Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Disegno di legge di stabilità 2015 - A.C. 2679-bis-A - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 233 Progressivo: 2 | ||
Data: | 28/11/2014 | ||
Descrittori: |
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|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disegno di legge di stabilità 2015 A.C. 2679-bis-A |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
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|
n. 233/2 |
28 novembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
|
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio in sede referente. Per
ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il
presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto
della modifica. |
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citata la fonte. |
File: ID0014b |
I N D I C E
Oggetto |
A.C. 2679 |
A.C.
2679-bis-A |
Risultati
differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1, co. 1 |
Gestioni
previdenziali |
2 |
1, co.
2-3 |
Fondo
per la realizzazione del Piano “La buona scuola” |
3 |
1, co.
4-5 |
Modifiche
alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di
imprese |
|
1, co.
6 |
Fondo
per la tutela del patrimonio culturale |
|
1, co.
7-8 |
Stabilizzazione
del bonus di 80 euro |
4 |
1, co.
9-12 |
Tassazione
buoni pasto |
|
1, co.
13-14 |
Compensazione
cartelle esattoriali |
|
1, co.
15 |
Deduzione
del costo del lavoro dall’imponibile IRAP |
5 |
1, co.
16-20 |
Trattamento
di fine rapporto in busta paga |
6 |
1, co.
21-29 |
Credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale: |
7 |
|
Credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo |
7, co.
1-2 |
1, co.
30-31 |
Regime
nazionale di tassazione agevolata -
Patent box |
7, co.
3-11 |
1, co.
32-40 |
Credito
di imposta nelle aree svantaggiate |
|
41 |
Ecobonus
e ristrutturazione |
8 |
1, co.
42 |
Fondo
emergenze nazionali |
|
1, co.
43 |
Regime
fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi) |
9 |
1, co.
44-79 |
Incentivi
al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri |
|
1, co.
80 |
Misure
per l’efficienza del sistema giudiziario |
10 |
1, co.
81 |
Costi
di notificazione |
|
1, co.
82 |
Disposizioni
in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche
attive |
11 |
1, co.
83-84 |
Interpretazione
autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate |
|
1, co.
85 |
Pensioni
per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio |
|
1, co.
86 |
Eliminazione
delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata |
|
1, co.
87 |
Sgravi
contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in
liste di mobilità |
|
1, co.
88 |
Termine
per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione
INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni |
|
1, co.
89 |
Sgravi
contributivi per assunzioni a tempo indeterminato |
12 |
1, co.
90-94 |
Misure
per la famiglia |
13 |
1, co.
95-101 |
Contrasto
al gioco d’azzardo patologico (già
Contrasto alla ludopatia) |
14 |
1, co.
102 |
Erogazioni
liberali alle ONLUS |
15 |
1, co.
103-104 |
Detrazioni
fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici effettuati
dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche |
|
1, co.
105 |
Cofinanziamento
e cessione di frequenze |
16 |
1, co.
106-107 |
Destinazione
dei proventi derivanti dall’assegnazione di frequenze del digitale terrestre |
|
1, co.108-110 |
Requisiti
per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi |
|
1, co.
111 |
Disposizioni
finanziarie a favore dell’autotrasporto |
17, co.
1-2 |
1, co.
112-113 |
Accesso
agli impianti portuali |
17, co.
3 |
1, co.114 |
Cinque
per mille |
17, co.
4 |
1, co.
115 |
Contributo
integrativo all’Agenzia delle entrate |
17, co.
5 |
1, co.
116 |
Carta
acquisti ordinaria |
17, co.
6 |
1, co.
117 |
Fondo
nazionale politiche sociali |
17, co.
7 |
1, co.
118 |
Fondo
per le non autosufficienze |
17, co.
8 |
1, co.
119 |
Incremento
risorse per Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza |
|
1, co.
120 |
Risorse
per le scuole paritarie |
17, co.
9 |
1, co.
121 |
Fondo
di finanziamento ordinario delle università |
17, co.
10 |
1, co.
122 |
Agenzia
spaziale europea |
|
1, co.
123 |
Lavori
socialmente utili Napoli e Palermo |
17, co.
11 (stralciato) |
|
Rifinanziamento
del Fondo per le missioni internazionali |
17, co.
12 |
1, co.
124 |
Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo |
17, co.
13 |
1, co.
125 |
Risorse
per i centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA) |
|
1, co.
126 |
Minori
non accompagnati |
17, co.
14-15 |
1, co.
127-128 |
Stampa
quotidiana e periodica |
17, co.
16 |
1, co.
129 |
Indennizzi
per soggetti danneggiati da emotrasfusioni |
17, co.
17 |
1, co.
130 |
Autorizzazione
di spesa per riforma terzo settore |
17, co.
18 |
1, co.
131 |
Fondo
per la riduzione della pressione fiscale |
17, co.
19 |
soppresso |
Utilizzo
del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d.
Terra dei fuochi |
17, co.
20 (stralciato) |
|
Incremento
Fondo interventi strutturali di politica economica |
17, co.
21 |
1, co.
132 |
Reti di
metropolitane in aree metropolitane |
|
1, co.
133 |
Emittenza
radiotelevisiva locale |
|
1, co.
134 |
Imprenditorialità
giovanile in agricoltura |
17, co.
22 (stralciato) |
|
Filiera
agricola e distretti agroalimentari |
17, co.
23 (stralciato) |
|
Utilizzo
di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco |
|
1, co.
135-138 |
Fondo
per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti |
|
1, co.
139 |
Piano
straordinario per la promozione del made
in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia |
|
1, co. 140-141 |
Convenzioni
VV.FF per la permuta materiali e prestazioni |
|
1, co. 142 |
Superamento
della clausola di salva-guardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 |
18 |
1, co. 143 |
Riduzione
trasferimenti alle imprese |
19, co.
1 |
2, co 1 |
Trasferimento
ad ENAV degli oneri di navigazione aerea |
19, co.
2 |
2, co. 2 |
Diritti
aeroportuali |
|
2, co.
3 |
Rottamazione
veicoli |
19, co.
3 |
2, co. 4 |
Parco
rotabile trasporto pubblico locale |
19, co.
4-7 |
2, co. 5-8 |
Lotti
costruttivi rete ferroviaria |
19, co.
8-10 |
2, co. 9-11 |
Riduzione
crediti di imposta |
19, co.
11 |
2, co. 12 |
“Nuova
legge Sabatini” |
|
2, co. 13 |
Sospensione
pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI |
|
2, co. 14 |
Definizione
di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto |
|
2, co.
15-19 |
Riduzione
di trasferimenti ad enti |
20, co.
1 |
2, co. 20 |
Dismissione
partecipazioni RAI |
20, co.
2 (stralciato) |
|
Estensione delle
funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla
gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269
del 2003 |
|
2, co. 21 |
Proroga
del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico
impiego |
21, co.
1-3 |
2, co. 22-24 |
Abrogazione
norme promozioni FF.AA e corpi di polizia |
21, co.
4 |
2, co. 25 |
Indennità
di ausiliaria FF.AA e polizia militare |
21, co.
5 |
2, co. 26 |
Riduzione
indennità piloti e controllori di volo militari |
21, co.
6-7 |
2, co. 27-28 |
Divieto
di cumulo di trattamenti accessori personale non appartenente al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità |
21, co.
8 (stralciato) |
|
Riordino
carriere personale FF.AA |
21, co.
9-10 |
2, co. 29-30 |
Rinvio
di assunzioni di personale della Polizia e dei VVFF |
21, co.
11 |
2, co. 31 |
Scorrimento
graduatorie assunzioni personale forze di polizia |
|
2, co. 32 |
Revisione
dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile |
21, co.12-14 |
2, co. 33-34 |
Proroga
deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto
speciale |
|
2, co.
35 |
Scorrimento
graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane |
|
2, co.
36 |
Permessi
sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del fuoco |
21, co.
15 (stralciato) |
|
Rappresentanze
militari |
21,
co.16-20 (stralciati) |
|
Valorizzazione
del patrimonio immobiliare |
22 |
2, co. 37-38 |
Manutenzione
degli immobili demaniali e degli edifici statali |
|
2, co.
39 |
Valorizzazione
patrimonio mobiliare (Poste italiane Spa) |
23 |
2, co. 40-44 |
Dotazioni
di bilancio dei Ministeri |
24 |
2, co. 45 |
Riduzione
spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio |
25, co.
1-4 |
2, co. 46-49 |
Riduzione
dei proventi del canone da attribuire alla RAI |
25, co.
5 |
2, co. 50 |
Trasporto
merce su ferro |
25, co.
6 |
2, co. 51 |
Riconoscimento
di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A. |
25, co.
7-8 |
2, co. 52-53 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali: |
26 |
|
Soppressione
assunzione ispettori |
26, co.
1 |
2, co 54 |
Soppressione
prestazioni accessorie INPS per cure termali |
26, co.
2 |
2, co. 55 |
Giorno
di pagamento delle pensioni INPS |
26, co.
3 |
2, co. 56 |
Comunicazioni
a INPS a seguito di decesso |
26, co.
4 |
2, co. 57 |
Restituzione
somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito |
26, co.
5-6 |
2, co. 58-59 |
Versamento
all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per
concessione di mutui e prestiti |
26, co.
7 |
2, co. 60 |
Versamento
all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL |
26, co.
8-9 |
2, co. 61-62 |
Riduzione
contributi patronati |
26, co.
10 |
2, co. 63-66 |
Riduzione
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello |
26, co.
11 |
2, co. 67 |
Modifica
ISEE |
26, co.
12 |
2, co. 68 |
Piani
triennali di investimento dell’INAIL |
|
2, co.
69 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale: |
27 |
|
Riduzione
contributi a organismi internazionali |
27, co.
1 |
2, co.
70 |
Ulteriori
interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio
all’estero |
27, co.
2 |
2, co. 71 |
Riduzione
stanziamenti per il personale scolastico all’estero |
27, co.
3 |
2, co. 72 |
Informazione
italiana diffusa all’estero |
27, co.
4 |
2, co. 73 |
Incremento
delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo |
|
2, co.
74 |
Rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero |
|
75 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca: |
28 |
|
Riduzione
del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma |
28, co.
1 |
2, co. 76 |
Riduzione
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
28, co.
2 |
2, co. 77 |
Acquisizione
all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole |
28, co.
3 |
2, co. 78 |
Riduzione
del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica |
28, co.
4 |
2, co. 79 |
Abrogazione
di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie |
28, co.
5 |
2, co. 80 |
Comandi del personale scolastico |
28, co.
6-7 |
2, co. 81-82 |
Supplenze
brevi di personale docente e ATA |
28, co.
8-9 |
2, co. 83-84 |
Dotazioni
organiche del personale ATA |
28, co.
10-12 |
2, co. 85-87 |
Visite
medico-legali delle Università e delle AFAM |
28, co.
13 |
2, co. 88 |
Soppressione
del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet |
28, co.
14 |
2, co. 89 |
Risorse
relative all’insediamento di una sede universitaria di ingegneria nel polo di
ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova |
28, co.
15 (stralciato) |
|
Fondo
di finanziamento ordinario delle università |
28, co.
16 |
2, co. 90 |
Chiusura
del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata - FSRA |
28, co.
17 |
2, co. 91 |
Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM |
28, co.
18-19 |
2, co. 92-93 |
Enti di
ricerca vigilati dal MIUR |
28, co.
20-21 |
2, co 94-95 |
Riduzione
dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
28, co.
22 |
2, co. 96 |
Controlli
di primo livello per il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento |
28, co.
23 (stralciato) |
|
Risorse
per INVALSI, Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti
non statali |
28, co.
24 (stralciato) |
|
Fondo
per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica |
28, co.
25 (stralciato) |
|
Programma
straordinario di reclutamento INVALSI |
28, co.
26-27 (stralciato) |
|
Assunzioni
da parte delle università |
28, co.
28-30 |
2, co. 97-99 |
Differimento
di termini in materia di edilizia scolastica |
28, co.
31 (stralciato) |
|
Composizione
delle commissioni d’esame di maturità |
|
2,
co.100-102 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversità di Rio de
Janeiro |
29 |
2, co. 103 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti |
30 |
|
Soppressione
contributo a imprese armatoriali |
30, co.
1 |
2, co. 104 |
Mutui
ferrovie in concessione |
30, co.
2 |
2, co. 105 |
Riduzione
del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia |
30, co.
3 |
2, co. 106 |
Riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune
di Reggio Calabria |
30, co.
4 |
2, co. 107 |
Riduzione
della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali |
30, co.
5 |
2, co. 108 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa: |
31 |
|
Soppressione
indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA, Forze di polizia,
VV.FF e Prefetti |
31, co.
1 |
2, co. 109 |
Impiego
personale militare all’estero |
31, co.
2 |
2, co. 110 |
Abrogazione
stage difesa per giovani |
31, co.
3 |
2, co. 111 |
Medaglia
mauriziana |
31, co.
4 |
2, co. 112 |
Soppressione
trasporto collettivo personale della Difesa |
31, co.
5 |
2, co 113 |
Riduzione
alloggi ASIR |
31, co.
6-7 |
2, co. 114-115 |
Riduzione
uffici giudiziari militari |
31, co.
8-10 (stralciati) |
|
Norma
ARQ personale all’estero |
31, co.
11 |
2, co. 116 |
Riduzione
personale civile della difesa all’estero |
31, co.
12 |
2, co. 117 |
Riduzione
uffici diretta collaborazione |
31, co.
13 |
2, co. 118 |
Revisione
strumento militare |
31, co
14 |
2, co. 119 |
Vendita
alloggi |
31, co.
15-18 |
2, co. 120-123 |
Attribuzione
del grado vertice |
31, co.
19 |
2, co. 124 |
Agenzia
industrie difesa |
31, co.
20 (stralciato) |
|
Disposizioni
concernenti l’Agenzia industrie difesa |
|
2, co.
125 |
Destinazione
risorse “Difesa servizi SpA” |
|
2, co.
126 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali: |
32 |
|
Incorporazione
dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica per ricerca, la
sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria |
32, co.
1-3 |
2, co. 127-129 |
Gasolio
agricolo |
32, co.
4 |
2, co. 130 |
Piano
irriguo nazionale |
32, co.
5 |
2, co. 131 |
Destinazione
risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e
agroalimentare e dei distretti agroalimentari |
|
2, co.
132 |
Sequestri
di carburante |
32, co.
6 (stralciato) |
|
Ottimizzazione
della gestione della tesoreria di Stato |
33 |
2, co.
133-134 |
Soppressione
della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di
titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti |
|
2, co.
135 |
Assoggettamento
delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale
per la soppressione della tesoreria unica “mista” |
34 |
2, co. 136-140 |
Concorso
degli enti territoriali alla finanza pubblica: |
35 |
|
Estensione
al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni |
35, co.
1-12 |
2, co. 141-153 |
Concorso
delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della
spesa pubblica |
35, co.
13-17 |
2, co. 154-158
e 160 |
Unioni
e fusioni di comuni |
|
2, co.
159 |
Quota
di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e
capacità fiscali |
35,
co.18 |
2, co 161 |
Pareggio
di bilancio delle regioni: |
36 |
|
Pareggio
di bilancio per le regioni a statuto ordinario |
36, co.
1-17 |
2, co. 162-179 |
Nuova
disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità |
36, co.
18-22 |
2, co. 180-184 |
Riduzione
degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali |
37 |
2, co. 185-195 |
Norme
varie in materia di enti territoriali: |
38 |
|
Armonizzazione
contabile degli enti territoriali |
38, co.
1-4 |
2, co. 196-200 |
Regione
Sardegna |
38,co.
5 |
2, co. 201 |
Spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari |
38, co.
6-10 |
2, co. 202-206 |
Contributo
Roma capitale |
38,co.
11 |
2, co. 207 |
Expo
2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per
gli oneri connessi all’evento |
38,co.
12-14 |
2, co 208-210 |
Proroga
dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in
materia edilizia |
|
2, co.
211 |
Rinegoziazione
mutui enti locali per passività relative |
|
2, co.
212 |
Disavanzo
di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui |
|
2, co.
213 |
Aumento
del limiti massimi di indebitamento degli enti locali |
|
2, co.
214 |
Fondo
per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento |
|
2, co.
215 |
Proroga
dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria |
|
2, co.
216 |
Estensione
del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 agli enti locali
che sperimentano le nuove regole di contabilità |
|
2, co.
217 |
Proroga
del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario reso
in attività connesse allo stato di emergenza per eventi sismici |
|
2, co.
218 |
Sostituzione
del bilancio riequilibrato degli locali in dissesto finanziario in caso di
inizio mandato della nuova amministrazione |
|
2, co.
219-220 |
Esclusione
della società Expo spa dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto
di beni e servizi |
|
2, co.
221 |
Disposizioni
in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici |
|
2, co.
222 |
Interventi
nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attività di
messa in sicurezza e bonifica |
|
2, co.
223 |
Attuazione
del Patto per la salute 2014-2016: |
39 |
|
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per
il biennio 2015-2016 |
39, co.
1-3 |
2, co. 224-226 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del
Fondo sanitario |
39, co.
4-5 |
2, co. 227-228 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate |
39, co.
6-9 |
2, co. 229-232 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento |
39, co.
10 |
2, co. 233 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei
flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie |
39, co
11 |
2, co. 234 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle
responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e
tecniche della riabilitazione e della prevenzione |
39, co.
12 |
2, co. 235 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale
degli obiettivi di salute e assistenziali |
39, co.
13-14 |
2, co. 236-237 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro |
39, co.
15-19 |
2, co. 238-242 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle aziende sanitarie ed
ospedaliere |
39, co.
20-21 |
2, co 243-244 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli
Istituti zooprofilattici sperimentali – IZS |
39, co.
22-27 |
2, co. 245-250 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Organizzazione del dipartimento di prevenzione
del SSN |
39, co.
28 |
2, co. 251 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN |
39, co.
29 |
2, co. 252 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di
finanza pubblica |
39, co.
30 |
2, co. 253 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico
nazionale |
39, co.
31 |
2, co. 254 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla
dispositivo-vigilanza |
39, co.
32 |
2, co. 255 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici |
39, co.
33 |
2, co. 256 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni di Health Tecnology Assessment – HTA |
39, co.
34 |
2, co. 257 |
Direzione
farmacie rurali sussidiate |
|
2. co.
258 |
Autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali |
|
2, co.
259 |
Farmaci
monodose |
|
2, co.
260-261 |
Potenziamento
delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e
diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi
internazionale |
|
2, co.
262-263 |
Piano
per il risanamento della regione Molise |
40 |
2, co. 264-265 |
Verifica
straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla
mansione specifica |
41 (stralciato) |
|
Misure
per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti
del Servizio sanitario nazionale |
42 |
2, co. 266 |
Razionalizzazione
delle società partecipate locali |
43 |
2, co. 267 |
Riorganizzazione
e riduzione delle società partecipate |
|
2, co.
268-271 |
Affidamento
diretto a società in possesso di requisiti per la gestione in house,
partecipate direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale |
|
2, co.
272 |
Contrasto
all’evasione e altre misure: |
44 |
|
Aliquote
fondi pensioni |
44, co.
1-5 |
3, co. 1-5 |
Rivalutazione
terreni e partecipazioni |
44, co.
6 |
3, co. 6 |
Reverse
charge e split payment |
44, co.
7-10 |
3, co. 7-11 |
Adempimenti
volontari dei contribuenti |
44, co.11-18 |
3, co. 12-19 |
Proroga
riscossione enti locali |
44, co.
19 |
3, co. 20 |
Disposizioni
in materia di giochi |
44, co.
20-25 |
3, co. 21-26 |
Tassazione
enti non commerciali |
44, co.
26 |
3, co. 27 |
Ritenute
su ristrutturazioni |
44, co.
27 |
3, co. 28 |
Tassazione
di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla
vita |
44, co.
28-29 |
3, co. 29-30 |
Terremoto
Emilia |
44, co
30 |
3, co. 31 |
Rimborso
imposte per i soggetti terremotati nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa
e Siracusa |
|
3,
co.32 |
Soppressione
esenzione bollo auto ultraventennali |
44, co.
31 |
3, co. 33 |
Aliquota
IVA agevolata per e-book |
|
3, co.
34 |
Cofinanziamento
nazionale dei programmi dell’Unione europea |
44, co
32-39 |
3, co. 35-42 |
Destinazione
delle risorse provenienti dalla minore quota di cofinanziamento nazionale di
Fondi strutturali 2014-2020 |
|
3, co.
43-44 |
Regimi
fiscali privilegiati |
44, co.
40 |
3, co. 45 |
Norme
concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della
riscossione |
|
3, co.
46-53 |
Innalzamento
franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri |
|
3, co.
54-55 |
Partecipazione
comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale |
|
3, co.
56 |
Nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione |
|
3, co.
57-60 |
Misure
in materia di trattamenti pensionistici |
|
3, co.
61-63 |
Regolarizzazione
del versamento volontario |
|
3, co.
64 |
Ulteriori
misure di copertura: |
45 |
|
Riduzione
Fondo cuneo fiscale |
45, co.
1 |
3, co. 65 |
Riduzione
stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
45, co.
2 |
3, co. 66 |
Clausola
di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise |
45, co.
3-4 |
3, co. 67-68 |
Riduzione
Fondo compensazione effetti finanziari |
45, co.
5 |
3, co. 69 |
Riduzione
risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti |
45, co.
6 |
3, co. 70 |
Versamento
da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo
per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
45, co.
7 |
3, co. 71 |
Incremento
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca |
|
3, co.
72-73 |
Esclusione
della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei |
|
3, co.
74 |
Fondi
speciali e Tabelle: |
46 |
|
Tabelle
A e B |
46, co.
1 |
3, co. 75 |
Tabella
C |
46, co.
2 |
3, co. 76 |
Tabella
E |
46, co.
3 e 5 |
3, co. 77
e 79 |
Tabella
D |
46, co.
4 |
3, co. 78 |
Copertura
degli oneri correnti e prospetto di copertura |
46, co.
6 e 7 |
3, co. 80-81 |
Clausola
di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di
Trento e Bolzano |
|
3, co.
82 |
Entrata
in vigore |
47 |
3, co. 83 |
Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio
Articolo 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.4 |
Governo |
|
18.11 ant. |
L’emendamento
reca le misure aggiuntive resesi
necessarie in conseguenza delle osservazioni
formulate dalla Commissione europea il
22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento di valutazione dei
documenti programmatici di bilancio per il 2015. Tali misure, già prefigurate
nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2014, danno luogo ad un miglioramento dell’indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi, che risulta
conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del
2,9 per cento inizialmente stabilito nella Nota. Tali misure
comportano anche un miglioramento dei saldi
del bilancio dello Stato previsti dall’articolo
1, comma 1 del disegno di legge di stabilità, come riportati
nell’Allegato 1, di 4 miliardi per
l’esercizio 2015. Tale minore impatto è dovuto alla circostanza, precisata
nella relazione tecnica, che una delle misure (la riduzione dei 500 milioni
derivanti dalla soppressione dell’articolo 36, comma 6, punto 4), non
rilevano sul saldo netto da finanziare. A
tal fine, è sostituito l’Allegato 1,
che riduce il livello massimo del saldo netto da finanziare da -58
miliardi a -54 miliardi ed, analogamente, il livello massimo del ricorso al mercato diminuisce da 327
a 323 miliardi. Nello
specifico, per il raggiungimento del suddetto miglioramento degli obiettivi
di finanza pubblica, l’emendamento: §
sopprime l’articolo
17, comma 19, che disponeva l’incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo
per la riduzione della pressione fiscale, con l’effetto di destinare tali
risorse al miglioramento dei saldi di finanza pubblica; §
sopprime all’articolo
36, comma 6 (ora art. 2, co. 168, dell’A.C.
2679-bis-A), il punto 4), che
prevedeva l’esclusione dai saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle
regioni delle spese sostenute a
valere sulle risorse del cofinanziamento
nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni di euro, che pertanto migliorano per un eguale
ammontare l’indebitamento netto (cfr.
la scheda relativa all’art. 36). Resta
fermo quanto previsto dall’articolo
16, comma 2, del disegno di legge, relativamente alla ulteriore esclusione dai saldi delle
spese relative al cofinanziamento nazionale nell’importo di 700 milioni di euro, che viene, a tal
fine, riformulato (cfr. la scheda relativa all’art. 16); §
estende il
meccanismo di inversione contabile (c.d. reverse charge) a fini Iva,
previsto dall’articolo 44, comma 7,
lettera a), n. 3 (ora
art. 3, co. 7,dell’A.C. 2679-bis-A) del disegno di legge, anche agli
acquisti effettuati dalla grande distribuzione (ipermercati, supermercati e
discount alimentari, precisa l’emendamento), con effetti di maggiore entrata,
stimati nella relazione tecnica in circa 728
milioni annui. Conseguentemente, data la necessità dell’assenso da parte
degli organismi europei sul reverse
charge, è incrementata di pari importo l’ammontare delle maggiori entrate
che dovranno essere conseguite con l’aumento delle accise sui carburanti in
caso di mancato assenso alla misura (elevandolo da 988 milioni (come ora
prevede l’articolo 44, comma 9) a 1.716 milioni) (cfr. la scheda relativa all’art. 44); §
in relazione al
suddetto importo di maggior entrata di 728 milioni, riduce della medesima cifra la clausola di salvaguardia sulla spending review prevista dall’articolo
18 (ora art. 1, co. 143 dell’A.C. 2679-bis-A) a decorrere dal 2016,
i cui importi, ora stabiliti in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni
a decorrere dal 2017, vengono cifrati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272
milioni (cfr. la scheda relativa
all’art. 18). |
Articolo 3 – Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona
scuola”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.6 N.F. 3.53 N.F. |
Coscia Santerini |
PD PI |
18.11 ant. |
Introduce una nuova formulazione dell’articolo 3 (ora art. 1, co. 4-5, dell’A.C. 2679-bis-A), rispetto al quale: § il Fondo non fa più esplicito
riferimento alla realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, ma è denominato “Fondo La Buona Scuola”; § il piano di assunzioni, previsto tra le finalità
prioritarie del Fondo, non è più
limitato al solo personale docente; § tra le finalità prioritarie del Fondo si introduce anche la formazione di docenti e dirigenti
scolastici; § tra le ulteriori finalità del
Fondo, è inserito un esplicito riferimento alla valutazione, collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale
attuazione dell’autonomia scolastica. |
|
||||
3.05 N.F. |
Crippa |
M5S |
25.11 nott. |
Aggiunge l’articolo 3-bis (ora
art. 1, co. 6, dell’A.C. 2679-bis-A), recante “Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti
temporanei di imprese”. L’articolo modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in
Associazione temporanea di imprese
(ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale. A tal fine l’articolo aggiuntivo, modificando i commi 56 e 57,
dell’art.1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014): §
amplia l’attuale dotazione del Fondo (prevista in 5 milioni di euro nel 2014
e 2015), portando la dotazione per
l’anno 2015 a 10 milioni; §
specifica che le imprese destinatarie del beneficio, devono
essere composte da almeno 15 individui; §
estende il beneficio anche alle reti di imprese fornite di partite
IVA. Ulteriori modifiche attengono alla tipologia e alle finalità
dei progetti finanziabili. In particolare i progetti devono avere una
durata di almeno due anni (e non più necessariamente triennale come nella
disciplina attuale). Per quanto attiene alle finalità dei progetti ammessi al
beneficio, essi devono essere volti a sviluppare la creazione: di centri di
sviluppo di software e hardware Open Source; di centri per l’incubazione di
realtà innovative dell’artigianato digitale e di centri per i servizi di
fabbricazione digitale per gli artigiani e le microimprese: Ulteriore
finalità è quella della messa a disposizione alla cittadinanza, da parte dei
soggetti destinatari del beneficio, delle tecnologie di fabbricazione
digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di
esse incentrate. Conseguentemente: alla Tabella
B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti
modifiche: 2015: -5.000.000. |
3.010 N.F. |
Coscia |
PD |
25.11 nott. |
Aggiunge l’articolo 3-bis (ora art. 1, co.7-8, dell’A.C. 2679-bis-A), che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio
culturale, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse
sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette al CIPE per presa d’atto
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Conseguentemente: alla Tabella B, Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo,
apportare le seguenti modifiche: 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000. |
Articolo 4 – Stabilizzazione del bonus di 80 euro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.23 N.F. |
Librandi |
SCpI |
19.11 pom. |
Aggiunge i
commi 1-bis e 1-ter (ora art. 1, co. 10-11,
dell’A.C. 2679-bis-A), i quali dispongono rispettivamente,
che: §
ai fini della
determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del cd.
bonus 80 euro non si computano le
riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia; in sostanza, ai fini
dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero; §
sono allungati i periodi d’imposta nei quali si
applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in
Italia. |
4.30 N.F. |
Causi |
PD |
25.11 nott. |
Aggiunge i
commi 2-bis e 2-ter (ora art. 1, co.13-14,
dell’A.C. 2679-bis-A), i quali modificando il TUIR elevano, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei c.d. buoni pasto da 5,29
euro a 7 euro, nel solo caso in
cui siano in formato elettronico. Modifica l’articolo 47 (ora art. 3, co.83,dell’A.C. 2679-bis-A)
al fine di specificare che il comma 2-bis
dell’articolo 4 entra in vigore il 1° luglio 2015. Conseguentemente: alla Tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti
modifiche: 2015: -9.600.000; 2016: -24.100.000; 2017: -24.900.000. |
|
||||
4.04 N.F. |
Fantinati |
M5S |
19.11 pom. |
Aggiunge
l’articolo 4-bis (ora art. 1, co. 15, dell’A.C.
2679-bis-A), il quale dispone l’applicazione anche nell’anno 2015
delle norme che consentono la compensazione
delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti della pubblica
amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla
normativa vigente, qualora la somma
iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. |
Articolo 5 – Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.55 |
Relatore |
|
26.11 |
Modifica il comma 1 (ora
art. 1, co. 16, dell’A.C. 2679-bis-A) estendendo l’integrale deducibilità del costo del lavoro per i
lavoratori a tempo indeterminato ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e
alle società agricole per ogni
lavoratore dipendente a tempo
determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto
abbia almeno una durata triennale. Aggiunge un
nuovo comma (ora art. 1, co. 20, dell’A.C.
2679-bis-A), il quale, ai fini della fruizione da parte dei produttori
agricoli soggetti ad IRAP e delle società agricole del beneficio in
questione, richiama i requisiti previsti per la fruizione delle
deduzioni vigenti, di cui al comma 1.1
dell’articolo 11 del D.P.R. n. 917/1986, previa autorizzazione della
Commissione europea. Il comma 1.1, recentemente introdotto dall’articolo 5, comma 13 del
D.L. n. 91/2014, dispone l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente
(di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a), numeri 2), 3) e 4 del D.Lgs. n.
446/1997) nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti – ai
produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole, nel caso di lavoratori a tempo
determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150
giornate lavorate all’anno, previa autorizzazione della Commissione europea,
a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013. Gli oneri derivanti dalle modifiche in esame sono
coperti dalle maggiori entrate derivanti dalle misure di intervento sul
gasolio agricolo introdotte dall’emendamento medesimo all’articolo 32, comma
4 (ora art. 2, co. 130, dell’A.C.
2679-bis-A). |
Articolo 7 – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
e regime opzionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.66 N.F. 7.18 N.F |
Castricone Abrignani |
PD FI |
26.11 |
Aggiunge il
comma 11-bis (ora art. 1, co. 41, dell’A.C.
2679-bis-A) volto a chiarire che il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate,
disciplinato dai commi 271-279 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006,
si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro
il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle entrate abbia comunicato il
nulla-osta per la copertura finanziaria, anche
se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza,
salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti
già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del
2000). |
Articolo 8 – Ecobonus e ristrutturazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.9 N.F. 8.32 N.F. 8.3 N.F. |
Iannuzzi Pellegrino Gebhard |
PD SEL Misto |
26.11 |
Modifica il comma 1 (ora
art. 1, co. 42, dell’A.C. 2679-bis-A), prevedendo: § l’estensione della detrazione
nella misura del 65 per cento per
le spese sostenute, dal 1° gennaio
2015 fino al 31 dicembre 2015,
per le spese di acquisto e posa in
opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro; § la proroga, con riferimento
agli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche, delle detrazioni attualmente previste: 65 per cento sino al 31 dicembre 2015. Conseguentemente: Modifica l’articolo 17, comma
21 (ora art. 1, co. 132,dell’A.C.
2679-bis-A), riducendo il rifinanziamento
ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
(Fondo ISPE) di 1 milioni di euro nel 2015, di 13,5 milioni per il 2016, di
10,4 milioni per il 2017 e di 9,6 milioni dal 2018 al 2025. |
8.37 N.F. |
Bragantini |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 1 (ora
art. 1, co. 42, dell’A.C. 2679-bis-A), prevedendo l’estensione della detrazione nella misura del 65 per cento per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per l’acquisto e posa in opera delle
schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro. Conseguentemente: alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2016: -2.700.000; 2017: -2.200.000. |
|
||||
8.046 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge
l’articolo 8-bis (ora
art. 1, co. 43, dell’A.C. 2679-bis-A) in base al quale rimane acquisita al bilancio della Presidenza
del Consiglio dei ministri nell’anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali (di cui
all’art. 5, comma 5-quinquies,
della legge n. 225/1992) una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili che l’art. 2, comma
2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 destina al pagamento (da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze) di mutui e prestiti obbligazionari attivati
sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità
naturali. L’art. 2, comma
1-bis, del D.L. n. 74/2014 dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di
specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Lo
stesso comma ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione
dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In attuazione
di tale disposizione è stato emanato il citato D.P.C.M. 28 ottobre 2014 che
ha individuato tali mutui e prestiti. In particolare l’art. 2 ha individuato
i mutui e i prestiti obbligazionari, autorizzati da specifiche norme a
seguito di calamità, ad “attivazione differita”, cioè attivati con ritardo
rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa,
da parte di regioni, province ed enti locali. Il comma 2 dell’art. 2 ha
previsto, a copertura del fabbisogno per il pagamento dei relativi oneri, il
versamento in conto entrata al bilancio dello Stato, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una somma pari a 150,9 milioni di
euro, a valere sulle risorse non impegnate e disponibili del capitolo di
spesa 958 – centro di responsabilità n. 13 – Protezione civile, del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio. L’art.
5, comma 5-quinquies, della legge
n. 225/1992 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali per
la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello
stato di emergenza. |
Articolo 9 – Regime
fiscale agevolato per lavoratori autonomi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.032 N.F. |
Guidesi |
LNA |
25.11 nott. |
Aggiunge l’articolo 9-bis (ora art. 1, co. 80, dell’A.C. 2679-bis-A), in materia di “Incentivi al rientro dei consumi di
benzina transfrontalieri”. L’articolo è volto ad incrementare, per gli anni 2015 e 2016,
di ulteriori 5 milioni la quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA
attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le
risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e
gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio
elvetico. Conseguentemente: alla Tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti
modifiche: 2015: -5.000.000; 2016: -5.000.000. |
Articolo 10– Misure per l’efficienza del sistema giudiziario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.38 0.10.38.2 |
Governo Relatore |
|
25.11 nott. |
Aggiunge il
comma 1-bis (ora art. 1, co. 82,
dell’A.C. 2679-bis-A), che introduce
l’obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti
agli ufficiali giudiziari (spese
di spedizione e indennità di trasferta) nelle
cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di
pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Attualmente per tali cause e
attività, le parti pagano 46 euro di contributo unificato. Il
subemendamento del relatore prevede la riassegnazione al Ministero della
giustizia delle risorse derivanti dai conseguenti risparmi di spesa,
destinandoli a garantire la piena funzionalità degli UEPE (Uffici esecuzione
penale esterna). |
Articolo 11- Disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.59 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Modifica il comma 1 (ora art. 1, co. 83, dell’A.C.
2679-bis-A)al fine di
incrementare la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del disegno
di legge delega in materia di lavoro (istituito dallo stesso articolo
11), approvato dalla Camera e attualmente all’esame in seconda lettura al
Senato (A.S. 1428-B, cd. Jobs Act) per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Alla copertura
finanziaria del relativo onere si provvede (ora
art. 1, co. 84, dell’A.C. 2679-bis-A): §
quanto a 64,7 milioni di euro per il 2015, mediante l’utilizzo dei Fondi
di parte corrente iscritti negli stati di previsione dei Ministeri (ad
eccezione dei Ministeri dell’economia e delle politiche agricole) costituiti
con le risorse derivanti dalla procedura di accertamento straordinario dei
residui passivi propri e residui passivi perenti (di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera a) e b), del D.L. n. 66/2014); § quanto a 90
milioni di euro per il 2015,
mediante l’utilizzo dei Fondi di parte corrente iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e finanze, costituiti con le risorse
derivanti dalla procedura di accertamento straordinario dei residui passivi relativi
a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, ai sensi del
predetto art. 49, comma 2, lett. d)
del D.L. n. 66/2014; § per 42,6
milioni di euro per il 2015 e
per 200 milioni di euro per il 2016 attraverso la riduzione del rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE), disposto dall’articolo 17, comma 21, del
disegno di legge (da 100 a 57,4 milioni per l’anno 2015 e da 460 a 260
milioni per l’anno 2016). |
11.53 |
Tullo |
PD |
21.11 pom. |
Aggiunge il comma 1-bis (ora
art. 1, co. 85, dell’A.C. 2679-bis-A), con il quale si fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 1,
comma 108, della legge di stabilità 2014, nella parte in cui tale comma
stabilisce che l’ente gestore del porto possa destinare una quota non
eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a
carico delle merci imbarcate e sbarcate a iniziative a sostegno
dell'occupazione, nei casi di imprese o agenzie che svolgano esclusivamente o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, e che versino in stato di
grave crisi economica. L’emendamento precisa che tali entrate comprendono
oltre alle tasse anche le sovrattasse a
carico delle merci suddette. |
11.28 N.F. |
Tullo |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (ora art. 1, co. 86,
dell’A.C. 2679-bis-A), il quale dispone che per il
conseguimento delle prestazioni
pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in
servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei
arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto
interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei
provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per
il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente
per gli stessi lavoratori. Più nel
dettaglio, con l’aggiunta del nuovo comma,
si dispone che per le suddette finalità non vengano considerati i
provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL
(salvo dolo provato dell’interessato) per il conseguimento dei benefici
previsti dall’art. 13, c. 8, della L. n. 257/1992 secondo cui, ai fini delle
prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un
periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è
moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Gli oneri derivanti dal comma in oggetto
sono valutati nella misura di 124,2
milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il
2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per
il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024). Conseguentemente: modifica l’articolo 17, comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo per i corrispondenti
importi annuali il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) |
11.16 N.F. |
Gnecchi |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (ora art. 1, co. 87, dell’A.C.
2679-bis-A) il quale dispone che nei confronti
dei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per
l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 non trovino
applicazioni le penalizzazioni
previste per l’accesso alla pensione anticipata. L’elemento di novità
rispetto alla normativa vigente (articolo 6, comma 2-quater, del D.L. n. 216/2011) consiste nel fatto che la
disposizione fa riferimento all’anzianità contributiva senza ulteriori
specificazioni, mentre la normativa vigente richiede che il perfezionamento
del requisito di anzianità contributiva derivi da “prestazione effettiva di
lavoro” (elencando, tuttavia, una serie di fattispecie di astensione dal
lavoro da considerare ad essa equiparate: maternità, congedi parentali,
congedi per assistere minori con disabilità, infortunio e malattia, CIG,
obblighi di leva). Si ricorda che
l’articolo 24, comma 10, del D.L. n.
201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione
anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla
riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se
risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini
e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i
requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno
2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive
maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Conseguentemente, a copertura degli oneri: §
modifica l’articolo 17, comma 21 (ora art. 1, co.132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo di 15 milioni di euro per
l’anno 2015, di 35 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro a
decorrere dal 2018 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE); §
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -5.000.000. |
11.57 N.F. 11.60 N.F. |
Ginato Rostellato |
PD M5S |
26.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (ora art. 1, co. 88, dell’A.C.
2679-bis-A) il quale dispone l’applicazione degli sgravi contributivi previsti
dagli artt. 8, c. 2, e 25, c. 9, della L. n. 223/1991 (consistenti
nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e
pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo
indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) a favore dei
datori di lavoro che abbiano effettuato, fino al 31 dicembre 2012, assunzioni di lavoratori in mobilità
licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, nel limite massimo di
35,55 milioni di euro. Conseguentemente: modifica l’articolo 26, comma 11 (ora art. 2, co. 67, dell’A.C. 2679-bis-A), aumentando
di 38 milioni di euro per l’anno 2015 il taglio del Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di
secondo livello. |
11.4 N.F. |
Castricone |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (ora art. 1, co. 89,
dell’A.C. 2679-bis-A)il quale individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all’INPS
della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla
normativa vigente per l’esposizione
all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in
mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, che avevano
presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del
D.L. n. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale
definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un
periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In
sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai
benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003
(ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992). Si ricorda che
i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto per
un periodo superiore a 10 anni consistevano, ai sensi dell’articolo 13, comma
8, della L. n. 257/1992, in una maggiorazione ottenuta moltiplicando il
periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Successivamente,
l’articolo 47, comma 1, del D.L. n. 269/2003, ha ridotto tale coefficiente
all’1,25, specificando inoltre che tale maggiorazione è utile solamente ai
fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche (e
non della maturazione del diritto di accesso alle medesime). Conseguentemente, a copertura degli oneri: §
modifica l’articolo 17, comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), aumentando di 3 milioni di euro per
l’anno 2015 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica (Fondo
ISPE) e riducendolo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017; §
modifica l’articolo 44, comma 7 (ora art. 3, co. 7, dell’A.C. 2679-bis-A), introducendo
la lettera c-bis), al fine di estendere l’applicazione del regime
IVA dell’inversione contabile (cd.
reverse charge) attualmente vigente
per le cessioni di rottami (ai sensi dell’articolo 74, comma settimo del D.P.R.
n. 633 del 1972) anche alle cessioni
di bancali di legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al
primo. |
Articolo 13– Misure per la famiglia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.72 |
Relatore |
|
21.11 pom. |
Modifica il comma 1 (ora art. 1, co. 95, dell’A.C. 2679-bis-A), disponendo
che l’assegno di 960 euro annui per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, sia corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore
richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
25.000 euro annui. Precedentemente si faceva invece riferimento a un
reddito dei genitori, conseguito nell'anno solare precedente a quello di
nascita/entrata in famiglia del figlio beneficiario, complessivamente non
superiore a 90.000 euro. Viene inoltre soppresso
il penultimo periodo del comma 1 nella parte in cui si stabiliva
che il tetto reddituale dei 90.000 euro annui non operasse nel caso in cui il figlio, nato o adottato, fosse quinto o ulteriore per ordine di nascita
o ingresso nel nucleo familiare. Inserisce un periodo alla fine del comma 1 che raddoppia l’importo dell’assegno di 960 euro annui quando il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica
corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore ai
7.000 euro annui. In ultimo,
viene operata la conseguente modifica di
coordinamento al comma 3 (ora
art. 1, co. 97, dell’A.C. 2679-bis-A), relativo al monitoraggio dell’INPS e all’eventuale
rideterminazione dell’ammontare del bonus e delle condizioni per la spettanza
in caso di sforamento della spesa prevista, sostituendo il riferimento al
“limite di reddito” con quello ai “valori dell’ISEE”. |
13.60 U.N.F. 13.26 U.N.F. |
Gigli De Girolamo |
PI NCD |
26.11 |
Aggiunge
il comma 5-bis (ora art. 1, co. 100,
dell’A.C. 2679-bis-A) che, con l’intento di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, stanzia per
il 2015 un importo, nel limite
massimo di 45 milioni, da
utilizzare per la concessione di buoni per l’acquisto di beni e servizi per
l’infanzia,. Il beneficio è in favore dei nuclei familiari in una condizione
economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore a 8.500
euro annui e con un numero di figli minori pari o superiore a quattro.
L’ammontare massimo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni
attuative di dettaglio saranno stabilite con D.P.C.M., su proposta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze. Conseguentemente: modifica il
comma 6 (ora art. 1, co. 101, dell’A.C.
2679-bis-A), riducendo, da 298 a 253 milioni di euro, la dotazione per il 2015 del Fondo destinato ad
interventi a favore della famiglia, a copertura degli oneri recati dal
comma precedente. |
17.142 N.F. 17.144 N.F. |
Matarrese Saltamartini |
SCpI NCD |
20.11 ant. |
Modifica l’articolo 13, comma 6 (ora art. 1, co. 101, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo da 298 a 148 milioni la dotazione
per l’anno 2015 del Fondo destinato ad interventi a favore
della famiglia. La riduzione delle risorse è disposta a
copertura delle modifiche, apportate dall’emendamento medesimo, all’articolo
17, comma 8 (ora art. 1, co. 119,dell’A.C.
2679-bis-A),
volte ad incrementare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015, da 250 a 400
milioni. |
13.73 |
Relatore |
|
26.11 |
Modifica il comma 6 (ora art. 1, co. 101, dell’A.C. 2679-bis-A)
incrementando di 5 milioni
di euro (da 298 a 303 milioni) la dotazione
per l’anno 2015 del Fondo per gli interventi in favore della famiglia,
da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. Inoltre,
dispone la destinazione di una
quota del medesimo Fondo per la famiglia, pari a 8 milioni per il 2015, in favore del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti (di cui all’articolo 58,co. 1, del D.L. n.83 del 2012). Conseguentemente: alla Tabella
A, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000. |
13.8 13.27 |
XII Commissione Lenzi |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 6 (ora art. 1, co. 101, dell’A.C. 2679-bis-A)
riservando al rilancio
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
ovvero asili nido e servizi integrativi (di cui all’art. 1, co. 1259, legge
finanziaria per il 2007) una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo
per la famiglia invece che del Fondo per le politiche sociali, come
previsto dal secondo periodo del comma 7 dell’articolo 17 (ora art. 1, co. 118, dell’A.C. 2679-bis-A)
del disegno di legge, che
viene, a tal fine, soppresso. Si prevede,
altresì, l’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, per l’emanazione
del D.P.C.M. con cui sono individuati le finalità e i criteri di riparto del
Fondo per gli interventi a favore della famiglia. In attesa
della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), le risorse
sono finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio. |
Articolo 14– Contrasto alla ludopatia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.11 14.2 |
Miotto XII Commissione |
PD |
18.11 pom. |
Modifica la rubrica dell’articolo con la seguente: “Contrasto al gioco d’azzardo patologico”. |
14.17 U.N.F. 14.21 N.F. (ex 44.286) |
Binetti Saltamartini |
PD NCD |
26.11 |
Modifica il comma 1 (ora art. 1, co. 102, dell’A.C. 2679-bis-A), estendendo le finalità dello
stanziamento ivi previsto (50 milioni di euro) alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d’azzardo.
Si prevede che una quota di tale stanziamento, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, sia destinata
alla sperimentazione di software che consentono al
giocatore di monitorare il proprio comportamento e di generare messaggi di
allerta. Si prevede,
inoltre, che il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da gioco d’azzardo
patologico. L’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza
grave (istituito con il D.L. n. 158 del 2012) è trasferito dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli al Ministero della salute. Si prevede che con decreto
interministeriale, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della
legge di stabilità, sia rideterminata la composizione del citato
Osservatorio, assicurando la presenza di esperti e di rappresentanti delle
regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia, senza
nuovi oneri per la finanza pubblica. |
Articolo 15– Erogazioni liberali alle ONLUS
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.13 N.F. |
Sanga |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 2-bis (ora art. 1, co. 105,
dell’A.C. 2679-bis-A), volto a confermare la detraibilità dei versamenti
effettuati in favore di partiti o
movimenti politici anche se effettuati dai candidati e dagli eletti alle
cariche pubbliche. |
Articolo 16– Cofinanziamento e cessione di frequenze
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.4 |
Governo |
|
18.11 ant. |
Viene riformulato il comma 2 (ora art. 1, co. 107, dell’A.C. 2679-bis-A), al fine di chiarire quanto
da esso già disposto relativamente alla esclusione
dai saldi - rilevanti per il
pareggio di bilancio delle regioni
nel 2015 - delle spese relative al cofinanziamento
nazionale dei fondi strutturali comunitari, nel limite massimo di 700 milioni di euro, pari ai proventi
derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze (prevista dal
primo comma dell’articolo 16 medesimo). Viene altresì eliminato, nella nuova
formulazione, il rinvio all’articolo 36, comma 6, punto 4), che recava una analoga
ed ulteriore esclusione di tali spese dai saldi finanziari, ora soppresso dal
medesimo emendamento. |
16.38 |
Governo |
|
26.11 |
Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater (ora art. 1, co. 108-110, dell’A.C. 2679-bis-A). In particolare il comma 2-bis (ora art. 1, co. 108, dell’A.C. 2679-bis-A) prevede una diversa destinazione
dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre,
stabilita dal decreto-legge n. 16/2012. La normativa attuale prevede che i
proventi della gara siano destinati ad indennizzare i partecipanti alla
precedente procedura di assegnazione delle frequenze, che prevedeva la loro
attribuzione gratuita agli attuali operatori nazionali (cd. Beauty contest) nonché al
finanziamento del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica del
Ministero dello sviluppo economico. Il testo dell’emendamento prevede invece
che la quota dei proventi della gara da destinare agli indennizzi non possa
essere superiore a 600.000 euro mentre la quota eccedente (stimata dalla
relazione tecnica, coerentemente all’esito della gara, in 31.026.000 euro) dovrà essere destinata ad ulteriori
misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di
frequenze caratterizzate da situazione
interferenziali con l’estero, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del
decreto legge n. 145/2013, che procedano al loro volontario rilascio Il comma 2-ter (ora art. 1, co. 109, dell’A.C.
2679-bis-A) opera invece i seguenti
interventi: § il termine per il rilascio delle
frequenze interessate da situazioni interferenziali con l’estero viene
prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015; § viene conseguentemente
prorogato, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la
definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente
rilascino le frequenze; § viene limitato al 70 per cento
delle risorse non utilizzate per l’erogazione dei contributi per l’acquisto
di decoder per il digitale terrestre lo stanziamento da destinare,
successivamente all’erogazione delle misure economiche compensative per gli
operatori che volontariamente rilascino le frequenze, ai soggetti che, in
conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni
interferenziali con l’estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in
base al piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale; attualmente
la disposizione prevede che tutte le risorse originariamente stanziate per i
contributi e non utilizzate per le misure compensative vengano destinate a
tale finalità; § si prevede l’avvio da parte
dell’AGCOM delle procedure per l’assegnazione a operatori di rete locali
delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non
utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d’uso sono rilasciati
dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: a)
idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; b) redazione di
un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze
maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; d) sostenibilità
economica; e) tempistica per la realizzazione delle reti; § si prevede poi che gli operatori
di rete attribuiscano capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media
audiovisivi in ambito locale collocati all’interno della graduatoria predisposta
dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: a) media
annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società
Auditel; b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo
indeterminato; c) costi per i giornalisti; § si prevede che l’AGCOM
attribuisca i numeri dei canali del digitale terrestre ai fornitori dei
servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo la graduatoria dei
fornitori predisposta dal Ministero da ultimo richiamata. Il comma 2-quater (ora art. 1, co. 110,
dell’A.C. 2679-bis-A) dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla
disposizione di cui al comma 2-bis
valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto; in 31.626 milioni di euro, a valere sul
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali. |
16.33 |
Boccadutri |
PD |
26.11 |
Aggiunge il comma 2-bis (ora
art. 1, co. 111, dell’A.C. 2679-bis-A), volto a prevedere che il credito
di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto dal
decreto-legge n. 83/2014, sia erogato per le spese relative ad impianti wi-fi
solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri
clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1
Megabit/s in download (in tal senso viene modificato l’articolo 9, comma 2,
lettera a) del decreto-legge n. 83/2014, che attualmente prevede il
riconoscimento del credito di imposta per le spese relative ad impianti wi-fi
senza subordinarlo ad alcuna condizione). |
Articolo 17– Politiche invariate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.4 17.115 |
XII Commissione Miotto |
PD |
20.11 ant. |
Modifica il comma 7 (ora art. 1, co. 118, dell’A.C. 2679-bis-A), apportando una correzione formale alla formulazione
del testo, che elimina l’incongruo riferimento al comma 9. |
13.8 13.27 |
XII Commissione Lenzi |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 7 (ora art. 1, co. 118, dell’A.C. 2679-bis-A)
sopprimendo la previsione
in base alla quale una quota pari
a 100 milioni di euro del Fondo per le politiche sociali fosse
destinata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei
servizi socio-educativi per l’infanzia. La
soppressione è da riconnettere al fatto che tale finalità viene finanziata a
valere sul Fondo per gli interventi in
favore della famiglia, come disposto dall’emendamento medesimo con la
modifica apportata all’articolo 13,
comma 6 (cfr. la scheda relativa
all’articolo 13). |
17.142 N.F. 17.144 N.F. |
Matarrese Saltamartini |
SCpI NCD |
20.11 ant. |
Modifica il comma 8 (ora art. 1, co. 119, dell’A.C. 2679-bis-A), incrementando
la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015, da 250 a 400 milioni, fermo restando il finanziamento di
250 milioni a decorrere dall’anno 2016. Conseguentemente: modifica l’articolo 13, comma 6, riducendo, da 298 a 148 milioni di euro, la dotazione per l’anno 2015 del Fondo
destinato ad interventi a favore della famiglia. |
17.164 N.F. 17.404 N.F. 17.475 N.F. 17.489 |
Zampa Cesaro Carfagna Sorial |
PD FI FI M5S |
20.11 ant. |
Aggiunge il
comma 8-bis (ora art. 1, co. 120, dell’A.C.
2679-bis-A) volto ad integrare
le risorse assegnate all’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza di 650.000 euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017. Conseguentemente: Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015:
-650.000; 2016:
-650.000; 2017:
-650.000. |
17.172 N.F. |
Gigli |
PI |
26.11 |
Sostituisce
il comma 9 (ora art. 1, co. 121, dell’A.C.
2679-bis-A) recante finanziamenti per 200 milioni di euro a
decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole paritarie. La
nuova formulazione del comma dispone che lo stanziamento in questione è
finalizzato ad incrementare
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul cap. 1477 dello stato di previsione
del MIUR, relativa ai contributi
direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come
prevedeva il testo iniziale del comma,
a rifinanziare l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L.
n. 203/2008: anche tale autorizzazione è destinata al sostegno delle
scuole paritarie, ma i relativi stanziamenti, allocati sul cap. 1299 dello stato di previsione
del MIUR, sono destinati ad essere trasferiti
alle regioni. |
17.227 |
Ghizzoni |
PD |
20.11 pom. |
Modifica il comma 10 (ora art. 1, co. 122, dell’A.C. 2679-bis-A), introducendo
un ulteriore periodo, con il quale si dispone che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata
al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università. Poiché il comma 10 riguarda il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO), sembrerebbe opportuno
prevedere una collocazione autonoma del nuovo contenuto. |
17.365 N.F. |
Benamati |
PD |
20.11 pom. |
Aggiunge il
comma 10-bis (ora art. 1, co. 123, dell’A.C.
2679-bis-A) che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i
programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Conseguentemente: Alla Tabella B, Ministero dell’istruzione,
apportare le seguenti variazioni: 2016:
-60.000.000; 2017:
-170.000.000. |
17.257 |
Saltamartini |
NCD |
26.11 |
Aggiunge
il comma 13-bis (ora art. 1, co. 126,
dell’A.C. 2679-bis-A) che rende
permanente lo stanziamento di
3 milioni di euro autorizzato per il solo 2014 dall’art. 1, comma 204, della
legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in favore del Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo al fine di realizzare iniziative
complementari o strumentali necessarie all’integrazione degli immigrati nei
comuni, singoli o associati, che siano sedi di Centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore a 3.000 unità. Conseguentemente: Alla
Tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015:
-3.000.000; 2016:
-3.000.000. 2017:
-3.000.000. |
1.4 |
Governo |
|
18.11 ant. |
Sopprime il
comma 19, che disponeva l’incremento di 3,3 miliardi nel 2015 del Fondo
per la riduzione della pressione fiscale. La
soppressione, che determina un miglioramento
dei saldi di finanza pubblica nel 2015 di pari importo, concorre alla
riduzione dell’indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi di euro,
richiesta dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del
procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il
2015 (cfr. la scheda relativa all’art.
1, co. 1). |
17.219 N.F. 17.487 17.274 N.F. 17.43 N.F. 17.495 N.F. |
Giordano Governo Palmieri Piccoli Nardelli Librandi |
SEL FI PD SCpI |
20.11 pom. |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo il
rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE), disposto
dalla norma, di 7,2 milioni di euro
annui (da 100 a 92,8 milioni per l’anno 2015 e da 460 a 452,8 milioni a
decorrere dal 2016). La riduzione è
funzionale a garantire la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’introduzione del comma 31-bis
nell’articolo 44 (ora
art. 3, co. 34, dell’A.C. 2679-bis-A), disposta dall’emendamento medesimo, volto a includere nella
categoria dei libri, sottoposti ad aliquota
IVA al 4% (cd. aliquota “super-ridotta”) anche i libri in formato elettronico, che, secondo la relazione tecnica
allegata all’emendamento, determina una perdita di gettito su base annua di
7,2 milioni di euro. Peraltro, la
medesima relazione tecnica all’emendamento evidenzia che la norma intende estendere
l’applicazione di tale aliquota, oltre che ai libri, anche ai periodici in
formato elettronico. Al
riguardo, tuttavia, sembra necessario un chiarimento, dal momento che il
codice ISBN – cui il testo fa riferimento – è utilizzato esclusivamente per i
libri. Si ricorda inoltre che la disciplina comunitaria
dell’imposta sul valore aggiunto (contenuta nella direttiva 2006/112/CE e
successive modifiche) ha
consentito, in deroga alle regole normali, ad alcuni Stati membri di
mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote super-ridotte e le
aliquote zero, in alcuni ambiti, purché tali aliquote fossero già in vigore
al 1° gennaio 1991 e che la loro applicazione rispondesse a ben definite
ragioni di interesse sociale (articolo 101 della citata direttiva). La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha
assunto un'interpretazione restrittiva di detta norma, dichiarando
l'impossibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle
aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991. |
17.41 N.F. |
Benamati |
PD |
20.11 pom. |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 12 milioni per il 2015,
31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018, 39,1
milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021, al fine rifinanziare la c.d. “nuova legge Sabatini”, che prevede
finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. In particolare,
per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova
Sabatini, si ricorda che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la
spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per
l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, nel
bilancio a legislazione vigente la consistenza del capitolo di riferimento
(cap. 7489) riporta cifre inferiori di quelle autorizzate, a causa
dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di spending review (D.L. n. 4/2014; D.L. n. 90/2014; legge di
stabilità n. 147/2013, commi 427, 428) che hanno imposto alle pubbliche
amministrazioni di effettuare accantonamenti indisponibili. La riduzione è funzionale a garantire la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dal comma 11-bis all’articolo 19 (ora art. 2, co. 13, dell’A.C. 2679-bis-A), introdotto dall’emendamento
medesimo, che prevede la concessione
di contributi statali alle imprese che accedono ai finanziamenti bancari
per investimenti in beni strumentali. Il medesimo comma 11-bis incrementa da 2,5 a 5 miliardi di
euro l’importo massimo del plafond
costituito presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima Cassa
per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la
concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare
investimenti per rinnovare i propri macchinari. Con riguardo al comma 11-bis dell’articolo 19,
poiché l’emendamento interviene su importi stabiliti dall’articolo 2 del D.L.
n. 69/2013, andrebbe valutata l’opportunità di formulare le modifiche in
termini di modifiche testuali di tale articolo. |
38.171 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo lo stanziamento ivi
previsto per il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 125 milioni nel 2016 e 100 milioni
annui dal 2017 al 2020. La riduzione è
funzionale a garantire la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’introduzione del comma 14-bis
nell’articolo 38 (ora
art. 2, co. 215, dell’A.C. 2679-bis-A), disposto dall’emendamento medesimo, il quale istituisce nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di pari importo
finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti
locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015. |
11.59 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (Fondo ISPE) ivi previsto, di 42,6 milioni nel 2015
e 200 milioni per il 2016. La riduzione è
posta a copertura finanziaria
degli oneri derivanti dalle modifiche apportate all’articolo 11 (ora art. 1, co. 83-84 ,
dell’A.C. 2679-bis-A) dall’emendamento medesimo, volte ad
incrementare di pari importo la dotazione del Fondo per la copertura degli
oneri derivanti dall’attuazione del disegno di legge delega in materia di
lavoro attualmente all’esame in seconda lettura al Senato (A.S. 1428-B, cd. Jobs Act). |
8.9
N.F. 8.32
N.F. |
Iannuzzi Pellegrino |
PD SEL |
26.11 |
Modifica l’articolo 17, comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1 milioni
di euro nel 2015, di 13,5 milioni per il 2016, di 10,4 milioni per il 2017 e
di 9,6 milioni dal 2018 al 2025. La
riduzione è disposta a copertura finanziaria degli oneri recati dalla
modifica apportata dall’emendamento medesimo al comma 1 dell’articolo 8 (ora
art. 1, co. 42, dell’A.C. 2679-bis-A), relativamente alle
detrazioni per spese di riqualificazione energetica degli edifici (impianti
di climatizzazione alimentati da biomasse combustibili e proroga degli
interventi antisismici). |
17.497 |
Relatore |
|
26.11 |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A) riducendo il
rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE),
disposto dalla norma, di 1,4 milioni
di euro per l’anno 2015. La riduzione
delle risorse del FISPE è disposta a copertura
delle modifiche apportate dall’emendamento alla Tabella D, alla voce relativa al D.L. n. 78/2010, art. 7, co. 31, concernente il finanziamento
dell’ente nazionale per il microcredito,
in favore del quale è disposta la soppressione
del definanziamento ivi previsto per l’anno 2015, nella misura di
1.400.000 euro. |
11.16 N.F. |
Gnecchi |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo di 15 milioni di euro per
l’anno 2015, di 35 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro a
decorrere dal 2018 il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). La riduzione è
disposta a parziale copertura degli
oneri derivanti dall’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 11 (ora
art. 1, co. 87, dell’A.C. 2679-bis-A) disposto
dall’emendamento medesimo, che dispone la non applicazione delle penalizzazioni previste per l’accesso
alla pensione anticipata nei confronti dei soggetti che maturano il
requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2017. |
11.28 N.F. |
Tullo |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A)
riducendo il
rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (Fondo ISPE) di
6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018,
20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per
il 2023 e 3 per il 2024 La
riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dal comma
1-bis all’articolo 11
introdotto dall’emendamento medesimo, in tema di prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti
all’amianto (ora art. 1, co. 86, dell’A.C.
2679-bis-A). |
11.4 N.F. |
Castricone |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), aumentando di 3 milioni di euro per l’anno 2015 il rifinanziamento ivi previsto
per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) e riducendolo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017. La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri
recati dall’introduzione del comma 1-bis all’articolo 11 (ora art. 1, co. 89, dell’A.C. 2679-bis-A), recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti
all’amianto. |
28.111 N.F. |
Giancarlo Giordano |
SEL |
26.11 |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica (Fondo
ISPE) di 1,7 milioni di euro
nel 2015 e di 43,4 milioni per il 2016. La riduzione è disposta a copertura finanziaria degli oneri recati
dalla sostituzione del comma 6 dell’articolo 28 (ora art. 2, co. 81, dell’A.C. 2679-bis-A), disposta dall’emendamento medesimo, in materia di collocamento fuori
ruolo di docenti e dirigenti scolastici. |
26.101 0.26.101.4 |
Relatore Governo |
|
26.11 |
Modifica il comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo di 25 milioni di
euro a decorrere dal 2015 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE). La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalle modifiche apportate al comma
10 dell’articolo 26 (ora art. 2, co. 63,
dell’A.C. 2679-bis-A) dall’emendamento medesimo, il
quale interviene sugli istituti di
patronato e assistenza sociale, riducendo a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di
legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli
istituti. |
17.437 N.F. |
Bragantini Paola |
PD |
20.11 pom. |
Aggiunge il comma 21-bis (ora art. 2, co. 133, dell’A.C. 2679-bis-A) volto ad includere le reti di
metropolitane di aree metropolitane nell’elenco delle opere a cui
attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel “Fondo infrastrutture ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico”(art. 32, comma 1,
D.L. n. 98/2011), per effetto della revoca dei finanziamenti presenti nel
“Fondo sblocca cantieri” (art. 18, comma 1, D.L. n. 69/2013). La disposizione introdotta
modifica l’art. 3, comma 6 del D.L. n. 133/2014, al fine di includere le reti di metropolitane di aree
metropolitane nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente
le risorse revocate, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, e che vengono
fatte confluire nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali. Il comma 5
dell’art. 3 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse
del “Fondo sblocca cantieri” – in conseguenza del rifinanziamento disposto ai
sensi del comma 1 dell’articolo 3 - per il mancato rispetto di determinati
termini fissati per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi ivi
previsti. |
17.464 U.N.F. 17.446 U.N.F. 17.33 U.N.F. 17.454 U.N.F. 17.470 U.N.F. 17.440 U.N.F. |
Peluffo Latronico Losacco Palese Di Gioia Fratoianni |
PD FI PD FI Misto SEL |
26.11 |
Aggiunge il
comma 21-bis (ora art. 1, co. 134, dell’A.C. 2679-bis-A) che autorizza
la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell’emittenza
radiotelevisiva locale. Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -20.000.000; 2016: -20.000.000. 2017: -20.000.000. |
17.496 |
Governo |
|
26.11 |
Aggiunge i
commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies (ora art. 1, co. 135-138, dell’A.C.
2679-bis-A)che concedono alla Polizia di Stato e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco l’uso
esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi,
emblemi) che possono essere concessi
in uso anche temporaneo a terzi, purché siano rispettate le finalità
istituzionali e l’immagine dei due corpi, da parte rispettivamente del
Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco
del Ministero dell’interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice
dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006). A tal fine,
viene previsto che in caso di violazione
del diritto di proprietà di tali simboli, si applicano le misure correttive
(tra cui l’inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni
civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la
eventuale pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta
la violazione dei diritti di proprietà (artt. 124-125 e 126 del Codice di
proprietà industriale, D.Lgs. n. 30/2005). Contestualmente
vengono abrogati i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 15 del D.L. n. 39/2009
che consentono l’utilizzo a determinate condizioni dei simboli dei vigili del
fuoco. L’individuazione
concreta dei segni distintivi oggetto delle disposizioni di cui sopra e delle
specifiche modalità attuative sono demandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle
finanze, nel rispetto delle procedure per la concessione degli emblemi
araldici da parte del Presidente del Consiglio recate dal D.P.C.M. 28 gennaio
2011. Le somme ricavate dalla concessione dei
segni distintivi sono assegnate allo stato
di previsione del Ministero dell’interno rispettivamente al programma
“Contrasto al crimine” (missione “Ordine e sicurezza pubblica”) e al
programma “Prevenzione dal rischio e soccorso civile” (Missione “Soccorso
civile). L’emendamento
equipara, per quanto riguarda l’utilizzo dei propri simboli, la Polizia e i
Vigili del fuoco alle Forze armate, compresi i Carabinieri: infatti, il comma
1 dell’art. 300 del Codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) reca una norma
analoga a quella prevista dalla disposizione in esame. Inoltre, il comma
23-quinquies prevede l’applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3
del citato art. 300 che puniscono con una multa da 1.000 a 5 mila euro chi, senza che gli sia stato
consentito l’uso, fabbrica, vende e utilizza i segni distintivi di cui sopra,
ad esclusione dei collezionisti ed amatori che operano per finalità personali
e non lucrative. Si ricorda che
una norma analoga a quella introdotta dall’emendamento in oggetto è in vigore
per il Corpo della Guardia di finanza (L. n. 191/2009 – Legge finanziaria
2010, art. 2, co. 29). |
17.498 0.17.498.5 |
Relatore Marchi |
PD |
26.11 |
Aggiunge il comma 23-bis (ora art. 1, co. 139, dell’A.C. 2679-bis-A) che prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze
urgenti e indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2018. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
del Ministero dell’economia, tra le finalità e negli importi indicati
nell’Allegato 3. Nello specifico, si tratta
delle seguenti finalità: § interventi di carattere
sociale, volti alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, per 100 milioni a decorrere dal 2015. Il subemendamento
(0.17.498.5) precisa che le risorse in questione sono altresì destinate
alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili; § concorso delle Forze armate
alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017. Conseguentemente, alla Tabella A, al
Ministero dell’economia e delle finanze: 2015: -100.000.000; 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000. Alla Tabella A, Ministero della difesa: 2015: -10.000.000; 2016: -10.000.000; 2017: -10.000.000. Si segnala che si tratta degli accantonamenti
introdotti dall’emendamento 32.54 per le medesime finalità di cui
all’Allegato 3. |
|
|
|
|
|
17.05 N.F. 0.17.05.2 0.17.05.1 |
Governo Mongiello Garavini |
PD PD |
21.11 pom. |
Aggiunge l’articolo 17-bis (ora art. 1, co. 140-141, dell’A.C. 2679-bis-A), che stanzia risorse
finanziarie per la realizzazione del Piano
straordinario per la promozione del made
in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’art.
30 del D.L. n. 133/2014. In particolare, il comma
140 autorizza la spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2015, di 50 milioni per il 2016
e di 40 milioni per il 2017 per la realizzazione delle
azioni relative al predetto Piano
straordinario. Tali risorse
sono stanziate nell’ambito dello stato di previsione del MISE, per essere assegnate all’agenzia ICE per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese. A valere su tali risorse sono riservati: §
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 al MISE, per il
sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese e promozione del made
in Italy. (subemendamento
0.17.05.1); § 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2015, 2016 e 2017 all’associazione delle Camere
di Commercio italiane all’estero, per la realizzazione delle azioni per
il contrasto al fenomeno del cd. Italian
sounding (lettera f) del comma 2, articolo 30, D.L. n. 133/2014) e del
falso made in Italy in ambito
alimentare, nonché per incrementare la conoscenza delle produzioni italiane
all’estero (subemendamento 0.17.05.2). Per la realizzazione delle azioni del predetto Piano
relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e
agroalimentari italiane (si tratta
delle iniziative di cui lettere c),d),e) ed f) del citato articolo 30) si prevede l’istituzione nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del Fondo per le politiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero delle
imprese e dei prodotti agricoli e
agroalimentari, con una dotazione di 6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il comma 141 dispone
che alla parziale copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede utilizzando le risorse
iscritte sui Fondi istituiti in esito all’attività di accertamento
straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello
Stato, operata ai sensi dell’articolo 49 del D.L. n. 66/2014. In particolare,
si provvede: § quanto a 40 milioni per l’anno
2015, a 50 milioni per il 2016 e a 40 milioni per il 2017 attraverso
l’utilizzo del Fondo di conto
capitale istituito nello stato di previsione del MISE con quota parte delle somme derivanti dalla eliminazione dei
residui propri e dalla cancellazione dei residui passivi perenti, ai sensi
del richiamato art. 49, comma 2, lett. a) e b); § quanto a 82 milioni di euro per
il 2015, mediante l’utilizzo dei Fondi
istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e finanze con quota parte delle somme derivanti dalla
eliminazione dei residui propri, dalla cancellazione dei residui passivi
perenti nonché relativi ai trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie
alle regioni, ai sensi del predetto art. 49, comma 2, lett. a) e b) e d) del D.L. n.
66/2014; § quanto a 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l’utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lett. a) e b). ·
Conseguentemente: Alla Tabella B,
Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -8.000.000. |
17.08 |
Relatore |
|
21.11 pom. |
Aggiunge l’articolo 17-bis (ora art. 1, co. 142, dell’A.C. 2679-bis-A), il quale autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno a stipulare
convenzioni e contratti per la permuta
di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici, che privati. La
piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto
interministeriale (Interno ed Economia e finanze), che stabilisca la
disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti, nel
rispetto della vigente disciplina in materia negoziale. La possibilità di permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in
dotazione al Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco. La disposizione fa salvo quanto
stabilito dall’art. 6-bis del D.L.
93/2013, in base al quale gli accordi
territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo possono prevedere la
contribuzione di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, finalizzata
al sostegno delle attività di
promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del
soccorso pubblico. Nell’ambito di
tali accordi è consentito il ricorso alla permuta di materiali e prestazioni
e, in caso di accordi tra soggetti
pubblici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni e proprietà pubblica in cambio di
prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni
proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Si ricorda che analoga possibilità di ricorrere alla permuta di
materiali e prestazioni è prevista, già con la legge finanziaria 2006 (legge
23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 568) ed oggi, con Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010,
artt. da 569 a 574), che agli articoli da 569 a 574 per l’Amministrazione
della difesa. |
Articolo 18– Superamento della clausola di salvaguardia di cui
all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.4 |
Governo |
|
18.11 ant. |
Modifica il comma 1 (ora art. 1, co. 143, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo di 728 milioni a decorrere
dal 2016 gli importi derivanti dall’eventuale operare della clausola di salvaguardia sulla spending review, introdotta dalla
legge di stabilità 2014 e già diminuiti dall’articolo 18 in esame. Tali
importi - stabiliti nel disegno di legge di stabilità 2015 in 4.000 milioni
per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017 - vengono ora
rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni. Tale
riduzione, si sottolinea, è da porre in relazione alle modifiche apportate,
dal medesimo emendamento, all’articolo 44 (ora
art. 3, co. 7, dell’A.C. 2679-bis-A), in tema di reverse charge e relativa clausola di
salvaguardia, che determinano
effetti di maggiore entrata stimati nella relazione tecnica in circa 728
milioni annui, da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica
nel 2015, richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso
nell’ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di
bilancio per il 2015 (cfr. la scheda
relativa all’art. 1, co. 1). |
Articolo 19 – Imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.1 N.F. 19.90 N.F. |
Andrea Romano Causin |
PD SCpI |
26.11 |
Aggiunge il
comma 2-bis (ora art. 2, co. 2, dell’A.C.
2679-bis-A), che interviene
in materia di definizione dei diritti
aeroportuali. In particolare
si prevede (modifica dell’articolo 76 del DL 1/2012) che i modelli tariffari
per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall’Autorità dei
trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall’articolo
11-nonies del DL 203/2005 (tasso di
inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività,
remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti).
Si specifica inoltre che rimane ferma l’approvazione con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali. Sembra quindi desumersi che i contratti di programma
continueranno a disciplinare gli aspetti relativi al recupero della
produttività, alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti
dei nuovi investimenti richiamati dal citato articolo 11-nonies, mentre i diritti aeroportuali saranno
scelti dai singoli gestori sulla base dei modelli tariffari dell’Autorità che
dovranno tenere conto degli altri principi richiamati dall’articolo 76 (correlazione
ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti aeroportuali). Si segnala
infine che i modelli tariffari per la determinazione dei diritti aeroportuali
sono stati adottati dall’Autorità dei trasporti, sulla base della disciplina
attualmente vigente, lo scorso 22 settembre. |
19.113 N.F. |
Mognato |
PD |
20.11 pom. |
Modifica il comma 4 (ora art. 2, co. 5, dell’A.C.
2679-bis-A) precisando che le risorse stanziate dal comma 83
della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), per le quali i commi da 4
a 7 dell’articolo 19 indicano i criteri di ripartizione, sono destinate anche all’ammodernamento della flotta destinata al trasporto pubblico lagunare e quindi anche all’acquisto di natanti e ferry-boat. |
19.54 |
Iannuzzi |
M5S |
20.11 pom. |
Modifica la lettera b) del comma 5 (ora art. 2, co. 6, dell’A.C. 2679-bis-A), inserendo tra i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse
autorizzate per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche la classe di inquinamento. |
19.24 19.61 |
Bruno Bossio Spessotto |
PD M5S |
20.11 pom |
Modifica il comma 10 (ora art. 2, co. 9, dell’A.C. 2679-bis-A), prevedendo che la relazione di RFI Spa sullo stato di avanzamento lavori dei
programmi di investimento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria
previsti dal contratto di programma – parte investimenti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e RFI sia
trasmessa anche alle competenti commissioni parlamentari, oltre che, come
previsto dalla disposizione, al CIPE. |
17.41 N.F. |
Benamati |
PD |
20.11 pom. |
Aggiunge il
comma 11-bis (ora art. 2, co. 13, dell’A.C.
2679-bis-A), al fine di
rifinanziare la c.d. “Nuova legge
Sabatini” che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo. Alla copertura
degli oneri derivanti dalla concessione
dei contributi statali alle imprese che accedono ai predetti
finanziamenti si provvede mediante la modifica dell’articolo 17, comma 21 (ora
art. 1, co.132, dell’A.C. 2679-bis-A), con la riduzione di quota parte dello stanziamento del Fondo
per interventi strutturali di politica economica (di cui al comma 21
dell’art. 17, anch’esso oggetto di modifica), e in particolare 12 milioni per
il 2015, 31,6 milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018;
39,1 milioni per il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021. In particolare,
per quanto riguarda i contributi statali per i finanziamenti della nuova
Sabatini, si ricorda che il D.L. n. 69/2013, articolo 2, ha autorizzato la
spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per
l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, nel
bilancio a legislazione vigente la consistenza del capitolo di riferimento
(cap. 7489) riporta cifre inferiori di quelle autorizzate, a causa
dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di spending review (D.L. 4/2014; D.L. 90/2014; legge di stabilità
147/2013, commi 427, 428) che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni di
effettuare accantonamenti indisponibili. Si incrementa inoltre da 2,5 a 5 miliardi di euro l’importo massimo
del plafond costituito presso Cassa Depositi e prestiti,
utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016,
provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che
intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. |
19.27 N.F. |
Cariello |
M5S |
26.11 |
Aggiunge
il comma 11-bis (ora art. 2, co. 14, dell’A.C.
2679-bis-A), col quale si dispone che il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, previo accordo con l’ABI e le associazioni di categoria
(rappresentanti di imprese e consumatori) concordino sulle misure
necessarie a sospendere il
pagamento della quota capitale dei mutui
e dei finanziamenti per le famiglie
e per le micro, piccole e medie
imprese, relativamente alle rate
da pagare per gli anni 2015-2017.
Tali misure sono adottate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
|
19.135 |
Governo |
|
26.11 |
Aggiunge i
commi da 11-bis a 11-sexies (ora art. 2, co. 15-19, dell’A.C.
2679-bis-A) che modificano le definizioni di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto, recate dal
decreto legislativo n. 286/2005, introducono e disciplinano la figura del
sub-vettore, circoscrivendo la pratica della sub-vezione e ridefiniscono le
caratteristiche generali e le condizioni del contratto di trasporto merci previste
dall’art. 83-bis del D.L. n. 112
del 2008. In
particolare, il comma 11-bis (ora
art. 2, co. 15, dell’A.C. 2679-bis-A), modificando alcuni
articoli del D.Lgs. n. 286/2005, prevede che si consideri vettore anche
l’impresa iscritta nell’Albo che esercita l’autotrasporto per conto terzi
associata ad una cooperativa o aderente ad un consorzio o parte di una rete
di imprese, nel caso esegua prestazioni ad essa affidate dal raggruppamento
cui aderisce. Si considera poi committente non solo colui che stipula (o nel
cui nome viene stipulato) il contratto, ma anche l’impresa, iscritta
all’Albo, che esercita l’autotrasporto, che stipula contratti scritti e
svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce,
connessi o preliminari all’affidamento del trasporto. Si considera infine
sub-vettore l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo, che esercita
l’autotrasporto, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad
eseguire autotrasporto internazionale o cabotaggio stradale in territorio italiano
che svolge servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, nel
rispetto del Regolamento CE n. 1072/2009, che fissa le norme comuni per
l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Lo stesso
comma 11-bis introduce poi la
disciplina della sub-vezione, aggiungendo al D.Lgs. n. 286/2005 un nuovo
articolo 6-bis, in modo da
circoscrivere tale pratica mediante la richiesta di consenso al committente
(in mancanza di ciò il contratto si può risolvere per inadempimento) e
attraverso il divieto del sub-vettore di effettuare a sua volta l’affidamento
del servizio ad un altro soggetto (a pena di nullità del contratto).Si
prevede poi che il vettore assuma gli oneri e le responsabilità della
regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente in base alla norma
(art. 83-bis, comma 4-ter DL 112/2008) che prevede che
qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore
a quanto previsto nel contratto di trasporto scritto, l'azione del vettore
nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescriva
entro il termine di un anno. Si consente altresì alle imprese che effettuino
trasporto di collettame (merci varie di più proprietari, ciascuna di peso
inferiore a 50 quintali, che viaggiano insieme) di avvalersi anche di
sub-vettori dopo ogni rottura di carico (scarico merci dal veicolo per la
loro suddivisione ed il successivo carico su altri mezzi).Viene infine
soppressa la scheda di trasporto. Il comma 11-ter (ora art. 2, co. 16, dell’A.C.
2679-bis-A) riscrive completamente l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, in materia di contratto di
autotrasporto merci, superando l’attuale sistema dei contratti basati sui
“costi minimi”, a favore di una nuova disciplina basata sul principio della
libera contrattazione dei prezzi. Si ricorda che l’attuale normativa italiana che prevede
che il prezzo del trasporto di merci su strada non possa essere inferiore ai
costi minimi d'esercizio, determinati mediante accordi di settore conclusi
tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di
trasporto, è stata recentemente giudicata non conforme ai Trattati UE, in
quanto restrittiva della concorrenza, dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE del 4/9/2014. Le modifiche
introdotte dal nuovo comma 11-ter
sono le seguenti: § si sopprimono i primi tre commi dell’art. 83-bis che prevedono che l’Osservatorio
sulle attività di autotrasporto determini mensilmente il costo medio del
carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse
tipologie di veicoli e la percentuale dei costi di esercizio dell’impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante; §
si sopprimono
tutte le norme (commi da 4 a 11), volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante
sostenuti dal vettore, sostituendoli con una nuova disciplina (nuovi commi da
4 a 4-quinquies e comma 5) basata
sul principio generale (comma 4) che nel contratto di trasporto i prezzi e le
condizioni sono rimesse all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale; §
si prevede
(commi 4-bis e 4-quater) che il committente sia tenuto
a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti
retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti,
tramite accesso all’apposito portale internet che dovrà essere attivato dal
Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori (entro sei
mesi) con apposita delibera. Fino all’adozione di tale delibera il
committente è tenuto ad acquisire il documento, previsto dal nuovo comma 4-sexies, consistente in un’attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla
quale risulti che l’azienda è in regola con i versamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali. In mancanza di
tale verifica da parte del committente i nuovi commi 4-ter e comma 4-quinquies
prevedono rispettivamente: a) che il committente sia obbligato in solido con
il vettore, nonché con i sub-vettori, entro il limite di un anno, per i
trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle
prestazioni ricevute con il contratto, con l’esclusione delle sanzioni
amministrative, e con possibilità di esercitare l’azione di regresso; b) che
in caso di contratto non scritto il committente si assuma anche gli oneri
relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del
codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato. Il nuovo comma
5 dell’art. 83-bis prevede
l’adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto, corrispondente a
variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del costo del
gasolio per il vettore, nel caso di contratto con prestazioni da effettuare
in un arco eccedente i trenta giorni. Il nuovo comma
14 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del 10% della fattura, con
un minimo di mille euro, per le violazioni dei commi 13 e 13-bis (mancato rispetto del termine di
pagamento del corrispettivo) Viene quindi
soppresso il comma 16 dell’art. 83-bis. Il comma 11-quater (ora
art. 2, co. 17, dell’A.C. 2679-bis-A) prevede che non possa
essere avviata l’azione davanti al giudice civile se non è stato previamente
esperito il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato
dal D.L. n. 132/2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le
Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese. Il comma 11-quinquies (ora
art. 2, co. 18, dell’A.C. 2679-bis-A)prevede che il Ministero
delle infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito
internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell’impresa di autotrasporto per conto terzi. Il comma 11-sexies (ora art. 2, co. 19, dell’A.C. 2679-bis-A)consente
alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge,
presentino domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di
trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria
anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale
limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere
dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore contabile iscritto
al Registro o la fidejussione bancaria o assicurativa. Le polizze di
assicurazione di responsabilità professionale già presentate alle
amministrazioni competenti sono valide fino alla loro scadenza, escludendosi
il rinnovo tacito o espresso. |
Articolo 20– Razionalizzazione
di enti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.23 |
Relatore |
|
18.11 ant. |
Modifica l’Allegato 6 di cui al comma 1 (ora
art. 2, co. 20, dell’A.C. 2679-bis-A) eliminando la riduzione di
trasferimenti disposta con riferimento alla voce “Assegni agli istituti italiani di cultura all’estero”. Conseguentemente: Alla Tabella A, Ministero
degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -400.000; 2016: -400.000; 2017: -400.000. |
20.17 N.F. |
Terzoni |
M5S |
18.11 ant. |
Modifica l’Allegato 6 di cui al comma 1 (ora
art. 2, co. 20, dell’A.C. 2679-bis-A) eliminando la riduzione
di trasferimenti disposta con
riferimento alla voce “Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale - ISPRA”. Conseguentemente: Alla Tabella A, Ministero
dell’ambiente, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -600.000; 2016: -600.000; 2017: -600.000. |
|
||||
20.04 |
Di Gioia |
Misto |
18.11 ant. |
Aggiunge l’articolo 20-bis (ora art. 2, co. 21, dell’A.C. 2679-bis-A) recante “Estensione
delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.
269 del 2003”. L’articolo amplia l’ambito della vigilanza
esercitata dalla Commissione
parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alle operazioni di finanziamento svolte nell’ambito della gestione separata dalla Cassa depositi e
prestiti relative al sostegno del settore pubblico, con riferimento
all’intero settore previdenziale ed
assistenziale. Si ricorda che tale Commissione esercita il controllo sull'attività
degli enti gestori, ed in particolare sull'efficienza del servizio,
sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche
con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con
riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale. La gestione separata riguarda ogni operazione di interesse pubblico
prevista dallo statuto sociale della CDP, effettuata nei confronti di
soggetti pubblici, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti
privati in settori di interesse generale specificamente individuati sulla
base delle linee di indirizzo stabilite
con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto della sostenibilità
economico-finanziaria di ciascuna operazione. L’operatività di CDP attraverso la gestione separata già soggiace
pertanto alle linee di indirizzo ministeriali, nonché alla attività di
vigilanza parlamentare dell’apposita Commissione sulla CDP. La norma, in
sostanza, aggiunge a tale controllo quello della Commissione enti gestori con
esclusivo riferimento agli investimenti riguardanti il settore previdenziale. |
Articolo 21– Pubblico
impiego
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.1 21.53 |
I Commissione Lauricella |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 11-bis (ora art. 2, co. 32, dell’A.C.
2679-bis-A), volto ad autorizzare lo scorrimento delle
graduatorie dei concorsi banditi nel 2012 e indetti nel 2013 per l’assunzione
di personale delle forze di polizia prevista dall’articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 90 del 2014. |
21.2 21.82 21.110 21.148 21.199 |
I Commissione Molteni Lombardi Palese Dambruoso |
LNA M5S FI SCpI |
20.11 pom. |
Sopprime il
comma 14, che autorizza, dal 1° gennaio 2015, l’impiego di
personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto
della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla
durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi
in vigore. |
21.64 N.F |
Capodicasa |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 14-bis (ora art. 2, co. 35, dell’A.C.
2679-bis-A), volto a prorogare per il 2015 i rapporti di lavoro
a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale previsti dall’articolo
4, comma 9-bis del decreto-legge n. 101 del 2013. |
21.274 |
Relatore |
|
26.11 |
Aggiunge il
comma 14-bis (ora art. 2, co. 36, dell’A.C.
2679-bis-A), volto ad autorizzare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il 2015 |
Articolo 22– Valorizzazione
del patrimonio immobiliare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.4 N.F. |
Malpezzi |
PD |
18.11 pom. |
Modifica il comma 2 (ora art. 2, co. 38, dell’A.C. 2679-bis-A) integrando la
procedura relativa all’adozione dei piani di razionalizzazione degli spazi
negli immobili pubblici. In particolare all’Agenzia
del demanio è affidato un ruolo di
indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione delle
amministrazioni dello Stato, anche
mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione. È prevista,
inoltre, una clausola di invarianza finanziaria. Sono presenti, infine,
modifiche di carattere formale. |
22.3 N.F. |
Malpezzi |
PD |
18.11 pom. |
Aggiunge il comma 3 (ora
art. 2, co. 39, dell’A.C. 2679-bis-A) con il quale sono inserite
alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici.
In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è
attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza
sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per
l’esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità. In secondo luogo è ripristinata
la gestione accentrata da parte
dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono
autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici
presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e
indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del
personale. Tra le finalità del piano
triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia del demanio è inserita la “riqualificazione energetica degli edifici”. Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall’Agenzia del demanio
nell’ambito del piano triennale generale non si applica il limite di spesa
annua del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato, previsto da
disposizioni vigenti. L'esecuzione degli interventi manutentivi da parte di operatori
specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica) è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro,
esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dalle strutture
dell’Agenzia del demanio. Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi di
manutenzione che riguardano i loro immobili. |
Articolo 23 – Valorizzazione
del patrimonio mobiliare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.19 23.13 23.1 |
D’Alia Tancredi Melilli |
PI NCD PD |
19.11 pom. |
Aggiunge i
commi 3-bis e 3-ter (ora art. 2, co. 43-44, dell’A.C. 2679-bis-A) con i quali, rispettivamente: §
è aumentata dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa
per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell’area euro, assistiti dalla garanzia dello Stato (comma
3-bis che modifica il comma 1097
dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, legge n. 296/2006); §
sono riaperti i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o
convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero
dell’Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento
del servizio di tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di
Stato e settore pubblico allargato, conti correnti postali e raccolta del
risparmio postale) e fissare le
relative remunerazioni. L’emendamento inoltre precisa che le remunerazioni
saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero
sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le
attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima
attività, rimane fermo il vigente criterio dell’ammontare della raccolta. Si
chiarisce infine che dette remunerazioni potranno essere riviste non più solo
su base annuale (come invece attualmente previsto), e che tale revisione
potrà avvenire mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche
misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
(comma 3-ter che modifica
l’articolo 2 decreto-legge n. 487/1993). |
Articolo 25 – Riduzione
delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e
delle finanze
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.30 |
Relatore |
|
19.11 pom. |
Modifica l’articolo 25, comma 4 (ora art. 2, co. 49, dell’A.C. 2679-bis-A), al fine di aumentare
da 10 a 13 milioni i risparmi che la Presidenza
del Consiglio dei Ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015, in termini di riduzione delle spese del proprio
bilancio. L’aumento è
posto a copertura degli oneri derivanti dalla modifica apportata dall’emendamento medesimo all’articolo 27, comma 4 (ora art. 2, co. 73, dell’A.C. 2679-bis-A),
che elimina il risparmio di 3 milioni
di euro connessi al trasferimento delle attività svolte dal Ministero degli
Affari esteri relative alla diffusione di notizie italiane mediante testate
giornalistiche italiane e straniere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. |
Articolo 26 – Riduzione
delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.101 0.26.101.4 |
Relatore Governo |
|
26.11 |
Sostituisce il comma 10 (ora
art. 2, co. 63, dell’A.C. 2679-bis-A), che interviene sugli istituti di patronato e assistenza
sociale, riducendo a 75 milioni di
euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio delle
risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti. A
fronte di ciò, si introducono, con il comma 10-bis (ora art. 2, co. 64, dell’A.C.
2679-bis-A), una serie di modifiche alla normativa (legge n.152/2001, che
disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attività degli istituti),
prevedendo, in particolare: § nuovi criteri
di rappresentatività minimi ai fini della costituzione, basati sulla
popolosità delle province in cui gli istituti operano (pari ad almeno il 60%
della popolazione nazionale); § un ampliamento
dell’ambito delle attività
esercitabili, con possibilità di svolgere prestazioni remunerate a
tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati; § l’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza (redatto secondo
modalità definite dal Ministero del lavoro); § una nuova
ipotesi di commissariamento
degli istituti in caso di insufficiente realizzazione di attività oggetto di
finanziamento statale. Il comma
10-ter (ora art. 2, co. 65, dell’A.C. 2679-bis-A) introduce una proroga al 30 giugno 2015 del termine
entro il quale gli istituti devono adeguare
la propria struttura organizzativa
alla riforma operata con l’articolo 1, commi 9-15, della legge n.228/2012. Il subemendamento introduce, inoltre il comma 10-quater (ora art. 2, co. 66, dell’A.C.
2679-bis-A), il quale prevede
che a seguito della riforma dei patronati sono rimodulate, anche con
riferimento ad ulteriori attività che gli stessi possono svolgere, le
modalità di sostegno, al fine di definire – tra l’altro - aliquote
contributive e meccanismi di anticipazione a valere sui contributi incassati
dagli enti previdenziali. Conseguentemente,
a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche: § modifica
l’articolo 17, comma 21 (ora art. 1, co.132, dell’A.C.
2679-bis-A), riducendo di 25
milioni a decorrere dal 2015 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo
interventi strutturali di politica
economica; § alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, alla Legge n. 549/1995, art. 1, comma 43:
Contributi ad enti ed organismi, apportare le seguenti variazioni: 2015: -50.000.000; 2016: -50.000.000; 2017: -50.000.000. |
11.57 N.F. 11.60 N.F. (ex 26.48) |
Ginato Rostellato |
PD M5S |
26.11 |
Modifica il comma 11 (ora art. 2, co. 67, dell’A.C. 2679-bis-A), aumentando da 200 a 238 milioni di euro per l’anno 2015
la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello. La riduzione è volta alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 1-bis introdotto nell’articolo 11 dall’emendamento
medesimo, il quale dispone l’applicazione
di determinati sgravi contributivi a
favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori
in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti. |
26.36 |
Causi |
PD |
26.11 |
Sostituisce il comma 12 (ora
art. 2, co. 68, dell’A.C. 2679-bis-A), riguardante gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria
posti in capo agli operatori finanziari, sostituendo la finalità per le quali
sono utilizzate le informazioni comunicate. In particolare, in luogo di
elaborare con procedure centralizzate specifiche liste selettive di
contribuenti a maggior rischio di evasione, l’Agenzia utilizzerà tali
informazioni per le analisi del
rischio di evasione. In sede di coordinamento formale
è stato espunto il riferimento all’art. 4 del D.Lgs. n. 109/1988, ora
abrogato, ed è stato sostituito con il riferimento all’articolo 10 del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che lo ha
sostituito. |
26.87 U.N.F. |
Di Gioia |
Misto |
26.11 |
Aggiunge il comma 12-bis (ora art. 2, co. 69, dell’A.C. 2679-bis-A) il quale prevede che con DPCM, da adottare entro il 31 marzo 2015,
vengano individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili
nell’ambito dei piani triennali di
investimento dell’INAIL da finanziare con l’impiego di quota parte delle
somme detenute dall’istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. |
Articolo 27 – Riduzione
delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.1 |
III Commissione |
|
19.11 pom. |
Modifica l’Allegato 8 di cui al comma 1 (ora art. 2, co. 70, dell’A.C. 2679-bis-A) - relativo alla riduzione dei contributi agli
organismi internazionali - precisando che con riferimento all’organismo internazionale BRESCE
(Ufficio Regionale per la Scienza e
la Cultura in Europa), la riduzione dei contributi ivi prevista non comporta il recesso dalla
partecipazione italiana all’istituto, bensì, come per altri organismi
indicati nell’Allegato, incide in senso riduttivo solo sull’ammontare dei
contributi. |
27.30 |
Relatore |
|
19.11 pom. |
Modifica il comma 4 (ora art. 2, co. 73, dell’A.C. 2679-bis-A) al fine di eliminare
il risparmio di 3 milioni di euro che la disposizione prevedeva dovesse
derivare dal trasferimento delle
attività svolte dal Ministero degli Affari esteri relative alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche
italiane e straniere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente: modifica l’articolo 25, comma 4 (ora art. 2, co. 49, dell’A.C. 2679-bis-A), al fine di aumentare
da 10 a 13 milioni i risparmi che la Presidenza
del Consiglio dei ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015, in termini di riduzione delle spese del proprio
bilancio. |
27.26 N.F. |
Quartapelle |
PD |
19.11 pom. |
Aggiunge il comma 4-bis (ora art. 2, co. 74, dell’A.C. 2679-bis-A) il quale aumenta da 60 a 65 milioni di euro
per gli anni 2015 e 2016 gli
importi dei contributi destinati a
favore delle azioni di cooperazione
allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, posti a
valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. A tal fine viene novellato il comma 249
dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. |
|
||||
27.03 |
Governo |
|
20.11 pom. |
Aggiunge l’articolo 27-bis (ora art. 2, co. 75, dell’A.C. 2679-bis-A), recante “Rinnovo dei Comitati degli italiani
all’estero”. La disposizione riproduce esattamente il testo
dell’art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, finalizzato all’ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni
dei COMITES (Comitati degli italiani all’estero) – si segnala che il D.L. 168/2014 è in vigore dal 18 novembre, e
che il ddl di conversione è stato presentato alla Camera e assegnato alla
Commissione Affari costituzionali. |
Articolo 28– Riduzioni delle spese e interventi correttivi del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.111 N.F. |
Giancarlo Giordano |
SEL |
26.11 |
Sostituisce il comma 6 (ora art. 2, co. 81, dell’A.C. 2679-bis-A) disponendo che la soppressione delle disposizioni che
prevedono la possibilità di collocare
fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti
che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della
ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del
personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 26,
co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) decorra dall’a.s. 2016/2017 (anziché dalla data di entrata in vigore
della legge di stabilità) Conseguentemente Modifica l’articolo 17, comma 21
(ora art. 1, co. 132, dell’A.C.
2679-bis-A), riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1,7 milioni di
euro nel 2015 e di 43,4 milioni per il 2016. |
28.38 |
Ghizzoni |
PD |
21.11 pom. |
Modifica il comma 19 (ora art. 2, co. 93, dell’A.C. 2679-bis-A) disponendo che, dal 1°
gennaio 2015, l’incarico di Presidente delle Istituzioni dell'alta formazione
e specializzazione artistica e musicale (AFAM)
è svolto a titolo gratuito
(anziché a titolo “onorifico”). |
28.63 N.F. |
Palese |
FI |
26.11 |
Aggiunge i commi 31, 32
e 33, (ora art. 2, co. 100-102, dell’A.C. 2679-bis-A)che prevedono
l’adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturità (art. 4 L. 425/1997), da
applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s. 2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di stabilità deve intervenire un decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Entro lo
stesso termine si provvede, con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti della
commissione. Dalla data di entrata in vigore della nuova
disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni legislative attualmente
vigenti che risulteranno incompatibili. Si segnala che nell’art. 3 del
disegno di legge (richiamato nel comma 32), non si fa più riferimento - a
seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.6 - al Piano “La Buona Scuola”. Inoltre, al comma 33, il
riferimento corretto è all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
(ovvero, all’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1). |
Articolo 30– Riduzione delle
spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.29 N.F. |
Fauttilli |
PI |
20.11 pom. |
Modifica il comma 3 (ora art. 2, co. 106, dell’A.C. 2679-bis-A) al fine di limitare al solo anno 2015 la riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al contributo
quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, che il comma disponeva, invece, nell’importo di 3 milioni
di euro a decorrere dal 2015, di fatto, azzerando l’autorizzazione di spesa. Conseguentemente: Alla Tabella B, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 2016: -3.000.000; 2017: -3.000.000. |
Articolo 31– Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.42 |
Governo |
|
20.11 pom. |
Modifica il comma 16 (ora art. 2, co. 121, dell’A.C. 2679-bis-A)
al fine di consentire, con riferimento alla vendita di immobili di pregio di proprietà della Difesa, la procedura della vendita con il sistema dell’asta in blocco evitando, in tal modo, nel
caso di aste deserte, l’emanazione di nuovi bandi d’asta (per vendita in
blocco si intende quella avente per oggetto l’intero stabile o comprensorio
abitativo e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti). L’emendamento riduce, inoltre, i termini attualmente previsti per
taluni adempimenti inerenti al procedimento di vendita con il sistema
dell’asta e, in particolare, i termini per l’eventuale visita degli
alloggi in vendita con il sistema dell’asta da parte dei dipendenti del
Ministero della difesa che ne facciano richiesta (riduzione da 60 a 30
giorni), l’accettazione del prezzo di vendita e conseguente trasmissione
della caparra confirmatoria (riduzione da 30 a 15 giorni) e il rogito
notarile (riduzione da 120 a 60 giorni). |
31.43 |
Governo |
|
20.11 pom. |
Aggiunge il
comma 20-bis (ora
art. 2, co. 125, dell’A.C. 2679-bis-A) che differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto
dall’articolo 2190 del Codice dell’ordinamento militare entro il quale le
unità produttive e industriali gestite dall’Agenzia industrie difesa (AID)
devono conseguire l’obiettivo
dell’economica gestione, assicurando una riduzione delle spese per il
personale con contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento
rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. Inoltre, si
dispone la proroga dal 2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti dell’Agenzia Industrie difesa. Infine, l’emendamento
ridetermina in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell’Agenzia industrie difesa. |
31.44 N.F. |
Governo |
|
20.11 pom. |
Aggiunge il
comma 20-bis (ora art. 2, co. 126, dell’A.C.
2679-bis-A) che prevede l’integrale
assegnazione alla società “Difesa Servizi SPA” delle risorse derivanti dalla
gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi, al fine
dello svolgimento delle attività negoziali proprie della stessa società. Tali
risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello
stato di previsione del Ministero della Difesa. A
tal fine è modificato l’articolo 535, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010. |
Articolo 32– Riduzione delle
spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.54 |
Governo |
|
26.11 |
Modifica il comma 1 (ora art. 2, co. 127, dell’A.C. 2679-bis-A) - che dispone
l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che
assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la
sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – aggiungendo la previsione che
autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. Aggiunge inoltre il comma 5-bis (ora art. 2, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), volto a prevedere
che una quota delle disponibilità
in conto capitale a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le attività di competenza del medesimo Ministero finanziate a
valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1 della
legge n. 499/1999, può essere destinata a favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari (vedi di seguito, tabella E)
. L’emendamento dispone altresì le seguenti modifiche alla Tabella A, volti ad incrementare gli accantonamenti
relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell’Interno, apportare le seguenti modificazioni: 2015: + 100.000.000; 2016: + 100.000.000; 2017: + 100.000.000. Ministero della Difesa, apportare le seguenti modificazioni: 2015: +10.000.000; 2016: +10.000.000; 2017: +10.000.000. Tali accantonamenti sono destinati,
rispettivamente, al finanziamento dei lavori
socialmente utili del comune e della provincia di Napoli e del comune di
Palermo (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.67/1997), nonché ai Prefetti della regione Campania per
le azioni di sicurezza e contrasto della combustione illecita dei rifiuti
(articolo 3, comma 2, del decreto-legge
n.136 del 2013). Si osserva che gli aumenti
dei suddetti accantonamenti di
tabella A, relativi ai Ministeri dell’interno e della difesa, risultano di fatto azzerati ad opera dall’emendamento 17.498 del Relatore,
il quale dispone la costituzione di un Fondo appositamente destinato al
finanziamento di tali finalità. L’emendamento
introduce altresì, nella Tabella E,
i rifinanziamenti relativi alle seguenti autorizzazioni di spesa: a) Legge n.
499/1999, art. 4: attività di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali: 2015: +
10.000.000; 2016: +
10.000.000; 2017: +
10.000.000. L’incremento è da ricondursi alla finalità di favorire l’integrazione
di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari. b) Inserire la seguente voce: D.Lgs. n. 185/2000 - Assegnazioni all’ISMEA – Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate per
l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego nel settore agricolo (cap. 7253): 2015: +
10.000.000; 2016: +
10.000.000; 2017: + 10.000.000. Come indicato nella relazione allegata all’emendamento, lo
stanziamento è destinato all’imprenditoria giovanile e al ricambio
generazionale in agricoltura per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nell’ambito di quanto
disposto dal titolo I, Capo III del D.Lgs. n. 185/2000. Si sottolinea che l’emendamento ha natura tecnica, in quanto volto a reintrodurre
nel testo, mediante inserimento in sede tabellare, delle disposizioni di
rifinanziamento che erano già previste nel disegno di legge presentato dal
Governo, secondo una formulazione che è stata tuttavia oggetto di stralcio. |
32.1 |
XIII Commissione |
|
26.11 |
Modifica i commi 1-3 (ora art. 2, co. 127-129, dell’A.C.
2679-bis-A) prevedendo che la denominazione del nuovo istituto che
nascerà dall’incorporazione dell’INEA nel CRA non sarà più quella di Agenzia
unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l’analisi
dell’economia agraria ma di Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, conservando
la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione. Viene poi previsto che il piano che
il Commissario deve predisporre per il rilancio e la razionalizzazione
dell’attività di ricerca abbia durata triennale e che la riduzione del 10 %
abbia riguardo non tanto agli oneri amministrativi e alle spese per il
personale ma in generale alle spese correnti. Infine viene richiesto che
sulla direttiva di indirizzo triennale dell’attività sia richiesto il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
32.55 |
Relatore |
|
26.11 |
Sostituisce
il comma 4 (ora art. 2, co. 130, dell’A.C.
2679-bis-A), che – nella sua formulazione vigente – a decorrere
dal 1 gennaio 2015 aumenta dal 22% al 26,5% l’aliquota di accisa agevolata
per l’utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli,
orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica. L’emendamento
- anziché procedere ad un aumento dell’accisa per tutti i soggetti - provvede
a ridurre la quantità di gasolio da immettere a regime agevolato: la nuova
formulazione del comma 4 pertanto dispone che i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego
agevolato sono ridotti - a decorre
dal 1° gennaio 2015 – del 23 per cento,
anziché del 15 per cento come previsto dalla normativa vigente. La misura di intervento sul gasolio agricolo
introdotta con la sostituzione del comma in oggetto è prevista a parziale
copertura delle diverse misure introdotte dall’emendamento in esame, di cui
all’articolo 5 (ora art. 1, co. 16, dell’A.C.
2679-bis-A) e alle
Tabella A ed E. |
Articolo 33 – Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello
Stato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.4 33.7 33.1 33.3 |
Galati Di Gioia Causi G.Galli |
FI Misto PD PD |
18.11 pom. |
Aggiunge il
comma 3 (ora art. 2, co. 135, dell’A.C.
2679-bis-A), con il quale si interviene sulla
disciplina del regime fiscale
applicabile ai fini delle imposte indirette ed indirette della Cassa depositi e prestiti e delle
relative operazioni di raccolta, recentemente introdotto dal decreto-legge n.
91 del 2014, sopprimendo la
disposizione che subordina l’attuazione della nuova disciplina all’autorizzazione della Commissione
europea. La norma cui
fa riferimento l’emendamento è l’articolo
22-quinquies del suddetto
decreto-legge, il cui comma 1 stabilisce, per i titoli emessi nell’ambito della Gestione separata della Cassa,
che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e di
altri titoli della raccolta postale siano assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura applicabile ai titoli di
Stato. Il medesimo comma stabilisce altresì che alla Cassa si applichino
le disposizioni in materia di Ires e Irap, l’esenzione in materia imposte di
registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l’imposta sostitutiva e le altre
norme fiscali previste per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e
lungo termine e assimilate. L’attuazione
della nuova disciplina viene
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto
dispone il comma 2, che viene ora soppresso dall’emendamento in
commento. Conseguentemente la rubrica dell’articolo è così modificata: “Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato nonché
ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa”. |
Articolo 34 – Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e
proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica “mista”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.17 |
Governo |
|
18.11 pom. |
Modifica il comma 2 (ora art. 2, co. 137, dell’A.C.
2679-bis-A) posponendo
di un mese – vale a dire dal 1° gennaio 2015, ora previsto
della norma, al 1° febbraio 2015 -
il termine entro il quale, a
seguito dell’assoggettamento delle camere di commercio al sistema di
tesoreria unica dello Stato disposto dall’articolo, i tesorieri o i cassieri
delle camere medesime sono tenuti a versare
le rispettive disponibilità liquide presso apposite contabilità
speciali che saranno aperte presso la tesoreria statale. Lo slittamento
del termine, volto a consentire agli enti interessati di assumere le
necessarie misure organizzative, riduce di 1,4 milioni nel 2015 gli effetti
di risparmio ascritti all’articolo. Conseguentemente: Alla tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-1.400.000. |
Articolo 35 – Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.258 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il comma 8-bis (ora
art. 2, co. 149, dell’A.C. 2679-bis-A) volto ad integrare le norme sul patto di stabilità
della Regione siciliana per
gli anni 2014-2017, stabilite dall'articolo 42,
commi 5-8 del decreto legge 133/2014 (legge di conversione 164/2014) in attuazione dell'accordo del 9 giugno 2014. Il comma 5 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione,
in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786
milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro.
Tale norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la
definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal
2014 al 2017. Rimane ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in
conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico
delle autonomie speciali. In tale caso, aggiunge la norma in esame, il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione entro il 30
giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato. |
35.1 35.241 35.177 |
Marchi Fauttilli Palese |
PD PI FI |
21.11 pom. |
Modifica il comma 16 (ora
art. 2, co. 157, dell’A.C. 2679-bis-A) al fine di sopprimere la previsione secondo la
quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni a decorrere
dall'anno 2015 nell’ordine di 1.200 milioni di euro annui, debba essere
realizzato esclusivamente attraverso
una riduzione delle spese correnti. |
35.10 N.F. 35.176 N.F. 35.53 N.F. |
Marchi Palese Busin |
PD FI LNA |
26.11 |
Aggiunge il comma 16-bis (ora
art. 2, co. 158, dell’A.C. 2679-bis-A) che definisce il concorso dei
comuni alla riduzione della spesa pubblica nella misura complessiva di 1.200
milioni a decorrere dall'anno 2015. La modifica è volta a ridurre, fermo restando l’obiettivo
complessivo di contenimento della spesa, del
50 per cento la misura del concorso alla riduzione di spesa per
l’anno 2015 dei comuni colpiti
da determinati eventi sismici
negli ultimi anni (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013). |
35.24 N.F. |
Pastorino |
PD |
26.11 |
Aggiunge il comma 16-bis (ora
art. 2, co. 159, dell’A.C. 2679-bis-A), mediante il quale si introducono disposizioni
in favore delle unioni e fusioni di
comuni prevedendo che: a) ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto
della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si
applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla
normativa vigente per l’assunzione mediante contratti a tempo determinato,
fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta
dai singoli enti nell’anno precedente la fusione, ed i vincoli generali
sull’equilibrio dei bilanci; b) per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni
fondamentali ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 –
vale a dire mediante unione ovvero mediante convenzione – le spese di
personale e le facoltà di assunzione sono considerate “in maniera cumulata”
tra i comuni medesimi mediante “forme di compensazione” tra gli stessi, nel
rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell’invarianza
della spesa complessiva; c) il contributo di 5 milioni stabilito dall’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 – che ha stabilito per l'anno 2013,
una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di
solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di
cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già
riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art.53, comma
10 L.388/2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per
l’esercizio associato delle funzioni. Si osserva che la disposizione
di cui al punto 2 appare formulata in termini non del tutto chiari,
soprattutto con riguardo alle competenze e procedure che dovrebbero
presiedere all’applicazione della disposizione medesima ed, inoltre, non
prevedendo un rinvio ad una disciplina di rango secondario, che potrebbe
risultare necessaria in sede di attuazione. |
Articolo 36– Pareggio di bilancio delle regioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.27 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 2-bis (ora
art. 2, co. 164, dell’A.C. 2679-bis-A) volto a sopprimere un adempimento posto a carico di quelle regioni a cui sono state assegnate
anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti - secondo le norme
stabilite dal D.L. 35/2013, al fine ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere
nuovi mutui; l'adempimento – osservanza del patto di stabilità e bilancio
regionale in equilibrio strutturale, sottoposti ai tavoli di verifica – oltre
che gravoso, non si ritiene più necessario alla luce della disciplina,
introdotta dall'articolo 36 in esame, che impone alle regioni il
conseguimento del pareggio di bilancio come nuova modalità di controllo della
spesa pubblica e che si ritiene garantisca che il bilancio regionale sia 'in
equilibrio strutturale'. Secondo quanto
disposto dall'articolo 4 del citato
D.L. 35/2013, abrogato dalla
norma in esame, le regioni che abbiano sottoscritto i contratti per ottenere
anticipazioni di somme per il pagamento dei debiti (sia in relazione a debiti
propri che in relazione ai debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale), sono tenute oltre che all'osservanza del patto di stabilità come
già previsto nella legislazione vigente, alla verifica che il bilancio
regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Queste
condizioni sono necessarie per la sottoscrizione di mutui o prestiti a
qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità, come pure per prestare garanzie
per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società
controllati o partecipati. La verifica delle suddette condizioni è affidata
ai due Tavoli di verifica previsti dalla normativa sugli adempimenti per
l'erogazione delle anticipazioni per il pagamento dei debiti delle regioni
(art. 2 D.L. 35/2013) e per il pagamento dei debiti in ambito sanitario (art.
3 D.L. 35/2013) e deve essere recepita con deliberazione del Consiglio dei
ministri. |
1.4 |
Governo |
|
18.11 ant. |
Sopprime il
punto 4) del comma 6 (ora art. 2, co. 168, dell’A.C.
2679-bis-A), eliminando la
disposizione che prevedeva l’esclusione
dai saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle
risorse del cofinanziamento nazionale
dei fondi strutturali, nel limite di 500
milioni di euro. Si
ricorda che la soppressione della norma, che determina un miglioramento dell’indebitamento netto
nel 2015 di pari importo, concorre alla riduzione complessiva
dell’indebitamento di complessivi 4,5 miliardi di euro richiesto dalla
Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del procedimento di
valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 (cfr. la scheda relativa all’art. 1, co. 1). Per quanto
concerne l’esclusione delle spese relative al cofinanziamento nazionale dai
saldi rilevanti per il pareggio del bilancio delle regioni, si ricorda che resta fermo quanto già previsto, in
materia, dall’articolo 16, comma 2 (ora
art. 1, co. 107, dell’A.C. 2679-bis-A), del disegno di legge, riformulato peraltro dall’emendamento in
esame, che dispone una analoga
esclusione dai saldi delle spese relative al cofinanziamento per un
importo pari ai proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle
frequenze (prevista dal primo comma dell’articolo 16 medesimo), nel limite
massimo di 700 milioni di euro. Pertanto,
l’esclusione dai saldi delle spese effettuate a valere sulle risorse dei
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, originariamente
prevista dal provvedimento in esame nell’importo complessivo di 1.200 milioni
di euro (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 16, comma 2 e
dell’art. 36, comma 6, punto 4), viene ora mantenuta nel solo limite di 700
milioni di euro. In sede di coordinamento formale, la deroga
recata dall’articolo 16, comma 2, è stata ricondotta nell’alveo della
disciplina recata dall’articolo 36 del disegno di legge in esame, relativo al
pareggio di bilancio delle regioni, nell’ambito del comma 7 di tale articolo
il quale dispone espressamente la non applicazione delle disposizioni
che individuano esclusioni di entrate e di spese dai saldi finanziari
rilevanti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio non previste dall’articolo 36 medesimo, salvo quanto disposto
dall’articolo 16, comma 2. |
Articolo 37– Riduzione degli
obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.166 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Modifica il comma 1 (ora art. 2, co. 185, dell’A.C. 2679-bis-A) al fine di rideterminare le percentuali da applicare
alla spesa corrente media 2010-2012
per il calcolo dei saldi obiettivo rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017. La variazione delle percentuali è funzionale a compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni recate dal nuovo comma
3-bis dell’articolo 38, introdotto dall’emendamento medesimo, che
ha stabilito una maggiore gradualità
nella costituzione dell'accantonamento
al Fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. la scheda relativa all’articolo 38), il cui stanziamento di
bilancio rileva, in termini di
competenza, nel saldo finanziario
valido ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali. Sostituisce il comma 2 (ora
art. 2, co. 186, dell’A.C. 2679-bis-A) - che prevede la rilevanza nei saldi-obiettivo del patto degli
stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità - al fine di prevedere
che per l’anno 2015 le percentuali da applicare per il
computo dei saldi obiettivo degli enti locali possono essere modificate sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità
per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio.
A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto
del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia
esigibilità nell'anno precedente. |
37.87 N.F. 0.37.87.1 |
Governo Relatore |
|
21.11 pom. |
Modifica il comma 1 (ora art. 2, co. 185, dell’A.C. 2679-bis-A), relativo alle
modalità di calcolo dei saldi obiettivo del patto di stabilità interno per
gli enti locali per gli anni 2015-2017, disponendo che i saldi obiettivo dei singoli enti possono essere rideterminati, entro la data del 31 gennaio 2015, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città, al fine di tener conto: § delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane, dei maggiori
oneri connessi agli eventi calamitosi,
degli interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici; nonché § degli interventi di messa in sicurezza del territorio, dei maggiori oneri
connessi all’esercizio della funzione di ente
capofila, di quelli relativi a sentenze
passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi
connessi a cedimenti strutturali
(subemendamento 0.37.87.1). La diversa distribuzione tra i singoli enti del contributo richiesto
dal patto di stabilità interno è tuttavia effettuata fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, nel rispetto
dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La norma prevede, inoltre, che decorso il predetto termine senza che
si sia proceduto alla rideterminazione, gli obiettivi finanziari di ciascun
ente sono quelli individuati sulla base della ordinaria procedura, che
prevede l’applicazione alla spesa corrente media degli anni 2010-2012 delle
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della
legge n.183 del 2011. A tal fine, è novellato il comma 2 dell’articolo 31 della legge n.
183/2011 (stabilità per il 2012). |
37.88 0.37.88.1 |
Governo Marchetti |
PD |
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 9-bis (ora art. 2, co. 194, dell’A.C.
2679-bis-A) il quale reca le regole per l’assoggettamento al patto
di stabilità interno dei comuni
istituiti a seguito di fusione, a
tal fine aggiungendo un ultimo periodo al comma 23 dell’articolo 31 della
legge n. 183/2011, relativo alla disciplina applicabile agli enti di nuova
istituzione. Per i comuni istituiti a seguito di fusione è
prevista l’applicazione delle regole del patto dal quinto anno successivo
a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi
programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze
dell’ultimo triennio disponibile. A seguito del
subemendamento 0.37.88.1, tale disciplina si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011. Il subemendamento aggiunge inoltre il comma 9-ter
che limita alle province le
ulteriori disposizioni contenute nel citato comma 23 dell’art. 31 della legge
n. 183/2011 - prima valide per tutti gli enti locali di nuova istituzione -
che dispone l’assoggettamento alle regole del patto, per quelle istituite dal
2011, dal terzo anno successivo a
quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, il comma
23 prevede che tali enti assumano, come base di riferimento, le risultanze
dell’anno successivo alla istituzione medesima. Rientrano, inoltre, in tale
disciplina le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo
di province di nuova istituzione. |
37.89 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge
il comma 9-bis (ora art. 2, co. 195, dell’A.C.
2679-bis-A) il quale interviene sul sistema di premialità previsto in
favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi
del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, consistente in un
alleggerimento degli obiettivi finanziari annuali programmati. Il
comma è volto a modificare la
procedura che consente la riduzione
degli obiettivi annuali degli enti locali rispettosi del Patto, in un importo complessivo commisurato agli
effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione comminata nei
confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo di patto,
operata a valere sui trasferimenti erariali. In
particolare, la modifica è finalizzata ad eliminare la previsione dell’emanazione del decreto annuale del
Ministro dell’economia, d'intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che autorizza la riduzione degli obiettivi programmatici degli
enti ed introducendo, invece, in suo luogo la previsione di un decreto del Ministero dell’economia
che, sentita la Conferenza
medesima, definisca i criteri e le
modalità per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti. L’emendamento
è volto, in tal modo, a semplificare la procedura suddetta per due profili,
il primo che prevede un parere – e non più una intesa – da parte della
Conferenza Stato-città, ed il secondo che dispone, secondo quanto desumibile
dal testo e dalla relazione illustrativa dell’emendamento, un unico decreto
(non più annuale, dunque) di contenuto generale sulla riduzione degli
obiettivi, che, in quanto emanato dal Ministero, anziché dal Ministro,
potrebbe avere anche natura dirigenziale, ovvero direttoriale o simile. Poiché peraltro la riduzione degli
obiettivi deve essere necessariamente operata con cadenza annuale, non
risulta chiaro – in base alla formulazione dell’emendamento - quale sia lo
strumento mediante il quale la stessa verrà operata. |
Articolo 38– Norme varie in materia di enti territoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.166 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il comma 3-bis (ora
art. 2, co. 199, dell’A.C. 2679-bis-A) volto a introdurre una maggiore gradualità per gli enti locali
nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che deve
essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di
cui al D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, si prevede che nel 2015
(primo esercizio di applicazione
della disciplina armonizzata), la quota dell’importo dell’accantonamento da
stanziare in bilancio, invece del vigente 50%, sia pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento
come quantificato nell’apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di
dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione; tale quota è
incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di
sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Nel 2016 lo
stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità
dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55%
dell’accantonamento (in luogo del vigente 75%), nel 2017 pari almeno al 70%;
nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019 (anziché dal 2017
come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo. A tal fine, è modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo
all’attuazione del "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”, di cui al D.Lgs. n. 118/2011. La maggiore gradualità introdotta per la
determinazione dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità
da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti locali comporta - secondo
la Relazione tecnica allegata all’emendamento - effetti positivi sull'indebitamento
netto stimati pari a complessivi 1.889 milioni di euro (1.750 milioni per i
comuni e 139 milioni per le province). Conseguentemente: Modifica l’articolo 37, commi 1 e 2 (ora art. 2, co. 185-186, dell’A.C. 2679-bis-A) al fine di rideterminare le percentuali da applicare
alla spesa corrente media 2010-2012
per il calcolo dei saldi obiettivo rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017, in maniera tale
da compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla
maggiore gradualità nella costituzione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che
comportano una riduzione dell’importo
dell’accantonamento medesimo, il cui stanziamento nel bilancio di
previsione degli enti locali, in termini di competenza, rileva nel saldo
finanziario valido ai fini del patto medesimo. |
38.167 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Modifica i commi 6 e 7 (ora art. 2, co. 202, dell’A.C. 2679-bis-A). Al comma 6 (ora art. 2, co. 202, dell’A.C. 2679-bis-A) è precisato: §
che ai Comuni non sono dovuti canoni di
locazione per i propri immobili adibiti a sede di uffici giudiziari; §
che il trasferimento al Ministero della
giustizia della titolarità alle spese obbligatorie per gli uffici
giudiziari (al 1° settembre 2015) non
comporta il trasferimento anche dei rapporti contrattuali in corso (ad
es., per elettricità, telefono, pulizie, ecc.); §
che rimangono
in capo ai Comuni, sia le posizioni creditorie che quelle debitorie esistenti
al momento del trasferimento; §
che il
Ministero della giustizia subentra in detti rapporti contrattuali, fatta
salva la facoltà di recesso; §
che, anche dopo
il 1° settembre 2015, i locali demaniali destinati a uffici giudiziari
possano conservare tale destinazione. Una
integrazione del comma 7 (ora art. 2, co. 203, dell’A.C. 2679-bis-A)
stabilisce, poi: §
l’istituzione di un apposito capitolo nel bilancio
del Ministero della giustizia su cui far affluire, al 1° settembre 2015, le
risorse di bilancio che residuino a tale data sul cap. 1551; §
che per il
2015, le spese obbligatorie sostenute dai comuni sono rimborsate con decreto interministeriale
giustizia-economia-interno in base ai consuntivi delle spese
effettivamente sostenute dai comuni. |
38.2 |
Marchi |
PD |
21.11.pom |
Aggiunge il
comma 14-bis (ora art. 2, co. 211, dell’A.C.
2679-bis-A), che proroga all’anno
2015 l’applicazione della
disciplina concernente l’utilizzo dei
proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in
materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che è contenuta
nell’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
2008). Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 fino all’anno in
corso, i predetti proventi per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di
spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente
per spese di manutenzione ordinaria
del verde, delle strade e del
patrimonio comunale. L’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 ha disciplinato il
regime di utilizzo dei proventi dal 2008 fino al 2012. Il comma 4-ter
dell’articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, che ha modificato il
citato comma 8 dell’articolo 2, ne ha poi disposto l’applicazione anche per
gli anni 2013 e 2014. Da ultimo, il comma 1 dell’articolo 13 del D.L. 47/2014
ha prorogato all’anno 2015, limitatamente al Comune di Milano, l’applicazione
della disciplina prevista dall’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del
2007 (legge finanziaria 2008) per finalità collegate alla realizzazione del
grande evento EXPO 2015. |
38.169 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il comma 14-bis (ora
art. 2, co. 212, dell’A.C. 2679-bis-A), con il quale si consente agli
enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative a passività relative all’emissione di
strumenti obbligazionari (o ad altri titoli che prevedano il rimborso del
capitale in un’unica soluzione), di rinegoziare ulteriormente i mutui
relativi a tali operazioni, per una durata massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione; ciò
al fine di una più agevole gestione del debito pregresso da parte degli enti
interessati. Conseguentemente: Alla Tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -4.000.000; 2016: -4.800.000; 2017: -4.800.000. |
38.168 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il comma 14-bis (ora art. 2, co. 213, dell’A.C. 2679-bis-A)s volto ad introdurre alcune
modifiche alla disciplina in tema di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato al
1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento
straordinario dei residui, nell’ambito delle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni
e degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare, il comma modifica l’articolo 3 del
citato D.Lgs. n. 118, apportando le seguenti integrazioni: § è modificato il comma 15,
prevedendo l’emanazione di un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze in luogo di un DPCM per la definizione delle modalità e dei tempi di
copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014; §
è rinviato ad un decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno sentita la Conferenza Unificata, la definizione di tempi e
modalità per l’acquisizione delle
informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine
dell’emanazione del decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di
copertura dell'eventuale maggiore disavanzo (comma 15). I tempi di copertura
sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo
risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi secondo
modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della
dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non
dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono
tenuti ad effettuare il ripiano in una tempistica più breve prevista dal
decreto concernente la disciplina definitiva delle modalità e dei tempi del
ripiano. §
è modificato il comma 16 (relativo al periodo transitorio nelle more dell’emanazione del decreto di cui
al precedente comma 15) estendendo a
30 esercizi finanziari
rispetto agli attuali 10 esercizi (ripiano per il 10 per cento annuo) il
periodo temporale per ripianare l’eventuale disavanzo di amministrazione
determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo
accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Modifica il comma
3 (ora art. 2, co. 198,
dell’A.C. 2679-bis-A) differendo dall’esercizio 2022 all’esercizio 2042 il termine per la copertura dell’eventuale disavanzo relativamente agli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato
il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012; per gli enti che hanno
effettuato il riaccertamento dei residui il 1° gennaio 2014 tale termine è
ora spostato all’anno 2043 (in luogo del 2023 previsto dal disegno di legge). |
38.170 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 14-bis (ora art. 2, co. 214, dell’A.C.
2679-bis-A) volto ad aumentare
i limiti massimi di indebitamento degli enti locali, rappresentati
dall’incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti (attualmente
fissati all’8 per cento), al fine di favorire la ripresa degli investimenti
degli enti locali. In
particolare, il comma incrementa, a decorrere dal 2015, dall’8 al 10 per
cento la percentuale massima degli interessi passivi rapportata alle
entrate correnti che gli stessi enti devono rispettare in caso di assunzione
di nuovi mutui o di accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato. A tal fine è novellato l’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Si sottolinea,
comunque, che l'eventuale incremento delle spese di investimento degli enti
locali interessati è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno. |
38.171 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 14-bis (ora art. 2, co. 215, dell’A.C.
2679-bis-A) con il quale si istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 125
milioni di euro per l’anno 2016
e 100 milioni per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2020. Il fondo è
finalizzato alla concessione di un contributo
in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà
dal 2016, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero
dell’interno. Conseguentemente: Modifica l’articolo 17, comma 21 (ora art. 1, co. 132, dell’A.C. 2679-bis-A), riducendo di
pari ammontare (125 milioni nel 2016 e 100 milioni annui dal 2017 al 2020) lo
stanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (Fondo ISPE). |
38.108 |
Marchi |
PD |
21.11 pom. |
Aggiunge
il comma 14-bis (ora art. 2, co. 216, dell’A.C.
2679-bis-A) con il quale si proroga di un anno – dal 31 dicembre
2014 al 31 dicembre 2015 – l’innalzamento
da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria
disposto dall’articolo 2, comma 3-bis,
del decreto-legge n. 4/2014, al fine di agevolare
il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi di pagamento
nelle transazioni commerciali, di
cui al decreto legislativo n. 192 del 2012. |
38.110 |
Marchi |
PD |
21.11 pom. |
Inserisce il comma 14-bis (ora art. 2, co. 217, dell’A.C. 2679-bis-A), che
consente agli enti locali che sperimentano l’applicazione delle nuove
regole in materia di contabilità (di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le
proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi
documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla
normativa ordinaria sull’ordinamento finanziario degli enti locali. Tale
normativa è rinvenibile sostanzialmente nell’articolo 174 del TUEL (D.Lgs. n.
267/2000), in cui si dispone che lo schema di bilancio di previsione,
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare entro il 15
novembre dell’anno. Termine che pertanto l’emendamento ora riferisce
anche agli enti locali in sperimentazione. Quest’ultima, si rammenta, cessa
al 31 dicembre 2014, atteso che, come disposto dall’articolo 78 del D.Lgs. n.
118 sopra citato, essa ha durata triennale, decorrente dal 2012. I termini suddetti dovrebbero valere dal 2015 per
tutti gli enti locali, sia quelli che non hanno preso parte alla
sperimentazione che quelli che vi hanno partecipato, e pertanto cessa a
partire dal tale anno |
38.64 N.F. |
Lenzi |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 14-bis (ora
art. 2, co. 218, dell’A.C. 2679-bis-A) che proroga fino al 31 dicembre 2015, in
luogo del 31 dicembre 2014, il termine
per il riconoscimento del compenso per
prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato
di emergenza, per gli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012 (ossia i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Al relativo onere si provvede nel limite
delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei suddetti
Commissari delegati. Il comma 3 dell’articolo 6-sexies del D.L.
43/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015) autorizza a riconoscere, con
decorrenza 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 (termine ora prorogato al
31 dicembre 2015) alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e
titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del
rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di
lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle
attività conseguenti allo stato di emergenza delle regioni compenso per
prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di
emergenza. Agli oneri derivanti da
quanto previsto dal comma si provvede attraverso il ricorso al Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall’articolo 2, comma
1 del D.L. 74/2012. Il comma 6
dell’art. 2 del D.L. 74/2012 stabilisce che i presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui
sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi
previsti. Sulle
contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie
a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,
Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni
2012, 2013 e 2014, le risorse assegnate dal decreto di riparto del suddetto
fondo presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1,
comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per
conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli
interventi previsti, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno
degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive
regioni. |
38.114 N.F. |
Marchi |
PD |
26.11 |
Aggiunge
il comma 14-bis (ora art. 2, co. 219, dell’A.C.
2679-bis-A) che interviene sulla vigente disciplina della redazione di un bilancio stabilmente
riequilibrato ad opera degli enti
locali in dissesto finanziario,
nella parte in cui si prevede che l’ipotesi di bilancio riequilibrato sia
trasmesso al Ministero dell’interno, che può approvare ovvero respingere il
documento in relazione all’esito dell’esame dello stesso da parte della
Commissione per la finanza locale. L’emendamento dispone che, in caso di inizio mandato, l’ipotesi di bilancio in questione, se già trasmessa al Ministero
dalla precedente amministrazione, possa essere sostituita dalla nuova amministrazione entro tre mesi dall’insediamento. Aggiunge
il comma 14-ter (ora
art. 2, co. 220, dell’A.C. 2679-bis-A) che estende all’esercizio 2015 l’applicazione della
disposizione che consente agli enti
locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio
finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte
della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio,
previa deliberazione consiliare. |
38.172 |
Relatore |
|
26.11 |
Modifica il
comma 14 (ora art. 2, co. 210, dell’A.C.
2679-bis-A) al fine di
aumentare a 60 milioni di euro, rispetto ai 50 milioni indicati nel testo
originario, lo stanziamento statale, per l’anno 2015, previsto per
la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 a favore del comune di Milano, per i maggiori
oneri sostenuti per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto
pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all’Evento
medesimo. Aggiunge il
comma 14-bis (ora art. 2, co. 221, dell’A.C.
2679-bis-A) volto ad escludere
la Società Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, in considerazione del
suo scopo sociale, dall’applicazione delle norme di contenimento delle spese per l’acquisito di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con
forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente, a carico
dei soggetti inclusi nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica). Resta fermo il
limite di spesa delle risorse disponibili previste dalla legislazione vigente
per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l’applicazione
delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche. L’art. 1, commi
2 e 3 della legge n. 196 del 2009, ai fini della applicazione delle
disposizioni in materia di finanza pubblica, stabiliscono la ricognizione
degli enti e dei soggetti identificati come amministrazioni pubbliche a fini
statistici, nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), periodicamente aggiornato sulla base delle definizioni di
cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea. La Società Expo
s.p.a. rientra tra i soggetti inclusi nell’elenco Istat come indicato nel
Comunicato Istat del 10 settembre 2014. Conseguentemente: Alla Tabella B, Ministero
dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015:
-10.000.000. |
|
||||
38.043 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Aggiunge l’articolo 38-bis (ora art. 2, co. 222, dell’A.C.
2679-bis-A), recante “Disposizioni in
materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici”. L’articolo interviene sull’individuazione dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012 esentati
dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti,
come previsto dall'art. 23-ter, comma 2, del D.L. 90/2014, al fine di ricomprendere, a decorrere dal 12 novembre 2014, in tali territori, anche quelli delle
regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. Si ricorda,
infatti, che il D.L. 74/2012, che contiene misure urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, si applica anche ai territori
delle province di Mantova e Rovigo. La disposizione
introdotta è identica all’art. 3 del D.L. n. 165/2014, che è entrato in
vigore il 12 novembre 2014 ed è in corso di conversione (A.C. 2715). L'articolo 23-ter,
comma 2, inserito nel corso dell'esame parlamentare del D.L. 90/2014,
escludeva nella sua formulazione previgente, l'applicazione della disciplina
dettata dal comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei
contratti pubblici di lavori, beni e servizi, (che prevede la
centralizzazione, attraverso forme di aggregazione, delle procedure di
acquisizione di lavori, servizi e beni, per tutti i comuni non capoluogo di
provincia) per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione: - delle località dell'Abruzzo indicate nel D.L.
39/2009; - delle località dell'Emilia-Romagna indicate nel D.L.
74/2012. In sede di coordinamento
formale è stata introdotta la disposizione che dispone l’abrogazione del D.L. 11 novembre 2014, n. 165 |
38.044 |
Relatore |
|
21.11 pom. |
Aggiunge l’articolo 38-bis (ora art. 2, co. 223, dell’A.C. 2679-bis-A), recante modifiche al
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede, con decorrenza dal 12 novembre 2014: §
che la norma di copertura
prevista dal comma 8-quater
dell'art. 4 del D.L. 133/2014 non fa riferimento all'intero articolo 4,
rubricato misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli
Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali, ma solamente alla proroga dei contratti di
locazione, in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo
dell'aprile 2009, disposta dal precedente comma 8-ter (comma 1, lettera a); Il comma 8-ter concede la facoltà di prorogare
fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di 900.000 euro per l'anno 2015 e
300.000 euro per l'anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i
contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo
previsti rispettivamente dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010,
n. 3870, e dall'articolo 27 dell'O.P.C.M. del 30 dicembre 2010, n. 3917, per
i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio
economico e sociale, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di
stanziamento annuali iscritti in bilancio. §
la possibilità di effettuare interventi di vario
genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture,
inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie
per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre
opere lineari di pubblico interesse) nei
siti inquinati in cui sono in
corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e
bonifica (comma 1, lettera b). La norma modifica
il comma 7 dell'art. 34 del D.L. n. 133/2014, riguardante le procedure in
materia di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, al fine di
ripristinare sostanzialmente la formulazione iniziale della norma nel testo
licenziato dal Consiglio dei ministri in quanto le modifiche inserite nel
corso dell’esame parlamentare della disposizione - secondo quanto evidenziato
nella relazione di accompagnamento e nel preambolo del decreto legge n. 165
del 2014 – erano suscettibili di determinare “oneri non quantificati e privi
di idonea copertura finanziaria”. Nel corso
dell'esame parlamentare il comma 7, invece, è stato modificato al fine di: -
circoscriverne
l'applicazione ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali; -
prevedere, per
tali siti, l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse
alla realizzazione degli interventi ed opere succitati ai quali - nel corso
dell'esame parlamentare - sono stati aggiunti gli interventi e le opere di
bonifica. Restano ferme
le condizioni per l'effettuazione degli interventi e delle opere, che devono
essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né
interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica e che non
determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell'area. Le disposizioni introdotte dalle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 38-bis
sono identiche rispettivamente
agli articoli 2 e 1 del citato D.L.
165/2014, che è entrato in vigore il 12 novembre 2014 in corso di
conversione (A.C. 2715). In sede di coordinamento
formale è stata introdotta la disposizione che dispone l’abrogazione del D.L. 11 novembre 2014,
n. 165 |
Articolo 39– Attuazione del Patto per la salute 2014-2016
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.1 39.47 |
XII Commissione Miotto |
PD |
26.11 |
Opera una modifica di coordinamento al comma 5 (ora art. 2, co. 228, dell’A.C. 2679-bis-A), relativo alla
quota del finanziamento SSN vincolata alla realizzazione degli obiettivi
di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale, sostituendo,
nell’ultimo periodo, le parole “Piano sanitario nazionale” con le parole
“comma 34”. |
39.13 39.66 |
Fauttilli Alfreider |
PI Misto |
26.11 |
Modifica il comma 22 (ora art. 2, co. 245, dell’A.C. 2679-bis-A), prevedendo
l’obbligo, per le regioni e le province autonome, di adottare le disposizioni
applicative della normativa di
riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con particolare
riferimento all’esercizio delle competenze regionali, entro il termine di sei mesi , invece che di tre mesi, dall’entrata in vigore della legge. Conseguentemente: Modifica il comma 25 (ora art. 2, co. 248, dell’A.C. 2679-bis-A), stabilendo, per
le regioni e le province autonome, l’obbligo
di provvedere alla costituzione dei
nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro sei mesi, in luogo dei tre mesi precedentemente previsti, dall’entrata in
vigore delle leggi regionali emanate per l’attuazione della normativa di
riordino dei medesimi Istituti. |
39.2 39.44 |
XII Commissione Boccuzzi |
PD |
26.11 |
Modifica il comma 28, capoverso 4-ter (ora art. 2, co. 251, dell’A.C. 2679-bis-A), prevedendo che le regioni assicurino una dotazione di personale adeguato, in
termini di numero e di qualifica, per l’esercizio delle funzioni comprese nei
LEA e l’adempimento degli obblighi comunitari anche alle strutture organizzative specificatamente dedicate alla
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (lettera c)). Nella versione precedente all’emendamento, la disposizione in esame
enumerava le seguenti strutture organizzative delle aree dipartimentali:
quelle per l’igiene degli alimenti e della nutrizione (lett b)); per la sanità animale (lett d));
per l’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(lett e)) e per l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(lett f)). |
39.45 N.F. |
Amato |
PD |
26.11 |
Modifica il comma
33 (ora art. 2, co. 256, dell’A.C. 2679-bis-A), che prevede l’emanazione di un decreto del Ministero della
salute per garantire un’azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e
delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici. La norma integra una delle
disposizioni sul contenuto del decreto ai fini della predisposizione dei
capitolati di gara. In particolare si prevede che l’indicazione degli
elementi per le classificazioni dei dispositivi medici in categorie omogenee
deve essere effettuata in modo da garantire più tipologie per i presidi
medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche,
adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della
valutazione costo-efficacia. |
39.62 39.72 39.76 39.77 39.78 |
Di Lello Corsaro Ferrari Bernardo Corsaro |
Misto FdI-AN PD NCD FdI-AN |
26.11 |
Inserisce un comma 34-bis (ora art. 2, co. 258, dell’A.C. 2679-bis-A) diretto ad abrogare il comma 17 dell’articolo 11 del
decreto-legge n. 1/2012. La disposizione citata stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta
eccezione, comunque, per le farmacie
rurali sussidiate, la direzione
della farmacia privata, può essere mantenuta
fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del
farmacista iscritto all'albo professionale. |
39.59 N.F. 39.46 N.F. |
Vargiu Sbrollini |
PD SCpI |
26.11 |
Aggiunge il comma 34-bis (ora
art. 2, co. 259, dell’A.C. 2679-bis-A) prevedendo che le tariffe
a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione in commercio dei
medicinali omeopatici – comprese quelle relative ai procedimenti di
rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente
legge – siano fissate a 800 euro per i
medicinali unitari – contenenti un solo componente – e a 1.200 euro per i medicinali complessi
– che contengono più componenti. Entro
il 31 marzo 2015 l’AIFA definisce con provvedimento
pubblicato in Gazzetta Ufficiale la documentazione
necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra, prevedendo
modalità semplificate, tenendo conto delle ipotesi di autocertificazione già
previste dal D.Lgs. n. 219/2006. Dalla data di pubblicazione del provvedimento citato le aziende
titolari presentano le domande di
rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e
presenti sul mercato italiano viene prorogato
al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza
dell’autorizzazione ad essere mantenuti in commercio. |
|
||||
39.09 N.F. |
Grillo |
M5S |
26.11 |
Aggiunge
l’articolo 39-bis (ora art. 2, co. 260-261, dell’A.C.
2679-bis-A) che dispone, con la finalità di razionalizzare e contenere la spesa
farmaceutica, ma nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e
compatibilmente con le esigenze terapeutiche, che, con decreto, vengano determinate, in via sperimentale per un biennio,
le modalità per la produzione e
distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in forma monodose. Dal
punto di vista procedurale, si
dispone che il decreto, elaborato
sulla base di una proposta messa a punto d’intesa con l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e con la Federazione nazionale degli ordini medici-chirurgici
e degli odontoiatri, sia emanato dal Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di
sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto
dovrà anche determinare il periodo in cui sarà comunque ammessa la
prosecuzione della produzione e commercializzazione delle confezioni
pluridose e stabilire le modalità per il monitoraggio degli obiettivi
finanziari raggiunti. Dall’attuazione delle disposizioni ora citate non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
39.015 0.30.015.6 N.F. 0.39.015.2 0.39.015.3 |
Governo Mantero Boccadutri Nicchi |
M5S PD SEL |
26.11 |
Aggiunge
l’articolo 39-bis (ora art. 2, co. 262-263, dell’A.C.
2679-bis-A) in tema di potenziamento delle misure di
sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive sul
territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale prevedendo
che: §
il Ministero
della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di
prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio
nazionale, anche mediante l’acquisto di idonei dispositivi medici,
presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente
allestiti, autorizzando a tal fine la
spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016; §
il personale medico e paramedico
destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e
diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie venga adeguatamente formato e preparato. Tale attività non deve
comportare nuovi oneri per le finanze pubbliche (subemendamento 0.30.015.6); §
siano autorizzate, anche in deroga alle
norme vigenti, le richieste di
aspettativa, nel limite di 6 mesi,
da parte di personale medico o
paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente
interessati dal fenomeno del virus
Ebola (subemendamento 0.39.015.2); §
venga
incrementato il Fondo di cui all’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 –
che destina una quota del Fondo sanitario nazionale pari all’1% dello stesso
all’attività di ricerca corrente – mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro
per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo
scopo di garantire l’avvio delle attività nell’unità per alto isolamento
dell’Istituto Nazionale per le
malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Per la
concessione del contributo straordinario, l’Istituto citato è tenuto a presentare al Ministero della salute
il piano di implementazione dell’unità
di alto isolamento. Il subemendamento
0.39.015.3 ha previsto che tale piano
debba essere presentato entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015. L’erogazione
del contributo avviene dopo l’approvazione del Piano da parte della Sezione
ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute. Conseguentemente: alla Tabella A, Ministero della salute, apportare
le seguenti variazioni: 2015:
-3.000.000; 2016:
-1.500.000; 2017:
-1.500.000. alla Tabella B, Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni: 2015: -2.000.000; 2016:
-1.000.000; 2017:
-1.000.000. |
Articolo 43– Razionalizzazione
delle società partecipate locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.24 43.4 |
Guidesi Melilli |
LNA PD |
26.11 |
Aggiunge i
commi da 1-bis a 1-quinquies (ora
art. 2, co. 268-271, dell’A.C. 2679-bis-A) che prevedono
un processo di riorganizzazione delle
società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti
locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie
e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L’obiettivo del
processo è ridurre il numero delle
società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (co. 1-bis): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali
non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
(anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in
società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o
enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi
pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle
società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione
delle remunerazione degli organi). Per
raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione da parte
degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazione entro
il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e
pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione. Gli stessi organi di
vertice provvederanno a redigere e trasmettere alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016 una relazione con
i risultati conseguiti. Per l’attuazione
dei piani operativi, si fa rinvio all’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 1, commi da 563 a 568-ter,
della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure
di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis delle medesima legge,
relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di
alienazione delle società controllate da tutte le p.a. Il nuovo
programma di razionalizzazione fa salve
le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni delle p.a.
previste dall’articolo 3, commi da 27
a 29, della legge n. 244 del 2007, che dispone il divieto di costituzione
di nuove società e la cessione delle partecipazioni vietate (ossia quelle in
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali) entro il 31 dicembre 2014 (termine da ultimo prorogato
dall’art. 1, co. 569, della L. 147/2013). Quest’ultima disposizione prevede
inoltre che, decorso il termine, la partecipazione
non alienata mediante procedura di
evidenza pubblica cessa ad ogni
effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società
è tenuta a liquidare in denaro il
valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti
dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle
azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, secondo comma cc.). Si ricorda,
infine, che sulla stessa materia, l’art. 23 del D.L. n. 66/2014 (L. n.
89/2014) aveva conferito al Commissario aveva conferito al Commissario per la
razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di
un programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali. Il Commissario
ha presentato il programma nei primi giorni di agosto. |
43.22 N.F. |
Fragomeli |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (ora art. 2, co. 272, dell’A.C.
2679-bis-A) che interviene sulla disposizione
del Codice ambientale (art. 149-bis, inserito dall’art. 7 del decreto-legge
133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014) che prevede
che sia l’ente di governo dell’ambito a deliberare la forma di gestione ed a
provvedere all’affidamento del servizio. Tale norma precisa inoltre che
l’affidamento diretto possa avvenire a favore di società in possesso dei
requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate “esclusivamente
e direttamente” da enti locali “compresi” nell’ambito territoriale ottimale.
L’emendamento modifica taluni aspetti di quest’ultima previsione, stabilendo
che debba trattarsi di società “interamente pubbliche” che siano “comunque”
partecipate dagli enti locali “ricadenti” nell’ambito del territoriale
ottimale. |
Articolo 44– Contrasto dell’evasione e altre misure
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.4 |
Governo |
|
18.11 ant. |
Modifica i commi 7 e 9 (ora art. 3, co. 7 e 10, dell’A.C. 2679-bis-A). In
particolare, al comma 7, lettera a),
numero 3, aggiunge il capoverso d-quinquies) volto a estendere l’applicazione del
meccanismo del reverse charge (inversione contabile) a fini IVA anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari. Anche per
questi soggetti, dunque, l’onere del versamento dell’IVA verrebbe traslato
dai fornitori agli acquirenti. Sono dunque
apportate le conseguenti modifiche
di coordinamento al comma 9 (ora comma 10). In primo luogo si chiarisce che anche per
l’applicazione del reverse charge
alle summenzionate cessioni relative alla grande distribuzione alimentare
occorrerà chiedere alle competenti
autorità UE una deroga alla disciplina generale sulla riscossione dell’IVA. In secondo luogo,
viene modificata la clausola di salvaguardia - destinata
ad attivarsi in caso di mancato rilascio della suddetta autorizzazione in
deroga – in modo da adeguare la misura degli ivi previsti aumenti di accisa sui carburanti: l’importo delle maggiori entrate nette atteso a
decorrere dal 2015 dagli eventuali incrementi d’accisa viene innalzato da 988 a 1.716 milioni di euro. La modifica,
che è volta a produrre recupero di gettito IVA in virtù della riduzione del
tasso di “perdita” dell’imposta dovuta, determinerebbe effetti di maggiore
entrata, stimati nella relazione tecnica allegata all’emendamento in circa 728 milioni annui a decorrere dal
2015. Tali maggiori entrate concorrono,
nel 2015, al miglioramento dei saldi
di finanza pubblica, reso necessario (per complessivi 4,5 miliardi di
euro in termini di indebitamento netto) in conseguenza delle osservazioni
formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del
procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il
2015 (cfr. la scheda relativa all’art.
1). |
11.4 N.F. |
Castricone |
PD |
26.11 |
Modifica l’articolo 44, comma 7 (ora art. 3, co. 7, dell’A.C. 2679-bis-A), introducendo
la lettera c-bis), al fine di estendere l’applicazione del regime
IVA dell’inversione contabile (cd.
reverse charge) attualmente vigente
per le cessioni di rottami (ai sensi dell’articolo 74, comma settimo del DPR
n. 633 del 1972) anche alle cessioni
di bancali di legno (pallets)
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. La modifica è
disposta a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’introduzione del comma 1-bis all’articolo 11,
recante benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto (ora art. 1, co. 89, dell’A.C. 2679-bis-A). |
44.307 N.F. 44.152 N.F. 44.58 N.F. 44.225 N.F. 44.324 N.F. |
Librandi Catanoso Prataviera Palese Di Lello |
SCpI FI LNA FI |
26.11 |
Modifica il comma 7, lettera b), (ora art. 3, co. 7, dell’A.C. 2679-bis-A) al fine di chiarire che il meccanismo dello split payment a fini IVA non si applica ai compensi
resi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si rammenta che
il cd. meccanismo dello split payment consiste
in una speciale modalità di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per
le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano
debitori d’imposta. A tal fine il menzionato comma 7, lettera b) inserisce nel D.P.R. n. 633 del
1972 l’articolo 17-ter, ai sensi
del quale nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di
personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra
essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli
enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non
sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo
modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. Di conseguenza: § al fornitore del bene o
del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla
P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura; § l’imposta è quindi
sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente
dall’Erario. |
44.29 N.F. 44.9 N.F. |
Ginato Marchi |
PD PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 7-bis (ora art. 3, co. 8, dell’A.C.
2679-bis-A), che conferisce determinati benefici ai soggetti cui si applica il meccanismo del
cd. split payment a fini IVA (introdotto dal comma 7, lettera b) della norma in esame). In
particolare, i fornitori cui si applica lo split payment sono
individuati (ai sensi dei comma 9 dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972) tra i soggetti cui i rimborsi
delle eccedenze IVA sono eseguiti
in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle
operazioni cui si applica lo split
payment. |
44.40 N.F. |
Berretta |
PD |
26.11 |
Aggiunge il
comma 30-bis (ora art. 3, co. 32, dell’A.C.
2679-bis-A), che attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato
imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il
diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano
presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d’impresa il
beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria. A tal
fine si chiarisce che i termini per la presentazione dell’istanza – da
perfezionare entro due anni – decorrono dal
1° marzo 2008. In sostanza, si attribuisce il diritto al rimborso
ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. |
17.219 N.F. 17.487 17.274 N.F. 17.43 N.F. 17.495 N.F. |
Giordano Governo Palmieri Piccoli Nardelli Librandi |
SEL FI PD SCpI |
20.11 pom. |
Aggiunge il
comma 31-bis (ora art. 3, co. 34,
dell’A.C. 2679-bis-A), che reca una norma interpretativa
volta a includere nella categoria dei libri, sottoposti ad aliquota IVA al 4% (cd. aliquota
“super-ridotta”) anche i libri in
formato elettronico, al fine di equipararne il trattamento ai fini
dell’imposta. La copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla disposizione, stimati dalla relazione tecnica allegata
all’emendamento in 7,2 milioni di euro
annui, sono posti a valere sul rifinanziamento del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica disposto dall’articolo 17, comma 21 (ora
art. 1, co.132, dell’A.C. 2679-bis-A), del disegno di legge in
esame. Peraltro, la
medesima relazione tecnica evidenzia che la norma intende estendere l’applicazione
di tale aliquota, oltre che ai libri, anche ai periodici in formato
elettronico. Al riguardo, tuttavia, sembra necessario un
chiarimento, dal momento che il codice ISBN – cui il testo fa riferimento – è
utilizzato esclusivamente per i libri. Si ricorda inoltre che la disciplina comunitaria
dell’imposta sul valore aggiunto (contenuta nella direttiva 2006/112/CE e
successive modifiche) ha
consentito, in deroga alle regole normali, ad alcuni Stati membri di
mantenere delle aliquote ridotte, comprese le aliquote super-ridotte e le
aliquote zero, in alcuni ambiti, purché tali aliquote fossero già in vigore
al 1° gennaio 1991 e che la loro applicazione rispondesse a ben definite
ragioni di interesse sociale (articolo 101 della citata direttiva). La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha
assunto un'interpretazione restrittiva di detta norma, dichiarando
l'impossibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle
aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991. |
44.10 N.F. |
Fassina |
PD |
26.11 |
Aggiunge i
commi 39-bis e 39-ter (ora art. 3, co. 43-44, dell’A.C.
2679-bis-A) , il primo dei quali volto destinare le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento
nazionale relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati
dall’UE del periodo di programmazione
2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, “precedentemente destinate ad
interventi previsti in programmi paralleli”, a interventi previsti “nell’ambito dei programmi di azione e coesione”,
i cui contenuti sono definiti in
partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di
coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali
interessate, in coerenza con la
destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell’Autorità politica
delegata per le politiche di coesione territoriale. Al riguardo non appare chiaro il riferimento alle
“risorse precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi
paralleli”, derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento
nazionale, che dovrebbero essere destinate, secondo l’emendamento, ai futuri
interventi dei programmi di azione e coesione. Al riguardo andrebbe inoltre
chiarito se con tali programmi di azione e coesione si intenda far
riferimento agli interventi complementari di cui al comma 242 della legge di
stabilità per il 2014, ai quali, la legge medesima destina le risorse
derivanti dalla eventuale riduzione della quota di cofinanziamento nazionale. Ai sensi del comma 39-ter parte delle risorse in questione possono altresì essere destinate, fermo restando l’ambito
territoriale di utilizzo, per la promozione dell’occupazione femminile nelle Regioni il cui tasso di
occupazione, in termini di forza di lavoro, risulta inferiore nell’anno 2013
al 40%. |
44.397 |
Governo |
|
26.11 |
Aggiunge i commi da 40-bis a 40-nonies (ora art. 3, co. 46-53, dell’A.C. 2679-bis-A) che modificano la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo,
ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una
comunicazione di inesigibilità. In sostanza: §
si rendono più
stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di
inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini
del riconoscimento dei rimborsi (ora commi 46 e 47); §
si definiscono
le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi
(maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo
Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi
ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato (ora commi
48-52); §
si posticipa al
1° gennaio 2015 l’operatività del Comitato di indirizzo e verifica
dell’attività di riscossione mediante ruolo (ora comma 53). In
particolare, si prevede che la comunicazione di inesigibilità avvenga entro
il terzo anno successivo alla consegna del ruolo (a tal fine la lettera a) modifica l’articolo 19, comma 1,
D.Lgs. n. 112 del 1999). In presenza di procedure esecutive o cautelari,
contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso,
la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il
31 dicembre se la quota non è stata integralmente riscossa. Viene
eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata
comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle
singole quote comprese nei ruoli consegnati (mediante abrogazione della
lettera b) del comma 2 del predetto
articolo 19), mentre è soppressa la possibilità di integrare la comunicazione
dopo il terzo anno (mediante sostituzione della lettera c) del medesimo comma 2). È
posto in capo ai concessionari l’onere di dimostrare che eventuali vizi ed
irregolarità non hanno pregiudicato l’azione di recupero delle somme oggetto
della procedura (mediante integrazione della lettera e) del citato comma 2). Ai
sensi del nuovo comma 3, il discarico avviene due anni dopo la presentazione
per le sole procedure per cui l’ente non abbia avviato un’attività di
controllo. Viene altresì definito in centoventi giorni il termine entro il
quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile
per esercitare detto controllo (comma 6). Nelle more del discarico, l’ente
creditore adotta i provvedimenti ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese
(nuovo comma 6-bis). Con
la modifica del successivo articolo 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (ad opera
del nuovo comma 47) si affida
all’ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo
citata e si ridefiniscono i passaggi procedurali tra ente e concessionario
per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla definizione agevolata
le risorse proprie dell’Unione europea. I
successivi commi da 48 a 52
modificano le norme riguardanti il rimborso all’agente della riscossione
degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui
richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità. Per le
somme maturate dal 2011, tale rimborso è dovuto entro il primo semestre
dell’anno successivo a quello della richiesta, mentre – secondo la relazione
tecnica allegata all’emendamento del Governo – sono ancora dovute le somme
per le annualità dal 2000 al 2010, per un onere pari a 533 milioni di euro. La
norma in commento dispone che i per rimborsi consegnati nell’anno 2014 la
richiesta sia presentata entro il 31 dicembre 2017, mentre per quelli
presentati negli anni precedenti si prevede un meccanismo di presentazione
per singola annualità di consegna entro il 31 dicembre di ciascun anno
successivo al 2017, partendo dalla più recente. Le modalità per l’erogazione
dei rimborsi sono demandate ad un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze e saranno corrisposte in quote
costanti. Per
quanto riguarda le procedure poste in essere per conto dei comuni, i rimborsi (per un onere
complessivo pari a 150 milioni) sono effettuati a partire dal 30 giugno 2018
in venti rate annuali di pari importo e i relativi oneri sono posti a carico
del bilancio dello Stato (comma 49). Viene
infine posticipata al 1° gennaio 2015 l’operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione
mediante ruolo, istituito dalla legge di stabilità 2013, con il compito
di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di
recupero coattivo e linee guida generali per lo svolgimento mirato e
selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il
controllo dell’attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite (comma 53). |
44.399 N.F. (ex 17.351) |
Arlotti |
PD |
26.11 |
Aggiunge
i commi 40-bis e 40-ter (ora art. 3, co. 54-55, dell’A.C. 2679-bis-A) i quali, rispettivamente: §
innalzano da 6.700 a 7.500 euro, a decorrere dal
2015, la franchigia IRPEF
operante per il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di
frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti
residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall’articolo 1, comma 175
della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); §
introducono una franchigia IRPEF, applicabile dal 1°
gennaio 2015, per i redditi
da pensione e da lavoro
prodotti in euro dalle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, i
quali concorreranno a formare l’imponibile IRPEF per l’importo eccedente
6.700 euro (di cui all’articolo 188-bis
del TUIR). Sembrerebbe opportuno precisare
espressamente nella norma, stante il riferimento generico della disposizione
in esame ai soggetti di cui all’articolo 188-bis del TUIR, se la franchigia
così introdotta spetta in presenza degli altri requisiti previsti dalla
richiamata disposizione del TUIR (in particolare, produzione del reddito nel
comune di Campione d’Italia e limite massimo per l’applicazione delle
agevolazioni). Conseguentemente Alla
Tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-800.000; 2016:
-5.970.000; 2017:
-3.950.000. |
44.84 N.F. |
D’Incà |
M5S |
26.11 |
Aggiunge
il comma 40-bis (ora art. 3, co. 56, dell’A.C.
2679-bis-A) il quale, in tema di partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale, prevede per gli anni 2015, 2016 e 2017 il
riconoscimento di una quota pari al 55
per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a
titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori
contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune
che abbia contribuito all'accertamento stesso. |
44.398 0.44.398.15 0.44.398.14 0.44.398.17 0.44.398.11 0.44.398.12 0.44.398.9 0.44.398.16 0.44.398.8 N.F. 0.44.398.13 0.44.398.18 0.44.398.19 |
Governo Bonavitacola Bonavitacola Bonavitacola Vignaroli Vignaroli Kronbichler Bonavitacola Bonavitacola Vignaroli Causi Bonavitacola |
PD PD PD M5S M5S SEL PD PD M5S PD PD |
26.11 |
Aggiunge
il comma 40-bis (ora
art. 3, co. 57, dell’A.C. 2679-bis-A) che ridefinisce le
modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), modificando
i principali elementi di governance
e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC per il ciclo di
programmazione 2014-2020, con conseguente abrogazione delle analoghe
disposizioni vigenti. In particolare: §
il contesto di
riferimento di intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e dovrà coordinarsi con l’adozione della
futura Strategia nazionale di specializzazione intelligente; §
le aree
tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area saranno individuati entro il 31 marzo 2015 dall'autorità politica
delegata alla coesione territoriale, in collaborazione con le Amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni; §
con delibera CIPE entro il 30 aprile 2015
sarà ripartita la dotazione
finanziaria del FSC tra le diverse aree tematiche nazionali (il co. 8 della
legge di stabilità 2014 prevedeva la delibera programmatica di ripartizione
entro il 1° marzo 2014); §
entro il 30 aprile 2015 sarà
istituita una Cabina di regia
(amministrazioni centrali e Regioni), che dovrà definire specifici piani
operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di
risultati attesi e azioni e singoli interventi, con relativa stima
finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale,
dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al 2023. I piani
operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere
impiegata per un importo non inferiore all'80%
per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di
regia saranno sottoposti dall’Autorità di Governo al CIPE; §
in attesa della delibera CIPE di
ripartizione, il CIPE potrà approvare un piano
stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei
lavori. Il CIPE dispone entro il 2 marzo 2015 l’assegnazione definitiva dei
fondi destinati a interventi già approvati dal CIPE stesso in via
programmatica che siano a carico delle risorse FSC 2014-2020; §
vengono
definiti l’attività di coordinamento dell’autorità politica per la coesione
(Ministro o Sottosegretario delegato), nonché il ricorso allo strumento del
contratto istituzionale di sviluppo, la riprogrammazione e rimodulazione
delle risorse; §
viene
modificata la procedura contabile di trasferimento delle risorse FSC, che dal
2015 sono allocate nello stato di previsione del MEF (e non più del MISE): le
risorse FSC assegnate al piano stralcio e ai piani operativi approvati sono
trasferite su un fondo della RGS che gestisce in apposite contabilità
speciali le risorse nazionali e UE dei fondi strutturali: su richiesta del
Dipartimento politiche di sviluppo DPS (ora nella Presidenza del Consiglio)
la RGS provvede ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni
competenti. Poiché
si rinvia al CIPE la delibera di assegnazione delle risorse il comma 40-ter (ora art. 3, co. 58-59,
dell’A.C. 2679-bis-A) abroga alcune disposizioni della legge di
stabilità 2014 che disponevano una riserva
di assegnazione delle risorse FSC agli interventi di messa in sicurezza
del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di
beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche
ambientali (co. 7), interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche
nel settore agricolo (co. 9), nonché le disposizioni di carattere
programmatico e procedurale (commi 8, 10, e 11), nonché le disposizioni
programmatiche-procedurali relative al FSC contenute all’art. 5, commi 4-5
del D.Lgs. n. 88 del 2011 e il comma 8 dell’art. 10 del D.L. n. 101 del 2013. Il
comma 40-quater (introdotto dal sub-emendamento
0.44.398.19) - (ora art. 3, co. 60, dell’A.C.
2679-bis-A) stabilisce che gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere per il parere
delle competenti Commissioni parlamentari. |
|
||||
44.019 0.44.019.1 |
Governo Relatore |
|
26.11 |
Aggiunge l’articolo 44-bis (ora art. 3, co. 61-63, dell’A.C. 2679-bis-A) recante “Misure in materia di trattamenti
pensionistici”. L’articolo introduce un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano
eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo
vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui
all’articolo 24 del D.L. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della
determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva
necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai
periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla
pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini
dell’erogazione della pensione medesima (comma 1). Si osserva che la
platea dei soggetti interessati dall’applicazione della norma non appare
definita in termini certi, in quanto prima dell’entrata in vigore della
riforma pensionistica coesistevano tre diverse “regole di calcolo” dei
trattamenti (sistema retributivo per coloro che alla data del 31 dicembre
1995 avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, cd. diciottisti;
sistema misto per coloro che alla medesima data avevano un’anzianità
contributiva inferiore; sistema contributivo per gli assunti dal 1° gennaio
1996). Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in
vigore della legge. Per quanto
concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte
costituzionale ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un
diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa,
riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte
discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare,
frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa
precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n.
416/1999). Con riferimento alla natura dei contributi previdenziali, la
Corte, pur osservando che "i contributi non vanno a vantaggio del
singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori” allo stesso tempo, però, per
quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano,
"essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire
corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il
legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra
contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si
vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991). Si
prevede, poi, che resti fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al
pensionamento con un’età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età)
per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, di cui all’articolo 3,
comma 2 (comma non indicato nel testo
dell’emendamento), primo periodo, del D.L. 79/1997 (comma 2). Infine,
si prevede che le economie, accertate a consuntivo, derivanti
dall’applicazione del limite di calcolo dei trattamenti pensionistici,
affluiscano in un apposito Fondo (istituito presso l’INPS) finalizzato a
garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di
particolare categorie, da individuare con apposito DPCM (con il quale si
definiscono anche i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo) (comma 3). |
44.016 N.F. |
Guidesi |
LNA |
26.11 |
Aggiunge
l’articolo 44-bis (ora art. 3, co. 64, dell’A.C.
2679-bis-A) recante disposizioni in tema di “Regolarizzazione
con versamento volontario”. L’articolo
consente alle associazioni sportive
affiliate alle federazioni sportive nazionali che siano decadute entro il 31
ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle
dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap e
Iva, di chiedere – entro il 30 giugno 2015 - un nuovo piano di rateazione |
Articolo 46– Fondi speciali e tabelle
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.23 |
Relatore |
|
18.11 ant. |
Alla Tabella A, Ministero degli affari
esteri, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-400.000; 2016:
-400.000; 2017:
-400.000. La riduzione è disposta a copertura
dell’eliminazione della voce “Assegni agli istituti italiani di cultura
all’estero” dall’Allegato 6, recante riduzione di trasferimenti in favore di
enti. |
20.17 N.F. |
Terzoni |
M5S |
18.11 ant. |
Alla Tabella A, Ministero dell’ambiente,
apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-600.000; 2016:
-600.000; 2017:
-600.000. La riduzione è disposta a copertura
dell’eliminazione della voce “Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale – ISPRA” dall’Allegato 6, recante riduzione di
trasferimenti in favore di enti. |
34.17 |
Governo |
|
18.11 pom. |
Alla tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-1.400.000. La riduzione è disposta a copertura delle modifiche
apportate all’articolo 34, il comma 2, che determinano il differimento dal 1°
gennaio 2015 al 1° febbraio 2015 del termine entro il quale i tesorieri o i
cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le rispettive
disponibilità liquide presso apposite contabilità speciali di tesoreria
unica. |
17.164 N.F. 17.404 N.F. 17.475 N.F. 17.489 |
Zampa Cesaro Carfagna Sorial |
PD FI FI M5S |
20.11 ant. |
Alla Tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -650.000; 2016: -650.000; 2017: -650.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri recati dal comma 8-bis introdotto
all’articolo 17, volto ad integrare le risorse assegnate all’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017. |
32.54 |
Governo |
|
20.11 |
Alla Tabella A, sono incrementati gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero
dell’Interno, apportare le seguenti modificazioni: 2015: +
100.000.000; 2016: + 100.000.000; 2017: +
100.000.000. Ministero della Difesa, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
+10.000.000; 2016:
+10.000.000; 2017:
+10.000.000. Tali accantonamenti sono destinati, rispettivamente, al finanziamento
dei lavori socialmente utili del comune
e della provincia di Napoli e del comune di Palermo (articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n.67/1997), nonché ai Prefetti
della regione Campania per le azioni di sicurezza e contrasto della
combustione illecita dei rifiuti (articolo 3, comma 2, del decreto-legge
n.136 del 2013). Si osserva che gli aumenti
dei suddetti accantonamenti di
tabella A, relativi ai Ministeri dell’interno e della difesa, risultano di fatto azzerati ad opera
dall’emendamento 17.498 del Relatore, il quale dispone la costituzione di un
Fondo appositamente destinato al finanziamento di tali finalità. Alla Tabella E, si prevedono i rifinanziamenti relativi alle seguenti
autorizzazioni di spesa: a) Legge n.
499/1999, art. 4: attività di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali: 2015: +
10.000.000; 2016: +
10.000.000; 2017: +
10.000.000. L’incremento è da ricondursi alla finalità di favorire l’integrazione
di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari. b) D.Lgs. n.
185/2000 - Assegnazioni all’ISMEA – Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate per
l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego nel settore agricolo, per la
concessione di mutui agevolati per gli
investimenti (cap. 7253): 2015: +
10.000.000; 2016: +
10.000.000; 2017: +
10.000.000. Si sottolinea che
l’emendamento ha natura tecnica, in quanto volto a reintrodurre nel testo,
mediante inserimento in sede tabellare, delle disposizioni di rifinanziamento
che erano già previste nel disegno di legge presentato dal Governo, secondo
una formulazione che è stata tuttavia oggetto di stralcio |
38.169 |
Governo |
|
21.11 pom. |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-4.000.000; 2016:
-4.800.000; 2017:
-4.800.000. La riduzione è disposta a
copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis dell’articolo 383 introdotto
dall’emendamento medesimo, consente
agli enti locali che abbiano effettuato operazioni di rinegoziazione relative
a passività relative all’emissione di strumenti obbligazionari, di
rinegoziare ulteriormente i mutui relativi a tali operazioni, per una durata
massima di trenta anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione. |
4.30 N.F. |
Causi |
PD |
25.11 nott. |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti
modifiche: 2015: -9.600.000; 2016: -24.100.000; 2017: -24.900.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri recati dal comma 2-bis introdotto
dall’emendamento medesimo, che eleva, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a
tassazione dei c.d. buoni pasto. |
32.55 |
Relatore |
|
25.11 nott. |
Alla tabella A, Ministero delle politiche
agricole, apportare le seguenti variazioni: 2015:
+2.700.000. Alla Tabella E, Ministero
delle politiche agricole, aggiunge la
seguente voce: D.Lgs. n. 185/2000. Assegnazione all’ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -
per il finanziamento di misure
agevolate per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego nel settore agricolo
(con particolare riferimento allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e al
ricambio generazionale in agricoltura per la concessione di mutui agevolati
per gli investimenti): 2016:
14.900.000; 2017:
8.700.000. |
13.73 |
Relatore |
|
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000. La riduzione è disposta a
copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 6
dell’articolo 13 disposte dall’emendamento medesimo, che incrementa di 5 milioni di euro (da 298 a 303
milioni) la dotazione per l’anno 2015 del
Fondo per gli interventi in favore della famiglia, da istituire nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. |
8.37
N.F. |
Paola
Bragantini |
PD |
26.11
|
Alla
Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni: 2016:
-2.700.000; 2017:
-2.200.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 1
dell’articolo 8 disposte dall’emendamento medesimo, in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli
edifici (schermature solari) |
17.257 |
Saltamartini |
NCD |
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.000.000; 2016:
-3.000.000. 2017: -3.000.000. La riduzione è disposta a
copertura degli oneri recati dal comma 13-bis introdotto all’articolo 17
dall’emendamento medesimo che rifinanzia il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo. |
44.399 N.F. |
Arlotti |
PD |
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-800.000; 2016:
-5.970.000; 2017:
-3.950.000. La riduzione è disposta a
copertura degli oneri recati dal comma 40-bis dell’articolo 44 introdotto
dall’emendamento medesimo, che aumenta la franchigia IRPEF per i lavoratori
frontalieri. |
17.464 U.N.F. 17.452 N.F. 17.36 N.F. 17.454 N.F. 17.470 N.F. 17.440 N.F. |
Peluffo Latronico Losacco Palese Di Gioia Fratoianni |
PD FI PD FI Misto SEL |
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -20.000.000; 2016:
-20.000.000. 2017: -20.000.000. La riduzione è disposta a
copertura degli oneri recati dal comma 21-bis dell’articolo 17 introdotto
dall’emendamento medesimo, che reca il rifinanziamento dell’emittenza radiotelevisiva locale. |
17.498 |
Relatore |
|
26.11 |
Alla
Tabella A, sono apportate le
seguenti modificazioni: al
Ministero dell’economia e delle finanze: 2015:
-100.000.000; 2016:
-100.000.000; 2017:
-100.000.000. Ministero
della difesa: 2015:
-10.000.000; 2016:
-10.000.000; 2017:
-10.000.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri recati dal comma 23-bis dell’articolo 17
introdotto dall’emendamento medesimo, che prevede l’istituzione di un Fondo
per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100
milioni di euro a decorrere dal 2018. Si segnala
che si tratta degli accantonamenti introdotti dall’emendamento 32.54 per le
medesime finalità cui sono destinate le risorse del Fondo esigenze urgenti e
indifferibili. |
11.16 N.F. |
Gnecchi |
PD |
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015:
-5.000.000 La riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri derivanti
dall’introduzione del comma 1-bis
nell’articolo 11 disposto dall’emendamento medesimo, che dispone la non
applicazione delle penalizzazioni
previste per l’accesso alla pensione anticipata nei confronti dei
soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017. |
39.015 0.30.015.6 N.F. 0.39.015.2 0.39.015.3 |
Governo Mantero Boccadutri Nicchi |
M5S PD SEL |
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni: 2015:
-3.000.000; 2016: -1.500.000; 2017:
-1.500.000. alla Tabella B, Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni: 2015: -2.000.000; 2016:
-1.000.000; 2017:
-1.000.000. Le riduzioni sono disposte a copertura degli oneri
derivanti dall’articolo 39-bis introdotto dall’emendamento medesimo, in tema
di potenziamento delle misure di
sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive sul
territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale |
Tab. A.23 |
Palese |
FI |
26.11 |
Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.100.000; 2016: -1.600.000; 2017: -1.600.000. Alla Tabella C, Ministero dell’istruzione,
alla Legge n. 394/1997:
Potenziamento dell’attività sportiva universitaria, apportare le seguenti
variazioni: 2015: +3.100.000; 2016: +1.600.000; 2017: +1.600.000.. |
17.365 N.F. |
Benamati |
PD |
20.11 pom. |
Alla Tabella B, Ministero
dell’istruzione, apportare le seguenti variazioni: 2016: -60.000.000; 2017: -170.000.000. La riduzione è disposta
a copertura degli oneri recati dal comma 10-bis introdotto all’articolo 17,
che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione
italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi
spaziali nazionali di rilevanza strategica. |
30.29 N.F. |
Fauttilli |
PI |
20.11 pom. |
Alla Tabella B,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti
variazioni: 2016: -3.000.000; 2017: -3.000.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 3
dell’articolo 30, volte a limitare al solo anno 2015 la riduzione
dell’autorizzazione di spesa per il completamento della Pedemontana di
Formia, che il comma disponeva, invece, nell’importo di 3 milioni di euro a
decorrere dal 2015, di fatto, azzerando l’autorizzazione di spesa. |
17.05 N.F. 0.17.05.2 0.17.05.1 |
Governo Mongiello Garavini |
PD PD |
21.11 pom. |
Alla Tabella B, Ministero
dell’Economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: - 8.000.000. La riduzione è disposta a
parziale copertura degli oneri recati dall’articolo 17-bis introdotto
dall’emendamento medesimo, che stanzia risorse per la realizzazione del Piano
straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli
investimenti in Italia. |
3.05 N.F. |
Crippa |
M5S |
25.11 nott. |
Alla Tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2015: -5.000.000. La riduzione è disposta a
copertura degli oneri recati dall’articolo 3-bis introdotto dall’emendamento
medesimo, che stanzia risorse per associazioni e raggruppamenti temporanei
di imprese |
3.010 N.F |
Coscia |
PD |
25.11 nott. |
Alla Tabella B, Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo,
apportare le seguenti modifiche: 2016: -100.000.000; 2017: -100.000.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri recati dall’articolo 3-bis introdotto
dall’emendamento medesimo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio
culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2020. |
38.172 |
Relatore |
|
26.11
|
Alla Tabella
B, Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015:
-10.000.000. La riduzione è
disposta a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche apportate
dall’emendamento medesimo all’articolo 38, comma 14, che prevede l’aumento di
10 milioni del finanziamento per l’anno 2015 in favore dell’Expo 2015. |
Tab. C.1
N.F Tab. C.8
N.F Tab. C.3
N.F Tab. C.9
N.F Tab. C.10
N.F |
Covello Brunetta Censore Latronico Misiani |
PD FI PD FI PD |
26.11 |
Alla Tabella B, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2015: -200.000;- Alla Tabella C, Ministero dell’economia e
delle finanze, alla Legge n. 144/1999:
Contributo alla SVIMEZ, apportare
le seguenti variazioni: 2015: +200.000. |
46.05 |
Relatore |
|
26.11 |
Alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base
e applicata, D.Lgs. n. 204/1998, apportare le seguenti variazioni: 2015:
+4.000.000. Gli oneri derivanti dal rifinanziamento sono coperti
a valere sulle risorse derivanti dall’articolo 46-bis introdotto
dall’emendamento medesimo, che prevede la riduzione per il 2015 di 4 milioni
di euro dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale
per la ricerca. |
26.101 0.26.101.4 |
Relatore Governo |
|
26.11 |
Alla Tabella C, Ministero dell’economia e
delle finanze, alla Legge n. 549/1995,
art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed organismi, apportare le seguenti
variazioni: 2015: -50.000.000; 2016:
-50.000.000; 2017:
-50.000.000. La riduzione è disposta a parziale copertura finanziaria
degli oneri derivanti dalle modifiche apportate al comma 10 dell’articolo 26
dall’emendamento medesimo, il quale interviene sugli istituti di patronato e
assistenza sociale, riducendo a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti
dal disegno di legge) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al
finanziamento degli istituti (cfr. la scheda relativa all’articolo 26). |
17.497 |
Relatore |
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26.11 |
Alla Tabella D, alla voce relativa al D.L.
n. 78/2010, art. 7, co. 31, concernente il finanziamento dell’ente nazionale
per il microcredito, è soppresso il definanziamento previsto
per l’anno 2015, previsto nella misura di 1.400.000 euro. Gli oneri sono coperti mediante riduzione del
rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica (FISPE), previsto sulle dall’articolo 17, comma 21. |
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46.05 |
Relatore |
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26.11 |
Introduce
l’articolo 46-bis (ora art. 3, co. 72-73, dell’A.C.
2679-bis-A), con cui si prevede la riduzione per il 2015,
per un importo pari a 4 milioni di
euro, dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per
la ricerca, destinando tali risorse ad incrementare,
per un importo corrispondente, lo stanziamento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca previsto
in tabella C per il 2015. Poiché,
inoltre, l’autorizzazione di spesa che viene ridotta opera solo sul saldo
netto da finanziare, mentre il Fondo cui vengono destinate le risorse incide
anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento, l’emendamento reca una
disposizione di compensazione degli effetti finanziari che ne derivano,
stabilendo che la compensazione medesima è operata, per 4 milioni di euro nel
2015, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6,co 2, D.L. n.
154/2008). Conseguentemente Alla, Tabella C, alla missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base
e applicata, D.Lgs. n. 204/1998, apportare le seguenti variazioni: 2015:
+4.000.000. |
46.06 |
Relatore |
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26.11 |
Introduce
l’articolo 46-bis (ora art. 3, co. 74, dell’A.C.
2679-bis-A), volto a precisare che ai fini dell’effettuazione
della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista
dall’articolo 25, comma 4, del TUIR non trova applicazione, per la
sussistenza del requisito della territorialità, quanto previsto dall’articolo
4 del Codice della navigazione, secondo cui per i vettori marittimi ed aerei
italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statuale,
si ritengono in territorio italiano. In sostanza, l’emendamento sembra volto
ad escludere dalla predetta ritenuta i vettori citati. |
46.01 N.F. 46.03 N.F. 46.04 N.F. |
Fauttilli Pili Alfreider |
PI Misto Misto |
21.11 pom. |
Introduce
l’articolo 46-bis (ora
art. 3, co. 82, dell’A.C. 2679-bis-A) che reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
della quale le disposizioni del provvedimento in esame si applicano nei
predetti territori compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. |
Articolo 47– Entrata in
vigore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.30 N.F. |
Causi |
PD |
25.11 nott. |
Modifica il comma 1 (ora art. 3, co. 83, dell’A.C. 2679-bis-A)
al fine di prevedere un diverso termine per l’entrata in vigore del
comma 2-bis dell’articolo 4,
introdotto dall’emendamento medesimo, e relativo alla tassazione dei c.d. buoni pasto. Tale disposizione entrerà,
infatti, in vigore il 1° luglio 2015. |