Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di stabilità 2015) - A.C. 2679-bis-B - Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII   AC N. 2679-BIS-A/XVII
AC N. 2679-BIS-B/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 233    Progressivo: 5
Data: 21/12/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilitŕ 2015)

 

A.C. 2679-bis-B

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

n. 233/5

 

 

 

 

 

 

21 dicembre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ID0014e.docx


INDICE

 

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge (A.C 2679), il testo approvato dalla Camera (A.S. 1698) e il testo trasmesso dal Senato (A.C. 2679-bis-B) 3

Sintesi del contenuto. 23

Appendice: Tavole relative agli effetti disposti dagli Allegati 5 e 6 e alle Tabelle C, D ed E. 145

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier riporta una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di stabilitŕ 2015.

Le parti modificate dal Senato sono riportate in carattere blu.


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge
(A.C 2679), il testo approvato dalla Camera (A.S. 1698) e il testo trasmesso dal Senato
(A.C. 2679-bis-B)

 


Tavola di raffronto

 

Oggetto

A.C. 2679

A.S. 1698

AC 2679-bis-B

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1, co. 1

1

Gestioni previdenziali

2

1, co. 2-3

2-3

Fondo per la realizzazione del Piano “La buona scuola”

3

1, co. 4-5

4-5

Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

 

1, co. 6

6

Fondo garanzia PMI

 

 

7-8

Fondo per la tutela del patrimonio culturale

 

1, co. 7-8

9-10

Credito di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura

 

 

11

Stabilizzazione del bonus di 80 euro

4

1, co. 9-12

12-15

Modifica deduzione buoni pasto

 

1, co. 13-14

16-17

Regolaritŕ contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati

 

 

18

Compensazione cartelle esattoriali

 

1, co. 15

19

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP

5

1, co. 16-20

20, 22-25

Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti

 

 

21

Trattamento di fine rapporto in busta paga

6

1, co. 21-29

26-34

Credito d’imposta per attivitŕ di ricerca e sviluppo

7, co. 1-2

1, co. 30-31

35-36

Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box

7, co. 3-11

1, co. 32-40

37-45

Credito di imposta nelle aree svantaggiate

 

1, co.41

46

Ecobonus e ristrutturazione

8

1, co. 42

47

Modifiche TUIR

 

 

48

Riduzione dello stanziamento concernente il Fondo Interventi strutturali di politica economica

 

 

49

SIN amianto - Casale Monferrato e Bagnoli

 

 

50-51

Fondo emergenze nazionali

 

1, co. 43

52

Utilizzo risorse contabilitŕ speciale per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014

 

 

53

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi)

9

1, co. 44-79

54-89

Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri

 

1, co. 80

90

Credito d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione per investimenti infrastrutturali

 

 

91-95

Istituzione di un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario

10

1, co. 81

96

Costi di notificazione

 

1, co. 82

97

Miglioramento della sicurezza presso il Palazzo di giustizia di Palermo

 

 

98-106

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

11

1, co. 83-84

107-108

Finanziamento Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca

 

 

109

Completamento Piano di esuberi personale

 

 

110

Norma di interpretazione autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate

 

1, co. 85

111

Pensioni per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio

 

1, co. 86

112

Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata

 

1, co. 87

113

Sgravi contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in liste di mobilitŕ

 

1, co. 88

114

Termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni.

 

1, co. 89

115

Estensione delle prestazioni assistenziali del Fondo vittime dell’amianto

 

 

116-117

Sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato

12

1, co. 90

118

Sgravi contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo

 

 

119-120

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (copertura)

12

1, co. 91-94

121-124

Assegno di sostegno alla natalitŕ (Bonus bebé)

13

1, co. 95-99

125-129

Misure di sostegno alla famiglia

13

1, co. 100-101

130-131

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia

 

 

132

Contrasto al gioco d’azzardo patologico

14

1, co. 102

133

Aumento dotazione per l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo, di istruzione e di formazione ( INVALSI)

 

 

134-135

Promozione e diffusione della lingua italiana all’estero

 

 

136

Erogazioni liberali alle ONLUS

15

1, co. 103-104

137-138

Cessione di beni ad amministrazioni della cooperazione allo sviluppo

 

 

139-140

Detrazioni fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici effettuati dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche

 

1, co. 105

141

Contributi Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento di programmi spaziali strategici

 

 

142

Trasformazione dei comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana

 

 

143

Assegnazione di diritti d’uso di frequenze per applicazioni di comunicazione elettronica mobile e relativo cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali

16

1, co. 106-107

144-145

Assegnazione di frequenze del digitale terrestre e destinazione dei proventi da essa derivanti

 

1, co.108-110

146-148

Requisiti per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi

 

1, co. 111

149

Disposizioni finanziarie volte a favorire la competitivitŕ e la razionalizzazione dell’autotrasporto

17, co. 1-2

1, co. 112-113

150-151

Messa in sicurezza degli edifici scolastici della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del 2013

 

 

152

Realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali

17, co. 3

1, co.114

153

Estensione delle modifiche relative al riparto della quota del cinque per mille a partire dal 2015

17, co. 4

1, co. 115

154

Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate per spese di funzionamento

17, co. 5

1, co. 116

155

Incremento del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria

17, co. 6

1, co. 117

156

Salvaguardia effetti Carta acquisti per extracomunitari in merito ai compensi da corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato quale Gestore (art. 9, co. 15, D.L. n. 150/2013)

 

 

157

Incremento Fondo nazionale politiche sociali

17, co. 7

1, co. 118

 158

Incremento Fondo per le non autosufficienze

17, co. 8

1, co. 119

159

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

 

160-161

Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau

 

 

162

Trattamenti pensionistici vittime terrorismo

 

 

163-165

Attribuzioni a INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili

 

 

166

Finanziamento Screening neonatale

 

 

167

Incremento risorse per Autoritŕ garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

1, co. 120

168

Risorse per le scuole paritarie

17, co. 9

1, co. 121

169

Rifinanziamento Fondo per l’Alta formazione artistica e musicale

 

 

170-171

Incremento Fondo di finanziamento ordinario delle universitŕ

17, co. 10

1, co. 122

172

Finanziamento interventi in favore dei collegi universitari

 

 

173-174

Spese per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea

 

1, co. 123

175

Incremento del contributo Istituto italiano tecnologico

 

 

176

Finanziamento INAF a favore di progetti internazionali di radioastronomia

 

 

177

Lavori socialmente utili Napoli e Palermo

17, co. 11

(stralciato)

 

 

Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali

17, co. 12

1, co. 124

178

Incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo

17, co. 13

1, co. 125

179

Stabilizzazione delle risorse per i centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA)

 

1, co. 126

180

Istituzione del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

17, co. 14-15

1, co. 127-128

181-183

Destinazione di quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunitŕ a stranieri vittime di riduzione in schiavitů

 

 

184

Proroga del sostegno alla modernizzazione della rete di distribuzione della stampa quotidiana e periodica

17, co. 16

1, co. 129

185

Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni

17, co. 17

1, co. 130

186

Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore

17, co. 18

1, co. 131

187

Adeguamenti strutture informatiche per riforma legge di bilancio

 

 

188

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

17, co. 19

soppresso

 

Utilizzo del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d. Terra dei fuochi

17, co. 20

(stralciato)

 

 

Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica

17, co. 21

1, co. 132

189

Finanziamento dell’ attivitŕ istituzionale del Comitato paralimpico nazionale

 

 

190

Autorizzazione di spesa per l’attivitŕ dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti

 

 

191

Reti di metropolitane in aree metropolitane

 

1, co. 133

192

Trasferimento a TERNA di rete elettrica di proprietŕ di Ferrovie dello Stato Spa

 

 

193

Emittenza radiotelevisiva locale

 

1, co. 134

194

Imprenditorialitŕ giovanile in agricoltura

17, co. 22

(stralciato)

 

 

Filiera agricola e distretti agroalimentari

17, co. 23

(stralciato)

 

 

Utilizzo di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1, co. 135-138

195-198

Fondo per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti

 

1, co. 139

199

Ulteriore Fondo per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti

 

 

200-201

Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia

 

1, co. 140-141

202-203

Riduzione Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti

 

 

204

Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica

 

 

205

Convenzioni Corpo dei Vigili del fuoco per la permuta materiali e prestazioni

 

1, co. 142

206

Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147


18

1, co. 143

207

Erogazioni anticipazioni finanziarie per agricoltori

 

 

208-212

Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

213

Quote latte

 

 

214-217

Riduzione trasferimenti alle imprese

19, co. 1

2, co 1

218

Trasferimento ad ENAV degli oneri di navigazione aerea

19, co. 2

2, co. 2

219

Diritti aeroportuali

 

2, co. 3

220

Autorizzazioni per vettori aerei

 

 

221

Rottamazione veicoli

19, co. 3

2, co. 4

222

Parco rotabile su gomma trasporto pubblico locale

19, co. 4-7

2, co. 5-8

223-227

Contributo pluriennale Reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane

 

 

228

Lotti costruttivi rete ferroviaria

19, co. 8-10

2, co. 9-11

229-231

Divieto circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0)

 

 

232

Credito d’imposta autotrasporto

 

 

233

Accise per autotrasportatori

 

 

234

Piano per l’edilizia sociale

 

 

235

Competitivitŕ dei Porti italiani ed efficienza intermodale

 

 

236

IVA strutture recettive unitŕ da diporto ormeggiate (marina resort)

 

 

237

Destinazione risorse sblocca cantieri

 

 

238

Collegamento marittimo veloce Stretto di Messina

 

 

239

Tratta ferroviaria Andorra-Finale ligure

 

 

240

Promozione patrimonio culturale e storico

 

 

241

Riduzione dei crediti di imposta

19, co. 11

2, co. 12

242

“Nuova legge Sabatini”

 

2, co. 13

243

Determinazione rendita catastale immobili ad uso produttivo

 

 

244-245

Sospensione pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI

 

2, co. 14

246

Definizione di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto

 

2, co. 15-19

247-251

Riduzione di trasferimenti ad enti

20, co. 1

2, co. 20

252

Dismissione partecipazioni RAI

20, co. 2

(stralciato)

 

 

Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attivitŕ degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003

 

2, co. 21

253

Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego

21, co. 1-3

2, co. 22-24

254-256

Struttura tecnica di Missione (art. 163 del D.Lgs. n. 163/2006)

 

 

257

Abrogazione norme promozioni FF.AA e corpi di polizia

21, co. 4

2, co. 25

258

Indennitŕ di ausiliaria FF.AA e polizia militare

21, co. 5

2, co. 26

259

Riduzione indennitŕ piloti e controllori di volo militari

21, co. 6-7

2, co. 27-28

260-261

Divieto di cumulo di trattamenti accessori personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanitŕ

21, co. 8

(stralciato)

 

 

Riordino carriere personale Forze .Armate

21, co. 9-10

2, co. 29-30

262-263

Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei VVFF

21, co. 11

2, co. 31

264

Scorrimento graduatorie assunzioni personale forze di polizia

 

2, co. 32

265

Revisione dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

21, co.12-14

2, co. 33-34

266-267

Proroga deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale

 

2, co. 35

268

Scorrimento graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane

 

2, co. 36

269

Permessi sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del fuoco

21, co. 15

(stralciato)

 

 

Rappresentanze militari

21, co.16-20

(stralciati)

 

 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare


22

2, co. 37-38

270 e 272

Piano casa

 

 

271

Manutenzione degli immobili demaniali e degli edifici statali

 

2, co. 39

273

Valorizzazione patrimonio mobiliare (Poste italiane Spa)

23

2, co. 40-42

274-276

Modifiche al Servizio universale Poste

 

 

277-280

Attuazione sentenza Tribunale UE su Poste italiane Spa

 

 

281-284

Convenzioni Poste italiane Spa

23

2, co. 43-44

285-286

Dotazioni di bilancio dei Ministeri

24

2, co. 45

287

Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio

25, co. 1-4

2, co. 46-49

288-291

Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI

25, co. 5

2, co. 50

292

Invarianza del canone RAI

 

 

293

Risorse destinate al trasporto merce su ferro

25, co. 6

2, co. 51

294

Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.

25, co. 7-8

2, co. 52-53

295-296

Trasferimento attivitŕ informatiche riservate allo Stato dalla Consip Spa alla Sogei Spa

 

 

297

Registro donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa)

 

 

298

Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali

 

 

299

Soppressione assunzione ispettori

26, co. 1

2, co 54

300

Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali

26, co. 2

2, co. 55

301

Giorno di pagamento delle pensioni INPS

26, co. 3

2, co. 56

302

Comunicazioni a INPS a seguito di decesso

26, co. 4

2, co. 57

303

Restituzione somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito

26, co. 5-6

2, co. 58-59

304-305

Versamento all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti

26, co. 7

2, co. 60

306

Versamento all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL

26, co. 8-9

2, co. 61-62

307-308

Riduzione contributi patronati

26, co. 10

2, co. 63-66

309-012

Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello

26, co. 11

2, co. 67

313

Modifica disciplina dichiarazione ISEE

26, co. 12

2, co. 68

314

Contributo Italia Lavoro Spa

 

 

315-316

Piani triennali di investimento dell’INAIL

 

2, co. 69

317

Riduzione contributi a organismi internazionali

27, co. 1

2, co. 70

318

Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio all’estero

27, co. 2

2, co. 71

319

Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all’estero

27, co. 3

2, co. 72

320

Informazione italiana diffusa all’estero

27, co. 4

2, co. 73

321

Incremento delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo

 

2, co. 74

322

Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero

 

2, co. 75

323

Differimento termini per armi da fuoco per uso scenico

 

 

324

Riduzione del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma


28, co. 1

2, co. 76

325

Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

28, co. 2

2, co. 77

326

Acquisizione all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole

28, co. 3

2, co. 78

327

Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica

28, co. 4

2, co. 79

328

Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie

28, co. 5

2, co. 80

329

Limitazione dei comandi del personale scolastico

28, co. 6-7

2, co. 81-82

330-331

Supplenze brevi di personale docente e ATA

28, co. 8-9

2, co. 83-84

332-333

Dotazioni organiche del personale ATA

28, co. 10-12

2, co. 85-87

334-336

Visite medico-legali delle Universitŕ e delle AFAM

28, co. 13

2, co. 88

337

Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet

28, co. 14

2, co. 89

338

Risorse relative all’insediamento di una sede universitaria di ingegneria nel polo di ricerca e di attivitŕ industriali ad alta tecnologia di Genova

28, co. 15

(stralciato)

 

 

Fondo di finanziamento ordinario delle universitŕ

28, co. 16

2, co. 90

339

Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata – FSRA

28, co. 17

2, co. 91

340

Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM

28, co. 18-19

2, co. 92-93

341-342

Interventi di contenimento della spesa riguardanti Enti di ricerca vigilati dal MIUR

28, co. 20-21

2, co 94-95

343-344

Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca

28, co. 22

2, co. 96

345

Controlli di primo livello per il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento

28, co. 23

(stralciato)

 

 

Risorse per INVALSI, Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali

28, co. 24 (stralciato)

 

 

Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

28, co. 25

(stralciato)

 

 

Programma straordinario di reclutamento INVALSI

28, co. 26-27

(stralciato)

 

 

Assunzioni da parte delle universitŕ

28, co. 28-30

2, co. 97-99

346-349

Differimento di termini in materia di edilizia scolastica

28, co. 31

(stralciato)

 

 

Composizione delle commissioni d’esame di maturitŕ

 

2, co.100-102

350-352

Decoro e funzionalitŕ degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche e proroga servizi di pulizia

 

 

353-354

Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversitŕ di Rio de Janeiro



29

2, co. 103

355

SIN Bagnoli-Coroglio

 

 

356

Contributo per progetti innovativi in campo navale

30, co. 1

2, co. 104

357-358

Mutui ferrovie in concessione

30, co. 2

2, co. 105

359

Riduzione per l’anno 2015 del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia

30, co. 3

2, co. 106

360

Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria

30, co. 4

2, co. 107

361

Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali

30, co. 5

2, co. 108

362

Soppressione indennitŕ di trasferimento in Italia per personale FF.AA, Forze di polizia, VV.FF e Prefetti

31, co. 1

2, co. 109

363

Impiego personale militare all’estero

31, co. 2

2, co. 110

364

Abrogazione stage difesa per giovani

31, co. 3

2, co. 111

365

Medaglia mauriziana

31, co. 4

2, co. 112

366

Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa

31, co. 5

2, co 113

367

Riduzione alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR)

31, co. 6-7

2, co. 114-115

368-369

Riduzione uffici giudiziari militari

31, co. 8-10

(stralciati)

 

 

Norma ARQ personale all’estero

31, co. 11

2, co. 116

370

Riduzione personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche

31, co. 12

2, co. 117

371

Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della difesa

31, co. 13

2, co. 118

372

Revisione strumento militare

31, co 14

2, co. 119

373

Dismissioni degli immobili del Ministero della difesa

31, co. 15-18

2, co. 120-123

374-377

Attribuzione del grado vertice

31, co. 19

2, co. 124

378

Agenzia industrie difesa

31, co. 20

(stralciato)

 

 

Disposizioni concernenti l’Agenzia industrie difesa

 

2, co. 125

379

Destinazione risorse “Difesa servizi SpA

 

2, co. 126

380

Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:


32

 

 

Incorporazione dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

32, co. 1-3

2, co. 127-129

381-383

Gasolio agricolo

32, co. 4

2, co. 130

384

Piano irriguo nazionale

32, co. 5

2, co. 131

385

Destinazione risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e agroalimentare e dei distretti agroalimentari

 

2, co. 132

386

Sequestri di carburante


32, co. 6

(stralciato)

 

 

Ottimizzazione della gestione della tesoreria di Stato


33

2, co. 133-134

387-388

Soppressione della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti

 

2, co. 135

389

Trasformazione dei conti di tesoreria centrale in conti infruttiferi

 

 

390

Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la soppressione della tesoreria unica “mista”

34

2, co. 136-140

391-395

Istituzione contabilitŕ speciale per la gestione del Fondo per la concessione delle garanzie dello Stato

 

 

396-397

Estensione al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni

35, co. 1-12

2, co. 141-149

398-405

Recepimento Accordo 15 ottobre 2014 con Regione Trentino e province Bolzano e Trento

 

 

406-413

Estensione del contributo alla finanza pubblica delle regioni

 

2, co. 150-153

414-417

Concorso delle province, delle cittŕ metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica

35, co. 13-15

2, co. 154-156 e 160

418-420 e 451

Riduzione dotazione organica del personale delle province e delle citta metropolitane. Procedure per la mobilitŕ del personale

 

 

421-428 e 430

Servizi per l’impiego province e cittŕ metropolitane

 

 

429

Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate

 

 

431-434

Fondo di solidarietŕ comunale

35, co. 16-17

2, co. 157-158

435-436

Norme concernenti l’attivitŕ di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009

 

 

437-449

Incentivi alle Unioni e fusioni di comuni

 

2, co. 159

450

Pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte

 

 

452-458

Quota di riparto del Fondo di solidarietŕ comunale in base a fabbisogni standard e capacitŕ fiscali

35, co.18

2, co 161

459

Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario


36, co. 1-17

2, co. 162-179

460-466 e 468-478

Esclusione delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilitŕ delle province e delle cittŕ metropolitane

 

 

467

Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilitŕ


36, co. 18-22

2, co. 180-184

479-483

Patto verticale incentivato

 

 

484-488

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno degli enti locali

37

2, co. 185-195

489-500

Election day

 

 

501

Esclusione dal Patto delle spese dei comuni interessati da eventi sismici

 

 

502

Pagamento rate mutui con CDP in scadenza nel 2015

 

 

 

503-504

Armonizzazione contabile degli enti territoriali

38, co. 1-4

2, co. 196-200

505-507 e 509-510

Imposta Municipale Immobiliare della provincia di Bolzano

 

 

508

Destinazione delle riserve afferenti alla Regione Sardegna

38,co. 5

2, co. 201

511

Recepimento Accordo 23 ottobre 2014 con Friuli Venezia Giulia

 

 

512-523

Minoranza linguistica slovena

 

 

524

Compensazione perdita di accisa Regione Valle d’Aosta

 

 

525

Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari

38, co. 6-10

2, co. 202-206

526-530

Contributo Roma capitale

38,co. 11

2, co. 207

531

Expo 2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all’evento

38,co. 12-14

2, co 208-210

532-534

Fabbrica del Duomo di Milano

 

 

535

Proroga dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia

 

2, co. 211

536

Rinegoziazione mutui enti locali per passivitŕ relative

 

2, co. 212

537

Disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

 

2, co. 213

538

Aumento del limiti massimi di indebitamento degli enti locali

 

2, co. 214

539

Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento enti locali

 

2, co. 215

540

Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento Regioni

 

 

541

Proroga dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

 

2, co. 216

542

Estensione del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 agli enti locali che sperimentano le nuove regole di contabilitŕ

 

2, co. 217

543

Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario reso in attivitŕ connesse allo stato di emergenza per eventi sismici

 

2, co. 218

544

Sostituzione del bilancio riequilibrato degli locali in dissesto finanziario in caso di inizio mandato della nuova amministrazione

 

2, co. 219-220

545-546

Esclusione della societŕ Expo spa dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi

 

2, co. 221

547

Supporto Consip Spa per operazione Expo 2015

 

 

548

Parere di congruitŕ Consip per Rete Te.T.Ra.

 

 

549

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

 

2, co. 222

550

Interventi nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attivitŕ di messa in sicurezza e bonifica

 

2, co. 223

551

Autorizzazione unica per infrastrutture inerenti coltivazioni di giacimenti di idrocarburi

 

 

552-554

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per il biennio 2015-2016

39, co. 1-3

2, co. 224-226

555-557

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del Fondo sanitario

39, co. 4-5

2, co. 227-228

558-559

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate

39, co. 6-9

2, co. 229-232

560-563

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento

39, co. 10

2, co. 233

564

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie

39, co 11

2, co. 234

565

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle responsabilitŕ delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione

39, co. 12

2, co. 235

566

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale degli obiettivi di salute e assistenziali

39, co. 13-14

2, co. 236-237

567-568

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro

39, co. 15-19

2, co. 238-242

569-573

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere

39, co. 20-21

2, co 243-244

574-575

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

39, co. 22-27

2, co. 245-250

576-581

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Organizzazione del dipartimento di prevenzione del SSN

39, co. 28

2, co. 251

582

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN

39, co. 29

2, co. 252

583

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza pubblica

39, co. 30

2, co. 253

584

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico nazionale

39, co. 31

2, co. 254

585

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza

39, co. 32

2, co. 255

586

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici

39, co. 33

2, co. 256

587

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni in materia di Health Tecnology Assessment – HTA

39, co. 34

2, co. 257

588

Direzione farmacie rurali sussidiate

 

2. co. 258

589

Autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali

 

2, co. 259

590

Sperimentazione produzione e distribuzione Farmaci monodose in ambito ospedaliero

 

2, co. 260-261

591-592

Fondo per il rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi destinati alla cura dell’epatite C

 

 

593-598

Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale

 

2, co. 262-263

599-600

Costi standard sanitŕ

 

 

601

Centro nazionale di adroterapia oncologica

 

 

602-603

Piano per il risanamento della regione Molise

40

2, co. 264-265

604-605

Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

41

(stralciato)

 

 

Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale

42

2, co. 266

606

Norme concernenti l’Istituto per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo

 

 

607-608

Razionalizzazione delle societŕ partecipate locali

43

2, co. 267

609

Convenzioni con cooperative sociali

 

 

610

Riorganizzazione e riduzione delle societŕ partecipate

 

2, co. 268-271

611-614

Affidamento diretto a societŕ in possesso di requisiti per la gestione in house, partecipate direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale

 

2, co. 272

615

Scioglimento aziende special

 

 

616

Trasferimento risorse Formez all’Agenzia per l’Italia Digitale

 

 

617

Sdemanializzazione ed uso delle aree appartenenti al demanio marittimo nei pressi del Porto Vecchio di Trieste

 

 

618-620

Modifica aliquote applicate ai fondi pensioni

44, co. 1-5

3, co. 1-5

621-625

Rivalutazione terreni e partecipazioni

44, co. 6

3, co. 6

626

Imposte sostitutive sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni

 

 

267-628

Reverse charge e split payment

44, co. 7-10

3, co. 7-11

629-633

Adempimenti volontari dei contribuenti

44, co.11-18

3, co. 12-19

634-641

Proroga riscossione enti locali

44, co. 19

3, co. 20

642

Disposizioni in materia di giochi con vincite in denaro

44, co. 20-25

3, co. 21-26

643-651

Aumento Fondo per la riduzione della pressione fiscale

 

 

652

Norme concernenti il Gioco del Lotto

 

 

653-654

Tassazione enti non commerciali

44, co. 26

3, co. 27

655

Credito d’imposta enti non commerciali

 

 

656

Ritenute su ristrutturazioni

44, co. 27

3, co. 28

657

Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita a copertura rischio demografico

44, co. 28-29

3, co. 29-30

658-659

Norma interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali

 

 

660

Aiuti de minimis concernenti i territori interessati da eventi sismici in Emilia

44, co 30

3, co. 31

661

Fabbricati rurali nelle zone colpite dal sisma Emilia

 

 

662-664

Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise

 

3, co.32

665

Soppressione esenzione bollo per le auto ultraventennali

44, co. 31

3, co. 33

666

Aliquota IVA agevolata per e-book

 

3, co. 34

667

Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea

44, co 32-39

3, co. 35-42

668-675

Destinazione delle risorse provenienti dalla minore quota di cofinanziamento nazionale di Fondi strutturali 2014-2020

 

3, co. 43-44

676-677

Regimi fiscali privilegiati

44, co. 40

3, co. 45

678

Conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi

 

 

679

Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali

 

 

680-681

Norme concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della riscossione

 

3, co. 46-53

682-689

Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri

 

3, co. 54-55

690-691

Differimento termine versamento IMU agricola

 

 

692-693

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

 

 

694

Autorizzazione spesa per supplenze brevi personale docente e ATA

 

 

695-696

Riduzione accantonamenti lineari di bilancio per copertura oneri D.L. n. 35/2013 (Pagamento debiti PA) a compensazione minori entrate IVA dal D.L. n. 66/2014. Entrata in vigore delle disposizioni

 

 

697-698 e 701

Copertura oneri commi 694 e 695

 

 

699

Contabilitŕ speciale per il riacquisto dei titoli delle regioni

 

 

700

Partecipazione comuni all’attivitŕ di contrasto all’evasione fiscale

 

3, co. 56

702

Nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione

 

3, co. 57-60

703-706

Misure in materia di trattamenti pensionistici

 

3, co. 61-63

707-709

Regolarizzazione e rateizzazione del versamento volontario da parte delle associazioni sportive

 

3, co. 64

710

Aumento Iva su pellet di legno e incremento Fondo ISPE

 

 

711-712

Societŕ sportive dilettantistiche

 

 

713

Riscossione quote latte attraverso l’ausilio di Equitalia

 

 

714

Riduzione Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti (cuneo fiscale)

45, co. 1

3, co. 65

715

Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

45, co. 2

3, co. 66

716

Riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

717

Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise

45, co. 3-4

3, co. 67-68

718-719

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

45, co. 5

3, co. 69

720

Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti

45, co. 6

3, co. 70

721

Versamento da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua

45, co. 7

3, co. 71

722

Incremento Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

 

3, co. 72-73

723-724

Esclusione della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei

 

3, co. 74

725

Rimborsi per operazioni di controllo preventivo

 

 

726

Tabelle A e B

46, co. 1

3, co. 75

727

Tabella C

46, co. 2

3, co. 76

728

Tabella E

46, co. 3 e 5

3, co. 77 e 79

729 e731

Tabella D


46, co. 4

3, co. 78

730

Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura

46, co. 6 e 7

3, co. 80-81

732-733

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

 

3, co. 82

734

Entrata in vigore

47

3, co. 83

735

 

 


Sintesi del contenuto


 

Risultati differenziali

Il disegno di legge di stabilitŕ 2015 C. 2679-bis-B risulta composto, a seguito dell’esame in prima lettura da parte della Camera e del Senato, da un solo articolo.

Il comma 1 stabilisce in 58 miliardi in termini di competenza il limite massimo per il 2015 del saldo netto da finanziare (SNF), al netto di 16.884 milioni per regolazioni contabili e debitorie. Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2015 č fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 327 miliardi. In tale limite č compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo di 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF č fissato in misura pari a 27 miliardi per il 2016 e a 15 miliardi per il 2017, al netto di 3.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie in ciascuno dei due anni. Il livello massimo del ricorso al mercato č determinato in 275 miliardi nel 2016 e 300 miliardi nel 2017 (256,3 miliardi e 280,3 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la legge di stabilitŕ).

Gestioni previdenziali

I commi 2 e 3 rinviano all’allegato n. 2 per l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP. Nell’allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2015, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a)  alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b)  alla gestione speciale minatori;

c)  alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, giŕ iscritti al soppresso ENPALS.

Fondo
“La buona scuola”

Ai commi 4 e 5 si istituisce il Fondo “La buona scuola” nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Universitŕ e della Ricerca, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo č finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, oltre che al rafforzamento dell’offerta formativa e della continuitŕ didattica, attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Fondo sostegno imprese
(ATI e RTI)

Il comma 6 incrementa da 5 a 10 milioni di euro la dotazione per il 2015 del fondo per il sostegno delle imprese che si uniscono in associazioni temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di promuovere la digitalizzazione delle imprese (condizioni per l’accesso ai finanziamenti č che l’impresa sia costituita da almeno 15 individui; ai contributi possono accedere anche le reti di impresa; al Senato č stata soppressa la previsione che tali reti d’impresa debbano avere soggettivitŕ giuridica e debbano essere dotate di partita IVA)

I commi 7 e 8, inseriti al Senato, modificano le modalitŕ di erogazione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Piů in particolare la garanzia:

§  č destinata ad imprese con non piů di 499 dipendenti, venendo di conseguenza meno il riferimento alle piccole e medie imprese;

§  č concessa nell’ambito delle disponibilitŕ finanziarie del Fondo, che attualmente puň esser erogata fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse, pari a complessivi euro 100 milioni (art. 4, del decreto D.M. 24 aprile 2013).

Fondo tutela patrimonio culturale

I commi 9 e 10 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 10, in particolare stabilisce le modalitŕ di utilizzo delle risorse del fondo, attraverso l’approvazione di un programma triennale. Al Senato č stata inserita la previsione di un parere delle competenti Commissioni parlamentari sul programma triennale.

Fondazioni lirico-sinfoniche

Il comma 11, inserito al Senato, estende la possibilitŕ di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS (art. 1 del D.L. 83/2014) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Bonus 80 euro

Il comma 12 rende strutturale il credito d’imposta IRPEF introdotto dall’articolo 1 del DL 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

In particolare la somma spettante č pari:

§  a 960 euro, se il reddito complessivo non č superiore a 24.000 euro;

§  a 960 euro, se il reddito complessivo č superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il comma 13 stabilisce che ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.

Rientro lavoratori dall’estero

Il comma 14 prolunga da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

Modalitŕ riconoscimento bonus 80 euro

Ai sensi del comma 15 il cd. “bonus 80 euro” viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta. L’agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Rimane fermo altresě che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Tassazione buoni pasto

I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi ( TUIR, DPR 917/1986) elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

Regolaritŕ contributiva cedente crediti

Il comma 18, inserito al Senato dispone che la regolaritŕ contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolaritŕ retributiva).

Compensazione cartelle esattoriali

Il comma 19 estende 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalitŕ previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP

Il comma 20 ammette in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. E’ inoltre estesa l’integrale deducibilitŕ IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle societŕ agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Il comma 21, inserito al Senato, introduce un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attivitŕ, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta č utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Con il comma 22 si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, con ciň ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nelle misure del 3,9% (aliquota ordinaria), del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), del 4,65% (per le banche), del 5,9 % (perle assicurazioni) e dell’1,9% (per il settore agricolo).

Il comma 23 fa salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal DL n. 66/2014 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.

Il comma 24, a scopo di coordinamento, integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.

Infine il comma 25, prevede che l’estensione della deduzione IRAP ai produttori agricoli sia soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

TFR in
busta paga

Il comma 26 dispone, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La predetta parte integrativa della retribuzione č assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi e non č imponibile ai fini previdenziali.

Il comma 27 dispone che, ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dal comma precedente.

Il comma 28 prevede che per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 30 si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

Il comma 29 applica ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

Il comma 30 prevede che i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al successivo comma 32 e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento č altresě assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Il comma 31 stabilisce che, al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Il comma 32 istituisce presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il comma 33 prevede che le modalitŕ di attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il comma 34 impone che in relazione ai maggiori compiti cosě attribuiti, l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Il comma 35 introduce una nuova disciplina il credito d’imposta per attivitŕ di ricerca e sviluppo, sostituendo l’art. 3 del DL n. 145/2013.

In linea generale, le modifiche piů significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:

§ l’ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro);

§ l’eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento;

§ il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l’attuale percentuale č del 50%; la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attivitŕ agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con universitŕ, enti di ricerca e start-up innovative);

§ il raddoppiamento del tetto massimo del credito d’imposta pro-capite annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro);

§ l’innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell’agevolazione;

§ la diminuzione dell’investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro;

§ l’esclusione dei brevetti dalla tipologia di attivitŕ agevolabili;

§ la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro;

§ l’eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta con conseguente eliminazione dell’affidamento della gestione della misura agevolativa a societŕ o enti in possesso dei requisiti tecnici;

§ l’affidamento dei controlli esclusivamente all’Agenzia delle entrate – che provvederŕ agli eventuali recuperi maggiorando l’importo con sanzioni e d interessi- laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello sviluppo economico;

§ l’individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall’abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d’imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non piů esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente;

§ il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio.

Il comma 36 aggiunge al citato D.L. 145/2013 l’allegato 3 contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attivitŕ di ricerca e sviluppo.

Patent Box

(tassazione agevolata prodotti dell’ingegno)

I commi da 37 a 45 introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box).

In particolare, il comma 37 evidenzia che il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali; ai sensi del comma 38 possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche societŕ ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalitŕ giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali č in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Il comma 39 chiarisce che l’agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali; in tal senso dispone che il regime opzionale č possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni in parola, sia nell’ipotesi di utilizzo diretto. Ai sensi del comma 40 si prevede l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati; per esse l’esclusione dalla formazione del reddito si ottiene a condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili. Il comma 41 prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata sia consentita a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attivitŕ di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Universitŕ o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento. Il comma 42 precisa che la quota di reddito agevolabile č determinata sulla base del rapporto tra i costi di attivitŕ di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Il comma 43 specifica che l’opzione č valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Il comma 44 rinvia le modalitŕ applicative ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 45 precisa la decorrenza del nuovo regime opzionale che si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; per il primo periodo di imposta il beneficio č pari al 30%, mentre per il secondo periodo di imposta č pari al 40%, per poi attestarsi sul 50% per i periodi successivi.

Credito d’imposta aree svantaggiate

Il comma 46 č volto a chiarire che il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti giŕ agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

Il comma 47 proroga le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014 (50 per cento per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili; 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali).

La detrazione del 65 per cento č estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione č aumentata dal 50 al 65 per cento.

Il comma 48, inserito al Senato, modificando l’articolo 16-bis del TUIR, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50 per cento nel 2015, successivamente al 36 per cento).

FISPE

Il comma 49, inserito al Senato, riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, 2,0 milioni di euro per il 2016, 4,1 milioni di euro per il 2017, 5,4 milioni di euro per il 2018, 6,7 milioni di euro per il 2019, 8 milioni di euro per il 2020, 9,3 milioni di euro per il 2021, 10,6 milioni di euro per il 2022, 11,9 milioni di euro per il 2023, 13,2 milioni di euro per il 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Siti contaminati amianto

I commi 50 e 51, inseriti al Senato, prevedono uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto. Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, č destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

Il comma 51 demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, l’individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario.

Fondo emergenze nazionali

Il comma 52 stabilisce che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio e destinata al fondo emergenze nazionali (art. 5, co. 5-quinquies, L. n. 225/1992) una quota di 60 milioni di euro destinati al pagamento di mutui e prestiti a seguito di calamitŕ naturali (ai sensi art. 2 DPCM 28 ottobre 2014).

Al Senato č stata inserita la previsione che i risultati degli interventi finanziati con il Fondo delle emergenze nazionali e l’ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento siano pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto (open data).

Alluvione Genova

Il comma 53, inserito al Senato, consente l’utilizzo, nel limite massimo di 8 milioni di euro, delle risorse giacenti sulla contabilitŕ speciale n. 5459, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014, che hanno interessato Genova e la sua provincia e alcuni comuni della provincia della Spezia, per i quali č stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 ottobre 2014.

Imposta sostitutiva
per esercenti imprese, arti
e professioni
in forma individuale

I commi da 54 a 89 istituiscono, per gli esercenti attivitŕ di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l’aliquota del 15%.

Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attivitŕ esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attivitŕ professionali a 40.000 euro per il commercio. Le soglie devono essere ragguagliate ad anno sia per l’accesso che per la permanenza nel regime agevolato.

Al Senato č stata inserita, al comma 54, la previsione che consente di accedere al regime agevolato dei cd. “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attivitŕ di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

IVA regioni confinanti con la Svizzera

Il comma 90 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialitŕ delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

Crediti d’imposta enti previdenza e fondi pensione

I commi da 91 a 95, inseriti al Senato, introducono a decorrere dal 2015 due crediti d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione.

Il credito d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria č pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento (aliquota cosě elevata, a decorrere dal 2015, dall’articolo 3 del D.L. n. 66 del 2014) e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attivitŕ di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Il credito d’imposta a favore dei fondi pensione č pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20 per cento dall’articolo 3, comma 1, del disegno di legge di stabilitŕ in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attivitŕ di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalitŕ di fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.

Fondo per la giustizia

Il comma 96 istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 90 milioni di euro per l’anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, finalizzato al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il comma 97 introduce l’obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione e indennitŕ di trasferta) nelle cause e attivitŕ conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Č prevista la riassegnazione al Ministero della giustizia delle risorse derivanti dai conseguenti risparmi di spesa, destinandoli a garantire la piena funzionalitŕ degli UEPE (Uffici esecuzione penale esterna).

Palazzo di giustizia di Palermo

I commi da 98 a 106, inseriti al Senato, affidano ad un decreto interministeriale - in relazione alla aumentate esigenze di sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo - l’individuazione degli investimenti necessari alla realizzazione delle opere di potenziamento degli uffici.

Lo stesso decreto disciplina i tempi di esecuzione e nomina un commissario straordinario che, sotto il controllo del Ministro della giustizia, esercita poteri di impulso e di vigilanza delle attivitŕ amministrative, contrattuali ed esecutive, operando con i poteri delle amministrazioni interessate e con poteri speciali per la localizzazione delle opere. Il commissario che, in caso di particolari difficoltŕ, puň proporre anche la revoca dell’assegnazione dei fondi, opera in deroga alle disposizioni vigenti, pur nel rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti. Individuato tra i dipendenti pubblici e posto fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico, il commissario č retribuito dalla sola amministrazione di appartenenza. Le risorse necessarie agli interventi straordinari per la sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo sono quantificate in 6 milioni di euro per il 2015.

Il comma 106 pone la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 6 milioni di euro per il 2015.

Fondo riforma mercato del lavoro

Il comma 107 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un Fondo di 2,2 mld di euro per il 2015-2016 e di 2 mld annui a decorrere dal 2017 finalizzato alla riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro all'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (cd. Jobs Act), al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Il comma 108 provvede alla relativa copertura finanziaria.

Cassa integrazione
in deroga settore pesca

Il comma 109, inserito al Senato, destina parte delle risorse del Fondo istituito dal comma 107 al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca (comma 83-bis).

Piani esubero personale

Il comma 110, inserito al Senato, estende a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento (art. 1, co. 183, della L. stabilitŕ 2014, L. 147/2013) ed erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attivitŕ.

Sostegno lavoratori portuali

Il comma 111, fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 108, della L. stabilitŕ 2014, nel quale si prevede per l’ente gestore del porto la possibilitŕ di destinare una quota, non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate con la finalitŕ di sostenere iniziative a favore dell’occupazione nonché alla formazione dei lavoratori portuali e all’incentivazione al pensionamento del personale. Nello specifico l’interpretazione recata dal comma estende anche alle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate la possibilitŕ per l’ente gestore del porto di destinare una quota non eccedente il 15% nelle modalitŕ e per le finalitŕ suddette.

Lavoratori esposti all’amianto

Il comma 112 dispone che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori.

Piů nel dettaglio, con l’aggiunta del nuovo comma, si dispone che per le suddette finalitŕ non vengano considerati i provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL (salvo dolo provato dell’interessato) per il conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, c. 8, della L. n. 257/1992 secondo cui, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali č moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Gli oneri derivanti dal comma in oggetto sono valutati nella misura di 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).

Requisiti

contributivi

Il comma 113 esclude dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla “riforma Fornero” (art. 24, co. 10, DL 201/2011) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianitŕ contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianitŕ contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’etŕ di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Sgravi contributivi per assunzioni lavoratori in liste mobilitŕ

Il comma 114 concede ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilitŕ dei lavoratori licenziati (di cui all’art. 1 del DL n. 4/1998), gli sgravi contributivi di cui all’art. 8, co. 2, e 25, co. 9, della L. n. 223/1991 (consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato), nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Termine riconoscimento lavoratori esposti all’amianto

Il comma 115 individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilitŕ dall’azienda per cessazione dell’attivitŕ lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantitŕ maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione č volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il piů vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992).

Benefici vittime dell’amianto

I commi 116 e 117, inseriti al Senato, estendono la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali.

Piů specificamente:

§  si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale (comma 89-bis);

§  in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attivitŕ di scoibentazione e bonifica e con attivitŕ di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992) (comma 89-ter).

La copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate č posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo di 4,2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (si veda l’articolo 3, comma 66-bis).

Esonero contributi previdenziali nuove assunzioni

Il comma 118 dispone che, ai datori di lavoro privati – escluso il settore agricolo – e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Sgravi contributivi settore agricolo

I commi 119 e 120, inseriti al Senato, estendono gli incentivi per le assunzioni disposti dal comma 118 anche ai datori di lavoro del settore agricolo. Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019), relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1ş gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

L'incentivo richiamato č riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l’INPS č tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego).

E’ infine previsto il monitoraggio, da parte dell’INPS, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Soppressione benefici contributivi

Il comma 121 sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi dell'art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale. Il comma 122 provvede al finanziamento degli incentivi, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, giŕ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. Conseguentemente, il comma 123 dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilitŕ il Gruppo di Azione Coesione provvede alle individuazione delle linee di intervento del Piano di Azione Coesione che saranno oggetto di riprogrammazione in conseguenza della riduzione complessiva di 3 miliardi delle risorse destinate al Piano stesso. Infine il comma 124 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei 3,5 miliardi complessivi di risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (a valere sulla quota del Piano di Azione Coesione ancora non impegnata) per essere poi riassegnate alle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente articolo.


Bonus bebé

I commi da 125 a 129 riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per i nuovi nati erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, č corrisposto fino al compimento del terzo anno d’etŕ ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L’onere derivante č valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020.

Bonus famiglie numerose

Il comma 130 riconosce, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione ISEE non superiore a 8500 euro annui.

Fondo per la famiglia

Il comma 131, modificato al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo per interventi a favore della famiglia. di 112 milioni di euro per il 2015. (al Senato č stata incrementata la dotazione complessiva del Fondo da 108 a 112 milioni di euro per il 2015, nel contempo incrementando a 12 milioni di euro la parte delle risorse destinate ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

Sostegno adozioni internazionali

Il comma 132, inserito al Senato, incrementa, a decorrere dal 2015, di 5 milioni di euro il Fondo delle politiche della famiglia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006. L’incremento č finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e intende garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell’articolo 1, co. 1250 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

Contrasto ludopatia

Il comma 133 dispone che, nell’ambito del finanziamento del servizio sanitario nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. Una quota delle risorse, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, č destinata alla sperimentazione di modalitŕ di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l’adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). A fini di monitoraggio, l’Osservatorio istituito ai sensi dal DL n. 158/2012, č trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale č rideterminata la composizione dell’Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore. Alla ripartizione delle risorse tra le regioni si provvede annualmente all’atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalitŕ previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

INVALSI

Il comma 134, inserito al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2015 per le esigenze dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il comma 135, anch’esso inserito al Senato, prevede che al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Promozione della lingua e cultura italiana all’estero

Il comma 136 autorizza la spesa di 3.555.000 euro per l’anno 2015 e 555.000 euro a decorrere dall’anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

Deduzioni ONLUS

I commi 137 e 138 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

IVA cooperazione allo sviluppo

I commi 139 e 140 ripristinano la non imponibilitŕ a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalitŕ umanitarie.

Detrazioni erogazioni liberali ai partiti

Il comma 141, modificato al Senato, conferma la detraibilitŕ dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilitŕ sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni

Contributi Agenzia spaziale italiana

Il comma 142, inserito al Senato, prevede un contributo di 30 milioni di euro per gli anni 2015-2017 all’ASI per il finanziamento di programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento.

Comitati della Croce Rossa italiana

Il comma 143, inserito al Senato, interviene sulla normativa in materia di riordino della Croce Rossa, al fine di specificare che i comitati di Trento e Bolzano sono comitati provinciali.

Frequenze “banda L”

Il comma 144 prevede che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'AGCOM avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, emanando l’eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle predette frequenze entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015.

Il comma 145 prevede che, per l’anno 2015, le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevino, ai fini del patto di stabilitŕ delle regioni, per un importo pari ai proventi derivanti dall’attuazione del precedente comma 144, entro il limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto ministeriale si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi eccedenti l’importo di 700 milioni, ivi compresa l’eventuale riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Assegnazione frequenze televisive locali

I commi da 146 a 148 prevedono una diversa destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre, stabilita dal decreto-legge n. 16 del 2012. Tali proventi non sono piů destinati ad indennizzare i partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle frequenze, nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico ma sono destinati per un importo non superiore a 600.000 euro agli indennizzi, mentre la quota eccedente dovrŕ essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l’estero, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, che procedano al loro volontario rilascio.

Inoltre, si dispone quanto segue:

§  il termine per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l’estero viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015;

§  viene conseguentemente prorogato, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze;

§  viene limitato al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di decoder per il digitale terrestre lo stanziamento da destinare, successivamente all’erogazione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze, ai soggetti che, in conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l’estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in base al piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale; attualmente la disposizione prevede che tutte le risorse originariamente stanziate per i contributi e non utilizzate per le misure compensative vengano destinate a tale finalitŕ;

§  si prevede l’avvio da parte dell’AGCOM delle procedure per l’assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d’uso sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: a) idoneitŕ tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; d) sostenibilitŕ economica; e) tempistica per la realizzazione delle reti;

§  si prevede poi che gli operatori di rete attribuiscano capacitŕ trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale collocati all’interno della graduatoria predisposta dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla societŕ Auditel; b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti;

§  si prevede che l’AGCOM attribuisca i numeri dei canali del digitale terrestre ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo la graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero da ultimo richiamata.

Al Senato č stato modificato il comma 147, lettera d) per integrare la procedura per l’assegnazione di frequenze televisive non utilizzate a livello nazionale agli operatori di rete locali. Si prevede in particolare (modifica alla lettera d capoverso 9-ter) che la selezione bandita dall’AGCOM sia rivolta esclusivamente a soggetti operanti in ambito locale. Solo nel caso in cui dalla selezione non risulti, in base ai criteri individuati, un numero sufficiente ed idoneo di operatori di rete in ambito locale, il Ministero dello sviluppo economico puň procedere all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze a soggetti non operanti in ambito locale.

Si specifica inoltre (modifiche alla lettera d capoversi 9-quinquies e 9-septies) che le graduatorie per l’assegnazione delle frequenze televisive in ambito locale saranno anche utilizzate per la numerazione automatica dei canali, sopprimendo nel contempo la previsione che tali graduatorie si limitassero ad integrare i criteri per la numerazione automatica previsti dall’art. 32 del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005)

Infine, si dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 146 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in 31,626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Credito d’imposta Wi-Fi nelle strutture ricettive

Il comma 149, modificando l’art. 9 del D.L. n. 83/2014, specifica che il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo č riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocitŕ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

Interventi per autotrasporto

I commi 150 e 151 prevedono un’autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto, da ripartire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota non superiore al 20% di tali risorse č destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

Edilizia scolastica Sardegna

Il comma 152, inserito al Senato autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Accesso impianti portuali

Il comma 153 prevede un’autorizzazione di spesa di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali.

Cinque
per mille

Il comma 154, modificato al Senato, prevede la messa a regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l’applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalitŕ cui č diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. La modifica č volta ad introdurre la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalitŕ di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, nonché le modalitŕ di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali č stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi. Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Contributo Agenzia Entrate

Il comma 155 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, da assegnare all’Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento.

Social Card

Il comma 156 incrementa di 250 mln di euro annui a decorrere dal 2015 il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritarie dei cittadini meno abbienti (cosiddetta “social card”), di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Salvaguardia effetti Social Card

Il comma 157, inserito al Senato, consente di corrispondere a Poste italiane SpA i compensi per il servizio prestato quale Gestore del servizio integrato di gestione delle Social Card fino alla data in cui sono stati perfezionati i contratti con il nuovo Gestore del servizio e i relativi rapporti amministrativi.

Fondo nazionale politiche sociali

Il comma 158 incrementa lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali in misura pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Fondo non autosufficienze

Il comma 159 incrementa di 400 milioni di euro per il 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Diritto al lavoro dei disabili

Il comma 160, inserito al Senato, dispone un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Il comma 161 pone la copertura degli oneri recati dalla norma a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau

Il comma 162, inserito al Senato, prevede la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro per il 2015 alla Fondazione Auschwitz-Birkenau, che costituisce la partecipazione italiana al Fondo perpetuo istituito per la perenne conservazione del campo di sterminio.

Trattamenti pensionistici vittime terrorismo

I commi da 163 a 165, inseriti al Senato, sono volti ad integrare la disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Attribuzione
a INAIL di competenze relative a persone con disabilitŕ
da lavoro

Il comma 166, inserito al Senato, attribuisce all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilitŕ da lavoro.

Finanziamento screening neonatale

Il comma 167, inserito al Senato, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 l’autorizzazione di spesa prevista per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Garante infanzia

Il comma 168 incrementa la dotazione giŕ prevista dalla legislazione vigente per l'Autoritŕ garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro annui per il triennio 2015/2017.

Scuole paritarie

Il comma 169 reca finanziamenti per 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole paritarie. La nuova formulazione del comma č volta a precisare che lo stanziamento in questione č finalizzato ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR, relativo ai contributi direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come prevedeva il testo iniziale del comma, a rifinanziare l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. 203/2008.

Fondo per l’alta formazione artistica e musicale

Il comma 170, inserito al Senato, autorizza la spesa di € 5 mln da destinare nel 2015 agli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati) e di € 1 mln da destinare, sempre nel 2015, alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali.

Il comma 171, anch’esso inserito al Senato, prevede che al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,

Fondo ordinario universitŕ

Il comma 172 stabilisce che a fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (quota premiale del fondo ordinario per l'Universitŕ), dall’anno 2015 il medesimo Fondo ivi richiamato č incrementato di 150 milioni di euro annui. L'integrazione approvata in sede di prima lettura del provvedimento ha previsto che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) debba essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle universitŕ.

Collegi universitari

Il comma 173, inserito al Senato, autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

Il comma 174, anch’esso inserito al Senato, prevede che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica

Agenzia spaziale europea

Il comma 175 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La relativa copertura finanziaria č predisposta mediante una riduzione della Tabella B, Ministero dell’istruzione per il 2016 e 2017.

Iniziative di sviluppo tecnologico

Il comma 176, inserito al Senato aumenta di 3 milioni di euro dal 2015 l’autorizzazione di spesa destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico del paese e per l’alta formazione tecnologica.

Progetti internazionali di radioastronomia

Il comma 177, inserito al Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF per sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia su progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi. In particolare, la norma fa riferimento al progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al campo della radioastronomia, e al progetto CTA-CherenKov Telescope Array, afferente al campo dell’astronomia a raggi gamma.

Fondo missioni internazionali

Il comma 178 destina 850 milioni di euro nel 2015 e nel 2016 al fondo per le missioni internazionali di pace.

Fondo politiche asilo e Fondo minori non accompagnati

Il comma 179 incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 le dotazioni del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi di asilo. Il comma 180 rende permanente lo stanziamento di 3 mln di euro autorizzato per il solo 2014 dalla legge di stabilitŕ del 2013 in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiori a 3.000 unitŕ. Il comma 181, modificato dal Senato, trasferisce le risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il Ministro del lavoro ad un nuovo ed analogo Fondo (anche esso denominato per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) che viene istituito presso il Ministero dell’interno. Con apposito decreto del Ministero del lavoro (comma 182, inserito dal Senato) verranno stabilite le modalitŕ di erogazione delle risorse residuanti sul fondo dal quale sono state trasferite ai sensi del comma che precede. Il comma 183 dispone poi che i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il summenzionato Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Risorse per contrastare
la tratta di esseri umani

Il comma 184, inserito dal Senato, assegna 8 milioni di euro, per il 2015, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della presidenza del Consiglio, all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitů, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani.

Distribuzione quotidiani e periodici

Il comma 185 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilitŕ delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l’accesso nel 2015 al credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l’anno 2012 e poi differito all’anno 2014.

Indennizzi soggetti danneggiati da emotrasfusioni

Il comma 186 dispone che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni obbligatorie (ex L. n. 210/1992), erogati da regioni e province autonome, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennitŕ integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provveda mediante l’attribuzione, alle medesime regioni e province autonome, di un contributo di 100 milioni di euro per il 2015, di 200 mln di euro per il 2016, di 289 mln per il 2017 e di 146 milioni per il 2018. Tale contributo č ripartito tra regioni e province autonome interessate con decreto, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti.

Riforma terzo settore

Il comma 187 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Adeguamento informatico per riforma bilancio dello Stato

Il comma 188, inserito dal Senato, autorizza una spesa di complessivi 65 milioni nel quadriennio 2015-2018 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2019 per l’adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato resi necessari per realizzare la riforma del bilancio dello Stato (in attuazione delle deleghe previste dalla legge di contabilitŕ n.196/2009) a seguito delle nuove esigenze introdotte su tale riforma ad opera della legge n. 243 del 2012, attuativa della disciplina costituzionale del pareggio di bilancio.

Fondo interventi strutturali politica economica

Il comma 189, modificato dal Senato, che ha consistentemente elevato gli stanziamenti inizialmente previsti dal ddl., disponendo l’assegnazione al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dal medesimo ddl. alle disposizioni in materia di gioco del lotto, incrementa la dotazione del Fondo suddetto di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni per l'anno 2016, di 332,7 milioni per l'anno 2017, di 211 milioni per l'anno 2018, di 219,5 milioni per l'anno 2019, di 231,4 milioni per l'anno 2020, di 309,65 milioni per l'anno 2021, di 324,05 milioni per l'anno 2022, di 326,75 milioni per l'anno 2023, di 327,25 milioni per l'anno 2024, di 330,25 milioni per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Comitato paralimpico

Il comma 190, inserito dal Senato, stabilizza il finanziamento delle attivitŕ istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP), autorizzando la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Unione italiana ciechi e ipovedenti

Il comma 191, inserito dal Senato, autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro annui dal 2015 per l’Unione italiana ciechi e ipovedenti per garantire il finanziamento di interventi giŕ previsti a legislazione vigente per tale ente, di cui alle seguenti leggi:

§  L. 282/1998 che dispone un contributo annuo, a decorrere dal 1998, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato;

§  L. 24/1996 che ha stabilito, a decorrere dal 1995, un contributo compensativo annuo, in seguito ridotto, a decorrere dal 2012, dalla L. 183/2011 (legge di stabilitŕ 2012);

§  L. 379/1993 che, a decorrere dal 1993, ha destinato un contributo annuo, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.).

Reti metropolitane

Il comma 192 č volto ad includere le reti metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (art. 32, comma 1, decreto-legge n. 98 del 2011), per effetto della revoca dei finanziamenti presenti nel Fondo sblocca cantieri (art. 18, comma 1, decreto-legge n. 69 del 2013).

Trasferimento a Terna di rete elettrica proprietŕ FS

Il comma 193 , inserito dal Senato, include la rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all’interno della rete di trasmissione nazionale, subordinatamente all’acquisizione di tale rete da parte di Terna. L’Autoritŕ per l’energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrŕ definire gli aspetti finanziari della transazione. Nel farlo, dovrŕ tenere conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, informando il MISE. Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici giŕ erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica di FS, devono essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.

Emittenza radiotelevisiva locale

Il comma 194 autorizza la spesa di 20 mln di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Utilizzo segni distintivi Polizia di Stato e Vigili del Fuoco

I commi 195-198 concedono alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’uso esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere concessi in uso anche temporaneo a terzi, purché siano rispettate le finalitŕ istituzionali e l’immagine dei due corpi, da parte rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006).

Fondo esigenze di spesa indifferibili

Il comma 199 istituisce un Fondo da ripartire per la copertura delle esigenze di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualitŕ del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018.

Ulteriore Fondo esigenze indifferibili

I commi 200-201 istituiscono un ulteriore Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, con una dotazione di 27 milioni di euro per il2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE).

Promozione Made in Italy

I commi 202-203 stanziano ulteriori 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e 40 milioni di euro per il 2017 per la promozione del Made in Italy, assegnando le relative risorse all’Agenzia ICE (Istituto Commercio Estero) e provvedendo contestualmente alla relativa copertura finanziaria. I commi in questione sono stati modificati dal Senato, prevedendo che:

§  alle Commissioni parlamentari competenti siano trasmessi un rapporto del MISE recante le linee guida relative al Piano (entro il 30 giugno 2015) e un rapporto annuale dell’ICE;

§  una quota pari a 30 milioni di euro č destinata alla concessione di un credito d'imposta in favore delle micro, piccole e medie imprese che assumono, per un periodo non superiore a 36 mesi, figure professionali

Riduzione Fondo presso Ministero infrastrutture

Il comma 204, inserito al Senato, riduce di 30 milioni di euro per il 2015 le risorse del fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti mediante la riduzione dei residui passivi perenti effettuata ai sensi dell’articolo 49 del decreto-legge n.66/2014, stabilendo nel contempo la soppressione del fondo medesimo dal 2016.

Incremento dotazione FISPE

Il comma 205, inserito al Senato, incrementa la dotazione del fondo FISPE di 242 milioni per il 2015,203 milioni per il 2016,133 milioni per il 2017, 122 milioni per il 2018 e 11,2 milioni per il 2019.

Permuta materiali Vigili del Fuoco

Il comma 206 autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici, che privati.

Clausola di salvaguardia spending review

Il comma 207 posticipa di un anno, riducendone altresě gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilitŕ 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (c.d. tax expenditures) qualora la revisione della spesa (ndr. spending review) non realizzi i risparmi previsti. Tali importi – stabiliti nel disegno di legge di stabilitŕ 2015 in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017 – vengono infatti ora rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni. La riduzione, si sottolinea, č da porre in relazione alle modifiche apportate dal disegno di legge in esame in tema di reverse charge e relativa clausola di salvaguardia, che determinano effetti di maggiore entrata stimati nella relazione tecnica in circa 728 milioni annui, da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015, come richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015.

Anticipazioni finanziarie
per il settore agricolo

I commi 208-212, inseriti dal Senato, intervengono in materia di anticipazioni finanziarie per il settore agricolo. In particolare il primo di tali commi consente l'erogazione di anticipazioni finanziare agli agricoltori da parte di ISMEA a fronte della cessione al medesimo Istituto, da parte degli agricoltori stessi, di crediti certificati inerenti taluni aiuti PAC (si tratta dei cd. pagamenti diretti). Il comma al riguardo consente la cessione dei medesimi crediti, in deroga al divieto di cessione previsto dalla disciplina vigente (articolo 2, terzo comma D.P.R. n. 727/1974).

La compensazione č effettuata avuto riguardo alla data di cessione del credito a ISMEA secondo le modalitŕ indicate in un decreto, di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce le modalitŕ la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina contabile sulle cessioni relative a somme dovute dallo Stato (articolo 69 e 70, R.D. 2440/1923).

Si prevede poi che ISMEA puň concedere garanzie anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, e si provvede inoltre ad inserire l'anagrafe delle aziende agricole tra le banche dati di interesse nazionale indicate nel Codice dell’amministrazione digitale.

Si integra inoltre la disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, prevedendo che per la selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro

Si dispone infine la clausola di salvaguardia finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni testé citate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assunzione di funzioni dello Stato da parte di alcune autonomie speciali

Il comma 213, inserito al Senato, modifica la norma della legge di stabilitŕ 2014 che disciplina il trasferimento di funzioni statali alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le modiche sono volte a posticipare di un anno il termine per la definizione delle intese tra Stato e ciascun ente per la definizione delle modalitŕ e degli oneri del trasferimento; estendere l'ambito delle funzioni da trasferire concernenti gli uffici giudiziari – giŕ previsto per la magistratura ordinaria - agli uffici della magistratura tributaria e amministrativa; sopprimere le specificazioni contenute nella norma riguardo il trasferimento delle funzioni concernenti le Agenzia Fiscali.

La norma dispone che con intese tra lo Stato e ciascun ente interessato, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Per tutti e tre gli enti, le funzioni da trasferire riguardano le agenzie fiscali dello Stato e le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura. sostituita dal testo in esame Inoltre alla Regione Valle d’Aosta saranno trasferite le funzioni relative ai servizi ferroviari di interesse locale, mentre per le Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio.

Le modifiche apportate dal testo in esame sono le seguenti:

§  il termine fissato per la definizione dell'intesa, inizialmente fissato al 30 giugno 2014, č posticipato al 30 giugno 2015;

§  č esteso l'ambito delle funzioni concernenti gli uffici giudiziari dalla sola magistratura ordinaria ('giustizia civile, penale e minorile') anche alla magistratura tributaria e amministrativa;

§  viene aggiunto il riferimento alle norme di attuazione - e non solo alle intese – come sede per la individuazione degli standard minimi di servizio e di attivitŕ che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalitŕ per la quantificazione e l'assunzione degli oneri.

Fondo per investimenti nel settore lattiero

I commi da 214 a 217, inseriti al Senato, prevedono l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri e le modalitŕ di accesso ai contributi saranno definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole . Sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all’eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea. Il contributo statale sarŕ erogato in modo da rispettare i limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis, non superando, quindi, per ciascuna azienda, l’importo di 15.000, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione.

Gli interventi di investimento ammessi al contributi potranno beneficiare delle garanzie concesse da ISMEA.

Alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dai precedenti commi, si provvede - quanto a 5 milioni per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, in esito all’attivitŕ di accertamento straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello Stato operata ai sensi dell’articolo 49 del D.L. n. 66/2014, e destinato a trasferimenti alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), D.L. n. 66/2014).

Riduzione trasferimenti imprese

Il comma 218 riduce le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato n. 5 annesso al provvedimento in esame, per gli importi ivi indicati (vedi appendice).

Trasferimento oneri di navigazione aerea a ENAV

Il comma 219 modifica il comma 10 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, che reca la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato in materia di servizi di navigazione aerea. Le risorse non sono piů individuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A., bensě attraverso le risorse riscosse dall’ENAV S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile.

Diritti aeroportuali

Il comma 220 prevede, mediante una modifica dell’articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall’Autoritŕ dei trasporti non debbano piů tenere conto dei criteri individuati dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttivitŕ, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l’approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

Autorizzazione per vettori aerei

Il comma 221, inserito al Senato, modifica la formulazione delle disposizioni inserite nel cd “DL Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133/2014, art. 28, co. 8-bis) in materia di rilascio alle compagnie aeree delle autorizzazioni di “quinta libertŕ” (cioč il diritto sancito dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilitŕ per le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci e ripartire per qualsiasi altro Stato; tale diritto č giŕ riconosciuto per le compagnie UE e pertanto la disposizione dovrebbe trovare applicazione per le compagnie extra-UE).

Rispetto al testo vigente si precisa che l’ENAC puň rilasciare autorizzazioni per la quinta libertŕ su richiesta dei vettori aerei (mentre il testo attuale afferma che “l’ENAC rilascia autorizzazioni”) e che il previsto nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrŕ valutare specificamente la compatibilitŕ con le norme e i principi del diritto europeo”.

Rottamazione veicoli

Il comma 222 modifica l’articolo 17-undecies del decreto-legge n. 83 del 2012, sopprimendo lo stanziamento relativo all’anno 2015 del Fondo per gli incentivi all’acquisto di veicoli.

Fondo acquisto veicoli TPL

I commi da 223 a 227 indicano l’ambito di applicazione ed i criteri di utilizzo del fondo per l’acquisto di veicoli del trasporto pubblico locale istituito dalla L. stabilitŕ 2014 (art. 1, co. 83). Al Senato il comma 223 č stata modificato nel senso di sopprimere la previsione volta a destinare le risorse per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale stanziate dalla legge di stabilitŕ 2014 (art. 1, co. 83 L. n. 147/2013) anche all’acquisto di natanti e ferry boat al fine di rinnovare anche i mezzi destinati al trasporto pubblico lagunare (previsione inserita nel corso dell’esame alla Camera). E’ soppressa anche la previsione che le risorse possano essere utilizzate per l’acquisto di materiale rotabile su ferro (le risorse potranno quindi essere destinate esclusivamente all’acquisto di materiale rotabile su gomma, come gli autobus). Per quanto concerne specificamente i criteri, il comma 224 č stato modificato sopprimendo la previsione che le risorse siano erogate direttamente alle societŕ che espletano il servizio di trasporto pubblico locale; si prevede l’utilizzo del criterio del “migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati” anziché quello del “maggiore carico medio per servizio effettuato” e del criterio dell’”entitŕ del cofinanziamento regionale e locale” anziché quello della “graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell’erogazione del contributo”. Viene infine inserito il criterio del “posto/km prodotti”. Al Senato č stato poi inserito il comma 225 che sopprime la previsione in base alla quale al riparto delle risorse stanziate dalla legge di stabilitŕ 2014 si provvede secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 1032 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006)

Reti metropolitane

Il comma 228, inserito al Senato, prevede la destinazione del c.d. Fondo revoche, di cui all’articolo 1, comma 88 della legge n. 147/2013, esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo stesso viene assegnato un contributo quindicennale di 12,5 milioni di € in erogazione diretta, nonché i seguenti ulteriori contributi per gli anni dal 2016 al 2019: 1) 2016: 7,5 milioni €; 2) 2017: 72 milioni €; 3) 2018: 20 milioni €; 4) 2019: 40 milioni €.

Interventi rete ferroviaria

Il comma 229 prevede che, in coerenza con i contratti di programma – parte investimenti e parte servizi stipulati con la societŕ Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento: a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale; b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

Nell’ambito di tale ultimo programma di investimento e, in particolare, per la continuitŕ dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocitŕ/alta capacitŕ (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione, il CIPE puň approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilitŕ finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere (comma 230).

Il comma 231 prevede, inoltre, che entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attivitŕ dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

Divieto di circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0)

Il comma 232, inserito al Senato, vieta la circolazione su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2019 agli autobus o pullman a benzina e gasolio di categoria Euro 0, che rientrino nelle categorie M2 ed M3. Si tratta dei seguenti veicoli, secondo la classificazione dell’art. 47 del Codice della Strada (D.L.gs. n. 285/1992) che riprende le relative classificazioni internazionali: M2) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piů di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate; M3) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piů di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate.

Credito di imposta autotrasportatori

Il comma 233, inserito al Senato, prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi del comma 234, a detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge di stabilitŕ del 2014 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio opererŕ a partire dal 2019 e non piů a partire dal 2015.

Piano edilizia sociale

Il comma 235, inserito al Senato, Aggiunge il comma 11-quater, che prevede uno stanziamento pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014. In particolare, č autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 40 milioni di euro per l’anno 2018.

A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. “Destinazione Italia”), e giŕ iscritte in bilancio, per importi pari a: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

Porti

Il comma 236, inserito al Senato, interviene sulla procedura di assegnazione delle risorse per il miglioramento della competitivitŕ dei porti italiani stanziate dal cd “DL destinazione Italia” (DL 145/2013, art. 13, co. 6). In particolare si precisa che le risorse in questione, cioč quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi dell’articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto dal DL 83/2012, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall’articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l’individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate). Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro (sembra doversi intendere annui) dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l’1 per cento di IVA riscossa nei porti č ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui.

Si prevede infine la destinazione alle medesime finalitŕ dell’importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DL “destinazione Italia”.

IVA strutture ricettive unitŕ da diporto (marina resort)

Il comma 237, inserito al Senato, prevede l’applicazione fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma contenuta nell’art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l’istituzione dei c.d. marina resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unitŕ da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta e consentendo cosě l’applicazione ai clienti ivi alloggiati dell’aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell’aliquota ordinaria del 22%.

Risorse sblocca-cantieri

Il comma 238, inserito al Senato, destina 50 milioni di euro – nell’ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo cd. “sblocca cantieri” (di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 3 del D.L. 133/2014- cd “Sblocca Italia) destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza – all’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di miglioramento infrastrutturale (attraverso un’integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. . 133/2014). Si prevede che, con uno o piů decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati d’intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), gli interventi e le procedure di attuazione.

Stretto di Messina

Il comma 239, inserito al Senato, finanzia con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

Ferrovia Andorra-Finale Ligure

Il comma 240, inserito al Senato, autorizza un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016 per l’avvio dei lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure.

Promozione patrimonio culturale

Il comma 241, inserito al Senato, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2015 per la tutela e la promozione del patrimonio culturale “e storico”, affidando l’individuazione degli interventi da effettuare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo.

Riduzione crediti d’imposta

Il comma 242, modificato al Senato, demanda ad apposito DPCM la determinazione, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato, delle quote percentuali di fruizione, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015 e a 23,690 milioni di euro a decorrere dal 2016 (a 38,69 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 nel testo approvato dalla Camera).

Nuova “Legge Sabatini”

Il comma 243 incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il plafond massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti puň mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, beni strumentali d'impresa.

Per fronteggiare l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti di cui al periodo precedente, poi, il comma modifica la autorizzazione di spesa, recata dal comma 8 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, relativa a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese. Tale autorizzazione passa da 21 a 12 milioni di euro per il 2015, da 35 a 31,6 milioni per il 2016, da 35 a 46,6 milioni per il 2017 e il 2018, da 35 a 39,1 milioni per il 2019, da 17 a 31,3 milioni di euro per il 2020 e da 6 a 9,9 milioni di euro per il 2121.

Rendita catastale immobili ad uso produttivo

I commi 244 e 245, inseriti al Senato, recano disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalitŕ di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare (comma 244) si precisa che - in coerenza con quanto giŕ indicato nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria –sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliaritŕ", ovvero di stabilitŕ nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unitŕ immobiliare (cd. imbullonati).

Si chiarisce (comma 245) inoltre che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T del 2012.

Mutui famiglie e PMI

Il comma 246 prevede che, al fine di consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Definizioni di vettore e di committente nel settore autotrasporto

I commi 247-251 apportano alcune modifiche al D.Lgs. n. 286 del 2005 e al decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:

§  vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub-vettore;

§  viene introdotta la disciplina della sub-vezione;

§  viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti;

§  viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolaritŕ del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all’apposito portale internet che dovrŕ essere attivato dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente č obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l’azione davanti al giudice civile se non č stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal D.L. n. 132 del 2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi.

Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell’idoneitŕ finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilitŕ professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno č richiesta l’attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

Riduzione trasferimenti
ad enti

Il comma 252 dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 21 milioni per il 2015 e a 20,7 milioni a decorrere dal 2016 (vedi appendice).

Estensione funzioni Commissione controllo enti previdenza

Il comma 253 amplia l’ambito della vigilanza esercitata dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attivitŕ degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alle operazioni di finanziamento svolte nell’ambito della gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti relative al sostegno del settore pubblico, con riferimento all’intero settore previdenziale ed assistenziale.

Blocco contrattazione pubblico impiego

Il comma 254 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, giŕ previsto fino al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

Il comma 255 estende fino al 2018 l’efficacia della norma che prevede che l'indennitŕ di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, č quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Il comma 256 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati.

Proroga co.co.co. struttura tecnica missione MIT

Il comma 257, inserito al Senato, dispone la conferma fino al 31 dicembre 2015 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co) in essere alla data di entrata in vigore della legge presso la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Abrogazione norme promozioni FF.AA e polizia

Il comma 258 dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

Indennitŕ ausiliaria FF.AA e polizia militare

Il comma 259 prevede la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, dell’indennitŕ di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianitŕ di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.

Il comma 260 dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo. Il medesimo comma prevede, altresě, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.

Il comma 261 prevede l’abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di etŕ.

Riordino carriere personale FF. AA.

Il comma 262 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

Il comma 263 dispone che siano versate all’entrata del bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011- 2014 e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

1.  l’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, contenete l'indicazione di risorse destinate al finanziamento del riallineamento del Trattamento economico del personale delle FFAA a quello pari grado dell'Arma dei Carabinieri;

2.  l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, contenente un fondo per il finanziamento delle misure perequative del personale della FF.PP..

Personale polizia e VV.FF.

Il comma 264 prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

Il comma 265 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo 2015, estende lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per l'anno 2013 approvate entro il 31 ottobre 2014, ai concorsi banditi nell’anno 2012.

Accordo nazionale forze polizia

Il comma 266 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell’Accordo nazionale quadro del personale del comparto forze di polizia.

Con tale accordo, l’ultimo dei quali č stato sottoscritto il 31 luglio 2009, vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

Il comma 267 dispone che la revisione avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° aprile 2015).

Contratti a tempo determinato regioni a Statuto speciale

Il comma 268 reca la proroga fino al 31 dicembre 2015 dei contratti a tempo determinato delle regioni a statuto speciale, nei limiti giŕ previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

Agenzia dogane

Il comma 269 stabilisce che l’Agenzia delle dogane, in via straordinaria, per l’anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, č autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne giŕ bandite alla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Valorizzazione patrimonio immobiliare e razionalizzazione spazi PA.

Il comma 270, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall’articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), introduce la possibilitŕ di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalitŕ e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Il comma 272, in tema di razionalizzazione degli spazi, istituisce un Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi con un’iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalitŕ di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi (modifiche al comma 222-quater dell’articolo 2 della legge n. 191/2009).

In particolare, si Il Fondo č alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili statali e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell’economia. Sono attribuite all’Agenzia del demanio funzioni di indirizzo e di impulso dell’attivitŕ di razionalizzazione, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione.

Piano per
la cittŕ

Il comma 271, inserito al Senato, interviene sulle disposizioni del c.d. Piano per la cittŕ (avviato dall’art. 5 del D.L. 70/2011, v. infra) al fine di garantire che le misure incentivanti e premiali previste dalle leggi regionali emanate in attuazione di tale piano prevalgano sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti stabiliti dal secondo periodo del comma 11 dell’art. 5 del D.L. 70.

Manutenzione immobili pubblici

Il comma 273 contiene alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, č attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l’esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumitŕ.

In secondo luogo č ripristinata la gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativitŕ e a una maggiore mobilitŕ del personale. Tra le finalitŕ del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia del demanio č inserita la “riqualificazione energetica degli edifici”. Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall’Agenzia non si applica il limite di spesa annua del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato, previsto da disposizioni vigenti.

Contratto di programma Poste

Il comma 274 prevede che il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A., approvato dall’articolo 33, comma 31, della legge n. 183/2011, rimanga efficace sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.

A partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L’importo del relativo onere a carico della finanza pubblica č confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 cui si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell’Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

Il comma 275 prevede che il contratto di programma č sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

Il comma 276 incrementa il limite massimo per la fornitura a giorni alterni da un ottavo ad un quarto della popolazione nazionale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica e in ambiti territoriali con una densitŕ di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq.

Servizio universale Poste

I commi da 277 a 280, inseriti al Senato, modificano la disciplina del servizio postale universale.

il comma 277 prevede che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa prevedere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell’Autoritŕ di regolamentazione (cioč l’AGCOM).

Il comma 278 inserisce tra le definizioni del D.Lgs. 261/1999, che disciplina il servizio postale, la distinzione tra posta prioritaria e corrispondenza ordinaria. L’invio di posta prioritaria ha l’obiettivo medio di recapito entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro mentre l’invio di corrispondenza ordinaria ha l’obiettivo medio di recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro.

Il comma 279 prevede che per il servizio postale universale, fatta eccezione per la posta prioritaria, gli obiettivi percentuali medi di recapito siano riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo. Si prevede infine che il fornitore del servizio universale sia tenuto ad adottare modalitŕ di ottimizzazione dei processi di lavoro anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale.

Il comma 280 prevede infine che l’AGCOM individui, entro 60 giorni dalla proposta di Poste italiane Spa a definire nuovi obiettivi statistici di qualitŕ e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, anche tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili.

Attuazione sentenza Tribunale UE su Poste

Il comma 281, inserito al Senato, autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l’anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Si tratta della sentenza del 13 settembre 2013 nella Causa T-525/08 tra Poste italiane e la Commissione europea, nella quale č stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione ritenuta eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato.

I commi 282 e 283 provvedono alla copertura finanziaria. Il comma 284 prevede l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale e non il 1° gennaio 2015.

Rapporti Poste Italiane – Cassa depositi e prestiti

Il comma 285 aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivitŕ di bancoposta, che puň essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell’area euro, se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Il comma 286 riapre i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell’Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, conti correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative remunerazioni. Inoltre precisa che le remunerazioni saranno rapportate a una contabilitŕ analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attivitŕ diverse dalla raccolta del risparmio postale.

Per tale ultima attivitŕ, rimane fermo il vigente criterio dell’ammontare della raccolta. Si chiarisce infine che dette remunerazioni potranno essere riviste non piů solo su base annuale (come invece attualmente previsto), e che tale revisione potrŕ avvenire mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta (modifica l’articolo 2 decreto-legge n. 487/1993).

Riduzioni dotazioni di bilancio Ministeri

Il comma 287 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato, per ciascun Ministero, nell’elenco n. 3 annesso al disegno di legge.

Riduzioni spese organi rilevanza costituzionale

Il comma 288 riduce, per gli importi indicati nell’allegato n. 7 (10 milioni di euro complessivi a decorrere dal 2015), gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Il comma 289 dispone che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, cosě come qualsiasi attivitŕ istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non possa comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

Il comma 290 abroga talune disposizioni della legge n. 936/1986, concernenti le seguenti attribuzioni del CNEL o di suoi organi: la disciplina relativa ad indennitŕ, diaria di presenza e rimborso spese dei membri del CNEL, (lett. a); la potestŕ di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base sull'andamento della congiuntura economica (lett. b); la possibilitŕ di commissionare ad istituti specializzati studi e ricerche, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro (lett. c); la possibilitŕ di stipulare convenzioni con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari (lett. d); la potestŕ di conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini, ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (lett. e).

Riduzione spese Presidenza del Consiglio

Il comma 291, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio, non inferiore a 13 milioni di euro. Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato.

Riduzione proventi da canone RAI

Il comma 292 dispone la riduzione del 5%, a decorrere dall’anno 2015, delle somme rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

Riduzione misura canone RAI

Il comma 293, inserito al Senato, stabilisce che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non puň subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.

Trasporto merci su ferro

Il comma 294 dispone che a partire dall'annualitŕ 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Al Senato č stata inserita la previsione che non venga rinnovato il contratto nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31 dicembre 2014 (pertanto Trenitalia Spa non sarŕ piů l’affidataria del servizio). Conseguentemente le risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore (che, in base al comma 51, non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui) saranno attribuite direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI Spa). RFI Spa destina quindi tale risorse alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in proporzione ai treni/km sviluppati dalle imprese.

Oggetto di compensazione saranno gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Il contratto di programma parte servizi tra Ministero e RFI Spa č conseguentemente modificato per tenere conto delle risorse destinate a RFI Spa per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci.

Anas

I commi 295 e 296, modificato al Senato, prevedono che per le attivitŕ di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota non superiore al 12,5% (nel testo approvato dalla Camera era una quota fino al 10%) del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Sogei Spa

Il comma 297, inserito al Senato, prevede che le attivitŕ di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche siano affidate alla Sogei S.p.A. secondo un accordo unitario da stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015.

Con tale modifica viene superato l’attuale assetto che prevede una specifica divisione interna della Sogei per la gestione dei sistemi informatici ad essa trasferiti dalla Consip ad opera del D.L. n. 95 del 2012.

Fecondazione eterologa

Il comma 298, inserito al Senato, istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

La norma segue la sentenza 162/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitŕ del divieto, per la coppia sterile o infertile, del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (divieto contenuto nella legge 40/2004). In seguito, la Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. ha fornito indicazioni cliniche ed indirizzi operativi omogenei per garantire sia l’esigibilitŕ del diritto alla fecondazione eterologa che la sicurezza e tutela della salute dei soggetti interessati ed ha fissato una tariffa unica convenzionale che quantifica i costi della fecondazione eterologa anche al fine di regolare le eventuali compensazioni relative alla mobilitŕ interregionale sanitaria.

Da parte sua il Ministro della salute, intervenendo a piů riprese sul tema, ha ripetutamente indicato la necessitŕ di introdurre l’obbligo della tracciabilitŕ donatore-nato rinviando alla costituzione di un apposito Registro.

Il Registro ha la finalitŕ di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilitŕ del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore.

Fondo interconnessione tratte autostradali

Il comma 299, inserito al Senato, istituisce un Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali č necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico-finanziario. Gli effetti finanziari della norma, pertanto, decorreranno a partire dal 2017, annualitŕ che č inclusa nel triennio considerato dal bilancio 2015-2017.

Il fondo č istituito, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro (20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031). Alla ripartizione delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con delibera CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Personale ispettivo Ministero lavoro

Il comma 300, attraverso l’abrogazione dell’art. 14, co. 1, lett. a del DL n. 145/2013, sopprime l'integrazione della dotazione organica del personale ispettivo del ministero del lavoro, nella misura di duecentocinquanta unitŕ complessive, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e alle conseguenti assunzioni, i cui oneri venivano posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Cure termali

Il comma 301, modificato al Senato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (anziché, come previsto inizialmente, dal 1° gennaio 2015) che non siano piů a carico dell’INPS le prestazioni economiche accessorie relative alle cure termali.

Rapporti
con INPS

Il comma 302 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennitŕ di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL siano poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.

Il comma 303 modifica l’articolo 33 del DL n. 663/1979, disponendo che il medico che accerta il decesso trasmetta all’INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line.

Il comma 304 prevede che le prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilitŕ esistente sul conto corrente.

Il comma 305 dispone che l’INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle norme sopra descritte.

Versamento all’entrata di somme INPS ed INAIL

Il comma 306 prevede che l’INPS renda indisponibile l’importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell’imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e proceda al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 307 dispone che l’INPS proceda al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

a)  25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attivitŕ svolte nell’ambito del servizio CUN -Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;

b)  6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l’accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c)  10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici.

Il comma 308 dispone che l'INAIL procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell’Istituto.

Patronati

Il comma 309, come sostituito dal Senato, interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale - riducendo a 35 milioni di euro (dai 75 milioni previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti. I risparmi cosě ottenuti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, in deroga a quanto normativamente previsto (attualmente il prelevamento di un’aliquota di contribuzione, pari allo 0,226%, non puň avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale).

Viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, dall’80% al 72% (62% nel testo approvato dalla Camera) degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207% (0,186% nel testo approvato dalla Camera).

Il comma 310 dispone che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, cosě come accertata nell’ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri, anziché – come previsto finora – in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio.

Il medesimo comma 310 sostituisce poi l'articolo 10 della legge n. 152 del 2001 (che disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attivitŕ degli istituti). In particolare sono introdotti nuovi criteri di rappresentativitŕ minimi ai fini della costituzione, basati sulla popolositŕ delle province in cui gli istituti operano (pari ad almeno il 60% della popolazione nazionale); č ampliato l’ambito delle attivitŕ esercitabili, con possibilitŕ di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

Si consente poi agli istituti di patronato di svolgere attivitŕ di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali.

Infine, dispone la liquidazione dei patronati che abbiano realizzato per due anni consecutivi attivitŕ rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia che all’estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale.

Al Senato sono state inoltre inserite le seguenti disposizioni: 1) anche le modalitŕ di esercizio delle nuove attivitŕ riconosciute agli istituti di patronato dalla lett. c), cpv. “Art. 10”, lett. a) del testo approvato dalla Camera (attivitŕ di consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanitŕ, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015; 2) la riduzione (dal 2,5%, previsto nel testo licenziato dalla Camera) all’1,5% della soglia minima di attivitŕ rilevante (alla quale sono cioč finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. 152/2001) che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi.

Il comma 311, oltre a sopprimere disposizioni inerenti i requisiti per la costituzione dei patronati, abroga il concorso per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fino alla riforma degli istituti di patronato, per un importo pari a 30 milioni di euro annui.

Il comma 312, a seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attivitŕ diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalitŕ di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Fondo sgravi contributivi

Il comma 313, modificato al Senato, riduce il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello per la somma di 208 milioni di euro per il 2015 (erano 238 nel testo approvato dalla Camera) e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Modifiche ISEE

Il comma 314 dispone che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresě utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicitŕ dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

Contributo Italia lavoro

Il comma 315 inserito al Senato, prevede che per il 2015 il Ministero del lavoro concorre agli oneri generali e ai costi generali di struttura della societŕ Italia Lavoro S.p.A. con un contributo pari a 12 milioni di euro.

Il comma 316 provvede alla copertura finanziaria.

Piani investimento INAIL

Il comma 317 demanda ad apposito DPCM l'individuazione delle iniziative di elevata utilitŕ sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'INAIL stesso presso la tesoreria centrale dello Stato.

Disposizioni contributi organismi
e attivitŕ internazionali

Il comma 318 contiene disposizioni per la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si prevede che il Ministero degli Affari esteri provveda alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell’Italia alle organizzazioni internazionale di cui č parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte nella misura risultante dall’allegato 8 al disegno di legge di stabilitŕ 2015.

Il comma 319 si inserisce nell’ambito delle disposizioni intese alla riduzione dei trattamenti economici a vario titolo per il personale in servizio all’estero, provvedendo principalmente a: 1) rivedere i coefficienti per il calcolo dell’indennitŕ di servizio all’estero; 2) ridurre la stessa indennitŕ del 20 per cento; 3) accrescere la base imponibile dei trattamenti economici all’estero.

Il comma 320 opera riduzioni degli stanziamenti per le indennitŕ di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 – recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero – č ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

Il comma 321, modificato al Senato, prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attivitŕ e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere. E’ comunque stabilito che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle attivitŕ trasferite, tenga conto delle esigenze e delle indicazioni del MAECI.

Il comma 322 aumenta da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Il comma 323 riproduce esattamente il testo dell’art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, finalizzato all’ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES (Comitati degli italiani all’estero). All’attuazione delle relative disposizioni si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Č previsto che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell’esercizio finanziario 2015.

Armi sceniche

Il comma 324 differisce al 31 dicembre 2015 il termine - fissato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 121/2013, c.d. "correttivo armi", e scaduto il 5 novembre 2014 - entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.

Disposizioni sull’istruzione scolastica e universataria

Il comma 325 riduce di 200 mila euro, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma.

Il comma 326 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della L. 440/1997 (giŕ, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 327 prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che, a legislazione vigente devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimanga invece acquisita all’erario.

Il comma 328 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento. In tal senso, novellando l’art. 307 del D.Lgs. 297/1994, dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica č di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che puň avvalersi della collaborazione di un solo dirigente scolastico o di un solo docente di ruolo di educazione fisica, che puň essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.

Il comma 329 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilitŕ di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, abroga l’art. 459 del D.Lgs. 297/1994.

I commi 330 e 331 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso l’eliminazione della possibilitŕ di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze e l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilitŕ per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autoritŕ indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Il comma 332 – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola – prevede il divieto di conferimento di supplenze "brevi" per i primi 7 giorni di assenza, stabilendo che per la temporanea sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico si puň provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore "eccedenti".

Il comma 333 stabilisce che ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente, per il primo giorno di assenza.

Il comma 334 dispone che con decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

a)  una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unitŕ;

b)  una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all’anno scolastico 2015/2016.

Il comma 335 prevede che per le attivitŕ di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, č autorizzata per l’anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.

Il comma 336 stabilisce che dall’attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, č utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334, entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca.

Il comma 337 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico legali che sono sostenute da Universitŕ e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

Il comma 338 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda universitŕ degli studi di Napoli. In base al combinato disposto dell’art. 1, co. 278, della L. 311/2004 e al secondo periodo del comma 3 dell’art. 11-quaterdecies del D.L. 203/2005 (L. 248/2005) – dei quali il comma in esame dispone l’abrogazione – detto contributo ammonta a 3,5 milioni di euro annui.

Il comma 339 stabilisce che il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitŕ č ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle universitŕ. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.

Il comma 340 prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) č versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 per essere successivamente riassegnata al Fondo per il finanziamento ordinario delle universitŕ.

Il comma 341 prevede che le disponibilitŕ iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono ridotte di un milione di euro per l’anno 2015. Il Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con piů elevato fondo di cassa.

Il comma 342 prevede che dal 1° gennaio 2015 l’incarico di Presidente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) č svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi giŕ conferiti. Al Presidente spetterŕ solo il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennitŕ spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto MIUR-MEF, in misura tale da determinare risparmi di spesa pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015.

Il comma 343 dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ, č adottato un decreto MIUR-MEF, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all’art. 7 del D.Lgs. 204/1998.

La rideterminazione deve consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016. Conseguentemente, il Fondo č ridotto in pari misura.

Il comma 344 prevede che il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca č ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del MIUR, anche in tal caso da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ.

Il comma 345 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il MIUR č individuato in n. 190 unitŕ, inclusive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

Il comma 346, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-bis dell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) (disciplina del reclutamento di docenti e ricercatori presso le Universitŕ), prevede che, dal 2015, le (sole) universitŕ che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all’80%, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (triennali "rinnovabili" per una sola volta e triennali non rinnovabili) “in aggiunta” alle facoltŕ assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis.

Stabilisce, inoltre, che le universitŕ possono procedere a ciň “anche” utilizzando le cessazioni dei ricercatori della seconda tipologia avvenute nell’anno precedente, giŕ assunti a valere sulle facoltŕ assunzionali di cui al piů volte citato comma 13-bis.

Il comma 347, come sostituito al Senato, prevede una disciplina transitoria - ossia, limitata al triennio 2015/2017 - per la programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari.

In particolare, si dispone che, nel periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010 - contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) da reclutare non puň essere inferiore alla metŕ di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:2).

Il comma 348 inserito al Senato reca un’autorizzazione di spesa, nel limite di 5 milioni di euro annui, per il triennio 2015/2017, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 347.

Il comma 349 estende alle universitŕ le disposizioni – giŕ introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (articolo 3, comma. 3, secondo periodo, del D.L. 90/2014-L. 114/2014) – che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

I commi 350-352, prevedono l’adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturitŕ (art. 4 L. 425/1997), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s. 2014-2015).

A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ deve intervenire un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del MIUR-MEF, a definire i compensi dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilitŕ del MIUR e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”.

Servizi di pulizia scuole

Il comma 353, inserito al Senato, proroga (dal 31 dicembre 2014) “fino a non oltre il 31 luglio 2015”, il termine entro il quale le scuole situate nelle “regioni” ove ancora non č attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

Inoltre, autorizza la spesa di 130 milioni di euro nel 2015 per la realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalitŕ degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove č stata attivata la convenzione-quadro CONSIP gli interventi in questione sono effettuati ricorrendo alla stessa convenzione (mentre resta fermo che, nei territori in cui la convenzione-quadro non č stata ancora attivata, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014).

Il comma 354 prevede che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

Convenzione biodiversitŕ

Il comma 355 riduce, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa relativa alla Ratifica della Convenzione sulla biodiversitŕ fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 di 1 milione di euro

Sito inquinato di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

Il comma 356 modifica il riferimento normativo al decreto relativo alla perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio indicato nel comma 11 dell’art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di tenere conto correttamente della ridefinizione del perimetro medesimo operata con il decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 agosto 2014.

Contributo imprese armatoriali

Il comma 357, sostituito al Senato, autorizza un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento di progetti innovativi nel campo navale.

Nel testo approvato dalla Camera, la disposizione prevedeva invece la soppressione del contributo ventennale pari a 5 milioni a decorrere dal 2014, di cui all’art. 1, comma 38, secondo periodo della legge n. 147 del 2013, finalizzato alla prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime.

Il comma 358 provvede alla copertura finanziaria, a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Mutui ferrovie in concessione

Il comma 359 riduce di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, finalizzata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che sono autorizzati a contrarre le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa.

Pedemontana Formia

Il comma 360 riduce di 3 milioni di euro per l'anno 2015 l’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per realizzazione di opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui al comma 981 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Reggio Calabria

Il comma 361 riduce di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui al comma 1 dell’articolo 144 della legge n. 388 del 2000.

ANAS

Il comma 362, modificato al Senato, riduce dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.A. e derivanti dal pagamento del canone annuo che le concessionarie autostradali sono tenute a versare allo Stato. Di conseguenza, ANAS SpA effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo. Al Senato č stato precisato che la riduzione opererŕ a decorrere dal 2017.

Disposizioni in materia di difesa

Il comma 363 abroga l’indennitŕ di trasferimento prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001.

Il comma 364 fissa in quattro anni la durata della permanenza all’estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi.

Il comma 365 prevede l’abrogazione dell’articolo 565-bis del Codice dell’ordinamento militare che disciplina la cosiddetta “Mini naja” inserita nel nostro ordinamento in virtů dei commi 5-bis e ss. dell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui contenuto č stato successivamente riassettato nel Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).

Il comma 366 modifica l'articolo 1461 del Codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che la medaglia mauriziana, onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare, non č coniata in oro.

Il comma 367 esclude la possibilitŕ per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa, precisando che non possono essere esperite nuove gare per l’affidamento del servizio e non puň essere esercitata la facoltŕ di rinnovo anche nel caso in cui tale facoltŕ fosse prevista in origine negli atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Il comma 368 riduce da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

Il comma 369 stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 368, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

Il comma 370 č diretto a sopprimere l’inciso recato dall’articolo 906, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri non si tiene conto, ai fini del computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprano specifichi incarichi internazionali all’estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

Il comma 371 dispone la riduzione del 10 per cento, a partire dal primo gennaio 2015, della dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari.

Il comma 372 dispone la riduzione del 20 per cento dell’attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare).

Il comma 373, modificato al Senato, novella l’articolo 584 del decreto legislativo n. 66 del 2010 riducendo di euro 4.000.000, a decorrere dall’anno 2018 gli oneri relativi alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto determinate con decreto del Ministro della difesa e poste a carico del Ministero delle infrastrutture. Nel testo approvato dalla Camera tali oneri venivano ridotti di euro 3.985.000 per l’anno 2015 e di 4.000.000 a decorrere dall’anno 2016.

I commi 374–377 recano norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari.

Il comma 378 abroga l’articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

Il comma 379, differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall’articolo 2190 del Codice dell’ordinamento militare entro il quale le unitŕ produttive e industriali gestite dall’Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l’obiettivo dell’economica gestione, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. Inoltre, si dispone la proroga dal 2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti dell’Agenzia Industrie difesa. Infine, il comma ridetermina in 12 unitŕ gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia industrie difesa.

Il comma 380 modifica l’articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi prevedendosi l’integrale assegnazione alla societŕ “Difesa Servizi SPA” delle risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi, al fine dello svolgimento delle attivitŕ negoziali proprie della stessa societŕ. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.

Disposizioni in materia agricola

Il commi da 381 a 383 dispongono l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria..

Il comma 384 modifica l'articolo 1, comma 517, della legge di stabilitŕ 2013 (legge n. 228 del 2012), il quale, per effetto da ultimo della modifica operata dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilitŕ 2014), riduceva del 15 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002. Il comma 130 in esame mantiene la riduzione vigente soltanto per il 2014, mentre la aumenta al 23 per cento a decorrere dal 2015.

Il comma 385 prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l’autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della L n. 244/2007).

Il comma 386 prevede che una quota delle disponibilitŕ in conto capitale a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attivitŕ di competenza del medesimo Ministero finanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999, puň essere destinata a favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

Gestione della tesoreria di Stato

I commi 387-388 apportano modifiche al D.P.R. n. 398/2003 (testo unico in materia di debito pubblico). Tra le modifiche introdotte – riguardanti, tra l’altro, la gestione delle disponibilitŕ del Tesoro presso la Banca d’Italia ed il fondo ammortamento titoli di Stato – si segnala quanto segue:

§  il Tesoro č autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia č costituita da titoli di Stato di Paesi dell’area dell’euro denominati in euro oppure da disponibilitŕ liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti (comma 387, lett. b);

§  al portafoglio attivo, alle giacenze del fondo ammortamento titoli di Stato, ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquiditŕ, intestati al Ministero dell’economia presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 (modificato dalla disposizione in commento), in base al quale su tali conti non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresě ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione di tale disposizione sono nulli e la nullitŕ deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento;

§  il Ministero e la Banca d’Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilitŕ e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d’Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Il Ministro č autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d’Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell’ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilitŕ, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o piů intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa (comma 387, lett. c));

§  in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, il conto denominato “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d’Italia con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione, č trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalitŕ di gestione e di movimentazione delle giacenze (comma 387, lett. d));

§  č soppressa la disposizione che autorizza la Banca d’Italia a prelevare dal predetto Fondo la somma corrispondente all’ammontare dei costi delle relative operazioni;

§  con decreto del ministro competente sono stabilite le modalitŕ procedurali per l’effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono abrogati gli articoli da 48 a 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398, relativi alle modalitŕ di utilizzo del fondo (comma 388).

Regime fiscale titoli Cassa depositi e prestiti

Il comma 389 abroga il comma 2 dell’articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti SPA (CDP). Si rammenta che l’articolo in questione al comma 1, lettera a) prevede l’equiparazione del regime fiscale dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi vigente per i titoli di Stato (quindi nella misura ridotta al 12,5%) anche ai proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi da CDP per finanziarie le amministrazioni pubbliche; la lettera b) del medesimo comma prevede che a CDP si applichi il regime fiscale in materia di IRES, IRAP, imposta di bollo, registro, ipocatastale e qualunque altra imposta diretta e indiretta vigente per le banche. Il comma 2 del ricordato articolo 22-quinquies che si abroga subordina invece l'attuazione delle disposizioni fiscali sopra richiamate all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Conti di tesoreria centrale infruttiferi

Il comma 390 introdotto al Senato, stabilisce che, ad eccezione di alcuni conti elencati in un apposito allegato della legge di Stabilitŕ, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato diventano infruttiferi a partire dall’entrata in vigore della legge di Stabilitŕ.

Camere di commercio: tesoreria unica e tesoreria unica “mista”

Il comma 391 prevede l’assoggettamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, prevedendone l’inserimento nella Tabella A della citata legge. Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica, ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005). Tale disposizioni viene, conseguentemente, abrogata.

I commi 392-394 definiscono la procedura per l’assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica, fissando alla data del 30 giugno 2015 il termine entro cui i tesorieri o cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le disponibilitŕ liquide, attualmente depositate presso gli stessi, sulle rispettive contabilitŕ speciali, sottoconto fruttifero, che saranno aperte presso la tesoreria statale. Č inoltre prevista la smobilizzazione degli investimenti finanziari, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 27 aprile 2012, e il versamento delle relative risorse sulle contabilitŕ speciali aperte presso la tesoreria statale.

Il comma 394 č stato modificato al Senato, rendendo il trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio omogeneo a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, stabilendo l’esclusione dei titoli di Stato dall’obbligo di smobilizzo e la possibilitŕ di non procedervi nel caso in cui il valore di mercato degli strumenti finanziari interessati alla cessione sia inferiore al prezzo di acquisto in uno dei giorni ricompresi tra il 16 ed il 30 aprile 2015.

Il comma 395 estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanitŕ, autoritŕ portuali e universitŕ e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984. entro il 30 giugno 2015, lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari,

Contabilitŕ speciale per il Fondo garanzie dello Stato

Il comma 396 introdotto al Senato istituisce una apposita contabilitŕ speciale al fine di consentire l’operativitŕ delle risorse, pari ad 1 miliardo di euro per il 2014, stanziate nel Fondo istituito presso il Ministero dell’economia volto ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzia rilasciate dallo Stato, in modo da consentire l’utilizzabilitŕ di tali risorse anche negli anni successivi al 2014 medesimo. A tal fine, viene novellato il comma 6 dell’articolo 37 del D.L. n. 66/2014, che istituisce il Fondo in questione.

Il comma 397, aggiunto anch’esso al Senato, dispone che la suddetta disposizione entri in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge di Stabilitŕ nella G.U.

Contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie

I commi 398 e 399 stabiliscono che il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario determinato dall'art. 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014, in 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017:

§  č esteso al 2018;

§  č incrementato di 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Il comma 400, modificato al Senato, stabilisce un ulteriore concorso delle regioni a Statuto speciale alla finanza pubblica pari complessivamente a 467 milioni di € per gli anni 2015-2017 e di 513 milioni di euro per il 2018. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il 2018 l'ulteriore contributo č stabilito dalla tabella in 25 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano e 21 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento, al fine di adeguare le norme sull'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla nuova disciplina stabilita dai successivi commi da 406 a 413, di recepimento dell'accordo (vedi infra) siglato il 15 ottobre 2014 tra lo Stato e i suddetti enti (nel testo approvato dalla Camera il contributo stabilito era di 44 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano e di 37 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017). Conseguentemente č soppresso l’ex comma 145 dell’articolo 2 del ddl nel testo approvato dalla Camera che disciplina, esclusivamente con riferimento alle Province autonome, le modalitŕ di realizzazione del contributo suddetto.

Le modalitŕ di contribuzione sono stabilite nei commi da 401 a 405 e da 414 a 417. Ciascuna autonomia č tenuta ad assicurare il contributo alla riduzione della spesa, nella misura stabilita dalla legge, in termini di indebitamento netto nell'ambito della disciplina del patto di stabilitŕ vigente per quella regione (commi 401 e 402). Deve inoltre essere assicurato, da parte di ciascuna autonomia, il contributo in termini di saldo netto da finanziare (vale a dire che ci deve essere comunque una riduzione di uscite dal bilancio dello Stato), nelle modalitŕ stabilite con norme di attuazione e fino alla loro emanazione, attraverso modalitŕ indicate dalla legge medesima (commi 403 e 404). Si stabilisce, in particolare che:

§  la regione Valle d’Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Sicilia assicurano il contributo di cui al comma 400 nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, concernente la disciplina del patto di stabilitŕ interno in termini di competenza euro compatibile (comma 401);

§  la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalitŕ previste dall’articolo 42, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 (comma 402);

§  le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e fino all'emanazione delle norme di attuazione del citato articolo 27, l'importo del concorso complessivo č accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 403);

§  le province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione del citato articolo 27, versano all’erario l'importo del concorso complessivo di loro pertinenza entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze č autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette autonomie (comma 404).

Il comma 405 modifica l'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dispone che il MEF, laddove necessario, deve comunicare alla regione Sicilia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale.

Si sancisce che le autonomie speciali devono comunque garantire il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche come eventualmente rideterminato a seguito dei commi da 398 a 417 (comma 414).

Anche per le Regioni a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46, commi 1-5, per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare (commi 415 e 416). Gli importi imputati a ciascuna autonomia sono riportati nella tabella di cu al comma 400, ma possono essere modificati, ad invarianza dell'importo complessivo, mediante accordo da sancite entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 417) in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'accordo dovrŕ poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Accordo tra
lo Stato,
la Regione Trentino-Alto Adige e
le Province autonome
di Trento e
di Bolzano

I commi da 406 a 413 introdotti al Senato, recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure previste dall’articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972) ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge (comma 406).

In conseguenza delle modifiche apportate dai commi in esame, sono stati modificati gli importi dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica stabilito per le Province autonome dal comma 400 del disegno di legge in esame (vedi). Le disposizioni comportano oneri per 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 35 milioni per il 2018, compensati per i corrispondenti importi sul Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE).

Il comma 407 apporta modifiche all'ordinamento finanziario della Regione e delle Province autonome contenuto nello statuto (DPR 670/1972), a decorrere dal 1° gennaio 2015, concernenti la rimodulazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province (lettere a) e c)); l'attribuzione alle Province della facoltŕ di disciplinare interventi di credito d'imposta (lettera b); la disciplina della riserva all'erario (lettera d)) e la disciplina del disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilitŕ) contenuta nell'articolo 79 dello statuto (lettera e).

Per quanto concerne la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la nuova disciplina definisce il sistema territoriale regionale integrato, quale complesso di enti tenuto a raggiungere gli obiettivi prefissati; le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale e definiscono concorsi e obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Non sono applicabili alla Regione e alle Province disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilitŕ interno, diversi da quelli previsti dalle norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse. La norma determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. A decorrere dal 2016, inoltre, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio č il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province autonome. Le stesse sono tenute inoltre a recepire nel proprio ordinamento, entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal D.Lgs. 118/2011.

Il comma 408 stabilisce l'obiettivo del patto di stabilitŕ interno per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in conformitŕ alla legislazione vigente e a quanto definito nell'accordo. Per gli anni indicati la norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto (comma 409).

Il comma 410 determina il contributo in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le Province e la Regione possono concordare di attribuire una quota del contributo alla Regione.

Il comma 411 dispone al fine di favorire la determinazione delle quote delle accise sugli altri prodotti energetici (combustibili da riscaldamento) spettanti alle Province. L'ammontare del gettito dovrŕ essere determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia.

Il comma 412 stabilisce che le riserve all'erario stabilite dalla legge di stabilitŕ 2014 (comma 508) sono restituite alla Regione ed alle Province nel limite di 20 milioni a decorrere dal 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 413 contiene una disposizione per la Provincia autonoma di Trento che viene autorizzata ad attivare una procedura di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilitŕ di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.

contenimento della spesa per Province e cittŕ metropolitane

I commi 418 e 419 stabiliscono che le province e le cittŕ metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con decreto ministeriale č stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. Si dispongono poi le modalitŕ di recupero, in caso di mancato versamento del contributo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il comma 420 prevede il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario:

§  di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

§  di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicitŕ e di rappresentanza;

§  di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilitŕ;

§  di acquisire personale attraverso l'istituto del comando.

§  di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi a contratto) del D.Lgs. n. 267 del 2000;

§  di instaurare rapporti di lavoro flessibile;

§  di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Personale province e cittŕ metropolitane
e procedure
di mobilitŕ

I commi da 421 a 429, introdotti al Senato, dispongono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e cittŕ metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilitŕ del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltŕ assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Si prevede, inoltre, che cittŕ metropolitane e province possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l’impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all’attuazione della Garanzia giovani.

Piů nel dettaglio:

il comma 421 prevede che la dotazione organica delle cittŕ metropolitane e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;

il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilitŕ, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

il comma 423 prevede che siano definite le procedure di mobilitŕ del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilitŕ, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, č ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.);

il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilitŕ presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unitŕ soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilitŕ; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 č destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilitŕ. Le spese del personale cosě ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con riferimento al valore medio del triennio precedente”);

il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilitŕ presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universitŕ e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilitŕ delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando prioritŕ alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le PA (istituito dall’articolo 4, comma 1, del DL n. 90 del 2014), prescindendo dall’acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l’elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilitŕ previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato;

il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “prioritŕ”);

il comma 427 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilitŕ il relativo personale rimane in servizio presso le cittŕ metropolitane e le province, con possibilitŕ di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;

il comma 428 prevede che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilitŕ non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianitŕ contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilitŕ il personale č collocato in disponibilitŕ, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennitŕ pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell’articolo 33, commi 7 e 8, del d.lgs. n.165/2001);

il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i giovani", le cittŕ metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attivitŕ di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali č autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolaritŕ delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa

Mutui delle province

Il comma 430, introdotto al Senato, prevede, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle province, che esse possano rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento, con onere a carico dell’ente richiedente

Piano nazionale riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

I commi da 431 a 434, introdotti al Senato, disciplinano la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

In particolare, il comma 431 prevede che i Comuni elaborino progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualitŕ del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, e entro il 30 giugno 2015 li trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, č prevista l’approvazione di un bando, contenente le modalitŕ e le procedure per la trasmissione dei progetti, attraverso l’emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo.

Il comma 432 stabilisce che il suddetto D.P.C.M. contenga:

§  la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale (lett. a);

§  la documentazione che i comuni devono allegare ai progetti (lett. b);

§  la procedura per la presentazione dei progetti (lett. c);

§  i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato (lett. d).

Il comma 433 disciplina la procedura per la selezione dei progetti comunali da inserire nel Piano, la stipula di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi, la trasmissione di dati e informazioni finalizzate al monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.

Il comma 434 istituisce il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine č autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Riduzione Fondo di solidarietŕ comunale

Il comma 435 stabilisce che la dotazione del Fondo di solidarietŕ comunale č ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.

Il comma 436 riduce al 50 per cento la misura del concorso alla riduzione di spesa dei comuni colpiti da determinati eventi sismici negli ultimi anni (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013).

Misure per
i territori colpiti dal sisma 2009
in Abruzzo

I commi da 437 a 449, introdotti al Senato, recano diverse misure per i territori colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo.

Il comma 437 consente al CIPE, al fine di assicurare la continuitŕ delle attivitŕ di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori colpiti dal sisma, di continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, sulla base delle esigenze effettive documentate da parte degli enti locali e degli uffici statali preposti alle attivitŕ della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 438 stabilisce che – per finalitŕ relative all’ultimazione delle attivitŕ volte alla rimozione delle macerie - le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze concernenti le operazioni di movimentazione e trasporto del materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivitŕ di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, si avvalgono dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere in cui siano disponibili aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Il comma 439 prevede la vigilanza da parte delle pubbliche amministrazioni affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino Ia demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali indicati nel precedente comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, e procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

Il comma 440 attribuisce agli Uffici Speciali per la ricostruzione (di cui all’articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012) anche il compito del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009. Al fine di garantire la tracciabilitŕ del materiali e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, il comma in esame prevede l’obbligo per i soggetti incaricati dei lavori di registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalitŕ che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e alla rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati comporta Ia revoca delle quote dei contributi destinati a tali finalitŕ, nonché Ia revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

Il comma 441 prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013, tra il Ministero dell’ambiente ed il Comune dell’Aquila, concernenti, tra l’altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in localitŕ Pontignone- Paganica- Comune dell’Aquila, le macerie indicate al comma 438, vengano prioritariamente conferite presso il deposito localizzato in tale cava. La norma proroga, altresě, il termine per l’autorizzazione per l’esercizio del suddetto impianto, per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009, fino all’esaurimento della sua capacitŕ, per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attivitŕ indicate al comma 438, conferiti secondo la classificazione del d.lgs. 152/2006. Il comma in esame prevede altresě che le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi, e che i singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il gestore dell’impianto ex Teges, per le attivitŕ di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Si ricorda che misure per agevolare la rimozione delle macerie e piů in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in Abruzzo sono presenti nell’O.P.C.M. 3923/2011, come modificata dalla O.P.C.M. 4014/2012, e inoltre disposizioni per la bonifica della cava ex Teges sono presenti all’art. 2, commi 4 e 5, della citata O.P.C.M. 3923/2011. L’articolo 8 del D.L. 43/2013, inoltre, reca norme per la prosecuzione delle attivitŕ di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo

Il comma 442, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013, autorizza il Presidente della regione Abruzzo, d’intesa con il Governo e i comuni interessati, a rimodulare i fondi di cui ai decreti commissariali n. 49/2011 e n. 114/2012 (concernenti la realizzazione del polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivati dal crollo degli edifici pubblici e privati) per il ripristino ambientale delle discariche comunali, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d’intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie, previsto nell’OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e i comuni interessati.

Il comma 443 disciplina l’utilizzo delle eventuali economie di spesa- ottenute dalla differenza tra il contributo a fondo perduto concesso (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009) agli interventi di ricostruzione/riparazione degli immobili ed il costo effettivo dei medesimi interventi, comprensivo delle somme a disposizione – risultanti dai dati di monitoraggio di cui al D.M. economia e finanze 29 ottobre 2012. Tali economie restano destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi e, a tal fine, trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti, previa autorizzazione del MEF.

L’art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, ha consentito alle banche operanti nei territori colpiti dal sisma di contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

In attuazione dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012, che ha disposto l’esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione e la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con il D.M. 29 ottobre 2012 č stato imposto agli Uffici speciali per la ricostruzione di rendere disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il MEF, le informazioni riguardanti il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione.

Il comma 444 persegue la medesima finalitŕ del comma precedente, vale a dire quella di riutilizzare le economie per consentire ai comuni il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. A tal fine stabilisce che le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni (la formulazione appare perň generica, in quanto non indica, come invece fa il comma precedente, quali siano le somme stanziate a cui si fa riferimento), restano nella disponibilitŕ degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata (di cui si č detto con riferimento al comma precedente).

Il comma 445 - al fine dl completare le attivitŕ finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della cittŕ dell’Aquila a seguito del sisma dell’aprile 2009 – autorizza il Comune dell’Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti (anche se la norma non lo prevede espressamente, dovrebbe trattarsi di contratti a tempo determinato), stipulati sulla base della normativa emergenziale:

§  nell’ambito dei seguenti limiti di spesa: 1,7 milioni di euro per il comune dell’Aquila e 0,5 milioni per i Comuni del cratere sismico, a valere sulle economie accertate dal titolare dell’Ufficio Speciale della cittŕ deIl’Aquila nell’ambito delle risorse di cui aIl’O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012;

La citata ordinanza stima gli oneri dovuti agli interventi previsti dalla medesima in 181,4 milioni di euro, che vengono coperti utilizzando le risorse di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009, che fa riferimento tra l’altro alle assegnazioni annuali del CIPE nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione.

§  e anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso la P.A. (di cui al d.lgs. 368/2001, al D.L. 78/2010, al d.lgs. 267/2000 e al d.lgs. 165/2001, anche con riferimento all’art. 19 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) e di spesa del personale (di cui alla L. 296/2006 e al D.L. 112/2008).

Si tratta di una norma analoga a quella che il comma 349 dell’art. 1 della L. 147/2013 (stabilitŕ 2014) ha disposto relativamente all’anno 2014.

Il comma 446 – al fine di assicurare la stabilitŕ dell'equilibrio finanziario degli enti di seguito indicati - prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 21 milioni di euro, cosě ripartito:

§  17 milioni di euro per il comune dell’Aquila;

§  2,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;

§  1,5 milioni di euro per la provincia dell’Aquila.

Si fa notare che tale norma č analoga a quelle disposte per gli esercizi precedenti dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. n. 95/2012 (per l’esercizio 2012); dall’art. 1, comma 289, della L. n. 228/2012 (per il 2013) e dal comma 350 dell’art. 1 della L. 147/2013 (per il 2014). L’unica differenza rispetto agli esercizi precedenti č che nel comma in esame non compare, tra le finalitŕ, quella di garantire la continuitŕ del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Alla copertura degli oneri citati si provvede, ai sensi del comma 447, a valere sulle risorse del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Il comma 448 prevede l’esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilitŕ dei fabbricati stessi.

Alla copertura degli oneri citati, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede, ai sensi del comma 449, a valere sulle risorse del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Unioni e fusioni di comuni

Il comma 450 introduce incentivi per le unioni e fusioni di comuni prevedendo che:

§  ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l’assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell’anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull’equilibrio dei bilanci;

§  per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione – le spese di personale e le facoltŕ di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell’invarianza della spesa complessiva;

§  il contributo di 5 milioni stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 – che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietŕ comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento giŕ riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art. 53, comma 10 L. 388/2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni.

Il comma 451 apporta una serie di modifiche alla legislazione vigente al fine di stabilire che il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle province, delle cittŕ metropolitane e dei comuni č dovuto anche per l’anno 2018.

Commissario straordinario Regione Piemonte

I commi da 452 a 458 introdotti al Senato, intervengono sulla situazione di criticitŕ finanziaria della Regione Piemonte mediante l’istituzione di un “Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, e la contestuale apertura di una apposita contabilitŕ speciale.

In ordine a tale situazione rileva la delibera della Corte dei conti (n.237 del 10 ottobre 2014) di parifica solo parziale del rendiconto 2013 della Regione, con contestuale impugnazione presso la Corte costituzionale delle leggi regionali n. 16 e 19 del 2013, con le quali la regione medesima ha utilizzato, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo d’amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, le risorse messe a disposizione dallo Stato: risorse attivate con specifici contratti intercorsi con il Ministero dell’economia, per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legge n.35/2015, ed ammontanti complessivamente a circa 2,55 miliardi.

Si dispone pertanto (commi da 452-454), oltre alla istituzione dell’organo straordinario, che lo stesso assuma, con bilancio separato da quello regionale:

a)  i debiti commerciali della regione al 31 dicembre 2013, per un importo non superiore alle risorse assegnate alla regione medesima a valere sul Fondo di cui agli articolo 2 e 3 del suddetto decreto-legge n.35 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, anche sanitari, alla suddetta data;

b)  il debito contratto per l’acquisizione, nei confronti del bilancio statale, delle anticipazioni di liquiditŕ per far fronte ai pagamenti dei debiti di cui sopra, diversi da quelli sanitari, nonché, eventualmente, anche quello contratto per il pagamento dei debiti sanitari.

Il Commissario straordinario viene quindi autorizzato (comma 455), per procedere al pagamento dei debiti in tal modo posti a carico della gestione, a contrarre – con ammortamento sulla gestione medesima - le anticipazioni di liquiditŕ giŕ assegnate alla regione ma non ancora erogate (a seguito, presumibilmente, dell’intervento del giudice contabile sopra richiamato).

Per il concorso agli oneri della gestione la Regione costituisce un apposito fondo (di spesa corrente) dotato di 56 milioni nel 2015 e di 126 milioni annui dal 2016 al 2045. In caso di assunzione anche dei debiti sanitari, tale fondo č incrementato di 95 milioni nel 2015 e di 96,5 milioni annui dal 2016 al 2045. Mentre la prima dotazione č finanziata dagli effetti positivi sul disavanzo regionale derivanti dal trasferimento dei debiti alla gestione commissariale, e pertanto l’emendamento non ne reca la copertura, l’incremento andrŕ invece coperto mediante variazione in aumento, disposta dal Commissario, delle aliquote fiscali regionali (comma 456).

La gestione termina quanto risultano pagati tutti i debiti commerciali, anche sanitari. Alla chiusura della gestione il bilancio dello Stato (sul quale gravano le anticipazioni concesse al Commissario ai sensi del comma 455) subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte per quanto concerne la destinazione delle risorse dei fondi dalla stessa istituiti per il concorso agli oneri dei contratti attivati dall’organo straordinario. Il subentro, come precisa anche la relazione tecnica, č a compensazione dell’ammortamento delle estinzioni di liquiditŕ a carico del bilancio statale. In proposito si dispone inoltre che in caso di mancato versamento al bilancio medesimo del contributo regionale, si procederŕ entro i successivi 60 giorni al recupero del contributo medesimo sulle giacenze in tesoreria della regione(commi 457-458).

Criteri riparto Fondo di solidarietŕ comunale

Il comma 459 modifica l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, per incrementare dal 10 al 20% la quota del Fondo di solidarietŕ comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario che deve essere ripartita sulla base delle capacitŕ fiscali nonché dei fabbisogni standard.


Pareggio
di bilancio
per le Regioni ordinarie

Il comma 460 dispone che a decorrere dal 2015 cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, le disposizioni in materia di patto di stabilitŕ interno contenute nei commi dal 448 al 466 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 (L. stabilitŕ 2013).

Il comma 461 ribadisce che le norme sulle modalitŕ del concorso delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi e per le finalitŕ di cui agli articoli 117 terzo comma e 119 della Costituzione.

Il comma 462 abroga l'art. 4 del D.L. n. 35/2013 che prevede la possibilitŕ di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – che abbiano sottoscritto contratti volti ad ottenere anticipazioni di liquiditŕ per il pagamento di debiti pregressi, o di prestare garanzie – subordinandola all'attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno e la presenza di un bilancio regionale in situazione di equilibrio strutturale.

Il comma 463 prevede che le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2016, in fase di previsione e dal 2015, in fase di rendiconto, debbano conseguire:

§  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

§  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Da tale saldo sono esclusi l’utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente e del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio di parte corrente č dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati.

Computo dei saldi per il pareggio
di bilancio
delle Regioni

Il comma 464 specifica quali entrate e quali spese rilevano per il calcolo dei saldi previsti dal comma 463 dettando norme differenziate, applicabili nel solo 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il comma 465, modificato al Senato, prevede che, per il solo anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

1.   ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 (gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti); il comma 465 č stato modificato al Senato specificando che, si tenga anche conto della quota del fondo di cassa alimentato dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1-1-bis del D.Lgs. 625/1996, vale a dire le royalty per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.

2.   ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3.   ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4.   ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5.   ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

Il comma 466 prevede una serie di esclusioni dai saldi di cui al comma 463. In particolare, non rilevano:

1.   nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a.   certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b.   per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c.   riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimitŕ entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa;

2.   nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3.   nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali.

Il comma 467 introdotto al Senato, dispone l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilitŕ interno per gli anni 2015 e 2016 delle spese sostenute dalle province e dalle cittŕ metropolitane in tali anni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

A tal fine, viene novellato l'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilitŕ per il 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilitŕ interno degli enti locali, in cui viene inserito il comma 14-quater.

Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1° marzo 2015, sentita la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali.

Si ricorda che una analoga deroga dal patto di stabilitŕ č giŕ vigente per i comuni (articolo 31, comma 14-ter, della legge n. 183/2011), con riferimento alle spese sostenute da tali enti per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati (deroga introdotta dall’articolo 48, comma 1, del D.L. n. 66/2014).

Il comma 468 dispone la non applicazione delle disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145, primo periodo.

Il comma 469 prevede che, a decorrere dal 2016, le regioni debbano approvare il bilancio di previsione iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale da garantire il rispetto delle regole dei commi da 460 483.

I commi da 470 a 473 dettano specifiche norme per consentire il monitoraggio, da parte della Ragioneria generale dello Stato, degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla presente disposizione e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica.

I commi da 474 a 478 individuano la disciplina sanzionatoria nei confronti delle regioni che non conseguano il pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463 (versamento all'entrata del bilancio dello Stato in proporzione dello scostamento rispetto ai saldi obiettivo, divieto di impegnare spese correnti, divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, divieto di assumere personale, rideterminazione delle indennitŕ di funzione e dei gettoni di presenza di Presidente e componenti della Giunta).

I commi da 479 a 483, modificati al Senato, sostituiscono, a decorrere dal 2015, la disciplina concernente le misure di flessibilitŕ del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Le due forme di flessibilitŕ – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti) - vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo.

La modifica introdotta al Senato, estende la nuova disciplina alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Le ultime tre regioni, per le quali il patto di stabilitŕ č ancora basato sul controllo della spesa finale,  dovranno effettuare la compensazione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali, sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile.

Patto verticale incentivato

I commi da 484 a 488, introdotti al Senato, estendono anche al 2015 la disciplina del c.d. patto verticale incentivato, che, si ricorda, costituisce un istituto introdotto dalla legge di stabilitŕ 2013, poi oggetto di successive modifiche, per favorire una maggiore flessibilitŕ per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Il patto in questione prevede (innestandosi sulla disciplina del patto regionalizzato verticale, che qui non si dettaglia) l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale che ricevono trasferimenti erariali. A fronte dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni č destinato esclusivamente alla riduzione del debito, e, quanto agli spazi finanziari ceduti agli enti locali, essi devono essere utilizzati stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Con riferimento al 2015, l’emendamento attribuisce (comma 484) alle regioni a statuto ordinario ed a tre autonomie speciali (Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in misura pari all’83,33 per cento (come giŕ previsto dal patto 2014) degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e cittŕ metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni, (nei limiti di una apposita tabella 1 allegata al ddl.) per la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno. Gli enti beneficiari degli spazi medesimi devono utilizzare gli stessi esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014.

Viene inoltre stabilito (comma 486) che, stante il vincolo generale dell’invarianza dell’obiettivo complessivo di ciascun comparto regione-enti locali, nel cedere gli spazi ciascuna regione migliora per un pari importo il proprio obiettivo di bilancio, individuato per le RSO e la Sardegna nel saldo tra entrate e spese finali in termini di cassa ed invece in termini del tetto di spesa eurocompatibile per la Sicilia ed il Friuli Venezia Giulia. Si prescrive altresě (comma 487) che all’onere di 1 miliardo di euro derivante dalle disposizioni in esame si fa fronte mediante una pari riduzione delle disponibilitŕ in conto residui del Fondo per assicurare la liquiditŕ per pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti locali istituito dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n.35 del 2013.

Poiché peraltro l’utilizzo di tali disponibilitŕ comporta oneri connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalle minor anticipazioni di liquiditŕ concedibili agli enti territoriali, cifrati in 10,5 milioni per l’anno 2015, 10,2 milioni per il 2016, nonché 9,9 milioni per il 2017 e 9,6 milioni a decorrere dal 2018, agli oneri medesimi si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia (Fondo FISPE) di cui all’articolo 10 del D.L. n. 282/2004 (comma 488)

Patto di stabilitŕ interno per gli enti locali

Il comma 489, reca alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilitŕ interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contribuito richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province. Al Senato č stata modificata la lettera e) nella parte in cui prevede la possibilitŕ che con decreto del Ministro dell’economia vengano rideterminate le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo di ciascun ente locale, rilevanti ai fini del patto di stabilitŕ interno per gli anni 2015-2017. La modifica č volta ad individuare nelle associazioni degli enti locali - ANCI ed UPI - i soggetti chiamati ad effettuare la proposta sulla base della quale acquisire l'intesa della Conferenza Stato-cittŕ ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto di redistribuzione degli obiettivi finanziari dal patto di stabilitŕ.

Il comma 490 interviene sulle modalitŕ di calcolo del saldo finanziario, stabilendo che rientrano nella determinazione del saldo-obiettivo gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilitŕ. Si stabilisce che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali obiettivo riferite all'anno 2015, definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali obiettivo sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ nell'anno precedente.

Il comma 491 precisa che la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilitŕ fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un accordo fra i predetti enti.

Il comma 492 sospende a decorrere dall’anno 2015 l’applicazione del meccanismo di virtuositŕ recato dall’art. 20, co. 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98/2011, ai fini della suddivisione tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilitŕ interno, che determina effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Conseguentemente, č sospesa l’applicazione della disposizione che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un limite massimo espressamente indicato – delle percentuali per l’individuazione dell’obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. Č infine disposta la disapplicazione dell’ultimo periodo del co. 2 dell’art. 31 della L. n. 183/2001, che rende transitorio l’attuale meccanismo di calcolo dai saldi obiettivo (tramite l’applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell’adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuositŕ.

Il comma 493 provvede alla soppressione del cosiddetto “patto regionale integrato”, disciplinato dall’articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, che prevedeva la possibilitŕ per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalitŕ di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilitŕ e quelli degli enti locali del proprio territorio.

I commi da 494 a 496 introducono una serie di disposizioni volte a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilitŕ interno delle regioni e degli enti locali.

Il comma 497, riduce di 60 milioni per il 2015 l’importo di 100 mln dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale che non deve essere considerato, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilitŕ interno destinando i restanti 40 mln di euro ai soli enti locali.

Il comma 498, modificato dal Senato, disciplina l’assoggettamento alle regole del patto di stabilitŕ interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011. Per tali enti č prevista l’applicazione delle regole del patto dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’ultimo triennio disponibile.

Inoltre, si limita alle sole province istituite dal 2011 le disposizioni del comma 23 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano la decorrenza dell’assoggettamento alle regole del patto dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Al Senato č stata introdotta una modifica volta ad escludere l’applicazione delle regole ivi previste – che dispongono, appunto, l’applicazione del Patto soltanto a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione - per le cittŕ metropolitane e le province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali enti, pertanto, sono soggetti alle regole del Patto giŕ nel 2015.

Il comma 499, inserito al Senato, reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, derivanti dal comma 498, nella parte in cui prevede l’assoggettamento al Patto di stabilitŕ interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 soltanto a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

Il comma 500 interviene sul sistema di premialitŕ previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilitŕ interno, ai sensi del comma 122 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010. In particolare, si modifica la procedura che consente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali rispettosi del Patto, in un importo complessivo commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l’obiettivo del patto di stabilitŕ ed operata a valere sui trasferimenti erariali. La modifica č finalizzata ad introdurre la previsione di un decreto del Ministero dell’economia che, sentita la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali definisca i criteri e le modalitŕ per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti.

Election day

Il comma 501, inserito al Senato, al fine di consentire l’accorpamento di tutti i tipi di elezioni in un’unica data, stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali abbiano luogo entro 60 giorni a decorrere della scadenza della durata in carica dei consigli precedenti.

Esclusione dal patto di stabilitŕ delle spese dei comuni interessati dagli eventi sismici

Il comma 502, inserito al Senato, dispone per l’anno 2015 l’esclusione dal patto di stabilitŕ interno delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di imprese e privati purché finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro.

Le corrispondenti spese da escludere dal patto di stabilitŕ interno sono determinate: dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro ciascuna. Entro il 30 giugno 2015 le regioni dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese da escludere dal patto.

Il comma prevede la compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5 milioni per il 2015, attraverso il corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Pagamento
rate mutui CdP
in scadenza 2015 per
enti locali interessati dagli eventi sismici

Il comma 503, inserito al Senato, posticipa di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate scadenti nel 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati nel D.M. 1° giugno 2012 e nell’articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012), e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP. al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della disciplina vigente (articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003) in tema di rapporti tra la Cassa ed il Ministero.

La copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei ratei, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, č posta a carico delle contabilitŕ speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato. Si tratta delle contabilitŕ speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto, aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnatele risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012.

Il comma 504, inserito al Senato, modificando l’articolo 1, comma 256, della legge n. 147 del 2014, posticipa di un ulteriore anno il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. La copertura degli oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per l’anno 2016, č posta a carico delle contabilitŕ speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Armonizzazione sistemi contabili

Le disposizioni recate dai commi da 505 a 507 modificano la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In particolare, il comma 505 modificando l’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che, in sede di cancellazione dei residui attivi e passivi – cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 – le regioni, che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, devono ricomprendere anche quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale. Conseguentemente, il comma 506, aggiungendo al citato articolo 3 del D.Lgs. n. 118 il comma 4-bis, dispone che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 (Lombardia, Basilicata, Lazio e Campania) nell’ambito del riaccertamento ordinario da effettuare nel 2015, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale che avrebbero dovuto effettuare in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

Il comma 507 modifica il comma 17 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 118 precisando che, nelle more di emanazione del D.P.C.M. di definizione delle modalitŕ e dei tempi di copertura dell’eventuale disavanzo, per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 la copertura dell’eventuale relativo disavanzo potrŕ essere effettuata fino all’esercizio 2042 (in luogo del 2017), mentre per quelli che lo hanno effettuato il 1° gennaio 2014 tale termine č posto all’anno 2043.

IMU Bolzano

Il comma 508, inserito al Senato, č volto ad estendere all’imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che consente la deducibilitŕ del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Il richiamato articolo 14, comma 1 stabilisce che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali č deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta č indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivitŕ produttive.

Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ

Il comma 509 č volto a introdurre una maggiore gradualitŕ per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ che deve essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, si prevede che nel 2015 (primo esercizio di applicazione della disciplina armonizzata), la quota dell’importo dell’accantonamento da stanziare in bilancio, invece del vigente 50%, sia pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento come quantificato nell’apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ, allegato al bilancio di previsione; tale quota č incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili.

Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ dovrŕ essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell’accantonamento (in luogo del vigente 75%), nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019 (anziché dal 2017 come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al Fondo č effettuato per l'intero importo. A tal fine, č modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo all’attuazione del "Principio contabile applicato concernente la contabilitŕ finanziaria”, di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il comma 510 modifica l’articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000):

§  al comma 1 viene specificato che i comuni, oltre a presentare il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (nel testo vigente non figura il termine “deliberano” e quindi il bilancio di previsione viene “presentato” entro il 31 dicembre);

al comma 8 posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l’approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle societŕ controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, allineandosi, pertanto, con quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 118.

Riduzione debito Regione Sardegna

Il comma 511, modificato al Senato, prevede che una quota parte delle riserve indicate all’articolo 1, comma 508, della legge n, 147 del 2013, pari a 50 milioni di euro, č destinata a spese in conto capitale della regione Sardegna piuttosto che alla riduzione dei debiti. La disposizione comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento e di fabbisogno netto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

Recepimento intesa Stato- Regione Friuli Venezia-Giulia

I commi da 512 a 523, inseriti al Senato, recepiscono il protocollo di intesa siglato il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e definire il concorso della Regione Friuli Venezia-Giulia agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. L'accordo modifica la precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, che č stata recepita dalla legge di stabilitŕ 2011 (legge n. 220 del 2010), ai commi 151-159. Le norme sono esplicitamente attuative dell'accordo ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge (comma 512).

I commi 513-515 determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale giŕ stabilito dai citati commi 152, 153 e 156, articolo 1, della legge di stabilitŕ 2011. Viene determinata, inoltre, la somma complessiva che la regione č tenuta a versare al bilancio dello Stato, detratto il credito che essa vanta nei confronti dello Stato, relativo alle quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a decorrere dal 2008. Le cifre sono mostrate in sintesi nella tabella seguente:

in milioni di euro

 

2014

2015

2016

2017

contributo in termini di saldo netto da finanziare

370

260

250

250

contributo alla riduzione dell'indebitamento

220

270

260

270

somma dovuta dalla Regione

550

350

340

350

 

Il comma 516 stabilisce inoltre che, in caso di mancato versamento delle somme dovute, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene la somma corrispondente a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. Lo Stato si riserva comunque la possibilitŕ di modificare i contributi richiesti alla regione per far fronte alle esigenze di finanza pubblica (comma 522). Da ultimo il comma 523 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. La compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, č posta a carico del "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciale" istituito dall'art. 42, comma 8, del decreto legge 133/2014 (nell'ambito delle norme che danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione siciliana il 9 giugno 2014).

I commi da 517 a 521 riguardano il patto di stabilitŕ interno della regione e degli enti locali. Il comma 517 determina l'obiettivo programmatico della Regione Friuli Venezia-Giulia per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Tali obiettivi costituiscono il limite alle spese complessive in termini di competenza eurocompatibile (cosě prevede la disciplina del patto per la regione Friuli-Venezia Giulia, dettata dall'articolo 1, commi 154 e 155 della citata legge di stabilitŕ 2011). Gli obiettivi sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformitŕ ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del patto per la salute e, in relazione agli anni 2015-2017; possono inoltre essere rideterminati a seguito di nuovi contributi alla finanza pubblica, posti a carico delle autonomie speciali. Gli obiettivi sono inoltre comprensivi dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica, richiesto alle autonomie speciali determinato dai commi 400 e 401 del disegno di legge in esame, per complessivi 548 milioni di euro (comma 520). La norma in esame sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 (comma 518).

Per quanto concerne gli enti locali, il comma 519 stabilisce che gli obiettivi degli enti locali della regione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono determinati sulla base della normativa nazionale e di quanto stabilito nell'accordo. Entro il 28 febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione l'obiettivo determinato, che puň essere aggiornato a seguito di eventuali modifiche normative intervenute. Il comma 521 dispone inoltre che agli enti locali della regione si applicano le medesime esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto, previste per gli enti locali dalla normativa nazionale; nonché le somme restituite dagli enti locali alla regione.

Minoranza linguistica slovena

Il comma 524, inserito al Senato, autorizza la regione Friuli-Venezia Giulia a rimodulare gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena previsti dalla L. n. 38/2001 sulla base delle risorse determinate annualmente dalla legge di stabilitŕ e ferma restando la finalitŕ prevista dalla legge.

Compensazioni perdita di accisa Regioni Valle d’Aosta

Il comma 525, inserito al Senato, č volto a compensare la regione Valle d'Aosta della perdita di gettito subita nella determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici spettante alla regione - per l'intero gettito la prima e per i nove decimi la seconda - sulla base delle norme statutarie. A compensazione della perdita di gettito, č corrisposto un trasferimento di 70 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Il corrispondente onere č compensato sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento uffici giudiziari

Il comma 526 stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e che lo Stato non corrisponde piů ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali adibiti a sede di uffici giudiziari.

Il comma 527 prevede che, per l’anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia č finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di funzionamento relativi agli uffici giudiziari sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015.

Il comma 528 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l’importo complessivo delle spese per il suo funzionamento indicate nell’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Il comma 529 dispone che l’importo sia determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all’indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard č definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 530 individua, tramite regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 526 a 529. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge n. 56 del 2014, viene prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Contributo Roma Capitale

Il comma 531 attribuisce, a decorrere dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro al comune di Roma (rectius: Roma Capitale) quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualitŕ di capitale della Repubblica.

EXPO 2015 – Misure in materia di personale e contributo al comune di Milano per oneri connessi all’evento

Il comma 532 non applica per le sole spese di personale assunto con contratto a tempo determinato, strettamente necessario alla realizzazione dell'EXPO 2015, i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, nei confronti del Comune di Milano, per l'anno 2015, nell’ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 533 estende le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale, giŕ previste per le societŕ in house degli enti locali soci di Expo, agli enti locali e regionali impegnati in attivitŕ strettamente funzionali alla realizzazione dell’Esposizione universale. Le deroghe sono disposte anche con riferimento all’anno 2016.

Il comma 534, al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all’Evento Expo Milano 2015.

Fabbrica del Duomo di Milano

Il comma 535, inserito al Senato, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, destinati alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per interventi conservativi e manutentivi straordinari del Duomo, necessari anche in vista dello svolgimento di EXPO 2015.

Le risorse indicate si aggiungono ai 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, destinati alla medesima finalitŕ dall’art. 8, co. 1-bis, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), richiamato nel testo.

Destinazione proventi concessioni edilizie

Il comma 536 estende al 2015 la possibilitŕ che i comuni possano destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell’edilizia, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Rinegoziazione mutui enti locali

Il comma 537 consente ai comuni, province, cittŕ metropolitane, comunitŕ montane ed isolane ed unioni di comuni, la possibilitŕ di rinegoziare mutui giŕ rinegoziati per una durata massima di 30 anni dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione.

Disciplina armonizzata su copertura disavanzo enti locali

Il comma 538 č volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, nell’ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare:

§  č modificato il comma 15, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in luogo di un D.P.C.M. per la definizione delle modalitŕ e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;

§  č rinviata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di tempi e modalitŕ per l’acquisizione delle informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell’emanazione del decreto per la definizione delle modalitŕ e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo. I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi secondo modalitŕ differenziate in considerazione dell'entitŕ del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano in una tempistica piů breve prevista dal decreto concernente la disciplina definitiva delle modalitŕ e dei tempi del ripiano;

§  č modificato il comma 16 estendendo a 30 esercizi finanziari rispetto agli attuali 10 esercizi il periodo temporale per ripianare l’eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ.

Limite massimo di indebitamento enti locali

Il comma 539 modifica l’art. 204 del D.Lgs. N. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Contributo in conto interessi su operazioni indebitamento enti locali

Il comma 540 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2017 al 2020. Il Fondo č finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle cittŕ metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015, il cui ammortamento decorrerŕ dal 1° gennaio 2016.

Contributo in conto interessi su operazioni indebitamento delle regioni

Il comma 541, inserito al Senato, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1°gennaio 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia a seguito dell’ accertamento straordinario dei residui operato si sensi dell' articolo 49, del decreto-legge n. 66/2014

Ricorso anticipazioni tesoreria

Il comma 542 proroga di un anno – dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 – l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002.

Termine presentazione bilancio enti locali in sperimentazione

Il comma 543 consente agli enti locali che sperimentano l’applicazione delle nuove regole in materia di contabilitŕ (decreto legislativo n. 118/2011) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull’ordinamento finanziario degli enti locali, ovvero entro il 15 novembre.

Riconoscimento prestazioni lavoro straordinario

Il comma 544 proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attivitŕ connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all’art. 1, co. 2, del DL n. 74/2012.

Bilancio riequilibrato enti locali dissestati

I commi 545-546 intervengono sulla vigente disciplina della redazione di un bilancio stabilmente riequilibrato ad opera degli enti locali in dissesto finanziario, nella parte in cui si prevede che l’ipotesi di bilancio riequilibrato sia trasmesso al Ministero dell’interno, che puň approvare ovvero respingere il documento in relazione all’esito dell’esame dello stesso da parte della Commissione per la finanza locale. Inoltre, si estende all’esercizio 2015 l’applicazione della disposizione che consente agli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare.

Disposizioni per societŕ Expo Spa

Il comma 547 finalizzata ad escludere la Societŕ Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, in considerazione del suo scopo sociale, dall’applicazione delle norme di contenimento delle spese per l’acquisito di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente. Resta fermo il limite di spesa delle risorse disponibili previste dalla legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l’applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle societŕ pubbliche.

Supporto
di Consip
per Expo 2015

Il comma 548, inserito al Senato, consente alla Expo 2015 S.p.A. di richiedere il supporto di Consip S.p.A. nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi “comunque acquisiti”. La norma sembra fare riferimento a quei casi in cui la societŕ Expo2015 procede all’acquisizione di servizi in maniera autonoma, cioč senza avvalersi della possibilitŕ, concessa dal primo periodo del comma 1 dell’art. 46-ter del D.L. 69/2013, di ricorrere alla Consip quale centrale di committenza.

Nel fare riferimento alle acquisizioni di servizi per i quali la societŕ Expo non si avvale della centrale acquisti, il comma in esame usa l’espressione “comunque acquisiti” e richiama l’art. 5 del D.L. 43/2013 (che ha dettato diverse disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione dell’evento “Expo 2015”) nonché il comma 9 dell’art. 5 del citato D.P.C.M. 6 maggio 2013 (ai sensi del quale la societŕ EXPO 2015, sulla base di convenzioni, puň anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e puň disporre di personale comandato dagli stessi, nonché puň avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate).

Per fornire il supporto nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti, la Consip si potrŕ avvalere anche dell'elenco dei "prezzi benchmark Consip" individuato in attuazione dell’art. 10, comma 3, del D.L. 66/2014 (nuovo secondo periodo del comma 1 dell’art. 46-ter del D.L. 69/2013).

Rete nazionale Te.T.Ra

Il comma 549, inserito al Senato, introduce una nuova disposizione al decreto c.d. sblocca-Italia (D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014) che attribuisce a Consip S.p.a. il compito di rilasciare il parere di congruitŕ economica, relativo agli atti di affidamento per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra. Il termine per il parere č di 45 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni in caso di richiesta motivata di integrazione documentale. Inoltre, la disposizione specifica che l’affidatario č tenuto ad adottare ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa giŕ disposte.

In base alla normativa vigente (art. 1, co. 210, della L. n. 228/2012) spetta ad una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, istituita presso il Ministero dell’interno, il compito di formulare pareri sullo schema del programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

Sisma 2012

Il comma 550 interviene sull'individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, che sono esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti, come previsto dall'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di ricomprendere in tali territori anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Interventi in siti di bonifica

Il comma 551, con una modifica all'art. 34, co. 7 del DL n. 133/2014, prevede la possibilitŕ di effettuare interventi di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piů in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attivitŕ di messa in sicurezza e bonifica. Di conseguenza, non č piů prevista l'esclusione dal patto di stabilitŕ interno delle spese relative a interventi su siti inquinati di proprietŕ degli enti territoriali.

Opere e infrastrutture per idrocarburi

Con i commi 552 e 553, inseriti al Senato, si estende il regime di autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi. Sono dunque assimilate alle opere strategiche, per quanto concerne il procedimento di autorizzazione, quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione.

Le disposizioni dell’articolo 57 del D.L. 5/2012, relative alla strategicitŕ di alcune infrastrutture strategiche, si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi all’autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilitŕ ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, il comma 554, inserito al senato, richiede l’intesa delle regioni interessate nella definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente, del Piano delle aree in cui sono consentite le attivitŕ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, peraltro, gli atti vengono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Patto per
la salute

I commi da 555 a 600 recano la disciplina del Patto per la salute.

Il comma 556 fissa il livello del finanziamento del SSN in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in 115.444.000.000 euro per il 2016.

Il comma 557 ribadisce che, fermo restando quanto previsto per le regioni soggette a piani di rientro, eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilitŕ delle regioni stesse per finalitŕ sanitarie.

Il comma 558 prevede che le quote del finanziamento del SSN vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale possano essere impiegate dalle regioni anche per conseguire gli obiettivi definiti dal Patto per la salute, purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA.

Il comma 559 prevede che le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario individuano i progetti di carattere prioritario – inerenti, come detto, il Piano sanitario nazionale o il Patto per la salute – in coerenza con gli obiettivi dei programmi operativi del piano di rientro.

Il comma 560, modificato al Senato, dispone che, a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale gli importi previsti:

a)  dalla legge n. 126 del 1980 in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari;

b)  dalla legge n. 443 del 1993 in materia di rivalutazione del sussidio in favore degli hanseniani e loro familiari;

c)  dalla legge n. 135 del 1990 in materia di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS;

d)  dall’articolo 3 della legge n. 362 del 1999, recante: « Disposizioni urgenti in materia sanitaria »;

e)  dall’articolo 5, co. 16, del decreto legislativo n. 109 del 2012, in materia di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce sanzioni minime per i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno č irregolare.

Al Senato č stato specificato che per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, resta fermo il criterio di riparto giŕ adottato.

Il comma 561 stabilisce che le quote vincolate per il finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina generale e per l'assistenza sanitaria in favore degli extracomunitari non iscritti al SSN ed una quota non superiore a 41,317 milioni di euro annui delle risorse del fondo per l'esclusivitŕ del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario vengono ripartite annualmente all'atto del riparto della quota indistinta summenzionata. In questo caso, per gli importi delle tre specifiche tipologie di risorse e di finalitŕ in oggetto, si fa riferimento all'ultima intesa di riparto in sede di Conferenza unificata, operando, se possibile, i relativi aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

Il comma 562 prevede che a decorrere dal 2015 i riparti dei seguenti importi per la sanitŕ penitenziaria devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell’ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanitŕ penitenziaria, e approvati dalla Conferenza permanente Stato-regioni: a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al SSN della sanitŕ penitenziaria, come rideterminato dall’articolo 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013, pari a 6,680 milioni di euro; b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al SSN in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all’articolo 2, comma 283, lettera c), della legge n. 244 del 2007; c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il comma 563 prevede che le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e 562 si applicano anche ai riparti per l’anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 564 impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire una programmabilitŕ degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilitŕ economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici.

Il comma 565 autorizza per l’avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria di cui all’articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

Il comma 566 demanda, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un accordo tra Governo e regioni, da adottare previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, la definizione dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilitŕ individuali e di équipe inerenti i compiti, funzioni ed obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e delle professioni tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Sono fatte salve le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia.

Il comma 567 stabilisce che l’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

Il comma 568 subordina anche alla verifica del conseguimento, da parte del direttore generale, degli obiettivi di salute ed assistenziali l'accesso al finanziamento integrativo del SSN.

Il comma 569 prevede che la nomina a commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, č incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalitŕ ed esperienza di gestione sanitaria. I medesimi criteri si applicano in base al comma 570 alla nomina dei subcommissari, con riferimento ai quali il comma 571 integra e specifica le funzioni.

Il comma 572 stabilisce che qualora il commissario ad acta, in sede di verifica annuale dell’attuazione del piano di rientro, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, come specificati nel contratto del direttore generale (dell'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale), propone, con provvedimento motivato, la decadenza dello stesso, del direttore amministrativo e di quello sanitario.

Il comma 573 prevede che – fermo restando il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – il Ministero della salute si avvalga anche del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per l’attivitŕ di affiancamento delle regioni sottoposte al piano di rientro.

Il comma 574 riduce da cinque a tre il numero dei membri del collegio sindacale delle aziende ed enti del SSN, prevedendo che i relativi componenti siano designati uno dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il comma 575 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 576, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale. Fino all’adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il comma 577 rimette a regioni e province autonome l’adozione delle disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all’art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 106/2012, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I commi 578 e 579 disciplinano la nomina da parte del Ministro della salute di un commissario dell’Istituto in caso di mancato rispetto del termine e le relative funzioni. Il comma 580 dispone che le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino degli Istituti. Il comma 581 stabilisce che in sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applica il commissariamento previsto dal comma 578. Il comma 581 disciplina il trattamento economico dei commissari, parificato a quello del direttore generale degli Istituti.

Il comma 582 aggiunge ulteriori disposizioni (rispetto a quelle giŕ vigenti) in materia di organizzazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. Si prevede in particolare che le aree dipartimentali di tali strutture siano assicurate dalle regioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’osservanza degli obblighi comunitari, con riferimento alla sanitŕ pubblica, anche veterinaria, e alla tutela della salute e degli ambienti di lavoro, mediante dotazione di personale adeguato, per numero e qualifica, e configurazione delle unitŕ operative dedicate a tali compiti possibilmente quali strutture complesse, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente e, ove presenti, dei vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali.

Il comma 583 riduce i termini temporali del blocco automatico del turn over del personale del SSR, blocco operante nei casi in cui i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro la data prevista (31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento). La novella prevede che il blocco duri solo fino all’anno successivo a quello in corso, anziché fino al secondo anno successivo.

Il comma 584 estende al periodo 2016-2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ridefinisce alcune modalitŕ temporali di attuazione delle norme in materia.

Il comma 585 differisce dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 il termine per la revisione straordinaria, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del prontuario farmaceutico nazionale ed introduce, con riferimento a tale revisione, un riferimento esplicito ai criteri del costo/beneficio e dell’efficacia terapeutica ed allo strumento dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee.

Il comma 586 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalitŕ per l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Il comma 587 demanda ad apposito decreto ministeriale il compito di provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) a definire, attraverso l’istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e dell’AIFA (Agenzia italiana per il farmaco), sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell’industria, anche in conformitŕ alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le prioritŕ ai fini assistenziali; b) a individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l’acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale; c) a istituire, una rete nazionale, coordinata dall’AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l’utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici.

Il comma 588 demanda all'AIFA di predisporre valutazioni per individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l’AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l’accesso e l’uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilitŕ dei medicinali. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

Il comma 589 abroga la norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolaritŕ della direzione della farmacia privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di etŕ pensionabile.

Il comma 590 reca specifiche tariffe per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine di validitŕ dell'attuale autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici e fissa al 30 giugno 2017 il termine per la domanda di rinnovo, secondo le procedure semplificate stabilite dalle norme vigenti, come integrate dal presente comma e dalla determinazione dell'AIFA ivi prevista. Le tariffe summenzionate si applicano anche ai procedimenti di rinnovo in corso.

I commi 591 e 592 demandano ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalitŕ per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose e delle modalitŕ per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.

I commi da 593 a 598, inseriti al Senato, che introducono disposizioni di favore relative ai medicinali innovativi. La norma č collegata alla recente immissione in commercio di farmaci innovativi destinati alla cura dell’Epatite C.

Le disposizioni in commento istituiscono, presso il Ministero della salute, un fondo destinato a concorrere al rimborso delle spese che i servizi sanitari regionali devono affrontare per l'acquisto di medicinali innovativi. Il fondo, finora istituito solo per gli anni 2015 e 2016, ha uno stanziamento pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio di riferimento. Le risorse per il 2015 sono formate da un contributo statale, pari a 100 milioni di euro, e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN). Le risorse per il 2016 sono tutte a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Vengono inoltre introdotte nuove regole per quanto riguarda il ripiano (payback) dello sforamento del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi, istituito dall’Agenzia italiano del farmaco (AIFA) con risorse incrementali della spesa complessiva per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale. A legislazione vigente, il ripiano č a carico di tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. La norma in esame introduce una eccezione per le aziende farmaceutiche produttrici di un farmaco innovativo la cui commercializzazione abbia un fatturato superiore a 300 milioni di euro. In quel caso, e soltanto in quello, viene caricata una quota pari al 20 per cento dello sforamento del fondo aggiuntivo anche sull’azienda farmaceutica produttrice del farmaco innovativo, rimanendo il rimanente 80 per cento ripartito, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Viene infine previsto che il Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia responsabile, dal 2015, del monitoraggio degli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.

Il comma 599 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016 per le attivitŕ di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dall’epidemia di Ebola.

Il comma 600 autorizza un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, al fine di garantire l’avvio delle attivitŕ nell’unitŕ per alto isolamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. Il contributo č concesso previa approvazione da parte del Ministero della salute del piano di sviluppo dell’unitŕ presentato dall’Istituto.

Fabbisogno sanitario regionale

Il comma 601, inseriti al Senato, interviene sulla norma riguardante la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui all’art. 27, co. 7 del D.Lgs. n. 68/2011, modificando, a decorrere dal 2015, i criteri per la definizione dei pesi da considerare per la determinazione del fabbisogno sanitario regionale.

I pesi, nel caso in cui la predetta Intesa sarŕ raggiunta entro il 30 aprile 2015, verranno definiti non piů esclusivamente in relazione alle classi di etŕ della popolazione regionale residente, ma in base ai criteri di cui all’art. 1, co. 34, della L. 662/1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per etŕ e per sesso, tassi di mortalitŕ della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali), e in base ai costi sostenuti dalle regioni in relazione al fabbisogno standard e all’eventuale miglioramento registrato a livello regionale nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sulla base di appositi indicatori. Il percorso di miglioramento č parametrato al raggiungimento di standard di qualitŕ, la cui misurazione potrŕ essere effettuata in base al sistema di valutazione previsto a legislazione vigente dall’art. 30 del medesimo D.Lgs. 68/2011.

Centro nazionale di adroterapia oncologica

I commi 602 e 603, inseriti al Senato, autorizzano l’erogazione di un contributo al Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) per consentire la prosecuzione delle attivitŕ di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante l’erogazione della terapia salvavita innovativa denominata adroterapia. Il contributo č articolato come segue:

1)  fino a 15 milioni di euro per il 2015;

2)  fino a 10 milioni di euro per il 2016; 3) fino a 5 milioni di euro per il 2017.

Le risorse sono a valere sul programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (interventi di edilizia sanitaria) di cui all’art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria 1988).

Il comma 603 dispone poi l’integrazione del Consiglio di indirizzo del CNAO con un membro nominato da Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non da luogo all’attribuzione di indennitŕ o compensi.

Sanitŕ Regione Molise

Il comma 604 autorizza per l’anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione Molise, in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione. L’autorizzazione di spesa č subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato-regioni concernente l’intervento straordinario per l’emergenza economico finanziaria del servizio sanitario della regione e il riassetto gestionale dello stesso.

L’erogazione della somma a favore della Regione Molise č condizionata all’effettiva attuazione dell’Accordo, la cui verifica č demandata in sede congiunta, al Comitato permanente per l’erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti (comma 605).

Trasferimento ad enti Servizio sanitario regionale

Il comma 606 č diretto ad incrementare dall'attuale 90 per cento al 95 per cento la quota di risorse del settore sanitario che nel corso dell'anno deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Istituto Mediterraneo per i trapianti
e le terapie
ad alta
specializzazione (ISMETT)

Il comma 607, inserito al Senato, autorizza la Regione siciliana ad aumentare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate dall’ISMETT nonché ad incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali dello stesso ISMETT.

In particolare, la Regione siciliana, anche se sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, č autorizzata fino al 31 dicembre 2017, e con norma retroattiva anche nel biennio 2013-2014, a: 1) incrementare le tariffe dell’attivitŕ sanitaria dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 17, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce che per le regioni in piano in piano di rientro sanitario, come la Regione siciliana, gli importi tariffari massimi costituiscono un limite invalicabile.; 2) incrementare la valorizzazione delle funzioni dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 13, lettera g), del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivitŕ svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento.

Il successivo comma 608 richiede alla Regione siciliana, a partire dal 30 giugno 2015 di predisporre, nell'ambito dei Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario regionale, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, monitorato dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Servizi pubblici locali, cooperative sociali e Societŕ partecipate locali

Il comma 609 prevede, in materia di servizi pubblici locali, che gli enti locali partecipino obbligatoriamente ai relativi enti di governo. Qualora gli enti locali non aderiscano entro il 1° marzo 2015 o entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo, č previsto il potere sostitutivo del presidente della regione. Si specifica che le deliberazioni degli enti di governo sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessitŕ di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Gli enti di governo devono effettuare una relazione che contenga, tra l'altro, un piano economico-finanziario con la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento in house il piano economico-finanziario specifica anche l'assetto economico-patrimoniale della societŕ, il capitale proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento. Inoltre, sempre in caso di affidamento in house del servizio pubblico per il quale č stato istituito l’ente di governo, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. I finanziamenti relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento. Si stabilisce, inoltre, che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in societŕ, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilitŕ interno.

Il comma 610, inserito al Senato, prevede che le convenzioni stipulate dagli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societŕ di capitali a partecipazione pubblica, con le cooperative sociali che svolgono specifiche attivitŕ finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (a condizione che l’importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunitŕ di lavoro per le persone svantaggiate) siano stipulate previo lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

Il commi 611-614 prevedono un processo di riorganizzazione delle societŕ partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, universitŕ, istituti di istruzione universitarie e autoritŕ portuali con finalitŕ di contenimento della spesa. L’obiettivo del processo č ridurre il numero delle societŕ entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (comma 611): eliminazione delle societŕ e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalitŕ istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione),nonché delle partecipazioni in societŕ che svolgono attivitŕ analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle societŕ di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle societŕ per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi). Al Senato č stato inoltre inserito il criterio della soppressione delle societŕ che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle societŕ e delle partecipazione entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione.

Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di societŕ costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Per l’attuazione dei piani operativi, il comma 614 fa rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilitŕ 2014), che disciplinano le procedure di mobilitŕ di personale tra societŕ partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis delle medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle societŕ controllate da tutte le p.a

Il comma 615 interviene sulla disposizione del Codice ambientale che prevede che sia l’ente di governo dell’ambito a deliberare la forma di gestione ed a provvedere all’affidamento del servizio. La disposizione elimina il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, stabilendo che debba trattarsi di societŕ “interamente pubbliche” che siano “comunque” partecipate dagli enti locali “ricadenti” nell’ambito del territoriale ottimale. Di conseguenza la norma estende l'affidamento diretto anche alle societŕ partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ambito territoriale.

Al Senato č stato inserito il comma 616 che, nell’ambito della disposizione di cui all’art. 1, co. 3, L. 196/2009, che consente alle pubbliche amministrazioni locali e alle societŕ da esse controllate di procedere allo scioglimento della societŕ controllata direttamente o indirettamente, aggiunge che tale scioglimento riguarda anche l’azienda speciale controllata.

Viene altresě previsto che il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento siano esenti da imposizione fiscale – originariamente di 12 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015) – divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016).

Agenzia per l’Italia digitale

Il comma 617, inserito al Senato, prevede che siano versate all’entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez, previste dall’art. 16-bis, co. 8, del D.L. n. 185/2008 per la diffusione delle caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, ove si tratta di risorse non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto. Tali risorse saranno poi riassegnate all’Agenzia per l’Italia digitale con il vincolo di utilizzarle per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

Contestualmente, il comma in esame abroga le seguenti disposizioni.

§  i commi da 5 a 8 dell’art. 16-bis del citato D.L. n. 185/2008, che disciplina la possibilitŕ per i cittadini che ne fanno richiesta di avere una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta;

§  l’art. 10, co. 3-quater del D.L. n. 70/2011, introdotto dall’art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l’assegnazione automatica di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini, in sede di rilascio del documento unificato (in cui sono unificate la carta di identitŕ elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica), ovvero all’atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza.

Punto franco
dal porto vecchio di Trieste

I commi da 618 a 620, inseriti al Senato, consentono lo spostamento del regime giuridico internazionale di punto franco dal porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, legate alle attivitŕ portuali, con provvedimenti del Commissario di governo della Regione Friuli- Venezia Giulia, d’intesa con il Presidente della Regione e con il Sindaco di Trieste (co. 618).

Conseguentemente le aree del porto vecchio (con esclusione delle banchine, dell’Adriaterminal e della fascia costiera) sono sdemanializzate ed assegnate al comune di Trieste che le aliena destinando i relativi introiti all’Autoritŕ portuale. Sono fatti salvi i diritti di concessione nei contratti superiori a quattro anni che sono convertiti in diritti d’uso a favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il Presidente dell’autoritŕ portuale, d’intesa con presidente di Regione e Sindaco di Trieste delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo (co. 619). L’uso di tali aree č disciplinato dal regolamento da emanarsi da parte dell’Autoritŕ portuale, nell’ambito dei suoi poteri di regolamentazione delle attivitŕ dell’area portuale (art. 6, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) e di determinazione dei canoni di concessione (art. 13, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) (co. 620).

Aliquote fondi pensione

I commi da 621 a 625 prevedono l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

Il comma 621 modifica l’aliquota prevista all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche complementari (cd. fondi pensione), innalzandola al 20 per cento; il comma 622 prevede che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli.

Il comma 623 aumenta dall’11 al 17 per cento l’aliquota per la rivalutazione del TFR. Ai sensi del comma 624, le nuove aliquote si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; in deroga al principio di irretroattivitŕ delle norme tributarie, l’imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 č determinata con la nuova aliquota. Per quanto riguarda il TFR, invece, ai sensi del comma 625 la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il comma 626 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in societŕ non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell’imposta č fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, č possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrŕ essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.

Imposta sostitutiva terreni agricoli ed edificabili

I commi 627 e 628, inseriti al Senato, raddoppiano l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in societŕ non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015 dal comma 6 dell’articolo 3. Tale aliquota č innalzata dal 4 all’8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate.

Il comma 628 destina le maggiori entrate ottenute per effetto del predetto innalzamento, quantificate in 150 milioni per il 2015 e 75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, all’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Reverse Charge

Il comma 629 estende il meccanismo di inversione contabile IVA (c.d. reverse charge) ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra e cessioni dei certificati relativi all’energia ed al gas, nonché cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato).

La lettera d-quinquies estende ulteriormente il meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.

La lettera b) del medesimo comma, aggiungendo l’articolo 17-ter al citato DPR 633/1972, dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrŕ cosě versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario. Il nuovo comma 2 del citato articolo 17-ter prevede che le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Ulteriore novella č contenuta nella lettera c) in cui si dispone che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

La lettera d) estende l’inversione contabile anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il comma 630 dispone che, con il decreto previsto nel nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, siano individuati, tra coloro nei cui confronti il rimborso č eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso articolo 17-ter limitatamente alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split payment.

Il comma 631 prevede che le disposizioni concernenti l’inversione contabile relative alle quote di emissioni di gas serra, ai certificati ed alle cessioni di gas ed energia elettrica, nonché alle cessioni verso la grande distribuzione – sono applicabili per un periodo di quattro anni.

Il comma 632, modificato al Senato, dispone che l’efficacia dell’ampliamento dei casi di reverse charge siano subordinate al rilascio dell’autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE. Al Senato č stata svincolata l’efficacia delle disposizioni che hanno introdotto lo Split Payment dall’autorizzazione UE cosě prevedendone l’applicazione giŕ dal 1° gennaio 2015.

Il comma 633 stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento IVA, ai sensi della modifica al Reverse Charge introdotta dal precedente comma 629 si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.

Adempimenti volontari dei contribuenti

I commi da 634 a 641 modificano le modalitŕ di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

Il comma 634 stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell’IVA si applicano le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti.

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l’Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

I commi da 635 a 639 intendono ampliare le modalitŕ, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso.

In sostanza, si potrŕ accedere all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate - a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giŕ stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitŕ amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolaritŕ in materia di imposte sui redditi e di IVA. Si potrŕ dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarŕ piů vantaggiosa, quanto piů vicino il “ravvedimento” sarŕ al momento in cui sorge l’adempimento tributario.

Al Senato č stato modificato il comma 636 specificando che gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate (anche quelli utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi) che sono messe a disposizione del contribuente, con lo scopo di migliorare i flussi informativi tra Amministrazione finanziaria e soggetti passivi d’imposta, vengono fornite anche alla Guardia di finanza.

Al Senato č stato modificato anche il comma 637 con lo scopo di rendere maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui siano terminate attivitŕ di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione. In primo luogo si specifica che il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrŕ ridotte le sanzioni ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. Si chiarisce poi che avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitŕ amministrative di controllo e accertamento.

Con il comma 640 si interviene in materia di decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. n. 322 del 1998) e di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, quando non č prevista dichiarazione periodica.

Il comma 641, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA, elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata. Viene quindi meno l’obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

Proroga riscossione
enti locali

Il comma 642 differisce al 30 giugno 2015: 1) il termine entro cui la societŕ Equitalia, nonché le societŕ per azioni dalla stessa partecipate e la societŕ Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attivitŕ di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle societŕ da essi partecipate; 2) il termine fino al quale le societŕ cessionarie di rami d'azienda relativi ad attivitŕ svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attivitŕ; 3) il termine fino al quale le medesime attivitŕ, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle societŕ dalla stessa partecipate; 4) il termine a decorrere dal quale le predette societŕ possono svolgere l’attivitŕ di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attivitŕ strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

Disposizioni
in materia
di giochi

Il comma 643, inserito al Senato, prevede la possibilitŕ per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale di regolarizzare la propria posizione.

A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da compensare in sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. A tali soggetti sono estesi gli obblighi e i divieti giŕ previsti al comma 644 per le agenzie di scommesse senza concessione; sono resi piů restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a quelli per il rilascio della licenza; si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio.

Il comma 644 nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell’ambito della delega fiscale, disciplina l’attivitŕ delle agenzie di scommesse.

Si estende l’applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con la costituzione di un’apposita banca dati (comma 645). Nel corso dell’esame al Senato sono stati soppressi l’aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione del pay-out, mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale (commi 646-648). ll nuovo comma 649, introdotto al Senato, prevede una riduzione pari a 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con newslot e videolottery, mentre il nuovo comma 650, demanda a decreti ministeriali l'adozione di misure di sostegno dell’offerta di gioco.

Le maggiori entrate sono destinate, quanto 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e quanto a 150 milioni di euro al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (nuovi commi 651 e 652).

Norme concernenti il gioco del lotto

I commi 653 e 654, inseriti al Senato, prevedono l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali:

1)  la durata della concessione č di nove anni, non rinnovabile;

2)  la base d’asta č di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel 2015 (all’atto dell’aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all’inizio della concessione), i restanti (almeno 100 milioni) entro il 30 aprile del 2017;

3)  il concessionario potrŕ utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco;

4)  l’aggio č fissato al 6 per cento della raccolta;

5)  deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate all’erario.

La concessione sarŕ affidata, mediante una procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria, ad un’impresa qualificata con pregressa esperienza nella gestione o nella raccolta di gioco, con sede legale in uno Stato dello Spazio economico europeo, dotata di idonei requisiti di affidabilitŕ morale, tecnica ed economica.

La commissione di gara sarŕ composta di 5 membri: tre dei quali in possesso di alta qualificazione professionale (come magistrati o avvocati dello Stato in pensione) e due tra dirigenti generali dell’Agenzia. Con decreto ministeriale saranno stabiliti i compensi per i commissari non dipendenti dell’Agenzia (comma 654).

Le maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dai commi illustrati sono assegnate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Tassazione e credito d’imposta destinato ad enti non commerciali

Il comma 655 innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Nel corso dell’esame al Senato č stato precisato che la norma costituisce una deroga rispetto a quanto previsto dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, in quanto essa ha applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014).

Il comma 656, inserito al Senato, al fine di compensare la retroattivitŕ della norma riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.

Ritenute su ristrutturazioni

Il comma 657 innalza dal 4 all’8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Tassazione
di capitali percepiti
in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita

I commi 658 e 659, attraverso la riscrittura del quinto comma dell'articolo 34 del D.P.R. n. 601 del 1973, limitano l’esenzione IRPEF ai soli capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato. Si ricorda che per la norma vigente l'esenzione IRPEF riguarda, senza distinzione, i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Norma interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali

Il comma 660, inserito al Senato, reca una norma interpretativa volta a chiarire che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a lungo termine si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ne vengono altresě esplicitate le modalitŕ applicative.

Sisma Emilia

Il comma 661 reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge di stabilitŕ 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attivitŕ a seguito del sisma del maggio 2012. La norma in esame l’aiuto č concesso nei limiti e alle condizioni del regime c.d. de minimis.

Sisma Emilia

I commi dal 662 al 664, inseriti al Senato, estendendo dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilitŕ dei fabbricati stessi.

Al fine di verificare l’effettiva platea dei beneficiari la Regione Emilia Romagna, d’intesa con il MEF, provvede al monitoraggio entro il 30 marzo 2015.

Alla relativa copertura degli oneri, pari a 13,1 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Rimborso imposte sisma Sicilia 1990

Il comma 665, modificato al Senato, attribuisce il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, purché abbiano presentato apposita istanza. Al Senato č stata inserita, per tale finalitŕ, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. E’ stata inoltre inserita una deroga al patto di stabilitŕ interno per la Regione Molise in relazione agli eventi sismici del 2002.

Soppressione esenzione
bollo auto ultraventennali

Il comma 666 dispone l’eliminazione dell’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

Aliquota Iva agevolata per ebook

Il comma 667 dispone che, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4 per cento sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’UE

Il comma 668 integra l’articolo 1, comma 242, della legge n. 147 del 2013 prevedendo che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie concorra al finanziamento, oltre che degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, anche degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi di investimento SIE.

Il comma 669 integra l’articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013 autorizzando il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolaritŕ delle amministrazioni centrali cofinanziati sia con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP (come giŕ previsto a legislazione vigente) sia con altre linee del bilancio dell’Unione europea.

Il comma 670 stabilisce che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie concorra, nei limiti delle sue disponibilitŕ, alla messa in opera dei sistemi informatici richiesti dalla disciplina comunitaria sui Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020, con finalitŕ di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi cofinanziati.

Il comma 671 dispone che il Fondo di rotazione provveda alle erogazioni a proprio carico, anche mediante versamenti nelle apposite contabilitŕ speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi.

Il comma 672 pone a carico del Fondo di rotazione la copertura, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, degli oneri di parte nazionale riguardanti i programmi della cooperazione territoriale europea, i programmi dello strumento europeo di vicinato e i programmi di assistenza alla pre-adesione.

Il comma 673 individua i soggetti delle amministrazioni centrali chiamati ad esercitare le funzioni di Autoritŕ di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020.

I commi 674 e 675 incrementano di 90 milioni di euro per il triennio 2015- 2017, a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne.

Destinazione minore
quota di
cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali

I commi 676 e 677 destinano le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati dall’UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli, a interventi previsti nell’ambito dei programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilitŕ di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell’Autoritŕ politica delegata per le politiche di coesione territoriale.

Parte delle risorse in questione possono altresě essere destinate per la promozione dell’occupazione femminile nelle Regioni il cui tasso di occupazione, in termini di forza di lavoro, risulta inferiore nell’anno 2013 al 40%.

Regimi fiscali privilegiati

Il comma 678 affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni. L'individuazione č finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR (DPR n. 917/1986) ed opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'articolo 168-bis del TUIR, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. white list).

Congelamento IMU-TASI

Il comma 679, inserito al Senato, conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI giŕ previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresě confermata la possibilitŕ di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali

I commi 680 e 681, inseriti al Senato, introduce nella disciplina di rango primario uno specifico criterio, espresso in termini percentuali, per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle societŕ controllate estere (disciplina CFC – controlled foreign companies).

Procedure di riscossione

I commi 682-689 modificano la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilitŕ. In sostanza:

§  si rendono piů stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilitŕ presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi;

§  si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi (maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato;

§  si posticipa al 1° gennaio 2015 l’operativitŕ del Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo.

In particolare, si prevede che la comunicazione di inesigibilitŕ avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. In presenza di procedure esecutive o cautelari, contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre se la quota non č stata integralmente riscossa.

Viene eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati, mentre č soppressa la possibilitŕ di integrare la comunicazione dopo il terzo anno.

Č posto in capo ai concessionari l’onere di dimostrare che eventuali vizi ed irregolaritŕ non hanno pregiudicato l’azione di recupero delle somme oggetto della procedura.

Il discarico avviene due anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l’ente non abbia avviato un’attivitŕ di controllo. Viene altresě definito in centoventi giorni il termine entro il quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile per esercitare detto controllo. Nelle more del discarico, l’ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese.

Si affida all’ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono i passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla definizione agevolata le risorse proprie dell’Unione europea.

Sono modificate le norme riguardanti il rimborso all’agente della riscossione degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta č prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilitŕ. Per le somme maturate dal 2011, tale rimborso č dovuto entro il primo semestre dell’anno successivo a quello della richiesta, mentre – secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo – sono ancora dovute le somme per le annualitŕ dal 2000 al 2010, per un onere pari a 533 milioni di euro.

Per rimborsi consegnati nell’anno 2014 la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017, mentre per quelli presentati negli anni precedenti si prevede un meccanismo di presentazione per singola annualitŕ di consegna entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017, partendo dalla piů recente. Le modalitŕ per l’erogazione dei rimborsi sono demandate ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e saranno corrisposte in quote costanti.

Per quanto riguarda le procedure poste in essere per conto dei comuni, i rimborsi (per un onere complessivo pari a 150 milioni) sono effettuati a partire dal 30 giugno 2018 in venti rate annuali di pari importo e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Viene infine posticipata al 1° gennaio 2015 l’operativitŕ del Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo, istituito dalla legge di stabilitŕ 2013, con il compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attivitŕ svolta sulla base delle indicazioni cosě impartite.

Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri

Con la disposizione di cui al comma 690 si eleva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall’articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilitŕ 2014).

Campione d’Italia

Con il comma 691 si introduce un nuovo comma, il 3 bis, all'articolo 188 bis del TUIR con il quale si prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerŕ a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.

IMU terreni agricoli

I commi 692 e 693, inseriti al Senato, prevedono che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal D.M 28 novembre 2014, (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietŕ comunale pari a 359,5 milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento. La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.

Fondo emergenze nazionali

Il comma 694 prevede un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per l’anno 2015 a favore del Fondo per le emergenze nazionali; nell’ambito di tale stanziamento, 10 milioni di euro sono espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Supplenze brevi personale docente ATA

Il comma 695 , inserito al Senato, autorizza la spesa fino a un massimo di 64,1 milioni di euro per il 2014, per consentire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze č autorizzato – sin da subito, ovvero nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di assegnazione dei fondi e, dunque, a prescindere dall’effettivo stanziamento delle relative risorse sui pertinenti capitoli di bilancio – al pagamento dei relativi importi.

Il comma 696, anch’esso inserito al Senato, prevede il monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie e introduce una clausola di salvaguarda secondo cui, qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative tra le risorse destinate alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Sterilizzazione della clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014

I commi 697 e 698, inseriti al Senato, recano la sterilizzazione della clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014.

In particolare, il comma 697 dispone che, alla luce del monitoraggio delle maggiori entrate IVA conseguenti al pagamento dei debiti delle P.A. ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, una quota parte degli accantonamenti di bilancio - disposti dall’articolo 12, comma 4, del medesimo D.L. n. 35, a garanzia del conseguimento dell’importo ascritto alle maggiori entrate IVA - pari a 495,7 milioni sia portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio per l’anno 2014, secondo quanto indicato, per singolo Ministero, nell’Allegato n. 9 al ddl in esame.

In conseguenza di tale miglioramento dei saldi, il comma 698 destina tali risorse a compensazione del minor gettito IVA previsto per il 2014 relativamente al pagamento dei debiti delle P.A. disposto dal D.L. n. 66 del 2014 (240 milioni di entrate a fronte di una stima di 650 milioni), con conseguente esclusione del ricorso all’aumento delle accise sui prodotti energetici ed elettricitŕ, su alcole e bevande alcoliche, e sui tabacchi lavorati, previsto, quale clausola di salvaguardia, dall’articolo 50, comma 11, del D.L. n. 66 del 2014.

Copertura finanziaria commi 694 e 695

Il comma 699, inserito al Senato, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari a 120,1 milioni di euro per l’anno 2014.

Ad essi si provvede:

§  per 35,1 milioni utilizzando una parte delle risorse stanziate sul Fondo per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;

§  per 20 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012 con la finalitŕ di procedere a nuove assunzioni nel comparto Sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico;

§  per 15 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa per il Fondo per la mobilitŕ del personale;

§  per 25 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 527 della legge n. 296 del 2006, riduzione dovuta al mancato esercizio della possibilitŕ di stabilizzare i rapporti di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche sino al limite autorizzato;

§  per 25 milioni utilizzando una parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalle sanzioni comminate dall’Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato e non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Contabilitŕ speciale per riacquisto titoli delle regioni

Il comma 700, inserito al Senato, modifica l’articolo 45, comma 2, del decreto legge n.66 del 2014, nel quale si autorizza il Ministero dell’economia ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi specifiche caratteristiche (vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro). La disposizione in esame aggiunge un periodo a tale comma 2, autorizzando per le operazioni suddette l’apertura di una contabilitŕ speciale presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Entrata in vigore commi 692-700

Il comma 701, inserito al Senato, prevede che le disposizioni di cui ai commi da 692 a 700 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla “Gazzetta Ufficiale” e non il 1° gennaio 2015.

Partecipazione comuni all’attivitŕ di contrasto all’evasione fiscale

Il comma 702 per il triennio 2015-2017, eleva al 55 per cento la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Fondo sviluppo e coesione

I commi da 703 a 706 prevedono una nuova disciplina relativa alle modalitŕ di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per le risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, ferme restando le disposizioni relative all’utilizzo del Fondo per specifiche finalitŕ.

In particolare, si dispone quanto segue:

a.   la dotazione finanziaria del FSC č impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, cosě come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attivitŕ di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei;

b.   entro il 31 marzo 2015 il Ministro delegato alla coesione territoriale, denominato autoritŕ politica per la coesione individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle commissioni parlamentari competenti;

c.   entro il 30 aprile 2015 il CIPE, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data l'autoritŕ politica per la coesione disciplina e istituisce una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani č coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l’anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono predisposti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi nelle regioni del sud;

d.   nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’elaborazione dei piani operativi l’Autoritŕ politica puň sottoporre all’approvazione del CIPE un piano stralcio con l’assegnazione delle risorse necessarie;

e.   il CIPE dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi giŕ approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle disponibilitŕ del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;

f.    i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per l'aggiornamento del DEF e per la predisposizione delle leggi di stabilitŕ 2016 e seguenti;

g.   successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'autoritŕ politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale;

h.   sulla base dell'effettiva realizzazione dei piani operativi, l'Autoritŕ puň proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali;

i.    le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attivitŕ necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

j.    le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilitŕ del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il Fondo di rotazione. Le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sulla base di apposito protocollo di colloquio telematico;

k.   sono trasferite al suddetto Fondo di rotazione anche le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione giŕ iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione.

Sono conseguentemente abrogate diverse disposizioni che disciplinano modalitŕ di utilizzo delle risorse del Fondo e l’assegnazione di quote delle medesime a specifiche finalitŕ. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Misure in materia di trattamenti pensionistici

Il comma 707 prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non puň eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianitŕ contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Il comma 708 stabilisce che il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli giŕ liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a etŕ inferiore a quella corrispondente ai limiti di etŕ, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

Il comma 709 destina le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dal comma 61 del presente articolo, ad un apposito fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con DPCM, che provvede altresě a definire i criteri e le modalitŕ di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

Societŕ sportive dilettantistiche

Il comma 710 consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che svolgono attivitŕ sportive dilettantistiche e che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell’attivitŕ di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti IRES, IRAP ed IVA, di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl in esame, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche legge vigenti

Aumento Iva
su Pellet

I commi 711 e 712, inseriti al Senato, rispettivamente, innalzano dal 10 al 22 per cento l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Societŕ sportive dilettantistiche

Il comma 713, inserito al Senato, eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di societŕ, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.

Riscossione multe
“quote latte”

Il comma 714, inserito al Senato, in tema di procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, prevede che l’AGEA per la notificazione della cartella di pagamento e per la prosecuzione delle attivitŕ di riscossione coattive si avvale, oltre che della Guardia di Finanza, anche di Equitalia.

Riduzione fondo cuneo fiscale e fondo per la riduzione pressione fiscale

Il comma 715 riduce l’autorizzazione di spesa – sostanzialmente azzerandone la dotazione – relativa al fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti (cd. “fondo cuneo fiscale”) di 1930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno 2015, di 4680 milioni di euro per l’anno 2016, di 4135 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1990 milioni a decorrere dall’anno 2018.

Il comma 716 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della L. stabilitŕ 2014 (L. 147/2013) relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale č ridotta di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Riduzione FISPE

Il comma 717, inserito al Senato, riduce il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 728,2 milioni di euro per il 2015, di 534,7 milioni per il 2016, di 612,9 milioni per il 2017, di 388,7 milioni per il 2018, di 261,5 milioni per il 2019, di 259,9 milioni per il 2020, di 234,8 milioni per il 2011, di 234,5 milioni per il 2022, di 234,8 milioni per il 2013 e di 235,1 a decorrere dal 2024.

Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise

Il comma 718 stabilisce aumenti di aliquota riguardanti l'IVA e l'accisa sui carburanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 143 e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 68 del presente articolo. Nel dettaglio:

a)  l'aliquota IVA del 10 per cento č incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b)  l'aliquota IVA del 22 per cento č incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

c)  a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.

In base al comma 719 le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

Il comma 720, modificato al Senato, aumenta la riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ivi prevista, a compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, di complessivi 135 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e di 50 per il 2017 e 2018 (nel testo approvato dalla Camera la riduzione era di soli 35 milioni per il 2015).

Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti

Il comma 721 riduce da 383 a 233 mln di euro, a decorrere dall’esercizio 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, relativa al pensionamento anticipato per i lavori cosiddetti usuranti. Conseguentemente si riduce di pari importo (150 mln di euro), per gli esercizi a decorrere dall’esercizio 2015, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 247 del 2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Versamento da parte dell’INPS all’entrata in bilancio di somme derivanti dal contributo
per fondi
interprofessionali per la formazione continua

Il comma 722 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’INPS, di 20 milioni di euro per il 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978. Tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione professionale.

Ricerca scientifica
e tecnologica
di base e applicata

I commi 723 e 724 prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, riguardante il Fondo integrativo speciale della ricerca per specifici progetti di valenza "strategica", per un importo di 4 milioni di euro nell’anno 2015. Le relative risorse sono destinate ad un adeguamento di pari importo del Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata finanziato in Tabella C. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi
e aerei

Il comma 725 prevede che ai fini dell’effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista dall’articolo 25, comma 4, del TUIR non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialitŕ, quanto previsto dall’articolo 4 del Codice della navigazione, secondo cui i vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranitŕ statuale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza, la norma sembra escludere i vettori in questione dalla predetta ritenuta.

Rimborsi per operazioni di controllo preventivo

Il comma 726, inserito al Senato, fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l’esecuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.

Tabelle A e B

Il comma 727 dispone in ordine all’entitŕ dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della legge di contabilitŕ (legge n. 196 del 2009), mediante i quali si determinano le disponibilitŕ per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (tabelle A e B)

Tabella C

Il comma 728 dispone l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione č rinviata alla legge di stabilitŕ, ai sensi della nuova normativa contabile ( Tabella C)

Tabella E

Il comma 729 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, esposte per programma e missione.

Il comma 731 indica i limiti massimi di impegnabilitŕ che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2015, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Tabella D

Il comma 730 reca l’approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione. La Tabella D del disegno di legge di stabilitŕ reca riduzioni di spesa per 37,3 milioni per il 2015 (38,7 milioni nel disegno di legge presentato dal Governo, A.C. 2679), 35,6 milioni per il 2016 e 35,3 milioni per il 2017.

Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura

Il comma 732 ha la finalitŕ di consentire che la copertura del disegno di legge di stabilitŕ, come riportata nell’apposito prospetto allegato al provvedimento sulla base di quanto dispone il comma 7, possa essere operata, per quanto concerne l'esercizio finanziario 2015, in disavanzo, sulla base dell’autorizzazione richiesta con la Relazione presentata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014, sulla quale le Camere medesime si sono espresse favorevolmente. Il comma 733 reca la copertura finanziaria della legge di stabilitŕ per i successivi anni 2016 e 2017, rimandando al prospetto allegato.

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e Bolzano

Il comma 734 reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Entrata in vigore

Il comma 735 dispone l’entrata in vigore del disegno di legge in esame.

 

 


Appendice:
Tavole relative agli effetti disposti dagli Allegati 5 e 6 e alle Tabelle C, D ed E

 


Articolo 1, comma 218, Allegato 5
Riduzioni trasferimenti a imprese

Oggetto

2015

2016

2017

Legge n. 311/2004, art. 1, co. 361
Fondo rotativo investimenti imprese - quota interessi stato su plafond Cassa depositi e prestiti

-50.000.000

-25.000.000

0

Legge n. 448/2001, art. 52, co. 21
Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietŕ fondiarie

-703.800

-742.100

-815.700

D.L. n. 138/2002, art. 4, co. 1
Contributo all'istituto per il credito sportivo

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

Legge n. 549/1995, art. 1, co. 43
Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati da MISE

-2.039.600

-2.039.600

-2.039.600

D.L. n. 66/2014 art. 22-bis, co. 1
Zone franche urbane

0

-50.000.000

0

Legge n. 147/ 2013, art. 1, co. 2
Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center

-2.000.000

-2.000.000

0

D.Lgs. n. 198/2006, art. 44
Finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della paritŕ uomo-donna nel lavoro

-150.800

-87.800

-97.400

Legge n. 388/2000, art. 145, co. 40
Spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione

-97.100

-100.000

-100.000

Legge n. 147/2013, art. 1, co. 38
Contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06

-4.639.200

-4.694.200

-4.680.500

Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1
Spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

D.L. n. 182/2005, art. 2, co. 5
Contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola

-190.700

-193.400

-192.900

D.Lgs. n. 226/2001 art. 10, co. 1-bis
Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attivitŕ connesse a quelle di pesca

-550.000

-557.900

556.300

Legge n. 244/2007 art. 3, co. 34
Contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agro-artigianato e l'agro-industria

-2.063.200

-2.048.700

-2.047.100

Legge n. 267/1991 art. 1, co. 1
Spese per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima; contributi per iniziative a sostegno dell'attivitŕ ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo.

-1.914.900

-1.733.500

-1.727.000

Legge n. 423/1998, art. 3, co. 1
Contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attivitŕ di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attivitŕ di miglioramento genetico

-989.3

-944.700

-941.000

Legge 662/1996, a. 3, co. 83
Interventi e contributi alle attivitŕ cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della societŕ per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus s.p.a."

-1.000.000

-2.295.900

-2.295.900


Articolo 1, comma 252, Allegato 6
Riduzioni trasferimenti a enti e organismi pubblici

Oggetto

2015

2016

2017

Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

-300.000

-300.000

-300.000

CONSOB

-200.000

-200.000

-200.000

Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale

-200.000

-200.000

-200.000

Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

-500.000

-500.000

-500.000

Somma da assegnare all'Autoritŕ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni

-100.000

-100.000

-100.000

Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autoritŕ Garante per l'infanzia e l'adolescenza

-50.000

-50.000

-50.000

Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"

-500.000

-500.000

-500.000

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione

-50.000

-50.000

-50.000

Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN

-200.000

-200.000

-200.000

Spese di funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazio-nalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri.

-550.000

-550.000

-550.000

Spese per il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)

-583.000

-583.000

-583.000

Finanziamento delle attivitŕ di formazione professionale - spese funzionamento ISFOL

-500.000

-500.000

-500.000

Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare - spese di funzionamento.

-10.000

-10.000

-10.000

Contributo al Collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino.

-23.200

-22.400

-22.300

Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino-americano

-50.000

-50.000

-50.000

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal MIUR

-171.800

-171.800

-171.800

Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento

-112.000

-112.100

-112.300

Somma occorrente per il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science InstituteGSSI

-360.000

0

0

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)

-500.000

-500.000

500.000

Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble

-500.000

-500.000

-500.000

Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitŕ organizzata per le spese di funzionamento

-50.000

-50.000

-50.000

Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico di Pietraroia

-10.000

-10.000

-10.000

Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna

-90.000

-90.000

-90.000

Enti parco

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal MIPAAF

-50.000

-50.000

-50.000

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo

-300.000

-300.000

-300.000

Somma da erogare a favore della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo

-100.000

-100.000

-100.000

Spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)

-100.000

-100.000

-100.000

Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della salute

-100.000

-100.000

-100.000

Spese di funzionamento per le attivitŕ dell’Istituto superiore di sanitŕ

-500.000

-500.000

-500.000

Spese di funzionamento per le attivitŕ dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

-200.000

-200.000

-200.000

Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco

-100.000

-100.000

-100.000

 


Articolo 1, comma 728, Tabella C
Quantificazione annuale degli stanziamenti

Oggetto

2015

2016

2017

Fondo nazionale per il servizio civile

+50.000.000

+50.000.000

+50.000.000

Fondo sanitario nazionale per minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario (regolazione debitoria)

+480.000.000

0

0

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo

+30.000.000

+30.000.000

+30.000.000

Lotta alla droga

-282.269

-287.032

-286.198

Fondo emergenze nazionali della protezione civile

+70.000.000

+70.000.000

+70.000.000

AGEA

+20.000.000

+20.000.000

+20.000.000

Piano nazionale della pesca marittima

-300.000

-300.000

-300.000

ENEA

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

Enti MISE per la vigilanza sui mercati e sui prodotti

-288.058

-289.257

-288.418

Enti MISE per il sostegno all’interna-zionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy

-6.960.392

-6.960.393

-6.960.394

ISPRA

-500.000

-500.000

-500.000

Fondo per il finanziamento della ricerca sanitaria

-17.200.000

-16.848.925

-16.815.825

Ricerca scientifica e tecnologica (D.Lgs. n. 204/1998)

+4.000.000

0

0

Servizi di protezione dell'ambiente marino

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

Enti vigilati dal Ministero dell’ambiente

-110.000

-100.000

-100.000

Attivitŕ sportiva universitaria

+1.600.000

+1.600.000

+1.600.000

Enti vigilati dal Ministero dell’interno

-816.018

-816.018

-816.018

SVIMEZ

+200.000

 

 


Articolo 1, comma 730, Tabella D
Riduzioni di spese di parte corrente

Oggetto

2015

2016

2017

Legge n. 183/2011, art. 6, co. 1
Societŕ di gestione del risparmio

-84.324

-75.022

-88.218

Legge n. 140/1999, art. 3
Studi e ricerche per la politica industriale

-39.118

-39.118

-39.118

Legge n. 296/2006, art. 1, co. 852
Interventi a salvaguardia e consolidamento di attivitŕ e livelli occupazionali delle imprese di grandi dimensioni che versino in crisi economico – finanziaria

-26.464

-26.464

-26.464

D.L. n. 78/2010, art. 7, co. 31
Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito

0

-80.000

-80.000

Legge n. 140/1999, art. 10
Attivitŕ di valutazione delle leggi di sostegno alle attivitŕ economiche e produttive (imprese)

-40.000

-40.000

-40.000

D.L. n. 2/2006, art. 4-bis, co. 7
Spese relative alla lotta per la contraffazione

-210.895

-210.895

-210.895

Legge n. 140/1999, art. 10
Attivitŕ di valutazione delle leggi di sostegno alle attivitŕ economiche e produttive (mercati)

-102.294

-102.294

-102.294

Legge n. 448/2001, art. 52, co. 18
Contributi a emittenti televisive locali

-3.150.329

-3.150.329

-3.150.329

L. n. 93/1997, art. 9
Convenzione armi chimiche

-51.807

-51.807

-51.807

D.L. n. 76/2013, art. 2, co. 6
Tirocini nell’ambito della P.A.

-1.700.000

0

0

D.Lgs. n. 26/2006, art. 1
Scuola superiore della Magistratura

-.1.500.000

-.1.500.000

-.1.500.000

L. n. 38/2001, art. 13, co. 4
Istituzione ufficio gestione scuole lingua slovena

-66.452

-80.008

-67.428

D.L. n. 70/2011, art. 9, co. 15, p. 2
Fondazione per il Merito

-500.000

0

0

L. n. 240/2010, art. 28, co. 1
Istituzione fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza

-769.000

-769.000

-769.000

D.L. n. 80/2004 art. 6-bis, co. 61
Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti

-64.784

-64.784

-64.784

D.L. n. 7/2005 art. 7-ibis co. 1
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia
)

-424.841

-424.841

-424.841

L. n. 7/2006, art. 5, co. 2
Istituzione del numero verde per la lotta alle mutilazioni genitali femminili

-65.219

-71.450

-73.334

L. n. 48/2008,art. 12, co. 1
Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e protezione infrastrutture informatiche di interesse nazionale

-465.691

-492.041

-498.924

L. n. 125/2001, art. 3, co. 4
Monitoraggio dati relativi all’abuso di alcol

-10.499

-16.503

-16.456

D.L. n. 35/2005, art. 1, co. 5
Fondo per l’istituzione del sistema d'informazione visti

-770.771

-1.331.678

-1.330.724

D.L. n. 225/2010, art. 2, co. 6-decies
Rete esperti sicurezza presso sedi diplomatiche

-246.724

-250.915

-250.186

L. n. 350/2003, art. 3, co. 151
Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione

-2.238.848

-2.638.848

-2.638.848

L. n. 379/1993., art. 1, co. 1
Contributo all’Unione italiana ciechi, da destinare all’I.RI.FO.R. e allo I.E.R.F.O.P.

-192.064

-192.064

-192.064

L. n. 120/2002, art. 3
Convenzione sui cambiamenti climatici

-4.810.000

-7.000.000

-6.500.000

L. n. 228/2012, art. co. 226
Accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino

-5.000.000

-3.000.000

-3.000.000

L. n. 388/2000, art. 145, co. 40

Promozione trasporti marittimi (nautica)

-3.400.000

-3.387.260

-3.553.345

D.L. n. 136/2013, art. 3, co. 2-sexies
Flotta aerea antincendio Corpo Forestale dello Stato

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

D.L. n. 182/2005, art. 1-quinquies, co. 2 - Contributo all’ISMEA

-264.000

-264.000

-28.0603

L. n. 244/2007, art. 3. Co. 34
Trasferimenti alle imprese (Somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attivitŕ di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori)

-733.000

-733.000

-733.000

D.L. n. 262/2006, art. 2, co. 98
Risorse relative a attivitŕ nel settore del turismo trasferite da MISE e P.d.C.

-2.600.000

-2.600.000

-2.600.000

D.L. n. 81/2004, art. 1, co. 1, p. A,
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

-2.283.751

-2.000.000

-2.000.000

D.L. n. 335/2000, art. 1,
Sorveglianza malattie infettive e diffusive

-4.500.000

-4.000.000

-4.000.000


Articolo 1, comma 729, Tabella E
Autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale:
riduzioni, rifinanziamenti, rimodulazioni

Oggetto

2015

2016

2017

D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, co. 20 - Completamento della diga foranea di Molfetta

+10.000.000

0

0

L 183/1987, art. 5 – Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie

(-150 milioni nel 2018 e ss)

-50.000.000

-50.000.000

-50.000.000

D.L. n. 76/2013, art. 11, co 5 - Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund

 (Anno terminale 2019)

+824.000

+2.500.000

+2.500.000

D.Lgs. n. 185/2000 – Assegnazioni a ISMEA per imprenditorialitŕ giovanile in agricoltura

(108,4 milioni per le annualitŕ 2018 e ss sino al 2030)

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo di solidarietŕ nazionale incentive assicurativi

+120.000.000

0

0

D.L. n. 66/2014, art. 22-bis, co. 1 – Zone franche urbane

-35.000.000

0

0

DL 98/2011, art. 32, co. 1, punto 4, - Alta velocitŕ Milano-Genova, III Valico dei Giovi, II lotto

(200 milioni nel 2018 e ss)

0

+100.000.000

+100.000.000

L. 147/2013, art. 1, co. 83. – Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale

 (100 milioni per le annualitŕ 2018 e ss sino al 2019)

+525.000.000

25.000.000

50.000.000

L. 266/2005, art. 1, co. 86 – Contributo FF.SS

-200.000.000

-50.000.000

-50.000.000

L. 266/2005, art. 1, co. 86 – Contributo FF.SS

(3.735 milioni nel 2018 e ss)

0

+320.000.000

+400.000.000

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali

-83.000.000

-83.000.000

0

D.L. 98/2011, art. 32, co. 1 – Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali

(600 milioni nel 2018 e ss)

0

+200.000.000

+200.000.000

L. 228/2012, art. 1, co. 176 – Contratti programma RFI

(200 milioni nel 2018 e ss)

+70.000.000

+100.000.000

+200.000.000

L. 147/2013, art. 1, co. 68. – ANAS

(200 milioni nel 2018 e ss)

0

+50.000.000

+143.000.000

L. 147/2013, art. 1, co. 73 –
Manutenzione FS

(2.250 milioni nel 2018 e ss)

+500.000.000

+750.000.000

+750.000.000

L. 147/2013, art. 1, co. 74 – Tratta ferroviaria Cancello Grasso Telesino e variante linea Roma –Napoli

-25.000.000

0

0

L. 147/2013, art. 1, co. 76 – Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova

-90.000.000

0

0

L. 147/2013, art. 1, co. 76 – Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova

(2.800 milioni nel 2018 e ss)

0

0

+200.000.000

L. 147/2013, art. 1, co. 80 – Asse ferroviario Bologna-Lecce

-135.000.000

0

0

Legge n. 228/2012, art. 1, co. 186 – Piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia

(55 milioni nel 2018)

0

+10.000.000

+30.000.000

L. 448/1998, art. 50, co.1, p. c) – Edilizia sanitaria pubblica

+200.000.000

+400.000.000

+1.200.000.000

L. 147/2013, art. 1, co. 71 – Sistema MOSE

+30.000.000

+50.000.000

+57.000.000

D.L. 43/2013, art. 7-bis, co 1 – Sisma Abruzzo

(2.900 milioni nel 2018 e ss)

+200.000.000

+900.000.000

+1.100.000.000

L. 289/2001, art. 61 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse programmazione 2007-2013

-463.700.000

0

0

L. 147/2013, art. 1, co. 6 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse programmazione 2014-2020

-40.000.000

0

0

L. 147/2013, art. 1, co. 6 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse programmazione 2014-2020

(riduzione di 2.100 milioni nel 2018 e ss)

+100.000.000

+500.000.000

+1.500.000.000

L. 499/1999, art. 4 – Fondo per interventi in agricoltura

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000