Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disegno di legge di stabilità 2014 A.C. 1865-A Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio
Riferimenti:
AC N. 1865-A/XVII   AC N. 1865/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 95    Progressivo: 1
Data: 19/12/2013
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2014
A.C. 1865-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

 

 

n. 95/1

19 dicembre 2013

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione, una breve sintesi dell'oggetto della modifica e il relativo settore.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0006a.doc



Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1120)
e i testi approvati
dall'Assemblea del Senato (A.C. 1865) e dalla
V Commissione bilancio della Camera
(A.C. 1865-A)


 

Oggetto

A.S. 1120

A.C. 1865
art. 1, co.

A.C. 1865-A
art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

Finanziamento gestioni previdenziali

2

2-4

2-4

Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP

 

 

4-bis

Fondo per lo sviluppo e la coesione

3, co. 1

5

5

Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio

 

 

5-bis

Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020

 

 

5-ter – 5-sexies

Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all’area SIN di Brindisi

 

 

5-septies

Fondi per programma “Aree interne del Paese”

3, co. 2-5

6-9

6-8, 8-bis e 9

Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei

 

 

9-bis -
 9-quinques

Benefici a favore dei call center per la stabilizzazione di lavoratori a progetto

 

 

 9-sexies

Borse di studio a giovani per all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine

 

10

10

Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato

 

 

10-bis

Contratti di sviluppo industriale

3, co. 6

11

11

Fondo per la crescita sostenibile

3, co. 7

12

12

Fondo rotativo per l’internazionalizzazione delle imprese

3, co. 8

13

13

Contributo in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

 

 

13-bis

Fondo credito all’esportazione

 

14

14

Fondo settore aeronautico

3, co. 9

15

15

Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli

3, co. 10

16

16

Dichiarazioni IVA per controlli relativi alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari

 

17

soppresso

Alienazione o locazione di terreni demaniali agricoli

 

 

17-bis

Acquisto servizi on line

 

 

17-ter

Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli

3, co. 11 e 12

 18 e 19

18 e 19

Determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi

 

20

20

Programma aeronavale d’emergenza

3, co. 13

21

21

Destinazione risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale

 

22-24

22-24

Programma TETRA per forze di polizia

3, co. 14

25

25

Finanziamento Cassa depositi e prestiti a grandi imprese

3, co. 15

26

26

Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici

 

 

26-bis

Estensione delle attività della Cassa Depositi e prestiti per l’acquisto di titoli emessi nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione

 

27-30

27-30

Garanzie per l’accesso al credito di famiglie e imprese

 

31

31

Monitoraggi dei comuni in materia di registro di anagrafe condominiale

 

 

31-bis

Pagamento canoni di locazione escludendo l’uso del contante

 

 

31-ter

Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose

 

 

31-quater

Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche

 

 

31-quinquies

Fondo sviluppo e coesione

 

32

32

Patrimonializzazione dei Confidi

 

 

33, 33-bis

Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

 

 

33-ter -33-sexies

Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale

 

 

33-septies
33-octies

Garanzia dello Stato su debiti delle PA

 

34

34

Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati

 

35-39

35.39

Manutenzione rete stradale ANAS

4, co. 1

40

40

Autostrada Salerno Reggio Calabria

4, co. 2

41

41

Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie

 

42

42

Finanziamento per il sistema MOSE

4, co. 3

43

43

Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale

 

 

43-bis

Contratte di servizio con RFI (Rete ferroviaria italiana)

4, co. 4

44

44

Tratta ferroviaria Cancello Grasso Telesino e variante linea Roma -Napoli

4, co. 5

45

45

Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S.Vittore

 

46

soppresso

Collegamento "Termoli-San Vittore

 

 

46-bis

Linea ferroviaria Milano Venezia, tratte Brescia-Verona-Padova

4, co. 6

47

47

Acquisto unità navali e altri interventi nell’area dello Stretto di Messina

 

 

47-bis e 47-ter

Revoca risorse infrastrutture strategiche

 

48

48

Asse ferroviario Bologna-Lecce

4, co. 7

 49

 49

Studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina

 

 

49-bis e 49-ter

Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale

4, co. 8

50

50

Definizione costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale

 

 

50-bis e 50-ter

Esenzione dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete

 

 

50-quater

Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M

 

 

50-quinquies

Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova, Milano e Venezia

 

51

51

Disposizioni finanziarie in materia di autotrasporto

4, co. 9

52

52

Piattaforma logistica nazionale

 

 

52-bis

Aeroporto di Trapani-Birgi

 

53

53

Albo nazionale autotrasportatori

 

54-56

54-56

Autotrasporto merci su strada

 

 

56-bis

Tratta autostradale Quarto d’Altino

 

57

57

Banda larga

4, co. 10

58

58

Pagamento servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato

 

 

58-bis

Pagamento debiti relativo a opere pubbliche ex Agensud

4, co. 11

59

59

Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche

 

 

59-bis

Interventi per Expo 2015

 

60

60

Personale delle Forze di polizia

 

 

60-bis – 60-quater

Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali e interventi per il recupero dei luoghi della memoria

 

61-62

61-62

Capitanerie di porto

 

63

63

Destinazione introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto

 

 

63-bis

Guardia di Finanza

 

64

64

Fiera di Verona

 

65

65

Difesa del suolo

5, co. 1

66

66

Fondo depurazione reflui urbani

5, co. 2

67

67

Fondo per bonifica discariche abusive

5, co. 3

68

68

Lavorazione industriale degli agrumi

 

 

68 bis

Acquisto isola di Budelli

 

69

69

Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine

 

 

69-bis e 69-ter

Eventi alluvionali Sardegna

 

70

70

Spesa sanitaria Sardegna

 

 

70-bis

Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009

 

 

70-ter e 70-quater

Eventi alluvionali Sardegna

 

71-73

71-73

Settore energetico

 

74-75

74-75

Incremento detrazioni per lavoro dipendente

6, co. 1

76

76

Riduzione oneri contributivi assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali

6, co. 2

77

77

Indennità INAIL danno biologico

 

78-79

78-79

Erogazione a favore dei familiari superstiti dei benefici a carico del Fondo sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

 

79-bis

Defiscalizzazione a fini IRAP per assunzioni a tempo indeterminato

6, co. 3

80

80

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro

 

81-82

81-82

Benefici per trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

6, co. 4

83

83

Modifica aliquote contributive

 

84

84

ACE

6, co. 5-6

85-86

85-86

Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie

6, co. 7

87

87

Rivalutazione dei beni di impresa

6, co. 8-15

88-95

88-95

Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia

 

 

95-bis

Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale

 

 

95-ter

Affrancamento maggiori valori contabili

6, co. 16-18

96-98

96-98

Autorità energia elettrica e gas

 

99

99

Proroga termini decadenza impianti energetici

 

100

100

Impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili

 

 

100-bis

Rivalutazione beni d’impresa

 

101-102

101-102

Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti

6, co. 19-22

103-106

103-106

Imposte sui redditi

 

107-108

107-108

Imposte di trascrizione e di registro

 

109-111

109-111

IRAP

 

112-116

112-116

Ridefinizione regime IVA agevolato

6, co. 23

117

117

Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande

 

 

117-bis

Recupero imposte

6, co. 24

118

118

Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri

 

 

118-bis

Cabina di regia per le crisi di impresa

6, co. 25
Stralciato

 

 

Intermediari finanziari

 

119

119

Raccolta di pubblicità on-line

 

 

119-bis e 119-ter

Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE

 

 

119-quater

Partecipazione lavoratori al capitale d’impresa

 

120

120

Risorse per uffici giudiziari

 

121

121

Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013

 

 

121-bis

Ammortizzatori sociali

7, co. 1

122

122

Ammortizzatori sociali in deroga

 

123

123

Fondi di solidarietà

 

 

123-bis

Contratti di solidarietà

 

 

123-ter

Incentivi per favorire l’occupazione

 

 

123-quater

Sospensione contributi previdenziali e Premi assicurativi

 

124

124

Competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

 

 

124-bis

Lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2

 

125

125

Esodati

7, co. 2

126

126

Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS

 

 

126-bis

Risorse per la salvaguardia degli interventi per gli esodati

 

127

127

Esodati

 

 

127-bis -
127 sexies

Fondo per le non autosufficienze e SLA

7, co. 3

128-129

128-129

Fondo per i nuovi nati

 

 

129-bis

Fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati

7, co. 4

130

130

Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale

 

 

130-bis

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

 

 

130-ter

5 per mille

7, co. 5

131

131

Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale

 

 

131-bis

Lavoratori socialmente utili LSU

7, co. 6

132

132 e 132-bis -
132-octies

Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione

 

 

132-novies

Carta acquisti

7, co. 7

133

133

Finanziamento del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

7, co. 8

134

134

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

 

 

134-bis

Misure in favore dei giovani e dei disoccupati

 

135

135

Istituto di genetica molecolare

 

136

136

Autorizzazione di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di Genova

 

 

136-bis

Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero

7, co. 9

137

137

Rivalutazione indennità emotrasfusi

7, co. 10

138

138

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

7, co. 11

139

139

Aziende farmaceutiche

 

140-141

140-141

Calcolo del ripiano dello sforamento dei tetti di spesa farmaceutica a carico delle società controllate

 

 

140-bis

Norme in favore dei farmaci “orfani”

 

 

141-bis

Screening neonatale

 

142

142

Riduzione 2 milioni FISPE

 

143

143

Anagrafe nazionale degli assistiti

 

144-145

144-145

Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa

 

 

145-bis -
145-quater

Operatori settore alimentari e abrogazione legge n. 155 del 2003

 

146-150

146-150

Cofinanziamento nazionale di programmi dell’Unione europea

8, co. 1-8

151-158

151-158

Contratto di partenariato 2014/2020

 

 

156-bis

Cooperazione allo sviluppo

8, co. 9

159

159

Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE

8, co. 10

160

160

Incremento FISPE 285 MLN

 

161

161

Missioni internazionali di pace

9, co. 1

162

162

Azioni di pace

 

 

162-bis

Ricostruzione privata nei comuni del sisma Abruzzo

9, co. 2

163

163

Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

 

 

163-bis

Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino)

9, co. 3

164

164

Fondo ordinario università

9, co. 4

165

165

Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti

 

 

165-bis

Risorse per le borse di studio universitarie

 

 

165-ter

Scuole non statali

9, co. 5

166

166

Fondo straordinario per il sostegno all’editoria

9, co. 6

167

167

Emittenza radiotelevisiva locale

 

 

167-bis

Flotta aerea antincendio Corpo forestale dello Stato

9, co. 7

168

168

Impiego forze armate per vigilanze sul territorio

9, co. 8

169

169 e 169-bis

Fondo per l’efficienza dello strumento militare

9, co. 9

170

170

Assunzione di procuratori presso l’Avvocatura dello Stato

 

171

171

Personale del Garante per la protezione dei dati personali

 

 

171-bis e 171-ter

Fondo esigenze di funzionamento Arma dei Carabinieri

9, co. 10

172

172

Contributi associazioni combattentistiche

 

173

173

Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione

 

 

173-bis

Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE

9, co. 11

174

174

Vertice su occupazione giovanile e dell’Azia - Europe Summit

 

175

175

Fondazione istituto mediterraneo di ematologia

9, co. 12

176

176

Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti

 

177

177

Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti

 

 

177-bis

Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate

9, co. 13

178

178

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

 

 

178-bis e 178-ter

Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP

 

 

178-quater
178-octies

Finanziamento per la realizzazione della riforma del catasto

9, co. 14

179

179

Restituzione contributo di perequazione (sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2013)

9, co 15

180

180

Assunzione magistrati

9, co. 16

181

181

Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello

 

 

181-bis

Proroga della durata del mandato dei giudici di pace, onorari e vice-procuratori

9, co. 17

182

182

Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse

 

183

183

Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo

9, co. 18

184

184

Fondo bieticolo saccarifero

9, co. 19

185

185

Italiani nel mondo

 

186

186

Agea

 

187-188

187-188

Emergenza batterio Xylella fastidiosa

 

189

189

Pagamenti Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

 

190

190

Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica

 

 

190-bis, 190-ter e 190-quater

Fondo finanziamento esigenze indifferibili

9. co. 20 + elenco 1

191

191

Fondo diffusione pratica sportiva

9, co. 21

192

192

Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi

 

 

192-bis e 192-ter

Convenzione con Centro di produzione SpA (Radio radicale)

9, co. 22

193

193

Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014

 

 

193-bis

Celebrazioni I guerra mondiale

 

194-195

194-195

Portale “Normattiva”

9, co. 23-26

196-199

196-198, 198-bis e 199

Deroghe per rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all’estero delle misure di contenimento della spesa della PA per acquisto di mobili, arredi e autovetture

9, co. 27

200

200

Trattamento economico dei membri del Governo

 

 

200-bis

Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

 

 

200-ter

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

 

201

201

Emergenza infrastrutturale isola di Lampedusa e completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno

 

202

202

Finanziamento centro nazionale adroterapia oncologica

 

203

203

Economie di spesa per Garante concorrenza e Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

 

204

204

Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica

 

 

204-bis

Personale in posizione di comando presso Commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi

 

 

204-ter

Agevolazioni fiscali per le imprese

 

 

204-quater

Commissariamento province

 

205

205

Fondazioni lirico sinfoniche

 

206-207

206-207

Risorse per l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona

 

 

207-bis

Locazioni passive immobili all’estero del Ministero degli esteri

 

208

208

Fusione di SICOT e CONSIP

 

209

209

Trasferimento a Fintecna dell’Ente autonomo gestione cinema

 

210

210

Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A

 

 

210-bis e 210-ter

Tracciabilità delle vendita dalla stampa quotidiana e periodica

 

211

211

Soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e trasferimento somme in favore del credito d’imposta per operatori dell’editoria

 

212

212

Proroga sospensione agevolazioni tariffarie postali

 

213

213

Stampa periodica diffusa all’estero

 

214

214

Contenimento della spesa di personale della Banca d’Italia

 

215

215

Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia

 

216

216

Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia

 

 

216-bis e 216-ter

Estensione dell’attività della Consip

 

217

217

Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

 

 

217-bis

Assunzioni personale magistratura

 

218

218

Minoranze linguistiche slovene

 

219

219

Fondo per interventi di messa in sicurezza del territorio

 

220-221

220-221

Proroga contratti lavoro a tempo determinato terremoto L’Aquila

 

222-223

222-223

Smaltimento rifiuti L’Aquila

 

224

224

Sisma ottobre 2012 Calabria e Basilicata

 

225

225

Riduzione del Fondo integrativo per i comuni montani e finanziamento Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

 

 

225-bis

Sisma 2002 Molise

 

226

226

Rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province colpiti dal sisma del maggio 2012

 

227

227

Riduzione obiettivi patto di stabilità enti locali colpiti dal sisma 2012

 

228

228

Differimento pagamento rate mutui concessi da Cassa DDPP

 

229

229

Assistenza alla popolazione

 

230

230

Concessione contributi per immobili

 

231

231

Pagamento interessi per i mutui di immobili delle zone colpite dal sisma 2012

 

232

232

Concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie

 

233

233

Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

 

 

233-bis
233-quinquies

Disciplina sui finanziamenti per le zone colpite dal sisma 2012

 

234-235

234-235

Assunzioni da parte dei Commissari addetti al sisma 2012

 

236

236

Disposizioni in favore delle Università colpite dal sisma 2012

 

237

237

Finanziamenti ricostruzione centri urbani sisma 2012

 

238-242

238-242

Assegnazione risorse al Centro poliedrico per le donne de L’Aquila (Violenza di genere)

 

243

243

Riduzione contributi partiti e trasferimento risorse al FISPE

 

244

244

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

 

245

245

Finanziamento policlinici universitari e strutture ospedaliere

 

246-247

246-247

Rifinanziamento Fondo “Mille opere”

 

248

248

Finanziamento FISPE

 

249

249

Incremento Fondo compensazione effetti finanziari

 

250

250

Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali

10, co. 1-3

251-253

251-253 e 252-bis

Pubblicazioni di elevato valore culturale

10, co. 4
 Stralciato

 

 

Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo

 

 

. 253-bis

Ottimizzazione spazi ad uso pubblico

10, co. 5

254

254

Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche

 

 

254-bis e 254-ter

Manutenzione immobili forze di polizia, VV.FF. e GdF

 

255

255

Programma straordinario di cessione di immobili pubblici

10, co. 6

256

256

Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune

 

 

256-bis

Dismissione dei beni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

10, co. 7

257

257

Organizzazione periferica uffici regionali scolastici

 

258

258

Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei

 

 

258-bis

Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale

10, co. 8

259

259

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

10, co. 9-10 Stralciato

 

 

Utilizzo immobili uffici giudiziari

 

260

260

Election day

10, co. 11-14

261-264

261-264

Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate

10, co. 15

265

265

Forze di polizia

 

 

265-bis

Garante del contribuente

10, co. 16-17

266-267

266-267

Centri di assistenza fiscale

10, co. 18

268

268

Soppressione fondo esenzione IRAP lavoratori autonomi

10, co. 19

269

269

Soppressione fondo pagamento canoni di locazione

10, co. 20

270

270

Riduzione risorse Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione

 

271

271

Proroga commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali

 

 

271-bis
271-quater

Minori risorse per incremento produttività del lavoro

 

272

272

Riduzione Fispe

 

274

274

Misure finanziarie compensative tra le Autorithies

10, co. 21-22

273-275

273-275

Risparmi di spesa per consumi intermedi di enti previdenziali

10, co. 23

276

276

Contenimento del fabbisogno delle università

10, co. 24

277

277

Ristrutturazione società controllate MIBACT

10, co. 25-26

278

278

Deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione

10, co. 27

279

279

Interpretazione autentica sul diritto di rivalsa da parte dello Stato

10, co. 28

280

280

Subentro nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile

10, co. 29

281

281

Fabbisogni standard

10, co. 30

282

282

Finanziamento formazione specifica in medicina generale

 

 

282-bis

Scuole di specializzazione sanitaria

10, co. 31

soppresso

 

Cure palliative

 

283

283

Prontuario continuità assistenziale ospedale-territorio

 

284

284

Spending review: accantonamenti su programmi di spesa del bilancio dello Stato. Riduzione della spesa degli enti territoriali. Clausola di salvaguardia su regimi di agevolazione fiscale

10, co. 32-35

285-288

285-288

Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale

 

 

288-bis -
288-sexies

Attività di spending review

 

 

288-septies
e 288-octies

Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese

10, co. 36

289

289

Riduzione spesa per consumi intermedi

10, co. 37

290

290

Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

 

 

290-bis

IVASS

10, co. 38-40 Stralciato

 

 

Cessazione delle gestioni commissariali straordinarie delle province

10, co. 41

291

291

Stazioni sperimentali pelli e concie

 

292

292

Modifiche al Codice antimafia

 

293

293

Veicoli sequestrati

 

294-300

294-300

Proventi parcheggi a pagamento

 

 

300-bis

Indennità di vacanza contrattuale

11, co. 1-4

301-304

301-304

Trattamento accessorio del personale

11, co. 5

305

305

Compensi professionali liquidate a seguito di sentenze favorevoli per la PA

11, co. 6
Stralciato co. 7

306

306

Soppressione assegni ad personam riassorbibili

 

 

306-bis e 306-ter

Facoltà assunzionali delle PA (turn-over)

11, co. 8-11

307-310

307-310 e 309 bis

Mobilità dei professori universitari e ricercatori

 

 

307-bis

Dirigenti Agenzie fiscali

 

 

308-bis

Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

309-ter

Fondi per il personale dei Vigili del fuoco

 

 

309-quater

Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

310-bis e 310-ter

Trattamento economico personale PA

11, co. 12-16

311-315

311-315

Interpretazione autentica dei compensi per prestazioni di servizio reso nel giorno di riposo settimanale

11, co. 17

316

316

Risparmi da parte degli enti di previdenza

11, co. 18

317

317

Dipendenti Buonitalia

 

 

317-bis

Indennità di servizio all’estero e spese di viaggio per congedo in Italia

11, co. 19-20

318-319

318-319

Finanziamento del SSN

11, co. 21

320

320

Assunzioni di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse

 

321

321

Razionalizzazione della spesa previdenziale

12

 

 

Deindicizzazione della rivalutazione automatica delle pensioni

12, co. 1

322

322

Modiche alla liquidazione del TFR

12, co. 2-3

323-324

323-324

Contributo di solidarietà “pensioni d’oro”

12, co. 4

325

325

Contributo di solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome

 

 

325-bis

Norma di interpretazione autentica sulla legittimità di deliberazioni in materia previdenziale

12, co. 5

326

326

Introduzione di un parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici

 

 

326-bis

Aziende commerciali in crisi

 

 

326-ter

Esodati –aliquota contributiva

 

 

326-quater

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

 

326-quinquies

Inclusione dei permessi ex legge 104 nel computo a fini pensionistici

 

327

327

Assegno vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico

 

 

327-bis e 327-ter

Patto di stabilità interno delle Regioni

13

328-337,
341

328-337,
341

Patto di stabilità interno delle Regioni: disciplina sanzionatoria

 

 

332-bis – 322-ter,
332-quater e
334-ter

Patto regionale verticale

 

 

334 bis

Manovrabilità dell’addizionale Irpef regionale

 

 

335-bis

Patto stabilità interno Friuli VG

 

338

338

Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia

 

 

338-bis

Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna

 

 

338-ter

Concorso obiettivi di finanza pubblica Valle d’Aosta + Province TN e BZ

 

339-340

339-340

Competenza legislativa province TN e BZ

 

342-345

342-345

Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome

 

346-352

346-352

Modifiche alla base di calcolo del limite all'indebitamento per le regioni

13, co. 18

352

352

Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni

 

 

352-bis

Funzioni fondamentali comuni

 

353

353

Tavolo per i passi carrai

 

 

353-bis

Patto di stabilità interno degli enti locali

14, co. 1-11

354-365

354-357,
357-bis,
358-362-bis,
363-365

Esclusione dal patto dei pagamenti per debiti in conto capitale

14, co. 12-15

366-369

366-369

Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali

15

370-381

 

370-381

Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale

 

 

375-bis

Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni

 

 

381-bis -
381-septies

Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate

 

 

381-octies

Revisione delle competenze attribuite alle Province autonome

16, co. 1

382

382

Iniziative delle Regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione

 

 

382-bis

Strumenti finanziari derivati degli enti territoriali

16, co. 2

383

383

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

 

 

383-bis

Compensazione crediti d’imposta

17, co. 1

384

384

Riordino agevolazioni tributarie

17, co. 2-3

385-386

385-386

Razionalizzazione della spesa per crediti d’imposta

17, co. 4-6

387-390

387-390

Aumento imposta di bollo su conto titoli

17, co. 7

391

391

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato

 

392

392

Abrogazione di agevolazioni fiscali

 

393

393

Servizi di pagamento

 

394-395

394-395

Rimborsi indebiti di imposta

18, co. 1-4

396-399

396-399

Proroga contributo di solidarietà sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro

18, co. 5

400

400

Imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse per via telematica

18, co. 6-12

401-407

401-407

Contributo unificato

18, co. 13-14

408-409

408-409

Contributo obbligatorio per la partecipazione all’esame di abilitazione forense

18, co. 15-20

410-415

410-415

Spese di giustizia

18, co. 21-22

416-417

416-417

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

18, co. 23-24

418-419

418-419

Proroga Attività Equitalia

 

420

420

Riscossione

 

421

421

Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa

 

 

421-bis -
421-quinquies

Disposizioni in materia di assistenza fiscale

 

422-423

422-423

Pagamento debiti iscritti a ruolo e Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo

 

424-428

424-428,
428-bis e 428-ter

Differimento incremento prodotti da fumo

 

429

429

Accisa sulla benzina

 

430

430

Fondo interbancario

 

431-432

431-432

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

 

 

432-bis

Banche di credito cooperativo

 

 

432-ter e
432-quater

IRPEF residenti Campione d’Italia

 

433-434

433-434 e 433 bis

Accisa ridotta

 

435-436

435-436

Concessioni Bingo

 

437-439

437-439

Riordino della tassazione immobiliare comunale (ex TRISE)

19

440-441

440-441

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI

20

442-469

442-469

Tributo sui servizi indivisibili – (TASI) e IMU

21

470-479

470 - 472-bis, 473-477-bis, 478-479

Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI

22

480-504

480-504

Disposizioni in materia di IMU

23

505-515

505, 505-bis -
505-quinquies,
506-515

Erronei versamenti relativi all’imposta municipale propria (IMU) e conseguenti relazioni contabili

 

516-521

516-521, 521-bis

Fondo di solidarietà comunale

24

522

522, 522-bis e
522-ter

Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi

 

 

522 quater,
 522-quinquies e 522-sexies

Limiti all’indebitamento per gli enti locali

 

 

522-septies

Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali

 

 

522-octies

Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni

 

 

522-novies

Tabelle A e B

25, co. 1

523

523

Tabella C

25, co 2

524

524

Finanziamento per l’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

 

 

524-bis

Tabella E

25, co. 3-4

525-526

525-526

Prospetto di copertura

25, co. 5

527

527

Aliquota contributiva lavoratori autonomi (copertura FISPE)

 

528

528

Collaboratori scolastici Ufficio scolastico provinciale di Palermo

 

529

529

Debiti pregressi del MUIR (copertura FISPE)

 

530

530

Immobili della difesa nella disponibilità dell’Agenzia del demanio

 

 

530-bis

Servizi di pulizia nelle scuole

 

 

530-ter

Entrata in vigore

26

531

531

 

 


Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865)
approvati dalla V Commissione bilancio della Camera

 


 

Articolo 1, comma 4-bis – Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5000 NF

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 4-bis, che precisa, mediante un intervento tecnico-contabile, che i trasferimenti pubblici in favore di INPS e INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso (ex articolo 35, comma 3, della L. 448/1998), negli esercizi pregressi al 2012 si intendono effettuati a titolo definitivo (al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'INPDAP) e conseguentemente eliminati dall’apposita contabilità (ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della L. 448/1998) in cui vengono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali beneficiarie dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Con tale intervento, sostanzialmente, si vuole neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex-INPDAP confluita nell’INPS (pari, secondo la relazione tecnica all’emendamento pari a circa 25,2 mld di euro, di cui circa 21,7 per debito verso Io Stato relativo alle somme di anticipazioni di bilancio ex articolo 35 della L. 448/1998) e alimentata dalle anticipazioni effettuate verso l’INPDAP fino al 2011, assicurando, dal 1° gennaio 2012, il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, e istituendo, contestualmente, la GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 88/1989 per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima) relativa alle gestioni ex-INPDAP (attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS).

Previdenza

 


Articolo 1, comma 5-bis – Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1888 NF

De Micheli

PD

16.12

Aggiunge il comma 5-bis il quale prevede che il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d’intesa con i ministri interessati, destina quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti SIN, e di altri interventi in materia di politiche ambientali

Politiche di coesione

 

Articolo 1, commi da 5-ter a 5-sexies – Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020

                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5001 NF

Subem.
0.1.5001.1 NF

Governo


Misuraca

 


NCD

17.12 ant.

Aggiunge i commi da 5-ter a 5-sexies recanti disposizioni sulle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinate al ciclo di programmazione 2014-2020.

In particolare, il comma 5-ter dispone che il CIPE, entro il 1o marzo 2014, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del precedente comma 5 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento).

Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti (subem. 0.15001.1 NF Misuraca), le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione.

I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione e per la conseguente assegnazione in via definitiva.

Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati.

Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

 Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 5 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

Ai sensi del comma 5-quater, una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo, anche nel settore agricolo (subem. 0.15001.1 NF Misuraca).

Il comma 5-quinquies interviene circa la riprogrammazione da parte del CIPE degli interventi da parte del CIPE, qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie, evidenziandone l'impatto sui singoli interventi.

Infine il comma 5-sexies dispone che le revoche delle assegnazioni, unitamente alla valutazione dei relativi impatti, siano indicati nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate che il Governo presenta alle Camere, in allegato al DEF, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 196/2009.

Politiche di coesione

 

Articolo 1, comma 5-septies – Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all’area SIN di Brindisi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Politiche di settore

1.4024

Relatore

 

17.12nott.

Aggiunge il comma 5-septies, che prevede l’assegnazione di 25 milioni di euro, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014 -2020, per l’attuazione dell’Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Alla predetta assegnazione si provvederà con una delibera CIPE che dovrà essere adottata su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a presenta al CIPE una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 


 

Articolo 1, comma 8-bisCriteri di individuazione progetti pilota aree interne

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1587

De Mita

Per l’Italia

12.12 pom.

Aggiunge il comma 8-bis il quale prevede che i criteri generali per l'individuazione delle aree interne interessate dai progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base nelle aree medesime (con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari) sono definiti con l'accordo di partenariato, cioè nell’ambito dello strumento che ciascuno Stato presenterà per l’approvazione da parte della Commissione europea, con cui sarà definita la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Politiche di coesione

 

Articolo 1, commi 9-bis-9-quinquies Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3440

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi da 9-bis a 9-quinquies. Il comma 9-bis autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità altamente qualificate, appartenenti all'Area terza destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione . Il personale assunto, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente è preposto a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. Criteri e modalità di attuazione sono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 9-ter e il comma 9-quinquies dispongono la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 9-bis. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020. Il comma 9-quinquies specifica che a decorrere dall'anno 2016, al relativo onere pari a 5.520.000 euro, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il comma 9-quater detta le modalità tecniche con le quali viene effettuata la copertura

Pubblico impiego

1.3440.7

Parrini

PD

17.12 ant.

Modifica il comma 9-bis precisando che le nuove assunzioni di personale avvengono nel rispetto delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 1, comma 9-sexies – Benefici a favore dei call center per la stabilizzazione di lavoratori a progetto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17/12 nott.

Aggiunge il comma 9-sexies, che concede un beneficio, in favore delle aziende operanti nel settore dei call center che abbiano attuato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dall'articolo 1, comma 1202, della L. 296/2006, entro il termine ivi indicato (ossia entro il 30 settembre 2008) e abbiano lavoratori ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il beneficio, concesso per il 2014, è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (tale norma definisce i criteri per la concessione degli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, prevedendo tra le condizioni di compatibilità con i Trattati che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili e che questi ultimi corrispondano ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a un massimo di 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati). Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste a comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (che rimette alla Commissione europea la verifica della compatibilità dell’aiuto con la normativa europea). L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. L’incentivo ha un importo massimo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative della norma.

Stabilizzazione di lavoratori
a progetto

 

Articolo 1, comma 10-bis – Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3340

XIII Comm.

 

16.12

Aggiunge il comma 10-bis il quale autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: – 1.500

2015: – 1.500;

2016: – 1.500.

Pubblico impiego

 


Articolo 1, comma 13-bis – Finanziamento in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.221

Mongiello

PD

12.12 pom.

Aggiunge il comma 13-bis che prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo. Il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno.

Conseguentemente, modifica il comma 161, a finalità di copertura finanziaria, riducendo di 2 milioni di euro (da 285 a 283 milioni) il rifinanziamento in favore del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), al fine di fornire copertura finanziaria al finanziamento disposto dal comma 13-bis.

Politiche per le imprese (agroalimentare)

 

Articolo 1, comma 14 – Fondo credito all’esportazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1656

Palese

FI

12.12 pom.

Modifica il comma 14, che rifinanzia per 200 milioni di euro il fondo (art .3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione, precisando l’ulteriore finalità di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Politiche per le imprese
(Internazio­nalizzazione)

 


Articolo 1, comma 15 – Fondo settore aeronautico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2111

Marcon

SEL

12.12 pom.

Modifica il comma 15 al fine di escludere il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore, che il comma 15 consente di usare per finanziare nuovi programmi.

Politiche per le imprese
(settore aeronautico)

 

Articolo 1, comma 17 – Abolizione dello spesometro per i produttori agricoli esonerati da dichiarazione IVA

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1458

Id.
1.1474
1.357
1.663
1.2980

Prodani


Oliverio
Russo
Franco Bordo
Franco Bordo

M5S


PD
FI
SEL
SEL

17.12 pom.

Sopprime il comma 17, ripristinando, dunque, l’obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all’amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”).

Agricoltura

 

Articolo 1, comma 17-bis – Locazione terreni demaniali agricoli a giovani imprenditori

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3388

XIII Comm.

 

12.12 pom.

Aggiunge il comma 17-bis. Il nuovo comma interviene sulla normativa riguardante l’alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell’ordine del 20 per cento, a favore della locazione di detti terreni da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Agricoltura

 

Articolo 1, comma 17-ter – Acquisto servizi on line da soggetti titolari di una partita IVA italiana

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1702 NF

Fanucci

PD

13.12 pom.

Aggiunge il comma 17-ter, il quale prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana (a tal fine, introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA).

Tale articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana.

La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

A seguito della segnalazione da parte del presentatore è stato precisato che l’emendamento si intende riformulato nel senso di sopprimere il riferimento alle operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto in esso precedentemente contenuto.

Con riferimento al comma 17-ter appare opportuno valutare la compatibilità delle disposizioni come riformulate con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi.

Misure fiscali per le imprese

 


Articolo 1, comma 20 – Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5002

Relatore

 

17.12 ant.

Sostituisce il comma 20, ripristinando, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. A copertura dell’onere derivante da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Politiche per le imprese - Imprese agricole

 

Articolo 1, commi 22-24 – Destinazione risorse per flotta navale a programmi di ricerca e sviluppo aeronautico, alle imprese marittime e a progetti innovativi in campo navale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2319 NF

id.
1.3305 NF

Scanu


IV Comm.

PD

12.12 pom.

Modifica il comma 23 prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di interesse della Difesa, di cui ai commi 21, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 22 primo periodo.

Sostegno finanziario alle imprese Difesa

 


Articolo 1, comma 25 – Programma Tetra per forze di polizia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5004

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 25 riducendo stanziamento ivi previsto per Te.T.Ra da 50 a 20 milioni di euro per il 2014.

La riduzione dello stanziamento è funzionale alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dai commi 60-bis e 60-ter, che riguardano assunzioni di Forze di polizia per le infrastrutture e l’implementazione dei servizi connessi all’Expo Milano 2015 (cfr. la scheda relativa a tali commi aggiuntivi).

Autorizzazioni di spesa

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Modifica il comma 25, portando da 50 a 60 milioni di euro l’entità del finanziamento per l’anno 2014 disposto dal medesimo comma a favore della rete nazionale standard Te.T.Ra.

Rimane invece invariato il finanziamento di 70 milioni di euro disposto dallo stesso comma 25 a favore di Te.T.Ra. per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

 

Articolo 1, comma 26-bis – Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4004

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 26-bis, stabilendo che il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l’indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse. Il termine per la presentazione è stabilito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione della delibera, salvo che per il triennio 2014-2016, per il quale il termine è fissato al 28 febbraio 2014. I medesimi istituti devono, altresì, presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

Con riferimento alla cadenza della delibera di assegnazione, si segnala che il periodo considerato è di 7 anni.

Beni Culturali Interventi di finanziamento

 

Articolo 1, comma 31 e commi 31-bis-31 quater – Garanzie per l’accesso al credito di famiglie e imprese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2032

Bonomo

PD

12.12 pom.

Modifica il comma 31, alla lettera c) introducendo il concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili per l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa.

Politiche per le imprese - Accesso al credito

1.1982 N.F.
id.
1.2386 N.F.

Causi

Zanetti

PD

SCpI

12.12 pom.

Modifica il comma 31, alla lettera c) eliminando la soppressione del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, che continua quindi ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendono operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

Introduce il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l’adozione del decreto del Ministero dell’economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa.

Politiche per le imprese - Accesso al credito

1.1964

Causi

PD

12.12 pom.

Aggiunge il comma 31-bis il quale, per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. A tal fine aggiunge un nuovo comma all’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale).

Aggiunge il comma 31-ter il quale prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (aggiunge un nuovo comma 1-bis all'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Politiche per le imprese - Accesso al credito

1.1978

Causi

PD

12.12 pom.

Aggiunge il comma 31-quater il quale prevede che l’introduzione di forme di intervento per le famiglie numerose avvenga senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (modifica il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102)

Politiche per le imprese - Accesso al credito

 

Articolo 1, comma 31-quinquies Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3061 NF

Vignali

NCD

16.12

Aggiunge il comma 31-quinquies il quale - al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all’incremento dell’efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 – autorizza Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all’illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma.

In caso di escussione della garanzia, si prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno - sulla base dei dati comunicati dalla Cassa Depostiti e Prestiti, - provvede a trattenere, per i comuni interessati, le relative somme all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997) riscossa tramite modello F24.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui sopra e, in particolare, dei criteri e delle tipologie degli interventi, nonché le modalità di selezione e di concessione, di gestione e di escussione della garanzia, l’importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di CDP all’Agenzia delle Entrate.

Le somma trattenute dall’Agenzia delle entrate sono assegnate a Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto già previsto nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all’articolo 1, commi 11-13, del D.L. n. 35/2013. I citati commi, in particolare, il comma 13 del D.L. n. 35/2013 dispongono che in caso di mancata corresponsione da parte dell’ente locale della rata annuale di restituzione dell’anticipazione ricevuta, sulla base dei dati comunicati dalla CDP S.p.A., soggetto competente all’erogazione delle anticipazioni, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le province, all’atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Infine, si dispone che agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma in esame si faccia fronte a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dalle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014 - 2020 (introduzione di un nuovo comma 8-quater nell’articolo 5 del D.L. n. 269/2003).

Sostegno finanziario alle imprese

 


Articolo 1, commi 33 e 33-bisPatrimonializzazione dei Confidi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3441

Relatore

 

13.12 ant.

Sostituisce il comma 33 e introduce il comma 33-bis, sempre in tema di patrimonializzazione dei Confidi.

Il nuovo comma 33 prevede che con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa, si definiscano misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei confidi (non viene più indicato un termine per l’emanazione del decreto, mentre la versione precedente della norma prevedeva un decreto di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni). Nella nuova formulazione del comma 33 cambia anche l’ambito soggettivo di applicazione, in quanto, oltre ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, e quelli che, nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, rientrano anche i confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, la formulazione precedente del comma 33 costituiva un Fondo, presso Unioncamere, finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e dal sistema delle Camere di Commercio tramite le risorse del diritto annuale. Al Fondo venivano attribuite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2014, 150 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016. Nella nuova formulazione, invece, si prevede di dedicare all’attuazione delle misure previste dal citato decreto interministeriale una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell’importo di 225 milioni di euro, con la possibilità di incrementare tali risorse con eventuali risorse messe a disposizioni da Regioni, enti pubblici, Camere di Commercio, nonché da risorse comunitarie. Si segnala che ulteriori risorse per i Confidi sono previste dal successivo comma 33-bis, introdotto dalla medesima proposta emendativa, che però non fa riferimento al decreto interministeriale citato e riguarda un differente ambito soggettivo.

Il comma 33-bis prevede che il sistema delle Camere di Commercio destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell’accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia (rientrano quindi, a differenza del comma precedente, tutti i confidi). Il sistema camerale può utilizzare a tal fine anche una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso Unioncamere. Con lo stesso decreto interministeriale (MiSE e MEF) di definizione del diritto annuale delle Camere di Commercio sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente comma. La norma non deve comportare incrementi sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale.

Politiche per le imprese – Accesso al credito

 

Articolo 1, commi da 33-ter a 33-sexies – Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Subem. 0.1.4031.20

Relatore


Fantinati

 


M5S

17.12 nott.

Introduce i commi da 33-ter a 33-sexies, per sostenere le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI).

Il comma 33-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

Il comma 33-quater specifica le tipologia di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, anche in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche.

Il comma 33-quinquies prevede che entro sei mesi dall’approvazione della norma il MISE invia una relazione al Parlamento con gli effetti dell’applicazione delle disposizioni in commento (Sub 0.1.4031.20).

Il comma 33-sexies rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dell’incentivo.

Politiche per le imprese

 

Articolo 1, comma 33-septies–33-octies – Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1411 NF

Fantinati

M5S

17.12 pom.

Aggiunge i commi 33-septies e 33-octies, i quali prevedono che, relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Il comma 33-octies dispone che i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei suddetti contributi.

Politiche per le imprese

 

Articolo 1, comma 36 – Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3275

id.
1.2721
1.946

II Comm.


Vazio
Covello

 


PD
PD

13.12 ant.

Modifica il comma 36 sopprimendo il riferimento agli importi inferiori a 100.000 euro ai fini dell’esenzione, per il notaio o altro pubblico ufficiale, dall’obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato, previsto dal comma 35.

Ne deriva che tale obbligo riguarderà tutte le somme ricevute da tali soggetti a titolo di onorari, diritti, rimborsi, somme per pagamento di imposte e diritti nonché corrisposte a titolo di prezzo per ricevimento ed autenticazione di contratti di trasferimento di immobili.

L’unica eccezione riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; in tal caso, il versamento sul conto corrente dedicato avverrà contestualmente al rilascio della quietanza.

Settore pubblico

 

Articolo 1, comma 42 – Interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti, gallerie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3443

Relatore

 

13.12 ant.

Modifica il comma 42, al fine di specificare che le risorse da destinare all'attuazione degli interventi per incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, che rientrano tra gli ulteriori interventi finanziabili nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., sono assegnate con priorità alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Infrastrutture - Manutenzione straordinaria

 

Articolo 1, comma 43-bis – Verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1714

Castricone

PD

13.12 ant.

Aggiunge il comma 43-bis, che sostituisce il comma 9 dell’art. 176 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006) prevedendo che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avvenga non più periodicamente (come dispone il testo vigente), ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL (stati di avanzamento lavori).

Viene altresì previsto che, qualora il contraente generale sia inadempiente, l’applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più facoltativa (come invece prevede il testo vigente), ma obbligatoria.

Infrastrutture strategiche

 


Articolo 1, comma 46 – Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S.Vittore

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1614

id.
1.29

Covello


Del Basso De Caro

PD


PD

13.12 ant.

Sopprime il comma 46. Il comma era volto a precisare (con una novella al comma 11-ter dell’art. 25 del D.L. n. 69/2013) che le risorse già assegnate con le delibere CIPE indicate nella norma (delibera 100/2006 e 62/2011), per la realizzazione della strada statale n. 372 “Telesina” e del collegamento Termoli San Vittore, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza.

Infrastrutture strategiche

 

Articolo 1, comma 46-bis - Collegamento "Termoli-San Vittore”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4030

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 46-bis, il quale prevede che le risorse del cosiddetto Fondo revoche (art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011, modificato dall’art. 1, comma 48 del presente disegno di legge) siano prioritariamente destinate al ripristino degli stanziamenti del collegamento "Termoli-San Vittore, opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (“legge obiettivo”), relativamente alle risorse assegnate dalla delibera CIPE 62/2011, fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 11-ter, del D.L. n. 69/2013.

Il citato comma 11-ter dell’articolo 25 ha previsto che le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e del collegamento Termoli-San Vittore devono essere sottoposte all’approvazione dal CIPE e che la mancata approvazione delle proposte determina l’annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. La norma precisa che le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione) assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della SS Telesina. Il comma 46 dell’articolo unico del presente disegno di legge, che incideva su tale disposizione, è stato soppresso nel corso dell’esame in sede referente.

Infrastrutture strategiche

 

Articolo 1, commi 47-bis e 47-ter – Acquisto unità navali e altri interventi nell’area dello Stretto di Messina

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Subem 0.1.4031.4

Relatore

Misuraca

 

MCD

17.12 nott.

Aggiunge il comma 47-bis, il quale stanzia tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell’area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l’introduzione di agevolazioni tariffarie.

Per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso dall’articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. 135/2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima (comma 47-ter, Sub 0.1.4031.4 Misuraca)

Trasporti

 

Articolo 1, commi 49-bis e 49-ter – Studio di fattibilità per l’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12
nott.

Aggiunge i commi 49-bis e 49-ter. Il comma 49-bis stanzia 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull’offerta trasportistica nell’area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione del piano (comma 49-ter).

Trasporti

 


Articolo 1, comma 50 e commi 50-bis e 50-ter – Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3442

Relatore

 

13.12 ant.

Sostituisce il comma 50. In particolare, l’emendamento rimodula l’importo e la destinazione del rifinanziamento del fondo per l’acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale. Il testo attuale prevede infatti 100 milioni di euro per l’acquisto di materiale rotabile su gomma per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 200 milioni di euro per il solo anno 2014 per l’acquisto di materiale rotabile su ferro. L’emendamento invece attribuisce il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 all’acquisto indistinto di materiale su gomma o su ferro, inserendo inoltre la possibilità di finanziare anche l’acquisto di vaporetti e ferry boat (nuovo comma 50).

Aggiunge i commi 50-bis e 50-ter. Con tali commi si prevede la definizione entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a domanda debole, di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di scala, le tecnologie di produzione, l’ammodernamento del materiale rotabile e un ragionevole margine di utile; conseguentemente, a partire dall’anno 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard

Trasporti


Articolo 1, comma 50-quater – Esenzione dagli obblighi di comunicazione installazione di apparati di rete

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3091

Id.
1.2668
1.1251

Vignali


Caparini
De Micheli

NCD


LNA
PD

13.12 ant.

Aggiunge il comma 50-quater che esenta dagli obblighi di comunicazione l’installazione di apparati di rete in possesso di determinate caratteristiche (potenza massima in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt; potenza massima al connettore di antenna in downlink inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri)

Infrastrutture

 

Articolo 1, comma 50-quinquies – Trasformazione in veicoli elettrici dei veicoli di categoria M

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1147 NF

Catalano

M5S

16.12

Aggiunge il comma 50-quinquies, il quale prevede che la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici possa essere utilizzata per tutti i veicoli della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone). La procedura semplificata in questione è quella di cui all’articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), che prevede il ricorso a decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.

Trasporti

 


Articolo 1, comma 51 – Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a Metrotramvia di Padova

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3432

Id.
1.1018
1.536

IX Comm.


Cimbro
Cimbro

 


PD

PD

13.12 ant.

Modifica il comma 51 inserendo tra le opere finanziabili con le modalità previste dal comma 51 medesimo anche la Metrotramvia di Milano-Limbiate

Infrastrutture

1.3433

Id.
1.849

IX Comm.


Mognato

 


PD

13.12 ant.

Modifica il comma 51 inserendo tra le opere finanziabili con le modalità previste dal comma 51 medesimo anche la Metrotramvia di Venezia

Infrastrutture

 

Articolo 1, comma 52-bis – Piattaforma logistica nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 52-bis, il quale incrementa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’autorizzazione di spesa per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (art. 2, co. 244, legge finanziaria 2008, L. 244/2007). L’incremento di risorse è destinato a: 1) garantire l’interoperabilità della piattaforma logistica nazionale con altre piattaforme; 2) estendere l’operatività della piattaforma a nuovi servizi per l’autotrasporto come il comodato d’uso di apparati di bordo. Si esclude espressamente l’obbligo di cofinanziamento da parte di UIRNet Spa, soggetto attuatore della piattaforma. UIRNet Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una convenzione per l’utilizzo delle risorse. Si consente a UIRNet di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto per il definitivo completamento della piattaforma e la sua gestione.

Trasporti

 

Articolo 1, comma 56-bis – Autotrasporto merci su strada

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.515

Vignali

NCD

13.12 ant.

Aggiunge il comma 56-bis che sopprime l’obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada, attraverso una modifica dell’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008.

Trasporti

 

 

Articolo 1, comma 58-bis – Pagamento servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2671

Id.
1.1301
1.3100

Caparini


De Micheli
Vignali

LNA


PD
NCD

13.12 ant.

Aggiunge il comma 58-bis che consente il pagamento attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, dei servizi di parcheggio, di bike sharing, di accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

Infrastrutture

 


Articolo 1, comma 59-bis – Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3333

Id.
1.970
1.3221
1.1744

VIII Comm.


Mariani
Mariani
Matarrese

 


PD
PD
SC

13.12 ant.

Aggiunge il comma 59-bis, che autorizza lo stanziamento di 200.000 euro annui per il potenziamento delle attività e degli strumenti mediante cui le Camere effettuano il monitoraggio e l’analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche.

Conseguentemente

Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –200;

2015: –200;

2016: –200

Infrastrutture strategiche

 

Articolo 1, commi 60-bis-60-quater – Personale delle Forze di polizia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5004

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi da 60-bis a 60-quater. Il comma 60-bis autorizza la spesa di 38 milioni per l’anno 2014, di cui 34 in conto capitale, e 88 milioni per il 2015, in favore delle Forze di polizia per le infrastrutture e l’implementazione dei servizi connessi all’Expo Milano 2015. Inoltre per le medesime finalità si autorizza la spesa di 9 milioni per l’anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale e di 12 milioni per l’anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 60-ter incrementa le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia sia ad ordinamento civile che militare. E’ infatti previsto un ulteriore incremento (rispetto agli stanziamenti ordinari) di 100 milioni di euro per l’anno 2014. Al riguardo è prevista l’esplicita deroga alla norma che dispone che fino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle PA, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il comma 60-quater prevede, ai fini di parziale copertura di quanto disposto nei due commi precedenti, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 107 milioni per il 2014 e di 100 milioni per il 2015.

Conseguentemente

Alla tabella B, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: -10.000

Ai fini della restante copertura le risorse sono reperite con riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata, dal comma 25 del disegno di legge in esame, alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra. (cfr. la scheda relativa a tale comma).

Autorizzazioni di spesa

 

Articolo 1, comma 62 – Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.630 NF

Ghizzoni

PD

16.12

Modifica il comma 62 prevedendo che quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali (di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, come sostituito dal capoverso 4 del comma 62 del ddl in esame), pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

Beni culturali- Interventi di finanziamento

 


Articolo 1, comma 63-bis – Destinazione introiti delle tasse portuali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3435

IX Comm.

 

13.12 ant.

Aggiunge il comma 63-bis che consente all’ente di gestione del porto (autorità portuali o autorità marittima, sembra intendersi) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell’ambito del porto (ex artt. 16 e 17 della legge n. 84/1994), in considerazione dello stato di crisi economica. I contributi non possono essere erogati per più di cinque anni e sono condizionati alla riduzione di almeno il cinque per cento annuo della manodopera impiegata; le società destinatarie non devono inoltre procedere a nuove assunzioni o all’aumento di soci lavoratori.

Lavoro

 

Articolo 1, comma 66 – Interventi contro il dissesto idrogeologico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3338

Id.
1.800

VIII Comm.


Braga

 


PD

17.12 pom.

Modifica il comma 66 al fine di precisare che le risorse indicate nel primo periodo (finalizzate a interventi di dissesto idrogeologico dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012, da utilizzare per i progetti immediatamente cantierabili, devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 


Articolo 1, comma 68-bis – Lavorazione industriale degli agrumi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Introduce il comma 68-bis, che autorizza la spesa di euro 2 milioni di euro per l'anno 2014 da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. Le modalità per accedere ai contributi saranno individuate con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni.

Politiche per le imprese agroalimentari

 

Articolo 1, commi 69-bis e 69-ter – Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

 

Sub. 0.1.4031.121

Sub 0.1.4031.35

Relatore

 


Currò

Latronico

 

 


M5S

FI

17.12 nott.

Aggiunge i commi 69-bis e 69-ter che, rispettivamente, prevedono, l’inserimento dell’area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di quella di Capo Milazzo (Sub. 0.1.4031.121 Currò) nell’ambito delle aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (legge quadro sulle aree protette), autorizzando una spesa di 500.000 euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro per il 2015. Il comma 69-ter, inoltre, incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge n. 979/1982 di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 per l’istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine già istituite. E’ altresì incrementata l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 93/2001 di 200.000 euro per l’anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l’istituzione di nuove aree marine protette. E’ infine incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 (Sub. 0.1.4031.35 Latronico) al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette; per tale finalità le risorse finanziarie indicate nella predetta autorizzazione di spesa possono essere utilizzate anche per potenziare e adeguare le infrastrutture dell’amministrazione ivi indicata (Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera).

Conseguentemente

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture:

2015: -1.000

2016: -1.000

Ambiente

 

 

Articolo 1, comma 70 – Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del novembre 2013

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1649

Segoni

M5S

13.12 pom.

Modifica il comma 70 integrandolo con ulteriori disposizioni concernenti gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 nella regione Sardegna. In particolare, si prevede che il piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio, predisposto dal Presidente della regione e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato) , sulla base di quanto stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico. Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti per finalità abitative o per lo svolgimento di attività produttive, possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. Da ultimo, si precisa che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Modifica il comma 70 al fine di consentire la possibilità di utilizzare le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto dei territori alluvionati in Sardegna nel mese di novembre 2013, e quelle assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 

Articolo 1, comma 70-bis – Spesa sanitaria della Regione Sardegna

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5005

Il Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 70-bis, finalizzato a garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del novembre 2013. Si consente alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa sanitaria introdotte dall’articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012, garantendo comunque, a seguito di appositi interventi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti. Si ricorda che le misure di contenimento introdotte dall’articolo 15, comma 14, del D.L. 95/2012 sono finalizzate a una riduzione dell'importo, e dei corrispondenti volumi, della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati. Tali misure di contenimento devono essere in grado di ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Poiché la proposta emendativa prevede una rimodulazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Politiche sociali e sanitarie

 


Articolo 1, commi 70-ter e 70-quater – Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

 

Sub 0.1.4031.13

Relatore

 

Mariani

 

 

PD

17.12 nott.

Aggiunge i commi 70-ter e 70-quater, che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009. In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro, per l’anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili nell’ambito della programmazione 2007-2013.

Sono destinati ulteriori 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una delibera del CIPE d’intesa con il Dipartimento per la protezione civile con cui verranno definite le procedure per la concessione dei contributi (Sub 0.1.4031.13 Mariani).

Si osserva che dalla formulazione della norma non si evince chiaramente l’ambito di applicazione, che sembrerebbe non limitarsi a considerare i soli territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/1992, che disciplina gli interventi di protezione civile.

Ambiente
Territorio
Energia

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 

Articolo 1, comma 72 – Ripristino viabilità regione Sardegna a fronte

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3247

Vignali

NCD

13.12 pom.

Sostituisce il comma 72, finalizzato al ripristino della viabilità interrotta o danneggiata dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nel mese di novembre 2013 mediante le risorse del “Programma ponti, viadotti e gallerie” di cui all’art. 18, comma 10, del D.L. 69/2013.

La novella dispone che:

§         gli interventi dovranno riguardare sia la viabilità statale che provinciale;

§         il Presidente dell’ANAS è nominato Commissario delegato per gli interventi di ripristino della citata viabilità.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 

 

Articolo 1, commi 74 e 75 – Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4033

Relatore

 

17.12 nott.

Modifica i commi 74 e 75, i quali recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. In particolare, il comma 74 delimita il campo di applicazione alle “fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002” (data di entrata in vigore del D.L. 7/2002), mentre il successivo comma 75 esclude l’applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 74) dell’art. 15 della L. 393/1975, che ha imposto all’Enel di corrispondere gli oneri di urbanizzazione nonché dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) che impone un obbligo generale di corrispondere i predetti oneri.

Il nuovo comma 74 conferma il testo originario, facendo tuttavia salvo quanto stabilito dal comma 75. Quest’ultimo, nel confermare le disposizioni sopra citate, che consentono di non corrispondere gli oneri di urbanizzazione per le centrali sopra dette, autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente in materia anche in deroga alle citate norme.

Politiche per le imprese

 

Articolo 1, comma 76 – Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1916 NF

Causi

PD

13.12 pom.

Sostituisce il comma 76 rideterminando l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all’importo di tali detrazioni. Specificamente:

§       l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera b) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera b) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R.);

§       l’importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di 35.000 euro), ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera c) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera c) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

§       abroga, infine, il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R che aumenta l’entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell’articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.

Misure fiscali e contributive per il lavoro

 

Articolo 1, comma 79-bis – Rendite superstiti deceduti sul lavoro

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.775

Boccuzzi

PD

13.12 pom.

Aggiunge il comma 79-bis, il quale prevede che i benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all’articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006) vengano erogati a favore dei familiari superstiti di cui all’articolo 85, comma 1, numeri 1) e 2) (ossia coniuge superstite e figli) del DPR 1124/1965, o, in mancanza, ai superstiti di cui ai successivi numeri 3) e 4) (ascendenti, genitori adottanti se viventi a carico del defunto, fratelli o sorelle se conviventi), con ciò peraltro confermando quanto già disposto, sotto tale profilo, dal DM 19 novembre 2008, attuativo del richiamato comma 1187.

Si osserva che la disposizione non innova rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, limitandosi ad operare una rilegificazione di quanto già disposto, in merito ai superstiti beneficiari, dal DM 19 novembre 2008.

Infortuni sul lavoro

 

Articolo 1, comma 87 – Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1447

Crippa

M5S

13.12 pom.

Modifica la lettera c) punto 3), prevedendo che le spese per l’acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possono essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

Incentivazione recupero edilizio

1.3235

Vignali

NCD

16.12

Modifica il comma 87 precisando che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (articolo 6, comma 3-bis, del D.L. n. 63 del 2013), decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (comma 12 dello stesso articolo 6).

 

Articolo 1, comma 95-bis – Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 5006

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 95-bis, disponendo che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (disciplinato dall'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 133 del 2013, in corso di conversione al Senato), il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del DM 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote. Ai maggior valori così iscritti in bilancio si applica la disciplina della rivalutazione, con relativa imposta sostitutiva (ai sensi del comma 91, con aliquota al dodici per cento).

Si osserva che la disposizione posticipa un termine disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge.

Politiche per le imprese Misure fiscali per le imprese

 

Articolo 1, comma 95-ter – Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 5006

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 95-ter, ai sensi del quale i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP. Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.

Politiche per le imprese Misure fiscali per le imprese

 

 

Articolo 1, comma 97 – Affrancamento valori contabili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 5006

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 97, limitando l’ambito applicativo del divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva previsto dalla norma (in particolare, divieto di cumulo tra il riallineamento dei valori contabili con imposta sostitutiva e i regimi specifici previsti in materia di fusione, scissione e conferimento d'azienda), consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

Politiche per le imprese Misure fiscali per le imprese

 


Articolo 1, comma 99 – Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1109 NF

Beneamati

PD

16.12

Sostituisce il comma 99, che demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014.

In virtù di tale sostituzione, è demandata al Ministero dello sviluppo economico la definizione - entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità - su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell’energia elettrica dei clienti finali, nell’ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e in coordinamento con le misure di cui al D.Lgs. n. 379/2003, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica.

Si dispone, inoltre, che - nelle more dell’attuazione del sistema di remunerazione previsto dal comma in esame - continuano ad applicarsi le norme transitorie previste dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 379/2003.

Infine, in conseguenza di quanto sopra previsto, si introduce l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 34, del D.L. n. 83/2012, che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione (entro il 12 novembre 2012) delle modalità per la selezione e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

Fonti energetiche

 


Articolo 1, comma 100 Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.150 NF

Pagano

NCD

16.12

Modifica il comma 100, recante interventi in materia di impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite da calamità naturali nel corso degli anni 2012 e 2013.

In particolare, in proposito, l’emendamento elimina la proroga di un anno del termine – di cui all’articolo 1, comma 4, lett. a) del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 – per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’usufruizione degli incentivi previsti dal D.M. 5 maggio 2011.

Rimane dunque prorogato il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto ministeriale) per l’ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili.

 Viene inoltre aggiunta la previsione che, entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 28/2011, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. L’aggiornamento deve avvenire secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE.

Si osserva che la disposizione in commento modifica implicitamente quanto già previsto in materia dal citato articolo 28, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 28/2011, il quale prevede che il predetto sistema degli incentivi sono aggiornate secondo specifiche modalità anche temporali. Sarebbe opportuna una modifica esplicita alla norma citata.

Fonti energetiche

 


Articolo 1, comma 100-bis – Proroga termini decadenza impianti energetici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.259 N.F.

Pagani

PD

13.12 pom.

Aggiunge il comma 100-bis, il quale modifica, in parte, le disposizioni - di cui comma 7-bis, dell’articolo 5 del D.L. 69/13 - che introducono la possibilità ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica approvata attiene a tale meccanismo, e prevede che l’incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall’operatore e compresa tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013.

Inoltre, il nuovo testo del comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. 69/13 pur mantenendo il riferimento alla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, stabilisce che ciò opera qualora l’impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, e che la riduzione dell’incentivo spetta fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione dell’incremento e all’obbligo di comunicazione dell’opzione al GSE.

Ambiente Energia

 

Articolo 1, comma 105 – Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1717

Castricone

PD

13.12 pom.

Modifica la lettera a), prevedendo che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall’atleta ai propri agenti.

Misure fiscali per le imprese

 

Articolo 1, comma 117-bis – Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande

                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1748 NF

Mazziotti
Di Celso

SCpI

16.12

Aggiunge il comma 117-bis prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

Politiche per le imprese

 

Articolo 1, comma 118-bisFranchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 118-bis, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Maggiori entrate e norme di riordino

 

Articolo 1, comma 119-bis e 119-ter – Raccolta di pubblicità on-line

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1643 NF

Covello

PD

13.12 pom.

Aggiunge i commi 119-bis e 119-ter. Il comma 119-bis prevede che le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E’ fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l’Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

Prevede, inoltre, l’obbligo dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli (comma 119-ter).

Misure fiscali per le imprese

 

Articolo 1, comma 119-quater – Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5006

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 119-quater, che assegna le maggiori entrate derivanti dai commi 97 (derivanti dalle limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva), nonché dai commi 119-bis e 119-ter (raccolta della pubblicità on line), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Autorizzazioni di spesa

 


Articolo 1, comma 121-bisInterventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 121-bis che, in conseguenza degli eventi alluvionali in Sardegna dell’8 novembre 2013, consente al Ministero della giustizia di utilizzare i locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale fino al 31 dicembre 2014.

Ambiente Territorio Energia

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 

Articolo 1, comma 123 – Ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5007

Governo

 

17.12 ant.

Sostituisce il comma 123 precisando che lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014, previsto dal comma 327 nell’ambito delle risorse del Fondo per occupazione e formazione, per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga nel settore della pesca, deve intendersi come limite massimo di spesa.

Lavoro

 

Articolo 1, comma 123-bis – Fondi di solidarietà

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5000 NF

 

Sub em. 0.1.5000.2

Governo

 

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 123-bis, che modificando alcuni commi dell’articolo 3 della L. 92/2012, ha lo scopo di precisare il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali (istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più specificamente:

§      si sopprime il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei fondi. Più specificamente:

1.    modificando i commi 4 14 si sopprime il termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, propedeutico al procedimento di costituzione sia dei fondi di solidarietà bilaterali presso l’INPS (comma 4) sia dei fondi di solidarietà alternativi (cd. puri) (comma 14);

2.    modificando il comma 19 si sopprime il termine concernente l’obbligo (per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale), di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali;

3.    modificando il comma 42, si sopprime il termine per l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 alle norme della L. 92/2012, con apposito decreto interministeriale (sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale);

4.    modificando i commi 44 e 45, si sopprime il termine per l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 44) e del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario (comma 45) a specifiche disposizioni della L. 92/2012;

§      sostituendo la lettera a) del comma 11 si dispone che, tra le ulteriori finalità previste oltre a quelle espressamente istituzionali, i fondi possano assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (in luogo della sola ASpI, come stabilito dal testo vigente);

§      aggiungendo due commi (19-bis e 19-ter) dopo il comma 19 (che ha stabilito l’obbligo, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui per i settori e soggetti richiamati non siano stati stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali), si prevede:

1.    che nel caso in cui gli accordi quadro propedeutici al procedimento di costituzione dei fondi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal richiamato fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore non siano più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (prevedendo comunque che in tale caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restino acquisiti al fondo residuale stesso). Il Comitato amministratore del fondo, inoltre, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo dì corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate (comma 19-bis);

2.    che nel caso in cui al 1° gennaio 2014 siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l’INPS, venga sospeso – mediante apposito decreto interministeriale - il relativo obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale, fino al completamento di tali procedure, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo, inoltre, non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo entro il 31 marzo 2014, l'obbligo é comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione (comma 19-ter);

§      modificando il comma 20, si dispone che il fondo di solidarietà residuale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo le aliquote definite con gli stessi decreti di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale stesso, debba comunque garantire le stesse prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali, per una durata non inferiore (invece che non superiore) a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ;

§      aggiungendo il comma 20-bis si prevede, per assicurare l'immediata operatività del fondo di solidarietà residuale e ferme restando eventuali determinazioni inerenti all’importo delle prestazioni, alla misura dell’aliquota di finanziamento o alle modifiche delle aliquote contributive ai fini del pareggio del bilancio, la fissazione dell’aliquota di finanziamento del fondo, in fase di prima applicazione dal 1° gennaio 2014, allo 0,5% (ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti).

Previdenza

 

Articolo 1, comma 123-ter – Contratti di solidarietà

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4022

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 123-ter che, per il 2014, nel limite massimo di 50 milioni di euro e a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementa del 10% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60% (ai sensi del D.L. 726/1984) al 70% (Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, c. 6, del D.L. 78/2009, ha disposto, in via sperimentale e per il biennio 2009-2010, un incremento del 20% (quindi dal 60 all’80%), della suddetta integrazione salariale, incremento prorogato (nella medesima misura dell’80%)a tutto il 2013, dall’art. 1, c. 256, della L. 228/2012).

Contratti di solidarietà

 


Articolo 1, comma 123-quater – Incentivi per favorire l’occupazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Id.
1.2352

Relatore


Lodolini




PD

17.12 nott.

Inserisce il comma 123-quater, che, modificando l’articolo 9, comma 3-ter del D.L. 148/1993, dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere, oltre a misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, anche incentivi per favorire l’occupazione dei richiamati lavoratori, in continuità con il D.M. 19 aprile 2013, n. 264 il quale ha stanziato 20 milioni di euro per favorire il reimpiego dei lavoratori licenziati da imprese che occupino anche meno di 15 dipendenti, attraverso la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, dalle richiamate imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Si ricorda che per poter usufruire del beneficio (quantificato in euro 190 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in euro 190 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato) il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.

Lavoro

 

Articolo 1, comma 124-bis Competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3029

Di Gioia

Misto

13.12 nott.

Aggiunge il comma 124-bis il quale interviene sulle competenze della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, precisando che le attività di vigilanza sull’utilizzo dei fondi disponibili sono svolte anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale. E’ altresì precisato che la Commissione vigila sulla coerenza del sistema previdenziale allargato. A tal fine, il comma novella l’articolo 56 comma 2, lettere a e c) della legge 9 marzo 1989, n. 88

Previdenza

 

Articolo 1, comma 126 e da 127-bis a 127-sexies– Esodati

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5008

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 126, innalzando i massimali delle risorse (ex articolo 1, comma 235, lettera a), della L. 228/2012) per gli anni 2014-2020 destinate al finanziamento dell’apposito fondo per gli esodati (istituito ai sensi del dell’articolo 1, comma 234, della medesima legge), con i seguenti nuovi importi: 1.385 milioni di euro per il 2014 (in luogo di 1.182), a 2.258 milioni di euro per il 2015 (in luogo di 2.008), a 2.758 milioni di euro per il 2016 (in luogo di 2.561), a 2.488 milioni di euro per il 2017 (in luogo di 2.378), a 1.635 milioni di euro per il 2018 (in luogo 1.552), a 699 milioni di euro per il 2019 (in luogo di 618) e a 79 milioni di euro per il 2020 (in luogo di 53).

Aggiunge i commi da 127-bis a 127-sexies che sono volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ossia entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie:

§      prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a));

§      lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b));

§      lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. (lettera c));

§      lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500 (lettera d));

§      lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari (lettera e));

§      soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra 1'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f));

Alla copertura degli oneri (pari a 199 milioni per il 2014, 238 milioni nel 2015, 162 milioni nel 2016, 72 milioni nel 2017, 46 milioni nel 2018, 12 milioni nel 2019) si provvede:

§      attraverso l’accelerazione (modificando l’articolo 1, comma 79, della L. 24/2007) del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l’aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016 (comma 326-quater);

§      attraverso la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 89 milioni di euro per il 2013, 113 milioni di euro per il 2015, 162 milioni di euro per il 2016, 72 milioni di euro per il 2017, 46 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019 (cfr. comma 326-quinquies) .

Previdenza

 


Articolo 1, comma 126-bis – Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 126-bis che stanzia un contributo, di cui all'articolo 33, comma 35, della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Si ricorda che l’articolo 33, comma 35, della legge di stabilità 2012 rinviava direttamente al contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993, fissandolo in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012. Contestualmente si disponeva che il contributo fosse attribuito per il 50% all’I.R.I.F.O.R., (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all’I.R.F.A. (Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus) e per il restante 15% all’I.E.R.F.O.P. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l’orientamento professionale, Onlus) con l’obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della citata legge 379/1993.

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del lavoro ANMIL Onlus, riconosciuta con D.P.R. 31 marzo 1979 quale associazione di diritto privato, persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale, dei loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria. IRFANMIL, Istituto di Riabilitazione e Formazione dell’ANMIL, è il nuovo ente di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Associazione.

Sembrerebbe, pertanto, da quanto sopra esposto, che l’emendamento si riferisca all’IRFANMIL.

Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di spesa

 


Articolo 1, comma 129-bis – Fondo per i nuovi nati

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5009

Il Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 129-bis, che istituisce per l’anno 2014 un Fondo per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito.

Al Fondo vengono trasferite le risorse disponibili (quantificate dal Governo in circa 22 milioni di euro) nel Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all’articolo 4 del Decreto-legge n. 185/2008, contestualmente soppresso. Con DPCM, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l’ISEE di riferimento e le modalità di funzionamento del Fondo.

Politiche sociali e sanitarie

 

Articolo 1, comma 130-bis – Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4032 NF

Relatore

 

17.12

Aggiunge il comma 130-bis che incrementa di 40 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito - dall’art. 23, comma 11, del D.L. 95/2012 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte agli interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale relativi all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

L’incremento suddetto è operato attraverso una riduzione - per 30 milioni di euro – delle risorse per l’anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale e per 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del Fondo per il credito dei nuovi nati.

Autorizzazioni di spesa

 


Articolo 1, comma 130-ter – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17/12

Aggiunge il comma 130-ter, che incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416), al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) in numero pari o superiore alle 3.000 unità.

Asilo

 

Articolo 1, comma 131-bis – Ulteriore utilizzo della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1044 NF

Cariello

M5S

13.12 nott.

Aggiunge il comma 131-bis che introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

A tal fine, il comma reca una novella all’articolo 48 primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Ulteriori infrastrutture

 

 


Articolo 1, commi 132 e da 132-bis a 132-octies – Lavori socialmente utili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5010 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica il comma 132, che detta norme in favore dei lavori socialmente utili (LSU), autorizzando una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e (come precisato al Senato) della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti, ed inserisce i commi da 132-bis a 132-septies, che intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema.

In primo luogo, il nuovo testo del comma 132 autorizza una spesa complessiva di 126 milioni (in luogo dei 110 previsti nel testo approvato dal Senato), di cui 100 milioni per gli LSU di Napoli e Palermo, 25 milioni per gli LSU della Calabria (specificando che nell’ambito delle risorse ad essa assegnate la regione Calabria deve provvedere al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti degli LSU e dei lavoratori di pubblica utilità) ed 1 milione per i comuni con meno di 50.000 abitanti. Inoltre, per l'anno 2014, al fine di favorire l’inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, degli LSU e dei lavoratori titolari di determinati strumenti di sostegno al reddito (CIGS, indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione) degli enti pubblici della sola regione Calabria, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g)-bis, della legge n.296/2006 (pari a 50 milioni annui, a carico del Fondo per l’occupazione, previsti per la stabilizzazione degli LSU in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea); la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse è rimessa a un DM (per il quale, peraltro, non viene indicato il temine per l’emanazione); le assunzioni a tempo determinato possono avvenire in deroga alla normativa vigente (che limita, a vario titolo, le assunzioni, anche a tempo determinato, da parte delle PA), fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno (a tale riguardo, peraltro, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013 al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge n.183/2011, che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con soggetti privati)

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, il comma 132-bis prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di 16 milioni di euro per il 2014.

I commi da 132-ter a 132-octies intervengono, come detto, nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni opera nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Più specificamente:

§      il comma 132-ter, ai fini della razionalizzazione della spesa che finanzia le convenzioni con LSU e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà, demanda ad un apposito decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni (previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell’entità della spesa complessivamente sostenuta e dei soggetti interessati), l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili (quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (anche se utilizzati in lavoratori di pubblica utilità e se abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

§      il comma 132-quater dispone che a decorrere dalla alla data di entrata in vigore della legge è vietata la stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di LSU, a pena di nullità delle medesime.

§      il comma 132-quinquies prevede che le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 (ossia 9296 euro per ogni LSU) sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56/1987 (ossia per livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo), per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno.

§       Il comma 132-sexies prevede che con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni;

§      Il comma 132-septies integra l'articolo 4, comma 9-bis, del D.L. 101/2013, relativamente alla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. In primo luogo, si introduce l’obbligo, per gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, di calcolare il complesso delle spese per il personale (al quale sono parametrate le assunzioni ammesse) al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni; inoltre, si prevede che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013, al solo fine di consentire la stipula dei suddetti contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), della legge n.183/2011 (che vieta agli enti che lo hanno violato di assumere o stabilizzare personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti di servizio “elusivi” con soggetti privati); infine, si prevede che la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per l’anno 2014, possa avvenire in deroga ai termini e ai vincoli previsti dalla normativa vigente (di cui all’articolo 4, comma 9, del DL n.101/2013);

§      il comma 132-octies prevede i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui sono titolari lavoratori impiegati in attività socialmente utili (di cui all’articolo 2, comma 551, della legge n. 244/2007) possano essere prorogati, nelle more dell’adozione del decreto di cui al successivo comma 132-quater e tenuto conto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni.

Lavoro


Articolo 1, comma 132-novies – Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Introduce il comma 132-novies, che (con l’obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria) istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Le iniziative, anche sperimentali, sono stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

Lavoro

 

 

Articolo 1, comma 133 – Carta acquisti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4008

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica il comma 133 al fine di precisare che l’estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti (c.d. social card) va intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l’inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Politiche sociali e sanitarie

 


Articolo 1, comma 134-bis – Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2273 NF

Agostini Roberta

PD

13.12 nott.

Aggiunge il comma 134-bis, autorizzando la spesa di 500.000 euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, previsto dall’art. 18 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

Il Fondo, istituito dall’art. 9 del D.Lgs. 196/2000 e poi confluito nell’art. 18 del D.Lgs. 198/2006 è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute; esso finanzia inoltre le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità.

Autorizzazioni di spesa

 

Articolo 1, comma 135 – Misure in favore dei giovani e dei disoccupati

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2028

Bonomo

PD

13.12 nott.

Modifica il comma 135, cui aggiunge la lettera a-bis), che modifica l’art. 3 del D.L. n. 76/2013, che reca finanziamenti per l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno. La modifica è volta a precisare che le risorse finanziarie autorizzate dalla disposizione sono volte ad assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno;

Con ulteriore modifica si esclude, altresì, che l’azione del piano di Azione Coesione possa essere rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento, come specificato dal Senato, ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Misure a sostegno del lavoro

1.5011

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 135, lettera c) che stabilisce che le province, in vista dell’avvio della Youth Guarantee e al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei; a tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare, alle regioni che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi da programmare a carico dell’Unione europea. Il nuovo testo prevede che la proroga operi per i contratti indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati (e non, genericamente, per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, come previsto nel testo)

Lavoro

 

 

Articolo 1, comma 136-bis – Autorizzazione di spesa triennale in favore dell’Istituto Gaslini di Genova

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 136-bis che autorizza, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

Si ricorda, che l’articolo 1, comma 275 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini, trasformata dall’articolo 6 del D.L. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

Politiche sociali e sanitarie Autorizzazioni di spesa

 


Articolo 1, comma 137 – Assistenza sanitaria cittadini italiani all’estero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5012

Il Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 137, che incrementa per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al D.P.R. n. 618/1980, per gli obblighi relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.

La versione originaria della norma faceva riferimento agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi in Convenzione.

La presente proposta emendativa, invece, si riferisce genericamente agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all’estero. Inoltre precisa che, a valere sulle risorse individuate, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all’assistenza sanitaria all’estero in forma indiretta (ovvero quella che avviene mediante il rimborso delle spese sostenute dall’assistito), nelle more del trasferimento delle funzioni alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta e dell’emanazione del relativo Regolamento di attuazione (comma 86 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), il cui termine di emanazione è prorogato dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014. In tal caso è fatta salva la successiva imputazione degli oneri alle regioni e province autonome.

Politiche sociali e sanitarie

 

Articolo 1, comma 139 – Incremento del Fondo distribuzione di derrate alimentari agli indigenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Modifica il comma 139, incrementando il finanziamento, per l’anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il finanziamento è portato da 5 a 10 milioni di euro.

Politiche sociali e sanitarie

 

Articolo 1, comma 140-bis – Calcolo del ripiano dello sforamento dei tetti di spesa farmaceutica a carico delle società controllate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4029

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 140-bis che introduce norme relative al calcolo dell'entità del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per la quota a carico delle aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, per la quota a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 159/2007, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare le regole per il ripiano dello sforamento a carico dell'azienda interessata, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L' AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 95/2012, per il calcolo del ripiano dell’eventuale sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera a carico dell'azienda interessata, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Si rileva che, dal punto di vista della formulazione del testo, nel primo periodo dell’emendamento andrebbe introdotto un punto, in luogo della virgola ora presente, dopo “di cui all’articolo 2359 del codice civile”.

Politiche sociali e sanitarie

 


Articolo 1, comma 141-bis – Norme in favore dei farmaci orfani

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3309

Id.
1.1809
1.3254

XII Comm.


Binetti
Binetti




Per l’Italia

13.12 nott.

Aggiunge il comma 141-bis, che interviene sulle modalità di ripiano, tra tutte le aziende farmaceutiche, dello sforamento del tetto della spesa ospedaliera, relativamente ai farmaci innovativi e ai farmaci orfani, con norme di favore oltre che relativamente alle aziende produttrici di farmaci innovativi, come previsto a legislazione vigente, anche a favore delle aziende produttrici di farmaci orfani (modifiche all’articolo 15, comma 8, del D.L. 95/2012). In considerazione della variabilità dell’impatto economico dei medicinali innovativi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, l’articolo 15, comma 8, lettera b), del D.L. 95/2012, dispone che l’AIFA utilizzi, ad inizio anno, le risorse incrementali derivanti dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetti, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa, per la costituzione del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi e del fondo di garanzia per le ulteriori esigenze connesse all’evoluzione del mercato farmaceutico. Ad entrambi i fondi viene attribuita una quota di allocazione massima, anziché fissa. In caso di sforamento del fondo per i farmaci innovativi, a legislazione vigente, la quota del superamento è a carico delle aziende titolati di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per i farmaci non innovativi; l’ emendamento, intende allargarlo alle aziende produttrici di farmaci non orfani (lettera h). Ugualmente, in caso di sforamento del budget attribuito all’azienda titolare di medicinali orfani, che non abbiano la caratteristica di medicinali innovativi, la quota di superamento riferibile ai farmaci orfani, ai fini del ripiano, è ripartita fra le aziende in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi e, come proposto dall’emendamento, non orfani (lettera i). Infine, con l’aggiunta lettera i-bis) nel corpo del comma 8 dell’art.15 del D.L. 95/2012 , vengono introdotte norme a favore di particolari categorie di farmaci orfani, quali quelli indicati nella circolare EMEA 7381/01, nonché di altri farmaci da individuarsi con apposita delibera AIFA, tra quelli già in possesso dell’AIC e destinati alla cura di malattie rare.

Politiche sociali e sanitarie

 


Articolo 1, comma 142 – Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2927 NF

XII Comm.

 

13.12 nott.

Modifica il comma 142, prevedendo che la costituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali sia finalizzata anche all'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all’indice di natalità.

Misure in materia di sanità e di assistenza

 

Articolo 1, comma 144 – Anagrafe nazionale degli assistiti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2889

Lenzi

PD

13.12 nott.

Modifica il comma 144, al punto 7), introducendo la previsione dell’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in luogo del semplice parere da parte di questa, per l’emanazione del D.P.C.M. che definisce i contenuti dell’ANA, del piano di subentro di quest’ultima agli elenchi degli assistiti tenuti dalle ASL, ecc.

Misure in materia di sanità e di assistenza

 

Articolo 1, commi da 145-bis a 145-quater – Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge i commi da 145-bis a 145-quater.

Il comma 145-bis stabilisce che , nell’ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, si provveda alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), e che, a decorrere dall’entrata in vigore dei provvedimenti sopracitati, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e la relativa dotazione organica siano ridotti di un’unità. Contestualmente viene disposta l’abrogazione dei commi da 89 a 93 dell’articolo 4 della legge n. 183/2011, che dispongono e disciplinano il trasferimento alle regioni in tema di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile.

Il comma 145-ter integra il comma 67-bis dell’art. 2 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) che rimette ad un decreto ministeriale la definizione di forme premiali, a valere sulle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario Nazionale, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio. Con l’integrazione proposta , per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, il riparto della quota viene definito dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Viene poi stabilito che per il 2013 la quota premiale sopracitata è pari allo 0,30 per cento.

Il comma 145-quater , aggiungendo un comma 3 all’articolo 49-quater del D.L. n. 69/2013, integra la disciplina dell’anticipazione di liquidità che può essere concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Associazione italiana della Croce Rossa per l’anno 2014, prevedendo che, in caso di mancata o insufficiente individuazione di congrue misure di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione, il Ministero è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all’Associazione, e che al rimborso della medesima anticipazione siano prioritariamente destinati i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana e dell’Associazione italiana della Croce rossa.

Politiche sociali e sanitarie


Articolo 1, commi 146-149 – Incremento del Fondo distribuzione di derrate alimentari agli indigenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Sostituisce i commi da 146 a 150 con quattro nuovi commi, in tema di raccolta, e distribuzione gratuita agli indigenti, di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare.

Il nuovo comma 146 stabilisce che le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute.

Il nuovo comma 147 dispone che quanto stabilito dal comma 146 non si applica alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Il nuovo comma 148 sopprime, al comma 15 dell’articolo 6 della legge 133/1999, le parole ”e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell’impresa”. Conseguentemente, i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto..

Il nuovo comma 149 reca la norma di invarianza finanziaria relativamente ai commi 146,147 e 148.

Politiche sociali e sanitarie

 

Articolo 1, comma 156-bis Contratto di partenariato 2014/2020

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1314 NF

Colonnese

M5S

13.12 nott.

Aggiunge il comma 156-bis, il quale prevede la trasmissione alle Camere dello schema di contratto di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell’Unione europea, con una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire, per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale, l’Accordo può essere stipulato

Politiche di coesione

 

Articolo 1, comma 161 – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.221

Mongiello

PD

12.12 pom.

Modifica il comma 161, riducendo di 2 milioni di euro (da 285 a 283 milioni) il rifinanziamento in favore del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), al fine di fornire copertura finanziaria al finanziamento disposto dal comma 13-bis, in favore del Fondo favore dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) (cfr. la relativa scheda)

 

 

Articolo 1, comma 162-bis – Azioni di pace

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12.nott.

Aggiunge il comma 162-bis, al fine di dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del servizio civile nazionale, quali esplicitati dall’art. 1, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, ponendo le premesse dell’istituzione di un contingente di corpi civili di pace mediante la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, destinati alla formazione di un contingente di 500 giovani da impiegare in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali. Il contingente in oggetto è organizzato secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 77/2002 – che disciplina lo svolgimento del servizio civile all’estero.

Autorizzazioni di spesa

 

 

Articolo 1, comma 163-bis Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4011

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 163-bis, che consente al CIPE di destinare ad ulteriori finalità una quota delle risorse, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizzate dal comma 1 dell’articolo 7-bis del D.L. 43/2013 (pari a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019) e rifinanziate dalla Tabella E del presente disegno di legge (per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015). In particolare, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle predette risorse anche al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico.

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

 


Articolo 1, comma 164 – Interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica il comma 164, il quale autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. In particolare, la modifica è volta a specificare la quota dei pagamenti effettuati dalla regione Calabria e dalla regione Basilicata, che sono esclusi dal patto di stabilità interno nella misura di seguito indicata:

§      per la regione Calabria, nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016;

§      per la regione Basilicata, nei limiti di 1 milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.

Ambiente Territorio Energia

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

 

 

Articolo 1, comma 165-bis – Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Inserisce il comma 165-bis, che autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per il 2014 per il finanziamento di interventi a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti.

Le risorse per i collegi universitari legalmente riconosciute sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR

Istruzione- Interventi di finanziamento

 


Articolo 1, comma 165-ter – Risorse per le borse di studio universitarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Inserisce il comma 165-ter, che prevede che dal 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie è incrementato di 50 milioni di euro.

Un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, è stato disposto, di recente, dall’art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013)

Istruzione- Interventi di finanziamento

 

Articolo 1, comma 167-bis – Emittenza radiotelevisiva locale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 167-bis, il quale autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale. Lo stanziamento annuale di competenza per le emittenti sia radio che televisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo economico) al cap. 3121. La somma assegnata alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 è stata di Euro 95.929.331. A decorrere dall'anno 2013, l'art. 7, comma 11 del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sempre in relazione al 2013, l'art. 1, comma 297, secondo periodo della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha invece autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. La norma non contiene peraltro alcun riferimento normativo specifico che chiarisca meglio l'ambito dell'intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento

Telecomuni­cazioni

 


Articolo 1, comma 168 – Flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3389 NF

I Comm.

 

16.12

Sostituisce il comma 168, che riguarda il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo che l’integrazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 riguardi il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, anziché il programma «Interventi per soccorsi» afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invece che alle esigenze di protezione civile come previsto dal testo emendato, per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi, . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Settore pubblico

 

Articolo 1, comma 169 e 169-bis – Personale delle Forze di polizia per le operazioni di controllo del territorio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5014

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 169, che proroga fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio. Le modifiche introdotte dall’emendamento attengono al rifinanziamento per tutto il 2014 non più solo delle spese per il personale militare - incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (di cui all’articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78) - ma anche per il personale di cui al comma 75 del D.L. 78/09. Si tratta del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti e del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate. Per il personale di cui al citato comma 75 del DL 78/09 è autorizzata la spesa di 1, 4 milioni di euro. Per tali finalità il comma 169 destina 40 milioni di euro, per il 2014, per le spese relative al contingente.

Il comma 169-bis riduce conseguente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,4 milioni per l’anno 2014.

Settore Pubblico

 

Articolo 1, commi 171-bis-171-ter – Personale del Garante per la protezione dei dati personali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5015

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi 171-bis e 171-ter. Il comma 171-bis incrementa di 12 unità il ruolo organico dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità), contestualmente riducendo della medesima misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente (il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità). A tal fine il Garante indice entro il 31 dicembre 2016 una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato. In merito all’ambito della procedura concorsuale va notato che la Corte costituzionale ha evidenziato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze di un’amministrazione non può essere considerato ex se , ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone (sent.205/2006).

Il comma 171-ter specifica che il Garante può attingere alle risorse di cui al comma 275 del disegno di legge in esame e si modifica conseguentemente il citato comma 275, estendendo al 2016 l’attribuzione delle risorse ivi previste.

Settore Pubblico

 

Articolo 1, comma 173-bis – Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.630 NF

Ghizzoni

PD

16.12

Aggiunge il comma 173-bis con il quale, al fine di consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il fondo è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane (analogo fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, è stato istituito per il 2013 con l’art. 1, co. 92, della L. 228/2012).

Conseguentemente

Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –1.500

2015: -1.500

Beni culturali- Interventi di finanziamento

 

Articolo 1, comma 174 – Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1358

Spessotto

M5S

13.12 nott.

Modifica il comma 174, al fine di prevedere, prima dell’inizio del semestre di Presidenza italiana della UE – e comunque non oltre il 30 maggio 2014 - la trasmissione ai competenti Organi parlamentari di una nota puntuale sul riparto delle risorse, per finalità ed iniziative.

Autorizzazioni di spesa

1.4031

Id.
1.4028

Relatore


Relatore

 

17.12 nott.

Modifica il comma 174, al fine di assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2.000.000 di euro per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 174.

 

Articolo 1, comma 177 – Finanziamento Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.413 NF

Alfreider

Misto

13.12 nott.

Aggiunge il comma 177-bis, al fine di ampliare la gamma di servizi culturali per gli ipovedenti del Sud, delle isole e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per favorire l’attività della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”, erogando un contributo straordinario di 800.000 euro per il 2014 per il funzionamento del Polo Tattile Multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania – con il quale la Biblioteca stipula apposita convenzione.

Conseguentemente

Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: –800.

Misure a favore di soggetti che operano nel sociale

 

Articolo 1, comma 178-bis e 178-ter Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1999

Causi

PD

16.12

Aggiunge i commi 178-bis e 178-ter, modificando il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti previsto dall’articolo 63, del DPR n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In primo luogo l’elenco dei soggetti che posso autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso a: soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi; inoltre si prevede che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

Entrate Fisco Finanze

 


Articolo 1, commi da 178-quater a 178-octies Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031.

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge i commi da 178-quater a 178-octies, reintroducendo l'estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing a fini IRAP per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In particolare, il comma 178-quater prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, sia applicabile la disciplina in materia di transfer pricing ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il “valore normale”, in deroga al principio della rilevanza, sul piano fiscale, del corrispettivo pattuiti tra le parti.

Il comma 178-quinquies dispone che alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l’ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza); ai sensi del comma 178-sexies tale disapplicazione delle sanzioni è tuttavia limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione; è fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (178-septies).

Il comma 178-octies incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 8 milioni di euro per l’anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, mentre dispone una riduzione del predetto Fondo di 20 milioni per l’anno 2015.

Politiche per le imprese Misure fiscali per le imprese

 


Articolo 1, comma 181-bis – Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17/12

Aggiunge il comma 181-bis che, con una modifica all'articolo 6, comma 6-ter, del D.L. 138/2011, prevede che siano considerate assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. E’ autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

Altre infrastrutture

 

Articolo 1, comma 185 Fondo bieticolo saccarifero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1457

Id.
1.749
1.3126
1.3271

Palese


Misuraca
Bosco
Russo

FI


NCD
NCD
FI

13.12 nott.

Modifica il comma 185, sostituendo le parole “della restante parte” con le parole “di una parte”. La modifica è volta a modificare la finalizzazione dei 4 milioni di euro assegnati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, non più destinati al saldo della parte rimanente, bensì solo al saldo di una quota di essa.

Agricoltura

1.3363

Id.
1.1171

XIII Comm.


Venittelli

 


PD

16.12

Modifica il comma 185 ripristinando l’originario finanziamento al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di 5 milioni di euro (ridotto a 4 milioni nel corso dell’esame al Senato); tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

Agricoltura

 


Articolo 1, commi 190-bis, 190-ter, 190-quater Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2164 NF

Fiano

PD

17.12 pom.

Il comma 190-bis autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21”.

Il comma 190-ter prevede l’attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d’Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell’ebraismo e della Shoah.

La copertura dell’onere – recata dal comma 190-quater – pari a 1 milione di euro per il 2014 è posta a carico delle risorse stanziate dall’articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

Beni culturali- Interventi di finanziamento

 

Articolo 1, comma 191 Fondo finanziamento esigenze indifferibili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4006

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica l’elenco 1 allegato al comma 191, recante le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili, escludendo la voce relativa all’Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981), alla quale è ascritto un contributo di 300.000 euro. Tale esclusione è da porre in relazione al fatto che il finanziamento per tale Associazione risulta già inserito nel testo del provvedimento, al comma 177, per il medesimo importo di 300.000 euro.

Conseguentemente, la dotazione del Fondo si riduce di 300.000 euro (da 24.631.245 a 24.331.245 euro).

Settore pubblico autorizzazioni di spesa

 


Articolo 1, commi 192 Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2038 NF

Guidesi

LNA

13.12 nott.

Modifica il comma 192, inserendo la previsione del previo parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città” ai fini dell’emanazione del D.P.C.M. con il quale devono essere definiti i criteri di amministrazione delle somme della gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi, istituita dal medesimo comma 192.

Occorrerebbe fare riferimento alla Conferenza unificata (v. art. 8 del d.lgs. 281 del 1987).

Sport

 

Articolo 1, commi 192-bis e 192-ter Finanziamento e procedure per l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5016

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi 192-bis e 192-ter, che introducono una nuova procedura per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l’equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto (project financing). Viene precisato, comunque, che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate (comma 192-ter).

In particolare, viene delineata una procedura articolata nelle seguenti fasi:

a)       presentazione di uno studio di fattibilità (ex articolo 14 del regolamento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010), corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall’accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell’impianto in via prevalente. Lo studio di fattibilità reca gli interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo, al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario, nonché alla valorizzazione del territorio in termini anche occupazionali, escludendo comunque la realizzazione di nuovi complessi residenziali.

b)       convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità da parte del comune, al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, l’eventuale pubblico interesse della proposta motivando l’eventuale non rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate;

c)       nel caso di esito positivo della fase preliminare, presentazione del progetto definitivo al comune da parte del soggetto proponente. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all’ordinario assetto delle competenze, che può richiedere al proponente modifiche del progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario per la realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima;

d)       nel caso di superamento dei predetti termini, previsione di interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell’impianto. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all’ente interessato un termine di 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti necessari, decorso il quale è nominato un commissario, da parte del Presidente della regione interessata, con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni assegnati all’ente interessato) l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la partecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deve adottare entro il termine di 60 giorni i provvedimenti necessari;

e)       nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore e può esercitare un diritto di prelazione. La norma precisa che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006).

Viene comunque precisato che, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’impianto, restano salve eventuali semplificazioni ove previste dalla normativa vigente.

Infrastrutture Ulteriori infrastrutture

 

Articolo 1, comma 193-bis – Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

 

Relatore

 

17.12 nott.

Il comma 193-bis attribuisce al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014, finalizzato all’organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 che si svolgeranno in Italia.

Sport-Interventi di finanziamento

 

Articolo 1, commi 196 e 198-bis Portale “Normattiva”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.109

Tabacci

Misto

13.12 nott.

Modifica il comma 196, prevedendo il previo parere della Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell’emanazione del D.P.C.M. che disciplina le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività del portale Normattiva. La modifica è motivata dal fatto che il portale ha tra i propri fini anche quello di favorire la convergenza delle banche dati regionali.

Il programma Normattiva costituisce attuazione dell’articolo 107 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), che ha istituito un fondo per finanziare “iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo”. Il decreto-legge n. 200/2008 ha confermato le finalità e la struttura interistituzionale del progetto, affidando al Ministro per la semplificazione normativa il coordinamento delle attività e ponendo il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio come punto focale di tutti i progetti di informatizzazione normativa.

Autorizzazioni di spesa

1.108

Tabacci

Misto

13.12 nott.

Aggiunge il comma 198-bis, il quale prevede che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

Il progetto x-leges, che si connette strettamente al programma Normattiva, ha l’obiettivo di consentire la trasmissione telematica tra gli organi costituzionali di tutti i provvedimenti normativi approvati dal Consiglio dei ministri: disegni di legge; schemi di decreti legislativi e di regolamenti nelle varie fasi dell’iter, dalla presentazione alle Camere fino alla promulga del Presidente della Repubblica. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges Il comma 198 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva di euro 1.500.000 (200.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2017, 2018 e 2019; 400.000 euro per l’anno 2015; 300.000 euro per l’anno 2016).

Autorizzazioni di spesa

 

Articolo 1, comma 200-bis Trattamento economico dei membri del Governo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1374 Ulteriore NF

Castelli

M5S

16.12

Aggiunge il comma 200-bis che, novellando l’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento: qualora questi abbia optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Si ricorda tuttavia che tale limite è già presente nell’ordinamento. Infatti, la legge 418/ 1999 prevede che i Ministri e i Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari possono optare per l’indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento (art. 47, secondo comma, L. 146/1980).

La effettiva portata normativa della disposizione sembrerebbe risiedere nell’inciso che fa salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Costi della politica

 

Articolo 1, comma 200-ter – Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4007

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 200-ter, che prevede che il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dall’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (ossia il 50% della spesa sostenuta per missioni nel 2009), non si applica alla spesa per missioni effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle “attività indispensabili di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Un’ulteriore esenzione dall’applicabilità dell’art. 6, co. 12, del D.L. 78/2010 è stata disposta, di recente, senza alcun riferimento alla tipologia di attività, dall’art. 10 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in favore degli enti e degli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque finanziati dal Mibact, inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni.

Spesa dei Ministeri

 


Articolo 1, comma 202 Metanizzazione del Mezzogiorno

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4003

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica il comma 202 nella parte relativa al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, per anticipare di un anno la concessione di contributi ai comuni e ai loro consorzi e per modificare la copertura dell’intervento.

La versione originaria del comma 202 autorizzava la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021. Alla copertura di tali impegni finanziari si provvedeva per metà attingendo al Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e per l’altra metà mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

Con il presente emendamento, i contributi sono autorizzati per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 (anticipando dunque di un anno la partenza del programma), e si precisa che vengono concessi per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020.

Ambiente Energia

 

Articolo 1, comma 204-bis Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3302

X Comm.

 

13.12 nott.

Aggiunge il comma 204-bis che interviene sulla legge di riordino delle Camere di Commercio, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili.

Secondo la norma attualmente vigente, con il decreto interministeriale (MiSE-MEF) di determinazione del diritto annuale possono essere annualmente rideterminate le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo il conseguimento degli obiettivi secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale.

La presente proposta emendativa consente a ciascuna Camera di commercio, ad Unioncamere e alle singole Unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

Politiche per le imprese Camere di Commercio

 

 

Articolo 1, comma 204-ter Personale in posizione di comando presso commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3439

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 204-ter, al fine di prevedere che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione medesima ed inquadrato nel relativo ruolo organico, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Pubblico impiego

 


Articolo 1, comma 204-quater Agevolazioni fiscali per le imprese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

 

Sub. 0.1.4031.8

Relatore

 

17.12 nott.

Introduce il comma 204-quater, che autorizza la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, al fine di estendere la riduzione dell’accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (prevista dal DL n. 356/2001) alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla.

Le modalità attuative (e non più la misura dell’agevolazione, Sub. 0.1.4031.8) saranno individuate entro novanta giorni tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Politiche per le imprese - agroalimentare

 

 

Articolo 1, comma 207-bis – Risorse per l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Il comma 207-bis autorizza un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell’orchestra “I Virtuosi italiani” di Verona, finalizzato a sostenerne la programmazione musicale.

Attività culturali- Interventi di finanziamento

 


Articolo 1, comma 210-bis – 210–ter Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4021

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge due nuovi commi 210-bis - 210-ter, i quali dispongono che la Società EUR S.p.A. può presentare, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

L'anticipazione è concessa - previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della predetta Società - a valere sull’ incremento di 7,2 miliardi di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali” (di cui al co. 10 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013) stanziato (dall’ art.13, co. 8 del D.L. n. 102/2013) per pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali - ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall’originario D.L. n. 35/2013 - di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

 In sede di predisposizione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di riparto della predetta dotazione aggiuntiva tra le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato (“Sezione enti locali”, “Sezione Regioni debiti non sanitari” e “Sezione regioni debiti sanitari”), si dovrà tener conto, d'intesa con la Conferenza Unificata, dell’assegnazione di liquidità cui sopra a favore di Eur S.p.A. (comma 210-bis).

Si ricorda che il predetto decreto di riparto dovrà essere adottato entro il 28 febbraio 2014.

 

Si osserva che il comma 210-bis in esame non specifica a che tipologia di debiti della Società EUR S.p.A. sono destinate le anticipazioni di liquidità stanziate dal medesimo comma. In questi termini, l’anticipazione di liquidità concessa a EUR S.p.A. è suscettibile di configurarsi quale “prestito” per un ripiano delle passività della Società.

All'erogazione dell’anticipazione di liquidità si provvede a seguito:

§      della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;

§      della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF - Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, in caso di inadempimento nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è fissato in misura pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione(comma 210-ter).

Società pubbliche

 

Articolo 1, comma 216-bis e 216-ter Accertamenti medico legali per dipendenti assenti per malattia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2934 NF

Murer

PD

13.12 nott.

Aggiunge i commi 216-bis e 216-ter i quali (modificando l’art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 101/2013) prevedono che, ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento.

Lavoro

 

Articolo 1, comma 217-bis Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 791.

Guerra

PD

16.12

Aggiunge il comma 217-bis, che - con l’introduzione di un periodo al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - reca una deroga all’obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.

Settore pubblico: misure di razionaliz­zazione della spesa

 

Articolo 1, comma 218 – Ripartizione delle risorse derivanti dall’aumento del contributo unificato

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

II Relatore

 

17.12 nott.

Modifica il comma 218 che, sostituendo integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 98/2011, prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, siano ripartite le risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato previsto dallo stesso art. 37 (che a sua volta ha novellato il testo unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002).

In particolare, l’emendamento:

§         raddoppia da 7,5 a 15 milioni di euro la quota delle risorse da destinare, per il solo 2014 allo svolgimento di un periodo di perfezionamento - da completare entro il 31 dicembre – per coloro (lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati) che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari previsto dall’art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013;

§         precisa che, a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 mln di euro di tale importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di performance cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 % rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Disposizioni nel settore della giustizia

 


Articolo 1, comma 220 Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1127 NF

ID. 1.1481

Oliverio

Oliverio

PD

17.12 pom.

Modifica il comma 220 includendo le attività agricole tra quelle destinatarie della concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali colpiti da eventi emergenziali pregressi, a carico del Fondo di cui al comma medesimo

Agricoltura

 

Articolo 1, comma 221 Estensione dei beneficiari del Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4017

Relatore

 

15.12

Modifica il comma 221, al fine di includere alcuni comuni della provincia di Siena tra i beneficiari del Fondo istituito dal comma 220, le cui risorse sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi. In particolare, in fase di prima attuazione, sono ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo alcuni comuni della provincia di Siena relativamente agli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013 (per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari).

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 (pubblicata nella G.U. 25 novembre 2013, n. 276) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio


Articolo 1, comma 225-bis Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4010

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 225-bis che riduce da 6 a 5 milioni a decorrere dal 2014 la dotazione del Fondo integrativo per i comuni montani.

Conseguentemente

Modifica la Tabella C, aumentando di 1 milione per ogni annualità a decorrere dal 2014 la voce di spesa relativa alla legge n. 262 del 2006, al fine di integrare gli stanziamenti in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), da ripartire, in misura eguale, per le spese di funzionamento e per il pagamento del premio per l'assicurazione dei membri del Corpo.

Ambiente Territorio Energia

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

 

Articolo 1, comma 228 Deroghe al patto di stabilità interno per gli enti colpiti da eventi sismici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3124 NF

Guidesi

LNA

16.12

Modifica il comma 228, al fine di estendere anche alle Regioni Lombardia e Veneto la deroga al patto di stabilità interno, già prevista per la regione Emilia Romagna, consistente nella esclusione, dalle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto, dei trasferimenti effettuati dalle regioni medesime in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012 per un importo pari a complessivi 100 milioni di euro. La deroga è effettuata mediante l'inserimento di una lettera aggiuntiva all'elenco di spese escluse dal patto di stabilità di cui all'elenco di cui all'art. 32, comma 4 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Patto per le regioni e gli enti locali

 


Articolo 1, commi da 233-bis a 233-quinquies Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3362

VIII Comm.

 

14.12 ant.

Aggiunge il comma 233-bis il quale prevede – per la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – che le risorse residue disponibili alla data di entrata in vigore della legge di stabilità su ciascuna contabilità speciale a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, del D.L. 74/2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in favore delle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (ovvero quelli individuati dall’art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012), nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012, a partire dal 20 maggio 2012 (Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta) (nuovo comma 1-bis, all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012)

Si dispone, inoltre, che le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore «de minimis», ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati (nuovo comma 1-ter all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012).

Alla concessione delle agevolazioni provvedono i Commissari delegati alla gestione dell’emergenza (i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto); i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. (nuovo comma 1-quater all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012)

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

1.3366

VIII Comm.

 

14.12 ant.

Aggiunge il comma 233-ter il quale prevede - al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 - che le disposizioni che consentono alle P.A. l’utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Conseguentemente, modifica, a finalità di copertura finanziaria il comma 290, incrementando di 0,3 milioni di euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l’importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall’anno 2015, dal medesimo comma disposta.

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

1.3369

VIII Comm.

 

14.12 ant.

Aggiunge il comma 233-quater, mediante il quale si proroga di sei mesi il termine previsto per la verifica di sicurezza, ai sensi della normativa tecnica vigente, relativamente agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, di cui all’articolo 3, comma 9, del D.L. n.74 del 2012.

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

1.2533

Moretti

PD

14.12 ant.

Aggiunge il comma 233-quinquies il quale proroga di 24 mesi la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'articolo 1 comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013).

Dispone altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della citata OCDPC 43/2013, è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

 


Articolo 1, comma 244 Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4006

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica il comma 244, con un emendamento di carattere tecnico, volto a rettificare un mero errore materiale riportato nella noma. La rettifica riguarda l'onere del fondo emergenze nazionali indicato nel comma 244 in 60,5 milioni, mentre va rettificato in 59 milioni di euro. Resta invece inalterato l’incremento dell'importo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica in 8,6 milioni (la relazione all’emendamento chiarisce che non risultano comprese nell'ambito delle variazioni considerate tra gli utilizzi del citato fondo emergenze nazionali le risorse destinate al comune dell'Aquila, in relazione all’autorizzazione. nel limite di 1,5 milioni di euro, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni temporanee, prevista dal comma 223. Tale previsione trova infatti apposita copertura finanziaria nell'ambito delle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell’Aquila, come espressamente riportato dalla relazione tecnica)

 

 

Articolo 1, comma 248 Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.823 NF

Braga

PD

17.12 pom.

Modifica il comma 248 che incrementa di 30 milioni per il 2014 il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, aggiungendovi, infine, la previsione che tali risorse sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

 

 

 

Articolo 1, commi 252 e 252-bis Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali e premi per le pubblicazioni di elevato valore culturale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.617

Coscia

PD

14.12 ant.

Modifica il comma 252, il quale individua le norme generali regolatrici della materia alle quali dovrà attenersi il regolamento di delegificazione della materia relativa all’erogazione dei contributi statali di cui alla L. 534/1996 alle istituzioni culturali, la cui adozione è prevista dal comma 251.

In particolare:

-         viene integrata la lettera c) che individua i requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi, includendovi anche i seguenti (in parte ripresi dalla L. 534/1996): disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

Si segnala che, nella parte relativa allo svolgimento di attività di ricerca, la previsione recata dall’emendamento approvato si sovrappone a quella già recata dal testo trasmesso dal Senato. Inoltre, occorrerebbe coordinare la parte relativa al patrimonio con quella già recata dal medesimo testo.

-         viene sostituta la lettera g), recante la previsione dell’attribuzione di contributi a progetti di elevato valore culturale presentati da reti di istituti culturali, introducendo la previsione di una specifica procedura concorsuale annuale per l’attribuzione di contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di Istituti culturali.

 

Aggiunge il comma 252-bis - che riprende il contenuto dell’art. 10, co. 4, del disegno di legge di stabilità presentato al Senato, ivi stralciato (A.S. 1120-ter) - al fine di ridenominare i contributi previsti dall’articolo 25, primo comma, della legge n. 416/1981 per le pubblicazioni periodiche di ridotto contenuto pubblicitario e di elevato valore culturale, in premi. Viene, inoltre, previsto che a tali pubblicazioni possono essere conferite menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico. 

Razionalizzazione della spesa in materia culturale

 

Articolo 1, comma 253-bis – Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 253-bis che destina, per il 2014, la somma di 1 milione di euroall’Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli”, con corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al FUS previsto dalla Tabella C.

Al riguardo si segnala che, in base a notizie assunte per le vie brevi, si tratta di un progetto di costituzione di un’orchestra giovanile nella quale ogni Paese del Mediterraneo deve avere i suoi rappresentanti. Occorrerebbe, dunque, sostituire le parole “Alla Orchestra del Mediterraneo” con le parole “Per la realizzazione del progetto di costituzione di un’orchestra del Mediterraneo”.

Attività culturali- Interventi di finanziamento

 

Articolo 1, commi 254-bis e 254-terLimiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.501 NF

Saltamartini

NCD

16.12

Aggiunge i commi 254-bis e 254-ter prevedendo il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 120 del 2013). Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.

Settore pubblico Misure di razionaliz­zazione della spesa

 

Articolo 1, comma 256-bisDeterminazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4016

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 256-bis, che modifica la disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine di prevedere che il comune, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale corrispettivo in misura pari al 60% (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%. La disposizione novella il comma 48 dell’art. 31 della L. 448/1998, nella parte in cui fa riferimento all’articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 233/1992, che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 (sentenza che ha dichiarato illegittimi in via consequenziale anche i commi 1 e 2 dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001 relativamente alle modalità di calcolo dell’indennità di espropriazione). Resta comunque non modificata la restante parte della disposizione che fa riferimento alla determinazione del corrispettivo al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

Regioni ed enti locali

 


Articolo 1, comma 258-bis Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5018

Governo

 

17.12 ant.

Introduce il comma 258-bis, che reca una norma di interpretazione autentica della disposizione riguardante i compensi del direttore generale di progetto e del vice direttore generale vicario per la realizzazione del “Grande Progetto Pompei” previsto dal D.L. 91/2013.

La norma del D.L. 91/2013 prevede che l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita con DPCM e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui.

La proposta emendativa in esame interpreta tale disposizione nel senso che, qualora appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore generale e vice direttore generale vicario:

§       sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico;

§       conservano il trattamento economico fondamentale in godimento;

§       hanno facoltà di optare, in luogo dell’indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l’ultimo incarico dirigenziale ricoperto.

Inoltre, il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini della maturazione dei titoli per il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia.

All’atto del collocamento in fuori ruolo, nell’amministrazione di appartenenza sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica equivalente dal punto di vista finanziario.

Settore pubblico

 


Articolo 1, comma 259 Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3308

Id.
1.2324

IV Comm.


Scanu

 


PD

14.12ant.

Modifica il comma 259, al fine di precisare che la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale, atta a conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016, vada operata mediante la procedura prevista dall’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare, vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare;

L’emendamento specifica inoltre che i suddetti risparmi debbono essere, anziché “pari”, “non inferiori” al sopradetto importo di 100 milioni.

Difesa
Misure di razionaliz­zazione della spesa

1.1282

Basilio

M5S

14.12ant.

Modifica il comma 259, al fine di precisare che i risparmi di spesa previsti a valere sui programmi di investimento pluriennale della difesa (100 milioni di euro) devono essere conseguiti sia nell’anno 2015 che nell’anno 2016.

 

Articolo 1, comma 265 Modalità di pagamento delle competenze al personale delle forze di polizia e delle Forze armate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5020

Subem. 0.1.5020.1

Governo


Fiano

 


PD

17.12 ant.

Modifica il comma 265, posticipando di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'obbligo per le Forze armate di utilizzare le procedure informatiche del Ministro dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale militare delle competenze fisse e accessorie. Il subem. 0.0.5020.15 ha precisato che l’obbligo di avvalersi delle procedure informatiche del MEF per il pagamento al personale militare decorre dal 1° gennaio 2016 anche per i Corpi di polizia e per l’Arma dei Carabinieri

Pubblico impiego

 


Articolo 1, comma 265-bis Forze di polizia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1119 NF

Laffranco

FI

16.12 pom.

Aggiunge il comma 265-bis che rinvia ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, la definizione di modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, che sostituiscano i sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Le nuove modalità devono essere idonee ad attestare l’effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell’erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Settore pubblico Forze di polizia

 

Articolo 1, commi da 271-bis a 271-quater – Proroga commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5021

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi da 271-bis a 271-quater.

Il comma 271-bis reca ulteriori disposizioni sul Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione (che ha visto ridurre l’autorizzazione di spesa nei suoi confronti dal precedente comma 271, per 15 milioni di euro per il 2014, nonché dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 126/2013). In particolare, si prevede la proroga dell'incarico del Commissario Liquidatore del fondo, in scadenza al 31 dicembre 2013, per un ulteriore periodo di 6 mesi (senza possibilità di rinnovo) successivi alla data di accredito delle risorse (pari ad curo 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione), allo scopo di completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo. Allo stesso tempo, dal 1° gennaio 2015, all’onere derivante dalla proroga del commissario si fa fronte mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater (concernente disposizioni particolari per i rischi derivanti dalla navigazione marittima e loro assicurazione), del D.L. 457/1997, ridotte rispettivamente di euro 2.752,477 ed euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Si osserva che il richiamato articolo 4, comma 2, disciplina un’agevolazione per il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e consistente nell’assoggettamento a imposte sui redditi in misura pari al 20%, ponendo il relativo onere a carico della gestione commissariale del fondo in oggetto. Si valuti l’opportunità di meglio specificare l’autorizzazione di spesa che si intende ridurre.

Il comma 271-ter dispone che al termine della richiamata gestione commissariale è previsto il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Infine, il comma 271-quater autorizza, per accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative generali sulla liquidazione coatta amministrativa (previste dagli articoli 35 e 206 del R.D. 267/1942), il Commissario Liquidatore a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

Previdenza

 


Articolo 1, comma 275 Misure finanziarie compensative tra le Authorities

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5015

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 275 attribuendo anche per l’anno 2016 oltre che per gli anni 2014 e 2015 una quota di finanziamento pari a 2 milioni di euro in favore dell’Autorità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: -2.000.

Il finanziamento è finalizzato alla stabilizzazione di 12 unità di personale impiegata dall’Autorità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disposta dai commi 171-bis e 171-ter (cfr. la relativa scheda)

Autorizzazioni di spesa

 

 

Articolo 1, comma 282-bis Finanziamento formazione specifica in medicina generale.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 282-bis che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per la formazione specifica in medicina generale.

Politiche sociali e sanitarie
Autorizzazioni di spesa

 


Articolo 1, commi 285 Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1133 NF

Cancelleri

M5S

14.12
ant.

Modifica il comma 285 nella parte in cui si prevede che il Commissario straordinario per la spending review riferisca sulla propria attività ogni tre mesi al Comitato interministeriale appositamente istituito dalla disciplina sulla spending review medesima di cui all’articolo 49-bis del D.L. n. 69 del 2013. L’emendamento dispone che il Commissario debba altresì riferire al Parlamento, mediante una relazione annuale.

Settore pubblico razionaliz­zazione della spesa

1.289 NF

Rosato

PD

16.12 pm

Modifica il comma 285, cui aggiunge alcuni periodi, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione di misure volte alla unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente conservati nel pubblico registro automobilistico e nell’archivio nazionale dei veicoli.

1.4006

Relatore

 

 

Modifica tecnica al comma 285. L’emendamento è finalizzata a ripristinare gli importi originari delle riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni previsti dal comma 32, dell'articolo 10, del testo originario (AS 1120), rispetto a quanto approvato dal Senato, in quanto l'ulteriore riduzione (dovuta all’approvazione dell'emendamento 17.48 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato) era finalizzata alla copertura di un onere relativo ad un intervento che non è poi stato contenuto nel testo definitivo approvato dal Senato della Repubblica. Si tratta pertanto della correzione di un mero errore materiale.

Settore pubblico

 

Articolo 1, comma da 288-bis a 288-sexies – Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5022 NF

Sub em. 0.1.5022.7

Governo

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi da 288-bis a 288-sexies che istituiscono il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché per il biennio 2014-2015 l’ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di DEF, a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale (commi 288-bis e 288-ter), fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi (comma 288-quater).

La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. La legge di stabilità detta gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni (comma 288-quinquies).

Per l’anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione all’apposito Fondo; esse sono destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti (comma 288-sexies).

Lavoro
Misure fiscali
e contributive per il lavoro

 

 

Articolo 1, comma 288-septies e 228-octies Attività di spending review

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 5023

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi 288-septies e 288-octies.

In particolare il comma 288-septies proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2011 dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 262 del 2006 - per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) e nella nuove legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

La norma estende tali attività anche alle esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi pubblici (c.d. spending review).

Ai sensi del comma 288-octies con uno o più D.P.C.M., da adottare ai sensi dell’articolo 49-bis, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013 si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la spending review, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Misure di razionalizzazione della spesa

 

 

Articolo 1, comma 289 Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti ad imprese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Modifica l’allegato 4 al comma 289, recante le riduzioni alle autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti alle imprese, voce relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 53, comma 3 della legge n. 449/1997- Somme da erogare alle Poste italiane Spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato, disponendovi una riduzione di 15 mila euro per il 2014.

Autorizzazione di spesa

 


Articolo 1, comma 290 Riduzioni di spesa per consumi intermedi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3366

VIII Comm.

 

14.12 ant.

Modifica il comma 290, incrementando di 0,3 milioni di euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l’importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall’anno 2015, dal medesimo comma disposta, a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 233-ter, che introduce una deroga all’utilizzo di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche.

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

 

Articolo 1, comma 290-bis Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5024

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 290-bis, che, novellando il comma 20, dell'articolo 12, del D.L. n. 95/2012, mantiene ferme le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge

Misure di razionalizzazione della spesa

 

 

Articolo 1, comma 300-bis Proventi parcheggi a pagamento

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4014

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 300-bis, il quale consente la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso una modifica dell’articolo 7 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992; si tratta in particolare dei proventi eccedenti la quota già finalizzata alla costruzione di nuovi parcheggi, destinati, in base alla norma vigente a interventi per la mobilità urbana).

Trasporti

 

Articolo 1, comma 306-bis e 306-ter Soppressione assegni ad personam riassorbibili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3396

Id.
1.2115

I Comm.


Speranza

 


PD

14.12
ant.

Aggiunge i commi 306-bis e 306-ter. Con il comma 306-bis vengono soppresse le disposizioni – costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall’articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 - che attualmente prevedono, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l’attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell’interessato).

In relazione alla suddetta soppressione, il medesimo comma 306-bis dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall’incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell’amministrazione di appartenenza, ma tale circostanza non è espressamente precisata nell’emendamento) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

Il comma 306-ter stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal precedente comma 306-bis (nonché di quanto previsto da una analoga disposizione, ossia l’articolo 5, comma 10-ter del D.L. n. 95/2012, relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro incarico o servizio rientrano nei ruoli), le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge.

Pubblico impiego

 


Articolo 1, comma 307-bis Mobilità dei professori universitari e ricercatori

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.387

Pisicchio

Misto

14.12
ant.

Aggiunge il comma 307-bis, il quale reintroduce la previsione, già recata dall’art. 7 della L. 240/2010 e revocata dall’art. 49 del D.L. 5/2012, di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

Docenza universitaria

 

 

Articolo 1, comma 308-bis Dirigenti Agenzie fiscali

                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5025

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 308-bis, che istituisce, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. La disposizione è un effetto consequenziale dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012.

Conseguentemente sono ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate le dotazioni finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma specifica che l'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 95 del 2012.

Pubblico impiego

 


Articolo 1, comma 309 e 309-bis Assunzioni nel Comparto vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5026

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 309, estendendo al Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico le disposizioni ivi previste in merito alle assunzioni aggiuntive, nel 2014, per il Comparto Sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine l’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 viene incrementato di 1, 5 milioni di euro per il 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Aggiunge comma 309-bis il quale riduce, a finalità di copertura finanziaria, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 1,5 milioni per l’anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dal 2015.

Settore pubblico

 

Articolo 1, comma 309-ter Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3408

Id.
1.2131

I Comm.


Fiano

 


PD

17.12 pom.

Aggiunge il comma 309-ter, al fine di incrementare di 100 milioni per il 2014 il Fondo perequativo – dotato di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 – del Ministero dell’economia e delle finanze – istituito dal comma 11-bis dell’art. 8 del D.L. 78/2010 - destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all’articolo 9 del medesimo D.L. 78/2010 (che detta misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).

La copertura della spesa si rinviene mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa contenuta al comma 155, ultimo periodo, dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 – si tratta della spesa di 73 milioni per l'anno 2004, 118 milioni per l'anno 2005 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

 

Articolo 1, comma 309-quater Fondi per il personale dei Vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3129 NF

Id.
1.3407

Relatore


Fiano

 

17.12 pom.

Aggiunge il comma 309-quater, il quale dispone che – esclusivamente per l’anno 2014 – che la quota del Fondo unico della Giustizia destinata al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico e la quota del predetto Fondo destinata al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali (si tratta delle somme ci sui all’art. 2, co. 7, lett. a) e b) del D.L. 143/2008) è destinata in misura comunque non superiore al 50 percento, con decreto, rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia, ad alimentare i Fondi per l’incentivazione del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Pubblico impiego

 

Articolo 1, comma 310-bis e 310-ter Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5027

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 310-bis che estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’applicazione della disciplina dei benefici economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio attualmente prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. Per la copertura degli oneri (87.423 euro per il 2014 148.942 euro per il 2015 e 385.308 euro a decorrere dal 2016) si provvede mediante corrispondente autorizzazione della spesa per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all’art. 7, comma 4-bis del D.L. 39/09).

Aggiunge il comma 310-ter che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, provvedendo alla copertura finanziaria mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relative al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del D.L. n. 39/2009. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

Settore pubblico

 

Articolo 1, comma 317-bis Dipendenti Buonitalia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 317-bis, secondo il quale i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia, possono essere inquadrati, previa verifica dell’idoneità, nei ruoli dell’ICE, al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia, in sovrannumero, riassorbile con le successive vacanze, rispetto alla dotazione organica e in deroga alla possibilità dello stesso Istituto di assumere nuovo personale.

Agricoltura

 

Articolo 1, comma 322 Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3438

Relatore

 

14.12
ant.

Modifica il comma 322 in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.

In particolare, si rimodulano le percentuali di rivalutazione delle pensioni nei seguenti termini:

§         resta ferma la percentuale di rivalutazione piena (100%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (lettera a));

§         per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, la percentuale di rivalutazione passa dal 90% (prevista nel testo approvato dal Senato) al 95% (lettera b));

§         resta ferma la percentuale di rivalutazione del 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (lettera c));

§         per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo, la percentuale di rivalutazione è del 50%; per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS (per i quali nel testo approvato dal Senato non è prevista, per il 2014, alcuna rivalutazione) l’emendamento prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 e del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (lettera d)).

Previdenza

 

Articolo 1, comma 325-bis Contributo di solidarietà per organi costituzionali, regioni e province autonome

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3437

Subem.
0.1.3437.2

Relatore

Misuraca

 

NCD

17.12 ant.

Aggiunge il comma 325-bis, che prevede che i risparmi derivanti dall’introduzione, nell’esercizio della propria autonomia, da parte di Organi costituzionali, Regioni e Province autonome, di un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori (inclusi i vitalizi per coloro che hanno ricoperto cariche elettive) eccedenti determinati limiti, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui all’articolo 31.

Si fa presente che il comma 31 richiama sia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (lettera a)), sia il Fondo di garanzia per la prima casa (lettera b)); andrebbe pertanto chiarito a quale dei due fondi debbano essere destinati i risparmi.

Previdenza

 


Articolo 1, comma 326-bis Introduzione di un parametro massimo di riferimento per i trattamenti pensionistici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2119 NF

Speranza

PD

16.12pm

Introduce il nuovo comma 326-bis, prevedendo che le amministrazioni pubbliche (elenco Istat) non possono erogare, ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, ivi inclusi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici, eccedano il limite fissato dall’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione). Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso.

Previdenza Misure di razionaliz­zazione della spesa

 

Articolo 1, comma 326-ter Aziende commerciali in crisi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2777

Id.
1.3119
1.2183

Latronico


Vignali
De Micheli

FI


NCD
PD

16.12

Aggiunge il comma 326-ter, il quale proroga alcuni termini previsti per la disciplina transitoria dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età), di cui all’articolo 19-ter del D.L. 185/2008.

Più specificamente:

§      si proroga il periodo durante il quale viene riconosciuto il richiamato indennizzo (previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. 207/1996 e successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il triennio 2009-2011 dal richiamato articolo 19-ter, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2012) al 31 dicembre 2016; contestualmente viene prorogato anche il termine per la presentazione delle domande al 31 gennaio 2017 (lettera a));

§      si proroga ulteriormente il termine per il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, al 31 dicembre 2018 (in luogo dell’attuale 31 dicembre 2014) (lettera b));

§      si dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 dicembre 2008) degli analoghi indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della L. 311/2004 (in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia) (lettera c)).

Sostegno finanziario alle imprese

 

Articolo 1, comma 326-quater – Esodati – aliquota contributiva

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5008

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 326-quater che dispone l’accelerazione (modificando l’articolo 1, comma 79, della L. 24/2007) del percorso di innalzamento dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l’aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016.

Tale norma è inserita a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 127-bis a 127-sexies, volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli interventi di salvaguardia.

Previdenza

 


Articolo 1, comma 326-quinquies Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5008

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 326-quinquies, che riduce il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019, al fine di fornire parziale copertura agli oneri recati dai commi da 127-bis a 127-sexies, volti a estendere la platea dei lavoratori c.d. esodati, cui applicare gli interventi di salvaguardia.

Previdenza

 

Articolo 1, commi 327-bis e 327-ter – Assegno vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5028

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 327-bis, che inserendo tre commi (da 3-bis a 3-quater) all’articolo 5 della L. 206/2004, introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso). L’assegno, non reversibile, è pari a 1.033 euro mensili, ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 502/1993 (adeguamento al costo della vita) (comma 3-bis). Il diritto al richiamato assegno vitalizio non spetta (comma 3-ter) qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Tali assegni, inoltre, non possono avere decorrenza anteriore ai 1° gennaio 2014. Infine (comma 3-quater) le precedenti disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio per i soggetti che hanno subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata (di cui all'articolo 2, comma 1 della L. 407/1998).

Aggiunge il comma 327-ter, che dispone la copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 327-bis, quantificati in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di curo per l'anno 2015, di 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004. E’ altresì previsto il monitoraggio di tali oneri da parte del Ministero dell'Interno, in caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate a favore del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della L. 44/1999, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Previdenza

 

Articolo 1, commi 330, 331, 332-bis; 332-ter, 332-quater; 334-ter – Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica i commi 330 e 331 ed aggiunge il comma 332-bis, al fine di sopprimere, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, quella in termini di competenza finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 448-472) ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza eurocompatibile, mantenendo comunque in vigore anche il calcolo delle complesso delle spese in termini di competenza finanziaria. I limiti posti alle spese calcolate in questi due modi differenti, sono gli stessi. Il nuovo comma 330 e l'aggiuntivo 332-bis, sopprimono i riferimenti alla competenza finanziaria, presenti nella citata legge di stabilità 2013; il comma 331 adegua il testo delle modifiche apportate dal testo originario alla soppressione della modalità di calcolo suddetta. Il calcolo del tetto di spesa, a partire dal 2014 dovrà quindi essere effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile.

Introduce i commi 332-ter, 332-quater e 334-ter, che recano modifiche alla disciplina sanzionatoria.

Il comma 332-ter , reca una modifica testuale al comma 461 della legge di stabilità 2013 concernente la sanzione del divieto di assunzione di personale applicabile anche in caso di inosservanza del termine del 31 marzo per l'invio della documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto del patto. La norma modifica il riferimento normativo alla sanzione (presente in più norme di legge) e rinvia alla stessa legge di stabilità 2013, comma 462.

Il comma 332-quater, reca modifiche al comma 462 della legge di stabilità 2013, concernenti la sanzione del versamento all'erario dell'importo corrispondente allo scostamento dall'obiettivo del patto: il testo è adeguato alle modifiche introdotte da disegno di legge e la mancata applicazione della sanzione in caso di scostamenti dall’obiettivo dovuto al cofinanziamento nazionale correlato ai finanziamenti europei, è limitata al 2013.

Il comma 334-ter abroga le disposizioni concernenti le sanzioni da applicare alle regioni in caso di inosservanza degli obietti del patto di stabilità contenute nel D.Lgs. 149/2011 recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, in attuazione della delega contenuta nella legge 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale (articolo 7 commi da 1 a 4). L'abrogazione costituisce una intervento di semplificazione e 'manutenzione' normativa, in quanto le norme abrogate, applicabili peraltro alle sole regioni a statuto ordinario, sono contenute anche in altre disposizioni normative, da ultimo i commi 462-465 dell'unico articolo della più volte citata legge di stabilità 2013, norme che stabiliscono le sanzioni per le regioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Patto di stabilità interno

 


Articolo 1, comma 334-bis – Patto regionale verticale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Introduce il comma 334-bis al fine di estendere l'applicazione del cosiddetto patto regionale verticale agli esercizi 2014 e 2015. La norma aggiunge un periodo in tal senso, al comma 138 dell'articolo 1, della legge 220/2010, norma che disciplina questa forma di flessibilità del patto.

Si segnala che è già presente nel testo una disposizione in tal senso, proprio il comma 334, infatti, posticipa al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto, con una modifica al comma articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011.

Patto di stabilità interno

 

Articolo 1, comma 335-bis Manovrabilità dell’addizionale Irpef regionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4026.

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 335-bis, che differisce al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell’addizionale Irpef da parte delle regioni contenute all'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

Entrate Fisco Finanze

 

Articolo 1, comma 338-bis – Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Aggiunge il comma 338-bis, al fine di incrementare l'aliquota della compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell’accisa sui tabacchi – stabilita all'articolo 49 dello statuto di autonomia (D.Lgs. 1/1963) dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione dei finanziamenti al Fondo sanitario nazionale della regione in misura pari alla somma di 2.375.977,00 curo annui e di 160.000,00 euro annui , entrambi inerenti la medicina penitenziaria.

Regioni a statuto speciale

 

Articolo 1, comma 338-ter Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5029

sub. 0.1.5029.1

Governo


Sanna

 


PD

17.12 nott.

Aggiunge il comma 338-ter che reca una modifica all'articolo 10 dello statuto della Regione Sardegna, D.Lgs. 3/1948, nel rispetto delle procedure per la modifica delle disposizioni finanziarie dello statuto, al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale. Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 10 dello statuto, infatti la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta, nonché modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione. La modifica recata dal subemendamento inserisce un inciso secondo il quale resta comunque ferma la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

Regioni a statuto speciale

 

Articolo 1, comma 339 Assunzioni di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3039

Leone

NCD

14.12
ant.

Modifica il comma 339, concernente il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte del comma in cui si esclude il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali. in relazione a determinati ambiti. La modifica specifica che l’esclusione opera anche in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario. Gli ambiti di intervento delle agenzie fiscali, già esclusi dal trasferimento di funzioni sono i seguenti: le disposizioni che riguardano tributi armonizzati; i contribuenti di grandi dimensioni; le attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; le procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.

Regioni a statuto speciale

1.380

Alfreider

Misto

16.12

Aggiunge un periodo al comma 339, prevedendo che con apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Secondo quanto stabilito nel comma 339 possono essere oggetto di trasferimento – ed assunzione dei relativi oneri – le funzioni concernenti le agenzie fiscali, ad esclusione di determinati ambiti elencati nella norma, le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile; i servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta; il Parco Nazionale dello Stelvio per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Regioni a statuto speciale

1.5030

Governo

 

17.12 ant.

Modifica il comma 339, concernente il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta, nella parte concernente il trasferimento alla regione Valle d’Aosta dei servizi ferroviari di interesse locale. La modifica abroga l’ultimo periodo che confermava quanto disposto dall’art. 2, comma 6 del D.L. 126/2013, vale a dire che a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta è tenuta a provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società e che tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno. La disposizione, secondo quanto stabilito dallo stesso comma 6, avrebbe dovuto operare fino all’attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 194/2010, recante appunto norme di attuazione dello statuto speciale della regione in materia di trasporto ferroviario. Il citato articolo 2 regola tempi e modalità dell’attribuzione alla regione Valle d’Aosta di funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.

Regioni a statuto speciale

 


Articolo 1, comma 343 Finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2916

Alfreider

Misto

16.12 pom.

Modifica il comma 343, prevedendo che l’abrogazione dei commi da 118 a 121 della legge finanziaria 2010 concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvenga a decorrere dal 30 giugno 2014. Il comma 343 modifica le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 117-121), concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti, con riguardo alle procedure per la individuazione dei progetti da finanziare. In particolare inserisce il comma 117-bis con il quale viene dettata la nuova procedura per la individuazione dei progetti da finanziare e per le modalità di finanziamento e, conseguentemente, abroga i commi da 118 a 121 che contenevano la precedente disciplina, incentrata su un apposito organismo di indirizzo (ODI).

 

 

Articolo 1, comma 352-bis Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni

                                                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.917

Ginefra

PD

15.12

Aggiunge il comma 352-bis, con il quale si dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, ed ove le “predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse” siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi della disciplina sulla successione dei contatti a tempo determinato di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n.368/2001 (che dà attuazione alla direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo sul lavoro a tempo determinato), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Tale norma, prevedendo una stabilizzazione a domanda, deve essere valutata alla luce del principio costituzionale, di cui all’articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale “agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso” e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l’area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere

Pubblico impiego

 

Articolo 1, comma 353 Termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3413

Id.
1.2325

I Comm.


Guerra



PD

15.12

Sostituisce il comma 353 modificando il termine per il completamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali indicate all’art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010. Rispetto a quanto previsto nel testo originario (che differisce il termine per l’obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni dal 1° gennaio al 1° luglio 2014), la nuova formulazione del comma introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014 per l'esercizio associato di altre 3 funzioni fondamentali (ulteriori alle 3 il cui termine è scaduto il 1° gennaio 2013) e differisce il termine ultimo al 31 dicembre 2014 per le restanti funzioni.

Si osserva che tale riformulazione risulta in linea con quanto disposto sulla materia dall’A.C. 1542-A (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni), attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera, il quale, all’articolo 1, co. 7, introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014, entro il quale i comuni devono svolgere in forma associata altre tre funzioni, e sposta il termine ultimo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

Settore pubblico- misure di razionalizzazione della spesa

 

Articolo 1, comma 353-bis – Tavolo per i passi carrai

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4015

 

 

Il Relatore

 

15.12

Aggiunge il comma 353-bis, il quale istituisce un tavolo tra funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS e rappresentanti dei comitati dei passi carrai per la soluzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (e quindi entro il 1° luglio 2014) del problema dei canoni dovuti dai titolari di passi carrabili su strade statali ai sensi dell’articolo 55, comma 23 della legge n. 449/1997.

Trasporti

 

 

Articolo 1, commi 355-365 Patto di stabilità interno per gli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica il comma 355 al fine di precisare meglio il riferimento ai commi da 2 a 6 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, in base ai quali si determina il saldo-obiettivo dell’anno 2014 che può essere rideterminato dal Ministero dell’economia e finanze a fini correttivi.

Modifica il comma 357 che prevede l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei pagamenti in conto capitale delle province e dei comuni, nel limite di 1.000 milioni di euro. La modifica è volta a precisare che gli enti locali utilizzano tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio.

Patto di stabilità interno

1.2263

Fragomeli

PD

17.12 pom.

Modifica il comma 356 al fine di disporre la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata. La modifica prevede, altresì, il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. A tal fine, l’ANCI comunica al ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.

A tal fine, l’emendamento introduce il comma 6-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

1.4000

Id.
1.1913

Bobba


Fanucci

PD


PD

15.12

Modifica il comma 357 – che esclude dal computo del patto di stabilità interno per gli enti locali per il 2014 i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel limite di 1.000 milioni di euro – al fine di precisare che tale importo è ripartito per 850 milioni di euro ai Comuni e per 150 milioni di euro alle Province

Sub. 0.1.4031.1 Scanu

Fanucci

PD

17.12 nott.

Aggiunge il comma 357-bis (sostituendo il comma 357-bis come aggiunto dall’emendamento 1.4031), che assegna una quota pari a 10 milioni di euro del predetto importo per garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013. , demandandone il riparto ad un decreto del MEF, d’intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali.

1.2231

Id.
1.2384

Guerra

 

Lavagno

PD

 

SEL

15.12

Aggiunge il comma 362-bis che interviene sull’applicazione della disciplina del patto regionale verticale incentivato per l’anno 2014, integrando a tal fine l’art. 1, comma 123, della legge di stabilità 2013.

In particolare, il comma 362-bis prevede che, per l'anno 2014, la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni dalla norma citata (1.272 milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati, entro il 10 aprile 2014, da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo

 


Articolo 1, comma 369 Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale e controlli da parte della Corte dei Conti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3414

I Comm.

 

15.12

Modifica il comma 369 – che prevede l’intervento, su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali che non richiedono gli spazi finanziari o che non effettuino i pagamenti per almeno i 90% degli spazi richiesti – disponendo altresì che in caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano a questi soggetti una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Si applicano, inoltre, in tali casi, le norme che dispongono che le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell’ente nonché la pubblicità della pubblicazione delle sentenze di condanna.

Patto di stabilità interno

 

 

Articolo 1, comma 372 Rapporti finanziari tra ente locale e società da esso partecipate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica il comma 372, relativo ai criteri di determinazione – per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - dell’accantonamento cui sono tenute (ai sensi del comma 371) le amministrazioni locali facenti parte del nel conto economico della P.A., nel caso in cui le loro aziende, istituzioni o società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. La modifica, in particolare, precisa che gli accantonamenti si applicano a decorrere dall’anno 2015 ed introduce la previsione che qualora il risultato negativo di esercizio dei predetti soggetti sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella stessa misura prevista nell’ipotesi dalla lettera b) del comma 372, cioè nell’ipotesi in cui l’organismo partecipato dall’ente locale abbia registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo.

Società a partecipazione locale

 

Articolo 1, commi 375-bis Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale

                                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2019

Id.
1.2667
1.2700

Guidesi


Latronico
Fanucci

LNA


FI
PD

15.12 nott.

Aggiunge il comma 375-bis il quale interviene in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale. In particolare, il comma sopprime l’esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla disciplina dell’Unione europea in materia (art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre cose indicano anche limiti e condizioni per l’affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3 dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale (modifica l’articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 422/1997).

Trasporti

 


 

Articolo 1, comma 376 – Contrattazione di secondo livello nelle aziende speciali e istituti speciali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Politiche di settore

1.3415

I Commissione

 

16/12.

Modifica il comma 376, al fine di prevedere che l’ente pubblico che controlla le aziende speciali e le istituzioni, nell’emanare (nell’ambito degli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria) l’atto di indirizzo per la contrattazione di secondo livello, debba tenere conto del contratto nazionale di lavoro vigente (e non più, come previsto nel testo approvato dal Senato, delle disposizioni di cui all’articolo 9 del DL n.78/2010 sul contenimento delle spese di personale pubblico); inoltre, è stata soppressa l’inciso che prevedeva – nell’ambito del medesimo atto di indirizzo – la definizione dell’indennità di vacanza contrattuale e di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento.

Pubblico impiego

 

Articolo 1, comma 378 – Società in house

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica il comma 378, sostituendo la modifica ivi prevista del comma 5 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, che sostanzialmente assoggetta le società affidatarie in house alle disposizioni relative ai rapporti finanziari tra ente locale e società da esso partecipate di cui ai commi 370-381 della legge di stabilità in esame, con l’abrogazione del suddetto comma 5.

Con riferimento al primo periodo del comma 5 che si intende abrogare, come formulato dal comma 378 nel testo trasmesso dal Senato, si nota che non appare chiara l’effettiva portata normativa dell’abrogazione in quanto le società affidatarie in house rientrano comunque tra le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali menzionate dal comma 371; con l’effetto che esse sono quindi, anche implicitamente, assoggettate alla disciplina stabilita dai commi successivi al 371. Con riferimento al secondo periodo, l’abrogazione consente di eliminare una previsione recata dal comma 378 che, riferendosi al patto di stabilità sarebbe risultata non coerente con la nuova disciplina introdotta dai commi 371 e ss.

Società a partecipazione locale

 

Articolo 1, commi 381-bis - 381-septies Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3269 NF

Calabrò

NCD

15.12

Aggiunge i commi da 381-bis a 381-septies, relativi alla mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si segnala che le disposizioni in esame riproducono, in sostanza, quanto disposto dai commi da 2 a 7 dell’articolo 3 del D.L. n. 101/2013, poi soppressi in sede di conversione in legge del decreto legge.

In particolare, il comma 381-bis dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dal Decreto legislativo sul pubblico impiego (art. 31 D.Lgs. n. 165/2001) possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate.

Il comma inoltre esclude che la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

Il comma 381-ter dispone che gli enti controllanti le società di cui al comma 381-bis sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma.

Il comma 381-quater dispone che le società controllate dalle PP.AA. di cui al comma 381-bis, che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell’informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.

Il comma 381-quinquies dispone che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

Il comma 381-sexies dispone che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

Il comma 381-septies dispone, infine, che le società partecipate possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

Misure di razionaliz­zazione della spesa in società pubbliche

 


Articolo 1, comma 381-octies Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.3143

 

Leone

NCD

15.12

Aggiunge il comma 381-octies, che proroga (rectius: differisce) il termine – di cui all’art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007 - per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Tale termine - fissato dal predetto comma 29 in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011 - viene prolungato di quattro mesi oltre la data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, comma 2 cc.).

Società pubbliche

 

Articolo 1, comma 382-bis Iniziative delle Regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1864 NF

Rubinato

PD

15.12 nott.

Aggiunge il comma 382-bis che dispone che il Governo si attivi, nel termine di 60 giorni, sulle iniziative presentate delle Regioni nelle materie di legislazione concorrente, anche prima dell’entrata in vigore della presente legge di stabilità, ai fini dell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

La disposizione costituisce il primo intervento posto in essere dal legislatore, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001. Esso delinea un procedimento di attuazione del percorso finalizzato al’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario prevista dall’art. 116 Cost. tale procedimento consente l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di uguaglianza, quest’ultimo nella sua accezione sostanziale che hanno concorso ad ispirare la suddetta riforma.

Settore pubblico

 

Articolo 1, comma 383-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4018

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 383-bis, che integra le modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario.

In particolare, il comma 383-bis introduce la possibilità - limitata al solo esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreti legislativo n. 267/2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno.

In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000

Interventi per gli enti locali

 


Articolo 1, comma 385 Riordino agevolazioni tributarie

                                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1248 NF

Dall’Osso

M5S

16.12

Modifica il comma 385, il quale prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016.

Si aggiunge, infine, la previsione che si debba tenere conto- nell’adozione dei provvedimenti di razionalizzazione - dell’esigenza di tutelale i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Entrate Fisco Finanze Maggiori entrate e norme di riordino

 

Articolo 1, comma 391 Aumento imposta di bollo su conto titoli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2006 NF

Causi

PD

15.12

Modifica il comma 391 confermando l’aumento dell’imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relativa a prodotti finanziari dall’1,5 al 2 per mille a decorrere dal 2014 e, modificando la nota 3-ter della tariffa, abolisce dal 2014 la soglia minima di imposta (fissata in misura pari a 34,20 euro).

Entrate Fisco Finanze Maggiori entrate e norme di riordino

1.4031.

Relatore

 

17.12 nott.

Modifica il comma 391, elevando, a decorrere dall’anno 2014, da 5.000 a 14.000 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’ammontare massimo dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (di cui al sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

Entrate Fisco Finanze

 


Articolo 1, comma 421-bis-421-quinquies Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l’isola di Lampedusa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031 NF

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge i commi da 421-bis e 421-quinquies, che prorogano al 1° dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell’isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorati degli interessi fino alla data di versamento. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.

Le comunicazioni di irregolarità già inviate ai contribuenti sono inefficaci.

Si osserva che ai commi 421-ter e 421-quinquies le parole “comma 1” devono essere sostituite con le parole “comma 421-bis”

Entrate Fisco Finanze

 

Articolo 1, commi da 424 a 428-ter– Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 5031

Governo

 

17.12 ant.

Modifica i commi da 424 a 428 e aggiunge i commi 428-bis e 428-ter, ridisciplinando le modalità di definizione agevolata di somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. In particolare:

§       si precisa che ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione;

§       sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti; rispetto alla formulazione originaria della norma, sembrano rientrarvi invece le somme relative a dazi e tributi costituenti risorse proprie UE;

§       in luogo di un versamento rateale del quantum dovuto (il 50 per cento entro il 30 giugno 2014 ed il restante importo entro il 16 settembre 2014), si dispone il pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo entro il 28 febbraio 2014; .

§       si obbliga l’agente della riscossione, per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate a seguito della definizione agevolata, a trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento; entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito;

§       al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (comma 428-bis);

§       si precisa che la definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 428-ter).

Entrate, Fisco Finanze

 

Articolo 1, commi 432-bis - Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

                                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1708

Castricone

PD

16.12 pom.

Aggiunge il comma 432-bis il quale sostituisce il comma 2 dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 385/1993. Il nuovo comma 2 in questione prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) “stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La nuova formulazione mira a impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Disposizioni in materia finanziaria

 

Articolo 1, comma 432-ter – Banche di credito cooperativo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 4012

Id.
1.5032

Relatore


Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 432-ter, disponendo che le banche di credito cooperativo aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

Entrate, Fisco Finanze

 

Articolo 1, comma 433 e 433-bis Incremento della riduzione forfettaria della base imponibile ai fini IRPEF dei residenti a Campione d’Italia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2928 NF

Id.
1.1142 NF

Vignali


Alberti

SCpI


M5S

16.12 pom

Sostituisce il comma 433, con due nuovi comm. Il nuovo comma 433 modifica l’articolo 188-bis del TUIR, al fine di disporre un incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di cambio di cui all’art. 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.

Il comma 433-bis dispone che tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Disposizioni in materia finanziaria

 


Articolo 1, comma 450 – TARI

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4001 NF

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica il comma 450, in particolare sostituendo il secondo e il terzo periodo di detto comma, demandando ad un regolamento del comune la determinazione della Tari per i produttori di rifiuti speciali, ivi incluse eventuali riduzioni per la parte avviata al recupero

Riordino della tassazione immobiliare comunale

Articolo 1, comma 472-bis – TASI

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4001 NF

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 472-bis, ai sensi del quale in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per “durata del contratto di locazione finanziaria” si intende il periodo tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Riordino della tassazione immobiliare comunale

 

Articolo 1, comma 477-bis – TASI aliquota massima

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1. 5033

Governo

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 477-bis, ai sensi del quale per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille.

Riordino della tassazione immobiliare comunale

 


Articolo 1, commi 478-bis – IMU

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4001 NF

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge il comma 478-bis. In particolare, si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell’eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall’abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo.

Si osserva che la disposizione posticipa un termine disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge.

Proroga alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (di euro pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

Riordino della tassazione immobiliare comunale

 

Articolo 1, commi 482-483, 486-487 e 489 – IUC

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.479

Id.
1.2852

Saltamartini


Giampaolo Galli

NCD


PD

15.12

Modifica il comma 482 precisando che la dichiarazione relativa alla IUC va presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione delle aree o locali assoggettabili al tributo .

Conseguentemente

Modifica il comma 483 al fine di fissare, anche nel caso in cui si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, che il termine per la dichiarazione è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

Riordino della tassazione immobiliare comunale

1.4001 NF

subem. 0.1.4001.8

0.1.4001.15 NF

Relatore


Bruno Bossio
Borghesi

 


PD

LNA

17.12 ant.

Modifica il comma 486, incidendo sulle modalità di versamento della TASI e della TARI. In luogo di determinare ex lege i termini e le rate per il versamento dell’imposta (con la possibilità per i comuni di variare la scadenza e le rate di versamento) si affida direttamente ai comuni la determinazione del numero e delle scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

Si specifica infine che un decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze stabilirà le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del MEF. Il subem. 0.1.4001.15 NF Borghesi ha introdotto l’intesa con la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni per l’emanazione del decreto del MEF sulle modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite bollettino di conto corrente postale e tramite servizi elettronici di pagamenti interbancari, anche postali (subem. 0.1.4001.8 Bruno Bosso).

Riordino della tassazione immobiliare comunale

1.4001 NF

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica il comma 487, sopprimendo l’ultimo periodo, che dettava disposizioni specifiche per il pagamento della TARI nei comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI.

Riordino della tassazione immobiliare comunale

1.4001 NF

Subem. 0.1.4001.4

Relatore


Rubinato

 


PD

17.12 ant.

Sostituisce il comma 489, attribuendo ai Comuni la facoltà di affidare la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di misurazione dei rifiuti ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 il servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.

Con il subem. 0.1.4001.4 è stato precisato che i comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo

Riordino della tassazione immobiliare comunale


Articolo 1, comma 505; da 505-bis a 505-quinquies Esenzioni IMU fabbricati rurali ad uso strumentale nonché in materia di gettito IMU regioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4009

Relatore

 

17.12 ant.

Modifica il comma 505, abbassando da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Aggiunge i commi da 505-bis a 505-quinquies, i quali:

§       esentano da IMU, a decorrere dall'anno 2014, sui fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 505-bis);

§       quantificano l’onere derivante dall’esenzione IMU per i fabbricati rurali e dall’abbassamento del moltiplicatore per i terreni agricoli in 116,5 milioni di euro annui dal 2014; alla relativa copertura si provvede, per 100 milioni di euro annui, riducendo i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura (ovvero ad accisa agevolata, ai sensi del successivo comma 505-quater) e, quanto a 16,5 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 505-ter);

§       innalza dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione (disposta dalla legge di stabilità 2013), decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura (comma 505-quater);

Si osserva che l’articolo 1, comma 184 del presente disegno di legge dispone l’incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016; inoltre, l’articolo 25 comma 2 del DDL europea A.C. 1864, ne dispone una analoga riduzione a copertura degli oneri ivi recati. Si rammenta, per completezza, che anche il decreto-legge n. 69 del 2013 ha disposto una riduzione di tali consumi medi standardizzati nella misura di 14,4 milioni per il 2013 e di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

§       dispone le modalità di ristoro ai comuni del minor gettito derivante da dette agevolazioni. In particolare, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si attribuisce un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, stabilendo altresì le procedure dei riparto (che avverrà in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF); per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione di detto minor gettito avverrà attraverso un minor accantonamento, per l'importo di 5,8 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 505-quinquies).

Riordino della tassazione immobiliare comunale

 

Articolo 1, commi 517, 519, 521– Erronei versamenti IMU

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Modifica i commi 517, 519 e 521, nella parte in cui recano la disciplina delle regolazioni contabili tra i comuni e l’erario nel caso di erronei versamenti dell’IMU. In estrema sintesi, si prevede che le regolazioni tra i livelli di governo, per ciascuna ipotesi di erroneo versamento, avvengano in modo differenziato secondo l’ente interessato, in luogo dell’unica regolazione in sede di fondo di solidarietà comunale. In particolare dette regolazioni, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali

Patto di stabilità interno

 

Riordino della tassazione immobiliare comunale

 


Articolo 1, comma 521-bis Versamenti IMU

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1152

Id.
1.2748

Corsaro


Causi

FdI

PD

15.12

Aggiunge il comma 521-bis il quale dispone che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria dovuta per il 2013, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Riordino della tassazione immobiliare comunale

 

Articolo 1, commi 522, 522-bis-522-ter Fondo di solidarietà comunale

                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.1918 NF

De Micheli

PD

15.12

Modifica il comma 522, relativo alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (di cui all’art. 1, co. 380, L. n. 228/2012), nella parte in cui si prevedono risorse aggiuntive per l’anno 2014 (500 milioni di euro) finalizzate a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale.

In particolare, l’emendamento modifica le modalità e i tempi per l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale viene ripartito lo spazio finanziario disponibile per ciascun comune, prevedendo che esso sia adottato entro il 28 febbraio 2014 anziché il 31 gennaio 2014 e previo accordo, anziché con semplice parere, della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Viene inoltre introdotta la previsione che lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014 .

Riordino della tassazione immobiliare comunale

1.1896

De Micheli

PD

15.12

Modifica il comma 522 introducendo alcune specifiche destinazioni nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, ed in particolare: - una quota non inferiore a 30 milioni, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni ai per l’esercizio delle funzioni in forma associata; - una quota una quota non inferiore a 30 milioni (anche essa presumibilmente per il medesimo triennio, ma tale circostanza non è dettata chiaramente nel testo) ai comuni istituiti a seguito di fusione

1.2385 NF

Garavini

PD

17.12 pom.

Modifica il comma 522 nella parte in cui si prevedono risorse aggiuntive per l’anno 2014 (500 milioni di euro) per il Fondo di solidarietà comunale, finalizzate a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale.

La modifica è volta a precisare che le risorse in questione possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini iscritti all’AIRE.

1.5013 NF

Governo

 

17.12 pom.

Sostituisce il comma 522 e aggiunge i commi 522-bis e 522-ter, intervenendo sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale.

L’intervento è, in sostanza, diretto ad introdurre una diversa articolazione della disciplina del Fondo rispetto a quella contenuta sia nel testo vigente dell’articolo 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, sia nella formulazione del comma 380 come modificato dallo comma 522 nel testo approvato dal Senato.

In particolare, il comma 522 modifica il richiamato comma 380 sopprimendo i riferimenti alla disciplina del Fondo relativa all’anno 2014, che risulta ora contenuta al successivo comma 522-bis, il quale a tal fine inserisce un nuovo comma 380-ter nell’articolo 1 della legge n. 228/2012. Viene comunque confermata l’entità dello stanziamento del Fondo di solidarietà per gli anni 2014 e successivi indicata nella lettera b) del comma 380 come riformulato dal disegno di legge in esame (A.C. 1865).

Il comma 522-bis riporta inoltre quanto già contenuto alla lettera c) del comma 380 nel testo modificato dal disegno di legge in esame (A.C. 1865) relativamente alla attribuzione – con D.P.C.M. - del 10% del fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale 10% percento, si specifica, opera con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario (tale previsione è introdotta in nuovo comma 380–quater all’articolo 1 della legge n. 228/2012).

Infine, il comma 522-ter riporta quanto già contenuto nella lettera b) del comma 380 nel testo modificato dal disegno di legge in esame, attribuendo per l'anno 2014 ai comuni un contributo di 500 milioni finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

 

Articolo 1, commi 522-quater, 522-quinquies e 522-sexies Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4002 NF

Relatore

 

17.12 ant.

Aggiunge i commi da 522-quater a 522-sexies. In, particolare il comma 522-quater consente la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali.

La domanda di definizione deve essere presentata all’Ente gestore e all’Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i 60 giorni successivi con il versamento dell’intero importo ovvero, in caso di versamento rateizzato, dell’ultima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell’ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima (comma 522-quinquies).

Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014.

Aggiunge il comma 522-sexies il quale prevede che il Magistrato delle Acque di Venezia determina, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall’approvazione della legge di stabilità, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 restano definitivi fino alla scadenza della concessione.

Fisco e altre entrate

 

Articolo 1, comma 522-septies Limiti all’indebitamento per gli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4025

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 522-septies il quale interviene sui limiti all’indebitamento degli enti locali, di cui all’art. 204, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), rendendoli meno stringenti a decorrere dall’anno 2014.

In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 204 amplia i limiti attualmente fissati dal TUEL, portando dal 6 all’8 per cento a decorrere dal 2014 il valore del rapporto tra l’importo annuale degli interessi, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito, e spese correnti dell’ente, che costituisce il limite per l’assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell’ente locale.

Inoltre, la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all’indebitamento per le comunità montane e per gli enti locali di nuova istituzione.

Interventi per gli enti locali

 


Articolo 1, comma 522-octies Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4025.

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 522-octies, che esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal novero dei tributi per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Entrate Fisco Finanze

 

Articolo 1, comma 522-novies Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4025

Relatore

 

17.12 nott.

Aggiunge il comma 522-novies, che prevede che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Conseguentemente

Alla tabella A, Ministero dell’economia e finanze:

2014. -100;

2015: -100;

2016: -100.

Entrate Fisco Finanze

 

Articolo 1, comma 523 Tabella A

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2015: - 500;

2016: - 1.600

 

 

 

Articolo 1, comma 524 Tabella C

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.4031

Relatore

 

17.12 nott.

Alla Tabella C,

 

missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici”, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo,

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo:

2014: - 1.000

 

Missione: “L’Italia in Europa e nel mondo” , programma: “Cooperazione allo sviluppo”

voce Ministero degli affari esteri

Legge n. 49/1987: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo:

2014: + 10.000

 

Missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi”, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

Legge n. 296/2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza:

2014: + 2.000

 

Missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici”, programma: “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”

Legge n.163/1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo:

2014: - 1.000.

 

 

Articolo 1, comma 524-bis Finanziamento per l’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.348 NF


1.3419 NF

X Comm.


Porta




PD

17.12



Aggiunge il comma 524-bis, il quale riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente

Alla Tabella C, Missione “ Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, Programma “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy” - Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549/1995, art. 1, comma 43 – Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi

apportare le seguenti variazioni:

2014: +1.000

2015:+ 3.000

2016: +3.000

 


Articolo 1, comma 530-bis Immobili nella disponibilità dell’Agenzia del demanio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.2769

Leone

NCD

15.12

Aggiunge il comma 530-bis il quale, modificando l'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del D.L. n. 98/2011 precisa che gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società. Alla società Difesa Servizi S.p.A si applicano comunque le disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società pubbliche di cui all'articolo 4 del D.L. n.95 del 2012, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi del consiglio di amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale, responsabilità dei dirigenti in caso di inosservanza delle suddette norme, divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio).

Settore pubblico: misure di razionaliz­zazione della spesa

 

 

Articolo 1, comma 530-ter – Servizi di pulizia nelle scuole

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

Settore

1.5034

Governo

 

17.12
nott.

Aggiunge il comma 530-ter dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatarie della gara Consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto legge n.69/2013 (ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche). Infine, si prevede che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni Consip.

Lavoro