Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Stabilità 2014 - Sintesi del contenuto - Esame in Assemblea - A.C. 1865-A
Riferimenti:
AC N. 1865-A/XVII   AC N. 1865/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 95    Progressivo: 2
Data: 19/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

 

A.C. 1865-A

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

n. 95/2

 

 

 

 

 

19 dicembre 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

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File: ID0006b.doc


INDICE

AGRICOLTURA. 3

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA. 5

§      Ambiente e messa in sicurezza del territorio. 5

§      Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici 6

§      Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica. 8

§      Fonti energetiche. 9

DIFESA, FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA. 10

§      Settore difesa. 10

§      Forze armate e di polizia. 11

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 12

ENTRATE, FISCO E FINANZE.. 13

§      Riordino della tassazione immobiliare comunale. 14

§      Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 16

§      Tassazione delle persone fisiche. 17

§      Disposizioni di razionalizzazione e maggiori entrate. 17

§      Definizione agevolata dei contenziosi 19

§      Altri interventi agevolativi 20

§      Potenziamento dell’amministrazione finanziaria. 20

§      Rafforzamento dell’attività di controllo e razionalizzazione. 21

§      Disposizioni in materia bancaria e finanziaria. 23

INFRASTRUTTURE.. 24

§      Infrastrutture strategiche. 24

§      Interventi di manutenzione straordinaria. 25

§      Ulteriori infrastrutture. 26

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, EDITORIA E SPORT.. 28

§      Interventi di finanziamento e semplificazione. 28

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 30

LAVORO.. 32

§      Misure fiscali e contributive per il lavoro. 32

§      Misure di sostegno al lavoro. 33

§      Riduzioni di spesa. 35

POLITICHE DI COESIONE.. 36

POLITICHE PER LE IMPRESE.. 39

§      Sostegno finanziario alle imprese. 39

§      Accesso al credito. 40

§      Imprese agricole. 41

§      Misure fiscali per le imprese. 42

POLITICHE SOCIALI 46

§      Misure in materia di sanità e assistenza. 46

§      Misure a favore di soggetti che operano nel sociale. 48

§      Misure di razionalizzazione spesa. 49

PREVIDENZA. 50

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 50

§      Trattamenti pensionistici 51

PUBBLICO IMPIEGO.. 53

REGIONI E GLI ENTI LOCALI 56

§      Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome. 56

§      Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  57

§      Patto di stabilità interno per gli enti locali 59

§      Ulteriori disposizioni 61

SETTORE PUBBLICO.. 63

§      Misure di razionalizzazione della spesa. 63

§      Autorizzazioni di spesa. 67

§      Disposizioni nel settore della giustizia. 69

Società pubbliche.. 71

§      Società a partecipazione locale. 71

§      Società a partecipazione pubblica. 71

TRASPORTI 74

§      Disciplina affidamenti 74

§      Sostegno finanziario al trasporto. 74

§      Pubblico Registro automobilistico. 75

§      Capitanerie di porto. 75

 

 


 

NOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità 2014.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto delle principali misure che intervengono nei singoli settori.

 

 

 

 

 

 


 

AGRICOLTURA

Nel disegno di legge le politiche a favore dell’agricoltura sono rivolte, in parte, al sostegno dell’attività d’impresa, anche attraverso interventi in favore dei giovani che vogliono intraprendere l’attività (si veda imprese agricole) e la riforma di alcune norme di carattere fiscale d’interesse del settore (si veda Entrate, fisco e finanze); in parte intervengono attribuendo specifici finanziamenti finalizzati al funzionamento delle strutture di supporto della politica agricola e alla realizzazione di specifiche funzioni.

In sintesi il provvedimento in esame:

§      aggiunge, con una modifica introdotta nel corso dell’esame del provvedimento, il comma 10-bis, il quale autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali;

§      estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni demaniali marittime (comma 183);

§      dispone l’incremento - nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura (comma 184);

§      prevede che venga assegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera l’importo di 5 milioni (la Commissione bilancio ha aumentato di 1 milione lo stanziamento previsto, riportandolo alla cifra stanziata originariamente, prima dell’esame presso il Senato del provvedimento); tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e viene versata a saldo di una quota (secondo una specifica introdotta nel corso dell’esame del provvedimento) della parte riservata al quarto anno nell’ambito del quinquennio di contributi nazionali ed europei previsti per la ristrutturazione del settore (comma 185);

§      interviene sulle competenze di Agea, attribuendo, nuovamente, alla stessa il ruolo, che era stato trasferito al MIPAAF, di coordinamento degli organismi pagatori e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA e del FEASR; il Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali mantiene, invece, la competenza in ordine all’attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti (comma 187);

§      autorizza l’utilizzazione per il 2014 ed il 2015 di talune somme iscritte nel bilancio Agea al fine di incrementare le iniziative di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici e di repressione delle frodi nel settore (comma 188);

§      autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per potenziare il servizio fitosanitario nazionale; tale somma sarà destinata, in particolare, a combattere l’emergenza sanitaria provocata, in parte, dal diffondersi tra gli ulivi della Puglia del batterio Xylella fastidiosa, nonché per svolgere i necessari controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati (comma 189);

§      autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subentrato nelle competenze dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ad utilizzare i conti correnti intestati alla medesima Agenzia per le operazioni di pagamento e riscossione inerenti le competenze trasferite (comma 190);

§      ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (comma 418);

§      stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento (comma 419).


 

AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

In sintesi il provvedimento in esame:

§      destina quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale (SIN), e di altri interventi in materia di politiche ambientali (comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);

§      prevede l’assegnazione di risorse, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell’ambito della programmazione 2014-20, per l’attuazione dell’accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi (comma 5-septies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);

§      reca un’articolata disciplina volta a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili; al riguardo, nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato che le risorse devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Si prevede, inoltre, un nuovo stanziamento di risorse e una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66);

§      istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67);

§      istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68);

§      prevede una serie di interventi per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, anche ai fini dell’esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata, nonché della delocalizzazione in aree sicure degli edifici localizzati in aree a rischio idrogeologico elevato (commi 70-73, modificati nel corso dell’esame in sede referente). Nel corso dell’esame in sede referente sono state, inoltre, inserite ulteriori previsioni, per i territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, destinate, tra l’altro, a consentire maggiori spazi finanziari ai comuni colpiti da tali eventi (comma 357-bis), nonché a garantire l’erogazione dei servizi sanitari (comma 70-bis);

§      destinano risorse per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009 (commi 70-ter e 70-quater introdotti nel corso dell’esame in sede referente);

§      prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo (commi 220-221, modificati nel corso dell’esame in sede referente);

§      prevede che le risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio siano destinate prioritariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 248, come modificato nel corso dell’esame in sede referente).

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

In sintesi il provvedimento in esame:

§      disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e, per quanto previsto in sede referente (comma 163-bis), anche per quelli relativi ad immobili pubblici. Viene inoltre prevista l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);

§      autorizza uno stanziamento di risorse in conto capitale per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164, modificato nel corso dell’esame in sede referente). In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225);

§      stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 226);

§      con riguardo alle zone (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca un allentamento e incide sulla disciplina dell’esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228, quest’ultimo modificato nel corso dell’esame in sede referente); posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l’estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236) esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237) e disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242). Ulteriori disposizioni, inserite nel corso dell’esame in sede referente, sono finalizzate, tra l’altro, alla concessione di incentivi alle imprese per investimenti produttivi (comma 233-bis), alla proroga dei termini per la verifica di sicurezza degli immobili danneggiati (comma 233-quater);

§      prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281).

Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica

Il provvedimento in esame, in sintesi:

§      prevede una serie di proroghe delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In sede referente è stato previsto altresì che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti, decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici. Relativamente alle misure di incentivazione per l’acquisto di mobili, nel corso dell’esame in sede referente, è stato, altresì, previsto che le relative spese detraibili non possono superare le spese di ristrutturazione ad esse connesse (comma 87, modificato in Commissione);

§       autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche (comma 31-quinquies, introdotto dalla Commissione).

Fonti energetiche

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca una norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. Peraltro, in sede referente è stata autorizzata una soluzione transattiva del contenzioso pendente in materia (commi 74 e 75, modificati in Commissione);

§      demanda al Ministero dello sviluppo economico la definizione - entro novanta giorni - su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell’energia elettrica dei clienti finali, nell’ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e in coordinamento con le misure di cui al D.Lgs. n. 379/2003, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica (comma 99, come sostituito dalla Commissione);

§      proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge il termine per l’entrata in funzione degli impianti fotovoltaici già iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare tra i volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. (comma 100, come sostituito dalla Commissione);

§      prevede l’aggiornamento, entro il 30 giugno 2014, del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione previsti dalla normativa europea (comma 100, come sostituito dalla Commissione).

§      modifica il meccanismo di incentivazione dei bioliquidi sostenibili (comma 100-bis, introdotto dalla Commissione);

§      autorizza per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano, al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (comma 202, modificato in Commissione).

 


 

DIFESA, FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA

Il provvedimento in esame interviene su diversi profili di interesse che riguardano il settore della difesa con particolare riferimento al personale militare, ai programmi di acquisizione di sistemi d’arma e alle missioni internazionali. In particolare, durante l’esame presso la Commissione bilancio sono stati approvati taluni emendamenti volti a precisare che la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale, atta a conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016, dovrà essere operata mediante la procedura prevista dall’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare Settore difesa.

Settore difesa

In sintesi il provvedimento:

§      rifinanzia il Fondo per le missioni internazionali di pace, nella misura di 614 milioni per il 2014 (comma 162);

§      al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, autorizza contributi ventennali, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 21);

§      reca una serie di finanziamenti nel settore navale (comma 22). La compensazione degli effetti finanziari derivanti da essi sono posti a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di 30 milioni per il 2015, di 60 milioni per il 2016 e di 70 milioni a decorrere dal 2017 (comma 24);

§      prevede, in forza di un emendamento approvato in sede di esame presso la Commissione bilancio, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 536 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare-, per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di interesse della Difesa, di cui ai commi 21, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 22 primo periodo (comma 23);

§      esclude, in forza di un emendamento approvato in sede di esame presso la Commissione bilancio, il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore, che il comma 15 consente di usare per finanziare nuovi programmi (comma 15);

§      precisa, in forza di un emendamento approvato in sede di esame presso la Commissione bilancio, che la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale, atta a conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016, vada operata mediante la procedura prevista dall’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare (comma 259);

§      prevede che il Ministero della difesa, in sede di presentazione del documento previsionale programmatico di cui all’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare riferisca, altresì, sullo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare (comma 23);

§      provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l’importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 170).

§      reca una novella all’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare concernente contributi a favore delle associazioni combattentistiche, autorizzando la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (comma 173);

§      reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321).

Forze armate e di polizia

Il disegno di legge di stabilità:

§      proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (comma 169);

§      istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 (comma 172);

§      prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell’Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l’invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 265);

§      precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1° gennaio 2014 (comma 316).

Misure di razionalizzazione della spesa

Lo stesso provvedimento in esame:

§      esclude dalla gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo della guardia di finanza è inoltre autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti (comma 255);

§      prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui (comma 256);

§      stabilisce che i programmi di investimenti pluriennali per la Difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche per l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (comma 259).


 

ENTRATE, FISCO E FINANZE

Accanto al riordino della tassazione immobiliare, con l’istituzione dell’Imposta comunale unica - finalizzata a tassare non solo il possesso, ma anche i servizi resi dal Comune - le misure in materia di entrate recate dal disegno di legge prevedono il riordino di specifiche agevolazioni o detrazioni, ferma restando la clausola di salvaguardia (di cui al comma 288), che stabilisce una riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali tale da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017, qualora non si reperiscano determinate risorse mediante la revisione della spesa pubblica (commi 285 e seguenti).

Numerose misure fiscali a favore delle imprese e delle banche (tra le quali si ricordano, in particolare, le deduzioni Irap per l’incremento della base occupazionale, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, l’ampliamento dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), l’affrancamento dei valori contabili, le norme in materia di perdite sui crediti e cd. Deferred Tax Assets) sono illustrate nel paragrafo relativo alle Politiche per le imprese, al quale si rinvia.

Le misure fiscale a favore dei lavoratori, nella specie di rimodulazione e incrementi delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente sono più in dettaglio descritte nel paragrafo Lavoro. La proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica è trattata nel paragrafo Ambiente.

Tra le principali modifiche apportate al provvedimento durante l’esame in sede referente si segnala l’istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dalle risorse derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e dall’attività di contrasto all’evasione e destinato, in particolare, a ridurre l’imposizione sul lavoro.

In materia di tassazione immobiliare, durante l’esame in Commissione l’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali strumentali è stata fissata nella misura dell’1 per mille; detti fabbricati sono inoltre esentati dal pagamento dell’IMU a decorrere dal 2014. Il pagamento della “mini IMU 2013”, nei comuni che hanno innalzato l’aliquota, è posticipato dal 16 al 24 gennaio 2014 (così come il termine per il pagamento della maggiorazione Tares per il 2013). E’ inoltre previsto che, nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU per il 2013, non siano dovuti sanzioni ed interessi ove si adempia entro il termine fissato per la prima rata relativa al 2014.

Sono infine introdotte alcune misure di natura finanziaria, tra le quali si segnala l’istituzione del Fondo di garanzia per la prima casa e la possibilità di trasferire, senza spese, i servizi di pagamento connessi al conto corrente.

 

Riordino della tassazione immobiliare comunale

Il disegno di legge di stabilità reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).

Più in dettaglio il disegno di legge:

§      istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (commi da 440 a 522);

§      disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata (commi da 442 a 469);

§      disciplina il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI, destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. L’aliquota della Tasi, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, vale a dire l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile). Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria e ripartisce il tributo tra detentore dell’immobile e titolare del diritto reale (commi da 470 a 479);

§      specifica che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille (comma 477-bis, introdotto in sede referente);

§      posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014, per gli immobili interessati dall’abolizione della seconda rata IMU 2013, il termine per il versamento della cd. mini IMU 2013, ovvero la quota (40 per cento) dell’eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali; proroga alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (di euro pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013 (comma 478, come modificato in sede referente);

§      individua la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), demandandone l’applicazione al comune con regolamento. Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve disciplinare tra l'altro, i criteri di determinazione delle tariffe e le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Riguardo alla TASI il regolamento disciplina, oltre alle riduzioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la TASI è diretta. Si introducono sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via (commi da 480 a 504);

§      attribuisce ai Comuni la facoltà di affidare, per la durata del contratto in essere (e non più solo fino al 31 dicembre 2014, come nella norma originaria), la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di misurazione dei rifiuti ai soggetti ai quali è già affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e della TARES. I comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo (comma 489, come modificato in sede referente);

§      conseguentemente modifica la disciplina IMU che, dal 2014 non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Inoltre si assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono infine recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali (commi da 505 a 515);

§      riduce da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (comma 505, come modificato in sede referente);

§      esenta da IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale; con finalità di copertura, accanto alle riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, è innalzata dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione (disposta dalla legge di stabilità 2013), decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Sono contestualmente disposte le modalità di ristoro agli enti locali del minor gettito (commi da 505-bis a 505-quinquies, aggiunti in sede referente);

§      completa il quadro della riforma disciplinando le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) (commi da 516 a 521);

§       esclude il pagamento di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, qualora la differenza sia corrisposta entro il termine della prima rata 2014. (comma 521-bis, introdotto in sede referente); interviene in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale. In particolare, per l’anno 2014 si assegnano a detto Fondo 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione (comma 522-ter, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente).

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Il provvedimento istituisce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché - per il biennio 2014-2015 – le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 288-bis a 288-quinquies). Si dispone in particolare che, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, siano finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo; esse sono destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF (comma 288-sexies, introdotto in sede referente).

Tassazione delle persone fisiche

Per quanto concerne gli interventi sulle persone fisiche, il provvedimento:

§      dispone a regime (a decorrere dal 1° gennaio 2014) una franchigia in favore dei lavoratori dipendenti frontalieri; il reddito derivante da tale attività concorre a formare l’imponibile per l'importo eccedente 6.700 euro (comma 118-bis, aggiunto in sede referente);

§      dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori, la cui dotazione è stata utilizzata nel corso del 2013 da parte di diversi interventi legislativi a copertura degli oneri da essi recati (comma 269);

§      differisce al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell’addizionale Irpef da parte delle regioni contenute all'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. (comma 335-bis, introdotto in sede referente);

§      prevede, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo - in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero - della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia (commi 433, modificato in sede referente, 433-bis, introdotto in sede referente, e 434).

Disposizioni di razionalizzazione e maggiori entrate

Il provvedimento in esame, anche con finalità di reperimento di risorse, dispone il riordino di una serie di disposizioni tributarie e l’incremento del prelievo in specifici settori. In particolare:

§      prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti - in aggiunta a quelli eventualmente derivanti dalla citata clausola di salvaguardia sulla riduzione delle detrazioni e agevolazioni fiscali (comma 288) - di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016; si deve tenere conto - nell’adozione dei provvedimenti di razionalizzazione - dell’esigenza di tutelale i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014 (commi 385, modificato in sede referente, e 386);

§      reca disposizioni finalizzate al riordino - con successivo DPCM - di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta, stabilendo le percentuali di fruizione in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l’anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (commi dal 387 al 390);

§      incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; in sede referente è stata abolita dal 2014 la soglia minima di imposta (fissata in misura pari a 34,20 euro) aumentando, contestualmente, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la misura massima dell’imposta da 4.500 a 14.000 euro (comma 391);

§      incrementa a decorrere dal 2014 (dall'1,5 per mille al 2 per mille) l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE) (comma 392);

§      dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, di alcuni crediti di imposta ed agevolazioni fiscali riguardanti il cd. regime fiscale di attrazione europea, i distretti produttivi e le reti d’impresa, crediti d’imposta in favore delle PMI, alcune plusvalenze (comma 393);

§      proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011 (comma 400);

§      apporta modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni (commi da 401 a 406);

§      introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (50 euro), per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (75 euro), nonché ai concorsi per la nomina a notaio (50 euro) e a magistrato ordinario (50 euro) (commi da 410 a 415);

§      dispone per gli anni 2017 e 2018 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 (comma 430);

§      autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attraverso procedure di selezione concorrenziale, nonché alla attribuzione di ulteriori nuove 30 concessioni (commi da 437 a 439);

Definizione agevolata dei contenziosi

Il disegno di legge reca altresì disposizioni volte a definire, con modalità agevolate, i contenziosi pendenti con l’erario. In particolare:

§      si consente di definire con modalità agevolate, ovvero senza la corresponsione di interessi, le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione. Sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti; rispetto alla formulazione originaria della norma, sembrano dunque rientrarvi invece le somme relative a dazi e tributi costituenti risorse proprie UE. in luogo di un versamento rateale del quantum dovuto, si dispone il pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo entro il 28 febbraio 2014. Per consentire il versamento e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Tale modalità di pagamento trova applicazione anche per i cd. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (commi da 424 a 428-ter, modificati in sede referente);

§      prevede la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all’Ente gestore e all’Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i 60 giorni successivi con il versamento dell’intero importo ovvero, in caso di versamento rateizzato, dell’ultima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell’ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014. (commi 522-quater e 522-quinquies, introdotti in sede referente).

Altri interventi agevolativi

Il provvedimento in esame:

§      differisce i termini relativi alla decorrenza dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo dal 1° gennaio al 1° maggio 2014 (comma 429);

§      proroga al 1° dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell’isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorati degli interessi fino alla data di versamento. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni. (nuovi commi da 421-bis e 421-quinquies) estende alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione (commi 435 e 436);

§      prevede che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Potenziamento dell’amministrazione finanziaria

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza un contributo pluriennale (2014-2020) complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale (comma 64);

§      assegna 100 milioni per il 2014 all’Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento (comma 178);

§      assegna 5 milioni per il 2014 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale (comma 179);

§      proroga al 31 dicembre 2014 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali (comma 420);

§      introduce una serie di norme aventi il dichiarato intento di potenziare l'efficienza dell’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative. In particolare sono apportate modifiche in tema di: reclamo e mediazione nel processo tributario; Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo; rimborso agli agenti della riscossione della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati; applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale; misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali (comma 421).

Rafforzamento dell’attività di controllo e razionalizzazione

Ulteriori interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità intendono potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale, anche attraverso l’intensificazione dei controlli. In particolare:

§      per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, affida ai Comuni lo svolgimento di attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale (comma 31-bis, aggiunto in sede referente);

§      prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (comma 31-ter, aggiunto in sede referente);

§      dispone che, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall’atleta ai propri agenti. (comma 105, lettera 0a) aggiunta in sede referente);

§      estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 118);

§      modifica il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti previsto dall’articolo 63, del DPR n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In primo luogo l’elenco dei soggetti che posso autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso ai soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi; inoltre si prevede che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi (commi 178-bis e 178-ter, aggiunti in sede referente);

§      condiziona all’apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP (disciplinata all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) (comma 384);

§         prevede lo svolgimento da parte dell’Agenzia delle entrate di controlli preventivi, da effettuare prima dell’erogazione dei rimborsi a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta di importo complessivo superiore a 4.000 euro, determinati da detrazioni per carichi di famiglia. La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo (commi da 396 a 399);

§      dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF) (comma 268);

§      estende la sanzione amministrativa per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti, prevede la definizione dei livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, definisce le modalità di sospensione dell’attività, nonché la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale (commi 422 e 423);

§      a decorrere dal 1° gennaio 2014 dispone che, in deroga alle regole generali, si proceda ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione delle somme dovute per tributi locali anche qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta (comma 522-octies, introdotto in sede referente).

Disposizioni in materia bancaria e finanziaria

Il disegno di legge di stabilità:

§       nell’ambito del sistema nazionale di garanzia, istituisce il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (comma 31, lettera c)). Nel corso dell’esame in sede referente è stata garantita la continuità del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa fino all'emanazione dei decreti attuativi del nuovo Fondo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

§       consente il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro (commi 394 e 395);

§       stabilisce che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrano alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari. L'efficacia di tale esclusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (commi 431 e 432);

§       affida al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento bancario, ossia impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale (comma 432-bis, aggiunto in sede referente);

§       dispone che le banche di credito cooperativo aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito ( comma 432-bis, aggiunto in sede referente).


 

INFRASTRUTTURE

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia di infrastrutture sono, da un lato, volte a disciplinare la concessione di finanziamenti alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (cd. “legge obiettivo”) e, per l’altro, a recare specifici stanziamenti o a modificare la normativa che regola la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria. Ulteriori disposizioni sono, infine, volte ad assegnare risorse finanziarie al potenziamento o alla realizzazione della dotazione infrastrutturale, anche di carattere immateriale, in ambiti non riconducibili né alla programmazione delle infrastrutture strategiche, né agli interventi di manutenzione.

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi.

Infrastrutture strategiche

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (comma 41);

§      autorizza la spesa complessiva di 401 milioni di euro per gli anni 2014 - 2017 per consentire la prosecuzione dei lavori e il completamento del sistema MO.S.E. (comma 43);

§      introduce una disciplina più stringente per la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, e per l’applicazione delle eventuali sanzioni (comma 43-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione),

§      finanzia specifiche tratte ferroviarie (Cancello – Frasso Telesino, Apice-Orsara e Frasso Telesino – Vitulano, Brescia-Verona-Padova, Bologna-Lecce) (commi 45, 47 e 49);

§      amplia la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire in un apposito Fondo (comma 48); le risorse di tale Fondo, sulla base di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, sono destinate prioritariamente al ripristino degli stanziamenti per il collegamento “Termoli – San Vittore” (comma 46-bis);

§      demanda al CIPE il compito di individuare taluni interventi le cui risorse possono essere revocate per essere finalizzate, prioritariamente alla metrotranvia di Padova e, sulla base di una modifica introdotta in sede referente, a quelle di Milano-Limbiate e di Venezia (comma 51);

§      prevede uno stanziamento di 130 milioni di euro nel biennio 2014-2015 (30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per il 2015) per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (comma 57);

§      reca una nuova disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all’evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015” (comma 60).

 

Si segnala, infine, che, nel corso dell’esame in sede referente, è stato soppresso il comma 46, in base al quale si precisava che le risorse già assegnate con la delibera CIPE 100/2006 e quelle assegnate con la delibera CIPE 62/2011, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la realizzazione della strada statale n. 372 “Telesina” e del collegamento Termoli San Vittore, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza.

Interventi di manutenzione straordinaria

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca stanziamenti al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A., nonché la realizzazione di nuove opere (comma 40);

§      amplia il novero degli interventi finanziabili nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A.; in tale ambito, nel corso dell’esame in sede referente, è stata attribuita una priorità alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico (comma 42);

§      autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana (comma 44).

Ulteriori infrastrutture

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga (comma 58); inoltre, in base a una modifica introdotta in Commissione, sono stati esentati dagli obblighi di comunicazione fin qui previsti i lavori di installazione di apparati di rete in possesso di determinate caratteristiche (potenza massima in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt; potenza massima al connettore di antenna in downlink inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri) (comma 50-quater);

§      con riguardo alle infrastrutture per i beni e le attività culturali ridefinisce le modalità di calcolo e di assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. (commi 61 e 62); nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato che una quota di tali risorse sia destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria;

§      prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2014, destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 92, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) al fine di finanziare gli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona (comma 65);

§      introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico ed all’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (comma 131-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);

§      stanzia risorse per le procedure di permuta riguardanti la realizzazione di nuovi immobili destinati a carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello (comma 181-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);

§      istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti (comma 192). Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, ferma restando la realizzazione prioritaria di tali impianti mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (commi 192-bis e ter);

§      assegna 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola (comma 202).


 

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, EDITORIA E SPORT

Le politiche per l’istruzione, i beni culturali, l’editoria e lo sport nel disegno di legge, come modificato, sono finalizzate a finanziare interventi anche a carattere ordinario - concernenti, tra l’altro, l’istruzione universitaria e le scuole paritarie - a regolare il sostegno all’editoria in determinati ambiti e la disciplina per le fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, alla ristrutturazione e razionalizzazione delle società partecipate che operano nel settore culturale, nonché a razionalizzare le misure di spesa, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e all’organizzazione scolastica periferica.

Interventi di finanziamento e semplificazione

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

§      si incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 165); si reintroduce, inoltre, la previsione, già recata dall’art. 7 della L. 240/2010 e revocata dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti (comma 307-bis);

§      si autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per il 2014 per i collegi universitari legalmente riconosciuti (comma 165-bis);

§      si incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio universitarie di 50 milioni di euro annui dal 2014 (comma 165-ter);

§      in considerazione degli effetti derivanti dall’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario statale per il 2014 è determinato incrementando il fabbisogno programmato per il 2013 del 3 per cento (comma 277);

§      viene autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro per il sostegno alle scuole paritarie; le spese effettuate dalle regioni, cui è attribuito il finanziamento, in virtù della loro competenza amministrativa, sono escluse dal computo ai fini del patto di stabilità interno per il 2014, nel limite di 100 milioni di euro (comma 166);

§      viene prevista una nuova disciplina per la definizione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, da individuare, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del MiBACT, di concerto con il MEF. Per le medesime fondazioni e per la Fondazione Teatro alla Scala sono previste, inoltre, disposizioni specifiche in materia di governance (commi 206-207);

§      si introduce una deroga al limite dei componenti degli organi di amministrazione, in favore delle istituzioni culturali (comma 279);

§      si modificano le procedure per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata (comma 210);

§      si dispongono specifiche autorizzazioni di spesa per gli anni dal 2014 al 2018 per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra mondiale (commi 194 e 195); ulteriori autorizzazioni di spesa sono previste, per il solo 2014, in favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, per la realizzazione del progetto "Binario 21 e per la Fondazione Centro di documentazione ebraica (commi 190-bis, 190-ter e 190-quater);

§      si prevede un finanziamento per l’Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (comma 26-bis);

§      si dispone l’erogazione di contributi a favore del progetto di costituzione dell’Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli (comma 253-bis) e dell’orchestra « I virtuosi italiani » di Verona (comma 207-bis);

§      viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016, destinato, in particolare, ad incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e digitale e a promuovere l’ingresso di giovani professionisti qualificati (comma 167);

§      si prevede uno stanziamento di 35 milioni di euro nel 2014 per compensare i tagli subiti nel 2012 e nel 2013 nel settore dell’emittenza radiotelevisiva pubblica o privata (comma 167-bis);

§      viene differito al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Viene, inoltre, prevista la possibilità di accedere, nel 2014, al credito d’imposta già previsto per l’anno 2012 dall’art. 4 del D.L. 63/2012; alla dotazione di tale credito di imposta sono destinate, altresì, le risorse per il 2014 originariamente finalizzate al credito d’imposta per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali, ora soppresso (commi 211 e 212);

§      si stabilisce la reviviscenza dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alla stampa periodica italiana diffusa all’estero stabiliti dal DPR 48/1983 (già abrogato dall’art. 6 del D.L. 63/2012), nelle more dell’emanazione del DPR che dovrà ridefinire i criteri e le modalità di accesso alle provvidenze, previsto dall’art. 1-bis del medesimo D.L. (comma 214). Inoltre, si incrementa di 1 milione di euro lo stanziamento destinato a tale categoria di contributi; ulteriori fondi sono previsti per le Agenzie di stampa specializzate per i servizi di interesse degli italiani all’estero (comma 186, lett. e) ed f));

§      è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 finalizzata alla proroga della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A, titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (comma 193);

§      nell’ambito delle risorse del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili per il 2014, 6 milioni di euro sono destinati alla collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino e ulteriori 6 milioni di euro sono destinati al Comitato italiano paralimpico (comma 191 e Elenco 1);

§      è attribuito al CONI un contributo, per il 2014, di 2 milioni di euro per l’organizzazione dei campionati mondiali di pallavolo femminile in Italia nel medesimo anno (comma 193-bis).

Misure di razionalizzazione della spesa

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

§      si prevede la delegificazione della materia relativa all’erogazione dei contributi statali di cui alla L. 534/1996 alle istituzioni culturali (commi da 251 a 253); ulteriori disposizioni riguardano i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (comma 252-bis);

§      vengono ridefinite le modalità di calcolo e di assegnazione, per il triennio 2014-2016, della quota dei fondi per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Quota parte di tali risorse sono destinate a interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria (commi 61-62). Inoltre, è istituito un fondo per gli anni 2014 e 2015 finalizzato a consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione (comma 173-bis);

§      si prevede la possibilità per il MiBACT di predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate (comma 278);

§      si prevede che il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dal D.L. 78/2010, non si applica alla spesa per missioni effettuata dal MIBACT per lo svolgimento delle “attività indispensabili” di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 200-ter);

§      si prevede l’individuazione dei beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione (comma 257);

§      viene modificata l’organizzazione periferica del MIUR per consentire di articolare gli Uffici scolastici regionali anche in livelli dirigenziali non generali, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione (comma 258);

§      si proroga fino al 31 dicembre 2016 la sospensione delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte di imprese editrici di quotidiani, periodici e libri, mentre per le spedizioni effettuate dalle Onlus e dalle associazioni d’arma e combattentistiche si continua ad applicare l’apposito regime speciale (comma 213).


 

LAVORO

Nel disegno di legge gli interventi in materia di lavoro sono volti essenzialmente alla riduzione del costo del lavoro e alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro.

Misure fiscali e contributive per il lavoro

In sintesi il provvedimento in esame:

§      ridetermina l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all’importo di tali detrazioni (comma 76, come modificato in sede referente). Specificamente:

-       l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera b) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera b) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

-       l’importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di 35.000 euro), ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera c) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera c) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

-       abroga il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R che aumenta l’entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell’articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore;

§      prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L. (comma 77);

§      riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 78);

§      reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 79 e 79-bis);

§      reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 81 ed 82);

§      prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 83);

§      sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 84);

§      dispone l’accelerazione del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l’aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016. L’innalzamento dell’aliquota è volto ad assicurare copertura finanziaria agli oneri recati dalle disposizioni volte a estendere la platea degli esodati (comma 326-quater);

Misure di sostegno al lavoro

In sintesi il provvedimento in esame:

§      interviene per finanziare, relativamente all’anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 122 e 123);

§      incrementa del 10% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (comma 123-ter);

§      precisa il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali (istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (comma 123-bis);

§      proroga al 2017 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico pari all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata (comma 125);

§      estende la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale (commi 126, 127 e 127-bis-127-sexies);

§      prevede, ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, lavoratori disoccupati e svantaggiati, che l’incentivo straordinario volto all’assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre si prevede la proroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell’avvio della cd. Youth Guarantee e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego (comma 135);

§         prevede l’istituzione di un Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato per lavoratori dipendenti (comma 120);

§      istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione (comma 132-novies);

§      autorizza una spesa complessiva pari a 126 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili (LSU) nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 132). Inoltre, vengono introdotte norme volte a definire le risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili e la loro assegnazione ai comuni, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema (commi da 132-ter a 132-octies);

§      concede un beneficio in favore delle aziende operanti nel settore dei call center che abbiano attuato misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto. L’incentivo è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascun lavoratore stabilizzato, per un importo massimo di 200 euro per lavoratore; il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016 (comma 9-sexies);

§       consente all’ente di gestione del porto (autorità portuali o autorità marittima, sembra intendersi) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto (ex artt. 16 e 17 della legge n. 84/1994), in considerazione dello stato di crisi economica (comma 63-bis).

§      dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari (comma 530-bis).

Riduzioni di spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (comma 271);

§      riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività (comma 272);


 

POLITICHE DI COESIONE

Il disegno di legge interviene in materia di politiche per la coesione apprestando le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendo le procedure per l’utilizzo delle quote di cofinanziamento nazionale dei programmi europei di coesione ed inoltre incrementa il personale incaricato di tali attività

In sintesi il provvedimento in esame dispone quanto segue.

Quanto alle risorse, assegna 54,8 miliardi al Fondo per lo sviluppo e la coesione – FSC (ex FAS) per il finanziamento da destinare a interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, da ripartire per l’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Di tali risorse tuttavia ne viene iscritto in bilancio soltanto una quota pari all’80 per cento (43.848 milioni), subordinando l’utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica a metà periodo del ciclo di programmazione in merito all’effettivo impiego delle risorse assegnate (comma 5). In bilancio vengono pertanto assegnati 50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e 1 miliardo nel 2016, rinviando alla Tabella E delle successive leggi di stabilità la determinazione delle ulteriori quote annuali. Nel testo sono altresì presenti alcune disposizioni che autorizzano il CIPE, in sede di ripartizione delle risorse del Fondo, a destinarle a specifici interventi (commi 5-septies, 32, 73, 121 e 202);

Le disposizioni sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sono state consistentemente integrate durante l’esame presso la V^ Commissione che ha inserito nuove disposizioni (commi da 5-ter a 5 sexies) con riguardo alla modalità di ripartizione delle risorse del Fondo destinate al ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare é stato disposto che:

§      il CIPE, entro il 1o marzo 2014, effettui la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo definita ai sensi del precedente comma 5 e che le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione e per la conseguente assegnazione in via definitiva;

§      sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo, anche nel settore agricolo. Infine si dispone che le revoche delle assegnazioni, unitamente alla valutazione dei relativi impatti, siano indicati nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate che il Governo presenta alle Camere, in allegato al DEF, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Viene altresì autorizzata (commi da 9-bis 9-quinquies) l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità destinate a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione. Il personale assunto, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente è preposto a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei

per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell’Unione europea, la Tabella E provvede a definire la dotazione di bilancio del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5, legge n. 183 del 1987) per il nuovo ciclo 2014 e 2020, assegnando 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive;

In merito al cofinanziamento, introduce (commi 151-158) disposizioni in materia di modalità di utilizzo del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020, a valere sul Fondo di rotazione. In particolare si introduce un limite agli oneri da porre a carico del Fondo di rotazione, attribuendo ad esso il cofinanziamento nella misura massima del 70% dei programmi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, cui è posto a carico il restante 30%. Si dispone, altresì, un ulteriore canale di accesso all’utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione, che potrà concorrere anche al finanziamento degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014/2020, nonché si autorizza la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nel limite di 500 milioni di euro annui. Infine viene posto in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati. Si prevede inoltre, in riferimento al periodo di programmazione predetto la trasmissione alle Camere dello schema di contratto di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell’Unione europea, con una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire, per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Vengono inoltre introdotte disposizioni che autorizzano spese a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. In particolare, viene autorizzata la spesa complessiva di 90 milioni nel triennio 2014-2016 per il finanziamento della "strategia per le Aree interne", predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, destinata a progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari (commi da 6 a 9), sono destinati 60 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 (180 milioni complessivi) per le azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a completamento della politica di cooperazione dell’Unione europea (comma 159).


 

POLITICHE PER LE IMPRESE

Nel disegno di legge le politiche a favore del sistema produttivo sono da un lato volte al sostegno al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, alla valorizzazione dell’innovazione e della ricerca, nonché al rafforzamento della presenza internazionale delle imprese nazionali, dall’altro perseguono l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito, in particolare delle PMI.

Sostegno finanziario alle imprese

In sintesi il provvedimento in esame:

§      per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel settore turistico autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 (comma 11);

§      per il Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, dispone l'incremento di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015 (comma 12);

§      per incrementare la dotazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 (comma 13);

§      per sostenere il credito all’esportazione rifinanzia con 200 milioni di euro il Fondo di cui all’articolo 3 della L. 295/73 (comma 14);

§      per finanziare nuovi programmi da parte delle imprese aeronautiche nazionali consente di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti, ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore (comma 15);

§      al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia autorizza contributi ventennali, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 21);

§      destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione - in collaborazione con le università con sede in Sicilia - di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine (comma 10).

Accesso al credito

In sintesi il provvedimento in esame:

§      istituisce un “Sistema nazionale di garanzia”, con la finalità di facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all’organo di amministrazione; una sezione speciale "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; (per il Fondo di garanzia per la prima casa che completa il Sistema nazionale si rinvia al paragrafo Entrate, Fisco e Finanze) (comma 31);

§      assegna 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 al Fondo di garanzia per le PMI, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 600 milioni del Fondo sviluppo e coesione saranno successivamente destinati dal CIPE al Fondo di garanzia PMI. Si dispone, infine, la riduzione, con decorrenza dal 2015, di 15 milioni del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 32);

§      introduce misure per il rafforzamento dei confidi. Secondo le modifiche approvate dalla Commissione, una prima tipologia di interventi riguarda essenzialmente i confidi vigilati, quelli che si fondono o realizzano contratti di rete, ed è finanziata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per un massimo di 225 milioni; una seconda tipologia di intervento riguarda tutti i confidi, ed è finanziata dal sistema delle Camere di Commercio per 70 milioni di euro l’anno nel triennio (rispettivamente, comma 33, modificato durante l’esame in Commissione, e 33-bis, introdotto in Commissione);

§      estende l'ambito dei destinatari delle operazioni realizzate da Cassa Depositi e Prestiti avvalendosi delle risorse provenienti dai fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato con finalità di sostegno all'economia (comma 26);

§      estende il perimetro delle attività che possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo che le stesse possano ricomprendere anche l’acquisto di titoli emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese (commi da 27 a 30);

§      estende la durata della garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle disposizioni sui pagamenti dei debiti pregressi introdotte dal decreto legge n. 35 del 2013 (comma 34);

§      istituisce un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive (comma 33-ter-quinquies introdotti in sede referente).

Imprese agricole

In sintesi il provvedimento in esame:

§      per favorire i giovani imprenditori prevede che: gli interventi per l’accesso al mercato dei capitali debbono prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli che abbiano un’età tra i 18 ed i 40 anni (commi 16); alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto, qualora vi sia una manifestazione d’interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l’assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara (comma 19);

§      alle operazioni di dismissione dei terreni agricoli messe in atto dalle regioni, province e comuni prevede che si applichino le norme relative alle operazioni di riordino fondiario (comma 18);

§      rispetto al disegno di legge approvato dal Senato, ripristina l’obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all’amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”) (comma 17, soppresso in sede referente);

§      ripristina, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio, anziché specificare il quantum dovuto a titolo di acconto a seguito dell’abrogazione delle agevolazioni suddette (comma 20, come modificato in sede referente)

§      autorizza la spesa di euro 2 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi (comma 68-bis introdotto nel corso dell’esame in sede referente).

Misure fiscali per le imprese

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi siano obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Si dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti (comma 17-ter, introdotto in sede referente);

§      prevede che le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E’ fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties (comma 119-bis, aggiunto in sede referente);

§      prevede, inoltre, l’obbligo dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli (comma 119-ter, aggiunto in sede referente);

§      dispone l’applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l’incremento di base occupazionale. In particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (comma 80);

§      modifica la disciplina c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile (commi 85 e 86);

§      concede alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento (commi da 88 a 95);

§      dispone che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (disciplinato dall'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 133 del 2013, in corso di conversione al Senato), il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del DM 8 giugno 2011 (che reca norme di coordinamento tra alcuni principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e del'IRAP), qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote. Ai maggior valori così iscritti in bilancio si applica la disciplina della rivalutazione, con relativa imposta sostitutiva del 12 per cento (comma 95-bis, introdotto in sede referente);

§      stabilisce che i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP. Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari; (comma 95-ter, introdotto in sede referente);

§      dispone l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie. Ne viene infatti consentita l’applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva (commi da 96 a 98);

§      destina al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, pari alle maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (commi 101 e 102);

§      modifica la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi e consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (commi da 103 a 106);

§      modifica la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche assicurativi (commi 105 e 106).

§      reca disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (commi 107 e 108);

§      esenta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) il riscatto dei veicoli in leasing. A copertura si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4 per cento) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali (commi da 109 a 111);

§      integra la disciplina dei cd. “Deferred Tax Assets, relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d’imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. In particolare viene esteso l’ambito applicativo della predetta disciplina anche alle perdite su crediti ed alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti; viene introdotta un’ulteriore ipotesi di trasformazione dei DTA in crediti d’imposta, e cioè della quota dei DTA riferita ai predetti componenti negativi che hanno concorso alla formazione di un valore della produzione netta negativo a fini IRAP (commi da 112 a 116);

§      proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l’obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari (di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario) (comma 119);

§      istituisce il Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti (e demandando ad uno specifico decreto le modalità ed i criteri di utilizzo del fondo stesso), assegnandogli 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 1, comma 482, della L. 228/2012 (comma 120);

§      reintroduce l'estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing a fini IRAP per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In particolare, si prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, sia applicabile la disciplina in materia di transfer pricing ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il “valore normale”, in deroga al principio della rilevanza, sul piano fiscale, del corrispettivo pattuiti tra le parti. Alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l’ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza); tale disapplicazione delle sanzioni è tuttavia limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione; è fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene conseguente rimodulato il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).


 

POLITICHE SOCIALI

Quanto alle misure di carattere sociale il disegno di legge in esame, in tema di sanità e assistenza, dispone il finanziamento di alcuni Fondi, detta norme in materia di farmaci e in tema di sistema informativo, introduce inoltre norme a favore di soggetti che operano nel sociale e misure di razionalizzazione della spesa, anche in ambito farmaceutico. Durante l’esame presso la Commissione bilancio è stato approvato un emendamento del Governo diretto ad istituire, per l’anno 2014, un Fondo per i nuovi nati.

Misure in materia di sanità e assistenza

In sintesi il provvedimento in esame:

§      autorizza, rispettivamente, la spesa di spesa di 275 milioni di euro, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). (commi 128 e 129);

§      incrementa il finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016 (comma 130);

§      estende la platea dei beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In secondo luogo, pone uno stanziamento, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione della carta acquisti, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria. Vengono poi finalizzati, per ciascuno degli anni 2014-2016, ulteriori 40 milioni di euro, stanziati a valere sul Fondo, all’estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012 (comma 133);

§      autorizza, a decorrere dal 2014, la spesa di 1.000.000 di euro al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) e, in particolare, al fine di potenziare l’attività di ricerca da esso svolta (comma 136);

§      reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (comma 137);

§      reca un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 210/1992 sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario: l'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête n. 5376/11), secondo la quale compete la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale (comma 138);

§      applica a regime, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il sistema del pay back alle aziende farmaceutiche. Su richiesta delle stesse, il sistema del pay back può essere applicato anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 (commi 140 e 141);

§      demanda al Ministro della salute l’emanazione di un decreto che disponga, entro il limite di spesa di cinque milioni di euro, l’effettuazione di screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Per favorire su tutto il territorio nazionale un’applicazione uniforme della diagnosi precoce neonatale si istituisce, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), un Centro di coordinamento sugli screening neonatali (comma 142);

§      istituisce l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni (commi 144-145);

§      in forza di un emendamento approvato presso la commissione bilancio autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale (comma 282-bis);

§      reca norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che i soggetti indicati debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza;

§      prevede il finanziamento, per un importo che dopo l’esame presso la Commissione bilancio è stato aumentato da 5 a 10 milioni di euro per l’anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (comma 139).

§      Istituisce per l’anno 2014, in forza di un emendamento del Governo approvato in sede di esame presso la Commissione bilancio, un Fondo per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contribuire alle spese per il sostegno di bambini nati o adottati appartenenti alle famiglie a basso reddito (comma 129-bis).

Misure a favore di soggetti che operano nel sociale

In sintesi il provvedimento in esame:

§      proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata stabilendo altresì l’obbligo per gli stessi, dal 1° gennaio 2017, di restituire all’I.N.P.S. i contributi previdenziali e i premi assicurativi, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo (comma 124);

§      ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento - anziché del 10 per cento - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (comma 117);

§      incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere'' (comma 134);

§      autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche (comma 176);

§      autorizza la spesa di 300mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di proseguire le attività dell’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti, in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma (comma 177);

§      autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica, per favorire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici (comma 203);

§      autorizza la spesa fino ad un limite di 3 mln di euro per la Provincia e il comune di l’Aquila per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini (comma 243);

§      abilita i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, pur se non in possesso della specifica specializzazione richiesta ai sensi della citata legge, ad operare nelle reti medesime, in presenza di alcune condizioni (comma 283);

§      dispone l’applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF – anche destinato al finanziamento di attività di carattere sociale - indicando in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione per tale anno (comma 131).

Misure di razionalizzazione spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che nel corso dell’aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT), l’AIFA individua un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto, e assegna alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico, i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica. Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale (comma 284);

§      opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai precedenti commi, relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). E' pertanto confermato che le misure per l’indennità di vacanza contrattuale, e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN (comma 320).


 

PREVIDENZA

Per quanto attiene la previdenza, il disegno di legge contiene specifiche misure di razionalizzazione volte a contenere la spesa pensionistica, quali il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, la limitazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, la rateizzazione del Trattamento di fine servizio (TFS).

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      al fine di neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex-INPDAP confluita nell’INPS, precisa, mediante un intervento tecnico-contabile, che i trasferimenti pubblici in favore di INPS e INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, negli esercizi pregressi al 2012, si intendono effettuati a titolo definitivo (al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP) e conseguentemente eliminati dall’apposita contabilità in cui vengono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali beneficiarie dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato (comma 4-bis);

§      reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS (comma 322);

§      modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324);

§      stanzia 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013 (comma 180);

§      introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l'importo di trenta volte il medesimo (comma 325); i risparmi derivanti dall’introduzione del contributo di solidarietà, nell’esercizio della propria autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato (comma 325-bis);

§      reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali (comma 326);

§       interviene sulle spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, consentendo che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010 (comma 276).

Trattamenti pensionistici

In sintesi, il provvedimento in esame:

§       estende la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale (commi 126, 127 - 127-sexies);

§      prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 327);

§      introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso) (comma 327-bis e 327-ter).


 

PUBBLICO IMPIEGO

Nell’ambito del contenimento della spesa del pubblico impiego, il disegno di legge contiene una serie di interventi quali il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, il trattamento accessorio del personale pubblico, la limitazione del turn over, il limite massimo retributivo annuo del personale della P.A. e la riduzione delle indennità di servizio all’estero.

 

In particolare il disegno di legge:

§      reca disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resta fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013 (commi 301-304);

§      proroga a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010 (comma 305);

§      prevede che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli alle P.A., in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75 per cento (comma 306);

§      reca disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., riducendo le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca) e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza (commi da 307 a 310);

§      prevede che le amministrazioni pubbliche (elenco Istat) non possono erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, ivi inclusi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione). Sono fatti salvi i contratti e i rapporti in corso fino alla loro scadenza (comma 326-bis);

§      estende anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, escluse le stesse autorità amministrative indipendenti, a decorrere dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (commi da 311 a 315);

§      dispone rispettivamente la riduzione dell’indennità di servizio all’estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati, per un risparmio totale quantificabile in 10.340.000 euro nel 2014, e di 20.340.000 a decorrere dal 2015 (commi 318-319);

§      estende alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante (commi 376 e 377);

§      dispone che la Banca d’Italia, nell’ambito della propria autonomia, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il pubblico impiego contenuti nello stesso provvedimento ai fini del contenimento della spesa del proprio personale (comma 215);

§      autorizza assunzioni nel settore della magistratura, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 181 e 218, comma 10-bis, comma 309)

§      autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità altamente qualificate, destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione, con funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 (commi da 9-bis a 9-quinquies);

§      autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di 12 unità di personale nell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sulla base di una procedure concorsuali, da indire entro il 31 dicembre 2016, riservate al personale in servizio che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato (commi 171-bis e 171-ter);

§      dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato (comma 352-bis);

§      sopprime le disposizioni che attualmente prevedono, in caso di passaggio di carriera, presso la stessa o diversa amministrazione, dei dipendenti pubblici che godano di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l’attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell’interessato), stabilendo che al dipendente che rientri nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità (commi 306-bis e 306-ter);

§      reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321);

§      prevede che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione medesima ed inquadrato nel relativo ruolo organico, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 204-ter);

§      favorisce la mobilità universitaria, prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti (comma 307-bis);

§      introduce norme volte a promuovere la mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (commi 381-bis – 381-septies).


 

REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Nel disegno di legge le misure concernenti regioni ed enti locali sono volte, innanzitutto, a ridefinire gli obiettivi del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per gli anni 2014-2017, quale concorso finanziario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Sia per le regioni che per gli enti locali sono peraltro previste misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto, con la esclusione dai vincoli di determinate tipologie di spese. Per gli enti locali, in particolare, vengono esclusi dai vincoli i pagamenti in conto capitale per incentivare gli investimenti. Specifiche deroghe ai vincoli del patto sono previste per i territori colpiti da eventi sismici per gli interventi di ricostruzione (si veda la sezione ambiente, territorio ed energia).

Sono inoltre introdotte misure nei confronti delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle amministrazioni locali, ai fini della definizione del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2014, finalizzate, inoltre, al controllo e al diretto coinvolgimento delle amministrazioni partecipanti nei casi di situazioni economiche negative degli enti controllati.

Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome

Le norme concernenti il patto di stabilità per le regioni e le province autonome, in particolare:

§      ridefiniscono gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sia per le regioni a statuto ordinario (commi 328-330) che per le regioni a statuto speciale e le province autonome (commi 331-332), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; le norme definiscono inoltre l'obiettivo del patto per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano in tal senso la disciplina vigente dettata dalla legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, articolo 1, commi 448-472);

§      abrogano la particolare disciplina prevista in caso di superamento degli obiettivi del patto determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, che prevedeva la non applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui la regione stessa procedesse ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario (comma 333);

§      posticipano al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estendono al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto (comma 334).

 

Inoltre la disciplina del patto di stabilità è stata modificata (commi 330, 331 e 332-bis) al fine di sopprimere, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, quella in termini di competenza finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A partire dal 2014 dovrà quindi essere effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile. Altre modifiche riguardano la disciplina sanzionatoria, si tratta in genere di interventi di semplificazione e 'manutenzione' normativa; tra queste l'abrogazione delle disposizioni concernenti le sanzioni da applicare alle regioni in caso di inosservanza degli obiettivi del patto di stabilità contenute nel D.Lgs. 149/2011, in quanto tali norme abrogate, applicabili peraltro alle sole regioni a statuto ordinario, sono contenute anche in altre disposizioni normative.

 

Per il 2014, infine, il disegno di legge stabilisce un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è pari complessivamente a 560 milioni di euro e per le regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro (commi 346-351); le norme provvedono altresì a ripartire il contributo tra gli enti di ciascun comparto.

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Nel disegno di legge una serie di misure riguardano le regioni a statuto speciale e sono volte – in genere - alla definizione dei rapporti tra ciascun ente e lo Stato in attuazione dei principi di solidarietà e concorso agli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Nello specifico sono disciplinate:

§       la riserva all'erario delle maggiori entrate spettanti alle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti leggi n. 138/2011 e n. 201/2011, che la norma 'riscrive' a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012 con cui le norme, già presenti nel D.L. 138/2011 sono state censurate (commi 335-337); la riserva all'erario costituisce una modalità per le regioni a statuto speciale di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, è delimitata nel tempo per un periodo di 5 anni e le risorse sono interamente destinate alla copertura degli oneri del debito pubblico al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità;

§       l'esclusione di spese dal patto di stabilità per la regione Friuli-Venezia Giulia (338);

§       con riguardo alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 338-bis incrementa l'aliquota della compartecipazione della regione al gettito dell’accisa sui tabacchi dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione in misura pari alla somma di 2,5 milioni annui, relativi alla medicina penitenziaria;

§      l'assunzione di funzioni dello Stato e dei relativi oneri da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta (comma 339) in relazione alle agenzie fiscali – con esclusioni di determinati settori di intervento - alle funzioni amministrative e organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, i servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta e il Parco Nazionale dello Stelvio per le Province autonome di Trento e Bolzano; la norma è stata modificata nel corso dell'esame presso la V^ Commissione della Camera in relazione alla esclusione di trasferimento di funzioni nel caso di agenzie fiscali operanti in determinati ambiti (al fine di escludere anche la materie delle concessioni statali e delle reti di acquisizione del gettito tributario) ed alla necessità di procedere attraverso norme di attuazione;

§       la possibilità di concordare la ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 340);

§       la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (comma 341).

Vengono inoltre apportate modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – in accordo con quanto stabilito dalla norme dello statuto stesso in materia di modifica delle disposizioni finanziarie in esso contenute - concernenti la competenza legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti (commi 342-344);

Sono infine disciplinate le modalità di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato (tra cui l'IMU), in relazione ai comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 345).

In sede di esame in Commissione è stata, inoltre, inserita una disposizione (comma 338-bis) concernente la Regione Sardegna: la norma reca una modifica all'articolo 10 dello statuto al fine di consentire alla regione stessa una maggiore manovrabilità della leva fiscale; con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, infatti, la regione potrà infatti disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta, nonché modificare le aliquote in aumento o in diminuzione.

Altre disposizioni

E’ stata introdotta (comma 382 bis) una procedimentalizzazione del seguito delle iniziative presentate dalle Regioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali, per raggiungere l’intesa su forme differenziate di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, prescrivendo che il Governo si attivi su di esse entro di 60 giorni dal ricevimento. La disposizione appare costituire un intervento dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione del 2001, per delineare un procedimento di attuazione del percorso finalizzato all’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario prevista dall’art. 116 Cost.

Il comma 352 reca modifiche alle norme sul limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario; la norma amplia il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20%, posto come limite all'indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Patto di stabilità interno per gli enti locali

§      Introduce alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la determinazione dei nuovi saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro (commi 354). Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione molto consistente dell’obiettivo da conseguire nel 2014 rispetto a quello calcolato con riferimento alla attuale disciplina, si introduce, per i comuni, per il solo esercizio 2014, una misura correttiva, volta a contenere la distanza tra i due obiettivi (quello calcolato con il nuovo metodo e quello calcolato con le vecchie modalità) entro un tetto massimo (comma 355). Vengono aggiornate, inoltre, le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo obiettivo, ai fini dell’applicazione del meccanismo di virtuosità introdotto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 (comma 356);

§      dispone inoltre (comma 356, lettera c-bis introdotta in V^ Commissione) la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata. La modifica prevede, altresì, il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. A tal fine, l’ANCI comunica al ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno;

§      per l’anno 2014 introduce, inoltre, l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 357), che viene ripartito in 850 milioni per i comuni e 150 milioni per le province. Tali importi sono quelli relativi ai pagamenti in conto capitale sostenuti alla data del 30 giugno 2014, riferiti a stati di avanzamento lavori o obbligazioni giuridiche posti in essere nel primo semestre del 2014; gli stessi inoltre verranno distribuiti tra i singoli enti in proporzione al rispettivo obiettivo di saldo finanziario;

§      dispone una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario in favore del comune di Campione d’Italia, per le spese sostenute dal comune per ciascuno degli anni 2014-2016 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (comma 358). In ordine allo stesso, inoltre si interviene anche in altra parte del provvedimento (comma 433) con una misura di carattere fiscale relativa ad una riduzione forfetaria (già prevista dalla legislazione vigente), da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune medesimo;

§      reca modifiche alla disciplina del patto, volte alla informatizzazione delle procedure per il monitoraggio del rispetto del patto medesimo (commi 359-360). E’ inoltre disciplinata la decorrenza dell’assoggettamento alle regole del patto degli enti locali di nuova istituzione (comma 361);

§      sono inoltre previste norme volte ad anticipare i termini per l’attivazione delle procedure relative ai c.d. “Patti di solidarietà” tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici (commi 362-364); con riguardo al patto regionale incentivato per l’anno 2014, in sede di esame in Commissione, è stato aggiunto il comma 362-bis che integra l’art. 1, comma 123, della legge di stabilità 2013, per far sì che ciascuna regioni destini la quota del 50 per cento del contributo assegnato dalla Stato dalla norma citata (pari complessivamente a 1.272 milioni di euro) ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero;

§      Interviene poi sulla procedura di emanazione del decreto del Ministro dell’economia attuativo del sistema di premialità per gli enti locali soggetti al patto, delimitandone l’ambito soggettivo di applicazione (comma 365);

§      disciplina l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per l’anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Si sottolinea che la deroga ai vincoli del patto è concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni. Soltanto qualora residuassero spazi non utilizzati dagli enti locali, infatti, questi potranno essere attribuiti alle regioni che ne abbiano fatto richiesta (commi da 366 a 369). E’ introdotta una norma che prevede un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali (in caso, cioè, di mancata richiesta degli spazi finanziari ovvero mancata effettuazione dei pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi) (comma 369).

Ulteriori disposizioni

Nel provvedimento sono contenute numerose riguardanti gli enti locali, tra le quali possono citarsi:

§      la modifica alla normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge (comma 383);

§      l’intervento operato con il comma 522-septies sui limiti all’indebitamento degli enti locali, di cui all’art. 204, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), volto a renderli meno stringenti a decorrere dall’anno 2014. In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 204 amplia i limiti attualmente fissati dal TUEL, portando dal 6 all’8 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra l’importo annuale degli interessi, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito, e spese correnti dell’ente, che costituisce il limite per l’assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell’ente locale. Inoltre, la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all’indebitamento per le comunità montane e per gli enti locali di nuova istituzione.

 

Viene poi modificata (comma 256-bis), la disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, prevedendosi che lo stesso possa essere determinato al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per l’ente di ridurre tale valore fino al 50%. Si interviene poi (comma 353) sull’obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni, per il quale si introduce un primo termine intermedio al 30 giugno 2014 per l'esercizio associato di altre 3 funzioni fondamentali (ulteriori alle 3 il cui termine è scaduto il 1° gennaio 2013) e si differisce il termine ultimo al 31 dicembre 2014 per le restanti funzioni.

Viene infine prevista (comma 383-bis) una nuova modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario, di cui si prevede la possibilità, in determinate circostanze, di riproporre tale procedura qualora la prima richiesta della stessa abbia avuto esito negativo.


 

SETTORE PUBBLICO

L’intervento nel settore pubblico risulta incentrato prevalentemente sul tema delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, perseguite sia mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio che attraverso disposizioni di natura organizzativa o procedimentale. Sono poi disposte autorizzazioni di spesa destinate a specifiche finalità istituzionali, nonché alcuni specifici interventi nel settore della giustizia. Per le province è prevista una proroga al 30 giugno 2014 delle disposizioni che consentono il commissariamento degli organi giunti a scadenza, naturale o anticipata.

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca, ai commi 285-288, una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica.

Su tali disposizioni si è intervenuti, integrandole (al comma 285) nel corso dell’esame presso la V Commissione, prevedendosi:

-        che il Commissario straordinario per la spending review riferisca sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato interministeriale appositamente istituito dalla disciplina sulla spending review medesima;

-        che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti misure volte alla unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell’archivio nazionale dei veicoli;

-        che con più D.P.C.M. si provveda ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la spending review, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§      vincola l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità all’adozione di misure di contenimento della spesa dirette a garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente (comma 204);

§      estende alle amministrazioni provinciali, i cui organi cessino per scadenza naturale del mandato o anticipatamente, la previsione del commissariamento già disposta dalla legge di stabilità per il 2013 per gli organi provinciali cessati entro il 31 dicembre 2013 (comma 205);

§      dispone la fusione per l’incorporazione della società SICOT – Sistemi di consulenza per il Tesoro s.r.l., nella società Consip S.p.a., società entrambe in house del Ministero dell’economia e delle finanze e partecipate interamente dallo stesso (comma 209);

§      contiene delle disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d’Italia (comma 215);

§      definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali eseguiti dalle aziende sanitarie locali sui dipendenti assenti per malattia e dispone che l’INPS, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento (commi 216 e 216-bis);

§      dispone che le amministrazioni pubbliche centrali possano avvalersi di Consip S.p.A. quale centrale di committenza anche per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (comma 217);

§      obbliga le amministrazioni pubbliche a scegliere, nell’individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, le soluzioni economicamente più vantaggiose, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Le stesse amministrazioni devono inoltre comunicare all’Agenzia del demanio i costi per l’uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da loro utilizzati. L’Agenzia del demanio individua gli indicatori di performance (costo d’uso per addetto) sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni: entro due anni dalla pubblicazione degli indicatori le amministrazioni devono adeguarsi alle migliori performance (comma 254);

§      reca diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002. In conseguenza, viene disposta la riduzione di 100 mln del Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 mln (commi da 261 a 264);

§      dispone la soppressione, a decorrere dall’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 270);

§      introduce alcune misure in materia di finanziamento delle autorità indipendenti, intervenendo sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (commi 273 e 275);

§      estende la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici, già prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici, anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo (comma 280);

§      autorizza una spesa di 4 milioni annui per il biennio 2014-2015 al fine di completare l’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali (comma 282);

§       proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, i cui organi sono giunti a scadenza naturale o anticipata dopo l’entrata in vigore dei decreti legge 201/2011 e 95/2012 e della legge 228/2012 (comma 291);

§      integra il trasferimento di funzioni esercitate, fino al 2010, dalla soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti. Alla camera di commercio di Napoli vengono aggiunte, come amministrazioni subentranti nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni, per quanto di competenza, quelle di Pisa e di Vicenza (comma 292);

§      novella gli artt. 52 e 53 del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011). Le modifiche introdotte: nell’accertamento dei diritti dei terzi sui beni confiscati, limitano - nel massimo - la misura degli interessi loro dovuti al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia; riducono dal 70 al 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati la soddisfazione, da parte dello Stato, dei crediti per titolo anteriore al sequestro (comma 293);

§      riduce gli oneri a carico del Ministero dell’interno per la custodia di veicoli presso le depositerie autorizzate (commi 294-300);

§      pospone di un semestre, dal 1°gennaio al 1°luglio 2014, i termini attualmente previsti per l’esercizio in forma associata di alcune funzioni fondamentali dei comuni e, al 31 dicembre 2014, il termine per l’esercizio delle rimanenti funzioni (comma 353, modificato in sede referente);

§      detta una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Oltre ad inserire con il comma 375-bis alcune specifiche norme in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, le disposizioni in questione sono volte a estendere (commi 376-377) alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante, e modificano (comma 378) alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (commi 379-381) le disposizioni attualmente vigenti in materia (commi da 370 a 381);

§      stabilisce che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 266 e 267); presso lo stesso Garante è previsto un incremento di 12 unità del ruolo organico, con contestuale riduzione del numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato;

§      riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016 (comma 289);

§      dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge (comma 290);

§      prevedendo il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme. Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 120 del 2013). Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto (commi 254-bis e ter);

§      precisa che gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione, che può avvalersi di Difesa Servizi S.p.A. A detta società si applicano comunque alcune disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società pubbliche (in materia di composizione e compensi del consiglio di amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale, responsabilità dei dirigenti, divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio); (comma 530-bis).

Autorizzazioni di spesa

Il provvedimento, come modificato anche a seguito dell’esame presso la V^ Commissione, reca numerose autorizzazioni di spesa. Limitando la ricognizione ad alcune tra quelle di maggior ammontare, esso:

§      al comma 60-bis autorizza la spesa di 38 milioni per l’anno 2014, di cui 34 in conto capitale, e 88 milioni per il 2015, in favore delle Forze di polizia per le infrastrutture e l’implementazione dei servizi connessi all’Expo Milano 2015. Inoltre per le medesime finalità si autorizza la spesa di 9 milioni per l’anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale e di 12 milioni per l’anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§      incrementa di 40 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo istituito - dall’art. 23, comma 11, del D.L. 95/2012 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte agli interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale relativi all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (comma 130-bis);

§      istituisce (comma 132-novies), il Fondo per le politiche attive del lavoro (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

§      prevede che dal 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie è incrementato di 50 milioni di euro (comma 165-ter);

§      autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale (comma 167-bis);

§      autorizza la spesa di 56 milioni per l’anno 2014 e di 2 milioni per l’anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l’organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea nel 2014, e con il collegato funzionamento della Delegazione per la Presidenza (comma 174);

§      con riguardo all’organizzazione in Italia, nel 2014, del summit dei Capi di Stato e di governo dell’Unione europea sull’occupazione giovanile e del meeting Asia-Europa, prevede una spesa non eccedente 5 milioni di euro.(comma 175);

§      prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, presso il Ministero dell’economia e finanze, con una dotazione di 24,631 milioni di euro per l’anno 2014. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell’Elenco 1, allegato al provvedimento (Misure anti-tratta, Comitato Italiano Paraolimpico, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, Vittime del terrorismo, Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti) (comma 191);

§      rimodula gli aspetti organizzativi e rifinanzia la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normattiva), il progetto x-leges, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e sopprime l’obbligo per il Governo – ormai obsoleto – di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate (commi da 196 a 199);

§      estende alle Ambasciate e ai consolati italiani alcune deroghe ai limiti di spesa dettati dalla normativa vigente in ordine agli acquisti di mobilio e di autovetture, comportando un aggravio di spesa di 986.000 euro (comma 200);

§      consente al Ministero degli Affari esteri di stipulare contratti di locazione passiva con durata doppia (fino a diciotto anni) per gli immobili all'estero destinati all'attività dell'Amministrazione degli affari esteri, qualora nel contratto sia inserita la clausola di acquisto con riscatto dell’immobile locato, ovvero un’opzione acquisitiva equivalente (comma 208);

§      dispone che la Società EUR S.p.A. può presentare, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro, da concedersi all’esito di una specifica procedura dettata nella norma (commi 210 bis e ter);

§      incrementa di 3,4 milioni, per gli anni 2014, 2015 e 2016, l’autorizzazione di spesa prevista per gli interventi a tutela delle minoranze linguistiche slovene (comma 219);

§      autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale (comma 282-bis);

§      prevede numerose disposizioni che riguardano il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE, fondo di carattere generale che ha la finalità di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale), che da un lato ne hanno utilizzato le risorse a copertura degli oneri recati da nuove disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato (commi 143, 274, 510, 528 e 530) e che, dall’altro, hanno incrementato le disponibilità del Fondo nella misura di 12 milioni nel 2014, di 389 milioni nel 2015 e di 163 milioni nel 2016 (commi 102, 161, 244 e 249).

Disposizioni nel settore della giustizia

In sintesi il provvedimento in esame:

§      obbliga i notai e gli altri pubblici ufficiali a versare su un apposito conto dedicato di una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate (compreso l’intero prezzo pagato dal compratore per il trasferimento di proprietà di un immobile), che saranno svincolate solo una volta provata la mancanza di eventi pregiudizievoli al buon esito dell’atto ovvero la verifica di un determinato evento o prestazione. Il limite dei 100.000 euro, al di sotto del quale la disposizioni non trova applicazione, è stato soppresso nel corso dell’esame in commissione. Gli interessi maturati sul conto correnti sono destinati, al netto delle spese di gestione del servizio, al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese (commi 35-39);

§      autorizza l’Avvocatura dello Stato all’assunzione di ulteriori procuratori dello stato a decorrere dall’anno 2014 entro il limite di spesa di 845.000 euro. In relazione a tali nuove assunzioni, l’Unita tecnica amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, in relazione alle esigenze di consulenza nella gestione del contenzioso, è autorizzata ad avvalersi di 4 avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due fuori ruolo (comma 171);

§      autorizza il Ministero della giustizia nell’anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione ordinarie, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014. All’autorizzazione consegue una spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per il 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 181);

§      dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. Viene, in particolare, prevista la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, RD 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è consentita una ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991) (comma 182);

§      disciplina la ripartizione delle maggiori risorse derivanti dall’aumento del contributo unificato introducendo, per il solo 2014, un finanziamento di 7,5 mln di euro per il perfezionamento di coloro che abbiano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (comma 218);

§      interviene sulla geografia giudiziaria stabilendo che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, mediante convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi (comma 260);

§      apporta modifiche al Testo Unico sulle spese di giustizia, aumentando da 8 a 27 euro l’importo forfetario anticipato relativo a diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione per la notificazione dovuto dalla parte interessata, e riducendo di un terzo nel gratuito patrocinio – la liquidazione degli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e ad altri soggetti (commi 416-417).


 

Società pubbliche

Società a partecipazione locale

Per ciò che attiene alle società a partecipazione locale, il provvedimento in esame:

§      detta una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Si dispone poi che a decorrere dal 2014 gli enti e società partecipati dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

§      estende altresì (commi 376-377) alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante;

§      modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house per i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante (comma 378);

§      in relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente soppresse le disposizioni attualmente vigenti che impongono ai comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti di mettere in liquidazione entro il 30 settembre 2013 le società partecipate e che dispongono lo scioglimento ovvero l’alienazione entro il 31 dicembre 2013 di società che prestano servizi nei confronti della PA per oltre il 90 per cento del loro fatturato, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (commi 379-381).

Società a partecipazione pubblica

Inoltre, per ciò che attiene alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte norme (commi da 381-bis a 381-septies) relative alla mobilità di personale tra tali società, con finalità di razionalizzazione della spesa da raggiungersi attraverso l’utilizzo del personale eccedentario esistente.

Le disposizioni introdotte riproducono, in sostanza, quanto già disposto dai commi da 2 a 7 dell’articolo 3 del D.L. n. 101/2013, soppressi in sede di conversione in legge del decreto legge.

In particolare, si dispone che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale. Sono escluse da tale previsione le società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate.

Gli enti controllanti sono tenuti in proposito ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale presso le stesse mediante le procedure di mobilità di cui sopra.

Inoltre, le società a controllo pubblico che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

A cura dell'ente controllante si procederà poi alla riallocazione totale o parziale del personale eccedente nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

 

Viene inoltre introdotta una norma (comma 381-octies) che differisce il termine per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Tale termine - fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007 in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011 - viene prolungato di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso.

 

Uno specifico intervento concerne infine la Società EUR S.p.A., per la quale si prevede (commi 210 bis e 210 ter) la possibilità di ottenere una anticipazione di liquidità di 100 milioni per l'anno 2014 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili della predetta società. L’anticipazione viene concessa a valere sul Fondo anticipazioni liquidità di cui all’articolo 1, comma 10 della legge n. 35/2013 (ed in particolare, a valere sull’integrazione del Fondo disposta per il 2014 dall’articolo 13, comma 8 e 9 del D.L. n. 102/2013), subordinatamente alla predisposizione da parte della società di misure - che andranno verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze nonché Roma Capitale - idonee alla copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi. Dovrà inoltre procedersi, per l’erogazione dell’anticipazione stessa, alla sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni; Il tasso di interesse a carico della società è fissato in misura pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione


 

TRASPORTI

Nel disegno di legge le politiche in materia di trasporti prevedono finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico locale, sia ferroviario che su gomma, nonché interventi e finanziamenti per il settore dell’autotrasporto e per garantire la capacità operativa del Corpo delle Capitanerie di porto. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in Commissione sono previste misure di accelerazione dell’introduzione del metodo dei costi standard nel settore del trasporto pubblico locale, una riforma della disciplina degli affidamenti nel medesimo settore e una riforma del pubblico registro automobilistico, nonché misure di sostegno ai lavoratori portuali (per le quali si rinvia però al capitolo Lavoro).

Disciplina affidamenti

In sintesi il provvedimento in esame:

§       prevede che le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti nel settore del trasporto pubblico locale non conformi alla disciplina dell’Unione europea in materia (art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre cose indicano anche limiti e condizioni per l’affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3 dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. La disciplina sostituisce quella, più restrittiva, vigente che prevede l’esclusione tout court (fatta eccezione, per le prime gare, per il settore del trasporto ferroviario) dall’accesso alle gare di società detentrici di affidamenti diretti (comma 375-bis).

Sostegno finanziario al trasporto

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede, in base alle modifiche apportate dalla Commissione bilancio, la destinazione di 300 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2105 e 2016 per l’acquisto di materiale rotabile su gomma e su ferro, nonché di vaporetti e ferry boat da destinare al trasporto pubblico locale; nel corso dell’esame in Commissione è stata anche inserita la previsione che entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, siano definiti i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (commi 50, 50-bis e 50-ter);

§      stanzia, a seguito di modifiche apportate dalla Commissione bilancio, tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell’area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie (comma 47-bis); si prevede poi un finanziamento per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (comma 47-ter); è infine prevista la predisposizione di uno studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto (comma 49-bis);

§      con specifico riguardo al settore dell’autotrasporto autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l’anno 2014 per interventi in favore del settore (comma 52) e modifica le funzioni e la composizione del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché la disciplina del rilascio della licenza per autotrasportatore (commi 54-56); nel corso dell’esame in Commissione è stato inoltre soppresso l’obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada (comma 56-bis).

§      Incrementa, a seguito di una modifica apportata dalla Commissione di merito, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’autorizzazione di spesa per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, al fine del completamento della piattaforma logistica nazionale (comma 52-bis);

Pubblico Registro automobilistico

In sintesi il provvedimento in esame:

§      a seguito delle modifiche introdotte in Commissione, demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione di misure volte alla unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell’archivio nazionale dei veicoli (comma 285).

Capitanerie di porto

In sintesi il provvedimento in esame:

§      rifinanzia dal 2014 le autorizzazioni di spesa del Fondo per il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per mantenerne la capacità operativa (comma 63).