Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - A.C. 1865 - Schede di lettura - Parte I ' Tomo 2 (Articolo 1, commi da 220 a 531)
Riferimenti:
AC N. 1865/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 95
Data: 01/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilitŕ 2014)

 

A.C. 1865

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 95

 

 

Parte I – Tomo 2

(Articolo 1, commi da 220 a 531)

 

 

2 dicembre 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Analisi di finanza pubblica n. 4

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

Il presente dossier č articolato in tre volumi:

§      Sintesi del contenuto (dossier n. 95/0) e Schede di lettura (dossier n. 95, Parte I), redatti dal Servizio Studi e dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea, per le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

§       Profili finanziari (dossier n. 95, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitŕ degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilitŕ per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0006s2.doc


INDICE
(Tomo I)

Schede di lettura

§      Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali).................................................... 3

§      Articolo 1, commi 2-4 (Finanziamento gestioni previdenziali)........................ 6

§      Articolo 1, comma 5 (Fondo per lo sviluppo e la coesione)........................... 9

§      Articolo 1, commi 6-9 (Fondi per programma “Aree interne del Paese”).... 14

§      Articolo 1, comma 10 (Formazione giovani extraeuropei - Agenzia ICE)... 16

§      Articolo 1, comma 11 (Contratti di sviluppo industriale).............................. 17

§      Articolo 1, comma 12 (Fondo per la crescita sostenibile)........................... 19

§      Articolo 1, comma 13 (Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese) 20

§      Articolo1, comma 14 (Fondo credito all’esportazione)................................. 22

§      Articolo 1, comma 15 (Fondo settore aeronautico)..................................... 24

§      Articolo 1, commi 16, 18 e 19 (Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli)    25

§      Articolo 1, comma 17 (Abolizione dello spesometro per i produttori agricoli esonerati da dichiarazione IVA)............................................................................................................... 29

§      Articolo 1, comma 20 (Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole)  31

§      Articolo 1, comma 21 (Programmi industriali navali d'interesse della Difesa) 32

§      Articolo 1, commi 22-24 (Diversa destinazione risorse per flotta navale)... 34

§      Articolo 1, comma 25 (Programma TETRA per forze di polizia)................. 37

§      Articolo 1, comma 26 (Finanziamento Cassa DD.PP. a grandi imprese)... 38

§      Articolo 1, commi 27-30 (Attivitŕ della Cassa DD.PP.)............................... 40

§      Articolo 1, commi 31-33 (Finanziamenti alle imprese)................................. 44

§      Articolo 1, comma 34 (Modifiche alla garanzia dello Stato sui debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato)...................................................................... 53

§      Articolo 1, commi 35-39 (Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati)........................................................................................................ 55

§      Articolo 1, comma 40 (Finanziamenti per manutenzione rete stradale e nuove opere)  57

§      Articolo 1, comma 41 (Finanziamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria)  59

§      Articolo 1, comma 42 (Ulteriori interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie)......................................................................................................... 60

§      Articolo 1, comma 43 (Finanziamenti per il sistema MO.S.E.)................... 61

§      Articolo 1, comma 44 (Contratto di servizio con RFI).................................. 63

§      Articolo 1, comma 45, 47, 49 (Finanziamento tratte ferroviarie).................. 65

§      Articolo 1, comma 46 (Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S. Vittore)........................................................................................ 67

§      Articolo 1, comma 48 (Modifiche alla disciplina delle revoche delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche)................................................................................................... 69

§      Articolo 1, comma 50 (Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale)............... 70

§      Articolo 1, comma 51 (Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova) 71

§      Articolo 1, comma 52 (Finanziamento dell’autotrasporto)............................ 73

§      Articolo 1, comma 53 (Societŕ di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi). 74

§      Articolo 1, commi 54-56 (Comitato centrale per l’Albo nazionale autotrasportatori)   75

§      Articolo 1, comma 57 (Finanziamenti per l’autostrada A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia)    77

§      Articolo 1, comma 58 (Banda larga)............................................................ 79

§      Articolo 1, comma 59 (Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud)    82

§      Articolo 1, comma 60 (Disposizioni concernenti Expo Milano 2015).......... 83

§      Articolo 1, commi 61 e 62 (Risorse per infrastrutture destinate a beni e attivitŕ culturali)   86

§      Articolo 1, comma 63 (Capitanerie di porto)................................................ 88

§      Articolo 1, comma 64 (Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza)   89

§      Articolo 1, comma 65 (Finanziamenti per infrastrutture al servizio della Fiera di Verona)   90

§      Articolo 1, comma 66 (Interventi contro il dissesto idrogeologico).............. 91

§      Articolo 1, comma 67 (Fondo depurazione reflui urbani)............................. 95

§      Articolo 1, comma 68 (Fondo per bonifica discariche abusive).................. 97

§      Articolo 1, comma 69 (Acquisto isola di Budelli)........................................ 100

§      Articolo 1, commi 70-73 (Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)........................................................................... 101

§      Articolo 1, commi 74 e 75 (Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas) 105

§      Articolo 1, comma 76 (Incremento detrazioni per lavoro dipendente)....... 107

§      Articolo 1, comma 77 (Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali).............................................................................................. 109

§      Articolo 1, commi 78 e 79 (Indennitŕ INAIL danno biologico e rendite superstiti deceduti sul lavoro) 113

§      Articolo 1, comma 80 (Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato) 115

§      Articolo 1, commi 81 e 82 (Stabilizzazione degli associati in partecipazione) 119

§      Articolo1, comma 83 (Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato)............................................................................................. 120

§      Articolo 1, comma 84 (Aliquote soggetti autorizzati a somministrazione di lavoro)    121

§      Articolo 1 commi 85 e 86 (Aiuto alla crescita economica - ACE)............. 122

§      Articolo 1, comma 87 (Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie)............. 125

§      Articolo 1, commi 88-95 (Rivalutazione beni di impresa).......................... 135

§      Articolo 1, commi 96-98 (Affrancamento maggiori valori contabili)........... 139

§      Articolo 1, comma 99 (Remunerazione della disponibilitŕ di capacitŕ di produzione di energia elettrica)...................................................................................................... 142

§      Articolo 1, comma 100 (Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamitŕ) 145

§      Articolo 1, comma 101-102 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)......... 146

§      Articolo 1 commi 103-106 (Deducibilitŕ fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti)........................................................................................ 148

§      Articolo 1, commi 107 e 108 (Deducibilitŕ dei beni concessi in locazione finanziaria)    153

§      Articolo 1, commi 109-111 (Imposta di registro proporzionale per i contratti di leasing di immobili strumentali – Esenzione Ipt per il riscatto dei veicoli in leasing)................ 155

§      Articolo 1, commi 112-116 (Deferred Tax Assets – Imposte differite attive nel settore bancario)    157


§      Articolo 1, comma 117 (Regime IVA agevolato per le cooperative sociali) 161

§      Articolo 1, comma 118 (Recupero imposte).............................................. 166

§      Articolo 1, comma 119 (Proroga termini attivitŕ delle cooperative che concedono finanziamenti ai soci)............................................................................................................ 168

§      Articolo 1, comma 120 (Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori) 170

§      Articolo 1, comma 121 (Nuove sedi per uffici giudiziari)............................ 172

§      Articolo 1, commi 122 e 123 (Ammortizzatori sociali)............................... 173

§      Articolo 1, comma 124 (Proroga della sospensione dei contributi e dei premi assicurativi)    178

§      Articolo 1, comma 125 (Lavoratori licenziati da enti non commerciali)..... 180

§      Articolo 1, commi 126 e 127 (Esodati)....................................................... 182

§      Articolo 1, commi 128 e 129 (Fondo per le non autosufficienze)............... 187

§      Articolo 1, comma 130 (Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)   189

§      Articolo 1, comma 131 (5 per mille)........................................................... 190

§      Articolo 1, comma 132 (Lavoratori socialmente utili)................................. 192

§      Articolo 1, comma 133 (Carta acquisti)..................................................... 195

§      Articolo 1, comma 134 (Finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere).................................................................................................... 200

§      Articolo 1, comma 135 (Misure in favore di giovani e disoccupati)........... 202

§      Articolo 1, comma 136 (Istituto nazionale di genetica molecolare)........... 205

§      Articolo 1, comma 137 (Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero).... 206

§      Articolo 1, comma 138 (Rivalutazione indennitŕ emotrasfusi).................. 207

§      Articolo 1, comma 139 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)   209

§      Articolo 1, commi 140 e 141 (Adesione delle aziende farmaceutiche al sistema del pay back)   211

§      Articolo 1, comma 142 (Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie).................................................................................................... 213

§      Articolo 1, comma 143 (Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) 215

§      Articolo 1, commi 144-145 (Anagrafe nazionale degli assistiti)................. 217


§      Articolo 1, commi 146-150 (Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare)..................... 219

§      Articolo 1, commi 151-158 (Cofinanziamento nazionale programmi Unione Europea)  220

§      Articolo 1, comma 159 (Trasferimento al Ministero degli Affari esteri di fondi per programmi UE di aiuto allo sviluppo)...................................................................................... 227

§      Articolo 1, comma 160 (Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE)................................................................................................ 228

§      Articolo 1, comma 161 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)     229

§      Articolo 1, comma 162 (Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)    230

§      Articolo 1, comma 163 (Ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo)  231

§      Articolo 1, comma 164 (Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino))  233

§      Articolo 1, comma 165 (Fondo per il finanziamento ordinario delle universitŕ) 235

§      Articolo 1, comma 166 (Scuole paritarie)................................................... 236

§      Articolo 1, comma 167 (Fondo straordinario per il sostegno all'editoria)... 239

§      Articolo 1, comma 168 (Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato)     241

§      Articolo 1, comma 169 (Impiego forze armate per vigilanze sul territorio) 242

§      Articolo 1, comma 170 (Fondo per l’efficienza dello strumento militare)... 244

§      Articolo 1, comma 171 (Assunzione di procuratori presso l’Avvocatura dello Stato) 245

§      Articolo 1, comma 172 (Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri)     246

§      Articolo 1, comma 173 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche)    247

§      Articolo 1, comma 174 (Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE) 248

§      Articolo 1, comma 175 (Vertice UE sull’occupazione giovanile ed Asia-Europe Summit 2014)   253

§      Articolo 1, comma 176 (Fondazione istituto mediterraneo di ematologia). 255

§      Articolo 1, comma 177 (Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti)   256

§      Articolo 1, comma 178 (Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate)... 257

§      Articolo 1, comma 179 (Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto)   258

§      Articolo 1, comma 180 (Restituzione contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato).......................................................................................... 259

§      Articolo 1, comma 181 (Assunzione di magistrati ordinari)....................... 261

§      Articolo 1, comma 182 (Proroga del mandato di magistrati onorari)......... 263

§      Articolo 1, comma 183 (Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi) 265

§      Articolo 1, comma 184 (Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo) 266

§      Articolo 1, comma 185 (Fondo bieticolo saccarifero)................................ 268

§      Articolo 1, comma 186 (Interventi vari a favore degli italiani nel mondo).. 270

§      Articolo 1, comma 187 (Competenze di Agea).......................................... 274

§      Articolo 1, comma 188 (Utilizzo somme iscritte bilancio Agea per l’attivitŕ di controllo e repressione delle frodi alimentari).................................................................................. 276

§      Articolo 1, comma 189 (Emergenza sanitaria batterio Xylella fastidiosa).. 277

§      Articolo 1, comma 190 (Pagamenti per il settore ippico)........................... 279

§      Articolo 1, comma 191 (Fondo finanziamento esigenze indifferibili).......... 281

§      Articolo 1, comma 192 (Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi) 283

§      Articolo 1, comma 193 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)     285

§      Articolo 1, comma 194 e 195 (Celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale)    287

§      Articolo 1, commi 196-199 (Normattiva).................................................... 288

§      Articolo 1, comma 200 (Deroghe ai limiti di spesa per l’acquisto di arredi ed autovetture da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari)....................................... 290


§      Articolo 1, comma 201 (Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)................................................................................ 292

§      Articolo 1, comma 202 (Disposizioni per fronteggiare l’emergenza socio-economica nell’isola di Lampedusa)............................................................................................... 294

§      Articolo 1, comma 203 (Centro nazionale adroterapia oncologica)........... 298

§      Articolo 1, comma 204 (Economie di spesa per Autoritŕ garante concorrenza e Autoritŕ di regolazione dei servizi di pubblica utilitŕ)................................................... 299

§      Articolo 1, comma 205 (Commissariamento province)............................. 301

§      Articolo 1, comma 206 e 207 (Fondazioni lirico-sinfoniche)...................... 302

§      Articolo 1, comma 208 (Locazioni passive immobili all’estero del Ministero degli Affari esteri)    305

§      Articolo 1, comma 209 (Incorporazione della Sicot nella Consip)............. 306

§      Articolo 1, comma 210 (Trasferimento a Fintecna della societŕ Cinecittŕ Luce S.p.A.) 308

§      Articolo 1, comma 211 (Modernizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) 311

§      Articolo 1, comma 212 (Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento di somme a favore del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico degli operatori dell’editoria)......................................................................... 313

§      Articolo 1, comma 213 (Proroga della sospensione di agevolazioni tariffarie  postali editoriali)   315

§      Articolo 1, comma 214 (Disciplina transitoria per la concessione dei contributi ai periodici italiani diffusi all’estero).......................................................................................... 317

§      Articolo 1, comma 215 (Contenimento della spesa di personale della Banca d’Italia)    319

§      Articolo 1, comma 216 (Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia)  320

§      Articolo 1, comma 217 (Estensione dell’attivitŕ della Consip S.p.A.)........ 321

§      Articolo 1, comma 218 (Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo Ministero della giustizia) 324

§      Articolo 1, comma 219 (Minoranze linguistiche slovene).......................... 326

 


 
INDICE
(Tomo II)

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 220 e 221 (Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali) 331

§      Articolo 1, commi 222 e 223 (Proroga contratti lavoro a tempo determinato territorio de L’Aquila) 334

§      Articolo 1, comma 224 (Contributo per lo smaltimento dei rifiuti nelle zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo) 336

§      Articolo 1, comma 225 (Contributi per la sistemazione dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero in seguito al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata) 338

§      Articolo 1, commi 226-228 e 245 (Deroghe al patto di stabilitŕ interno per enti colpiti da eventi sismici) 340

§      Articolo 1, comma 229 (Differimento rate dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma 2012) 345

§      Articolo 1, commi 230-233, 238-242 (Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 346

§      Articolo 1, commi 234 e 235 (Modifiche alla disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dehttp://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=01LX0000771393ART87&FT_CID=43596&OPERA=01 - 45lle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 354

§      Articolo 1, comma 236 (Assunzioni di personale nelle zone colpite eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 357

§      Articolo 1, comma 237 (Modifiche alla disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dehttp://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=01LX0000771393ART87&FT_CID=43596&OPERA=01 - 45lle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 359

§      Articolo 1, comma 243 (Centro poliedrico antiviolenza di genere di L’Aquila) 360

§      Articolo 1, comma 244 (Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici) 361

§      Articolo 1, commi 246 e 247 (Policlinici universitari gestiti da universitŕ non statali e finanziamento del Bambin Gesů) 363

§      Articolo 1, comma 248 (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio) 364

§      Articolo 1, comma 249 (Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica) 365

§      Articolo 1, comma 250 (Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) 366

§      Articolo 1, commi 251-253 (Contributi statali alle istituzioni culturali) 367

§      Articolo 1, comma 254 (Ottimizzazione spazi ad uso pubblico) 371

§      Articolo 1, comma 255 (Manutenzione degli immobili pubblici) 376

§      Articolo 1, comma 256 (Programma straordinario di cessione di immobili pubblici) 378

§      Articolo 1, comma 257 (Dismissione beni immobili dell’INDIRE) 380

§      Articolo 1, comma 258 (Organizzazione periferica uffici regionali scolastici) 381

§      Articolo 1, comma 259 (Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale) 382

§      Articolo 1, comma 260 (Utilizzo immobili uffici giudiziari) 383

§      Articolo 1, commi 261-264 (Riduzione delle spese per consultazioni elettorali) 384

§      Articolo 1, comma 265 (Modalitŕ di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate) 388

§      Articolo 1, commi 266 e 267 (Garante del contribuente) 390

§      Articolo 1, comma 268 (Centri di assistenza fiscale) 391

§      Articolo 1, comma 269 (Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi) 393

§      Articolo 1, comma 270 (Soppressione fondo pagamento canoni di locazione) 394

§      Articolo 1, comma 271 (Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali) 395

§      Articolo 1, comma 272 (Riduzione stanziamenti per contratti di produttivitŕ) 396

§      Articolo 1, commi 273 e 275 (Misure finanziarie compensative tra le Autorithies) 398

§      Articolo 1, comma 274 (Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica) 404

§      Articolo 1, comma 276 (Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali) 405

§      Articolo 1, comma 277 (Fabbisogno finanziario programmato delle universitŕ statali) 407

§      Articolo 1, comma 278 (Predisposizione di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle societŕ controllate o interamente detenute dal MiBACT) 409

§      Articolo 1, comma 279 (Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione) 410

§      Articolo 1, comma 280 (Interpretazione del diritto di rivalsa dello Stato) 411

§      Articolo 1, comma 281 (Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi) 413

§      Articolo 1, comma 282 (Fabbisogni standard) 415

§      Articolo 1, comma 283 (Cure palliative) 418

§      Articolo 1, comma 284 (Prontuario continuitŕ assistenziale ospedale-territorio) 419

§      Articolo 1, commi 285-288 (Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali e riduzione dei regimi di agevolazione fiscale) 421

§      Articolo 1, comma 289 (Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese) 431

§      Articolo 1, comma 290 (Riduzione spesa per consumi intermedi) 434

§      Articolo 1, comma 291 (Proroga delle gestioni commissariali delle province) 436

§      Articolo 1, comma 292 (Stazione sperimentale delle pelli) 440

§      Articolo 1, comma 293 (Modifiche al Codice antimafia) 442

§      Articolo 1, commi 294-300 (Alienazione di veicoli sequestrati o confiscati) 443

§      Articolo 1, commi 301-304 (Indennitŕ di vacanza contrattuale) 445

§      Articolo 1, commi 305 e 317 (Trattamento accessorio del personale) 448

§      Articolo 1, comma 306 (Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per la PA) 450

§      Articolo 1, commi 307-310 (Facoltŕ assunzionali delle PA (turn-over)) 451

§      Articolo 1, commi 311-315 (Estensione limite massimo retributivo personale PA) 455

§      Articolo 1, comma 316 (Retribuzione straordinaria delle Forze di Polizia e delle Forze Armate) 457

§      Articolo 1, commi 318 e 319 (Riduzione dell’indennitŕ di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati) 458

§      Articolo 1, comma 320 (Finanziamento del SSN) 460

§      Articolo 1, comma 321 (Assunzioni di cittadini italiani licenziati giŕ dipendenti di basi militari soppresse) 462

§      Articolo 1, comma 322 (Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici) 463

§      Articolo 1, commi 323 e 324 (Modiche alla liquidazione del TFR) 465

§      Articolo 1, comma 325 (Contributo di solidarietŕ sulle pensioni di importo elevato) 467

§      Articolo 1, comma 326 (Norma di interpretazione autentica sulla legittimitŕ di deliberazioni in materia previdenziale) 473

§      Articolo 1, comma 327 (Computo a fini pensionistici dei permessi ex legge n. 104/1992) 475

§      Articolo 1, commi 328-334, 346-351 (Patto di stabilitŕ interno delle Regioni e ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica) 476

§      Articolo 1, commi 335-345 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) 483

§      Articolo 1, comma 352 (Modifiche alla base di calcolo del limite all'indebitamento per le regioni) 493

§      Articolo 1, comma 353 (Termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni) 495

§      Articolo 1, commi 354-365 (Patto di stabilitŕ interno degli enti locali) 497

§      Articolo 1, commi 366-369 (Esclusione dal patto di stabilitŕ interno 2014 degli enti territoriali  dei pagamenti per debiti in conto capitale) 512

§      Articolo 1, commi 370-381 (Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e societŕ partecipate) 518

§      Articolo 1, comma 382 (Intese con le province di Trento e Bolzano) 530

§      Articolo 1, comma 383 (Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali) 532

§      Articolo 1, comma 384 (Compensazione crediti d’imposta) 536

§      Articolo 1, commi 385 e 386 (Riordino agevolazioni tributarie) 538

§      Articolo 1, commi 387-390 (Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta) 540

§      Articolo 1, comma 391 (Aumento imposta di bollo su conto titoli) 543

§      Articolo 1, comma 392 (Aumento IVAFE) 545

§      Articolo 1, comma 393 (Soppressione di crediti di imposta e di agevolazioni fiscali) 547

§      Articolo 1, commi 394 e 395 (Servizi di pagamento) 549

§      Articolo 1, commi 396-399 (Rimborsi indebiti di imposta) 553

§      Articolo 1, comma 400 (Proroga contributo di solidarietŕ sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro) 555

§      Articolo 1, commi 401-407 (Imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica) 557

§      Articolo 1, commi 408 e 409 (Contributo unificato nel processo tributario) 559

§      Articolo 1, commi 410-415 (Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura e ai concorsi per notariato e magistratura ordinaria) 560

§      Articolo 1, commi 416 e 417  (Riduzione di compensi per spese di giustizia) 562

§      Articolo 1, commi 418 e 419 (Agevolazioni per la piccola proprietŕ contadina) 564

§      Articolo 1, comma 420 (Proroga attivitŕ riscossione enti locali) 567

§      Articolo 1, comma 421 (Riscossione) 569

§      Articolo 1, commi 422 e 423 (Disposizioni in materia di assistenza fiscale) 575

§      Articolo 1, commi 424-428 (Estinzione agevolata di carichi affidati agli agenti della riscossione) 577

§      Articolo 1, comma 429 (Differimento dei termini dell’aumento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo) 581

§      Articolo 1, comma 430 (Accise su benzine e gasolio) 583

§      Articolo 1, commi 431 e 432 (Profili fiscali degli interventi di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi) 584

§      Articolo 1, commi 433 e 434 (IRPEF residenti Campione d’Italia) 585

§      Articolo 1, commi 435 e 436 (Accisa ridotta per talune emulsioni) 586

§      Articolo 1, comma 437-439 (Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo) 588

§      Articolo 1, commi 440 e 441 (Riordino della tassazione immobiliare comunale) 590

§      Articolo 1, commi 442-469 (La tassa sui rifiuti – TARI) 591

§      Articolo 1, commi 470-479 (Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni – TASI) 599

§      Articolo 1, commi 480-504 (Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI) 608

§      Articolo 1, commi 505-515 (Disposizioni in materia di IMU) 614

§      Articolo 1, comma 516-521 (Erronei versamenti IMU) 626

§      Articolo 1, comma 522 (Fondo di solidarietŕ comunale) 629

§      Articolo 1, comma 523 (Tabelle A e B) 636

§      Articolo 1, comma 524 (Tabella C) 642

§      Articolo 1, commi 525 e 526 (Tabella E) 658

§      Articolo 1, comma 527 (Prospetto di copertura) 686

§      Articolo 1, comma 528 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi) 688

§      Articolo 1, commi 529 e 530 (Collaboratori scolastici Ufficio scolastico provinciale di Palermo) 690

§      Articolo 1, comma 531 (Entrata in vigore) 692

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, commi 220 e 221
(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali)

 

 

Il comma 220, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Le risorse di tale fondo sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria (in base alla L. 225/1992) č giŕ avvenuto o avverrŕ nel corso del 2014.

Si ricorda che il D.L. 59/2012 ha introdotto nel testo della L. 225/1992 una serie di disposizioni finalizzate a limitare temporalmente la durata dello stato di emergenza.

L’art. 5, comma 1-bis, della citata legge (introdotto dal D.L. 59 e novellato dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. 93/2013) stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puň superare i 180 giorni prorogabile per non piů di ulteriori 180 giorni.

Il successivo comma 4 (riscritto dal D.L. 59/2012) dispone, tra l’altro, che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 4-ter del medesimo articolo 5, anch’esso introdotto dal D.L. 59, prevede l'emanazione, almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, da parte del Capo del dipartimento della protezione civile di un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi.

L’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 ha inoltre vietato la proroga o il rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, delle gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Il comma 220 prevede che il citato fondo possa essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attivitŕ produttiva. Per il riconoscimento di tali contributi il comma richiede tutte le seguenti condizioni:

§      i danni devono essere in nesso di causalitŕ con l'evento;

§      i danni devono essere dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento.

 

Viene altresě disposto che gli interventi attuati con le risorse del citato fondo sono monitorati ai sensi del D.Lgs. 229/2011, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (per una sintesi dei contenuti di tale decreto si rinvia al commento del comma 66 del presente articolo).

In fase di prima attuazione, il comma 221 individua gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo di cui al precedente comma (con le modalitŕ ivi previste) di seguito indicati con i relativi importi:

a)   per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attivitŕ produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

Con riferimento a tali eventi, si ricorda che lo stato di emergenza, dichiarato inizialmente con il D.P.C.M. 10 marzo 2011, č stato prorogato fino al 31 marzo 2013 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012. Con l’ordinanza di protezione civile 10 giugno 2012, n. 7, il Presidente della regione Marche č stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e sono stati stanziati 25 milioni di euro a carico del Fondo per la Protezione civile. Con l’ordinanza 20 settembre 2013, n. 116 sono invece state dettate disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticitŕ determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in questione.

Si ricorda altresě che, in attuazione dell’art. 1, comma 290, della L. 228/2012, il D.P.C.M. 23 marzo 2013 ha assegnato alla Regione Marche, per gli eventi alluvionali dei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, un contributo di 16 milioni di euro per il triennio 2013-2015.

b)   interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari;

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 (pubblicata nella G.U. 25 novembre 2013, n. 276) č stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento. L’art. 1 della delibera prevede, tra l’altro, che alla scadenza del citato termine la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. La delibera dispone altresě che per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni si provvede nel limite di 16,5 milioni di euro.

 

Si segnala che non risulta dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché alcuni comuni della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013.

 

 

c)   per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma verificatosi il 21 giugno 2013 nei territori della Toscana.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 č stato dichiarato, fino al 90° giorno dalla data del provvedimento (esteso fino al 180° giorno dalla successiva delibera del 4 ottobre 2013) lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. La stessa delibera ha previsto, tra l’altro, che alla scadenza del citato termine di 180 giorni, la regione Toscana provvederŕ, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto. Il comma 4 dell’art. 1 della medesima delibera ha previsto che per l'attuazione delle attivitŕ da porre in essere per il superamento dell'emergenza si provvede con un stanziamento di 3 milioni di euro. Con l’ordinanza di protezione civile 5 luglio 2013, n. 102 č stata disposta, tra l’altro, la nomina del prof. Giovanni Menduni a commissario delegato.


 

Articolo 1, commi 222 e 223
(Proroga contratti lavoro a tempo determinato territorio de L’Aquila)

 

 

I commi 222 e 223, al fine di completare le attivitŕ dirette alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano, sociale ed occupazionale della cittŕ de L’Aquila e dei comuni del cratere, prevedono la possibilitŕ di prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga ai vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le P.A. previste dalla normativa vigente.

 

Piů specificamente, il comma 222 amplia l’ambito oggettivo e soggettivo stabilito dall’articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013 previsto per la proroga dei contratti a tempo determinato nei territori sopracitati.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013 il comune dell'Aquila puň prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. 225/2010, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dal articolo 7, comma 6-ter, del D.L. 43/2013, anche per il biennio 2014-2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilitŕ in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilitŕ interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale

 

Infatti, il comma in esame, in aggiunta a quanto previsto dal citato comma 14, dispone che, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, anche i comuni del cratere sismico possano prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. 225/2010, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del D.L. 43/2013, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

 

L’articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. 225/2010 ha disposto una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila. Piů specificamente, č stato previsto in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A., che il Comune de L’Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. Lo stesso comma ha previsto altresě la facoltŕ, per i comuni della provincia de L’Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 39/2009 , con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che al 31 dicembre 2010 avessero avuto una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto dě stabilitŕ interno, fatto comunque salvo il limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilitŕ interno. Infine, č stato stabilito che alla compensazione degli effetti intermini di fabbisogno ed indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai precedenti periodi, si provveda mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, in misura pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di in termini di sola cassa.

Infine, si ricorda che l’articolo 7, comma 6-ter, del D.L. 43/2013 autorizza il comune de L’Aquila a prorogare e/o rinnovare i contratti di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico. Per tale finalitŕ č autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per il 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della cittŕ de L’Aquila e all’Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del D.L. 83/2012. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni medesimi, sentito il parere del titolare dell’Ufficio speciale sono altresě autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dallo stesso comma.

 

Il comma 223, per le stesse finalitŕ citate e per il solo anno 2014, autorizza il comune de L’Aquila, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per lo stesso anno, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012[1], con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della cittŕ dell' Aquila.

La citata ordinanza stima gli oneri dovuti agli interventi previsti in 181,4 milioni di euro, che vengono coperti utilizzando le assegnazioni annuali CIPE nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione[2].

La suddetta possibilitŕ č concessa anche in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche e nel rispetto del patto di stabilitŕ e di spesa del personale di cui alla legge 296/2006 e al D.L. 112/200.


 

Articolo 1, comma 224
(Contributo per lo smaltimento dei rifiuti nelle zone colpite
dal sisma del 2009 in Abruzzo)

 

 

Il comma 224, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione per i territori colpiti dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, che prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, cosě ripartito:

§      24,5 milioni di euro per il comune dell’Aquila;

§      3,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;

§      3 milioni di euro per la provincia dell’Aquila.

 

La norma specifica che la finalitŕ della concessione del contributo č quella di assicurare, nel comune, nella provincia dell'Aquila e negli altri comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, la stabilitŕ dell'equilibrio finanziario e la continuitŕ del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

Si fa notare che tale norma dispone, per l’esercizio 2014, quanto previsto per gli esercizi precedenti dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. 95/2012 (per il 2012) e dall’art. 1, comma 289, della L. 228/2012 (per l’esercizio 2013).

 

Si segnala, in proposito, che l’art. 7, commi 6-quinquies e 6-sexies, del D.L. 43/2013 ha novellato le citate disposizioni al fine di sostituire le parole “costi sostenuti o delle minori entrate" con le seguenti "costi sostenuti e/o delle minori entrate". Sarebbe, opportuno, pertanto, valutare se tale modifica debba essere apportata anche alla disposizione in commento.

 

Nell’indicare i comuni beneficiari la norma fa riferimento agli “altri comuni del cratere” individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

Si tratta dei seguenti comuni: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in Provincia dell'Aquila); Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Tossicia (in Provincia di Teramo); Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (in Provincia di Pescara).

 

Si ricorda, inoltre, che in relazione alla rimozione delle macerie l’art. 9 del D.L. n. 39/2009 ha dettato una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la loro rimozione ed il relativo smaltimento. Tra esse quelle che hanno classificato i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto con il codice CER 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”. E’ stato, inoltre, specificato che tale classificazione derogatoria opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate e la definizione delle modalitŕ operative per l‘attuazione di tali disposizioni č stata rinviata a successive ordinanze di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito l'ISPRA. Conseguentemente č stata adottata l’O.P.C.M. n. 3923/2011 che ha provveduto, anch’essa, a definire le macerie (ossia i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati) quali rifiuti urbani precisando, quindi, le modalitŕ del loro carico, scarico e trasporto, nonché la previsione di appositi centri di raccolta e di stoccaggio provvisorio. Per tali attivitŕ l’ordinanza ha stanziato fino ad un massimo di circa 20 milioni di euro (artt. 1, 2 e 3). La successiva O.P.C.M. n. 3942/2011 ha poi introdotto disposizioni transitorie relative al trasporto delle macerie in attesa del pieno avvio delle specifiche procedure previste dagli artt. 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3923/2011. I trasportatori possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni sino ai siti di stoccaggio provvisorio anche in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede l’iscrizione obbligatoria all’Albo nazionale gestori ambientali. Con l'O.P.C.M. n. 4014/2012 sono state adottate ulteriori misure volte a definire con maggiore coerenza le attivitŕ, le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e piů in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico.

Sulla materia č intervenuto, infine, l’art. 8 del D.L. 43/2013. Il comma 1 di tale articolo, al fine di garantire la prosecuzione delle attivitŕ volte alla rimozione delle macerie conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, ha previsto l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, autorizzando tali soggetti ad operare in deroga alle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006 su SISTRI, formulari per il trasporto dei rifiuti e obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Il comma 4, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, ha equiparato le macerie ai rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Lo stesso comma ha altresě stabilito che non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.


 

Articolo 1, comma 225
(Contributi per la sistemazione dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero in seguito al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata)

 

 

Il comma 225, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione finalizzata ad agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione č stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

 

A tal fine viene prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi previsti all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 25/2012.

 

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 (emanata in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con la delibera del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012) per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico in questione, ha provveduto (all’art. 1) a nominare i Prefetti di Cosenza e Potenza quali Commissari delegati.

 

L’art. 2 della medesima ordinanza ha autorizzato i citati commissari, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, sia stata distrutta in tutto o in parte oppure sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autoritŕ, adottati a seguito degli eventi sismici citati, un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione (elevato a 200 euro ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unitŕ). Lo stesso articolo dispone che qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di etŕ superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invaliditŕ non inferiore al 67% č concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuna di tali persone. Il contributo per ciascun nucleo familiare non puň comunque superare il limite massimo di 600 euro mensili.

 

I commi 2 e 3 dell’art. 2 dispongono altresě che i citati benefici economici sono concessi:

§       sino alla data della verifica di agibilitŕ, qualora la stessa non confermi l'inagibilitŕ;

§       in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche.

 

L'O.C.D.P.C. 7 dicembre 2012, n. 30, all’art. 3 ha consentito il riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 25/2012 anche ai nuclei familiari in cui siano presenti persone appartenenti alle categorie definite nel medesimo articolo 2 (precedentemente citate) la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, pur non essendo stata danneggiata dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile in conseguenza di provvedimenti di chiusura al transito, anche pedonale, adottati dalle competenti autoritŕ a seguito dell'evento sismico predetto, ma nei soli casi di effettivo spostamento del nucleo familiare in altra struttura alloggiativa.

 

Si ricorda che con riferimento allo stesso evento sismico, il comma 164 dell’art. 1 del presente disegno di legge autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione.


 

Articolo 1, commi 226-228 e 245
(Deroghe al patto di stabilitŕ interno per enti colpiti da eventi sismici)

 

 

I commi da 226 a 228, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni volte ad alleggerire il patto di stabilitŕ interno per il 2014 per le regioni Molise ed Emilia Romagna, colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, dell’ottobre-novembre 2002 e del maggio 2012, nonché per le province e i comuni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, escludendo dai vincoli le spese per la ricostruzione. Il comma 245 dispone in merito alla conseguente compensazione degli effetti finanziari.

Esclusione dal patto di stabilitŕ delle spese per la ricostruzione della regione Molise (comma 226)

Il comma 226 stabilisce le modalitŕ di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese finali per la regione Molise.

In particolare, per l’anno 2014, il complesso delle spese finali per la regione Molise č determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.

L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Sebbene non chiaramente espressa dalla norma, la finalitŕ sembrerebbe quella di escludere le suddette spese da quelle rilevanti ai fini dell’applicazione del patto di stabilitŕ interno.

 

Si ricorda che una deroga analoga, per l’anno 2013, č stata prevista per la regione Molise ai sensi dell’articolo 6-bis del D.L. 43/2013, come modificato dall’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 120/2013, in relazione ai fondi stanziati per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dal sisma del 2002, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro.

 

La disciplina vigente del patto di stabilitŕ interno per le regioni – dettata dall'articolo 32 della legge 183/2011 (legge di stabilitŕ 2012) e dall'articolo 1, commi 448-472, della legge L.228/2012 (legge di stabilitŕ 2013) a cui peraltro vari commi del disegno di legge in esame recano ulteriori modifiche – pone annualmente un limite al complesso delle spese finali di ogni singola regione.

Dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilitŕ sono escluse una serie di spese o perché sottoposte ad una disciplina di contenimento specifica, come nel caso delle spese per la sanitŕ, oppure perché considerate 'dovute', come nel caso delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario. Il lungo elenco delle spese escluse dal computo di quelle finali rilevanti ai fini del patto di stabilitŕ č contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 della citata legge 183/2011, modificato, peraltro, dal comma 228 del testo in esame.

 

Con riferimento alle modalitŕ di calcolo del complesso delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilitŕ interno, si segnala che la legge finanziaria per il 2013 ha introdotto, al posto della cassa, una diversa modalitŕ di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile) definita dalla legge stessa.

 

A seguito di quanto detto, l'esclusione delle spese per la ricostruzione dal complesso delle spese finali della regione Molise, in quanto definite “sia in termini di competenza che in termini di cassa”, risulta formulata in modo non conforme alla disciplina vigente che – dal 2013 – calcola il complesso delle spese finali delle regioni rilevanti per il patto in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria.

Tale osservazione verrebbe meno qualora la finalitŕ della norma – che peraltro non vene espressa nel comma in esame, come prima rilevato - sia invece quella di modificare per la regione Molise, in deroga alle norme vigenti, i criteri di computo dell’aggregato della spesa finale di riferimento ai fini del patto di stabilitŕ interno, per l’anno 2014.

A tale riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

Con riferimento agli eventi sismici in questione si ricorda che lo stato di emergenza, dichiarato con D.P.C.M. 31 ottobre 2002, č terminato il 31 dicembre 2009 e che, con successiva O.P.C.M. n. 3839 del 12 gennaio 2010, č stato regolamentato il passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria.

I comuni molisani colpiti dal sisma del 2002 sono stati individuati da una serie di decreti a firma del Commissario delegato (decreto n. 5/2003, n. 7/2003, n. 21/2003 e n. 29/2004). Essi comprendono tutti i comuni della provincia di Campobasso (all’inizio erano stati esclusi i comuni di Campochiaro e Guardiaregia che sono stati successivamente inclusi con i decreti n. 21/2003 e n. 29/2004).

Riduzione obiettivi Patto di stabilitŕ per gli enti locali colpiti dal sisma del 2012 (comma 227)

Il comma 227 reca un allentamento degli obiettivi del patto di stabilitŕ per i comuni e le province di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del maggio 2012.

Finalitŕ della norma č quella di favorire la ripresa delle attivitŕ e consentire l'attuazione dei piani di ristrutturazione e il ripristino dei danni causati dal sisma.

In particolare, la norma stabilisce una riduzione degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno nell’importo complessivo di 25,5 milioni di euro nel 2014, da attuarsi con le procedure previste per il patto regionale verticale.

 

Si ricorda che con il “patto regionale verticale” le regioni autorizzano gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, attraverso un aumento dei loro pagamenti in conto capitale, e procedono contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, attraverso una riduzione delle proprie spese soggette ai limiti del patto, per un ammontare pari all'entitŕ complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati agli enti locali, al fine di garantire – considerando insieme il comparto regione-enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

La procedura, come modificata dal comma 363 del presente provvedimento, prevede che gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entitŕ dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno; le regioni, entro il termine perentorio del 15 marzo, comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

 

La norma, nello stabilire che le regioni interessate, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non devono comunque peggiorare i propri obiettivi di patto, definisce gli importi che le citate regioni dovranno cedere agli enti locali interessati:

§      Emilia-Romagna 20,5 milioni di euro;

§      Lombardia: 2,5 milioni di euro;

§      Veneto: 2,5 milioni di euro

.

Per l'individuazione dei comuni e delle province interessate la norma rinvia alle vigenti disposizioni che hanno elencato i comuni medesimi, costituite dall’articolo 1 del D.L. 74/2012[3], nonché dall’articolo 67-septies del decreto legge n.83/2012[4].

Una deroga del tutto analoga a quella qui in esame č giŕ stata prevista per l’anno 2013 in favore dei comuni e delle province colpite dal sima del maggio 2012, (nonché per i comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009) dall’articolo 6-quinquies del D.L. n. 43/2013.

In particolare la norma ha disposto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilitŕ interna, da attuarsi con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei seguenti importi per i vari enti:

§      50 milioni per gli enti locali della regione Emilia Romagna;

§      5 milioni per gli enti locali della regione Lombardia;

§      5 milioni per gli enti locali della regione Veneto;

§      30 milioni per gli enti locali della regione Abruzzo.

Esclusione di spese dal patto di stabilitŕ per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna (comma 228)

Il comma 228 modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilitŕ 2012, al fine di inserire nell'elenco di spese escluse dal patto di stabilitŕ della Regione Emilia-Romagna, i trasferimenti effettuati dalla regione medesima in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del 2012.

La norma specifica, in particolare, che le spese escluse sono i trasferimenti effettuati a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietŕ.

L'esclusione opera per il solo 2014 e nel limite di 10 milioni di euro.

Le tipologie di spese attualmente escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilitŕ sono elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilitŕ 2012, con le limitate modifiche apportate dal comma 452 dell'unico articolo della legge di stabilitŕ 2013, che al comma 453, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa. Ulteriori modifiche alle deroghe al patto di stabilitŕ, sono state apportate dal decreto legge n. 35/2013 nell'ambito delle misure volte ad accelerare la liquidazione dei debiti di conto capitale accumulati dagli enti territoriali nei confronti delle imprese.

 

Per quanto concerne la formulazione della norma si segnala che l'ultima lettera dell'elenco di cui al citato comma 4, č la lettera n-quater) e non m-quater) come scritto nel testo in esame, conseguentemente, anche la lettera aggiunta dovrŕ essere n-quinques).

 

In merito ai trasferimenti che vengono esclusi dal patto si ricorda che, ai fini del ristoro dei danni subiti nelle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a seguito del terremoto del 20 maggio 2012, il Ministro per la coesione territoriale ha acquisito la disponibilitŕ delle Regioni a destinare un contributo di solidarietŕ finalizzato al sostegno di tali aree.

In particolare, in sede di Conferenza Stato regioni del 26 settembre 2012, le Regioni del Centro-Nord hanno dato la loro disponibilitŕ ad un contributo complessivo di 100 milioni di euro (analogo a quello messo a disposizione dalle otto regioni del Mezzogiorno), a carico dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE dell’Obiettivo Competitivitŕ delle regioni del Centro-Nord da devolvere per il ristoro dei danni causati dal terremoto nelle aree dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sulla base di criteri stabiliti nella nota del 7 giugno 2012, n. 8693. In tale Nota sono precisate le modalitŕ di calcolo per l’attivazione del suddetto contributo.

Con riferimento specifico alla regione Emilia-Romagna, nella Nota risulta che la regione partecipa anch’essa al contributo di solidarietŕ, mediante un prelievo sulle risorse comunitarie e nazionali dei propri Programmi regionali Operativi Regionali FESR e FSE dell’Obiettivo Competitivitŕ per un totale di oltre 7,2 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di cofinanziamento nazionale. Dei 100 milioni complessivi del contributo di solidarietŕ, la quota che viene devoluta alla regione Emilia medesima per il ristoro dei danni causati dal terremoto, risulta indicata nella Nota in circa 91,8 milioni di euro (comprensivi della quota di finanziamento comunitario e di cofinanziamento nazionale).

Si ricorda inoltre che l'art. 7, comma 1-ter, del D.L. 74/2012, contenente deroghe al patto di stabilitŕ per i comuni e le province colpiti dal sisma del 2012, in relazione agli anni 2013 e 2014, esclude dalle spese sottoposte al patto quelle sostenute "con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione"; l'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro.

 

Si segnala infine che il disegno di legge in esame contiene altre deroghe al patto di stabilitŕ, tutte introdotte con formulazioni diverse. Il comma in esame č il solo che inserisce una lettera aggiuntiva all'elenco di spese escluse dal patto di stabilitŕ di cui al citato art. 32, comma 4 della L. 183/2011.

Per quanto riguarda le regioni, le altre deroghe sono contenute nelle seguenti disposizioni:

§      il comma 166 autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie e, poiché il finanziamento č attribuito alle regioni in ragione della loro competenza amministrativa in materia, le relative spese sono escluse dal patto di stabilitŕ per il 2014, ma nel limite di soli 100 milioni di euro;

§      il precedente comma 226 esclude dal computo delle spese considerate ai fini del patto di stabilitŕ della regione Molise, le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Un’ulteriore deroga č prevista dal comma 164 per le regioni Calabria e Basilicata: per tale deroga, che sembra presentare profili problematici, si rinvia al relativo commento nel presente dossier.

Compensazione degli effetti finanziari (comma 245)

Il comma 245 dispone in merito alla compensazione degli effetti finanziari sull’indebitamento netto e sul fabbisogno derivanti dai precedenti commi 226-228 recanti un allentamento dei vincoli del patto di stabilitŕ interno per la regione Molise e la regione Emilia-Romagna, nonché per i comuni e le province dell’Emilia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, valutati complessivamente in 40,5 milioni, che sono posti a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.


 

Articolo 1, comma 229
(Differimento rate dei mutui concessi
agli enti locali colpiti dal sisma 2012)

 

 

Il comma 229 posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012

I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni, ed alle corrispondenti province, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, come individuati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012[5] nonché nell’articolo 67-septies del decreto-legge n. 83/2012[6], e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP.. al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della disciplina vigente (articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003[7]) in tema di rapporti tra la Cassa ed il Ministero medesimi.

In relazione a tali mutui, il comma 229 stabilisce che il pagamento delle rate scadenti nell’esercizio 2013 e 2014, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vale a dire alla data della pubblicazione in Gazzetta della legge di stabilitŕ, come stabilisce il penultimo periodo del comma in commento), č differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

La copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei ratei relativi al biennio 2013-2014, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l’anno 2015, č posta a carico delle contabilitŕ speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012[8] che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Si tratta delle contabilitŕ speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto, aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnatele risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012, istituito dal medesimo articolo 6. Su tali contabilitŕ speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.


 

Articolo 1, commi 230-233, 238-242
(Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

I commi 230-242 recano interventi diversi a favore delle zone colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

Estensione ad altri territori

Il comma 230 consente l’estensione ad altri territori degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

In particolare, la norma prevede che possono essere ammessi agli interventi per l’assistenza alla popolazione e agli interventi stabiliti dall’articolo 1 e dall’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nei limiti delle risorse ivi previste, anche comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.

L’ammissibilitŕ agli interventi č consentita ai comuni limitrofi a quelli indicati dai due decreti legge citati in cui deve essere accertata, con apposita perizia giurata, l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

 

Si osserva che andrebbe valutata l’opportunitŕ di esplicitare meglio il richiamo agli interventi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 74/2012, atteso che tale norma, oltre a definire l’ambito di applicazione del decreto medesimo, dichiara al comma 1 che le disposizioni del decreto sono “volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori”, il che sembra configurare un rinvio a tutti gli interventi disciplinati dagli altri articoli del decreto, incluso l’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 74/2012 citato nel comma 230 in commento.

 

Il D.L. 74/2012, e in particolare l’articolo 1, ha definito il suo ambito di applicazione circoscrivendolo in una prima fase ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali č stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con il D.M. economia e delle finanze del 1° giugno 2012 (art. 1, comma 1) nel cui allegato 1 sono individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici[9]. L'art. 67-septies del D.L. n. 83/2012 ha esteso l’applicabilitŕ delle disposizioni al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalitŕ tra danni e i suindicati eventi sismici – di ulteriori comuni indicati nella norma[10]. Ulteriori disposizioni in favore dei territori colpiti dai citati eventi sismici sono state previste negli articoli 10, oltre che 67-septies, del decreto-legge n. 83 del 2012[11], negli articoli 7 e 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012[12] e negli articoli 11 e 11-bis del decreto legge n. 174 del 2012[13], nonché, tra l’altro, nei commi da 365 a 379 della legge L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilitŕ 2013)[14], negli articoli 6, 6 quinquies, 6-novies del D.L. n. 43/2013 e nell’articolo 11 del D.L. n. 76/2013.

In considerazione dell’entitŕ dei danni subiti e al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati lo stato di emergenza, č stato prorogato dapprima fino al 31 maggio 2013, dal comma 3 del citato articolo 1 del D.L. n. 74/2012, in deroga a quanto previsto dalla nuova disciplina degli stati di emergenza fissata dal D.L. n. 59/2012 e dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza (art. 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012). Successivamente, lo stato di emergenza č stato prorogato fino al 31 dicembre 2014[15].

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 1 del D.L. n. 74/2012, la responsabilitŕ del coordinamento degli interventi per la ricostruzione č stata attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualitŕ di Commissari delegati.

L’articolo 4 del D.L. n. 74/2012, ai commi 1 e 2, ha disposto che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d’intesa tra di loro e sentite le province ed i comuni interessati, con propri provvedimenti, le modalitŕ di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalitŕ organizzative per consentire la ripresa dell’attivitŕ degli uffici. Il comma 3 prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all’aggiornamento dei piani di emergenza comunali e il comma 5-bis prevede la possibilitŕ di comando di segretari comunali non titolari di sede presso le amministrazioni comunali colpite dal sisma per l’esercizio di attivitŕ connesse allo stato di emergenza, in deroga al relativo ordinamento. Il comma 5-ter consente ai soggetti attuatori, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati, di affidare gli appalti dei servizi tecnici, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi, avvalendosi della procedura negoziata senza pubblicitŕ del bando, che deve svolgersi fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi.

Si segnala, infine, che il D.L. n. 74/2012, all’articolo 2, ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contributi per la ricostruzione degli immobili

Il comma 231 estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari come di seguito indicato.

In particolare, la norma prevede che i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 del D.L. 74/2012, stabiliti per gli immobili di proprietari o per gli affittuari in possesso della residenza anagrafica, nei limiti delle risorse previste nel medesimo decreto-legge, si applichino anche qualora:

a)   il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente a quella del sisma;

b)   alla data del sisma il proprietario non sia risultato residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura sociosanitaria nella quale aveva trasferito temporaneamente la residenza;

c)   il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

 

Si osserva che andrebbe valutata l’opportunitŕ di esplicitare meglio il richiamo all’articolo 3 del decreto legge 74/2012 in considerazione del fatto che tale articolo disciplina una serie di contributi per la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese.

 

L'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 74/2012 concede contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.

L'articolo 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) del D.L.95/2012 prevede che i contributi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalitŕ del finanziamento agevolato.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3-bis del D.l. 95/2012 stabilisce che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con propri provvedimenti in linea con il Protocollo d’intesa 4 ottobre 2012, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalitŕ del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda i criteri per la concessione dei contributi, il D.P.C.M. 4 luglio 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha ripartito le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed ha previsto specifici criteri per la concessione dei contributi da parte dei Presidenti delle Regioni interessate, con propri provvedimenti ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.L. 74/2012, ai seguenti soggetti:

a)    ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo il Commissario delegato puň tener conto della presenza di piů abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio;

b)    ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto;

c)    ai titolari delle attivitŕ produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto.

Successivamente, in coerenza con il citato decreto 4 luglio 2012 č stato emanato il Protocollo d’intesa 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che reca i criteri e le modalitŕ di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio, destinati ad interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalitŕ in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all'attivitŕ, inclusi impianti e macchinari, secondo le modalitŕ del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012.

Da ultimo, con la modifica del citato articolo 3 del D.L.74/2012 da parte dell’articolo 2-bis del D.L. 1/2013, si prevede inoltre la possibilitŕ di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.

Ritenuta pertanto la necessitŕ di aggiornare la misura massima del contributo che puň essere concesso, giŕ stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto dal citato decreto 4 luglio 2012 e dal citato Protocollo d'Intesa 4 ottobre 2012. di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012 č stato emanato il D.P.C.M. 8 febbraio 2013 recante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012.

Pagamento interessi per mutui e finanziamenti di immobili

Il comma 232 autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa.

In particolare, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualitŕ di Commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del citato decreto-legge.

 

Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma č stato istituito dall’articolo 2 del D.L. 74/2012 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al Fondo sono affluite, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dal temporaneo aumento (fino al 31 dicembre 2012) dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. Si prevede, inoltre, che il Fondo venga alimentato con le risorse rivenienti dal Fondo di solidarietŕ dell’Unione europea (ripartito con il Decr. 28 maggio 2013 nella misura di 670,2 milioni di euro), con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici (art. 16 della L. 96/2012, con il D.P.C.M. 16 ottobre 2012 sono state ripartite le risorse per il 2012) e con quota parte delle riduzioni di spesa previste dal D.L. 95/2012 nella misura pari a 550 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

L'articolo 8, comma 1, numero 9), del D.L. 74/2012 prevede, tra l’altro, la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.

Differimento termini per la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie

Il comma 233, inserito nel corso dell’esame al Senato, differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autoritŕ ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

In particolare, la disposizione differisce i termini del 31 marzo 2013 attualmente indicati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 3 del D.L. n. 74/2012 laddove si stabilisce che la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici č valutata dall'autoritŕ competente entro il 31 marzo 2013 ed il principio di certezza e di oggettiva determinabilitŕ del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo č conosciuto entro il 31 marzo 2013.

I due termini sono differiti dalla disposizione in commento, come giŕ anticipato, al 31 dicembre 2014.

 

L’art. 3 del D.L. n. 74/2012 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici) ha previsto una serie di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private, di immobili ad uso non abitativo e delle imprese, nonché contributi a favore delle imprese. In particolare, il comma 1, lettera b) di tale articolo ha previsto la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivitŕ produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivitŕ relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unitŕ produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivitŕ di loro proprietŕ.

Ricostruzione e riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani danneggiati

I commi 238-242, introdotti durante l’esame del Senato, disciplinano la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione e la riqualificazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, il comma 238 fa genericamente riferimento alla predisposizione, da parte dei comuni sulla base di disposizioni regionali, di piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attivitŕ economiche ed alla riduzione della vulnerabilitŕ edilizia ed urbana. Tali piani sarebbero finalizzati, secondo quanto recita la norma, a favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dei centri storici che hanno subito gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali e alle infrastrutture in conseguenza del sisma del 2012.

I comuni interessati sono quelli previsti dall’allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, che insistono nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83[16].

Il comma 239 stabilisce che al finanziamento dei piani possono concorrere le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e relative al credito di imposta e ai finanziamenti bancari agevolati concessi per i contributi alla ricostruzione, nonché risorse private derivanti da intese con le amministrazioni comunali interessate.

Ai sensi del citato articolo 3-bis, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalitŕ del finanziamento agevolato.

 

Il comma 240 stabilisce la destinazione dei finanziamenti:

a)   agli interventi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; si tratta degli stessi interventi precedentemente citati e contenuti nell’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 74/2012 per i quali č possibile alternativamente accedere ai finanziamenti agevolati e al credito di imposta;

b)   all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialitŕ edificatoria;

c)   alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attivitŕ produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione; relativamente alla locazione, si specifica che deve trattarsi di alloggi a canone concordato con prioritŕ per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d)   all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva per i soggetti coinvolti nei piani dei comuni.

 

Il finanziamento previsto in tali specifici casi non puň comunque eccedere la quota di contributo giŕ riconosciuta a ciascuna unitŕ immobiliare danneggiata[17].

 

Il comma 241 prevede che i criteri e le modalitŕ di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualitŕ di commissari delegati, che garantiscono altresě il riconoscimento del finanziamento nei limiti dei danni riconosciuti.

Il comma 242 prevede che, nel caso di delocalizzazione totale degli edifici danneggiati, il finanziamento per l'acquisto di aree non puň superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

 

Si ricorda, infine, che il comma 5-bis dell’art. 14 del D.L. n. 39/2009 ha disciplinato la predisposizione dei piani di ricostruzione dei centri storici relativi ai comuni colpiti dal sisma del mese di aprile 2009 in Abruzzo.


 

Articolo 1, commi 234 e 235
(Modifiche alla disciplina dei finanziamenti bancari agevolati
per la ricostruzione
de
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=01LX0000771393ART87&FT_CID=43596&OPERA=01 - 45lle zone colpite dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

I commi 234 e 235 modificano la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operativitŕ.

 

In particolare il comma 234 esenta i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012) dagli obblighi di adeguata verifica della clientela (prescritti dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2007).

L’articolo 18 del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i quali consistono nelle seguenti attivitŕ:

a)    identificare il cliente e verificarne l'identitŕ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b)    identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identitŕ;

c)    ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

d)    svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

 

Il comma 235 estende l’ambito di operativitŕ dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall’articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. In particolare, la lettera a) prevede che essi possono essere concessi:

§      per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (articolo 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 74 del 2013 – disposizione giŕ richiamata dal vigente articolo 3-bis);

§      a favore delle attivitŕ produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivitŕ relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unitŕ produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivitŕ di loro proprietŕ (articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 74 del 2013);

§      a favore della delocalizzazione temporanea delle attivitŕ danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuitŕ produttiva (articolo 3, comma 1, lettera f) del D.L. n. 74 del 2013).

Si segnala che il richiamo fatto dal comma 235, lettera a), alle parole “lettera a)” non č univoco, in quanto nell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tali parole sono presenti due volte.

La lettera b) del comma 235 prevede che i contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivitŕ ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attivitŕ danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuitŕ produttiva.

 

I finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 dispone che i contributi previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012, per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese, sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalitŕ del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

In proposito l'articolo 11, comma 11-quater, del D.L. n. 76 del 2013, ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma ha chiarito, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi č riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

La legge di stabilitŕ per il 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, comma 376) ha previsto che nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi, e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, la banca comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte dello stesso soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (il quale prevede la facoltŕ del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

Il D.M. 5 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2013) ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012.

Il provvedimento del'Agenzia dell'entrate dell'11 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 2 del citato articolo 3-bis, ha individuato le modalitŕ di utilizzo del credito d'imposta nel caso in cui i contribuenti abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalitŕ di fruizione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. In particolare č previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del citato D.L. n. 95 del 2012 e che le banche recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del1997, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, ovvero mediante cessione secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate del 4 febbraio 2013 si prevede la possibilitŕ per la banca di recuperare l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento anche mediante la cessione del credito di cui all'articolo 1260 del codice civile, ferma restando l'indicazione dell'operazione di cessione nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Con lo stesso provvedimento sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle banche all'Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate.

Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente č assicurato dal Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle predette regioni, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 


 

Articolo 1, comma 236
(Assunzioni di personale nelle zone colpite eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

Il comma 236, introdotto al Senato, autorizza la proroga per il 2015 della deroga giŕ prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalitŕ connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Tale proroga opera nel limite delle risorse disponibili sulle contabilitŕ dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012[18], in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa prevista dal comma 9 del citato articolo 3-bis.

Si ricorda che il richiamato comma 8 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014, le unioni di comuni e, ove non costituite, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012[19] ad assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative[20]. Si ricorda che l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni č effettuata in base al riparto di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.

Il successivo comma 9 dispone che agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate, nel limite di 3.750.000 euro per il 2012, di 20.000.000 euro per il 2013 e di 20.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.


 

Articolo 1, comma 237
(Modifiche alla disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione de
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=01LX0000771393ART87&FT_CID=43596&OPERA=01 - 45lle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

 

 

Il comma 237 esenta le Universitŕ che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.

 

La norma, finalizzata a consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quater, non si applicano alle Universitŕ che hanno sede nei territori colpiti.

Il comma 1-quater dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, inserito dalla legge n. 228 del 2012 (articolo 1, comma 138), vieta, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni piů vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilitŕ di immobili venduti.

 

Si ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 12 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto di verifica č effettuata anche sulla base della documentata indispensabilitŕ e indilazionabilitŕ attestata dal responsabile del procedimento (comma 1-bis).


 

Articolo 1, comma 243
(Centro poliedrico antiviolenza di genere di L’Aquila)

 

 

Il comma 243, introdotto dal Senato, intende finanziare la Provincia dell’Aquila affinché, in collaborazione con l’omonimo comune, realizzi un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalitŕ dovute alla violenza di genere e sui bambini,

 

La norma attribuisce per la realizzazione del centro le risorse disponibili di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. n. 39/2009 (L. n. 77/2009) fino a un massimo di 3 milioni.

Tale ultima disposizione, per il 2009, al fine di favorire la ripresa delle attivitŕ dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltŕ, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati, situati nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.


 

Articolo 1, comma 244
(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici)

 

 

Il comma 244, introdotto nel corso dell’esame del Senato, prevede che i risparmi relativi al 2013 derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici, accertati nella misura di 67.629.845 euro, sono destinati in parte (60,5 milioni di euro) alla copertura degli oneri per il 2014 derivanti dai commi da 220 a 225 del presente provvedimento (si tratta di interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici).

La quota residua (circa 8,6 milioni) confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica[21].

 

La legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, ha provveduto a ridurre i contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici, oltre a ridisciplinare il controllo dei bilanci dei partiti, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della loro gestione contabile.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge, i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a 91 milioni di euro annui. Inoltre, tale importo č corrisposto, per il 70%, come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivitŕ politica e per il 30%, a titolo di cofinanziamento dei partiti politici, in proporzione ai contributi privati raccolti.

L’articolo 16 della medesima legge 96 ha destinato i risparmi conseguiti agli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici e dalle calamitŕ naturali dopo il 1° gennaio 2009. Si prevede in primo luogo l’accertamento dei risparmi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge; le somme cosě quantificate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare.

Successivamente sono intervenuti ulteriori provvedimenti che hanno disposto in ordine alla destinazione di tali risorse.

Prima, l'articolo 2, comma 5 lettera b), del decreto-legge 74/2012 ha disposto che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate venga alimentato anche da quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione del finanziamento ai partiti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio.

Poi, l'articolo 67-sexies del decreto-legge 83/2012 ha disposto il finanziamento degli interventi relativi al terremoto del 15 dicembre 2009 in Umbria (20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013) a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 96/2012

 

I risparmi conseguiti, per l'anno 2012, mediante la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, di cui al citato articolo 16, comma 1, sono stati accertati nel prescritto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nella misura di 91.245.955 euro e il D.P.C.M. 16 ottobre 2012 ha provveduto alla loro ripartizione tra le seguenti aree colpite da eventi sismici:

§      le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

§      l a regione Umbria

§      la provincia de L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.


 

Articolo 1, commi 246 e 247
(Policlinici universitari gestiti da universitŕ non statali e finanziamento del Bambin Gesů)

 

 

I commi in oggetto, introdotti durante l’esame al Senato, dispongono, per l’anno 2014, il finanziamento di 50 milioni di euro, e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, il finanziamento di 35 milioni di euro annui in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universitŕ non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attivitŕ strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime universitŕ.

L’erogazione del finanziamento č subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa[22] tra le singole universitŕ e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici č definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 517/1999[23], alle universitŕ non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del decreto medesimo, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di personale.

Va ricordato che l’articolo 33, comma 32, della legge n. 183/2011 (legge di stabilitŕ 2012) ha disposto un finanziamento di 70 milioni di euro per il 2012 in favore dei citati policlinici universitari. Successivamente l’articolo 1, comma 275, della legge n. 228/2012 (legge di stabilitŕ 2013) ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universitŕ non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il comma 247 rifinanzia per il 2014 l’attivitŕ dell’ospedale pediatrico Bambino Gesů con un importo di 30 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 248
(Fondo per la tutela dell’ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio)

 

 

Il comma 248 autorizza la spesa per il 2014 di 30 milioni per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, D.L. n. 112/2008.

 

L’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112/2008, ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7536), il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo originariamente di 60 milioni di euro per il 2009 e di 30 milioni per ciascun anno del biennio 2010-2011, destinando le relative risorse alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori finalizzati al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

Per l’anno 2013, il comma 1, terzo e quarto periodo, dell’articolo 33 della legge n. 183/2011 (legge di stabilitŕ 2012) ha disposto il rifinanziamento di 50 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112/2008. Tale dotazione aggiuntiva č stata successivamente incrementata – attraverso una apposita novella al citato articolo 33 – da 50 a 90 milioni per il 2013 dall’articolo 23, comma 12-quater del D.L. n. 95/2012, e poi ridotta di 10 milioni di euro dall’articolo 67-octies, comma 3, del D.L. n. 83/2012[24]. Successivamente l’articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 91/2013 ha incrementato le disponibilitŕ del Fondo per il 2013 di 1,3 milioni da destinare specificamente alle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ricomprese nella Tabella di cui all'art. 1 della legge n. 534/1996.

A ultimo, il D.L. n. 102 del 2013 (D.L. IMU) ha ridotto le disponibilitŕ del Fondo per il 2013 di 50 milioni, a copertura parziale degli oneri da esso recati.

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2014, il cap. 7536 presentava soltanto autorizzazioni di cassa per 66,3 milioni, conseguenti ad un analogo importo di residui stimati.

 

Si ricorda che alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari del Fondo č previsto che si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.


 

Articolo 1, comma 249
(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

 

Il comma 249 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 210,3 milioni per l’anno 2014, di 190 milioni per l’anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 143.


 

Articolo 1, comma 250
(Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)

 

 

Il comma 250 rifinanzia il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di 190 milioni di euro per l’anno 2014.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), č finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtů di autorizzazioni legislative..

 

Si ricorda che il Fondo č interessato da numerose norme del provvedimento, che lo hanno utilizzato a compensazione degli effetti finanziari sull’indebitamento netto e sul fabbisogno da esse derivanti.

Per una analisi complessiva, si rinvia alla scheda di lettura del comma 201.


 

Articolo 1, commi 251-253
(Contributi statali alle istituzioni culturali)

 

 

I commi da 251 a 253 prevedono la delegificazione della materia relativa all’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, attualmente regolata, fra le altre disposizioni, dalla L. n. 534/1996, alla quale (sola) il testo fa riferimento.

 

In materia, si ricorda che la L. n. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997[25].

In particolare:

§       l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti inseriti in una tabella triennale;

§       l’art. 7 prevede che il Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali giŕ inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

§       l’art. 8 autorizza il Ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.

Successivamente, l'art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448/2001 (L. finanziaria 2002) ha dettato ulteriori disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, associazioni, fondazioni. In particolare, il co. 2, rinviando alla Tabella 1 l'individuazione degli enti destinatari di contributi statali, ha disposto che gli importi sono iscritti in un'unica unitŕ previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero e che il riparto č effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il co. 3 ha stabilito che la dotazione delle UPB č quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilitŕ[26].

In relazione a tale previsione normativa, č stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitŕ culturali un nuovo capitolo, ora 3670, nel quale, fino all'esercizio finanziario 2007, sono confluiti anche i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1, 7 e 8 della L. 534/1996.

Ancora in seguito, l’art. 2, co. 396, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha previsto, per i finanziamenti ai sensi della L. n. 534/1996, la costituzione, dal 1° gennaio 2008, di un apposito capitolo di bilancio e la disapplicazione di quanto previsto dall'art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448/2001. E' stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo 3671.

 

Sembrerebbe dunque opportuno chiarire se il riferimento debba essere costituito solo dalla L. n. 534/1996.

 

Il comma 251 dispone che il regolamento di delegificazione (art. 17, co. 2, L. n. 400/1988), con il quale si intende razionalizzare la normativa recata dalla L. n. 534/1996, č adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 253, sullo schema di regolamento č acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 30 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il regolamento č comunque emanato.

 

Il comma 252 individua le norme generali regolatrici della materia alle quali occorre attenersi nell’emanazione del regolamento.

Con riferimento a quanto dispone l’art. 17, co. 2, della L. n. 400/1988, si segnala, tuttavia, che le disposizioni in commento non individuano le norme da abrogare a seguito dell’entrata in vigore del regolamento e che le parole “principi e criteri direttivi” devono essere sostituite con le parole “norme generali regolatrici della materia”.

 

Esse attengono a:

§       trasparenza, pubblicitŕ, semplificazione e celeritŕ del procedimento (lett. a) e b)) e definizione delle procedure concorsuali per l’accesso ai contributi[27] (lett. h));

§       individuazione dei requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi (lett. c)). La disposizione ne cita alcuni, non escludendo, in base alla formulazione utilizzata, che il regolamento ne possa individuare altri.

Fra quelli citati, alcuni sono analoghi a quelli previsti dall’art. 2 della L. n. 534/1996. Si tratta di:

§       possesso della personalitŕ giuridica (requisito che nella L. n. 534/1996 č alternativo alla istituzione dell’ente con legge dello Stato);

§       assenza di fine di lucro;

§       possesso di un consistente patrimonio culturale pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie[28];

§       erogazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

§       storicitŕ della presenza dell’istituzione nel sistema culturale italiano[29];

Inoltre, sono citati i seguenti, nuovi, requisiti:

§       rilevanza nazionale e internazionale dell’attivitŕ svolta. Al riguardo, la lett. e) prevede anche che i contributi sono orientati prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni con i contributi erogati da regioni ed enti locali.

Per questa parte si riprende, dunque, la previsione presente nel disegno di legge governativo della XVI legislatura A.S. 2324;

§       svolgimento di attivitŕ e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale[30], elaborati anche in collaborazione fra piů istituti culturali;

§       capacitŕ di attrazione di capitali privati;

§       razionalizzazione del sistema di contribuzione statale e programmazione delle risorse statali anche tenendo conto dei contributi erogati dal MIBACT in base a disposizioni legislative (lett. d)).

Al riguardo si ricorda - con esclusivo riferimento, a titolo di esempio, ad enti inclusi nella Tabella triennale 2012-2014 (v. supra) - che:

-        l’art. 1 della L. n. 155/2009 ha riconosciuto alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), a decorrere dal 2009, un contributo annuo di 300.000 euro;

-        gli artt. 1 e 2 della L. n. 169/2011 hanno disposto, a decorrere dal 2012, un contributo annuo di 600.000 euro alla Societŕ internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), di 450.000 euro alla Fondazione Ezio Franceschini, di 500.000 euro a favore dell’Istituto storico italiano per il medioevo;

-        l’art. 30, co. 6, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) ha autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca.

-        Inoltre, per completezza, si ricorda, in relazione al dubbio esposto in apertura della scheda, circa l’ambito della prevista razionalizzazione, che la L. n. 238/2012 ha previsto la concessione di un contributo straordinario di un milione di euro ciascuno, a decorrere dal 2013, in favore di quattro soggetti: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano, che giŕ ricevono contributi ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. n. 448/2001;

§       previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sottoposta a revisione triennale (lett. f));

Si conferma, dunque, l’elaborazione di una tabella triennale degli istituti culturali ammessi al beneficio[31]. Rispetto a quanto dispone l’art. 1 della L. 534/1996, non č perň prevista l’acquisizione del parere del competente Comitato di settore[32].

Al contempo, la lett. l) dispone l’elaborazione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento, le eventuali richieste di contributi statali ai sensi dell’art. 1 della L. n. 534/1996.

Al riguardo si ricorda che con D.L. 31 agosto 2012 (pubblicato nella GU n. 248 del 23 ottobre 2012) č stata emanata la Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014;

§       previsione di contributi per progetti di elevato valore culturale presentati da reti di istituti culturali e attinenti alle finalitŕ istituzionali degli stessi (lett. g));

Il riferimento a progetti presentati da reti di istituti rappresenta una novitŕ;

§       individuazione di forme di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni ammesse al contributo, attuate dal MIBACT, di concerto con il MEF.

Al riguardo si ricorda che l’art. 4 della L. n. 534/1996 ha attribuito al MIBAC funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull’attivitŕ svolta e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest’ultimo caso, l’art. 5 dispone che, se la sospensione si protrae per sistematica inattivitŕ, l’istituzione č esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.


 

Articolo 1, comma 254
(Ottimizzazione spazi ad uso pubblico)

 

 

Il comma 254 obbliga le amministrazioni pubbliche a scegliere, nell’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, le soluzioni economicamente piů vantaggiose, valutando anche la possibilitŕ di decentrare gli uffici. Le stesse amministrazioni devono inoltre comunicare all’Agenzia del demanio i costi per l’uso degli immobili di proprietŕ statale e di terzi da loro utilizzati. L’Agenzia del demanio individua gli indicatori di performance (costo d’uso per addetto) sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni: entro due anni dalla pubblicazione degli indicatori le amministrazioni devono adeguarsi alle migliori performance.

 

Piů in dettaglio, il comma 254 reca una serie di modifiche ai commi 222, 222-bis e 224 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con i quali sono dettate disposizioni in materia di locazioni passive di immobili pubblici e ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

 

La lettera a) del comma 254 modifica il citato comma 222 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha imposto alle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali), di comunicare annualmente all’Agenzia del demanio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non piů necessarie.

In particolare le amministrazioni interessate sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunitŕ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie e il CONI.

Dette amministrazioni devono altresě comunicare all’Agenzia del demanio le istruttorie per reperire immobili in locazione: tale comunicazione, per effetto di una prima modifica apportata, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2011).

 

Il comma 222 della legge n. 191 del 2010 ha introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di trasmettere una serie di comunicazioni all’Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l’obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio e delle superfici occupate che non risultano piů necessarie. Si segnala, inoltre, che il comma 9 dell’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011 dispone che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

Le amministrazioni comunicano altresě all’Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011 (la norma in esame, come detto, prevede una cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno), le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L’Agenzia, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti: accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietŕ dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici; verifica la congruitŕ del canone degli immobili di proprietŕ di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. Č nullo ogni contratto di locazione stipulato senza il preventivo nulla osta.

Le amministrazioni comunicano poi l’elenco dei beni immobili di proprietŕ di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del MEF.

I periodi successivi del comma 222 riguardano gli interventi di manutenzione, il censimento degli immobili pubblici (anche degli enti previdenziali) e l’inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione che comporta una segnalazione alla Corte dei conti.

 

Una seconda modifica apportata dal testo in esame al comma 222 riguarda l'obbligo per le amministrazioni alla ricerca di immobili in locazione passiva di selezionare le soluzioni economicamente piů vantaggiose per l’erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-bis (un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto), valutando anche la possibilitŕ di decentrare gli Uffici. Č evidente, infatti, che i canoni di immobili situati lontano dai centri storici delle cittŕ risultano piů convenienti.

 

Viene infine modificato l'ottavo periodo del citato comma 222, prevedendo che il Piano di razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio debba essere effettuato sulla base delle attivitŕ svolte e dei dati acquisiti ai sensi dello stesso comma 222 e del successivo 222-bis. Il Piano viene inviato - previa valutazione del Ministro dell’economia e delle finanze sulla sua compatibilitŕ con gli obiettivi di riduzione del costo d’uso e della spesa corrente - ai Ministri interessati e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

 

La lettera b) del comma 254 reca modifiche al comma 222-bis dell'articolo 2 citato, con il quale č stato definito un parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.

Il vigente comma 222-bis (introdotto dall’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012) ha assegnato alle amministrazioni interessate (le stesse del comma 222) il compito di predisporre, entro il 3 ottobre 2012, dei piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto e di comunicarli all’Agenzia del demanio. Alla Ragioneria generale dello Stato deve essere comunicato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano. In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali il rapporto tra metri quadrati per addetto č determinato dall’Agenzia del demanio: la Circolare del 16 luglio 2012 ha determinato il parametro in una superficie da 12 a 20 metri quadri per addetto.

 

Il comma 222-bis contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all’esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi č utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualitŕ dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione.

Il testo in esame in primo luogo sopprime l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano (soppressione del quarto periodo).

In secondo luogo č posto a carico delle Amministrazioni l'obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, secondo le modalitŕ ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l’uso degli edifici utilizzati, di proprietŕ dello Stato e di terzi. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia del demanio sono elaborati degli indicatori di performance in termini di costo d’uso per addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato le quali, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati.

 

La lettera c) del comma 254, infine, sostituendo il comma 224 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, destina le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai precedenti commi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo (ossia la disciplina di carattere premiale ricordata supra).

Il vigente comma 224 prevede che le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi).

 

Si ricorda che la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilitŕ 2013), intervenendo sull'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, ha vietato, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la locazione sia stipulata, a condizioni piů vantaggiose per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilitŕ di immobili venduti. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale) potranno essere effettuate ove ne sia documentata l’indispensabilitŕ e l’indilazionabilitŕ. La congruitŕ del prezzo č attestata dall’Agenzia del demanio.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autoritŕ indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. Per il triennio 2012-2014 č disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietŕ, al fine di verificare l'idoneitŕ degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalla amministrazioni statali per finalitŕ istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilitŕ delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

La Corte dei conti, su dati dell'Agenzia del demanio, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 ha evidenziato che l’attivitŕ di razionalizzazione degli spazi ha comportato la cessazione di locazioni passive per consegna di spazi in immobili in uso governativo per circa 7,3 milioni, la chiusura di locazioni per accorpamento degli spazi per circa 5,9 milioni, la riduzione di canoni per nuove locazioni e per rinnovi con accettazione della riduzione del canone per circa 1,4 milioni.

 

I dati dell’Agenzia del Demanio

In relazione alle politiche di contenimento delle locazioni passive da parte delle pubbliche amministrazioni, il direttore dell’Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nel corso dell’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 22 maggio 2012, ha reso noto che dalle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate (ai sensi dall’art. 2, comma 222, della legge 191/2009) risulta un totale di 11.002 occupazioni in immobili di proprietŕ di terzi. La spesa complessiva annualmente sostenuta per locazioni passive č pari a 1.215 milioni di euro.

Nel corso dell’audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati il 12 giugno 2013 il Direttore Scalera ha evidenziato che annualmente le Amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie fiscali comunicano all’Agenzia attraverso il “Portale P.A.” la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e le superfici occupate non piů necessarie.

Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia elabora i piani di razionalizzazione degli spazi da attuare attraverso l’assegnazione alle Amministrazioni di immobili statali in uso governativo, con la chiusura di locazioni passive, con l’ottimizzazione degli spazi in immobili in uso governativo, con la permuta di immobili statali per l’acquisizione di beni in locazione passiva. Il perimetro di intervento č particolarmente vasto (circa 18 milioni di mq per gli immobili di proprietŕ dello Stato e circa 15 milioni di mq per gli immobili in locazione passiva).

Non tutte le Amministrazioni hanno fornito i dati utili ai fini del calcolo del rapporto mq/addetto (circa il 50%). Per le occupazioni per le quali č stato possibile verificare il suddetto parametro si rileva che circa il 60% degli utilizzi rispetta il parametro di legge compreso tra i 20 e 25 metri quadri per addetto (art. 2, comma 222 bis, della legge n. 191/2009). In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale il parametro č stato determinato dall’Agenzia del demanio in una superficie da 12 a 20 metri quadri per addetto (Circolare del 16.07.2012).

La situazione rilevata evidenzia per alcune funzioni istituzionali la necessitŕ di una presenza capillare sul territorio. Peraltro vi sono configurazioni edilizie spesso inadatte ad azioni di miglioramento quali l’ottimizzazione degli spazi, l’efficientamento energetico, ecc. Si rileva, infine, una carenza dei fondi necessari agli interventi di riconfigurazione degli spazi

In un’ottica di miglioramento dell’azione di “spending review” sugli immobili, l’Agenzia del demanio reputa necessario affiancare al parametro mq/addetto il concetto di costo di occupazione che raffronti il costo totale di utilizzo degli edifici in rapporto al numero di persone e ai mq disponibili, al fine di identificare possibili azioni di efficientamento anche verificando l’incidenza delle principali voci di costo (canone di locazione reale o fittizio, spese per manutenzione, spese per utenze, spese per servizi di guardiania e pulizia).

Con riferimento alla norma (articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009) che attribuisce all’Agenzia del Demanio il compito di rilasciare il nulla osta alla stipula, previa verifica di congruitŕ del canone, per i contratti di locazione passiva da sottoscrivere a cura delle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del demanio evidenzia che l’attivitŕ svolta ha permesso di conseguire i seguenti risparmi: 10 milioni nel 2010, 12,5 milioni nel 2011 e 15 milioni nel 2012.

Sono in corso ulteriori attivitŕ propedeutiche alla realizzazione di operazioni finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive, mediante l’acquisizione in favore dello Stato, tramite permuta, di immobili di proprietŕ di terzi condotti in locazione dalle Amministrazioni statali per le esigenze istituzionali. A seguito della conversione in legge del D.L. n. 35/2013 (art. 10-bis) le operazioni di permuta sono state sottratte al divieto di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni pubbliche previsto per il 2013 dalla legge n. 228 del 2012.

 


 

Articolo 1, comma 255
(Manutenzione degli immobili pubblici)

 

 

Il comma 255 esclude dalla gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo della guardia di finanza č inoltre autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.

 

In particolare, il comma 255, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, prevede una deroga al principio del “manutentore unico” in capo all’Agenzia del demanio per gli immobili di proprietŕ dello Stato in uso per finalitŕ istituzionali alle amministrazioni dello Stato e per gli immobili di proprietŕ di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle stesse amministrazioni (lettere a) e b) del comma 2). La deroga č posta, in considerazione delle specifiche esigenze di operativitŕ dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, nei confronti delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Previa comunicazione all'Agenzia del demanio, inoltre, il Corpo della guardia di finanza č autorizzato all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.

Conseguentemente, a decorrere dal 2014, gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa che dal 1° gennaio 2013 sono confluiti ai fondi per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio per la sua attivitŕ di “manutentore unico” (comma 6), sono ritrasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze

 

In tema di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, si ricorda che l’articolo 12, commi da 2 a 8, del D.L. n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le relative decisioni di spesa (c.d. "manutentore unico"). ll D.L. n. 201 del 2011 ha spostato al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti tali compiti all’Agenzia del demanio. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivitŕ culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il D.L. n. 179 del 2012 ha escluso dalla competenza accentrata dell'Agenzia del demanio la manutenzione relativa agli istituti penitenziari. Con decreto del MEF dell'8 ottobre 2012 sono state definite le attivitŕ procedimentali relative alla manutenzione degli immobili pubblici; in particolare, in attuazione dell'articolo 12 del D.L. n. 98/11, sono state disciplinate le attivitŕ dei Provveditorati alle opere pubbliche e le modalitŕ, i termini, i criteri e le risorse disponibili.

L'Agenzia del demanio puň avvalersi di societŕ a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato. In tal modo l’Agenzia del demanio opererŕ quale centrale di committenza (articolo 3, comma 12, del D.L. n. 95 del 2012).


 

Articolo 1, comma 256
(Programma straordinario di cessione di immobili pubblici)

 

 

Il comma 256 prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalitŕ istituzionali.

Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrŕ consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Il programma č definito dal Governo sentita la Conferenza Unificata e la societŕ di gestione del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, ovvero la Investimenti Immobiliari Italiani Societŕ di Gestione del Risparmio societŕ per azioni (InvImIt SGR S.p.a.), istituita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite societŕ interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

 

Si ricorda inoltre che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), presentata al Parlamento il 20 settembre 2013, la sezione IV.3 del documento č dedicata al piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, evidenziando le iniziative del Governo per valorizzare e dismettere il patrimonio dello Stato. La Nota, premesso che il valore del patrimonio immobiliare pubblico, comprensivo dei terreni, sarebbe stimabile in circa 350 miliardi, segnala anzitutto la costituzione della InvImIt SGR (Investimenti Immobiliari Italiani Societŕ di Gestione del Risparmio), una Spa con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia che provvederŕ all’istituzione di fondi di investimento finalizzati sia a partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi degli enti territoriali e altri enti pubblici, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile, sia a valorizzare gli immobili di proprietŕ dello Stato non utilizzati per finalitŕ istituzionali e quelli non piů utilizzati dal Ministero della difesa.

La Nota ricorda inoltre una prima serie di operazioni di privatizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, perfezionatesi in piů tranches per complessivi 8.831 milioni e conclusesi nel 2013, mediante la cessione alla Cassa Depositi e Prestiti delle partecipazioni in Sace, Fintecna e Simest.

La Nota evidenzia infine che entro la fine dell’anno verrŕ individuato un programma di dismissioni di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato: viene peraltro specificato al riguardo come il Governo abbia ritenuto opportuno dimezzare l'obiettivo di un punto percentuale di PIL all’anno di incassi da privatizzazioni, al fine di renderlo piů realistico e fattibile, anche in considerazione delle ancora difficili condizioni del mercato immobiliare e finanziario.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, il 3 luglio 2013 ha dichiarato nel corso di un audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato, che l’attivitŕ di messa a reddito degli immobili pubblici non utilizzabili per finalitŕ istituzionali, č proseguita in particolare dando corso: (i) alla individuazione degli immobili da “canalizzare” verso fondi immobiliari – si tratta degli immobili giŕ gestiti dall’Agenzia del demanio e di quelli dismessi dalla Difesa, nonché degli altri soggetti pubblici; (ii) a un programma di privatizzazione della gestione (mediante concessioni) per gli altri immobili denominato “Valore Paese”.

In tale contesto, CDP Investimenti SGR, di cui la Cassa Depositi e Prestiti detiene la quota di maggioranza, ha lanciato una famiglia di fondi comuni di investimento immobiliare riservati a investitori qualificati e destinati all’acquisto degli immobili degli enti pubblici.

Per quanto riguarda il patrimonio dello Stato, l’Agenzia del demanio ha individuato un primo portafoglio di beni non utilizzati, per un valore di circa 600 milioni di euro. Con riferimento al patrimonio in uso alla Difesa, la stessa ha dichiarato la non utilizzabilitŕ per i propri fini istituzionali di circa 1.600 cespiti.

L’Agenzia del demanio sta promuovendo iniziative immobiliari riguardanti il patrimonio degli altri soggetti pubblici, indirizzando gli sforzi alla creazione di operazioni di potenziale interesse per la neo costituita InvImIt SGR, di cui č prossimo l’inizio delle attivitŕ. Il mandato della InvImIt sarŕ la valorizzazione, anche reddituale, del patrimonio immobiliare pubblico, la previsione di investimenti diretti e indiretti al fine di realizzare economie di scala nella gestione, nonché l’eventuale cessione dei beni. I fondi immobiliari da istituire presso la Invimit SGR avranno una iniziale disponibilitŕ di circa 600 mln, derivante dalla sottoscrizione ex lege da parte degli enti previdenziali pubblici.

 

Si segnala che nella relazione governativa al D.L. n. 120 del 2013, contenente misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, il Governo afferma che per riportare il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil concorre altresě un programma di dismissioni immobiliari per complessivi 525 milioni di euro, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro il 2013.

Nel corso della conversione del D.L. n. 120 del 2013 il Governo ha chiarito che tali dismissioni avverranno secondo la procedura giŕ utilizzata in occasione di precedenti analoghe operazioni, ovvero con vendita a trattativa privata anche in blocco. La normativa di riferimento č l’articolo 11-quinquies del D.L. n. 203 del 2005, il quale stabilisce che “l’Agenzia del demanio č autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalitŕ di cui all’articolo 7, del D.L. n. 282 del 2002 – vendita a trattativa privata anche in blocco – i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico”. Con riferimento alla controparte il Governo ha comunicato il coinvolgimento diretto o indiretto di Cassa Depositi e Presiti, attesa la disponibilitŕ manifestata da quest’ultima.


 

Articolo 1, comma 257
(Dismissione beni immobili dell’INDIRE)

 

 

Il comma 257 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca siano individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione. Il citato decreto dovrŕ essere emanato entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilitŕ 2014.

 

L'INDIRE č un ente di ricerca dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed č sottoposto alla vigilanza del MIUR. Esso č stato ripristinato dal 1° settembre 2012 con l'articolo 19 del D.L. n. 98 del 2011, subentrando all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (istituita con la L. 296/2006).

L’Istituto ha sede legale a Firenze e si articola in tre nuclei territoriali interregionali, con sedi a Torino, Roma e Napoli.

Si segnala che in base all'articolo 7 dello Statuto, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca n. 5 del 21 dicembre 2012, si avvale del patrimonio costituito dai beni mobili e immobili, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature strumentali di sua proprietŕ e da quello recepito dagli ex-Irre.


 

Articolo 1, comma 258
(Organizzazione periferica uffici regionali scolastici)

 

 

Il comma 258 č finalizzato a modificare l’organizzazione periferica del MIUR per le competenze di istruzione non universitaria, per consentire di articolare gli Uffici scolastici regionali anche in livelli dirigenziali non generali, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione.

 

A tale scopo č disposta una novella all’articolo 75, co. 3, del D.Lgs. n. 300 del 1999 con la quale si prevede l’inserimento negli USR, quali autonomi centri di responsabilitŕ amministrativa, anche dei dirigenti, in alternativa ai dirigenti generali.

 

La modifica č volta ad ottemperare agli obiettivi di riduzione della spesa di cui al D.L. 95/2012 (L. 135/2012), in quanto consentirŕ di diminuire il numero degli uffici dirigenziali generali. Si segnala che, attualmente, gli Uffici scolastici regionali (USR) sono tutti di livello dirigenziale generale.

 

La norma non definisce il livello di popolazione studentesca al di sotto della quale non č consentito affidare l’USR ad un livello dirigenziale non generale.


 

Articolo 1, comma 259
(Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali
per la difesa nazionale)

 

 

Il comma 259 stabilisce che i programmi di investimenti pluriennali per la Difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

 

Si ricordano i seguenti programmi di investimenti pluriennali per la difesa, integralmente o parzialmente finanziati con le risorse del Ministero dello Sviluppo economico:

 

§       Eurofighter: Programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie e con capacitŕ secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo.

§       FREMM - Fregate Europee Multi Missione: Programma, in cooperazione con la Francia, relativo all'acquisizione di Fregate europee multimissione in sostituzione delle Fregate Lupo e Maestrale.

§       VBM Freccia: Programma relativo all'approvvigionamento di 249 VBM 8x8 di varia tipologia (Combat, Combat Support, Posto Comando) destinati a soddisfare le esigenze di supporto tattico, protezione e sicurezza delle unitŕ dell'esercito impiegate in operazioni.

§       Forza NEC: Programma per la digitalizzazione della componente terrestre. Avvio della fase denominata "Integrated Test Bed (ITB) e “Concept development and experimentation (CD&E)” sull'architettura di sistema Forza NEC" (1^ spira), che ha come obiettivo la successiva digitalizzazione di una unitŕ a livello Brigata media ed una forza anfibia.

§       SICRAL 2: Programma italo-francese duale, ha lo scopo di sostituire l'attuale sistema SICRAL (operativo dal 2001), al termine della sua vita operativa, prevista per il 2010-2011, nonché ad assicurare un'idonea riserva al SICRAL 1B, in orbita da aprile 2009.


 

Articolo 1, comma 260
(Utilizzo immobili uffici giudiziari)

 

 

Il comma 260, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – di attuazione della delega in tema di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (geografia giudiziaria) - aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 8 di tale decreto legislativo con riguardo all’utilizzazione degli immobili di uffici soppressi.

In particolare, l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2012 prevede, in particolare, che in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puň disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietŕ dello Stato, ovvero di proprietŕ comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

Il nuovo comma 4-bis – nell’ottica di una graduale attuazione della riforma delle geografia giudiziaria, tuttora in corso - stabilisce che in via sperimentale, il Ministro della giustizia puň disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che - per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi - vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio regionale.


 

Articolo 1, commi 261-264
(Riduzione delle spese per consultazioni elettorali)

 

 

I commi da 261 a 264, modificati nel corso dell’esame del Senato, recano misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali.

 

In particolare, il comma 261 dispone la riduzione di 100 milioni, a decorrere dal 2014, del Fondo per le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fondo č allocato nel capitolo 3020 del disegno di legge di bilancio (Tab 2) che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 420 milioni, ridotti a 320 con l’approvazione della nota di variazioni.

 

Il comma 262 stabilisce che le operazioni di votazione delle elezioni e delle consultazioni referendarie in una unica giornata, dalle ore 7 alle ore 22 di domenica.

Non vengono specificate a quali elezioni si applichi la disposizione; tuttavia, alcuni elementi in tal senso si ricavano dalle novelle conseguenti apportate alla normativa vigente introdotte dal secondo periodo del comma 262.

In particolare, vengono modificate alcune disposizioni che attualmente fissano al martedě la conclusione delle operazioni di scrutinio, anticipandola al lunedě. Si tratta delle disposizioni relative alle elezioni della Camera (art. 73, 2° comma, D.P.R. n. 361/1957), del Senato (art. 22, comma 6, D.Lgs. n. 533/1993), delle elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunale, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche (art. 2 e 5 del D.L. n. 161/1976, conv. L. n. 240/1976) e delle regioni (art. 20, comma 2, L. n. 108/1968).

Sembrerebbero dunque escluse dall’applicazione della norma in commento le elezioni comunali e provinciali, per le quali si dovrebbe votare su due giorni, ad eccezione dei casi di election day. Mentre l’applicazione della riduzione alle elezioni regionali č limitata a quelle regioni che nulla hanno disposto in materia; infatti, le regioni hanno piena potestŕ legislativa in materia elettorale (art. 122 Cost.) e la citata legge 108 si applica totalmente alle sole regioni che non hanno una propria legge elettorale, e, in modo parziale, a quelle che hanno adottato una legge elettorale, per le parti non disciplinate dalla legge elettorale regionale.

Attualmente la legge elettorale per le elezioni politiche fissa gli orari di votazione nelle giornate di domenica e lunedě (D.P.R. n. 361/1957, art. 64). Una norma analoga č prevista per le elezioni amministrative (L. 81/1993, art. 81).

Per quanto riguarda le elezioni europee, la legge stabilisce giŕ che si svolgano in una sola giornata, la domenica (art. 16 e 51 della legge n. 18 del 1979 e art. 45 e 46 del D.P.R. n. 361/1957).

 

In relazione al comma 262 si osserva che andrebbe valutata l’opportunitŕ di esplicitare l’ambito di applicazione della norma, anche se si puň desumere dalle novelle conseguenti.

Inoltre, si rileva che i riferimenti nelle leggi elettorali agli orari delle operazioni di voto e di scrutinio non si limitano a quelli richiamati dal comma in esame e andrebbe valutata l’opportunitŕ di procedere alla loro novellazione, in considerazione della delicatezza del procedimento elettorale, per il quale non appare opportuno apportare modifiche implicite.

 

Si ricorda che giŕ in passato si č provveduto con legge a ridurre ad una sola giornata lo svolgimento delle elezioni, per poi ripristinare l’orario su due giorni.

La previsione che le operazioni di voto si svolgano in una sola giornata, piů precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, anziché – come in precedenza e come attualmente – estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedě successivo, č stata introdotta nel 1993 dalle leggi 276 (Nuove norme per l’elezione del Senato) e 277 (Nuove norme per l’elezione della Camera), quanto alle elezioni politiche, e dalla legge 81, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale.

Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata sono state quelle del 27 marzo 1994, del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest’ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano).

Successivamente, la legge 62/2002 ha ripristinato l’orario di votazione in due giornate: la domenica (dalle 8 alle 22) e il lunedě dalle 7 alle 15.

 

Il comma 263 introduce le seguenti ulteriori dettagliate misure di razionalizzazione delle spese elettorali:

§      viene portata a cadenza triennale, entro il 31 gennaio di ciascun triennio, la determinazione da parte del Ministro dell’economia della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri sono a carico dello Stato, attualmente effettuata in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali (lett. a);

§      viene previsto un importo massimo da rimborsare a ciascun comune (ad eccezione del trattamento economico dei componenti i seggi) per le spese sostenute in occasione delle elezioni (che sono a carico dello Stato) da determinarsi con decreto del Ministro dell’interno che dovrŕ coordinarsi con il decreto del Ministro dell’economia che fissa il tetto massimo del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni, ai sensi del art. 55, comma 8, della L. 449/1997 (lett. b);

§      viene abrogata la disposizione di copertura della legge 62/2002 (quella che aveva ripristinato le votazioni in due giorni) che poneva i maggiori oneri a carico della finanza pubblica a carico del citato Fondo per le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dei referendum (lett. c);

§      vengono ridotte le ore di lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali (lett. d);

§      si stabilisce che in caso annullamento delle elezioni, le elezioni si svolgano nel primo turno elettorale utile, nella finestra 15 aprile – 15 giugno, e non piů entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento č divenuta definitiva, come previsto attualmente (lett. e);

§      viene abolito l’obbligo per i comuni, in occasione delle elezioni regionali, di assicurare, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, agli elettori la possibilitŕ di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedě al venerdě, otto ore il sabato e la domenica (lett. f);

§      viene ridotto l’orario e il periodo di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascia delle tessere elettorali: questi aprono 2 giorni (anziché 5) prima delle elezioni e rimangono aperti dalle ore 9 alle ore 18 (anziché 19) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (lett. g);

§      viene abolito l’obbligo dei comuni di allestire appositi spazi per l’affissione di manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale; l’obbligo rimane solo per gli spazi destinati ai partiti e ai candidati che partecipano alle elezioni (lett. h);

§      si prevede che il Presidente della Corte di appello nomini i presidenti di seggio, se possibile, tra i residenti nel comune dove sono ubicati gli uffici elettorali di sezione (lett. i);si osserva in proposito che la disposizione andrebbe fatta in forma di novella della legislazione vigente (ad es. per le elezioni politiche all’art. 35 del D.P.R. n. 361/1957;

§      viene abolito l’obbligo di fare annotazione in apposito registro della presa in consegna e della restituzione delle apparecchiature, in grado di fotografare o registrare immagini, depositate dall'elettore e prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione (lett. l);

§      viene modificata la scheda elettorale per le elezioni comunali prevedendo che i contrassegni delle liste collegate al candidato sindaco siano poste sotto al nome del candidato, anziché al fianco; ulteriori misure di razionalizzazione delle schede elettorali, al fine di contenerne le dimensioni, sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del’interno (lett. m).


 

Il comma 264 prevede l'individuazione di procedure di quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (ponendo alle amministrazioni interessate l'obbligo di fornire i dati e le informazioni utili).

 

Non viene indicato il soggetto tenuto all’individuazione di tali procedure e a cui devono essere forniti i dati per la quantificazione.


 

Articolo 1, comma 265
(Modalitŕ di pagamento delle competenze al personale delle
forze di polizia e delle Forze armate)

 

 

Il comma 265 prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell’Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l’invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

La disposizione in esame, che č presumibilmente finalizzata all’implementazione delle economie di scala conseguibili mediante l’estensione alle Forze armate del sistema di pagamento gestito dal Ministero dell’economia SPT (Service Personale Tesoro), fa riferimento alle procedure di cui commi 446-448 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) recanti disposizioni in materia di pagamento degli stipendi. In particolare il comma 446 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato si avvalgano, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. Sono escluse da tale procedura le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, per le quali il successivo comma 447 dispone, che il Ministero della difesa assicuri, per le Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale dipendente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[33].

Successivamente l'articolo 5, comma 10, lettera a) del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. spending review) ha disposto l’obbligo[34] di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il c.d. cedolino) per tutte le amministrazioni pubbliche – e non piů per le sole amministrazioni dello Stato, come previsto dalla legge n. 296/1996 – mediante convenzioni da stipularsi dal 1°ottobre 2012, salva la possibilitŕ, per le amministrazioni pubbliche medesime, di utilizzare i parametri di qualitŕ e di prezzo previsti in un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – che al momento non risulta emanato - per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Con tale disposizione viene dunque meno – salva la possibilitŕ sopradetta – l’esclusione dalla procedura centralizzata di pagamento delle Forze armate, che, peraltro, sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio.

 

Con il comma 15 in commento, l’inclusione delle Forze armate nella procedura in questione viene nuovamente disposto, prevedendosi a tal fine il termine del 1° gennaio 2015. In proposito, infatti, il comma medesimo stabilisce che l’invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al richiamato comma 447 cessi in corrispondenza della prima mensilitŕ per il cui pagamento ci si avvale delle nuove procedure informatiche, da attivarsi entro il 1° gennaio 2015.


 

Articolo 1, commi 266 e 267
(Garante del contribuente)

 

 

I commi 266 e 267, come modificati dal Senato, stabiliscono che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2014, la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Si ricorda, in sintesi, che - ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 212 del 2000 - il Garante del contribuente č istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome.

Il Garante č organo monocratico il cui incarico ha durata quadriennale ed č rinnovabile. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolaritŕ, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attivitŕ svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno un propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell’amministrazione finanziaria.

 

Si ricorda che il testo originario presentato dal Governo (articolo 10, commi 16 e 17) novellava l’articolo 13 della legge n. 212, prevedeva che il Garante del contribuente non fosse piů scelto e nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione č compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti a specifiche categorie professionali, ma che le funzioni di Garante del contribuente fossero svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dallo stesso Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione č compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente veniva abrogato il comma 4 dello medesimo articolo 13, che rimanda ad un decreto del Ministro delle finanze per la determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.


 

Articolo 1, comma 268
(Centri di assistenza fiscale)

 

 

Il comma 268 dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

 

Piů in dettaglio, il comma 18 modifica il comma 32 dell’articolo 4 della legge di stabilitŕ 2012 (legge n. 183 del 2011), con il quale č stato stabilito che non si proceda all’adeguamento dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale prestata dai CAAF - previsto dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - per le attivitŕ svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

La norma in esame interviene pertanto prorogando per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell’adeguamento ivi prevista.

 

Si ricorda infatti che la legislazione vigente assegna ai CAAF un compenso per le attivitŕ svolte a favore dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, annualmente adeguato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’Istat.

In particolare l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede un compenso (fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta) spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attivitŕ previste dall'articolo 34, comma 4, dello stesso decreto. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, la misura dei compensi previsti č adeguata ogni anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

In attuazione di quanto disposto da tale comma sono stati pertanto emanati i D.M. 1° agosto 2001, decreto 26 novembre 2002, decreto 24 giugno 2003, D.M. 6 maggio 2004, decreto 24 marzo 2005, decreto 19 aprile 2006, decreto 21 maggio 2007, decreto 15 aprile 2008, decreto 13 maggio 2009, decreto 5 agosto 2010 e decreto 14 giugno 2011.

 

Per quanto concerne in particolare il decreto direttoriale 14 giugno 2011, esso ha stabilito (all'articolo 1) che per l'anno 2010 il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, citato, spettante ai CAF e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, č elevato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 38, a 16,29 euro. Esso ha disposto, inoltre, che per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso sia determinato in misura doppia.

 

Si segnala che i commi 422 e 423 recano ulteriori disposizioni in materia di assistenza fiscale: viene estesa la sanzione amministrativa per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti, viene prevista la definizione dei livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, sono definite le modalitŕ di sospensione dell’attivitŕ, nonché la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivitŕ di assistenza fiscale.


 

Articolo 1, comma 269
(Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi)

 

 

Il comma 269 dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, dell’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, relativa al Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori.

 

Si ricorda che con l'articolo 1, comma 515 citato č stato istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato ad esentare dall’IRAP (disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997) alcune categorie di contribuenti “minori”.

Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attivitŕ commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.

Possono usufruire dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:

§      non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;

§      impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrŕ determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

La dotazione annua del fondo (cap. 2870/MEF) č stata fissata in 188 milioni per il 2014, in 252 milioni per il 2015, e di 242 milioni a decorrere dal 2016.

 

Nel corso dell’esercizio 2013 la dotazione del Fondo del fondo č stata utilizzata da parte di diversi interventi legislativi a copertura degli oneri da essi recati, come riportato nella successiva tavola (dati in milioni di euro):

 

 

2014

2015

2016 e ss

Dotazione iniziale

188,0

252,0

242,0

D.L. n. 63/2013, art. 21, co. 3, lett. e-bis)

-15,0

-35,0

-35,0

D.L. n. 69/2013, art. 61, co. 1, lett. d-bis)

-15,9

-3,5

-3,5

D.L. n. 76/2013, art. 12, co. 1, lett. e)

-150,0

-120,0

0

Tagli lineari

-0,3

-10,9

-10,9

Bilancio a legislazione vigente

6,8

82,6

192,6

Bilancio di previsione

6,8

0

0

 


 

Articolo 1, comma 270
(Soppressione fondo pagamento canoni di locazione)

 

 

Il comma 270 dispone la soppressione, a decorrere dall’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilitŕ 2013), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o piů fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La norma istitutiva del fondo sembra prefigurare uno schema secondo il quale le amministrazioni centrali dello Stato, dopo aver conferito propri immobili a fondi immobiliari, continuino ad occuparli mediante contratti di locazione passiva. La “messa a reddito” del patrimonio pubblico realizzata in tal modo garantirebbe, pertanto, la valorizzazione dello stesso e la redditivitŕ dei fondi immobiliari a cui gli immobili andrebbero conferiti.

 

La Relazione tecnica ricorda che - come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF - non si č provveduto al conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla normativa citata.


 

Articolo 1, comma 271
(Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali)

 

 

Il comma 271, introdotto al Senato, riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (attualmente in liquidazione) di cui all'articolo 9, comma 8, del D.L. 457/1997.

 

Si ricorda, al riguardo, che un’ulteriore riduzione del richiamato Fondo č recata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 126/2013, attualmente all’esame del Senato[35],

 

Il Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali, istituito dalla L. 26/1981, rappresenta in pratica la nuova denominazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, istituito con la L. 161/1967 (quest’ultima contestualmente abrogata dalla L. 26). Ai sensi dell’articolo 1 della L. 26/1981, il Fondo aveva personalitŕ giuridica ed aveva sede presso il Ministero della marina mercantile (attualmente Ministero dei trasporti). Il Fondo ha provveduto per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. Con effetto dal 1° gennaio 1990, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della L. 6/1990 (il quale ha anche contestualmente abrogato la L. 26), il fondo č stato posto in liquidazione.

Successivamente, l’articolo 9, comma 8, della L. 457/1997 ha autorizzato, in favore della gestione commissariale del Fondo, l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi (pari a 46.481.120,92 euro) per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi (pari a 178.435.858,64 euro) per l'anno 1998, lire 250 miliardi (pari a 129.114.224,77 euro) per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi (pari a 85.215.388,35 euro) a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalitŕ di cui all'articolo 4 del D.L. 6/1990 (concernenti i compiti del commissario liquidatore).


 

Articolo 1, comma 272
(Riduzione stanziamenti per contratti di produttivitŕ)

 

 

Il comma 272, introdotto al Senato, diminuisce lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure sperimentali per l’incremento della produttivitŕ del lavoro di cui all’articolo 1, commi 481-482, della L. 228/2012 (e concernenti la detassazione dei contratti di produttivitŕ) per una somma pari a 95 milioni di euro per il 2014 (305 milioni in luogo dei 400 stanziati).

La diminuzione dello stanziamento opera in relazione al minor utilizzo delle risorse previste dal richiamato articolo 1, comma 481, a seguito dell'adozione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

 

Nel quadro degli interventi volti a promuovere la contrattazione di prossimitŕ (aziendale e territoriale), un importante filone normativo riguarda la tassazione agevolata dei contratti di produttivitŕ, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 93/2008 (originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale). Il beneficio fiscale (limitato al settore privato) consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l’altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttivitŕ, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitivitŕ e redditivitŕ legati all’andamento economico dell’impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttivitŕ aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttivitŕ č stata prorogata al 2011 dall’articolo 1, comma 47, della L. 220/2010 (in favore dei lavoratori dipendenti con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro ed entro il limite complessivo di 6.000 euro).

Per il 2012 č intervenuto l’articolo 33, comma 12 della L. 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell’agevolazione. In attuazione di tale disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha previsto che lo sgravio trovi applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi e per redditi non superiori a 30.000 euro.

Per il 2013 e 2014 la proroga dello sgravio č stata prevista dall’articolo 1, commi 481-482, della L. 228/2012, con cui č stato sostanzialmente recepito l’ Accordo sulla produttivitŕ del 21 novembre 2012 (non sottoscritto dalla CGIL). Le modalitŕ di attuazione della misura sono state definite con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, stabilendo che lo sgravio trovi applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi e per redditi non superiori a 40.000 euro. Con l'obiettivo di garantire l'utilizzo efficiente delle risorse, il provvedimento individua (in termini piů stringenti rispetto al passato) specifici parametri volti ad assicurare che le voci retributive oggetto di sgravio siano effettivamente legate ad indicatori di produttivitŕ, efficienza ed innovazione. In particolare, il provvedimento prevede che per retribuzioni di produttivitŕ si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti "con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttivitŕ/redditivitŕ/qualitŕ/efficienza/innovazione" (c.d. primo binario) o, "in alternativa [...] che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre aree di intervento", quali la ridefinizione degli orari, la flessibilitŕ nella fruizione delle ferie, l'introduzione di nuove tecnologie e la fungibilitŕ delle mansioni (c.d. secondo binario).

La circolare 3 aprile 2013 del Ministero del lavoro, chiamata a dettagliare le modalitŕ applicative del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, ha tuttavia fornito una interpretazione non restrittiva del c.d. primo binario, chiarendo che le voci retributive possono fare riferimento "alternativamente" agli indicatori ivi indicati, con la conseguenza che la correlazione ad uno solo di essi deve ritenersi sufficiente per l'applicabilitŕ dell'agevolazione. In particolare, per effetto di tale interpretazione, la circolare chiarisce che č sufficiente (non diversamente dagli anni passati) il collegamento di voci retributive "a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria" per accedere agli sgravi[36].

Si segnala, infine, che il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 prevede un sistema di monitoraggio sull'attuazione della misura di agevolazione, che entro il 30 novembre 2013 dovrŕ portare ad una formale verifica con le parti sociali, anche al fine di orientare le future decisioni in materia.


 

Articolo 1, commi 273 e 275
(Misure finanziarie compensative tra le Autorithies)

 

 

I commi 273 e 275 introducono alcune misure in materia di finanziamento delle autoritŕ indipendenti, intervenendo sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191).

 

Relativamente al finanziamento, il regime dell’autonomia finanziaria delle autoritŕ amministrative indipendenti č molto variegato e meno uniforme di quello dell’autonomia contabile, largamente riconosciuta.

Molte autoritŕ indipendenti (CONSOB, AGCOM, AVCP, COVIP) godono di un finanziamento cd. misto, ossia una parte delle entrate č assicurata direttamente dallo Stato, mentre la rimanente parte č a carico dei soggetti operanti nel settore di competenza. Altre autoritŕ (Garante per la protezione dei dati personali, Commissione di vigilanza sull’attuazione della legge n. 146/1990, CIVIT), invece, beneficiano prevalentemente o esclusivamente di stanziamenti a carico del bilancio generale dello Stato. Infine, vi sono autoritŕ (AEEG, ISVAP ed ora anche AGCM) che godono di una piena autonomia finanziaria, potendo interamente far fronte alle spese di gestione e funzionamento con i contributi provenienti dal relativo mercato regolamentato.

In questo senso la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 65 e seguenti, ha dettato una disciplina per estendere e rendere omogeneo per le autoritŕ indipendenti il meccanismo del finanziamento a carico del mercato (il cd. auto-finanziamento) con l’intento di trasferire, in modo parziale e progressivo, i costi della regolazione sui soggetti regolati. Ha, inoltre, previsto che le modalitŕ e l’entitŕ delle contribuzioni “sono determinate con propria deliberazione da ciascuna autoritŕ, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge” e che tali deliberazioni sono approvate dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto. Le autoritŕ hanno, in seguito, dato attuazione a queste norme adottando le previste deliberazioni. Ulteriore fonte di finanziamento delle autoritŕ possono essere considerati i ricavi provenienti dalle sanzioni pecuniarie irrogate alle imprese regolate.

Negli anni piů recenti, si č assistito ad una progressiva sensibile riduzione del contributo a carico dello Stato in favore delle autoritŕ, salvo rare eccezioni. Con la legge 191/2009 (finanziaria 2010) gli stanziamenti autorizzati a favore delle autoritŕ indipendenti hanno subito flessioni oscillanti tra il 20 per cento e il 65 per cento per i successivi tre anni. Piů recentemente, l’articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) ha disposto la riduzione di trasferimenti statali alle autoritŕ indipendenti, al fine di ridurre la spesa per consumi intermedi, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

Parallelamente sono state adottate disposizioni volte a creare una perequazione tra le autoritŕ che per finanziarsi possono attingere al mercato di riferimento e quelle autoritŕ che non possono fare altrettanto avendo competenze trasversali.

In tale direzione, il meccanismo di cui all’art. 2, comma 241, della legge finanziaria per il 2010 ha attuato un trasferimento di risorse tra autoritŕ indipendenti, attribuendo, per gli anni 2010, 2011 e 2012, maggiori risorse all’Antitrust (Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato), al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con contestuale riduzione di risorse destinate ad altre autoritŕ (ISVAP, Autoritŕ per l'energia elettrica e il gas, Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni, Autoritŕ per la vigilanza sui contratti pubblici).

L’articolo 1, co. 523, della legge di stabilitŕ 2013 (L. 228/2012) ha poi prolungato i termini di applicazione di tale meccanismo anche nel 2013, 2014 e 2015, a beneficio del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero. Della proroga non ha pertanto beneficiato l’Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato, in favore della quale tuttavia sia il D.L. 1/2012, sia la stessa legge di stabilitŕ 2013 hanno previsto nuovi finanziamenti e risorse.

In base al meccanismo previsto dalla legge di finanziaria per il 2010, poi prorogato per alcune autoritŕ, tutti gli importi sono trasferiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall’autoritŕ contribuente a quella beneficiaria. L’ultimo periodo del comma 241 prevede un meccanismo perequativo - da realizzare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le autoritŕ interessate - che, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, disponga misure reintegrative in favore delle Autoritŕ contribuenti, nei limiti del contributo versato. Tale meccanismo scatta a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo a carico delle Autoritŕ beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione.

 

Nel dettaglio, il comma 280 prescrive la restituzione, da parte dell'Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato, delle quote ricevute ai sensi della legge finanziaria per il 2010 alle altre autoritŕ contribuenti. Ciň in deroga alla previsione dell’art. 1, co. 241, della L. 191/2009 che prevede misure reintegrative in favore delle Autoritŕ contribuenti, a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo stesso.

 

La misura delle risorse aggiuntive in favore dell’Antitrust č stata modulata dalla legge finanziaria 2010 nelle seguenti modalitŕ:

§       per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap (a cui č ora subentrato l’IVASS[37]) previste dall’art. 23 della L. n. 576/1982;

§       per gli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate delle Autoritŕ di regolazione di servizi di pubblica utilitŕ, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38 della legge L. n. 481/1995[38];

§       per l’anno 2010, una quota pari a 6 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, una quota pari a 5,9 milioni di euro delle entrate dell'Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni indicate all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5) della L. n. 249/1997[39];

§       per l’anno 2010 una quota pari a 7 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 7,7 milioni di euro delle entrate dell’'Autoritŕ per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006)[40].

 

La restituzione di tali somme deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite nel 2012; in dieci annualitŕ costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme.

 

Sulle fonti di finanziamento dell’Antitrust, si ricorda che Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, con l’art. 5-bis, ha novellato la legge istitutiva dell'Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato, prevedendo nuovi finanziamenti e risorse a favore di detta Autoritŕ.

Al nuovo sistema di autofinanziamento dell’Autoritŕ si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle societŕ di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

L’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 ha stabilito che il contributo di cui al comma 7-ter della medesima legge, da versare direttamente all'Autoritŕ entro il 31 luglio di ogni anno con le modalitŕ determinate con propria deliberazione, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, fosse versato entro il 30 ottobre 2012, quindi in anticipo rispetto all’anno di competenza (2013). Le nuove entrate sostituiscono ogni altra forma di finanziamento preesistente e pertanto, dal 1° gennaio 2013, l’Autoritŕ non percepisce alcun contributo statale o comunque pubblico, né grava in alcun modo sul bilancio statale. Per il 2014 l'Autoritŕ ha ridotto il contributo dallo 0,08 per mille allo 0,06 per mille con delibera del 9 maggio 2013. I contributi versati dalle societŕ di capitali per l’anno 2012 ammontano a Euro/migl. 93.395,59. Da tale importo, tuttavia, devono essere detratte le somme relative alle restituzioni dei contributi versati dalle societŕ e non dovuti o versati in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, nonché aggiunte le eventuali somme che saranno ottenute mediante la riscossione tramite ruolo nei casi di mancato versamento.

 

Il comma 282 novella integralmente il citato comma 523 dell’art. 1 della legge di stabilitŕ 2013 al fine di modificare la modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle autoritŕ in favore del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per gli anni 2014 e 2015.

 

Dunque, per questo riguardo č modificata la modulazione quale prevista dal citato articolo 2, comma 241 della legge n. 191 del 2009 - che altra disposizione, recata dall'articolo 1, comma 523 della legge n. 228 del 2012, estendeva al triennio 2013-2015.

In particolare, il comma 241 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali:

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 1,6 milioni di euro delle entrate dell’Isvap di cui al giŕ citato art. 23 della L: 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,2 milioni di euro delle entrate delle Autoritŕ di regolazione di servizi di pubblica utilitŕ, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al giŕ citato art. 2, comma 38, della L. 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell'Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni di cui al giŕ citato articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, della L. 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2011 e 2012 una quota pari a 3,6 milioni di euro delle entrate dell’'Autoritŕ per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al giŕ citato articolo 1, comma 67, della L. 266/2005.

Si ricorda che anche le spese di funzionamento del Garante privacy sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2012 evidenzia come i contributi legati ai trasferimenti statali costituiscano la voce di maggior rilievo tra le entrate di parte corrente (le somme riscosse ammontano a euro 10.915.872,00).

Infine, il comma 241 attribuisce ulteriori risorse anche alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’ammontare delle risorse aggiuntive č stato cosě ripartito:

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,1 milioni di euro delle entrate ISVAP di cui al giŕ citato art. 23 della legge 576/1982;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate delle Autoritŕ di regolazione di servizi di pubblica utilitŕ, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni di cui di cui al giŕ citato art. 2, comma 38, della legge 481/1995;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell'Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni di cui al giŕ citato art. 1, comma 6, lettera c), n. 5) della legge 249/1997;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 0,3 milioni di euro delle entrate dell’'Autoritŕ per la vigilanza sui lavori pubblici di cui al giŕ citato art. 1, comma 67;

§      per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 una quota pari a 1 milione di euro delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione[41].

 

La tabella che segue schematizza le modifiche derivanti dalla nuova modulazione tra autoritŕ contribuenti e autoritŕ beneficiarie.

 

Garante per la privacy

Commissione Sciopero

Finanziaria 2010

Stabilitŕ 2014

Finanziaria 2010

Stabilitŕ 2014

§   1,6 mln da Isvap

§   2 mln da Ivass

§   0,1 mln da Isvap

§   0,17 mln da Ivass

§   3,2 mln da Aeeg e Agcom

§   2 mln da Aeeg e Agcom

§   0,3 mln da Aeeg e Agcom

§   0,17 mln da Aeeg e Agcom

§   3,6 mln da Agcom

§   2 mln da Agcom

§   0,3 mln da Agcom

§   0,17 da Agcom

§   3,6 mln da Avcp

§   2 mln da Avcp

§   0,3 mln da Avcp

§   0,17 mln da Avcp

 

§   2 mln da Agcm

§   1 mln da Covip

§   0,17 mln da Agcm

 

§   2 mln da Consob

 

§   0,17 da Consob

 

 

 

§   0,98 da Covip

 

In base alla nuova previsione, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui fino al 2015, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autoritŕ per l'energia elettrica e il gas, Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni, Autoritŕ per la vigilanza sui contratti pubblici, Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato e Consob.

Oltre alla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a paritŕ di totale complessivo (12 mln annui), la novitŕ rispetto alla disciplina vigente consiste nell’includere tra i soggetti contribuenti:

§      l’AGCM, mediante le risorse provenienti dalla contribuzione agli oneri di funzionamento della medesima Autoritŕ da parte a carico delle societŕ di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, previsti dall’art. 10, co. 7-ter, dalla L. 287/1990;

§      la Consob, mediante proprie risorse, che ai sensi dell’art. 40, co. 3, della L. 724/1994, la Commissione recupera dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

 

La Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascun dei seguenti soggetti: IVASS, Autoritŕ per l'energia elettrica e il gas, Autoritŕ per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autoritŕ per la vigilanza sui contratti pubblici, Autoritŕ garante della concorrenza e del mercato, Consob. Ed ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Anche in questo caso, le novitŕ sono rappresentate dalla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a paritŕ di totale complessivo (2 mln annui) e dall’inclusione tra i soggetti contribuenti di Agcm e Consob.


 

Articolo 1, comma 274
(Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 

 

Il comma 274 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 400 milioni di euro per l’anno 2014.

 

Per una ricostruzione della dotazione del Fondo, conseguente alle norme contenute nel provvedimento in esame, si rimanda alla scheda di lettura del comma 143.


 

Articolo 1, comma 276
(Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali)

 

 

Il comma 276 concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza.

La norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi[42] nell’anno 2010.

Tale riversamento č previsto come alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni[43] (elenco nel quale sono inseriti gli enti previdenziali privati), con esclusione dei soli vincoli in materia di spese di personale.

 

Si ricorda che con l’inserimento nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n.31 dicembre 2009, n. 196/2009, gli enti previdenziali privati sono stati investiti, negli ultimi anni, da numerose misure di contenimento delle spese di funzionamento.

In particolare, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n.95/2012, al fine di assicurare (in analogia con quanto disposto per le Amministrazioni centrali dello Stato) il contenimento della spesa per consumi intermedi enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (quale ne sia la forma giuridica), ha previsto una riduzione in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010. Per quanto concerne gli enti previdenziali privati, i risparmi di spesa devono essere versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Successivamente, l’articolo 1, commi 141 e 142, della legge n.228/2012, ha previsto che gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (quale ne sia la forma giuridica), non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l’acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011. Č fatta salva l’ipotesi che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili: in tale caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione della norma in esame. Per quanto concerne gli enti previdenziali privati, i risparmi di spesa devono essere versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica del disegno di legge, con l’aliquota al 12% sui consumi intermedi si garantirebbe al bilancio dello Stato un’entrata di circa 9 milioni di euro annui, a fronte degli 8,4 milioni versati, complessivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n.95/2012 e dell’articolo 1, commi 141 e 142, della legge n.228/2012, assicurando nel contempo il rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti, con positivi effetti sulla loro efficienza.

 

Merita ricordare, infine, che l’articolo 24, comma 24, del D.L. 201/2011 (cd. decreto “salva Italia”) aveva introdotto per gli enti previdenziali privatizzati l’obbligo di adottare, ai fini dell’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Il termine per l’adozione delle misure, inizialmente fissato al 30 giugno 2012, č stato successivamente prorogato al 30 settembre 2012 (dall’articolo 29, comma 16-novies, del D.L. 216/2011). La norma prevedeva che le delibere degli enti fossero sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti e che, decorso il termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti (ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti) si applicasse, con decorrenza 1° gennaio 2012, il sistema contributivo pro-rata agli iscritti alle relative gestioni e un contributo di solidarietŕ, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.

Sotto la spinta del legislatore il sistema delle Casse previdenziali si č prontamente attivato, adottando misure che portano a ritenere sostanzialmente conseguiti gli obiettivi di riequilibrio finanziario richiesti.


 

Articolo 1, comma 277
(Fabbisogno finanziario programmato delle universitŕ statali)

 

 

Il comma 277, dispone che, in considerazione degli effetti derivanti dall’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato, riferito alle universitŕ statali, per il 2014 č determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, incrementato del 3 per cento.

 

Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 18/2012 – emanato sulla base di una delle deleghe conferite dall’art. 5 della L. n. 240/2010 – ha disposto che, entro il 1° gennaio 2014, le universitŕ devono adottare un sistema di contabilitŕ economico-patrimoniale e il bilancio unico di ateneo, e dotarsi di sistemi e procedure di contabilitŕ analitica, ai fini del controllo di gestione[44].

 

La nuova disciplina interviene nell’ambito regolato dall’art. 1, co. 116, della L. n. 228/2012, che ha esteso al triennio 2013-2015 l’applicabilitŕ – per quanto qui interessa – dei criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle universitŕ statali, recati dall’art. 1, co. 637, della L. n. 296/2006.

 

L’art. 1, co. 637, della L. n. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha stabilito che il fabbisogno finanziario generato dal sistema universitario statale in ciascun anno non puň essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il MIUR procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universitŕ italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunitŕ formative[45].

Rispetto alla disciplina finora applicata, il comma in esame stabilisce, per l’anno 2014, che il fabbisogno finanziario programmato delle universitŕ statali sia determinato con riferimento al fabbisogno programmato per il 2013, anziché al fabbisogno determinato a consuntivo di tale esercizio, applicando ad esso l’incremento del 3 per cento.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 1120, ricordando che “l’adozione del bilancio unico d’ateneo, con la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti universitari” deve essere attuata entro il 1° gennaio 2014, evidenzia che a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi dai conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti ai conti di tesoreria unica degli atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario complessivo realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operativitŕ del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, si prevede, pertanto, che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla base di un dato che non risenta degli effetti del bilancio unico di ateneo.


 

Articolo 1, comma 278
(Predisposizione di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle societŕ controllate o interamente detenute dal MiBACT)

 

 

Il comma 278 prevede la possibilitŕ per il MiBACT, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilitŕ, di predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle societŕ direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing .

 

Al riguardo, la norma non specifica la natura del decreto e pertanto sarebbe opportuno un chiarimento.

 

Si ricorda che, in base all’art. 22, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 2013, in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitŕ, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, č previsto l’obbligo, per ciascuna amministrazione di aggiornare annualmente l’elenco delle societŕ di cui si detengono direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, indicandone l’entitŕ, le funzioni attribuite e le attivitŕ svolte in favore dell’amministrazione o delle attivitŕ di servizio pubblico affidate.

Nel sito del MiBACT, come previsto dal co. 3 del citato art. 22, č inserito il collegamento dei siti istituzionali delle seguenti societŕ partecipate al 100%:

§       ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, nel cui Statuto sono riportate, tra l’altro, le finalitŕ della promozione e del sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attivitŕ culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali;

§       A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A., societŕ in house che svolge attivitŕ di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

Per quanto riguarda l’in house providing puň ricordarsi, e plurimis, la sentenza della Corte di giustizia UE 11 gennaio 2005 (C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.), che ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autoritŕ pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house).

Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve, perň, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza.

In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autoritŕ pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite societŕ, attivitŕ di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 TFUE).


 

Articolo 1, comma 279
(Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione)

 

 

Il comma 279 stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuitŕ dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell’organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici.

La disposizione sembra favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati negli organi di amministrazione che, altrimenti, un numero ristretto di componenti potrebbe sacrificare; viene assicurato al contempo che l’ampiezza della partecipazione non abbia effetti finanziari.

 

In merito, si ricorda che l’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalitŕ giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non giŕ costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

 

Si valuti l’opportunitŕ di prevedere la disposizione in esame attraverso un intervento di novella al fine di assicurare l’omogeneitŕ e l’immediata riconoscibilitŕ dei testi per l’interprete.


 

Articolo 1, comma 280
(Interpretazione del diritto di rivalsa dello Stato)

 

 

Il comma 280 estende la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici, giŕ prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertŕ fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici, anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo.

 

Tale estensione č effettuata con una disposizione che si autoqualifica di interpretazione dell’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sebbene la disposizione vigente si riferisca esplicitamente alle sole sentenze di condanna, mentre quella in esame aggiunge le decisioni di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo.

L’art. 43 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Il comma 10 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato per violazioni del diritto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, di cui l’Italia č parte e che afferisce all’ordinamento del Consiglio d’Europa. In particolare si prevede il diritto dello Stato, con le modalitŕ e secondo le procedure stabilite dallo stesso articolo 43, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertŕ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 848/1955, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

 

In merito si fa presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non č sufficiente che una disposizione si autoqualifichi di interpretazione autentica per definirne la natura.

Con specifico riferimento alla portata retroattiva di disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalitŕ, la Consulta ha osservato che occorre che tali disposizioni intervengano in relazione a fattispecie sulla quale siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili. A questa condizione, il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato puň essere considerato compatibile con l’esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (e plurimis, tra le piů recenti, sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009). Infatti, “il divieto di retroattivitŕ della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltŕ giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.” e in mancanza di “motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo” risulterebbe leso il canone generale della ragionevolezza delle norme che si trae dall’art. 3 Cost. (sent. n. 78/2012).

 

Pertanto, poiché la fattispecie cui si riferisce la disposizione in esame č diversa da quella oggetto della disposizione vigente, si valuti l’opportunitŕ di formulare quella in esame come disposizione interpretativa.


 

Articolo 1, comma 281
(Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi)

 

 

Il comma 281 prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza.

Il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (che regola la successione nel processo), riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, giŕ disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, giŕ facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

 

L’articolo 40-bis del D..L. 1/2012 ha abrogato il comma 5 dell’art. 5-bis del D.L. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall’art. 5 della L. 225/1992 (disciplinante la delibera per gli stati di emergenza, la loro durata, le ordinanze di protezione civile e la nomina dei commissari delegati) anche con riferimento ai “grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

 

Le disposizioni in commento trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati, ai sensi delle ordinanze previste all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

 

Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti interessati dalla norma sono anche quelli individuati dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate, per il passaggio alla gestione degli interventi post- emergenziali, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

 

La disposizione richiama i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 5 della legge 225/1992, che sono stati introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 59/2012, relativamente al subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali.

Si rammenta che il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 225/1992 prevede che il Capo del Dipartimento della Protezione civile possa avvalersi di commissari delegati attraverso l’emanazione di una ordinanza, in cui si deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalitŕ del relativo esercizio, esplicitando che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 4-ter dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 reca disposizioni volte a definire la chiusura della fase emergenziale. A tal fine viene previsto che, almeno dieci giorni dalla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza emanata di concerto con il MEF, disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria competente a coordinare gli interventi connessi all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 4-quater dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 reca ulteriori disposizioni volte a definire il passaggio all’amministrazione ordinaria, prevedendo che nell’apposita ordinanza prevista dal precedente comma 4-ter possa essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui deve essere intestata la contabilitŕ speciale aperta per l’emergenza in atto per un periodo di tempo determinato per il completamento degli interventi adottati ai sensi delle ordinanze di cui ai commi 2 (ordinanza relativa agli interventi emergenziali) e 4-ter (ordinanza per il passaggio alla amministrazione ordinaria competente).


 

Articolo 1, comma 282
(Fabbisogni standard)

 

 

Il comma 282 autorizza una spesa di 4 milioni annui per le annualitŕ 2014 e 2015 al fine di completare l’attivitŕ di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali.

 

Va brevemente rammentato che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell’ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione delle delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n.42 del 2009. Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, cittŕ metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

-        l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

-        l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli piů significativi e alla determinazione degli intervalli di normalitŕ;

-        l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentativitŕ attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

-        la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo č affidata alla Societŕ per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., societŕ per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la societŕ potrŕ avvalersi dell’ Istituto per la finanza e per l’economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attivitŕ della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

I termini di conclusione del procedimento per i fabbisogni, inizialmente stabiliti secondo una scansione lineare in base alla quale essi avrebbero dovuti essere determinati: entro il 2011 per un terzo delle funzioni fondamentali, per entrare in vigore nel 2012; per un ulteriore terzo entro il 2012, con entrata in vigore nel 2013 e, per il restante terzo entro il 2013, con entrata in vigore nel 2014. Per ciascuna di tali fasi era previsto un processo di gradualitŕ diretto a garantirne l’entrata a regime nell’arco di un triennio, in modo da concludere la fase transitoria entro il 2017.

Via via che questa tempistica si dimostrava non realizzabile, le prime due fasi sono state eliminate, senza tuttavia modificarsi conseguentemente anche il termine finale, per cui allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. n. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualitŕ nell’entrata a regime:

a.    entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno;

b.    entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca perň una formulazione piů generica – non del tutto precisa - riferita a tutti i fabbisogni standard) che entreranno in vigore nel 2014.

Al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Risulta inoltre trasmesso alla Camera, il 16 maggio 2013, un ulteriore schema di D.P.C.M., recante l’adozione delle note metodologiche (per complessive 6 note) e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, il cui esame parlamentare non č tuttavia ancora iniziato, non essendosi finora proceduto alla costituzione della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Nel mese di luglio la COPAFF ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

Una diversa procedura per la determinazione dei fabbisogni standard vige per il settore sanitario,sulla base delle previsioni stabilite dagli articoli da 25 a 32 del decreto legislativo n. 68 del 2011 anche esso emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. Per esso il Ministro della salute, determina annualmente[46], a decorrere dal 2013, i costi e i fabbisogni standard regionali, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati in 3 regioni di riferimento., da scegliersi tra le migliori 5 regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, vanno individuate in base a criteri di qualitŕ, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati. Peraltro, anche in questo settore, pur essendo di fatto decorso il termine stabilito, non si č ancora giunti alla determinazione dei fabbisogni, in quanto allo stato risulta emanata solo la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012, recante i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore.

 

Poiché, come ora evidenziato, la determinazione dei costi e fabbisogni standard non risulta ancora conclusa, ed atteso che, comunque, una volta individuati, essi presumibilmente andranno poi nel corso del tempo aggiornati, anche in considerazione del possibile mutare delle funzioni assegnate ad ogni singolo livello di governo (ad esempio per le province, oggetto di un apposito disegno di legge costituzionale) il comma 282 in esame dispone a tal fine una apposita autorizzazione di spesa per il 2014 e per il 2015.

Va in proposito osservato come tale autorizzazione[47] risulti formulata in termini generici: essa infatti fa riferimento all’attivitŕ di “completamento e monitoraggio” dei costi e fabbisogni, e non anche, come sarebbe piů preciso alla individuazione degli stessi, ancora non conclusa. Non vengono inoltre individuati i destinatari del finanziamento, a differenza di quanto effettuato con precedenti norme intervenute in materia, che hanno assegnato nuove risorse finanziarie alla SO.SE., che, come sopra illustrato, č il soggetto che unitamente ad altri operatori istituzionali opera in tale materia.

In tal senso č intervenuto l’articolo 1, comma 23, della legge n. 220/2010 (legge di stabilitŕ 2011), che ha assegnato a tale societŕ 5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, nonché, successivamente, il comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilitŕ 2013) che ha disposto una integrazione, pari a 1,3 milioni di euro per il 2013, del finanziamento suddetto.


 

Articolo 1, comma 283
(Cure palliative)

 

 

Il comma 283, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato, allo scopo di garantire la compiuta attuazione della legge n. 38/2010 (recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), abilita i medici in servizio presso le reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative, pur se non in possesso della specifica specializzazione richiesta ai sensi della citata legge, ad operare nelle reti medesime, purché ricorrano alcune condizioni. Viene infatti richiesto che alla data di entrata in vigore della legge in esame i citati medici possiedano almeno un’esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

Le cure palliative, possono qualificarsi come la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde piů a trattamenti specifici e di cui la morte č diretta conseguenza. Attualmente, ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001, l’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza.

La legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenei su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito.

Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Viene rimessa ad uno o piů decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute (art. 8 della legge n. 38/2010), l’individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapia del dolore nonché per l’istituzione di master professionalizzanti in tale ambito. E’ poi previsto un aggiornamento periodico specifico nell’attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina.

In attuazione delle citate disposizioni va ricordato che con 5 D.M. del 4 aprile 2012 sono stati istituiti, rispettivamente, il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici specialisti, il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Cure palliative» per medici specialisti, il Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore e cure palliative pediatriche» per medici pediatri, il Master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per professioni sanitarie; e il Master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per psicologi.


 

Articolo 1, comma 284
(Prontuario continuitŕ assistenziale ospedale-territorio)

 

 

Il comma 284 impegna l’AIFA, nel corso dell’aggiornamento annuale del Prontuario della continuitŕ assistenziale ospedale-territorio (PHT), ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto e la impegna altresě ad assegnare alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico, i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica. Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entitŕ della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale.

In particolare, il comma in esame dispone che l’AIFA, aggiorni, con cadenza annuale, il Prontuario della continuitŕ assistenziale ospedale-territorio (PHT).

 

Il PHT costituisce uno strumento per assicurare la continuitŕ terapeutica ospedale-territorio in aree diagnostiche caratterizzate da criticitŕ terapeutica o bisognose di un periodico follow-up specialistico. L’attuazione delle varie modalitŕ di dispensazione dei medicinali inclusi nel PHT deve conciliare l’esigenza di mantenere un controllo a livello ospedaliero con la possibilitŕ per il paziente di accedere senza particolari disagi all’erogazione dei farmaci.

Per questo, i medicinali riportati negli elenchi PHT (nazionale e regionali) possono essere erogati attraverso le distinte modalitŕ distributive, individuate dal decreto legge 347/2001[48], all'articolo 8. In particolare:

§       la distribuzione diretta, individuata dalla lettera b) dell’articolo 8 che prevede l'erogazione diretta da parte delle strutture ospedaliere o dei distretti delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

§       la distribuzione per conto, disciplinata dalla lettera a) dell'articolo 8, che prevede la possibilitŕ per le strutture sanitarie di acquistare i medicinali inclusi nel PHT direttamente dalle case farmaceutiche a prezzi scontati almeno del 50%, e di distribuirli tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate, in base ad accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province Autonome con le Associazioni sindacali delle farmacie medesime; i medicinali vengono, quindi, ceduti al prezzo d'acquisto ai grossisti, che provvedono alla fornitura delle farmacie. In tal caso ai farmacisti e ai grossisti vengono riconosciuti per l'attivitŕ distributiva margini inferiori, piů convenienti per il SSN rispetto a quanto avverrebbe attraverso la tradizionale filiera della distribuzione: industria farmaceutica, grossisti, farmacie;

§       il modello misto che utilizza sia la farmacia ospedaliera/distrettuale che le farmacie private territoriali.

L’adozione del PHT, per entitŕ e modalitŕ dei farmaci elencati, dipende comunque dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie definite dalle Regioni. La lista dei farmaci inclusi nel PHT Nazionale per la dispensazione diretta e per conto, giŕ sottoposta a revisione periodica dall’AIFA, rappresenta una lista di riferimento e non č limitativa nell’ulteriore distribuzione diretta dei medicinali, infatti puň essere integrata con altri principi attivi su delibere Regionali o delle stesse aziende sanitarie o dei distretti (come dire un PHT regionale, PHT aziendale e PHT distrettuale).

In occasione dell’aggiornamento del Prontuario (PHT), l’AIFA provvede ad individuare un elenco di medicinali che, per le loro caratteristiche farmacologiche, possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto.

L’AIFA provvede inoltre ad assegnare alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico:

§       i medicinali non coperti da brevetto (generici/equivalenti);

§       i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica.

Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entitŕ della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, caricando la riduzione, con equivalente attribuzione, al tetto della spesa farmaceutica territoriale.

La spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera sono definite dall’articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159[49], al quale sarebbe stato piů corretto rinviare, in luogo dei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 95/2012[50].

Il passaggio dalla spesa ospedaliera a quella territoriale avviene con il passaggio dei farmaci dalla Fascia H alla Fascia A. Infatti, per spesa farmaceutica territoriale si intende la risultante della sommatoria della spesa farmaceutica territoriale convenzionata (ossia attraverso le farmacie, comprensiva delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti) e della spesa farmaceutica territoriale non convenzionata relativa alla distribuzione diretta di farmaci collocati in classe A (distribuzione diretta delle strutture pubbliche, distribuzione per conto e distribuzione in fase di dimissione ospedaliera). La spesa farmaceutica ospedaliera, invece, indica la spesa riferibile ai medicinali di fascia H acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN.


 

Articolo 1, commi 285-288
(Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali e riduzione dei regimi di agevolazione fiscale)

 

 

I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017; cui peraltro potrŕ non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica.

 

Nel dettaglio il comma 285 prevede che, sulla base delle attivitŕ svolte dal Commissario straordinario per la spending review, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, siano adottate misure di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di ottimizzazione dell’uso degli immobili tali da assicurare una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni non inferiore a 60 milioni di euro per l’anno 2014, 700 milioni di euro nell’anno 2015 e 1.410 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017[51]. Il Commissario deve riferire ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure.

Si segnala che gli importi in questione sono stati modificati dal Senato, risultando ora superiori per un ammontare complessivo di 360 milioni a quello indicato nel testo iniziale del disegno di legge di stabilitŕ in esame, ove si prevedevano riduzioni di spesa per 600 milioni nel 2015 e 1.310 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Quanto poi al citato articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013[52], lo stesso ha dettato una nuova disciplina dell’attivitŕ volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce, semplificandola e rifondendola in un unico articolo, quella recata dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n.52 del 2012 (primo decreto sulla spending review). Tale articolo ha in particolare istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui č affidato il compito di svolgere attivitŕ di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle societŕ controllate non quotate, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attivitŕ e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La medesima disposizione prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa nominare un Commissario straordinario[53], che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed č scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacitŕ in materia economica e di organizzazione amministrativa.

 

Com’č noto, nel Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha nominato Carlo Cottarelli come Commissario straordinario per la spending review., che, come disposto dal suddetto articolo 49-bis, per l’esercizio delle sue funzioni si avvarrŕ, senza oneri per il bilancio dello Stato, delle risorse umane e strumentali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potrŕ disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e puň richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. In data 19 novembre 2013 il Commissario ha inviato alle Camere (DOC.XXVII, n.5) secondo quanto dispone il comma 6 dell’articolo citato, il programma di lavoro per l’attivitŕ di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014-ottobre 2016 che, quanto agli obiettivi quantitativi, č finalizzato a perseguire i risparmi di ammontare analogo a quelli definiti nei commi in commento, vale a dire 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 e 11,3 miliardi a decorrere dal 2017.

Va segnalato come tali cifre corrispondano all’importo complessivo dei risparmi di spesa indicati nel testo originario del d.d.l. di stabilitŕ in esame, che si sono sopra indicati, vale a dire dal comma 32 dell’articolo 10 (ora comma 285), nonché degli obiettivi dell’intervento di riduzione delle agevolazioni e detrazioni d’imposta di cui al comma 35 dello stesso articolo (ora comma 288), cui non si procederŕ, come di seguito si illustra, in presenza dell’ottenimento di corrispondenti risparmi di spesa dall’attivitŕ di revisione della spesa pubblica.

 

Nelle more della definizione di tali interventi correttivi, il comma 286 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l’anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili[54] delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3, di seguito riportato:

(milioni di euro)

Programma di spending review – somme accantonate e rese indisponibili

 

2015

2016 e sgg.

Ministero dell’economia e delle finanze

109,8

255,0

Ministero dello sviluppo economico

4,8

10,4

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1,2

2,7

Ministero della giustizia

7,8

20,4

Ministero degli affari esteri

5,3

12,8

Ministero dell’interno

10,2

25,4

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

1,9

4,6

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

38,0

86,7

Ministero della difesa

74,6

198,4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1,9

4,2

Ministero della salute

0,5

1,4

Totale

256,0

622,0

 

L’accantonamento in questione ha una finalitŕ prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell’adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 32, si provvederŕ a rendere disponibili le somme accantonate.

Da tali accantonamenti sono escluse:

§      le spese del Ministero per i beni e le attivitŕ culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca;

§      le spese della Missione "Ricerca e innovazione”;

§      gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;

§      gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attivitŕ connesse al grande evento Expo Milano.

Restano altresě esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 10, commi 36 e 37 (riduzione di spesa per trasferimenti alle imprese e consumi intermedi), e dell’articolo 17, commi 4 e 5 (percentuale di fruizione dei crediti di imposta).

Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; č invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. .Č comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederŕ alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.

Va rammentato come nel corso dell’attuale legislatura – ma in tal senso si č frequentemente operato anche nella legislatura precedente – varie disposizioni legislative hanno operato riduzioni lineari alle spese rimodulabili del bilancio statale, ovvero di specifiche missioni e categorie economiche di spesa del medesimo.

Limitandosi agli interventi quantitativamente piů rilevanti possono in particolare citarsi:

§       l’articolo 12 comma 3, lettera c), del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) ha disposto - a parziale copertura degli oneri recati dalle maggiori emissioni del debito pubblico operate dal decreto-legge allo scopo di reperire la liquiditŕ necessaria per i pagamenti dei debiti commerciali pregressi della P.A. - una riduzione lineare, per complessivi 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, delle spese rimodulabili dei Ministeri;

§       l’articolo 12, comma 4, del D.L. n. 35 medesimo, che ha disposto l’accantonamento, sempre sulle spese rimodulabili dei Ministeri, di 559,5 milioni per l'anno 2014, accantonamento che opera nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dallo stesso D.L. n. 35;

§       l’articolo 8, comma 1, lettera d) del D.L. n. 114/2013[55] che ha stabilito, a parziale copertura delle misure recate dal provvedimento, l’accantonamento e l’indisponibilitŕ di 39,1 milioni per il 2013 nell'ambito delle dotazioni rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa, che potranno eventualmente essere rese disponibili in base agli esiti degli accertamenti di entrata previsti nel provvedimento;

§       l’articolo 3, comma 1, del D.L. n.120 2013[56], il cui d.d.l. di conversione č in corso d’esame presso le Camere (A.C. 1690), che dispone l’accantonamento e l’indisponibilitŕ delle spese (senza peraltro specificare che si tratti di quelle rimodulabili, benché non possa essere altrimenti) dei Ministeri, per 980 milioni nel 2013.

 

Il comma 287 disciplina il concorso di regioni ed enti locali ai risparmi di spesa

Per quanto concerne le regioni e le province autonome, queste devono assicurare - per gli anni 2015, 2016 e 2017 - a valere sui risparmi connessi alle misure di riduzione/razionalizzazione di spesa di cui al comma 285, un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro[57]. La norma precisa, in ordine alle modalitŕ applicative della stessa, che tale contributo viene realizzato “mediante gli importi”[58] stabiliti per il patto di stabilitŕ regionale, vale a dire secondo quelli fissati:

§      dal comma 449-bis dell’articolo 1 della legge n.228/2012 (stabilitŕ 2013) – comma introdotto dal comma 329 del disegno di legge in esame, al cui commento si rinvia piů avanti nel presente dossier -, nel quale viene indicato per ciascuna regione a statuto ordinario per gli anni dal 2014 al 2017 il limite massimo delle spese finali;

§      dal comma 454 della legge 228 medesima, - anche esso come modificato dall’articolo 13 del disegno di legge[59] in esame, al cui commento si rinvia piů avanti - ove č indicato l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile per le regioni ad autonomia speciale,

 

Per quanto concerne gli enti locali, devono assicurare anch'essi - per gli anni 2016 e 2017 - un contributo per complessivi 344 milioni di euro annui (275 milioni di euro per i comuni e 69 milioni di euro per le province). Analogamente a quanto stabilito per le regioni, anche per gli enti locali tale contributo viene assicurato con riguardo agli obiettivi del patto di stabilitŕ interno per gli enti medesimi, vale a dire con riferimento alle percentuali di spesa corrente sostenuta nei periodi di riferimento ai fini del calcolo del saldo obiettivo medesimo, percentuali stabilite dai commi 2 e 6 della legge n.183/2011 (stabilitŕ 2012), come modificate dall’articolo 14[60] del disegno di legge

 

Il comma 288 prevede infine che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia - sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Tali variazioni e riduzioni devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2015, 7 miliardi di euro per l’anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Il comma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate on misura ridotta) qualora - entro la stessa data del 1° gennaio 2015 - siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

In proposito si rinvia a quanto segnalato all’inizio della presente scheda circa gli obiettivi di risparmio contenuti nel programma di lavoro presentato alle Camere dal Commissario straordinario il 18 novembre u.s.

 

Va rilevato come il rinvio, che in questa fase di appena iniziata attivitŕ da parte del Commissario straordinario č fatto necessariamente in termini generici, a “provvedimenti normativi”, sembra da intendersi come rinvio a disposizioni di carattere primario, il che comporta che il comma in commento abbia natura essenzialmente programmatica. A conferma di ciň, nel prospetto recante gli effetti finanziari della norma questa viene iscritta in termini di maggiori entrate, atteso il carattere futuro dei provvedimenti di spending review, solo al cui effettivo intervenire gli effetti medesimi potranno venire iscritti in qualitŕ di minore spesa.

 

Un primo intervento volto a ridurre la misura delle agevolazioni era contenuto nel decreto-legge 98 del 2011, il cui articolo 40, comma 1-ter, disponeva la riduzione del 5 per cento nel 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell’allegato C-bis al decreto-legge medesimo.

Il successivo comma 1-quater prevedeva la non applicazione di tale riduzione ove, entro il 30 settembre 2013, fossero stati adottati provvedimenti di riordino della spesa sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale sovrapposti alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioč riduzioni), ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014. In seguito l’articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha modificato i richiamati commi 1-ter e 1-quater anticipando, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013 gli effetti finanziari ivi previsti, al fine di determinare un ulteriore effetto positivo, in termini di gettito, pari a 4 miliardi nel 2012 e a 16 miliardi nel 2013.

Con l’articolo 18 del decreto-legge n. 201 del 2011 il legislatore ha inteso “sterilizzare” le suddette riduzioni delle agevolazioni fiscali. Sostituendo il comma 1-ter si prevedeva, al posto delle riduzioni percentuali delle agevolazioni, l’incremento di 2 punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21 per cento (che sarebbero passate al 12 e al 22 per cento) a decorrere dal 1° ottobre 2012. Inoltre, si disponeva un ulteriore aumenti di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si modificava il comma 1-quater, prevedendo che il riordino della spesa sociale e dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale dovessero entrare in vigore (e non solo essere adottati) al 30 settembre 2012 ai fini della non applicazione dell’aumento dell’IVA. Gli effetti positivi attesi erano rideterminati in 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 e 16.400 milioni annui a decorrere dall’anno 2014.

Successivamente, l’articolo 21 del D.L. 95/2012:

§      ha posticipato (comma 1) l’incremento delle aliquote IVA del 2 per cento al 1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 e previsto la rideterminazione, dal 1o gennaio 2014, di dette aliquote, con un incremento dell'1 per cento, anziché del 2,5 per cento (vale a dire nella misura dell’11 e del 22 per cento);

§      ha demandato alla legge di stabilitŕ 2013 - al fine di evitare il predetto aumento dell’IVA - l’indicazione delle misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica (previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012) e le disposizioni di riordino dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

§      La legge di stabilitŕ 2013 ha quindi sostituito il richiamato articolo 40, comma 1-ter:

§      espungendo il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2013; dunque dal 1° luglio 2013 l’aliquota IVA del 21 per cento viene rideterminata al 22 per cento (e non al 23 per cento) senza prevedere ulteriori aumenti nel 2014;

§      mantenendo l’aliquota ridotta al 10%;

Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2013 (articolo 11) ha posticipato dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresě abrogata la norma che sterilizzava l'aumento dell'IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui. In sostanza dal 1° ottobre 2013 le aliquote IVA sono le seguenti: 22 per cento (ordinaria, che aumenta cosě dall’attuale valore del 21 per cento), 10 per cento (ridotta) e 4 per cento (super-ridotta).

 

 

La ricognizione delle spese fiscali (tax expenditures)

Con il termine erosione fiscale si intendono tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio generale dell’imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, nell’ambito del disegno di legge di bilancio, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Tale disposizione tra l’altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Nel rispetto della citata disposizione, l’allegato A del bilancio di previsione per il 2014 considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l’allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell’esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2013. Nell’allegato B sono, dunque, inclusi unicamente gli effetti delle disposizioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013.

Rispetto alle misure dell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2014 il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, comprende 284 misure, quali risultanti dalla variazione in aumento derivante dall’ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell’esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non piů in vigore.

Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2014-2016, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all’anno 2014 e proiezioni per il biennio successivo (2015-2016).

 

L’ammontare complessivo degli effetti dei 284 regimi agevolativi indicato nell’allegato A č pari a 152.667 milioni per il 2014, a 151.958 milioni per il 2015 e a 151.633 milioni per il 2016.

L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013 pari a 220 milioni per il 2014, a 241 milioni per il 2015 e a 218 milioni per il 2016. Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.

 

La relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale

Si ricorda che nell’ambito dell’istruttoria relativa al disegno di legge delega per una riforma del sistema fiscale presentato dal Governo nella passata Legislatura – anche al fine di conoscere le risorse finanziarie disponibili – il governo aveva individuato quattro aree da analizzare con il supporto di quattro gruppi di lavoro:

§       il primo presieduto dal professor Piero Giarda, dell'Universitŕ cattolica del Sacro Cuore, al fine di analizzare il bilancio pubblico per cercare di ridurre la spesa pubblica e il patrimonio pubblico, verificando la realizzabilitŕ di un programma di dismissioni;

§       il secondo, presieduto dal professor Enrico Giovannini, Presidente dell'ISTAT, avente il compito di analizzare le caratteristiche dell’«economia non osservata» e del suo impatto sui flussi finanziari;

§       il terzo, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, capo del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia, avente il compito di analizzare l'area dell'erosione fiscale, in particolare il regime delle esenzioni e delle agevolazioni;

§       infine, il quarto gruppo di lavoro, presieduto dal professor Mauro Marč, membro del Consiglio degli esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente distaccato all'OCSE, avente il compito di analizzare l'area della sovrapposizione tra Stato fiscale e Stato sociale.

 

L'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2010 aveva quindi previsto l'istituzione del Tavolo per la riforma fiscale, finalizzato all'acquisizione dei contributi degli Enti competenti nonché delle parti sociali interessate per la redazione di un progetto di riforma dell'ordinamento fiscale.

 

Il 22 novembre 2011 č stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale (http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=28892) costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinato da Vieri Ceriani. Partendo come base dall’elenco delle agevolazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a indicare nell’elenco ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro, articolate come esposto nella successiva tabella riepilogativa per tipologia di agevolazione:

 

Agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui:

104,864

- Agevolazioni per la casa

9,489

- Agevolazioni per la famiglia

21,056

- Agevolazioni per lavoro e pensioni

58,095

- Agevolazioni per erogazioni liberali e al terzo settore

0,130

- Altre agevolazioni (comprese)

0,216

- Agevolazioni fiscalitŕ finanziaria

15,878

 

 

Agevolazioni in materia di enti non commerciali

0,392

Agevolazioni reddito impresa

31,954

Misure che legano l'imponibile alla rendita catastale

63,955

Agevolazioni in materia di accisa

2,372

Agevolazioni in materia di IVA

40,944

Agevolazioni in materia di bollo, registro e imposte ipocastali

4,015

Misure in materia di imposte sulle assicurazioni private

1,229

TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI

249,725

Agevolazioni enti territoriali (ICI, IPT, TOSAP, ecc)

4,029

TOTALE AGEVOLAZIONI ERARIALI E LOCALI

253,754

 

La Relazione finale sottolinea che “il riformatore” non potrŕ esimersi da una disamina e da un vaglio attento delle singole misure, per decidere riguardo alla loro conservazione, soppressione o riduzione. Alcune misure incluse nell’elenco delle spese fiscali servono a rendere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario e con gli accordi internazionali. Altre misure, come le detrazioni Irpef per il lavoro dipendente o per i familiari a carico, costituiscono aspetti strutturali dell’attuale sistema impositivo e appare opportuno che la loro eventuale abolizione (o riduzione, o riformulazione) sia inserita nell’ambito di riforme di piů ampia portata, che ne contemperino gli effetti e ne considerino tutte le implicazioni. Altre misure sono volte ad evitare doppie imposizioni; per altre l’eventuale soppressione potrebbe comportare problemi di compatibilitŕ con principi costituzionalmente garantiti; altre ancora hanno finalitŕ di semplificazione, o intendono favorire l’emersione di imponibili.

 

Si ricorda, infine, che nella proposta di legge delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piů equo, trasparente e orientato alla crescita, approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato (A.S. 1058), l’articolo 4 dispone la redazione annuale di un rapporto annuale allegato al disegno di legge di bilancio sulle spese fiscali, sulla base di metodi che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia delle singole misure agevolative, prevedendo a tal fine l’eventuale costituzione di una Commissione indipendente. Il Governo č inoltre delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate, fermo restando determinate prioritŕ socio-economiche. Le maggiori entrate rivenienti dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Tale articolo ha disposto la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attivitŕ di contrasto all'evasione ad un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene quindi una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivitŕ di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivitŕ di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalitŕ di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.

Si prevede quindi (articolo 2, comma 36.1) la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalitŕ, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati. Laddove possibile, nel Rapporto dovrŕ essere evidenziato il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Il Rapporto 2013 (Allegato II al Doc. LVII, n. 1-bis), nell’analizzare i risultati 2012 dell’attivitŕ di contrasto all’evasione fiscale, imputa la leggera flessione delle entrate (da 12,7 miliardi del 2011 a 12,5 miliardi nel 2012) al fatto che il decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto una maggior flessibilitŕ della rateizzazione dei debiti tributari, che ha determinato uno slittamento agli anni successivi di parte della quota relativa al 2012.

Il Rapporto evidenzia tuttavia un risultato positivo rispetto all’obiettivo fissato (10 miliardi) dalla Convenzione che regola i rapporti tra Ministero e Agenzia delle entrate in attuazione degli atti di indirizzo ministeriali. Osservando l’evoluzione storica, si evidenzia come la riscossione complessiva da attivitŕ di accertamento e controllo sia passata dai 4,3 miliardi del 2006, ai 9,1 miliardi del 2009, fino a stabilizzarsi al 12,5-12,7 miliardi dell’ultimo biennio 2011-2012. Con riferimento alle tipologie di controllo, si evidenzia che 7,2 miliardi riguardano le attivitŕ di accertamento e controllo “formale” e 5,3 miliardi le attivitŕ di liquidazione delle imposte.

Limitando l’analisi alle sole entrate erariali (bilancio dello Stato) dalla lotta all’evasione (quindi escludendo l’IRAP e le entrate locali), nel 2012 si registrano entrate pari a 10,2 miliardi, con un leggero incremento rispetto al 2011 (10,1 miliardi). Nel 2006 tali entrate risultavano pari a 2,7 miliardi.


 

Articolo 1, comma 289
(Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese)

 

 

Il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.

Come riportato nella Relazione tecnica (A.S. 1120), la riduzione media č valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate e non attiene ai crediti d’imposta fruiti dalle imprese, né a rate ammortamento mutui giŕ attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi o ripianamento perdite d’esercizio.

 

Di seguito sono riportate le autorizzazioni di spesa che sono ricompresse nell’Allegato 4, con l’indicazione dell’Amministrazione competente, l’oggetto e l’ammontare delle somme portate in riduzione.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

§      legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 28: Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici: riduzioni di 3.139.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3: somma da erogare alle Poste italiane spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato, inclusi i rimborsi editoriali e quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli importi afferenti agli anni pregressi: riduzioni di 29.160.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      legge 30 dicembre 1989, n. 440, articolo 3, comma 1: esecuzione dell’Accordo italo-ungherese per il rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato s.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci: riduzioni di 10.000 euro nel 2014, di 9.000 euro nel 2015 e di 10.000 euro a decorrere dal 2016;

§      legge 15 dicembre 1990, n. 385: somma da erogare all'ENAV s.p.a. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio: riduzioni di 1.817.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 4, comma 2: fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - trattamento fiscale in favore dei lavoratori marittimi imbarcati: riduzioni di 540.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 9, comma 1: fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali – trattamento di fine rapporto: riduzioni di 650.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, articolo 9, comma 8: contributo al fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali: riduzioni di 1.890.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 132: somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani: riduzioni di 2.111.000 euro nel 2014, di 1.996.000 euro nel 2015 e di 2.001.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

§      legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 10, sesto periodo: contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale: riduzioni di 3.783.000 euro nel 2014, di 3.566.000 euro nel 2015 e di 4.090.000 euro a decorrere dal 2016;

§      legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 43: somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: riduzioni di 1.201.000 euro nel 2014, di 1.322.000 euro nel 2015 e di 1.366.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

§      decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, comma 27: fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne: riduzione di 1.709.000 euro nel 2014;

§      decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 44: somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive: riduzioni di 20.000 euro nel 2014, di 18.000 euro nel 2015 e di 10.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

§      decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, articolo 2, comma 3: somme assegnate al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori: riduzioni di 7.381.000 euro nel 2014, di 7.166.000 euro nel 2015 e di 7.403.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

§      legge 8 agosto 1991, n. 267, articolo 1, comma 1, numero 5: spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale: riduzioni di 360.000 euro nel 2014, di 341.000 euro nel 2015 e di 342.000 euro a decorrere dal 2016;

§      decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 30-bis comma 4: spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico: riduzioni di 2.500.000 euro per ciascuna annualitŕ;

§      decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 10, comma 1-bis: spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attivitŕ connesse a quelle di pesca: riduzioni di 69.000 euro nel 2014, di 66.000 euro nel 2015 e di 66.000 euro a decorrere dal 2016;

§      decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, articolo 2, comma 5: contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli: riduzioni di 24.000 euro nel 2014, di 23.000 euro nel 2015 e di 23.000 euro a decorrere dal 2016;

MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

§      legge 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 18, comma 1: contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale: riduzione di 42.000 euro nel 2014;

§      legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 2, comma 1: ripartizione del fondo unico per lo spettacolo: riduzioni di 3.836.000 euro nel 2014, di 3.694.000 euro nel 2015 e di 3.702.000 euro a decorrere dal 2016.


 

Articolo 1, comma 290
(Riduzione spesa per consumi intermedi)

 

 

Il comma 290 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualitŕ, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge in esame (vedi tabella riportata di seguito).

 

Sono tuttavia escluse da tali riduzioni:

§      le spese iscritte negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca;

§      le spese iscritte nell’ambito della Missione "Ricerca e innovazione” (che č presente negli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa e del Ministero della salute).

Dati in milioni di euro

Spesa per consumi intermedi (*)

 

2014

2015

2016

Ministeri

Taglio

BLV

Taglio

BLV

Taglio

BLV

Economia e finanze

48,8

6.323,2

48,6

6.333,3

48,5

6.321,1

Sviluppo economico

0,8

33,3

0,8

33,0

0,8

33,2

Lavoro e politiche sociali

1,1

61,6

1,2

59,8

1,2

59,8

Giustizia

15,5

1.335,9

15,6

1.317,6

16,3

1.325,0

Affari esteri

7,4

126,4

7,4

122,7

6,9

120,2

Interno

21,8

1.116,2

22,7

1.103,5

23,1

1.120,0

Ambiente

1,0

105,9

1,0

117,5

1,0

123,0

Infrastrutture e trasporti

8,1

171,7

7,9

168,9

7,9

172,6

Difesa

41,8

820,8

39,9

774,2

39,7

775,1

Politiche agricole

2,8

148,0

3,0

145,6

2,9

145,7

Salute

3,0

98,3

3,0

94,7

2,9

94,9

TOTALE

152,0

 

151,0

 

151,0

 

(*) Il dato BLV ricomprende anche gli stanziamenti della missione “Ricerca e innovazione”.

 

Su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

Si ricorda che la riduzione delle spese per consumi intermedi a copertura di oneri legislativi č stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi provvedimenti legislativi, da ultimo, dall’articolo 15, comma 3, lettera a), del D.L. n. 102 del 2013 (D.L. IMU), che ha previsto una riduzione di circa 150 milioni delle spese per consumi intermedi con l’eccezione di quella dei Ministeri dell’istruzione e dei beni e attivitŕ culturali.


 

Articolo 1, comma 291
(Proroga delle gestioni commissariali delle province)

 

 

Il comma 291 proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, disposte per le province i cui organi sono giunti a naturale scadenza dopo l’entrata in vigore dei decreti legge 201/2011 e 95/2012, nonché per le province per le quali siano subentrate altre cause di cessazione degli organi.

 

Il primo decreto-legge, con l’art. 23, aveva circoscritto le funzioni delle province a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attivitŕ dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e aveva limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, rinviando la determinazione delle modalitŕ di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013. Per le funzioni diverse da quelle indicate era stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni. Il secondo decreto-legge aveva disposto, con l’articolo 17, un generale riordino delle province all'esito di un procedimento da condividere con le comunitŕ locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011. Il riordino delle province era strettamente collegato all’istituzione delle cittŕ metropolitane, prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento, che avrebbe dovuto comportare la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio. Va ricordato un terzo decreto-legge, 188/2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province sulla base di requisiti minimi definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, individuando tutte le province delle regioni a statuto ordinario. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di cittŕ metropolitane.

 

Sulle pertinenti disposizioni dei citati decreti - legge č intervenuta la dichiarazione di illegittimitŕ stabilita dalla sentenza 220 del 2013 della Corte costituzionale. La pronuncia, del 13 luglio 2013, ha motivato l'illegittimitŕ di nove commi dell'art. 23, (4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis) del D.L. 201 e degli artt. 17 e 18 del D.L.95, con l’argomentazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall’ art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessitŕ e urgenza", non č "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".

 

E' in corso, presso l’ Assemblea della Camera, l'esame del disegno di legge del Governo AC 1542 che riforma la disciplina vigente in materia di cittŕ metropolitane, di province, prevedendo per entrambe le categorie di enti elezioni indirette dei relativi organi, e di unioni di comuni. A questo provvedimento č stato abbinato l'esame della proposta di iniziativa parlamentare AC1408 che interviene sull'elezione dei consigli provinciali e del presidente delle province.

Nella prospettiva del disegno di legge del Governo AC 1542, le disposizioni in materia di province hanno un carattere transitorio (come espressamente indicato all’art. 1, comma 3, all’art. 11, comma 1), in vista della loro soppressione stabilita dal coevo disegno di legge costituzionale, pure di iniziativa del Governo, A.C. 1543.

 

Tuttavia l’art. 1, comma 115, della legge 228/2012, stabilitŕ per il 2013, aveva temporaneamente congelato fino al 31 dicembre 2013 la configurazione dell'assetto delle province conseguente alle disposizioni dei decreti-legge dichiarate illegittime e, nello stesso tempo, pur richiamato nel considerato in diritto della sentenza 220/2013, č risultato immune da censure di costituzionalitŕ.

 

Tale comma ha previsto: la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonché del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all’esercizio delle funzioni stesse; la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell’applicazione delle disposizioni in materia di cittŕ metropolitane; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalitŕ di elezione dei componenti del Consiglio provinciale con previsione di gestioni commissariali fino alla stessa data; l'attribuzione di carattere transitorio all’assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dall’art. 17, comma 10, del D.L.95/2012.

Inoltre il comma ha stabilito che ”nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, č nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013”.

 

In relazione a tali gestioni l’art. 2 della legge 119/2013, di conversione con modificazioni del D.L. 93/2013, ha previsto la salvezza degli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere. Lo stesso articolo sospende fino al 30 giugno 2014 l'applicazione delle disposizioni in materia di uffici e dotazioni organiche dell'amministrazione civile dell'Interno contenute nell’art. 2 del D.L. 95/2012, che erano collegate alla riforma delle province disposta dai decreti-legge 201 e 95.

 

Per effetto del comma in esame tutte le gestioni commissariali disposte entro il 31 dicembre 2013 sono protratte al 30 giugno 2014. Per le province interessate dai commissariamenti risulta cosě superata la “finestra elettorale” prevista dalla legge 182/1991, art. 1 comma 1 e art. 2 comma 2, che stabilisce l’obbligo di svolgere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali esclusivamente nel periodo 15 aprile -15 giugno.

 

Si fa presente inoltre che il comma 205 dell’art. 1 del provvedimento in esame estende le disposizioni dell’art. 1, comma 115, della legge 228/2012, sul commissariamento delle amministrazioni provinciali, anche ai casi di scadenza naturale o cessazione anticipata del mandato di organi provinciali che intervengano tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. Tale estensione rende superata anche per tali amministrazioni la suddetta finestra elettorale.

 

In merito alla formulazione del comma 291, si nota che essa impropriamente distingue le gestioni commissariali in base a due distinti riferimenti normativi dei quali quello costituito dall’art. 2 della legge 119/2013 non contiene norme che dispongono gestioni commissariali, limitandosi per tali gestioni a prevedere una sanatoria di atti.

 

Per effetto delle previsioni della legge di stabilitŕ per il 2013 e di quelle contenute nel comma in esame, il sistema di rappresentanza delle province č posto in una situazione di “quiescenza”, iniziata dopo il 6 dicembre 2011, data di pubblicazione del D.L. 201/2011, che durerŕ fino al 30 giugno 2014.

Tale situazione andrebbe valutata alla luce dell’assetto delle autonomie delineato dalla Costituzione. Infatti negli articoli 5, 114 e 118, la previsione delle province come una delle categorie di enti costitutivi della Repubblica, nonché l’attribuzione ad esse di funzioni amministrative proprie e conferite in base ai principi di sussidiarietŕ, differenziazione ed adeguatezza, evidenzia il carattere strumentale di tali enti rispetto alle comunitŕ sottostanti, ponendo un interrogativo in ordine alla relativa rappresentanza.

Nella giurisprudenza costituzionale si riscontra un orientamento che esclude profili di illegittimitŕ dal punto di vista dell’art. 5 Cost. nelle disposizioni che consentono lo scioglimento di organi rappresentativi locali e il loro commissariamento per periodi anche lunghi in presenza di precisi confini, sia di merito che di tempo.

Tale orientamento, infatti, da un lato evidenzia il fine a garanzia del quale viene sacrificato un aspetto proprio delle autonomie, quale quello della rappresentativitŕ degli organi di amministrazione”, cioč la tutela dell'ordinato svolgimento della vita delle comunitŕ locali in caso infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare (di cui all’art. 15-bis della legge 55/1990, ora disciplinate nell’art. 146 del decreto legislativo 267/2000, recante testo unico per gli enti locali); dall’altro rileva che la legge limita la discrezionalitŕ su cui si basano gli scioglimenti degli organi e la durata delle gestioni commissariali, sia stabilendo i necessari presupposti di merito, sia fissando la durata minima e massima delle misure in questione (sentenza 103 del 1993).

 

Poiché la “quiescenza” della rappresentativitŕ degli organi di amministrazione riguarderebbe solo una parte delle province (ad oggi 32 delle regioni a statuto ordinario), occorre considerare che le comunitŕ provinciali vengono a trovarsi in una situazione differenziata, sotto il profilo della loro rappresentanza nell’ente locale, rispetto ad altre per le quali č tuttora in corso il mandato degli organi provinciali, per il solo fatto dell’essere intervenuta, dopo il 6 dicembre 2011, una causa di scioglimento dell’ente al cui territorio appartengono.

Inoltre il quadro normativo vigente e quello in itinere non consentono alle stesse comunitŕ provinciali di trarre elementi di certezza in ordine all’assetto giuridico della rappresentanza provinciale dopo il 30 luglio 2014. Tale dato andrebbe valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale che considera la sicurezza giuridica elemento fondamentale dello Stato di diritto (e plurimis 271/2011 e 209/2010)

 

Le amministrazioni provinciali delle regioni ordinarie che risultano sciolte alla data del 29 ottobre 2013 sono: Belluno (13 dicembre 2011), Genova (9 maggio 2012), Vicenza (31 maggio 2012), La Spezia (1 giugno 2012), Ancona (2 giugno 2012), Como (2 giugno 2012), Asti (23 novembre 2012), Biella (23 novembre 2012), Brindisi (23 novembre 2012), Vibo Valentia (10 dicembre 2012), Roma (10 gennaio 2013), Avellino (12 febbraio 2013); Rieti (12 febbraio 2013); Frosinone (18 marzo 2013); Napoli (18 marzo 2013), Benevento (18 aprile 2013); Catanzaro (18 aprile 2013); Massa Carrara (18 aprile 2013); Varese (18 aprile 2013); Foggia (16 maggio 2013); Lodi (6 giugno 2013); Taranto (19 luglio 2013); Salerno (21 ottobre 2013).


 

Articolo 1, comma 292
(Stazione sperimentale delle pelli)

 

 

Il comma 292 integra il trasferimento di funzioni esercitate, fino al 2010, dalla soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti. Alla camera di commercio di Napoli vengono aggiunte, come amministrazioni subentranti nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni, per quanto di competenza, quelle di Pisa e di Vicenza.

 

In particolare, la norma interviene sull’Allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del D.L. 78/2010, che aveva soppresso, tra gli altri enti, anche la Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti (di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540), trasferendo compiti e attribuzioni alla Camera di Commercio di Napoli. Con la disposizione in esame, vengono inserite anche la Camera di Commercio di Pisa e quella di Vicenza.

Il D.L. 78/2010 rinviava ad un decreto ministeriale la definizione dei tempi e delle concrete modalitŕ di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato a tal fine il D.M. 1 aprile 2011 (Tempi e modalitŕ di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni Sperimentali per l'industria) per disciplinare il passaggio.

Infine, viene inserita una clausola di invarianza finanziaria.

 

Si ricorda che la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli č stata istituita con R.D. 8 febbraio 1885 n. 1596. Aveva sede nel comune di Napoli ed una sezione distaccata nel comune di Castelfranco di Sotto (PI). Si trattava di un ente pubblico economico al quale č stata riconosciuta la potestŕ statutaria ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540. I suoi fini istituzionali erano la tutela dell'industria conciaria e il commercio delle pelli, la ricerca per il miglioramento del processo produttivo dell'industria nel settore conciario, la normazione tecnica per l'elaborazione e l'aggiornamento di metodi di analisi e norme tecniche di settore riguardanti le calzature, l'abbigliamento, l'arredamento, ecc.

Dopo che, con il decreto-legge n.78/2010, la stazione sperimentale č stata soppressa con trasferimento dei compiti e delle attribuzioni alla Camera di commercio di Napoli, la Giunta della citata CCIAA di Napoli (in data 5 agosto 2010) ha costituito L'Azienda Speciale Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti al fine di garantire la continuitŕ della gestione, della struttura e dell'organizzazione della preesistente Stazione sperimentale.

La Corte dei Conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) fino all'esercizio 2010. Dopo tale data, con il trasferimento alla CCIAA di Napoli, la Corte non ha piů esercitato tale controllo. L’ultima relazione (Doc. XV n. 11, trasmessa alla Camera il 6 maggio 2013) dŕ conto anche di alcuni passaggi del trasferimento di funzioni.

Nella medesima relazione, attraverso la lettura dei dati sui rapporti di prova emessi, ripartiti per regione di provenienza, si evidenzia che la Campania, la Toscana, il Veneto e la Lombardia sono le Regioni dalle quali provengono le richieste di assistenza in percentuale piů elevata (88,7% del totale). Tale risultato, peraltro, č ampiamente prevedibile dalla distribuzione dei poli conciari a livello nazionale.


 

Articolo 1, comma 293
(Modifiche al Codice antimafia)

 

 

Il comma 293 modifica gli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 52 di detto Codice stabilisce (comma 1) che la misura di prevenzione della confisca - adottata ai sensi del medesimo D.Lgs. 159/2011 - non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attivitŕ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalitŕ; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 prevede che i crediti dei terzi devono essere accertati secondo la procedura giudiziale di verifica dei crediti stessi prevista dagli artt. 57, 58 e 59 del Codice.

Il comma 293 aggiunge un comma 2-bis al citato articolo 52 che stabilisce che gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti dei terzi, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

 

Per quanto riguarda invece l'articolo 53 del predetto Codice antimafia, tale disposizione, stabilisce attualmente che i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati anch’essi in base alla procedura di cui ai citati articoli 57, 58 e 59 del Codice, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 % del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

Il comma 293 riduce la predetta percentuale al 60 %.


 

Articolo 1, commi 294-300
(Alienazione di veicoli sequestrati o confiscati)

 

 

Le disposizioni dei commi 294-300 sono finalizzate a ridurre gli oneri a carico del Ministero dell’interno per la custodia di veicoli presso le depositerie autorizzate.

 

Le norme in esame incidono su materia giŕ disciplinata, con alcune varianti, dall'art. 38 del D.L. 269 del 2003 (L. 326 del 2003). Tale disposizione č stata dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza n. 92 del 2013 della Corte costituzionale

 

E’, infatti, prevista una ricognizione straordinaria entro trenta giorni - da parte del prefetto - dei veicoli (sequestrati ai sensi del codice della strada o confiscati o fermati e non reclamati dal proprietario), giacenti presso i depositi autorizzati, custoditi da oltre due anni o non alienati per assenza di acquirenti.

Il censimento evidenzia i dati del veicolo ("indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione") nonché del proprietario (quale risultante dal PRA) ed č pubblicato in un elenco provinciale sul sito Internet della Prefettura (comma 294), onde consentire nei successivi sessanta giorni al proprietario (o, in sua vece, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) di assumere la custodia del veicolo, saldando quanto dovuto alla depositeria (con corrispettiva estinzione del debito maturato dallo Stato).

Del pari pubblicato č l'annuncio che, in caso di mancata acquisizione in custodia, il veicolo sarŕ alienato alla depositeria (cumulativamente con gli altri colŕ presenti), anche ai soli fini della rottamazione (comma 295).

Decorso il termine di 60 gg, la Prefettura notifica al titolare del deposito l’atto di determinazione alla vendita del veicolo; l'alienazione si perfeziona con il consenso del titolare del deposito, comunicato entro quindici giorni dalla notifica; in tal caso, segue l'aggiornamento dei dati sul pubblico registro automobilistico (comma 296). Le modalitŕ di determinazione del corrispettivo per l'acquirente - graduata secondo alcuni criteri esplicitati dalla disposizione - sono demandate a decreto non dirigenziale del Ministero dell'interno (comma 297).

Al procedimento cosě configurato, ex comma 298, si applicano le seguenti previsioni: se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate; la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilitŕ contabile; le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalitŕ per l'annotazione nei pubblici registri.

La somma eventualmente acquisita a seguito dell'alienazione č depositata su un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato, finché non sia definito il procedimento in relazione al quale č stato disposto il sequestro del veicolo. In caso di confisca, questa avrŕ ad oggetto la somma depositata sul conto; in ogni altro caso, avrŕ luogo l’eventuale restituzione della somma all'avente diritto (comma 299).

Il procedimento sopradescritto non comporta nuovi oneri finanziari (comma 300).


 

Articolo 1, commi 301-304
(Indennitŕ di vacanza contrattuale)

 

 

Nell’ambito del contenimento della spesa del pubblico impiego, il provvedimento in esame contiene una serie di interventi concernenti il lavoro pubblico, quali il blocco dell’indennitŕ di vacanza contrattuale (commi 301-304); il trattamento accessorio del personale pubblico (commi 305 e 317); la limitazione del turn over (commi 307-310); il limite massimo retributivo annuo del personale della P.A. (commi 311-315)..

 

In particolare, i commi 301-304 recano disposizioni sull’indennitŕ di vacanza contrattuale (cioč l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato), nonché norme concernenti le procedure di rinnovo contrattuali in generale.

L’articolo 47-bis del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennitŕ di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilitŕ) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, č stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

 

In particolare si dispone che:

§      per il triennio 2015-2017, l'indennitŕ di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare appunto quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010 che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010 (comma 301);

Il richiamato articolo 9, comma 17, ha stabilito infatti il mancato ricorso, senza possibilitŕ di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale, di cui agli articoli 2, comma 2, e 3 del D.Lgs. 165/2001[61], facendo tuttavia contestualmente salva l'erogazione dell'indennitŕ di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 (Finanziaria per il 2009)[62];

Si ricorda che con il recente D.P.R. 122/2013, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D.L. 88/2011, č stato previsto il blocco, facendo salva l'erogazione dell'indennitŕ di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. 78/2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennitŕ, prevedendo altresě che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalitŕ e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti (articolo 1, comma 1, lettera d));

§      modificando il richiamato comma 17 dell’articolo 9 del D.L. 78/2010, che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti nel biennio 2013-2014 per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, possano essere attivate per la sola parte normativa e senza possibilitŕ di recupero per la parte economica (comma 302);

§      che le disposizioni di cui ai precedenti commi trovino applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 303);

§      che per effetto delle precedenti disposizioni, per il triennio 2015-2017 l'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio (a decorrere, dal biennio 2006-2007) a cui sono tenute le regioni (ex articolo 9, comma 1, del D.L. 203/2005) non debba tenere conto dell'indennitŕ di vacanza contrattuale riferita al medesimo triennio (comma 304).

Il richiamato articolo 9, comma 1, ha previsto nuovi adempimenti finanziari e contabili a carico delle regioni al fine di migliorare gli strumenti di monitoraggio della spesa sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa stessa. Tali adempimenti sono posti come condizione per l'attribuzione, a ciascuna regione, della quota integrativa di concorso statale al finanziamento del S.S.N., di cui all'articolo 1, commi 164 e 173, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), e alla conseguente Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 23 marzo 2005. In particolare, gli obblighi stabiliti dalle disposizioni in oggetto consistono nella costituzione, nel proprio bilancio, degli accantonamenti relativi alla copertura degli oneri (quantificati sulla base dei documenti di finanza pubblica e concernenti il rispettivo ambito territoriale) derivanti, tra gli altri, dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio, a decorrere dal biennio 2006-2007.

 

Come sopra richiamata analoghe disposizioni sono contenute nel recente D.P.R. 122/2013 al fine di conseguire l'obiettivo di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, in particolare attraverso la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

In particolare, il richiamato D.P.R. 122 ha disposto, per il personale delle pubbliche amministrazioni:

§      la proroga al 31 dicembre 2014 delle misure previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2010, e cioč il blocco dei trattamenti economici individuali di cui all’articolo 9, comma 1, nonché la riduzione delle indennitŕ corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e l'individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali, di cui all’articolo 9, comma 2; il limite massimo e la riduzione dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, di cui all’articolo 9, comma 2-bis ed i blocchi riguardanti i meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e in regime di diritto pubblico – ad esclusione dei magistrati - , di cui all’articolo 9, comma 21 (articolo 1, comma 1, lettera a))[63];

§      la sterilizzazione degli effetti economici della contrattazione collettiva per il biennio 2013-2014 (potendo incidere solamente sulla parte normativa); inoltre, non si dŕ luogo, senza possibilitŕ di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 (articolo 1, comma 1, lettera c));

§      l'estensione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 2).

 

In considerazione del fatto che le previsioni disposte nelle norme in esame sono giŕ contenute in analoghe disposizioni nel richiamato D.P.R. 122/2013, si valuti l’opportunitŕ di un coordinamento normativo in merito.


 

Articolo 1, commi 305 e 317
(Trattamento accessorio del personale)

 

 

Il comma 305 proroga a tutto il 2014 la disposizione (di cui all’articolo articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010) in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione non puň superare quello corrisposto nel 2010.

 

L’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente da ciascuna amministrazione al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non puň superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed č, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio[64].

Successivamente, l’articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la proroga delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione č stato quindi emanato il regolamento di delegificazione adottato con il D.P.R. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale (tra cui quella prevista dall’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010).

 

Poiché analoga previsione č giŕ contenuta all’articolo 1, lettera a), del regolamento di delegificazione approvato con D.P.R. 122/2013, si segnala che la disposizione in commento comporterebbe una rilegificazione della materia.

 

Si prevede, quindi, che dal 1° gennaio 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti sia decurtato di un importo pari alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, ossia in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

 

Infine, il comma 317 dispone che, per gli enti nazionali pubblici previdenziali e assistenziali, i risparmi derivanti dall’applicazione del comma 305 siano destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio posti dalle norme vigenti.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 108, della L. 228/2012 (Stabilitŕ 2013) prevede ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, in aggiunta a quelle giŕ previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare, il comma 108 prevede che i risparmi aggiuntivi di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali (pari a 300 milioni di euro annui) debbano essere conseguiti prioritariamente attraverso specifici interventi, quali:

§       la riduzione delle risorse destinate all’esternalizzazione dei servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e CAF, a convenzioni bancarie e postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietŕ, anziché attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali;

§       la riduzione dei contratti di consulenza;

§       la riduzione eventuale, per il triennio 2013-2015, delle facoltŕ assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

§       la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi, al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

§       la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati ai sensi del Codice degli appalti o delle norme di contabilitŕ pubblica. In particolare, le sponsorizzazioni possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti internet degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, ed attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilitŕ economiche, previa verifica di compatibilitŕ con le finalitŕ istituzionali degli enti stessi. A tal fine gli enti si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal Codice degli appalti[65].


 

Articolo 1, comma 306
(Compensi professionali liquidati a seguito di
sentenze favorevoli per la PA)

 

 

Il comma 306 interviene in materia di compensi professionali liquidati in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

La norma, in particolare, prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alle P.A. ai sensi del R.D. (rectius: R.D.L.) 1578/1933[66] o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime (cosě come individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), incluso anche il personale dell’Avvocatura dello Stato, siano corrisposti (esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte[67]) nella misura del 75 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 152-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (introdotto dall’articolo 4, comma 42, della L. 183/2011 – Legge di Stabilitŕ 2012) dispone che nella liquidazione degli onorari di difesa (di cui all'articolo 91 del c.p.c.[68]) a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti (ai sensi dell'articolo 417-bis del medesimo c.p.c.[69]), si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 , del D.L. 1/2012[70], con la riduzione del venti per cento (ossia in misura dell’80%) dell'importo complessivo ivi previsto quale compenso per gli avvocati.


 

Articolo 1, commi 307-310
(Facoltŕ assunzionali delle PA (turn-over))

 

 

I commi da 307 a 310 recano disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., in particolare riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (commi 307 e 308) e stabilendo specifiche disposizioni per il Comparto Sicurezza (commi 309 e 310).

 

Il comma 307, apportando alcune modifiche all’articolo 66 del D.L. 112/2008 (piů specificamente intervenendo sui commi 9, 13-bis e 14), rimodula la percentuale di assunzioni effettuabili dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle cessazioni verificatesi nell’anno precedente.

 

L’articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008 dispone la facoltŕ (per il 2015) per determinate amministrazioni pubbliche[71], di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitŕ, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unitŕ di personale da assumere non puň eccedere il 50% delle unitŕ cessate nell’anno precedente.

Il successivo comma 13-bis ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle universitŕ statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltŕ č fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Con il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297, č stata effettuata l’attribuzione dei contingenti per ogni Universitŕ.

Infine, il comma 14 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§       hanno avuto la facoltŕ, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitŕ, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006[72].

§       possono procedere, per il successivo triennio 2011-2013, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitŕ, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente; tale limite viene elevato nella misura del 50% nel biennio 2014-2015 e nella misura del 100% a decorrere dal 2016.

 

Piů specificamente:

§      si riduce al 40% (dal 50%) il limite di spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente (relativo al 2015, ex comma 9 del richiamato articolo 66), in relazione al quale determinate pubbliche amministrazioni possono assumere contingenti di personale a tempo indeterminato (lettera a));

§      viene modificato il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e di ricercatori effettuabili nelle Universitŕ statali (di cui al comma 13-bis del richiamato articolo 66): tale limite (attualmente pari al 50% nel biennio 2014-2015 e al 100% a decorrere dal 2016), inalterato per il biennio 2014-2015, viene ridotto al 60% nel 2016, nell'80% nel 2017 e torna ad essere apri al 100% a decorrere dal 2018 (lettera b));

§      analoga riduzione viene disposta al limite percentuale delle entrate correnti complessive entro il quale gli enti di ricerca, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 66, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Tale limite, attualmente pari al 50% nel biennio 2014-2015 e al 100% dal 2016, risulta quindi essere rimodulato in misura pari al 60% nel 2016, all’80% nel 2017 e al 100% dal 2018 (restando inalterato al 50% per il biennio 2014-2015) (lettera c)).

 

Il comma 308 modifica i primi due periodi dell’articolo 9, comma 8, del D.L. 78/2010, concernente la limitazione (a decorrere dal 2016) delle assunzioni per specifiche pubbliche amministrazioni.

 

Tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2016, le amministrazioni[73] interessate dalle limitazioni al turn over possano procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilitŕ, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (primo periodo). In ogni caso il numero delle unitŕ di personale da assumere non potrŕ eccedere quello delle unitŕ cessate nell'anno precedente (secondo periodo). In tal senso, l’effetto della disposizione in oggetto č il ritorno al reintegro del turn over (che costituiva la regola prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008), con la generalizzazione di un regime che fino a quel momento troverŕ applicazione solo nei confronti dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco[74].

 

In particolare, per effetto delle modifiche apportate, tali amministrazioni - nel 2016 - potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale facoltŕ assunzionale č successivamente incrementata nella misura dell'80% nel 2017 e del 100% a decorrere dal 2018.

 

I commi 309 e 310 recano norme relative al Comparto Sicurezza.

 

In particolare, il comma 309 prevede l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente[75], al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificitŕ e delle peculiari esigenze del Comparto stesso.

Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unitŕ per la Polizia di Stato, 1.000 unitŕ per l'Arma dei carabinieri e 600 unitŕ per il Corpo della guardia di finanza[76].

A tal fine č istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015.

 

Ai sensi del comma 310, infine, le richiamate assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con specifico D.P.C.M., su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.


 

Articolo 1, commi 311-315
(Estensione limite massimo retributivo personale PA)

 

 

I commi da 311 a 315 intervengono sulle disposizioni che disciplinano il limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione.

 

In particolare, si estendono, dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del D.L. 201/2011, inerenti il trattamento retributivo massimo annuo omnicomprensivo fruibile da tutti i soggetti con rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[77], incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo D.Lgs. 165/2001[78]), anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autoritŕ amministrative indipendenti (comma 311) nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle richiamate amministrazioni pubbliche (comma 312).

 

Si nota che la formulazione del comma 312, che estende a componenti di organi di amministrazioni pubbliche la disciplina del tetto, esclude perň dallo stesso tetto, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i componenti di organi che appartengano ad autoritŕ indipendenti.

 

Si ricorda che l’articolo 23-ter del D.L. 201/2011 ha disposto che, con apposito D.P.C.M., venisse definito, assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le richiamate pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione, č stato emanato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, il quale ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti (fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale), individuandolo nell'importo della retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (pari nell'anno 2012, ai sensi della nota del ministero della giustizia n. 78084 del 7 luglio 2013, ad euro 301.320,29).

 

Al riguardo, si valuti l’opportunitŕ di inserire le nuove disposizioni come novella allo stesso articolo 23-ter del D.L. 201/2011.

 

Il comma 313, nel ribadire che, ai fini della determinazione del limite retributivo in precedenza richiamato, sia considerata in modo cumulativo qualsivoglia somma erogata, esclude dal computo ai fini del raggiungimento del limite stesso i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

In merito appare opportuno valutare la coerenza di tale esclusione con il criterio di onnicomprensivitŕ espressamente stabilito dall’art. 23-ter.

 

Il comma 314 determina la destinazione delle risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti le nuove disposizioni sul limite massimo retributivo. In particolare, si stabilisce che, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed il personale in regime di diritto pubblico, tali risparmi sono destinati all'ammortamento dei titoli di Stato, mentre per le autoritŕ indipendenti e i componenti dei richiamati organismi i risparmi restino acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

 

Il comma 315, infine, prevede l’obbligo per le Regioni di adeguare, entro il 1° luglio 2014, i propri ordinamenti, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, alle disposizioni esaminate in precedenza.

Tale adempimento rientra tra le condizioni poste dall’articolo 2 del D.L. 174/2012 ai fini dell'erogazione di una quota pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni stesse (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale).


 

Articolo 1, comma 316
(Retribuzione straordinaria delle Forze di Polizia
e delle Forze Armate)

 

 

Il comma 316, con una norma di interpretazione autentica (avente quindi efficacia retroattiva), precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1° gennaio 2014.

 

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 10, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007[79] e l’articolo 11, comma 8, del D.P.R. n. 163/2002[80] dispongono che, fermo restando il diritto al recupero delle ore, il personale interessato, se chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, ha diritto a ricevere un’indennitŕ a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.


 

Articolo 1, commi 318 e 319
(Riduzione dell’indennitŕ di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati)

 

 

Il comma 318, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18[81] per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. La riduzione concerne l’istituto dell’indennitŕ di servizio all’estero (cosidetta ISE).

 

Si segnala che l’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quella Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno – compresa, nella misura minima, l’eventuale indennitŕ o retribuzione di posizione - percepisce, quando č in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennitŕ di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. Nessun’altra indennitŕ ordinaria e straordinaria puň essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

 

L’indennitŕ di servizio all’estero č dettagliatamente regolata dall’art. 171 del DPR 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennitŕ di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l’elemento del disagio della sede č stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dŕ luogo invece ad un’apposita maggiorazione dell’ISE; analogamente, č stata scorporata dall’ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresě modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennitŕ di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternitŕ o altre cause). Si ricorda che la legge di stabilitŕ 2013 (legge 228/2012), all’art. 1, comma 37 aveva giŕ disposto la riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’indennitŕ di servizio all’estero, nella misura di 5.287.735 euro annui con decorrenza dal 2013.

 

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha recato, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennitŕ di amministrazione né l'indennitŕ integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro giŕ previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun’altra indennitŕ ordinaria e straordinaria puň essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal DPR 18/1967 medesimo. D’altra parte il decreto-legge n. 35/2013[82] all'art. 12, comma 3, lettera c-quinquies ha disposto a fini di copertura la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennitŕ di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Infine, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102[83] all'art. 15, comma 3, lett. b) ha previsto, sempre a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennitŕ di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

 

Il comma 319 reca una novella all'art. 181, comma 2 del piů volte citato D.P.R. n. 18 del 1967, che riduce dal 90 al 50% la misura del rimborso, per il personale del MAE in servizio all'estero e per i familiari a carico, delle spese di viaggio per congedo in Italia, per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede.

 

Si ricorda che nella formulazione vigente dell’art. 181 al personale del MAE in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, anche per i familiari a carico: la percentuale rimborsabile di tali spese č pari appunto al 90 per cento.

La relazione tecnica quantifica in circa 340.000 euro annui i risparmi che il comma 319 in commento comporterŕ a decorrere dal 2014.


 

Articolo 1, comma 320
(Finanziamento del SSN)

 

 

Il comma 320 opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione č esplicitamente posta in relazione ai commi 301, 302, 303, 304 e 305, relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). E' pertanto confermato che le misure per l’indennitŕ di vacanza contrattuale, e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN[84].

La riduzione č ripartita tra le regioni e le province autonome, ad eccezione della Regione Siciliana, secondo criteri e modalitŕ proposti dalle medesime, da definire entro il 30 giugno 2014 in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale. Qualora entro quest'ultimo termine non si sia avuta neanche la formulazione della proposta, la riduzione č attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale - ad esclusione della regione Sicilia - e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso alla riduzione mediante le procedure previste dall’articolo 27 (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) della legge n. 42/2009[85]:

Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, l’importo del concorso in esame č annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

In merito al livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, la Commissione 12° del Senato, nel parere al disegno di legge in esame, ha sottolineato la necessitŕ di chiarire che l'annullamento delle disposizioni in materia di ticket sanitari non ha comportato, né comporterŕ, misure o comunque effetti pregiudizievoli a carico delle Regioni. Da parte sua, il Ministero della salute con un comunicato del 27 novembre 2013, ha ribadito che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha cancellato, con effetto retroattivo, la norma che istituiva le compartecipazioni (ticket) per due miliardi di euro a partire dal 2014, il Governo ha provveduto, in seguito al Documento di Economia e finanza, a rivedere a rialzo il fabbisogno del SSN per il 2014. Pertanto, resta confermato che il finanziamento dello Stato al SSN ammonta nel 2014 a oltre 109 miliardi di euro.

Inoltre, si ricorda che la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio sottolinea che, al netto della Missione Debito Pubblico, tra gli incrementi piů rilevanti in valore assoluto vi č quello relativo alla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (+8,2 per cento), dove “gli incrementi sono dovuti al Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquiditŕ per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35/2013 e agli effetti della sentenza n. 187 del 2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimitŕ costituzionale dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 98/2011 , che prevedeva misure di ulteriore compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (ticket)”.


 

Articolo 1, comma 321
(Assunzioni di cittadini italiani licenziati giŕ dipendenti
di basi militari soppresse)

 

 

Il comma 321 reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari adottati entro il 31 dicembre 2012, i quali, abbiano prestato servizio continuativo, come personale civile, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di richiamati organismi militari.

La disposizione precisa che tale assunzione avviene nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni saranno finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, istituito per favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 9. La dotazione del Fondo č, a tal fine incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni potranno essere disposte nei limiti delle disponibilitŕ del predetto fondo.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il Parlamento, a seguito della sottoscrizione dei patti di intesa tra Governo italiano e Governo statunitense relativo alle infrastrutture in uso alle forze militari USA, ha approvato la legge 9 marzo 1971, n 98, in cui all'articolo 1 si prevede che: "I cittadini italiani che (...) prestavano (...) la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunitŕ atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, (...) in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte" nelle amministrazioni dello Stato. Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 2, commi 100 e 101, ha esteso i benefici della legge n. 98 del 1971, consentendo a chi avesse maturato un anno di servizio al 31 dicembre 2006 di accedere, in soprannumero e sovra organico, all'interno della pubblica amministrazione, secondo uno speciale procedimento di accesso al pubblico impiego. Con l'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si č provveduto in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, alla soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale giŕ dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunitŕ atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, e al passaggio di consegne al Dipartimento della funzione pubblica. In data 15 gennaio 2009 č stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico decreto (recante individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione di personale civile di basi militari soppresse) che trasferisce le competenze al Dipartimento della funzione pubblica e definisce le procedure per l'inquadramento e la ricognizione dei posti nonché i criteri e le procedure per l'assunzione del personale.


 

Articolo 1, comma 322
(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

 

Il comma 322 reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.

 

La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

 

L'articolo 69, comma 1, della legge n. 388/2000 prevede (a regime) che la perequazione automatica operi nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Successivamente, l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per tali trattamenti pensionistici la rivalutazione non era concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione era comunque applicata nella misura del 70%.

Da ultimo, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha abrogato l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011, disponendo che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012 e 2013, venga riconosciuta, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Il meccanismo di rivalutazione si applica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal medesimo soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

 

In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali::

§      100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS[86] (lettera a));

§      90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento (lettera b));

§      75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (lettera c));

§      50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (ferma restando, per il 2014, la norma transitoria per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo – vedi supra) (lettera d)).

 

La misura percentuale si applica all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto, anziché alle singole fasce di importo; inoltre in tutte le situazioni considerate č presente una clausola di salvaguardia, consistente nella garanzia che l’aumento della rivalutazione (per le pensioni di importo superiore al limite massimo considerato in ogni caso ma inferiori allo stesso limite incrementato della quota automatica comunque spettante) venga comunque attribuito fino a concorrenza del citato limite maggiorato.

 

Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, si rinvia alla scheda relativa al comma 325.


 

Articolo 1, commi 323 e 324
(Modiche alla liquidazione del TFR)

 

 

I commi 323 e 324 modificano la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), comunque denominati, dei dipendenti pubblici, di cui all’articolo 12, comma 7, del D.L. 78/2010, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

L’articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010 ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge finanziaria per il 2010 (L. 196/2009), il riconoscimento dell’indennitŕ premio di fine servizio, dell’indennitŕ di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennitŕ equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

§       in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

§       in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarŕ pari a 90.000 euro, il secondo sarŕ pari all'ammontare residuo;

§       in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarŕ pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

E’ altresě stabilito che resti fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

 

Il comma 323, lettera a), in particolare, riduce l’importo oggetto della rateizzazione, autorizzando cosě:

§      l’erogazione in un’unica soluzione dei richiamati trattamenti nel caso in cui l’importo complessivo sia pari o inferiore a 50.000 euro (in luogo di 90.000);

§      l’erogazione in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 (in luogo di 90.000) euro ma inferiore a 100.000 euro (in luogo di 150.000). In tal caso, il primo importo erogato sarŕ pari a 50.000 euro (in luogo di 90.000), il secondo sarŕ pari all'ammontare residuo;

§      in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro (in luogo di 150.000). In tal caso, il primo importo erogato rata sarŕ pari a 50.000 euro (in luogo di 90.000), il secondo a 50.000 euro (in luogo di 60.000) ed il terzo all'ammontare residuo

Il comma 323, lettera b), modificando l’articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997, prevede che l’erogazione dei richiamati trattamenti venga effettuata dall’ente erogatore, per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di etŕ o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianitŕ massima di servizio entro dodici mesi (in luogo di sei) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997 ha stabilito che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di etŕ o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianitŕ massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

 

Ai sensi del comma 324, infine, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima del 1° gennaio 2014 per i soggetti che abbiano maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.


 

Articolo 1, comma 325
(Contributo di solidarietŕ sulle pensioni di importo elevato)

 

 

Il comma 325, modificato al Senato, introduce un contributo di solidarietŕ, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (pari, per il 2013, secondo quanto riportato nella circolare I.N.P.S. n. 149 del 28 dicembre 2012, ad euro 495,43 euro mensili per 13 mensilitŕ, ossia 6440,59 euro annui).

 

Il nuovo testo prevede le seguenti aliquote:

§      6% per parte eccedente l’importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte[87] il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all'importo lordo annuo di venti volte[88] il medesimo trattamento minimo;

§      12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all’importo lordo annuo di trenta volte[89] il trattamento minimo);

§      18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo l.N.P.S..

 

A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto; con l’obbligo per l'INPS, sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati, di fornire agli altri enti interessati gli elementi necessari per l'effettuazione delle trattenute (le quali, in caso di pluralitŕ di trattamenti, sono operate secondo modalitŕ proporzionali all'importo dei medesimi).

 

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie. La norma non definisce in modo puntuale la destinazione di tali risorse e si limita a prevedere che le stesse possano in parte essere utilizzate anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 126, concernente lo stanziamento di risorse a favore di specifiche categorie di lavoratori cd. esodati (alla cui scheda si rimanda).

 

Si ricorda che il recente progetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione di un istituto nazionale per il contrasto alla povertŕ e l’inclusione sociale degli immigrati legalmente residenti (cosiddetto SIA), prevede tra le forme di finanziamento aggiuntive anche il contributo di solidarietŕ da parte dei percettori di pensioni elevate.

 

Secondo il testo originario del disegno di legge (AS 1120), l'aliquota del contributo era pari al:

§       5% per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro;

§       10% per le fasce superiori a 200.000 euro lordi annui e fino a 250.000 euro;

§       15% per le fasce superiori a 250.000 euro lordi annui.

Precedenti interventi legislativi sui trattamenti previdenziali di importo elevato

Negli ultimi anni il legislatore č intervenuto ripetutamente sui trattamenti previdenziali di importo piů elevato. In particolare si segnalano le seguenti disposizioni:

§       articolo 3, commi 102-103, della Legge 350/2003[90], che ha previsto un contributo di solidarietŕ del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte (170.914,25 euro) il trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS (6.836,57 euro) stabilito secondo l’articolo 38, comma 1 della legge L 448/2001;

§       articolo 1, comma 2, lettera u) primo e secondo periodo, della legge 243/2004[91], che ha disposto un contributo di solidarietŕ del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (pensioni d’oro); secondo i successivi periodi concorrono ai fini del contributo di solidarietŕ i trattamenti integrativi per i soggetti con prestazioni aggiuntive o integrative (BI-UIC, enti pubblici creditizi, dipendenti pubblici, personale imposte consumo aziende gas esattorie e ricevitorie imposte dirette);

§       articolo 1, commi 222-223 della legge 296/2006[92], che hanno previsto un contributo di solidarietŕ a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 mln €[93];

§       articolo 18, comma 22-bis, del D.L98 2011, che ha introdotto un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. Tale contributo č stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013 (cfr. al riguardo, la scheda sul comma 180).

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalitŕ del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dagli anni '90 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessitŕ di garantire la sostenibilitŕ di lungo periodo del sistema.

Negli anni '60 e '70 la Corte č impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalitŕ a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle piů favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n.240/1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilitŕ per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e 349/85), facendo leva sull' articolo 36 Cost. e l'articolo 38 Cost., porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantitŕ e qualitŕ del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalitŕ e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attivitŕ lavorativa svolta" (sentenza n. 176/1986).

A partire dalla seconda metŕ degli anni ‘80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilitŕ economiche e finanziarie. Giŕ nelle sentenze n. 180/1982 e n. 220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalitŕ del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilitŕ delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi piů alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi piů bassi"; allo stesso tempo, perň, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciň da cui discende che il legislatore non puň prescindere dal principio di proporzionalitŕ tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilitŕ di intervenire con scelte discrezionali, purché ciň non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n. 416/1999).

Per quanto concerne, specificamente, la giurisprudenza costituzionale relativa ai contributi di solidarietŕ sulle pensioni di importo elevato, si segnala, in primo luogo, la sentenza n.146 del 1972, con cui la Corte ha rigettato la questione di costituzionalitŕ dell'articolo unico della legge n.369/1968, che introduceva un contributo di solidarietŕ progressivo (16% fino a 12 milioni; 32% da 12 a 18 milioni; 48% oltre 18 milioni), a carico dei trattamenti previdenziali superiori a 7.200.000 lire, finalizzato a contribuire all'istituzione delle pensioni sociali. In tale occasione la Corte osservava che la legittimitŕ del contributo, di cui evidenziava il carattere tributario in forza della progressivitŕ delle aliquote e dall'assenza di limiti temporali, si legava al nesso teleologico tra il contributo medesimo e "la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico, quale la collaborazione all'apprestamento dei mezzi per l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito dal primo comma dell'articolo 38 Cost., cui č appunto informata la istituzione delle pensioni sociali".

Chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla stessa disposizione legislativa, con la sentenza n. 119/1981 la Corte, prendendo atto che nel frattempo il legislatore, dando attuazione all'articolo 53 Cost., aveva provveduto ad introdurre un'imposta personale progressiva (IRPEF, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1974), ha dichiarato l'illegittimitŕ costituzionale del contributo di solidarietŕ limitatamente alla sua applicazione successivamente al 1° gennaio 1974. La Corte osserva che "le pensioni assoggettate alla "ritenuta" sono state, nel biennio che intercorre tra il 1 gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarietŕ), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressivitŕ, caratteristica di entrambe, non č stata nemmeno coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacitŕ contributiva, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei titolari di altri redditi, e piů specificamente di redditi da lavoro dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, č assimilata), i titolari delle pensioni su cui si č applicato tanto l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a paritŕ di reddito e di capacitŕ contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore".

Successivamente, la Corte (ordinanza n. 22/2003, confermata dall'ordinanza n.160/2007) ha rigettato la questione di legittimitŕ costituzionale dell'articolo 37 della legge n.488/1999, con cui era stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietŕ del 2 per cento sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire). Le motivazioni della decisione si fondano sul fatto che le risorse derivanti dal contributo di solidarietŕ hanno "concorso inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei" e, successivamente, sono state "acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie". La Corte osserva, in particolare, che "il contributo di solidarietŕ, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalitŕ di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del 2000), con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto". La Corte aggiunge, poi, che la scelta discrezionale del legislatore "č stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale.

 

La Corte costituzionale č tornata sul tema, da ultimo, con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimitŕ dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietŕ ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacitŕ contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressivitŕ, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, isoli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a paritŕ di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessitŕ di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciň portando a "un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietŕ del diverso trattamento riservato alla categoria colpita". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor piů palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con piů evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative giŕ rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta piů possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

 

Si segnala, infine, che il 12 novembre 2013 la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha avviato, in sede referente, l’esame di alcune proposte di legge (C.1253, C. 1547 e C. 1778) volte alla riduzione dei trattamenti previdenziali di importo elevato.


 

Articolo 1, comma 326
(Norma di interpretazione autentica sulla legittimitŕ di deliberazioni
in materia previdenziale)

 

 

Il comma 326 reca una norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo, dell’articolo 1, comma 763, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato.

In particolare, si specifica che tale disposizione, volta a fare salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, deve interpretarsi nel senso che essa opera unicamente a condizione che essi siano intesi (coerentemente con le finalitŕ complessive dell’intervento normativo) ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali.

 

L’articolo 1, comma 763, della L. 296/2006 ha modificato l’articolo 3, comma 12, della legge 335/1995, che detta disposizioni per garantire l’equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. 509/1994[94].

La norma, in particolare, ha esteso la disciplina di cui all’articolo 3, comma 12, della legge n.335/1995, anche alle forme di gestione previdenziale di cui al D.Lgs. 103/1996[95] e specificato che la medesima disciplina non riguarda le forme di previdenza sostitutive dell’AGO. Oltre a ciň, ha disposto che la stabilitŕ delle gestioni previdenziali degli enti previdenziali dovesse ricondursi ad un arco temporale di 30 anni (rispetto a 15), introducendo altresě l’obbligo di redazione del bilancio tecnico secondo specifici criteri determinati con apposito decreto ministeriale. Inoltre, č stato previsto l’obbligo (per i medesimi enti) di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, e che tali provvedimenti debbano comunque considerare i criteri di gradualitŕ e di equitŕ tra le generazioni, disponendo altresě alla nomina di un commissario straordinario, nel caso in cui l’ente ometta di affrontare le esigenze di riequilibrio, che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

Infine, con una norma di chiusura contestuale alle modifiche all’articolo 3, comma 12, della legge n.335/1995, l’articolo 1, comma 763, della L. 29/2006, ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti in questione ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007.

 

Si fa presente che la relazione tecnica allegata al provvedimento chiarisce che la disposizione in commento č intesa a salvaguardare - di fronte ad alcune sentenze della Corte di cassazione - la legittimitŕ di atti e delibere degli enti in esame, relativi, in particolare, a modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico senza l'applicazione del principio del pro-rata.


 

Articolo 1, comma 327
(Computo a fini pensionistici dei permessi ex legge n. 104/1992)

 

 

Il comma 327, introdotto al Senato, integra l’articolo 6, comma 2-quater, del D.L. n. 216/2011, al fine di prevedere che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della L. 104/1992 vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianitŕ contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

 

L’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, č consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianitŕ contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianitŕ contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, č applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’etŕ di 62 anni; tale percentuale annua č elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Successivamente, l’articolo 6, comma 2-quater, del D.L. 216/2011, ha previsto che le disposizioni dell’ articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianitŕ contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianitŕ contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternitŕ, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge 21 ottobre 2005, n. 219 reca la disciplina delle attivitŕ trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. L’articolo 8, in particolare, prevede che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinati hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa e l’accredito dei contributi figurativi. In caso di inidoneitŕ alla donazione č garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneitŕ e alle relative procedure. I certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Si ricorda, infine, che recentemente l’articolo 4-bis del D.L. 101/2013 č intervenuto in materia, ampliando l’ambito soggettivo del richiamato articolo 6, comma 4-quater, al fine di prevedere che vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianitŕ contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni anche le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti, nonché quelle relative congedi parentali di maternitŕ e paternitŕ previsti dal D.Lgs. 151/2001.


 

Articolo 1, commi 328-334, 346-351
(Patto di stabilitŕ interno delle Regioni e ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

 

 

Le norme in esame contengono disposizioni concernenti il patto di stabilitŕ interno per le regioni e le province autonome:

Nello specifico, le norme:

§      ridefiniscono gli obiettivi del patto di stabilitŕ per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per le regioni a statuto ordinario (commi 328-330) e per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 331-332), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; le norme definiscono inoltre l'obiettivo del patto per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano in tal senso la disciplina vigente dettata dalla legge di stabilitŕ 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472);

§      apportano modifiche alla disciplina del patto concernenti le sanzioni (comma 333) in un caso particolare di inadempienza (L. n. 228/2012, art. 1, comma 463) e le forme di flessibilitŕ del patto (comma 334): l'avvio del c.d. "patto regionale integrato" č posticipato al 2015 e, conseguentemente, č estesa al 2014 e al 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilitŕ del patto;

§      stabiliscono per il 2014 un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario pari complessivamente a 560 milioni di euro (commi 346-349) e per le regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro (commi 350-351).

Ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilitŕ (commi 328-332)

Le norme in esame inseriscono l'esercizio 2017 nel periodo di validitŕ del patto di stabilitŕ e aumentano il risparmio richiesto alle regioni. Complessivamente la relazione tecnica stima gli effetti di queste disposizioni, in termini di indebitamento netto, in 1.000 milioni per il 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e in 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome)

Regioni a statuto ordinario

Per le regioni a statuto ordinario, i commi 328-330 fissano i nuovi limiti di spesa per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, modificando la normativa vigente, recata, come ricordato dalla legge di stabilitŕ per il 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 449-451 e 468, 470).

Il comma 449 dell'unico articolo della legge di stabilitŕ 2013 definisce il tetto massimo di spese finali che non puň essere superato dal comparto delle regioni a statuto ordinario nel suo complesso; questo č pari a:

§      20.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

§      20.040 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L'importo degli obiettivi č stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale- COPAFF - (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. n. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016. Sono perciň compresi i risparmi disposti dal D.L. n. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge di stabilitŕ 2013, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

Si ricorda inoltre che con la legge di stabilitŕ per il 2013 č stata introdotta una diversa modalitŕ di calcolo dell'insieme di spese da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile), costituito dalle seguenti voci:

a)    impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b)    pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c)    pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

 

La norma in esame stabilisce, per il comparto, che il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile non puň essere superiore:

§      per l’anno 2014 a 19.390 milioni di euro, determinando cosě un risparmio di 700 milioni di euro

§      per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a 19.099 milioni di euro, determinando un risparmio di 941 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il limite di spesa per ciascuna regione, la disciplina vigente stabilisce che, in relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si provvede alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni. L'accordo, che deve essere concluso entro il 31 gennaio di ciascun anno, deve poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto č comunque emanato entro il 15 febbraio 2013 ed, in tale eventualitŕ, il criterio di ripartizione č l'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione, calcolata sulla base dei rendiconti 2011 trasmessi alla COPAFF nonché sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilitŕ interno del 2011.

Si ricorda che per il 2013 č stato raggiunto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013. L'accordo reca la ripartizione tra le regioni sia dell'obiettivo del patto, pari a complessivi 20.090 milioni di euro (recepito, questo, con Decreto 20 febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013), sia l'ammontare dei tagli disposti dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012 pari a 1.000 milioni di euro.

La norma in esame (comma 328), modifica la disciplina vigente nel senso che fa venir meno l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del limite di spesa di ciascuna regione. Questo, a partire dall'esercizio 2014, č fissato dalla legge, nello specifico dalla tabella recata dal comma 449-bis, inserita nella legge di stabilitŕ per il 2013 dal successivo comma 329.

 

Le ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente dal comma 330, adeguano il testo della legge di stabilitŕ 2013 alle novelle sopra descritte, intervenendo sul comma 450 della legge di stabilitŕ medesima, nel quale viene disposto che, ai sensi delle modifiche apportate, il limite del complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione, non potrŕ essere superiore a quanto stabilito ai commi 449 e 449-bis per gli anni dal 2013 al 2017.

Regioni a statuto speciale e Province autonome

Le disposizioni recate dai commi 331-332, modificano la disciplina vigente (L. n. 228/2012, articolo 1, commi 454-459 e 469) al fine di incrementare il contributo di questi enti alla finanza pubblica.

Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio – calcolati in riferimento alla spesa complessiva - sono definiti dal comma 454 della legge di stabilitŕ 2013. Il successivo comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilitŕ per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, in quanto a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 dello statuto[96] gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile. Per il resto la disciplina č analoga.

Le norme confermano la necessitŕ, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria. Questo verrŕ calcolato sottraendo alle spese finali 2011, calcolate in termini di competenza eurocompatibile le voci elencate nella norma. Per la Regione Trentino Alto-Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'obiettivo č calcolato aumentando il saldo programmatico, sempre in termini di competenza eurocompatibile, delle medesime voci:

§      gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilitŕ 2012;

§      il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. n. 201/2011 (e successive modifiche) vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28 .

§      gli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione delle norme recate dal D.L. 95/2012. Il decreto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16, deve stabilire, previo accordo in Conferenza Stato-Regione, la quota da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2013 ha disposto il Decreto 23 settembre 2013[97].

§      gli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

 

Le norme in esame modificano la disciplina vigente, come sopra illustrata, al fine - come per le regioni a statuto ordinario – di inserire l'esercizio 2017 nel periodo di applicazione del patto di stabilitŕ ed aumentare il risparmio richiesto a ciascun ente.

Il comma 331 modifica il comma 454 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e il comma 332 modifica il comma 455 per la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

All'elenco di voci di risparmio sopra elencate č aggiunta una ulteriore quota di risparmio, indicata per ciascun ente, nella tabella inserita nel testo. Il risparmio complessivo č pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 403 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Modifiche alla disciplina del patto di stabilitŕ (commi 333-334)

Il comma 333 abroga la particolare disciplina prevista in caso di superamento degli obiettivi del patto determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, che prevedeva la non applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui la regione stessa procedesse ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario.

Il comma 463 della legge di stabilitŕ 2013, che la disposizione in esame abroga, riguarda le regioni in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilitŕ interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procede ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario:

§      non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanitŕ, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

§      non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;

§       non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il comma 334 posticipa al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilitŕ per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalitŕ di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilitŕ e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilitŕ del patto.

 

Il patto regionale integrato č stato introdotto come evoluzione del patto regionalizzato con l’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 98/2011. La norma, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali apre la prospettiva ad un "patto regionale integrato", prevedendo la possibilitŕ, per ciascuna regione di concordare direttamente con lo Stato le modalitŕ di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

Tale patto regionalizzato č stato ulteriormente ridefinito dalla legge di stabilitŕ per il 2012 (articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011). Sono rinviate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalitŕ di attuazione e le condizioni della eventuale esclusione dal 'patto concordato' delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

La legge di stabilitŕ per il 2013 ne ha posticipato l’applicazione al 2014 e, conseguentemente, esteso al 2013 l'applicazione delle altre misure di flessibilitŕ del patto.

 

La norma in esame reca inoltre alcune modifiche al citato comma 17:

§      č soppressa la disposizione in base al quale la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[98], con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale[99], ha il compito di monitorare l'applicazione del patto regionale integrato;

§      estende agli anni 2014 e 2015 l’applicazione delle due misure di flessibilitŕ del patto a livello regionale, il c.d. patto regionale verticale e orizzontale.

 

Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, definite normativamente nel 2009 ed attivate dal 2010, si consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima – fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti - al fine di permettere agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l’effettuazione di spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto. L’applicazione di tali misure di flessibilitŕ a livello regionale (applicate con successo da molte regioni, specialmente la flessibilitŕ orizzontale) č stata via via confermata negli anni successivi. Come ricordato sopra, č stata estesa all'esercizio 2013, dalla legge di stabilitŕ 2013 (articolo 1, comma 433, della legge n. 228/2012).

Si segnala infine che il comma 363 del disegno di legge in esame, al cui commento si rinvia, reca modifiche alle procedure per l'attivazione del patto regionale verticale.

Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni e le province autonome (commi 346-351)

I commi da 346 a 349 determinano l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare.

Gli importi relativi a ciascuna regione sono indicati nella tabella inserita nel testo (comma 346) e possono essere modificati, ovviamente ad invarianza del totale, con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'accordo dovrŕ poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014 (comma 347).

Secondo quanto disposto dal comma 348, ciascuna regione č tenuta a versare, entro il 31 marzo 2014, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, la somma indicata nella citata tabella. Le somme versate, specifica la norma, non sono considerate ai fini del patto di stabilitŕ.

In caso di mancato versamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, entro il termine del 30 aprile 2014. Non possono essere soggette a tagli le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. La norma dispone inoltre che la regione puň indicare alla Ragioneria Generale dello Stato quali risorse tagliare entro il 15 aprile 2014 (comma 349).

I commi 350-351 determinano l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro.

In ragione della particolare autonomia riconosciuta dagli statuti alle autonomie speciali, nel caso di questi enti le modalitŕ con cui assicurare l'ulteriore risparmio devono essere concordate tra lo Stato e ciascuna regione e provincia autonoma. In tal senso č inserito nel testo il riferimento all'articolo 27 della 42/2009, norma che disciplina le procedure concordatarie per l'attuazione dei principi di perequazione e di solidarietŕ recati del federalismo fiscale.

Nelle more dell'attuazione delle procedure suddette, le autonomie speciali contribuiscono con un accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati (per un totale, come detto, di 240 milioni) nella tabella inserita nel testo del comma 350.

Come per le regioni a statuto ordinario, gli importi di ciascuna regione e provincia autonoma possono essere modificati, ad invarianza del totale, con accordo da sancire entro il 31 gennaio 2014 in sede di Conferenza Stato-Regioni; accordo che dovrŕ poi essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 351).


 

Articolo 1, commi 335-345
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

 

 

I commi da 335 a 345 contengono disposizioni per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le autonomie speciali. Nello specifico sono disciplinate:

§      la riserva all'erario di entrate spettanti alle autonomie speciali, che la norma 'riscrive' a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012 (commi 335-337);

§      l'esclusione di spese dal patto di stabilitŕ per la regione Friuli-Venezia Giulia (338);

§      l'assunzione di funzioni dello Stato da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta (comma 339);

§      la possibilitŕ di concordare la ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 340);

§      la possibilitŕ che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, (comma 341);

§      vengono apportate modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti la competenza legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti (commi 342-344);

§      le modalitŕ di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato (tra cui l'IMU), in relazione ai comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 345).

Riserva all'erario (commi 335-337)

Le disposizioni recate dai commi 335-337 dispongono in merito alla riserva all'erario delle maggiori entrate delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti leggi n. 138/2011 e n. 201/2011.

In sostanza, vengono riscritte le norme sulla riserva all'erario, in quanto quelle giŕ presenti nello stesso D.L. 138/2011, sono state censurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. La Corte ha considerato come l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale preveda la possibilitŕ che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale solo per far fronte a specifiche esigenze. Proprio la destinazione del gettito alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» č una delle condizioni – previste dalle norme statutarie affinché sia legittima la riserva all'erario, insieme alla delimitazione temporale ed alla quantificabilitŕ del gettito – che la Corte ha trovato carente. Nella maggioranza dei casi l'esame della Corte ha avuto un esito favorevole alle regioni, per cui sono venute meno le condizioni per il versamento all'erario dei maggiori proventi previsti.

 

L'articolo 2, comma 36, del D.L. 138/2011[100] dispone la riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dalle norme recate dallo stesso decreto legge, per un periodo di cinque anni. Le risorse dovranno essere destinate alle «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalitŕ della situazione economica internazionale». La norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la definizione delle modalitŕ di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. La norma dispone inoltre che, a partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrŕ una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivitŕ di contrasto all'evasione, che, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Analogamente, l'articolo 48 del D.L. 201/2011[101], cosiddetto 'salva Italia', ha disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dalle norme recate dallo stesso decreto legge, per un periodo di cinque anni, indicando la medesima finalizzazione prioritaria della riserva all'erario recata dall'articolo 2, comma 36, del D.L. 138/2011.

Si ricorda infine che in attuazione delle due norme sopra descritte č stato emanato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 20 luglio 2012. Nella tabella allegata al Decreto sono quantificate le previsioni degli incrementi di gettito derivanti dalle norme recate dai due decreti legge 138/2011 e 201/2011, distinte per ciascun capitolo del bilancio dello Stato, in relazione all'anno 2012. Tali incrementi sono messi a confronto con le previsioni di competenza, al fine di determinare le percentuali di incremento rispetto al gettito complessivo ed individuare i capitoli di bilancio sui quali devono essere contabilizzate separatamente le maggiori entrate.

 

Sulle disposizioni del decreto legge 138/2011 č intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 241 dell'ottobre 2012, in relazione ai sui ricorsi delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, le cui questioni sono state dichiarate tutte infondate, con la sola eccezione della dichiarazione di illegittimitŕ costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi dello statuto. Anche nel caso di dichiarazione di infondatezza della questione, tuttavia, l'analisi della Corte su ciascuna disposizione, al fine di verificare se essa sia o meno conforme alle norme statutarie, ha esiti opposti quanto alla spettanza del maggior gettito: nei casi in cui la norma denunciata č applicabile in quanto conforme alle norme statutarie, infatti, il maggiore gettito č di spettanza dello Stato; nei casi in cui, proprio per effetto della clausola di salvaguardia, sia inapplicabile perché non conforme allo statuto, il maggior gettito č, invece, di spettanza della regione.

Nella maggioranza dei casi il gettito non č di spettanza dello Stato, in quanto le norme non sono conformi alle disposizioni statutarie che – pur con delle differenze tra le regioni – pongono delle condizioni affinché la riserva all'erario sia considerata legittima:

§       deve avvenire un periodo di tempo determinato;

§       il gettito deve essere quantificabile e deve avere distinta contabilizzazione nel bilancio statale (e la quantificazione deve avvenire in accordo con la regione interessata);

§       il gettito deve essere destinato alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo». La Corte ha rilevato in piů occasioni la carenza di questa ultima condizione.

 

La 'nuova' riserva all'erario dettata dal comma 335 costituisce - come nella norma precedente - una modalitŕ per le regioni a statuto speciale di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica ed č delimitata nel tempo per un periodo di 5 anni.

Tra le motivazioni viene inserito il riferimento al nuovo art. 97, primo comma, della Costituzione cosě come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma del quale: "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilitŕ del debito pubblico".

Oggetto della riserva sono le nuove e maggiori entrate derivanti dalle norme recate dei giŕ citati decreti leggi 138/2011 e 201/2011.

Le risorse sono interamente destinate alla copertura degli oneri del debito pubblico al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilitŕ.

Le modalitŕ di individuazione del maggior gettito sono stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare sentiti i presidenti delle regioni interessate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il comma 336 dispone – in accordo con quanto stabilito dalla norma statutaria[102] che disciplina la riserva all'erario - che tale maggior gettito sia individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun esercizio finanziario, d'intesa con il Presidente della Giunta. La norma in esame dispone inoltre che, fino alla definizione dell'intesa, si procede come per le altre autonomie, sentito il Presidente.

 

Il successivo comma 337 prevede la possibilitŕ che con specifica intesa tra Stato e regione a statuto speciale o provincia autonoma da siglarsi entro il 30 giugno 2014, si possano individuare altre modalitŕ di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica che, comunque, debbono essere di misura equivalenti.

L'accordo con la singola regione potrebbe in sostanza far venir meno la riserva all'erario disposta dai commi 335 e 336[103], nonché l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto speciale e le province autonome, stabilito in complessivi 240 milioni di euro dal comma 350 (vedi infra).

Esclusione di spese dal patto per la regione Friuli-Venezia Giulia (338)

Il comma 338 esclude dal computo delle spese finali ai fini della verifica degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese per la realizzazione degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 67/1988.

Si ricorda che la disciplina del patto di stabilitŕ delle regioni a statuto speciale prevede la definizione di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione dell'obiettivo specifico del patto per ciascun esercizio finanziario. Nei singoli accordi sono specificate le spese escluse dal computo complessivo. Si tratta in parte delle esclusioni comuni a tutte le regioni (elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilitŕ 2012), in parte dovute a specificitŕ del singolo ente, inerenti le spese relative alle funzioni le cui competenze sono direttamente esercitate dalla regione in applicazione di specifiche norme di attuazione dello statuto di autonomia.

Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 339)

Il comma 339 dispone sull'assunzione di funzioni dello Stato e dei relativi oneri da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle agenzie fiscali ed alle funzioni amministrative, e organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile,. assunzione di funzioni dello Stato e dei relativi oneri

La norma dispone che con intese tra lo Stato e ciascun ente interessato, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari.

Le funzioni da trasferire sono quelle relative a:

§       le funzioni relative alle agenzie fiscali dello Stato;

§       le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura.

§       i servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta,

§       il Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano.

La norma in esame specifica che l'assunzione degli oneri avviene "in luogo e nei limiti" delle riserve di cui al comma 335 - vale a dire le riserve all'erario del maggior gettito derivante dalle norme dei decreti legge 138 e 201 del 2011 - e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma.

In sostanza, con l'assunzione degli oneri relativi alle funzioni statali che si assumono la regione o la provincia autonoma

Con i predetti accordi devono essere individuati i parametri e le modalitŕ per la quantificazione e l'assunzione degli oneri, nonché gli standard minimi di servizio e di attivitŕ da garantire sul territorio provinciale o regionale.

Con riguardo alle funzioni inerenti le Agenzie fiscali, la norma dispone che deve comunque essere garantito il coordinamento delle attivitŕ di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti e che in ogni caso č escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali, con riferimento a:

§      le disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

§      i contribuenti di grandi dimensioni;

§      le attivitŕ strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

§      le procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.

Ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 340)

Il comma 340 riguarda la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma dispone che i tre enti possono concordare la ripartizione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, mediante intesa che deve essere comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.

In caso di mancata intesa, il contributo č ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze, come č giŕ nella disciplina vigente.

La norma consente che i tre enti trovino un diverso accordo una diversa distribuzione del contributo richiesto complessivamente ai tre enti, una sorta di patto

Patto tra le regioni (comma 341)

Il comma 341 introduce la possibilitŕ che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente.

La norma dispone che con accordo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2014, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilitŕ interno o le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2012, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari a favore di quelle a statuto speciale.

Le somme dovute alle regioni a statuto speciale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2012, sono le somme del gettito delle maggiori entrate derivanti dalle norme del D.L. 138/2011, per le quali la Corte ha dichiarato la non spettanza allo Stato. Con riguardo alla sentenza della Corte si rinvia a quanto giŕ detto in commento ai commi 335-337.

La norma sembra introdurre una sorta di 'patto tra le regioni', analogo al patto nazionale orizzontale, previsto per i soli comuni a partire dal 2012[104], con la differenza che le regioni non si scambierebbero spazi finanziari indifferentemente tra regione e regione, ma – sembrerebbe – mantenendo separate la categoria delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario.

Disposizioni concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 342-345)

I commi 342-344 recano modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, concernenti la competenza legislativa delle province autonome in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti; sono inoltre dettate disposizioni riguardo la riserva all'erario di quote di tributi locali.

 

Come esplicitamente dichiarato dal comma 344, la disciplina introdotta costituisce modifica dell’ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell’articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972[105]), norma che prevede espressamente la possibilitŕ di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

Benché l'accordo sottostante le modifiche in esame non venga esplicitamente citato, notizie di stampa danno conto dell'intesa intervenuta sulle due modifiche apportate all'ordinamento finanziario delle province dalle norme in esame.

Il comunicato della Giunta della provincia di Trento, relativo alla riunione del 25 novembre 2013, rende noto che l’Organo “ha accordato il suo assenso all'intesa con il Governo per la modifica di alcune norme statutarie in materia di tributi locali e di finanziamento di interventi nei territori di confine”. Inoltre la Giunta “ha espresso parere positivo alle proposte di modifica dell'articolo 2, commi 117 e seguenti, della legge 191 del 2009, che ha recepito l'Accordo di Milano. Queste disposizioni riguardano la disciplina dei finanziamenti per i progetti e le iniziative riguardanti i comuni di confine. In particolare si prevede uno snellimento delle procedure di gestione delle risorse finanziarie, che vedono le due Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto protagoniste nella gestione del fondo apposito, sulla base di un'apposita intesa”.

 

Si ricorda che le norme che vengono modificate dalle disposizioni in esame sono state introdotte e modificate dalla legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009, art. 2, commi 106-125), in recepimento dell'Accordo di Milano del novembre 2009, con cui lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato l'attuazione da parte delle stesse dei principi del federalismo fiscale.

 

Si segnala inoltre che il comma 382 del disegno di legge in esame stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

Il comma 342 modifica l'art. 80 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972) al fine di ampliare ulteriormente la competenza delle due province in materia di finanza locale, rispetto a quanto giŕ fatto con le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2010.

Il nuovo testo (comma 1 e comma 4) conferisce infatti alle due province competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale.

Al comma 1 viene meno il riferimento all'articolo 5 dello statuto che connotava la competenza legislativa concorrente, in quanto essa si esplicava nei limiti "dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato".

Il comma 4 del nuovo testo specifica che la competenza legislativa delle province si esplica ai sensi dell'articolo 4 dello statuto (articolo che connota appunto la competenza, cosiddetta esclusiva in quanto si esplica nei limiti in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, comma ,

Il comma 2 specifica che ciascuna provincia puň istituire nuovi tributi – che disciplina con propria legge; nonché puň disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalitŕ di riscossione e puň consentire agli enti, locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Rispetto al vigente articolo 80, comma 1-bis, in accordo con la competenza legislativa esclusiva, viene meno il limite della disciplina statale; per cui sarŕ la provincia a disciplinare 'i tributi locali di natura immobiliare' (specificazione aggiunta nel nuovo testo) istituiti con legge dello Stato. Nel testo vigente, invece, la legge provinciale puň consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

Il comma 3, ripropone nel medesimo testo il comma 1-ter introdotto dalla legge finanzia 2010:

§      per il rispettivo territorio le province sono destinatarie delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali;

§      esse possono disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalitŕ e limiti posti dalle legge dello Stato.

 

Il comma 343 modifica le disposizioni recate dalla citata legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 117-121), concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti, con riguardo alle procedure per la individuazione dei progetti da finanziare.

 

Il sostegno ai comuni confinanti č una delle misure definite nell'Accordo di Milano del 2009 ed inserite nello statuto dalla legge finanziaria per il 2010.

Il novellato articolo 79 dello statuto, infatti, quantifica in 100 milioni di euro annui il contributo di ciascuna provincia agli obiettivi di perequazione e solidarietŕ dettati dalla legge 42/2009. Di questi, 40 milioni di euro, sono espressamente (comma 117) destinati al finanziamento dei progetti per i comuni di Lombardia e Veneto confinanti con le due province.

Per la realizzazione di questi interventi, il comma 118 ha previsto l’istituzione di un apposito organismo, con il compito di approvare gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti; lo stesso comma 118 ne stabilisce la composizione:

a)    due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b)    un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

c)    un rappresentante del Ministro dell’interno;

d)    un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

e)    un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

f)      un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

 

I commi 119-120 ne hanno quindi disciplinato compiti e funzioni.

 

Il comma 121, infine, stabilisce che i componenti dell'ODI non percepiscono alcun compenso comunque denominato. Successive modifiche (articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 225/2010 e articolo 4, comma 1, D.L. 216/2011) hanno stabilito che, per gli anni 2011 e 2012, una quota dello 0,6% dei 40 milioni, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, č "riservato per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti"[106].

 

Il comma 343 in esame, con quanto disposto alla la lettera a), modifica l'ultimo periodo del comma 117, nel quale inserisce la specificazione che ciascuna provincia istituisce apposite postazioni nel bilancio pluriennale al fine di assicurare l'intervento finanziario di 40 milioni di euro annui.

La lettera b) inserisce il comma 117-bis con il quale viene dettata la nuova procedura per la individuazione dei progetti da finanziare e per le modalitŕ di finanziamento e, conseguentemente, abroga i commi da 118 a 121 che contenevano la precedente disciplina.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 117-bis con una intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Veneto e Lombardia, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento per gli affari regionali dovranno essere definiti:

§      i criteri di individuazione dei progetti da finanziare; una quota di finanziamento deve essere comunque riservata ai progetti sovra regionali;

§      le modalitŕ di gestione delle risorse, al fine di garantire l'erogazione dei finanziamenti da parte delle province;

§      le modalitŕ di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualitŕ 2010, 2011 e 2012 dall'ODI.

 

Il comma 345, concerne le modalitŕ di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato, in relazione ai comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A decorrere dal 2014 le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalitŕ di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, vale a dire in modo concordato con ciascuna provincia autonoma.

La norma citata infatti dispone - in proposito al recupero della quota di gettito dell'IMU riservata allo Stato - che per con le procedure 'pattizie' previste dall'articolo 27 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Il citato comma 17 dispone inoltre che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, č accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo e definisce l’importo complessivo della riduzione del recupero per l’anno 2012, 2013 e per l’anno 2014 (questo pari a 2.162 milioni di euro).

 

Il comma 345 in esame dispone, inoltre, che sino alla revisione della disciplina statale sui tributi locali immobiliari, resta acquisito al bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D per la quota riferita all'aliquota standard ai sensi del articolo 1, comma 380, lett. g).

Tale comma č stato sostituito dal successivo comma 522 del ddl. in esame, che ha tuttavia lasciata ferma la riserva in questione.

 


 

Articolo 1, comma 352
(Modifiche alla base di calcolo del limite
all'indebitamento per le regioni)

 

 

Il comma 352 amplia il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20%, posto come limite all'indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

 

Il limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario č posto dall'articolo 10, comma 2, della legge 281 del 1970[107] il quale prevede che l'importo complessivo delle annualitŕ di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non puň comunque superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

 

La norma in esame, come detto, include nell'ammontare complessivo delle entrate considerate ai fini del calcolo del 20%, le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, come sostituito dall’articolo 1, comma 301 della legge di stabilitŕ 2013 (legge n. 228/2012).

 

Il citato fondo č alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Nel fondo confluiscono anche le risorse stanziate per il trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011. L’aliquota di compartecipazione verrŕ determinata con successivo D.P.C.M. in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. L'importo complessivo del fondo ammonterŕ a decorrere dal 2013 a circa 4.929 milioni di euro. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza del servizio.

L’aliquota di compartecipazione č stata definita per l’anno 2013 con il DPCM 26 luglio 2013 nella misura del 19,7 per cento. Con il DPCM 11 marzo 2013 sono stati definiti i criteri e le modalitŕ con cui ripartire il Fondo. Il DPCM prevede che le risorse stanziate sul Fondo siano ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata. La ripartizione č effettuata per il 90% sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10% in base alle medesime percentuali ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di: a) un'offerta di servizio piů idonea, piů efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. A titolo di anticipazione il 60% delle risorse viene ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali della Tabella 1, mentre Il residuo 40%, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.


 

Articolo 1, comma 353
(Termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni)

 

 

Il comma 353 differisce, dal 1°gennaio al 1°luglio 2014, i termini attualmente previsti per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni

 

A tal fine il comma interviene sull’articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge n. 78 del 2010[108] (comma introdotto dall’articolo 19, comma 1, lett. e) decreto-legge n.95 del 2012[109]) che, nel disporre la tempistica per l’attuazione (graduale) da parte dei comuni dell’esercizio associato di funzioni, prevede due fasi:

§      entro il 1° gennaio 2013 i comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno 3 delle funzioni fondamentali indicate all’art. 14, comma 27 del citato decreto-legge n.78/2010;

§      entro il 1° gennaio 2014 l’obbligo di esercizio associato coinvolge anche le altre 7 funzioni.

Con la disposizione in esame, il secondo dei termini sopra indicati, vale a dire quello del 1° gennaio 2014 stabilito per il completamento dell’esercizio associato delle funzioni in questione, viene differito al 1° luglio 2014.

 

Con riferimento ai lavori legislativi in corso, si consideri che sulla medesima materia interviene l’AC 1542-A (Disposizioni sulle Cittŕ metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), attualmente all’esame dell’Assemblea, il quale, all’articolo 1, co. 6-bis, introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014, entro il quale i comuni devono svolgere in forma associata altre tre funzioni, e sposta il termine ultimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

 

I comuni interessati dalla disposizione sono quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunitŕ montane, con alcune esclusioni precisate nel comma 28 dell’articolo 14 medesimo.

Si rammenta che le funzioni oggetto dell’esercizio associato sono quelle definite quali funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

Si tratta, in sintesi, di quelle dell’organizzazione generale dell'amministrazione, dell’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, del catasto, della pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, della protezione civile in ambito comunale, dell’ organizzazione di raccolta dei rifiuti, con riscossione dei relativi tributi, dell’edilizia scolastica, della polizia municipale e amministrativa locale, dei registri di stato civile e dei servizi in materia statistica.

Al fine di dotare di una maggior vincolativitŕ il rispetto dei suddetti termini, il successivo comma 31-quater, prevede che in caso di decorso degli stessi il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, trascorso il quale trova applicazione l’intervento sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2013[110].


 

Articolo 1, commi 354-365
(Patto di stabilitŕ interno degli enti locali)

 

 

I commi da 354 a 365 introducono alcune novelle alla disciplina del patto di stabilitŕ interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province (commi 354-356), nonché alle disposizioni relative al monitoraggio del rispetto del patto medesimo (commi 359-360). E’ inoltre disciplinata la decorrenza dell’assoggettamento alle regole del patto degli enti locali di nuova istituzione (comma 361).

Per l’anno 2014 č inoltre introdotta l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 357).

Una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario č disposta in favore del comune di Campione d’Italia per le spese sostenute dal comune per ciascuno degli anni 2014-2016 riferite alle peculiaritŕ territoriali dell'exclave (comma 358).

Sono inoltre previste norme volte ad anticipare i termini per l’attivazione delle procedure relative ai c.d. “Patti di solidarietŕ” tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici (commi 362-364).

Il comma 365 interviene, infine, sul sistema di premialitŕ, modificando la procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e finanze con il quale si provvede alla riduzione degli obiettivi annuali di patto di tali enti, e delimitandone l’ambito di applicazione.

 

Si ricorda che il patto di stabilitŕ interno per gli enti locali č disciplinato in via generale dall’articolo 31 della legge di stabilitŕ 2012 (legge n. 183/2011), come modificato dall’articolo 1, commi 430-432, 436, 439, 445-446, della legge n. 228/2012 (stabilitŕ 2013). La disciplina del patto per gli enti locali č finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario degli enti, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza mista. Il meccanismo di calcolo del saldo-obiettivo č ancorato alla capacitŕ di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio.

A partire dal 2013, il patto di stabilitŕ si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.001 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), come disposto dal comma 1 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011[111].

A decorrere dal 2014, il comma 3 dell’articolo 16 del D.L. n. 138/2011 prevede l’assoggettamento alle regole del patto di stabilitŕ interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti[112].

E’ infine previsto l’assoggettamento alle regole del patto di stabilitŕ interno delle aziende speciali e delle istituzioni (di cui all’articolo 114, comma 5-bis, del testo unico delle legge degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) – ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie – e le societŕ cosiddette ‘in house’, titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o privi di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 5, del D.L. n. 138/2011, secondo le modalitŕ da definirsi con apposito decreto interministeriale, in sede di attuazione dell’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112 del 2008.

Su tale punto si vedano le disposizioni introdotte dai successivi commi 370-381 (cfr. relativa scheda di lettura).

Modifiche alla disciplina del patto di stabilitŕ interno (commi 354-356)

In particolare, il comma 354 – novellando il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilitŕ 2012) - modifica la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2014-2017, determinato per ciascun ente applicando alla spesa corrente media sostenuta in un certo triennio di riferimento determinate percentuali stabilite puntualmente per ciascuna tipologia di ente.

Si ricorda che le regole vigenti del patto impongono agli enti locali di dover conseguire, in ciascuno degli anni considerati, un obiettivo di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista[113], non inferiore al valore individuato in base al suddetto meccanismo, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (articolo 31, comma 4), diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall’anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non operano, pertanto, alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

 

Con le novelle apportate dal comma 1:

§      si estende all’anno 2017 l’efficacia del vincolo finanziario imposto agli enti locali (prima fissato al 2016);

§      si aggiorna la base di calcolo per la determinazione del saldo obiettivo per gli anni 2014-2017, precisando che esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011 (anziché 2007-2009).

Come indicato nella Relazione illustrativa, tale aggiornamento risponde all’esigenza non solo di operare su dati piů recenti ma anche di premiare, sia pure indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente ridotto, negli ultimi anni, la loro spesa corrente.

Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione molto consistente dell’obiettivo da conseguire nel 2014 rispetto a quello calcolato con riferimento alle spese del triennio 2007-2009, il successivo comma 355 introduce, per i comuni, per il solo esercizio 2014, una misura correttiva, volta a contenere la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalitŕ) entro un tetto massimo (cfr. ultra).

§      conseguentemente, si modificano le percentuali che ciascun ente deve applicare alla suddetta media triennale della spesa corrente per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame evidenzia che le modifiche delle percentuali sono finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.

Si riportano, di seguito, le nuove percentuali per gli anni 2014-2017, come fissate per ciascuna tipologia di ente dal comma 2 dell’articolo 31 come novellato:

 

percentuali vigenti

Nuove percentuali

 

2013*

2014-2016

2014

2015

2016

2017

Province

19,61

18,8

19,25

19,25

20,05

20,05

Comuni con piů di 5.000 abitanti

15,61

14,8

14,07

14,07

14,62

14,62

Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti

12,81

14,8

14,07

14,07

14,62

14,62

*     percentuali 2013 rideterminate dal comma 2-bis dell’articolo 31, introdotto dall’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, in deroga al comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011.

 

Si segnala che restano invariate, rispetto al vigente comma 2 dell’articolo 31, le percentuali riferite all’anno 2013.

Per tale anno, comunque, le percentuali da applicare per la determinazione dei saldi obiettivo di tutti gli enti locali sono quelle stabilite in deroga dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 15 ottobre 2013, n. 120[114] (recante le misure correttive per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2013, attualmente all’esame del Senato).

Con riferimento alle percentuali dell’anno 2013, si ricorda che l’articolo 2, comma 5, lettera a) del D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011, ha disposto - in deroga a quanto previsto dal vigente comma 2 del medesimo articolo 31 - un aumento dello 0,81 per cento delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 di tutti gli enti locali per la determinazione del saldo obiettivo per l’anno 2013, al fine di determinare un aumento della misura del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica dell’anno 2013, che ha comportato un miglioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro.

A compensazione dell’inasprimento del patto per l’anno 2013, il medesimo articolo 2, comma 5, del D.L. n. 120/2013 stabilisce, peraltro – introducendo il comma 2-ter all’articolo 31 della legge n. 183/2011 - in via meramente programmatica, che nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici agli enti locali avrebbero potuto essere attribuiti, nel 2014, spazi finanziari, a valere sul patto di stabilitŕ interno, per incentivare gli investimenti.

Tale misura č attuata con le disposizioni di cui al successivo comma 357 (cfr. ultra).

 

Il comma 355 reca disposizioni di interesse per i comuni, volte:

1)      a chiarire i criteri in base ai quali determinare la popolazione dei comuni ai fini dell’assoggettamento al patto di stabilitŕ interno.

Si ricorda, infatti, come sopra giŕ illustrato, che le modalitŕ di calcolo dei saldi obiettivo rilevanti ai fini del patto di stabilitŕ interno sono differenziate per i comuni che presentano popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

La norma- – che novella l’articolo 31 della legge n. 183/2011 introducendovi il comma 2-quater – richiamando i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 156 del Testo unico enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, chiarisce che, ai fini dell’assoggettamento al patto, la popolazione di riferimento č quella determinata sulla base del criterio di residenza (e non quella di fonte censuaria). Piů precisamente, la popolazione che rileva č quella residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT. Per i comuni di nuova istituzione, la norma citata stabilisce altresě che si utilizza l'ultima popolazione disponibile[115].

2)      ad introdurre un meccanismo correttivo ai fini della determinazione del saldo-obiettivo dell’anno 2014 per i comuni, affidato al Ministro dell’economia, al fine di evitare che le nuove procedure di calcolo, introdotte dal precedente comma 354, possano generare un eccessivo peggioramento dell’obiettivo per l’anno 2014 per i singoli enti, rispetto a quello che si sarebbe calcolato sulla spesa media del triennio 2007-2009 con le vecchie modalitŕ.

In particolare, la norma - introducendo il comma 2-quinquies nell’articolo 31 della legge n. 183/2011 – prevede che il Ministro dell'economia, con decreto da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014, provveda a rideterminare l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni in modo tale da garantire, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalitŕ previste dalla normativa attuale.

 

Il comma 356, modificando il comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, aggiorna le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo obiettivo, ai fini dell’applicazione del meccanismo di virtuositŕ introdotto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011.

Il meccanismo di virtuositŕ definito all’articolo 20 del D.L. n. 98/2011, prevede la suddivisione degli enti territoriali sottoposti al patto di stabilitŕ in due classi, con appositi decreti del Ministro dell’interno per gli enti locali e del Ministro dell’economia per le regioni. La suddivisione degli enti nelle due classi č funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto, e fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Piů in particolare, agli enti locali collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo di comparto, si richiede un saldo obiettivo pari a zero.

L’operativitŕ del meccanismo della virtuositŕ comporta, pertanto, che l’onere connesso al minor contributo che viene richiesto agli enti collocati nella classe virtuosa sia interamente sostenuto dagli enti non virtuosi. Di conseguenza, mentre gli enti virtuosi beneficeranno di un azzeramento degli obiettivi finanziari, agli enti non virtuosi č applicata una penalizzazione, consistente nella rideterminazione in aumento del proprio obiettivo finanziario attraverso l’incremento delle percentuali che essi devono applicare alla media triennale della spesa corrente per individuare il proprio obiettivo di saldo finanziario, fino ad un limite massimo espressamente indicato dal comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011. Il comma 6 affida al Ministro dell’interno[116] il compito di provvedere alla rideterminazione in aumento delle suddette percentuali ai fini della penalizzazione.

 

I limiti massimi delle percentuali di penalizzazione sono rivisti in aumento per gli anni 2014-2017, nella seguente misura massima:

a)  per le province (fermo restando il 19,8% previsto per l'anno 2013): 20,25% per gli anni 2014 e 2015 e 21,05% per gli anni 2016 e 2017 (in luogo del 19,8% per gli anni dal 2013 al 2016, previsto dalla normativa vigente);

b)  per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (fermo restando il 15,8% previsto per l'anno 2013): 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per gli anni 2016 e 2017 (invece del 15,8% per gli anni dal 2013 al 2016);

c)  per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (fermo restando il 13% previsto per l'anno 2013): 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per gli anni 2016 e 2017 (invece 15,8% per gli anni dal 2014 al 2016, previsto dalla normativa vigente).

 

Va sottolineato che per l’anno 2014 l’applicazione del suesposto meccanismo di virtuositŕ č stato sospeso, dall’articolo 9, comma 6, lettera a) del D.L. n. 120/2013.

Piů precisamente, la citata disposizione, nel disporre un alleggerimento dei vincoli del patto 2014 in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011, ha stabilito, a compensazione dei conseguenti effetti finanziari, la sospensione della virtuositŕ e la contestuale rideterminazione in aumento delle percentuali da applicare per il calcolo dei saldi obiettivo 2014 per tutti gli enti locali (province e comuni) che non partecipano alla suddetta sperimentazione, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica relativa al citato articolo 9, comma 6, lettera a) del D.L. n. 102/2013, la rideterminazione delle percentuali di cui al comma 6 dell’articolo 31 da applicare a tutti gli enti locali che non partecipano alla sperimentazione dovrŕ essere tale da garantire risorse pari a 550 milioni di euro, quale parziale[117] copertura finanziaria degli oneri connessi alla riduzione degli obiettivi del patto in favore degli enti in sperimentazione. L’obiettivo del patto di stabilitŕ interno degli enti locali non in sperimentazione, dovrebbe pertanto, secondo la relazione illustrativa, essere rideterminato attraverso un aumento dell’1 per cento delle percentuali.

 

Si ricorda, infine, che l’applicazione del meccanismo di virtuositŕ č stato sospeso anche per l’anno 2013, dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 120/2013, attualmente all’esame del Senato.

 

Il meccanismo di virtuositŕ č stato applicato nell’anno 2012, con il D.M. Economia del 25 giugno 2012, il quale ha recato la individuazione, in apposite tabelle, delle province e dei comuni ritenuti virtuosi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011. Il decreto ha stabilito, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che gli enti collocati nella tabella dei virtuosi dovessero conseguire nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero, mentre per le province e per i comuni non rientranti nella categoria dei virtuosi le percentuali sono state invece rideterminate in aumento. In linea con la disciplina recata dall’allora vigente comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 (ora abrogato), la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali č stata commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6, in termini di maggiorazione delle percentuali da applicare alla media della spesa corrente ai fini del calcolo del saldo-obiettivo. Tali effetti finanziari sono stati quantificati, sulla base delle penalizzazioni inflitte agli enti locali che hanno violato il rispetto del patto (i c.d. “non virtuosi”), in 31,3 milioni di euro per le province e in 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Esclusione delle spese in conto capitale dal patto di stabilitŕ per il 2014 (comma 357)

Il comma 357 esclude dal computo del saldo finanziario, in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilitŕ interno per gli enti locali per il 2014, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni in tale anno. Tale esclusione č consentito nel limite di 1.000 milioni di euro (nuovo comma 9-bis dell’articolo 31, della legge n. 183/2011).

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, il saldo finanziario rilevante per il patto di stabilitŕ č calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese, dunque, quelle in conto capitale, espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilitŕ interno piů coerente con quello del Patto europeo di stabilitŕ e crescita), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

 

Ai fini della distribuzione degli importi da escludere dal patto tra i singoli enti locali, il comma, come modificato al Senato[118], prevede l’assegnazione a ciascun ente di uno spazio finanziario calcolato in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato dal Ministro dell’economia ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 31 - come introdotto dal comma 355 suesposto - fino a concorrenza dell’importo complessivamente messo a disposizione (1.000 milioni).

 

Con tale misura, il disegno di legge di stabilitŕ in esame intende attuare quanto programmaticamente indicato dall’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 120/2013, il quale ha previsto che nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2014 e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali sarebbero stati attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di stabilitŕ interno, per incentivare gli investimenti, a compensazione dell’inasprimento del patto per l’anno 2013, determinato dal medesimo decreto-legge, in sede di manovra correttiva per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dell’anno 2013.

Esclusione di voci di spesa dal saldo per Campione d’Italia (comma 358)

Il comma prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilitŕ interno, delle spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiaritŕ territoriali dell'exclave, nel limite di 10 milioni di euro annui.

 

Con riferimento alla formulazione del comma, sarebbe opportuno sostituire il riferimento al “saldo finanziario di parte corrente”, con quello relativo al “saldo finanziario”, posto che il saldo individuato dal comma 3 ivi citato č quello calcolato tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza mista, l’unico rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilitŕ interno.

Andrebbe peraltro chiarito se il riferimento alla esclusione delle spese in questione dal computo del “saldo finanziario di parte corrente”, non sia volto a far supporre che si intendono escluse dal patto solo le spese correnti riferite al citato decreto del Ministro dell’interno del 1998.

 

Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, si provvede mediante corrispondente riduzione di 10 milioni nel triennio 2014-2016, in termini di sola cassa, del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[119].

Informatizzazione delle procedure di monitoraggio (commi 359-360)

Il comma 359 - modificando quanto disposto dal comma 19 del piů volte citato articolo 31 della legge n. 183/2011 - č volto ad aggiornare il riferimento al sito internet sul quale gli enti locali sono tenuti ad effettuare le comunicazioni inerenti le risultanze in termini di competenza mista per la verifica del rispetto del patto di stabilitŕ interno, indicandolo nel seguente: http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

 

Si ricorda che, in base al citato comma 19, gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso l’indicato sistema web. Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il patto, anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria.

Le modalitŕ di comunicazione delle informazioni richieste e il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali. La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento del patto.

 

Il comma 360 modifica in piů punti il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, relativo alla certificazione delle risultanze del patto, al fine di introdurre l'invio telematico, in luogo di quello cartaceo, della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilitŕ interno da parte degli enti locali, attraverso l’utilizzo del sistema web giŕ previsto per il patto nel suindicato sito, nonché sostituire la sottoscrizione della certificazione con la firma digitale del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria.

La novella precisa altresě che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" disciplina, all'articolo 24, la firma digitale, stabilendo che essa deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto e al documento o all'insieme di documenti cui č apposta o associata. Inoltre, l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. L'articolo 45, che fa parte del Capo IV inerente la Trasmissione informatica dei documenti ed č dedicato al "Valore giuridico della trasmissione" - prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, comma modificato dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010. In base al comma 2, il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

 

Infine, non viene piů richiesta la sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria laddove la certificazione venga presentata, oltre i termini previsti, dall’organo di l'organo di revisione economico-finanziaria, in qualitŕ di commissario ad acta.

Patto di stabilitŕ per gli enti di nuova istituzione (comma 361)

Il comma 361 - che reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 – disciplina la decorrenza dell’assoggettamento al patto di stabilitŕ interno degli enti locali di nuova istituzione, considerando come tali quelli istituiti a decorrere dal 2011.

In particolare, per tali enti č prevista l’applicazione delle regole del patto di stabilitŕ interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima.

Con la novella si provvede, altresě, ad aggiornare la base di riferimento per la determinazione degli obiettivi di saldo per gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 – che, dunque, sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilitŕ a partire, rispettivamente, a partire dal 2012 e dal 2013 – prevedendo che essi adottino come base di calcolo cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

I patti di solidarietŕ tra enti territoriali (commi 362-364)

I commi da 362 a 364 anticipano i termini di chiusura delle procedure relative ai c.d. "patti di solidarietŕ", al fine di consentire agli enti locali che partecipano al patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici.

 

I c.d. patti di solidarietŕ fra enti territoriali sono stati introdotti nell’ordinamento al fine di rendere piů sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli al patto di stabilitŕ. Essi affiancano ed integrano la disciplina nazionale del patto, consentendo di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari a livello regionale e nazionale, finalizzati, in particolare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali le quali - in applicazione del criterio di computo dei saldi obiettivo in termini di competenza mista - sono risultate fortemente compresse dai vincoli del patto, rappresentando uno dei maggiori punti di criticitŕ del patto di stabilitŕ interno.

A partire dal 2009, sono state individuate due forme di flessibilitŕ a livello regionale: il patto regionale verticale e il patto regionale orizzontale. Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale si consente, in sostanza, alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima – fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti - al fine di consentire agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l’effettuazione di spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto. Dal 2012, il patto verticale č stato incentivato attraverso l’attribuzione alle regioni di un contributo finanziario (c.d. patto regionale verticale incentivato).

A tali forme di flessibilitŕ di tipo regionale, si č aggiunta, piů di recente, una forma di flessibilitŕ a livello nazionale, limitata ai soli comuni: il patto orizzontale nazionale. Con il sistema di compensazioni orizzontali a livello nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra comuni - fermo restando l’obiettivo finanziario complessivamente determinato per il comparto comunale – allo scopo di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale dei comuni che siano in tal senso impossibilitati dai vincoli del patto, garantendo ad essi maggiori spazi finanziari di patto messi a disposizione dagli altri comuni.

 

In particolare, il comma 362 riguarda il c.d. “patto regionale verticale incentivato” per l’anno 2014[120].

Il comma - con una novella al comma 125 della legge n. 228/2012 - anticipa al 15 marzo (rispetto al 31 maggio) il termine perentorio previsto per il 2014 per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, in caso di attivazione del patto regionale verticale.

 

Secondo la disciplina generale del “patto regionale verticale”, recata dall’articolo 1, commi 138-140 della legge n. 220/21010 (legge di stabilitŕ 2011), le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, al fine di consentire loro un aumento dei pagamenti in conto capitale procedendo, contestualmente, alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entitŕ complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati. Ciň al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Per favorire questa forma di flessibilitŕ, dal 2012, č prevista l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla Regione Sardegna di un contributo finanziario (c.d. patto regionale verticale incentivato).

In particolare, il comma 122 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, che ne reca la disciplina valida per gli anni 2013 e 2014, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti. La ripartizione del contributo finanziario tra le regioni, riportata nel testo di legge, puň essere modificata mediante accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni. A fronte dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. L’art. 1-bis del D.L. n. 35/2013 ha stabilito, con riferimento ai comuni, che almeno il 50 per cento degli spazi finanziari deve essere ceduto in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni č destinato esclusivamente alla riduzione del debito.

Il patto incentivato si innesta, dunque, nella disciplina del patto regionalizzato verticale, regolato dalla legge di stabilitŕ 2011; pertanto, gli spazi finanziari ceduti agli enti locali devono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti in conto capitale; nello specifico, il comma 124 della legge n. 228/2012, come novellato dall’art. 1-bis del D.L. n. 35/2013 ne dispone l’utilizzo da parte degli enti esclusivamente per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Il successivo comma 125, che viene qui novellato, fissa i termini per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle regioni, di tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (30 giugno per il 2013 e 31 maggio per il 2014, ora anticipato al 15 marzo).

 

Il successivo comma 363 riguarda il “patto regionale verticale”, disciplinato dall’articolo 1, commi 138-140, della legge n. 220/2010 (legge di stabilitŕ 2011).

Con una novella al comma 140, viene anticipato al 1° marzo di ciascun anno, rispetto al 15 settembre, il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome l’entitŕ dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno.

E’ altresě anticipato al 15 marzo (in luogo del 31 ottobre) il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si segnala che l’applicazione di tale misura di flessibilitŕ č stata estesa agli esercizi 2014 e 2015 dal comma 334 del provvedimento in esame[121].

 

Il comma 364 riguarda il c.d. Patto di stabilitŕ interno «orizzontale nazionale», introdotto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012[122].

 

Il meccanismo del patto orizzontale nazionale, introdotto a decorrere dal 2012, si basa sulla cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto previsto dalla normativa nazionale a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo prefissato. Lo scopo č quello di consentire a tali ultimi enti l’utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

La disciplina del patto orizzontale nazionale riconosce in favore dei comuni che cedono spazi finanziari un miglioramento degli obiettivi del patto nel biennio successivo, cui fa riscontro un corrispondente peggioramento dei saldi obiettivo per gli enti che, invece, si avvantaggiano di tale normativa, commisurato alla metŕ del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia provvede, dunque, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi del patto di stabilitŕ interno dei comuni interessati dalla rimodulazione, con riferimento sia all'anno in corso che al biennio successivo.

L’applicazione di tale forma di flessibilitŕ č stata sospesa nell’anno 2013 ai sensi del D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 6)[123].

 

Il comma 10 in esame, modificando in piů parti il citato articolo 4-ter:

§       anticipa al 15 giugno (rispetto al 15 luglio[124] previsto dalla normativa vigente) il termine entro cui gli enti locali devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso ovvero di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale (lett. a);

§       stabilisce l’invio delle predette comunicazioni esclusivamente per via telematica, mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it (appositamente predisposto per le comunicazioni inerenti il monitoraggio del patto), eliminando pertanto la previsione alternativa dell’invio della comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario;

§       anticipa al 10 luglio (rispetto al 10 settembre[125]) il termine entro cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia deve aggiornare il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

Il sistema di premialitŕ (comma 365)

Il comma interviene sul sistema di premialitŕ previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, modificando la procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e finanze con il quale si provvede alla riduzione degli obiettivi annuali di patto di tali enti, nonché delimitando i soggetti che possono beneficiare della riduzione del saldo obiettivo.

Il meccanismo della premialitŕ, previsto dal vigente comma 122, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-cittŕ, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto. L'importo della riduzione complessiva č commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, ovvero, sui trasferimenti erariali nel caso dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna[126], comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo del patto di stabilitŕ interno[127]. La norma prevede che lo schema di decreto che dispone la riduzione degli obiettivi finanziari sia trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.

 

In particolare, il comma in esame - novellando in piů punti il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 - sopprime la previsione del concerto con il Ministro dell'interno per l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone la riduzione degli obiettivi annuali del patto per gli enti locali, nonché la previsione della trasmissione alle Camere del relativo schema.

Si ricorda che il sistema di premialitŕ č stato attuato 2011 con il D.M. Economia 24 febbraio 2012, il quale ha determinato una riduzione degli obiettivi programmatici per l’anno 2011 dei comuni e delle province rispettosi del patto 2010, in considerazione dell'importo complessivo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, pari, rispettivamente, a circa 1,4 milioni di euro per le province e a 10 milioni per i comuni. Per l’anno 2012, la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali in base alla premialitŕ č stata attuata nei confronti dei soli enti adempienti al patto di stabilitŕ interno del 2011 (con esclusione di quelli collocati nella classe virtuosa, ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 98/2011) con il D.M. economia 22 gennaio 2013, per un importo complessivo pari a 1,171 milioni per le province e a 71,8 milioni per i comuni. Per le province, la riduzione degli obiettivi di saldo finanziario č stata applicata, per l’intero importo di 1,171 milioni di euro, alle sole province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, le cui popolazioni sono state colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

Con una modifica introdotta al Senato, si precisa, altresě che la riduzione degli obiettivi annuali si applica soltanto agli enti non rispettosi del patto, assoggettabili alla sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali, che č una delle misure sanzionatorie previste nelle ipotesi di mancato rispetto del patto dal comma 26 del’articolo 31 della legge n. 183/2011.

A seguito di tale novella, dunque, il sistema di premialitŕ non consisterebbe piů in un alleggerimento degli obiettivi annuali per tutti gli enti locali sottoposti ai vincoli e rispettosi del patto, bensě la riduzione del saldo obiettivo opererebbe soltanto a vantaggio di quelli cui si applicherebbe la sanzione, per il mancato rispetto del patto.

La novella sembrerebbe dunque comportare che gli enti locali, che per il mancato rispetto del patto di stabilitŕ interno sono assoggettabili nell'anno successivo a quello dell'inadempienza alla riduzione dei fondi erariali ad essi spettanti, verrebbero a beneficiare al tempo stesso, nel medesimo esercizio successivo, di un alleggerimento degli obiettivi del patto, commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione stessa.

Su tale lettura della norma, da cui deriverebbe una minor efficacia della funzione dissuasiva – rispetto al mancato rispetto degli obiettivi medesimi – che č affidata alla sanzione, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.


 

Articolo 1, commi 366-369
(Esclusione dal patto di stabilitŕ interno 2014 degli enti territoriali
dei pagamenti per debiti in conto capitale)

 

 

I commi da 366 a 369 disciplinano l’esclusione dai vincoli del patto di stabilitŕ interno degli enti territoriali per l’anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni.

Con le norme in esame si intende, dunque, estendere all’anno 2014 una deroga ai vincoli del patto di stabilitŕ, del tutto analoga a quella giŕ consentita, per i soli enti locali, nell’anno 2013, dal D.L. n. 35/2013 per le medesime tipologie di debiti, estendendola peraltro anche alle regioni.

Tale decreto, si ricorda, ha disposto un allentamento dei vincoli del patto di stabilitŕ interno per gli enti locali per l’anno 2013 al fine di consentire agli enti nel corso del 2013 l’utilizzo di risorse proprie disponibili per il pagamento dei debiti di conto capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 5 miliardi di euro (articolo 1, commi 1-5, del D.L. n. 35/2013). Per una analisi dell’attuazione della citata disciplina si rinvia al riquadro riportato in calce alla scheda.

 

In particolare, il comma 366 esclude dai vincoli del patto di stabilitŕ interno le spese sostenute dalle province, dai comuni e dalle regioni nel corso del 2014 per il pagamento dei debiti in conto capitale:

§      che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012,

§      per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e quelli delle province in favore dei comuni,

§      riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimitŕ.

L’esclusione opera per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

Ai sensi del comma 366, dunque, l’esclusione dal patto opera sia per i pagamenti di debiti in conto capitale iscritti nel bilancio degli enti territoriali sia per quelli fuori bilancio, purché si tratti di debiti che alla data del 31 dicembre 2012, pur non essendo ancora stati riconosciuti come tali, presentavano comunque i requisiti per il loro riconoscimento di legittimitŕ.

 

Si ricorda che per gli enti locali, il riconoscimento di legittimitŕ dei debiti fuori bilancio č disciplinato ai sensi dell’articolo 194 del TUEL (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, a tal fine una apposita deliberazione consiliare da effettuarsi con periodicitŕ stabilita dal regolamento di contabilitŕ dell'ente locale, e comunque almeno una volta l’anno entro il 30 settembre.

Con tale delibera, gli enti locali riconoscono la legittimitŕ dei debiti fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive; copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societŕ di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilitŕ; acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi sanciti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL medesimo, relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese, nei limiti degli accertati e dimostrati utilitŕ ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina introdotta dal D.L. n. 35/2013, per il pagamento dei debiti maturati dagli enti locali al 31 dicembre 2012, include i debiti fuori bilancio (purché aventi i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) tra quelli per i quali č riconosciuta la deroga al patto di stabilitŕ.

Per quanto riguarda le regioni, si ricorda che il D.L. 35/2013, all'articolo 1, comma 10-bis (inserito dall'art. 2, comma 7, lett. b), D.L. 120/2013), dispone che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

 

Il comma 367 fissa al 14 febbraio 2014 il termine perentorio entro cui i comuni, le province e le regioni devono comunicare - mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, appositamente predisposto per il patto di stabilitŕ interno - gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti di debiti, ai fini del riparto tra gli enti della quota di spese da escludere dal patto.

Partecipano al riparto soltanto gli enti le cui comunicazioni risultano pervenute entro il predetto termine.

 

Il comma 368 dispone che sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati prioritariamente per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilitŕ interno.

A valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali sono individuati, con le medesime modalitŕ – e dunque su base proporzionale - gli importi dei pagamenti da escludere dal patto per ciascuna regione.

La deroga ai vincoli del patto č, dunque, concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni. Soltanto qualora residuassero spazi non utilizzati, infatti, questi potranno essere attribuiti alle regioni che ne abbiano fatto richiesta.

 

Infine, il comma 369 introduce una norma - del tutto analoga a quella contenuta nel comma 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 35/2013 - che prevede un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti interessati.

Presupposto dell’intervento č la segnalazione del collegio dei revisori degli enti di inadempimenti, quali:

§      la mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalitŕ di cui al precedente comma 13;

§      la mancata effettuazione, entro l’esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

 

L’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, c.d. TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, prevede che i consigli comunali degli enti locali eleggano un collegio di revisori composto da tre membri. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria č svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000143551ART240&NONAV=1&NOTXT=1& - 455Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunitŕ montane la revisione economico-finanziaria č affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunitŕ montana a maggioranza assoluta dei membri.

Gli enti locali strutturalmente deficitari, dissestati o che si trovano nelle specifiche condizioni indicate dall’art. 243 TUEL sono soggetti a controlli centrali della Commissione per la stabilitŕ finanziaria degli enti locali. Per quelli di grandi dimensioni (province, cittŕ metropolitane, comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti) e per quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo, ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, la norma prevede che il rendiconto venga presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786. Per tali enti sono altresě trasmesse alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda. Tale attivitŕ della Corte č oggetto di comunicazione e relazione alle Camere. La Sezione Enti locali puň richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali ai fini del referto di cui all’articolo 3 della legge n. 20/1994 e del consolidamento dei conti pubblici.

Le funzioni dei revisori sono disciplinate dall’art. 239 TUEL, anch’esso modificato dal citato dall’art. 3 del D.L. 174/2012. A seguito delle modifiche introdotte le funzioni dei revisori dei conti sono significativamente ampliate, in particolare quanto all’ambito dei pareri. Sotto tale profilo le vigenti disposizioni non distinguono, quanto all’oggetto, tra competenze del consiglio, della giunta e dei dirigenti. Tuttavia, ferma restando la competenza degli enti locali in merito alle modalitŕ di emanazione dei pareri, gli oggetti sono quelli fissati dall’art. 239.

Tra di essi, alla lett. b), n. 4, vi sono le proposte di indebitamento. Inoltre, la lett. e) stabilisce la funzione dei revisori di vigilanza sulla regolaritŕ contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivitŕ contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilitŕ, consentendo la tecnica del campionamento.

Per quel che concerne le regioni l’art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, al comma 1, lett. e) stabilisce che siano istituiti nelle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, collegi dei revisori dei conti, per la vigilanza sulla regolaritŕ contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché specifica qualificazione professionale in materia di contabilitŕ pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Tali criteri sono stati definiti dalla Corte dei conti con Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR.

Tale previsione ha superato indenne lo scrutinio di costituzionalitŕ contenuto nella sent. 198/2012 ed č stata ritenuta idonea a consentire alla Corte dei conti il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l’unitŕ economica della Repubblica ed assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, un riesame diretto a ripristinare la regolaritŕ amministrativa e contabile.

 

La disposizione non prevede sanzioni per la fattispecie di mancanza di segnalazione da parte dei revisori, come stabilito invece dalla legislazione vigente per altre fattispecie, ad esempio art. 248 TUEL. Va poi considerato, con riferimento al “collegio” dei revisori, che, negli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunitŕ montane, la revisione economico-finanziaria č affidata ad un solo revisore.

 

L’accertamento che mette capo all’attivitŕ sanzionatoria ha ad oggetto una condizione di tipo positivo e una di tipo negativo:

§      deve sussistere una delle fattispecie di inadempimento delineate dal comma in esame e sopra descritte;

§      non deve sussistere un “giustificato motivo” per l’inadempimento. La disposizione non indica una casistica cui siano riconducibili i giustificati motivi.

Quando ricorrono entrambe le condizioni le sezioni giurisdizionali regionali irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilitŕ del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e per gli eventuali corresponsabili per i quali risulti accertata la responsabilitŕ ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell’ente.

Le sezioni giurisdizionali regionali hanno competenza in primo grado nei giudizi di responsabilitŕ, di conto e pensionistici. Per i giudizi di responsabilitŕ la legge individua le fattispecie oggetto di giudizio sotto il profilo della responsabilitŕ amministrativa o erariale e stabilisce l’elemento soggettivo richiesto, in termini di dolo o colpa. Inoltre, l’art. 1 della legge 20/1994 limita la responsabilitŕ dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilitŕ pubblica ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Il comma in esame non qualifica gli inadempimenti indicati come fattispecie di responsabilitŕ né contiene specificazioni in merito all’elemento soggettivo richiesto.

 

L’ultimo periodo del comma prescrive la pubblicazione delle sentenze di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, sino a quando le stesse non siano state eseguite per l'intero importo.

 

La disposizione richiede il rispetto delle cautele previste dal Codice della privacy. Alle stesse rinvia, del resto, anche l'art. 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che, con riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet "osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali". Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autoritŕ giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003".

 

La deroga al patto di stabilitŕ per il pagamento dei debiti in conto capitale
ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 35/2013

 

L’articolo 1 del D.L. n. 35/2013 ha introdotto una deroga ai vincoli del patto di stabilitŕ interno degli enti locali per il pagamento dei debiti in conto capitale sostenuti dagli enti nel corso del 2013, nell’importo complessivo di 5 miliardi di euro.

La deroga opera per i soli pagamenti dei debiti in conto capitale:

§       che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012,

§       per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni,

§       riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano, alla medesima data, i requisiti per il loro riconoscimento, quali debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il comma 1-bis esclude, altresě, dai vincoli del patto di stabilitŕ interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con alcuni specifici contributi straordinari in conto capitale, autorizzati da specifiche norme di legge al fine di agevolare il lavoro delle commissioni straordinarie chiamate alla gestione degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.

 

Dalle informazioni contenute nella documentazione depositata dal Ministro dell’economia e finanze nel corso dell’audizione tenutasi presso la V Commissione Bilancio della Camera in data 3 luglio 2013, dei 6.247 enti locali aventi la possibilitŕ di richiedere spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilitŕ interno, 5.327 enti locali hanno inviato la richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame (di cui, 5.265 comuni e 107 province).

Le richieste di spazi finanziari pervenute per il pagamento di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013 sono state pari a 3.248 milioni di euro e quelle relative agli analoghi debiti pagati prima del 9 aprile (dunque dal 1° gennaio 2013 all'8 aprile 2013) sono state pari a 2.010 milioni di euro.

In attuazione del comma 3 dell’articolo 1, con il decreto del Ministero dell’economia e finanze del 14 maggio 2013, n. 41843 – predisposto in coerenza con l’Accordo sancito il 9 maggio 2013 in Conferenza Stato-cittŕ e autonomie locali – sono stati attribuiti spazi finanziari per un importo complessivo di 4.500 milioni di euro (90% dell’importo complessivo). In particolare, il decreto ha attribuito spazi per un ammontare pari a 3.248 milioni di euro per effettuare pagamenti di debiti non estinti all’8 aprile 2013 - soddisfacendo cosě integralmente le richieste in tal senso avanzate -, mentre ha attribuito spazi finanziari per effettuare richieste relative a debiti pagati prima del 9 aprile per un ammontare di 1.252 milioni di euro.

Con riferimento alle richieste di spazi finanziari da avanzare entro il 5 luglio, ai sensi del medesimo comma 3, a valere sulla quota residua del 10% e da concedere con successivo decreto entro il 15 luglio, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 luglio 2013 (D.M. n. 60196) sono stati individuati, per ciascun ente locale gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilitŕ interno 2013 relativi alla seconda attribuzione di spazi finanziari. Rispetto alle richieste pervenute[128], il decreto ripartisce spazi finanziari per oltre 709,4 milioni di euro (di cui, 500 milioni quale somma residua ancora non assegnata del 10% dell’importo complessivo e 209,4 milioni di euro, quali ulteriori spazi per liberatisi in ragione di riduzioni e revoche di assegnazioni concesse con il precedente D.M. del 14 maggio 2013[129]).

 

Secondo l’ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 28 ottobre 2013, a valere sui 5.000 milioni di spazi finanziari concessi agli enti locali in deroga al patto di stabilitŕ interno, risultano effettuati pagamenti di debiti in favore dei creditori per complessivi 3.468 milioni di euro

In particolare, le province, su un complesso di spazi finanziari concessi sul patto pari a 1.168 milioni, hanno effettuato pagamenti alla data del 28 ottobre per 1.067 milioni, corrispondenti al 91% delle risorse. I comuni, sui 3.832 milioni di spazi finanziari a disposizione sul patto, hanno effettuato pagamenti per 2.401 milioni di euro, pari a circa il 72% delle risorse.

 


 

Articolo 1, commi 370-381
(Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e societŕ partecipate)

 

 

I commi da 370 a 381, dettano una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e societŕ partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un piů immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Essi inoltre (commi 376-377), sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante, e modificano (comma 378) alcune disposizioni giŕ vigenti che riguardano le societŕ in house sia sotto il profilo del patto di stabilitŕ sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze. In relazione alla nuova disciplina cosě introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (commi 379-381) le disposizioni attualmente vigenti in materia

 

L‘ambito applicativo della norma č individuato (comma 370) nelle aziende speciali, nelle istituzioni e nelle societŕ partecipate dalle amministrazioni locali indicate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto annualmente dall’Istat[130]: si tratta pertanto delle amministrazioni regionali e locali, delle aziende sanitarie delle Agenzie, dei Consorzi tra amministrazioni locali e di altri enti ivi indicati. Sono invece esclusi gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia(di cui al D.Lgs. n.385/1993[131]), nonché le societŕ emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati[132].

Con lo scopo di determinare un diretto coinvolgimento delle amministrazioni interessate in presenza di situazioni economiche negative degli enti controllati, il comma 371 prevede che in presenza dell’emersione di perdite in capo alla societŕ o ente partecipato – vale a dire un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo ovvero, per le societŕ che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica, un risultato negativo in termini di differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile[133] - l’amministrazione locale partecipante dovrŕ disporre un accantonamento di bilancio di pari ammontare. Tale accantonamento, che com’č evidente determina un peggioramento dei risultati di bilancio dell’ente partecipante (vale a dire una sorta di indiretto consolidamento del risultato negativo della partecipate nel bilancio dell’ente medesimo) va determinato, rispetto all’ammontare del risultato negativo stesso, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, sarŕ tuttavia reso nuovamente disponibile qualora l’amministrazione locale partecipante:

a)   ripiani la perdita di esercizio;

b)   dismetta la partecipazione;

c)   qualora la societŕ o l’ente partecipati vengano poste in liquidazione.

Si prevede inoltre che qualora le societŕ o gli enti medesimi presentino un piano di ripiano effettivo delle perdite, ripianando in tutto in parte le perdite conseguite dagli esercizi precedenti, l’importo accantonato viene reso disponibile per le amministrazioni partecipanti in misura corrispondente al ripiano medesimo. Tali modalitŕ di recupero dell’accantonamento appaiono avere la finalitŕ di incentivare la messa in opera di operazioni di risanamento finanziario della societŕ in perdita – atteso che al procedere del ripiano conseguono parziali recuperi dell’importo accantonato – ovvero a procedere alla dismissione delle partecipazioni strutturalmente deficitarie.

In considerazione della necessitŕ di evitare che la disciplina introdotta dal comma 371 determini immediati riflessi negativi nei confronti delle amministrazioni locali interessate, nonché per agevolare l’avvio di un possibile processo di risanamento, il comma 373 dispone un avvio graduale delle nuove regole per il primo triennio di applicazione, atteso che il primo eventuale accantonamento – che si precisa, č sempre in proporzione alla quota di partecipazione dell’amministrazione nella societŕ partecipate - dovrŕ intervenire a partire dal 2015, con una entrata a regime nel 2018.

A tal fine si prevede che:

a)   per le societŕ che abbiano conseguito un risultato medio negativo nel triennio 2011-2013 l’accantonamento sembra avvenire in misura progressivamente decrescente, con la presumibile finalitŕ di incentivare, per tale via, un percorso di miglioramento dei bilanci dell’ente partecipato. L’accantonamento viene infatti determinato in un importo pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente (a quello in cui si dispone l’accantonamento medesimo, vale a dire il 2014 per l’accantonamento da disporre nel 2015, e cosě a seguire) ed il risultato medio del suddetto triennio 2011-2013, risultato che viene migliorato[134], rispettivamente, del 25, 50 e 75 per cento negli anni 2014, 2015 e 2016;

b)   per le societŕ che nello stesso triennio hanno registrato un risultato medio non negativo l’accantonamento, oltre ad essere determinato secondo criteri differenti appare avere invece andamento crescente, prevedendosi pari, rispettivamente negli anni 2015, 2016 e 2017, al 25, 50 e 75 per cento del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.

Al riguardo, si osserva che i commi 371 e 372 in esame introducono un complesso meccanismo normativo, le cui finalitŕ, come si č fatto cenno nell’illustrazione degli stessi, sembrerebbero individuabili, ma le cui modalitŕ applicative potrebbero presentare profili problematici. Ad esempio non appare chiaro, ad un primo esame, come verrebbe determinato l’accantonamento nel caso a) qualora il risultato conseguito in uno degli esercizi annuali di riferimento ( 2014, 2015 o 2016) sia inferiore al risultato medio del triennio 2011-2013; ovvero come (e se si debba) determinare l’accantonamento qualora, nel caso b), nell’esercizio precedente a quello di riferimento non si abbia un risultato negativo. Su tali aspetti sembrerebbero pertanto opportuni chiarimenti.

Inoltre, in presenza di una disciplina cosě articolata, non viene previsto alcun rinvio ad atti secondari attuativi, né individuati, eventualmente, i soggetti che dovrebbero presiedere all’implementazione ed al controllo della stessa, come invece sembrerebbe essere opportuno.

Da ultimo, andrebbe chiarito come i commi in esame siano coerenti con quanto prescrive in tema di controlli degli enti locali sulle societŕ partecipate non quotate l’articolo 147-quater[135] del T.U. sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che tra l’altro dispone che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

 

Si dispone poi, al comma 373, che a decorrere dal 2014 gli enti e societŕ partecipati dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevedendosi a tal fine che per i servizi pubblici locali siano individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti (nell’ambito della banca dati[136] delle Amministrazioni pubbliche). Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

Vengono inoltre rafforzati gli strumenti di controllo ed gestione da parte degli enti locali detentori di partecipazioni nei confronti delle societŕ ed enti partecipati prevedendosi l’obbligo della liquidazione di questi ultimi nel caso di perdite protratte nel tempo e meccanismi di riduzione del compenso degli amministratori ovvero di revoca degli stessi in presenza di ripetuti risultati negativi.

In particolare il comma 374 dispone che a decorrere dal 2015, le aziende, istituzioni e societŕ a partecipazione maggioritaria da parte delle amministrazioni locali, che forniscono all’amministrazione stessa almeno l’80 % del valore della produzione, qualora nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione; inoltre, stabilisce che un risultato economico negativo per due anni consecutivi costituisca giusta causa per la revoca degli amministratori. Tali sanzioni non si applicano alle societŕ il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento approvato dagli enti controllanti.

Dispone infine il comma 375 che, a decorrere dal 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende ed enti di cui al comma 374 diversi dalle societŕ che svolgono servizi pubblici locali siano posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilitŕ erariale dei soci.

 

I commi 376 e 377, introdotti al Senato, sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante.

 

Il comma 376, sostituendo il comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n.112/2008, dispone che alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano:

·       le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (gli enti controllanti possono comunque escludere da tali vincoli, con propria motivata deliberazione,

·       le disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria[137]. A tal fine, l’ente controllante emana un atto di indirizzo per la contrattazione di secondo livello, nel quale definisce anche le modalitŕ di corresponsione dell’indennitŕ di vacanza contrattuale (IVC)[138]

Per quanto concerne le societŕ che gestiscono servizi pubblici essenziali a rilevanza economica, le sopraindicate disposizioni non trovano diretta applicazione; l’ente controllante, tuttavia, nell’esercizio delle proprie prerogative e dei propri poteri di controllo, stabilisce modalitŕ applicative volte a garantire l’applicazione di limiti assunzionali e il contenimento delle retribuzioni, fermo restando che i conseguenti provvedimenti verranno formalmente adottati dalle societŕ con propri provvedimenti.

L’articolo 18 del D.L. n.112/2008[139] ha esteso le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, giŕ a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, ad una serie di soggetti:

§       societŕ a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara;

§       societŕ che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

§       societŕ che svolgono attivitŕ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

La norma aveva previsto, poi, l’assoggettamento delle medesime societŕ al patto di stabilitŕ interno, previa emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro per i rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata, che ne definisse le modalitŕ e la modulistica. Tale decreto (che doveva essere emanato entro il 30 settembre 2009) non č stato tuttavia mai emanato (con la conseguenza che il patto di stabilitŕ interno non č stato fin qui applicato a tali soggetti).

 

Il comma 377 include le aziende speciali e le istituzioni tra i soggetti le cui spese devono essere considerate ai fini del computo della percentuale del 50% di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, che identifica la soglia oltre la quale gli enti locali partecipanti non possono procedere ad assunzioni di personale. Inoltre, al fine di tenere conto che in alcuni casi aziende speciali e istituzioni (per ragioni intrinseche alla natura del servizio fornito) presentano un'alta incidenza di costi del lavoro, viene prevista la possibilitŕ di rivedere (con DPCM da adottare, d’intesa con la conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014) l’attuale percentuale del 50%.

L’articolo 76 del D.L. 112/2008 prevede il divieto per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale č pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento[140] della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle societŕ a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale (con esclusione, in ogni caso, delle societŕ quotate su mercati regolamentari), ovvero che svolgono attivitŕ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione prevede, poi, ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possano essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette societŕ.

 

Il comma 378 modifica alcune disposizioni giŕ vigenti che riguardano le societŕ in house sia sotto il profilo del patto di stabilitŕ sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze.

Tali disposizioni sono inserite nella disciplina degli ambiti territoriali e dei criteri organizzativi per lo svolgimento dei servizi pubblici locali contenuta nell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011.

 

L'espressione societŕ in house si riferisce al caso in cui - per usare un'efficace sintesi utilizzata dalla Corte costituzionale (sentenza 325 del 2010) - l’affidatario costituisca la longa manus di un ente pubblico che lo controlla pienamente e totalmente. Piů precisamente, ciň č possibile: a) quando l'ente pubblico svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) quando il soggetto affidatario «realizzi la parte piů importante della propria attivitŕ» con l'ente o con gli enti che la controllano. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 439 del 2008, ha fissato i parametri di rilievo costituzionale che deve rispettare la legislazione in tema di societŕ in house, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunitŕ europea in materia.

In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunitŕ europea (ex multiis, sentenza Stadt Halle dell'11 gennaio 2005, in causa C-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autoritŕ pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in house). Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve, perň, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza. In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autoritŕ pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite societŕ, attivitŕ di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). La giurisprudenza della Corte di giustizia – proprio al fine di assicurare il rispetto di tali regole e sul presupposto che il sistema dell'affidamento in house costituisca un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario – ha imposto l'osservanza di talune condizioni legittimanti l'attribuzione diretta della gestione di determinati servizi a soggetti “interni” alla compagine organizzativa dell'autoritŕ pubblica.

La materia dei servizi pubblici locali, nel corso della XVI legislatura, ha visto avvicendarsi diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimitŕ costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo piů, con provvedimenti d'urgenza.

L’ultimo atto di tale successione č costituito dall’art. 34, commi 20-25, del decreto-legge 179/2012, convertito dalla legge 221/2012 con modificazioni. Tali disposizioni hanno previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell’ente affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di affidamento prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. Specifiche disposizioni sono previste per gli affidamenti giŕ effettuati e tuttora in corso, che prevedono obblighi di conformazione e scadenze. Da tale disciplina sono espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali. E’ stato inoltre novellato l’art. 3 bis del decreto-legge 138/2011, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza.

Ulteriore fonte intervenuta nella materia, a fini di contenimento e controllo della spesa pubblica, č costituita dal decreto-legge 174/2012: l’art. 3 ha previsto che “i contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le societŕ controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietŕ strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societŕ medesime”; l’art. 1 ha stabilito che, in sede di controllo dei rendiconti delle regioni, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano che gli stessi rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in societŕ controllate e alle quali č affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivitŕ regionale e di servizi strumentali alla regione.

 

La modifica contenuta nella lettera a) sopprime la previsione dell’assoggettamento al patto di stabilitŕ delle societŕ in house e dispone l’assoggettamento delle stesse societŕ alla disciplina, contenuta nel provvedimento in esame, per la fattispecie di risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, intendendo per tale la differenza tra valore e costi della produzione (comma 371). Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie, i commi 372-375 che precedono prevedono effetti giuridici che vanno dall’obbligo di accantonamenti vincolati per le amministrazioni pubbliche partecipanti alla riduzione dei compensi per gli amministratori delle societŕ fino al rilievo sotto il profilo di giusta causa di revoca degli amministratori stessi.

Nello stesso tempo, come si č sopra illustrato, il comma 373 pone anche per le societŕ in house dal 2014 l’obbligo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicitŕ e di efficienza”. Tale criterio č destinato ad assumere una concreta valenza con la determinazione di parametri standard di costi e dei rendimenti, determinati: per i servizi pubblici locali nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche; per i servizi strumentali in base ai prezzi di mercato che costituiscono i parametri stessi.

 

Bisogna notare che, poiché la modifica prevista dalla lett. a) incide sul comma 5 dell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, limitatamente al primo periodo, viene soppresso solo in tale periodo il riferimento esplicito al patto di stabilitŕ, come vincolo per le societŕ in house, e alle relative modalitŕ di cui dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del D.L. 25 luglio 2008, n. 112[141].

L’art. 18, co. 2-bis, richiamato dalla disposizione vigente, prevede un decreto per definire le modalitŕ e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilitŕ interno delle societŕ a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara.

Poiché resta quindi inalterato il riferimento al patto di stabilitŕ nel secondo periodo, occorre valutare l’opportunitŕ di un coordinamento tra la disposizione che si intende introdurre e quella vigente che resta non modificata.

Non essendo modificato il secondo periodo, resta ferma la vigilanza sul rispetto del patto da parte dell’ente locale (o dell’ente di governo locale dell’ambito o del bacino). Va poi ricordato che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate devono essere rilevati mediante bilancio consolidato, prescrizione contenuta nell’articolo 147-quater del TUEL, (introdotta dell’art. 3, del D.L. 174/2012), per la quale si rinvia a quanto segnalato in relazione al precedente comma 372.

La disposizione contenuta nella lettera b) modifica il secondo periodo del comma 6 dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011 che prevede che, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le societŕ in house adottino provvedimenti che rispettino sia i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001[142] per il reclutamento, sia le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.

La modifica riguarda la soppressione del riferimento al rispetto di questa seconda categoria di disposizioni, sostituito con “i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18 comma 2-bis del decreto legge 112 del 2008”.

La formulazione letterale della disposizione deve essere modificata per consentirne un coerente inserimento nella vigente disposizione, sostituendo le parole “i vincoli” con le parole “dei vincoli”.

Il vigente testo dell'articolo 18 comma 2-bis del decreto legge 112 del 2008, non prevede un’autonoma fissazione di vincoli nella materia da parte degli enti locali, ma che i divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti dalla legge per le amministrazioni pubbliche controllanti si applichino anche alle societŕ a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara (primo periodo). Inoltre, tali societŕ adeguano le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze (secondo periodo).

 

Il comma 379 sopprime gli specifici vincoli cui sono assoggettate le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali dall’art. 114, comma 5 bis, del decreto legislativo 267/2000, recante il testo unico sugli enti locali, c.d. TUEL, in quanto esse vengono sottoposte alla nuova disciplina prevista dai commi 370-373 in caso di risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

 

In base all’articolo 114 del TUEL, l'azienda speciale č ente strumentale dell'ente locale dotato di personalitŕ giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione č organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

 

I vincoli in questione sono costituiti dall’assoggettamento al patto di stabilitŕ, dall’applicazione del c.d. codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 163/2006, nonché dalle disposizioni che, per gli enti locali, stabiliscono: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento di oneri contrattuali e di voci di natura retributiva o indennitaria e di consulenze, nonché obblighi e limiti a partecipazioni societarie.

Tale intervento soppressivo č connesso all’introduzione dei nuovi vincoli, previsti, dai comma 370 e seguenti, che conseguono al risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, intendendo per tale la differenza tra valore e costi della produzione. Infatti, qualora si verifichi tale fattispecie, in tali commi sono previsti effetti giuridici che vanno dall’obbligo di accantonamenti vincolati per gli enti locali, alla riduzione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione, per i quali il risultato o saldo negativo, alle condizioni specificate, costituisce giusta causa di revoca, fino alla liquidazione dello stesso soggetto, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Della disciplina prevista dal comma 5-bis dell'articolo 114 č mantenuto solo l’obbligo - connesso, nell’economia del vigente comma alla sottoposizione al patto di stabilitŕ - delle aziende speciali e delle istituzioni di iscriversi, e depositare i propri bilanci, al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. Viene meno la previsione dell’obbligo dell’Unioncamere di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

 

Il comma 5-bis dell’articolo 114 del TUEL č stato introdotto dal D.L. n. 1/2012 (art. 25, comma 2, lett. a) che escludeva espressamente dalla sua applicazione le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. Esso č stato successivamente novellato dall’art. 12, comma 4 del decreto-legge 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, riducendo la platea dei soggetti vincolati al Patto di stabilitŕ interno, escludendo le aziende speciali e gli enti che gestiscono servizi scolastici e per l’infanzia, confermando, invece, l’assoggettamento al Patto di stabilitŕ interno delle societŕ in house, delle aziende speciali e delle restanti istituzioni che non gestiscono i predetti servizi.

 

Occorre infine tenere presente che il comma 376 del provvedimento in esame, giŕ in precedenza illustrato, sottopone le aziende speciali e le istituzioni alle seguenti disposizioni del novellato comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n.112/2008:

§       disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (gli enti controllanti possono comunque escludere da tali vincoli, talune specifiche assunzioni di personale,quali quelle per gli enti che gestiscono servizi socio-assistenziale ed educativi);

§       disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria[143]. A tal fine, l’ente controllante emana un atto di indirizzo per la contrattazione di secondo livello, nel quale definisce anche le modalitŕ di corresponsione dell’indennitŕ di vacanza contrattuale (IVC).

 

In conseguenza delle disposizioni recate dai commi 373 e 374, nonché di quelle in materia di assunzioni contenute nei successivi commi 376 e 377 e di societŕ in house dei cui al comma 379, vengono abrogate, ai commi 380 e 381, le disposizioni che attualmente disciplinano la materia, vale a dire:

§       l’articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78/2010, che impone ai comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti di mettere in liquidazione entro il 30 settembre 2013 le societŕ partecipate, salvo alcune specifiche tipologie delle stesse;

§       l’articolo 4, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, nei quali si dispone lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o, in alternativa, la privatizzazione entro il 30 giugno dello stesso anno, di societŕ controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche: Deve trattarsi di societŕ che prestano servizi nei confronti della PA per oltre il 90 per cento del loro fatturato, con esclusione di alcuni tipi di societŕ (prestazione di servizi di interesse generale, funzioni di centrali di committenza ed altre): In mancanza dello scioglimento o privatizzazione, dal 1° gennaio 2014 le societŕ interessate non possono ricevere ulteriori affidamenti di servizi, né rinnovi di quelli in corso;

§       l’articolo 4, comma 3-sexies del medesimo decreto-legge n.95, che dispone che le amministrazioni pubbliche possano predisporre piani di ristrutturazione delle societŕ controllate, mediante la riorganizzazione in societŕ che rispondano alla legislazione comunitaria in house providing, vale a dire esclusivamente per le funzioni proprie degli enti locali;

§       i commi da 9 a 11 dello stesso articolo 4, che dispongono limitazioni delle assunzioni per societŕ pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento[144];

§       l’articolo 9, commi da 1 a 7, sempre del decreto-legge n.95, che prescrive a regioni province e comuni obblighi di soppressioni ovvero accorpamenti per enti, agenzie e organismi, comunque denominati, in modo da comportare una riduzione dei relativi oneri finanziari del 20 per cento.

Viene infine modificato il comma 4 del richiamato articolo 4, inserendo, in luogo della disposizione ivi attualmente prevista, riferita ai consigli di amministrazione “delle societŕ di cui al comma 1”, che č stata soppressa dal comma 381 in commento, la espressa individuazione delle societŕ oggetto del comma 4, vale a dire le societŕ controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni stesse superiore al 90 per cento del fatturato stesso.


 

Articolo 1, comma 382
(Intese con le province di Trento e Bolzano)

 

 

Il comma 382 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 670/1972 e successive modificazioni.

 

Il comma 1 dell’art. 80 attribuisce alle province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; con i commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla legge 191/2009, č stata prevista la facoltŕ delle province di istituire nuovi tributi locali e, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, di modificare aliquote e modalitŕ di riscossione e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale; inoltre le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l’istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalitŕ provvedono le province individuando criteri, modalitŕ e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

La legge 191/2009, con l’articolo 2, commi 106-125, ha adeguato l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietŕ stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Le disposizioni, in conformitŕ a quanto dispone l’articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (citato DPR 670/1972), formalizzano l’accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009.

Come espressamente previsto dal comma 106 dell’art. 2 della legge 191/2009, la disciplina introdotta costituisce modifica dell’ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell’articolo 104 dello statuto di autonomia, che prevede espressamente la possibilitŕ di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell’articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo ‘accordo’ – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

 

La disposizione in esame non stabilisce un termine entro il quale promuovere l’intesa, né indica specifici temi della revisione delle competenze di finanza locale oggetto dell’intesa, che, quindi, puň avere carattere generale.

 

 

Occorre notare che se il comma in esame prevede la promozione di un’intesa per la revisione delle competenze di finanza locale delle province di Trento e Bolzano, d’altro canto, invece, i commi da 342 a 344 novellano l’art. 80 dello statuto di autonomia (D.P.R. 670/1972) nonché l'art. 117 della legge 191/2009, rendendo cosě necessario un coordinamento del testo del provvedimento.


 

Articolo 1, comma 383
(Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali)

 

 

Il comma 383 modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge.

A tal fine č modificata la disciplina recata dall'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, come riformulato dall’articolo 3, comma 1, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203 del 2008).

 

La questione inerente la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali č sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni, province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento. Gli enti (non solo quelli territoriali, in quanto il fenomeno ha avuto incidenza anche presso le amministrazioni centrali) hanno fatto ricorso a tale categoria di strumenti finanziari per gestire l’esposizione ai rischi di mercato o di credito che l’ente stesso assume in relazione alla propria attivitŕ. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attivitŕ sottostante (chiamata underlying asset). Le attivitŕ sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come, ad esempio, il caffč, il cacao, l’oro, il petrolio, etc.).

Il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (articolo 1, commi 2 e 3) , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), fa una prima, ma non esaustiva elencazione delle forme in cui si possono presentare tali strumenti. La pratica internazionale ha tuttavia consentito lo sviluppo di numerose tipologie di contratti, ulteriori a quanto codificato dalla legge, che si possono ritenere appartenenti alla categoria dei derivati.

La particolare complessitŕ di tali strumenti implica un elevato profilo di rischio collegato alla loro sottoscrizione.

La vigente disciplina dell’utilizzo di strumenti derivati da parte degli enti territoriali

L’attenzione del legislatore alla problematica si č concretata – in particolar modo a cavallo tra la XV e la XVI legislatura – in una progressiva limitazione dell’accesso a tali strumenti. Come anche rilevato dalla Corte dei conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 , numerosi enti territoriali, specie di grandi dimensioni, a partire dal 1996 (in virtů della legge 539 del 1995 che consentiva agli enti di effettuare operazioni di swap sui tassi di cambio) hanno iniziato a far ricorso a questo strumento per le suindicate finalitŕ.

Le leggi finanziarie 2007 (legge 29 dicembre 2006, n. 296) e 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) hanno, rispettivamente, limitato l’utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza. La materia č stata da ultimo disciplinata dalla legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 3, che ha riscritto l'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008, oggetto di modifica delle norme in esame), con lo scopo di contenere l’indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali. In particolare č stato disposto il divieto, per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino alla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, cui č stata demandata l’individuazione della tipologia dei contratti su derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali. Le norme dispongono la nullitŕ dei contratti emessi in violazione delle norme del suddetto regolamento o privi di un’attestazione scritta dell’ente, nella quale si dichiari di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. La nullitŕ č di tipo relativo, in quanto puň essere fatta valere solo dall’ente stesso. Le norme hanno previsto stringenti requisiti di forma del contratto (ad esempio, esso deve recare tutte le informazioni in lingua italiana), che deve avere un contenuto tipico. Alle Regioni e agli enti locali č stato fatto obbligo di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Sono stati inoltre accentuati i controlli della Corte dei Conti e vengono ampiamente estesi gli obblighi informativi e di trasparenza.

Il regolamento del MEF previsto dalla finanziaria 2009 in materia di contratti derivati stipulati da Regioni ed enti locali non č stato adottato.

E’ stata comunque prevista una deroga a tale disciplina per i territori dell’Abruzzo colpiti dagli eventi calamitosi dell’aprile 2009. In particolare, il decreto-legge “Abruzzo” (articolo 4, comma 8 del 28 aprile 2009, n. 39) con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, ha autorizzato la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni colpiti dal sisma a rinegoziare con la controparte i prestiti, in qualsiasi forma contratti, in essere al 28 aprile 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge); si veda il tema relativo al terremoto in Abruzzo . La durata di ogni singolo prestito puň essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

Il decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78 (articolo 17, comma 32) ha autorizzato le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilitŕ delle rispettive posizioni finanziarie.

Le modifiche apportate dalle norme in esame

Occorre preliminarmente ricordare che la lettera f) del comma in esame abroga il comma 6 dell’articolo 62 citato, ai sensi del quale il divieto di stipula di contratti su derivati era previsto solo fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme primarie e, comunque, fino al 25 giugno 2009.

 

A tale abrogazione č correlata la modifica di cui alla lettera b) del comma in commento, che sostituisce interamente il comma 3 di detto articolo 62; si vieta dunque in via permanente agli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, come definiti dal citato articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998). Si fa inoltre divieto di rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate.

 

La lettera a) del comma in esame modifica il comma 2 dell’articolo 62 precisando che gli enti territoriali hanno il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivitŕ in valuta estera, con lo scopo di evitare rischi connessi al cambio.

Permane il divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

 

Come giŕ visto supra, la vigente formulazione del comma 3 rimette a un regolamento l’individuazione dei contratti su derivati la cui stipula č consentita agli enti territoriali, nonché del loro contenuto. Tale decreto non risulta emanato.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 62 (aggiunto dalla lettera c), che introduce anche i commi 3-ter e 3-quater) prevede alcune deroghe al divieto di stipula predetto.

Gli enti dunque potranno:

§      estinguere totalmente, in via anticipata, i contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

§      stipulare “novazioni soggettive”, riassegnando i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, senza modifiche ai termini e alle condizioni finanziarie del contratto;

§      ristrutturare il contratto derivato, come conseguenza di modifica della passivitŕ alla quale il medesimo contratto č riferito, ma solo nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa, con la finalitŕ di mantenere la corrispondenza tra la passivitŕ rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

§      acquistare contratti di finanziamento con cd. cap (strumenti contrattuali volti a proteggere dall’eccessivo aumento dei tassi) da parte dell’ente.

 

Inoltre, sono esclusi dal divieto sia la cancellazione di clausole di risoluzione anticipata, sia l’eliminazione di componenti opzionali (diverse dall’opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti) mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del saldo (commi 3-ter e 3-quater).

 

La novella al comma 4 (lettera d)) reca una disposizione di coordinamento: i vigenti obblighi dei soggetti competenti alla sottoscrizione per conto dell’ente, consistenti nell’attestazione per iscritto di essere a conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto medesimo e delle variazioni nelle modalitŕ di copertura dell’indebitamento, sono riferiti alle ipotesi di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, ovvero alle eccezioni al divieto di sottoscrizione di contratti su strumenti derivati.

 

Anche le modifiche del comma 5, per opera della lettera e) del comma in esame, sono conseguenti alla nuova disciplina: si prevede infatti che la nullitŕ relativa dei contratti riguardi i contratti relativi a derivati, ovvero di finanziamento con cap, se sottoscritti in violazione delle norme sopra ricordate.

 

La lettera g) apporta modifiche di coordinamento al comma 10.


 

Articolo 1, comma 384
(Compensazione crediti d’imposta)

 

 

Il comma 384 intende condizionare all’apposizione di apposito visto di conformitŕ, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP (disciplinata all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

 

La norma ricalca quanto giŕ previsto in ambito IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 7) del decreto-legge n. 78 del 2009, che condiziona l’utilizzo in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, all'obbligo di richiedere l'apposizione di apposito visto di conformitŕ (di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, diretto ad attestare l’esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 199, al comma 1, reca il principio generale secondo cui i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Piů in dettaglio, il comma in esame prevede che i contribuenti utilizzano in compensazione i crediti relativi all’imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, siano obbligate a richiedere l'apposizione del giŕ citato visto di conformitŕ relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

In luogo del visto di conformitŕ č ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una societŕ di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della societŕ (di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del1988), riguarda:

a)   la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b)   la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 39, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si tratta di una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro; in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, č disposta in una prima fase la sospensione dalla facoltŕ di rilasciare il visto di conformitŕ e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, č disposta l'inibizione dalla facoltŕ di rilasciare il visto di conformitŕ e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

 

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, č effettuata una apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.


 

Articolo 1, commi 385 e 386
(Riordino agevolazioni tributarie)

 

 

I commi da 385 a 389 recano disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta.

 

I commi 385 e 386 prevedono che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR č ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

 

Si segnala che tale disposizione va messa in relazione a quanto previsto dal comma 288. Tale norma stabilisce che qualora non siano assicurati maggiori entrate ovvero risparmi di spesa di pari importo mediante interventi di revisione della spesa pubblica, con D.P.C.M. da adottare entro il 15 gennaio 2015 sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine di assicurare maggiori entrate per 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi di euro per il 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Occorrerebbe in particolare valutare se la sovrapposizione delle due norme, che incidono sulle medesime detrazioni di spesa, sia in grado di assicurare i risparmi stimati.

 

Piů in dettaglio, il comma 385 prevede l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate per:

§      488,4 milioni di euro per l’anno 2014;

§      772,8 milioni di euro per l’anno 2015;

§      564,7 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

Si ricorda che l'articolo 15 del TUIR reca l'elenco degli oneri sostenuti dal contribuente per i quali č prevista una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento. Si tratta in particolare di:

§      interessi passivi e relativi oneri accessori su mutui agrari o mutui per l'acquisto dell'unitŕ immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi inclusi i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare;

§      spese sanitarie e veterinarie, spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, nonché spese funebri;

§      spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;

§      premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invaliditŕ permanente;

§      spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

§      erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni di promozione sociale societŕ e associazioni sportive dilettantistiche nonché fondazioni, associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, partiti e movimenti politici (nella misura del 26 per cento a decorrere dal 2014);

§      canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.

 

I provvedimenti normativi possono emanati anche in deroga all’articolo 3 della statuto del contribuente, concernente l'irretroattivitŕ delle disposizioni tributarie.

 

L’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

 

Qualora entro il 31 gennaio 2014 non siano adottati i provvedimenti di razionalizzazione, il comma 386 prevede che la misura della detrazione prevista dal citato articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta:

§      al 18 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;

§      al 17 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Tale disposizione - come la precedente derogatoria rispetto al principio di irretroattivitŕ delle disposizioni tributarie - si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilitŕ dall’imposta lorda č riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del TUIR.

 

Al fine di chiarire la portata di tale ultima disposizione, occorrerebbe individuare con certezza le detrazioni “riconducibili” al comma 1 dell’articolo 15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo.


 

Articolo 1, commi 387-390
(Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta)

 

 

I commi dal 387 al 390 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta. Le norme prevedono che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 (che si allega di seguito), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l’anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. Dall’attuazione di tali norme devono derivare effetti positivi sul saldo netto da finanziare (214 milioni di euro per il 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dal 2015) e su fabbisogno e indebitamento netto (87 milioni di euro per il 2014 e a 197 milioni di euro a decorrere dal 2015). Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull’andamento della fruizione dei predetti crediti d’imposta e ridetermina le percentuali di fruizione qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati.

 

In particolare, il comma 387 prevede l'emanazione - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - di un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in cui per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 (allegato al testo in esame) sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta,

 

La definizione delle percentuali di fruizione - adottata anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all’effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti - deve essere tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

§      a 214 milioni di euro per l’anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare;

§      a 87 milioni di euro per l’anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti individuati sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a seguito dell’adozione del predetto DPCM (comma 388).

 

Nel corso dell’esame al Senato č stato aggiunto il comma 389 con il quale č stata esclusa, per l’anno 2014, la riduzione dello stanziamento per il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

 

Il comma 390 prescrive infine il monitoraggio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sull’andamento della fruizione dei crediti d’imposta citati.

Qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma, si procede (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze) a rideterminare le percentuali di fruizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Articolo 1, comma 391
(Aumento imposta di bollo su conto titoli)

 

 

Il comma 391 incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

 

Piů in dettaglio, il comma 391 modifica il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), al fine di incrementare l'aliquota dell’imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

La tariffa, attualmente pari all'1,5 per mille, viene pertanto fissata nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014.

 

Si ricorda che il comma 2-ter citato, introdotto dall'articolo 23, comma 7, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, č stato successivamente sostituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Tale disposizione assoggetta ad imposta le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Successivamente l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 16 del 2012 č intervenuto al fine di assoggettare all’imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

 

Si ricorda altresě che, ai sensi della disciplina vigente, gli atti suddetti sono soggetti ad imposta proporzionale dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

L'imposta non č dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari; č dovuta per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso).

 

La nota 3-ter precisa che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta č comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta č rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. L’imposta č dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente č soggetto diverso da persona fisica. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta č calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed č dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

 

Per effetto dell’aumento previsto dalla norma in esame, per gli anni dal 2014 in poi troverŕ applicazione la nuova misura del 2 per mille. La norma aumenta il peso della fiscalitŕ sugli investitori, limitatamente peraltro a quelli che posseggono consistenze superiori alla soglia di €17.100 euro, al di sotto della quale l’onere resta quello fisso di €34,20.


 

Articolo 1, comma 392
(Aumento IVAFE)

 

 

Il comma 392, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta sul valore delle attivitŕ finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE).

 

Piů in dettaglio, il comma 392 modifica il comma 20 dell’articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, al fine di incrementare, a decorrere dal 2014, l'imposta sul valore delle attivitŕ finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE). La tariffa, attualmente pari all'1,5 per mille, viene pertanto fissata nella misura del 2 per mille a decorrere dal 2014.

Tale comma, inserito nel corso dell’esame al Senato, armonizza l’aliquota dell’IVAFE all’incremento disposto dal precedente comma 391 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il coordinamento si č reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale piů appetibile all’estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall’Italia.

 

IVAFE

Il D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto l’imposta sul valore delle attivitŕ finanziarie detenute all’estero (IVAFE), disciplinata dai commi da 18 a 21 dell’articolo 19. Dalla formulazione delle norme introdotte, tale forma di tassazione sembra riferirsi al solo valore delle attivitŕ finanziarie, non colpendo dunque i dividendi percepiti in virtů del loro possesso, né le plusvalenze realizzate dalla loro cessione ma aggiungendosi a tali forme di prelievo, ove applicabili.

Base imponibile č il valore di mercato delle attivitŕ finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall’imposta si deduce, per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attivitŕ finanziarie. Per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso la normativa rimanda alla disciplina in materia di IRPEF.

La legge di stabilitŕ per il 2013 (L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 518-519) ha previsto il differimento dell'istituzione dell'IVAFE dal 2011 al 2012; i versamenti giŕ effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012.


Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

E’ ancora all’esame delle Istituzioni dell’UE la proposta di modifica della direttiva della direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (COM(2008)727), presentata dalla Commissione europea il 13 novembre 2008 il 13 novembre 2008.

La proposta mira ad estendere il campo di applicazione della direttiva, basato sullo scambio automatico di informazioni, per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti.

Tale proposta č strettamente connessa al negoziato in corso tra la Commissione europea e alcuni Stati terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco) per la revisione degli accordi in materia di tassazione dei redditi da risparmio, al fine di introdurre - anche in questi accordi - il principio dello scambio automatico delle informazioni.

Il Parlamento europeo, che su questa materia viene solo consultato, si č giŕ espresso favorevolmente il 24 aprile 2009. Il negoziato in seno al Consiglio dell’UE č tuttora bloccato a causa dell’opposizione, in particolare, dei Governi di Lussemburgo e Austria, che sono contrari a qualsiasi ipotesi di attenuazione del segreto bancario e subordinano l’adozione di una normativa comune a livello UE alla stipula di accordi di contenuto analogo con i sopra citati Stati terzi, che attualmente contendono loro il primato di sedi privilegiate per il deposito dei redditi da risparmio.


 

Articolo 1, comma 393
(Soppressione di crediti di imposta e di agevolazioni fiscali)

 

 

Il comma 393, inserito al Senato, dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, dei seguenti crediti di imposta ed agevolazioni fiscali:

§      la possibilitŕ, per le imprese residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intraprendano in Italia nuove attivitŕ economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché per i loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, di applicazione, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea (lettera a));

L’articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010 (qui abrogato) consente alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attivitŕ economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di applicare, in luogo del regime tributario italiano, una diversa normativa fiscale scelta fra quelle esistenti all’interno della Unione per un periodo pari a tre anni. A tal fine, le imprese devono interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. L'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003 (ruling internazionale) prevede che le imprese con attivitŕ internazionale abbiano accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

Il ruling fiscale č una pratica che permette di negoziare e concludere con l’Amministrazione fiscale accordi preliminari che fissano il regime impositivo o il metodo di calcolo della base imponibile da applicare in una data situazione. Questo enunciato generale puň applicarsi ad accordi che coprono situazioni interne al singolo Stato oppure estendersi a fattispecie transnazionali. La procedura prevista dal citato art. 8 si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo č stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autoritŕ fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. La richiesta di ruling č presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attivitŕ internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalitŕ operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente. Il regime fiscale che l’impresa sceglie di sostituire con quello estero č quello riferito alla “normativa tributaria statale italiana”; in altre parole, la disciplina estera non si intende alternativa anche ai tributi diversi da quelli erariali.

§      alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura (lettere b) e c));

Ai sensi dell’articolo 1, comma 368, della legge n. 266 del 2005, che viene ora abrogato, i distretti produttivi possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entitŕ delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. Tale disciplina č stata successivamente estesa alle reti di imprese e alle dall’articolo 6-bis, del decreto legge n. 112/2008. Ulteriori norme erano state introdotte dall’articolo 3, commi 1-4, del decreto-legge n. 5 del 2009, anch’esso qui abrogato.

Restano invece confermate le agevolazioni amministrative e finanziarie.

§      il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (lettera d));

L’articolo 5 della legge n. 449 del 1997, anch’esso abrogato dalle norme in commento, aveva concesso alle piccole e medie imprese, al fine di potenziarne l'attivitŕ di ricerca anche avviando nuovi progetti, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per ogni nuova assunzione a tempo pieno, nonché per ogni nuovo contratto per attivitŕ di ricerca commissionata ad universitŕ, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca.

§      le esclusioni dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) per talune plusvalenze (lettera e)).

I commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 68 del TUIR (qui abrogati) escludono le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societŕ costituite da non piů di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti relativi alle medesime societŕ, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, dalla formazione del reddito imponibile qualora, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societŕ che svolgono la medesima attivitŕ, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale, sempreché si tratti di societŕ costituite da non piů di tre anni.


 

Articolo 1, commi 394 e 395
(Servizi di pagamento)

 

 

I commi 394 e 395, introdotti durante l’esame del provvedimento al Senato, intendono consentire il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro.

 

Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 č stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle . Si tratta della cd direttiva PSD (Payment Services Directive), la cui delega al recepimento č recata dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). In ambito UE č stata infatti istituita la SEPA, ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con strumenti diversi dal contante, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi.

Il menzionato D.Lgs. n. 11/2010 (successivamente modificato nel tempo), apportando sostanziali modifiche al Testo Unico Bancario – TUB (di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, cui č stato aggiunto il Titolo V-ter), ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura degli Istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento e la cui disciplina č contenuta nei Titoli V-bis e Titolo V-ter del TUB.

 

Occorre ricordare che l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 11 del 2010 definisce servizi di pagamento le seguenti attivitŕ:

§      servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

§      servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

§      esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

§      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

§      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

§      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

§      esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

§      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

§      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

§      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

§      emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

§      rimessa di denaro;

§      esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

 

La lettera l) del comma 1 definisce “conto di pagamento” un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piů utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento.

 

Si tratta in sostanza di attivitŕ riferibili al tradizionale servizio di conto corrente bancario. Il riferimento ai “conti di pagamento consente di applicare tali norme anche ai prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi.

 

Il comma 394 dispone che, fermo restando il rapporto di conto istituito presso l’originario prestatore di servizi di pagamento, il cliente potrŕ trasferire il servizio di pagamento presso un diverso prestatore.

 

Il trasferimento avverrŕ, senza spese aggiuntive, utilizzando i comuni protocolli tecnici interbancari italiani.

 

Si precisa che al trasferimento dei servizi consegue il subentro, da parte del prestatore di servizi di pagamento di destinazione, nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente.

Si prescrive che detto trasferimento si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

 

In materia di “portabilitŕ” dei rapporti bancari, la ratio delle disposizioni in commento sembra ricalcare quanto giŕ previsto per i mutui dal vigente articolo 120-quater del TUB, che consente al debitore di esercitare la facoltŕ di surrogazione del mutui anche se il credito non č esigibile o se č stato pattuito un termine a favore del creditore.

Rispetto alle norme in esame, la surrogazione implica il trasferimento del contratto, di finanziamento alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Al cliente non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalitŕ connesse alle operazioni di surrogazione. Resta salva la possibilitŕ del finanziatore originario e del debitore di rinegoziare il finanziamento in essere, senza spese, mediante scrittura privata anche non autenticata. Inoltre, č espressamente prevista la sanzione della nullitŕ di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltŕ di surrogazione. Si tratta di una nullitŕ relativa, che non si estende – per espressa previsione di legge – al contratto.

Il D. L. 78/2009 (articolo 2, comma 3; il relativo contenuto č stato trasfuso nel comma 7 dell’articolo 120-quater del Testo Unico Bancario) ha altresě introdotto la possibilitŕ di risarcimento del danno da ritardo per il caso di intempestivo perfezionamento della surrogazione.

 

Il comma 395 demanda a uno o piů decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilitŕ, delle modalitŕ e dei termini di attuazione delle norme cosě introdotte.

La norma in esame prescrive che l’attuazione avvenga “in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento".

 

Si osserva in proposito che la norma in esame sembra piuttosto fare riferimento alla proposta di direttiva COM (2013) 266, che ha per oggetto tre settori: la comparabilitŕ delle spese dei conti di pagamento, al fine di rendere piů facile per i consumatori confrontare le spese applicate ai conti di pagamento dalle banche e da altri prestatori di servizi di pagamento nell’UE; il trasferimento del conto di pagamento, con lo scopo di istituire una procedura semplice e rapida per i consumatori che desiderano trasferire il proprio conto di pagamento da una banca a un’altra banca o a un altro prestatore di servizi di pagamento; l’accesso ai conti di pagamento, per consentire ai consumatori dell’UE di aprire un conto di pagamento senza avere la residenza nel paese in cui č situato il prestatore di servizi di pagamento.

 

In particolare la proposta prevede che, ove consumatore chieda di trasferire totalmente o parzialmente ad un altro conto gli ordini di pagamento ricorrenti (quali bonifici o addebiti diretti) presenti sul suo conto, i prestatori di servizi di pagamento debbano occuparsi di tutte le fasi del trasferimento. Ai clienti verrebbe consentito anche di chiedere il trasferimento del saldo restante sul vecchio conto e la sua chiusura. Le procedure dovranno essere completarle entro 15 giorni (30 se il trasferimento avviene tra prestatori situati in paesi diversi dell’UE), con gratuitŕ del servizio deve essere gratuito. Infine, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a fornire ai consumatori informazioni adeguate sul loro diritto di trasferire il conto bancario e sulla relativa procedura.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

L'8 maggio 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per facilitare l'accesso a un conto di pagamento di base (COM(2013)266). In particolare, la proposta interviene in tre ambiti:

§      accesso ai conti di pagamento: gli Stati membri dovrebbero assicurare che almeno un prestatore di servizi di pagamento offra conti di pagamento con caratteristiche di base, comprendenti servizi quali i prelievi, i bonifici bancari e una carta di debito;

§      trasparenza delle spese dei conti di pagamento: tutti i prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori un documento informativo che elenca i principali servizi prestati e le spese applicate per ciascuno di essi. Inoltre, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere creato un sito internet che consenta di confrontare i costi e le condizioni dei conti di pagamento offerti sul mercato;

§      trasferimento del conto di pagamento: qualora il consumatore chieda di trasferire totalmente o parzialmente ad un altro conto gli ordini di pagamento ricorrenti (quali bonifici o addebiti diretti), i prestatori di servizi di pagamento devono occuparsi di tutte le fasi del trasferimento, completando la procedura entro 15 giorni (30 se il trasferimento avviene tra prestatori situati in paesi diversi dell'UE) e prestando il servizio gratuitamente.

La proposta di direttiva segue la procedura legislativa ordinaria (giŕ procedura di codecisione): l’esame in plenaria del Parlamento europeo č previsto per la sessione dell’11 dicembre 2013.

Sempre in tema di servizi di pagamento, si segnala che il 24 luglio 2013 la Commissione europea ha presentato le seguenti due proposte :

§      una proposta di direttiva (COM(2013)547) che abroga la direttiva vigente in materia di servizi di pagamento (la direttiva 2007/64/CE) e modifica le direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE. L’obiettivo principale č quello di rendere piů sicuro l'impiego di servizi di pagamento via internet e migliorare la tutela dei consumatori in caso di frode o abusi;

§      una proposta di regolamento relativa alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta (COM(2013)550), che introduce massimali per le commissioni applicate ai consumatori sulle operazioni effettuate con carte di debito e di credito, pari rispettivamente allo 0,2% e allo 0,3%.

Entrambe le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria (giŕ procedura di codecisione): la prima lettura del Parlamento europeo č attesa per la sessione del 2 aprile 2014.


 

Articolo 1, commi 396-399
(Rimborsi indebiti di imposta)

 

 

I commi da 396 a 399 prevedono lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta. Il controllo viene effettuato prima dell’erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate.

 

Piů in dettaglio, il comma 396 stabilisce che - al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale - l’Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione (se successiva).

 

Il D.M. n. 164 del 1999 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) disciplina all'articolo 16 l'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti che, ai sensi del comma 1, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative.

L'articolo 17, concernente l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, prevede al comma 1 che questi ultimi trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione e consegnino le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

La disposizione si applica nell'ambito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 n. 69 del 2013 (norma con cui č stata estesa la possibilitŕ di ricorrere ai CAF anche a quei soggetti che nell’anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell’anno successivo, non risultando piů tali, non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF).

 

Ai sensi del comma 397, il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle entrate. La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo.

 

Si osserva che la norma non prevede un termine certo di erogazione del rimborso.

 

Si ricorda al riguardo la disciplina vigente (articolo 19 del D.M. n. 164 del 1999) prevede che le somme risultanti a credito sono rimborsate da CAF e sostituti d'imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

 

In sostanza per le dichiarazioni che prevedono un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il rimborso non viene piů effettuato dal CAF nel mese di luglio, ma viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate entro un termine massimo di sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno).

 

Il comma 398 rimanda, per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

Infine il comma 399 prevede l'applicazione di tali disposizioni alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.


 

Articolo 1, comma 400
(Proroga contributo di solidarietŕ sulla parte eccedente
il reddito complessivo di 300.000 euro)

 

 

Il comma 400, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietŕ del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011.

 

Il comma 2 dell'articolo 2 citato ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietŕ sul reddito complessivo determinato a fini IRPEF ai sensi dell’articolo 8 del TUIR di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, pari al 3 per cento della parte eccedente il predetto importo.

 

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite di 300.000 euro concorrono anche i redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici di cui, rispettivamente, all’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 e all’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, ancorché al lordo delle riduzioni e del contributo perequativo ivi previsti.

Ai fini del superamento della soglia, i redditi dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici giŕ assoggettati a riduzione ai sensi del D.L. 78/2010 e del D.L. 98/2011 sono valutati nel computo al lordo delle riduzioni. Tuttavia, le norme in esame precisano che il contributo di solidarietŕ in commento non colpisce la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione giŕ soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte dei redditi avente natura diversa. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietŕ, le disposizioni rimandano alle vigenti norme in materia di imposte sui redditi.

 

Si rammenta che con il D.M. 21 novembre 2011 sono state individuate le modalitŕ tecniche di attuazione delle disposizioni recate dal comma citato.

Un analogo contributo di solidarietŕ era stato introdotto, in una prima fase, dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, il quale aveva previsto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, una decurtazione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti (anche di qualifica dirigenziale) delle amministrazioni pubbliche. Tale taglio colpiva le retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi, con decurtazione del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, fino a 150.000 euro; per le retribuzioni superiori a 150.000 euro lordi, era prevista un’ulteriore decurtazione del 10 per cento (per la parte eccedente il citato ammontare di 150.000 euro). Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012 ha dichiarato illegittima la richiamata disciplina, in quanto ha riconosciuto che essa ha introdotto un vero e proprio prelievo tributario risultante in una imposta speciale nei confronti dei soli pubblici dipendenti. Come tale, la disposizione appare in contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost. e, in particolare, col principio della paritŕ di prelievo a paritŕ di presupposto d'imposta economicamente rilevante.

 

La norma in esame specifica che - ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro - rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325 del testo in esame (soggetti al contributo di solidarietŕ per il periodo 2014-2016), fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietŕ ex articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 non č dovuto.


 

Articolo 1, commi 401-407
(Imposta di bollo forfetaria sulle istanze
trasmesse per via telematica)

 

 

I commi da 401 a 406 apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro č dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Il comma 407 riguarda gli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo č versata con modalitŕ virtuali: ai fini della dichiarazione di tali atti dovrŕ essere utilizzato un modello conforme a quello approvato con Provvedimento direttoriale.

 

Piů in dettaglio, il comma 401 interviene sull'articolo 3 della richiamata tariffa inserendovi un comma 1-bis, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunitŕ montane e delle unitŕ sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Il successivo comma 402 inserisce nella tariffa la nota 5 all’articolo 3, che precisa come l'imposta sia č dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

 

Analogamente il comma 403 interviene sull'articolo 4 della tariffa, inserendovi il comma 1-quater, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunitŕ montane e delle unita sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Il correlato comma 404 (che inserisce nella tariffa, dopo la nota 1-quater, la nota 5) precisa che anche in tal caso l'imposta č dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

 

Si evidenzia che nell'articolo 4 della tariffa non č presente una nota 1-quater.

 

Il comma 405 conseguentemente abroga l’articolo 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalitŕ per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

 

Infine, il comma 406 rimanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate - d’intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - per l'individuazione delle modalitŕ per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta su istanze e relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

 

Il comma 407 dell'articolo 18 novella l’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 modificando in particolare la disciplina del pagamento virtuale dell’imposta di bollo.

Il comma 5 dell'articolo citato prevede attualmente che il contribuente debba presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

La norma in esame specifica anzitutto che la predetta dichiarazione deve recare anche l'indicazione degli altri elementi utili ai fini della liquidazione dell’imposta. In secondo luogo viene introdotto l'obbligo di redigere detta dichiarazione, a pena di nullitŕ, su un modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La norma non individua alcun termine entro cui provvedere all’emanazione del provvedimento.


 

Articolo 1, commi 408 e 409
(Contributo unificato nel processo tributario)

 

 

Il comma 408 modifica la disciplina del contributo unificato nellambito del processo tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

 

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a) vengono chiarite con specifico riferimento all'ambito del processo tributario le modalitŕ di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso piů atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

 

Con la modifica di cui alle lettera b) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalitŕ informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.

La lettera c), in particolare, precisa che tale esenzione dai diritti di copia riguarda anche il processo tributario telematico

In tal modo - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - si intenderebbe dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre piů ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.


 

Articolo 1, commi 410-415
(Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami per l'avvocatura e ai concorsi per notariato e magistratura ordinaria)

 

 

I commi da 410 a 415 introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario. La determinazione delle modalitŕ di versamento del contributo č demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornata ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo.

 

In particolare, il comma 410 aggiunge due commi all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, disponendo che le spese per la sessione d’esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico dei candidati, nella misura forfetaria di 50 euro per ciascun candidato. La somma dovrŕ essere versata all’atto della presentazione della domanda.

 

Il successivo comma 411 interviene sull'articolo 5 della legge n. 1003 del 1936[145], recante norme per l’iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, stabilendo che le spese per la sessione d’esame sono poste a carico degli aspiranti, nella misura forfetaria di 75 euro, anche in questo caso da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

 

Il comma 412 modifica invece l'articolo 1 della legge n. 358 del 1970[146], in tema di ammissione al concorso per l'esame per la nomina a notaio, disponendo che gli aspiranti debbano versare, al momento della presentazione della domanda, 50 euro ciascuno.

 

Il comma 413 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in ordine alle modalitŕ di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico dei candidati, che dovranno versare all’atto della presentazione della domanda 50 euro ciascuno.

 

Tutte e quattro le novelle precisano che:

§      la somma andrŕ versata al momento della presentazione della domanda in base a modalitŕ che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze);

§      l'importo del contributo dovrŕ essere aggiornato ogni tre anni in base all’inflazione.

 

Inoltre, i commi 414 e 415 precisano che i contributi non sono dovuti finché non viene emanato il decreto ministeriale attuativo: la partecipazione alle spese dovrŕ dunque essere corrisposta per le sessioni d’esame (professione forense) ed i concorsi (notariato e magistratura) banditi successivamente al decreto che definirŕ le modalitŕ di versamento.


 

Articolo 1, commi 416 e 417
(Riduzione di compensi per spese di giustizia)

 

 

I commi 416 e 417 apportano modifiche al D.P.R. 115 del 2002, Testo Unico sulle spese di giustizia.

La prima novitŕ, prevista dal comma 416, riguarda l’articolo 30 del DPR che attualmente stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennitŕ di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di 8 euro (eccetto che nei giudizi di lavoro).

La novella all’art. 30 aumenta tale anticipazione forfetaria da 8 a 27 euro (lett. a).

Il diritto forfettizzato viene riscosso con le medesime modalitŕ con cui viene assolto il contributo unificato, e cioč con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi). Secondo la Relazione tecnica di accompagnamento - considerando che i procedimenti su cui si pagherebbe il diritto forfettizzato sarebbero 2.300.00 su base annua - la previsione di maggior gettito derivante dall’aumento da 8 a 27 euro del diritto stesso dovrebbe essere quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all’assunzione - oggetto della previsione di cui all’art. 1 comma 181 del d.d.l. in esame - del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unitŕ.

La Relazione tecnica rileva altresě che - considerato che il contingente di personale, per il quale risulta giŕ autorizzata l’assunzione secondo le disposizioni vigenti in tema di turn over e la cui copertura č prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, risulta pari a 23 unitŕ (pari al 20 per cento delle unitŕ di personale che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013) - la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unitŕ (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali). I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base delle predette 331 unitŕ, e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per lanno 2014, ad euro 25,26 milioni per lanno 2015 e ad euro 31,19 milioni per lanno 2016. La Relazione contiene anche una proiezione decennale dell'evoluzione del trattamento stipendiali dei nuovi magistrati di cui verrŕ disposta l'assunzione.

Una seconda modifica (lett. b) introdotta dal comma 416 aggiunge un nuovo articolo (art. 106-bis) al TU spese di giustizia con cui č previsto che – nel gratuito patrocinio - per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al beneficio, gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autoritŕ giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del testo unico (art. 83 e 104, TU).

Attraverso l’abbattimento di un terzo dei compensi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, secondo la Relazione tecnica di accompagnamento, dovrebbe essere possibile conseguire un risparmio annuo di circa euro 10 milioni sul capitolo delle spese di giustizia (Cap. 1360) del Ministero della giustizia.

 

Il comma 417 prevede una disciplina transitoria secondo cui:

§      l’aumento da 8 a 27 euro del diritto forfetizzato di cui al comma 416, lettera a), si applica ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame;

§      la riduzione dei compensi di cui al comma 416, lett. b) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge in esame.


 

Articolo 1, commi 418 e 419
(Agevolazioni per la piccola proprietŕ contadina)

 

 

Il comma 418 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietŕ contadina giŕ soppresse dal D.Lgs. n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metŕ.

 

Il comma 419 integra l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

 

Piů in dettaglio, il comma 418 modifica l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), con il quale č stata dettata la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In sintesi, il comma 1 dell'articolo 10 (intervenendo sull’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi nella misura fissa del 9 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietŕ di beni immobili in genere e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilitŕ e ai trasferimenti coattivi. Se il trasferimento ha per oggetto la prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota č del 2 per cento. Il comma 2 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non puň, comunque, essere inferiore a 1.000 euro.

Il comma 4 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

 

Il comma 418 in esame, modificando il comma 4 dell'articolo 10 citato, eccettua dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le disposizioni recate dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte le agevolazioni per la piccola proprietŕ contadina.

 

Il comma 4-bis del D.L. n. 194 del 2009 dispone in particolare che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietŕ contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metŕ.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

 

Si ricorda che sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 č recentemente intervenuto l’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 104 del 2013, (Misure urgenti in materia di istruzione, universitŕ e ricerca), convertito con la legge n. 128 dell’8 novembre 2013.

La norma, modificando il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da un lato ha confermato l’esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietŕ di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di registro nella misura del 9 per cento (2 per cento per le prime case), compresi tutti gli atti e le formalitŕ direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall’altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l’esenzione totale).

Il comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 104 del 2013 ha inoltre stabilito che l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 č elevato a 200 euro. Tali modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

 

Il comma 419 integra l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

 

Piů in dettaglio, il comma 419 novella l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in cui sono individuati gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungendo alla norma citata un periodo diretto a specificare che, qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.


 

Articolo 1, comma 420
(Proroga attivitŕ riscossione enti locali)

 

 

Il comma 420, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2014 l’operativitŕ delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attivitŕ di accertamento e riscossione di entrate locali.

 

La norma interviene modificando il comma 2-ter dell’articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consentiva quindi - solo per la predetta attivitŕ di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) - di superare la scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la societŕ Equitalia e le societŕ per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attivitŕ di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle societŕ da questi ultimi partecipate.

Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto – legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attivitŕ di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Il citato decreto-legge n. 174 del 2012 conteneva anche la proroga - sempre al 30 giugno 2013 - dell’operativitŕ delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, riguardanti le societŕ concessionarie diverse da Equitalia. Tale termine non č stato peraltro prorogato dal D.L. 35 del 2013, restando confermata la scadenza, per le predette societŕ, al 30 giugno 2013.

 

Successivamente, l’articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 aveva allineato tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attivitŕ di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle societŕ del Gruppo Equitalia per le attivitŕ di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

 

La disciplina dei consorzi tra enti locali č contenuta nell’articolo 31 TUEL ed č stata integrata dal comma 28 dell’art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).

L'art. 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha stabilito che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.

Infine, l’art. 19, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunitŕ montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali elencate nel medesimo articolo 19, ad esclusione di quelle relative allo stato civile.

 

In relazione all’eventuale istituzione di un consorzio, si osserva che la disposizione reintroduce l'istituto del consorzio, abrogato dalla legge, seppur limitandolo all'esercizio della funzione di riscossione, senza peraltro chiarire le modalitŕ di istituzione nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo.

 

Per quanto riguarda il riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, si ricorda che l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge nn. 282-950-1122-1339-A, col quale si conferisce una delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piů equo, trasparente e orientato alla crescita. In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicitŕ. Le attivitŕ di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con societŕ interamente partecipate, ovvero avvalendosi delle societŕ del Gruppo Equitalia s.p.a.; i soggetti operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilitŕ per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

Sul tema della riscossione, il 22 maggio 2013 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione 8-00002, che impegna il governo a fornire maggiore flessibilitŕ alle procedure di riscossione coattiva dei tributi, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali; a ricercare soluzioni che consentano un rientro piů graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente.


 

Articolo 1, comma 421
(Riscossione)

 

 

Il comma 421, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una serie di norme con il dichiarato intento di potenziare l'efficienza dell’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivitŕ di riscossione, e di assicurare la funzionalitŕ delle strutture organizzative.

In particolare sono apportate modifiche in tema di: reclamo e mediazione nel processo tributario; Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo; rimborso agli agenti della riscossione della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati; applicabilitŕ del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale; misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali

Reclamo e Mediazione nel processo tributario

La lettera a) del comma 421 modifica l'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di reclamo e mediazione nel processo tributario (norma introdotta dal D.L. 98 del 2011).

Si ricorda che nel solco degli interventi volti ad avvicinare la disciplina del processo tributario a quella civile, l’articolo 39, comma 9, del D.L. 98 del 2011 ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, una procedura da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie col fisco aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro.

La mediazione tributaria puň essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Rientrano fra quelli per i quali č obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1° dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia.

La mediazione puň riguardare le controversie relative a:

§       avviso di accertamento;

§       avviso di liquidazione;

§       provvedimento che irroga le sanzioni;

§       ruolo;

§       rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

§       diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

§       ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilitŕ innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

 

Con la sostituzione del comma 2 si prevede che la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilitŕ del ricorso (in luogo della vigente condizione di inammissibilitŕ, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio). Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puň eccepire l'improcedibilitŕ del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilitŕ, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Con la modifica del comma 8 si intende estendere l'esito del procedimento di reclamo e di mediazione anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Con la modifica del comma 9 si interviene sul computo del termine dei novanta giorni decorsi i quali, senza che il reclamo sia stato accolto ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In particolare si prevede che per il computo di tale termine si applicano le disposizioni sui termini processuali. Deve intendersi, pertanto, che si applica la sospensione feriale dei termini, di cui al D.Lgs. n. 742 del 1969.

Sono pertanto abrogati i periodi ai sensi dei quali, ove l'Agenzia delle entrate respinga il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego e che, in caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

Č infine inserito un nuovo comma 9-bis con il quale si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso: articolo 22), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilitŕ dovuta alla mancata presentazione del reclamo (comma 2 modificato).

La lettera b) del comma in esame prevede, inoltre, che le modifiche sopra riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge in esame.

Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo

La lettera c) del comma 421 apporta delle modifiche alle norme della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che hanno previsto l’istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l’individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell’attivitŕ svolta sulla base delle indicazioni cosě impartite.

La norma in esame, aggiungendo la lettera b-bis) al comma 533 dell’articolo 1, della legge n. 228 del 2012, introduce un’ulteriore funzione del Comitato:

§      l’elaborazione di criteri per l’individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princěpi di economicitŕ ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacitŕ operativa delle strutture a tal fine deputate.

Inoltre, nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato deve tener conto della necessitŕ di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificitŕ connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti (nuovo comma 533-bis).

 

Si ricorda che i criteri elaborati dal Comitati devono essere approvati con D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, con operativitŕ dall’anno successivo a quello in cui sono stati approvati (cosě dispone l’articolo 1, comma 534, della legge n. 228 del 2012).

 

Si segnala che il Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo č stato recentemente istituito presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il decreto 16 novembre 2013, il quale ha disciplinato le modalitŕ di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti di tali soggetti e la durata dell’incarico.

Il Comitato č composto da:

a)    un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di Presidente;

b)    due componenti designati tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale, del Ministero dell'economia e delle finanze;

c)    un componente designato tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale, dell'Agenzia delle entrate;

d)    un componente designato tra i dirigenti, con qualifica o incarico di livello generale, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

e)    due componenti, designati a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle societŕ del Gruppo Equitalia, scelti tra i soggetti di comprovata esperienza nel settore della riscossione.

Per ciascun rappresentante č designato anche un supplente che, con esclusione dei rappresentanti degli enti creditori a rotazione che si avvalgono delle societŕ del Gruppo Equitalia, deve avere qualifica o incarico di dirigente non generale.

Gli enti creditori rappresentati a rotazione nel Comitato sono individuati tenendo conto dell’importo dei carichi affidati alle societŕ del Gruppo Equitalia nel triennio che precede la nomina.

I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e, con esclusione dei rappresentanti degli enti creditori soggetti a rotazione, possono essere confermati. Per la partecipazione ai lavori del Comitato, ai componenti ed ai supplenti dello stesso non spettano compensi, indennitŕ o gettoni di presenza.

Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La lettera d) del comma in esame sostituisce l’articolo 17 del D.Lgs. n. 123 del 2011, inserendo il Comitato di indirizzo e verifica dell’attivitŕ di riscossione mediante ruolo nell’ambito del procedimento relativo ai controlli sull'attivitŕ di riscossione.

In particolare il nuovo articolo 17 dispone che il controllo delle attivitŕ svolte dagli agenti della riscossione effettuato dalle Ragionerie territoriali dello Stato, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, č effettuato sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (mentre la norma vigente prevede che i criteri selettivi e le linee guida sono individuati con direttive impartite d’intesa tra il Ragioniere generale dello Stato e il Direttore dell’Agenzia delle entrate).

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, puň proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attivitŕ di riscossione.

L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalitŕ e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilitŕ dei crediti (in luogo del vigente documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilitŕ, con la valutazione del loro grado di esigibilitŕ e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione). Tale valutazione č effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il limite di 500.000 euro puň essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilitŕ dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rimborso della spesa per fermo di beni mobili registrati

La lettera e) del comma in esame dispone che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dŕ avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.

La voce 16 della tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 (Tabella dei rimborsi per le spese relative alle procedure esecutive) prevede per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati il rimborso di 60.000 lire (31 euro).

Si ricorda che l’articolo 52, comma 1, lettera m-bis) del D.L. n. 69 del 2013 ha modificato la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, prevedendo la necessaria notifica di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarŕ eseguito il fermo, senza necessitŕ di ulteriore comunicazione. L’iscrizione del fermo nei registri immobiliari non avviene se il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrano all'agente della riscossione che il bene mobile č strumentale all'attivitŕ di impresa o della professione.

Qualora la procedura sia antecedente al 20 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69 del 2013) ai fini della maturazione del diritto al rimborso della spesa č richiesto il preavviso di fermo amministrativo.

La formulazione previgente prevedeva che il fermo si eseguisse mediante iscrizione del provvedimento relativo nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne avrebbe dato altresě comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede

Applicabilitŕ del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale

La lettera f) del comma in esame prevede che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicitŕ, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, c.d. testo unico sulla trasparenza) si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attivitŕ di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attivitŕ.

Per individuare le amministrazioni parzialmente esentate dagli obblighi di trasparenza la norma fa riferimento all’articolo 66 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale considera di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 (trattamento di dati sensibili) e 21 (trattamento di dati giudiziari) le attivitŕ dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione č affidata alle dogane.

Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivitŕ dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali

La lettera g) del comma in esame estende fino al 2015 l’applicazione delle misure (attualmente efficaci fino al 2013) sul contenimento della spesa dell'apparato amministrativo da parte delle Agenzie fiscali.

La modifica incide sull’articolo 6, comma 21-sexies, del D.L. n. 78 del 2010, il quale ha disciplinato il concorso delle Agenzie fiscali agli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti dallo stesso provvedimento. A tal fine, con norma avente carattere generale, il comma ha disposto che esse per il triennio 2011-2013 debbano effettuare il riversamento all’entrate del bilancio dello Stato, dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge di bilancio per il 2010 (L. 192/2009).

Inoltre il comma 21-sexies elenca alcune disposizioni in materia di risparmi di spesa che debbono in ogni caso trovare applicazione nei confronti delle Agenzie, vale a dire:

§       il comma 3 dell’articolo 6, concernente la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi collegiali;

§       l’articolo 1, comma 22, della legge finanziaria 2006 (L.266/2005), recante l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri, per l’acquisto di beni e servizi;

§       l’articolo 2, comma 589 della legge finanziaria 2008 (L.244/2007), in tema di spese per corrispondenza e telefonia;

§       l’articolo 3, commi 18, 54 e 59 della legge n. 244/2007 medesima, in tema, rispettivamente, di consulenze, pubblicitŕ web dei nomi e compensi dei collaboratori esterni, nullitŕ dei contratti dell’ente pubblico con i propri amministratori;

§       gli articoli 27, comma 2 e 48, comma 1, del D.L. n.112 del 2008, concernenti, rispettivamente, l’abbonamento telematico alla G.U. e l’obbligo di alcuni approvvigionamenti mediante convenzioni Consip.

Il comma 21-sexies ha previsto inoltre che le Agenzie fiscali debbano adeguare i propri ordinamenti ai principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 , comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alle proprie peculiaritŕ nonché alla necessitŕ di garantire gli obiettivi di gettito prefissati.

La disposizione prevede infine la possibilitŕ, per le Agenzie fiscali, di conferire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

La lettera h), relativamente alla facoltŕ per le agenzie fiscali di contribuire ai risparmi di spesa effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, dispone che il riversamento č effettuato per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.


 

Articolo 1, commi 422 e 423
(Disposizioni in materia di assistenza fiscale)

 

 

I commi 422 e 423, introdotti al Senato, recano - attraverso una serie di novelle al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ed al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, - disposizioni in materia di assistenza fiscale.

 

In particolare, il comma 422 reca modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, al fine anzitutto di estendere l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni prevista nel caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti anche ad altri soggetti (articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997). Si tratta, in particolare, degli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate che si sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualitŕ successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.

Si prevede poi, con una modifica all’articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale.

In materia di autorizzazione all'esercizio dell'attivitŕ di assistenza fiscale si prevede che questa venga sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, in presenza di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti (articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997). Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 39 stabilisce che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce in ogni caso l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca, mentre il nuovo comma 4-ter prevede una sanzione da 516 a 5.165 euro per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.

 

Il comma 423 reca modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: viene anzitutto modificata la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivitŕ di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacitŕ operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivitŕ (articolo 7 del DM n. 164 del 1999).

Si prevede che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della societŕ richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva (articolo 8); si prevede la possibilitŕ per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali č previsto il versamento con F24 (articolo 13); riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 16); infine, in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformitŕ per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti (articolo 26).

 

Si segnala, infine, che ulteriori interventi sulla disciplina dei Centri di assistenza fiscale sono contenuti al comma 268, il quale dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai CAF.


 

Articolo 1, commi 424-428
(Estinzione agevolata di carichi affidati agli agenti della riscossione)

 

 

I commi da 424 a 428, introdotti nel corso dell’esame al Senato, consentono di definire con modalitŕ agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

A tal fine il debitore pagherŕ una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, piů le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi di mora). Entro il 30 giugno 2014 sarŕ versato almeno il 50 per cento delle somme dovute, ed entro il 16 settembre 2014 verrŕ versato l’importo residuo. Tali disposizioni non si applicano né ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie UE né quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. Il perfezionamento della fattispecie si ha con l'integrale versamento delle somme dovute che comporta l’automatico discarico dell'agente della riscossione delle somme residue, con la contestuale eliminazione dei crediti corrispondenti alle quote discaricate dalle scritture patrimoniali degli enti.

 

In particolare (comma 424), si tratta di carichi (derivanti dunque anche da entrate non tributarie) inclusi in ruoli emessi da:

§      uffici statali;

§      agenzie fiscali;

§      enti territoriali (regioni, province e comuni).

 

Per accedere alla definizione agevolata, i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, a partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA (e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni), relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono divenuti esecutivi.

Essi hanno un contenuto tipico (devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate a titolo provvisorio, nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria). L’esecutivitŕ dell’avviso di accertamento opera dopo 60 giorni dalla notifica. E’ per legge disposta comunque la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Ove esista un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, le somme potranno essere affidate agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni. L’agente della riscossione dovrŕ attivare l’espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento č divenuto definitivo.

Lo scopo dell’istituto č quello di concentrare nell’avviso di accertamento la qualitŕ di titolo esecutivo, attribuita dalla disciplina generale della riscossione (DPR n. 602 del 1973) all’iscrizione a ruolo. Di conseguenza, per i suddetti atti la riscossione non prevede piů tale iscrizione e l’emissione con notifica della cartella di pagamento.

Dal momento che la norma di legge ha delimitato delimita l’ambito oggettivo di applicazione del nuovo accertamento “esecutivo” agli avvisi emessi dopo una certa data e relativi a specifiche imposte, si evince che tale regime non si applica per i tributi diversi da quelli elencati, né per le entrate non tributarie, cui rimane applicabile la riscossione in base a ruolo.

 

Da colloqui informali con l’Amministrazione finanziaria, nonostante il tenore letterale delle disposizioni in commento (che fanno esplicito riferimento ai carichi “iscritti a ruolo”), la definizione agevolata sembra riguardare anche i carichi affidati agli agenti della riscossione a seguito di accertamenti esecutivi - per i quali, come si č visto, l’efficacia tipica del ruolo č anticipato all’emissione dell’avviso di accertamento – stante la sostanziale assimilabilitŕ degli effetti.

Sembrerebbe tuttavia opportuno modificare la formulazione della norma al fine di includervi esplicitamente tali carichi.

La disposizione fa riferimento ai ruoli emessi da “uffici statali”; dal tenore letterale della disposizione, sembrano esclusi dal novero i ruoli emessi da enti pubblici, tra cui quelli previdenziali.

 

La definizione agevolata implica il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, nonché delle somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, come prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1997.

L’agevolazione consiste nella non applicazione di interessi maturati sulle somme dovute.

 

L’attuale sistema di remunerazione (ai sensi del citato articolo 17) prevede il pagamento di un “aggio”, ovvero la corresponsione all’agente della riscossione di una percentuale dell’ammontare riscosso. Tale aggio č ripartito tra debitore e creditore sulla base di alcuni elementi, tra cui la tempestivitŕ del pagamento. Attualmente, per effetto della riduzione di un punto percentuale operata dal del decreto-legge n. 95 del 2012, (articolo 5, comma 1) l’aggio č passato dal 9 all’8 per cento, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013.

Durante la passata legislatura č stata piů volte modificata la disciplina della remunerazione della loro attivitŕ (societŕ Equitalia Spa e partecipate). In futuro si prevede (secondo quanto disposto dall’articolo 10 del D.L. 201 del 2011) la sostituzione di tale sistema dell’aggio con un criterio basato, invece, sul rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato Il sistema entrerŕ in vigore a partire dall'emanazione della disciplina attuativa i cui termini - ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013 – sono stati anticipati dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2013.

Accanto alla giŕ menzionata riduzione di un punto percentuale dell’aggio (articolo 5, comma 1 del D.L. n. 95 del 2012) tale previsione, č stata prevista un’ulteriore ed eventuale riduzione dello stesso, correlata alla presenza di maggiori risorse - rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica - tratte anche dal processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., fino a ulteriori quattro punti percentuali.

Con l’interrogazione in commissione 5-01434 Busin, conclusasi presso la VI Commissione – Finanze il 13 novembre 2013, č stato chiesto al governo lo stato dell’attuazione della riforma del meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione. In particolare, č stata sollecitata l’adozione dei decreti volti a disciplinare il suddetto nuovo sistema di remunerazione del servizio di riscossione gestito da Equitalia. Il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che presso i relativi Uffici si sono tenute alcune riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti della Agenzia delle Entrate, della Ragioneria generale dello Stato e di Equitalia Spa, finalizzate ad esaminare le problematiche relative alla emanazione dei decreti in argomento, e che nel corso di tali riunioni sono emerse talune rilevanti criticitŕ.

Con riferimento alla riduzione dell’aggio di cui al citato D.L. n. 95 del 2012, i rappresentanti di Equitalia hanno fatto presente che la Societŕ non ha capacitŕ di contenimento dei costi ulteriore rispetto a quanto giŕ effettuato a seguito delle disposizioni in materia di spending review, evidenziando che la riduzione ex lege di un punto percentuale della misura dell'aggio decorrente dal 1° gennaio 2013 ha comportato un onere pari a 50 milioni di euro a carico della Societŕ medesima. Né Equitalia sarebbe in condizione di procedere ad un efficientamento della riscossione dei tributi, né di conseguire risparmi di gestione tali da poter consentire il finanziamento di un'ulteriore riduzione dell'aggio, ai sensi della richiamata disposizione.

Con riguardo allo schema di decreto per la determinazione della remunerazione, previsto dalla norma in oggetto, Equitalia Spa ha effettuato ricognizione dei costi rilevabili dal bilancio 2012, al fine di evidenziarne la consistenza in funzione di quanto richiesto dalla norma. Dall'analisi del bilancio di Equitalia per l'anno 2012 emergono, dunque, costi fissi (costi, cioč, sostenuti dalla Societŕ per assicurare in un determinato periodo di tempo i fattori produttivi necessari a realizzare i volumi di attivitŕ) per un importo pari a 733,3 milioni di euro e i ricavi da aggio, per un importo pari a 594 milioni di euro.   Sulla base di tali dati, la Societŕ di cui trattasi non si troverebbe in condizione di coprire i costi con i ricavi. Considerando che il costo della struttura risultante dal bilancio certificato costituisce elemento fondamentale per la determinazione della remunerazione degli Agenti della riscossione, e benché Equitalia abbia posto in essere tutte le azioni possibili al fine di contenerlo, non si puň prescindere dalla necessitŕ di assicurare in maniera adeguata il presidio della funzione di deterrenza. Pertanto, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che dai dati pervenuti e dagli incontri intercorsi con i rappresentanti delle altre amministrazioni cointeressate č apparso difficilmente ipotizzabile uno schema di decreto che porti ad una riduzione dell'attuale remunerazione degli agenti della riscossione. Una ulteriore riduzione della remunerazione, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attivitŕ.

 

Il comma 425 disciplina la procedura per accedere alla definizione agevolata.

L’agente della riscossione deve inviare ai debitori una comunicazione, mediante posta ordinaria, nella quale si informano i destinatari che essi, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltŕ attribuita dalle norme in esame, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme dovute (somma originariamente iscritta a ruolo e aggio).

Il residuo importo č versato entro il 16 settembre 2014.

 

Il comma 426 fa salve dalle norme in esame le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000), e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

 

Ai sensi del comma 427, il perfezionamento della fattispecie si ha con l'integrale versamento delle somme dovute (ai sensi dei commi 424 e 425) che comporta l’automatico discarico dell'agente della riscossione delle somme residue, con la contestuale eliminazione dei crediti corrispondenti alle quote discaricate dalle scritture patrimoniali degli enti.

 

Si affida infine (comma 428) a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l’approvazione del modello dell'atto da sottoscrivere per aderire alla definizione agevolata, nonché la fissazione delle modalitŕ di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi.


 

Articolo 1, comma 429
(Differimento dei termini dell’aumento del prelievo fiscale
sui prodotti da fumo)

 

 

Il comma 429, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novellando l’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 91 del 2013, differisce i termini relativi all’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

In particolare:

§      si differisce dal 30 novembre 2013 al 20 aprile 2014 il termine entro il quale dovrŕ essere adottata la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrŕ fissarne l’incremento;

§      tale incremento non avrŕ piů decorrenza dal 1° gennaio 2014, ma dal 1° maggio 2014;

§      le maggiori entrate determinate dall’aumento del prelievo saranno pari a 33 milioni nel 2014 (in luogo dei 50 milioni attualmente previsti) e a 50 milioni a decorrere dal 2015.

 

Infine il comma 429 sopprime il secondo periodo del citato comma 3 dell’articolo 14, in base al quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito da prodotti da fumo previsto dal primo periodo.

Dalla soppressione sembrerebbe essere esclusa la previsione che in caso di scostamento, il Direttore della Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

 

L’Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995) indica le seguenti aliquote di accisa per i prodotti da fumo:

a)    sigari 23,00%;

b)    sigaretti 23,00%;

c)    sigarette 58,50%;

d)    tabacco da fumo:

1)    tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;

2)    altri tabacchi da fumo 56,00%;

e)    tabacco da fiuto 24,78%;

f)      tabacco da masticare 24,78%.

 

Si ricorda che i fiammiferi sono soggetti invece ad imposta di fabbricazione e non sono classificati come prodotti da fumo, ma “prodotti per fumo”.

Inoltre la sigaretta elettronica č assoggettata ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (ai sensi dell’art. 11, comma 22, del D.L. n. 76 del 2013) ed é considerata come un prodotto da "vapore" e non da fumo.

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 2, comma 18, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”, in corso di conversione (A.S. 1149) prevede che - a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - il Ministro dell'economia e delle finanze possa con proprio decreto modificare, nella misura massima dello 0,7 per cento, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui prodotti da fumo e loro succedanei, al fine di riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali su tali prodotti, e assicurare di conseguenza la tenuta delle relative entrate erariali. Viene peraltro specificato come dalla disposizione non debbano derivare né aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La Relazione tecnica al d.d.l. di conversione del D.L. n. 126/2013 (A.S. 1149) ricorda la complessitŕ dell'imposizione fiscale sui prodotti da fumo, a cui concorrono l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; in modo analogo si procede per i succedanei di tali prodotti, con la differenza che, in luogo dell'accisa, opera un'imposta di consumo. La complessitŕ č arricchita dal fatto che, relativamente all’imposta sul valore aggiunto, le basi imponibili di riferimento comprendono, oltre all’accisa, anche l’aggio per i distributori e il compenso dei produttori. Il prezzo di vendita al consumatore finale č articolato pertanto in quattro componenti: IVA, accisa, aggio, compenso del produttore.

La combinazione dei diversi fattori che interagiscono fra loro comporta che all’aumentare del prelievo a titolo IVA gli effetti, in termini di aumenti dei prezzi unitari finali, sono piů che proporzionali; dal lato della domanda, soprattutto in periodi di congiuntura economica negativa, si verificano effetti di tipo contrattivo, con conseguente riduzione dei gettiti erariali complessivi.

La forte reattivitŕ dei consumi complessivi al prezzo e il conseguente calo del gettito dipendono dal riposizionamento della domanda sui prezzi bassi, e dallo spostamento verso altri prodotti da fumo a minor prezzo (trinciati per sigarette), consumi alternativi (sigarette elettroniche) e consumi illegali (contrabbando e contraffazione).

Ad evitare tali effetti, la disposizione in esame introduce - prosegue la Relazione - un meccanismo dinamico di intervento in via amministrativa, entro una fascia percentuale limite predefinita, da azionare se ed in quanto effettivamente opportuno, diretta a variare le aliquote di prelievo - a titolo dě accisa ovvero di imposta di consumo - tali da incidere in modo positivo sulle dinamiche dei prezzi, nell'ottica di frenarne la possibile crescita e di evitare contrazioni sul lato della domanda.

 

Tali valutazioni sono state peraltro esposte dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, il 13 novembre 2013 nel corso dell’audizione informale presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. Un aumento percentuale dell’accisa calcolata sul prezzo medio delle sigarette si “spalmerebbe” in maniera proporzionalmente uniforme, determinando tuttavia l’effetto di penalizzare maggiormente le sigarette appartenenti ai segmenti di prezzo piů basso, con conseguente ricorso da parte del consumatore al mercato illegale e minori entrate per l’erario.

 


 

Articolo 1, comma 430
(Accise su benzine e gasolio)

 

 

Il comma 430, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sia disposto, per il periodo dal 1ş gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018.

Il provvedimento sarŕ efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Si ricorda che la legge di stabilitŕ 2013 (legge n. 228/2012) all’articolo 1, comma 487, ha stabilizzato l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. Viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina sia pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

 

La seguente tabella espone le modifiche delle aliquote dell’accisa (IVA esclusa) sulla benzina e sul gasolio operate dal 1° novembre 2011, nonché l’eventuale misura “stabilizzata” con la legge di stabilitŕ 2013. Gli importi sono espressi in euro per mille litri:

 

 

 

1° novembre
6 dicembre 2011

7 dicembre 2011
7 giugno 2012

8 giugno
10 agosto 2012

11 agosto
31 dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013

Benzina e benzina con piombo

622,10

704,20

724,20

728,40

728,40

Gasolio carburazione

481,10

593,20

613,20

617,40

617,40

 


 

Articolo 1, commi 431 e 432
(Profili fiscali degli interventi di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi)

 

 

I commi 431 e 432 - inseriti al Senato - stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari, con l’esplicito fine del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria.

 L'efficacia di tale esclusione č subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Ai sensi dell’articolo 96 del TUB (Testo unico bancario, d.lgs. 385/1993), le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalitŕ sono fornite dalle banche aderenti. Ai sensi del successivo articolo 96-bis, i sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. L’articolo 96-ter attribuisce alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attivitŕ dei sistemi di garanzia dei depositanti.

 

A livello europeo, i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dalla Direttiva n. 94/19 CE, come modificata dalla Direttiva 2009/14/CE dell’11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso. Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il d.lgs. 4 dicembre 1996, n.659 e la Direttiva 2009/14/CE con il d.lgs. 24 marzo 2011, n.49. Quest’ultimo dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del TUB.

 

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, č oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attivitŕ č disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo č quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalitŕ del Fondo.

Aderiscono cosě al Fondo interbancario di tutela dei depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.

Scopo della garanzia dei depositi č offrire tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.


 

Articolo 1, commi 433 e 434
(IRPEF residenti Campione d’Italia)

 

 

I commi 433 e 434, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo - in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero - della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.

 

In particolare il comma 433 aggiunge un periodo all’articolo 188-bis del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), relativo alla riduzione forfetaria della base imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.

Si ricorda che la riduzione percentuale in oggetto - pari, attualmente, al 20 per cento - concerne i redditi (delle suddette persone fisiche) prodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia, limitatamente ad un importo massimo pari a 200.000 franchi svizzeri.

Il comma 1 dell’articolo 188-bis prevede che tali redditi sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piů prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.

Con la norma in esame si prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare annualmente entro il 15 febbraio, su conforme parere della Banca d'Italia, si provvede ad aumentare o diminuire la percentuale del 20 per cento in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute.

 

Il comma 434 stabilisce che il meccanismo di aggiornamento annuo introdotto dal comma 433 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


 

Articolo 1, commi 435 e 436
(Accisa ridotta per talune emulsioni)

 

 

I commi 435 e 436, introdotti nel corso dell’esame al Senato, estendono alle annualitŕ dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

 

In particolare, il comma 435, sostituendo i commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1ş gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, un’accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a)   emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: 374,67 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b)   emulsione di olio combustibile denso ATZ (alto tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1)   usata come combustibile per riscaldamento: 99,32 euro per mille chilogrammi;

2)   2) per uso industriale: 41,69 euro per mille chilogrammi;

c)   emulsione di olio combustibile denso BTZ (basso tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1)   usata come combustibile per riscaldamento: 29,52 euro per mille chilogrammi;

2)   per uso industriale: 20,84 euro per mille chilogrammi.

 

Il comma 436 subordina l'efficacia della disposizione alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Rispetto alle aliquote di accisa attualmente vigenti si riscontra un aumento da 280,50 euro a 374,67 euro per mille litri della emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso usata come carburante, mentre per le altre emulsioni le aliquote sono confermate.

 

L’articolo 21-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a)    emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1.    usata come carburante:

a)    fino al 31 dicembre 2009: 256,70 euro per mille litri;

b)    a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2.    usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b)    emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1.    usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2.    per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c)    emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1.    usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2.    per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Ai sensi del comma 2 l'efficacia di tali disposizioni č subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.


 

Articolo 1, comma 437-439
(Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

 

 

I commi da 437 a 439, introdotti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014, attraverso procedure di selezione concorrenziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

a)   introduzione del principio dell'onerositŕ delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 200.000 euro della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b)   durata delle concessioni pari a sei anni;

c)   versamento della somma di 2.800 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai 15 giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresě partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita (regime transitorio);

d)   versamento della somma di cui alla lettera a) in due metŕ di pari importo: la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e)   determinazione nella somma complessiva annua di 300.000 euro dell'entitŕ della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

Dall’esposizione del contenuto della norma appare evidente che essa č rivolta agli attuali concessionari in scadenza, sia per il riferimento al termine “riassegnazione” (che fa intendere una nuova assegnazione al medesimo concessionario), sia alla procedura di versamento della somma - anch’essa rivolta al concessionario in scadenza, ma soprattutto dalla disposizione contenuta al successivo comma 439, che fa riferimento a nuove concessioni.

Nello specifico il comma 439 stabilisce che per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del precedente comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresě poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 437.

 

Infine il comma 438 rinvia all’adozione di un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, con cui stabilire le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati al comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali č prevista per il 2020.

 

Dalla riattribuzione delle concessioni scadute o in scadenza nel 2014 per la gestione del gioco del Bingo sono previste entrate per 40 milioni nel 2014 (cap. 2340/Entrata).

 

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilitŕ di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertŕ di stabilimento e di prestazione di servizi, paritŕ di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettivitŕ – e proporzionalitŕ, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

E’ quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. E’ inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attivitŕ di gioco e chiaramente definite.

 

Con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, che riguardano, in particolare, i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27).


 

Articolo 1, commi 440 e 441
(Riordino della tassazione immobiliare comunale)

 

 

I commi da 440 a 522 recano il riordino della tassazione immobiliare comunale e sono stati interamente riscritti nel corso dell’esame al Senato.

 

Secondo quanto affermato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013, la nuova imposta dovrebbe consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull’immobile e introducendo una componente diretta a tassare i servizi indivisibili e la gestione dei rifiuti.

Si ricorda che l’originaria formulazione dell’articolo 19 del ddl stabilitŕ (A.S. 1120) aveva previsto l’istituzione di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti: la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti denominata TARI; la seconda diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, che consentiva tassazione dei consumi oltre che del possesso e quindi veniva applicata non solo al proprietario ma anche al locatario.

 

Il comma 440 istituisce quindi l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

a)    un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b)    la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Ai sensi del comma 441 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puň superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (in caso di aliquota ordinaria ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili, come precisato dal successivo comma 477). Come giŕ nella norma originaria, per il 2014, l'aliquota massima della TASI relativa all'abitazione principale non puň eccedere il 2,5 per mille.

La precedente formulazione attribuiva al comune la facoltŕ di determinare un'aliquota massima pari alla somma della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU all'aliquota massima consentita per il 2013, vale a dire 1 + 10,6 = 11,6 per cento.


 

Articolo 1, commi 442-469
(La tassa sui rifiuti – TARI)

 

 

I commi da 442 a 469, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI č - ai sensi dei precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

 

L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo č dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, D.L. 35/2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Per l’evoluzione normativa dalle "tariffe rifiuti" alla TARES si rinvia ai relativi approfondimenti web:

http://www.camera.it/leg17/561?appro=100&Dalle+%22tariffe+rifiuti%22+alla+TARES#approList

http://www.camera.it/leg17/561?appro=497&Il+tributo+comunale+sui+rifiuti+e+sui+servizi+%28TARES%29#approList

 

Il comma 442 definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto giŕ previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un’area di accesso ai fabbricati civili.

 

Si ricorda che per l'articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell'edificio:

1)    le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (il suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, portici e cortili;

2)    le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, e i sottotetti destinati all'uso comune;

3)    le opere destinate all'uso comune, come ascensori, pozzi, impianti idrici e fognari, per il gas, per l'energia elettrica, per il condizionamento, per la ricezione radiotelevisiva.

 

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il comma 443 ribadisce che la TARI č dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralitŕ di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 

Il comma 444 esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI č dovuta soltanto dal possessore.

 

Il comma 445 indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietŕ e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Il comma 446 individua - in via provvisoria - la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI č costituita da quella calpestabile, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 448, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

 

Il comma 447 conferma per l’applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unitŕ immobiliari, puň considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

 

Si ricorda che il D.P.R. n. 138 del 1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unitŕ immobiliari urbane e dei relativi criteri) all'Allegato C ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria. Con riferimento ai criteri generali si ricordano i seguenti punti:

1.    Nella determinazione della superficie catastale delle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2.    La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3.    La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unitŕ immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4.    La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

 

Il comma 448 prevede un’apposita procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell’Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

In attuazione di tale articolo, il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalitŕ di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

 

Poiché l’articolo in commento abroga il predetto articolo 14, occorrerebbe espungere il citato rinvio normativo a tale abrogato articolo.

 

Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato DPR n. 138 del 1998.

I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piů idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalitŕ che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

 

Il comma 449 stabilisce che per le unitŕ immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.

 

Analogamente a quanto previsto relativamente alla Tares, ai sensi del comma 450, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel corso dell’esame al Senato, č stato specificato che per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI č dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

 

Ai sensi del comma 451 la tariffa č commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che poiché la TARI č una tassa, occorrerebbe valutare l’opportunitŕ di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota.

 

Il comma 452 stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato.

 

Il D.P.R. 158/1999 ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Esso rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili alle attivitŕ relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell’inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttivitŕ nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L’art. 3 del citato D.P.R. dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivitŕ e della qualitŕ del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualitŕ e quantitŕ di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (ora abrogato), il D.P.R. ribadisce che la tariffa č composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantitŕ di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entitŕ dei costi di gestione (parte variabile).

 

In base al comma 453, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, puň commisurare la tariffa alle quantitŕ e qualitŕ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unitŕ di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attivitŕ svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unitŕ di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piů coefficienti di produttivitŕ quantitativa e qualitativa di rifiuti.

 

Tale disciplina conferma la facoltŕ giŕ prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantitŕ e qualitŕ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unitŕ di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalitŕ di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantitŕ di rifiuti prodotti.

 

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

 

Ai sensi del nuovo comma 454, introdotto nel corso dell’esame al Senato, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

 

Il decreto legislativo sui fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216) dŕ attuazione ad alcune disposizioni della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che definisce il fabbisogno standard come l'indicatore che, coniugando efficienza ed efficacia, dovrŕ consentire la valutazione dell'azione pubblica. Nel d.lgs. n. 216 del 2010, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, cittŕ metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica e garantire il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietŕ e di coesione sociale.

Si ricorda che allo stato la normativa vigente (articolo 2 del D.Lgs. 216/2010) dispone che, fermo restando il triennio di gradualitŕ nell’entrata a regime:

a.    entro il 31 marzo 2013 dovevano essere determinati i fabbisogni standard per almeno due terzi delle funzioni fondamentali, che entrano in vigore nello stesso anno;

b.    entro il 2013 deve essere determinato il restante terzo (la norma reca perň una formulazione piů generica – non del tutto precisa - riferita a tutti i fabbisogni standard) che entreranno in vigore nel 2014.

Al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Risulta inoltre trasmesso alla Camera, il 16 maggio 2013, un ulteriore schema di D.P.C.M., recante l’adozione delle note metodologiche (per complessive 6 note) e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, il cui esame parlamentare non č tuttavia ancora iniziato, non essendosi finora proceduto alla costituzione della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Nel mese di luglio la COPAFF ha poi approvato ulteriori note metodologiche, relative al fabbisogno standard per le province concernenti le funzioni di istruzione pubblica e gestione del territorio, non ancora inviate alle Camere.

 

La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 455), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

 

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che ha attuato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per determinato periodo.

 

Ai sensi del comma 456, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell’istruzione, dell’universitŕ e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-cittŕ quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

 

I commi da 457 a 462 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltŕ, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche giŕ previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novitŕ, rappresentata dall’eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall’articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. La TARI č quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente (comma 457). Nelle zone in cui non č effettuata la raccolta, la TARI č dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale (comma 458). Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 459).

 

Il comune puň inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo(comma 460), nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste (comma 461). La relativa copertura puň essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio (giŕ introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 per l’anno 2013). In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalitŕ generale del comune stesso.

 

Ai sensi del comma 462 la tassa non č dovuta in relazione alle quantitŕ di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

 

I commi da 463 a 466 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalitŕ di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione č temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria č determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (comma 464). L'obbligo di presentazione della dichiarazione č assolto con il pagamento della TARI (comma 465). Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 458 che costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.

 

Il comma 467 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, č applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

 

Il comma 468 demanda ad un regolamento da emanarsi - su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali - entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

§      sistemi di misurazione puntuale della quantitŕ di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

ovvero di

§      sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.

 

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantitŕ di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (comma 469), anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa cosě determinata č applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.


 

Articolo 1, commi 470-479
(Componente diretta alla copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni – TASI)

 

 

I commi da 470 a 479, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono e disciplinano, nell’alveo dell’Imposta Comunale Unica - IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI. La componente Tasi č infatti destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettivitŕ.

Soggetto passivo di imposta č il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile č il valore dell’immobile rilevante a fini IMU.

La Tasi avrŕ un’aliquota base dell’1 per mille, che potrŕ essere azzerata o modificata dai Comuni.

L’aliquota della Tasi, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrŕ comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’Imu (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile).

Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrŕ superare il 2,5 per mille.

Si affida alla potestŕ regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché di ripartire la quota di tributo tra detentore dell’immobile e titolare di diritto reale su di esso.

Si rammenta che l’istituzione della IUC č recata al comma 440 del provvedimento in esame, e si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

1)       un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

2)       la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Il presupposto d’imposta per la TASI (comma 470) č il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

§      fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;

§      aree scoperte;

§      aree edificabili.

 

Nelle ipotesi in cui l’IMU e la TASI colpiscono il medesimo immobile (ad es. per le abitazioni diverse da quella principale non locate), l’IUC colpisce il possesso dell’immobile secondo un duplice profilo: il primo, di natura patrimoniale, per quanto riguarda l’IMU; il secondo, collegato all’erogazione dei servizi indivisibili comunali, per ciň che riguarda la TASI.

 

A fini IMU, il presupposto d’imposta (articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011) č il possesso di immobili – ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Ai sensi dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 504/1992, per “fabbricato” si intende l'unitŕ immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione č soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui č comunque utilizzato. Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (generali o attuativi) ovvero in base alle possibilitŕ effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennitŕ di espropriazione per pubblica utilitŕ. La circolare 3/DF chiarisce che tale definizione č da completarsi alla luce dell’articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ai sensi del quale č fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’esito dell’iter procedurale presso la regione o dall’adozione di strumenti attuativi. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivitŕ agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e le attivitŕ ad esse connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il paragrafo 2 della circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del MEF del 18 maggio 2012 precisa che il presupposto impositivo dell’IMU include anche i terreni incolti.

 

Il richiamato articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 intende come “abitazione principale” del contribuente l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitŕ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si rileva, in merito, che il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito (nelle linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali IMU pubblicati a luglio 2012) che la disciplina individua quale abitazione principale solo l’immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in ciň innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l’imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale l’abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica “salvo prova contraria”.

La richiamata circolare chiarisce anche che, nell’ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, egli costituisce un nuovo nucleo familiare. Ovviamene il genitore perde il diritto alla maggiorazione della detrazione. Inoltre, se nell'immobile in comproprietŕ fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

Viene altresě specificato che il legislatore non ha, perň, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma č bilanciato da effettive necessitŕ di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell’abitazione principale, la richiamata circolare chiarisce che il contribuente puň considerare come pertinenza solo un’unitŕ immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.

 

Il comma 471 reca alcune esclusioni dal tributo. In particolare sono escluse dalla TASI:

§      le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative. Per cd. “aree non operative” si intendono quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.

§      le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. appartamento condominiale locato).

Ai sensi del richiamato articolo 1117 c.c. sono di proprietŕ comune dei proprietari delle singole unitŕ immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

a.    tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

b.    le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

c.    le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietŕ individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Si rammenta che, ai sensi della disciplina vigente, l’IMU colpisce sia le aree pertinenziali che le aree comuni condominiali.

 

Soggetto passivo di imposta (comma 472) č dunque il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle menzionate unitŕ immobiliari; in caso di pluralitŕ di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, la TASI č dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietŕ, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 473).

Per effetto del rinvio all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, sono soggetti passivi IMU:

§       il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio č diretta l’attivitŕ dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Ai soli fini MU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;

§       il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

§       il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

 

Rispetto all’IMU, dunque, il novero dei soggetti passivi č piů ampio e ricomprende il mero detentore dell’immobile.

 

Il comma 474 individua nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TASI, nel caso di locali in multiproprietŕ e di centri commerciali integrati, relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Il comma 475 individua la base imponibile in quella prevista per l'applicazione dell’IMU.

Ai sensi dell’articolo 13, comma del D.L. 201 del 2011, la base imponibile dell'imposta municipale propria č costituita dal valore dell'immobile.

In relazione alla base imponibile dei fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili viene richiamata la disciplina ICI (articolo 5, commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992).

In particolare, l’articolo 5, comma 3 prevede che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore č determinato alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti (da ultimo, aggiornati con D.M. 14 marzo 2011).

Per le aree fabbricabili, la base imponibile č data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Si deve aver riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilitŕ, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5).

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero la base imponibile č costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato č comunque utilizzato (successivo comma 6).

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli si determina, invece, secondo quanto previsto nei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011

In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto (comma 4) il valore (base imponibile a cui applicare l’aliquota) č cosě determinato: rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutata del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) moltiplicata per un valore fisso (detto “moltiplicatore”) fissato dalla legge.

I valori del moltiplicatore sono i seguenti, distinti per gruppo catastale:

§       160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (comma 4, lettera a)) ;

§       140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (comma 4, lettera b));

§       80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, ovvero gli istituti di credito, cambio e assicurazione (comma 4, lettera b-bis);

§       80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (comma 4, lettera c)) ;

§       60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (comma 4, lettera d)), con l’eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali il moltiplicatore si applica nella misura di cui alla lettera b-bis); per gli altri immobili di categoria D, l’importo del moltiplicatore č elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

§       55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (comma 4, lettera e)).

Per i terreni agricoli (comma 5) il valore č costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore da ultimo innalzato (articolo 4, comma 5, lettera d) del D.L. 16/2012) a 135. E’ prevista una misura agevolata del moltiplicatore, pari a 110, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che per l’anno 2013, la prima rata dell’IMU sui terreni agricoli non č comunque dovuta (articolo 1 D.L. 102 del 2013).

 

Si rammenta che il comma 3 dell’articolo 13 (novellato dall’articolo 4, comma 5, lettera b) del D.L. 16/2012) prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilitŕ o inabitabilitŕ č accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltŕ di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metŕ della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione e per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi del Codice dei beni culturali.

In assenza di ulteriori specificazioni da parte delle norme in commento, occorrerebbe chiarire se tale riduzione operi anche a fini TASI.

 

Il comma 476 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, consentendo al comune, con deliberazione del consiglio comunale (adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina la potestŕ regolamentare dei comuni in materia di tributi) ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero innalzarla.

 

Ove il Comune decida di innalzare l'aliquota, dovrŕ tuttavia rispettare di uno specifico vincolo quantitativo (comma 477), la cui formulazione č stata modificata al Senato.

 

Resta fermo che la somma delle aliquote TASI e IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; rispetto alla formulazione originaria della norma, perň, si stabilisce che tale aliquota massima IMU č convenzionalmente fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie di immobile per cui la normativa IMU prevede aliquote agevolate (ad es. 4 per mille per le abitazioni principali).

Nel considerare l’aliquota della TASI, infatti, si deve tenere conto dell’aliquota di base dell’1 per mille; nel testo originario il computo era previsto “al netto” della stessa aliquota.

Sulla base della formulazione originaria della norma, infatti, la somma di TASI e IMU avrebbe potuto raggiungere l’11,6 per mille, ovvero un punto oltre il massimale IMU vigente (aliquota di base piů maggiorazione massima consentita ai Comuni).

 

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 fissa l'aliquota di base IMU nel 7,6 per mille, innalzabile da parte dei comuni sino a 3 punti.

Vi sono ipotesi (commi 7 e 8 dell’articolo 13) di aliquota ridotta ex lege. In particolare, l’aliquota:

§       č ridotta (comma 7) allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta puň essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. Per l’abitazione principale č riconosciuta un’ulteriore agevolazione, sotto forma di detrazione forfettaria, di ammontare variabile in relazione alla presenza di figli;

§       č ridotta (comma 8) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

La disciplina IMU prevede altresě che l’aliquota possa essere ridotta dai comuni negli ulteriori, seguenti casi:

§       fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del Tuir, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati;

§       sino allo 0,38 per cento con riferimento agli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (comma 9-bis dell’articolo 13). In ordine a tale tipologia immobiliare, si rammenta tuttavia che l’articolo 2 del decreto-legge 102 del 2013 ha esentato tali immobili dalla seconda rata dell’IMU per l’anno 2013, e dal pagamento dell’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, fintantoché permanga la destinazione alla vendita ed essi non siano in ogni caso locati;

 

Resta ferma la previsione per cui, per l’anno 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non puň eccedere il 2,5 per mille.

Nell’audizione preliminare all’esame della manovra economica per il triennio 2014-2016, tenutasi il 29 ottobre u.s. al Senato, la Banca d’Italia ha fatto presente che nel 2012 l’aliquota media dell’Imu č stata pari al 4,6 per mille sulla prima casa, ma che l’applicazione di detrazioni ha portato ad una aliquota media effettiva pari a circa il 2,2 per mille. Per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, l’aliquota media č stata pari al 9,5 per mille.

 

Il comma 478, con una previsione introdotta al Senato, affida alla potestŕ regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni, nelle ipotesi di:

§      abitazioni con unico occupante;

§      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

§      locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

§      abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piů di sei mesi all’anni, all'estero;

§      fabbricati rurali ad uso abitativo;

§      superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

 

Si ricorda che il comma 522 del provvedimento in esame concede ai comuni, per l’anno 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unitŕ immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

Si segnala che né la disciplina della TASI in esame, né la disciplina generale della IUC (commi 480-504) prevedono espressamente la possibilitŕ per i comuni di introdurre detrazioni per l’abitazione principale; il comma 478 in commento autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non č menzionata l’abitazione principale. Occorrerebbe pertanto chiarire se, alla luce delle disposizioni di cui al comma in esame, tale elenco risulta essere tassativo.

Si rammenta in questa sede che l’ampio e variegato panorama delle agevolazioni e delle esenzioni IMU, ridisegnato dal D.L. n. 102 del 2013, reca alcune agevolazioni applicabili ex lege ed ipotesi nelle quali l’istituzione e la disciplina della misura di favore viene affidata alla potestŕ comunale.

In questa sede si ricorda in particolare il regime agevolato ex lege per l’abitazione principale e per gli immobili assimilati, che – accanto all’aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; con misura minima possibile allo 0,2 per cento e massima allo 0,6 per cento) – prevede a fini IMU una detrazione pari a 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per gli anni 2012 e 2013 č stata poi ulteriormente prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di etŕ non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente ed avente residenza anagrafica nell’unitŕ immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non poteva superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base. Ai comuni era data facoltŕ di elevare l’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non puň stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unitŕ immobiliari tenute a disposizione. Per effetto dell’articolo 2 del D.L. 102 del 2013, č prevista l’equiparazione alle abitazioni principali di alcuni immobili (quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietŕ indivisa, adibite ad abitazione principale e gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014). Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica il provvedimento dispone l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale.

La vigente disciplina IMU consente altresě ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (con l’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione):

§       l'unitŕ immobiliare posseduta a titolo di proprietŕ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§       l'unitŕ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietŕ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. I comuni potranno dunque, con regolamento, estendere a tali immobili il trattamento agevolato dell’abitazione principale.

Il D.L. 102 del 2013 consente ai Comuni (articolo 2-bis), ai fini del pagamento della seconda rata dell’IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unitŕ immobiliari e relative pertinenze non “di lusso” concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; tali immobili dunque godranno del trattamento fiscale agevolato (aliquota allo 0,4 per cento e detrazioni) riservato dalla disciplina generale dell’IMU alle abitazioni principali, limitatamente alla seconda rata del tributo per l’anno 2013.

La legge prescrive inoltre regimi agevolati sono previsti anche per l’assegnazione della casa coniugale, fabbricati rurali e terreni agricoli, enti non commerciali.

 

Il comma 479 prevede che, ove l'unitŕ immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unitŕ immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte č corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unitŕ immobiliare.

Come si č visto sopra, il detentore dell’immobile non č soggetto passivo IMU.

Si ricorda in questa sede che riguardo alla TASI, il comma 480, lettera b), affida alla potestŕ regolamentare del comune:

§       le riduzioni di imposta, specificando che tengano conto altresě della capacitŕ contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

§       l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI č diretta.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al commento al comma 472.


 

Articolo 1, commi 480-504
(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)

 

 

I commi da 480 a 504, introdotti nel corso dell’esame al Senato, individuano la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), che – come giŕ chiarito dal comma 440 - si basa su due presupposti impositivi:

§      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

1.    un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

2.    la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Il comma 480 prevede che il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestŕ regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie).

Per quanto riguarda la TARI (lettera a)), il regolamento deve disciplinare tra l'altro:

§      i criteri di determinazione delle tariffe;

§      la classificazione delle categorie di attivitŕ con omogenea potenzialitŕ di produzione di rifiuti;

§      le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresě della capacitŕ contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

§      l'individuazione di categorie di attivitŕ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltŕ di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivitŕ viene svolta.

 

Riguardo alla TASI (lettera b)),, il regolamento disciplina:

§      le riduzioni, che tengano conto altresě della capacitŕ contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

§      l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI č diretta.

 

Non č previsto pertanto un tetto massimo alle riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune.

 

Per quanto riguarda l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, si ricorda che l’articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto l’introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, la ridefinizione delle modalitŕ di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sullo schema di D.P.C.M. (regolamento) la Conferenza Unificata nella seduta del 13 giugno 2013 ha sancito l’intesa. Le Commissioni parlamentari competenti del Senato (6a Finanze e 11a Lavoro) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 1° agosto 2013.

 

Ai sensi del comma 481, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che poiché la TARI č una tassa, occorrerebbe valutare l’opportunitŕ di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota.

 

Le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autoritŕ competente ai sensi della normativa vigente).

Le aliquote della TASI devono essere conformi ai servizi indivisibili ed ai costi relativi. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attivitŕ nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

 

I commi 482 e 483 disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:

§      deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un’unitŕ immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione puň essere presentata anche da un solo occupante;

§      deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;

§      ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;

§      deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unitŕ immobiliari a destinazione ordinaria).

 

Restano ferme - ai fini della dichiarazione relativa alla TARI - le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 484). Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI (comma 485).

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 - con una modifica al comma 12-ter dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ha stabilito un unico termine (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta) per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni introdotto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012. La dichiarazione, effettuata utilizzando l'apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta

 

Quanto al versamento della IUC, questo va effettuato (comma 486):

§      mediante il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalitŕ di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

§      in quattro rate trimestrali (scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre), che i comuni possono variare nella scadenza e nel numero.

Č consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

 

Il comma 487 rimanda ad uno o piů decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - per la definizione delle modalitŕ di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Qualora il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere assicurato che:

§      i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti della IUC;

§      le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

§      le somme concernenti la TASI siano assegnate al comune.

 

L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 488).

Il comune puň tuttavia - fino al 31 dicembre 2014 - affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, al soggetto affidatario al 31 dicembre 2013 del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 489).

 

Ai sensi del comma 490, spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

Il funzionario responsabile puň inoltre:

§      inviare questionari al contribuente;

§      richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);

§      disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato (comma 491).

 

I commi da 492 a 498 disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e cosě via, e le relative sanzioni, prevedendo in particolare che:

§      in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), l'accertamento puň essere effettuato in base a presunzioni semplici (comma 492);

In base all'articolo 2729 del codice civile, le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

§      in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 493).

L'articolo 13 citato prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, č soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione č ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

§      in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 494);

§      in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 495);

§      in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (comma 496);

§      le sanzioni riguardanti l’omessa presentazione della dichiarazione (co. 494), l’infedele dichiarazione (co. 495) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (co. 496) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (comma 497);

§      viene fatta salva la facoltŕ del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale (comma 498).

 

Con una clausola di chiusura, il comma 499 rimanda, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che con tali disposizioni sono stati disciplinati modalitŕ e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza; requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali; termini per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali; termini per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti; misura degli interessi sui rimborsi di imposta; arrotondamento del versamento di tributi locali; modalitŕ di compensazione di tributi locali; soglie minime per l'esigibilitŕ di tributi locali; proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera; comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.

 

Il comma 500 fa salva l’applicazione del giŕ citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestŕ regolamentare generale delle province e dei comuni, mentre il comma 501 fa salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

 

Il comma 502 abroga l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con cui č stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); conseguentemente, il comma 503 ribadisce che le attivitŕ di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherŕ solo per il 2013 e sarŕ destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell’attivitŕ a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

 

Infine, il comma 504 ribadisce la facoltŕ per i comuni di istituire l’imposta di scopo.

 

L’imposta di scopo č stata regolata dall’articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che prevede la possibilitŕ per i comuni di istituire, con regolamento, un’imposta di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche. In particolare, la norma rimette ad un regolamento comunale, emanato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione dell’imposta (comma 145), che deve essere destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche. Soggetto passivo dell’imposta č il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del comune, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo č il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo č il concessionario.

Su tal disciplina č intervenuto l’articolo 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale in modo tale da prevedere: a) l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto alle tipologie definite dalla normativa vigente; b) l’aumento sino a dieci anni della durata massima di applicazione dell’imposta; c) la possibilitŕ che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare. Si prevede l’obbligo di restituzione nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Il comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha quindi modificato ulteriormente la disciplina dell’imposta:

§       consentendo ai comuni di disciplinare con regolamento l’imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell’imposta da effettuarsi con regolamento governativo (D.P.R.);

§       disponendo che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’IMU sperimentale (e cioč dal 2012), l’imposta di scopo si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla base imponibile e secondo la disciplina vigente. Il comune č quindi autorizzato ad adottare i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 sopra descritte.


 

Articolo 1, commi 505-515
(Disposizioni in materia di IMU)

 

 

I commi da 505 a 515, le cui disposizioni sono state modificate ed integrate nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell’IMU.

Dal 2014 l’IMU a regime non si applicherŕ all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimarrŕ applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).

E’ posticipata al 2015 l'introduzione della cd. imposta municipale secondaria.

Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento al Senato, l’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene inoltre resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarŕ del 20 per cento.

Si dispone inoltre che - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 - il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, sia assoggettato a IRPEF nella misura del cinquanta per cento.

Infine sono recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali.

 

Si rammenta che il provvedimento in esame riforma la tassazione immobiliare prevedendo l’istituzione dell’Imposta Comunale Unica - IUC (comma 440 del provvedimento in esame) che si basa su due presupposti impositivi:

§       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

1)    un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

2)    la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

Piů in dettaglio, il comma 505 reca una serie di modifiche all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.

 

In primo luogo, la lettera a) del comma 1 intende rendere applicabile a regime l'IMU come disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 201 del 2011 e, per rinvio, dal D.Lgs. n. 23 del 2011.

A tal fine viene modificato il primo comma dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sopprimendo i riferimenti ivi contenuti all'applicazione dell'IMU “in via sperimentale” fino al 2014, nonché all'applicazione a regime dell'imposta a decorrere dal 2015.

 

Si ricorda infatti che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU , volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l’anno 2014. Tuttavia, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione dell’IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, č stata anticipata al 2012 e la sua disciplina č stata profondamente innovata.

 

La lettera b) novella in piů punti l’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011.

In particolare, i numeri 1) e 2), specificano anzitutto che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili cd. di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per i quali continua ad applicarsi il vigente regime per l’abitazione principale, ossia l’aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro.

 

Il vigente comma 2 dell’articolo 13 fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per “abitazione principale” del contribuente si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitŕ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La disciplina vigente prevede che sull’abitazione principale e sugli immobili assimilati, accanto all’aliquota ridotta allo 0,4 per cento (modificabile dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti; con misura minima possibile allo 0,2 per cento e massima allo 0,6 per cento, si applichi una detrazione pari a 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per effetto dell’articolo 2 del D.L. 102 del 2013, č prevista l’equiparazione alle abitazioni principali di alcuni immobili (quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietŕ indivisa, adibite ad abitazione principale e gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014). Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica il provvedimento dispone l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale.

 

Il numero 3 reca sia le ipotesi di esclusione ex lege dall’IMU, sia i casi in cui il comune puň disporre l’esenzione IMU per alcune categorie di immobili, tramite la potestŕ di assimilazione all’abitazione principale.

 

In particolare i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

§      l'unitŕ immobiliare posseduta a titolo di proprietŕ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§      l'unitŕ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietŕ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Tali previsioni sono attualmente contenute nel vigente articolo 13 (comma 10).

§      l’unitŕ immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piů unitŕ immobiliari, la predetta agevolazione puň essere applicata ad una sola unitŕ immobiliare. 

Si rammenta che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 concede ai comuni la facoltŕ di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unitŕ immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piů unitŕ immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo puň essere applicata ad una sola unitŕ immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalitŕ per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

 

Sono invece esenti ex lege dall’IMU:

§      le unitŕ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietŕ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

§      i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie (decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietŕ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivitŕ sportive del 22 aprile 2008).

Per effetto dell’articolo 2 del D.L. 102 del 2013, č prevista l’equiparazione alle abitazioni principali per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietŕ indivisa, adibite ad abitazione principale (con una modifica apportata durante l'esame del provvedimento alla camera, l'equiparazione decorre dal 1° luglio 2013); analoga considerazione vale per gli alloggi sociali, dal 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica il provvedimento dispone l’applicazione della detrazione d’imposta nella misura prevista per l’abitazione principale.

§      l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitŕ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il richiamato articolo 2 del D.L. 102 del 2013 (comma 5) considera ex lege come abitazione principale dal 1° luglio 2013 l’unico immobile - non locato - anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, appartenente al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia L’agevolazione si applica purché non si tratti di un immobile "di lusso";

§      la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

L’articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012 reca specificazioni, a fini IMU, in materia di assegnazione della casa coniugale al coniuge. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In sostanza, in quanto diritto reale di godimento, l’attribuzione di un simile diritto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU; la disposizione appare dunque volta a individuare univocamente il soggetto passivo del tributo in tali ipotesi. La circolare 3/DF del MEF chiarisce in merito che:

§       accanto alla soggettivitŕ passiva, tale norma fa sorgere nel coniuge assegnatario anche le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta, detrazione, maggiorazione di quest’ultima per i figli di etŕ non superiore a 26 anni);

§       tale innovazione tacitamente abroga quanto previsto dall’articolo 13, comma 10, ultimo periodo del D.L. 201 del 2011, che attribuiva le predette agevolazioni per l’abitazione principale anche per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992, ovvero anche al soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale purché non proprietario o titolare di diritto reale su un immobile sito nel medesimo comune e destinato ad abitazione. Unico soggetto passivo č dunque il coniuge assegnatario della casa di famiglia;

§       conseguentemente, sull’IMU cosě versata non č computata la quota di imposta riservata allo Stato.

 

La lettera c) novella il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, che in sostanza riscritto per tenere conto delle modifiche sopra descritte.

Il novellato comma 10 prevede pertanto che l’IMU continui ad applicarsi agli immobili, adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) e che a tali immobili si applichi la detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Ove l’unitŕ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piů soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalitŕ degli IACP.

Il vigente regime IMU per gli IACP prevede che tali enti possano beneficiare della sola detrazione di 200 euro, non dunque dell’aliquota ridotta. Tuttavia l’articolo 13, comma 9 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento.

 

Si evidenzia che per effetto del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, non č piů dovuta la seconda rata dell’IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

§      abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi gli immobili cd. “di lusso” (A/1, A/8, A/9);

§      unitŕ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietŕ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalitŕ degli IACP;

§      casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

§      l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitŕ immobiliare (non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduto (ma non locato) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

§      i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

§      i fabbricati rurali strumentali.

 

L’agevolazione non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi da quelli menzionati.

 

Il comma 506 reca disposizioni concernenti il del gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede in particolare che ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali (di cui al comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011) ai comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non si tenga conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle norme cosě introdotte.

 

Il comma 17 dell’articolo 13 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La disposizione č finalizzata ad assicurare la neutralitŕ finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non puň essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l’attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard.

 

I commi da 507 a 509 intervengono sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

 

In particolare il comma 507 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dedicato all'imposta municipale propria.

Viene anzitutto soppresso il riferimento - contenuto al comma 1 - concernente l'istituzione dell'IMU propria a decorrere dall'anno 2014; vengono quindi soppressi i commi da 3 e 7, con cui vengono dettate le modalitŕ applicative dell'imposta.

Analogamente, la lettera a) del comma 508 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza dall'anno 2014 dell'introduzione nell'ordinamento fiscale di una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria.

La lettera b) del comma 4 novella la disciplina concernente l'imposta municipale secondaria, al fine di posticiparne l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 (anziché dal 2014), a tal fine modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

Si ricorda che l'imposta municipale secondaria verrŕ introdotta, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicitŕ e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza č abolita a decorrere dall'introduzione del tributo.

Con regolamento, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-cittŕ ed autonomie locali, sarŕ dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base a specifici criteri. Presupposto del tributo č l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; soggetto passivo č il soggetto che effettua l'occupazione; l'imposta č determinata in base ad alcuni elementi (durata dell'occupazione; entitŕ dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalitŕ dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune).

Le modalitŕ di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformitŕ con quanto previsto per l'imposta municipale propria. L'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non č obbligatoria e sono individuate idonee modalitŕ, anche alternative all'affissione di manifesti. I comuni, con proprio regolamento, hanno la facoltŕ di disporre esenzioni ed agevolazioni, nonché ulteriori modalitŕ applicative del tributo.

 

I commi 509 e 510, modificati al Senato, prevedono che l’IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in particolare, č deducibile dal reddito di impresa e reddito derivante da arti e professioni) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, per il 2014 č possibile dedurre una quota di IMU pari al 30 per cento; successivamente la misura della deducibilitŕ č fissata, a regime, nel 20 per cento.

 

La formulazione originaria della norma ne prevedeva la deducibilitŕ, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, nella misura del 20 per cento.

 

Viene peraltro specificato che l'imposta č indeducibile ai fini IRAP.

 

Conseguentemente, la disposizione riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 237,9 milioni di euro per l’anno 2014, con un incremento per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

Il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, viene utilizzato, si ricorda, in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2014-2016 il Fondo presenta una dotazione pari a 7,3 milioni per il 2014, 66,8 milioni per il 2015 e a 42,9 milioni per il 2016.

Per una ricognizione delle misure che rimodulano tale fondo, si veda la scheda di lettura del comma 143.

 

Il comma 511 sottopone a IRPEF, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria. Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 512).

A tal fine sono modificati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

Si rammenta che, ai sensi della disciplina vigente (articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011), l’IMU sostituisce sia l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari derivanti da beni non locati.

I rapporti tra IMU e imposte sul reddito sono stati chiariti con la Circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate di marzo 2013. In particolare, sono le stesse disposizioni che regolano l’IMU a elencare espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. In particolare continuano ad applicarsi le imposte sui redditi per

§       il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;

§       i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la "cedolare secca";

§       i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR;

§       i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.

Enti non commerciali

I commi da 513 a 515, le cui disposizioni sono state introdotte durante l’esame al Senato, precisano la disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell’IMU, in particolare per gli enti non commerciali.

 

Si rammenta che, stante il rimando della disciplina generale IMU (articolo 13, comma 13 del D.L. 201 del 2011) alle esenzioni in precedenza vigenti per l’ICI (in particolare all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992), sono esenti da imposta municipale gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attivitŕ: attivitŕ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attivitŕ di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

L’articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha tuttavia specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attivitŕ – pur dando luogo, in astratto, a esenzione - siano svolte con modalitŕ non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando č possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attivitŕ di natura non commerciale, l’esenzione si applica solo alla frazione di unitŕ in cui tale attivitŕ si svolge (articolo 91-bis, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, comma 3) dal 1° gennaio 2013. La definizione delle modalitŕ e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attivitŕ commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

A seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (Parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. 174/2012 (articolo 9, comma 6) č dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attivitŕ insistenti sugli immobili stessi come svolte con “modalitŕ non commerciali”, al fine di applicare l’esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attivitŕ commerciali e non commerciali insistenti sull’immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attivitŕ come svolte con “modalitŕ non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione).

In attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 reca, in primo luogo, le definizioni, tra l’altro, di ente non commerciale, delle attivitŕ scolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalitŕ non commerciali (modalitŕ di svolgimento delle attivitŕ istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietŕ e sussidiarietŕ) e dell’utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalitŕ non commerciali delle attivitŕ istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attivitŕ assistenziali e attivitŕ sanitarie, di attivitŕ didattiche, di attivitŕ culturali e attivitŕ ricreative, nonché di attivitŕ sportive.

Successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l’applicabilitŕ dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalitŕ non commerciali delle attivitŕ istituzionali.

L’articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012 sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall’esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attivitŕ. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attivitŕ non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarŕ dovuta l’imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

Nel dicembre 2012 la Commissione UE ha riscontrato che l’IMU č conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attivitŕ non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attivitŕ svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

 

Si ricorda che la risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione, che muove dalla richiesta di chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione concernente l'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali; si chiedeva all’Amministrazione se detto termine fosse quello del 4 febbraio 2013 oppure uno diverso in considerazione del fatto che per gli enti non commerciali il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 ha previsto la presentazione di un'apposita dichiarazione IMU.

In considerazione della normativa concernente gli adempimenti IMU degli enti non commerciali, contenuti nella sopra richiamata disciplina, ai sensi della quale – come si č visto - dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che rimandavano alla norma secondaria anche per le modalitŕ e le procedure relative alla predetta dichiarazione.

Il richiamato D.M. 19 novembre 2012, n. 200, prevede che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali č dovuta l’IMU anche a seguito dell'applicazione del citato articolo 91-bis, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non č presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU del 30 ottobre 2012, in conformitŕ al citato quadro normativo, al paragrafo 1.2, č stato previsto il rinvio all'approvazione di un apposito modello di dichiarazione per gli enti non commerciali e, al paragrafo successivo, dedicato ai casi per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo č stato chiarito che per gli enti in questione l'obbligo dichiarativo sussiste anche per gli immobili esenti, ai sensi della lett. i) comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Alla luce di ciň e sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, l’Amministrazione ha ritenuto che la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate, affermando dunque che tali enti non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrŕ indicato anche il termine di presentazione della stessa.

 

Il comma 513 dispone che i suddetti enti non commerciali presentino la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalitŕ approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, con le stesse modalitŕ ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 dovrŕ essere presentata anche la dichiarazione per l'armo 2012.

Ai sensi del comma 514 tale modalitŕ telematica potrŕ essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

 

In ordine alle dichiarazioni IMU, il comma 12-ter dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce, a partire dall’anno 2013, un unico termine (30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso) per la presentazione della dichiarazione IMU. Con il D.M. del 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2012, sono stati approvati il suddetto modello e le istruzioni per la compilazione. L’imposta puň essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), con possibilitŕ di versare l'imposta anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione; vi č l’obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente (articolo 1, comma 104 della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006); restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 

Il comma 515 dispone infine che il versamento dell'imposta municipale propria da parte degli enti non commerciali avvenga esclusivamente mediante modello F24 e, in deroga alle norme generali, sia effettuato in tre rate: le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre; l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'armo successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nel confronti del quale č scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Le norme generali sull’IMU (articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011) prevedono che il versamento dell'imposta avvenga in due rate di pari importo, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltŕ del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Ai sensi dell’articolo 13, comma 12 del D. L. n. 201 del 2011 il pagamento dell’imposta č effettuato secondo le modalitŕ regolate dalla legge statale (articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241) sul versamento unitario delle imposte (F24) ovvero mediante bollettino postale (da dicembre 2012).


 

Articolo 1, comma 516-521
(Erronei versamenti IMU)

 

 

I commi da 516 a 521, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa).

 

Tali norme si pongono dunque in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta, che prevedono l’applicazione di interessi e sanzioni nei confronti del contribuente. Si rammenta in materia che con la circolare n. 27/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalitŕ ed i termini per sanare gli erronei versamenti delle imposte.

 

Piů in dettaglio, il comma 516 disciplina le conseguenze dell’erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta. In tale ipotesi, giŕ dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piů idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

 

Il comma 517 specifica che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di detto riversamento, al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietŕ comunale, istituito dell'articolo 1, comma 380, lettera b) della citata legge di stabilitŕ 2013 (legge n. 228 del 2012).

 

Si rammenta che tale norma ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietŕ comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria (che viene resa di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Cittŕ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri č comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

Il comma 522 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) sostituisce il citato comma 380: le modifiche apportate dall’articolo in esame al comma 380 riguardano principalmente le disposizioni di cui alla lettera b) del comma, relativa alla istituzione del Fondo di solidarietŕ, alla sua quantificazione e ai criteri di alimentazione e di riparto.

In base alla nuova formulazione, si provvede a determinare l’ammontare annuale del Fondo a decorrere dal 2013, nei seguenti importi:

§      6.974,3 milioni euro per l’anno 2013,

§      6.647,1 milioni per l’anno 2014,

§      6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.

 

Il successivo comma 518 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, in tale caso l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007).

 

Il comma 519 disciplina, dall'anno di imposta 2012 l’ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune.

 

Si ricorda che nell’anno 2012 (ai sensi del comma 11 dell’articolo 13, abrogato dall’articolo 1, comma 380 della legge di stabilitŕ 2013, legge n. 228 del 2012) il gettito dell’IMU č stato ripartito tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni): in particolare, č stata riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metŕ dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l’abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali; alla quota statale non si sono applicate le misure agevolative previste dalla legge e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

Le norme hanno disposto il versamento contestuale, con il pagamento dell’IMU, della quota di imposta riservata allo Stato.

Il suddetto comma 380 ha soppresso la riserva di gettito in favore dello Stato, fatto salvo il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che rimane all’erario.

 

In tale ipotesi il comune, anche su comunicazione del contribuente, dŕ notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul citato fondo di solidarietŕ comunale.

Tale procedura si attiva anche per le regolazioni Stato/comuni nell’ipotesi di versamento superiore al quantum dovuto.

 

La procedura di rimborso di cui al comma 518 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune (comma 520) e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento.

 

Infine il comma 521 dispone che nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.

L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dŕ notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietŕ comunale.


 

Articolo 1, comma 522
(Fondo di solidarietŕ comunale)

 

 

Il comma 522 sostituisce il comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilitŕ per il 2013) in materia di imposta municipale propria (IMU) e di finanziamento dei comuni, con riferimento particolare alle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietŕ comunale (istituito in ragione della nuova disciplina dell’imposta), che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dallo stesso comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei bilanci dei comuni, alimentato con quota parte dell’IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalitŕ di perequazione.

In particolare, la nuova formulazione del comma mira a confermare a regime, a decorrere dal 2013 la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell’assegnazione ai comuni del gettito IMU, prevista dal vigente comma 380 della legge di stabilitŕ 2013 con riferimento ai soli anni 2013 e 2014.

 

Si ricorda che con i commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228/2012 si č profondamente innovato l’assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e, conseguentemente, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell’ambito del quale si č disposta l’abrogazione di numerose disposizioni.

in estrema sintesi, le disposizioni del comma 380:

§       attribuiscono, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;

§       sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali “fiscalizzati” per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), prevedendo l’istituzione del Fondo di solidarietŕ comunale, alimentato da una quota dell'imposta municipale propria e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati;

§       sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalitŕ immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA.

 

Le modifiche apportate dall’articolo in esame al comma 380 riguardano principalmente le disposizioni di cui alla lettera b) del comma, relativa alla istituzione del Fondo di solidarietŕ, alla sua quantificazione e ai criteri di alimentazione e di riparto.

In sintesi, in base alla normativa vigente, il Fondo viene alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Cittŕ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013[147] ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014 (lett. b) del comma 380).

L'ammontare iniziale del predetto Fondo č quantificato in 4.717,9 milioni per l'anno 2013, e in 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014, quale quota del gettito IMU da riversare nel Fondo medesimo. La norma prevede, a tal fine, che una quota IMU nell’importo suddetto, di spettanza dei comuni, sia versata, negli anni 2013 e 2014, all'entrata del bilancio statale; tale importo sarŕ tuttavia rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M..

Per gli anni 2013 e 2014, inoltre, la dotazione del Fondo č rispettivamente incrementata di 890,5 milioni per l'anno 2013 e di 318,5 milioni per l’anno 2014, quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita da parte dei comuni del gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che ai sensi del comma 380, lett. f), viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato.

Si affida al medesimo D.P.C.M. che determina la quota dell’IMU che affluisce al fondo anche l'individuazione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo stesso, tenendo conto di una serie di fattori per i singoli comuni.

 

In base alla nuova formulazione, la lettera b) del comma 380 provvede a determinare l’ammontare annuale del Fondo a decorrere dal 2013, nei seguenti importi:

§      6.974,3 milioni euro per l’anno 2013,

§      6.647,1 milioni per l’anno 2014,

§      6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.

 

La norma indica espressamente che tale dotazione sia annualmente assicurata, per ciascuno degli anni considerati, a decorrere dal 2014, da un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, quale quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.

E’ pertanto eliminata la previsione dell’emanazione di appositi DPCM, per la definizione della quota dell’imposta municipale propria con la quale deve essere alimentato il Fondo, come previsto dalla normativa vigente.

Tale quota IMU che confluisce nel Fondo di solidarietŕ č inoltre annualmente integrata con risorse a carico del bilancio dello Stato, di cui una quota pari a 943 milioni di euro annui derivanti, a decorrere dal 2014, dalla necessitŕ di ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla soppressione della maggiorazione TARES, disposta dal comma 502 del provvedimento in esame, quale reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi.

 

Per l’anno 2014, sono altresě assegnati al Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unitŕ immobiliare adibita ad abitazione principale (disposizione questa introdotta nel corso dell’esame al Senato).

La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, č effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-cittŕ e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014.

 

Si segnala che né la disciplina della TASI (commi 470-479) né la disciplina generale della IUC (commi 480-504) prevedono espressamente la possibilitŕ per i comuni di introdurre detrazioni per l’abitazione principale. Il comma 478 autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non č menzionata l’abitazione principale. Occorrerebbe pertanto chiarire se, alla luce delle disposizioni di cui al comma in esame, tale elenco risulta essere tassativo.

 

Nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2014-2016, il fondo č iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1365) con una dotazione pari a 5.121,7 milioni di euro per l’anno 2014.

Tale importo, dunque, in base alla riformulazione della lettera b) del comma 380 disposta dall’articolo in esame, viene integrato per 572 milioni, quale incremento della quota di finanziamento del Fondo a valere sul gettito IMU di spettanza comunale (4.717,9 milioni in luogo di 4.145,9 milioni, come previsto dal comma 380 vigente), e per 943 milioni, a carico del bilancio dello Stato, quale ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla soppressione della maggiorazione TARES, al fine di ottenere una dotazione del Fondo pari a 6.647,1 milioni per il 2014.

Per l’anno 2015 - oltre alla quota di finanziamento a valere sul gettito IMU e al minor taglio conseguente alla soppressione della maggiorazione TARES - la relazione tecnica prevede un ulteriore finanziamento del fondo con risorse provenienti dal bilancio dello Stato per oltre 886 milioni di euro, al fine di ottenere una dotazione del Fondo pari a 6.547,1 milioni per il 2015.

 

Ai fini dell’alimentazione del Fondo, la nuova formulazione della lettera b) del comma 380 ribadisce che la suddetta quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, nell’importo sopra definito (4.717,9 milioni), sia annualmente versata all’entrata del bilancio dello Stato.

Innovando rispetto al testo vigente, si rimanda al disegno di legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle variazioni in aumento o in riduzione della dotazione del Fondo di solidarietŕ comunale, al fine di tenere conto dell’effettivo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, si ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato (ai sensi del comma 380, ora lett. g).

E’ inoltre eliminata la disposizione di cui alla vigente lettera c) del comma 380, che prevede l’integrazione del fondo (di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014), quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita di gettito da parte dei comuni dell’IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, interamente riservata allo Stato, in quanto l’efficacia di tali disposizioni risulta ormai assorbita dalla legislazione vigente.

 

Quanto alle modalitŕ di ripartizione del Fondo, la nuova formulazione della lettera c) del comma 380 (corrispondente alla lettera d) del testo vigente) rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Cittŕ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

In caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c) č comunque emanato entro i 15 giorni successivi (nuova lettera d).

 

E’ introdotta, rispetto alla normativa vigente, la previsione in base alla quale almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Si ricorda, al riguardo, che i fabbisogni standard, nella formulazione vigente del comma 380, rappresentano, invece, soltanto uno dei vari fattori da tenere in considerazione ai fini del riparto.

 

Tra i fattori da tenere in considerazione per i singoli comuni, ai fini della definizione dei criteri di formazione e di riparto del fondo, la nuova formulazione della lettera c) del comma 380 ribadisce i seguenti:

1)    gli effetti finanziari derivanti dall’abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall’articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (rispettivamente, lettere a) e nuova lettera g) del comma);

2)    la diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppresse dalla successiva lettera f);

3)    le riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del D.L. 26 luglio 2012, n. 95[148];

4)    a decorrere dall’anno 2014, la soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e l’istituzione della TASI (nuovo criterio aggiunto in sede di riformulazione del comma 380, lettera c);

5)    l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

Non sono piů considerati, tra i fattori da tenere in conto per il riparto del Fondo, la dimensione demografica e territoriale degli enti e la dimensione del gettito dell'IMU ad aliquota base di spettanza comunale.

 

La nuova lettera e) del comma 380 introduce la possibilitŕ di incrementare, con lo stesso D.P.C.M. di riparto, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce come dotazione del fondo.

In tale ipotesi, va rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalitŕ da determinare con il medesimo D.P.C.M.

La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale č versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

 

Restano confermate, nella nuova formulazione del comma 380, le seguenti disposizioni:

§      la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio comunale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 (nuova lettera f);

§      la riserva all’erario del gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (nuova lettera g). Ai sensi della successiva lettera h), resta possibile per i comuni la possibilitŕ di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

§      l’abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che riservava quota parte del gettito IMU in favore dello Stato nonché dei commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale, relativi all’istituzione ed alle modalitŕ di alimentazione del soppresso Fondo sperimentale di riequilibrio,

§      l’applicazione dei meccanismi relativi ai trasferimenti erariali “fiscalizzati” di cui all’articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L’ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall’IMU e, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Con le procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

 

Stante la nuova disciplina dell’attribuzione del gettito ai comuni, sono quindi abrogati, anziché sospesi nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014, i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011, relativi alla devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni.

La sospensione di tale devoluzione č dovuta, nel testo vigente del comma 380, al carattere provvisorio della regolamentazione del gettito IMU tra Stato e comuni dettato dal comma 380 delle legge n.228/2012, regolamentazione circoscritta al biennio 2012 -2014. Poiché il comma 522 in commento pone a regime la spettanza di tale gettito, a decorrere dal 2013, ne consegue la necessitŕ di passare dalla sospensione (che comporterebbe l’efficacia dal 2015 delle norme sospese) alla abrogazione delle norme in questione.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23 del 2011 sul cd. federalismo municipale aveva introdotto la devoluzione ai comuni del gettito o delle quote di gettito derivanti da alcuni specifici tributi statali inerenti al comparto territoriale e immobiliare - imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro sulle locazioni, tasse ipotecarie e cedolare secca sugli affitti (commi 1, 2 e 8) nonché l’attribuzione ai comuni di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (comma 4). In linea con l’impianto della legge delega, a fronte di quanto riconosciuto ai comuni a titolo di devoluzione dei tributi e di compartecipazione IVA, venivano ridotti, in misura corrispondente, i trasferimenti erariali (comma 8).

Al fine di garantire progressivitŕ ed equilibrio territoriale al processo di devoluzione, la norma prevedeva, in via transitoria, l’istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio fino alla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall’art. 13 della legge delega n. 42 del 2009 (comma 3).

 

Si ricorda, peraltro, che una parziale riforma delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari č stata recentemente introdotta dall’articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

 

Da ultimo, si segnala che non viene riproposta nel testo riformulato la disposizione di cui alla vigente lettera i), che condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato cittŕ e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.


 

Articolo 1, comma 523
(Tabelle A e B)

 

 

Il comma 523 dispone in ordine all’entitŕ dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della legge di contabilitŕ (legge n. 196 del 2009), mediante i quali si determinano le disponibilitŕ per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle del disegno di legge di stabilitŕ č prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilitŕ.

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilitŕ, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilitŕ sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilitŕ per il 2014 presentato dal Governo (A.S. 1120), gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 102.6 milioni per il 2014, a 96,5 milioni per il 2015 e a 96,5 milioni per il 2016.

Si segnala che le Tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

(importi in migliaia )


Tabella A

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

7.560

1.506

1.506

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

102.560

96.506

96.506

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

73.315

78.761

72.761

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge di stabilitŕ per il 2014 prevede importi pari a 112 milioni per il 2014, 267,4 milioni per il 2015 e 462,4 per il 2016.

(importi in migliaia )

Tabella B

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

71.992

82.376

82.376

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

111.992

267.376

462.376

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

72.972

218.376

393.376

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente, nel disegno di legge di stabilitŕ presentato dal Governo (A.S. 1120) e come modificate nel corso dell’esame al Senato. Si riportano altresě le finalizzazioni indicate nel testo presentato dal Governo.

Si segnala che l’indicazione dell’attuazione dell’articolo 12, comma 4, del D.L. n. 35 del 2013, presente in molti stati di previsione, riguarda la clausola di salvaguardia prevista dalla norma stessa.

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia )

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

524

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

42.524

50.000

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

24.779

34.755

28.755

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell’art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per il programma nazionale a supporto dell’istituzione delle cittŕ metropolitane e delle unioni dei comuni e della revisione dell’assetto provinciale nonché le risorse destinate per interventi diversi.

 

 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

224

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

224

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

224

-

-

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell’art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

6.219

1.497

1.497

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

46.219

41.497

41.497

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

39.719

39.997

39.997

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013” (A.S. 884); per la “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle anni, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013” (A.C. 1239 - A.S.1041); per l’accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali nonché per interventi diversi. Inoltre sono accantonate le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

593

9

9

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

593

9

9

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

593

9

9

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nonché le risorse per le scuole non statali.

 

 


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

3.000

1.000

1.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

3.000

1.000

1.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per interventi vari.

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

3.000

3.000

3.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

3.000

3.000

3.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per interventi vari.

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

7.000

1.000

1.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

2.000

-

-

Finalizzazioni:

L’accantonamento č preordinato ad un ulteriore finanzimento per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

 

 


TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia )

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

648

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

15.148

97.200

237.200

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

8.148

62.200

182.200

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nonché per interventi diversi.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

31.596

32.753

32.753

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

31.596

32.753

32.753

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

23.096

32.753

32.753

Finalizzazioni:

L’accantonamento č preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella cittŕ di Napoli e per l’attuazione dell’art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

11.647

31.908

31.908

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

12.147

34.708

34.708

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

12.147

34.708

34.708

Finalizzazioni:

L’accantonamento č finalizzato al finanziamento delle risorse per la “Partecipazione dell’Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico”; inoltre comprende le risorse destinate all’attuazione dell'art. 12, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 


MINISTERO DELL'INTERNO

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

20.000

40.000

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

20.000

40.000

50.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per l’ammodernamento delle autovetture di servizio.

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

28.101

17.715

17.715

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

28.101

17.715

17.715

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

4.581

17.715

17.715

Finalizzazioni:

L’accantonamento č finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell’art. 12, comma 4, dei D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

-

15.000

40.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

-

1.000

26.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento č preordinato per la realizzazione di interventi diversi.

 

 

MINISTERO BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

 

2014

2015

2016

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilitŕ (A.S. 1120)

5.000

30.000

50.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 1865)

5.000

30.000

50.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse per interventi di tutela e restauro dei beni culturali.


 

Articolo 1, comma 524
(Tabella C)

 

 

Il comma 524 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione č rinviata alla legge di stabilitŕ, ai sensi della nuova normativa contabile.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della nuova legge di contabilitŕ (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilitŕ, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione č rinviata alla legge di stabilitŕ, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, č dunque piů limitato, in quanto la nuova legge di contabilitŕ ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

 

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie.

Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un capitolo apposito.

Lo stanziamento complessivamente autorizzato in favore di ciascuna legge di spesa permanente esposta in Tabella C va dunque calcolato quale somma dell’importo quantificato in Tabella C, quale stanziamento di natura non obbligatoria, e dell’importo determinato dalla legge di bilancio, quale stanziamento di natura obbligatoria.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilitŕ per il 2014-2016 presentato dal Governo (A.S. 1120) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.707 milioni per il 2014, a 3.752 milioni per il 2015 e a 3.710 milioni per il 2016.

 

Rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilitŕ non sono piů esposte le seguenti voci:

·       Ministero dell'istruzione, dell'universitŕ e della ricerca - Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universitŕ e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690)

·       Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Legge n. 335 del 1995, art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 - cap. 4332)

·       Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 109 del 1994, art. 4: Autoritŕ per la vigilanza sui lavori pubblici (1.6 - cap. 1702)

·       Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 297 del 2006: art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2 - cap. 1597)

·       Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autoritŕ per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 - cap. 1575)

 

Sono state invece inserite le seguenti nuove voci:

·       Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 93 del 2013: - art. 10. comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 - cap. 7441)

·       Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 93 del 2013: - art. 5-bis, comma 1: Politiche per le pari opportunitŕ (17.4 cap. 2108/P)

·       Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 228 del 2012 (stabilitŕ 2013) - art. 1, comma 290: integrazione Fondo protezione civile per alluvioni (cap.7446/p).

 

Si segnala, inoltre, che sono state modificate le voci relative alla missione "Turismo" in seguito alle nuove competenze attribuite dalla legge n. 71 del 2013[149] al Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo, missione nella quale sono quindi ora presenti due voci attribuite al citato Ministero, relative alle azioni di rilancio del settore turistico (ex D.L. n. 35 del 2005, art. 12, comma 2) e sviluppo e competitivitŕ del turismo (ex D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 98).

 

Nel corso dell’esame al Senato č stata reinserita la voce “Ministero dell'interno - legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. (5.1 - cap. 2309)”,presente nelle precedenti leggi di stabilitŕ, ma non esposta nel testo iniziale.

 

Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la tabella C, nel testo presentato dal Governo, determina le seguenti variazioni di bilancio (come riportato nell’Allegato 1 al ddl di stabilitŕ 2014 (A.S. 1120):

§      incremento di 20 milioni nel 2014 del Fondo nazionale per il servizio civile;

§      determinazione in 2.560 milioni per il 2014 della quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario (regolazioni debitorie);

§      incremento di 60 milioni per ciascuna annualitŕ 2014-2016 delle risorse destinate alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

§      incremento di 500.000 euro per ciascuna annualitŕ 2014-2016 dei contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa;

§      riduzione di 20 milioni per ciascuna annualitŕ 2014-2016 del Fondo di protezione civile;

§      determinazione in 70 milioni per ciascuna annualitŕ 2014-2016 delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (istituito dal D.L. n. 93 del 2013 era stata prevista per la parte residuale del 2013 una dotazione di 5 milioni);

§      incremento di 10 milioni per ciascuna annualitŕ 2014-2016 delle spese per il funzionamento dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

§      incremento di 29 milioni per ciascuna annualitŕ 2014-2016 delle spese per il Fondo unico dello spettacolo;

§      incremento di 7,9 milioni per il 2014 dei contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attivitŕ culturali e del turismo. Il Senato ha ulteriormente incrementato di 1 milione le risorse per il 2014;

§      incremento di 3 milioni nel 2014 del Fondo per le pari opportunitŕ;

§      incremento di 300 milioni nel 2014 del Fondo per le politiche sociali;

§      incremento di 10 milioni nel 2014 del Fondo per le politiche giovanili.

 

Il Senato, oltre a reintrodurre la voce relativa ai contributi in favore di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’interno con una dotazione di 2 milioni per ciascuna annualitŕ (nel BLV non erano presenti stanziamenti) e a incrementare, come giŕ detto, il contributo per gli enti vigilati dal MIBACT, ha incrementato di 560.000 euro le risorse per il 2014 in favore dell’Istituto italo - latino – americano.

 

Conseguentemente gli importi esposti nella Tabella C dopo l’esame al Senato ammontano a 6.710 milioni per il 2014, a 3.754 milioni per il 2015 e a 3.712 milioni per il 2016.

 

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per l’anno 2014, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2013 iscritte nella Tabella C della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilitŕ per il 2013). Si segnala che in taluni casi la Nota di variazioni puň esporre un importo maggiore, in quanto viene registrato un ulteriore finanziamento disposto dall’articolato del d.d.l., che non viene tuttavia considerato nella Tabella C.

Ai fini del raffronto č stato individuato, per ciascuna norma, il relativo (eventuale) capitolo di bilancio recante le poste di spesa di natura obbligatoria.

 


 

 

2013

2014

 

Tab. C
Legge
228/2012
Spese non obbligatorie

Bilancio
Legge
299/2012
Spese obbligatorie

Tab. C
Legge
228/2012
Spese non obbligatorie

BLV
Ddl
A.S. 1121
Spese non obbligatorie

Tab. C
Ddl
A.C. 1865

Bilancio
Ddl
A.C. 1866-bis

Spese obbligatorie



ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185)

71.214

 

76.251

85.277

105.277

 

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri (21.3 – cap. 2115)

37.780


300.423
(cap. 2120)

42.198

41.126

41.126

300.245

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

 

 

 

 

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia-Giulia (2.3 cap. 7513/p)

5.396

 

5.639

5.571

5.571

 

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

 

 

 

 

 

Ministero economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, co. 3: Integrazione FSN per minori entrate IRAP (regolazioni debitorie) 2.4 cap. 2701)

3.000.000

 

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