Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di stabilità 2015 - A.C. 2679-bis - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 233    Progressivo: 1
Data: 30/10/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   FINANZA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Legge di stabilitŕ 2015

 

A.C. 2679-bis

Quadro di sintesi degli interventi

 

 

 

 

n. 233/1

 

 

 

 

 

30 ottobre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

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File: ID0014a.doc


INDICE

Introduzione. 3

Affari esteri 11

Agricoltura. 13

Comparto sicurezza. 15

Difesa. 17

Finanza locale. 20

Giustizia. 24

Infrastrutture e reti 25

Misure per la crescita. 29

Occupazione. 31

Politiche sociali e per la famiglia. 32

Previdenza. 34

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche. 36

Rimodulazione del prelievo fiscale. 38

Salute. 40

Scuola, universitŕ, ricerca. 42

Tavola di raffronto. 45

 


 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di stabilitŕ 2015.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto delle principali misure che intervengono nei singoli settori.


Introduzione

Il disegno di legge di stabilitŕ reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario piů graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza di aprile.

In considerazione della persistente gravitŕ della crisi economica – da cui consegue che anche per il 2014 l’economia permane in recessione, con un Pil previsto contrarsi dello 0,3 per cento – con la Nota viene individuato per il 2015 un obiettivo programmatico di bilancio meno positivo di quello che si determinerebbe in assenza di interventi di manovra. A fronte, infatti, di un indebitamento netto tendenziale pari al 2,2 per cento del Pil, la Nota prevede un indebitamento netto programmatico piů elevato, indicato al livello del 2,9 per cento, con l’obiettivo di realizzare uno spazio di bilancio in disavanzo, pari allo 0,7 per cento di Pil (circa 11,5 miliardi di euro), da impiegarsi nel disegno di legge di stabilitŕ 2015, in modo da affidare a tale provvedimento di un carattere espansivo.

Il nuovo quadro programmatico comporta tuttavia un percorso di risanamento e crescita piů lento rispetto a quello contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2014, che si riflette necessariamente sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali: questo viene ora previsto nel 2017, con un allungamento di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014, ivi riferito all’anno 2016. Per procedere a tale scostamento dal precedente obiettivo programmatico strutturale di bilancio, il Governo ha presentato, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 alle Camere, unitamente alla Nota di aggiornamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione. (Doc. LVII, n. 2-bis Allegato II). La nota e la relazione sono state esaminate sia dalla Camera sia dal Senato nella giornata di martedě 14 ottobre ed approvate con apposite risoluzioni[1].

Dando seguito a quanto stabilito all’esito dell’esame parlamentare della Nota di aggiornamento, il disegno di legge di stabilitŕ č stato trasmesso alla Camera esponendo, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (Allegato 3) un effetto peggiorativo dell’indebitamento netto nel 2015 pari complessivamente a 10.441,2 milioni[2], derivante dagli effetti finanziari recati dall’articolato del disegno di legge e dalle tabelle, cui si aggiunge il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

Indebitamento netto

2015

2016

2017

Entrate

-1.745,6

6.025,9

12.766,5

Spese

5.070,0

3.987,0

3.151,1

Totale articolato

-6.815,6

2.038,9

9.615,4

Tabelle

325,6

1.875,9

2.706,8

Articolato + tabelle

-7.141,2

162,9

6.908,6

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

-3.300,0

-

-

TOTALE

-10.441,2

162,9

6.908,6

 

Per gli anni successivi ,come riporta la tabella, il saldo della manovra ritorna su un terreno positivo.

Contestualmente alla predisposizione della manovra di finanza pubblica, come richiesto dal c.d. Two Pack, ed in particolare dal Regolamento UE n. 473/2013, č stato trasmesso alle autoritŕ europee il Documento programmatico di bilancio per il 2015 (Draft Budgetary Plan, DBP), sul quale, com’č noto sono state formulate alcune osservazioni da parte della Commissione Europea. A seguito di tali osservazioni il Governo ha presentato il 28 ottobre 2014 una relazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 196/2009[3], che, in base ad una maggiore correzione di bilancio decisa all’esito delle osservazioni suddette, aggiorna gli obiettivi programmatici esposti nella Nota.

Tale aggiornamento concerne in particolare, l’obiettivo di indebitamento netto, che viene ridotto al 2,6 per cento di Pil (in luogo del 2,9 prima previsto), nonché quello dell’indebitamento netto strutturale, previsto di poco superiore a 0,3 punti percentuali di Pil, invece dello 0,1 cifrato nella Nota.

L’ulteriore sforzo fiscale risulta pertanto pari a circa 4,5 miliardi per il 2015, da attuare mediante:

§  la destinazione delle risorse stanziate per sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale a miglioramento dei saldi (art. 17, co. 19, del ddl), per 3,3 miliardi;

§  nuove misure in tema di contrasto all’evasione fiscale, tramite l’estensione del c.d. reverse charge al settore della grande distribuzione (art.44, co.7-10), per 730 milioni[4];

§  riduzione delle risorse previste nel ddl per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilitŕ interno (art.36, co.,6), per 500 milioni.

Sulla base di tali indicazioni, la quota di finanziamento in disavanzo della manovra indicata nella tabella per il 2015 andrŕ corrispondentemente ridotto.

La Camera e il Senato hanno approvato con apposite risoluzioni la relazione nella giornata del 30 ottobre 2014.

 

Per quanto concerne gli interventi finanziari relativi alle amministrazioni centrali ed al bilancio del settore, il disegno di legge di stabilitŕ si caratterizza prevalentemente sul versante del reperimento delle risorse.

Pur in presenza di un parziale finanziamento della complessiva manovra di finanza pubblica per il 2015 in disavanzo, come sopra si č illustrato, una parte consistente della copertura della stessa rimane comunque affidata, oltre che al reperimento di maggiori entrate, ad interventi di contenimento della spesa pubblica.

Va preliminarmente precisato che si tratta di un intervento che si dispiega attraverso molte delle politiche rinvenibili nel provvedimento, come segnalano le corrispondenti analisi contenute nel presente dossier, interessando, ad esempio, oltre al settore statale, anche la finanza territoriale, i trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici, la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, il settore dei trasferimenti alle imprese ed altro (aspetti sui quali si rinvia alle schede relative alle singole politiche di settore).

Per quanto concerne in particolare le amministrazioni centrali e gli altri enti pubblici (non territoriali), viene in rilievo principalmente l’intervento di contenimento della spesa dei Ministeri (art. 24-32).

Viene prevista in particolare la riduzione delle dotazioni di bilancio degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, come specificato nell’elenco n. 2 al disegno di legge cui la norma medesima rinvia, nel quale per ciascun Ministero interessato vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Da segnalare inoltre le riduzioni di spesa ed altre misure correttive sia sugli organi di rilevanza costituzionale (articolo 25) che sui singoli Ministeri individuati negli articoli a 26 a 32.

Si tratta di due differenti modalitŕ di intervento sulle spese delle amministrazioni centrali, il primo (che sotto questo profilo ricomprende anche l’articolo 25) operato direttamente sulle dotazioni di bilancio ed il secondo derivante dalle puntuali disposizioni dettate da ciascuno degli articoli da 26 a 32 per ciascuna amministrazione di riferimento. Sulla base delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica l’effetto migliorativo complessivo derivante da tali misure sui saldi di finanza pubblica ammonta (considerando anche alcuni effetti indotti di maggiori entrate), in termini di indebitamento netto, a circa 2,3 miliardi per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2,4 miliardi nel 2017.

Un ulteriore gruppo di misure, anche esse con effetti riduttivi della spesa delle amministrazioni centrali, attiene alla riduzione dei trasferimenti alle imprese ed agli enti ed organismi pubblici (articoli 19 e 20, comma 1). Per quanto concerne esclusivamente i relativi riflessi finanziari sulla manovra (per gli altri profili di interesse tali misure sono trattate in altre parti del presente dossier, cui si rinvia) le norme, includendo anche gli effetti di due interventi sull’Ente nazionale assistenza al volo e sugli incentivi alla rottamazione, danno luogo ad un contenimento dell’indebitamento netto per circa 103 milioni nel 2015,144 milioni nel 2016 e 140 milioni a decorrere dal 2017.

Nell’ambito di una ricognizione delle disposizioni del disegno di legge di stabilitŕ che determinano comunque riflessi positivi sulla gestione dei conti – contribuendo quindi per via indiretta ad un miglioramento degli assetti contabili – merita anche segnalare gli interventi volti ad una “ottimizzazione” della gestione di tesoreria (articoli 33 e 34).

In particolare viene adeguata la gestione della liquiditŕ del conto disponibilitŕ del tesoro presso la Banca d’Italia ad alcune recenti decisioni della Banca Centrale Europea che – determinando com’č noto anche l’applicazione di un tasso di interesse negativo alle giacenze eccedenti taluni limiti - hanno inciso sulla movimentazione e remunerazione delle liquiditŕ detenute dai governi presso le rispettive banche centrali nazionali. A tal fine, oltre a consentire una gestione piů efficiente della copertura rispetto alle oscillazioni del tasso di cambio e delle operazioni in strumenti derivati, le modifiche introdotte dalla norma dispongono il trasferimento del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato presso Banca d’Italia alla Cassa Depositi e Prestiti: ciň al fine di evitare possibili erosioni su tale Fondo conseguenti alle suddette decisioni della BCE.

Viene previsto inoltre l’assoggettamento delle camere di commercio al sistema di tesoreria unica, da cui tali enti erano fuoriusciti nel 2006 (e che pertanto dovranno ora versare le proprie disponibilitŕ liquide presso la tesoreria statale); viene inoltre estesa fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanitŕ, autoritŕ portuali e universitŕ e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica, la cui cessazione era invece prevista al 31 dicembre del 2014. Tale estensione comporta che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle universitŕ e delle autoritŕ portuali rimangano depositate fino al 31 dicembre 2017 presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario, con effetti migliorativi dell’indebitamento, per circa 180 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Come di consueto, al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018, concorrono le misure riguardanti il comparto regioni, province, cittŕ metropolitane e comuni (patto di stabilitŕ interno).

Va a tale riguardo segnalata la previsione dell’obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, sulla base di quanto dispone la legge n. 243/2012 di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione.

Per gli enti locali la disciplina del patto di stabilitŕ č, invece, confermata, prevedendosi l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilitŕ interno in termini di saldo finanziario; sono peraltro previste per gli enti locali misure volte a disporre una riduzione degli obiettivi finanziari del patto.

 

In questo contesto, un primo ambito di interventi contempla poi misure di carattere fiscale.

In particolare, da un lato, si intende intervenire alleggerendo l’imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalitŕ di sostenere la crescita economica; dall’altro lato si pone in essere un incremento del carico fiscale in altri settori.

Tra gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, viene reso strutturale il credito d’imposta introdotto dal decreto-legge n. 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito a 26.000 euro (cd bonus 80 euro; art. 4) e si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (art. 5). Viene inoltre introdotta una nuova disciplina del credito d’imposta per crescita e sviluppo (art. 7, co. 1-2) e si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (art. 8).

Tra gli interventi di incremento del carico fiscale si ripristinano le originarie misure delle aliquote IRAP ridotte dal decreto-legge n. 66, si rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita, corrisposti a seguito del decesso dell’assicurato, si innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, dagli enti non commerciali e viene elevata dal 4 all’8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

Si segnala inoltre che la legge di stabilitŕ prevede una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Infine, si pongono in essere interventi volti al contrasto dell’evasione fiscale quali l’incremento delle ipotesi di inversione contabile ai fini IVA (tutti contenuti all’art. 44).

 

Per quanto riguarda gli interventi che impattano, direttamente o indirettamente, nel settore previdenziale, da un lato, si prevede l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (art. 6); si prevedono inoltre uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (art. 12) e la costituzione di un fondo di 2 miliardi di euro a decorrere dal 2015 per gli oneri derivanti dall’attuazione del disegno di legge-delega in materia di lavoro (art. 11). Dall’altro lato, si delinea un complessivo incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (articolo 44, commi 1-5).

 

A fianco di queste misure, il disegno di legge di stabilitŕ pone in essere, per le diverse politiche pubbliche, interventi di razionalizzazione della spesa che si accompagnano al finanziamento di esigenze indifferibili ovvero di misure ritenute strategiche per la crescita.

 

Per quanto concerne in generale le amministrazioni pubbliche, si dispongono la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici per un importo complessivo pari a 22 milioni di euro nel 2015 e a 21,7 milioni di euro a decorrere dal 2016 (art. 20, co. 1) e la conferma di misure per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego (art. 21).

Sono anche previste alcune misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese per il personale pubblico operante a vario titolo all’estero (personale dell’amministrazione del Ministero degli esteri e personale docente delle scuole italiane all’estero, art. 27) nonché la riduzione, a decorrere dal 2015, dell’indennitŕ di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia.

 

Con riferimento alla proiezione internazionale dell’Italia figura in primo luogo il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali, la cui dotazione č incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 17, comma 12).

 

Nel settore della difesa si registrano interventi concernenti il personale militare e la dismissione di immobili della difesa, nonché misure di razionalizzazione di spesa.

Il comparto sicurezza č interessato dal disegno di legge di stabilitŕ con misure che riguardano in particolare il personale delle forze di polizia: in primo luogo č disposta la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile e le procedure per la contrattazione decentrata; inoltre, sono rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, ad eccezione degli allievi agenti di PS del concorso 2014 (art. 21).

 

Gli interventi sulla giustizia riguardano l’istituzione di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (art. 10) e il trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni (art. 38, commi 6-10).

 

Nel settore delle infrastrutture e delle reti (trasporti e comunicazioni) il disegno di legge di stabilitŕ prevede, da un lato misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di servizio pubblico nazionale (ENAV art. 19; Poste italiane, art. 23; Trenitalia per il trasporto merci nazionale, art. 25, co. 6); dall’altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica (tra gli altri: finanziamento per le opere di accesso agli impianti portuali, art. 17, co. 3; finanziamento del rinnovo parchi automobilistici trasporto pubblico locale, art. 19, co. 4-7), ovvero misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato (vendita frequenze banda “L”, art. 16).

 

Nelle politiche relative a scuola, universitŕ e ricerca si riscontrano, in primo luogo, interventi per il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso azioni di razionalizzazione (quali la riduzione del personale degli uffici di diretta collaborazione, art. 28, co. 22) e modifiche ordinamentali (quali il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e limitazioni alla possibilitŕ di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici, art. 28, co. 6-9). Insieme, sono posti in essere interventi di finanziamento, anche con la creazione di nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero Istruzione, Universitŕ e Ricerca (quali il fondo per l’attuazione del piano “La buona scuola”, art. 3).

 

In tema di salute, si interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative del patto per la salute 2014-2016 (quali l’individuazione del livello massimo di finanziamento del SSN e l’autorizzazione di spesa per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’assistenza primaria, art. 39) sia con norme varie concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale e il risanamento del Servizio sanitario del Molise (art. 40).

 

In tema di politiche sociali e per la famiglia si interviene sia con misure piů specificamente destinate ai nuclei familiari, quali la corresponsione, a determinate condizioni di reddito, di un assegno per i nuovi nati (art. 13) sia con il finanziamento di alcuni Fondi con finalitŕ sociali, la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (art. 15), il contrasto a patologie con un costo sociale elevato, quali la ludopatia (art. 14).

 

D’interesse del settore agricolo, infine, sia disposizioni di sostegno al comparto, sia interventi specifici di contenimento della spesa (quali l’incorporazione dell’Istituto nazionale, INEA, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, CRA, art. 32).


 

Affari esteri

Tra gli interventi afferenti alla proiezione internazionale del nostro Paese figura primo luogo il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali, la cui dotazione č incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 17, comma 12).

Sono inoltre previste alcune misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese per il personale pubblico operante a vario titolo all’estero.

In particolare sono previsti ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del personale dell’Amministrazione degli esteri in servizio all’estero, che si inseriscono nell’alveo di un percorso di riduzione dei trattamenti economici giŕ parzialmente attuato con l’art. 9-bis del decreto-legge n. 101/2013 in riferimento alle spese per i cambiamenti di sede nonché con i commi 1 e 2 dell’art. 16-bis del decreto-legge n. 66/2014 per l’abolizione dell’assegno individuale di rappresentanza. Sempre in tale prospettiva di contenimento degli oneri per il personale, si provvede principalmente a rivedere i coefficienti per il calcolo dell’indennitŕ di servizio all’estero, a ridurre la stessa indennitŕ del 20 per cento e ad accrescere la base imponibile dei trattamenti economici all’estero. (articolo 27, comma 2).

Sono inoltre previste riduzioni degli stanziamenti per le indennitŕ di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni sia ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016. (articolo 27, comma 3).

Tali previsioni si ricollegano a quelle che dispongono riduzioni del personale civile del Ministero della difesa operanti presso gli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari (articolo 31, comma 12).

Sul piano delle misure incidenti sulle strutture amministrative preposte all’azione internazionale del nostro Paese, si segnala la previsione in base alla quale, a decorrere dal 2015, č disposto il trasferimento dal Ministero degli esteri delle attivitŕ e delle risorse dedicate, alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una contestuale riduzione dell’ordine di 3 milioni di euro (articolo 27, comma 4).

Sul versante dell’azione multilaterale e della connessa attuazione degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia, vengono in rilievo le disposizioni volte a programmare la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda - ove necessario - alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell’Italia alle organizzazioni internazionale di cui č parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016 (articolo 27, comma 1).

A tali disposizioni si affianca la riduzione di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015,dell’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 per la ratifica e l’esecuzione della convenzione sulla biodiversitŕ fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (articolo 29).

Per quanto attiene alle politiche di cooperazione allo sviluppo, nelle more dell’entrata in vigore della nuova normativa di settore, definita dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, la tabella C del disegno di legge di stabilitŕ prevede un incremento di 30 milioni degli stanziamenti specificamente dedicati a tale settore, portando lo stanziamento complessivo per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a 180,467 milioni di euro.


 

Agricoltura

Il settore agricolo, oltre ad alcuni interventi che interessano trasversalmente il settore produttivo o l’intero comparto pubblico č interessato dalla manovra finanziaria sia per disposizioni di sostegno al comparto sia per politiche di contenimento della spesa.

 

Per ciň che attiene agli interventi di carattere trasversale che costituiscono anche sostegno del settore, si ricordano:

§  la previsione dell’integrale deducibilitŕ dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni e il conseguente ripristino delle piů alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5);

§  l’introduzione di una nuova disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la quale, tra le tipologie di spese ammesse include tra l’altro quelle relative alle competenze tecniche e privative industriali per nuove varietŕ vegetali (articolo 7, comma 6, lettera d));

 

Per quanto riguarda infine le riduzioni di spesa, si segnala:

§  la riduzione per un importo di 6 milioni e 400 mila euro dell’autorizzazione di spesa relativa all’attuazione del Piano irriguo nazionale (articolo 32, comma 5);

§  la riduzione di taluni trasferimenti alle imprese del settore agricolo ed in particolare del settore della pesca (articolo 19, comma 1);

§   la riduzione delle dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo pari a 8,3 milioni a decorrere dall’anno 2015 (articolo 24 ed elenco 2).

 

La tabella E dispone, inoltre, un rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietŕ nazionale - incentivi assicurativi.

 

Si segnala infine:

§  l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L’incorporazione č esplicitamente finalizzata alla razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e il sostegno degli spin-off tecnologici; nonché alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, attraverso un piano di efficientamento organizzativo ed economico. Nelle more dell’adozione di tale piano riorganizzativo č prevista la riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura. Peraltro si segnala che il contributo da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura č oggetto di una ulteriore riduzione, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 e allegato 6 del disegno di legge di stabilitŕ, per 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2015;

§  l’aumento dal 22% al 26,5% dell’aliquota di accisa agevolata (rispetto alla misura ordinaria) per l’utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attivitŕ di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

§  la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in societŕ non quotate (articolo 44, comma 6).


 

Comparto sicurezza

Il comparto sicurezza č interessato dalla manovra finanziaria con misure che riguardano, in particolare, il personale delle Forze di polizia.

 

In primo luogo č disposta la revisione, entro il 1° aprile 2015 dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata. Dal 1° gennaio 2015 č inoltre autorizzato l’impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalitŕ, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore (articolo 21, commi 12, 13 e 14 dell’art. 21).

In secondo luogo, si prevede che siano rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112/2008, ad eccezione, in particolare, degli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e 2015 e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le forze di polizia (comma 11 dell’art. 21).

Si dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio nonché per analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. (comma 4 dell’articolo 21)

Si interviene inoltre sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia con la riduzione di spesa di 119 milioni di euro per l’anno 2015.

 

Sempre riguardo al comparto sicurezza, la tabella E ha disposto una riduzione di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018, dello stanziamento sul cap. 7506 denominato “Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia”.

Nel disegno di legge di bilancio 2015 č previsto uno stanziamento di 64,46 milioni di euro, derivante da una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recavano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro.


Si tratta di un finanziamento previsto dall’art. 1, comma 41 della legge di Stabilitŕ 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.


 

Difesa

Con riferimento al settore della difesa si registrano, interventi concernenti il personale militare e la dismissione di immobili della difesa, nonché misure di razionalizzazione di spesa.

Personale militare:

§  si dispone, come giŕ ricordato con riferimento al comparto sicurezza, l’abrogazione delle norme del codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio e del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato (articolo 21, comma 4);

§  si prevede la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, dell’indennitŕ di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianitŕ di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria, articolo 21, comma 5);

§  si dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo (articolo 21, comma 6);

§  si prevede, l’abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di etŕ (articolo 21, comma 7);

§  si riduce di 119 milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle Forze di polizia e contestualmente dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014, relative alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (articolo 21, commi 9 e 10);

§  si prevede l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base alla quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all’atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l’indennitŕ di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi (articolo 31, comma 1);

§  si fissa in quattro anni la durata della permanenza all’estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi (articolo 31, comma 2);

§  si dispone che ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri non si tenga conto, per il computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprano specifichi incarichi internazionali all’estero, individuati con decreto del Ministro della difesa (articolo 31, comma 11);

§  si dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa relative alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 31, comma 14);

§  si abroga l’articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale (articolo 31, comma 19).

Misure di razionalizzazione della spesa:

§  si abroga l’articolo 565-bis del Codice dell’ordinamento militare concernente i corsi di formazione svolti nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietŕ internazionale tra le giovani generazioni cosiddetta “Mini naia” (articolo 31, comma 3);

§  si esclude la possibilitŕ per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa (articolo 31, comma 5);

§  si riducono da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR), mentre il comma 7 dispone in merito alle conseguenti modifiche normative da apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari nella parte in cui disciplina la materia in esame (articolo 31, comma 6);

§  si dispone la riduzione del 10 per cento, a partire dal primo gennaio 2015, della dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari (articolo 31, comma 12);

§  si dispone la riduzione del 20 per cento dell’attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (articolo 31, comma 13);

Dismissione immobili della difesa:

§  si dispongono norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari (articolo 31, commi 15-19).


Finanza locale

Le misure di interesse per le autonomie locali sono volte, da un lato alla definizione del concorso finanziario del comparto regioni, province, cittŕ metropolitane e comuni al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018 e successivi, dall’altro alla ridefinizione delle regole del patto di stabilitŕ interno, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Concorso degli enti territoriali al contenimento della spesa pubblica

L’articolo 35 definisce il concorso alla finanza pubblica delle regioni, delle Province autonome, delle province e delle cittŕ metropolitane.

Per quanto concerne le Regioni, le norme stabiliscono un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (commi 1-2) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (commi da 3 a 12).

Nel dettaglio, le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2015 al 2018 pari a 3.452 milioni di euro per ogni anno. Il contributo č aggiuntivo rispetto ai 750 milioni di euro stabiliti per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall’articolo 46 del D.L. n. 66/2014. Tale contributo di 750 milioni previsto dal D.L. n.66 č inoltre esteso al 2018; per cui il contributo č complessivamente pari a 4.202 milioni di euro annui (commi 1-2). Come per il contributo iniziale, le regioni 'in sede di auto coordinamento' decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e per quali importi. La determinazione degli ambiti sui quali operare le suddette ulteriori riduzioni di spesa deve avvenire nel "rispetto dei livelli essenziali di assistenza".

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano č richiesto un concorso alla finanza pubblica pari complessivamente a 548 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (commi 3-12). Anche per le Regioni a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46 del D.L. n. 66/2014 per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare.

 

Per quanto concerne enti locali - province, cittŕ metropolitane e comuni - il concorso al contenimento della spesa pubblica č attuato attraverso una riduzione della loro spesa corrente, nell’importo complessivo di 2.200 milioni per il 2015, 3.200 milioni per il 2016 e 4.200 milioni a decorrere dall’anno 2017.


Tale importo č cosě ripartito tra gli enti:

§  per le province e le cittŕ metropolitane: 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni per l’anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2017. Sono escluse dalla misura di contenimento le province in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014 (comma 13);

§  per i comuni: 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2015. I risparmi sono conseguiti direttamente attraverso la riduzione di pari importo del Fondo di solidarietŕ comunale (comma 16).

E’ inoltre esteso all’anno 2018 il contributo alla finanza pubblica giŕ richiesto a tali enti per gli anni 2015-2017 dall’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, sempre a valere sulla spesa corrente, nell’importo di 585,7 milioni per il 2018 per le province e le cittŕ metropolitane e di 563,4 milioni per il 2018 per i comuni (comma 17).

Sempre ai fini del contenimento delle spese correnti, sono inoltre introdotti per le province in una serie di divieti, quali, quello di ricorrere a mutui, se non per spese rientranti nell’edilizia scolastica, costruzione e gestione delle strade, tutela e valorizzazione dell'ambiente; di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., e di attribuire incarichi di studio e consulenza, di procedere ad assunzioni (comma 15).

Patto di stabilitŕ interno per gli enti locali e pareggio di bilancio per le regioni

Il disegno di legge di stabilitŕ anticipa all’anno 2015 l’introduzione dell’obbligo per le regioni a statuto ordinario di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, quale meccanismo per la determinazione del concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 36).

La disciplina del pareggio di bilancio determina il superamento del patto di stabilitŕ interno, quale strumento finora adottato per la definizione di obiettivi e vincoli della gestione finanziaria delle regioni, ai fini del concorso di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, la cui impostazione č stata per lo piů incentrata sul principio del contenimento delle spese finali.

La nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal D.Lgs.118/2011, vale a dire a quelle regioni che giŕ adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

 

Sono previste (art. 37) alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilitŕ interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018. Le modifiche sono finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contribuito finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilitŕ interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province.

L’alleggerimento del patto di stabilitŕ per gli enti locali č in parte compensato dall’inserimento nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto medesimo, degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilitŕ, che determina una compressione della spesa degli enti locali per circa 2.350 milioni di euro anni.

Nel complesso, dunque, l’alleggerimento del patto di stabilitŕ per gli enti locali si sostanzia in 1 miliardo di euro annui.

Ulteriori misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto di stabilitŕ sono introdotte per gli enti locali che procedono a dismissioni totali o parziali delle societŕ da essi stessi partecipate, con l’esclusione dai vincoli del patto di stabilitŕ interno delle spese per investimenti effettuate dagli enti con i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni in societŕ (articolo 43, comma 4).

 

L’anticipo al 2015 delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni comporta, inoltre, la revisione della disciplina concernente i c.d. patti di solidarietŕ (patto regionalizzato, verticale ed orizzontale), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, nonché la soppressione del cosiddetto “patto regionale integrato”, che prevedeva la possibilitŕ per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalitŕ di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilitŕ e quelli degli enti locali del proprio territorio (articolo 37, comma 5).

Proroga della tesoreria unica per gli enti territoriali

Al fini del coordinamento e del controllo degli andamenti finanziari delle autonomie territoriali, viene confermata fino al 31 dicembre 2017 la sospensione del sistema misto di tesoreria unica.

Le regioni, gli enti locali, gli enti del comparto sanitŕ, nonché le autoritŕ portuali e universitŕ, restano, pertanto, assoggettati al sistema di tesoreria unica, come reintrodotto a partire dal 2012, con la conseguenza che le entrate proprie degli enti rimangano depositate presso la tesoreria statale invece di confluire nel sistema bancario (articolo 34, comma 5).


 

Razionalizzazione delle societŕ partecipate locali relative ai servizi pubblici locali

Il disegno di legge di stabilitŕ introduce norme finalizzate ad incentivare i processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. In particolare, si interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilitŕ interno (articolo 43).


 

Giustizia

Gli interventi sulla giustizia riguardano l’istituzione di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (art. 10) e il trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei comuni (art. 38, commi 6-10).

In tal senso, le disposizioni del provvedimento si collocano all’interno di un disegno complessivo che si pone la finalitŕ di promuovere l’efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi con riferimento a una pluralitŕ di aspetti, sia di carattere funzionale e processuale sia di carattere amministrativo e organizzativo ed in coerenza con un percorso giŕ avviato nella precedente Legislatura.

 

Con riguardo al processo civile e al suo snellimento, si č intervenuti a partire dalla legge 69/2009, con la quale, tra le altre cose, č stata ampliata la competenza del giudice di pace introdotto il filtro in Cassazione,

Un ulteriore consistente intervento per la riduzione dei tempi del processo civile č stato previsto dal decreto-legge n. 69/2013, che ha in particolare dettato misure organizzative e di ampliamento dell'organico, riguardanti le Corti d'appello e la Corte di cassazione (ad esempio, introducendo la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unitŕ, per lo smaltimento dell'arretrato civile).

Da ultimo, il decreto-legge n. 132 del 2014, ancora in corso di conversione (A.C. 2681, giŕ approvato dal Senato) ha previsto ulteriori misure. (quali l’introduzione della negoziazione assistita come ulteriore misura di risoluzione stragiudiziale delle controversie; la semplificazione dei procedimenti di separazione o divorzio; l’accelerazione del processo esecutivo e la riduzione del periodo di sospensione di diritto dei termini processuali e delle ferie dei magistrati).

Ulteriori misure hanno riguardato la cd. “digitalizzazione della giustizia”, da ultimo con il decreto-legge n. 90 del 2014.


Infrastrutture e reti

Nel settore delle infrastrutture e delle reti (trasporti e comunicazioni) il disegno di legge di stabilitŕ prevede un insieme articolato di interventi. Questi appaiono ispirati da una duplice finalitŕ. Da un lato, infatti, si intendono introdurre misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di servizio pubblico nazionale; dall’altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica, ovvero misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato

Razionalizzazione della spesa nell’ambito dei rapporti finanziari con soggetti titolari di contratti di servizio:

§  il trasferimento a carico delle risorse riscosse dall’ENAV (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta svolti di una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell’economia per i contratti di servizio con ENAV (art. 19, co. 2);

§  la proroga dell’efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa fino alla stipula del nuovo contratto; viene inoltre stabilito che il nuovo contratto abbia durata quinquennale (2015-2019), prevedendone la sottoscrizione entro il 31 marzo 2015, al termine di un’articolata procedura che contempla anche l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Lo stanziamento di bilancio per il nuovo contratto risulta pari a 262,4 milioni di euro annui, pur prevedendosi che i trasferimenti a Poste italiane non possano comunque essere superiori al costo netto del servizio come individuato dall’AGCOM (art. 23);

Si prevede inoltre la possibilitŕ per Poste italiane di chiedere la deroga rispetto agli obblighi di servizio consistente nella fornitura a giorni alterni del servizio postale con riferimento ad un quarto della popolazione nazionale anziché ad un ottavo, mantenendo fermo perň l’altro requisito di una densitŕ di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq ed introducendo un termine di quarantacinque giorni per il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell’AGCOM quale autoritŕ di regolamentazione del settore.

§  la riduzione, dal 2015, del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla societŕ RAI S.p.a. concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 25, co. 5);

§  la previsione che gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro non possano essere, a decorrere dal 2015, superiori a 100 milioni di euro annui (art. 25, co. 6);

§  il dimezzamento della quota di spettanza dell’ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che quindi passa dal 42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l’ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo (art. 30, co. 5);

§  il riconoscimento ad ANAS S.p.A., in relazione alle attivitŕ di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, di una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto (nuovo comma 3-bis dell’art. 36 del D.L. n. 98/2011). La disposizione č applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell’art. 18 del D.L. n. 69/2013 (art. 25, co. 7-8).

Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa

§  la riduzione, nell’ambito della complessiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ad enti ed organismi pubblici, delle somme da trasferire all’ENAC di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (art. 20, co. 1);

§  la soppressione del contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, di cui al comma 38, secondo periodo, dell’articolo unico della Legge di stabilitŕ 2014 (art. 30, co. 1);

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 risulta azzerata anche la connessa autorizzazione di spesa a favore delle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di cui al terzo periodo del medesimo comma 38.

§  la riduzione di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 dei contributi statali per l’ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa per la realizzazione di investimenti ferroviari, contributi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986 (art. 30, co. 2);

§  la soppressione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, art. 30, co. 3);

§  la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), concernente il “contributo straordinario al comune di Reggio Calabria” relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal D.L. n. 166/1989. Tale riduzione č quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 (art. 30, co. 4).

§  l’eliminazione dell’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (art., 44, co. 31).

 

Si ricorda inoltre che:

§  risulta azzerata per il triennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 19, co. 1, l’ autorizzazioni di spesa relativa al settore marittimo e alla nautica da diporto per progetti di studio, ricerca e innovazione (art. 145, co. 40 legge n. 388/2000);

§  risultano interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 11 (che prevedono l’imposizione con D.P.C.M. di quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta individuati nell’elenco n. 1) anche i crediti d’imposta per il rimborso parziale dell’accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza (decreto-legge n. 989/1964); per le opere di ingegno digitali (art. 11-bis decreto-legge n. 179/2012) e per gli investimenti delle imprese editoriali (art. 8, legge n. 62/2001);

§  ai sensi dell’articolo 24 subiscono una riduzione degli stanziamenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo di 11.281.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e il Ministero dello sviluppo economico per un importo di 11.722.000 euro nel 2015, di 9.036.000 euro nel 2016 e di 10.098.000 euro nel 2017.

Finanziamenti e misure di agevolazione per specifici interventi infrastrutturali

§  l’autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto, destinandone una quota parte alle imprese del settore che procedano a ristrutturazioni ed aggregazioni (art. 17, co 1 e 2);

§  l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali (art. 17, co. 3);

§  l’introduzione di procedure e requisiti per l’accesso alle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale stanziate dal comma 83 dell’articolo unico della legge di stabilitŕ 2014 (L. n. 147/2013, art. 19, co. 4-7). La tabella E prevede anche un rifinanziamento delle risorse in questione per 500 milioni nel 2015;

§  l’accesso nel 2015 al credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore editoriale, previsto originariamente per l’anno 2012 e poi differito all’anno 2014; inoltre viene prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilitŕ delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre (art. 17, co. 16);

§  la definizione della strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017. Per gli investimenti si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilitŕ finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere (ciň con particolare riferimento alle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia; alla tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova e alle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero). Si prevede inoltre, che in relazione ad alcuni specifici programmi indicati dall’articolo 4, comma 1, del contratto di programma parte investimenti RFI relazioni al Ministero vigilante per la trasmissione al CIPE, entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attivitŕ dell’anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie disponibili, all’avanzamento lavori e alla consegna all’esercizio degli investimenti completati (art. 19, co. 8-10);

Misure suscettibili di determinare un aumento di entrate

§  l’avvio da parte dell’AGCOM di una procedura per l’assegnazione a titolo oneroso delle frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 Mhz (banda L), da destinare alle tecnologie di comunicazione elettronica mobili Supplemental Down Link (art. 16);

L’importo derivante dall’assegnazione fino a un massimo di 700 milioni č perň giŕ destinato alla copertura dell’esclusione di alcune somme del cofinanziamento nazionale di progetti finanziati con fondi strutturali comunitari dal saldo rilevante per il rispetto del patto di stabilitŕ interno da parte delle regioni. La finalizzazione delle ulteriori eventuali maggiori entrate sarŕ definita con decreto ministeriale, prevedendosi comunque la possibilitŕ della loro destinazione al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.


 

Misure per la crescita

Nella manovra la leva fiscale viene utilizzata anzitutto con finalitŕ di crescita del Paese, anche attraverso misure di sostegno alla domanda, a tal fine alleggerendo l’imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi.

Per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda:

§  si rende strutturale il credito d’imposta IRPEF introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014 (articolo 4);

§  si prevede l’erogazione del TFR in busta paga in via temporanea per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Tali quote non concorrono al calcolo del reddito rilevante per la spettanza del bonus 80 euro. Si prevedono inoltre forme di finanziamento per i datori di lavoro che non intendano utilizzare a tal fine risorse proprie, con l’istituzione, presso l’I.N.P.S., di un Fondo di garanzia (articolo 6);

§  si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure (articolo 8).

 

Con riguardo alle misure a sostegno dell’impresa:

§  si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Vengono conseguentemente ripristinate le piů alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5);

§  viene introdotta una nuova disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, con riduzione dell’aliquota dell’agevolazione dal 50 al 25 per cento, salvo che per le spese relative al personale altamente qualificato; l’importo massimo per impresa č aumentato a 5 milioni di euro per impresa (articolo 7, commi 1-2);

§  si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. patent box), consistente nell’esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) (articolo 7, commi 3-11);

§  si disciplina un nuovo regime forfetario agevolato per i cd. “minimi”, ovvero gli esercenti attivitŕ d’impresa e arti e professioni in forma individuale, con l’aliquota del 15 per cento. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attivitŕ esercitata, che variano da 15.000 euro per le attivitŕ professionali a 40.000 per il commercio (articolo 9);

§  sono riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in societŕ non quotate (articolo 44, comma 6).

 

Si segnala inoltre l’incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 3.300 milioni di euro per l’anno 2015. (articolo 17, comma 19);

 

A fronte delle misure di sostegno, il disegno di legge di stabilitŕ contiene altresě una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, pubbliche e private, elencate nell’apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l’anno 2015, 94,6 milioni di euro per l’anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 (art. 19, comma 1). Per l’analisi delle riduzioni nei diversi settori si rinvia alle schede sulle singole politiche.


 

Occupazione

Con riguardo alle politiche per l’occupazione viene in primo luogo costituito un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del disegno di legge delega in materia di lavoro (cd. Jobs Act) all’esame del Parlamento (articolo 11).

Viene inoltre introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (articolo 12). In particolare, lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio, non cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, non č riconosciuto nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico. Alla copertura degli oneri si provvede utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualitŕ 2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.


 

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di politiche sociali e per la famiglia si interviene sia con misure piů specificamente destinate ai nuclei familiari, sia con il finanziamento di alcuni Fondi, la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, il contrasto a patologie con un costo sociale elevato.

 

In particolare:

Misure piů specificamente destinate ai nuclei familiari:

§  si prevede, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, e corrisposto fino al terzo anno di etŕ, allo scopo di incentivare la natalitŕ e di contribuire alle spese per il sostegno ed istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo con la dotazione di 298 milioni, per l’anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Fondi con finalitŕ sociali:

§  si incrementano, a decorrere dall’anno 2015:

-     il Fondo per la Carta acquisti ordinaria di 250 milioni di euro (art. 17, comma 6);

-     lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di 300 milioni di euro - prevedendo che una quota sia destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia - (art. 17, comma 7);

-     la dotazione del Fondo per le non autosufficienze di 250 milioni di euro, prevedendo che lo stanziamento del Fondo sia rivolto anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (art. 17, comma 8);

-     lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, di 187,5 milioni di euro per ciascun anno, al fine di assicurare l’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art. 17, comma 13);

§  si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell’analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo č incrementato di 12,5 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015 (art. 17, commi 14-15).

Autorizzazioni di spesa per finalitŕ sociali

§  si prevede l’attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 346 milioni di Euro per l’anno 2016 e di 289 milioni di Euro per l’anno 2017 relativo agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ŕmbito sanitario nonché dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennitŕ integrativa speciale di cui al citato indennizzo (art. 17, comma 17);

§  si reca una autorizzazione triennale di spesa per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (art. 17, comma 18);

Misure o agevolazioni fiscali aventi effetti sulle politiche sociali

§  si prevede una stabilizzazione della disciplina del 5 per mille (art. 17, comma 4);

§  si eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e si adegua a 30.000 euro l’importo massimo deducibile a fini Ires (art. 15);

§  si prevedono alcune indicazioni aggiuntive per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – (art. 26, comma 12);

§  si innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, dagli enti non commerciali (art. 44, comma 26).

Contrasto a patologie aventi un costo sociale elevato

§  si destina annualmente, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo (art. 14).


Previdenza

Con riguardo al settore previdenziale si delinea, in primo luogo, un complessivo incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (articolo 44, commi 1-5).

 

Per quanto concerne il TFR, si prevede, come giŕ segnalato con riferimento alle politiche per la crescita e le imprese, l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (articolo 6).

Nel settore del lavoro autonomo, nell’ambito del nuovo regime fiscale agevolato introdotto per i contribuenti c.d. minimi, si prevede la facoltŕ, per i soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attivitŕ di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi, nel quale, esclusa l’applicazione della contribuzione previdenziale minima, si adotta una modalitŕ di calcolo dei contributi basata su una percentuale del reddito dichiarato (articolo 12, comma 23).

 

Si richiama infine lo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (articolo 12), giŕ illustrato nell’ambito delle politiche per l’occupazione.

 

Nel quadro degli interventi di contenimento della spesa, si segnalano la soppressione della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un’integrazione della dotazione organica pari a 250 unitŕ di personale ispettivo; la soppressione della norma che prevede l’erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali; la fissazione di una data unica (il giorno 10 di ciascun mese) per il pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, al fine di uniformare e razionalizzare le procedure e i tempi di pagamento delle stesse; l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato di accertamento del decesso del soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall’evento, per via telematica online; disposizioni in merito alla restituzione delle somme erogate dall’INPS indebitamente percepite post mortem dal beneficiario; la riduzione di 150 milioni di euro, per il 2015, degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale; (articolo 26), nonché la riduzione di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, dello stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attivitŕ usuranti (articolo 45, comma 6).

Si prevede che l’ I.N.P.S. versi all'entrata del bilancio dello Stato somme per 20 milioni di euro per il 2015 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30% destinata ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (articolo 45, comma 7).

Infine, sono previste disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS, determinando l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS (articolo 2).


 

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Nel quadro della razionalizzazione degli enti pubblici, si dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al disegno di legge, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016 (articolo 20, comma 1).

 

Si prevedono norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego (articolo 21). In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, giŕ previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; si estende fino al 2018 l’efficacia della norma in base alla quale l'indennitŕ di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefěci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale č quella in godimento al 31 dicembre 2013 ; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati; si introduce il divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanitŕ.

 

Per le specifiche misure relativa a singoli comparti del pubblico impiego (quali scuola, sanitŕ, difesa) si rinvia alle schede delle singole politiche.

 

Viene inoltre modificata la legislazione vigente in tema di dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali (articolo 22). In particolare, con riferimento alla dismissione di determinati immobili, si prevede la possibilitŕ di venderli non solo a trattativa privata (come giŕ previsto dalla normativa vigente), ma anche tramite una procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Sono previste, inoltre, modifiche alla disciplina relativa al nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi, nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione. In particolare č istituito un “Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi” con un’iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalitŕ di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.

 

Si prevedono disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale e della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 25). Il comma 1 dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il comma 2 prevede che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), cosě come qualsiasi attivitŕ istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non puň comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo (viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL). Il comma 4, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 10 milioni di euro.

 

Infine, viene soppressa la norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un’integrazione della dotazione organica pari a 250 unitŕ di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni (articolo 26, comma 1).


 

Rimodulazione del prelievo fiscale

Tax design: incremento del prelievo fiscale, riduzione di agevolazioni, clausole di salvaguardia

All’intento di alleggerire il carico fiscale su lavoro e attivitŕ produttive (per cui si rinvia alle misure su crescita e occupazione), si affianca un incremento del prelievo fiscale in specifici settori:

§  si innalza, come giŕ segnalato con riferimento alle politiche per la crescita e le imprese, l’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto) (articolo 44, commi da 1 a 5);

§  si rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato (articolo 44, commi 28 e 29);

§  si innalza, come giŕ segnalato con riferimento alle politiche sociali e della famiglia, dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali (articolo 44, comma 26);

§  si posticipano di un anno gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilitŕ 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. tax expenditures) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati (articolo 18);

§  č elevata dal 4 all’8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (articolo 44, comma 27);

§  si introduce una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica (articolo 45, commi 3 e 4).

Lotta all’evasione fiscale e tax compliance

Si inquadrano nel solco degli interventi di contrasto all’evasione fiscale le seguenti disposizioni:

§  incremento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico;

§  introduzione del cd. split payment, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori IVA; in sostanza, al fornitore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura, mentre l’IVA č acquisita direttamente dall’Erario; in caso di mancato rilascio dell’apposita deroga alla disciplina comunitaria IVA, si dispone un aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (articolo 44, commi da 7 a 10);

§  l’assoggettamento ad una serie di obblighi e divieti delle agenzie di scommesse, collegate tramite i c.d. totem a bookmakers e casinň off-shore, con sedi all’estero, che esercitano attivitŕ di raccolta di gioco in Italia senza concessione e non versano alcuna imposta all’erario; l’aumento del prelievo unico erariale (PREU) e, dall’altro, la riduzione del c.d. pay-out, cioč la quota destinata alle vincite su newslot (AWP) e videolottery (VLT), con destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale; il rafforzamento della lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco (articolo 44, commi da 20 a 23);

§  la possibilitŕ di modificare la cosiddetta black list rilevante ai fini della deducibilitŕ delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale volto all’individuazione dei Paesi cd. white list, vale a dire quelli che consentono un effettivo scambio di informazioni (articolo 44, comma 40);

 

Un altro gruppo di norme č volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalitŕ, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrŕ accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giŕ stata constatata. Si potrŕ dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarŕ piů vantaggiosa, quanto piů vicino il “ravvedimento” sarŕ al momento in cui sorge l’adempimento tributario (articolo 44, commi da 11 a 18).

 

Salute

In tema di salute si interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014, sia con norme varie concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale e il risanamento del Servizio sanitario del Molise.

In sintesi:

Misure previste in attuazione del Patto per la salute:

§  si dispone il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in 115.444.000.000 euro per il 2016, fissando contestualmente alcuni criteri di riparto (art. 39, commi 1-9);

§  si impegnano le regioni e le province autonome a garantire annualmente la programmabilitŕ degli investimenti da effettuare nei propri ambiti territoriali (art. 39, comma 10);

§  si autorizza, per l’anno 2015, la spesa di 2 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero della salute, per l’avvio dell’implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria (art. 39, comma 11);

§  si rimette ad un Accordo tra Governo e Regioni la definizione delle competenze e delle responsabilitŕ delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione (art. 39, comma 12);

§  si prevede che l’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce grave inadempimento contrattuale per il direttore generale e comporta la decadenza automatica dello stesso, e qualifica la verifica del conseguimento da parte dei direttori generali degli obiettivi di salute ed assistenziali come adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (art. 39, commi 13 e 14);

§  si dettano alcune disposizioni relative al tema delle misure di contrasto ai disavanzi sanitari e, piů in particolare, alle procedure di commissariamento delle regioni in piano di rientro (art. 39, commi 15-19);

§  si dettano alcune disposizioni relative alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere (art. 39, commi 20-21);

§  si detta la disciplina del commissariamento nei casi in cui regioni e province autonome non adottino le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali previste dalla vigente normativa di riordino (art. 39, commi 22-27);

§  si interviene in materia di organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, mediante, in particolare, dotazione di personale adeguato, entro i vigenti vincoli di spesa ed i vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali (art. 39, comma 28);

§  si riducono i termini del blocco automatico del turn over attualmente previsti, prevedendo tale blocco solo fino all’anno successivo a quello di verifica degli equilibri finanziari regionali (art. 39, comma 29);

§  si estendono al 2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione possa essere considerata adempiente (art. 39, comma 30);

§  si modifica la disciplina in materia di Prontuario farmaceutico nazionale, posticipandone al 31 dicembre 2015 la revisione straordinaria da parte dell’AIFA (art. 39, comma 31);

§  si prevede la definizione delle modalitŕ per l’attivazione di una rete di comunicazione dedicata al dispositivo-vigilanza per lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni circa incidenti che interessano dispositivi medici (art. 39, comma 32);

§  si prevede l’emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un’azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici (art. 39, comma 33);

§  si dettano disposizioni in materia di Health Technology Assessment (HTA) per l’individuazione dei percorsi farmaco-terapeutici che garantiscano l’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili (art. 39, comma 34).

Servizio sanitario della Regione Molise

§  si autorizza, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro di spesa in favore della Regione Molise, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione stessa (art. 40).

Trasferimento di risorse dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale:

§  al fine di fornire liquiditŕ agli enti dei servizi sanitari regionali e garantire un’accelerazione dei pagamenti ai fornitori, si stabiliscono misure stringenti per l’erogazione, da parte delle regioni, delle somme destinate al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (art. 42).


 

Scuola, universitŕ, ricerca

Nelle politiche relative a scuola e universitŕ e ricerca si riscontrano, affiancati, interventi per il contenimento della spesa pubblica – anche attraverso azioni di razionalizzazione e modifiche ordinamentali – e interventi di finanziamento, anche con la creazione di nuovi Fondi nello stato di previsione del MIUR.

Interventi di finanziamento

In particolare, per la scuola č prevista l’istituzione di un Fondo finalizzato alla realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo č finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzione di docenti e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro (art. 3).

Al contempo, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle universitŕ (FFO) per 150 milioni di euro dal 2015, al fine di aumentare la quota premiale di cui all’art. 2 del D.L. n. 180/2008 (art. 17, co. 10).

Infine, dal 2015, si autorizza una spesa pari a 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie (art. 17, co. 9).

Misure di razionalizzazione della spesa

Alle misure di finanziamento sopra indicate si affiancano misure rivolte alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa, anche con modifiche ordinamentali.

In particolare, con riferimento al personale scolastico:

§  si introduce il divieto di conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici, nonché il divieto (in ogni caso) di conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest’ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti (art. 28, co. 8 e 9);

§  dal 1° settembre 2015, si elimina la possibilitŕ di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole (art. 28, co. 5) e si riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento (art. 28, co. 4);

§  si modifica la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni, attraverso:

-     l’eliminazione della possibilitŕ di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze;

-     l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilitŕ per il personale del comparto scuola - salve alcune ipotesi (scuole italiane all’estero, coordinatori periferici di educazione fisica, personale che svolge compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica o compiti di supervisione del tirocinio per l’abilitazione all’insegnamento) - di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autoritŕ indipendenti, enti, associazioni e fondazioni (art. 28, co. 6 e 7);

§  si prevede la revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall’a.s. 2015/2016, una riduzione di 2.020 unitŕ e della relativa spesa per € 50,7 mln (art. 28, co. 10-12).

 

Con riferimento al MIUR, si prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro č ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli Uffici) a 190 unitŕ, comprensive della dotazione relativa all’Organismo indipendente di valutazione, in modo da ottenere una riduzione di spesa pari ad € 222.000 (art. 28, co. 22).

 

Ulteriori misure di contenimento della spesa prevedono direttamente la riduzione di autorizzazioni di spesa, ovvero la riduzione dello stanziamento da destinare a diversi soggetti. In particolare:

§  si riduce il FFO di € 34 mln per il 2015 e di € 32 mln dal 2016 in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le universitŕ dovranno conseguire (art. 28, co. 16);

§  si riduce il Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per 42,9 milioni di euro nel 2015 e per 43 milioni di euro dal 2016, a seguito della rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi (art. 28, co. 20 e 21);

§  si riducono di € 1 mln milione di euro, per il 2015, le risorse destinate al funzionamento delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Inoltre, si prevede che la carica del Presidente č onorifica e che i compensi e le indennitŕ spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse Istituzioni sono rideterminati, in misura tale che dai due interventi derivino risparmi di spesa pari ad € 1,5 mln dal 2015 (art. 28, co. 18 e 19);

§  si prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimane acquisita all’erario (art. 28, co. 3);

§  si prevede il versamento all’entrata del bilancio entro il 31 gennaio 2015 di € 140 mln provenienti dalla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA). Rimane fermo che eventuali ulteriori somme disponibili alla chiusura della predetta gestione saranno versate all’entrata per essere riassegnate al FFO (art. 28, co. 17);

§  si sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda universitŕ degli studi di Napoli, pari ad € 3,5 mln annui (art. 28, co. 14);

§  si riduce di € 200 mila, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento (art. 28, co. 1);

§  si riduce di € 700 mila, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico legali sostenuti da Universitŕ e Istituzioni AFAM (art. 28, co. 13).

Alle riduzioni indicate si aggiungono le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a vari enti e organismi, fra i quali ANVUR, Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso, enti finanziati ai sensi della L. n. 549/1995 (cap. 1261) (art. 20, co. 1).

 

Un ulteriore gruppo di disposizioni risponde a diverse finalitŕ.

 

In particolare:

§  si introducono disposizioni finalizzate ad agevolare l’ingresso di ricercatori nelle universitŕ “virtuose” (ossia, quelle che hanno un indicatore delle spese di personale inferiore all’80%), nonché a consentire una maggiore flessibilitŕ nella programmazione dei reclutamenti e il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (art. 28, co. 28-30);


Tavola di raffronto

 

 

SETTORE

DISPOSIZIONI DDL STABILITŔ - A.C. 2679-bis

 

Affari Esteri

Art. 17, co. 12

(Missioni di pace)

Art. 27

(Riduzione spese Ministero Esteri)

 

Agricoltura

Art. 32, co. 1-5

(Filiera agricola; CRA; Piano irriguo)

 

Comparto sicurezza

Art. 21, co. 11-14

(Personale Polizia)

 

Difesa

Art. 21, co. 4-7; 9-10

(Personale FF AA)

Art. 31

(Riduzione spese Ministero Difesa)

 

Finanza pubblica

Art. 1

(Risultati differenziali)

Art. 17, co. 21

(FISPE)

Art. 24

(Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

Artt. 33-34

(Tesoreria unica)

Art. 44, co. 32-39

(Cofinanziamento comunitario)

Art. 45, co. 1-5

(Copertura)

 

Finanza locale

Art. 35

(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)

Art. 36

(Pareggio di bilancio delle regioni)

Art. 37

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno degli enti locali)

Art. 38, co. 1-5, 11

(Enti territoriali)

Art. 43

(Societŕ partecipate locali)

 

Giustizia

Art. 10

(Efficienza sistema giudiziario)

Art. 38, co. 6-10

(Immobili comunali destinati a uffici giudiziari)

 

Infrastrutture e reti

Art. 16

(Cessione frequenze banda L)

Art. 17, co. 1-3

(Autotrasporto e impianti portuali)

Art. 17, co. 16

(Editoria)

Art. 19, co. 2

(ENAV)

Art. 19, co. 4-7

(TPL e Rete ferroviaria)

Art. 19, co. 8-10

(Lotti costruttivi Rete ferroviaria)

Art. 23

(Poste italiane)

Art. 25, co. 5

(Risorse RAI)

Art. 25, co. 6

(Trasporto merci su ferro)

Art. 25, co. 7-8

(ANAS)

Art. 30

(Riduzioni Spese Ministero infrastrutture e Trasporti)

Art. 44, co. 31

(Bollo auto storiche)

 

Misure per la crescita

Art. 4

(bonus 80 euro)

Art. 5

(IRAP)

Art. 7

(Credito di imposta ricerca)

Art. 8

(Ecobonus e ristrutturazione)

Art. 9

(Regime fiscale per autonomi)

Art. 17, co. 19

(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Art. 19, co. 1, 3 e 11

(Riduzione trasferimenti alle imprese

Rottamazione

Riduzione crediti di imposta)

 

Occupazione

Art. 11

(Ammortizzatori sociali)

Art. 12

(Sgravi per assunzioni)

 

Politiche sociali e per la famiglia

Art. 13

(Misure per la famiglia)

Art. 14

(Ludopatia)

Art. 15

(Erogazioni ONLUS)

Art. 17, co. 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18

(5 per mille, social card, Fondo politiche sociali, Fondo non autosufficienze, immigrazione, minori non accompagnati, emotrasfusi, terzo settore)

Art. 26, co. 12

(ISEE)

Art. 44, co. 26

(Tassazione enti non commerciali)

 

Previdenza

Art. 2

(Gestioni previdenziali)

Art. 6

(TFR)

Art. 26, co. 2-11

(Riduzione spese Ministero Lavoro)

Art. 44, co. 1-5

(Aliquote fondi pensione)

Art. 45, co. 6-7

(Fondo pensionamento anticipato e versamento risorse da parte dell’INPS)

 

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Art. 20, co. 1

(Riduzione trasferimenti Enti)

Art. 21, co. 1-3

(Personale non contrattualizzato)

Art. 25, co. 1-4

(Organi rilevanza costituzionale)

Art. 26, co. 1

(Soppressione assunzioni ispettori)

Art. 44, co. 19

(Proroga riscossione)

 

Rimodulazione del prelievo fiscale

Art. 44, co. 1-29, 40

(Regimi fiscali privilegiati)

 

Salute

Art. 39

(Patto della salute)

Art. 40

(Servizio sanitario Molise)

Art. 42

(Trasferimento risorse)

 

Scuola, universitŕ e ricerca

Art. 3

(La buona scuola)

Art. 17, co. 9-10

(Scuole non statali e FFO universitŕ)

Art. 28

(Riduzione spese Ministero Istruzione)

 



[1]     Risoluzione 6-0082 Speranza ed altri alla Camera e Risoluzione 6-0062 n.100 Zanda ed altri al Senato.

[2]     Rispetto all’importo massimo di 11,5 milioni consentito in base all’obiettivo programmatico indicato nella Nota di aggiornamento.

[3]     Relazione prevista qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica.

[4]     Obiettivo corredato di una clausola di salvaguardia in tema di aumento delle accise, atteso che l’efficacia della misura č subordinato al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell’UE.