, monitoraggio, valutazione e
controllo degli interventi cofinanziati. Il comma 671 dispone che il Fondo di
rotazione provveda alle erogazioni a proprio carico, anche mediante
versamenti nelle apposite contabilitŕ speciali istituite presso ciascuna
amministrazione titolare degli interventi. Il comma 672 pone a carico del Fondo di
rotazione la copertura, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica
prevista dal piano finanziario di ciascun programma, degli oneri di parte
nazionale riguardanti i programmi della cooperazione territoriale europea, i
programmi dello strumento europeo di vicinato e i programmi di assistenza
alla pre-adesione. Il comma 673 individua i soggetti delle
amministrazioni centrali chiamati ad esercitare le funzioni di Autoritŕ di audit
dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi
strutturali 2014-2020. I commi 674 e 675 incrementano di 90
milioni di euro per il triennio 2015- 2017, a carico del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, volta a finanziare la strategia di
sviluppo delle Aree interne. |
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Destinazione minore |
I commi 676 e 677 destinano le risorse
derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a
piani e programmi degli interventi cofinanziati dall’UE del periodo di
programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente
destinate ad interventi previsti in programmi paralleli, a interventi
previsti nell’ambito dei programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono
definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi
responsabilitŕ di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni
centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione
territoriale, sotto il coordinamento dell’Autoritŕ politica delegata per le
politiche di coesione territoriale. Parte
delle risorse in questione possono altresě essere destinate per la promozione
dell’occupazione femminile nelle Regioni il cui tasso di occupazione, in
termini di forza di lavoro, risulta inferiore nell’anno 2013 al 40%. |
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Regimi fiscali privilegiati |
Il comma 678 affida al Ministro
dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto, gli
Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati
indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato
scambio di informazioni. L'individuazione č finalizzata all'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR (DPR n.
917/1986) ed opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'articolo 168-bis
del TUIR, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi
(c.d. white list). |
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Congelamento IMU-TASI |
Il comma 679, inserito
al Senato, conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione
della TASI giŕ previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno
2015, viene altresě confermata la possibilitŕ di superare i limiti di legge
relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di
legge. |
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Definizione di livello di tassazione sensibilmente
inferiore in caso di regimi fiscali speciali |
I commi 680 e 681,
inseriti al Senato, introduce nella disciplina di rango primario uno
specifico criterio, espresso in termini percentuali, per individuare i Paesi
nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la
speciale disciplina fiscale delle societŕ controllate estere (disciplina CFC
– controlled foreign
companies). |
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Procedure di riscossione |
I commi
682-689 modificano la procedura di discarico delle quote iscritte a
ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore
una comunicazione di inesigibilitŕ. In sostanza: § si rendono piů stringenti i poteri di
controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilitŕ
presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del
riconoscimento dei rimborsi; § si definiscono le procedure per il
pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi (maturati con il
discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato (pari a 533
milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri
(per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato; § si posticipa al 1° gennaio 2015
l’operativitŕ del Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di
riscossione mediante ruolo. In particolare, si prevede che la
comunicazione di inesigibilitŕ avvenga entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo. In presenza di procedure esecutive o cautelari,
contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso,
la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il
31 dicembre se la quota non č stata integralmente riscossa. Viene eliminata, tra le cause di perdita
del diritto al discarico, la mancata comunicazione all'ente creditore dello
stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli
consegnati, mentre č soppressa la possibilitŕ di integrare la comunicazione
dopo il terzo anno. Č posto in capo ai concessionari l’onere di
dimostrare che eventuali vizi ed irregolaritŕ non hanno pregiudicato l’azione
di recupero delle somme oggetto della procedura. Il discarico avviene due anni dopo la
presentazione per le sole procedure per cui l’ente non abbia avviato un’attivitŕ
di controllo. Viene altresě definito in centoventi giorni il termine entro il
quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile
per esercitare detto controllo. Nelle more del discarico, l’ente creditore
adotta i provvedimenti ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese. Si affida all’ente creditore un potere di
impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono i
passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del
discarico, escludendo dalla definizione agevolata le risorse proprie
dell’Unione europea. Sono modificate le norme riguardanti il
rimborso all’agente della riscossione degli oneri connessi allo svolgimento
delle procedure esecutive, la cui richiesta č prodotta insieme alla comunicazione
di inesigibilitŕ. Per le somme maturate dal 2011, tale rimborso č dovuto
entro il primo semestre dell’anno successivo a quello della richiesta, mentre
– secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo – sono
ancora dovute le somme per le annualitŕ dal 2000 al 2010, per un onere pari a
533 milioni di euro. Per rimborsi consegnati nell’anno 2014 la
richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017, mentre per quelli
presentati negli anni precedenti si prevede un meccanismo di presentazione
per singola annualitŕ di consegna entro il 31 dicembre di ciascun anno
successivo al 2017, partendo dalla piů recente. Le modalitŕ per l’erogazione
dei rimborsi sono demandate ad un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze e saranno corrisposte in quote costanti. Per quanto riguarda le procedure poste in
essere per conto dei comuni, i rimborsi (per un onere complessivo pari a 150
milioni) sono effettuati a partire dal 30 giugno 2018 in venti rate annuali
di pari importo e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello
Stato. Viene
infine posticipata al 1° gennaio 2015 l’operativitŕ del Comitato di indirizzo
e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo, istituito dalla legge
di stabilitŕ 2013, con il compito di elaborare criteri per l’individuazione
di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida generali
per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché
criteri per consentire il controllo dell’attivitŕ svolta sulla base delle
indicazioni cosě impartite. |
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Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri |
Con
la disposizione di cui al comma 690
si eleva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia
IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona
di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti
residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri),
disposta dall’articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di
stabilitŕ 2014). |
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Campione d’Italia |
Con
il comma 691 si introduce un nuovo
comma, il 3 bis, all'articolo 188 bis del TUIR con il quale si
prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, una franchigia IRPEF per i redditi di
pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. In relazione a detti
redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerŕ a formare il reddito
complessivo dei predetti contribuenti. |
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IMU terreni agricoli |
I commi 692 e 693, inseriti
al Senato, prevedono che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti
terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal D.M 28
novembre 2014, (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli enti interessati da
tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo
di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della
corrispondente riduzione del Fondo di solidarietŕ comunale pari a 359,5
milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento. La norma in commento
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge,
secondo quanto dispone il successivo comma 701. |
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Fondo emergenze nazionali |
Il comma 694 prevede un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno
2014 e di 25 milioni di euro per
l’anno 2015 a favore del Fondo per
le emergenze nazionali; nell’ambito di tale stanziamento, 10 milioni di
euro sono espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per
la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli
eventi alluvionali del mese di novembre 2013. |
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Supplenze brevi personale docente ATA |
Il comma 695 ,
inserito al Senato, autorizza la spesa fino a un massimo di 64,1 milioni di
euro per il 2014, per consentire il pagamento delle supplenze brevi e
saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze č autorizzato
– sin da subito, ovvero nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale
di assegnazione dei fondi e, dunque, a prescindere dall’effettivo
stanziamento delle relative risorse sui pertinenti capitoli di bilancio – al
pagamento dei relativi importi. Il comma 696,
anch’esso inserito al Senato, prevede il monitoraggio trimestrale delle spese
per supplenze brevi e saltuarie e introduce una clausola di salvaguarda
secondo cui, qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare,
su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca,
le occorrenti variazioni compensative tra le risorse destinate alle spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento
delle supplenze brevi e saltuarie. |
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Sterilizzazione
della clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014 |
I commi 697 e 698, inseriti
al Senato, recano la sterilizzazione della clausola di salvaguardia del D.L.
n. 66 del 2014. In particolare, il comma 697 dispone che, alla luce del
monitoraggio delle maggiori entrate IVA conseguenti al pagamento dei debiti
delle P.A. ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, una quota parte degli accantonamenti
di bilancio - disposti dall’articolo 12, comma 4, del medesimo D.L. n. 35, a
garanzia del conseguimento dell’importo ascritto alle maggiori entrate IVA -
pari a 495,7 milioni sia portata in riduzione dei relativi stanziamenti
iscritti in bilancio per l’anno 2014, secondo quanto indicato, per singolo
Ministero, nell’Allegato n. 9 al ddl in esame. In conseguenza di tale miglioramento dei saldi, il comma
698 destina tali risorse a compensazione del minor gettito IVA previsto per
il 2014 relativamente al pagamento dei debiti delle P.A. disposto dal D.L. n.
66 del 2014 (240 milioni di entrate a fronte di una stima di 650 milioni),
con conseguente esclusione del ricorso all’aumento delle accise sui prodotti
energetici ed elettricitŕ, su alcole e bevande alcoliche, e sui tabacchi
lavorati, previsto, quale clausola di salvaguardia, dall’articolo 50, comma
11, del D.L. n. 66 del 2014. |
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Copertura
finanziaria commi 694 e 695 |
Il comma 699, inserito
al Senato, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai
commi 694 e 695 pari a 120,1 milioni di euro per l’anno 2014. Ad essi si provvede: § per 35,1 milioni utilizzando una parte delle risorse
stanziate sul Fondo per le assunzioni in deroga di personale a tempo
indeterminato per i Corpi di polizia; § per 20 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012 con la
finalitŕ di procedere a nuove assunzioni nel comparto Sicurezza, vigili del
fuoco e soccorso pubblico; § per 15 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa per il
Fondo per la mobilitŕ del personale; § per 25 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 1, comma 527 della legge n. 296 del 2006, riduzione
dovuta al mancato esercizio della possibilitŕ di stabilizzare i rapporti di
lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche sino al limite
autorizzato; § per 25 milioni utilizzando una parte delle somme versate
all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalle sanzioni comminate
dall’Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato e non ancora
riassegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Contabilitŕ
speciale per riacquisto titoli delle regioni |
Il comma 700, inserito
al Senato, modifica l’articolo 45, comma 2, del decreto legge n.66 del 2014,
nel quale si autorizza il Ministero dell’economia ad effettuare emissioni di
titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi specifiche caratteristiche (vita
residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari
regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro). La
disposizione in esame aggiunge un periodo a tale comma 2, autorizzando per le
operazioni suddette l’apertura di una contabilitŕ speciale presso il
Ministero dell’economia e delle finanze. |
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Entrata in vigore commi 692-700 |
Il comma 701, inserito
al Senato, prevede che le disposizioni di cui ai commi da 692 a 700 entrino
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla “Gazzetta
Ufficiale” e non il 1° gennaio 2015. |
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Partecipazione comuni all’attivitŕ di contrasto all’evasione fiscale |
Il comma 702 per il triennio 2015-2017,
eleva al 55 per cento la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori
somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di
contrasto all'evasione fiscale. |
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Fondo sviluppo e coesione |
I commi
da 703 a 706 prevedono una nuova disciplina relativa alle modalitŕ di utilizzo
del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per le risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020, ferme restando le disposizioni
relative all’utilizzo del Fondo per specifiche finalitŕ. In particolare, si dispone quanto segue: a.
la dotazione
finanziaria del FSC č impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree
tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, cosě come definita
dalla Commissione europea nell'ambito delle attivitŕ di programmazione dei
Fondi strutturali e di Investimento europei; b.
entro
il 31 marzo 2015 il Ministro delegato alla coesione territoriale, denominato
autoritŕ politica per la coesione individua le aree tematiche nazionali e gli
obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle commissioni
parlamentari competenti; c.
entro
il 30 aprile 2015 il CIPE, con propria delibera, dispone una ripartizione
della dotazione finanziaria FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree
tematiche nazionali. Entro la medesima data l'autoritŕ politica per la
coesione disciplina e istituisce una Cabina di regia, composta da
rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici
piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di
risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria. Il lavoro di predisposizione
dei predetti piani č coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani
strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di
specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di
obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare
l’anno precedente e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 10, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono predisposti tenendo
conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non
inferiore all’80 per cento per interventi nelle regioni del sud; d.
nelle
more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’elaborazione dei piani
operativi l’Autoritŕ politica puň sottoporre all’approvazione del CIPE un
piano stralcio con l’assegnazione delle risorse necessarie; e.
il
CIPE dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi
giŕ approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle
disponibilitŕ del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;
f.
i
piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base
per l'aggiornamento del DEF e per la predisposizione delle leggi di stabilitŕ
2016 e seguenti; g.
successivamente
all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE,
da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla
lettera d), l'autoritŕ politica per la coesione coordina l'attuazione dei
piani a livello nazionale e regionale; h.
sulla
base dell'effettiva realizzazione dei piani operativi, l'Autoritŕ puň
proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree
tematiche nazionali; i.
le
assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi
approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attivitŕ
necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate; j.
le
risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi sono trasferite dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, in apposita contabilitŕ del Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari
previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente norma, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il Fondo di
rotazione. Le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi
dati al sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 245, della legge
27 dicembre 2013 n. 147 sulla base di apposito protocollo di colloquio
telematico; k.
sono
trasferite al suddetto Fondo di rotazione anche le risorse del Fondo Sviluppo
e Coesione giŕ iscritte in bilancio per i precedenti periodi di
programmazione. Sono conseguentemente abrogate diverse
disposizioni che disciplinano modalitŕ di utilizzo delle risorse del Fondo e
l’assegnazione di quote delle medesime a specifiche finalitŕ. Gli schemi dei piani
operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere per il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. |
||||||||||||||||||||
Misure in materia di trattamenti pensionistici |
Il comma 707 prevede che, in ogni caso,
l’importo complessivo del trattamento pensionistico non puň eccedere quello
che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo
(retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del
trattamento, l’anzianitŕ contributiva necessaria per il conseguimento del
diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la
data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo
utile per la corresponsione della prestazione stessa. Il comma 708 stabilisce che il limite di
cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli
giŕ liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con
effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine
di 24 mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del
decreto-legge n. 79 del 1997, per la liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento
a etŕ inferiore a quella corrispondente ai limiti di etŕ, con esclusione
delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. Il comma 709 destina le economie, da
accertare a consuntivo, derivanti dal comma 61 del presente articolo, ad un
apposito fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire
l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari
categorie di soggetti, individuate con DPCM, che provvede altresě a definire
i criteri e le modalitŕ di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle
predette categorie di soggetti. |
||||||||||||||||||||
Societŕ sportive dilettantistiche |
Il comma 710 consente alle associazioni
sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
riconosciuti dalle vigenti leggi – che svolgono attivitŕ sportive
dilettantistiche e che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio
della rateazione delle somme dovute a seguito dell’attivitŕ di liquidazione
delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi
di accertamento riguardanti IRES, IRAP ed IVA, di poter chiedere, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del ddl in
esame, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni
previste dalle specifiche legge vigenti |
||||||||||||||||||||
Aumento Iva |
I commi 711 e 712,
inseriti al Senato, rispettivamente, innalzano dal 10 al 22 per cento
l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet
di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni
di euro dal 2015, all’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE). |
||||||||||||||||||||
Societŕ sportive dilettantistiche |
Il comma 713, inserito
al Senato, eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a
favore di societŕ, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i
versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi
tracciabili. |
||||||||||||||||||||
Riscossione multe |
Il comma 714, inserito
al Senato, in tema di procedure di riscossione delle cosiddette multe per le
quote latte, prevede che l’AGEA per la notificazione della cartella di
pagamento e per la prosecuzione delle attivitŕ di riscossione coattive si
avvale, oltre che della Guardia di Finanza, anche di Equitalia. |
||||||||||||||||||||
Riduzione fondo cuneo fiscale e fondo per la riduzione pressione
fiscale |
Il comma 715 riduce l’autorizzazione di
spesa – sostanzialmente azzerandone la dotazione – relativa al fondo
destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori
dipendenti (cd. “fondo cuneo fiscale”) di 1930 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2685 milioni di euro in
termini di indebitamento netto per l’anno 2015, di 4680 milioni di euro per
l’anno 2016, di 4135 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1990 milioni a
decorrere dall’anno 2018. Il comma 716 prevede che
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della L.
stabilitŕ 2014 (L. 147/2013) relativa al fondo per la riduzione della
pressione fiscale č ridotta di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di
18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016. |
||||||||||||||||||||
Riduzione FISPE |
Il comma 717, inserito
al Senato, riduce il Fondo interventi strutturali di politica economica
(FISPE) di 728,2 milioni di euro per il 2015, di 534,7 milioni per il 2016,
di 612,9 milioni per il 2017, di 388,7 milioni per il 2018, di 261,5 milioni
per il 2019, di 259,9 milioni per il 2020, di 234,8 milioni per il 2011, di
234,5 milioni per il 2022, di 234,8 milioni per il 2013 e di 235,1 a
decorrere dal 2024. |
||||||||||||||||||||
Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise |
Il comma 718 stabilisce aumenti di
aliquota riguardanti l'IVA e l'accisa sui carburanti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 143 e fatta salva l'adozione dei
provvedimenti normativi di cui al comma 68 del presente articolo. Nel
dettaglio: a) l'aliquota IVA del 10 per
cento č incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016
e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017; b) l'aliquota IVA del 22 per
cento č incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio
2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore
0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018; c) a decorrere dal 1° gennaio
2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono
aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori
a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi. In
base al comma 719 le misure di cui
sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti
normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti
positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di
maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. |
||||||||||||||||||||
Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari |
Il comma 720, modificato
al Senato, aumenta la riduzione delle risorse del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
ivi prevista, a compensazione degli effetti finanziari, in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, di complessivi 135
milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e di 50 per il 2017 e 2018 (nel
testo approvato dalla Camera la riduzione era di soli 35 milioni per il
2015). |
||||||||||||||||||||
Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori
usuranti |
Il comma 721 riduce da 383 a 233 mln di euro, a decorrere dall’esercizio
2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 67 del 2011, relativa al pensionamento anticipato per i lavori
cosiddetti usuranti. Conseguentemente si riduce di pari importo (150 mln di
euro), per gli esercizi a decorrere dall’esercizio 2015, il Fondo di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge n. 247 del 247 del 2007, appositamente costituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
||||||||||||||||||||
Versamento da parte dell’INPS all’entrata in bilancio di somme
derivanti dal contributo |
Il comma 722 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell’INPS, di 20 milioni di euro per il 2015 e di 120 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dall’aumento
contributivo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978. Tali risorse
gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione
professionale. |
||||||||||||||||||||
Ricerca
scientifica |
I commi 723 e 724
prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, riguardante
il Fondo integrativo speciale della ricerca per specifici progetti di valenza
"strategica", per un importo di 4 milioni di euro nell’anno 2015.
Le relative risorse sono destinate ad un adeguamento di pari importo del
Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata finanziato in
Tabella C. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente. |
||||||||||||||||||||
Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi |
Il comma
725 prevede che ai fini dell’effettuazione della ritenuta sui compensi
corrisposti a non residenti prevista dall’articolo 25, comma 4, del TUIR non
trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialitŕ,
quanto previsto dall’articolo 4 del Codice della navigazione, secondo cui i
vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad
alcuna sovranitŕ statuale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza,
la norma sembra escludere i vettori in questione dalla predetta ritenuta. |
||||||||||||||||||||
Rimborsi per operazioni di controllo preventivo |
Il comma 726, inserito
al Senato, fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente -
per l’esecuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di
imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro,
conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni,
qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da
eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione. |
||||||||||||||||||||
Tabelle A e B |
Il comma
727 dispone in ordine
all’entitŕ dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati
dall’articolo 18 della legge di contabilitŕ (legge n. 196 del 2009), mediante
i quali si determinano le disponibilitŕ per la copertura finanziaria dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso
degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (tabelle A e B) |
||||||||||||||||||||
Tabella C |
Il comma 728 dispone l’approvazione
della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da
iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione
č rinviata alla legge di stabilitŕ, ai sensi della nuova normativa contabile
( Tabella C) |
||||||||||||||||||||
Tabella E |
Il comma 729 reca l’approvazione della Tabella
E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017, esposte per programma e missione. Il comma 731 indica i limiti massimi di impegnabilitŕ che le amministrazioni pubbliche possono
assumere nel 2015, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a
quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E. |
||||||||||||||||||||
Tabella D |
Il comma 730 reca l’approvazione della
Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di
spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione. La Tabella D del
disegno di legge di stabilitŕ reca riduzioni di spesa per 37,3 milioni per il
2015 (38,7 milioni nel disegno di legge presentato dal Governo, A.C. 2679),
35,6 milioni per il 2016 e 35,3 milioni per il 2017. |
||||||||||||||||||||
Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura |
Il comma
732 ha la finalitŕ di consentire che la copertura del disegno di legge di
stabilitŕ, come riportata nell’apposito prospetto allegato al provvedimento
sulla base di quanto dispone il comma 7, possa essere operata, per quanto
concerne l'esercizio finanziario 2015, in disavanzo, sulla base
dell’autorizzazione richiesta con la Relazione presentata alle Camere
unitamente alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
2014, sulla quale le Camere medesime si sono espresse favorevolmente. Il comma 733 reca la copertura
finanziaria della legge di stabilitŕ per i successivi anni 2016 e 2017,
rimandando al prospetto allegato. |
||||||||||||||||||||
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province
autonome |
Il comma 734 reca la clausola di
applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le
disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. |
||||||||||||||||||||
Entrata in vigore |
Il comma 735 dispone l’entrata in vigore
del disegno di legge in esame. |
Appendice:
Tavole relative agli effetti disposti dagli Allegati 5 e 6 e alle Tabelle C, D
ed E
Articolo 1, comma 218, Allegato 5
Riduzioni trasferimenti a
imprese
Oggetto |
2015 |
2016 |
2017 |
Legge n. 311/2004, art. 1, co. 361 |
-50.000.000 |
-25.000.000 |
0 |
Legge n. 448/2001, art. 52, co. 21 |
-703.800 |
-742.100 |
-815.700 |
D.L. n. 138/2002, art. 4, co. 1 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
-1.200.000 |
Legge n. 549/1995, art. 1, co. 43 |
-2.039.600 |
-2.039.600 |
-2.039.600 |
D.L. n. 66/2014 art. 22-bis, co. 1 |
0 |
-50.000.000 |
0 |
Legge n. 147/ 2013, art. 1, co. 2 |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
0 |
D.Lgs. n. 198/2006, art. 44 |
-150.800 |
-87.800 |
-97.400 |
Legge n. 388/2000, art. 145, co. 40 |
-97.100 |
-100.000 |
-100.000 |
Legge n. 147/2013, art. 1, co. 38 |
-4.639.200 |
-4.694.200 |
-4.680.500 |
Legge n.
267/1991 art. 1, co. 1 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5 |
-190.700 |
-193.400 |
-192.900 |
D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bis |
-550.000 |
-557.900 |
556.300 |
Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34 |
-2.063.200 |
-2.048.700 |
-2.047.100 |
Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1 |
-1.914.900 |
-1.733.500 |
-1.727.000 |
Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1 |
-989.3 |
-944.700 |
-941.000 |
Legge 662/1996, a. 3, co. 83 |
-1.000.000 |
-2.295.900 |
-2.295.900 |
Articolo 1, comma 252, Allegato 6
Riduzioni trasferimenti a enti e
organismi pubblici
Oggetto |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Spese di funzionamento del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
|
CONSOB |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|
Assegnazione all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) |
-3.000.000 |
-3.000.000 |
-3.000.000 |
|
Spese di funzionamento dell'Istituto
nazionale di statistica – ISTAT |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
|
Spese di funzionamento dell'Agenzia
per l'Italia digitale |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|
Spese di funzionamento dell'ufficio
del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
|
Somma da assegnare all'Autoritŕ
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
|
Spese di funzionamento dell'ufficio
dell'Autoritŕ Garante per l'infanzia e l'adolescenza |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
Somma da erogare all'ente pubblico
economico "Agenzia del demanio" |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
|
Somma occorrente per far fronte agli
oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|
Somma da corrispondere al centro di
formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota
di associazione |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|
Fondo occorrente per il funzionamento
della Scuola nazionale della pubblica amministrazione |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
Spese di funzionamento dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|
Spese di funzionamento dell'Agenzia -
ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|
Fondo da assegnare all'Agenzia per la
promozione all'estero, l'internazio-nalizzazione
delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri. |
-550.000 |
-550.000 |
-550.000 |
|
Spese per il funzionamento dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) |
-583.000 |
-583.000 |
-583.000 |
|
Finanziamento delle attivitŕ di formazione professionale
- spese funzionamento ISFOL |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
|
Contributo all'Istituto agronomico per
l'oltremare - spese di funzionamento. |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|
Contributo al Collegio del mondo unito
dell'Adriatico con sede in Duino. |
-23.200 |
-22.400 |
-22.300 |
|
Contributo speciale a favore dell'Istituto
italo-latino-americano |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi vigilati dal MIUR |
-171.800 |
-171.800 |
-171.800 |
|
Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio
funzionamento |
-112.000 |
-112.100 |
-112.300 |
|
Somma occorrente per il finanziamento della
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
– GSSI |
-360.000 |
0 |
0 |
|
Contributo dello Stato alle spese di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) |
-500.000 |
-500.000 |
500.000 |
|
Contributo dello Stato alle spese complessive
necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone
di Trieste e di Grenoble |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
|
Contributo all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalitŕ organizzata per le spese di funzionamento |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico
di Pietraroia |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|
Somma da assegnare al parco geominerario della
Sardegna |
-90.000 |
-90.000 |
-90.000 |
|
Enti parco |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|
Somme da trasferire all'Ente nazionale per
l'aviazione civile – ENAC |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi vigilati dal MIPAAF |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
Contributi da assegnare al Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
|
Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia
nazionale del turismo |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
|
Somma da erogare a favore della Fondazione di
studi universitari e di perfezionamento sul turismo |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
|
Spese per il funzionamento e per la ricerca della
Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
|
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della salute |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
|
Spese di funzionamento per le
attivitŕ dell’Istituto superiore di sanitŕ |
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
|
Spese di funzionamento per le
attivitŕ dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|
Fondo per gli oneri di gestione
dell'Agenzia italiana del farmaco |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
|
Articolo 1, comma 728, Tabella C
Quantificazione annuale degli
stanziamenti
Oggetto |
2015 |
2016 |
2017 |
Fondo
nazionale per il servizio civile |
+50.000.000 |
+50.000.000 |
+50.000.000 |
Fondo
sanitario nazionale per minori da gettito IRAP relativo alle regioni a
statuto ordinario (regolazione
debitoria) |
+480.000.000 |
0 |
0 |
Cooperazione
con i paesi in via di sviluppo |
+30.000.000 |
+30.000.000 |
+30.000.000 |
Lotta
alla droga |
-282.269 |
-287.032 |
-286.198 |
Fondo
emergenze nazionali della protezione civile |
+70.000.000 |
+70.000.000 |
+70.000.000 |
AGEA
|
+20.000.000 |
+20.000.000 |
+20.000.000 |
Piano
nazionale della pesca marittima |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
ENEA
|
-2.500.000 |
-2.500.000 |
-2.500.000 |
Enti
MISE per la vigilanza sui mercati e sui prodotti |
-288.058 |
-289.257 |
-288.418 |
Enti
MISE per il sostegno all’interna-zionalizzazione
delle imprese e alla promozione del made in Italy |
-6.960.392 |
-6.960.393 |
-6.960.394 |
ISPRA
|
-500.000 |
-500.000 |
-500.000 |
Fondo
per il finanziamento della ricerca sanitaria |
-17.200.000 |
-16.848.925 |
-16.815.825 |
Ricerca
scientifica e tecnologica (D.Lgs. n. 204/1998) |
+4.000.000 |
0 |
0 |
Servizi
di protezione dell'ambiente marino |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
Enti
vigilati dal Ministero dell’ambiente |
-110.000 |
-100.000 |
-100.000 |
Attivitŕ
sportiva universitaria |
+1.600.000 |
+1.600.000 |
+1.600.000 |
Enti
vigilati dal Ministero dell’interno |
-816.018 |
-816.018 |
-816.018 |
SVIMEZ
|
+200.000 |
|
|
Articolo 1, comma 730, Tabella D
Riduzioni di spese di parte corrente
Oggetto |
2015 |
2016 |
2017 |
Legge n. 183/2011, art. 6, co. 1 |
-84.324 |
-75.022 |
-88.218 |
Legge n. 140/1999, art. 3 |
-39.118 |
-39.118 |
-39.118 |
Legge n. 296/2006, art. 1, co. 852 |
-26.464 |
-26.464 |
-26.464 |
D.L. n. 78/2010, art. 7, co. 31 |
0 |
-80.000 |
-80.000 |
Legge n. 140/1999, art. 10 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
D.L. n. 2/2006, art. 4-bis, co. 7 |
-210.895 |
-210.895 |
-210.895 |
Legge n. 140/1999, art. 10 |
-102.294 |
-102.294 |
-102.294 |
Legge n. 448/2001, art. 52, co. 18 |
-3.150.329 |
-3.150.329 |
-3.150.329 |
L. n. 93/1997, art. 9 |
-51.807 |
-51.807 |
-51.807 |
D.L. n. 76/2013, art. 2, co. 6 |
-1.700.000 |
0 |
0 |
D.Lgs. n. 26/2006, art. 1 |
-.1.500.000 |
-.1.500.000 |
-.1.500.000 |
L. n. 38/2001, art. 13, co. 4 |
-66.452 |
-80.008 |
-67.428 |
D.L. n. 70/2011, art. 9, co. 15, p. 2 |
-500.000 |
0 |
0 |
L. n. 240/2010, art. 28, co. 1 |
-769.000 |
-769.000 |
-769.000 |
D.L. n. 80/2004 art. 6-bis, co. 61 |
-64.784 |
-64.784 |
-64.784 |
D.L. n. 7/2005 art. 7-ibis co. 1 |
-424.841 |
-424.841 |
-424.841 |
L. n. 7/2006, art. 5, co. 2 |
-65.219 |
-71.450 |
-73.334 |
L. n. 48/2008,art. 12, co. 1 |
-465.691 |
-492.041 |
-498.924 |
L. n. 125/2001, art. 3, co. 4 |
-10.499 |
-16.503 |
-16.456 |
D.L. n. 35/2005, art. 1, co. 5 |
-770.771 |
-1.331.678 |
-1.330.724 |
D.L. n. 225/2010, art. 2, co. 6-decies |
-246.724 |
-250.915 |
-250.186 |
L. n. 350/2003, art. 3, co. 151 |
-2.238.848 |
-2.638.848 |
-2.638.848 |
L. n. 379/1993., art. 1, co. 1 |
-192.064 |
-192.064 |
-192.064 |
L. n. 120/2002, art. 3 |
-4.810.000 |
-7.000.000 |
-6.500.000 |
L. n. 228/2012, art. co. 226 |
-5.000.000 |
-3.000.000 |
-3.000.000 |
L. n. 388/2000, art. 145, co. 40 Promozione
trasporti marittimi (nautica) |
-3.400.000 |
-3.387.260 |
-3.553.345 |
D.L. n. 136/2013, art. 3, co. 2-sexies |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
-1.000.000 |
D.L. n. 182/2005, art. 1-quinquies, co. 2 - Contributo all’ISMEA |
-264.000 |
-264.000 |
-28.0603 |
L. n.
244/2007, art. 3. Co. 34 |
-733.000 |
-733.000 |
-733.000 |
D.L. n. 262/2006, art. 2, co. 98 |
-2.600.000 |
-2.600.000 |
-2.600.000 |
D.L. n. 81/2004, art. 1, co. 1, p. A,
|
-2.283.751 |
-2.000.000 |
-2.000.000 |
D.L. n. 335/2000, art. 1, |
-4.500.000 |
-4.000.000 |
-4.000.000 |
Articolo 1, comma 729, Tabella E
Autorizzazioni pluriennali di spesa in
conto capitale:
riduzioni, rifinanziamenti, rimodulazioni
Oggetto |
2015 |
2016 |
2017 |
||
D.L.
203/2005, art. 11-quaterdecies, co.
20 - Completamento della diga foranea di Molfetta |
+10.000.000 |
0 |
0 |
||
L
183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione
attuazione delle politiche comunitarie (-150 milioni nel 2018 e ss) |
-50.000.000 |
-50.000.000 |
-50.000.000 |
||
D.L. n. 76/2013, art. 11, co
5 - Contributo in favore del
Chernobyl Shelter Fund (Anno terminale
2019) |
+824.000 |
+2.500.000 |
+2.500.000 |
||
D.Lgs. n. 185/2000 – Assegnazioni a ISMEA
per imprenditorialitŕ giovanile in agricoltura (108,4 milioni per le annualitŕ 2018 e ss sino al 2030) |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
||
D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo di solidarietŕ nazionale incentive
assicurativi |
+120.000.000 |
0 |
0 |
||
D.L.
n. 66/2014, art. 22-bis, co. 1 – Zone franche urbane |
-35.000.000 |
0 |
0 |
||
DL
98/2011, art. 32, co. 1, punto 4, -
Alta velocitŕ Milano-Genova, III Valico dei Giovi, II lotto (200 milioni nel 2018 e ss) |
0 |
+100.000.000 |
+100.000.000 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 83. – Rinnovo
veicoli trasporto pubblico locale (100
milioni per le annualitŕ 2018 e ss sino al 2019) |
+525.000.000 |
25.000.000 |
50.000.000 |
||
L. 266/2005, art. 1, co. 86 –
Contributo FF.SS |
-200.000.000 |
-50.000.000 |
-50.000.000 |
||
L. 266/2005, art. 1, co. 86 –
Contributo FF.SS (3.735 milioni nel
2018 e ss) |
0 |
+320.000.000 |
+400.000.000 |
||
D.L.
98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo
infrastrutture ferroviarie e stradali |
-83.000.000 |
-83.000.000 |
0 |
||
D.L.
98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo
infrastrutture ferroviarie e stradali (600 milioni nel
2018 e ss) |
0 |
+200.000.000 |
+200.000.000 |
||
L.
228/2012, art. 1, co. 176 – Contratti
programma RFI (200 milioni nel
2018 e ss) |
+70.000.000 |
+100.000.000 |
+200.000.000 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 68. – ANAS (200
milioni nel 2018 e ss) |
0 |
+50.000.000 |
+143.000.000 |
||
L. 147/2013, art. 1, co. 73 –
(2.250 milioni nel
2018 e ss) |
+500.000.000 |
+750.000.000 |
+750.000.000 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 74 – Tratta
ferroviaria Cancello Grasso Telesino e variante linea Roma –Napoli |
-25.000.000 |
0 |
0 |
||
L. 147/2013, art. 1, co. 76 – Linea ferroviaria Milano Venezia,
tratte Brescia-Verona-Padova |
-90.000.000 |
0 |
0 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 76 – Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova (2.800
milioni nel 2018 e ss) |
0 |
0 |
+200.000.000 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 80 – Asse ferroviario Bologna-Lecce |
-135.000.000 |
0 |
0 |
||
Legge
n. 228/2012, art. 1, co. 186 – Piattaforma
d’altura davanti al porto di Venezia (55 milioni nel 2018) |
0 |
+10.000.000 |
+30.000.000 |
||
L.
448/1998, art. 50, co.1, p. c) – Edilizia
sanitaria pubblica |
+200.000.000 |
+400.000.000 |
+1.200.000.000 |
||
L. 147/2013, art. 1, co. 71 –
Sistema MOSE |
+30.000.000 |
+50.000.000 |
+57.000.000 |
||
D.L. 43/2013, art. 7-bis, co
1 – Sisma Abruzzo (2.900 milioni nel
2018 e ss) |
+200.000.000 |
+900.000.000 |
+1.100.000.000 |
||
L.
289/2001, art. 61 – Fondo per lo sviluppo
e la coesione – Risorse programmazione 2007-2013 |
-463.700.000 |
0 |
0 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 6 – Fondo per lo
sviluppo e la coesione – Risorse programmazione 2014-2020 |
-40.000.000 |
0 |
0 |
||
L.
147/2013, art. 1, co. 6 – Fondo per lo
sviluppo e la coesione – Risorse programmazione 2014-2020 (riduzione di 2.100 milioni nel 2018 e ss) |
+100.000.000 |
+500.000.000 |
+1.500.000.000 |
||
L.
499/1999, art. 4 – Fondo per interventi
in agricoltura |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
||