Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Disegno di legge di stabilità 2014 A.C. 1865-A Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 95 Progressivo: 1 | ||
Data: | 19/12/2013 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
|
Il presente dossier contiene una sintesi
degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente. Per
ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il
presentatore, la data dell’approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della
modifica e il relativo settore. |
|
La documentazione dei servizi e degli uffici della
Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività
degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: ID0006a.doc |
I
N D I C E
Tavola di raffronto tra il
testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1120)
e i testi approvati dall'Assemblea del Senato (A.C. 1865) e
dalla
V Commissione bilancio della Camera (A.C. 1865-A)
Oggetto |
A.S. 1120 |
A.C. 1865 |
A.C.
1865-A |
Risultati
differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
Finanziamento
gestioni previdenziali |
2 |
2-4 |
2-4 |
Trasferimenti
ad INPS ed ex INPDAP |
|
|
4-bis |
Fondo per lo
sviluppo e la coesione |
3, co. 1 |
5 |
5 |
Risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa
in sicurezza del territorio |
|
|
5-bis |
Ripartizione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di
programmazione 2014-2020 |
|
|
5-ter – 5-sexies |
Finanziamenti
del Fondo per lo sviluppo e la coesione all’area SIN di Brindisi |
|
|
5-septies |
Fondi per
programma “Aree interne del Paese” |
3, co. 2-5 |
6-9 |
6-8, 8-bis
e 9 |
Assunzioni di
personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei |
|
|
9-bis - |
Benefici a
favore dei call center per la
stabilizzazione di lavoratori a progetto |
|
|
9-sexies |
Borse di studio
a giovani per all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di
origine |
|
10 |
10 |
Assunzione di
personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato |
|
|
10-bis |
Contratti di
sviluppo industriale |
3, co. 6 |
11 |
11 |
Fondo per la
crescita sostenibile |
3, co. 7 |
12 |
12 |
Fondo rotativo
per l’internazionalizzazione delle imprese |
3, co. 8 |
13 |
13 |
Contributo in
favore dell’Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche |
|
|
13-bis |
Fondo credito
all’esportazione |
|
14 |
14 |
Fondo settore
aeronautico |
3, co. 9 |
15 |
15 |
Interventi in
favore di giovani imprenditori agricoli |
3, co. 10 |
16 |
16 |
Dichiarazioni
IVA per controlli relativi alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e
alimentari |
|
17 |
soppresso |
Alienazione o
locazione di terreni demaniali agricoli |
|
|
17-bis |
Acquisto
servizi on line |
|
|
17-ter |
Interventi in
favore di giovani imprenditori agricoli |
3, co. 11 e 12 |
18 e 19 |
18 e 19 |
Determinazione
dell'acconto delle imposte sui redditi |
|
20 |
20 |
Programma
aeronavale d’emergenza |
3, co. 13 |
21 |
21 |
Destinazione
risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle
imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale |
|
22-24 |
22-24 |
Programma TETRA
per forze di polizia |
3, co. 14 |
25 |
25 |
Finanziamento
Cassa depositi e prestiti a grandi imprese |
3, co. 15 |
26 |
26 |
Contributi
all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli
studi filosofici |
|
|
26-bis |
Estensione
delle attività della Cassa Depositi e prestiti per l’acquisto di titoli
emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione |
|
27-30 |
27-30 |
Garanzie per
l’accesso al credito di famiglie e imprese |
|
31 |
31 |
Monitoraggi dei
comuni in materia di registro di anagrafe condominiale |
|
|
31-bis |
Pagamento
canoni di locazione escludendo l’uso del contante |
|
|
31-ter |
Utilizzo del
Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo
alle famiglie numerose |
|
|
31-quater |
Garanzia di
Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico
delle infrastrutture pubbliche |
|
|
31-quinquies |
Fondo sviluppo e coesione |
|
32 |
32 |
Patrimonializzazione dei Confidi |
|
|
33, 33-bis |
Associazioni e
raggruppamenti temporanei di imprese |
|
|
33-ter -33-sexies |
Decadenza dei
contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione
del personale |
|
|
33-septies
– |
Garanzia dello
Stato su debiti delle PA |
|
34 |
34 |
Obblighi da
parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati |
|
35-39 |
35.39 |
Manutenzione
rete stradale ANAS |
4, co. 1 |
40 |
40 |
Autostrada
Salerno Reggio Calabria |
4, co. 2 |
41 |
41 |
Interventi
finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie |
|
42 |
42 |
Finanziamento
per il sistema MOSE |
4, co. 3 |
43 |
43 |
Verifica
dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale |
|
|
43-bis |
Contratte di
servizio con RFI (Rete ferroviaria italiana) |
4, co. 4 |
44 |
44 |
Tratta
ferroviaria Cancello Grasso Telesino e variante linea Roma -Napoli |
4, co. 5 |
45 |
45 |
Risorse
destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale
Termoli-S.Vittore |
|
46 |
soppresso |
Collegamento
"Termoli-San Vittore |
|
|
46-bis |
Linea
ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova |
4, co. 6 |
47 |
47 |
Acquisto unità
navali e altri interventi nell’area dello Stretto di Messina |
|
|
47-bis e
47-ter |
Revoca risorse
infrastrutture strategiche |
|
48 |
48 |
Asse ferroviario
Bologna-Lecce |
4, co. 7 |
49 |
49 |
Studio di
fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina |
|
|
49-bis e 49-ter |
Rinnovo veicoli
trasporto pubblico locale |
4, co. 8 |
50 |
50 |
Definizione
costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale |
|
|
50-bis e 50-ter |
Esenzione dagli
obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete |
|
|
50-quater |
Trasformazione
in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M |
|
|
50-quinquies |
Revoche di
risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova, Milano e
Venezia |
|
51 |
51 |
Disposizioni
finanziarie in materia di autotrasporto |
4, co. 9 |
52 |
52 |
Piattaforma
logistica nazionale |
|
|
52-bis |
Aeroporto di
Trapani-Birgi |
|
53 |
53 |
Albo nazionale
autotrasportatori |
|
54-56 |
54-56 |
Autotrasporto
merci su strada |
|
|
56-bis |
Tratta
autostradale Quarto d’Altino |
|
57 |
57 |
Banda larga |
4, co. 10 |
58 |
58 |
Pagamento
servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato |
|
|
58-bis |
Pagamento
debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud |
4, co. 11 |
59 |
59 |
Monitoraggio e
analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche |
|
|
59-bis |
Interventi per
Expo 2015 |
|
60 |
60 |
Personale delle
Forze di polizia |
|
|
60-bis – 60-quater |
Risorse per
infrastrutture destinate a beni e attività culturali e interventi per il
recupero dei luoghi della memoria |
|
61-62 |
61-62 |
Capitanerie di
porto |
|
63 |
63 |
Destinazione
introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei
dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del
porto |
|
|
63-bis |
Guardia di
Finanza |
|
64 |
64 |
Fiera di Verona |
|
65 |
65 |
Difesa del
suolo |
5, co. 1 |
66 |
66 |
Fondo
depurazione reflui urbani |
5, co. 2 |
67 |
67 |
Fondo per
bonifica discariche abusive |
5, co. 3 |
68 |
68 |
Lavorazione
industriale degli agrumi |
|
|
68 bis |
Acquisto isola
di Budelli |
|
69 |
69 |
Stanziamenti
per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine |
|
|
69-bis e 69-ter |
Eventi
alluvionali Sardegna |
|
70 |
70 |
Spesa sanitaria
Sardegna |
|
|
70-bis |
Interventi per
i territori colpiti da calamità dal 2009 |
|
|
70-ter e 70-quater |
Eventi
alluvionali Sardegna |
|
71-73 |
71-73 |
Settore
energetico |
|
74-75 |
74-75 |
Incremento
detrazioni per lavoro dipendente |
6, co. 1 |
76 |
76 |
Riduzione oneri
contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali |
6, co. 2 |
77 |
77 |
Indennità INAIL
danno biologico |
|
78-79 |
78-79 |
Erogazione a
favore dei familiari superstiti dei benefici a carico del Fondo sostegno per
le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
|
79-bis |
Defiscalizzazione
a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato |
6, co. 3 |
80 |
80 |
Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro |
|
81-82 |
81-82 |
Benefici per
trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato |
6, co. 4 |
83 |
83 |
Modifica
aliquote contributive |
|
84 |
84 |
ACE |
6, co. 5-6 |
85-86 |
85-86 |
Proroga detrazioni
ristrutturazioni edilizie |
6, co. 7 |
87 |
87 |
Rivalutazione
dei beni di impresa |
6, co. 8-15 |
88-95 |
88-95 |
Trasferimento
quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia |
|
|
95-bis |
Strumenti
finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale |
|
|
95-ter |
Affrancamento
maggiori valori contabili |
6, co. 16-18 |
96-98 |
96-98 |
Autorità
energia elettrica e gas |
|
99 |
99 |
Proroga termini
decadenza impianti energetici |
|
100 |
100 |
Impianti di
generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili |
|
|
100-bis |
Rivalutazione
beni d’impresa |
|
101-102 |
101-102 |
Deducibilità
fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su
crediti |
6, co. 19-22 |
103-106 |
103-106 |
Imposte sui
redditi |
|
107-108 |
107-108 |
Imposte di
trascrizione e di registro |
|
109-111 |
109-111 |
IRAP |
|
112-116 |
112-116 |
Ridefinizione
regime IVA agevolato |
6, co. 23 |
117 |
117 |
Disciplina IVA
sulle somministrazioni di alimenti e bevande |
|
|
117-bis |
Recupero
imposte |
6, co. 24 |
118 |
118 |
Franchigia
imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri |
|
|
118-bis |
Cabina di regia per le crisi di impresa |
6, co. 25
|
|
|
Intermediari
finanziari |
|
119 |
119 |
Raccolta di
pubblicità on-line |
|
|
119-bis e 119-ter |
Assegnazioni di
maggiori entrate al FISPE |
|
|
119-quater |
Partecipazione
lavoratori al capitale d’impresa |
|
120 |
120 |
Risorse per
uffici giudiziari |
|
121 |
121 |
Interventi a
favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di
novembre 2013 |
|
|
121-bis |
Ammortizzatori
sociali |
7, co. 1 |
122 |
122 |
Ammortizzatori
sociali in deroga |
|
123 |
123 |
Fondi di
solidarietà |
|
|
123-bis |
Contratti di
solidarietà |
|
|
123-ter |
Incentivi per
favorire l’occupazione |
|
|
123-quater |
Sospensione
contributi previdenziali e Premi assicurativi |
|
124 |
124 |
Competenze
della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale |
|
|
124-bis |
Lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi
degli obiettivi 1 e 2 |
|
125 |
125 |
Esodati |
7, co. 2 |
126 |
126 |
Contributo
triennale in favore di ANMIL ONLUS |
|
|
126-bis |
Risorse per la
salvaguardia degli interventi per gli esodati |
|
127 |
127 |
Esodati |
|
|
127-bis - |
Fondo per le
non autosufficienze e SLA |
7, co. 3 |
128-129 |
128-129 |
Fondo per i
nuovi nati |
|
|
129-bis |
Fondo nazionale
accoglienza minori stranieri non accompagnati |
7, co. 4 |
130 |
130 |
Fondo per
interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale |
|
|
130-bis |
Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo |
|
|
130-ter |
5 per mille |
7, co. 5 |
131 |
131 |
Ulteriore utilizzo
della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale |
|
|
131-bis |
Lavoratori
socialmente utili LSU |
7, co. 6 |
132 |
132 e 132-bis
- |
Istituzione del
Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del
contratto di ricollocazione |
|
|
132-novies |
Carta acquisti |
7, co. 7 |
133 |
133 |
Finanziamento
del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere |
7, co. 8 |
134 |
134 |
Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità |
|
|
134-bis |
Misure in
favore dei giovani e dei disoccupati |
|
135 |
135 |
Istituto di
genetica molecolare |
|
136 |
136 |
Autorizzazione
di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di Genova |
|
|
136-bis |
Assistenza
sanitaria cittadini italiani all’estero |
7, co. 9 |
137 |
137 |
Rivalutazione
indennità emotrasfusi |
7, co. 10 |
138 |
138 |
Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti |
7, co. 11 |
139 |
139 |
Aziende
farmaceutiche |
|
140-141 |
140-141 |
Calcolo del
ripiano dello sforamento dei tetti di spesa farmaceutica a carico delle
società controllate |
|
|
140-bis |
Norme in favore
dei farmaci “orfani” |
|
|
141-bis |
Screening
neonatale |
|
142 |
142 |
Riduzione 2
milioni FISPE |
|
143 |
143 |
Anagrafe
nazionale degli assistiti |
|
144-145 |
144-145 |
Assistenza
sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni,
anticipazione liquidità alla Croce Rossa |
|
|
145-bis - |
Operatori
settore alimentari e abrogazione legge n. 155 del 2003 |
|
146-150 |
146-150 |
Cofinanziamento
nazionale di programmi dell’Unione europea |
8, co. 1-8 |
151-158 |
151-158 |
Contratto di
partenariato 2014/2020 |
|
|
156-bis |
Cooperazione
allo sviluppo |
8, co. 9 |
159 |
159 |
Pagamento
sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE |
8, co. 10 |
160 |
160 |
Incremento
FISPE 285 MLN |
|
161 |
161 |
Missioni
internazionali di pace |
9, co. 1 |
162 |
162 |
Azioni di pace |
|
|
162-bis |
Ricostruzione
privata nei comuni del sisma Abruzzo |
9, co. 2 |
163 |
163 |
Ricostruzione e
riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei
territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione
Abruzzo |
|
|
163-bis |
Ricostruzione
sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino) |
9, co. 3 |
164 |
164 |
Fondo ordinario
università |
9, co. 4 |
165 |
165 |
Risorse per i
collegi universitari legalmente riconosciuti |
|
|
165-bis |
Risorse per le
borse di studio universitarie |
|
|
165-ter |
Scuole non
statali |
9, co. 5 |
166 |
166 |
Fondo
straordinario per il sostegno all’editoria |
9, co. 6 |
167 |
167 |
Emittenza
radiotelevisiva locale |
|
|
167-bis |
Flotta aerea
antincendio Corpo forestale dello Stato |
9, co. 7 |
168 |
168 |
Impiego forze
armate per vigilanze sul territorio |
9, co. 8 |
169 |
169 e 169-bis |
Fondo per
l’efficienza dello strumento militare |
9, co. 9 |
170 |
170 |
Assunzione di
procuratori presso l’Avvocatura dello Stato |
|
171 |
171 |
Personale del
Garante per la protezione dei dati personali |
|
|
171-bis e 171-ter |
Fondo esigenze
di funzionamento Arma dei Carabinieri |
9, co. 10 |
172 |
172 |
Contributi
associazioni combattentistiche |
|
173 |
173 |
Celebrazioni
del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione |
|
|
173-bis |
Semestre di
Presidenza italiana del Consiglio UE |
9, co. 11 |
174 |
174 |
Vertice su
occupazione giovanile e dell’Azia - Europe Summit |
|
175 |
175 |
Fondazione
istituto mediterraneo di ematologia |
9, co. 12 |
176 |
176 |
Finanziamento
Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti |
|
177 |
177 |
Finanziamento
Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti |
|
|
177-bis |
Contributo
integrativo all’Agenzia delle entrate |
9, co. 13 |
178 |
178 |
Rappresentanza
e assistenza dei contribuenti |
|
|
178-bis e
178-ter |
Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP |
|
|
178-quater
– |
Finanziamento
per la realizzazione della riforma del catasto |
9, co. 14 |
179 |
179 |
Restituzione
contributo di perequazione (sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2013) |
9, co 15 |
180 |
180 |
Assunzione
magistrati |
9, co. 16 |
181 |
181 |
Nuovi immobili
destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte
d'Appello |
|
|
181-bis |
Proroga della
durata del mandato dei giudici di pace, onorari e vice-procuratori |
9, co. 17 |
182 |
182 |
Rilascio
concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad
uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse |
|
183 |
183 |
Incremento
della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo |
9, co. 18 |
184 |
184 |
Fondo bieticolo
saccarifero |
9, co. 19 |
185 |
185 |
Italiani nel
mondo |
|
186 |
186 |
Agea |
|
187-188 |
187-188 |
Emergenza
batterio Xylella fastidiosa |
|
189 |
189 |
Pagamenti
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico |
|
190 |
190 |
Contributo alla
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di
documentazione ebraica |
|
|
190-bis,
190-ter e 190-quater |
Fondo
finanziamento esigenze indifferibili |
9. co. 20 + elenco 1 |
191 |
191 |
Fondo
diffusione pratica sportiva |
9, co. 21 |
192 |
192 |
Finanziamento e
procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi |
|
|
192-bis e
192-ter |
Convenzione con
Centro di produzione SpA (Radio radicale) |
9, co. 22 |
193 |
193 |
Risorse per i
Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 |
|
|
193-bis |
Celebrazioni I
guerra mondiale |
|
194-195 |
194-195 |
Portale
“Normattiva” |
9, co. 23-26 |
196-199 |
196-198, 198-bis
e 199 |
Deroghe per
rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all’estero delle misure di
contenimento della spesa della PA per acquisto di mobili, arredi e
autovetture |
9, co. 27 |
200 |
200 |
Trattamento
economico dei membri del Governo |
|
|
200-bis |
Trattamento di
missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale |
|
|
200-ter |
Riduzione Fondo
compensazione effetti finanziari |
|
201 |
201 |
Emergenza
infrastrutturale isola di Lampedusa e completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno |
|
202 |
202 |
Finanziamento
centro nazionale adroterapia oncologica |
|
203 |
203 |
Economie di
spesa per Garante concorrenza e Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità |
|
204 |
204 |
Partecipazione
del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica |
|
|
204-bis |
Personale in
posizione di comando presso Commissione garanzia sciopero nei pubblici
servizi |
|
|
204-ter |
Agevolazioni
fiscali per le imprese |
|
|
204-quater |
Commissariamento
province |
|
205 |
205 |
Fondazioni
lirico sinfoniche |
|
206-207 |
206-207 |
Risorse per
l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona |
|
|
207-bis |
Locazioni
passive immobili all’estero del Ministero degli esteri |
|
208 |
208 |
Fusione di
SICOT e CONSIP |
|
209 |
209 |
Trasferimento a
Fintecna dell’Ente autonomo gestione cinema |
|
210 |
210 |
Anticipazioni
di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A |
|
|
210-bis e
210-ter |
Tracciabilità
delle vendita dalla stampa quotidiana e periodica |
|
211 |
211 |
Soppressione
del credito d'imposta per promuovere
l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento somme in favore del
credito d’imposta per operatori dell’editoria |
|
212 |
212 |
Proroga
sospensione agevolazioni tariffarie postali |
|
213 |
213 |
Stampa
periodica diffusa all’estero |
|
214 |
214 |
Contenimento
della spesa di personale della Banca d’Italia |
|
215 |
215 |
Accertamenti
medico legali per dipendenti assenti per malattia |
|
216 |
216 |
Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia |
|
|
216-bis e 216-ter |
Estensione dell’attività della Consip |
|
217 |
217 |
Centrale di
committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti |
|
|
217-bis |
Assunzioni
personale magistratura |
|
218 |
218 |
Minoranze
linguistiche slovene |
|
219 |
219 |
Fondo per
interventi di messa in sicurezza del territorio |
|
220-221 |
220-221 |
Proroga
contratti lavoro a tempo determinato terremoto L’Aquila |
|
222-223 |
222-223 |
Smaltimento
rifiuti L’Aquila |
|
224 |
224 |
Sisma ottobre
2012 Calabria e Basilicata |
|
225 |
225 |
Riduzione del Fondo
integrativo per i comuni montani e finanziamento Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico |
|
|
225-bis |
Sisma 2002
Molise |
|
226 |
226 |
Rimodulazione
degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province
colpiti dal sisma del maggio 2012 |
|
227 |
227 |
Riduzione
obiettivi patto di stabilità enti locali colpiti dal sisma 2012 |
|
228 |
228 |
Differimento
pagamento rate mutui concessi da Cassa DDPP |
|
229 |
229 |
Assistenza alla
popolazione |
|
230 |
230 |
Concessione
contributi per immobili |
|
231 |
231 |
Pagamento
interessi per i mutui di immobili delle zone colpite dal sisma 2012 |
|
232 |
232 |
Concessione di
contributi a vantaggio delle imprese casearie |
|
233 |
233 |
Interventi a
favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 |
|
|
233-bis – |
Disciplina sui
finanziamenti per le zone colpite dal sisma 2012 |
|
234-235 |
234-235 |
Assunzioni da
parte dei Commissari addetti al sisma 2012 |
|
236 |
236 |
Disposizioni in
favore delle Università colpite dal sisma 2012 |
|
237 |
237 |
Finanziamenti
ricostruzione centri urbani sisma 2012 |
|
238-242 |
238-242 |
Assegnazione
risorse al Centro poliedrico per le donne de L’Aquila (Violenza di genere) |
|
243 |
243 |
Riduzione
contributi partiti e trasferimento risorse al FISPE |
|
244 |
244 |
Riduzione Fondo
compensazione effetti finanziari |
|
245 |
245 |
Finanziamento policlinici
universitari e strutture ospedaliere |
|
246-247 |
246-247 |
Rifinanziamento
Fondo “Mille opere” |
|
248 |
248 |
Finanziamento
FISPE |
|
249 |
249 |
Incremento
Fondo compensazione effetti finanziari |
|
250 |
250 |
Riordino dei
contributi statali alle istituzioni culturali |
10, co. 1-3 |
251-253 |
251-253 e 252-bis |
Pubblicazioni di elevato valore culturale |
10, co. 4 |
|
|
Risorse per il
progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo |
|
|
. 253-bis |
Ottimizzazione
spazi ad uso pubblico |
10, co. 5 |
254 |
254 |
Limiti alle
locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche |
|
|
254-bis e
254-ter |
Manutenzione
immobili forze di polizia, VV.FF. e GdF |
|
255 |
255 |
Programma
straordinario di cessione di immobili pubblici |
10, co. 6 |
256 |
256 |
Determinazione
del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune |
|
|
256-bis |
Dismissione dei
beni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa |
10, co. 7 |
257 |
257 |
Organizzazione
periferica uffici regionali scolastici |
|
258 |
258 |
Compensi dei
dirigenti del Grande Progetto Pompei |
|
|
258-bis |
Risparmi di
spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale |
10, co. 8 |
259 |
259 |
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria |
10, co. 9-10
Stralciato |
|
|
Utilizzo
immobili uffici giudiziari |
|
260 |
260 |
Election day |
10, co. 11-14 |
261-264 |
261-264 |
Modalità di
pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze
armate |
10, co. 15 |
265 |
265 |
Forze di
polizia |
|
|
265-bis |
Garante del
contribuente |
10, co. 16-17 |
266-267 |
266-267 |
Centri di
assistenza fiscale |
10, co. 18 |
268 |
268 |
Soppressione
fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi |
10, co. 19 |
269 |
269 |
Soppressione
fondo pagamento canoni di locazione |
10, co. 20 |
270 |
270 |
Riduzione
risorse Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
liquidazione |
|
271 |
271 |
Proroga
commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori
portuali |
|
|
271-bis – |
Minori risorse
per incremento produttività del lavoro |
|
272 |
272 |
Riduzione Fispe |
|
274 |
274 |
Misure finanziarie
compensative tra le Autorithies |
10, co. 21-22 |
273-275 |
273-275 |
Risparmi di
spesa per consumi intermedi di enti previdenziali |
10, co. 23 |
276 |
276 |
Contenimento
del fabbisogno delle università |
10, co. 24 |
277 |
277 |
Ristrutturazione
società controllate MIBACT |
10, co. 25-26 |
278 |
278 |
Deroghe per le
istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di
amministrazione |
10, co. 27 |
279 |
279 |
Interpretazione
autentica sul diritto di rivalsa da parte dello Stato |
10, co. 28 |
280 |
280 |
Subentro nei
procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle
gestioni commissariali per emergenze di protezione civile |
10, co. 29 |
281 |
281 |
Fabbisogni
standard |
10, co. 30 |
282 |
282 |
Finanziamento
formazione specifica in medicina generale |
|
|
282-bis |
Scuole di
specializzazione sanitaria |
10, co. 31 |
soppresso |
|
Cure palliative |
|
283 |
283 |
Prontuario
continuità assistenziale ospedale-territorio |
|
284 |
284 |
Spending review:
accantonamenti su programmi di spesa del bilancio dello Stato. Riduzione
della spesa degli enti territoriali. Clausola di salvaguardia su regimi di
agevolazione fiscale |
10, co. 32-35 |
285-288 |
285-288 |
Destinazione di
risorse alla riduzione della pressione fiscale |
|
|
288-bis - |
Attività di spending review |
|
|
288-septies
|
Riduzione dei
trasferimenti correnti alle imprese |
10, co. 36 |
289 |
289 |
Riduzione spesa
per consumi intermedi |
10, co. 37 |
290 |
290 |
Commissioni
tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
|
|
290-bis |
IVASS |
10, co.
38-40 Stralciato |
|
|
Cessazione
delle gestioni commissariali straordinarie delle province |
10, co. 41 |
291 |
291 |
Stazioni
sperimentali pelli e concie |
|
292 |
292 |
Modifiche al
Codice antimafia |
|
293 |
293 |
Veicoli
sequestrati |
|
294-300 |
294-300 |
Proventi
parcheggi a pagamento |
|
|
300-bis |
Indennità di
vacanza contrattuale |
11, co. 1-4 |
301-304 |
301-304 |
Trattamento
accessorio del personale |
11, co. 5 |
305 |
305 |
Compensi
professionali liquidate a seguito di sentenze favorevoli per |
11, co. 6 |
306 |
306 |
Soppressione
assegni ad personam riassorbibili |
|
|
306-bis e
306-ter |
Facoltà
assunzionali delle PA (turn-over) |
11, co. 8-11 |
307-310 |
307-310 e 309 bis |
Mobilità dei
professori universitari e ricercatori |
|
|
307-bis |
Dirigenti
Agenzie fiscali |
|
|
308-bis |
Rifinanziamento
del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
|
|
309-ter |
Fondi per il
personale dei Vigili del fuoco |
|
|
309-quater |
Personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
|
|
310-bis e
310-ter |
Trattamento
economico personale PA |
11, co. 12-16 |
311-315 |
311-315 |
Interpretazione
autentica dei compensi per prestazioni di servizio reso nel giorno di riposo
settimanale |
11, co. 17 |
316 |
316 |
Risparmi da
parte degli enti di previdenza |
11, co. 18 |
317 |
317 |
Dipendenti
Buonitalia |
|
|
317-bis |
Indennità di
servizio all’estero e spese di viaggio per congedo in Italia |
11, co. 19-20 |
318-319 |
318-319 |
Finanziamento
del SSN |
11, co. 21 |
320 |
320 |
Assunzioni di
cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse |
|
321 |
321 |
Razionalizzazione
della spesa previdenziale |
12 |
|
|
Deindicizzazione
della rivalutazione automatica delle pensioni |
12, co. 1 |
322 |
322 |
Modiche alla
liquidazione del TFR |
12, co. 2-3 |
323-324 |
323-324 |
Contributo di
solidarietà “pensioni d’oro” |
12, co. 4 |
325 |
325 |
Contributo di
solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome |
|
|
325-bis |
Norma di
interpretazione autentica sulla legittimità di deliberazioni in materia
previdenziale |
12, co. 5 |
326 |
326 |
Introduzione di
un parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici |
|
|
326-bis |
Aziende
commerciali in crisi |
|
|
326-ter |
Esodati
–aliquota contributiva |
|
|
326-quater |
Riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) |
|
|
326-quinquies |
Inclusione dei
permessi ex legge 104 nel computo a fini pensionistici |
|
327 |
327 |
Assegno
vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico |
|
|
327-bis e
327-ter |
Patto di
stabilità interno delle Regioni |
13 |
328-337, |
328-337, |
Patto di
stabilità interno delle Regioni: disciplina sanzionatoria |
|
|
332-bis –
322-ter, |
Patto regionale
verticale |
|
|
334 bis |
Manovrabilità
dell’addizionale Irpef regionale |
|
|
335-bis |
Patto stabilità
interno Friuli VG |
|
338 |
338 |
Regolazioni
finanziarie con |
|
|
338-bis |
Fiscalità di
vantaggio per la regione Sardegna |
|
|
338-ter |
Concorso
obiettivi di finanza pubblica Valle d’Aosta + Province TN e BZ |
|
339-340 |
339-340 |
Competenza
legislativa province TN e BZ |
|
342-345 |
342-345 |
Ulteriore concorso
agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni e delle province
autonome |
|
346-352 |
346-352 |
Modifiche alla
base di calcolo del limite all'indebitamento per le regioni |
13, co. 18 |
352 |
352 |
Stabilizzazione
di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni |
|
|
352-bis |
Funzioni
fondamentali comuni |
|
353 |
353 |
Tavolo per i
passi carrai |
|
|
353-bis |
Patto di
stabilità interno degli enti locali |
14, co. 1-11 |
354-365 |
354-357, |
Esclusione dal
patto dei pagamenti per debiti in conto capitale |
14, co. 12-15 |
366-369 |
366-369 |
Patto di
stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli
enti locali |
15 |
370-381 |
370-381 |
Affidamento di
servizi di trasporto regionale e locale |
|
|
375-bis |
Mobilità del
personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni |
|
|
381-bis - |
Dismissione da
parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate |
|
|
381-octies |
Revisione delle
competenze attribuite alle Province autonome |
16, co. 1 |
382 |
382 |
Iniziative
delle Regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione |
|
|
382-bis |
Strumenti
finanziari derivati degli enti territoriali |
16, co. 2 |
383 |
383 |
Procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale |
|
|
383-bis |
Compensazione
crediti d’imposta |
17, co. 1 |
384 |
384 |
Riordino
agevolazioni tributarie |
17, co. 2-3 |
385-386 |
385-386 |
Razionalizzazione
della spesa per crediti d’imposta |
17, co. 4-6 |
387-390 |
387-390 |
Aumento imposta
di bollo su conto titoli |
17, co. 7 |
391 |
391 |
Imposta sulle
attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato |
|
392 |
392 |
Abrogazione di
agevolazioni fiscali |
|
393 |
393 |
Servizi di
pagamento |
|
394-395 |
394-395 |
Rimborsi
indebiti di imposta |
18, co. 1-4 |
396-399 |
396-399 |
Proroga contributo
di solidarietà sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro |
18, co. 5 |
400 |
400 |
Imposta di
bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica |
18, co. 6-12 |
401-407 |
401-407 |
Contributo
unificato |
18, co. 13-14 |
408-409 |
408-409 |
Contributo
obbligatorio per la partecipazione all’esame di abilitazione forense |
18, co. 15-20 |
410-415 |
410-415 |
Spese di
giustizia |
18, co. 21-22 |
416-417 |
416-417 |
Agevolazioni
per la piccola proprietà contadina |
18, co. 23-24 |
418-419 |
418-419 |
Proroga Attività
Equitalia |
|
420 |
420 |
Riscossione |
|
421 |
421 |
Sospensione
adempimenti e versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa |
|
|
421-bis - |
Disposizioni in
materia di assistenza fiscale |
|
422-423 |
422-423 |
Pagamento
debiti iscritti a ruolo e Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo |
|
424-428 |
424-428, |
Differimento
incremento prodotti da fumo |
|
429 |
429 |
Accisa sulla
benzina |
|
430 |
430 |
Fondo
interbancario |
|
431-432 |
431-432 |
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio |
|
|
432-bis |
Banche di
credito cooperativo |
|
|
432-ter e |
IRPEF residenti
Campione d’Italia |
|
433-434 |
433-434 e 433 bis |
Accisa ridotta |
|
435-436 |
435-436 |
Concessioni
Bingo |
|
437-439 |
437-439 |
Riordino della
tassazione immobiliare comunale (ex TRISE) |
19 |
440-441 |
440-441 |
Tributo diretto
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI |
20 |
442-469 |
442-469 |
Tributo sui
servizi indivisibili – (TASI) e IMU |
21 |
470-479 |
470 - 472-bis,
473-477-bis, 478-479 |
Disciplina
generale della IUC in materia di TARI e TASI |
22 |
480-504 |
480-504 |
Disposizioni in
materia di IMU |
23 |
505-515 |
505, 505-bis
- |
Erronei
versamenti relativi all’imposta municipale propria (IMU) e conseguenti
relazioni contabili |
|
516-521 |
516-521, 521-bis |
Fondo di
solidarietà comunale |
24 |
522 |
522, 522-bis
e |
Definizione
procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi |
|
|
522 quater, |
Limiti
all’indebitamento per gli enti locali |
|
|
522-septies |
Riscossione dei
crediti relativi ai tributi locali |
|
|
522-octies |
Imposte di
registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni |
|
|
522-novies |
Tabelle A e B |
25, co. 1 |
523 |
523 |
Tabella C |
25, co 2 |
524 |
524 |
Finanziamento
per l’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy |
|
|
524-bis |
Tabella E |
25, co. 3-4 |
525-526 |
525-526 |
Prospetto di
copertura |
25, co. 5 |
527 |
527 |
Aliquota
contributiva lavoratori autonomi (copertura FISPE) |
|
528 |
528 |
Collaboratori
scolastici Ufficio scolastico provinciale di Palermo |
|
529 |
529 |
Debiti
pregressi del MUIR (copertura FISPE) |
|
530 |
530 |
Immobili della
difesa nella disponibilità dell’Agenzia del demanio |
|
|
530-bis |
Servizi di
pulizia nelle scuole |
|
|
530-ter |
Entrata in
vigore |
26 |
531 |
531 |
Emendamenti
al disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865)
approvati dalla V Commissione bilancio della Camera
Articolo 1, comma 4-bis
– Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5000 NF |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 4-bis, che precisa, mediante un intervento
tecnico-contabile, che i trasferimenti
pubblici in favore di INPS e INPDAP a
carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (ex articolo 35,
comma 3, della L. 448/1998), negli esercizi pregressi al 2012 si intendono
effettuati a titolo definitivo (al
fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP) e
conseguentemente eliminati dall’apposita contabilità (ai sensi dell’articolo
35, comma 6, della L. 448/1998) in cui vengono evidenziati i rapporti
debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali beneficiarie
dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Con tale intervento,
sostanzialmente, si vuole neutralizzare
la pregressa passività patrimoniale della gestione ex-INPDAP confluita
nell’INPS (pari, secondo la relazione tecnica all’emendamento pari a
circa 25,2 mld di euro, di cui circa 21,7 per debito verso Io Stato relativo
alle somme di anticipazioni di bilancio ex articolo 35 della L. 448/1998) e
alimentata dalle anticipazioni effettuate verso l’INPDAP fino al 2011, assicurando,
dal 1° gennaio 2012, il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle
entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali, e istituendo, contestualmente, |
Previdenza |
Articolo 1,
comma 5-bis – Risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza del territorio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1888 NF |
De Micheli |
PD |
16.12 |
Aggiunge il
comma 5-bis il quale prevede che il Ministro delegato alle
politiche per la coesione territoriale, d’intesa con i ministri interessati, destina quota parte delle risorse del
Fondo per le politiche di coesione, al finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di
siti SIN, e di altri interventi in materia di politiche ambientali |
Politiche di coesione |
Articolo 1,
commi da 5-ter a 5-sexies – Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
destinate al ciclo di programmazione 2014-2020
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5001 NF Subem. |
Governo
|
|
17.12 ant. |
Aggiunge
i commi da 5-ter a 5-sexies recanti disposizioni sulle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinate al ciclo di
programmazione 2014-2020. In particolare, il comma 5-ter dispone che il CIPE, entro il 1o marzo 2014, su proposta del Ministro per
la coesione territoriale, effettua la ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della
dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai
sensi del precedente comma 5 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi
di finanziamento). Le amministrazioni
destinatarie delle risorse definiscono,
con una o più proposte, le azioni
e gli interventi da realizzare e
la relativa tempistica,
identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli
interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la
progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce, in raccordo con le amministrazioni
proponenti (subem. 0.15001.1 NF
Misuraca), le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo
altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari
per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e
delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle
amministrazioni, anche i termini
entro i quali l'intervento deve essere
avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura
dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti
assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può
avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni
finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai
pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno
il Ministro per la coesione territoriale comunica
al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli
interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno
di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni
pervenute dalle amministrazioni,
presenta al CIPE, entro il 10
settembre di ciascun anno, una relazione
sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli
da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni
annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al
Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli
stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e
delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore
delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 5 su
richiesta del Ministro per la coesione territoriale. Ai sensi del comma 5-quater,
una quota del 5 per cento delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della
programmazione, a interventi di
emergenza con finalità di sviluppo, anche nel settore agricolo (subem.
0.15001.1 NF Misuraca). Il comma 5-quinquies interviene circa la riprogrammazione
da parte del CIPE degli interventi da parte del CIPE, qualora a seguito di
interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie, evidenziandone
l'impatto sui singoli interventi. Infine il comma 5-sexies dispone che le revoche delle assegnazioni, unitamente alla valutazione dei
relativi impatti, siano indicati nella relazione di sintesi sugli interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate che il Governo presenta alle Camere, in
allegato al DEF, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 196/2009. |
Politiche di coesione |
Articolo 1,
comma 5-septies – Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all’area SIN
di Brindisi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Politiche di settore |
1.4024 |
Relatore |
|
17.12nott. |
Aggiunge il comma 5-septies, che prevede l’assegnazione di 25
milioni di euro, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il 2014 -2020, per l’attuazione dell’Accordo di
programma per la messa in sicurezza e
la bonifica dell'area del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Alla predetta assegnazione si provvederà con una
delibera CIPE che dovrà essere adottata su proposta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria
congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare è tenuto a presenta al CIPE una relazione semestrale
sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma. |
Ambiente e messa in
sicurezza del territorio |
Articolo 1,
comma 8-bis – Criteri di individuazione progetti pilota aree interne
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1587 |
De Mita |
Per l’Italia |
12.12 pom. |
Aggiunge il
comma 8-bis il quale prevede che i criteri generali per l'individuazione
delle aree interne interessate dai
progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell’offerta dei
servizi di base nelle aree medesime (con particolare riferimento ai servizi
di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari) sono definiti con l'accordo di partenariato, cioè nell’ambito dello strumento che ciascuno
Stato presenterà per l’approvazione da parte della Commissione europea, con
cui sarà definita la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di
intervento) di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione
2014-2020. |
Politiche di coesione |
Articolo 1,
commi 9-bis-9-quinquies – Assunzioni di personale presso le strutture preposte al
monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3440 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i
commi da 9-bis a 9-quinquies. Il comma 9-bis autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di
un contingente di massimo 120 unità
altamente qualificate, appartenenti all'Area terza destinato a rafforzare le strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo
e la coesione . Il personale assunto, eventualmente anche oltre i contingenti
organici previsti dalla normativa vigente è preposto a funzioni di coordinamento,
gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 e non può essere destinato
ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi
strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi
europei. Criteri e modalità di attuazione sono rimessi ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 9-ter e il comma 9-quinquies dispongono la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 9-bis. Per gli oneri derivanti dalle
assunzioni, pari ad euro 5.520.000
annui, si provvede, per gli anni 2014
e Il comma 9-quater detta le modalità tecniche con le quali viene effettuata la copertura |
Pubblico impiego |
1.3440.7 |
Parrini |
PD |
17.12 ant. |
Modifica il comma 9-bis precisando che
le nuove assunzioni di personale avvengono nel rispetto delle procedure di
mobilità previste dalla normativa vigente. |
Articolo 1, comma 9-sexies – Benefici a
favore dei call center per la
stabilizzazione di lavoratori a progetto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17/12 nott. |
Aggiunge il
comma 9-sexies, che concede un beneficio, in favore delle aziende operanti nel settore dei call center che abbiano attuato le
misure di stabilizzazione dei
collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L.
296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il |
Stabilizzazione di lavoratori |
Articolo 1,
comma 10-bis – Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo
forestale dello Stato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3340 |
XIII Comm. |
|
16.12 |
Aggiunge il
comma 10-bis il quale autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro annui
per l'assunzione presso il Corpo
forestale dello Stato di personale
operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in
materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali. Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle
finanze: 2014: – 1.500 2015: – 1.500; 2016: – 1.500. |
Pubblico impiego |
Articolo 1, comma 13-bis – Finanziamento in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.221 |
Mongiello |
PD |
12.12 pom. |
Aggiunge il
comma 13-bis che prevede un contributo di 2 milioni di euro per il Conseguentemente, modifica il comma |
Politiche per le imprese (agroalimentare) |
Articolo 1, comma 14 – Fondo credito all’esportazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1656 |
Palese |
FI |
12.12 pom. |
Modifica il comma 14, che rifinanzia
per 200 milioni di euro il fondo (art .3 della legge n. 95/73), gestito da
SIMEST, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione,
precisando l’ulteriore finalità di internazionalizzazione
del sistema produttivo. |
Politiche per le imprese |
Articolo 1, comma 15 – Fondo settore aeronautico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2111 |
Marcon |
SEL |
12.12 pom. |
Modifica il comma 15 al fine di escludere il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint
Strike Fighter) dal finanziamento
tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese
aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge 808/1985 a
sostegno del settore, che il comma 15 consente di usare per finanziare nuovi
programmi. |
Politiche per le imprese |
Articolo 1, comma 17 –
Abolizione dello spesometro per i produttori agricoli esonerati da
dichiarazione IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1458 Id. |
Prodani
|
M5S
|
17.12 pom. |
Sopprime il comma 17,
ripristinando, dunque, l’obbligo per i produttori
agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all’amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”). |
Agricoltura |
Articolo
1, comma 17-bis – Locazione terreni demaniali agricoli a giovani
imprenditori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3388 |
XIII Comm. |
|
12.12 pom. |
Aggiunge il comma 17-bis. Il nuovo comma interviene sulla normativa riguardante l’alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola,
non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato,
inserendo una riserva, dell’ordine del 20 per cento, a favore della locazione
di detti terreni da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia
un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni. |
Agricoltura |
Articolo 1, comma 17-ter – Acquisto servizi on line da soggetti titolari di una partita IVA italiana
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1702 NF |
Fanucci |
PD |
13.12 pom. |
Aggiunge il
comma 17-ter, il quale prevede che i soggetti passivi che
intendano acquistare servizi di
pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA
italiana (a tal fine, introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA). Tale articolo
dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link
sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili
sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un
servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore
pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La norma si applica anche nel caso in cui
l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti. A seguito della segnalazione da parte del
presentatore è stato precisato che l’emendamento si intende riformulato nel
senso di sopprimere il riferimento alle operazioni di commercio elettronico
sia diretto che indiretto in esso precedentemente contenuto. Con
riferimento al comma 17-ter appare opportuno valutare la compatibilità delle
disposizioni come riformulate con la normativa comunitaria in materia di libertà
di circolazione di beni e servizi. |
Misure fiscali per le imprese |
Articolo 1,
comma 20 – Determinazione acconti
imposte sui redditi per imprese agricole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5002 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Sostituisce
il comma 20, ripristinando,
a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività
agricola, di optare per la determinazione del reddito su base
catastale anziché in base al bilancio. A copertura dell’onere derivante
da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e
in 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la
corrispondente riduzione del Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). |
Politiche per le imprese - Imprese
agricole |
Articolo 1, commi 22-24 – Destinazione risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2319 NF id. |
Scanu
|
PD |
12.12 pom. |
Modifica il comma 23 prevedendo il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di
interesse della Difesa, di cui ai commi 21, e ai programmi industriali
aeronautici, di cui al comma 22 primo
periodo. |
Sostegno finanziario alle imprese Difesa |
Articolo 1,
comma 25 – Programma Tetra per forze
di polizia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5004 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 25 riducendo stanziamento ivi previsto per Te.T.Ra da La riduzione
dello stanziamento è funzionale alla copertura
finanziaria di quota parte degli oneri recati dai commi 60-bis e 60-ter, che riguardano assunzioni di Forze di polizia per le
infrastrutture e l’implementazione dei servizi connessi all’Expo Milano 2015
(cfr. la scheda relativa a tali commi
aggiuntivi). |
Autorizzazioni di spesa |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica il
comma 25, portando da Rimane invece
invariato il finanziamento di 70 milioni di euro disposto dallo stesso comma |
Articolo 1,
comma 26-bis – Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e
all'Istituto italiano per gli studi filosofici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4004 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 26-bis, stabilendo
che il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse
all'Istituto italiano per gli
studi storici e all'Istituto
italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante
interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016. La delibera di assegnazione, da assumere
con cadenza triennale, disciplina
le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il
loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con
l’indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione
delle stesse. Il termine per la presentazione è stabilito al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di adozione della delibera, salvo che per il
triennio 2014-2016, per il quale il termine è fissato al 28 febbraio 2014. I
medesimi istituti devono, altresì, presentare, entro il 30 giugno di ogni
anno, una relazione di rendiconto sulle
attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. Con riferimento alla cadenza della delibera di
assegnazione, si segnala che il periodo considerato è di 7 anni. |
Beni Culturali Interventi di
finanziamento |
Articolo 1, comma 31 e commi 31-bis-31 quater – Garanzie per l’accesso al credito di famiglie e imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2032 |
Bonomo |
PD |
12.12 pom. |
Modifica il comma 31, alla lettera c) introducendo
il concerto con il Ministro con delega alle politiche
giovanili per l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e
finanze di attuazione del Fondo di
garanzia per la prima casa. |
Politiche per le imprese - Accesso al credito |
1.1982 N.F. |
Causi |
PD |
12.12 pom. |
Modifica il comma 31, alla lettera c) eliminando la soppressione del Fondo per l’accesso
al credito per l’acquisto della prima casa, che continua quindi ad
operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendono
operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. Introduce
il termine di 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e
finanze di attuazione del Fondo di
garanzia per la prima casa. |
Politiche per le imprese - Accesso al credito |
1.1964 |
Causi |
PD |
12.12 pom. |
Aggiunge il comma 31-bis il quale, per
assicurare il contrasto all'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche
utilizzando il
registro di anagrafe condominiale. A tal fine
aggiunge un nuovo comma all’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale). Aggiunge il comma 31-ter il quale prevede che i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per
quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del
contante e assicurando la
tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali
per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del
locatore e del conduttore (aggiunge un nuovo comma 1-bis all'articolo
12 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201). |
Politiche per le imprese -
Accesso al credito |
1.1978 |
Causi |
PD |
12.12 pom. |
Aggiunge il comma 31-quater il quale prevede che l’introduzione di forme di intervento per le famiglie numerose avvenga senza pregiudizio per la continuità
dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per
l'acquisto della prima casa (modifica il comma 2
dell'articolo 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102) |
Politiche per le imprese -
Accesso al credito |
Articolo 1, comma 31-quinquies – Garanzia
di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico
delle infrastrutture pubbliche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3061 NF |
Vignali |
NCD |
16.12 |
Aggiunge il comma 31-quinquies il quale - al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi
all’incremento dell’efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 – autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti
relativi agli interventi di efficientamento
energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi
all’illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di
partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private
appositamente costituite, in particolare per
garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’amministrazione pubblica
per la realizzazione degli interventi
e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, si prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro il 30
settembre di ciascun anno - sulla base dei dati comunicati dalla Cassa
Depostiti e Prestiti, - provvede a
trattenere, per i comuni
interessati, le relative somme
all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto
corrente postale e, per le province,
all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i
ciclomotori di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997) riscossa tramite
modello F24. Si demanda ad un decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità attuative delle previsioni
di cui sopra e, in particolare, dei criteri e delle tipologie degli
interventi, nonché le modalità di selezione e di concessione, di gestione e
di escussione della garanzia, l’importo massimo utilizzabile e le modalità di
comunicazione dei dati da parte di CDP all’Agenzia delle Entrate. Le somma
trattenute dall’Agenzia delle
entrate sono assegnate a Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto già previsto nella
disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali,
di cui all’articolo 1, commi 11-13, del D.L. n. 35/2013. I citati commi, in
particolare, il comma 13 del D.L. n. 35/2013 dispongono che in caso di
mancata corresponsione da parte dell’ente locale della rata annuale di
restituzione dell’anticipazione ricevuta, sulla base dei dati comunicati
dalla CDP S.p.A., soggetto competente all’erogazione delle anticipazioni,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le
province, all’atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore. Infine, si dispone che agli eventuali maggiori oneri
derivanti dal comma in esame si faccia fronte a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici
territoriali sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello
sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dalle risorse derivanti dalla programmazione
comunitaria per il periodo 2014 - 2020 (introduzione di un nuovo comma 8-quater nell’articolo 5 del D.L. n.
269/2003). |
Sostegno finanziario alle
imprese |
Articolo 1, commi 33 e 33-bis – Patrimonializzazione dei Confidi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3441 |
Relatore |
|
13.12 ant. |
Sostituisce il comma 33 e introduce il comma 33-bis,
sempre in tema di patrimonializzazione dei Confidi. Il nuovo
comma 33 prevede che con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, previa
notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa, si definiscano
misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei confidi (non viene più indicato un termine per
l’emanazione del decreto, mentre la versione precedente della norma prevedeva
un decreto di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni). Nella
nuova formulazione del comma 33 cambia anche l’ambito soggettivo di
applicazione, in quanto, oltre ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca
d’Italia, e quelli che, nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore della
presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere
l’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca
d’Italia, rientrano anche i confidi
che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso,
erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Per quanto
riguarda gli aspetti economici e finanziari, la formulazione precedente del
comma 33 costituiva un Fondo, presso Unioncamere, finanziato in parti uguali
dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e dal sistema
delle Camere di Commercio tramite le risorse del diritto annuale. Al Fondo
venivano attribuite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2014, 150
milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016. Nella nuova
formulazione, invece, si prevede di dedicare all’attuazione delle misure
previste dal citato decreto interministeriale una quota di risorse prelevate
dal Fondo di garanzia per le PMI nei
limiti dell’importo di 225 milioni di euro, con la possibilità di
incrementare tali risorse con eventuali risorse messe a disposizioni da
Regioni, enti pubblici, Camere di Commercio, nonché da risorse comunitarie.
Si segnala che ulteriori risorse per i Confidi sono previste dal successivo
comma 33-bis, introdotto dalla medesima proposta emendativa, che però non fa
riferimento al decreto interministeriale citato e riguarda un differente
ambito soggettivo. Il comma
33-bis prevede che il sistema delle Camere di Commercio destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016
al sostegno dell’accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei
confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca
d’Italia (rientrano quindi, a differenza del comma precedente, tutti i confidi). Il sistema camerale
può utilizzare a tal fine anche una quota della dotazione annuale del fondo
di perequazione istituito presso Unioncamere. Con lo stesso decreto
interministeriale (MiSE e MEF) di definizione del diritto annuale delle
Camere di Commercio sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di
monitoraggio del presente comma. La norma non deve comportare incrementi
sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale. |
Politiche per le imprese – Accesso al credito |
Articolo 1,
commi da 33-ter a 33-sexies – Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 Subem. 0.1.4031.20 |
Relatore
|
|
17.12 nott. |
Introduce i commi da 33-ter a 33-sexies, per sostenere le
associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI). Il comma 33-ter istituisce nello stato di
previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione
pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015
destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su
manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e
sviluppo software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di
vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà
produttive. Il comma 33-quater specifica le tipologia di
progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, anche in
collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni
scolastiche autonome pubbliche. Il comma 33-quinquies prevede che entro sei
mesi dall’approvazione della norma il MISE invia una relazione al Parlamento
con gli effetti dell’applicazione delle disposizioni in commento (Sub
0.1.4031.20). Il comma 33-sexies rinvia ad un decreto del
Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative
dell’incentivo. |
Politiche per le imprese |
Articolo 1, comma 33-septies–33-octies – Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese
con conseguente riduzione del personale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1411 NF |
Fantinati |
M5S |
17.12 pom. |
Aggiunge i
commi 33-septies e 33-octies, i quali
prevedono che, relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le imprese italiane ed estere
operanti nel territorio nazionale
che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione
degli stessi, delocalizzino la propria
produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all’Unione
europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,
decadono dal beneficio stesso ed hanno l’obbligo
di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. Il comma 33-octies dispone che
i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di
restituzione dei suddetti contributi. |
Politiche per le imprese |
Articolo 1, comma 36 – Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3275 id. |
II Comm.
|
|
13.12 ant. |
Modifica il comma 36 sopprimendo il riferimento agli importi inferiori a 100.000 euro ai fini dell’esenzione,
per il notaio o altro pubblico ufficiale, dall’obbligo di versamento di somme
su conto corrente dedicato, previsto dal comma 35. Ne
deriva che tale obbligo riguarderà tutte
le somme ricevute da tali soggetti a titolo di onorari, diritti,
rimborsi, somme per pagamento di imposte e diritti nonché corrisposte a
titolo di prezzo per ricevimento ed autenticazione di contratti di
trasferimento di immobili. L’unica
eccezione riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione;
in tal caso, il versamento sul conto corrente dedicato avverrà
contestualmente al rilascio della quietanza. |
Settore pubblico |
Articolo 1, comma 42 – Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3443 |
Relatore |
|
13.12 ant. |
Modifica il comma 42, al fine di
specificare che le risorse da
destinare all'attuazione degli interventi per incrementare la sicurezza e a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, che rientrano tra gli ulteriori
interventi finanziabili nell’ambito
del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie
della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., sono assegnate con priorità alle opere stradali volte alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. |
Infrastrutture - Manutenzione
straordinaria |
Articolo 1, comma 43-bis – Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1714 |
Castricone |
PD |
13.12 ant. |
Aggiunge il
comma 43-bis, che sostituisce
il comma 9 dell’art. 176 del Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006) prevedendo che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri
affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più
periodicamente (come dispone il testo vigente), ma prima di effettuare qualsiasi
pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali
SAL (stati di avanzamento lavori). Viene altresì
previsto che, qualora il contraente
generale sia inadempiente, l’applicazione
delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più
facoltativa (come invece prevede il testo vigente), ma obbligatoria. |
Infrastrutture strategiche |
Articolo 1, comma 46 – Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S.Vittore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1614 id. |
Covello
|
PD
|
13.12 ant. |
Sopprime il comma 46. Il comma era volto a precisare (con una novella al comma 11-ter dell’art. 25 del D.L. n. 69/2013) che le risorse già assegnate con le delibere CIPE indicate nella norma (delibera 100/2006 e 62/2011), per la realizzazione della strada statale n. 372 “Telesina” e del collegamento Termoli San Vittore, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza. |
Infrastrutture
strategiche |
Articolo 1,
comma 46-bis - Collegamento "Termoli-San Vittore”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4030 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 46-bis, il quale prevede che le risorse del cosiddetto Fondo revoche (art.
32, comma 6, del D.L. n. 98/2011, modificato dall’art. 1, comma 48 del
presente disegno di legge) siano prioritariamente destinate al ripristino
degli stanziamenti del collegamento "Termoli-San Vittore,
opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (“legge
obiettivo”), relativamente alle risorse assegnate dalla delibera CIPE
62/2011, fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 11-ter,
del D.L. n. 69/2013. Il citato comma 11-ter dell’articolo
|
Infrastrutture strategiche |
Articolo 1, commi 47-bis e 47-ter – Acquisto unità navali e
altri interventi nell’area dello Stretto di Messina
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 Subem 0.1.4031.4 |
Relatore Misuraca |
MCD |
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 47-bis, il quale stanzia tre milioni di euro per il 2014
per l'acquisto di unità navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell’area
dello stretto di Messina, nonché,
nella medesima area, per il noleggio
di navi, l'adeguamento e il
potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie. Per assicurare
il trasporto marittimo veloce nello
Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede
mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso
dall’articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. 135/2009, per le
convenzioni con le società di navigazione marittima (comma 47-ter, Sub
0.1.4031.4 Misuraca) |
Trasporti |
Articolo 1, commi 49-bis e 49-ter – Studio di fattibilità per
l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 |
Aggiunge i commi 49-bis e 49-ter. Il comma 49-bis stanzia 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano (comma 49-ter). |
Trasporti |
Articolo 1, comma 50 e commi 50-bis e 50-ter – Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3442 |
Relatore |
|
13.12 ant. |
Sostituisce
il comma Aggiunge i
commi 50-bis e 50-ter. Con tali commi si prevede la definizione entro il 31
marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale,
tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a domanda
debole, di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di
scala, le tecnologie di produzione, l’ammodernamento del materiale rotabile e
un ragionevole margine di utile; conseguentemente, a partire dall’anno 2014
una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto
pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard |
Trasporti |
Articolo 1, comma 50-quater – Esenzione dagli obblighi di comunicazione installazione di apparati di rete
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3091 Id. |
Vignali
|
NCD
|
13.12 ant. |
Aggiunge il
comma 50-quater che esenta
dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete in
possesso di determinate caratteristiche (potenza massima in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt;
potenza massima al connettore di antenna in downlink inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico
non superiore a |
Infrastrutture |
Articolo 1, comma 50-quinquies – Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1147 NF |
Catalano |
M5S |
16.12 |
Aggiunge il
comma 50-quinquies, il quale
prevede che la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche
tecniche dei veicoli conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici possa essere
utilizzata per tutti i veicoli della
categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a
motore destinati al trasporto di non più di otto persone). La procedura
semplificata in questione è quella di cui all’articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada (decreto
legislativo n. 285/1992), che prevede il ricorso a decreti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla
osta della casa costruttrice. |
Trasporti |
Articolo 1, comma 51 – Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a Metrotramvia di Padova
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3432 Id. |
IX Comm.
|
PD |
13.12 ant. |
Modifica il comma 51 inserendo tra
le opere finanziabili con le modalità previste dal comma 51 medesimo anche |
Infrastrutture |
1.3433 Id. |
IX Comm.
|
|
13.12 ant. |
Modifica il comma 51 inserendo tra
le opere finanziabili con le modalità previste dal comma 51 medesimo anche |
Infrastrutture |
Articolo 1, comma 52-bis – Piattaforma logistica nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 52-bis, il quale
incrementa di 4 milioni di euro
per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016 l’autorizzazione di spesa per il completamento e
l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al
potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (art. 2, co. 244, legge finanziaria |
Trasporti |
Articolo 1, comma 56-bis – Autotrasporto merci su strada
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.515 |
Vignali |
NCD |
13.12 ant. |
Aggiunge il
comma 56-bis che sopprime
l’obbligo di emettere la fattura entro
la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei
corrispettivi dei contratti di autotrasporto
merci su strada, attraverso una modifica dell’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008. |
Trasporti |
Articolo 1, comma 58-bis – Pagamento servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2671 Id. |
Caparini
|
LNA
|
13.12 ant. |
Aggiunge il
comma 58-bis che consente il pagamento attraverso
strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, dei servizi di parcheggio, di bike sharing, di accesso ad aree a
traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto. |
Infrastrutture |
Articolo 1, comma 59-bis – Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3333 Id. |
VIII Comm.
|
|
13.12 ant. |
Aggiunge il comma 59-bis, che autorizza lo stanziamento di 200.000 euro annui per il
potenziamento delle attività e degli strumenti mediante cui le Camere
effettuano il monitoraggio e l’analisi
della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche. Conseguentemente Alla
tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni: 2014:
–200; 2015:
–200; 2016:
–200 |
Infrastrutture
strategiche |
Articolo 1,
commi 60-bis-60-quater – Personale delle Forze di
polizia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5004 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i commi da 60-bis a 60-quater. Il comma 60-bis autorizza la spesa di 38 milioni per l’anno 2014, di cui Il comma 60-ter incrementa le risorse complessivamente disponibili per il
trattamento economico accessorio del
personale appartenente ai Corpi di polizia sia ad ordinamento civile che
militare. E’ infatti previsto un ulteriore incremento (rispetto agli
stanziamenti ordinari) di 100 milioni
di euro per l’anno 2014. Al riguardo è prevista l’esplicita deroga alla
norma che dispone che fino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle
PA, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio. Il comma 60-quater prevede, ai fini di parziale copertura di quanto
disposto nei due commi precedenti, la riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 107 milioni per il 2014
e di 100 milioni per il 2015. Conseguentemente Alla tabella B, Ministero
dell’interno, apportare le seguenti variazioni: 2014: -10.000 Ai fini della
restante copertura le risorse sono reperite con riduzione dell’autorizzazione
di spesa destinata, dal comma 25
del disegno di legge in esame, alla prosecuzione della rete nazionale
standard Te.T.Ra. (cfr. la scheda
relativa a tale comma). |
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1, comma 62 – Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.630 NF |
Ghizzoni |
PD |
16.12 |
Modifica il comma 62 prevedendo che
quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere
destinate ai beni culturali (di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002,
come sostituito dal capoverso 4 del comma 62 del ddl in esame), pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2014-2016, è
destinata a finanziare interventi di
recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi
saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di
interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013. |
Beni culturali- Interventi di
finanziamento |
Articolo 1, comma 63-bis – Destinazione introiti delle tasse portuali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3435 |
IX Comm. |
|
13.12 ant. |
Aggiunge il
comma 63-bis che consente all’ente di gestione del porto
(autorità portuali o autorità marittima, sembra intendersi) la destinazione
di una quota non inferiore al 15 per
cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al
pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo
nell’ambito del porto (ex artt. 16 e 17 della legge n. 84/1994), in
considerazione dello stato di crisi economica. I contributi non possono
essere erogati per più di cinque anni e sono condizionati alla riduzione di
almeno il cinque per cento annuo della manodopera impiegata; le società
destinatarie non devono inoltre procedere a nuove assunzioni o all’aumento di
soci lavoratori. |
Lavoro |
Articolo 1, comma 66 – Interventi contro il dissesto idrogeologico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3338 Id. |
VIII Comm.
|
|
17.12 pom. |
Modifica il comma 66 al fine di
precisare che le risorse indicate nel primo periodo (finalizzate a interventi
di dissesto idrogeologico dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012, da
utilizzare per i progetti immediatamente cantierabili, devono essere
prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla
riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversità. |
Ambiente e messa in
sicurezza del territorio |
Articolo 1,
comma 68-bis – Lavorazione industriale degli agrumi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Introduce il comma 68-bis, che autorizza la spesa di euro 2
milioni di euro per l'anno 2014
da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione
di spesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di elaborare e
realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle
aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti
provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. Le modalità per
accedere ai contributi saranno individuate con decreto direttoriale, da
emanare entro 90 giorni. |
Politiche per le imprese agroalimentari |
Articolo 1,
commi 69-bis e 69-ter – Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree
marine
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 Sub. 0.1.4031.121
Sub 0.1.4031.35
|
Relatore
Latronico |
FI |
17.12 nott. |
Aggiunge i
commi 69-bis e 69-ter che,
rispettivamente, prevedono, l’inserimento dell’area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di
quella di Capo Milazzo (Sub.
0.1.4031.121 Currò) nell’ambito delle aree in cui possono essere istituiti
parchi marini o riserve marine indicate dall'articolo 36, comma 1, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, (legge quadro sulle aree protette),
autorizzando una spesa di 500.000 euro
per l’anno 2014 e di 1 milione di
euro per il 2015. Il comma 69-ter, inoltre, incrementa
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge n. 979/1982 di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il
2016 per l’istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo
Testa - Punta Falcone, nonché
per potenziare la gestione e il
funzionamento delle aree marine già istituite. E’ altresì incrementata
l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge n.
93/2001 di 200.000 euro per l’anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016 per l’istituzione di nuove aree marine protette. E’ infine
incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’autorizzazione
di spesa di cui al comma 99 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 (Sub. 0.1.4031.35
Latronico) al fine di consentire lo svolgimento delle attività di
sorveglianza nelle aree marine protette; per tale finalità le risorse
finanziarie indicate nella predetta autorizzazione di spesa possono essere
utilizzate anche per potenziare e adeguare le infrastrutture
dell’amministrazione ivi indicata (Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
costiera). Conseguentemente Alla tabella B
Ministero delle infrastrutture: 2015: -1.000 2016: -1.000 |
Ambiente |
Articolo 1, comma 70 – Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del novembre 2013
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1649 |
Segoni |
M5S |
13.12 pom. |
Modifica il comma 70 integrandolo con ulteriori disposizioni concernenti gli interventi
urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato
dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 nella regione Sardegna. In
particolare, si prevede che il piano
di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio,
predisposto dal Presidente della regione e dal Commissario straordinario per
il dissesto idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a
rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato) , sulla base di quanto
stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico. Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti per finalità
abitative o per lo svolgimento di attività produttive, possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei
piani di assetto idrogeologico come R1
(aree a rischio moderato) o R2
(aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa
in sicurezza. Da ultimo, si precisa che gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l’equilibrio
sedimentario dei corsi d’acqua e
che gli interventi di naturalizzazione
e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono
essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. |
Ambiente e messa in sicurezza del territorio |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica il comma 70 al fine di
consentire la possibilità di utilizzare le
risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente
legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario per il dissesto dei territori alluvionati in Sardegna nel mese di novembre 2013, e
quelle assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20
gennaio 2012, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della
Regione Sardegna. |
Ambiente e messa in sicurezza del territorio |
Articolo 1,
comma 70-bis – Spesa sanitaria della Regione Sardegna
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5005 |
Il Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 70-bis,
finalizzato a garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi
sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del
novembre 2013. Si consente alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di rimodulare le misure di
contenimento della spesa sanitaria introdotte dall’articolo 15, comma 14,
del D.L. 95/2012, garantendo comunque, a seguito di appositi interventi su
altre aree della spesa sanitaria, il rispetto degli obiettivi di risparmio
previsti. Si ricorda che le misure di contenimento introdotte dall’articolo
15, comma 14, del D.L. 95/2012 sono finalizzate a una riduzione dell'importo, e dei corrispondenti volumi, della spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale
e di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati. Tali misure
di contenimento devono essere in grado di ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno
2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Poiché la proposta
emendativa prevede una rimodulazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1,
commi 70-ter e 70-quater – Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 Sub 0.1.4031.13 |
Relatore Mariani |
PD |
17.12 nott. |
Aggiunge i commi 70-ter e 70-quater, che destinano stanziamenti per
interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal Sono destinati ulteriori 50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e Si osserva che dalla
formulazione della norma non si evince chiaramente l’ambito di applicazione,
che sembrerebbe non limitarsi a considerare i soli territori per i quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/1992, che disciplina gli
interventi di protezione civile. |
Ambiente Ambiente
e messa in sicurezza del territorio |
Articolo 1, comma 72 – Ripristino viabilità regione Sardegna a fronte
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3247 |
Vignali |
NCD |
13.12 pom. |
Sostituisce
il comma 72, finalizzato al ripristino della viabilità interrotta
o danneggiata dagli eventi alluvionali che hanno colpito La novella
dispone che: §
gli interventi
dovranno riguardare sia la viabilità
statale che provinciale; §
il Presidente dell’ANAS è nominato Commissario delegato per gli
interventi di ripristino della citata viabilità. |
Ambiente e messa in sicurezza del territorio |
Articolo 1, commi
74 e 75 – Disposizioni sospensive
per centrali termoelettriche e turbogas
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4033 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica i
commi 74 e 75, i quali recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e
turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo
di corrispondere ai Comuni gli oneri
di urbanizzazione. In particolare, il comma 74 delimita il campo di applicazione alle “fattispecie
insorte a fare data dal Il nuovo comma 74 conferma
il testo originario, facendo tuttavia salvo quanto stabilito dal comma 75. Quest’ultimo, nel
confermare le disposizioni sopra citate, che consentono di non corrispondere
gli oneri di urbanizzazione per le centrali sopra dette, autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente in
materia anche in deroga alle citate
norme. |
Politiche per le imprese |
Articolo 1, comma 76 – Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1916 NF |
Causi |
PD |
13.12 pom. |
Sostituisce
il comma 76 rideterminando l’importo delle detrazioni IRPEF
spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di
reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all’importo di tali
detrazioni. Specificamente: § l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non
superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato
in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra
902 euro (prima 1.211 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro)
diminuito del reddito complessivo, e
20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera b) del comma § l’importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di
35.000 euro), ma non a 55.000 euro
è pari a 978 euro (prima 669
euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera c) del comma § abroga, infine, il comma 2 dell’articolo 13
del T.U.I.R che aumenta
l’entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell’articolo 13 del T.U.I.R.,
relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro.
Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano
le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente
successivo a 28.000 rispetto a quello superiore. |
Misure fiscali e contributive per il lavoro |
Articolo 1, comma 79-bis – Rendite superstiti deceduti sul lavoro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.775 |
Boccuzzi |
PD |
13.12 pom. |
Aggiunge il comma 79-bis, il quale prevede che i benefici
a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro (di cui all’articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006) vengano erogati a favore dei familiari superstiti di cui
all’articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2) (ossia coniuge superstite e figli)
del DPR 1124/1965, o, in mancanza, ai superstiti di cui ai successivi numeri
3) e 4) (ascendenti, genitori adottanti se viventi a carico del defunto,
fratelli o sorelle se conviventi), con ciò peraltro confermando quanto già disposto, sotto tale profilo, dal DM Si osserva che la disposizione
non innova rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente,
limitandosi ad operare una rilegificazione di quanto già disposto, in merito
ai superstiti beneficiari, dal DM |
Infortuni sul lavoro |
Articolo 1, comma 87 – Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1447 |
Crippa |
M5S |
13.12 pom. |
Modifica la lettera c) punto
3), prevedendo che le spese per
l’acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la
detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possono essere superiori alle spese
per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente
collegate. |
Incentivazione recupero
edilizio |
1.3235 |
Vignali |
NCD |
16.12 |
Modifica il comma 87 precisando che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al
contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi
contratti (articolo 6, comma 3-bis, del D.L. n. 63 del 2013), decorre
dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la
certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con |
Articolo 1,
comma 95-bis – Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 5006 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 95-bis, disponendo che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale
della Banca d’Italia (disciplinato dall'articolo 6, comma 6 del D.L. n.
133 del Si osserva che la disposizione posticipa un termine
disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente
all’esame del Senato per la conversione in legge. |
Politiche per le imprese Misure
fiscali per le imprese |
Articolo 1,
comma 95-ter – Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 5006 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 95-ter, ai sensi del quale i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione
di specifiche previsioni contrattuali di
strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai
sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società
emittenti ai fini IRES ed IRAP.
Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle
imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari. |
Politiche per le imprese Misure
fiscali per le imprese |
Articolo 1,
comma 97 – Affrancamento valori
contabili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 5006 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 97, limitando l’ambito applicativo del
divieto di cumulo nell'esercizio di
opzioni per regimi di imposizione sostitutiva previsto dalla norma (in
particolare, divieto di cumulo tra il riallineamento dei valori contabili con
imposta sostitutiva e i regimi specifici previsti in materia di fusione,
scissione e conferimento d'azienda), consentendo,
in particolare, l'attivazione di
tali regimi esclusivamente su importi
non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti. |
Politiche per le imprese Misure
fiscali per le imprese |
Articolo 1, comma 99 – Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1109 NF |
Beneamati |
PD |
16.12 |
Sostituisce
il comma 99, che demanda all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas l’individuazione della modalità di integrazione della
remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica (capacity
payment transitorio), con effetto dal 2014. In virtù di
tale sostituzione, è demandata al Ministero dello sviluppo economico la definizione
- entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità - su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e
sentito il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
condizioni e modalità per la
definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in
grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura
strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la
copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza nuovi o
maggiori oneri per prezzi e tariffe dell’energia elettrica dei clienti
finali, nell’ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto
dell’evoluzione del mercato e in coordinamento con le misure di cui al D.Lgs.
n. 379/2003, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità
di produzione di energia elettrica. Si dispone,
inoltre, che - nelle more dell’attuazione del sistema di remunerazione
previsto dal comma in esame - continuano ad applicarsi le norme transitorie
previste dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 379/2003. Infine, in
conseguenza di quanto sopra previsto, si introduce l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 34, del D.L. n.
83/2012, che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la
definizione (entro il 12 novembre 2012) delle modalità per la selezione e per
la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di
produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti
stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica. |
Fonti energetiche |
Articolo 1, comma 100 – Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.150 NF |
Pagano |
NCD |
16.12 |
Modifica il comma 100, recante
interventi in materia di impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite
da calamità naturali nel corso degli anni 2012 e 2013. In
particolare, in proposito, l’emendamento elimina
la proroga di un anno del termine – di cui all’articolo 1,
comma 4, lett. a) del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 5
luglio 2012 – per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su
aree delle amministrazioni pubbliche ai
fini dell’usufruizione degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011. Rimane dunque prorogato
il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data
di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del
medesimo decreto ministeriale) per l’ammissione alle tariffe incentivanti degli
impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi
incentivabili. Viene inoltre aggiunta la previsione che, entro il Si osserva che la disposizione in commento modifica
implicitamente quanto già previsto in materia dal citato articolo 28, comma
2, lettera g) del D.Lgs. n. 28/2011, il quale prevede che il predetto sistema
degli incentivi sono aggiornate secondo specifiche modalità anche temporali.
Sarebbe opportuna una modifica esplicita alla norma citata. |
Fonti energetiche |
Articolo 1, comma 100-bis – Proroga termini decadenza impianti energetici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.259 N.F. |
Pagani |
PD |
13.12 pom. |
Aggiunge il
comma 100-bis, il quale modifica, in
parte, le disposizioni - di cui comma 7-bis,
dell’articolo 5 del D.L. 69/13 - che introducono la possibilità ai titolari
di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto
agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come
riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede un
aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli
anni successivi. La modifica approvata attiene a tale meccanismo, e prevede
che l’incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo
massimo di un anno decorra dalla data indicata
dall’operatore e compresa tra il 1
settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013. Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. 69/13 pur mantenendo il riferimento
alla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi
tre anni di incentivazione, stabilisce
che ciò opera qualora l’impianto prosegua
la produzione dopo il secondo anno
di incremento, e che la riduzione dell’incentivo spetta fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato
riconosciuto il predetto incremento. Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione
dell’incremento e all’obbligo di comunicazione dell’opzione al GSE. |
Ambiente Energia |
Articolo 1, comma 105 – Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1717 |
Castricone |
PD |
13.12 pom. |
Modifica la lettera a), prevedendo che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si
considera, nella misura del 15 per
cento, anche il costo
dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive
professionistiche nell’ambito delle trattative contrattuali con gli
atleti, al netto delle somme versate dall’atleta ai propri agenti. |
Misure fiscali per le imprese |
Articolo 1,
comma 117-bis – Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1748 NF |
Mazziotti |
SCpI |
16.12 |
Aggiunge il comma 117-bis prevedendo che a decorrere dal
1° gennaio 2014 i prezzi delle
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole,
caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata
elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati
in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto. |
Politiche per le imprese |
Articolo 1,
comma 118-bis – Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 118-bis, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da
lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato
italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo
per l'importo eccedente 6.700 euro. |
Articolo 1, comma 119-bis e 119-ter – Raccolta di pubblicità on-line
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1643 NF |
Covello |
PD |
13.12 pom. |
Aggiunge i
commi 119-bis e 119-ter. Il comma 119-bis prevede
che le società che operano nel settore
della raccolta di pubblicità on-line
e nei servizi ad essa ausiliari, nella
determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non
residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le
controllano o ne sono controllate, devono
utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi
sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E’ fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che, per le imprese con attività
internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l’Amministrazione
finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli
interessi, dei dividendi e delle royalties.
Prevede,
inoltre, l’obbligo dell’utilizzo del
bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del
beneficiario, ovvero di altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l’acquisto di
servizi di pubblicità on-line e di
servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia
delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle
informazioni necessarie per i controlli (comma
119-ter). |
Misure fiscali per le imprese |
Articolo 1, comma 119-quater – Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5006 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 119-quater, che assegna le maggiori entrate derivanti dai commi 97 (derivanti dalle
limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di
imposizione sostitutiva), nonché dai commi 119-bis e 119-ter (raccolta
della pubblicità on line), pari
complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno |
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1,
comma 121-bis – Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi
alluvionali del mese di novembre 2013
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 121-bis che, in conseguenza degli eventi
alluvionali in Sardegna dell’8 novembre 2013, consente al Ministero della giustizia di
utilizzare i locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale fino al 31 dicembre 2014. |
Ambiente Territorio Energia Ambiente e messa in
sicurezza del territorio |
Articolo 1,
comma 123 – Ammortizzatori sociali in
deroga nel settore della pesca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5007 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Sostituisce
il comma 123 precisando che lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014, previsto dal
comma 327 nell’ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione,
per il riconoscimento della cassa
integrazione in deroga nel settore della pesca, deve intendersi come limite massimo di spesa. |
Lavoro |
Articolo 1, comma
123-bis – Fondi di
solidarietà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5000 NF Sub em. 0.1.5000.2 |
Governo Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 123-bis, che modificando alcuni commi dell’articolo 3 della L. 92/2012, ha lo
scopo di precisare il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali (istituiti per i settori non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o
straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria. Più
specificamente: §
si sopprime il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle
specifiche procedure di
costituzione dei fondi. Più specificamente: 1.
modificando i commi 4 14 si sopprime
il termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro,
propedeutico al procedimento di costituzione sia dei fondi di solidarietà
bilaterali presso l’INPS (comma 4) sia dei fondi di solidarietà alternativi
(cd. puri) (comma 14); 2.
modificando il comma 19 si sopprime il termine concernente l’obbligo
(per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque
superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale), di istituire un fondo
di solidarietà residuale, nel caso in cui non fossero stati stipulati
accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali; 3.
modificando il comma 42, si sopprime il termine per l’adeguamento della
disciplina dei fondi di solidarietà
istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 alle
norme della L. 92/2012, con apposito decreto interministeriale (sulla base di
accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale); 4.
modificando i commi 44 e 45, si sopprime il termine per l'adeguamento
della disciplina del fondo speciale
per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 44) e del fondo speciale per il sostegno del
reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto ferroviario (comma 45) a specifiche disposizioni della
L. 92/2012; §
sostituendo la lettera a) del comma 11 si dispone che, tra le ulteriori finalità previste oltre a quelle espressamente
istituzionali, i fondi possano assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro
o a trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente (in luogo della sola ASpI,
come stabilito dal testo vigente); §
aggiungendo due commi (19-bis
e 19-ter) dopo il comma 19 (che
ha stabilito l’obbligo, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa
in materia di integrazione salariale, di istituire un fondo di solidarietà
residuale, nel caso in cui per i settori e soggetti richiamati non siano stati
stipulati, entro il 1.
che nel caso in
cui gli accordi quadro
propedeutici al procedimento di costituzione dei fondi avvengano in relazione
a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal richiamato fondo
residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del
relativo settore non siano più
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni già deliberate (prevedendo comunque che in tale
caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restino acquisiti al fondo residuale stesso).
Il Comitato amministratore del fondo, inoltre, può proporre il mantenimento,
in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo dì
corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni già deliberate (comma 19-bis); 2.
che nel caso in
cui al 1° gennaio 2014 siano in
corso procedure finalizzate alla
costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l’INPS, venga sospeso – mediante apposito decreto
interministeriale - il relativo obbligo di contribuzione al fondo di
solidarietà residuale, fino al completamento di tali procedure, e in ogni
caso non oltre il 31 marzo 2014.
Con riferimento al relativo periodo, inoltre, non sono riconosciute le
relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo
entro il 31 marzo §
modificando il comma 20, si dispone
che il fondo di solidarietà residuale,
finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori
coperti, secondo le aliquote definite con gli stessi decreti di istituzione
dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale stesso, debba comunque garantire le stesse
prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali, per una durata non inferiore (invece che non superiore) a un ottavo
delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinaria ; §
aggiungendo il comma 20-bis si prevede, per assicurare l'immediata operatività
del fondo di solidarietà residuale e ferme restando eventuali determinazioni
inerenti all’importo delle prestazioni, alla misura dell’aliquota di finanziamento
o alle modifiche delle aliquote contributive ai fini del pareggio del
bilancio, la fissazione dell’aliquota
di finanziamento del fondo, in fase di prima applicazione dal 1° gennaio 2014, allo 0,5% (ferma restando la possibilità
di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro
connesse all'utilizzo degli istituti previsti). |
Previdenza |
Articolo 1, comma 123-ter – Contratti di
solidarietà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4022 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 123-ter che, per il 2014, nel limite massimo di 50 milioni
di euro e a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, incrementa del 10%
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa
così dal 60% (ai sensi del D.L. 726/1984) al 70% (Al riguardo si ricorda che
l’articolo 1, c. 6, del D.L. 78/2009, ha disposto, in via sperimentale e per
il biennio 2009-2010, un incremento del 20% (quindi dal 60 all’80%), della
suddetta integrazione salariale, incremento prorogato (nella medesima misura
dell’80%)a tutto il 2013, dall’art. 1, c. 256, della L. 228/2012). |
Contratti di solidarietà |
Articolo 1, comma 123-quater – Incentivi per favorire l’occupazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 Id. |
Relatore
|
|
17.12 nott. |
Inserisce il comma 123-quater, che, modificando l’articolo 9, comma 3-ter del D.L. 148/1993, dispone
che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere, oltre
a misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di
esclusione dal mercato del lavoro, anche incentivi
per favorire l’occupazione dei richiamati lavoratori, in continuità con
il D.M. 19 aprile 2013, n. 264 il
quale ha stanziato 20 milioni di euro per favorire il reimpiego dei
lavoratori licenziati da imprese che occupino anche meno di 15 dipendenti,
attraverso la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro
privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato,
anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 12
mesi precedenti l'assunzione, dalle richiamate imprese per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro. Si ricorda che per poter usufruire del beneficio
(quantificato in euro 190 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a
tempo indeterminato e in euro 190 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti
a tempo determinato) il datore di lavoro deve garantire interventi di
formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto
anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di
competenza regionale. |
Lavoro |
Articolo
1, comma 124-bis – Competenze
della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3029 |
Di Gioia |
Misto |
13.12 nott. |
Aggiunge il comma 124-bis il quale interviene sulle competenze della Commissione
parlamentare di controllo sulle
attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale, precisando che le attività di
vigilanza sull’utilizzo dei fondi disponibili sono svolte anche con finalità di finanziamento e sostegno
del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale
ed assistenziale. E’ altresì precisato che |
Previdenza |
Articolo 1, comma
126 e da 127-bis a 127-sexies– Esodati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5008 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 126, innalzando i
massimali delle risorse (ex articolo 1, comma 235, lettera a), della L. 228/2012) per gli anni
2014-2020 destinate al finanziamento
dell’apposito fondo per gli esodati
(istituito ai sensi del dell’articolo 1, comma 234, della medesima legge),
con i seguenti nuovi importi: 1.385
milioni di euro per il 2014
(in luogo di 1.182), a 2.258 milioni
di euro per il 2015 (in luogo di
2.008), a 2.758 milioni di euro
per il 2016 (in luogo di 2.561), a
2.488 milioni di euro per il 2017 (in luogo di 2.378), a 1.635 milioni di euro per il 2018 (in luogo 1.552), a 699 milioni di euro per il 2019 (in luogo di 618) e a 79 milioni di euro per il 2020 (in luogo di 53). Aggiunge i
commi da 127-bis a 127-sexies che sono volti a estendere la platea dei lavoratori c.d.
esodati, includendovi un massimo di ulteriori
17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a
condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro 36 mesi
dall’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ossia
entro il §
prosecutori
volontari autorizzati al §
lavoratori con
accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il §
lavoratori con
accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il §
lavoratori con
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007
e il §
lavoratori in
mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di
fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al
beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della
mobilità con versamenti volontari, ove necessari (lettera e)); §
soggetti
autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il Alla copertura degli oneri (pari a 199
milioni per il 2014, 238 milioni nel 2015, 162 milioni nel 2016, 72 milioni
nel 2017, 46 milioni nel 2018, 12 milioni nel 2019) si provvede: §
attraverso
l’accelerazione (modificando l’articolo 1, comma 79, della L. 24/2007) del
percorso di innalzamento dell’aliquota
contributiva per i soggetti iscritti
alla gestione separata INPS (ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995),
già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i
pensionati). Più specificamente, l’aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24%
dal 2016 (comma 326-quater); §
attraverso la riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica (FISPE), di 89 milioni di euro per il
2013, 113 milioni di euro per il 2015, 162 milioni di euro per il 2016, 72
milioni di euro per il 2017, 46 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di
euro per il 2019 (cfr. comma 326-quinquies) . |
Previdenza |
Articolo 1,
comma 126-bis – Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 126-bis che stanzia un
contributo, di cui all'articolo
33, comma 35, della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Si ricorda che l’articolo 33, comma 35, della legge di stabilità 2012 rinviava direttamente al contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993, fissandolo in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012. Contestualmente si disponeva che il contributo fosse attribuito per il 50% all’I.R.I.F.O.R., (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all’I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) e per il restante 15% all’I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l’orientamento professionale, Onlus) con l’obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della citata legge 379/1993. L’Associazione
Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del lavoro ANMIL Onlus,
riconosciuta con D.P.R. 31 marzo 1979 quale associazione di diritto privato,
persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime
di infortunio sul lavoro o malattia professionale, dei loro familiari e dei
lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria. IRFANMIL, Istituto di Riabilitazione
e Formazione dell’ANMIL, è il nuovo ente di ricerca, formazione e
riabilitazione dell’Associazione. Sembrerebbe,
pertanto, da quanto sopra esposto, che l’emendamento si riferisca
all’IRFANMIL. |
Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di
spesa |
Articolo 1, comma
129-bis – Fondo per i nuovi nati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5009 |
Il Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma
129-bis, che istituisce per l’anno 2014 un Fondo
per i nuovi nati presso Al Fondo
vengono trasferite le risorse disponibili (quantificate dal Governo in circa
22 milioni di euro) nel Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui
all’articolo 4 del Decreto-legge n. 185/2008, contestualmente soppresso. Con
DPCM, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei
contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l’ISEE di riferimento e
le modalità di funzionamento del Fondo. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1, comma 130-bis – Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4032 NF |
Relatore |
|
17.12 |
Aggiunge il
comma 130-bis che incrementa
di 40 milioni
di euro per il 2014 la dotazione del Fondo
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
istituito - dall’art. 23, comma 11, del D.L. 95/2012 - nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte agli interventi
di emergenza umanitaria nel territorio nazionale relativi all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. L’incremento
suddetto è operato attraverso una riduzione - per 30 milioni di euro – delle
risorse per l’anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale e per 10 milioni di
euro a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del Fondo per il
credito dei nuovi nati. |
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1, comma 130-ter – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17/12 |
Aggiunge il
comma 130-ter, che incrementa
di 3 milioni di euro per l’anno 2014 il fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo (di cui all’art. 1-septies del decreto-legge |
Asilo |
Articolo 1, comma 131-bis – Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1044 NF |
Cariello |
M5S |
13.12 nott. |
Aggiunge il
comma 131-bis che introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale,
rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della
legge A
tal fine, il comma reca una novella all’articolo 48 primo comma, della legge |
Ulteriori infrastrutture |
Articolo 1, commi 132 e da 132-bis a
132-octies – Lavori
socialmente utili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5010 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica il comma 132, che detta
norme in favore dei lavori socialmente
utili (LSU), autorizzando una
spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente
utili nei territori di Napoli, Palermo e (come precisato al Senato) della
regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti, ed inserisce i commi da 132-bis a 132-septies, che intervengono nell'ambito delle risorse che
finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo
di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. In primo
luogo, il nuovo testo del comma 132
autorizza una spesa complessiva di 126
milioni (in luogo dei 110 previsti nel testo approvato dal Senato), di
cui 100 milioni per gli LSU di Napoli e Palermo, 25 milioni per gli LSU della
Calabria (specificando che nell’ambito delle risorse ad essa assegnate la
regione Calabria deve provvedere al pagamento degli arretrati dell'anno 2013
dei progetti degli LSU e dei lavoratori di pubblica utilità) ed 1 milione per
i comuni con meno di 50.000 abitanti. Inoltre, per l'anno 2014, al fine di
favorire l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato,
degli LSU e dei lavoratori titolari di determinati strumenti di sostegno al
reddito (CIGS, indennità di mobilità e trattamento speciale di
disoccupazione) degli enti pubblici
della sola regione Calabria, si prevede la possibilità di utilizzare le
risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g)-bis, della legge
n.296/2006 (pari a 50 milioni annui, a carico del Fondo per l’occupazione,
previsti per la stabilizzazione degli LSU in favore delle regioni che
rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione
europea); la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse è
rimessa a un DM (per il quale,
peraltro, non viene indicato il temine per l’emanazione); le assunzioni a tempo determinato possono
avvenire in deroga alla normativa
vigente (che limita, a vario titolo, le assunzioni, anche a tempo
determinato, da parte delle PA), fermo restando il rispetto del Patto di
stabilità interno (a tale riguardo, peraltro, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità
interno per il 2013 al solo fine di consentire la stipula dei suddetti
contratti a tempo determinato fino al Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, il comma 132-bis prevede la riduzione
del Fondo sociale per occupazione e
formazione di 16 milioni di
euro per il 2014. I commi da 132-ter a 132-octies intervengono,
come detto, nell'ambito delle risorse
che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con
l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La
prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di
tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni opera nel rispetto del patto
di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa
complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime
e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Più specificamente: §
il comma 132-ter, ai fini della razionalizzazione della spesa che finanzia
le convenzioni con LSU e nell’ottica di un definitivo superamento delle
situazioni di precarietà, demanda ad un apposito decreto interministeriale,
da adottare entro 60 giorni (previa ricognizione della normativa vigente in
materia, dell’entità della spesa complessivamente sostenuta e dei soggetti
interessati), l’individuazione delle
risorse finanziarie disponibili (quindi senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica) per assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori socialmente utili (anche se utilizzati in lavoratori di pubblica
utilità e se abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). §
il comma 132-quater dispone che a
decorrere dalla alla data di entrata in vigore della legge è vietata la stipula di nuove convenzioni
per l'utilizzazione di LSU, a pena di nullità delle medesime. §
il comma 132-quinquies prevede che le risorse finanziarie, nella misura
individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 81/2000 (ossia 9296 euro per ogni LSU) sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in
dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
legge n. 56/1987 (ossia per livelli retributivo-funzionali per i quali non è
richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo),
per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di
lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma
in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno. §
Il comma
132-sexies prevede che con decreto interministeriale sono
stabiliti i criteri e le modalità di
assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei
limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni
caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare
l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le
assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del
personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità
a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale a tempo
determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di
cessazioni; §
Il comma 132-septies integra l'articolo 4, comma 9-bis, del D.L. 101/2013,
relativamente alla stabilizzazione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. In
primo luogo, si introduce l’obbligo,
per gli enti territoriali delle
regioni a statuto speciale, di calcolare il complesso delle spese per il personale (al quale sono
parametrate le assunzioni ammesse) al
netto dell'eventuale contributo
erogato dalle regioni; inoltre, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013, al
solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato
fino al §
il comma 132-octies prevede i
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui sono titolari lavoratori
impiegati in attività socialmente utili (di cui all’articolo 2, comma 551,
della legge n. 244/2007) possano essere prorogati, nelle more dell’adozione
del decreto di cui al successivo comma 132-quater e tenuto conto dei vincoli previsti dal Patto di
stabilità, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in
materia di limitazioni delle assunzioni. |
Lavoro |
Articolo 1, comma
132-novies – Istituzione
del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del
contratto di ricollocazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Introduce
il comma 132-novies, che (con
l’obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di
ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di
disoccupazione involontaria) istituisce, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Fondo per
le politiche attive del lavoro (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014,
e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di
iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del
lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Le iniziative, anche sperimentali,
sono stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge |
Lavoro |
Articolo 1,
comma 133 – Carta acquisti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4008 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 133 al fine di
precisare che l’estensione su tutto il territorio nazionale della
sperimentazione della Carta acquisti (c.d. social card) va intesa
come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l’inclusione
attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e
al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1, comma 134-bis – Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2273 NF |
Agostini Roberta |
PD |
13.12 nott. |
Aggiunge il
comma 134-bis, autorizzando la spesa di 500.000 euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di
parità, previsto dall’art. 18 del Codice per le pari opportunità tra uomo
e donna. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sociale
per l’occupazione e formazione. Il Fondo,
istituito dall’art. 9 del D.Lgs. 196/2000 e poi confluito nell’art. 18 del
D.Lgs. 198/2006 è destinato a finanziare le spese relative alle attività
della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o
dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti
eventualmente nominati nonché le spese relative alle azioni in giudizio
promosse o sostenute; esso finanzia inoltre le spese relative al pagamento di
compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle
consigliere ed ai consiglieri di parità. |
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1, comma 135 – Misure in favore dei giovani e dei disoccupati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2028 |
Bonomo |
PD |
13.12 nott. |
Modifica il comma 135, cui aggiunge la lettera a-bis), che
modifica l’art. 3 del D.L. n. 76/2013, che reca finanziamenti per
l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno. La modifica è volta a precisare che le
risorse finanziarie autorizzate dalla disposizione sono volte ad assicurare,
prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite
a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione “Giovani per il
sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno; Con ulteriore
modifica si esclude, altresì, che
l’azione del piano di Azione Coesione possa essere rivolta alla promozione e
realizzazione di progetti promossi da soggetti
delle categorie svantaggiate e molto
svantaggiate per l’infrastrutturazione
sociale e la valorizzazione di
beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento, come specificato dal Senato, ai beni immobili confiscati ai
sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del
D.Lgs. n. 159 del 2011. |
Misure a sostegno del lavoro |
1.5011 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 135, lettera c) che stabilisce che le province, in vista dell’avvio della Youth
Guarantee e al fine di consentire il regolare funzionamento dei
servizi per l’impiego, possano prorogare
i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
continuativa strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi
strutturali europei; a tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali può erogare, alle regioni che ne facciano richiesta, anticipazioni
sui contributi da programmare a carico dell’Unione europea. Il nuovo testo
prevede che la proroga operi per i
contratti indispensabili per la
realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi
da essi finanziati (e non, genericamente, per l'attività di gestione dei
fondi strutturali europei, come previsto nel testo) |
Lavoro |
Articolo 1,
comma 136-bis – Autorizzazione di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di
Genova
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 136-bis che autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto
Gaslini di Genova. Si ricorda,
che l’articolo 1, comma 275 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha
concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione
Gerolamo Gaslini, trasformata dall’articolo 6 del D.L. 79/2012, in fondazione
con personalità giuridica di diritto privato. |
Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di
spesa |
Articolo 1,
comma 137 – Assistenza sanitaria
cittadini italiani all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5012 |
Il Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 137, che
incrementa per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al
D.P.R. n. 618/1980, per gli obblighi relativi all'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero. La
versione originaria della norma faceva riferimento agli obblighi di rimborso
nei confronti di Stati dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo,
della Svizzera e dei paesi in Convenzione. La
presente proposta emendativa, invece, si riferisce genericamente agli
obblighi in materia di assistenza sanitaria all’estero. Inoltre precisa che,
a valere sulle risorse individuate, il Ministero della salute provvede anche
agli adempimenti connessi all’assistenza sanitaria all’estero in forma indiretta (ovvero quella che
avviene mediante il rimborso delle
spese sostenute dall’assistito), nelle more del trasferimento delle
funzioni alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di
assistenza sanitaria indiretta e dell’emanazione del relativo Regolamento di
attuazione (comma 86 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), il cui termine di emanazione è prorogato dal
30 aprile 2013 al 31 dicembre |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1,
comma 139 – Incremento del Fondo
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica il comma 139, incrementando il finanziamento, per l’anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti, istituito, presso l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura. Il finanziamento è portato da |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1,
comma 140-bis – Calcolo del ripiano dello sforamento dei tetti di spesa farmaceutica
a carico delle società controllate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4029 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 140-bis che introduce norme
relative al calcolo dell'entità del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per la quota a carico delle aziende farmaceutiche
che costituiscono società controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A decorrere
dall'anno 2014, ai fini del calcolo del ripiano
dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, per la
quota a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 159/2007,
operando anche la compensazione tra le
aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare le regole per il ripiano
dello sforamento a carico dell'azienda interessata, l'AIFA effettua la compensazione degli importi
in capo alla società controllante. L' AIFA, inoltre, per garantire la
compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge
95/2012, per il calcolo del ripiano
dell’eventuale sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a
carico dell'azienda interessata, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai
fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società
controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo
2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascuna società. Si rileva che, dal punto di vista della formulazione
del testo, nel primo periodo dell’emendamento andrebbe introdotto un punto,
in luogo della virgola ora presente, dopo “di cui all’articolo 2359 del
codice civile”. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1, comma 141-bis – Norme in favore dei farmaci orfani
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3309 Id. |
XII Comm.
|
|
13.12 nott. |
Aggiunge il
comma 141-bis, che interviene sulle modalità di ripiano,
tra tutte le aziende farmaceutiche, dello sforamento del tetto della spesa ospedaliera, relativamente ai farmaci innovativi e ai
farmaci orfani, con norme di
favore oltre che relativamente alle aziende produttrici di farmaci
innovativi, come previsto a legislazione vigente, anche a favore delle aziende produttrici di farmaci orfani
(modifiche all’articolo 15, comma 8, del D.L. 95/2012). In considerazione della
variabilità dell’impatto economico dei medicinali innovativi sulla spesa
farmaceutica ospedaliera, l’articolo 15, comma 8, lettera b), del D.L. 95/2012, dispone che
l’AIFA utilizzi, ad inizio anno, le risorse incrementali derivanti dalla
riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetti, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del
tetto di spesa, per la costituzione del fondo aggiuntivo per la spesa per
farmaci innovativi e del fondo di garanzia per le ulteriori esigenze connesse
all’evoluzione del mercato farmaceutico. Ad entrambi i fondi viene attribuita
una quota di allocazione massima, anziché fissa. In caso di sforamento del
fondo per i farmaci innovativi, a legislazione
vigente, la quota del superamento è a carico delle aziende titolati di
Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per i farmaci non
innovativi; l’ emendamento,
intende allargarlo alle aziende produttrici di farmaci non orfani (lettera h). Ugualmente, in caso di sforamento
del budget attribuito all’azienda
titolare di medicinali orfani, che non abbiano la caratteristica di
medicinali innovativi, la quota di superamento riferibile ai farmaci orfani,
ai fini del ripiano, è ripartita fra le aziende in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi e, come proposto
dall’emendamento, non orfani (lettera i).
Infine, con l’aggiunta lettera i-bis) nel
corpo del comma 8 dell’art.15 del D.L. 95/2012 , vengono introdotte norme a favore di particolari categorie di
farmaci orfani, quali quelli indicati nella circolare EMEA 7381/01, nonché di
altri farmaci da individuarsi con apposita delibera AIFA, tra quelli già in
possesso dell’AIC e destinati alla cura di malattie rare. |
Politiche sociali e
sanitarie |
Articolo 1, comma 142 – Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche
ereditarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2927 NF |
XII Comm. |
|
13.12 nott. |
Modifica il comma 142, prevedendo
che la costituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali sia finalizzata anche all'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati
all’indice di natalità. |
Misure in materia di sanità e
di assistenza |
Articolo 1, comma 144 – Anagrafe nazionale degli assistiti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2889 |
Lenzi |
PD |
13.12 nott. |
Modifica il comma 144, al punto 7), introducendo la previsione dell’intesa
con |
Misure in materia di sanità e
di assistenza |
Articolo 1,
commi da 145-bis a 145-quater – Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale
tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge i
commi da 145-bis a 145-quater. Il
comma 145-bis stabilisce che , nell’ambito dei processi di
riorganizzazione del Ministero della salute, si provveda alla concentrazione dell’esercizio delle
funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia
di salute umana (U.S.M.A.F.), e che, a decorrere dall’entrata in vigore
dei provvedimenti sopracitati, gli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero e la relativa dotazione organica siano ridotti di
un’unità. Contestualmente viene disposta l’abrogazione dei commi da Il comma 145-ter integra il comma 67-bis
dell’art. 2 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) che rimette ad un decreto ministeriale la definizione di
forme premiali, a valere sulle risorse previste per il finanziamento del
Servizio sanitario Nazionale, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di
bilancio. Con l’integrazione proposta , per
gli anni 2012 e Il
comma 145-quater , aggiungendo un comma 3 all’articolo 49-quater del D.L.
n. 69/2013, integra la disciplina dell’anticipazione
di liquidità che può essere
concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Associazione
italiana della Croce Rossa per
l’anno 2014, prevedendo che, in caso di mancata o insufficiente
individuazione di congrue misure di copertura annuale del rimborso
dell’anticipazione, il Ministero è autorizzato a trattenere la relativa quota
parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato
all’Associazione, e che al rimborso della medesima anticipazione siano
prioritariamente destinati i proventi derivanti dalla dismissione del
patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana e dell’Associazione italiana
della Croce rossa. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1,
commi 146-149 – Incremento del Fondo
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Sostituisce
i commi da Il
nuovo comma 146 stabilisce che le organizzazioni riconosciute non lucrative
di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione
gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare,
inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente
prodotti alimentari, devono garantire
un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto
anche mediante la predisposizione di specifici
manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all’art. 8 del
Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali
devono essere validati da parte del Ministero della Salute. Il
nuovo comma 147 dispone che quanto
stabilito dal comma 146 non si applica alla distribuzione gratuita di
prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare
effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti. Il
nuovo comma 148 sopprime, al comma
15 dell’articolo 6 della legge 133/1999, le parole ”e da questi ritirati
presso i luoghi di esercizio dell’impresa”. Conseguentemente, i prodotti
alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri
motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti
gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,
studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.. Il
nuovo comma 149 reca la norma di invarianza finanziaria
relativamente ai commi 146,147 e 148. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1, comma 156-bis – Contratto di partenariato
2014/2020
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1314 NF |
Colonnese |
M5S |
13.12 nott. |
Aggiunge il
comma 156-bis, il quale prevede
la trasmissione alle Camere dello
schema di contratto di partenariato
2014/2020, prima della stipula con le autorità dell’Unione europea, con
una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire,
per l’espressione del parere delle
commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Il
parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale, l’Accordo può essere stipulato |
Politiche di coesione |
Articolo 1, comma 161 – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.221 |
Mongiello |
PD |
12.12 pom. |
Modifica il comma 161, riducendo di 2 milioni di euro (da |
|
Articolo 1,
comma 162-bis – Azioni di pace
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12.nott. |
Aggiunge il
comma 162-bis, al fine di dare ulteriore attuazione ai principi
ispiratori del servizio civile nazionale, quali esplicitati dall’art. 1,
comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, ponendo le premesse dell’istituzione
di un contingente di corpi civili di pace mediante la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio
2014-2016, destinati alla formazione di un contingente di 500 giovani da impiegare in azioni di pace non
governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in
caso di emergenze ambientali. Il contingente in oggetto è organizzato secondo
quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 77/2002 – che disciplina lo
svolgimento del servizio civile all’estero. |
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1,
comma 163-bis – Ricostruzione e
riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei
territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4011 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 163-bis, che consente al CIPE di destinare ad
ulteriori finalità una quota delle risorse, volte ad assicurare la
prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori
della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
autorizzate dal comma 1 dell’articolo
7-bis del D.L. 43/2013 (pari a
197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019) e
rifinanziate dalla Tabella E del presente disegno di legge (per un importo
pari a 300 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015).
In particolare, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici
speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle predette
risorse anche al finanziamento degli
interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la
copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da
svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e
ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori
del cratere sismico. |
Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
Articolo 1, comma 164 – Interventi
di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica il comma 164, il quale autorizza la spesa in conto capitale
di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il
completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26
ottobre §
per la regione Calabria, nei limiti di 2 milioni
di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro
nel 2016; §
per la regione Basilicata, nei limiti di 1
milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di
euro nel 2016. |
Ambiente Territorio Energia Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
Articolo 1, comma 165-bis – Risorse per i
collegi universitari legalmente riconosciuti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Inserisce il comma 165-bis, che autorizza
una spesa integrativa di 5 milioni di
euro per il 2014 per il
finanziamento di interventi a favore dei
Collegi universitari legalmente riconosciuti. Le risorse per
i collegi universitari legalmente riconosciute sono allocate sul cap. 1696
dello stato di previsione del MIUR |
Istruzione- Interventi di
finanziamento |
Articolo 1, comma 165-ter – Risorse per le
borse di studio universitarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Inserisce il comma 165-ter, che prevede
che dal 2014 il Fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio
universitarie è incrementato di 50
milioni di euro. Un ulteriore
incremento del medesimo Fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dal 2014, è stato disposto, di recente, dall’art. 2 del D.L. 104/2013 (L.
128/2013) |
Istruzione- Interventi di
finanziamento |
Articolo 1, comma 167-bis – Emittenza radiotelevisiva locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 167-bis, il quale
autorizza la spesa di 35 milioni di
euro nel 2014 al fine di
compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale. Lo
stanziamento annuale di
competenza per le emittenti sia radio
che televisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo
economico) al cap. 3121. La somma assegnata alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 è stata di Euro 95.929.331. A decorrere dall'anno |
Telecomunicazioni |
Articolo 1, comma 168 – Flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3389 NF |
I Comm. |
|
16.12 |
Sostituisce
il comma 168, che riguarda
il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
prevedendo che l’integrazione di 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 riguardi il programma
«Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno, anziché il programma
«Interventi per soccorsi» afferente la missione «Soccorso civile» dello stato
di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Le risorse
derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
invece che alle esigenze di protezione civile come previsto dal testo
emendato, per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto
agli incendi boschivi, . Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio |
Settore pubblico |
Articolo 1,
comma 169 e 169-bis – Personale delle Forze di polizia per le operazioni di controllo del
territorio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5014 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 169, che proroga
fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del
territorio. Le modifiche introdotte dall’emendamento attengono al
rifinanziamento per tutto il 2014 non più solo delle spese per il personale
militare - incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia (di cui all’articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78) - ma anche per il personale di
cui al comma 75 del D.L. 78/09. Si tratta del personale delle Forze di
polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a
disposizione dei prefetti e del personale
delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate. Per il
personale di cui al citato comma 75 del DL 78/09 è autorizzata la spesa di 1, 4 milioni di euro. Per tali
finalità il comma 169 destina 40 milioni di euro, per il 2014, per le spese
relative al contingente. Il comma 169-bis riduce
conseguente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,4
milioni per l’anno 2014. |
Settore Pubblico |
Articolo 1,
commi 171-bis-171-ter – Personale del Garante per la protezione dei dati personali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5015 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i
commi 171-bis e 171-ter. Il comma 171-bis incrementa di 12
unità il ruolo organico dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati
personali (il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità),
contestualmente riducendo della medesima misura i dipendenti con contratto a
tempo determinato assunti direttamente (il cui limite massimo è attualmente
fissato in venti unità). A tal fine il Garante indice entro il 31 dicembre
2016 una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato,
del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato
almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato.
In merito all’ambito della procedura
concorsuale va notato che Il comma
171-ter specifica che il Garante può attingere alle risorse di cui al
comma 275 del disegno di legge in esame e si modifica conseguentemente il
citato comma 275, estendendo al 2016 l’attribuzione delle risorse ivi
previste. |
Settore Pubblico |
Articolo 1, comma 173-bis – Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di
Liberazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.630 NF |
Ghizzoni |
PD |
16.12 |
Aggiunge il
comma 173-bis con il quale,
al fine di consentire le celebrazioni
del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione,
si istituisce presso Conseguentemente Alla
tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni: 2014: –1.500 2015: -1.500 |
Beni culturali- Interventi di
finanziamento |
Articolo 1, comma 174 – Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1358 |
Spessotto |
M5S |
13.12 nott. |
Modifica il comma 174, al fine di
prevedere, prima dell’inizio del
semestre di Presidenza italiana della UE – e comunque non oltre il 30
maggio 2014 - la trasmissione ai competenti Organi parlamentari di una nota puntuale sul riparto delle risorse,
per finalità ed iniziative. |
Autorizzazioni di spesa |
1.4031 Id. |
Relatore
|
|
17.12 nott. |
Modifica il comma 174, al fine di
assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2.000.000 di euro per lo svolgimento delle attività di
comunicazione del semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 174. |
Articolo 1, comma 177 – Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.413 NF |
Alfreider |
Misto |
13.12 nott. |
Aggiunge il
comma 177-bis, al fine di ampliare la gamma di servizi culturali per gli ipovedenti del Sud, delle isole e dei
Paesi del Mediterraneo, nonché per favorire l’attività della Biblioteca
italiana per ciechi “Regina Margherita”, erogando un contributo straordinario
di 800.000 euro per il 2014 per il funzionamento del Polo Tattile
Multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania – con il
quale Conseguentemente Alla
tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni: 2014:
–800. |
Misure a favore di soggetti che
operano nel sociale |
Articolo 1, comma 178-bis e 178-ter – Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1999 |
Causi |
PD |
16.12 |
Aggiunge i commi 178-bis e 178-ter, modificando il regime di rappresentanza e assistenza dei
contribuenti previsto dall’articolo 63, del DPR n. 600/1973, in materia di accertamento delle
imposte sui redditi. In primo luogo l’elenco dei soggetti che posso
autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso a: soggetti
iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio per la sub-categoria tributi;
inoltre si prevede che qualora
la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di
servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza
fiscale o
dal legale rappresentante della predetta società di servizi. |
Entrate Fisco Finanze |
Articolo 1,
commi da 178-quater a 178-octies – Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031. |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge i commi da 178-quater a 178-octies, reintroducendo l'estensione
automatica delle rettifiche da
transfer pricing a fini IRAP
per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In particolare, il comma 178-quater
prevede che alla determinazione della base
imponibile IRAP, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2007, sia applicabile
la disciplina in materia di transfer pricing
ordinariamente prevista per le imposte
sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra
un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi
sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si
applica il “valore normale”, in deroga al principio della rilevanza, sul
piano fiscale, del corrispettivo pattuiti tra le parti. Il comma 178-quinquies
dispone che alle rettifiche così
effettuate non si applicano le
sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l’ipotesi di
dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto
accertato (dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non
versate riferibili alla differenza); ai sensi del comma 178-sexies tale disapplicazione
delle sanzioni è tuttavia limitata
ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre
2007, fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore
della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della
relativa dichiarazione; è fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia
già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione (178-septies). Il comma
178-octies incrementa
la dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di 8
milioni di euro per l’anno 2014
e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, mentre
dispone una riduzione del predetto
Fondo di 20 milioni per l’anno 2015. |
Politiche per le imprese Misure fiscali per le
imprese |
Articolo 1,
comma 181-bis – Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi
centrali di Corte d'Appello
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17/12 |
Aggiunge il comma
181-bis che, con una modifica all'articolo
6, comma 6-ter, del D.L. 138/2011,
prevede che siano considerate assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili
per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello.
E’ autorizzata una spesa annuale
di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali
procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso
governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione. |
Altre infrastrutture |
Articolo 1, comma 185 – Fondo bieticolo
saccarifero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1457 Id. |
Palese
|
FI
|
13.12 nott. |
Modifica il comma 185, sostituendo le parole “della restante parte” con le parole “di una parte”. La
modifica è volta a modificare la finalizzazione dei 4 milioni di euro
assegnati al Fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera,
non più destinati al saldo della parte rimanente, bensì solo al saldo di una quota di essa. |
Agricoltura |
1.3363 Id. |
XIII Comm.
|
|
16.12 |
Modifica il comma 185 ripristinando l’originario finanziamento al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
di 5 milioni di euro (ridotto a 4
milioni nel corso dell’esame al Senato); tale somma viene sottratta dalle
disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. |
Agricoltura |
Articolo 1, commi 190-bis,
190-ter, 190-quater – Contributo
alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di
documentazione ebraica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2164 NF |
Fiano |
PD |
17.12 pom. |
Il comma 190-bis autorizza la spesa di 900.000
euro per il 2014 per il
finanziamento della Fondazione
Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto
"Binario Il comma 190-ter prevede l’attribuzione di un
contributo di 100.000 euro per il La copertura dell’onere – recata dal comma 190-quater – pari
a 1 milione di euro per il 2014 è posta a carico delle risorse stanziate
dall’articolo 1, co. 1, lett. b),
del D.L. n. 34 del 2011 per la manutenzione e la conservazione dei beni
culturali. |
Beni culturali- Interventi di
finanziamento |
Articolo 1, comma 191 – Fondo finanziamento
esigenze indifferibili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4006 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica l’elenco
1 allegato al comma 191, recante le finalità cui
sono destinate le risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili, escludendo
la voce relativa all’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti
(decreto del Presidente della repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981), alla
quale è ascritto un contributo di 300.000 euro. Tale esclusione è da porre in
relazione al fatto che il finanziamento per tale Associazione risulta già
inserito nel testo del provvedimento, al comma 177, per il medesimo importo
di 300.000 euro. Conseguentemente, la dotazione
del Fondo si riduce di 300.000 euro (da |
Settore pubblico autorizzazioni di spesa |
Articolo 1, commi 192 – Fondo di garanzia per i
mutui per impianti sportivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2038 NF |
Guidesi |
LNA |
13.12 nott. |
Modifica il comma 192, inserendo la
previsione del previo parere della “Conferenza Stato-Regioni e della
Conferenza Stato-città” ai fini dell’emanazione del D.P.C.M. con il quale
devono essere definiti i criteri di amministrazione delle somme della
gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi,
istituita dal medesimo comma 192. Occorrerebbe fare riferimento alla Conferenza
unificata (v. art. 8 del d.lgs. 281 del 1987). |
Sport |
Articolo 1,
commi 192-bis e 192-ter – Finanziamento e procedure
per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5016 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i commi 192-bis e 192-ter, che introducono una nuova procedura per la
realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per
assicurare l’equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto (project financing). Viene precisato,
comunque, che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante
recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree
già edificate (comma 192-ter). In particolare, viene delineata una procedura articolata nelle
seguenti fasi: a) presentazione di uno studio di fattibilità (ex articolo 14 del regolamento del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010), corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e
dall’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici
dell’impianto in via prevalente. Lo studio di fattibilità reca gli interventi
strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, al
raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario, nonché alla
valorizzazione del territorio in termini anche occupazionali, escludendo comunque la realizzazione di
nuovi complessi residenziali. b) convocazione di una conferenza di
servizi preliminare sullo studio di fattibilità da parte del comune, al
fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione,
l’eventuale pubblico interesse della proposta motivando l’eventuale non
rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti
esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate; c) nel caso di esito positivo della
fase preliminare, presentazione del progetto
definitivo al comune da parte del soggetto proponente. Il comune convoca
una conferenza di servizi decisoria
con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all’ordinario
assetto delle competenze, che può richiedere al proponente modifiche del
progetto. La procedura deve concludersi
entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il
progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di
servizi è convocata dalla regione
e la relativa procedura deve concludersi
entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario per la
realizzazione dell’opera e determina
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera
medesima; d) nel caso di superamento dei predetti termini, previsione di interventi sostitutivi diversamente
configurati a seconda della dimensione dell’impianto. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a
500 al coperto o a 2000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all’ente interessato un
termine di 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti necessari, decorso il
quale è nominato un commissario,
da parte del Presidente della regione interessata, con il compito di
adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune interessato, i
provvedimenti necessari. Per gli
impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto
e a 20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni
assegnati all’ente interessato) l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la
partecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, deve adottare entro il termine di 60
giorni i provvedimenti necessari; e) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o
su impianti pubblici esistenti, svolgimento di
una procedura ad evidenza pubblica,
che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è
invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di
promotore e può esercitare un diritto di prelazione. La norma precisa che si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006). Viene comunque precisato che, in relazione alla tipologia e alla
dimensione dell’impianto, restano salve eventuali semplificazioni ove
previste dalla normativa vigente. |
Infrastrutture Ulteriori infrastrutture |
Articolo 1, comma 193-bis
– Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Il comma 193-bis attribuisce al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014,
finalizzato all’organizzazione dei Campionati
mondiali di pallavolo femminile del 2014 che si svolgeranno in Italia. |
Sport-Interventi di finanziamento |
Articolo 1, commi 196 e 198-bis – Portale “Normattiva”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.109 |
Tabacci |
Misto |
13.12 nott. |
Modifica il comma 196, prevedendo il previo parere della Conferenza dei
Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, ai fini dell’emanazione del D.P.C.M. che disciplina le forme
organizzative e le modalità di funzionamento delle attività del portale
Normattiva. La modifica è motivata dal fatto che il portale ha tra i propri
fini anche quello di favorire la convergenza delle banche dati regionali. Il programma
Normattiva costituisce attuazione dell’articolo 107 della legge n. 388/2000
(legge finanziaria 2001), che ha istituito un fondo per finanziare
“iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita
da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di
riordino normativo”. Il decreto-legge n. 200/2008 ha confermato le finalità e
la struttura interistituzionale del progetto, affidando al Ministro per la
semplificazione normativa il coordinamento delle attività e ponendo il
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del
Consiglio come punto focale di tutti i progetti di informatizzazione
normativa. |
Autorizzazioni di spesa |
1.108 |
Tabacci |
Misto |
13.12 nott. |
Aggiunge il
comma 198-bis, il quale prevede che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce
alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre 2005246, sui risultati raggiunti
nell'attuazione dei programmi Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo. Il progetto
x-leges, che si connette strettamente al programma Normattiva, ha l’obiettivo
di consentire la trasmissione telematica tra gli organi costituzionali di
tutti i provvedimenti normativi approvati dal Consiglio dei ministri: disegni
di legge; schemi di decreti legislativi e di regolamenti nelle varie fasi
dell’iter, dalla presentazione alle Camere fino alla promulga del Presidente
della Repubblica. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges Il comma 198 istituisce presso
|
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1, comma 200-bis – Trattamento economico dei membri del Governo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1374 Ulteriore NF |
Castelli |
M5S |
16.12 |
Aggiunge il comma 200-bis che,
novellando l’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge Si ricorda tuttavia che tale limite è già presente nell’ordinamento.
Infatti, la legge 418/ 1999 prevede che i Ministri e i Sottosegretari di
Stato che non siano parlamentari possono optare per l’indennità pari a quella
spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa
per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per
intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non
superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento (art.
47, secondo comma, L. 146/1980). La effettiva portata normativa della disposizione sembrerebbe
risiedere nell’inciso che fa salva in ogni caso la contribuzione
previdenziale che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. |
Costi della politica |
Articolo 1, comma 200-ter – Trattamento di missione per
attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4007 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 200-ter, che prevede che il tetto alla
spesa annua per missioni,
introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011,
dall’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (ossia il 50% della spesa
sostenuta per missioni nel 2009), non
si applica alla spesa per missioni effettuata dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle “attività indispensabili” di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. Un’ulteriore esenzione dall’applicabilità dell’art. 6, co. 12, del
D.L. 78/2010 è stata disposta, di recente, senza alcun riferimento alla
tipologia di attività, dall’art. 10 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in favore
degli enti e degli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato,
che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o
comunque finanziati dal Mibact, inclusi i teatri stabili di iniziativa
pubblica e i relativi circuiti e associazioni. |
Spesa dei Ministeri |
Articolo 1, comma 202 – Metanizzazione del
Mezzogiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4003 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica
il comma 202
nella parte relativa al completamento
del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, per anticipare di un anno
la concessione di contributi ai comuni e ai loro consorzi e per modificare la
copertura dell’intervento. La versione originaria del comma 202 autorizzava
la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi
nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021.
Alla copertura di tali impegni finanziari si provvedeva per metà attingendo
al Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per
i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e
gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti
fissi offshore, istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, e per l’altra metà mediante una componente delle tariffe
di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.
Con il presente emendamento, i contributi sono
autorizzati per un importo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 (anticipando
dunque di un anno la partenza del programma), e si precisa che vengono
concessi per la realizzazione delle
reti urbane di distribuzione del gas metano, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative alla programmazione nazionale 2014-2020. |
Ambiente Energia |
Articolo
1, comma 204-bis – Partecipazione
del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3302 |
X Comm. |
|
13.12 nott. |
Aggiunge il comma 204-bis che interviene sulla legge di riordino delle
Camere di Commercio, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento
della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili. Secondo la norma attualmente vigente, con il
decreto interministeriale (MiSE-MEF) di determinazione del diritto annuale
possono essere annualmente rideterminate le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di
finanza pubblica, garantendo il conseguimento degli obiettivi secondo
modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le
diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale. La presente proposta emendativa consente a ciascuna Camera di
commercio, ad Unioncamere e alle singole Unioni regionali di effettuare
variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento
dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli
enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità
compensative tra le diverse tipologie di spesa. |
Politiche per le imprese Camere
di Commercio |
Articolo
1, comma 204-ter – Personale in posizione di comando presso
commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3439 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 204-ter, al fine di
prevedere che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in
servizio in posizione di comando, alla data del |
Pubblico impiego |
Articolo 1,
comma 204-quater – Agevolazioni fiscali per
le imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 Sub. 0.1.4031.8 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Introduce il comma 204-quater, che autorizza la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, al fine di
estendere la riduzione dell’accisa sul
gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a Le modalità attuative (e non più la misura dell’agevolazione, Sub.
0.1.4031.8) saranno individuate
entro novanta giorni tramite decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico. |
Politiche per le imprese -
agroalimentare |
Articolo 1, comma 207-bis – Risorse per
l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Il comma 207-bis autorizza un contributo
di 300.000 euro per il |
Attività culturali- Interventi
di finanziamento |
Articolo 1,
comma 210-bis – 210–ter – Anticipazioni di liquidità
nei confronti della Società EUR S.p.A.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4021 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge due nuovi commi 210-bis - 210-ter, i quali dispongono che L'anticipazione è concessa - previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili della predetta Società - a valere sull’ incremento di 7,2 miliardi di euro del "Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
territoriali” (di cui al co. 10 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013)
stanziato (dall’ art.13, co. 8 del D.L. n. 102/2013) per pagamenti da parte
delle Regioni e degli enti locali - ulteriori rispetto a quelli soddisfatti
dall’originario D.L. n. 35/2013 - di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine. In sede di predisposizione del Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di riparto
della predetta dotazione
aggiuntiva tra le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato (“Sezione enti
locali”, “Sezione Regioni debiti non sanitari” e “Sezione regioni debiti
sanitari”), si dovrà tener conto, d'intesa con Si ricorda che il predetto decreto di riparto dovrà essere adottato
entro il 28 febbraio 2014. Si osserva che il comma 210-bis
in esame non specifica a che tipologia di debiti della Società EUR S.p.A.
sono destinate le anticipazioni di liquidità stanziate dal medesimo comma. In
questi termini, l’anticipazione di liquidità concessa a EUR S.p.A. è
suscettibile di configurarsi quale “prestito” per un ripiano delle passività
della Società. All'erogazione dell’anticipazione di liquidità si provvede a seguito: § della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo
tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, nonché Roma Capitale; § della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF - Dipartimento del
tesoro e |
Società pubbliche |
Articolo
1, comma 216-bis e 216-ter – Accertamenti
medico legali per dipendenti assenti per malattia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2934 NF |
Murer |
PD |
13.12 nott. |
Aggiunge i commi 216-bis e 216-ter i quali (modificando
l’art. 4, comma 10-bis, del D.L. n.
101/2013) prevedono che, ai fini della razionalizzazione del servizio,
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari
ai lavoratori assenti dal servizio per
malattia, si avvale, in via prioritaria,
dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento. |
Lavoro |
Articolo 1, comma 217-bis – Centrale
di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.
791. |
Guerra |
PD |
16.12 |
Aggiunge il comma 217-bis, che - con l’introduzione di un periodo al
comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo |
Settore
pubblico: misure di razionalizzazione della spesa |
Articolo 1, comma 218 – Ripartizione
delle risorse derivanti dall’aumento del contributo unificato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
II Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica il comma 218 che,
sostituendo integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge
98/2011, prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia,
siano ripartite le risorse confluite nel capitolo del Ministero della
giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall’aumento del
contributo unificato previsto dallo stesso art. 37 (che a sua volta ha
novellato il testo unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002). In particolare, l’emendamento: §
raddoppia da §
precisa che, a decorrere dall'anno 2015, una quota
di 7,5 mln di euro di tale importo
è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli
uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di performance cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero
quelli nei quali, alla data del |
Disposizioni nel settore della giustizia |
Articolo 1, comma 220 – Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1127 NF ID. 1.1481 |
Oliverio Oliverio |
PD |
17.12 pom. |
Modifica il comma 220 includendo le
attività agricole tra quelle destinatarie della concessione di contributi per
scorte e beni mobili strumentali colpiti da eventi emergenziali pregressi, a
carico del Fondo di cui al comma medesimo |
Agricoltura |
Articolo 1, comma 221 – Estensione dei beneficiari del Fondo
per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi
emergenziali pregressi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4017 |
Relatore |
|
15.12 |
Modifica
il comma 221, al
fine di includere alcuni comuni della provincia di Siena tra i beneficiari
del Fondo istituito dal comma 220, le cui risorse sono finalizzate ad interventi
in conto capitale per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori
interessati da eventi emergenziali pregressi. In particolare, in fase di prima attuazione, sono ammessi a beneficiare delle risorse del
Fondo alcuni comuni della provincia di Siena relativamente agli
interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013 (per un importo
di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei
fabbisogni finanziari). Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15
novembre 2013 (pubblicata nella G.U. 25 novembre 2013, n. 276) è stato
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio
della regione Toscana, fino al centottantesimo giorno dalla data del
provvedimento. |
Ambiente e messa in sicurezza
del territorio |
Articolo 1, comma 225-bis – Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4010 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 225-bis che riduce
da Conseguentemente Modifica
|
Ambiente Territorio Energia Ambiente
e messa in sicurezza del territorio |
Articolo 1, comma 228 – Deroghe al patto di stabilità interno per gli enti colpiti da eventi sismici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3124 NF |
Guidesi |
LNA |
16.12 |
Modifica il comma 228, al fine di estendere anche alle Regioni
Lombardia e Veneto la deroga al patto di stabilità interno, già prevista
per la regione Emilia Romagna, consistente nella esclusione, dalle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del
patto, dei trasferimenti effettuati
dalle regioni medesime in favore delle popolazioni e dei territori colpiti
dal terremoto del maggio |
Patto per le regioni e gli enti
locali |
Articolo 1, commi da 233-bis a 233-quinquies – Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3362 |
VIII Comm. |
|
14.12 ant. |
Aggiunge il comma 233-bis il quale prevede – per la ripresa del tessuto produttivo dell'area
colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – che le risorse residue disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
stabilità su ciascuna contabilità speciale a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all'art. 11, del D.L. 74/2012, possono essere utilizzate anche
per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in favore delle imprese che realizzino, ovvero
abbiano realizzato, investimenti
produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (ovvero quelli
individuati dall’art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 per i quali è stato
disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012), nonché
negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-septies del
D.L. n. 83/2012, a partire dal 20 maggio 2012 (Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso
Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta) (nuovo comma 1-bis, all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012) Si dispone, inoltre, che le agevolazioni per gli
investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma sono concessi
secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di
importanza minore «de minimis», ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007
relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati (nuovo
comma 1-ter all'articolo 11 del
D.L. n. 74/2012). Alla concessione delle agevolazioni provvedono i
Commissari delegati alla gestione dell’emergenza (i presidenti delle regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto); i criteri, le condizioni e le modalità
di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalla
regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. (nuovo
comma 1-quater all'articolo 11 del
D.L. n. 74/2012) |
Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
1.3366 |
VIII Comm. |
|
14.12 ant. |
Aggiunge il comma 233-ter il quale prevede - al fine di consentire un'adeguata continuità di
funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione
del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 - che
le disposizioni che consentono alle P.A. l’utilizzo in via temporanea
di personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre
anni (articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o
competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino
all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale
comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta. Conseguentemente, modifica, a finalità di copertura finanziaria il
comma 290,
incrementando di 0,3 milioni di
euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l’importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall’anno 2015, dal medesimo comma
disposta. |
Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
1.3369 |
VIII Comm. |
|
14.12 ant. |
Aggiunge il comma 233-quater, mediante il quale si proroga
di sei mesi il termine
previsto per la verifica di sicurezza,
ai sensi della normativa tecnica vigente, relativamente agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del
maggio 2012, di cui all’articolo 3, comma 9, del D.L. n.74 del 2012. |
Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
1.2533 |
Moretti |
PD |
14.12 ant. |
Aggiunge il
comma 233-quinquies il quale proroga
di 24 mesi la durata della contabilità
speciale relativa alla gestione
della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di
cui all'articolo 1 comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Dispone
altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della
Regione Veneto, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
citata OCDPC 43/2013, è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione
Civile il rendiconto semestrale
delle risorse di cui alla predetta contabilità. |
Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
Articolo 1, comma 244 – Destinazione dei risparmi
derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti
politici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4006 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica il
comma 244, con un emendamento di carattere tecnico, volto
a rettificare un mero errore materiale riportato nella noma. La
rettifica riguarda l'onere del fondo
emergenze nazionali indicato nel comma |
|
Articolo 1, comma 248 – Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.823 NF |
Braga |
PD |
17.12 pom. |
Modifica il comma 248 che incrementa di 30 milioni per il 2014
il Fondo per la tutela dell’ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio, aggiungendovi, infine, la
previsione che tali risorse sono
destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio. |
|
Articolo 1, commi 252 e 252-bis – Riordino dei contributi
statali alle istituzioni culturali e premi per le pubblicazioni di elevato
valore culturale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.617 |
Coscia |
PD |
14.12 ant. |
Modifica il
comma 252, il quale individua le
norme generali regolatrici della materia alle quali dovrà attenersi il regolamento di delegificazione della materia
relativa all’erogazione dei contributi
statali di cui alla L. 534/1996
alle istituzioni culturali, la cui adozione è prevista
dal comma 251. In particolare: -
viene integrata la lettera c) che individua i requisiti
soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi,
includendovi anche i seguenti (in parte ripresi dalla L. 534/1996): disponibilità
di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione e svolgimento di
un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente
patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e
corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad
altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di
ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o
internazionale; Si segnala che, nella parte relativa allo svolgimento
di attività di ricerca, la previsione recata dall’emendamento approvato si
sovrappone a quella già recata dal testo trasmesso dal Senato. Inoltre,
occorrerebbe coordinare la parte relativa al patrimonio con quella già recata
dal medesimo testo. -
viene sostituta
la lettera g), recante la previsione dell’attribuzione di contributi a
progetti di elevato valore culturale presentati da reti di istituti
culturali, introducendo la previsione di una specifica procedura concorsuale annuale per
l’attribuzione di contributi per progetti di elevato valore culturale,
anche di natura interdisciplinare, presentati
da reti di Istituti culturali. Aggiunge il comma 252-bis - che riprende il contenuto dell’art. 10, co. 4, del disegno di legge
di stabilità presentato al Senato, ivi stralciato (A.S. 1120-ter) -
al fine di ridenominare i contributi previsti dall’articolo 25,
primo comma, della legge n. 416/1981 per
le pubblicazioni periodiche di
ridotto contenuto pubblicitario e di elevato
valore culturale, in premi. Viene,
inoltre, previsto che a tali pubblicazioni possono essere conferite menzioni
speciali, non accompagnate da apporto economico. |
Razionalizzazione della spesa in materia culturale |
Articolo 1, comma 253-bis
– Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il
Teatro San Carlo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 253-bis che destina, per il 2014, la somma di 1 milione di euro “all’Orchestra del Mediterraneo presso il
teatro San Carlo di Napoli”, con corrispondente riduzione dello
stanziamento relativo al FUS previsto dalla Tabella C. Al riguardo si segnala che, in base a notizie
assunte per le vie brevi, si tratta di un progetto di costituzione di un’orchestra giovanile nella quale ogni
Paese del Mediterraneo deve avere i suoi rappresentanti. Occorrerebbe,
dunque, sostituire le parole “Alla Orchestra del Mediterraneo” con le parole
“Per la realizzazione del progetto di costituzione di un’orchestra del
Mediterraneo”. |
Attività culturali- Interventi di finanziamento |
Articolo 1,
commi 254-bis e 254-ter – Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.501 NF |
Saltamartini |
NCD |
16.12 |
Aggiunge i commi 254-bis e 254-ter prevedendo il divieto di
rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora
l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un
determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti
di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono
nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme. Per gli immobili dei fondi
comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di
terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra
descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre
2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 120 del 2013). Il
termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in
trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal
contratto. |
Settore pubblico Misure di razionalizzazione della
spesa |
Articolo 1,
comma 256-bis – Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal
comune
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4016 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 256-bis, che modifica la disciplina della determinazione
del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine
di prevedere che il comune, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale
corrispettivo in misura pari al 60% (percentuale
già prevista dalla normativa vigente) di
quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il comune di abbattere tale
valore fino al 50%. La disposizione novella il comma 48 dell’art. 31
della L. 448/1998, nella parte in cui fa riferimento all’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 233/1992, che è
stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
348 del 2007 (sentenza che ha dichiarato illegittimi in via consequenziale anche
i commi 1 e 2 dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001 relativamente alle modalità di
calcolo dell’indennità di espropriazione). Resta comunque non modificata la
restante parte della disposizione che fa riferimento alla determinazione del
corrispettivo al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie,
rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il
mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto
di cessione delle aree. |
Regioni
ed enti locali |
Articolo 1, comma 258-bis – Compensi
dei dirigenti del Grande Progetto Pompei
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5018 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Introduce il comma 258-bis, che reca una norma di
interpretazione autentica della disposizione riguardante i compensi del direttore
generale di progetto e
del vice direttore generale vicario per
la realizzazione del “Grande Progetto
Pompei” previsto dal D.L. 91/2013. La norma del D.L. 91/2013 prevede che l'indennità complessiva per entrambe le
cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita
con DPCM e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui. La proposta emendativa in esame interpreta tale disposizione nel senso
che, qualora appartengano ai ruoli del
personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore
generale e vice direttore generale vicario: § sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata
dell’incarico; § conservano il trattamento economico fondamentale in godimento; § hanno facoltà di optare, in luogo
dell’indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento
di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l’ultimo
incarico dirigenziale ricoperto. Inoltre, il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini
della maturazione dei titoli per il transito
dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia. All’atto del collocamento in fuori ruolo, nell’amministrazione di
appartenenza sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica equivalente dal punto
di vista finanziario. |
Settore pubblico |
Articolo 1, comma 259 – Risparmi di spesa sugli
investimenti pluriennali per la difesa nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3308 Id. |
IV Comm.
|
|
14.12ant. |
Modifica il comma 259, al fine di precisare che la rideterminazione dei programmi
di investimento pluriennale per la difesa nazionale, atta a conseguire risparmi
di spesa pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016, vada operata mediante la procedura prevista dall’articolo 536
del Codice dell’ordinamento militare, vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare;
L’emendamento
specifica inoltre che i suddetti risparmi
debbono essere, anziché “pari”, “non
inferiori” al sopradetto importo di 100 milioni. |
Difesa |
1.1282 |
Basilio |
M5S |
14.12ant. |
Modifica il comma 259, al fine di precisare
che i risparmi di spesa previsti a valere sui programmi di investimento
pluriennale della difesa (100 milioni di euro) devono essere conseguiti sia nell’anno 2015 che nell’anno 2016. |
Articolo 1, comma 265 – Modalità di pagamento
delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5020 Subem. 0.1.5020.1 |
Governo
|
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 265, posticipando di un anno,
dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio |
Pubblico impiego |
Articolo 1, comma 265-bis – Forze di polizia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1119 NF |
Laffranco |
FI |
16.12 pom. |
Aggiunge il
comma 265-bis che rinvia ad
un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i
Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, la definizione
di modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di
polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello
Stato) e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti
specificamente individuati, che sostituiscano i sistemi di rilevazione
automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della
legge di stabilità. Le nuove modalità devono essere idonee ad attestare l’effettivo
svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell’erogazione dei
compensi per lavoro straordinario. |
Settore pubblico Forze di polizia |
Articolo 1, commi da 271-bis
a 271-quater – Proroga
commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori
portuali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5021 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i
commi da 271-bis a 271-quater. Il comma 271-bis reca ulteriori disposizioni sul Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in
liquidazione (che ha visto ridurre
l’autorizzazione di spesa nei suoi confronti dal precedente comma 271, per 15
milioni di euro per il 2014, nonché dall’articolo 2, comma 1, del D.L.
126/2013). In particolare, si prevede la proroga
dell'incarico del Commissario Liquidatore del fondo, in scadenza al Si osserva che il richiamato articolo 4, comma 2,
disciplina un’agevolazione per il reddito derivante dall’utilizzazione di
navi iscritte nel registro internazionale e consistente nell’assoggettamento
a imposte sui redditi in misura pari al 20%, ponendo il relativo onere a
carico della gestione commissariale del fondo in oggetto. Si valuti
l’opportunità di meglio specificare l’autorizzazione di spesa che si intende
ridurre. Il comma 271-ter dispone che al termine della richiamata gestione
commissariale è previsto il subentro del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella gestione
delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale,
sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità
finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario
all'entrata del bilancio dello Stato, entro 30 giorni dalla scadenza
dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle
eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale,
secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa. Infine, il comma 271-quater autorizza, per accelerare la definitiva chiusura della
gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative generali sulla
liquidazione coatta amministrativa (previste dagli articoli 35 e 206 del R.D.
267/1942), il Commissario Liquidatore a stipulare transazioni per debiti
iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5%
dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione. |
Previdenza |
Articolo 1, comma 275 – Misure finanziarie
compensative tra le Authorities
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5015 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 275 attribuendo anche per l’anno 2016 oltre che per
gli anni 2014 e 2015 una quota di finanziamento pari a 2 milioni di euro in favore dell’Autorità di cui al Codice in
materia di protezione dei dati personali. Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze: 2016:
-2.000. Il
finanziamento è finalizzato alla stabilizzazione di 12 unità di personale
impiegata dall’Autorità con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, disposta dai commi 171-bis
e 171-ter (cfr. la relativa scheda) |
Autorizzazioni di spesa |
Articolo 1,
comma 282-bis – Finanziamento formazione
specifica in medicina generale.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 282-bis che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale. |
Politiche sociali e sanitarie |
Articolo 1, commi 285 – Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1133 NF |
Cancelleri |
M5S |
14.12 |
Modifica il comma 285 nella parte in
cui si prevede che il Commissario
straordinario per la spending
review riferisca sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato
interministeriale appositamente istituito dalla disciplina sulla spending review medesima di cui
all’articolo 49-bis del D.L. n. 69
del 2013. L’emendamento dispone che il Commissario debba altresì riferire al Parlamento, mediante una relazione annuale. |
Settore pubblico razionalizzazione della spesa |
1.289 NF |
Rosato |
PD |
16.12 pm |
Modifica il
comma 285, cui aggiunge alcuni
periodi, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l’adozione di misure volte alla unificazione
in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei
veicoli attualmente conservati nel pubblico
registro automobilistico e nell’archivio
nazionale dei veicoli. |
|
1.4006 |
Relatore |
|
|
Modifica tecnica
al comma 285. L’emendamento è
finalizzata a ripristinare gli importi originari delle riduzioni di spesa
delle pubbliche amministrazioni previsti dal comma 32, dell'articolo 10, del
testo originario (AS 1120), rispetto a quanto approvato dal Senato, in quanto
l'ulteriore riduzione (dovuta all’approvazione dell'emendamento 17.48
approvato dalla Commissione Bilancio del Senato) era finalizzata alla
copertura di un onere relativo ad un intervento che non è poi stato contenuto
nel testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica. Si tratta
pertanto della correzione di un mero errore materiale. |
Settore pubblico |
Articolo 1,
comma da 288-bis a 288-sexies – Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5022 NF Sub em. 0.1.5022.7 |
Governo Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i
commi da 288-bis a 288-sexies che istituiscono il Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti
dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché per il biennio 2014-2015
l’ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di DEF, a titolo di
maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle
attività di contrasto all'evasione fiscale (commi 288-bis e 288-ter), fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Documento di economia e finanza reca
l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno
precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno
precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli
anni successivi (comma 288-quater). La nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa
primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto
dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno
in corso. La legge di stabilità detta
gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione
fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle
deduzioni e detrazioni (comma 288-quinquies). Per l’anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non
computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno
alla riduzione della pressione fiscale
sul lavoro, mediante riassegnazione all’apposito Fondo; esse sono
destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad
esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti (comma 288-sexies). |
Lavoro |
Articolo 1, comma 288-septies e 228-octies – Attività di spending review
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 5023 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i
commi 288-septies e 288-octies. In
particolare il comma 288-septies proroga dal La
norma estende tali attività anche alle esigenze connesse alle attività di
analisi e riordino della spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi
pubblici (c.d. spending review). Ai
sensi del comma 288-octies con uno o più D.P.C.M., da
adottare ai sensi dell’articolo 49-bis,
comma 2, del D.L. n. 69 del
2013 si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale
delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società
controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che
non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine
di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la spending review, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Misure di razionalizzazione della spesa |
Articolo 1,
comma 289 – Riduzioni di
autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti ad imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica l’allegato 4 al comma 289, recante le
riduzioni alle autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti
alle imprese, voce relativa
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
53, comma 3 della legge n. 449/1997- Somme
da erogare alle Poste italiane Spa
per i servizi offerti in convenzione allo Stato, disponendovi una riduzione
di 15 mila euro per il 2014. |
Autorizzazione di spesa |
Articolo 1,
comma 290 – Riduzioni di spesa per
consumi intermedi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3366 |
VIII Comm. |
|
14.12 ant. |
Modifica il comma 290,
incrementando di 0,3 milioni di
euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l’importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall’anno 2015, dal medesimo comma
disposta, a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma
233-ter, che introduce una deroga all’utilizzo di personale
appartenente ad altre amministrazioni pubbliche. |
Ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici |
Articolo 1,
comma 290-bis – Commissioni tecniche di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5024 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 290-bis, che, novellando il comma 20, dell'articolo 12, del D.L. n. 95/2012,
mantiene ferme le commissioni tecniche
provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti
delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Restano
validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di
cui al presente comma antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge |
Misure di razionalizzazione
della spesa |
Articolo 1,
comma 300-bis – Proventi parcheggi a
pagamento
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4014 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 300-bis, il quale
consente la destinazione dei proventi
dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade
anche a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso una modifica
dell’articolo 7 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992; si
tratta in particolare dei proventi eccedenti la quota già finalizzata alla
costruzione di nuovi parcheggi, destinati, in base alla norma vigente a
interventi per la mobilità urbana). |
Trasporti |
Articolo 1, comma 306-bis e 306-ter – Soppressione assegni ad
personam riassorbibili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3396 Id. |
I Comm.
|
|
14.12 |
Aggiunge i
commi 306-bis e 306-ter. Con il comma
306-bis vengono soppresse le disposizioni –
costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall’articolo 3, commi 57 e
58, della legge n. 537/1993 - che attualmente prevedono, in caso di passaggio
di carriera presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti
pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l’attribuzione di un assegno personale,
pari alla differenza fra lo stipendio
già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui
successivi incrementi retributivi dell’interessato). In
relazione alla suddetta soppressione, il medesimo comma 306-bis dispone che
al dipendente cessato dal ruolo o dall’incarico (e che conseguentemente
rientri nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza, ma tale circostanza non è espressamente precisata nell’emendamento)
è corrisposto un trattamento pari a
quello attribuito al collega di pari anzianità. Il comma 306-ter stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal precedente
comma 306-bis (nonché di quanto previsto da una analoga disposizione, ossia
l’articolo 5, comma 10-ter del D.L.
n. 95/2012, relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro
incarico o servizio rientrano nei ruoli), le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e
giuridici degli interessati a partire
dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente
legge. |
Pubblico impiego |
Articolo 1, comma 307-bis – Mobilità dei professori
universitari e ricercatori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.387 |
Pisicchio |
Misto |
14.12 |
Aggiunge il
comma 307-bis, il quale
reintroduce la previsione, già recata dall’art. 7 della L. 240/2010 e
revocata dall’art. 49 del D.L. 5/2012, di effettuare trasferimenti di
professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di
soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie
consenzienti. |
Docenza universitaria |
Articolo 1, comma 308-bis – Dirigenti
Agenzie fiscali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5025 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 308-bis, che istituisce, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo
livello presso l'Agenzia delle entrate. La disposizione è un effetto
consequenziale dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato nell’Agenzia delle dogane, ai sensi dell’articolo 23-quater
del D.L. n. 95 del 2012. Conseguentemente sono ridotte le dotazioni
finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e
incrementate le dotazioni finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. La norma specifica che l'istituzione delle
due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale
dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non
generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies,
comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 95 del 2012. |
Pubblico impiego |
Articolo 1, comma 309 e 309-bis – Assunzioni
nel Comparto vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5026 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 309, estendendo al Comparto vigili del fuoco e soccorso
pubblico le disposizioni ivi previste in merito alle assunzioni aggiuntive, nel 2014, per il Comparto Sicurezza in
deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine l’apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120
milioni di euro a decorrere dal 2015 viene incrementato di 1, 5 milioni di
euro per il 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015. Aggiunge comma 309-bis il quale riduce, a finalità di
copertura finanziaria, il Fondo per interventi strutturali di politica
economica (FISPE) di 1,5 milioni
per l’anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dal 2015. |
Settore pubblico |
Articolo 1, comma 309-ter – Rifinanziamento
del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3408 Id. |
I Comm.
|
|
17.12 pom. |
Aggiunge il comma 309-ter, al fine di incrementare di
100 milioni per il 2014 il Fondo perequativo – dotato di 80 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 – del Ministero dell’economia
e delle finanze – istituito dal comma 11-bis dell’art. 8 del D.L. 78/2010 - destinato al personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9 del medesimo D.L. 78/2010
(che detta misure di contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). La copertura della spesa si rinviene mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa contenuta al comma 155, ultimo periodo, dell’art. 3 della
legge finanziaria 2004 – si tratta della spesa di 73 milioni per l'anno 2004,
118 milioni per l'anno 2005 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2006 da
destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia. |
|
Articolo 1, comma 309-quater – Fondi
per il personale dei Vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3129 NF Id. |
Relatore
|
|
17.12 pom. |
Aggiunge il comma 309-quater, il quale dispone che – esclusivamente
per l’anno 2014 – che la quota
del Fondo unico della Giustizia destinata al Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico e la quota del predetto Fondo
destinata al Ministero della giustizia
per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e
degli altri servizi istituzionali (si tratta delle somme ci sui all’art. 2,
co. 7, lett. a) e b) del D.L. 143/2008) è destinata in misura
comunque non superiore al 50 percento,
con decreto, rispettivamente del
Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli
altri Ministeri competenti per materia, ad
alimentare i Fondi per
l’incentivazione del personale del Corpo dei vigili del fuoco. |
Pubblico impiego |
Articolo 1,
comma 310-bis e 310-ter – Personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5027 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 310-bis che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’applicazione della
disciplina dei benefici economici
aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio attualmente
prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare. Per la copertura degli oneri (87.423 euro per il 2014 148.942 euro
per il 2015 e 385.308 euro a decorrere dal 2016) si provvede mediante
corrispondente autorizzazione della spesa per il potenziamento delle esigenze
operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (di cui all’art. 7, comma 4-bis del D.L. 39/09). Aggiunge il
comma 310-ter che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per
l'anno 2015 e euro |
Settore pubblico |
Articolo 1, comma 317-bis –
Dipendenti Buonitalia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 317-bis, secondo il quale i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia, possono essere inquadrati, previa verifica dell’idoneità, nei ruoli dell’ICE, al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia, in sovrannumero, riassorbile con le successive vacanze, rispetto alla dotazione organica e in deroga alla possibilità dello stesso Istituto di assumere nuovo personale. |
Agricoltura |
Articolo 1, comma 322 – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3438 |
Relatore |
|
14.12 |
Modifica il comma In
particolare, si rimodulano le percentuali di rivalutazione delle pensioni nei
seguenti termini: §
resta ferma la
percentuale di rivalutazione piena
(100%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia
pari o inferiore a 3 volte il trattamento
minimo INPS (lettera a)); §
per i
trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento
minimo INPS, la percentuale di rivalutazione passa dal 90% (prevista nel
testo approvato dal Senato) al 95%
(lettera b)); §
resta ferma la
percentuale di rivalutazione del 75%
per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a
5 volte il trattamento minimo (lettera
c)); §
per i
trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari
o inferiore a 6 volte il trattamento minimo, la percentuale di
rivalutazione è del 50%; per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo
INPS (per i quali nel testo approvato dal Senato non è prevista, per il
2014, alcuna rivalutazione) l’emendamento prevede la rivalutazione nella
misura del 40% nel 2014 e del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016
(lettera d)). |
Previdenza |
Articolo 1, comma 325-bis – Contributo di solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3437 Subem. |
Relatore Misuraca |
NCD |
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 325-bis, che prevede che i risparmi derivanti dall’introduzione,
nell’esercizio della propria autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, di un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i
vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti
determinati limiti, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al Fondo di cui all’articolo 31. Si fa presente che il comma 31 richiama sia il Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese (lettera a)), sia il Fondo di
garanzia per la prima casa (lettera b)); andrebbe pertanto chiarito a quale
dei due fondi debbano essere destinati i risparmi. |
Previdenza |
Articolo 1,
comma 326-bis – Introduzione di un
parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2119 NF |
Speranza |
PD |
16.12pm |
Introduce il nuovo comma 326-bis, prevedendo che le amministrazioni
pubbliche (elenco Istat) non
possono erogare, ai soggetti già
titolari di trattamento pensionistico, ivi inclusi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che, sommati ai
trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
n. 201 del 2011 (vale a dire, il
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione).
Sono fatti salvi i contratti e gli
incarichi in corso. |
Previdenza Misure di
razionalizzazione della spesa |
Articolo 1,
comma 326-ter – Aziende commerciali in
crisi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2777 Id. |
Latronico
|
FI
|
16.12 |
Aggiunge il
comma 326-ter, il quale proroga
alcuni termini previsti per la disciplina transitoria dell'indennizzo per la cessazione dell'attività
commerciale (erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo,
per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore
degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero
superato determinati limiti di età), di cui all’articolo 19-ter del D.L.
185/2008. Più
specificamente: §
si proroga il periodo durante il quale
viene riconosciuto il richiamato indennizzo
(previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. 207/1996 e
successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di
titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche
abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei
requisiti prescritti per il triennio 2009-2011 dal richiamato articolo
19-ter, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre
2012) al 31 dicembre 2016;
contestualmente viene prorogato anche il termine per la presentazione delle
domande al 31 gennaio 2017 (lettera a)); §
si proroga ulteriormente il termine per
il versamento obbligatorio
dell’aliquota contributiva aggiuntiva
dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli
esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli
oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, al § si dispone, infine, la proroga al |
Sostegno finanziario alle imprese |
Articolo 1, comma 326-quater – Esodati –
aliquota contributiva
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5008 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 326-quater che dispone l’accelerazione (modificando l’articolo
1, comma 79, della L. 24/2007) del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS
(ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), già iscritti ad altre forme di
previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente,
l’aliquota si innalza al 22% (in
luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento
del livello di regime del 24% dal 2016. Tale norma è
inserita a finalità di copertura
finanziaria degli oneri recati dai commi da 127-bis a 127-sexies, volti
a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli
interventi di salvaguardia. |
Previdenza |
Articolo 1, comma 326-quinquies – Riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (FISPE)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5008 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 326-quinquies, che riduce il Fondo per interventi
strutturali di politica economica (FISPE)
di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162
milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni
di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019, al fine di fornire
parziale copertura agli oneri recati dai commi da 127-bis a 127-sexies, volti
a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli
interventi di salvaguardia. |
Previdenza |
Articolo 1, commi 327-bis e 327-ter – Assegno
vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5028 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il comma 327-bis, che
inserendo tre commi (da 3-bis a 3-quater) all’articolo 5 della L. 206/2004, introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno
vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una
invalidità permanente non inferiore al
50% derivante da atto terroristico
(anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto
terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso). L’assegno,
non reversibile, è pari a 1.033 euro
mensili, ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11
del D.Lgs. 502/1993 (adeguamento al costo della vita) (comma 3-bis). Il
diritto al richiamato assegno vitalizio non spetta (comma 3-ter) qualora i
benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi
deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente
matrimonio e presenti al momento dell'evento. Tali assegni, inoltre, non
possono avere decorrenza anteriore ai 1° gennaio 2014. Infine (comma
3-quater) le precedenti disposizioni si applicano anche con riferimento
all'assegno vitalizio per i soggetti che hanno subito un’invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità
organizzata (di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 407/1998). Aggiunge il comma 327-ter, che dispone la copertura
degli oneri derivanti dal precedente comma 327-bis, quantificati in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di curo
per l'anno 2015, di 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, 1,234 milioni di
euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno |
Previdenza |
Articolo 1,
commi 330, 331, 332-bis; 332-ter, 332-quater; 334-ter – Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e le province
autonome
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica i commi 330 e 331 ed aggiunge il comma 332-bis, al fine di sopprimere, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del
tetto di spesa complessiva, quella in
termini di competenza finanziaria, ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno. La legge di stabilità per il 2013 (L.
228/2012, art. 1, commi 448-472) ha modificato le regole del patto di
stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa
disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo
del patto, definita competenza eurocompatibile, mantenendo comunque in vigore
anche il calcolo delle complesso delle spese in termini di competenza
finanziaria. I limiti posti alle spese calcolate in questi due modi
differenti, sono gli stessi. Il nuovo comma 330 e l'aggiuntivo 332-bis,
sopprimono i riferimenti alla competenza finanziaria, presenti nella citata
legge di stabilità 2013; il comma 331 adegua il testo delle modifiche
apportate dal testo originario alla soppressione della modalità di calcolo
suddetta. Il calcolo del tetto di spesa, a partire dal 2014 dovrà quindi
essere effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile. Introduce i commi 332-ter, 332-quater e 334-ter, che recano modifiche alla disciplina
sanzionatoria. Il comma 332-ter , reca una modifica testuale al comma 461 della
legge di stabilità 2013 concernente la sanzione del divieto di assunzione di personale applicabile anche in caso di
inosservanza del termine del 31 marzo per l'invio della documentazione al
Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto
del patto. La norma modifica il riferimento normativo alla sanzione (presente
in più norme di legge) e rinvia alla stessa legge di stabilità 2013, comma
462. Il comma 332-quater, reca modifiche al comma
462 della legge di stabilità 2013, concernenti la sanzione del versamento all'erario dell'importo
corrispondente allo scostamento dall'obiettivo del patto: il testo è adeguato
alle modifiche introdotte da disegno di legge e la mancata applicazione della
sanzione in caso di scostamenti dall’obiettivo dovuto al cofinanziamento
nazionale correlato ai finanziamenti europei, è limitata al 2013. Il comma 334-ter abroga le disposizioni
concernenti le sanzioni da applicare
alle regioni in caso di inosservanza degli obietti del patto di stabilità
contenute nel D.Lgs. 149/2011 recante meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, in attuazione della delega contenuta
nella legge 42 del |
Patto di stabilità interno |
Articolo 1,
comma 334-bis – Patto regionale verticale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Introduce il comma 334-bis al fine di estendere
l'applicazione del cosiddetto patto regionale verticale agli esercizi 2014 e 2015. La norma
aggiunge un periodo in tal senso, al comma 138 dell'articolo 1, della legge
220/2010, norma che disciplina questa forma di flessibilità del patto. Si segnala che è già
presente nel testo una disposizione in tal senso, proprio il comma 334, infatti, posticipa al |
Patto di stabilità interno |
Articolo 1,
comma 335-bis – Manovrabilità
dell’addizionale Irpef regionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4026. |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 335-bis, che differisce al 2015
le norme in materia di manovrabilità
dell’addizionale Irpef da parte delle regioni contenute all'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. |
Entrate Fisco Finanze |
Articolo 1,
comma 338-bis – Regolazioni finanziarie con
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Aggiunge il
comma 338-bis, al fine di incrementare
l'aliquota della compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al
gettito dell’accisa sui tabacchi – stabilita all'articolo 49 dello statuto di
autonomia (D.Lgs. 1/1963) dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di
una riduzione dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione in misura pari
alla somma di 2.375.977,00 curo annui e di 160.000,00 euro annui , entrambi
inerenti la medicina penitenziaria. |
Regioni a statuto speciale |
Articolo 1,
comma 338-ter – Fiscalità di vantaggio per
la regione Sardegna
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5029 sub. 0.1.5029.1 |
Governo
|
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 338-ter che reca una modifica all'articolo 10 dello statuto
della Regione Sardegna, D.Lgs. 3/1948, nel rispetto delle procedure per
la modifica delle disposizioni finanziarie dello statuto, al fine di
consentire alla regione una maggiore manovrabilità
della leva fiscale. Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 10 dello
statuto, infatti |
Regioni a statuto speciale |
Articolo 1, comma 339 – Assunzioni di funzioni
dello Stato da parte della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3039 |
Leone |
NCD |
14.12 |
Modifica il comma 339, concernente
il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome
di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte del comma
in cui si esclude il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie
fiscali. in relazione a determinati ambiti. La modifica specifica che
l’esclusione opera anche in relazione
ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di
acquisizione del gettito tributario. Gli ambiti di intervento delle
agenzie fiscali, già esclusi dal trasferimento di funzioni sono i seguenti: le disposizioni che riguardano tributi armonizzati; i contribuenti di
grandi dimensioni; le attività strumentali
alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; le procedure
telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe
Tributaria. |
Regioni a statuto speciale |
1.380 |
Alfreider |
Misto |
16.12 |
Aggiunge un
periodo al comma 339, prevedendo che con
apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o
della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Secondo quanto
stabilito nel comma 339 possono essere oggetto di trasferimento – ed
assunzione dei relativi oneri – le funzioni concernenti le agenzie fiscali,
ad esclusione di determinati ambiti elencati nella norma, le funzioni
amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile,
penale e minorile; i servizi ferroviari di
interesse locale per |
Regioni a statuto speciale |
1.5030 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 339, concernente
il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome
di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte concernente
il trasferimento alla regione Valle
d’Aosta dei servizi ferroviari di interesse locale. La modifica abroga
l’ultimo periodo che confermava quanto disposto dall’art. 2, comma 6 del D.L.
126/2013, vale a dire che a decorrere dall'anno 2013 |
Regioni a statuto speciale |
Articolo 1, comma 343 – Finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2916 |
Alfreider |
Misto |
16.12 pom. |
Modifica il comma 343, prevedendo che l’abrogazione dei commi da |
|
Articolo 1, comma 352-bis – Stabilizzazione di
personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.917 |
Ginefra |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 352-bis, con il quale si dispone che le Regioni che al Tale norma, prevedendo
una stabilizzazione a domanda, deve essere valutata alla luce del principio
costituzionale, di cui all’articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale
“agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso” e alla costante
giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l’area delle
eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n.
205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in
presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee
a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice
circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività
a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né
basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di
stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni
giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il
personale da reclutare è chiamato a svolgere |
Pubblico impiego |
Articolo 1, comma 353 – Termine per l’esercizio in
forma associata delle funzioni dei comuni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3413 Id. |
I Comm.
|
PD |
15.12 |
Sostituisce
il comma 353 modificando il termine
per il completamento dell'obbligo
di esercizio in forma associata delle funzioni comunali indicate
all’art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010. Rispetto a quanto previsto nel
testo originario (che differisce il termine per l’obbligo di esercizio
associato di tutte le funzioni dal 1° gennaio al 1° luglio 2014), la nuova
formulazione del comma introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014 per l'esercizio associato di altre 3 funzioni
fondamentali (ulteriori alle 3 il cui termine è scaduto il 1° gennaio 2013) e
differisce il termine ultimo al 31
dicembre 2014 per le restanti funzioni. Si osserva che tale riformulazione risulta in linea
con quanto disposto sulla materia dall’A.C. 1542-A (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni), attualmente
all’esame dell’Assemblea della Camera, il quale, all’articolo 1, co. 7,
introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014, entro il quale i comuni
devono svolgere in forma associata altre tre funzioni, e sposta il termine
ultimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. |
Settore pubblico- misure di razionalizzazione della
spesa |
Articolo 1,
comma 353-bis – Tavolo per i passi carrai
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4015 |
Il Relatore |
|
15.12 |
Aggiunge il
comma 353-bis, il quale
istituisce un tavolo tra
funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS e
rappresentanti dei comitati dei passi carrai per la soluzione, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (e quindi entro il 1°
luglio 2014) del problema dei canoni
dovuti dai titolari di passi carrabili su strade statali ai sensi
dell’articolo 55, comma 23 della legge n. 449/1997. |
Trasporti |
Articolo 1, commi 355-365 – Patto di stabilità interno
per gli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica il comma 355 al
fine di precisare meglio il riferimento ai commi da Modifica il comma 357 che
prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del
patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei pagamenti in conto capitale
delle province e dei comuni, nel limite di 1.000 milioni di euro. La modifica
è volta a precisare che gli enti locali utilizzano tali maggiori spazi
finanziari esclusivamente per
pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio. |
Patto di stabilità interno |
1.2263 |
Fragomeli |
PD |
17.12 pom. |
Modifica il comma 356 al fine di disporre la riduzione degli obiettivi del patto di
stabilità interno dei comuni
che gestiscono, in quanto capofila,
funzioni e servizi in forma associata. La modifica prevede, altresì, il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, al
fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. A tal fine,
l’ANCI comunica al ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 marzo
di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in
aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle
istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno. A tal fine, l’emendamento introduce il
comma 6-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di
stabilità 2012). |
|
1.4000 Id. |
Bobba
|
PD
|
15.12 |
Modifica il
comma 357 – che esclude dal computo del patto di stabilità interno per gli
enti locali per il 2014 i pagamenti in
conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel limite di 1.000
milioni di euro – al fine di precisare
che tale importo è ripartito per 850
milioni di euro ai Comuni e
per 150 milioni di euro alle Province |
|
Sub. 0.1.4031.1 Scanu |
Fanucci |
PD |
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 357-bis
(sostituendo il comma 357-bis come aggiunto dall’emendamento 1.4031), che assegna una quota pari
a 10 milioni di euro del predetto
importo per garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia
colpiti dagli eventi alluvionali dell’ |
|
1.2231 Id. |
Guerra Lavagno |
PD SEL |
15.12 |
Aggiunge il comma 362-bis che interviene sull’applicazione della disciplina del patto regionale verticale incentivato per l’anno 2014,
integrando a tal fine l’art. 1, comma 123, della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 362-bis prevede che, per l'anno 2014,
la quota del 50 per cento del
contributo complessivo assegnato alle regioni dalla norma citata (1.272
milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli
eventuali spazi non assegnati a
valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati, entro il 10
aprile 2014, da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze,
affinché gli stessi siano attribuiti,
entro il |
Articolo 1, comma 369 – Esclusione dal patto di
stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in
conto capitale e controlli da parte della Corte dei Conti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3414 |
I Comm. |
|
15.12 |
Modifica il comma 369 – che prevede
l’intervento, su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, a
titolo di accertamento e,
ricorrendone i presupposti, di sanzione,
da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi
di inadempimento da parte degli enti territoriali che non richiedono gli
spazi finanziari o che non effettuino i pagamenti per almeno i 90% degli
spazi richiesti – disponendo altresì che in
caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori
o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano a questi soggetti una sanzione
pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto
degli oneri fiscali e previdenziali. Si applicano, inoltre, in tali casi, le
norme che dispongono che le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono
acquisite al bilancio dell’ente nonché la pubblicità della pubblicazione
delle sentenze di condanna. |
Patto di stabilità interno |
Articolo 1,
comma 372 – Rapporti finanziari tra ente locale e società da esso partecipate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica il comma 372, relativo ai criteri di determinazione – per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - dell’accantonamento
cui sono tenute (ai sensi del comma 371) le amministrazioni locali facenti
parte del nel conto economico della P.A., nel caso in cui le loro aziende,
istituzioni o società partecipate presentino un risultato di esercizio o
saldo finanziario negativo. La modifica, in particolare, precisa che gli accantonamenti si applicano a
decorrere dall’anno 2015 ed introduce la previsione che qualora il risultato negativo di esercizio dei predetti soggetti sia peggiore di quello medio registrato
nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella stessa misura
prevista nell’ipotesi dalla lettera b)
del comma 372, cioè nell’ipotesi in cui l’organismo partecipato dall’ente
locale abbia registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non
negativo. |
Società a partecipazione locale |
Articolo 1, commi 375-bis – Affidamento di servizi di
trasporto regionale e locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2019 Id. |
Guidesi
|
LNA
|
15.12 nott. |
Aggiunge il
comma 375-bis il quale interviene
in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale. In particolare, il comma sopprime l’esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio
delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono
servizi in affidamento diretto o a
seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle
stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale previsione è
sostituita da un nuovo disposto
secondo il quale le società,
nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o
all'estero, sono destinatarie di
affidamenti non conformi alla disciplina dell’Unione europea in materia
(art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre
cose indicano anche limiti e condizioni per l’affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare
ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3
dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato
Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso
dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti
delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale
(modifica l’articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 422/1997). |
Trasporti |
Articolo 1,
comma 376 – Contrattazione di secondo livello nelle aziende
speciali e istituti speciali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Politiche di settore |
1.3415 |
I Commissione |
|
16/12. |
Modifica il comma 376, al fine di prevedere che
l’ente pubblico che controlla le aziende speciali e le istituzioni,
nell’emanare (nell’ambito degli obblighi di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze, attraverso l’estensione al personale della vigente normativa in
materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria) l’atto di
indirizzo per la contrattazione di secondo livello, debba tenere conto del contratto nazionale di lavoro vigente (e
non più, come previsto nel testo approvato dal Senato, delle disposizioni di
cui all’articolo 9 del DL n.78/2010 sul contenimento delle spese di personale
pubblico); inoltre, è stata soppressa l’inciso che prevedeva – nell’ambito
del medesimo atto di indirizzo – la definizione dell’indennità di vacanza
contrattuale e di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. |
Pubblico impiego |
Articolo 1,
comma 378 – Società in house
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica il comma 378, sostituendo
la modifica ivi prevista del comma 5 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, che sostanzialmente assoggetta le società affidatarie in house alle
disposizioni relative ai rapporti finanziari tra ente locale e società da
esso partecipate di cui ai commi 370-381 della legge di stabilità in esame,
con l’abrogazione del suddetto comma 5. Con riferimento al primo periodo del comma 5 che si
intende abrogare, come formulato dal comma 378 nel testo trasmesso dal
Senato, si nota che non appare chiara l’effettiva portata normativa
dell’abrogazione in quanto le società affidatarie in house rientrano comunque tra le società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni locali menzionate dal comma 371; con l’effetto che
esse sono quindi, anche implicitamente, assoggettate alla disciplina
stabilita dai commi successivi al 371. Con
riferimento al secondo periodo, l’abrogazione consente di eliminare una
previsione recata dal comma 378 che, riferendosi al patto di stabilità
sarebbe risultata non coerente con la nuova disciplina introdotta dai commi
371 e ss. |
Società a partecipazione locale |
Articolo 1,
commi 381-bis - 381-septies – Mobilità del personale tra
società controllate dalle pubbliche amministrazioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3269 NF |
Calabrò |
NCD |
15.12 |
Aggiunge i commi da
381-bis a 381-septies, relativi alla mobilità di
personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, di cui
all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Si segnala
che le disposizioni in esame riproducono, in sostanza, quanto disposto dai
commi da In
particolare, il comma 381-bis dispone che le società
controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro
enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dal Decreto
legislativo sul pubblico impiego (art. 31 D.Lgs. n. 165/2001) possono, sulla
base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore,
processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze
sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo
ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto sopra
previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari
quotati) e alle società dalle stesse controllate. Il
comma inoltre esclude che la mobilità non può comunque avvenire tra le
società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. Il
comma 381-ter dispone che gli enti controllanti
le società di cui al comma 381-bis sono tenuti ad adottare atti di
indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento
di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale
mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma. Il
comma 381-quater dispone
che le società controllate dalle PP.AA. di cui al comma 381-bis, che
rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze
funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle
spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze
sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell’informativa deve essere individuato
il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale
eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della
funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere
ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Il
comma 381-quinquies dispone che entro dieci giorni dal
ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla
riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della
stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai
suoi enti strumentali. Il
comma 381-sexies dispone
che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate,
gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi
collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare
forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre
società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove
ha sede la società interessata dalle eccedenze. Il
comma 381-septies dispone, infine, che le società
partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non
superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla
mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri
per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a
quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai
fini IRPEF e IRAP. |
Misure di razionalizzazione della spesa in società
pubbliche |
Articolo 1,
comma 381-octies – Dismissione da parte di
pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.3143 |
Leone |
NCD |
15.12 |
Aggiunge il comma 381-octies, che proroga (rectius: differisce) il termine – di cui all’art. 3, comma
29, della legge n. 244/2007 - per la cessione,
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di
beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali della P.A. partecipante. Tale termine
- fissato dal predetto comma |
Società pubbliche |
Articolo 1, comma 382-bis – Iniziative delle Regioni
ordinarie ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1864 NF |
Rubinato |
PD |
15.12 nott. |
Aggiunge il
comma 382-bis che dispone che il Governo si attivi, nel termine di 60 giorni, sulle iniziative presentate delle Regioni nelle materie di legislazione
concorrente, anche prima dell’entrata in vigore della presente legge di
stabilità, ai fini dell’intesa tra lo Stato e La
disposizione costituisce il primo intervento posto in essere dal legislatore,
dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001.
Esso delinea un procedimento di attuazione del percorso finalizzato
al’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario prevista
dall’art. 116 Cost. tale procedimento consente l’applicazione dei principi di
sussidiarietà e di uguaglianza, quest’ultimo nella sua accezione sostanziale
che hanno concorso ad ispirare la suddetta riforma. |
Settore pubblico |
Articolo 1, comma 383-bis – Procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4018 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 383-bis, che integra le modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri
strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario. In
particolare, il comma 383-bis introduce la possibilità - limitata
al solo esercizio 2014 - per gli enti
locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte della Corte dei
Conti del piano di riequilibrio
finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto
finanziario, di riproporre entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art. 243-bis
del decreti legislativo n. 267/2000, qualora
dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti un miglioramento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo
242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza
del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma
3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 |
Interventi per gli enti locali |
Articolo 1, comma 385 – Riordino agevolazioni
tributarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1248 NF |
Dall’Osso |
M5S |
16.12 |
Modifica il comma 385, il quale
prevede che entro il 31 gennaio 2014
debbano essere adottati provvedimenti
di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15
del TUIR, al fine di assicurare maggiori
entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il
2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. Si aggiunge, infine, la previsione che si debba
tenere conto- nell’adozione dei provvedimenti di razionalizzazione - dell’esigenza
di tutelale i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti. |
Entrate Fisco Finanze Maggiori
entrate e norme di riordino |
Articolo 1,
comma 391 – Aumento imposta di bollo su conto titoli
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2006 NF |
Causi |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 391 confermando l’aumento dell’imposta di bollo proporzionale sulle
comunicazioni periodiche alla clientela relativa a prodotti finanziari
dall’1,5 al 2 per mille a decorrere dal 2014 e, modificando la nota 3-ter
della tariffa, abolisce dal 2014 la soglia minima di imposta (fissata in misura pari a 34,20 euro). |
Entrate Fisco Finanze Maggiori
entrate e norme di riordino |
1.4031. |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Modifica il
comma 391, elevando,
a decorrere dall’anno 2014, da |
Entrate Fisco Finanze |
Articolo 1,
comma 421-bis-421-quinquies – Sospensione adempimenti e
versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 NF |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge i commi da 421-bis e 421-quinquies, che prorogano al 1°
dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell’isola di Lampedusa degli
adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord Africa. I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la
prima scadenza utile successiva al 2 dicembre Le comunicazioni di irregolarità già inviate ai contribuenti sono
inefficaci. Si osserva
che ai commi 421-ter e 421-quinquies le parole “comma |
Entrate Fisco Finanze |
Articolo 1,
commi da
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 5031 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Modifica i
commi da § si precisa che ai fini della definizione agevolata
non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli
di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di
remunerazione degli agenti della riscossione; § sono escluse dalla definizione le somme dovute per
sentenze di condanna della Corte dei Conti; rispetto alla formulazione originaria della norma, sembrano
rientrarvi invece le somme relative a dazi
e tributi costituenti risorse proprie UE; § in luogo di un versamento rateale del quantum dovuto
(il 50 per cento entro il 30 giugno 2014 ed il restante importo entro il 16
settembre 2014), si dispone il pagamento
in un’unica soluzione dell’intero importo entro il 28 febbraio 2014; . § si obbliga l’agente della riscossione, per
consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali
i crediti corrispondenti alle quote discaricate a seguito della definizione
agevolata, a trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno § al fine di consentire il versamento delle somme
dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni
relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il
corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (comma 428-bis); § si precisa che la definizione agevolata trova
applicazione anche per i cd. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle
agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 428-ter). |
Entrate, Fisco Finanze |
Articolo 1, commi 432-bis - Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1708 |
Castricone |
PD |
16.12 pom. |
Aggiunge il comma 432-bis il quale sostituisce il comma 2 dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 385/1993.
Il nuovo comma |
Disposizioni in materia finanziaria |
Articolo 1,
comma 432-ter – Banche di credito cooperativo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 4012 Id. |
Relatore
|
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 432-ter, disponendo che le banche di credito cooperativo
aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito. |
Entrate, Fisco Finanze |
Articolo 1, comma
433 e 433-bis – Incremento della riduzione
forfettaria della base imponibile ai fini IRPEF dei residenti a Campione
d’Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2928 NF Id. |
Vignali
|
SCpI
|
16.12 pom |
Sostituisce il comma 433, con
due nuovi comm. Il nuovo comma 433
modifica l’articolo 188-bis del TUIR, al fine di disporre un
incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di
cambio di cui all’art. 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle
persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d’Italia. Il comma
433-bis dispone che tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura
pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.
La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita
con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
Disposizioni in materia finanziaria |
Articolo 1,
comma 450 – TARI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4001 NF |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma |
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
Articolo 1,
comma 472-bis – TASI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4001 NF |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 472-bis, ai sensi del
quale in caso di locazione finanziaria,
|
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
Articolo 1,
comma 477-bis – TASI aliquota massima
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1. 5033 |
Governo |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 477-bis, ai sensi del
quale per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI
non può superare l’1 per mille. |
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
Articolo 1,
commi 478-bis – IMU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4001 NF |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge il
comma 478-bis. In
particolare, si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il
versamento della quota (40 per cento) dell’eventuale differenza tra l'IMU
deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013
e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della
detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati
dall’abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo. Si osserva che la disposizione posticipa un termine
disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente
all’esame del Senato per la conversione in legge. Proroga alla
stessa data del 24 gennaio 2014 il
termine per il versamento della
maggiorazione standard TARES
(di euro pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato
eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. |
Riordino della tassazione immobiliare
comunale |
Articolo 1,
commi 482-483, 486-487 e 489 – IUC
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.479 Id. |
Saltamartini
|
NCD
|
15.12 |
Modifica il
comma 482 precisando che la dichiarazione relativa alla IUC va presentata
dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di
inizio del possesso o della detenzione delle aree o locali assoggettabili al
tributo . Conseguentemente Modifica il
comma 483 al fine di fissare, anche
nel caso in cui si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo, che il termine per la
dichiarazione è stabilito al 30 giugno
dell'anno successivo a quello in
cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta |
Riordino della tassazione immobiliare comunale |
1.4001 NF subem. 0.1.4001.8 |
Relatore
|
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 486, incidendo sulle modalità di versamento della TASI e della TARI. In luogo di
determinare ex lege i termini e le
rate per il versamento dell’imposta (con la possibilità per i comuni di
variare la scadenza e le rate di versamento) si affida direttamente ai comuni la determinazione del numero e delle
scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma, almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TARI e alla TASI. Si specifica
infine che un decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze
stabilirà le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del MEF. Il subem. 0.1.4001.15 NF Borghesi ha
introdotto l’intesa con Il versamento
della TASI e della TARI va effettuato tramite bollettino di conto corrente
postale e tramite servizi elettronici di pagamenti interbancari, anche postali (subem. 0.1.4001.8
Bruno Bosso). |
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
1.4001 NF |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 487, sopprimendo l’ultimo periodo, che dettava disposizioni specifiche per il
pagamento della TARI nei comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI. |
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
1.4001 NF Subem. 0.1.4001.4
|
Relatore
|
|
17.12 ant. |
Sostituisce
il comma 489, attribuendo ai Comuni
la facoltà di affidare la riscossione della TARI e della tariffa
puntuale di misurazione dei rifiuti ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 il servizio di
gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno,
risulta in essere il servizio di
accertamento e riscossione dell’IMU. Con il subem. 0.1.4001.4 è stato precisato che
i comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della
TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo |
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
Articolo 1, comma 505; da
505-bis a 505-quinquies – Esenzioni IMU fabbricati
rurali ad uso strumentale nonché in materia di gettito IMU regioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4009 |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Modifica il comma 505, abbassando da Aggiunge i
commi da 505-bis a 505-quinquies, i quali: § esentano da IMU, a decorrere dall'anno 2014, sui fabbricati rurali ad uso strumentale
(comma 505-bis); § quantificano l’onere derivante dall’esenzione IMU
per i fabbricati rurali e dall’abbassamento del moltiplicatore per i terreni
agricoli in 116,5 milioni di euro
annui dal 2014; alla relativa copertura si provvede, per 100 milioni di euro annui, riducendo
i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura (ovvero ad accisa agevolata,
ai sensi del successivo comma 505-quater)
e, quanto a 16,5 milioni di euro
annui mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (comma 505-ter); § innalza dal 5 al 15 per cento la misura della
riduzione (disposta dalla legge di stabilità 2013), decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi
dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura (comma 505-quater); Si osserva che l’articolo 1, comma 184 del presente
disegno di legge dispone l’incremento, con decreto del Ministro delle
politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 della misura dei consumi
medi standardizzati di gasolio da
ammettere all’impiego agevolato in agricoltura nei limiti di spesa pari a
4 milioni per il § dispone le modalità di ristoro ai comuni del minor
gettito derivante da dette agevolazioni. In particolare, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della regione Sardegna si attribuisce un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, stabilendo
altresì le procedure dei riparto (che avverrà in proporzione alle stime di
gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle
finanze del MEF); per i comuni delle
regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione di detto minor
gettito avverrà attraverso un minor
accantonamento, per l'importo di
5,8 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali (comma 505-quinquies). |
Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
Articolo 1,
commi 517, 519, 521– Erronei versamenti IMU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Modifica i
commi 517, 519 e 521, nella parte in cui recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l’erario nel caso di erronei versamenti dell’IMU. In
estrema sintesi, si prevede che le regolazioni
tra i livelli di governo, per ciascuna ipotesi di erroneo versamento,
avvengano in modo differenziato
secondo l’ente interessato, in luogo dell’unica regolazione in sede di
fondo di solidarietà comunale. In particolare dette regolazioni, per i comuni
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna,
avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali |
Patto di stabilità interno Riordino della tassazione
immobiliare comunale |
Articolo 1,
comma 521-bis – Versamenti IMU
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1152 Id. |
Corsaro
|
FdI PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 521-bis il quale dispone che non sono
applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale
propria dovuta per il 2013, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011,
qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014. |
Riordino della tassazione immobiliare comunale |
Articolo 1,
commi 522, 522-bis-522-ter – Fondo di solidarietà
comunale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.1918 NF |
De Micheli |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 522, relativo alla disciplina
del Fondo di solidarietà comunale
(di cui all’art. 1, co. In particolare, l’emendamento modifica
le modalità e i tempi per l’adozione
del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze con il quale viene ripartito lo spazio finanziario disponibile per ciascun
comune, prevedendo che esso sia adottato entro
il 28 febbraio 2014 anziché il 31
gennaio 2014 e previo accordo,
anziché con semplice parere, della Conferenza
Stato-città e autonomie locali. Viene inoltre introdotta la previsione
che lo spazio finanziario
eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito
della TASI relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto
le detrazioni nel 2013, entro il 28
febbraio 2014 . |
Riordino della tassazione immobiliare comunale |
1.1896 |
De Micheli |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 522 introducendo alcune
specifiche destinazioni
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, ed in particolare: -
una quota non inferiore a 30 milioni, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni ai per
l’esercizio delle funzioni in forma associata; - una quota una quota non
inferiore a 30 milioni (anche essa presumibilmente per il medesimo triennio,
ma tale circostanza non è dettata chiaramente nel testo) ai comuni istituiti
a seguito di fusione |
|
1.2385 NF |
Garavini |
PD |
17.12 pom. |
Modifica il comma 522 nella parte in cui si prevedono risorse
aggiuntive per l’anno 2014 (500 milioni di euro) per il Fondo di solidarietà
comunale, finalizzate a finanziare la previsione da parte dei comuni di
detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale. La modifica è
volta a precisare che le risorse in questione possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all’AIRE. |
|
1.5013 NF |
Governo |
|
17.12 pom. |
Sostituisce il comma 522
e aggiunge i commi 522-bis e 522-ter, intervenendo
sulla disciplina del Fondo di
solidarietà comunale. L’intervento
è, in sostanza, diretto ad introdurre una diversa articolazione della
disciplina del Fondo rispetto a quella contenuta sia nel testo vigente
dell’articolo 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, sia nella
formulazione del comma 380 come modificato dallo comma 522 nel testo
approvato dal Senato. In particolare,
il comma 522 modifica il
richiamato comma 380 sopprimendo i riferimenti alla disciplina del Fondo relativa all’anno 2014, che risulta ora contenuta al
successivo comma 522-bis, il quale
a tal fine inserisce un nuovo comma
380-ter nell’articolo 1 della
legge n. 228/2012. Viene comunque confermata l’entità dello stanziamento del
Fondo di solidarietà per gli anni 2014 e successivi indicata nella lettera b) del comma 380 come riformulato dal
disegno di legge in esame (A.C. 1865). Il comma 522-bis riporta inoltre quanto già contenuto alla lettera c) del comma 380 nel testo modificato
dal disegno di legge in esame (A.C. 1865) relativamente alla attribuzione –
con D.P.C.M. - del 10% del fondo di solidarietà comunale sulla base dei
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale, da effettuarsi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale 10% percento, si
specifica, opera con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario
(tale previsione è introdotta in nuovo
comma 380–quater all’articolo 1 della legge n. 228/2012). Infine, il comma 522-ter riporta quanto già contenuto nella lettera b) del comma 380 nel testo modificato
dal disegno di legge in esame, attribuendo per l'anno 2014 ai comuni un contributo di 500 milioni finalizzati
a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, nonché dei
familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita |
Articolo 1,
commi 522-quater, 522-quinquies e 522-sexies – Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4002 NF |
Relatore |
|
17.12 ant. |
Aggiunge i
commi da 522-quater a 522-sexies. In,
particolare il comma 522-quater consente la definizione dei procedimenti giudiziari
pendenti, alla data del 30 settembre La domanda di
definizione deve essere presentata all’Ente gestore e all’Agenzia del demanio
entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i 60 giorni successivi
con il versamento dell’intero importo ovvero, in caso di versamento
rateizzato, dell’ultima rata. La definizione del contenzioso sospende i
procedimenti in corso nell’ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero
di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima (comma 522-quinquies). Il procedimento
di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da
effettuare entro il 15 maggio 2014. Aggiunge il
comma 522-sexies il quale prevede
che il Magistrato delle Acque di
Venezia determina, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, entro 30 giorni
dall’approvazione della legge di stabilità, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime
nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di
altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al |
Fisco e altre entrate |
Articolo 1, comma 522-septies – Limiti all’indebitamento per gli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4025 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il
comma 522-septies il quale interviene sui limiti all’indebitamento
degli enti locali, di cui all’art. 204, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), rendendoli meno stringenti a
decorrere dall’anno 2014. In
particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 204 amplia i limiti attualmente fissati
dal TUEL, portando dal 6 all’8 per
cento a decorrere dal 2014 il
valore del rapporto tra l’importo
annuale degli interessi, come risultante dall’accensione di mutui e da
qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente
possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito, e spese correnti dell’ente, che
costituisce il limite per l’assunzione di nuovi mutui e di altre forme di
finanziamento da parte dell’ente locale. Inoltre,
la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle
modalità di calcolo dei limiti all’indebitamento per le comunità montane e
per gli enti locali di nuova istituzione. |
Interventi per gli enti locali |
Articolo 1,
comma 522-octies – Riscossione dei crediti
relativi ai tributi locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4025. |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 522-octies, che esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal
novero dei tributi per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non
si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. |
Entrate Fisco Finanze |
Articolo 1,
comma 522-novies – Imposte di registro,
ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4025 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Aggiunge il comma 522-novies, che prevede che agli atti
aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura,
effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge,
regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa
politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si
applicano, se dovute, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La
disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e
alle scritture private autenticate a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. Conseguentemente Alla
tabella A, Ministero dell’economia
e finanze: 2014. -100; 2015: -100; 2016: -100. |
Entrate Fisco Finanze |
Articolo 1,
comma 523 – Tabella A
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 |
Alla Tabella A, voce Ministero
dell'economia e delle finanze: 2015: - 500; 2016: - 1.600 |
|
Articolo 1,
comma 524 – Tabella C
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.4031 |
Relatore |
|
17.12 nott. |
Alla Tabella C, missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e
paesaggistici”, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
Spettacolo: 2014: - 1.000 Missione: “L’Italia in Europa e nel mondo” , programma: “Cooperazione
allo sviluppo” voce Ministero degli affari esteri Legge n. 49/1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: 2014: + 10.000 Missione “Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia”, programma “Trasferimenti assistenziali a enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e
programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi”,
voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge
n. 296/2006:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza: 2014: + 2.000 Missione “Tutela e
valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici”, programma:
“Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo” Legge n.163/1985: nuove disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo: 2014: - 1.000. |
|
Articolo
1, comma 524-bis – Finanziamento
per l’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.348 NF |
X Comm. |
|
17.12 |
Aggiunge il comma 524-bis, il quale riduce il Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica (FISPE) di 1
milione di euro per l'anno 2014
e di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Conseguentemente Alla Tabella C, Missione “ Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo”, Programma “Sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese e promozione del Made in Italy” - Ministero dello sviluppo economico Legge n.
549/1995, art. 1, comma 43 – Contributi ad enti,
istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi apportare le seguenti variazioni: 2014: +1.000 2015:+ 3.000 2016: +3.000 |
|
Articolo 1,
comma 530-bis – Immobili nella
disponibilità dell’Agenzia del demanio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.2769 |
Leone |
NCD |
15.12 |
Aggiunge il comma 530-bis il quale, modificando l'articolo 33, comma 8-quater, nono
periodo, del D.L. n. 98/2011 precisa che gli immobili non più utilizzati dal
Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di
valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari
rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può
avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società
Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta
con la citata società. Alla società Difesa Servizi S.p.A si applicano
comunque le disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società
pubbliche di cui all'articolo 4 del D.L. n.95 del 2012, limitatamente ai
commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi del consiglio di
amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale,
responsabilità dei dirigenti in caso di inosservanza delle suddette norme,
divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti
di servizio). |
Settore pubblico: misure
di razionalizzazione della spesa |
Articolo 1,
comma 530-ter – Servizi di
pulizia nelle scuole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Settore |
1.5034 |
Governo |
|
17.12 |
Aggiunge il
comma 530-ter dispone la
prosecuzione, sino al |
Lavoro |