Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge di delegazione europea 2013 - A.C. 1326 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1326/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 45
Data: 12/07/2013
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Legge di delegazione europea 2013

A.C. 1326

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 45

 

 

 

12 luglio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0003.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      La nuova disciplina dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea 3

§      Il disegno di legge di delegazione europea 2013                                             4

Schede di lettura sugli articoli

§      Articolo 1 Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee                11

§      Articolo 2 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea                                                                                                          15

§      Articolo 3 Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali    17

§      Articolo 4 Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 21

§      Articolo 5 Criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 36 del 2011 relativa alla tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime                                                             22

§      Articolo 6 Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale                26

§      Articolo 7 Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta                                                                                 32

§      Articolo 8 Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/ UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri                                    38

§      Articolo 9 Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l’ordinamento dell’Unione europea                                41

§      Articolo 10 Delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di n sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati                                                                             48

§      Articolo 11 Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti                                                              53

§      Articolo 12 Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010                                                                    55

§      Articolo 13 Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 60

Schede sulle direttive contenute negli allegati

Allegato A

§      Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi      71

§      Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi                                                                                  73

Allegato B

§      Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi 77

§      Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio          80

§      Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova 81

§      Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario                                                                                  83

§      Direttiva 2010/63/UE 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici                                  84

§      Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali                         88

§      Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione)        92

§      Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE                                    95

§      Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera  98

§      Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI                      106

§      Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale                                                                            109

§      Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010                                                                  116

§      Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale 118

§      Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)                                                                                                     121

§      Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi            123

§      Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture                                                        125

§      Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi                                                                                                      128

§      Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 130

§      Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio                                       132

§      Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri                                                                                        135

§      Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario         145

§      Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio                                               147

§      Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)       156

§      Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro 159

§      Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo                                                                                      163

§      Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile                                                  166

§      Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana                                                                              168

§      Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali                                                     169

§      Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio                                     171

§      Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)                   173

§      Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza                   174

§      Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE                                                                                                  176

§      Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane                                                                            178

§      Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI                                                                  180

§      Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo     187

§      Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)                                         188

§      Direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro         193

§      Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini      195

Allegato C

§      Direttiva 2006/112/CE Rettifica della Direttiva 2006/112/CE: IVA               199

§      Direttiva 2008/8/CE Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni dei servizi 200

§      Direttiva 2008/9/CE Rettifica della Direttiva 2008/9/CE del consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/ce, ai soggetti passivi non stabiliti nello stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro 202

§      Direttiva 2009/162/UE Rettifica della direttiva 2009/162/UE del consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto                                                                                            204

§      Direttiva 2010/45/UE Rettifica della direttiva 2010/45/UE del consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione                                    206

Tabelle

§      Procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia (31 dicembre 2012) 211

§      Direttive attuate in via amministrativa nel corso degli anni 2011 e 2012    213

§      Direttive da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2012 235

§      Direttive pubblicate negli anni 2011 e 2012 che non comportano obblighi di recepimento   241

§      Atti normativi e regolamentari con i quali le regioni hanno dato attuazione a direttive europee (anni 2001 e 2012)                                                                                                243

 

 


Sintesi del contenuto

 


La nuova disciplina dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea

Il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all’anno 2013 (atti S. 587 e S. 588). Si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore della legge n. 234, che trova qui prima applicazione, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti:

 

Lo sdoppiamento della legge comunitaria in due provvedimenti è previsto dall’articolo 29 della legge n. 234 del 2012: il comma 3 prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei verifichi, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e ne trasmetta le risultanze tempestivamente, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea e un disegno di legge europea, con l’indicazione dell'anno di riferimento. Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è il 28 febbraio di ogni anno, mentre per il disegno di legge europea non viene stabilito un termine specifico di presentazione.

 

I contenuti dei due disegni di legge sono stabiliti dall’art. 30 della legge n. 234 del 2012. In particolare, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, essa contiene:

a)       disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b)       disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)       disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;

d)       delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

e)       delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f)         disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g)       disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

h)       disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i)         delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

 

Si segnala che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all’interno dei due nuovi strumenti normativi: le disposizioni di delega nel disegno di legge di delegazione europea, le altre norme, diverse dalle deleghe, nel disegno di legge europea.

 

Il disegno di legge di delegazione europea 2013

Il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 è stato approvato dal Senato l’8 luglio e trasmesso alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013 (AC 1326).

Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l’elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell’allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell’allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Come previsto dall’articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea il Governo ha inoltre dato conto dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l’esercizio della delega, e ha fornito dati sullo stato delle procedure di infrazione, l’elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l’elenco delle direttive recepite con regolamento e l’elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza (dati aggiornati al 31 dicembre 2012).

 

Passando all’articolato, il provvedimento:

-              all’articolo 1 reca una delega al Governo per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

-              all’articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l’emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;

-              all’articolo 3 detta specifici princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali;

-              all’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio;

-              all’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

-              all’articolo 6 detta tre specifici criteri di delega - di cui due introdotti nel corso dell’esame del Senato - per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria);

-              all’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull’attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta;

-              all’articolo 8 stabilisce uno specifico criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

-              all’articolo 9, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto;

-              all’articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria (regolamento CE 2173/2005 e regolamento CE 995/2010) relativa all’istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell’Unione europea (sistema FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade) nell’ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname;

-              all’articolo 11 reca una delega al Governo per l’adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento;

-              all’articolo 12 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi;

-              all’articolo 13, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

 

Negli allegati A e B sono elencate, rispettivamente, 2 e 38 direttive. L’allegato C comprende 5 rettifiche di direttive.

 

 


Schede di lettura sugli articoli

 


 

Articolo 1
Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee

 

L’articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L’art. 32 di tale legge detta i seguenti princìpi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea:

a)      le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

b)      ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi;

c)      gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);

d)      ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;

e)      al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f)        nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)      quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h)      le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i)        è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

 

Il comma 2 individua il termine per l’esercizio della delega mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La norma citata dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di due mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l’esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 31 della legge n. 234 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

 

Il comma 3 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell’allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

La disposizione ripropone lo schema procedurale applicato nelle precedenti leggi comunitarie e ora disciplinato in via generale dall’art. 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Essa prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede altresì che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Sugli schemi di decreto legislativo che comportano conseguenze finanziarie è prevista inoltre l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (ovvero le Commissioni Bilancio delle due Camere). Tale procedura, anch’essa mutuata dalle precedenti leggi comunitarie e disciplinata in via generale dall’art. 31, comma 4, della legge n. 234, prevede altresì che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

 

Il comma 4 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l’adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Si ricorda che disposizioni analoghe a questa sono contenute in pregresse leggi comunitarie[1] nelle quali, talvolta, è stato fissato un limite massimo di ricorso al Fondo. Al riguardo, si richiama la legge comunitaria 2006 (legge n. 13 del 6 febbraio 2007) nella quale si è disposto che al Fondo si potesse ricorrere a titolo di copertura, nei casi su indicati, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro [2].

Nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono versate le somme erogate dalle istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia e sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali. Esso viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

Il Fondo dunque fornisce un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall’UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel cap. 7493 (Missione “L’Italia in Europa e nel mondo”, programma “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”). Nel bilancio per il 2013, la dotazione del Fondo risulta pari a 5,5 miliardi di euro per ciascuna annualità 2013-2015.

Quanto all’utilizzo a copertura del Fondo in questione, si segnala che la Ragioneria generale dello Stato, con Nota tecnica del 12 giugno 2013, comunicata al Senato, nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5° Commissione bilancio in sede consultiva, nella seduta del 18 giugno 2013, ha affermato che il suddetto Fondo è capiente e che il suo utilizzo a copertura dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie ha carattere eccezionale, intervenendo solo allorquando l’amministrazione competente dimostri per tabulas di non avere risorse sufficienti. La Ragioneria, con la nota in commento, ha rilevato che il limite dei 50 milioni di euro – che come sopra ricordato era stato fissato nella legge comunitaria per il 2006– non è stato mai superato. Infine, la Ragioneria ha rilevato che l’utilizzo del Fondo ha carattere eccezionale sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è destinato a dare copertura rispetto al totale (meno del 5%), sia alla quantità delle risorse impiegate allo scopo.

 


 

Articolo 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea

 

L’articolo 2 conferisce al governo una delega legislativa per l’adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell’Unione europea direttamente applicabili.

La necessità della disposizione, analoga a quella già contenuta nelle precedenti leggi comunitarie, discende dal fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale), deve essere prevista una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell’ordinamento nazionale.

La finalità dell’articolo è pertanto quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell’ordinamento interno.

La delega è conferita ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che individua la delega stessa come contenuto proprio della legge di delegazione europea. Il comma 3 dell’art. 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i princìpi e i criteri direttivi generali indicati all’art. 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici indicati nella legge di delegazione europea.

 

La citata lettera d) dell’art. 32, comma 1, riprende sostanzialmente i criteri di delega previsti nelle ultime leggi comunitarie per l’adozione della disciplina sanzionatoria corrispondente. In particolare sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell’obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a luoghi determinati e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (su richiesta dell’imputato).

E’ altresì prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L’entità delle sanzioni è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'art. 20 della legge n. 689 del 1981 (che stabiliscono il divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato o, rispettivamente, alla violazione amministrativa).

Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi.

Infine, nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.

 

Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dall’art. 1 del provvedimento (vedi supra).

 

 


 

Articolo 3
Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

 

L'articolo 3 fissa alcuni princìpi e criteri direttivi, oltre a quelli generali stabiliti dall'art. 1, comma 1, del disegno di legge in commento, per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali e contenuta nell'allegato B al disegno di legge medesimo, che riscrive e integra, tra le altre, la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC[3]) in materia di emissioni industriali, che è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e la UE.

 

Nonostante la direttiva 2008/1/CE (così come la precedente direttiva 96/61/CE) abbia imposto il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole rientranti nel campo di applicazione della direttiva stessa, la Corte di Giustizia ha rilevato che molti degli impianti esistenti in Italia in funzione ancora nel 2009 erano privi dell'autorizzazione richiesta dalla direttiva 2008/1/CE, in quanto soltanto una parte delle autorizzazioni era stata riveduta e aggiornata, e che per oltre 600 impianti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni (sentenza 31 marzo 2011, causa C-50/10).

Si ricorda, in proposito, che la direttiva 96/61/CE aveva fissato il termine del 30 ottobre 2007 (ripreso dall’art. 5, par. 1, della direttiva 2008/1/CE) entro il quale gli Stati membri dovevano garantire che il funzionamento degli impianti esistenti fosse conforme alle prescrizioni della medesima direttiva.

Con l’emanazione del D.L. 180/2007 il termine citato è stato prorogato al 31 marzo 2008 al fine di evitare la chiusura degli impianti dato che, come sottolineava la relazione illustrativa al relativo ddl di conversione, le autorità competenti non avevano concluso i procedimenti pendenti e ciò, nonostante le domande fossero state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie versati dalle aziende. A tal fine l’art. 2 del citato ddl ha stabilito che “fino alla data del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti … per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore”.

Tale disposizione è stata successivamente integrata dall’art. 32-bis del D.L. 248/2007, che ha dettato disposizioni al fine di consentire e disciplinare la gestione e il funzionamento degli impianti, sia nuovi che esistenti, in mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) entro il termine, fissato dall’art. 1 del D.L. 180/2007, del 31 marzo 2008.

Si ricorda altresì che il presente articolo riprende in gran parte il testo dell'art. 9 del ddl comunitaria 2011 (A.C. 4623-A) il quale, a sua volta, riproduceva quasi integralmente il testo dell'art. art. 35 del ddl comunitaria 2010 (AC 4059), soppressi o stralciati nel corso dell’iter parlamentare. In particolare, si rammenta che, in occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria 2011, era stato accolto un emendamento di analogo tenore nel corso dell’esame in sede consultiva presso l’VIII Commissione successivamente approvato dalla Commissione XIV.

 

Tornando al contenuto delle disposizioni dell'articolo, esso reca i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali stabiliti dall'art. 1, comma 1, per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

La disposizione recata dalla lettera a) precisa che restano fermi:

- il disposto dell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'UE (tale specificazione è stata inserita nel corso dell’esame al Senato);

Si ricorda che l’art. 191 citato enuncia gli obiettivi perseguiti dalle politiche dell'UE in materia ambientale, nonché i principi su cui tali politiche si devono fondare.

- le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW di cui al D.L. 7/2002.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 7/2002, ha previsto, non oltre il 31 dicembre 2003, che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’immissione in rete dell’energia prodotta sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, (…), costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato”.

Tale norma è stata ribadita, senza limitazioni temporali, dall’art. 1-sexies, comma 8, del D.L. 239/2003, che ha disposto che “per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7”.

Il D.Lgs. 59/2005, con cui sono state recepite nell’ordinamento nazionale le norme della direttiva 96/61/CE, ha però previsto che, ai sensi delle norme citate del D.L. 7/2002 e del D.L. 239/2003, “l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto”.

Tale disposizione non compare più, però, nelle norme della parte II del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), in cui sono state trasfuse le norme del D.Lgs. 59/2005 ora abrogato.

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione ad altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento:

- delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE;

- delle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (tale specificazione è stata inserita nel corso dell’esame al Senato);

L’art. 23, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/CE prevede che le ispezioni ambientali straordinarie “sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima della concessione, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale”.

L’inserimento di cui si è detto, operato nel corso dell’esame al Senato, della parte di norma finalizzata al potenziamento delle ispezioni sugli impianti esistenti ancora privi di autorizzazione, pare finalizzato a porre rimedio in via definitiva al contenzioso comunitario (v. supra).

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

 

Procedure di contenzioso

La direttiva 2010/75/UE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento da fonti industriali, rifonde in un unico testo numerose norme in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control - in materia di emissioni industriali). In relazione a quest’ultima, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell’UE ha emesso una sentenza[4] che riconosce l’Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC - ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni - che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE.

La Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2007, entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto assicurare che gli impianti industriali potenzialmente molto inquinanti fossero soggetti al controllo e all’autorizzazione al funzionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. In base alle informazioni comunicate dall’Italia, inoltre, la Corte ha rilevato che, nell’aprile 2009, molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell’autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, e che per 608 impianti preesistenti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminarne le autorizzazioni.

Si ricorda infine che per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2010/75/UE di cui al presente articolo il termine, ora superato, era fissato al 7 gennaio 2013.

E' previsto che le relative disposizioni si applichino a decorrere dalla medesima data. Gli Stati membri dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.

 

 


 

Articolo 4
Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

 

L’articolo 4, introdotto al Senato, introduce un criterio di delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, contenuta nel disegno di legge in esame (allegato B).

 

Secondo il comma 1, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della citata direttiva, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.

La finalità della previsione è quella di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche.

 

Il comma 2 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria.

 

 

 


 

Articolo 5
Criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 36 del 2011 relativa alla tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime

 

L’articolo 5 del provvedimento, introdotto nel corso dell’esame al Senato, detta specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (ricompresa nell'allegato B del presente disegno di legge).

Gli ultimi dati statistici divulgati dalla Commissione europea (Rapporto 15 aprile 2013) sul traffico degli esseri umani forniscono un quadro allarmante non solo sulla diffusione di questo crimine ma anche sulla connessa attenuazione dei diritti umani tra i Paesi membri dell’Unione[5].

Dal rapporto risulta che le vittime della tratta tra il 2008 e il 2010 sono arrivate a quota 23.632. Con un incremento del 28% e una preoccupante diminuzione delle condanne negli Stati membri dell’Unione (-13%). Le vittime sono soprattutto donne (68%). Ben il 62% delle vittime della tratta sono oggetto di sfruttamento sessuale (68%) e di lavoro forzato (25%). Il dato sorprendente è che il 61% delle vittime proviene da altri Stati dell’Unione. L’Italia poi conquista il primato negativo con 2.381 vittime nel 2010, seguita dalla Spagna con 1.605 vittime. D’altra parte, gli Stati fanno poco per combattere questo drammatico fenomeno criminale. Solo sei Stati hanno recepito correttamente la direttiva 2011/36 del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,  che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Si tratta di Repubblica Ceca, Lettonia, Finlandia, Ungheria, Polonia e Svezia. Tre Paesi, Belgio, Lituania e Slovenia, lo hanno fatto in modo incompleto. Gli altri restano fermi. E questo malgrado la direttiva, oltre a fornire una nozione comune del reato a tutti gli Stati membri, stabilisca strumenti anche di carattere processuale per ampliare il margine d’intervento degli Stati e assicurare una maggiore forza nella repressione del fenomeno.

La direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d’azione tra gli Stati membri.

Tali criteri direttivi (comma 1) prevedono che l'attuazione della direttiva avvenga senza pregiudizio alcuno di diritti, obblighi, responsabilità (individuali come statali) posti dal diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati (ratificata con legge 722 del 1954) e al non respingimento (lett. a).

Gli stessi criteri direttivi (lett. b e c) ) si soffermano sul coordinamento (di disciplina normativa come di azione delle istituzioni nazionali) per la tutela, l’assistenza e il diritto di asilo alle vittime della tratta di esseri umani; sulla necessità di adottare procedure efficaci volte, sia a facilitare l’identificazione di minori non accompagnati (art. 11, par. 4, direttiva) da parte di pubblici ufficiali all’uopo specializzati (un autonomo criterio – lett. e) - è dedicato ai necessari percorsi di formazione professionale) che ad informare i minori stessi sui loro diritti, con particolare riferimento alla protezione internazionale, e delle decisioni prese nei loro confronti, tenendo in preminente conto il superiore interesse del minore.

 

Nella più ampia fattispecie del reato, l’art. 1 della direttiva 36/2011 fa rientrare anche l'abuso della posizione di vulnerabilità della vittima, posizione definita da “una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima” (art. 2, par. 2).

Uno specifico criterio di delega dettato dall’art. 5, comma 1, in esame fornisce la definizione di “persona vulnerabile” in riferimento alla pluralità di aspetti che determinano detto status: dall’età, al genere, alle condizioni di salute, alle violenze subite, ecc. (lett. d).

 

Il comma 2 dell’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria  conseguente all’attuazione della disposizione in esame.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si ricorda che il 19 giugno 2012 la Commissione ha adottato la comunicazione  COM(2012) 286 “La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 – 2016)”.

La comunicazione definisce le cinque priorità che l’Unione europea dovrebbe privilegiare per affrontare la questione della tratta di esseri umani, proponendo un certo numero di misure specifiche da attuare nei prossimi cinque anni, di concerto con altri soggetti, tra cui gli Stati membri, il Servizio europeo per l’azione esterna, le istituzioni e le agenzie dell’UE, le organizzazioni internazionali, i Paesi terzi, la società civile e il settore privato. Le priorità individuate nella strategia sono:

·      individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta;

·      intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani;

·      potenziare l’azione penale nei confronti di trafficanti;

·      migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti interessati e la coerenza delle politiche;

·      aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le forme di tratta di esseri umani e una dare risposta efficace.

 

Il 15 aprile 2013 la Commissione europea ha presentato:

·      la prima relazione sulla tratta degli esseri umani;

·      un quadro d’insieme dei diritti delle vittime della tratta degli esseri umani nell’Ue.

Relazione sulla tratta degli esseri umani nell’Ue

La relazione, pubblicata da Eurostat e dalla DG Affari interni della Commissione europea (con il contributo di tutti gli Stati membri) riporta le statistiche sulla tratta degli esseri umani a livello UE nel triennio 2008-2010. In particolare il numero totale delle vittime accertate e presunte nel 2008 è stato di 6.309, 7.795 nel 2009, e 9.528 nel 2010 (con un aumento del 18% nel triennio di riferimento).

La distribuzione per sesso ed età delle vittime nel triennio di riferimento è stata: 68% donne, 17% uomini, 12% ragazze e 3% ragazzi.

Per quanto riguarda le finalità illecite cui sono destinate le vittime di tratta degli esseri umani la relazione indica ai primi posti lo sfruttamento sessuale (62%) e il lavoro forzato (25%), mentre la percentuale residuale (14%) riguarda altre forme di sfruttamento come il prelievo di organi, le attività criminali o la vendita di minori.

La maggior parte delle vittime identificate e presunte nel triennio di riferimento proviene dagli Stati membri (61%); seguono le vittime provenienti dall'Africa (14%), dall'Asia (6%) e dall'America Latina (5%). La maggior parte delle vittime individuate negli Stati membri dell'UE è di origine rumena o bulgara.

Le vittime identificate e presunte non aventi cittadinanza UE provengono per lo più dalla  Nigeria e dalla Cina (seguono Brasile, Russia e Algeria).

 

Secondo la relazione il numero di presunti trafficanti negli Stati membri dell'UE tra il 2008 e il 2010 è diminuito del 17%.

Il 45% dei presunti trafficanti è di cittadinanza UE (le maggiori percentuali riguardano Bulgaria, Romania, Germania e Francia); i presunti trafficanti con cittadinanza diversa (55%) sono per la maggior parte africani o asiatici. I presunti trafficanti per sfruttamento sessuale rappresentano circa il 84% del numero totale nel triennio di riferimento.

Nel 2010 il 76% dei trafficanti perseguiti è di cittadinanza UE (con un aumento dal 2008 del 9%), mentre, per quanto riguarda la cittadinanza dei trafficanti non Ue perseguiti, gli Stati terzi più frequenti sono l’Albania, il Marocco, la Russia e la Turchia.

La relazione mostra inoltre che la percentuale di trafficanti per sfruttamento della prostituzione perseguiti è aumentata dal 2008 al 2009 dal 66% al 70% (rimanendo invariata nel 2010).

Dal 2008 al 2010 il numero totale delle condanne per tratta di esseri umani è diminuito del 13%.

I diritti delle vittime della tratta degli esseri umani nell’Ue

Il Quadro d’insieme dei diritti delle vittime della tratta degli esseri umani nell’Ue costituisce una delle azioni concrete riconducibili alla prima priorità individuata dalla Strategia (A: Individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta); la pubblicazione fornisce informazioni sui diritti del lavoro, sociali, di soggiorno e risarcitori a favore di cui le vittime della tratta dispongono in base al diritto dell'Unione. In particolare, secondo la Commissione, il quadro giuridico è  indirizzato (oltre che alle vittime) agli operatori (ONG, polizia, funzionari dei servizi per l'immigrazione, ispettori del lavoro, guardie di frontiera, operatori sanitari e sociali) che lavorano nel settore della tratta degli esseri umani in modo tale da aiutare le autorità degli Stati membri dell'Ue a fornire assistenza e protezione adeguate alle vittime.

Procedure di contenzioso

Il 30 maggio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013/0228) inviando all’Italia una lettera di messa in mora (ex art. 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 6 aprile 2013.

 

 


 

Articolo 6
Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

 

L’articolo 6 detta tre specifici criteri di delega - di cui due introdotti nel corso dell’esame del Senato - per recepire la direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).

In particolare si prevede:

§      la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima abbia costituito titolo di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo;

§      l’obbligo di considerare in ogni caso per intero il tempo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere se la durata di questo sia superiore o inferiore a 18 mesi;

§      una disciplina per la dimostrazione del reddito, ai fini dell’accettazione della richiesta del riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo, agevolata per i beneficiari di protezione internazionale.

 

Con il termine “protezione internazionale” si fa riferimento ai soggetti rientranti nella fattispecie oggetto della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, vale a dire i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell’Unione. Sulla materia la successiva direttiva 2011/95/CE (che ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE) ha definito la “protezione internazionale” lo status di rifugiato o lo status di “protezione sussidiaria”.

 

La direttiva 109/2003 è stata emanata per disciplinare lo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione europea. Essa è stata recepita dal D.Lgs. 3/2007 che ha novellato il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998, artt. 9 e 9-bis).

In sintesi, i cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano (purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria) lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

Tale status - che è permanente, salva revoca o perdita a date condizioni - reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari.

Per espressa previsione della direttiva 109, e del decreto legislativo di attuazione, sono esclusi dall’ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello status di protezione sussidiaria o dello status di rifugiato.

 

Successivamente, la direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, attuata dal decreto legislativo 251/2007, ha disciplinato l’attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e il contenuto della protezione riconosciuta. Sono state così introdotte diverse misure agevolative nei confronti dei rifugiati, quali il diritto al non respingimento, al ricongiungimento familiare ecc.. E’ rimasto fuori dalla disciplina il diritto al riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo, data l’espressa esclusione di cui sopra recata dalla direttiva 109.

 

La direttiva 2011/51, è volta appunto a superare questo ostacolo e a estendere l’ambito di applicazione della prima direttiva ai titolari di protezione internazionale.

In particolare, introducendo un paragrafo 3-bis all’articolo 9 della direttiva 2003/109, la direttiva 51 prevede che - lo status di soggiornante di lungo periodo ottenuto a titolo di protezione internazionale – possa essere revocato dagli Stati membri lo status di soggiornante di lungo periodo, se è  revocata o cessata la protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o ne sia rifiutato il rinnovo perché erroneamente conferita od ottenuta grazie a falsa documentazione. Ciò in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

 

L'articolo in commento dunque pone, come primo specifico criterio direttivo della delega per il recepimento della direttiva n. 51 del 2011, la previsione (che quella direttiva prevede come meramente facoltativa per gli Stati membri) della revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

 

Va però notato che la citata direttiva n. 83 del 2004 risulta abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2013, dall’articolo 40 della direttiva 2011/95. Quest’ultima (della quale pure si prevede il recepimento all’articolo 7) innova la disciplina in materia; sullo specifico tema della revoca, cessazione e rinnovo dello status di rifugiato essa riprende identicamente i contenuti degli articoli 14, paragrafo 3 e 19, paragrafo 3 della direttiva n. 83 del 2004 in articoli con identica numerazione.

Quindi, andrebbe valutata l’opportunità di fare riferimento anche alla direttiva n. 95 del 2011, il cui articolo 14 è entrato in vigore all’inizio del 2012, mentre l’articolo 19 entrerà in vigore il 22 dicembre 2013.

 

Il secondo criterio direttivo, introdotto dal Senato, interviene in ordine al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

L'art. 4 della direttiva 2003/109, così come modificata dalla direttiva 2011/51, prevede ora che sia presa in considerazione almeno metà del periodo fra la data della domanda di protezione internazionale e quella del rilascio del permesso di soggiorno per status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva qualifiche (art. 24 della dir. 2004/83, art. 23 del D.Lgs. 251/2007). Se tale lasso di tempo supera i 18 mesi, esso sarà preso in considerazione per intero.

Perciò, l’articolo in esame introduce l’obbligo di considerare in ogni caso per intero il tempo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere se la durata di questo sia superiore o inferiore a 18 mesi.

 

Il terzo criterio direttivo, anch’esso introdotto nel corso dell’esame del Senato, prevede un regime agevolato per i beneficiari di protezione internazionale in relazione alla dimostrazione del reddito ai fini dell’accettazione della richiesta del riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Attualmente, l’art. 5 della direttiva 2003/109 comprende, tra le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, la dimostrazione di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Tale requisito è stato recepito nell’ordinamento interno dal citato D.Lgs. 3/2007 che ha determinato l’ammontare del reddito minimo in misura pari all’importo dell’assegno sociale (art. 9 del D.Lgs. 286/1998 come novellato dal D.Lgs. 3/2007). Ai sensi dell’ultimo principio direttivo introdotto dall’articolo in esame, esclusivamente per i beneficiari dello status di protezione internazionale, il requisito del reddito dovrà riguardare esclusivamente “la dimostrazione di un reddito sufficiente” e questo dovrà essere calcolato “anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale”, previsione che non risulta nel testo della direttiva 2011/51.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si ricorda che la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (cosiddetta direttiva qualifiche) è stata oggetto di rifusione da parte della direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011. La disciplina, per la parte che interessa, è rimasta identica.

Si segnala, inoltre, che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 giugno 2013 serie L 180 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti volti a completare il cosiddetto Sistema comune europeo di asilo - CEAS:

-     il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

-     il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide;

-     la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

-     la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Si ricorda inoltre che il 17 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione (COM(2013)) “Quarta relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo (2012)”.

La quarta relazione illustra i principali sviluppi intervenuti nel 2012 per affrontare le sfide in tali settori e presenta i dati principali sulla situazione migratoria nell'UE; è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che offre un'ampia panoramica delle iniziative prese sia a livello dell'UE che a livello nazionale.

Le relazioni annuali su immigrazione e asilo sono presentate in seguito a una richiesta formulata dal Consiglio europeo al momento dell'adozione del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, nel 2008.

Tra i dati essenziali si ricorda che le domande di asilo nel 2012 sono aumentate del 9,7% rispetto al 2011, superando la cifra totale di 330 000 (nettamente inferiore, comunque, al picco di 425 000 domande registrate nel 2001).

 

Nella tabella seguente si riportano i dati concernenti le decisioni emesse in Europa nel 2012 in accoglimento delle domande di asilo.

Tali decisioni sono distribuite per tipologia di protezione accordata: (status di rifugiato; status di protezione sussidiaria; autorizzazione alla permanenza per motivi umanitari).

Fonte Eurostat (18 giugno 2013)

 

Totale

decisioni*

(I e II istanza)  

Totale

decisioni

  di accoglimento

Status

 di rifugiato

Protezione

sussidiaria

Motivi umanitari

EU27

407 270

102 705

51 375

37 105

14 205

Belgio

37 030

5 880

4 285

1 595

-

Bulgaria

660

195

20

175

-

Repubblica ceca

1 160

200

50

150

5

Danimarca

6 180

2 105

1 265

725

120

Germania

88 110

22 165

10 875

8 110

3 180

Estonia

70

25

10

5

10

Irlanda

1 625

140

115

30

-

Grecia

12 840

625

215

135

275

Spagna

3 740

565

240

285

40

Francia

96 075

14 325

11 360

2 965

-

Italia

14 970

9 270

2 095

4 770

2 405

Cipro

2 880

150

85

25

40

Lettonia

195

30

10

20

-

Lituania

605

55

15

45

-

Lussemburgo

2 560

45

40

5

-

Ungheria

1 500

460

85

330

45

Malta

2 025

1 455

45

1 240

165

Paesi Bassi

14 475

5 920

700

3 610

1 605

Austria

23 855

6 000

3 925

2 075

-

Polonia

3 400

545

105

165

275

Portogallo

295

100

15

85

-

Romania

3 845

505

305

200

0

Slovenia

255

35

20

15

-

Slovacchia

510

200

10

105

80

Finlandia

3 420

1 840

635

920

285

Svezia

47 475

15 290

4 470

9 045

1 775

Regno Unito

37 510

14 570

10 385

270

3 915

Islanda

65

10

5

0

0

Norvegia

18 730

6 125

3 960

1 475

690

Svizzera

20 505

4 580

2 505

535

1 535

Liechtenstein

125

20

20

0

0

 

* Il numero totale delle decisioni si riferisce al numero degli esiti delle procedure amministrative piuttosto che al numero degli individui interessati.

 

 


 

Articolo 7
Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

 

L’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce alcuni criteri per l’attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull’attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta.

In particolare tali criteri direttivi concernono:

§      il mantenimento degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;

§      l’omologazione dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con quello di rifugiato, con particolare riferimento al ricongiungimento familiare e ai diniego, esclusione e revoca dello status;

§      la programmazione delle attività e delle misure a favore dell’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

 

La direttiva 2011/95 aggiorna e sostituisce integralmente la direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (attuata con il decreto legislativo 251/2007), cosiddetta direttiva “qualifiche”.

Tale direttiva, assieme alla direttiva 2005/85/CE (c.d. direttiva “procedure” recepita dal decreto legislativo 25/2008), ha costituito per alcuni anni la base normativa della prima fase del sistema europeo di asilo. Come viene ora modificata la direttiva qualifiche, anche la direttiva procedure è destinata a breve ad essere superata ad opera della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013.

La nuova direttiva qualifiche pur mantenendo l’impianto della precedente, intende realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.

 

L’articolo in esame introduce quattro criteri direttivi per l’attuazione della direttiva.

Il primo criterio direttivo (lettera a) è di carattere generale e prevede il mantenimento in tutti i casi degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore.

 

Gli altri criteri direttivi, invece, intervengono su specifici punti della normativa da attuare.

In particolare, il secondo criterio direttivo (lettera b) vincola il legislatore delegato a uniformare gli status giuridici dei beneficiari di protezione internazionale, sia dei rifugiati, sia dei beneficiari di protezione sussidiaria, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva, con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare.

 

Con la definizione di protezione internazionale si intende comprendere due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato i quali, tuttavia, si ritiene che, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine.

 

Uno degli obiettivi della nuova direttiva qualifiche consiste appunto nel avvicinamento del contenuto dello status di protezione sussidiaria a quello dello status di rifugiato.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, la direttiva del 2011 elimina la possibilità per gli Stati membri di definire condizioni applicabili ai soli familiari dei beneficiari della protezione internazionale (art. 23, § 2, secondo periodo, dir. 2004/83/CE), equiparandoli di fatto a quelli dei rifugiati.

L’Italia si è avvalsa della facoltà di attivare questo regime differenziato: infatti l’art. 22 del D.Lgs. 251/2007 da un lato equipara completamente i familiari dei rifugiati ai rifugiati stessi ai fini del ricongiungimento familiare, mentre dall’altro sottopone i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria per l’accesso al permesso di soggiorno (ossia allo strumento materiale indispensabile per l’esercizio del diritto di ricongiungimento) ad una serie di condizioni (alloggiative, di reddito, ecc.), le stesse condizioni richieste per gli immigrati per motivi di lavoro (D.Lgs. 286/1998, art. 29, comma 3).

Nel recepimento della direttiva sarà necessario rimuovere tale differenza, come previsto dal nuovo articolo 23 della direttiva 2011/95/UE e come ribadito dall’articolo in esame.

 

Nel terzo criterio (lettera c) si vincola il legislatore delegato a disciplinare gli istituti del diniego, dell’esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria.

 

In questo caso la nuova direttiva mantiene la diversità di trattamento, presente nella direttiva del 2003, tra rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, per quanto riguarda le tre fattispecie di cui sopra (diniego, esclusione e revoca); nonostante ciò il criterio introdotto dalla lettera c), stabilisce il criterio dell’uniformità della disciplina degli istituti. Inoltre, invece di fare riferimento alla disciplina relativa applicabile ai rifugiati contenuta negli articoli 17 e 19 della direttiva, si prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 (recepita con la legge 722/1954).

 

Anche se la normativa in materia è sostanzialmente analoga, si osserva che andrebbe valutata l’opportunità di fare riferimento alle disposizioni in materia recate dalla direttiva 2011/95, anziché a quelle della Convenzione di Ginevra.

 

Anche l’ultimo criterio direttivo (lettera c) affronta un aspetto non toccato dalla nuova direttiva. Esso prevede infatti l’introduzione di uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Sul punto la nuova direttiva ribadisce, come previsto dalla precedente normativa, la necessità che gli Stati membri garantiscano l’integrazione dei rifugiati attraverso l’adozione di appositi programmi. L’unico intervento innovativo consiste nella completa equiparazione ai rifugiati dei beneficiari di protezione sussidiaria nell’accesso a detti programmi, mentre la precedente direttiva qualifiche prevedeva la mera facoltà di estenderli a quest’ultimi.

Si noti che tale disposizione non ha bisogno di essere attuata nell’ordinamento in quanto il D. Lgs. 251/2007 non fa distinzioni tra le due categorie in merito all’accesso a misure di integrazione, prevedendo (art. 29) che ad esse si applichino indistintamente le misure di integrazione sociale, dettagliatamente indicate all’art. 42 del testo unico dell’immigrazione (D. Lgs. 286 del 1998), e che queste dovranno tener conto delle loro particolari esigenze all’integrazione.

Per quanto riguarda la programmazione di dette attività, si ricorda che già esiste un comitato interministeriale per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico dell’immigrazione (comprese dunque le misure per l’integrazione) previsto dall’art. 2-bis del citato testo unico. In materia di strumenti programmatori sull’immigrazione si ricorda che la normativa vigente prevede l’adozione da parte del Governo di un documento programmatico triennale che affronta tra l’altro le misure di carattere economico e sociale (art. 3, comma 2 del testo unico; l’ultimo documento, approvato con il DPR 13 maggio 2005, risale al 2005).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si rinvia al paragrafo “Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE” relativo all’articolo 6.

Procedure di contenzioso

Con lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2012/2189, contestando all’Italia di non adempiere agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione in riferimento a:

·      la limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l’inconsistenza di fatto dell’accesso alle condizioni di accoglienza.

·      le procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale, sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Sulle questioni la Commissione aveva già chiesto chiarimenti il 15 febbraio 2012 attraverso il sistema EU Pilot. In data 21 dicembre 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Commissione un rapporto del Ministero dell’interno, in risposta ai rilievi contenuti nella lettera di costituzione in mora citata; tale rapporto è stato integrato con una nota successiva redatta dal Ministero medesimo il 25 marzo, ed inviata alla Commissione il 27 marzo 2012. Le due comunicazioni contengono alcune risposte sotto vari profili rispetto alla fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissioni.

Ai fini del superamento della procedura di infrazione, il Governo è intervenuto normativamente attraverso l’articolo 31 del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”. In particolare, tale disposizione reca modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

Si ricorda inoltre che nell’ambito della procedura di pre-contenzioso EU-Pilot 2368/11 i servizi della Commissione europea hanno chiesto chiarimenti alle autorità italiane circa la conformità della normativa italiana in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche rispetto alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e alla direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

In particolare gli addebiti riguarderebbero il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto vieterebbe ai cittadini stranieri l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (eccezion fatta per i cittadini dell'Unione europea). Inoltre la Commissione rileverebbe che, pur consentendo, l’articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea, le necessarie disposizioni di attuazione non sarebbero state adottate dalle competenti autorità amministrative.

Con riferimento alle disposizioni del diritto dell’Unione europea considerate violate, la Commissione ritiene che secondo la corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 1, lettera a), e 3, lettera a) dell’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE al soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere garantito lo stesso accesso al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato interessato salvo nel caso di:

-     attività che implichino la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, anche in via occasionale;

-     attività che la legislazione nazionale o la normativa dell’Unione riservino espressamente ai cittadini dello Stato n questione, dell’Ue o del SEE, a condizione che tale normativa fosse vigente all’entrata in vigore della direttiva 2003/109/CE.

 

Analoghi rilievi sono mossi dalla Commissione riguardo la compatibilità della normativa italiana in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche rispetto all’articolo 26, paragrafi 1 e 3 della “direttiva qualifiche”  2004/83/CE in materia di protezione internazionale.

In sintesi, tali disposizioni – per la parte che riguarda la normativa italiana contestata - obbligano gli Stati membri ad autorizzare i beneficiari dello status di rifugiato e i beneficiari dello status di protezione sussidiaria ad esercitare un’attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Secondo la Commissione da tali disposizioni consegue che:

-     l’accesso al pubblico impiego da parte dei rifugiati dovrebbe essere reso possibile nella pratica, in particolare adottando le necessarie misure di attuazione della legislazione pertinente (non bastando a tal fine un semplice formale recepimento della direttiva citata);

-     al beneficiario dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere garantito lo stesso accesso  al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato interessato, salvo nel caso di attività che implichi partecipazione all’esercizio di poteri pubblici o attinenti alla tutela di interessi generali dello Stato, nonché nel caso di attività temporaneamente escluse in considerazione della situazione esistente sul mercato del lavoro dello Stato membro.

Si ricorda che simili addebiti alla normativa italiana, in materia di accesso al lavoro presso le amministrazioni pubbliche, erano stati mossi dalla Commissione in riferimento alla condizione di cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell’Unione risiedenti in altro Stato membro nella procedura EU Pilot n. 1769/11.

 

Si ricorda che il Governo, onde evitare l’apertura di una procedura di infrazione (pur contestando la presunta incompatibilità delle disposizioni nazionali richiamate con la normativa europea citata) aveva deciso di intervenire con una modifica dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, l’intervento emendativo (già contenuto nel decreto salva infrazioni, da approvarsi entro la fine del 2012 e rinviato a causa della crisi di Governo), è stato riproposto in riferimento all’articolo 7 del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013” (AC 1327).

 

 

 


 

Articolo 8
Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/ UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri

 

L'articolo 8 reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

La direttiva 2011/85/UE (inserita nell'Allegato B ed i cui contenuti sono approfonditi nella relativa scheda, riportata più avanti nel presente dossier) definisce i requisiti per i “quadri di bilancio” nazionali – vale a dire l’insieme delle disposizioni, procedure, ed istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio di ciascun Stato membro, come precisato dall’articolo 2 della direttiva medesima -  fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Va rammentato che la direttiva 2011/85/UE si inserisce in un pacchetto di sei provvedimenti legislativi comunitari (c.d. Six pack), volti all'istituzionalizzazione, a livello europeo, di un nuovo sistema di governance economica, il cui fulcro essenziale consiste nell'istituzione di un meccanismo di coordinamento ex ante delle politiche economiche comunitarie, nonché nella creazione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la fissazione di regole, previste nella direttiva in esame, per l'adozione dei quadri di bilancio nazionali.

Talune disposizioni del Six pack sono state peraltro riprese anche nel nuovo "patto di bilancio" istituito con trattato intergovernativo, il "Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'unione economica e monetaria" (cd. Fiscal compact), il cui testo è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 30 gennaio 2012, e firmato il 2 marzo 2012. Il medesimo trattato è stato ratificato dall'Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114[6].

Lo specifico criterio direttivo stabilito nell'articolo 8 in commento (aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi di ordine generale recati dall'articolo 1, comma 1) consiste nel coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni recate:

§      dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

§      dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

Va osservato, come più diffusamente si espone più avanti nella scheda illustrativa della direttiva, che la stessa risulta in gran parte già recepita nel nostro ordinamento contabile, alla luce delle modifiche inserite nel nostro ordinamento contabile ad opera della legge 7 aprile 2011, n. 39[7] nonché a seguito dell’introduzione nel testo costituzionale del principio del pareggio di bilancio (L.Cost. 1/2012), cui è stato poi data attuazione con la legge n.243/2012[8]. L’unico profilo ancora non completamente attuato attiene ai criteri per la costruzione dei dati contabili, con riferimento al principio della competenza “accrual”, vale a dire alla competenza economica secondo il metodo utilizzato per il sistema dei conti europei Sec 95.

Tale metodo implica la registrazione dei flussi secondo il principio della competenza economica (cosiddetto principio accrual), in base al quale un’operazione è considerata dal punto di vista contabile nel momento in cui si realizza il fatto economico e gestionale sottostante. In sostanza tale principio, comporta che un’operazione vada registrata nel momento in cui si producono i relativi effetti economici. I flussi sono pertanto contabilizzati allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato, ovvero allorquando crediti ed obbligazioni insorgono, sono trasformati o si estinguono. Non rilevano invece le modalità ed i tempi di pagamento.

 

Per quanto concerne le due leggi cui fa riferimento il criterio direttivo previsto dall’articolo in esame, si ricorda che:

1) con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013 , è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio ai sensi del sesto comma dell' articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1[9]. Il sesto comma citato ha disposto infatti che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti con una apposita legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Quanto ai contenuti, la legge n. 243 del 2012:

§       al Capo I (articoli 1 e 2) reca l'oggetto e le definizioni utilizzate nel testo;

§       ai Capi II, III, IV e V (articoli da 3 a 13) reca l'attuazione del principio dell'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico;

§       al Capo VI (articoli 14 e 15) disciplina il contenuto della legge di bilancio;

§       al Capo VII (articoli da 16 a 19) istituisce l'Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell' osservanza delle regole di bilancio;

§       al Capo VIII (articoli 20 e 21) reca disposizioni finali concernenti le funzioni di controllo della Corte dei Conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina contabile.

Le disposizioni introdotte dalla legge medesima si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV (concernente l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ed il contenuto della) e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui è prevista l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2) per quanto concerne la nuova legge di contabilità e di finanza pubblica n. 196/2009, si ricorda in estrema sintesi che essa, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e successivamente modificata dalla legge n.39/2011 sopra citata, ha inteso razionalizzare e potenziare il complesso delle regole e delle procedure che presiedono il sistema delle decisioni di bilancio, aggiornandolo, tra l’altro, anche alla luce delle novità emerse in tema di governance economica europea.

 


 

Articolo 9
Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l’ordinamento
dell’Unione europea

 

L'articolo 9, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di IVA.

Più in dettaglio, il comma 1 - considerate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, nonché alla luce dell'emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con cui conformare la vigente normativa in materia di IVA all'ordinamento dell'Unione europea. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

 

Le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa sono elencate nell'allegato C del testo in esame. Si tratta in particolare:

-        Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

-        Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

-        Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

-        Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

-        Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

 

Si ricorda che il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 si pone come obiettivo di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA. La direttiva 2006/112/CE ha stabilito infatti norme in materia di IVA che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri.

Il regolamento n. 282/2011 - composto da 65 articoli (contro i 23 del precedente regolamento 1777/2005 “rifuso” i cui concetti sono stati quasi integralmente conservati) e 4 allegati - fornisce in particolare chiarimenti in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Le sue disposizioni hanno trovato attuazione a partire dal 1° luglio 2011.

Il regolamento n. 282/2011, di immediata applicazione nell’ordinamento senza necessità di recepimento, si inserisce in un contesto di crescente utilizzo dello strumento del regolamento UE nella materia dell’IVA nel perseguimento di una maggiore uniformità del sistema in tutta l’Unione europea; ciò dovrebbe portare in futuro ad una maggiore regolazione di dettaglio, da parte dell’Unione europea, di taluni aspetti dell’amministrazione dell’imposta attualmente disciplinati, in maniera non sempre uniforme, dalle normative dei 27 Stati membri.

Al riguardo, si ricorda che nel paragrafo 5.2.1 del "Libro verde sul futuro dell’IVA – Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente" (COM (2010) 695 definitivo) si afferma che "il ricorso a direttive del Consiglio offre agli Stati membri una certa libertà per quanto riguarda il recepimento della normativa UE in materia di IVA nelle rispettive legislazioni nazionali, permettendo così di tener conto delle specificità degli ordinamenti giuridici. Il risultato, tuttavia, è spesso una mancanza di uniformità della normativa IVA tra i diversi Stati membri. Il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, del Consiglio permetterebbe di conseguire una maggiore armonizzazione, consentendo in particolare all’UE di evitare la doppia imposizione o la non imposizione o di stabilire gli obblighi in materia di IVA a carico delle imprese non stabilite".

 

La delega in esame si renderebbe necessaria in quanto, con l’entrata in vigore del regolamento n. 282/2011, alcune disposizioni nazionali sarebbero divenute o inapplicabili (perché in contrasto con il regolamento) ovvero di difficile applicazione/interpretazione (poiché male si coordinerebbero con il medesimo).

 

Il comma 2 individua i princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare si prevede che questi siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di carattere generale individuati dall’articolo 1, comma 1, del testo in esame.

Tuttavia, limitatamente alle materie trattate dal citato regolamento n. 282/2011, per l'adozione dei decreti legislativi vengono individuati anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

-       l'abrogazione delle disposizioni in materia di IVA incompatibili con quelle contenute nel regolamento (CE) n. 282/2011;

-       la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che, ai fini del rispetto del secondo criterio direttivo appena citato, occorre tener conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte delle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381) e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.

Si ricorda che i commi da 488 a 490 dell’articolo 3 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) hanno modificato, per le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus.

 

Il comma 3 è diretto infine ad assicurare che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Luogo delle prestazioni di servizi

Il Consiglio ECOFIN del 21 giugno 2013 ha raggiunto l’accordo politico su una proposta di modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2012)763).

La proposta, essendo intesa all’adozione di un atto di esecuzione (di natura, pertanto, non legislativa), segue una procedura che prevede l’approvazione da parte del Consiglio all’unanimità, senza consultazione obbligatoria del Parlamento europeo.

Il nuovo regolamento è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Le misure di esecuzione, che mirano ad evitare casi di doppia o mancata imposizione, riguardano i seguenti tipi di servizi:

-     servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici;

-     servizi relativi a beni immobili;

-     distribuzione di biglietti di ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e ad eventi affini.

Revisione della direttiva IVA

Un processo di più ampia revisione della direttiva 2006/112/CE è previsto dal Libro bianco sul futuro dell’IVA (COM(2011)851), in attuazione del quale la Commissione europea ha già presentato:

·       una proposta di direttiva sul meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA (COM(2012)428).

La normativa vigente prevede che, in caso di frodi IVA, gli Stati membri possano agire solo in base a complessi regimi di deroga. Lo scopo della proposta è di introdurre nella direttiva IVA una base giuridica che, in casi di frode improvvisa e massiccia che potrebbero dare origine a perdite finanziarie gravi e irreparabili, consenta agli Stati membri di adottare misure di deroga immediate, con una procedura denominata "meccanismo di reazione rapida" (Quick Reaction Mechanism – QRM).

Sulla proposta, che segue una procedura legislativa speciale e su cui il Parlamento europeo si è già espresso nella seduta del 7 febbraio 2013, il Consiglio ECOFIN del 21 giugno ha raggiunto un accordo politico: il testo verrà dunque approvato in via definitiva nelle prossime settimane;

·       una proposta di direttiva proposta di modifica delle direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei “buoni” (“vouchers”) (COM(2012)206).

La proposta è intesa ad introdurre un regime giuridico specifico per la tassazione delle operazioni che comportano l'uso di buoni ("voucher"), al fine  di colmare le divergenze  esistenti nei vari ordinamenti nazionali. In assenza di norme comuni a livello europeo, le normative e le prassi nazionali si sono infatti evolute in modo non coordinato, generando incertezza giuridica e contenzioso nonché determinando casi di doppia imposizione o non imposizione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico e possono prestarsi a pratiche elusive. A tal fine, la proposta opera una distinzione tra buoni monouso, soggetti ad imposta al momento dell’emissione, e buoni multiuso, tassati invece al momento del riscatto.

Nella seduta del 17 aprile 2013 il Parlamento europeo - che sulla proposta esprime un parere obbligatorio e non vincolante nell’ambito di una procedura legislativa speciale - ha approvato emendamenti, i quali saranno ora valutati dal Consiglio dell’UE, che delibera sulla proposta all’unanimità.

Procedure di contenzioso

In materia di applicazione della direttiva 2006/112/CE risultano in corso due procedure di infrazioni, riguardanti:

·      le esenzioni previste dall’art. 132 della medesima direttiva (procedura n. 2008/2010;

·      il regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore (procedura n. 2006/2550).

Esenzioni

Nell’ambito della prima procedura, il 3 giugno 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare in cui sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/1972 contrastano con la direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’imposta alcune operazioni considerate “non commerciali” che dovrebbero, invece, essere colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti” piuttosto che “escluse”.

In particolare, la Commissione ricorda che l’art. 2 della citata direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni o le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della direttiva medesima prevede, al massimo, che determinate attività economiche[10], in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico”, possano essere “esenti”, ma non “escluse”, e pertanto tali da concorrere in ogni caso alla formazione dell’imponibile IVA e da andare soggette a fattura e registrazione.

Ad avviso della Commissione, l’art. 4, comma 4 del citato D.P.R. 633/1972 contrasterebbe con la norma europea, in quanto dispone per gli enti diversi dalle società commerciali che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria - in quanto l’attività prevalente non è orientata a fini di lucro - che siano “escluse” dall’IVA le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Inoltre, lo stesso art. 4 prevede che la cessione di beni e l’erogazione di servizi a favore degli associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico – siano “escluse” dall’IVA in quanto afferenti ad una finalità “pubblica”. Secondo la Commissione, anche queste cessioni di beni o erogazioni di servizi dovrebbero essere considerate “commerciali”, in quanto sia la maggiorazione della quota dia l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi indizio di “commercialità”: tali fattispecie non possono dunque essere “escluse” dall’IVA, ma – al massimo – essere considerate “esenti”, a condizione che:

·       non avvengano dietro corrispettivo;

·       laddove si presentino come cessione di beni, non siano autonome, ma risultino connesse ad un servizio pertinente allo scopo dell’ente;

·       l’esenzione concessa non alteri la concorrenza;

·       la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente a una delle ipotesi di cui all’art. 132 della direttiva 2006/112.

Agenzie di viaggio

Per quanto concerne la procedura di infrazione relativa al regime IVA delle agenzie di viaggio, il 30 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia con cui contesta che l’Italia avrebbe violato gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE, concernenti il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio.

Tale regime deroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni, secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA, ha il diritto di detrarre, dall’IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, invece, è quello eseguito, comunemente, dall’agenzia di viaggio al viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (ad esempio: alloggio sul territorio di uno stato, viaggio nel territorio di un altro Stato) e, assemblando tali beni e servizi in un pacchetto, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente:

1) le prestazioni/cessioni rivenute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato;

2) l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza tra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare sa altri operatori i beni/servizi rivenduti;

3) l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito.

In base all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, “le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica”. Tali disposizioni si applicano anche quando le prestazioni siano rese dalle agenzie tramite mandatari e non si applicano alle agenzie di viaggio che agiscono per nome e per conto dei clienti.

La Commissione ritiene che, secondo l’interpretazione data dall’Italia alle norme nazionali ed europee sopra richiamate, l’applicazione del regime speciale è prevista non solo quando le agenzie di viaggio vendono il servizio al viaggiatore, ma anche quando lo vendono a un soggetto diverso dal viaggiatore (ad esempio, nel caso in cui il servizio venga venduto da un’agenzia di viaggi ad un altero soggetto passivo IVA che, a sua volta, rivenda i servizi di viaggio). Ad avviso della Commissione la normativa italiana in questione, non limitando esplicitamente l’applicazione del regime speciale ai servizi forniti al consumatore finale, cioè al viaggiatore, contrasterebbe con le disposizioni della direttiva 2006/112 sopra richiamate.

 

 


 

Articolo 10
Delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di n sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

 

L’articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione delle norme europee sul sistema di licenze per l’importazione di legname nel territorio dei Paesi appartenenti all’Unione europea, stabilendo specifici principi e criteri direttivi. Le norme interne di adeguamento al sistema – denominato FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), istituito per contrastare il commercio illegale di legname e prodotti derivati - avrebbero dovuto essere adottate già sulla base della delega conferita con la legge comunitaria per il 2007 (L. 34/2008, art. 16).

 

Il comma 1 reca la delega ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze cui assoggettare le importazioni nella Comunità di legno e di prodotti derivati allo scopo di contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.

Il regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all’istituzione delle licenze FLEGT, rappresenta la prima azione concreta dell'Unione per dare seguito all’impegno, sottoscritto a Johannesburg nel corso del World Summit on Sustainable Development tenutosi nel 2002, di arrestare l’attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica. Esso prevede la firma di accordi bilaterali tra l’Unione europea e i singoli Paesi esportatori, a seguito dei quali si introduce un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente - ovvero in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore - possa essere introdotto nell’Unione europea. I dettagli attuativi sono stati definiti nel Reg. (CE) n. 1024/2008.

La licenza FLEGT è un documento verificabile e non falsificabile che attesta la conformità di una partita di legno alle prescrizioni normative vigenti nel Paese d'origine: tale sistema si basa su accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l'Unione europea e gli Stati produttori di legname che desiderano eliminare il taglio illegale e facilitare l'accesso dei propri prodotti legnosi nell'UE. Per tale materia, la Commissione europea funge da rappresentante UE e conduce i negoziati con i Paesi desiderosi di sottoscrivere un VPA. Attualmente, i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia. Altri 6 VPA sono in corso di negoziato.

Per consentire l’applicazione del sistema è intervenuto il regolamento (CE) n. 1024/2008 che individua gli elementi base (formato, contenuti, criteri di accettazione e verifica) del certificato FLEGT, ovvero del documento - emesso dalla competente autorità del paese produttore/esportatore - che dovrà accompagnare i materiali (di cui all'elenco incluso nell'allegato II o III del regolamento stesso) affinché ne sia autorizzata l'importazione nell'Unione Europea.

Il regolamento dell’UE n. 995/2010 sulla commercializzazione del legno e dei derivati del legno (Timber Regulation, quindi noto come regolamento EUTR) stabilisce poi gli obblighi degli operatori che commercializzano tali prodotti sul mercato interno dell'Unione. Esso obbliga gli Stati membri ad attenersi alle disposizioni in esso contenute, a decorrere dal 3 marzo 2013.

Il provvedimento, che vieta l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti dallo stesso derivati, si fonda sui seguenti elementi: obbliga gli operatori che immettono per la prima volta tali merci sul mercato UE ad osservare la "dovuta diligenza", adottando misure per la verifica della legalità delle stesse; obbliga i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti. Il provvedimento legislativo si applica al legname e ai prodotti derivati dal legno, sia fabbricati che importati nell'UE. Un elenco completo dei prodotti interessati dalla norma con relativa nomenclatura combinata può essere consultato nell'Allegato all'EUTR. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento: i prodotti riciclati; la carta stampata (inclusi libri, riviste e quotidiani); le paste di legno e carta a base di bambù; il materiale di imballaggio contenente merce e usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto; altri prodotti non indicati nell'Allegato. Gli Organismi di controllo (OO.CC.) sono entità legali private o pubbliche, regolarmente riconosciute, che possono garantire agli operatori che non intendano sviluppare un proprio sistema di dovuta diligenza, il rispetto della normativa. Come stabilito dal DM Mipaaf del 27/12/2012, l'Autorità Competente nazionale preposta all'attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell'Autorità Competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme comunitarie. L'EUTR prevede tre misure sanzionatorie generali: 1) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione; 2) confisca del legno o dei prodotti derivati; 3) immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.

 

Si ricorda che, ai fini dell’attuazione nell’ordinamento interno della normativa europea richiamata, già con la legge comunitaria 2007 (articolo 16 della legge 25 febbraio 2008 n. 34) era stata prevista una delega specifica con l’indicazione di principi e criteri direttivi propri per l’attuazione di tale sistema; tale delega non venne esercitata.

Già allora per il Governo l’approvazione del regolamento imponeva di affrontare tempestivamente alcuni impegni, vista l’importanza che hanno le importazioni di legno da Paesi terzi per l’industria trasformatrice italiana: la relazione governativa della disposizione in commento aggiunge, oggi, che il comparto dell’industria del legno in Italia - con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 e un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro - rischia di essere nuovamente condizionato in termini negativi dalla mancata applicazione della legislazione europea in esame che prevede, in base ai regolamenti citati, una “rivoluzione epocale” in materia di commercializzazione di legno e prodotti derivati.

Si ricorda, infatti, che le licenze/certificati FLEGT potranno essere emesse solo dalle autorità di quei paesi produttori che abbiano siglato i VPA (Voluntary Partnership Agreements) con l'Unione Europea nel momento in cui detti patti siano divenuti operativi mediante l'inserimento del Paese nell'elenco di cui all'Allegato I del Reg. 2173/2005. Pertanto, mentre il regolamento 1024 del 17/10/2008 è già in vigore, lo stesso potrà divenire effettivamente operativo in Italia solo dal momento in cui verrà data attuazione all'inserimento nell'Allegato I.

 

La delega nuovamente conferita con il disegno di legge in esame prevede che il Governo, nell’esercizio della stessa, si attenga ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1 del d.d.l. in esame (in quanto compatibili, come precisato al comma 2), nonché ai seguenti principi direttivi:

- individuare il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata (nel testo iniziale si faceva riferimento genericamente ad una o più autorità nazionali designate. Il testo approvato dal Senato ha, invece, introdotto tale specificazione dal momento che l’Italia ha già designato quale Autorità competente il MiPaaf);

- determinare sanzioni dissuasive, in deroga alla L. n. 234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che con la lett. d) dell’art. 32 ha determinato i principi e criteri direttivi generali per la definizione di sanzioni sia amministrative che penali (il limite massimo delle sanzione amministrativa è elevato a 1.000.000, stabilendo che la sua quantificazione debba essere proporzionale al valore venale in commercio della merce importata o, se superiore, al valore dichiarato; per la sanzione penale dell’ammenda è stabilito un limite di 150.000 e l’arresto fino a tre anni). Va precisato in merito che lo stesso regolamento FLEGT richiede che ciascuno Stato membro determini sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive (comma 8 dell’art. 5);

- istituire un registro obbligatorio degli operatori, e destinare le entrate conseguenti al versamento della tariffa d’iscrizione, e le sanzioni amministrative per la mancata iscrizione, alla copertura dei costi connessi alla realizzazione dei controlli imposti dalle norme comunitarie. Con una modifica approvata dal Senato si precisa che la sua costituzione avvenga anche sulla base dei dati contenuti nel registro delle imprese costituito sulla base della legge n. 580/93 (art. 8);

- assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, anche al fine di assicurare l’accesso alle informazioni e agli atti secondo le disposizioni recate dal D.lgs. n. 195/05. Le modifiche apportate dal Senato prevedono che la diffusione delle informazioni utilizzi anche i siti internet delle menzionate associazioni interessate, e siano inoltre consultabili da parte di chi vi abbia un interesse;

- determinare - come previsto dall’art. 5 del regolamento FLEGT - una tariffa sull’importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli;

- al miglioramento degli stessi controlli debbono essere destinati i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata.

 

Nell’ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, si precisa poi che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del decreto legislativo previsto dallo stesso articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Si ricorda che con il DPR 7 dicembre 1995, n. 581 si è provveduto alla concreta istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, in attuazione all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 ("Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"). La tenuta del registro, che è automatizzato, è affidata alla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia; l'ufficio è retto da un "Conservatore", nominato dalla Giunta nella persona di un dirigente della Camera di Commercio; è un Registro automatizzato. Il DPR 14 dicembre 1999, n. 558[11], ha disposto, all’art. 2, l'iscrizione delle categorie imprenditoriali e delle società comprese nelle quattro sezioni speciali, in un'unica sezione speciale e ha abrogato (art. 14) le norme legislative e regolamentari che prevedono le quattro sezioni speciali (art. 4, co. 8, L. 580/9 e art. 7, commi 3, 4 e 6 del DPR 581/95).

 

Il DPR 581/95, oltre a fissare le caratteristiche, le modalità di tenuta e il contenuto delle registrazioni del registro delle imprese, all’articolo 9 ha provveduto alla istituzione presso l’ufficio del Registro, a scopi esclusivamente documentali e statistici, del "Repertorio delle notizie economiche e amministrative" (REA). Il Repertorio raccoglie, infatti, un insieme di dati di carattere economico, statistico e amministrativo che non vengono richiesti agli iscritti al Registro delle imprese all'atto dell'iscrizione (come l'attività economica svolta dalle società, il numero degli addetti, le unità locali, gli addetti operanti nell'impresa, le iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, gli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc.).

 

In merito alla diffusione delle informazioni, la norma in commento rimanda al D.Lgs. n. 195/05 che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, regola l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tale decreto legislativo stabilisce (art. 3) che di norma l’autorità pubblica debba rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, e che le informazioni debbano essere detenute in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Individuati i casi nei quali l'accesso all'informazione ambientale è negato (art. 5), la tutela del diritto di accesso all’informazione è assicurato ammettendosi il ricorso in sede giurisdizionale contro le determinazioni dell'autorità pubblica (art. 7). Il provvedimento assicura anche la qualità dell'informazione attribuendo al Ministero dell'ambiente il compito di garantire, se possibile, che l'informazione detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile (art. 9).

 


 

Articolo 11
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti

 

Il comma 1 dell'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della UE, dei princìpi e criteri direttivi di cui al  comma 1, articolo 1, della delega di cui al ddl in esame e in conformità ai princìpi e criteri direttivi specifici qui di seguito riportati:

a)      adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 e agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b)      disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c)      razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea;

d)      previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

e)      previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell’ambito dei limiti di pena previsti dal D.Lgs. 96/2003.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al precedente comma 1, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possa emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

Il successivo comma 3 dispone che sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resti in vigore il D.Lgs. 96/2003, in quanto compatibile con il citato regolamento (CE) n. 428/2009, con riguardo altresì alla eventuale applicabilità delle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite.

Infine, per l’attuazione della delega di cui al comma 1, il comma 4 vieta che possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e stabilisce che le amministrazioni interessate debbano provvedere all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 12
Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009
e (UE) n. 1095/2010

 

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; a tal fine vengono individuati ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli dettati dall’articolo 1, comma 1, del testo in esame.

Si ricorda che con la direttiva 2011/61/UE (inserita nell'Allegato B e per i cui contenuti di dettaglio si rinvia alla relativa scheda) sono state inquadrate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA); i fondi di investimento alternativi sono definiti come organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti d’investimento, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori e che non sono soggetti alla direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari: vale a dire i fondi diversi da quelli già regolati a livello comunitario (i «fondi armonizzati», cosiddetti UCITS ovvero OICVM, e i fondi pensione); il gestore è definito come la persona giuridica che esercita abitualmente l’attività di gestione di uno o più fondi di investimento alternativi.

Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali. La direttiva si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (“FIA”, i quali dovrebbero pertanto poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), a causa della grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell’Unione che ne renderebbe complicata l’armonizzazione (così il considerando 10 della Direttiva), bensì i gestori di questi ultimi (di seguito, anche, “GEFIA”).

L’assunto alla base di tale approccio è che i gestori di fondi di investimento alternativi sono responsabili della gestione di un volume consistente di attività finanziarie nell’Unione e, rappresentando volumi significativi di scambi sui mercati degli strumenti finanziari, possono contribuire a diffondere o ad amplificare i rischi in tutto il sistema finanziario. Questi rischi, che si presentano sotto molteplici forme, non soltanto interessano gli investitori nei fondi stessi, ma possono avere anche ripercussioni per i creditori, per le controparti e, quindi, per la stabilità dei mercati (si veda E. Guffanti, La Direttiva sui fondi alternativi: prime considerazioni, in “Le Società”, n. 10/2011).

L'obiettivo della direttiva è individuato nella creazione di un mercato interno per tali gestori, stabilendo un quadro normativo armonizzato. La direttiva prevede che gli Stati membri si conformino alla medesima entro il 22 luglio 2013, ponendo in vigore, a decorrere dalla stessa data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.

La direttiva, che mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, prevede anche il cosiddetto «beneficio della commercializzazione transfrontaliera» (cosiddetto passaporto), in virtù del quale il gestore di fondi alternativi che sia autorizzato da uno Stato membro può commercializzare le quote dei propri fondi anche negli altri Stati membri, sebbene limitatamente ai soli «investitori professionali», dopo una semplice notificazione alle rispettive autorità di vigilanza. In tal modo, si supera l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo. La direttiva prevede inoltre che, dopo un periodo transitorio iniziale di tre anni dalla sua entrata in vigore, la commercializzazione transfrontaliera sia concessa anche ai fondi alternativi situati in Paesi terzi (i cosiddetti fondi off-shore). Il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi comprende, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da parte dei medesimi dei requisiti di capitale e organizzativi (relativi al sistema di controllo dei rischi, al regime dell'esternalizzazione di attività, eccetera), delle regole di condotta (in materia, ad esempio, di prevenzione dei conflitti di interesse) e di estesi obblighi informativi nei confronti delle autorità di vigilanza. Specifici requisiti sono previsti, rispettivamente, per i fondi che fanno uso della leva finanziaria, tipicamente gli hedge fund, e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società, tipicamente i fondi di private equity.

Si prevede anche una specifica disciplina per i soggetti incaricati come depositari dei fondi e per una articolata configurazione dell'indipendenza della funzione di valutazione, esercitabile anche da una figura terza rispetto al gestore (il cosiddetto valutatore), responsabile di valutare le attività dei fondi.

Il comma 1 dell'articolo in esame elenca i principi e criteri direttivi - ulteriori rispetto a quelli dettati dall’articolo 1, comma 1, del testo in esame - che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. Si tratta in larga parte di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - c.d. TUF) in cui è contenuta la disciplina dei fondi di investimento.

L'intervento è volto a consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FAI in Italia.

Sono previste le eventuali modifiche necessarie alle norme del TUF riguardanti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, onde garantire che una società di gestione operante in Italia rispetti le norme italiane in materia di costituzione e funzionamento dei FAI e che la prestazione dei servizi da parte delle succursali avvenga nel rispetto delle regole di comportamento del TUF. La novella del TUF deve interessare anche la disciplina dell'attività di depositario (banca depositaria) e della responsabilità di questo nei confronti della società di gestione e dei partecipanti al fondo. Si introducono obblighi specifici per i casi di acquisto da parte dei GEFIA di partecipazioni rilevanti di controllo in emittenti e di società non quotate; misure di tutela dell'investitore, sia per gli aspetti informativi sia per quelli concernenti l'offerta di quote; sanzioni amministrative pecuniarie, in linea e nei limiti massimi previsti da quelle già stabilite nel TUF, per le violazioni delle regole dettate nei confronti dei GEFIA.

 

Ai sensi della lettera a) del comma 1 il Governo deve apportare al TUF le modifiche e integrazioni necessarie per l'integrale recepimento della direttiva, prevedendo, altresì:

§      il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria;

§      l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d’Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

 

Si ricorda al riguardo che gli articolo 5 e 6 del TUF attribuiscono alla Banca d’Italia e alla CONSOB la vigilanza sulle attività degli intermediari e la vigilanza regolamentare secondo i rispettivi ambiti di competenza.

In particolare l'articolo 5 citato, dopo aver stabilito gli obiettivi della vigilanza sulle attività degli intermediari (così individuati: la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario; l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria), attribuisce alla Banca d'Italia la competenza per il perseguimento di tali obiettivi per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; alla CONSOB è invece attribuita la competenza per il perseguimento di detti obiettivi per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati.

 

La lettera b) prevede che siano apportate al TUF modifiche e integrazioni dirette a consentire che:

§      una società di gestione del risparmio (SGR) possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi di comuni investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari;

§      una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, comunitaria o extracomunitaria, possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia secondo quanto previsto dalla direttiva.

Si ricorda che le società di gestione del risparmio (SGR) sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Si definiscono società di gestione armonizzate le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Le SGR, per poter svolgere il servizio di gestione collettiva e le altre attività dalle stesse esercitabili, devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB. Le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito albo, tenuto dalla Banca d’Italia.

 

Ai sensi della lettera c) sono apportate al TUF le necessarie modifiche per l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle norme concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi.

Si prevede che tali modifiche debbano anche garantire:

§      che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi;

§      che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento fissate dal TUF.

 

La lettera d) prevede che siano apportate al TUF le opportune modifiche concernenti:

§      l'attività di depositaria ai sensi della direttiva;

§      la responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo.

 

Si ricorda al riguardo che la direttiva 2011/61/UE prevede che i gestori, per ogni fondo di investimento alternativo da loro gestito, devono nominare un depositario unico, che svolge principalmente la funzione di assicurare il monitoraggio dei flussi di cassa del fondo di investimento alternativo. Il depositario può essere costituito da:

-       un ente creditizio costituito nell’UE conformemente alla direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

-       un’impresa di investimento costituita nell’UE, soggetta ai requisiti della direttiva sull’adeguatezza patrimoniale;

-       un altro tipo di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante.

 

La lettera e) prevede di modificare il TUF al fine di introdurvi gli obblighi relativi all’acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento; la lettera f) prevede invece di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 187-octies del TUF.

L'articolo 187-octies nell’individuare i poteri della CONSOB prevede, tra l'altro, che quest'ultima vigili sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis del TUF, relativo all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

 

Ai sensi della lettera g) il TUF andrà modificato, se necessario, per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti; ai sensi della lettera h) si dovrà invece procedere alla ridefinizione della disciplina concernente l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi, siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi.

 

La lettera i) prevede l'attuazione delle misure di tutela dell’investitore con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori; a tal fine viene prescritto l'adeguamento della disciplina dell’offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi.

 

La lettera l) concerne la commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, prevedendo che in tale ipotesi i fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali. Tale previsione è dettata - conformemente a quanto previsto dalla direttiva - a garanzia dell’investitore.

 

Ai sensi della lettera m) occorre prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, in linea con quelle già stabilite dal TUF in tema di disciplina degli intermediari; la lettera n) stabilisce invece che al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva si provveda anche alla ridefinizione:

§      della disciplina degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento;

§      del regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio.

 

Al riguardo, si ricorda che gli OICR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF, sono i fondi comuni di investimento (istituiti e gestiti dalle SGR), e le società di investimento a capitale variabile (SICAV); a loro volta le SICAV sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

 

La lettera o) prevede di apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per migliorare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti; la lettera p), infine, prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

Sul punto la relazione tecnica afferma che, quantunque la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, l’introduzione del suddetto criterio di delega consentirebbe di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi.

 

Il comma 2 reca la clausola secondo cui dall’attuazione della norma in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti le autorità coinvolte sono tenute a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 13
Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

 

L’articolo 13, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Si ricorda che il mancato recepimento entro il termine del 10 novembre 2012, ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione “per la mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l’esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva 2010/63/ UE”. Tra i principi di delega introdotti, si ricordano la limitazione dell’utilizzo degli animali da laboratorio in favore dell’uso di metodi alternativi e il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.

 

La sperimentazione animale è un fenomeno che non accenna a diminuire, nonostante la ricerca scientifica sia sempre più rivolta alla promozione di metodi sostitutivi all’impiego di animali. Gli animali utilizzati in ambito sperimentale appartengono alle più svariate specie: vengono usati soprattutto topi, ratti e cavie, ma anche conigli, cavalli, pecore, uccelli, cani, gatti e primati non umani. Nella maggior parte dei casi gli animali provengono da stabilimenti fornitori, che allevano animali destinati esclusivamente ai laboratori e spesso geneticamente modificati, ma in altri casi, come per alcune specie di primati che hanno difficoltà ad adattarsi e riprodursi in cattività, devono essere prelevati in natura con conseguenze dirette sull’ecosistema di origine, e con il finanziamento di tecniche di prelievo illegali; inoltre le condizioni di cattura, detenzione e trasporto risultano gravemente impattanti sulla salute degli animali. I campi di applicazione delle sperimentazioni sono molteplici, la maggior parte di animali viene impiegata per lo sviluppo di nuovi farmaci, per indagini legate alla ricerca di base, agli studi di tossicità, alla diagnosi di malattie, alla formazione universitaria, agli esperimenti bellici e ai test cosmetici. L'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal D.Lgs. 116/1992, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE[12] in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, nonché dall'art. 1 della legge 924/1931[13]. Il D.Lgs. 116/1992 prevede, ove possibile, il ricorso a metodi alternativi, ma la procedura autorizzativa tramite il meccanismo del silenzio-assenzo lascia ampio spazio all’utilizzo degli animali per fini scientifici. Allo stato attuale, circa l’80% degli esperimenti viene autorizzato tramite il meccanismo del silenzio assenso, non subendo pertanto nessun controllo o valutazione. La restante percentuale comporta il rilascio, da parte del Ministero della Salute, di un’autorizzazione specifica per il progetto in quanto prevede l’uso di animali vivi o in campo didattico o senza anestesia (rappresentano il 15% circa), oppure l’utilizzo di cani, gatti e primati non umani.

 

Per la sintesi della direttiva 2010/63/UE, oggetto di recepimento, e contenuta nell'Allegato B del presente disegno di legge, si rinvia alla sezione dedicata. Relativamente ai criteri e principi di delega introdotti dall’articolo 13, si ricorda, che l’articolo 2 della direttiva non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di protezione più elevato, rispetto a quelle delle direttiva, possono essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010. In tal caso, gli Stati membri interessati avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza, entro il 1° gennaio 2013.

Il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall’articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nell’articolo in esame.

 

Più in dettaglio, il comma 1 elenca i principi e criteri direttivi - ulteriori rispetto a quelli dettati dall’articolo 1, comma 1, del testo in esame - che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. Nello specifico i criteri e i principi da seguire sono i seguenti:

 

Ai sensi della lettera a) il Governo dovrà orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi alla sperimentazione animale;

 

Si ricorda che a livello europeo, è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal - EURL ECVAM), che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le relative procedure. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall’inglese Replacement, nel caso l’animale venga completamente sostituito; Reduction, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; Refinment, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l’esistente o potenziale condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all’animale. Tra i metodi sostitutivi, possono fra gli altri essere citate le tecniche in vitro e in silico (simulazioni biologiche informatiche), la ricerca clinica (su materiale biologico umano, analisi genetiche, tecniche di imaging), e gli studi epidemiologici, dimostratisi fondamentali nella lotta al cancro[14]. In accordo alla Direttiva 63/2010/UE, in Italia è già stato istituito, con Decreto 20 aprile 2011, il Centro di referenza nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna che funge da doppio collegamento con il Ministero della Salute e con ECVAM, assicurando un approccio consistente nell'adozione di strategie sulle 3Rs.. Il Centro di Referenza Nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio svolge le seguenti funzioni: progettazione e sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale; stesura e validazione di specifici metodi di prova; verifica della attendibilità e riproducibilità mediante analisi comparative e in prove interlaboratorio dei metodi di prova; allestimento di standard di riferimento, quali controlli positivi e negativi; attività di formazione nelle materie di specifica competenza; supporto tecnico e scientifico nelle materie di competenza del ministero della Salute. E’ altresì prevista la creazione di una rete nazionale che veda coinvolti gli operatori del settore.

 

La lettera b) vieta l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte. Le ricerche che utilizzano tali animali dovranno comunque essere condotte in conformità ai princìpi della Direttiva 2010/63/UE, che definisce chiaramente i modelli animali utilizzabili, con particolari vincoli riguardanti l’uso di primati non umani, cani, gatti e animali in via d’estinzione. Tali ricerche dovranno inoltre essere previamente autorizzate dal Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

 

Dalla Sesta relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri, risulta che degli oltre 12 milioni di animali utilizzati annualmente, l’8,7%, vale a dire poco più di 1 milione, è stato impiegato per studi di tossicologia e valutazione della sicurezza. Di questi animali circa il 51% sono stati usati per valutare prodotti da usare in medicina umana e veterinaria, il 7,1% per prodotti usati nell’industria, il 7,9 % per prodotti usati in agricoltura, mentre l’1,18% per la valutazione della sicurezza di additivi alimentari per consumo umano, cosmetici e prodotti destinati all’uso domestico. Inoltre, dalla relazione emerge che l’85% degli animali sono stati usati per condurre studi di valutazione della sicurezza richiesti da disposizioni legislative vigenti. La sperimentazione è condotta in gran parte su mammiferi, inclusi quelli con maggiore sviluppo neurologico. Infatti, la valutazione della sicurezza di farmaci per uso umano è richiesta sia su specie roditrici che non roditrici. I mammiferi non roditori più frequentemente impiegati sono cani e primati non umani a cui seguono maiali e conigli; queste ultime due specie sono usualmente richieste in sperimentazioni con finalità particolari e non possono completamente sostituire cani e primati non umani, pur riducendone l’utilizzo. Si ricorda che la sperimentazione tossicologica regolatoria prevede l’uso di primati non umani per la valutazione della sicurezza dei farmaci per uso umano se questi risultano l’unica specie idonea per ottenere i dati necessari. L’impiego di primati non umani è un argomento a cui la Direttiva 2010/63/UE dedica ampio spazio, con disposizioni sul reclutamento degli animali, sulla finalità dei progetti che prevedono il loro uso, sui processi autorizzativi e sui controlli, limitandone l’utilizzo alla ricerca transazionale e applicata svolta in relazione ad affezioni umane debilitanti e potenzialmente letali. Anche l’attuale D.Lgs. 116/1992 contiene alcuni degli elementi che sono presenti nella Direttiva 2010/63/UE; in quanto stabilisce che ogni progetto che contenga procedure da effettuarsi su cani, gatti e primati non umani è vincolato al rilascio di decreto autorizzativo da parte del Ministero della Salute, in seguito a valutazione della finalità del progetto, verifiche medico-biologiche essenziali, e a verifica che lo scopo del progetto non sia raggiungibile utilizzando altra specie.

 

La lettera c) considera la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2010/63/UE;

 

Gli animali, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 della Direttiva 2010/63/UE possono essere riutilizzati a condizione che la prima procedura sia classificata come “lieve” o “moderata”, che lo stato di salute e di benessere dell’animale sia stato completamente ristabilito e che la procedura successiva sia classificata come “lieve”, “moderata” o “non risveglio”. In casi eccezionali lo stesso articolo prevede che un animale, dopo essere stato visitato da un medico veterinario, possa essere riutilizzato a condizione che esso non sia sottoposto più di una volta a una procedura che comporti “intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”. La Direttiva fornisce una classificazione della severità delle procedure, identificando quattro categorie: Non risveglio; Lieve; Moderata e Grave. Attualmente il D.Lgs. 116/1992 stabilisce che gli animali non possano essere utilizzati più di una volta in esperimenti che provochino “intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”, lasciando comunque agli sperimentatori una ampia libertà decisionale.

 

La lettera d) vieta gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

 

Per quanto riguarda l’impiego dell’anestesia, la Direttiva 2010/63/UE prevede l’uso dell’anestesia totale o locale, e l’impiego di analgesici per ridurre al minimo dolore, sofferenza e angoscia. Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore devono essere effettuate con anestesia. L’uso dell’anestesia viene viceversa ritenuto non opportuno se se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa e se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura. Si ricorda infine il riferimento della Direttiva 2010/63/UE all’obbligatorietà, sempre compatibilmente con le finalità dell’esperimento, dei trattamenti analgesici post-operatori qualora gli animali siano sottoposti a interventi chirurgici per ragioni sperimentali (articolo 14). Il D.Lgs. 116/1992 ha invece previsto, per animali impiegati in procedure sperimentali effettuate senza anestesia il rilascio dell’autorizzazione ministeriale previa dimostrazione della mancanza di metodi alternativi e per verifiche medico-biologiche essenziali (articolo 9).

 

Al riguardo, si rileva che tale divieto appare più generale e restrittivo rispetto alle norme in materia di anestesia ed analgesia poste dalla Direttiva 2010/63/UE e dall'attuale disciplina interna[15]. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva ammette che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa degli animali (utilizzati a fini scientifici) solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

 

La lettera e) stabilisce che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e l'ambiente;

 

La Direttiva 2010/63/UE dedica pochissimo spazio alla regolamentazione dell’utilizzo di animali geneticamente modificati, che vengono citati e ricompresi nella tutela del benessere degli animali di laboratorio, senza però che gli venga dedicato lo spazio che, per la loro condizione biologica e le loro caratteristiche fenotipiche, non sempre facilmente valutabili e prevedibili, meriterebbero.

 

Anche in questo caso il criterio introdotto appare più restrittivo di quanto stabilito al riguardo dalla Direttiva 2010/63/UE e dalle norme interne vigenti.

 

La lettera f) vieta l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell’ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

 

Ai sensi della lettera g) è vietato l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

 

La Direttiva 2010/63/UE non reca alcun divieto all’allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione, piuttosto viene previsto che tutte le autorizzazioni per l’allevamento-fornitura di animali da laboratorio siano temporanee e che il rinnovo sia soggetto ad ispezioni annuali. Si regolamenta inoltre la dimensione delle gabbie e la densità per gabbia; l’animal care e la formazione del personale; i metodi di eutanasia e l’istituzione di un Animal Welfare Body, Comitato Etico, in grado di  assicurare l’implementazione della politica delle 3Rs.

 

Si osserva che il divieto di allevare cani, gatti e primati non umani non è presente nella Direttiva 2010/63/UE né nell'attuale disciplina interna.

 

La lettera h) rinvia alla definizione di un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del Titolo IX-bis del libro II del Codice penale;

 

Il Titolo IX-bis del Codice penale, Dei delitti contro il sentimento per gli animali, detta una disciplina diretta a garantire agli animali una tutela giuridica in quanto portatori di diritti individuali. I reati a danno degli animali vengono  puniti a titolo di delitto. Le singole fattispecie prevedono: l’uccisione di un animale; il maltrattamento; spettacoli o manifestazioni vietati; combattimenti tra animali. Le multe previste vanno da 3.000 a 15.000 euro per l’uccisione e per gli spettacoli e le manifestazioni non autorizzate e da 50.000 a 160.000 euro per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali.

 

la lettera i) finalizza l’utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni, di cui alla precedente lettera h), accertate e iscritte in bilancio, allo sviluppo di approcci alternativi che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose in grado di fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali.

 

Compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, la lettera l) destina, annualmente, una quota dei fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché impegna il Governo ad adottare tutte le misure ritenute opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

 

A livello europeo, il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) dispone di una banca dati on line sui metodi alternativi alle sperimentazioni sugli animali. Il servizio fornisce informazioni concrete, presentate sotto forma di schede tecniche relative a vari aspetti di procedure avanzate e alternative attinenti alla valutazione tossicologica. La banca dati contiene inoltre descrizioni riassuntive dei vari metodi e protocolli riguardanti le prestazioni, studi di valutazione, informazioni dettagliate su studi per la convalida formale e risultati di test individuali. A livello nazionale, si rinvia a quanto sopra illustrato per il Centro di Referenza Nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio.

 

Il comma 2 ricorda che, nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi sopra illustrati, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

 

Il comma 3 è diretto ad assicurare che l'attuazione dell'articolo in esame non comporti nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Procedure di contenzioso

Il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all’Italia una lettera di messa in mora (ex art. 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE, dando come termine ultimo per conformarsi il 2 aprile 2013.

La direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012.

 

 


Schede sulle direttive contenute negli allegati

 


Allegato A

 


 

Direttiva 2009/156/CE
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

 

La direttiva 2009/156/CE del 30 novembre 2009, già presente nelle leggi comunitarie 2010 e 2011, regolamenta le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è composta di 24 articoli e sei allegati. In particolare, la direttiva in esame codifica la direttiva 90/426/CEE, e, conseguentemente, costituisce un provvedimento che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione medesima, senza cambiarne la sostanza.

Come detto, la materia in esame è stata precedentemente disciplinata dalla direttiva 90/426/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 243/1994, e successivamente attuata dal regolamento 504/2008, applicato a decorrere dal 1° luglio 2009.

L’articolo 22 della direttiva abroga la direttiva 90/426/CEE, modificata dagli atti elencati nell'allegato V, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva in esame e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

 

L’adozione della direttiva 2009/156 è volta ad aggiornare e razionalizzare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo, diverse e sostanziali, modificazioni, al fine di stabilire norme comuni, in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri (artt. 3-10) e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi (artt. 11-19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi (artt. 12, 13 e 14).

Di seguito, sono descritti i principali articoli.

L’articolo 3 stabilisce che uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, soltanto se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose (articoli 4 e 5), consentendo, tuttavia, specifiche deroghe.

L’articolo 7 prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 1/2005 .

L’articolo 9 applica le norme della direttiva 90/425/CEE segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

Gli articoli 8 e 16 prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale.

L’articolo 10 consente agli esperti veterinari della Commissione di procedere a controlli in loco.

L’articolo 12 autorizza l'importazione di equidi unicamente da un elenco di paesi terzi, la cui scelta deve rispettare criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.

L’articolo 18 affida ad esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione controlli in loco, per verificare l’applicazione della presente direttiva.

Per quanto riguarda i sei allegati alla direttiva, l’Allegato I reca l’elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia, gli Allegati II e III presentano i modelli dell’attestato sanitario e del certificato medico che accompagnano i movimenti degli equidi. Infine, l’Allegato IV reca le procedure di diagnosi riguardante la peste equina.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Con riferimento alla direttiva 2009/156/CE, in materia di polizia sanitaria per i movimenti degli equidi, si segnala che il tema dei controlli sugli animali importati nell’Unione europea da Paesi terzi è affrontato dalla Parte V della proposta di regolamento (COM(2013)260), presentata il 6 maggio 2013 dalla Commissione europea nell’ambito di un pacchetto normativo finalizzato a rafforzare le norme in tema di salute e sicurezza lungo tutta la catena agroalimentare, che reca un’organica revisione della normativa europea sulla sanità animale. Il principale obiettivo della proposta è di assicurare un livello elevato di sanità pubblica e di sicurezza degli alimenti, riducendo al minimo l'incidenza dei rischi biologici e chimici per l'uomo nonché di promuovere la sanità animale mediante la prevenzione o la riduzione dell'incidenza delle malattie degli animali e sostenere in tal modo l'allevamento e l'economia rurale.

 

 


 

Direttiva 2010/23/UE
del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

 

La direttiva 2010/23/UE introduce un nuovo articolo 199-bis alla direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge) alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come emerge dai considerando della direttiva, l’obiettivo della norma è di combattere le frodi ai danni dell’IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell’Unione.

 

Il nuovo articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE, già in vigore dal 9 aprile 2010, stabilisce che, fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;

b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

 

Una volta introdotto il meccanismo del reverse charge gli Stati membri informano la Commissione in merito alla sua applicazione, presentando inoltre una relazione con una valutazione dettagliata dell'efficacia e dell'efficienza globali della misura. Ogni Stato membro che, a decorrere dal 9 aprile 2010, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014.

Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo di cui all'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE comunicano alla Commissione le disposizioni della misura di applicazione del meccanismo al momento dell'avvio di quest'ultimo.

La direttiva, dal momento che autorizza (senza obbligarli) gli Stati membri a prevedere il meccanismo dell'inversione contabile limitatamente ad alcune operazioni, non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

 


Allegato B

 


 

Direttiva 2009/101/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci
e dei terzi

 

La direttiva 2009/101/CE abroga la direttiva 68/151/CEE del Consiglio codificando la materia da essa trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito a:

§           la pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti;

§           la validità degli obblighi della società;

§           le ipotesi di nullità della società.

 

Per quanto concerne il profilo della pubblicità, la direttiva prescrive che le società debbano rendere pubblici determinati atti e indicazioni, vertenti in particolare su: l’atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società in giudizio e che partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società; l’importo del capitale sottoscritto; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società; la liquidazione della società. Tali elementi sono registrati in un fascicolo costituito presso un registro centrale o presso un registro di commercio o un registro delle imprese. Tale dossier può essere disponibile in formato elettronico o su supporto cartaceo.

 

Sotto il profilo della validità degli obblighi della società si prevede che qualora una società in formazione compia degli atti prima di acquistare la personalità giuridica, la responsabilità di tali atti grava sulle persone che li hanno compiuti e non sulla società stessa. Quando la società acquisisce la personalità giuridica gli atti compiuti dai suoi organi, ciò costituisce obbligo nei confronti dei terzi, anche qualora i predetti atti oltrepassino i limiti dell’oggetto sociale, a meno che essi eccedano i poteri conferiti ai predetti organi. Anche in caso di adempimento delle formalità di pubblicità relative ai soggetti dotati del potere di obbligare la società, le irregolarità riguardanti la nomina di tali persone non sono opponibili ai terzi. La società potrà far valere tale pubblicità esclusivamente fornendo la prova che i terzi erano a conoscenza di tali irregolarità.

 

La nullità di una società può essere dichiarata unicamente nei casi indicati, vale a dire:

§      mancanza dell’atto costitutivo;

§      carattere illecito o contrario all’ordine pubblico dell’oggetto della società;

§      mancanza di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale;

§      inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;

§      incapacità di tutti i soci fondatori;

§      numero dei soci fondatori inferiore a due.

Dopo il riconoscimento ufficiale della nullità, la società è liquidata. Tuttavia, i possessori di quote o di azioni devono versare il capitale sottoscritto o non versato nei confronti dei creditori.

 

La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si ricorda che il 12 dicembre 2012 la Commissione ha presentato la comunicazione COM(2012) 740 “Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili”. Il Piano illustra le iniziative che la Commissione intende adottare per modernizzare il quadro in materia di diritto delle società e governo societario.

Le principali linee di intervento indicate nel piano sono:

-     rafforzare la trasparenza: in particolare la Commissione intende proporre iniziative affinché le società forniscano maggiori informazioni in merito al loro governo societario agli investitori e alla società in generale; inoltre sono preannunciate misure affinché le società possano conoscere l’identità dei loro azionisti, e perché gli investitori istituzionali siano più trasparenti circa le loro politiche di voto;

-     coinvolgere gli azionisti: le iniziative preannunciate dalla Commissione mirano  ad una maggiore partecipazione di tali soggetti al governo societario, in particolare, offrendo loro maggiori possibilità di controllo della politica retributiva e delle operazioni con parti correlate; secondo la Commissione occorrerebbe altresì imporre un numero limitato di obblighi agli investitori istituzionali, ai gestori di attività e ai consulenti in materia di voto;

-     sostenere la crescita delle imprese e la loro competitività: la Commissione intende proporre misure dirette a semplificare le operazioni transfrontaliere delle imprese europee, soprattutto delle piccole e medie imprese (tra l’altro, con particolare riguardo alle operazioni di fusione e scissione  transfrontaliere);

 

Nell’ambito di tale Piano d’Azione, si segnala che la Commissione europea, il 16 aprile 2013, ha presentato una proposta di direttiva COM(2013) 207  recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni. In sintesi, la proposta impone a talune società di grandi dimensioni di pubblicare informazioni essenziali (circa le loro politiche, i rischi e i risultati ottenuti) in materia ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. È inoltre previsto che le grandi società quotate forniscano informazioni sulla loro politica in materia di diversità, anche per quanto riguarda l’età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale.

 

 

 


 

Direttiva 2009/102/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

 

La direttiva 2009/102/CE abroga la dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Come emerge dai considerando della direttiva, l’obiettivo della direttiva è di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutta la Comunità, alcune garanzie che sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio (società unipersonale). In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, agli Stati membri è attribuita la facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni qualora:

a) una persona fisica sia il socio unico di più società;

b) il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

L’obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali.

Gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.

La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l'identità del socio unico devono essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico. È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta. Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.

La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

 


 

Direttiva 2009/158/CE
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

 

La direttiva 2009/158/CE, composta da tre Capi, 38 articoli e sette Allegati, provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010. Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso.

L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrante nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare da un numero distintivo e riconoscibile gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. Ogni Stato deve redigere e tenere aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti e dei loro numeri di registrazione al fine di metterlo a disposizione degli altri Stati e del pubblico. La Commissione si riserva comunque la possibilità di controlli in collaborazione con le competenti autorità statali.

Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, nonché vengono fissate delle norme anche per il trasporto. A tal proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova da cova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare i prodotti fino al luogo di destinazione.

Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie per la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello come garanzia di applicazione e di adeguamento alla normativa comunitaria. Al fine di porre gli Stati membri nelle condizioni di tutelare la salute degli uomini e degli animali, la direttiva consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità.

Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.

Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso.

Da ultimo si ricorda che, con la decisione della Commissione del 1 aprile 2011, sono stati modificati gli allegati da II a IV della direttiva in esame.

 

 


 

Direttiva 2010/32/UE
del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

 

La direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010 attua l’accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM[16] e FSESP[17], in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. L’articolo 3 indica come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013; termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo.

L’obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

In particolare, l’Accordo allegato alla direttiva prevede a tal fine le seguenti misure preventive e di protezione:

Ø    definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati;

Ø    prevenzione del rischio di infezione grazie all’applicazione di sistemi di lavoro sicuri;

Ø    messa in atto di procedure efficaci di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale d’iniezione usa e getta;

Ø    divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi;

Ø    utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

Ø    vaccinazione;

Ø    informazione e formazione.

 

L’articolo 2 prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva in esame.

 


 

Direttiva 2010/63/UE
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

 

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, composta da sei Capi, 66 articoli, e otto Allegati, è entrata in vigore il 9 novembre 2010, al fine migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici. Il termine di recepimento è fissato al 10 novembre 2012. Il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all’Italia una lettera di messa in mora (ex art. 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE, dando come termine ultimo per conformarsi il 2 aprile 2013.

Si ricorda che l’articolo 13 del disegno di legge in esame reca i principi e i criteri di delega per l’attuazione della direttiva, allo scopo di consentire un tempestivo e completo adempimento della medesima:

 

La direttiva 86/609/CEE[18], che disciplinava precedentemente la materia, è stata adottata per eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Essendo emerse divergenze tra gli Stati membri nell’applicazione della suddetta disciplina - alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE – la Comunità europea ha ritenuto opportuno emanare norme più dettagliate, al fine di ridurre le disparità, ravvicinando le norme applicabili in tale settore, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti e delle sostanze ottenuti attraverso la sperimentazione animale.

Di seguito, sono descritte le norme principali presenti nella direttiva.

Nel Capo I (articolo 1-6), riguardante le disposizioni generali, l’articolo 1 stabilisce, in particolare, la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali e la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che ne prevedono l'uso. La normativa si applica ai seguenti animali: a) vertebrati vivi non umani; b) cefalopodi vivi[19], escludendo dall’applicazione della disciplina determinate pratiche, veterinarie ed effettuate negli allevamenti[20]. L’articolo 2 consente di mantenere nella disciplina nazionale misure nazionali più rigorose, informandone la Commissione prima del 1° gennaio 2013; tuttavia, lo Stato in questione, non può vietare/ostacolare la fornitura, l'uso di animali allevati/tenuti o l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da un altro Stato membro che agisce in conformità della presente direttiva. L’articolo 4 stabilisce il principio della sostituzione della procedura di sperimentazione sugli animali, della riduzione del loro uso e del perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure[21]. L’articolo 5  reca le finalità delle procedure:

a.             la ricerca di base;

b.             la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:

i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;

ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure

iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;

c.    per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;

d.    la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;

e.    la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;

f.      l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;

g.    le indagini medico-legali.

Infine, l’articolo 6 disciplina i metodi di soppressione, elencati nell’allegato IV, assicurando che gli animali siano soppressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

 

Il Capo II (articoli 7-11) reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure. L’articolo 8 restringe l’uso dei Primati non umani a procedure adottate per determinati scopi previsti, o quando è impossibile raggiungere lo scopo della procedura, utilizzando specie diverse dai primati non umani. Le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione dei casi riguardanti la preservazione della specie, o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione debilitante o potenzialmente letale[22].

Il Capo III disciplina le procedure (articoli 12-19). L’articolo 12 prevede che le procedure possono essere effettuate unicamente nel progetto. L’articolo 15  reca la classificazione della gravità delle procedure, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VIII. L’articolo 14 disciplina l’uso dell’anestesia nelle procedure, prevedendo, salvo determinati casi, l’anestesia totale o locale o altro metodo. L’articolo 13 stabilisce che nelle procedure occorre evitare la morte, preferendo punti finali più precoci e più umanitari, e comportando, come conseguenza, la morte del minor numero possibile di animali, la riduzione al minimo possibile della durata e dell'intensità della sofferenza dell'animale, e garantendo, per quanto possibile, una morte senza dolore. L’articolo 16 prevede il riutilizzo di un animale, come mezzo per ridurre l’uso di animali da laboratorio, e la sua regolamentazione, per una nuova procedura, considerando la gravità delle procedure combinate, la salute dell'animale e il parere del veterinario. L’articolo 17 disciplina la fine della procedura. Conclusa una procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita. Gli animali tenuti in vita ricevono cure adeguate e una sistemazione adeguata[23].

Il Capo IV disciplina la materia dell’autorizzazione (articoli 20-45), stabilendo i requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori (Sezione 1 – articoli 20-33), le ispezioni (Sezione 2 – articoli 34-35) e i requisiti relativi ai progetti (Sezione 3 – articoli 36-45). L’articolo 20 prevede che gli allevatori, fornitori ed utilizzatori devono essere autorizzati e registrati presso l'autorità competente. L’articolo 22 stabilisce che tutti gli stabilimenti autorizzati devono disporre di impianti e attrezzature adeguati. L’articolo 32 indica che cani, gatti e primati non umani, sono contrassegnati, con un marchio permanente di identificazione individuale. L’articolo 30 stabilisce che gli animali introdotti sono segnati in registri, contenenti specifiche informazioni (quantità, origine, date, allevamenti, decessi) e tenuti per un minimo di cinque anni. L’articolo 31 prevede che cani, gatti e primati non umani, abbiano un fascicolo personale, riguardante la situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e i progetti nei quali è utilizzato. L’articolo 26 obbliga ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore a costituire un organismo preposto al benessere degli animali. L’articolo 34 prevede ispezioni regolari per i diversi stabilimenti, al fine di verificare la loro conformità, con frequenza adattata in base a determinati criteri di rischio. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno ed una percentuale di ispezioni è effettuata senza preavviso. L’articolo 36 stabilisce l’obbligo per la realizzazione dei progetti dell’autorizzazione da parte dell'autorità competente che compie la valutazione, a priori e a posteriori, del progetto (articoli 37-38).

Il Capo V reca le misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi (articoli 46-49). L’articolo 49 istituisce i Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici, consulenti per le autorità competenti e per gli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

Il Capo VI reca le disposizioni finali (articoli 50-66). L’articolo 57 prevede una Relazione della Commissione sull'attuazione della presente direttiva, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cinque anni.

L’articolo 60 prevede l’adozione di sanzioni da parte degli Stati membri che notificano alla Commissione entro il 10 febbraio 2013.

L’articolo 62 abroga la direttiva 86/609/CEE a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dell'articolo 13 che è abrogato a decorrere dal 10 maggio 2013.

L’articolo 61 reca la disciplina per l’attuazione delle norme in esame. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

 


 

Direttiva 2010/64/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

 

La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 - già inserita nel ddl comunitaria 2010 e 2011 - individua norme minime comuni relative all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell’Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo[24].

 

Il diritto a un processo equo è affermato dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali (CEDU) e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Inoltre, l’art. 48, paragrafo 2, della stessa Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

La direttiva in esame si inserisce in questo contesto ed è riconducibile ad un pacchetto più ampio di misure volte a rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali in ambito europeo[25].

Si rammenta peraltro che il testo della direttiva riprende in gran parte la proposta della Commissione di decisione-quadro del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, dell’8 luglio 2009. Si ricorda, infatti, che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e il venir meno del c.d. terzo pilastro, anche la cooperazione giudiziaria penale deve essere ora disciplinata a livello europeo con l’ordinaria procedura legislativa e dunque con l’approvazione di direttive (in luogo delle precedenti decisioni-quadro).

 

Per quanto riguarda il campo d’applicazione, la direttiva stabilisce le norme minime comuni per i paesi dell’Unione europea sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato di arresto europeo (art. 1).

Le disposizioni si applicano dunque a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale cui sono sottoposti: il diritto matura allorquando la persona è avvisata di essere indagata per un reato e permane sino alla conclusione del procedimento (ovvero fino alla decisione definitiva).

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione non si estende dunque alla fase successiva alla conclusione del procedimento, ovvero all’esecuzione della pena.

 

In particolare, il diritto all’interpretazione comporta per i paesi dell’UE l’obbligo di rendere disponibile agli interessati un interprete per le comunicazioni con il loro avvocato, nonché per qualsiasi interrogatorio o audizione (es. davanti alla polizia) durante il procedimento o all’atto della presentazione di un ricorso e in ogni fase del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Lo stesso diritto dovrà essere garantito alle persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio (art. 2).

Gli Stati dovranno inoltre individuare apposite procedure per accertare se l’interessato abbia davvero bisogno dell’interpretazione e dovranno consentirgli – a fronte del diniego del diritto – di impugnare la relativa decisione; l’interessato potrà altresì contestare la qualità dell’interpretazione qualora la ritenga insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.

 

Il diritto alla traduzione scritta di tutti i documenti del procedimento è inoltre affermato dall’art. 3 della direttiva, che lo prevede in particolare per i seguenti atti:

§         le decisioni che privano una persona della propria libertà;

§         gli atti contenenti i capi d’imputazione;

§         le sentenze.

La traduzione dovrà essere effettuata «entro un periodo di tempo ragionevole». Caso per caso, le autorità competenti potranno decidere di tradurre altri documenti, anche previa istanza di parte. In casi eccezionali è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.

 

L’art. 4 della direttiva stabilisce che - indipendentemente dall’esito del procedimento - gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione.

 

I paesi dell’Unione dovranno garantire che la qualità dell’interpretazione e della traduzione sia sufficiente per permettere agli interessati di capire i capi di imputazione loro contestati e di esercitare il proprio diritto alla difesa. A tale scopo, gli Stati membri devono prendere misure concrete e in particolare si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (art. 5).

 

In base all’art. 7 gli Stati dovranno far sì che, attraverso la verbalizzazione, si prenda nota del fatto che la persona interessata:

§         è stata sottoposta ad interrogatori o ad udienze con l’assistenza di un interprete;

§         ha ricevuto una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti fondamentali;

§         ha rinunciato al diritto alla traduzione di documenti.

 

La direttiva, entrata in vigore il 15 novembre 2010, dovrà essere recepita dagli Stati entro il 27 ottobre 2013. Come specificato dall’art. 8, l’attuazione della direttiva non dovrà comportare in nessun modo un arretramento nelle tutele già attualmente previste dai singoli ordinamenti.

 

Per quanto concerne il recepimento di questa direttiva nell’ordinamento italiano si ricorda che già attualmente l’art. 111, terzo comma, della Costituzione afferma che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia «assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

Inoltre, il codice di procedura penale, agli articoli 143-147 riconosce il diritto per l’imputato (e l’indagato) che non conosce la lingua italiana di «farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa». Sarà l’autorità procedente a provvedere alla nomina dell’interprete – attraverso il ricorso ad appositi albi tenuti presso il tribunale – ed a conferirgli anche il compito di procedere a traduzione di atti.

Il diritto all’interprete nell’ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell’imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti».

 

Rispetto alle disposizioni della direttiva, peraltro, la normativa statale vigente può presentare profili di lacunosità per quanto concerne:

-          la distinzione tra le figure e le competenze dell’interprete e del traduttore;

L’art. 143, comma 2, prevede infatti la nomina di un interprete laddove si renda necessaria la traduzione di uno scritto in lingua straniera. L’art. 147 c.p.p. conferma la confusione tra le due figure ove tratta dei termini che l’interprete deve rispettare per la consegna di traduzioni scritte. Nemmeno l’art. 242 c.p.p., che regolamenta la traduzione di documenti e nastri magnetofonici, fa riferimento alla figura del traduttore, limitandosi a rimandare all’art. 143 c.p.p. La legge richiama dunque sempre ed esclusivamente la figura dell’interprete, affidandogli entrambi i compiti, ossia l’attività prettamente traduttiva e quella interpretativa in senso stretto.

 

-          i criteri per valutare il grado di conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato/imputato;

La normativa vigente non fornisce indicazioni precise né circa il grado minimo di competenza linguistica richiesto a un imputato, né circa la soglia oltre la quale si riveli necessaria un’assistenza linguistica in suo favore. Va infatti precisato che, contrariamente a quanto avviene per i cittadini italiani appartenenti a minoranze etnico-linguistiche riconosciute, i quali usufruiscono della tutela linguistica a prescindere dalla loro conoscenza della lingua italiana, il solo fatto che un imputato straniero non possegga la cittadinanza italiana non è di per sé presupposto unico e sufficiente per l’assegnazione di un interprete. Il cittadino straniero, infatti, ha diritto a tale assistenza previa dimostrazione della sua insufficiente conoscenza dell’italiano. Al contempo, però, la normativa non suggerisce procedure specifiche volte a verificare la sua competenza linguistica, né tanto meno fissa parametri di riferimento per la valutazione delle stesse, con questo attribuendo all’autorità procedente un ampio potere discrezionale.

 

-          i criteri per accertare l’idoneità e le competenze dell’interprete;

La normativa vigente non fornisce indicazioni circa i criteri di scelta e di nomina dell’interprete, al di là dell’art. 143 c.p.p., che tuttavia si limita a definire le caratteristiche che rendono un candidato interprete non idoneo piuttosto che stabilire i prerequisiti che questi dovrebbe possedere per fornire un servizio di qualità. L’interprete viene generalmente scelto tra coloro che si sono iscritti nell’albo dei periti del tribunale ma i requisiti di iscrizione variano da un ufficio giudiziario ad un altro.

 

 


 

Direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione)

 

La direttiva 2010/75/CE integra la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), e sei altre direttive sulle emissioni industriali in una sola direttiva.

Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE (ai sensi dell’art. 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.

 

La direttiva prevede (all’art. 11) il rispetto dei seguenti obblighi fondamentali per le installazioni industriali che svolgono attività enumerate nell’allegato I:

§         adottare tutte le misure di prevenzione dell’inquinamento;

§         applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);

§         non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo;

§         recuperare, riciclare o smaltire i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile;

§         massimizzare l’efficienza energetica;

§         prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

§         ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.

 

La direttiva prevede inoltre (all’art. 4) l’obbligo di autorizzazione di ogni installazione[26] e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti. Tale autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto dei citati obblighi fondamentali da parte dell’esercente e le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno (ai sensi dell’art. 14):

§         valori limite di emissione per le sostanze inquinanti;

§         disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterrane;

§         disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti;

§         requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia di misurazione, la frequenza, la procedura di valutazione;

§         l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno i risultati del controllo;

§         disposizioni per la manutenzione e la verifica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;

§         misure relative a talune circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.);

§         disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;

§         condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione.

 

La direttiva contiene inoltre, nei Capi III, IV, V e VI (artt. 28-70) disposizioni particolari per alcune tipologie di impianti (grandi impianti di combustione, aventi potenza non inferiore a 50 MW; impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti; taluni impianti e talune attività che utilizzano solventi organici; installazioni che producono biossido di titanio). I valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione di cui all'allegato V della direttiva sono generalmente più severi rispetto a quelli della direttiva 2001/80/CE. Una certa flessibilità (piano nazionale transitorio, deroga limitata nel tempo) è introdotta per gli impianti esistenti.

La direttiva prevede (art. 23) che gli Stati membri organizzino un sistema di ispezioni ambientali delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere considerate in un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità competente dovrà redigere periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.

Le direttive sostituite in via definitiva dalla direttiva 2010/75/UE sono (a decorrere dal 7 gennaio 2014) le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (relative all'industria del biossido di titanio e di carbonio), nonché la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di composti organici volatili (COV), la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti e la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). La direttiva (art. 81) sostituisce, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, anche la direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

L’art. 80 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva ivi indicate entro il 7 gennaio 2013.

 

Si segnala che l’articolo 3 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2010/75/UE.

 

 

 


 

Direttiva 2011/16/UE
del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

 

Con la direttiva 2011/16/CE del 15 febbraio 2011 sono state adottate nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l’evasione e l’elusione fiscale. In particolare, la nuova direttiva Ue mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

L’assistenza reciproca tra amministrazioni tributarie degli Stati membri comunitari è attualmente regolata dalla direttiva 77/799/CEE, che tuttavia non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa e, pertanto, viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

La direttiva 2011/16/CE, composta di 29 articoli, stabilisce norme e procedure per consentire la cooperazione reciproca tra Stati comunitari in relazione alle imposte dirette e indirette. Ai sensi dell’articolo 2, essa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da, o per conto di, uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione dell’IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.

 

Ai sensi dell’articolo 4 l’Italia ha comunicato alla Commissione che l'autorità competente ai fini della presente direttiva è individuata nella persona del Direttore generale delle finanze (vedi GU C 177 del 17.6.2011).

 

Lo scambio di informazioni può essere su richiesta (artt. 5-7), automatico (art 8) o spontaneo (artt. 9 e 10).

Nel caso di scambio su richiesta, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni pertinenti richieste in materia di imposte di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa, al più tardi entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nell’ipotesi di scambio automatico obbligatorio di informazioni, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su determinate categorie di reddito e di capitale:

a) redditi da lavoro;

b) compensi per dirigenti;

c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

d) pensioni;

e) proprietà e redditi immobiliari.

 

L’autorità competente di uno Stato membro può, tuttavia, indicare all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su tali categorie di reddito e di capitale o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo.

 

Da ultimo, lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo quando, ad esempio, l’autorità di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro, oppure quando un contribuente ottiene in uno Stato membro una riduzione o un esonero d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta o un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro. Stessa possibilità è prevista, inoltre, qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, che risulta da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese, ovvero nel caso che in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di altro Stato membro, siano raccolte informazioni che possano essere utili per l'accertamento dell'imposta in altro Stato membro.

 

Si prevede infine, la possibilità di scambio di informazioni con i Paesi terzi. L'articolo 24 dispone al riguardo, che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni, prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e relative alle imposte oggetto della direttiva, possa, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, per le quali tali informazioni possano essere utili e ad ogni autorità richiedente. A loro volta, le autorità competenti potranno trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché sia soddisfatta una duplice condizione: l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione e il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi che comprovano l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrino essere contrarie.

 

Importanti novità sono le altre forme di cooperazione amministrativa contemplate nella direttiva. La normativa comunitaria, infatti, disciplina: la presenza negli uffici amministrativi dell’autorità interpellata e la partecipazione alle sue indagini amministrative di funzionari designati dall’autorità richiedente (art. 11), i controlli simultanei (art. 12), la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze al fine di migliorare la cooperazione.

Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto (art. 16) e soggette alle norme in materia di protezione dei dati (art. 25). Possono essere utilizzate anche per l’accertamento e l’applicazione di altre imposte e dazi, per l’accertamento e l’applicazione dei contributi previdenziali obbligatori, oltre che in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi in ambito tributario che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni.

La trasmissione delle informazioni avverrà mediante dei formulari predisposti dalla Commissione (art. 20) e sarà possibile allegare relazioni, attestati o altri documenti. Ai sensi dell’articolo 21 la comunicazione avverrà in via elettronica per il tramite della “rete CCN”, ossia una piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione europea per la trasmissione elettronica delle informazioni tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Infine l’articolo 29 fissa al 1° gennaio 2013 il termine per gli Stati membri per recepire la direttiva. Per il solo scambio automatico obbligatorio di informazioni il termine di attuazione è fissato al 1° gennaio 2015.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa in materia fiscale (COM(2013)348).

La proposta mira ad includere dividendi, plusvalenze e i saldi dei conti all’elenco delle categorie già soggette, in base alla direttiva 2011/16/UE, allo scambio automatico di informazioni a partire dal 1° gennaio 2015, ovvero: i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, i prodotti di assicurazione sulla vita, le pensioni, le  proprietà e i redditi immobiliari.

La proposta segue una procedura legislativa speciale, che prevede l’unanimità in seno al Consiglio dell’UE e la mera consultazione del Parlamento europeo.

Procedure di contenzioso

Il 4 febbraio 2013 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE, il cui termine di recepimento scadeva il 1° gennaio 2013.

 


 

Direttiva 2011/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

 

La Direttiva 2011/24/UE disciplina i diritti dei pazienti riguardo l’assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l’assistenza di base che per le cure ospedaliere. Il termine per il recepimento è il 25 ottobre 2013.

 

La normativa vigente in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera dispone, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1408/71(CE)[27] e n. 574/72 (CE)[28], e successive modificazioni, e di quanto disposto dalle singole convenzioni (derivanti dagli accordi bilaterali conclusi, di volta in volta, con Stati extra UE[29]), che gli assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo, studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter godere dell’assistenza sanitaria a carico dello Servizio sanitario nazionale, devono presentare alle istituzioni competenti degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto alle prestazioni sanitarie[30].

In seguito alla presentazione della documentazione citata vengono quindi erogate le prestazioni sanitarie e, successivamente, gli Organismi di collegamento degli Stati UE[31] inviano le relative fatture al Ministero della salute, - quale organismo di collegamento nel nostro Paese -, chiedendone il rimborso.

Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia.

Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.

 

Di seguito la Direttiva 2011/24/UE viene illustrata più nel dettaglio.

 

Oggetto e Obiettivo (Capo I, artt. 1 e 2)

 

Le norme in esame sono volte a garantire il diritto alla salute del paziente, rispetto alle cure sanitarie prestate in Paesi membri dell’Unione Europea diversi da quello di residenza del paziente, attraverso l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità[32], con esclusione dei seguenti servizi:

a)    assistenza alle persone non autosufficienti (servizi di long term care);

b)    assegnazione e accesso ai trapianti d'organo;

c)    programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

 

L’applicazione della disciplina contenuta nella direttiva in esame non deve recare pregiudizio ad altre disposizioni dell'Unione (in particolare relative ai medicinali, ai dispositivi medici, alle sperimentazioni cliniche, ai tessuti e alle cellule).

Le cure d’emergenza, mentre si è in viaggio o si soggiorna all’estero, sono disciplinate dalla normativa vigente, che già prevede la prestazione di assistenza sanitaria attraverso la tessera sanitaria di Assicurazione malattia (TEAM)[33], sulla base di accordo tra i sistemi sanitari nazionali dei paesi dell’Unione.

 

Principali definizioni (Capo I, art. 3)

 

In tale ambito rilevano:

-              l’assistenza sanitaria prestata, che riguarda i servizi di professionisti sanitari concernenti lo stato di salute dei pazienti, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

-              la persona assicurata, ovvero i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché i loro familiari e superstiti[34], inclusi i cittadini di paesi terzi legalmente residenti[35];

-              lo Stato membro di affiliazione, quale Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza;

-              lo Stato membro di cura, quale Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria;

-              il professionista sanitario, che è il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista[36] o altro professionista del settore dell'assistenza sanitaria, o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura.

 

Punti di contatto nazionali (Capo II, art. 6)

 

Ogni Stato membro ha l’obbligo di istituire Punti di contatto nazionali, al fine di informare i pazienti dei loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e sui prestatori di assistenza sanitaria dello Stato membro di cura. In particolare, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio, nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

 

Obblighi e Continuità delle cure(Capo II, artt. 4 e 5)

 

Lo Stato membro di cura ha l’obbligo di prestare l’assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente:

a)        alla propria legislazione in vigore;

b)        ai propri standard e orientamenti di qualità e sicurezza;

c)        alla normativa dell'Unione in materia di standard di sicurezza.

Nell’ambito delle informazioni sulle prestazioni erogate, qualità e sicurezza dei trattamenti, prestatori sanitari, costi e modalità di fatturazione, che, su richiesta, sono fornite al Punto di contatto nazionale, lo Stato membro di cura, al fine di garantire la continuità della cura devono fornire ai pazienti che hanno ricevuto un trattamento, una cartella clinica, scritta o elettronica.

Le cure devono essere prestate senza alcuna discriminazione tra pazienti, con la possibilità di limitare l’accesso all’assistenza sanitaria solo nel caso di motivo imperante di interesse generale.

Lo Stato membro di affiliazione ha l’obbligo di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e di garantire le informazioni sui diritti del paziente a ricevere le cure presso altro Stato membro.

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione ha l’obbligo di fornire il proseguo delle cure per un paziente assistito transfrontaliero, come se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio.

 

Rimborsi e Autorizzazioni (Capo III, artt. 7,8 e 9)

 

Lo Stato membro di affiliazione rimborsa o paga direttamente le prestazioni di assistenza transfrontaliera, se comprese tra le prestazioni assicurate dalla propria legislazione, fino al corrispondente costo della prestazione erogata nello Stato membro di affiliazione, e senza superare l’ammontare effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta, con facoltà di rimborsare l’intero costo della prestazione ricevuta.

Gli Stati membri possono, inoltre:

-       offrire ai pazienti un notifica preventiva dei costi, con l'indicazione dell'importo che sarà corrisposto sulla base di una stima;

-       applicare meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti.

Quando uno Stato membro di affiliazione non applica i due suddetti meccanismi, deve garantire che i pazienti ricevano il rimborso senza indebito ritardo.

Lo Stato membro di affiliazione può limitare l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi imperativi di interesse generale.

 

L’assistenza sanitaria è autorizzata preventivamente solo nei seguenti casi:

-    il ricovero del paziente per almeno una notte;

-    l’utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;

-    in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza prestata all’estero.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione una lista di prestazioni che prevedono un’autorizzazione preventiva, la quale autorizzazione può essere rifiutata per motivi di sicurezza del paziente.

Il rifiuto all’autorizzazione preventiva non può essere opposto da uno Stato membro, se la prestazione non viene resa sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

 

Le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere trattate in un tempo definito, pubblicato anticipatamente, tenendo conto:

a) dello stato di salute specifico;

b) dell'urgenza del caso e delle singole circostanze.

 

Le comunicazioni al paziente riguardanti le decisioni assunte dalla Stato membro di affiliazione sulla richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere motivate e possono essere impugnate, con ricorso giurisdizionale del paziente.

 

Mutua assistenza e cooperazione (Capo IV, art. 10)

 

Gli Stati membri assicurano mutua assistenza e cooperazione in merito a standard e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture. In particolare, gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, sono incoraggiati a concludere accordi tra loro.

 

Prescrizioni farmacologiche (Capo IV, art. 11)

 

Il riconoscimento della prescrizione di un medicinale e la dispensazione in uno Stato membro, se prescritto in un altro Stato membro, sono consentite conformemente alla legislazione nazionale in vigore, e se il farmaco è autorizzato nel proprio territorio, tranne i casi riguardanti la tutela della salute umana e in merito a dubbi sulla singola prescrizione.

E’ garantito il mutuo riconoscimento tra Stati del diritto di rifiuto etico del farmacista nella dispensazione di un medicinale prescritto in un altro Stato membro.

 

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure per il riconoscimento della prescrizione e per la dispensazione del farmaco. In particolare, la Commissione adotta un atto sul mutuo riconoscimento tra Stati delle prescrizioni farmacologiche, non oltre il 25 dicembre 2012, mentre, per l’identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici e la loro sostituibilità, l’atto sarà adottato non oltre il 25 ottobre 2012.

La Commissione dovrà adottare inoltre una lista di farmaci e di dispositivi medici esclusi dal riconoscimento della prescrizione.

In attuazione di quanto ora illustrato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, è stata emanata la Direttiva di Esecuzione 2012/52/UE della Commissione del 20 dicembre 2012 comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro, contenuta nell’allegato B del provvedimento in esame.

 

Reti di riferimento europee (Capo IV, artt. 12. 13, 14 e 15)

 

E’ incentivato lo sviluppo di reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, su base volontaria, in particolare, nel settore delle malattie rare, secondo criteri e condizioni stabilite dalla Commissione. In particolare, si prevede che la cooperazione europea per la diagnosi e la cura della malattie rare deve basarsi sui dati Orphanet e sulle reti di riferimento europee, anche al fine di agevolare il trasferimento dei pazienti con malattie rare in altri Stati membri, per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione.

L'assistenza sanitaria online deve essere sviluppata tra i Paesi membri, volontariamente, per rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità per i pazienti. In particolare la rete adotta linee guida al fine elaborare una base di dati da inserire nelle carte cliniche, nonché per l’identificazione elettronica del paziente e degli operatori sanitari. La cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie prevede l’istituzione di una rete di enti e autorità, notificati alla Commissione, fondata sui principi di buona governance (trasparenza, obiettività, indipendenza delle perizie).

 

Deleghe e Relazioni (Capo V, artt. 16,17,18, 19 e 20)

 

Per cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2011, la Commissione adotta atti delegati, assistita da  un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione, e fornisce una relazione, prima della scadenza dei cinque anni. La delega può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento e nei confronti degli atti delegati è possibile l’opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Nel marzo 2009, la XII Commissione della Camera, dopo aver esaminato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)414 def.) e aver valutato l'opportunità di recepire le condizioni e alcune delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione, ha ritenuto opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della proposta di direttiva. Come rilevabile nel  Doc. XVIII, n. 8 la Commissione XII ha pertanto invitato il Governo a:

§         valutare l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni;

§         valutare l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli standard minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso l'introduzione di specifiche sanzioni;

§         ponderare il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;

Tale aspetto sembra essere risolto dalla direttiva emanata poiché viene introdotta la previsione che il diritto al rimborso delle spese sanitarie deve seguire la legislazione dello Stato membro di affiliazione del cittadino-paziente che intende recarsi all’estero. Il fatto che l’obbligo di rimborso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera si limiti all’assistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliazione non impedisce però agli Stati membri di rimborsare il costo dell’assistenza sanitaria transfrontaliera al di là di tali limiti. Gli Stati membri infatti possono rimborsare spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio:

§         istituire un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale controversie relative ai ricorsi;

§         introdurre, anche per le cure non ospedaliere, una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, lettera b), atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa;

Rispetto alla proposta di direttiva, la direttiva sembra introdurre, per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva per fruire delle cure sanitarie all’estero, una clausola di garanzia. Infatti, il combinato disposto degli artt. 7 e 8 richiama la necessità dell’autorizzazione preventiva (ovvero il suo diniego), da stabilirsi da parte di ciascun Stato membro, non solo per le cure ospedaliere, ma altresì:

a) a fronte di motivi imperativi di interesse generale, quali i requisiti di programmazione finalizzati a garantire l’accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità nello stato membro interessato o al desiderio di controllare i costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane;

b) in base ad una valutazione clinica;

c) alla presunta esposizione del cittadino-paziente a situazioni di pericolo per la propria salute;

d) in base alla possibilità che il sistema sanitario di affiliazione riesca a dare risposta alle istanze di cure sanitarie dei cittadini di quel Paese membro entro un ragionevole periodo di tempo.

§         riconoscere le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, senza che vi siano ricadute negative sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e alla rimborsabilità dei farmaci. Al proposito si rinvia a quanto stabilito dalla recente Direttiva 2012/52/UE;

§         valutare, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi, prospettata negli emendamenti del Parlamento europeo, di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile;

§         valutare il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attribuisce anche alle Regioni determinate potestà in materia di tutela della salute;prevedere strumenti d'informazione idonei rivolti tanto ai medici quanto ai pazienti sulla disciplina delle cure sanitarie transfrontaliere;

§         prevedere misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.

 

Nella Relazione all’A.S. 587-A, la Commissione Igiene e sanità del Senato, con riferimento alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ribadisce quanto osservato in occasione dell’esame in fase ascendente della direttiva (Doc. XVIII, n. 15 della XVI legislatura), invitando il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi comunitarie affinché:

§         sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi Paesi sull’entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;

§         sia valutata la possibilità di adottare provvedimenti che prevedano accordi internazionali sui sistemi di remunerazione e procedure contabili snelle.

 

 


 

Direttiva 2011/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

 

La direttiva 2011/36/UE – già inserita nel d.d.l. comunitaria 2011 - si inserisce nell’azione globale a livello comunitario contro la tratta di esseri umani. La nuova disciplina, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, recepita dall’Italia con la legge n. 228 del 2003 (Misure contro la tratta di persone)[37] prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta, nonché disposizioni volte a rafforzare notevolmente la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime, in particolare minori (art. 1).

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall’art. 601 del nostro codice penale.

In quest'ultima nozione rientrano ora il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, par. 2).

In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (art. 2, par. 4).

Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori di anni 18 (art. 2, par. 6), le stesse condotte devono essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (art. 2, par. 5). La direttiva precisa che la cd. “posizione di vulnerabilità presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

Tale posizione era più dettagliatamente definita dall’art. 3, par. b), della decisione quadro 629/2002; un altro elemento di novità rispetto alla citata decisione quadro riguarda lo sfruttamento”, di cui è più specificamente definito l’ambito minimo, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2, par. 3).

 

L’art. 3 prevede la punibilità con pene effettive, proporzionate e dissuasive dei reati di istigazione, favoreggiamento e concorso o tentativo nella commissione dei reati di tratta di cui all’art. 2.

Dal punto di vista sanzionatorio la direttiva (art. 4) impone agli Stati membri di prevedere che i reati di tratta (art. 2) siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni (la decisione quadro del 2002 non prevedeva alcuna soglia).

Tale limite aumenta a 10 anni quando il reato:

a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, con particolare riferimento ai minori;

b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale;

c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave;

d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

Disposizioni specifiche, analoghe a quelle della decisione quadro 629, riguardano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e le pene ad esse applicabili (v. artt. 5 e 6). Nuova previsione è quella che prevede l’adozione di sequestro e confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (art. 7).

Sotto il profilo procedurale, la novità della direttiva consiste nella previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta fossero costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all’articolo 2 (art. 8).

Parimenti, devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all’accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (art. 9).

Per quanto riguarda la giurisdizione sui reati di tratta, l'art. 10 prevede che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 quando il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio oppure l’autore del reato è un cittadino dello Stato in questione.

Novità rispetto alla decisione quadro 629/2002 la possibilità di stabilire la giurisdizione in casi ulteriori, pur se di tale estensione deve essere informata la Commissione Europea.

Infine, sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (art. 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (art. 12). Queste ultime si aggiungono alle garanzie previste in favore delle vittime vulnerabili all'interno dei procedimenti penali dalla decisione quadro 2001/220/CE.

Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (v. artt. 13-16), anche in sede processuale.

 

In relazione ai principali profili di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla nuova direttiva comunitaria va anzitutto valutata la necessità di adeguare la fattispecie dell’attuale art. 601 c.p. alla nuova, più ampia, nozione del reato di tratta previsto dalla direttiva. Sul punto, si ricorda come il parere della Commissione giustizia sulla proposta di direttiva approvato il 2 febbraio 2011 (XVI legislatura, DOC XVVI, n. 36) rilevava, in particolare, la necessità di meglio descrivere la fattispecie in riferimento al concetto di “passaggio o trasferimento dell’autorità” sulle vittime sia in riferimento alla necessità della determinatezza della norma penale che per impedire un eccessivo ampliamento della sfera della punibilità.

Va tuttavia ricordato come già la decisione quadro del 2002 prevedesse tra le fattispecie del reato anche “il passaggio o il trasferimento del potere di disporre” della vittima della tratta.

La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (art. 11)[38].

Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare è completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (artt. 11-16); sul punto, va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (art. 16).

 

Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è scaduto lo scorso 6 aprile 2013.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si veda il paragrafo “Documenti all’esame delle Istituzioni UE” relativo all’articolo 5.

Procedure di contenzioso

Si veda il paragrafo “Procedure di contenzioso” relativo all’articolo 5.

 


 

Direttiva 2011/51/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

 

 

La direttiva 2011/51/UE è volta a estendere il diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva 2003/109/CE. Il provvedimento sancisce, così, l’opportunità che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di Paesi terzi.

 

Il tema dell’immigrazione è da tempo una questione centrale per l’Unione europea soprattutto a partire dal 1999, quando il Consiglio europeo di Tampere ha stabilito che l’Unione elaborasse una politica comune in materia di asilo e immigrazione. Da allora le azioni comunitarie si sono indirizzate su quattro direttrici:

§         partenariato con i Paesi d’origine dei flussi migratori;

§         regime europeo comune in materia di asilo;

§         gestione efficace dei flussi migratori;

§         equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi.

E proprio nell’ambito dell’attuazione di quest’ultimo punto ha avuto origine la direttiva 2003/109/CE, proposta dalla Commissione il 13 marzo 2001. Tra gli altri provvedimenti comunitari in vigore nel settore dell’immigrazione si ricordano quelli in materia di:

§         -riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento;

§         definizione di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

§         protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati;

§         accoglienza dei richiedenti asilo;

§         parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

Il Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003) ha proseguito nel processo di elaborazione di una politica comune in materia adottando alcune importanti decisioni, tra le quali:

§         l’istituzione di una agenzia per la cooperazione nella gestione e controllo comune delle frontiere esterne, anche marittime, dell’Unione;

§         l’adozione di un sistema di visti comuni;

§         l’armonizzazione dei passaporti europei che dovrebbero trasformarsi in futuro in passaporti elettronici contenenti i dati biometrici del portatore;

§         l’istituzione di una politica comune in materia di asilo e di rimpatrio dei clandestini;

§         il rafforzamento del partenariato con i Paesi terzi;

§         il finanziamento di 140 milioni di euro nel periodo 2004-2006 da destinare alla gestione delle frontiere esterne, allo sviluppo del sistema dei visti e al programma di azione sul rimpatrio.

 

Come detto, la direttiva 2011/51/UE modifica la direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, estendendone l'applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

 

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, (cd. direttiva qualifiche) stabilisce le condizioni che i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi devono soddisfare affinché sia attribuita loro la qualifica di rifugiato o di persona che, per diverse ragioni, necessita di protezione internazionale definendo il contenuto della protezione da accordare a tali persone. La direttiva si applica ad ogni domanda presentata alla frontiera così come sul territorio di un paese dell’UE che resta tuttavia libero di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

In Italia la suddetta direttiva è stata attuata con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). In base a tale normativa qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che si trovi fuori dal suo paese di origine e che non voglia o non possa farvi ritorno perché teme di essere perseguitato, può, dunque, chiedere lo status di rifugiato. I richiedenti che non soddisfano le condizioni necessarie perché venga riconosciuto loro tale condizione possono chiedere una protezione sussidiaria; la protezione "dello Stato" può essere assicurata anche da partiti o organizzazioni, ivi comprese le organizzazioni internazionali, che controllano una regione o una superficie importante del territorio dello Stato.

Sotto il profilo procedurale, dopo aver accertato la fondatezza dei timori del richiedente di essere perseguitato o di subire altri danni gravi e ingiustificati, i Paesi dell’UE possono verificare se tale timore sia chiaramente circoscritto ad una zona definita del territorio del paese d'origine e se il richiedente possa eventualmente essere trasferito in un'altra parte del Paese dove non avrebbe ragione di nutrire tali timori. Rientrano nel termine "persecuzione" determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Si prevede, inoltre, che i rifugiati potranno in alcuni casi perdere il loro status (ad esempio in caso di acquisizione di nuova cittadinanza, di rimpatrio volontario nel Paese d'origine o se le condizioni nel Paese di origine sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria). In ogni caso, spetta al Paese dell’UE provare che il rifugiato non soddisfa più le condizioni necessarie per beneficiare della protezione internazionale.

Lo status di rifugiato e quello definito dalla protezione sussidiaria potranno, comunque, essere negati agli individui ritenuti colpevoli di:

·         un crimine di guerra, contro l'umanità o contro la pace;

·         un reato grave di diritto comune;

·         atti contrari ai principi delle Nazioni Unite (ONU).

Tuttavia, i Paesi dell’UE dovranno valutare i casi su base individuale e garantire al richiedente la possibilità di impugnare una decisione che lo escluda dalla protezione internazionale.

È, altresì, consentito ai Paesi dell’UE di riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai richiedenti di protezione internazionale che si trovano al di fuori del loro paese di origine e non possono farvi ritorno a causa del rischio effettivo di subire un grave danno (ad esempio: la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la condanna a morte o all'esecuzione; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). La protezione sussidiaria potrà cessare se le condizioni nel Paese di origine cessano di esistere o evolvono in misura tale che la protezione non sia più necessaria.

Si segnala, in conclusione, la recente approvazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che oltre a ribadire i principi che ispiravano la direttiva 2004/83/CE, intende realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale anche in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

 

Le modifiche recate dal provvedimento in esame sono, per l'appunto, dovute al fatto che la direttiva 2003/109 escludeva espressamente dal suo ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello status di protezione sussidiaria o status di rifugiato.

 

Si ricorda che l’Unione europea assegna uno status europeo ai cittadini di Paesi terzi residenti legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni sul territorio di un Paese dell’UE. La direttiva 2003/109/CE disciplina lo status dei cittadini provenenti da Paesi terzi che soggiornano da lungo periodo nell’Unione europea, stabilendo alcune norme relative alle condizioni e alle procedure per il riconoscimento giuridico di tale status, e ai diritti ad esso connessi. Le condizioni per l’ottenimento del riconoscimento dello status sono:

-          5 anni di soggiorno legale ed ininterrotto;

-          disponibilità di un reddito sufficiente e di una assicurazione contro le malattie;

-          comportamento tale da non costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna.

Le procedure per l’esame della domanda volta a conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo devono essere improntate all’efficacia, alla trasparenza e all’equità. Esse si concludono con il rilascio di un documento (permesso di soggiorno) attestante lo status. Allo status di residente di lungo periodo sono collegati una serie di diritti (cfr. art. 9, comma 11 del T.U. immigrazione) quali:

-          la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in un ampia gamma di settori economici e sociali, tra cui l’assistenza sociale, almeno per quanto riguarda le prestazioni essenziali;

-          l’accesso al sistema educativo;

-          una tutela rafforzata contro l’espulsione che preveda l’accesso effettivo agli organi giurisdizionali;

-          il diritto di soggiorno in altri Stati membri;

-          il diritto all’unità familiare.

In Italia la direttiva 2003/109/CE, di cui all’Allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stata attuata dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), che ha modificato il suddetto art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) concernente le norme per il rilascio della carta di soggiorno[39].

L’art. 9 del Testo unico in materia di immigrazione[40] prevede come requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:

§         il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità;

§         un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo.

Il permesso di soggiorno può essere richiesto dallo straniero, oltre che per sé, per i familiari dei quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento in base ai più elevati requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento, dal comma 3, lett. b), dell’art. 29 del T.U. nonché in presenza del requisito della disponibilità di un alloggio.

Il permesso di soggiorno che, non diversamente dalla carta di soggiorno, è a tempo indeterminato, è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

L’art. 9 individua, poi, le ipotesi in cui il permesso di soggiorno non può essere richiesto (permanenza del personale diplomatico, titolarità di permessi soggiorno per motivi di carattere temporaneo, soggiorno per motivi di carattere umanitario, soggiorno dei rifugiati e dei richiedenti asilo, soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale). Viene, inoltre, escluso il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La disposizione precisa (e delimita) anche le ipotesi in cui è possibile disporre l’espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, per motivi in ogni caso attinenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Tali previsioni, introdotte per adeguarsi alla normativa comunitaria, innovano fortemente la disciplina oggi vigente, introducendo un elemento di valutazione discrezionale, finora assente, dato che sia nel caso di espulsione che di diniego del rilascio, gli organi competenti sono tenuti a prendere in considerazione ulteriori elementi descritti ex lege.

Si prescrive, infine, che lo straniero espulso da altro Stato membro e titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo può essere riammesso sul territorio nazionale, se non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

L’art. 9-bis del T.U., introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 3/2007, elenca poi i casi e le modalità con cui uno straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può essere ammesso a soggiornare in Italia.

È utile ricordare che le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione extracomunitaria in Italia, fissate dalla L. 40/1998[41] (cosiddetta “legge Turco – Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel citato Testo unico sull’immigrazione, che costituisce attualmente il punto di riferimento normativo nel settore. Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell’immigrazione: il diritto dell’immigrazione in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole; e il diritto dell’integrazione, che riguarda l’estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

I princìpi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell’immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all’integrazione degli stranieri regolari (diritto dell’integrazione). La disciplina giuridica dell’immigrazione è stata oggetto di modifiche di rilievo ad opera della L. 189/2002[42] (cosiddetta legge “Bossi – Fini”); quest’ultima, mantenendo sostanzialmente inalterato nel complesso la struttura generale del testo unico, ne ha modificato la parte relativa alla gestione dell’immigrazione, incidendo in minor misura su quella riguardante i diritti degli immigrati.

In relazione alle disposizioni rese per l'applicazione del decreto legislativo 3/2007 si segnala, altresì, la Circolare 16 febbraio 2007, n. 400/A2007/463/P10.2.2 del Ministero dell’interno con la quale si è precisato che i beneficiari della norma in esame sono cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di soggiornanti di lungo periodo in tutti i paesi membri, ivi compresi, quindi, gli Stati che hanno aderito all'Unione Europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007.

Di recente si ricorda, inoltre, che la L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) all’art 1, comma 22, lett. i), ha previsto che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto interministeriale.

Giova, altresì, richiamare l’intervento, in materia, della Corte Costituzionale che, con la sentenza 29 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui escludevano che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3/2007, in ordine al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo[43].

 

L’articolo 1 della direttiva modifica, in prima battuta, l’art. 2 della direttiva 2003/109/CE in modo da includere, fra i beneficiari dello status di lungo soggiornante, i titolari di protezione internazionale, rifugiato e protetto sussidiario.

La modifica interviene anche sull'art. 3, sostituendo i paragrafi c) e d) in maniera che rimangono esclusi solo i richiedenti protezione internazionale e le persone autorizzate a rimanere sul territorio di uno Stato Membro sulla base di una protezione diversa dalla protezione internazionale (o che hanno richiesto tale autorizzazione).

L'art. 4 viene, poi, modificato stabilendo che gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità di quanto stabilito dalla direttiva 2004/83/CE.

Lo stesso viene novellato nel senso che il permesso per lungo soggiornanti può essere concesso dopo un periodo di regolare presenza nello Stato membro che, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, si computa calcolando almeno la metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno.

Modificando l’art. 8, la direttiva specifica che lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti a un cittadino di un Paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, deve inserire sul permesso il riferimento dello Stato membro che ha concesso la protezione mediante apposita annotazione.

Il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, che ha sostituito la carta di soggiorno, consente, fra l’altro, di stabilirsi in altri stati UE, con garanzie per i beneficiari di protezione internazionale che, dopo aver ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, si spostano in altri Paesi. Tali garanzie concernono, in particolare, diritti e benefici, che non possono essere inferiori a quanto previsto nella cd direttiva qualifiche, nonché la protezione in caso di espulsione.

L’articolo 2 prescrive agli Stati membri di conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2013.


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si veda il paragrafoDocumenti all’esame delle istituzioni dell’UE” relativo all’articolo 6.

 


 

Direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009
e (UE) n. 1095/2010

La direttiva in esame mira a inquadrare le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), con l'obiettivo di creare per essi un mercato interno, stabilendo un quadro normativo armonizzato.

Essa non riguarda:

• le società di partecipazione finanziaria;

• gli enti pensionistici professionali;

• le istituzioni sopranazionali;

• le banche centrali nazionali;

• i governi nazionali, regionali e locali;

• i regimi di partecipazione dei lavoratori o i regimi di risparmio dei lavoratori;

• le società veicolo di cartolarizzazione.

I gestori sono responsabili della gestione del portafoglio e della gestione dei rischi dei FIA, e possono svolgere funzioni supplementari di amministrazione e commercializzazione. Per esercitare le loro attività, i gestori devono presentare domanda di autorizzazione alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine e fornire una serie di informazioni espressamente elencate.

Se il gestore è un FIA gestito internamente, deve avere un capitale iniziale di almeno 300 mila euro, mentre un gestore FIA esterno deve fornire un capitale di almeno 125 mila euro.

I gestori responsabili della gestione di portafogli non sono autorizzati a investire la totalità o una parte del portafoglio del loro cliente in quote o azioni del FIA che gestiscono.

Le politiche remunerative applicate dai gestori non devono incoraggiare l’assunzione di rischi eccessivi. L’Autorità europea dei valori immobiliari (AEVM), in collaborazione con l’Autorità bancaria europea (ABE), vigila sulla conformità delle politiche remunerative ai principi enunciati nell’allegato II della direttiva e nella raccomandazione sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. I gestori devono separare sotto il profilo funzionale e gerarchico le funzioni di gestione dei rischi e le unità operative, nonché le funzioni di gestione dei portafogli. Essi riesaminano almeno una volta all’anno i sistemi di gestione del rischio adottati. Inoltre adottano procedure che consentano di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire la conformità del profilo di liquidità dei relativi investimenti. Essi devono assoggettarsi al diritto del paese in cui il FIA è stabilito in relazione alla valutazione delle attività e al calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione dei FIA.

Per ogni FIA da essi gestito, i gestori nominano un depositario unico, che svolge principalmente la funzione di assicurare il monitoraggio dei flussi di cassa del FIA.

Per quanto riguardi gli obblighi di trasparenza, i gestori pubblicano una relazione annuale per ogni esercizio per ciascun FIA che gestiscono e per ciascun FIA che commercializzano al più tardi sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dei gestori devono inoltre essere informate in merito ai principali mercati e strumenti in cui i gestori negoziano per conto dei FIA che gestiscono.

I gestori possono commercializzare quote o azioni dei FIA che gestiscono. In tal caso, trasmettono alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine una notifica in merito a ciascun FIA che intendono commercializzare.

I gestori hanno infine il diritto di gestire FIA di paesi terzi che non sono commercializzati nell’UE, a condizione che siano rispettate determinate norme e che esistano meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del gestore e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA.

Il termine di recepimento è fissato al 22 luglio 2013 (art. 66).

Si evidenzia che l’articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea 2013 in esame contiene dei principi e dei criteri direttivi particolari per l’attuazione della direttiva 2011/61/UE.

 


 

Direttiva 2011/62/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale

 

Il disegno di legge in esame determina il termine per l'esercizio della delega - il cui oggetto è l'attuazione, appunto, delle direttive individuate negli allegati - mediante rinvio all'articolo 31 della legge 234/2012. Poiché il termine di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, fissato al 2 gennaio 2013, è già scaduto, il termine di esercizio della delega è fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea (art. 1, comma 2).

La direttiva, già presente nell’Allegato B della Legge comunitaria 2011, reca misure contro il sempre più diffuso fenomeno delle sostanze medicinali falsificate circolanti nel mercato europeo con gravi rischi per la salute umana. Le principali misure della direttiva in esame possono essere così sintetizzate: i medicinali soggetti a prescrizione medica devono presentare elementi caratteristici che consentano l'individuazione di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e impediscano la manomissione delle confezioni stesse (o consentano di verificare l'integrità delle confezioni). Normalmente i farmaci che non necessitano di prescrizione medica non sono soggetti a tale obbligo, ma nell'ottica di prevenire i rischi la direttiva non esclude di estendere anche ad alcuni di essi l'applicazione di dispositivi di sicurezza degli imballaggi, anche nel caso di re-packaging.

La produzione di sostanze attive utilizzate nella composizione dei farmaci deve seguire le buone pratiche di fabbricazione, sia che tali sostanze provengano da paesi UE sia che si tratti di prodotti importati da paesi terzi. Nel caso di fabbricazione in paesi terzi di sostanze attive destinate all'esportazione verso l'Unione europea, l'autorità competente del Paese esportatore dovrà attestare che gli stabilimenti interessati siano sottoposti a controlli periodici severi e trasparenti, disposti anche senza preavviso, a garanzia di un livello di tutela della salute pubblica almeno pari agli standard richiesti a livello europeo.

Allo scopo di rafforzare la tutela della catena distributiva legale, gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive dovranno essere registrati presso un'autorità competente con la qualifica di “intermediari”. Inoltre i titolari delle autorizzazioni dovranno verificare - mediante controlli diretti - che i fabbricanti e i distributori di farmaci rispettino le buone pratiche. Essi sono tenuti, altresì, a verificare che gli eccipienti utilizzati per la fabbricazione di medicinali siano idonei allo scopo. I distributori all'ingrosso dovranno accertarsi che i loro fornitori siano titolari delle necessarie autorizzazioni.

In caso di sospetti circa l'autenticità delle sostanze medicinali utilizzate, i fabbricanti sono obbligati ad informarne le autorità competenti. Viene prevista la creazione di una rete informativa tra queste autorità in modo da impedire che le sostanze segnalate come sospette possano essere messe in circolazione.

L'Agenzia europea per i farmaci e le autorità nazionali competenti svolgono in collaborazione tra loro, periodiche ispezioni (anche senza preavviso) nelle sedi di produzione e di stoccaggio di sostanze utilizzate per uso medicinale.

Gli Stati membri sono responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l'introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo - anche mediante la collaborazione dei medici di base e degli operatori sanitari - il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale. E' prevista anche la messa in atto di un sistema che consenta alle autorità nazionali, in caso di gravi rischi per la salute pubblica, di estendere l'allerta alle autorità degli altri Stati membri e di procedere immediatamente al ritiro dei farmaci pericolosi.

La nuova direttiva intende inoltre far fronte alla minaccia rappresentata dalla vendita illegale di farmaci tramite internet, pratica che favorisce la circolazione di medicinali falsificati. A tal proposito i siti internet che vendono medicinali devono contenere un link al sito internet dell'autorità statale competente, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti gli enti o persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete. L'utilizzo di un logo comune renderà tali siti più riconoscibili. Sono previste misure di sensibilizzazione della popolazione circa i rischi connessi all'utilizzo di medicinali di origine non sicura.

Infine, gli Stati membri, che restano comunque titolari del potere di regolamentare la vendita al dettaglio dei medicinali, dovranno imporre sanzioni efficaci contro le attività di fabbricazione, importazione, distribuzione di sostanze medicinali falsificate.

La Commissione Igiene e sanità del Senato, nella Relazione all’A.S. 587-A, con riferimento alla direttiva 2011/62/UE valuta che debba essere previsto anche il coinvolgimento dei farmacisti -- e non solo dei medici di base e degli operatori sanitari -- nella parte in cui si stabilisce che gli Stati membri siano responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l’introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale. La Commissione rinvia inoltre agli elementi conoscitivi e al Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce farmaceutico, svolta nel corso della XVI Legislatura.

Si segnala infine che l’articolo 44, commi 3 e 4, del disegno di legge di conversione del decreto legge 69/2913 (Decreto del fare) sospende, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, l’applicazione della disciplina relativa alla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 54 del D. Lgs. 219/2006, mantenendo, fino alla medesima data, la disciplina transitoria in materia, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.[44]

Procedure di contenzioso

Con riguardo all’immissione in commercio di medicinali ad uso umano falsificati, si segnala che l’Italia il 20 marzo 2013 ha ricevuto una lettera di messa in mora dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2013/147, per mancato recepimento della direttiva 2011/62/UE (il cui termine di scadenza era il 2 gennaio 2013), che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Si segnala che l’articolo 44, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 69/2013, in corso di conversione, reca una disciplina transitoria in materia di certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali, da applicare fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE.

 

 


 

Direttiva 2011/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)

 

La direttiva in titolo disciplina l'impiego di metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e di bifenili polibromurati (PBB) e di eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i relativi cavi e pezzi di ricambio. L'obiettivo dichiarato è quello di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente. A quest'ultimo proposito, la direttiva 2011/65/UE integra la normativa generale dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

La direttiva 2011/65/UE riguarda la totalità o quasi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso quotidiano, mentre non si applica in taluni altri casi tra cui: apparecchiature necessarie alla tutela degli Stati membri in materia di sicurezza, armi e materiali bellici a fini specificamente militari, apparecchiature spaziali, utensili e impianti industriali fissi di grandi dimensioni, pannelli fotovoltaici professionali ai fini della produzione di energia per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali, residenziali, apparecchiature per fini di ricerca e sviluppo.

Sono previste misure per adeguare le disposizioni al progresso tecnico e scientifico.

La direttiva pone una serie di obblighi ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori, contempla la possibilità che essi nominino un mandatario i cui compiti minimi vengono espressamente indicati. Inoltre, devono essere identificati - e, su richiesta, notificati alle autorità di vigilanza - gli operatori economici coinvolti per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'apparecchiatura elettronica o elettrica trattata.

I prodotti necessiteranno di una dichiarazione UE di conformità alla direttiva. Inoltre, le apparecchiature saranno dotate di marcatura CE prima della sua immissione sul mercato, secondo principi generali nonché regole e condizioni dettate dalla medesima direttiva 2011/65/UE. Gli Stati membri svolgeranno la vigilanza delle apparecchiature entrate nel mercato dell'Unione Europea e i controlli.

La definizione delle sanzioni in caso di infrazioni spetta agli Stati membri. Esse comunque dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le disposizioni sanzionatorie e le successive modificazioni decise dagli Stati membri devono essere notificate alla Commissione.

E' prevista entro il 22 luglio 2014 la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva eventualmente anche tramite una proposta legislativa della Commissione per eventuali esenzioni supplementari relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, entro il 22 luglio 2021 la direttiva sarà sottoposta ad un riesame generale.

L’articolo 25 della direttiva prevedeva che, entro il 2 gennaio 2013, gli Stati membri adottassero e pubblicassero le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che la Commissione europea ha presentato nel febbraio 2013 una proposta di regolamento (COM(2013)75) in materia di vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari, che modifica, tra le altre, anche la direttiva 2011/65/UE, di cui alla Allegato B in esame.

La proposta fa parte del "Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato", che comprende anche una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo  e un piano d'azione pluriennale per la vigilanza del mercato che copre il periodo 2013-2015.

L'obiettivo generale della proposta di regolamento è semplificare il quadro di vigilanza del mercato dell'Unione, ridurre il numero di atti legislativi recanti norme di vigilanza del mercato, eliminare le sovrapposizioni integrare il sistema RAPEX e le procedure di valutazione dell'Unione, rendere la normativa più accessibile e di più facile consultazione.

Procedure di contenzioso

La Commissione europea il 20 marzo 2013 ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE (procedura di infrazione n. 2013/148), per il mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il cui termine di recepimento era il 2 gennaio 2013.

 

 

 


 

Direttiva 2011/70/Euratom
del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

 

La direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, nell'istituire un quadro normativo europeo per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni.

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio; qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito. La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio del loro smaltimento nello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all’epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo. La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Ciascuno Stato membro deve inoltre istituire e mantenere un’autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare o di materiale radioattivo - compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi - o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono altresì provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti.

Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l’autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza.

Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguardi. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria.

L’articolo 15 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima anteriormente al 23 agosto 2013.

 

 


 

Direttiva 2011/76/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture

 

La presente direttiva, già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623 approvato dalla sola Camera il 2 febbraio 2012) e non approvato dal Senato per il termine della legislatura, è stata adottata dal Consiglio sulla base di un testo approvato con il Parlamento in seconda lettura, sul quale si sono espresse in modo contrario le delegazioni italiana e spagnola.

La direttiva in esame modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (Eurovignette), riformulando le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e prevedendo una maggiorazione dei costi dei pedaggi o dei diritti di utenza al fine di coprire  i “costi esterni” [45] (o esternalità dovute all’inquinamento atmosferico o acustico causato dal traffico) o gli oneri di infrastruttura[46] (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell’infrastruttura).

In linea generale (e fatta salva l’eccezione prevista dal nuovo articolo 7-septies della direttiva 1999/62/CE), la direttiva stabilisce che:

-              gli oneri dell’infrastruttura si fondino sul principio del recupero dei costi d’infrastruttura. Gli oneri medi ponderati sono stabiliti in funzione dei costi di costruzione nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastruttura (nuovo articolo 7-ter);

-              gli oneri per i costi esterni sono stabiliti in funzione del costo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico. Per le zone di attraversamento di tratti stradali con una popolazione esposta all’inquinamento acustico dovuto al traffico, gli oneri per i costi esterni possono includere il costo dell’inquinamento acustico dovuto al traffico (nuovo articolo 7-quater). Gli oneri sono fissati secondo le modalità stabilite dal nuovo allegato III-bis, ovvero secondo una funzione nella quale sono presi in considerazione: I) per l’inquinamento atmosferico i seguenti fattori: 1) il costo dell’inquinamento atmosferico provocato dai veicoli di una determinata classe su un determinato tipo di strada (euro/veicolo/km); 2) il fattore di emissione (gr/veicolo/km) dello specifico inquinante per i veicoli di una determinata classe; 3) il costo monetario dello specifico inquinante per un determinato tipo di strada (euro/gr); II) per l’inquinamento acustico: 1) il costo dell’inquinamento acustico provocato da un autoveicolo pesante su un determinato tipo di strada (euro/veicolo/km); 2) il costo dell’inquinamento acustico per persona esposta su un determinato tipo di strada ad un determinato livello di rumore (euro/persona); 3) la popolazione esposta ad un determinato livello di rumore giornaliero per km (persone/km); 4) il traffico giornaliero medio ponderato (in equivalente automobile).  

 

Conseguentemente, in base a quanto prescritto dal provvedimento, gli Stati membri potranno sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa, nonché su qualsiasi tratto della loro rete autostradale, anche non ricompreso nella rete stradale transeuropea:

- maggiorare i pedaggi o diritti di utenza a copertura dei costi esterni per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli Euro 5 a tutto il 2013 ed Euro 6 fino a tutto il 2017 (nuovo allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE);

- escludere dalla maggiorazione i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate, se lo Stato membro lo giudichi necessario in determinati casi (evitare conseguenze estremamente negative sulla fluidità del traffico, sull’ambiente, i livelli acustici, la salute o la sicurezza stradale; comportare oneri amministrativi superiori al 30% degli introiti supplementari): in questo caso lo Stato membro deve dare comunicazione della sua scelta alla Commissione (nuovo articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 1999/62/CE);

- in casi eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione agli oneri per l’infrastruttura su tratti stradali specifici che soffrono di una forte congestione o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali, a condizione che: a) gli introiti generali della maggiorazione siano investiti nella realizzazione di progetti prioritari di interesse europeo in relazione allo sviluppo della rete trans europea dei trasporti; b) la maggiorazione non superi il 15%, o in caso di introiti investiti in sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse europeo collocati in zone montane, il 25%;

- modulare i pedaggi nelle aree congestionate, in ragione di un tasso di variazione massima del 175% durante i periodi di punta, pari a cinque ore al giorno (nuovo articolo 7-octies della direttiva 1999/62/CE).

 

Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 9 della direttiva 1999/62/CE indica i settori prioritari di destinazione degli introiti derivanti dalla direttiva. Tra questi merita segnalare:

-              l’agevolazione di una tariffazione efficace;

-              la riduzione, ovvero l’attenuazione, alla fonte dell’inquinamento dovuto al trasporto stradale;

-              il miglioramento delle prestazioni dei veicoli in materia di CO2 e di consumo di carburante;

-              li miglioramento della sicurezza stradale.

 

Entro il 16 ottobre 2012 la Commissione presenterà un Rapporto di sintesi delle misure tendenti a ridurre i costi esterni legati all'inquinamento ambientale, acustico e alla tutela della salute umana; entro il 16 ottobre 2015 invece presenterà un rapporto sull'attuazione della direttiva e i suoi effetti, valutando anche la possibilità di utilizzare sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi.

 

Il termine per il recepimento nell'ordinamento interno degli Stati membri è individuato nel 16 ottobre 2013

 

 

 

 


 

Direttiva 2011/77/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

 

La direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d’autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi.

 

Presupposto di tale estensione, come si evince dal quarto e dal quinto considerando, è l’importanza riconosciuta a livello sociale del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori che iniziano in genere la loro carriera in giovane età, trovandosi eventualmente a fronteggiare il rischio di un calo di reddito negli ultimi anni di vita.

 

Pertanto, la direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore del testo ovvero il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell’esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui quella che dispone la facoltà, da parte dell’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest’ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (c.d. clausola “use it or lose it”). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell’artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e questi di fatto non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell’esecuzione dell’opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali.

La direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all’artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o della sua comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale entro il 1° novembre 2013.

 

 

 


 

Direttiva 2011/82/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

 

La direttiva si pone l’obiettivo (articolo 1) di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora le infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è stata commessa l’infrazione.

Il termine per il recepimento della direttiva à individuato (articolo 12) è individuato nel 7 novembre 2013.

 

L’articolo 2 specifica le tipologie di infrazione oggetto dello scambio di informazioni. Si tratta in particolare delle infrazioni relative a:

·         eccesso di velocità;

·         mancato uso della cintura di sicurezza;

·         mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

·         guida in stato di ebbrezza;

·         guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

·         mancato uso del casco protettivo;

·         uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

 

L’articolo 3 specifica la procedura per lo scambio di informazioni. In particolare si prevede che:

·         ciascuno Stato designi un punto di contatto nazionale (paragrafo 3);

·         gli Stati membri autorizzino i punti di contatto degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con riferimento a: a) dati relativi ai veicoli; b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli (paragrafo 1);

·         gli Stati membri adottino procedure per assicurare che lo scambio di informazioni avvenga con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati (paragrafo 4).

L’articolo 4 prevede una lettera d’informazione inviata dallo Stato membro nel quale è stata commessa l’infrazione al proprietario o intestatario o comunque alla persona identificata come sospettato di avere commesso l’infrazione, nel caso in cui intenda dare un seguito  all’infrazione commessa. La lettera, che deve essere scritta nella lingua del documento di immatricolazione, o comunque, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione del veicolo, deve contenere le seguenti informazioni:

·         la natura dell’infrazione;

·         il luogo, la data e l’ora dell’infrazione;

·         il titolo della normativa nazionale violata;

·         la sanzione;

·         ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l’infrazione.

Le rimanenti disposizioni della direttiva prevedono:

·         l’invio alla Commissione europea di una relazione preliminare (entro il 7 novembre 2014) e di una relazione esaustiva (entro il 6 maggio 2016 ed in seguito ogni due anni) sul numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro (articolo 6);

·         l’applicazione ai dati personali trattati nell’ambito della direttiva delle disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con particolare riferimento al diritto di rettifica, quando inesatti, o di cancellazione, quando non più necessari (articolo 8);

·         la messa a disposizione sul sito internet della Commissione europea di una sintesi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione delle norme vigenti negli Stati membri (articolo 9);

·         la delega alla Commissione europea per l’adozione di atti delegati volti all’aggiornamento dell’allegato I della direttiva, relativo agli elementi tecnici oggetto dello scambio di informazioni (articoli 9 e 10);

·         la presentazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro 7 novembre 2016 di una relazione sull’applicazione della direttiva (articolo 11).

 

 

 


 

Direttiva 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

La direttiva 2011/83/UE armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. Nel fare ciò la presente direttiva modifica e accorpa in un unico strumento orizzontale il quadro normativo di riferimento, composto da quattro direttive: la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Le ultime due direttive saranno abrogate dal 13 giugno 2014. Tutte le direttive contengono, al loro interno, clausole di armonizzazione minima che hanno permesso agli Stati di mantenere o adottare norme più severe in materia di tutela dei consumatori ma che hanno anche contribuito a creare un panorama normativo caratterizzato da un’estrema frammentazione legislativa. La direttiva 2011/83/UE mira pertanto a rimuovere le incoerenze e colmare le lacune esistenti in materia di diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, e rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via Internet. L’ambito di applicazione è esteso anche ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale (articolo 3).

 

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE, che consta di 35 articoli e due allegati, riguardano l'introduzione di una disciplina più dettagliata degli obblighi di informazione al consumatore da parte del commerciante che dovrà fornire alcune informazioni tra cui: il proprio indirizzo; le caratteristiche del prodotto; il prezzo, comprensivo delle spese di spedizione di consegna e postali; le modalità di pagamento; l'esistenza o le condizioni di un servizio postvendita; l'eventuale interoperabilità dei prodotti digitali con hardware e software (articoli 5 e 6).

Per i contratti a distanza è previsto il diritto di recesso (articoli 9 e ss), portato dagli attuali 7 giorni sanciti dalla direttiva 97/7/CE a 14 giorni, entro i quali il consumatore potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penalità.

Tale termine decorre non più dalla data di conclusione del contratto di vendita ma dalla data di consegna della merce. Inoltre, se il consumatore non sarà stato informato sul diritto di recesso, questo è protratto per un anno (articolo 10). La domanda di recesso dovrà esser redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

Ulteriori novità riguardano l'obbligo per il commerciante a consegnare la merce entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, scaduti i quali il consumatore può chiedere un nuovo termine di consegna. In caso di mancato rispetto di quest'ultimo il consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate (articolo 18).

Inoltre, la direttiva pone a carico del venditore sino al momento della consegna il rischio di perdita o danneggiamento dei beni (cd. passaggio del rischio) (articolo 20).

Infine, per quanto concerne i mezzi di pagamento, non sarà possibile imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l’uso degli appositi strumenti (es: commissioni su carte di credito) (articolo 19). Analogo limite riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore (articolo 21).

 

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 13 dicembre 2013 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dal 13 giugno 2014.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che il 13 febbraio 2013 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte volte ad aumentare la sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico e a potenziare la vigilanza del mercato per tutti i prodotti non alimentari, compresi quelli importati da Paesi terzi. Si tratta in particolare di:

·      una proposta di regolamento COM(2013)75 sulla vigilanza del mercato dei prodotti (che modifica svariate direttive e regolamenti);

·      un proposta di regolamento COM(2013)78 sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE;

Le novità più rilevanti apportate dal pacchetto sono:

-     l'allineamento degli obblighi generali degli operatori economici per garantire la sicurezza di tutti i prodotti di consumo, con responsabilità più chiare per i fabbricanti, gli importatori e i distributori; 

-     strumenti più efficaci per far rispettare le prescrizioni di sicurezza e le altre prescrizioni connesse ai prodotti e per intervenire contro i prodotti pericolosi e non conformi in tutti i settori grazie ad un'unica serie di norme di vigilanza del mercato coerenti;

-     il miglioramento della tracciabilità dei prodotti di consumo lungo tutta la catena di fornitura, per dare una risposta rapida ed efficace ai problemi di sicurezza;

-      l'istituzione di un sistema di vigilanza del mercato maggiormente cooperativo nell'UE;

-     procedure semplificate per la notifica dei prodotti pericolosi e sinergie tra il sistema di allarme rapido esistente (RAPEX) e il sistema di informazioni e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS).

 

Si ricorda che è inoltre allo studio delle Istituzioni europee una proposta di regolamento (COM(2011)635) relativo a un diritto comune della vendita; la proposta intende istituire un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti, comprensivo di disposizioni a tutela dei consumatori, da considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro.

 

Si segnala inoltre che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 165 del 18 giugno 2013 sono stati pubblicati:

·      il regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori che modifica il regolamento (ce) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/ce (regolamento sull'ODR per i consumatori);

·      la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (ce) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

La nuova direttiva ADR mira all'istituzione in tutti gli Stati membri di organismi di risoluzione alternativa di controversie; il regolamento ODR istituisce una piattaforma web gratuita, in tutte le lingue dell'UE, per la risoluzione delle controversie sulle vendite online; su tale piattaforma, gestita dalla Commissione, consumatori e professionisti potranno presentare reclami attraverso moduli standard elettronici e reperire le informazioni utili ai fini della scelta del regime di risoluzione più appropriato.

 

 


 

Direttiva 2011/85/UE
del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per
i quadri di bilancio degli Stati membri

 

La direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011[47], relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, si inserisce in un pacchetto di sei provvedimenti legislativi comunitari (cd. Six pack)[48], volti all’istituzionalizzazione, a livello europeo, di un nuovo sistema di governance economica, il cui fulcro essenziale consiste nell’istituzione di un meccanismo di coordinamento ex ante delle politiche economiche comunitarie, nonché nella creazione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la fissazione di regole per l’adozione dei quadri di bilancio nazionali.

Talune disposizioni del Six pack sono state peraltro riprese anche nel nuovo "patto di bilancio" istituito con trattato intergovernativo, Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione economica e monetaria (cd. Fiscal compact), il cui testo è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 30 gennaio, ed è stato firmato il 1 marzo 2012[49]. Il medesimo Trattato è stato ratificato dall’Italia con la legge 23 luglio 2012, n.114.

La direttiva in esame definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi (articolo 1).

Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2013 (articolo 15).

 

Quadri nazionali di bilancio

Nell’articolo 2, la direttiva definisce quale "quadro di bilancio" l’insieme delle disposizioni, procedure, regole e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica. Si tratta in particolare di:

a)  sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;

b)  regole e procedure per la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;

c)  regole di bilancio numeriche specifiche per paese espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;

d)  procedure comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;

e)  i quadri di bilancio a medio termine, intesi come una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;

f)   dispositivi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;

g)  meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.

 

Contabilità e statistiche

L'articolo 3 della direttiva impone agli Stati membri di dotarsi di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul SEC 95.

A tal proposito si ricorda che, con l’esplicita finalità di consentire il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al governo della finanza pubblica e di creare un maggior raccordo tra tali sistemi e il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95), la legge di contabilità nazionale n. 196/2009 reca, al Titolo I, i principi di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili. In particolare, la legge di contabilità ha previsto una specifica delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, la quale è stata esercitata il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91[50]. Per quanto concerne le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, una apposita delega per l’armonizzazione contabile è stata prevista dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed è stata attuata con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[51].

Gli Stati membri devono altresì assicurare che i dati di bilancio di tutti i sottosettori siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito nel regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) e di pubblicare. In particolare:

a)      i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica) con le seguenti frequenze:

-    mensile per i sottosettori amministrazione centrale, enti di previdenza e assistenza sociale, prima della fine del mese seguente;

-    trimestrale per il sottosettore amministrazioni locali, prima della fine del trimestre seguente;

b)       una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa e i dati basati sul SEC 95.

Per ciò che concerne le informazioni relative ai flussi di cassa, si ricorda che la legge di contabilità nazionale, nell’ambito delle misure volte ad implementare la verifica e il monitoraggio dei conti pubblici e a specificare alcune funzioni in materia del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e finanze, prevede la predisposizione da parte della medesimo Dipartimento di una relazione mensile sul conto consolidato di cassa riferito all’amministrazione centrale, la quale contiene indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) ed una relazione sul conto consolidato di cassa riferito alle amministrazioni pubbliche, che il Ministro dell’economia deve presentare alle Camere nel primo, secondo e terzo trimestre dell’anno, le quali evidenziano rispetto al trimestre cui si riferiscono, l'eventuale aggiornamento delle stime tendenziali secondo l'articolazione per sottosettori della pubblica amministrazione, nonché sulla consistenza del debito pubblico (articolo 14, commi 3 e 4)[52];

Inoltre, dal lato delle entrate, Il Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell’economia e finanze ne è incaricato del monitoraggio e degli effetti finanziari delle principali misure adottate in materia tributaria. A tal fine, i risultati periodici di tale monitoraggio - relativo a tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali - costituiscono un apposito allegato delle relazioni di cui sopra (comma 5).

Inoltre, le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza, sono tenuti a trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente i medesimi dati al Dipartimento della Ragioneria, secondo la codifica SIOPE(commi 6 e 7)[53].

 

Previsioni

L'articolo 4 della direttiva impone agli Stati membri di assicurare che la programmazione di bilancio si basi sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente nonché su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate, confrontate, in particolare con le previsioni più aggiornate della Commissione e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti.

Le differenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione devono essere descritte ed argomentate, in particolare se il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione. La direttiva stabilisce che la Commissione renda pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio e, onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, fornisca previsioni per le spese dell'UE basate sul livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

Il medesimo articolo 4 impone agli Stati membri di:

§      specificare l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendere pubbliche le previsioni ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi ed i parametri pertinenti alla base di tali previsioni;

§      sottoporre le previsioni per la programmazione di bilancio a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi, compresa la valutazione ex post. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio.

Con riferimento all’elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio, ed in particolare alle metodologie alla base di tali previsioni, l’articolo 10, comma 4, della legge di contabilità prevede che nel documento di programmazione economica finanziaria (Documento di Economia e Finanza – DEF) sia inserita una apposita Nota Metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, in cui vengono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni relative al quadro macroeconomico, per l’elaborazione dei quadri previstivi del conto delle amministrazione, per il saldo strutturale di bilancio e per l’evoluzione dello stock di debito pubblico.

Come risulta dalla Nota, allegata al DEF 2013, presentato nell’aprile 2013, essa risponde all’esigenza di rendere chiaro al Parlamento quali siano i criteri e le assunzioni utilizzati per la formulazione delle previsioni contenute nel DEF, mirando a recepire nella normativa nazionale le nuove regole sul “Semestre europeo”.

In particolare, nella sezione relativa all’elaborazione del quadro macroeconomico nazionale, la Nota sottolinea come il documento di programmazione sia allineato alle recenti innovazioni introdotte a seguito delle disposizioni integrative del Codice di condotta per la definizione dei programmi di stabilità, in base alle quali i paesi membri sono tenuti ad adottare le ipotesi tecniche definite dalla Commissione europea per le variabili esogene, ipotesi che vengono comunicate dalla Commissione ai Paesi europei con congruo anticipo.

 

Regole di bilancio numeriche

L'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di dotarsi di regole di bilancio numeriche specifiche che promuovano effettivamente l'osservanza, nell’ambito di una prospettiva pluriennale per l'amministrazione pubblica nel suo insieme, dei rispettivi obblighi derivanti dal trattato nel settore della politica di bilancio.

Tali regole promuovono in particolare:

a)  il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al trattato;

b)  l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi di bilancio a medio termine.

 

In base all'articolo 6, le regole di bilancio numeriche specifiche per Paese specificano i seguenti elementi:

a)      la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;

b)      il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti o dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio dello Stato;

c)      le conseguenze in caso di mancata osservanza.

Il medesimo articolo precisa che se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi derivanti dal trattato nel settore della politica di bilancio e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.

In merito al controllo che deve essere compiuto da parte di organismi indipendenti o dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio dello Stato, si ricorda che la legge n.243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto in Costituzione ad opera della legge costituzionale n.1/2012, ha istituito (articolo 16) l’Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente con la funzione di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica.

 

Quadri di bilancio a medio termine

L'articolo 9 prevede che gli Stati membri adottino un orizzonte di programmazione di bilancio di almeno tre anni, per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

I quadri di bilancio a medio termine stabiliscono procedure per fissare:

a)  obiettivi di bilancio pluriennali, globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio numeriche in vigore ai sensi della direttiva in esame;

b)  proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell'amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell'amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l'esercizio in corso ed oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate;

c)  una descrizione delle politiche previste a medio termine che hanno un'incidenza sulle finanze pubbliche suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate;

d)  una valutazione dell'impatto che le politiche di cui sopra potrebbero avere sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Con riferimento alla programmazione pluriennale, si osserva che uno dei punti cardine della riforma di contabilità, attuata dalla legge n. 196/2009, consiste nella triennalizzazione dell’orizzonte temporale della manovra di finanza pubblica (articolo 10) e della conseguente triennalizzazione della legge di bilancio (articolo 22 della legge di contabilità, in cui è espressamente indicato che il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, copra un periodo di tre anni).

In base all'articolo 10 la legislazione di bilancio annuale deve essere conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine e basarsi sulle proiezioni delle entrate e delle spese e sulle priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni deve essere debitamente chiarito.

L'articolo 11 precisa che il governo neoeletto di uno Stato membro può aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per riflettere le sue nuove priorità programmatiche, purché evidenzi le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.

In relazione a tale aspetto, si ricorda che la legge di contabilità n. 196/2009 reca all’articolo 10-bis - che disciplina i contenuti e gli allegati della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno - una norma che consente al Governo di aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per le medesime finalità di aggiornamento previste per la presentazione della Nota di aggiornamento, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi (comma 6).

In tal caso, la norma prevede la trasmissione da parte del Governo di una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché l’indicazione degli interventi correttivi che si intendano adottare.

 

Trasparenza delle finanze pubbliche e portata globale dei quadri di bilancio

Gli articoli da 12 e 14 della direttiva prevedono che l'applicazione delle regole sopra richiamate avvenga in modo coerente per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica; e, a tale scopo, richiedono:

§      l'uniformità delle norme e procedure contabili nonché l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dati sottostanti (articolo 12).

§      meccanismi appropriati di coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione in sede di programmazione di bilancio, di regole di bilancio numeriche, di preparazione delle previsioni di bilancio e di istituzione di una programmazione triennale (articolo 13, comma 1);

§      la chiara definizione delle competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica (articolo 13, comma 2);

§      l'individuazione e la presentazione, nel quadro dei processi di bilancio annuali, di tutte le gestioni (relative a organismi e fondi) dell'amministrazione pubblica fuori bilancio, e l'indicazione della loro incidenza combinata sui saldi e sul debito pubblico, da evidenziarsi anche nei piani di bilancio a medio termine (articolo 14, comma 1);

§      la pubblicazione di informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle detrazioni fiscali (articolo 14, comma 2);

§      la pubblicazione - per tutti i settori dell'amministrazione pubblica - delle informazioni relative all’entità delle passività potenziali, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici (articolo 14, comma 3);

§      la pubblicazione di informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi (articolo 14, comma 3).

Per quanto concerne l'uniformità delle norme e procedure contabili per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, si ricorda che uno degli obiettivi fondamentali della riforma della contabilità nazionale, attuata con la legge n. 196/2009, è il governo unitario della finanza pubblica, che ha, come premessa necessaria, la confrontabilità dei dati di bilancio delle differenti amministrazioni. A tal fine, come già sopra ricordato, la legge di contabilità ha previsto una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche non territoriali, che, unitamente alla analoga delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, recata dalla legge n. 42/2009, sul federalismo fiscale, sono volte a consentire l’adozione di regole contabili uniformi e la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di tutti gli enti pubblici, territoriali e non, con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Si segnala che sia la delega contenuta nella legge di contabilità sia quella contenuta nella legge n. 42/2009, hanno ricevuto attuazione rispettivamente con il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 e con il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in precedenza citati.

Con riferimento alla presentazione, nel quadro dei processi di bilancio annuali, di tutte le gestioni dell'amministrazione pubblica fuori bilancio, si ricorda che la legge di contabilità nazionale reca, all’articolo 40, una delega al Governo, da attuare entro il 1° gennaio 2014, ai fini del completamento della riforma del bilancio dello Stato in senso funzionale, secondo i caratteri di certezza, di trasparenza e di flessibilità, che prevede, tra i principi e criteri di delega, la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ovvero autorizzate per legge). Con riferimento alle gestioni fuori bilancio che resteranno attive, si prevede in ogni caso l’obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato. Tali schemi devono presentarsi altresì aggregabili a quelli del bilancio con un livello di dettaglio sufficientemente elevato.

Per quel che concerne, infine, le informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche, si ricorda che – relativamente alle partecipazioni statali - la Parte seconda del Rendiconto generale dello Stato, relativa al Conto generale del patrimonio, contiene una apposita Appendice contenente “schede informative sulla gestione di società azionarie partecipate da amministrazioni statali”.

Mentre, per ciò che riguarda le società a partecipazione di altri enti pubblici, compresi quelli territoriali, si ricorda che una norma di carattere generale è stata recentemente introdotta dall’articolo 9 del D.L. n. 98/2011[54], il quale prevede che – entro il 6 ottobre 2011 - tutti gli enti e gli organismi pubblici provvedano ad inserire sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità e sono altresì tenuti ad indicare se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

Infine, si ricorda che sia il D.L.gs. n. 91/2011 (articolo 18), di attuazione della delega sull’armonizzazione dei bilanci contenuta nella legge di contabilità, sia il D.Lgs. n. 118/2011 (articolo 11), di attuazione della delega per l’armonizzazione contabile dei bilanci delle regioni e degli enti locali, prevedono la predisposizione da parte delle amministrazioni pubbliche di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati.

Il termine posto per il recepimento è il 31 dicembre 2013 (art. 15) ma già entro il 14 dicembre 2012 la Commissione europea è stata incaricata di elaborare una relazione provvisoria per il Parlamento europeo ed il Consiglio, che illustri i progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva.

Tale relazione è stata pubblicata in un apposito documento della Commissione – Occasional papers n. 128 del febbraio 2013[55] - nel quale si rileva come la gran parte dei contenuti della direttiva risultino sostanzialmente implementati nella legislazione italiana, ovvero prossimi all’implementazione, alla luce della recente entrata in vigore della legge di attuazione del pareggio di bilancio, costituita dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1°febbraio 2014, salvo alcune parti relative al bilancio dello Stato ed all’equilibrio di bilancio delle autonomie territoriali, per la quali l’applicazione è prevista al 1° gennaio 2016.

Tale relazione osserva inoltre come il solo aspetto non completamente attuato - in quanto non ancora pienamente coerente con l’articolo 3 della direttiva, relativo alla contabilità – è l’adozione del sistema di conti basato sulla competenza economica secondo il metodo accrual, rispetto al quale la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 necessita di ulteriori integrazioni.

Si ricorda che il suddetto metodo implica la registrazione dei flussi secondo il principio della competenza economica (detto, per l’appunto, principio accrual), in base al quale un’operazione è considerata dal punto di vista contabile nel momento in cui si realizza il fatto economico e gestionale sottostante. In alcuni casi, come ad esempio per alcune voci della spesa in conto capitale, come dato più prossimo al criterio della competenza economica si utilizza la cassa. In sostanza tale principio, proprio del sistema di contabilità aziendale, comporta che un’operazione vada registrata nel momento in cui si producono i relativi effetti economici. I flussi sono pertanto contabilizzati allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato, ovvero allorquando crediti ed obbligazioni insorgono, sono trasformati o si estinguono. Non rilevano invece le modalità ed i tempi di pagamento. Si tratta quindi di regole al momento diverse da quelle che presiedono, nel nostro Paese, alla registrazione dei flussi nel bilancio dello Stato e della maggior parte degli enti pubblici, che adottano invece una contabilità di carattere finanziario, basata sulla rappresentazione dei dati di entrata e di spesa in termini di competenza giuridica e di cassa.

Deve peraltro rammentarsi – come si è in precedenza già segnalato - che è in corso un processo finalizzato a ridefinire alcuni criteri contabili nell’ordinamento italiano, in attuazione della delega sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche recata dall’articolo 2, comma 1, della sopradetta legge n.196/2009, ad opera in particolare:

§      del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizione per l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, in cui tra l’altro si prevede un periodo di sperimentazione biennale decorrente dal 2013 con riguardo al principio di competenza finanziaria;

§      del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di regioni ed enti locali, le cui regole dovranno essere applicate a decorrere dal 1°gennaio 2014.

 

L'art. 16 della direttiva stabilisce, infine, che entro il 14 dicembre 2018 sia pubblicata, sempre a cura della Commissione europea, una relazione che valuti l'adeguatezza globale della direttiva 2011l85/UE.

 

 


 

Direttiva 2011/89/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

 

La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 modifica le direttive 98/78/CE (relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo), 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario) 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) e 2009/138/CE (in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, solvibilità II), relativamente alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Gli Stati membri devono attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contenute nella direttiva 2011/89/UE entro il 10 giugno 2013, salvo specifiche deroghe indicate all’articolo 6, comma 3, per le quali il termine è fissato al 22 luglio 2013.

 

I “conglomerati finanziari” sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario.

 

La direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari.

La direttiva 2002/87/CE è stata recepita con il D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

 

Come riportato nella premessa alla direttiva in oggetto le Autorità europee hanno ritenuto che i conglomerati finanziari debbano essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

Lo scopo principale della direttiva è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell’Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi. In particolare, con l’introduzione dell’articolo 2-bis alla direttiva 98/78/CE e dell’articolo 72-bis alla direttiva 2006/48/CE, vengono assoggettate alla disciplina generale anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l’applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all’espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.

L’articolo 2 della direttiva 2011/89/UE, oltre a novellare numerosi articoli della direttiva 2002/87/CE, assegna diversi compiti alle autorità europee di vigilanza  per ciascun settore (Autorità bancaria europea - ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.

Considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, si prevede (articolo 9-ter della direttiva 2002/87/CE) che il coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilisca l’opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Inoltre le autorità di vigilanza dovranno sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell’Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovranno poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale.

 

 

 


 

Direttiva 2011/93/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

 

La direttiva 2011/93 si pone l’obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei suddetti reati e delle relative sanzioni, nonché l’obiettivo di introdurre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni.

 

Dal momento che alcune vittime della tratta di esseri umani sono anche vittime minorenni di abusi sessuali o di sfruttamento sessuale, la direttiva va considerata complementare alla direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (2011/36, v. sopra).

 

La direttiva sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (adottata il 22 dicembre 2003), attuata dall’Italia con la legge n. 36 del 2008, contenente disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet. Peraltro, successivamente, il nostro Parlamento ha anche approvato la legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), dettando rilevanti disposizioni di adeguamento interno.

 

Di seguito si dà dunque conto del contenuto della direttiva europea confrontandolo con il quadro normativo vigente, così da evidenziare eventuali profili di necessaria attuazione.

 

In particolare, quanto ai reati e alle relative pene, la direttiva definisce una ventina di fattispecie, suddivise in quattro categorie.

La prima essenziale differenza tra il quadro normativo interno e le richieste dell’Unione europea attiene all’età del consenso sessuale, che la direttiva definisce (art. 2) come «età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore». Il nostro codice penale individua nei 14 anni l’età al di sotto della quale gli atti sessuali con un minorenne sono considerati violenza sessuale (16 anni se il rapporto è con qualcuno legato al minore da vincoli di convivenza o di cura); il consenso sessuale è considerato prestato anche dal tredicenne se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Reati di abuso sessuale (art. 3)

Contenuto della direttiva

Normativa nazionale vigente

Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

L’art. 609-quinquies del codice penale (Corruzione di minorenne) punisce con la reclusione da uno a cinque anni «chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali».

Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

 

 

 

Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;

L’art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) prevede l’applicazione delle pene previste per la violenza sessuale (art. 609-bis, reclusione da 5 a 10 anni) a carico di chiunque «al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo», compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici (ovvero, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure.

In base all’art. 609-bis, secondo comma, si applica la reclusione da 5 a 10 anni a chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto». Se il fatto è commesso in danno di un minore di 14 anni la reclusione è da 6 a 12 anni; da 7 a 14 se la vittima ha meno di dieci anni.

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

In merito, l’art. 609-bis del codice penale (Violenza sessuale) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».

Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

L’art. 609-bis del codice penale (Violenza sessuale) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni «chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». In base all’art. 609-ter, se il fatto è commesso nei confronti di un minore che non ha compiuto i 14 anni, la reclusione va da sei a dodici anni; se il fatto è commesso nei confronti di un minore che non ha compiuto 10 anni, la reclusione va da sette a quattordici anni.

 

Reati di sfruttamento sessuale (art. 4)

Contenuto della direttiva

Normativa nazionale vigente

Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

L’art. 600-ter del codice penale (Pornografia minorile) punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

Fermo quanto sopra, la costrizione può comportare l’applicazione della fattispecie di violenza sessuale, aggravata dalla minore età (v. sopra, artt. 609-bis e 609-ter, c.p.).

Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.

L’art. 600-ter c.p., sesto comma, stabilisce che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»

Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

L’art. 600-bis del codice penale (Prostituzione minorile) punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

In base all’art. 602-bis, c.p., la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

L’art. 602-bis del codice penale prevede che la pena per il delitto di prostituzione minorile (v. sopra) sia aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

L’art. 600-bis del codice penale dispone anche che «chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».

 

Reati di pornografia minorile (art. 5)

Contenuto della direttiva

Normativa nazionale vigente

L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

L’art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico) punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

La disposizione si applica anche quando il materiale è scaricato da internet.

La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno 2 anni.

L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno 2 anni.

Ferma l’applicabilità dell’articolo precedente, l’art. 600-ter (Pornografia minorile) sanziona chiunque faccia commercio di materiale pedopornografico (secondo comma) con la reclusione da 6 a 12 e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno 3 anni.

L’art. 600-ter (Pornografia minorile) punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque utilizzando minorenni realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico.

 

Reati di adescamento di minori su internet per scopi sessuali (art. 6)

Contenuto della direttiva

Normativa nazionale vigente

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

L’art. 609-undecies (Adescamento di minorenni) punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici. La norma precisa che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

 

La direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano altresì puniti l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso ed il tentativo di commissione dei delitti a sfondo sessuale in danno di minori (art. 7).

L’art. 7 non sembra porre particolari esigenze di adeguamento in quanto la recente legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha introdotto nel codice penale l’art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia) che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni – sempre che in fatto non costituisca più grave reato – chiunque «con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies». Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

 

Per quanto concerne le attività sessuali consensuali, la direttiva lascia gli Stati membri liberi di decidere se certe pratiche sono o meno punibili quando coinvolgono persone vicine per età, grado di maturità fisica e psicologica simile e che possono essere considerate come la normale scoperta della sessualità (art. 8).

In merito si veda l’art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) che, al terzo comma, dispone che «Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

 

Sono inoltre previste diverse circostanze aggravanti, in particolare quando il reato è commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità o da un familiare del minore, o da una persona che ha abusato della sua posizione di fiducia o di autorità, o ancora quando l'autore è già stato condannato per reati della stessa indole (art. 9).

 

Contenuto della direttiva

Normativa nazionale vigente

Il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica.

L’art. 602-ter, sesto comma, c.p. prevede un’aggravante (pena aumentata dalla metà ai due terzi) quando i fatti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, sono commessi in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità.

L’art. 602-ter, sesto comma, c.p. prevede un’aggravante (pena aumentata dalla metà ai due terzi) quando i fatti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, sono commessi da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Il reato è stato commesso da più persone riunite.

Il nostro ordinamento non contempla questa specifica aggravante speciale per i delitti di pedopornografia. Si applica l’art. 112 del codice penale che prevede un’aggravante comune «se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di 5 o più».

Il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

La legge n. 172 del 2012 ha novellato l’art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere) prevedendo che se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di violenza sessuale in danno di minori, si applica la reclusione da 4 a 8 ai promotori dell’associazione e la reclusione da 2 a 6 anni agli associati.

L'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole.

Il nostro ordinamento non contempla questa specifica aggravante speciale per i delitti di pedopornografia. In base all’art. 99 c.p., peraltro, chi – dopo essere stato condannato per un delitto non colposo – ne commette un altro della stessa indole, può essere sottoposto ad un aumento di pena fino alla metà.

L'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

Il nostro ordinamento non contempla questa specifica aggravante speciale per i delitti di pedopornografia. Una aggravante di questo tenore è prevista dall’art. 602-ter, ma esclusivamente per i delitti di tratta (artt. 600, 601 e 602 c.p.).

 

 

La direttiva detta una particolare disciplina in relazione alle attività professionali a contatto con i minori. Per evitare il rischio di recidiva, gli autori di uno dei reati di sfruttamento sessuale dei minori previsto dalla direttiva dovrebbero essere interdetti dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori.

In merito si ricorda che la legge n. 172 del 2012, di ratifica della convenzione di Lanzarote, ha inserito nel codice penale l’art. 600-septies.2 (Pene accessorie), in base al quale alla condanna (e al patteggiamento della pena) per un delitto di pedopornografia, consegue, tra l’altro, «l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori».

 

La direttiva prevede, inoltre, che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati dell’esistenza di una condanna o delle misure interdittive esistenti. Tali informazioni devono inoltre essere trasmesse agli altri Stati membri onde evitare che un pedofilo possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori nell’UE per lavorare con minori in un altro paese (art. 10).

Sul punto il nostro ordinamento necessita di un adeguamento.

 

Gli Stati dovranno prevedere il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di sfruttamento sessuale in danno di minori (art. 11) e dovranno assicurare che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili e sanzionate qualora il reato sia commesso per loro conto da una persona che eserciti potere decisionale (artt. 12 e 13).

In merito alla confisca, si ricorda che la legge di ratifica della convenzione di Lanzarote ha sostituito l’art. 600-septies del codice penale stabilendo che nel caso di condanna (o di patteggiamento della pena) per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori, «é sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità».

Quanto alla responsabilità degli enti dipendente da reato, già la legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI) ha novellato il decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo all’art. 25-quinquies le sanzioni per l’ente a seguito della commissione di uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori.

 

 

Dal punto di vista processuale-penale, la direttiva richiede che le indagini e le azioni legali relative a questi reati non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima e afferma che il procedimento penale deve continuare , anche se la persona ha ritirato la sua dichiarazione. Inoltre per i reati più gravi, l’azione penale dovrebbe essere consentita per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età (art. 15).

Il nostro ordinamento prevede che tanti i delitti pedopornografici (artt. 600-bis e ss. c.p.), quanto ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 609-bis e ss. c.p.), siano perseguibili d’ufficio (art. 609-septies).

 

La direttiva prevede dunque che gli Stati debbano stabilire la propria giurisdizione per i reati di sfruttamento sessuale dei minori non solo quando il fatto è commesso sul proprio territorio, ma anche quando l’autore del reato è un loro cittadino, anche se il reato è commesso all’estero (art. 17).

L’art. 604 del codice penale (Fatto commesso all’estero), recentemente novellato dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, afferma che le disposizioni della legge penale italiana relative ai reati di sfruttamento sessuale dei minori si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da un cittadino italiano, ovvero in danno di un cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con il cittadino.

 

In conformità con le disposizioni previste dalla direttiva relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, si deve assicurare un’assistenza e un sostegno alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale (artt. 18 e 19). Le vittime minorenni dei reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale e pornografia infantile sono considerate vittime particolarmente vulnerabili e devono essere trattate nel modo più adeguato alla loro situazione.

Particolari misure di protezione saranno adottate soprattutto nel caso in cui l’aggressore sia un familiare del minore. Inoltre, le giovani vittime devono avere accesso immediato alla consulenza legale e all’assistenza legale, se necessario, e a titolo gratuito. Inoltre, l'assistenza e il sostegno fornito non devono dipendere dalla loro volontà di collaborare all’indagine o al processo (art. 20).

 

In merito si ricorda che l’art. 9 della legge n. 172 del 2012 ha novellato l’art. 76 del TU spese di giustizia affermando che «la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito».

 

Programmi specifici per ridurre il rischio di recidiva dovrebbero essere offerti alle persone condannate o perseguite per reati sessuali contro i minori. Tali persone devono inoltre essere valutate per determinare il pericolo che esse rappresentano e il rischio di recidiva (artt. 22 e 24).

 

In relazione alla pornografia infantile su internet, gli Stati membri devono garantire la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di pagine ospitate al di fuori del loro territorio. In determinate condizioni di trasparenza e di informazione degli utenti internet, hanno altresì facoltà di bloccare l’accesso a tali siti (art. 25).

 

La direttiva dovrà essere recepita entro il 18 dicembre 2013.

 


 

Direttiva 2011/95/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

 

La direttiva 2011/95 interviene sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e sul contenuto della protezione riconosciuta. Essa aggiorna e sostituisce la direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004 (recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 251/2007), cosiddetta direttiva “qualifiche”, che, assieme alla direttiva 2005/85/CE (c.d. direttiva “procedure” recepita dal decreto legislativo 25/2008), ha costituito per alcuni anni la base normativa della prima fase del sistema europeo di asilo (per il contenuto di tali atti si rinvia alla scheda relativa alla direttiva 2011/51).

Anche la direttiva procedure è destinata a breve ad essere superata ad opera della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013.

La nuova direttiva qualifiche pur mantenendo l’impianto della precedente, intende realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.

 

Lo scopo principale della direttiva è di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e di assicurare un livello minimo di prestazioni per tali persone in tutti gli Stati membri.

Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria – secondo gli intenti comunitari - dovrebbe contribuire a limitare gli spostamenti dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri dovuti alla diversità dei quadri giuridici.

 

In sintesi il contenuto della direttiva è il seguente:

§      Capo I: disposizioni generali (obiettivo, definizioni, disposizioni più favorevoli);

§      Capo II: disposizioni sulla valutazione delle domande di protezione internazionale (esame sui fatti e sulle circostanze, bisogno di protezione sorto fuori del paese di origine, responsabili della persecuzione o del danno grave, soggetti che offrono protezione, protezione all'interno del Paese di origine);

§      Capi III e IV disposizioni riguardanti lo status di rifugiato (requisiti per essere considerato rifugiato, atti e motivi di persecuzione, cessazione, esclusione, e status di rifugiato, riconoscimento, revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo);

§      Capi V e VI: disposizioni riguardanti la protezione sussidiaria (requisiti per la protezione sussidiaria, concetto di "danno grave", cessazione, esclusione, e  status di protezione sussidiaria, riconoscimento, revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo);

§      Capo VII: contenuto della protezione internazionale (protezione dal respingimento, informazioni, mantenimento dell'unità familiare, permesso di soggiorno, documenti di viaggio, accesso all'occupazione, all'istruzione, alle procedure di riconoscimento delle qualifiche, assistenza sociale, assistenza sanitaria, disposizioni riguardanti i minori non accompagnati, accesso all'alloggio, libera circolazione, accesso agli strumenti di integrazione, rimpatrio).

 

Tra le principali novità rispetto alla precedente normativa si segnalano i seguenti:

§      è stata ampliata la nozione di «familiare» comprendendovi anche il padre, la madre o altro adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale minore non coniugato in modo da tener conto soprattutto della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore (art. 2);

§      si prevedono criteri più stringenti in relazione ai soggetti titolati ad offrire protezione (ossia lo Stato o i partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio) stabilendo che essi debbano avere la volontà e la capacità di offrire protezione e che la protezione e che questa debba essere effettiva e non temporanea (art. 7);

§      viene mantenuto l’istituto della protezione interna al Paese di origine, ossia la possibilità per gli Stati di escludere dalla protezione chi, almeno in una parte del territorio di origine, ha accesso alla protezione, precisando però che la decisione deve essere presa dopo aver assunto informazioni precise e aggiornate, provenienti da fonti pertinenti quali l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo) sulle condizioni in quella parte del Paese di origine. Inoltre, viene abolita la possibilità di attuare la protezione interna nonostante ostacoli tecnici al ritorno nel Paese di origine (art. 8);

§      vengono ricompresi tra gli atti di persecuzione anche la mancata protezione contro gli atti di persecuzione medesimi (art. 9);

§      per quanto riguarda le persecuzioni dovute all’appartenenza a un determinato gruppo sociale, viene specificato che per la definizione di gruppo sociale occorre tenere conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, quali ad esempio le mutilazioni genitali (art. 10);

§      viene avvicinato lo status di beneficiario di protezione sussidiaria con quello di rifugiato, riconoscendo loro gli stessi diritti (fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate) con particolare riferimento al ricongiungimento familiare e ai diniego, esclusione e revoca dello status, accesso all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione (art. 18 e seguenti).

 

Il termine di recepimento della direttiva è il 21 dicembre 2013.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si rinvia al paragrafo “Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE” relativo all’articolo 5.

Procedure di contenzioso

Si rinvia al paragrafo “Procedure di contenzioso” relativo all’articolo 6.

 

 


 

Direttiva 2011/98/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

 

La direttiva 2011/98/UE del 31 dicembre 2011 è finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali.

Tali materie sono attualmente disciplinate dal Testo unico immigrazione (TUI) adottato con il decreto legislativo 286/1998.

 

Quanto al contenuto la direttiva prevede:

§      Capo I: disposizioni generali

§      Capo II: procedura unica di domanda e permesso unico (esame della richiesta, autorità competenti, modello di permesso, garanzie nel procedimento)

§      Capo III: diritto alla parità di trattamento tra cittadini e lavoratori di Paesi terzi

§      Capo IV: disposizioni finali).

 

L’ambito di applicazione della direttiva comprende gli stranieri che chiedono di soggiornare in uno Stato membro (oppure sono già stati ammessi da altro Stato membri al soggiorno) a fini lavorativi. Parimenti si applica a coloro che sono stati ammessi ad altro titolo e ai quali è consentito lavorare.

Essa non si applica ai soggiornanti di lungo periodo tenuto conto del loro status più privilegiato e del loro specifico tipo di permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, art. 9 TUI). Sono esclusi anche i lavoratori stagionali, in ragione del loro status temporaneo, ed altre categorie di stranieri tra cui i titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo e i lavoratori autonomi.

 

La direttiva fa salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l’ingresso di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi (art. 1, par. 2), anche in termini di volumi (consideranda n. 6).

Pertanto, i Paesi membri che, come l’Italia, contingentano l’immigrazione per motivi di lavoro, non dovranno modificare in questa parte l’ordinamento interno.

 

Ai sensi del testo unico sull’immigrazione 8D.Lgs. 286/1998) in Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro, mediante l’emanazione di un decreto sui flussi con cui individua le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro.

 

La direttiva interviene piuttosto su due altri aspetti del diritto dell’immigrazione:

§      le procedure di concessione del titolo di soggiorno;

§      la garanzia ai lavoratori immigrati di diritti pari a quelli dei cittadini.

 

Per quanto riguarda le prime, la direttiva istituisce una procedura unica di domanda volta al rilascio di un permesso unico di soggiorno, ossia un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno, sia il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo, in modo da contribuire alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri. La semplificazione procedurale è finalizzata a rendere più efficiente la procedura sia per i migranti sia per i loro datori di lavoro e agevolare i controlli sulla regolarità del soggiorno e dell’impiego.

La procedura unica non pregiudica la procedura di rilascio del visto eventualmente richiesto per il primo ingresso.

 

Si ricorda che attualmente allo straniero che ha fatto ingresso regolarmente in Italia è richiesto di presentare domanda per il rilascio del permesso di soggiorno e di dichiarare al propria presenza all’autorità di pubblica sicurezza che rilascia un ricevuta della dichiarazione di soggiorno (art. 5 TUI); contestualmente alla richiesta del permesso di soggiorno, lo straniero deve sottoscrivere un accordo di integrazione (art. 4-bis TUI); inoltre, il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere presso lo sportello unico per l’immigrazione (artt. 5-bis e 22 TUI).

 

Il procedimento delineato dalla direttiva prevede che la titolarità della presentazione della domanda di rilascio, modifica o rinnovo possa essere presentata dal lavoratore, dal datore di lavoro o indifferentemente da entrambi. La scelta di una delle opzioni è demandata all’atto di recepimento.

Anche la scelta dell’autorità competente all’esame della domanda è demandata agli Stati membri (attualmente in Italia è la questura ad esaminare le domande, art. 5 TUI). In ogni caso la decisione di rilascio o diniego deve avvenire entro 4 mesi dalla presentazione della domanda (attualmente il termine è di 20 giorni, art. 5 TUI).

In caso di esito positivo, viene rilasciato un permesso unico utilizzando il modello uniforme già adottato a livello comunitario nel 2002 (regolamento  (CE) n. 1030/2002.

Il rilascio del permesso unico esclude il rilascio di permessi aggiuntivi.

 

La direttiva introduce anche delle garanzie procedurali. Si prevede l’obbligo di motivazione e notificazione per iscritto in caso di diniego del rilascio del permesso di soggiorno e in questo caso la decisione deve essere impugnabile, conformemente al diritto nazionale.

 

Il rilascio del permesso può essere subordinato al pagamento di diritti, ma l’importo deve essere proporzionato e può essere basato sui servizi prestati per il trattamento della pratica.

 

Attualmente la legge prevede il pagamento di un contributo (art. 5 TUI) che varia da 80 a 200 euro a seconda il tipo di permesso; parte del contributo affluisce al Fondo rimpatri (D.M. 6 ottobre 2011).

 

Per quanto riguarda il diritto alla parità di trattamento la direttiva individua un insieme comune di diritti che devono essere garantiti ai lavoratori immigrati alla stregua dei lavoratori cittadini. Si tratta di un pacchetto di diritti che riguardano prevalentemente le condizioni di lavoro e lo status di lavoratore e che ovviamente non esauriscono il novero dei diritti garantiti in quanto persone (si pensi ad esempio al diritto del ricongiungimento familiare oggetto di specifica normativa comunitaria.

 

Alla base della scelta del legislatore comunitario c’è la considerazione (consideranda n. 19) che, in mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza.

La definizione di un insieme omogeneo di diritti, oltre a sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, a ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e a integrare l’acquis esistente in materia di immigrazione, ha lo scopo di creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell’Unione, di riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e di fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento di questi ultimi.

 

Tra i diritti garantiti al pari dei cittadini si segnalano quelli concernenti:

§         condizioni di lavoro, tra cui retribuzione e licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

§         libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

§         istruzione e formazione professionale;

§         riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali;

§         sicurezza sociale come definita nel regolamento (CE) n. 883/2004;

§         agevolazioni fiscali;

§         accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e erogazione degli stessi, incluse le procedure per l’ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale;

§         servizi di consulenza forniti dai centri per l’impiego.

 

Il termine di recepimento della direttiva è il 25 dicembre 2013.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che lo scorso 25 marzo la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva COM (2013)151 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio scolastico, tirocinio (remunerato e non), attività di volontariato e alla pari. Si tratta di una proposta di refusione delle direttive “studenti  2004/114/CE e  “ricercatori” 2005/71/CE che pertanto, in caso di approvazione, risulteranno modificate e sostituite.

Obiettivo della proposta è ottimizzare alcuni aspetti delle procedure burocratiche vigenti negli Stati membri per quanto riguarda le richieste di soggiorno inoltrate dalle categorie indicate, al fine di attrarre talenti nello studio e nella ricerca da Paesi terzi. Le nuove norme prevedono, tra l’altro: la fissazione di un tempo limite di 60 giorni entro il quale le  autorità degli Stati sono obbligate a dare risposta nei confronti della richiesta di visto o di permesso di soggiorno; maggiore flessibilità per quanto riguarda gli spostamenti interni, con specifico riferimento agli studenti e ricercatori coinvolti in programmi congiunti; una serie limitata di diritti alla mobilità anche per i familiari dei ricercatori; la possibilità per gli studenti di lavorare per un minimo di 20 ore settimanali; la facoltà, in determinate circostanze, per ricercatori e studenti di rimanere sul territorio anche nei 12 mesi successivi al completamento degli studi o della ricerca, senza che ciò comporti automaticamente un diritto al lavoro (il rilascio del permesso di lavoro rimarrebbe comunque di competenza nazionale); una tutela generale per persone alla pari, studenti del ciclo secondario e tirocinanti remunerati (categorie che al momento non sono contemplate dal diritto UE vigente).

Si segnala, in particolare, che il paragrafo 1 dell’articolo 21 (Parità di trattamento) del CAPO V (Diritto) della proposta prevede che in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi abbiano il diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

 


 

Direttiva 2011/99/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo

 

La direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, disciplina l’ordine di protezione europeo con l’obiettivo di garantire che le misure adottate a protezione di un soggetto da atti di rilevanza penale, che possano lederne o metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato Membro (art. 1).

In particolare, l’ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere o di soggiornare in un altro Stato membro (art. 6).

 

L’articolo 5 specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni:

a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;

b) divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta;

c) divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

 

Prima che l’ordine sia emesso, la persona che può causare il pericolo ha diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione solo nel caso in cui essa non abbia potuto esercitare questi diritti nel procedimento che ha portato all’adozione della misura di protezione (art. 6).

 

Secondo l’articolo 7 della direttiva l’ordine di protezione europeo, emesso conformemente al modello riportato nell'allegato I, deve contenere, in particolare: l'identità e la cittadinanza della persona protetta; la data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione; i riferimenti dell’atto giuridico contenente la misura di protezione; una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all’adozione della misura di protezione nello Stato di emissione; i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo, il loro periodo di applicazione e l’indicazione dell'eventuale sanzione in caso di violazione; la concessione o meno di assistenza legale gratuita, qualora tale informazione sia nota all’autorità competente dello Stato di emissione senza dover effettuare ulteriori indagini; se del caso, l’indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI è già stata trasmessa a un altro Stato membro.

 

La trasmissione dell’ordine può essere effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ne possa accertare l’autenticità (art. 8). Quest’ultima autorità, quando riceve un ordine di protezione europeo, deve «senza indugio» riconoscerlo e adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta, a meno che decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento dell’ordine (articoli 9 e 10).

 

In particolare la direttiva, all'articolo 10, prevede che in alcune circostanze l’autorità competente dello Stato di esecuzione abbia facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo:

§         un ordine di protezione europeo incompleto o non completato entro il termine stabilito;

§         i requisiti di cui all'articolo 5 che non sono stati soddisfatti;

§         un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione;

§         l’esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia;

§         l’immunità per la persona che determina il pericolo prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione;

§         un'azione penale prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;

§         un contrasto con il principio del ne bis in idem;

§         una persona non penalmente responsabile per motivi di età;

§         un reato commesso in toto o per una parte importante o essenziale all’interno dello Stato di esecuzione.

 

Il riferimento alla celerità con cui deve avvenire il riconoscimento dell’ordine di protezione è ulteriormente precisato all’articolo 15 della direttiva, in base al quale il riconoscimento deve avvenire con la stessa priorità applicabile a livello nazionale in un caso analogo, tenendo conto di eventuali circostanze specifiche del caso, inclusi la sua urgenza, la data prevista di arrivo della persona protetta nel territorio dello Stato membro di esecuzione e, ove possibile, il livello di rischio per la persona protetta.

La direttiva prevede, inoltre, che la misura adottata dall’autorità competente dello Stato di esecuzione deve corrispondere quanto più possibile alla misura di protezione adottata dallo Stato membro di emissione dell’ordine di protezione europeo (art. 9, par. 2).

Laddove, invece, tali misure non siano disponibili, l’autorità competente dello Stato di esecuzione deve riferire all’autorità competente dello Stato di emissione su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell’ordine di protezione europeo di cui sia al corrente (art. 11).

La direttiva contiene, inoltre, delle disposizioni relative alle competenze rispettive dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione dell’ordine di protezione europeo (artt. 11 e 13), nonché l’indicazione dei motivi in presenza dei quali lo Stato di esecuzione ha facoltà di interrompere le misure adottate a seguito del riconoscimento dell’ordine.

In caso di interruzione della protezione, lo Stato membro di esecuzione deve informare immediatamente di tale decisione l’autorità competente dello Stato membro di emissione e, ove possibile, la persona protetta; al contrario, esso ha la facoltà, ma non l’obbligo, di invitare l’autorità competente dello Stato membro di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la protezione, nel caso in cui si intenda sospenderla (art. 14).

 

Gli Stati membri dovranno assicurare l’efficacia delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l'11 gennaio 2015. Dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che intendono adottare.

 

 

 


 

Direttiva 2012/4/UE
della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità
degli esplosivi per uso civile

 

La direttiva 2012/4/UE è stata adottata dalla Commissione europea.

La Commissione normalmente, nella distribuzione di competenze prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione, è titolare del mero potere di iniziativa legislativa. Già il trattato istitutivo della Comunità europea, però, prevedeva all'art. 202 che il Consiglio potesse conferire le competenze di esecuzione di determinate norme alla Commissione .

 

L’articolo 14, comma 2, della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, ha previsto che la Commissione possa adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione dell'obbligo, per le imprese, di disporre di un sistema di rintracciamento per identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi per uso civile.

 

Sulla base di questa norma la Commissione ha in precedenza adottato la direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema ("armonizzato", come lo definisce l'art. 1) di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. L'art. 4 specifica che l'identificazione univoca deve essere "apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile". Ai fini di poter sempre individuare i detentori degli esplosivi le imprese devono istituire un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che ne garantisca l'identificazione durante l'intera catena della fornitura ed il ciclo di vita. La conservazione dei relativi dati deve garantirsi per un periodo di dieci anni dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo anche qualora le imprese abbiano cessato le proprie attività (art. 13). Gli obblighi delle imprese vengono dettagliati nell'art. 14.

 

Nel 2012 la Commissione europea ha emendato la disciplina del sistema di identificazione e tracciabilità con la direttiva 2012/4/UE che, in estrema sintesi, ha introdotto le seguenti modifiche alla previgente 2008/43/CE:

1) la sottrazione delle micce e degli inneschi a percussione dal campo di applicazione della direttiva (art. 1, par. 1), in considerazione del fatto che essi vengono utilizzati per fini più pirotecnici che esplosivi;

2) l'introduzione di una nuova disciplina per i detonatori comuni (art. 1, par. 2), gli inneschi e cariche di rinforzo e le micce detonanti (art. 1, par. 3);

3) il rinvio dell'applicazione della direttiva 2008/43/CE al 5 aprile 2013, con deroga al 5 aprile 2015 per l'obbligo di apporre l'identificazione univoca sulle confezioni elementari al livello dei distributori e per l'istituzione del sistema di raccolta dei dati (art. 1, par. 4). Tale posticipazione si è resa necessaria in quanto lo sviluppo dei sistemi informatici per il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi ha richiesto un tempo più lungo di quanto inizialmente previsto;

4) l'obbligo di apporre l'identificazione univoca su ogni confezione elementare qualora le dimensioni o la forma degli articoli non ne consentano altrimenti l'inserimento (art. 1, par. 6);

5) la previsione di un riesame, da porre in essere a cura della Commissione entro il 31 dicembre 2020, al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso possibile revocare le deroghe contenute nell'Allegato (art. 1, par. 5).

 

Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale è stabilito dall'art. 2 al 4 aprile 2012 mentre per l'applicazione il termine fissato è il 5 aprile 2013.

Procedure di contenzioso

Il 27 novembre 2012 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all’Italia una lettera di messa in mora (ex art. 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2012/4/UE. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 4 aprile 2012.

 

Si segnala che la medesima direttiva è oggetto dell’articolo 29 del disegno di legge europea (AC 1327).

 

 


 

Direttiva 2012/12/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

 

Il 27 aprile 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2012/12/CE che vieta l’aggiunta di zucchero ai succhi di frutta. La norma nasce dall’esigenza di adeguare le disposizioni della direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

Tra le modifiche più rilevanti alla normativa vigente si segnala: il mix di due o più succhi di frutta dovrà indicare esplicitamente il nome dei frutti secondo l’ordine decrescente del volume dei succhi o delle puree di frutta. Nel caso di prodotti con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta”.

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 28 ottobre 2013. Sono previste disposizioni transitorie a tutela degli interessi degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. Inoltre, al fine di consentire ai produttori di informare adeguatamente i consumatori sulle nuove disposizioni in merito alle indicazioni nutrizionali, la direttiva prevede la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.

 

 


 

Direttiva 2012/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

 

La direttiva 2012/13/UE stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull’accusa elevata a loro carico. Stabilisce inoltre norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo (articolo 1).

 

La direttiva si inserisce nella tabella di marcia tracciata dalle istituzioni comunitarie per raggiungere l’obiettivo fissato nell’articolo 82, par. 2 del Trattato di Lisbona ossia l’attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati[56]. In questo senso, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto ai diritti consolidati nell’ambito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

In estrema sintesi, la direttiva impone alle autorità nazionali di fornire una comunicazione dei diritti a indagati e imputati, «indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza». Il testo prescrive che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali:

§         il diritto a un avvocato;

§         le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

§         il diritto di essere informato dell'accusa;

§         il diritto all'interpretazione e traduzione;

§         il diritto al silenzio.

Tali informazioni dovranno essere fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità (articolo 3).

 

L'articolo 4 della direttiva prevede, inoltre, che le persone indagate arrestate o detenute ricevano prontamente al momento dell'arresto, per iscritto, una "comunicazione dei diritti" in una lingua a loro comprensibile. La comunicazione dovrà contenere informazioni sui seguenti diritti:

- il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;

- il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;

- il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza;

- il diritto di conoscere il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

 

La comunicazione contenente informazioni sui propri diritti è assicurata inoltre a chiunque sia arrestato ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Per garantire uniformità negli Stati membri, è stato incluso nell’allegato alla direttiva un modulo che contiene un elenco minimo di diritti che può essere ampliato dai vari Stati membri i quali, però, non possono andare al di sotto della soglia minima fissata e questo anche nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (articolo 5).

 

Le persone accusate di aver commesso un reato dovranno ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento, nonché l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro.

L'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine potrà essere, tuttavia, rifiutato se in grado di comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti (articoli 6 e 7).

 

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 2 giugno 2014.

 

 

 


 

Direttiva 2012/18/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

 

La direttiva in titolo prevede una revisione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva Seveso II). Tale revisione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento.

La direttiva mira in particolare a chiarire, semplificandole, alcune disposizioni della citata direttiva Seveso II, allo scopo di agevolarne l’esecuzione e l’attuazione, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, ed eventualmente innalzandolo.

Tra i considerando della direttiva si fa riferimento alla possibilità che talune attività industriali siano escluse dall'ambito di applicazione della direttiva, purché disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscano un grado di sicurezza equivalente. La Commissione europea, pertanto, dovrebbe continuare a esaminare se esistono lacune significative nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come pure a sostanze pericolose specifiche, e a presentare, eventualmente, una proposta legislativa appropriata per colmare le suddette lacune.

La direttiva disciplina nel dettaglio:

1) la procedura di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una determinata sostanza pericolosa (art. 4);

2) gli obblighi in capo al gestore e all'autorità competente incaricata di sorvegliare sull'attuazione della direttiva (artt. 5 e 6);

3) le politiche volte alla prevenzione e al contrasto del cd. "effetto domino" (che interessa gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti) (artt. 8 e 9);

4) i rapporti di sicurezza e i piani di emergenza, in capo al gestore (artt. 10 e 12);

5) le informazioni al pubblico e la partecipazione pubblica al processo decisionale (artt. 14 e 15);

6) il sistema di ispezioni (art. 20).

Ai sensi dell'art. 31, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 maggio 2015. Le misure per conformarsi all'articolo 30 della direttiva devono essere adottate entro il 14 febbraio 2014. In proposito, si segnala che l’articolo 30 aggiunge gli oli combustibili densi tra i prodotti petroliferi inclusi tra le sostanze pericolose specificate di cui alla parte 1 dell’’allegato I della direttiva 96/82/CE.

 

 

 


 

Direttiva 2012/19/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)

 

La direttiva in oggetto costituisce una rifusione di precedenti direttive, che vengono accorpate in un unico testo e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione dei rifiuti e per garantire un maggior livello di tutela ambientale. Conseguentemente, la direttiva 2002/96/CE, come modificata dalle direttive 2003/108/CE e 2008/34/CE, è abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.

La direttiva integra la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

La direttiva, come esplicitato nel considerando n. 6, è volta, in particolare, a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

A tal fine, la direttiva reca norme in materia di progettazione dei prodotti (art. 4), di raccolta differenziata (art. 5), di smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti (art. 6), di trattamento (art. 8), di spedizione (art. 10), di obiettivi di recupero (art. 11), di finanziamento relativo ai RAEE provenienti da nuclei domestici (art. 12) e non (art. 13), di informazione agli utilizzatori (art. 14), di informazione degli impianti di trattamento (art. 15), di registrazione dei produttori (art. 16).

L'art. 24 prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima  entro il 14 febbraio 2014.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 22 del disegno di legge europea 2013 (AC 1327) novella il D. Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, ai fini del superamento del procedimento di infrazione n. 2009/2264.

 


 

Direttiva 2012/26/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza

 

La Direttiva 2012/26/UE modifica la direttiva 2001/83/CE (Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) per la parte relativa alla farmacovigilanza e ha come obiettivo l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme in questa materia, stabilendo, tra l' altro, che l'Unione stessa possa intervenire in base al principio di sussidiarietà.

Su proposta della Commissione Europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno dunque modificato la disciplina vigente in materia, adottando la direttiva in oggetto, al fine di rafforzare la trasparenza e l’efficacia della farmacovigilanza, e hanno stabilito - art. 1, numero 1) - che in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale in uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) abbia l'obbligo di informare l’Autorità competente dello stesso Stato membro, specificando se la decisione sia stata presa per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della sanità pubblica. Ciò al fine di evitare che le ragioni commerciali - che a volte giustificano il ritiro di un prodotto - fornite dalle società non siano in realtà legate alla sua sicurezza.

Lo stesso articolo 1 (al numero 2)) stabilisce che uno Stato membro possa, con un’azione d’urgenza a tutela della salute pubblica, sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio e vietare l’uso di un medicinale sul proprio territorio, anche temporaneamente in attesa di una decisione definitiva. Tale azione d’urgenza deve essere comunicata, entro il giorno feriale successivo, alla Commissione, all'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e agli altri Stati membri. Anche la Commissione può adottare un’analoga azione d’urgenza per i medicinali autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004 (medicinali autorizzati dall’EMA).

In casi particolari aventi interesse comunitario, la Commissione adotta, se necessario, le decisioni di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni alla messa in commercio o di diniego del rinnovo di esse. (art. 1, numero 3)).

Il numero 5) dell'art. 1 dà indicazioni relativamente al foglietto illustrativo dei farmaci che deve essere redatto in modo da risultare comprensibile e chiaramente leggibile nelle lingue ufficiali degli stati membri a meno che le autorità competenti non dispongano diversamente laddove il farmaco non sia destinato ad essere fornito direttamente al paziente o sussistano gravi limitazioni alla disponibilità di esso, mentre il numero 6) reca disposizioni relative alla distribuzione all'ingrosso di medicinali verso i paesi terzi.

Viene stabilito, inoltre, (art. 1, numero 12), lett. b)) che annualmente l’EMA pubblica un elenco dei medicinali per i quali siano state respinte, revocate o sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio, la cui fornitura sia stata vietata o che siano stati ritirati dal mercato, specificando i motivi di tali provvedimenti.

Gli Stati membri hanno tempo sino al 28 ottobre 2013 per recepire le disposizioni della Direttiva in esame.

 

 


 

Direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

 

La Direttiva 2012/27/UE - da recepirsi entro il 5 giugno 2014 - intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020.

A tal fine la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

 

La Direttiva si compone di 30 articoli (suddivisi in 5 Capi) e 15 allegati. I Capi si articolano come segue: il Capo I riguarda l'oggetto, l'ambito di applicazione, le definizioni e gli obiettivi di efficienza energetica (artt. 1-3); il Capo II concerne l'Efficienza nell'uso dell'energia (artt. 4-13); il Capo III attiene all'Efficienza nella fornitura dell'energia (artt. 14-15); i Capi IV e V recano - rispettivamente - Disposizioni Orizzontali (artt. 16-21) e finali (artt. 22-30).

 

Si segnala in particolare l'articolo 3, il quale - nel disciplinare gli obiettivi di efficienza energetica - prevede che ciascuno Stato membro stabilisca un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica, notificando tali obiettivi alla Commissione.

 

Le principali misure previste dalla direttiva riguardano:

- gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, per i quali, fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m²; da luglio 2015 tale soglia è abbassata a 250 m²;

- le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell'energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della direttiva in esame, avvenuta il 4 dicembre 2012; possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti;

- le grandi imprese, che saranno obbligate ad audit energetici svolti ogni 4 anni, in modo indipendente da esperti accreditati. L'inizio di questi cicli di audit deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva (ovvero entro tre anni dal 4 dicembre 2012). Sono escluse dall'audit le piccole e medie imprese;

- gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica. Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti finanziari.

 

La direttiva modifica le preesistenti direttive 2009/125/CE Energy related Products (ErP) e 2010/30/UE sull'etichettatura dei prodotti che consumano energia e dispone i termini per l'abrogazione delle direttive 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione e 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

 

 


 

Direttiva 2012/28/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

 

La direttiva 2012/28/UE delinea un quadro giuridico comune riguardante le opere orfane tutelate dalla legislazione nazionale relativa al diritto d’autore a partire dal 29 ottobre 2014, data entro la quale gli Stati membri dovranno recepire nel proprio ordinamento le sue disposizioni.

Per opere orfane si intendono l’opera o il fonogramma di cui non è stato individuato o rintracciato alcun titolare dei diritti d’autore e diritti connessi.

 

Nella Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1, 12 giugno 2013), si evidenzia che il problema delle opere orfane riveste un’importanza centrale per le istituzioni culturali europee e per progetti comunitari come Europeana, volto alla creazione di biblioteche digitali europee, in quanto risulta molto oneroso, e talora impossibile, rintracciare i titolari dei diritti d’autore sulle opere stesse - per acquisire la necessaria autorizzazione - perché sconosciuti o irreperibili.

 

L’ambito di applicazione riguarda l’utilizzo delle opere in parola per scopi di interesse pubblico - in particolare, la conservazione, il restauro e la concessione dell’accesso alle stesse a fini culturali e formativi - da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei pubblicamente accessibili, archivi, istituti depositari del patrimonio cinematografico ed emittenti del servizio pubblico. Le opere orfane tutelate sono, in particolare, quelle conservate nelle collezioni di tali soggetti sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, ovvero sotto forma di opere cinematografiche, audio o audiovisive, nonché le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi.

 

Rispetto al testo della proposta di direttiva COM (2011)289 definitivo, è stata inserita la disposizione in base alla quale le organizzazioni possono generare entrate nel corso di detti utilizzi al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione delle opere orfane e la loro messa a disposizione al pubblico.

 

Al fine di stabilire se un’opera è orfana, occorre svolgere, prima del suo utilizzo, una ricerca diligente in buona fede per rintracciare il titolare dei diritti: tale ricerca deve essere svolta nello Stato membro di prima pubblicazione ovvero, in mancanza di questa, di prima trasmissione, fatta eccezione per le opere cinematografiche o audiovisive, per le quali tale ricerca deve essere svolta nello Stato membro in cui è stabilita la sede principale o l’abituale residenza del produttore.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari a garantire che la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti siano registrate in un’unica banca dati online pubblicamente accessibile, gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno in base al regolamento (UE) n. 386/2012.

Le opere orfane individuate in uno Stato membro sono considerate come tali in tutti gli Stati membri (principio del reciproco riconoscimento).

I titolari dei diritti di tali opere hanno in ogni caso la possibilità di interrompere lo status di opera orfana in qualsiasi momento, con possibilità, in tal caso, di ricevere un equo compenso per l’utilizzo che ne è stato fatto.

Viene infine prevista una clausola di riesame da parte della Commissione, che può presentare proposte di modifica della direttiva. Essa è peraltro tenuta a presentare, entro il 29 ottobre 2015, e successivamente a cadenza annuale, una relazione sull’eventualità di estendere l’ambito di applicazione della medesima direttiva agli editori e alle opere o altro materiale protetto, e in particolare alle fotografie e altre immagini. Entro la predetta data, inoltre, la Commissione è chiamata a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della direttiva, tenendo conto dello sviluppo delle biblioteche digitali.

 

 

 


 

Direttiva 2012/29/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

 

La direttiva 2012/29 istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato e, sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI, intende creare un contesto generale per la tutela di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso.

 

Il rafforzamento dei diritti delle vittime e il riconoscimento delle loro esigenze di protezione, sostegno e accesso alla giustizia, obiettivi già affermati fin dai programmi di Tampere (1999-2004) e dell’Aia (2005-2009), costituiscono un elemento centrale del Programma di Stoccolma per il consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, e dal relativo piano azione. Una tabella di marcia in materia, comprendente oltre alle proposte legislative citate anche misure volte a migliorare la cooperazione pratica tra Stati membri, è stata adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 9 giugno 2011.

In particolare, la decisione quadro 2001/200/GAI, rappresenta il primo organico intervento dell’Unione europea in materia di diritti delle vittime nei procedimenti penali; tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l’attuazione di tali disposizioni non sia pienamente soddisfacente ai fini del pieno riconoscimento da parte dei sistemi giudiziari nazionali del ruolo e delle esigenze delle vittime nell’ambito del procedimento penale. Anche per questo è stata emanata la Direttiva 2012/29.

 

Si ricorda che l’Italia non ha attuato la Decisione quadro 2001/200/GAI, nonostante una specifica delega al Governo a provvedere fosse contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96). La delega è infatti scaduta invano il 10 luglio 2011.

 

Le norme minime comuni introdotte dalla Direttiva riguardano:

§         il diritto a ricevere informazioni sufficienti e in forma comprensibile sui propri diritti, per consentire alle vittime di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento penale;

§         l’accesso ai servizi di assistenza che forniscano consigli, sostegno psicologico e supporto pratico, anche nei casi in cui ancora non sia stata presentata denuncia;

§         strumenti di tutela della vittima nell’ambito del procedimento penale, nonché in caso di mediazione penale o di servizi di giustizia ripartiva;

§         strumenti diretti a ridurre al minimo le difficoltà derivanti dalla residenza della vittima in Stato membro diverso da quello in cui è stato subito il reato;

§         riconoscimento della vulnerabilità della vittima e protezione della stessa dal pericolo di ritorsione, intimidazione e vittimizzazione secondaria (ad esempio il diritto all’assenza di contatti con indagati e imputati, in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento penale);

§         diritto alla protezione della vita privata, dell’integrità personale e dei dati personali, nei confronti dei media; formazione adeguata degli operatori della giustizia.

 

Più in dettaglio, l’articolo 2 introduce importanti novità rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI per quanto riguarda le definizioni da adoperarsi in relazione all’applicazione delle misure del provvedimento.

Anzitutto si considerano vittime non solo le persone fisiche che abbiano subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali causati direttamente dalla commissione di un reato, ma anche i familiari di una persona deceduta a seguito della commissione di un reato.

Del tutto innovativo è inoltre il rilievo attribuito dalla direttiva ai “familiari”. Alla stregua dell’articolo 2, lettera b) si considerano “familiari” anche i conviventi della vittima «in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo».

Peraltro, in base al paragrafo 2 dell’art. 2, gli Stati membri potranno stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva.

 

Gli articoli da 3 a 9 della direttiva disciplinano i diritti delle vittime dei reati a ricevere informazioni e sostegno, al fine di poter far valere pienamente i propri diritti.

In particolare, gli Stati membri devono provvedere a che la vittima di reato, fin dal primo contatto con l’autorità competente a raccogliere le denunce, sia senza indebito ritardo informata riguardo ad alcuni aspetti, fra i quali si segnalano (art. 4):

§         informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;

§         procedure per la presentazione di una denuncia;

§         come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;

§         come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;

§         come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;

§         come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;

§         qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;

§         le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;

§         a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;

§         i servizi di giustizia riparativa disponibili;

§         come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.

 

In particolare, la direttiva specifica quali siano i diritti delle vittime di reato:

§         al momento della denuncia (art. 5);

§         a seguito della denuncia, quando dovrà ottenere informazioni sul proprio caso. Tra queste si segnala il diritto ad essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare (art. 6);

§         nel corso di tutto il procedimento in relazione a interpretazione e traduzione (art. 7). In particolare, gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprenda o non parli la lingua del procedimento penale sia assistita gratuitamente, se lo desidera, da un interprete durante i colloqui o gli interrogatori del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione alle udienze. Infine, gli Stati membri devono assicurare che la vittima che non comprenda o non parli la lingua del procedimento penale in questione disponga, se lo desidera, delle traduzioni gratuite delle informazioni essenziali all’esercizio dei suoi diritti;

§         in relazione all’accesso ai servizi di assistenza in modo gratuito e riservato (artt. 8 e 9).

 

Per quanto riguarda la partecipazione al procedimento penale, gli articoli da 10 a 17 della direttiva ribadiscono alcune forme di tutela già previste dalla decisione quadro 20011/220/GAI (in particolare, il diritto di essere sentiti, il diritto al patrocinio dello Stato, il diritto alla restituzione dei beni, il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato), introducendo però anche nuovi strumenti. In particolare, l’art. 10 della direttiva obbliga gli Stati membri a disciplinare:

§         il diritto della vittima ad essere sentita (art. 10);

§         il diritto di opporsi in caso di archiviazione (art. 11);

§         il diritto alla protezione anche in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa (art. 12). In particolare, prima di acconsentire a partecipare a questi tipi di procedimenti, la vittima deve ricevere informazioni complete e obiettive in merito ai procedimenti stessi e ai loro potenziali esiti, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale accordo; l’autore del reato deve avere assunto la responsabilità del suo atto; ogni accordo deve essere raggiunto volontariamente e deve essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore; le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito dei processi di mediazione o di altri processi di giustizia riparativa devono essere riservate e non devono venire successivamente divulgate, se non con l’accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per motivi imperativi di interesse pubblico;

§         il diritto al patrocinio a spese dello Stato, in base alle norme del diritto nazionale (art. 13);

§         il diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare al procedimento penale (art. 14);

§         il diritto alla restituzione dei beni (art. 15);

§         il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale (art. 16);

§         il diritto a veder ridotte al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello nel quale si svolge il procedimento penale. In particolare, l’art. 17 della direttiva prevede che la vittima possa sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza, che trasmetterà la denuncia senza indugio all’autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato.

 

Gli articoli da 18 a 24 si occupano di protezione delle vittime.

In particolare, la direttiva ribadisce l’obbligo per gli Stati membri di assicurare misure dirette a proteggere la vittima e i suoi familiari da ritorsioni, intimidazioni, e da vittimizzazione ripetuta o ulteriore (art. 18), dovendosi includere tra tali misure: procedure ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari; misure volte ad evitare il contatto fra gli autori del reato e le vittime negli edifici in cui si svolge il procedimento penale (art. 19); misure per ridurre al minimo il rischio di pregiudizi psicologici od emotivi per le vittime durante gli interrogatori o le testimonianze, e per garantirne la sicurezza e il rispetto della dignità (art. 20).

La direttiva prevede che ciascuna vittima di reato sia oggetto di una specifica valutazione, al fine di individuare eventuali particolari esigenze di protezione (art. 22). La valutazione dovrà tener conto:

§         delle caratteristiche personali della vittima;

§         del tipo e della natura del reato subito;

§         delle circostanze del reato.

La c.d. vittime vulnerabili, individuate ai sensi dell’art. 22, avranno diritto a particolari forme di protezione; ad esempio (art. 23):

-          attraverso lo svolgimento delle audizioni delle vittime in locali appositi o adattati allo scopo;

-          prevedendo operatori appositamente formati per lo svolgimento di tali audizioni;

-          richiedendo che sia sempre la stessa persona a svolgere tutte le audizioni della vittima, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;

-          prevedendo che tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale siano svolte da una persona dello stesso sesso della vittima.

Nel corso del processo, invece, le vittime vulnerabili beneficiano di:

-          misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie della comunicazione;

-          misure per consentire alla vittima di essere ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

-          misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato;

-          misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.

L’articolo 24 della direttiva introduce, infine, misure supplementari nel caso in cui la vittima sia un minore.

 

Da ultimo, l’art. 25 stabilisce obblighi in materia di formazione per i funzionari pubblici (appartenenti a servizi di polizia, procure e personale giudiziario) che entrino in contatto con le vittime richiedendo che il livello della formazione (sia generale, sia specializzata) sia appropriato al tipo di contatto, fornendo altresì strumenti mirati a sensibilizzare le autorità pubbliche alle esigenze della vittima.

 

Gli Stati dovranno recepire la direttiva entro il 16 novembre 2015.

 

Per quanto riguarda l’impatto della Direttiva (e della sua necessaria attuazione) sull’ordinamento nazionale, si evidenzia che nell’ordinamento italiano manca una disciplina organica e generale a tutela delle vittime dei reati, con riferimento alla loro protezione, assistenza e partecipazione al procedimento penale.

 

Con il D.Lgs. 204/2007, di recepimento della direttiva 2004/80/CE, si è intervenuti a disciplinare aspetti prevalentemente procedurali della tutela delle vittime del reato nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare, nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, i diritti delle vittime della criminalità e facilitare l’accesso alla giustizia per ottenere un indennizzo, indipendentemente dal loro luogo di residenza.

 

Numerosi interventi ed iniziative legislative hanno, inoltre, interessato la materia delle provvidenze ed elargizioni in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, nel corso tempo stata oggetto di rilevanti innovazioni normative.

Gli interventi del legislatore si sono mossi, essenzialmente, lungo tre direttrici:

-          la modifica della disciplina dei benefici previsti per le vittime del terrorismo dalla legislazione vigente;

-          l’estensione alle vittime della criminalità organizzata ed alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo;

-          la ridefinizione dei parametri per l’individuazione delle vittime del terrorismo beneficiarie delle provvidenze.

In particolare, le più recenti tendenze e proposte di modifica della legislazione di settore vanno nella direzione di una progressiva omogeneizzazione delle provvidenze riconosciute alle diverse categorie di vittime della criminalità, anche alla luce della denunciata esigenza di evitare irragionevoli sperequazioni tra le diverse categorie di vittime e, in taluni casi, tra vittime dello stesso evento.

 

La direttiva in esame dovrà avere dunque un forte impatto innovativo, pur essendo alcuni istituti a tutela delle vittime di reato già presenti nel vigente codice di procedura penale.

In merito si evidenzia che la Direttiva 2012/29 è stata inserita nell’allegato B del disegno di legge di delegazione europea nel corso dell’esame in Senato e che manca un articolo nel quale si individuino principi e criteri direttivi per il legislatore delegato.

 

Si ricorda, invece, che l’art. 53 della legge comunitaria 2009 aveva previsto, nell’attuazione della delega al recepimento della Decisione quadro 2001/220/GAI, una serie di specifici princìpi e criteri direttivi. In particolare, il Governo avrebbe dovuto introdurre nel codice di procedura penale:

a) una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell’autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all’esito della sua denuncia o querela, all’assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell’autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;

b) una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell’incidente probatorio, dell’udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;

c) una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente, ferma l’applicazione del diritto italiano;

d) una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.

 

Tale delega è scaduta nel 2011, senza che ad essa sia stata data attuazione.

 

 


 

Direttiva 2012/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

 

La direttiva in oggetto è volta a modificare la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, al fine di allineare la stessa alle norme emanate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) circa gli standard relativi alla composizione dei combustibili e circa i metodi di riduzione delle emissioni inquinanti.

La direttiva prevede, pertanto, norme più rigide circa il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo da utilizzare nelle zone richiedenti una protezione ambientale speciale, ossia le zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), che comprendono il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Canale della Manica. La direttiva prevede, altresì, norme antinquinamento sull’utilizzazione di combustibili con alto tenore di zolfo da applicare anche a tutte le altre acque territoriali degli Stati membri dell’Unione.

Più nel dettaglio, si segnalano, tra le modifiche introdotte alla direttiva 1999/32, l'inserimento di un articolo 3-bis al fine di garantire che i combustibili per uso marittimo non siano utilizzati sul territorio degli Stati membri se il loro tenore di zolfo supera lo standard generale del 3,5 per cento in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all’approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 4-quater con sistemi a circuito chiuso, e di un paragrafo 1-bis all'articolo 4-bis, in base al quale gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,5 per cento, a partire dal 18 giugno 2014, e allo 0,5 per cento, a partire dal 1º gennaio 2020. Criteri più rigidi sono stabiliti per le aree di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), atteso che la direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento, che rientrano nelle predette aree, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa all’1,00 per cento fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,10 per cento a partire dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 2 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 18 giugno 2014.

 


 

Direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

 

A partire dagli anni Novanta il settore del trasporto ferroviario è stato interessato da un processo di liberalizzazione su impulso del legislatore comunitario, il quale ha adottato tre pacchetti ferroviari, composti da direttive e regolamenti. Il primo pacchetto ferroviario, emanato nel 2001, con le direttive n. 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE, ha avviato l’apertura del mercato alla concorrenza, garantendo l’accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria e l’utilizzo ottimale della stessa. Nell’ordinamento italiano il pacchetto è stato recepito con il D.Lgs. n. 188/2003 (XIV legislatura).

La direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012 provvede alla rifusione della direttiva 2001/14 e delle altre due direttive in materia di licenze e sviluppo delle imprese ferroviarie. Le direttive oggetto di rifusione sono le seguenti:

-          direttiva 91/440/CEE [57], relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

-          direttiva 95/18/CE [58], relativa alle licenze delle imprese ferroviarie,

-          direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

 

Il termine per il recepimento della direttiva è individuato nel 16 giugno 2015.

 

La direttiva 91/440/CEE, e successive modificazioni, riconosce la necessità di una maggiore integrazione del sistema ferroviario europeo in un mercato sempre più concorrenziale. La direttiva stabilisce inoltre l'importante distinzione fra l'esercizio dei servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura, identificando la necessità di gestire separatamente queste due aree, al fine di favorire il futuro sviluppo e l’efficienza delle ferrovie comunitarie. In base alla direttiva, i Paesi membri devono garantire l’indipendenza gestionale delle imprese ferroviarie, adottando le misure necessarie affinché queste dispongano, in materia di direzione, gestione, amministrazione e controllo amministrativo, economico e contabile interno, di uno status di indipendenza, in particolare, di un patrimonio, di un bilancio e d'una contabilità separati da quelli degli Stati. Inoltre deve essere garantita la separazione contabile, della gestione dell'infrastruttura dall'attività di trasporto, tenendo separati i conti profitti e perdite e i bilanci, pubblicandoli distintamente per le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto e per quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I finanziamenti pubblici devono inoltre riflettere tale separazione e quelli corrisposti per un'attività non devono essere trasferiti all'altra. E’ poi garantito il diritto di accesso all'infrastruttura in tutti gli altri paesi dell'UE per l’esercizio di tutti i servizi di trasporto merci ferroviario e i servizi di trasporto internazionale di passeggeri.

La direttiva 95/18/CE sancisce il principio che la licenza rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta valida in tutta la Comunità, l'impresa ferroviaria rimane peraltro tenuta a rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie relative all'esercizio di servizi ferroviari, imposte in modo non discriminatorio e volte a garantire che essa sia in grado di esercitare in piena sicurezza la propria attività su percorsi specifici.

La direttiva 2001/14/CE incoraggia la fissazione di un sistema efficiente ed equo di diritti per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria che incoraggino anche una competizione virtuosa tra le diverse modalità di trasporto.I canoni di utilizzo devono essere fissati da un organismo indipendente, generalmente l’amministratore delle infrastrutture se questo non dipende dalle imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura determina i diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla loro riscossione. Se invece il gestore dell'infrastruttura non è indipendente da un'impresa ferroviaria sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni diverse dalla riscossione dei diritti sono svolte da un organismo incaricato della determinazione dei diritti indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sono pagati al gestore dell'infrastruttura che li usa per finanziare le sue attività.

 

La rifusione operata dalla direttiva 2012/34/UE non muta sostanzialmente l’impianto normativo esistente. Tra le novità si segnalano però:

1) il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali (artt. 55 e 56) e la costituzione di una rete europea dei regolatori (art. 57); in particolare l’articolo 55 rafforza le caratteristiche di indipendenza dell’organismo di regolamentazione prevedendo che “ciascuno Stato membro istituisca un organismo di regolamentazione unico per il settore ferroviario” e che questo “sia un’autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato”.

 

A tale proposito l’art. 57 prevede che gli organismi di regolamentazione, oltre a scambiarsi informazioni sulla propria attività e sui principi e le prassi decisionali e in particolare informazioni sulle principali questioni riguardanti le loro procedure e sui problemi di interpretazione, cooperino in altri modi al fine di coordinare i loro processi decisionali nell’insieme dell’Unione. A tale scopo essi partecipano e cooperano in una rete che si riunisce periodicamente. La Commissione è membro della rete, ne coordina e assiste il lavoro e se del caso, formula raccomandazioni alla rete ed assicura una cooperazione fattiva dei pertinenti organismi di regolamentazione.

2) la pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell’infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell’infrastruttura ed accessibilità  mediante un portale internet comune (art. 27);

3) la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale.

L’articolo 8 della direttiva prevede a tale proposito che gli Stati membri sviluppano l’infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze generali dell’Unione, inclusa l’esigenza di cooperare con i paesi terzi limitrofi. A tale scopo essi pubblicano, entro 16 dicembre 2014, previa consultazione delle parti interessate, una strategia indicativa di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria al fine di soddisfare le esigenze future in materia di mobilità in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo dell’infrastruttura sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. Tale strategia comprende un periodo di almeno cinque anni ed è rinnovabile.

 

Si ricorda infine che successivamente, nel 2004, è stato approvato il secondo pacchetto ferroviario, che prevede misure relative alla sicurezza, con l’istituzione, tra l’altro dell’Agenzia ferroviaria europea, all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo, ovvero alla possibilità, per i treni di ogni Stato membro, di circolare su tutta la rete europea, e all’ampliamento della concorrenza nel settore del trasporto nazionale delle merci. Il secondo pacchetto è stato recepito in Italia nella XV legislatura con il D.Lgs. n. 162/2007 e il D.Lgs. n. 163/2007. Il terzo pacchetto ferroviario, approvato il 23 ottobre 2007, è inteso invece a creare uno spazio ferroviario europeo integrato, con l’obiettivo di rendere i trasporti per ferrovia più competitivi ed attraenti per gli utenti. Nella XVI legislatura sono state recepite le due direttive del pacchetto: la direttiva n. 2007/59/CE, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità e la direttiva 2007/58/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 31 gennaio 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29). La proposta fa parte del c.d. “Quarto pacchetto ferroviario”.

In particolare la proposta riguarda l'accesso al mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, la governance dei gestori dell'infrastruttura - che in vari Stati membri non sono in grado di svolgere i loro compiti perché le funzioni sono suddivise fra organismi diversi - e la mancata separazione tra la gestione dell'infrastruttura e l’impresa che provvede alle operazioni di trasporto.

 

Più in generale si ricorda che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha presentato il “quarto pacchetto ferroviario” che propone un approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell’UE per favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo.

Il pacchetto comprende:

·      la comunicazione “Quarto pacchetto ferroviario – Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee” (COM(2013)25);

·      una proposta di regolamento relativa alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26);

·      una proposta di regolamento relativa all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (COM(2013)27);

·      una proposta di regolamento sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28);

·      una proposta di direttiva sullo spazio ferroviario europeo (COM(2013)29);

·      una proposta di direttiva (COM(2013)30) e una relazione (COM(2013)32) relative all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo;

·      una proposta di direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31);

·      una relazione sul profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (COM(2013)33);

·      una relazione sulla liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (COM(2013)34).

Stando all’analisi effettuata dalla Commissione europea, malgrado gli sviluppi positivi registrati in alcuni mercati, se si considera l’Unione europea nel suo complesso, la parte modale del trasporto ferroviario di merci ha subito un’inversione di tendenza dal 2000 ad oggi, passando dall’11,5 al 10,2%; sempre nello stesso periodo la percentuale del trasporto ferroviario di passeggeri si è mantenuta pressoché costante, intorno al 6%.

Ad avviso della Commissione tale situazione è imputabile ad una serie di fattori quali: i problemi di efficienza derivanti dall’assenza di adeguati stimoli concorrenziali; il fatto che in determinati Stati membri i finanziamenti pubblici sono erogati direttamente, senza ricorso a procedure concorrenziali; la durata eccessiva e i costi elevati delle procedure di autorizzazione; gli ostacoli all’ingresso sul mercato di nuovi operatori derivanti tra l’altro dalle divergenze tra le pertinenti norme dei vari Stati membri; le distorsioni del mercato; lo sviluppo insoddisfacente delle strutture.

Le misure prospettate, con le quali la Commissione intende fornire una soluzione ai problemi precedentemente descritti, si articolano in quattro settori di intervento:

1) garantire l’efficienza e l’omologazione delle norme al fine di ridurre gli oneri tecnici e amministrativi per le imprese ferroviarie e favorire l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. L’attuazione di tali misure dovrebbe tradursi in una riduzione del 20% sia dei tempi di accesso al mercato per i nuovi operatori, sia del costo e della durata delle procedure di autorizzazione del materiale rotabile, con un risparmio complessivo per le imprese stimato in circa 500 milioni di euro entro il 2025;

2) migliorare la qualità e diversificare l’offerta di servizi grazie all’ingresso di nuovi operatori nella gestione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia a decorrere dal dicembre 2019. L’attuazione di tali misure, associate alle riforme strutturali, dovrebbe assicurare, entro il 2035, più di 40 miliardi di euro di benefici finanziari ai cittadini e alle imprese;

3) al fine di scongiurare i conflitti di interesse e garantire a tutte le imprese un accesso non discriminatorio al mercato, garantire una gestione più equa ed efficiente della rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell’infrastruttura per quanto riguarda il controllo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l’indipendenza operativa e finanziaria dei gestori dell’infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario;

4) assicurare la presenza di personale qualificato e motivato per operare in un contesto innovativo e competitivo derivante dalla maggiore apertura dei mercati ferroviari.

Tali misure, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbero permettere al settore ferroviario di realizzare pienamente il suo potenziale, migliorando l’affidabilità e l’efficienza dei servizi offerti, e di incrementare la propria quota di mercato diventando in tal modo una valida alternativa alle altre modalità di trasporto.

 

Il pacchetto di misure verrà esaminato dalla commissione Trasporti del Parlamento europeo il 26 novembre 2013 e in sessione plenaria dall’Assemblea del PE il 19 febbraio 2014.

 

 

 

 


 

Direttiva 2012/52/UE
della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro

 

La direttiva in oggetto è stata adottata dalla Commissione europea che normalmente, nella distribuzione di competenze prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione, è titolare del mero potere di iniziativa legislativa. Ai sensi dell'art. 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, però, "allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione (...)". L'art. 11, par. 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, prevede che le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro ad un determinato paziente debbano poter essere dispensate nel territorio degli altri Stati membri conformemente alla legge nazionale in vigore. A tal fine, l'art. 11, par. 2, lett. a)), incarica la Commissione di adottare misure che consentano a un professionista sanitario (il farmacista) di verificare l'autenticità delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Tali misure dovranno comportare "l'elaborazione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni e che devono essere chiaramente identificabili in tutti i formati di prescrizione", compresi elementi atti a facilitare, ove necessario, il contatto tra chi scrive e chi fornisce.

La Commissione ha, di conseguenza, adottato la direttiva di esecuzione 2012/52/UE, che nell'allegato contiene appunto un "elenco non esauriente dei dati da includere nelle ricette mediche", che andrà a costituire il contenuto minimo della ricetta da utilizzare in uno Stato membro diverso da quello di emissione (art. 3). Resta comunque la possibilità per gli Stati membri non solo di affiancarvi dati ulteriori ma anche di applicare il principio del reciproco riconoscimento alle ricette non contenenti i dati richiesti (punto n. 9 della Premessa).

In premessa è specificato che "i prodotti medicinali vanno (...) indicati con la loro denominazione generica", in modo da agevolarne la corretta identificazione (punto n. 4) mentre per i dispositivi medici "la ricetta deve (...) contenere dati che permettano di contattare direttamente il prescrivente in modo che il farmacista possa all'occorrenza chiedere informazioni sul dispositivo medico prescritto e identificarlo correttamente" (punto n. 5).

L'art. 4 incarica i punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, istituiti ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2011/24/UE, di fornire informazioni riguardo i dati da includere nelle ricette rilasciate in uno Stato membro diverso da quello in cui sono spedite. Analoga opera di informazione dovrà essere svolta a favore dei pazienti sul contenuto ed i fini dell'elenco non esauriente dei dati che devono essere presenti nelle ricette (punto n. 7 della Premessa).

Si segnala che la Commissione si propone di condurre un riesame periodico finalizzato alla valutazione dell'opportunità di prendere ulteriori misure per aiutare i pazienti a comprendere le istruzioni riguardanti l'uso del prodotto (punto n. 6 della Premessa), anche in relazione alla norma di cui all'art. 11, par. 2, lett. d) della direttiva 2011/24/UE, che incarica la Commissione stessa di adottare norme volte a facilitare la comprensibilità, da parte del paziente, delle informazioni relative alla prescrizione e alle istruzioni, ivi incluse sull'utilizzo del prodotto.

Ai sensi dell'art. 5 il termine per il recepimento è fissato al 25 ottobre 2013.

 

 


 

Direttiva 2013/1/UE
del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

 

La direttiva 2013/1/UE modifica la direttiva 93/109/CE che regola il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in un altro Stato membro.

In particolare, le modifiche riguardano l’introduzione di una misura di semplificazione delle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità, prevedendo la sostituzione, ai fini della presentazione della candidatura, dell’attestato comprovante il possesso dei requisiti prescritti, con una semplice dichiarazione.

 

Il Trattato dell’Unione europea riconosce il diritto di ogni cittadino dell’Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede (art. 20, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si veda anche l’articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Con riferimento a fattispecie di esclusione di cittadini dell’Unione dal diritto ad essere eletti al Parlamento europeo, sancite dall’ordinamento dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d’origine, la direttiva 93/109/CE ha previsto che l’interessato presenti, all’atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità competenti dello Stato membro d’origine che certifichi che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine.

Nel corso degli anni tale disposizione ha trovato scarsa applicazione dovuta alle difficoltà riscontrate da parte degli interessati cittadini per individuare le autorità competenti a rilasciare l’attestato e per riceverlo nei termini adeguati.

La successiva direttiva 2013/1/UE, pertanto, sopprime l’obbligo imposto a tali cittadini di presentare l’attestato, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che la persona interessata non è decaduta dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo, da accludersi alla dichiarazione formale che tali cittadini sono tenuti a fornire a complemento della candidatura.

Il nuovo meccanismo prevede che lo Stato di residenza notifichi allo Stato d’origine le dichiarazioni presentate, per verificare se il cittadino dell’Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato d’origine fornisce a sua volta allo Stato membro di residenza le informazioni entro il termine di cinque giorni, in modo da verificare efficacemente l’ammissibilità della candidatura.

In caso di mancato ricevimento nei termini delle informazioni, il candidato viene comunque ammesso, salva la facoltà di cancellare dalle liste elettorali, o comunque di evitare l’elezione o la proclamazione del candidato nel caso le informazioni che invalidano la candidatura giungano oltre i termini.

 

 

 


Allegato C

 


 

Direttiva 2006/112/CE
Rettifica della Direttiva 2006/112/CE: IVA

 

La rettifica della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, consiste in un intervento di natura lessicale volto a modificare il concetto di "domicilio" ai fini IVA in "indirizzo permanente", adeguando così il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° luglio 2011).

In particolare l'articolo 12 del Regolamento n. 282/2011 (Regolamento di esecuzione del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto) prevede che ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

 

A tal fine la rettifica sostituisce ove presente nel testo della direttiva 2006/112/CE l’espressione “domicilio” con quella di “indirizzo permanente”.

 

La direttiva 2006/112/CE ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive. La direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo.

Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell’Unione europea.

 

 

 


 

Direttiva 2008/8/CE
Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni dei servizi

 

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2008/8/CE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/Ce, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

 

La direttiva 2008/8/CE modificava la direttiva 2006/112/CE, intervenendo sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle prestazioni di servizi; lo scopo della direttiva 2008/8/CE consiste nel rendere la direttiva 2006/112/CE più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.

 

Le modifiche disposte dall'articolo 1 consistono in proroghe della normativa in materia di servizi di radiodiffusione e di televisione fissate alla data del 31 dicembre 2009. L'articolo 2 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il capo 3 del titolo V della direttiva 2006/112/CE relativo al luogo della prestazione di servizi. Nelle disposizioni generali, il luogo di prestazione di servizi è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo IVA o - nel caso di servizi resi a soggetti non passivi - il prestatore abbiano fissato la sede della propria attività economica. Disposizioni speciali erano fissate, invece, per i servizi resi da un intermediario, per quelli relativi a beni immobili, alle prestazioni di trasporto (anche relativamente al noleggio), alla cultura, all'arte, allo sport, alla scienza, all'educazione, all'attività ricreativa o ai servizi accessori ai trasporti, alle perizie ed ai lavori relativi a beni mobili, ai servizi di ristorazione e di catering.

Norme diversificate venivano disposte per i servizi elettronici resi a persone non rientranti tra i soggetti passivi IVA. Sono inoltre introdotte norme atte a prevenire casi di doppia imposizione fiscale, di non imposizione o di distorsione della concorrenza di cui agli articoli seguenti della direttiva in commento.

L'articolo 3 modificava gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE, individuando il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso o comunque relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, che è stabilito nel luogo in cui le attività si svolgono effettivamente. Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stato stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2008/8/CE che novellava, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, ha l'indirizzo permanente o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui essa è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettronici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è quello dell'indirizzo permanente o della residenza abituale di questi ultimi.

L'articolo 6 fissava al 31 dicembre 2014 la data entro la quale la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 5, concernente la prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e forniti per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi.

L'articolo 7 richiamava le date di recepimento degli articoli 1 e 5, disponendo che gli Stati membri ne diano immediata comunicazione alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che sono state adottate.

I successivi articoli 8 e 9 attengono, rispettivamente, all'entrata in vigore della direttiva e all'ambito di applicazione della stessa.

 

Le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE, 2006/112/CE sono state recepite con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

 

 


 

Direttiva 2008/9/CE
Rettifica della Direttiva 2008/9/CE del consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/ce, ai soggetti passivi non stabiliti nello stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

 

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2008/8/CE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

 

La direttiva 2008/9/CE ha inteso superare le difficoltà applicative delle disposizioni previste dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio - abrogate dal 1° gennaio 2010 - in ordine alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009.

La direttiva 2008/9/CE stabiliva nuove disposizioni in merito ai termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso dovevano essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

In particolare, essa prevedeva (articolo 3) l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;

ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA, ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE.

La direttiva precisava in modo puntuale le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando altresì allo Stato membro di rimborso la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte.

L'articolo 14 precisava che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.

L'articolo 22 specificava che, in caso di approvazione della richiesta, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di approvazione.

L'articolo 29 stabiliva l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva entro il 1° gennaio 2010.

 

Le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE, 2006/112/CE sono state recepite con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

 

 


 

Direttiva 2009/162/UE
Rettifica della direttiva 2009/162/UE del consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

 

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2009/162/UE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini IVA in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

La direttiva 2009/162/UE modificava la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per introdurvi degli adeguamenti di carattere tecnico.

 

Dalla lettura in combinato disposto delle due direttive si evince che le maggiori innovazioni sono state introdotte sulle disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica. Difatti la direttiva 2006/112/CE testualmente non applicava il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e soprattutto ai gasdotti transfrontalieri.

Oggetto della direttiva 2003/92/CE era invece garantire l'applicazione del regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. L'intervento della direttiva in esame, quindi, è volto a rendere uniforme la disciplina e a chiarire l'ambito di applicazione del regime speciale e la relativa esclusione come prodotti soggetti ad accisa, estendibile dunque ad ogni sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità e a ogni rete connessa a un siffatto sistema.

La direttiva 2009/162/UE interveniva per assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano, infatti, la stessa problematica della cessione e dell' importazione di gas o di energia elettrica. Le norme previgenti già assicuravano, per il gas e l'energia elettrica, che l'IVA fosse riscossa nel luogo in cui tali beni erano effettivamente consumati dall'acquirente, evitando così ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. A tal proposito, ritenendo obsoleto un controllo preventivo della Commissione per pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta su questi beni, la direttiva in oggetto intendeva introdurre una procedura semplificata di consultazione preliminare del Comitato IVA, volta a garantire che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati in presenza di riduzione di aliquota da parte di uno Stato membro in questo settore estremamente sensibile.

Tramite la direttiva in oggetto, la Bulgaria e la Romania, in relazione alla loro adesione, sono state autorizzate a concedere un'esenzione alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione ai trasporti internazionali di persone; si integra cosi la portata applicativa della direttiva 2006/112/CE.

Ultimo elemento di rilievo introdotto riguardava il diritto di detrazione, che sorge soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale; a tal proposito si precisa che qualora i beni immobili non siano utilizzati esclusivamente ai fini connessi all'attività professionale del soggetto passivo, non è applicabile la detrazione dell'IVA se non per la parte di uso del bene destinata all'attività dell'impresa.

Benché i beni immobili e le relative spese siano sicuramente il settore più a rischio, visto il frequente uso promiscuo di questo tipo di beni, la questione si pone anche in relazione ai beni mobili di natura durevole; a tal proposito la direttiva fornisce la possibilità agli Stati membri di adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa.

 

La direttiva 2009/162 é stata attuata con le disposizioni dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che ha apportato modifiche al DPR n. 633 del 1972.

 

 


 

Direttiva 2010/45/UE
Rettifica della direttiva 2010/45/UE del consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

 

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2010/45/UE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/Ce a quelle del Regolamento Ue 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/Ce, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

 

La direttiva 2010/45/UE modificava la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. In particolare sono state introdotte modifiche in tema di esigibilità dell’IVA e di semplificazione della fatturazione.

Sotto il primo profilo, gli Stati membri erano autorizzati, entro il 31 dicembre 2012, a introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato.

Come emerge dai considerando della direttiva, tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l’IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti. In tal modo, si afferma, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

E' diventato inoltre possibile emettere “fatture semplificate” per importi inferiori ai 100 euro. Dal 1° gennaio 2013 sono state introdotte disposizioni di omologazione a livello europeo del contenuto della fattura, sia cartacea che in forma elettronica, con l'obiettivo di renderne uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario, ancorché identificati ai fini IVA in Stati membri diversi dell'Unione.

La direttiva prendeva spunto da una relazione della Commissione Europea che aveva evidenziato alcune difficoltà inerenti la fatturazione elettronica e aveva richiamato l'attenzione su altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Al fine di armonizzare e garantire la certezza del diritto sono state stabilite regole più precise per individuare gli obblighi che le imprese devono seguire in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Le disposizioni incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all’archiviazione dei documenti dematerializzati. La direttiva ha introdotto un principio in base al quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: i soggetti passivi, pertanto, non sono obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica. Per motivi di certezza, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di richiedere che la conservazione elettronica delle fatture sia obbligatoriamente accompagnata dalla conservazione di quei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

E' stata introdotta una diversa definizione di fattura elettronica. La precedente definizione (“trasmissione o messa a disposizione per via elettronica dei dati di fatturazione”) è stata sostituita con “fattura emessa e ricevuta in formato elettronico”. Si afferma dunque la piena parificazione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche.

Sono state inoltre stabilite regole più precise per determinare gli obblighi per le imprese in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Sono stati modificati gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un miglior controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

 

La Direttiva 2010/45/UE é stata attuata con le disposizioni recate dai commi da 324 a 335 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

 

 

 

 

 


 

Tabelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tabelle sono tratte dalla Relazione del Governo al Disegno di legge di delegazione europea presentato al Senato il 2 maggio 2013 (A.S. 587).

 

 


Procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia
(31 dicembre 2012)

 

 

 

 

 


Direttive attuate in via amministrativa nel corso degli anni 2011 e 2012

 

 

 

 

 

 

 


Direttive da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate
alla data del 31 dicembre 2012

 

 

 

 

 

 

 


Direttive pubblicate negli anni 2011 e 2012 che non comportano
obblighi di recepimento

 

 

 

 

 


 

Atti normativi e regolamentari con i quali le regioni hanno dato attuazione a direttive europee
(anni 2001 e 2012)

 

 

 

 

 



[1]     Si tratta della legge comunitaria 2007 (legge n. 34/2008); della legge comunitaria 2008 (legge n. n. 88/2009); della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010).

[2]     L’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge comunitaria 2006 ha disposto che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati, si provvede a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro.

[3]     Acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control.

[4] Causa C 50/10 (Procedura d’infrazione n. 2008/2071).

[5] http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Policy%2FReport_DGHome_Eurostat

[6]     Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla govemance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

 

[7]     Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

[8]     Legge 24 dicembre 2012, n.243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio.

[9]     Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

[10] Le operazioni che, a norma dell’art. 132, possono essere esenti da IVA sono:

quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;

b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;

d) le cessioni di organi, di sangue e di latte umani;

e) le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

h) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

i) l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;

j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;

k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;

o) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;

p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di organismi debitamente autorizzati;

q) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

 

[11] DPR 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici”.

[12]    La direttiva 86/609/CEE è abrogata secondo i termini temporali di cui all'art. 62 della direttiva 2010/63/UE in oggetto.

[13]    La Legge 12 giugno 1931, n. 924, Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), è stata interamente abrogata – ad eccezione di due commi dell'art. 1 - dall'art. 20 del citato D.Lgs. n. 116.

[14]    Molte delle informazioni contenute in questa scheda sono tratte da: Sperimentazione animale: aspetti teorici, normativi e applicativi della nuova Direttiva europea 63/2010, Rapporti Istisan 11/39, 2011.

[15]    Cfr., in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del D.Lgs. n. 116 del 1992.

[16]    Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario.

[17]    Federazione sindacale europea dei servizi pubblici.

[18]    Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[19]    Seppie, calamari, totani, polpi e moscardini.

[20]    E’ fatta salva dall’applicazione delle norme in esame, la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, oggetto di rifusione ad opera del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

[21]    L’articolo 13 della direttiva in esame riguarda la scelta dei metodi:

a)   usano il minor numero possibile di animali;

b)   prevedono l'utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato;

c)   causano il meno possibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da:

a)   comportare la morte del minor numero possibile di animali; e

b)   ridurre al minimo possibile la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

[22]    Clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

[23]    Vedi l'Allegato III.

[24]    Si ricorda che la proposta di direttiva (PE-CONS 1/10) è stata sottoposta in fase ascendente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, la 14° Commissione permanente del Senato ha approvato il 23 aprile 2010 una risoluzione (doc. XVIII-bis, n. 1) con osservazioni favorevoli e alcuni rilievi.

[25]    In particolare, il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali; seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). La tabella, valutata positivamente dal Consiglio europeo, è stata integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato il 10 dicembre 2009. Peraltro, nella stessa sede, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare ulteriori elementi in materia di diritti procedurali minimi per gli indagati e gli imputati, nonché a valutare la necessità di affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d’innocenza, in modo da promuovere una migliore cooperazione in tale settore.

[26] L’art. 3 della direttiva definisce “installazione” l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I (attività che utilizzano solventi organici), e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

[27]    Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Il citato regolamento è stato abrogato dall’articolo 90 del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia l’efficacia di quest’ultimo è subordinata all’entrata in vigore di uno specifico regolamento di applicazione che a tutt’oggi non risulta ancora emanato.

[28]    Regolamento del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

[29]    Si tratta, in particolare, dei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano e Santa Sede, Croazia EX Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino Tunisia.

[30]    Su questi aspetti cfr. www.ministerosalute.it/Assistenzasanitaria.

[31]    L’Organismo di Collegamento è la struttura che svolge funzioni di raccordo con gli altri Stati e all’interno del proprio Stato, tra tutte le istituzioni competenti, in materia di sicurezza sociale. Il Ministero della Salute in Italia rappresenta l’Organismo di Collegamento per le relazioni amministrative e finanziarie con gli altri Paesi in materia di assistenza sanitaria all'estero.

[32]    In relazione con il quadro normativo sui sistemi di sicurezza sociale stabilito dal regolamento (CE) n. 883/2004, sulle prestazioni di sicurezza sociale assicurate ai lavoratori emigranti e ai loro familiari.

[33]    Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Con le Decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003, l’Unione Europea ha disposto l’introduzione progressiva, a partire dal 1° giugno 2004, della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), secondo un modello unico rappresentato sul retro della nuova Tessera Sanitaria; esiste anche una versione "fronte", adottata da molti Paesi dell'Unione Europea. Consente a tutti i cittadini dell’Unione, che si trovino temporaneamente in un altro Stato Membro (qualunque sia la ragione della permanenza), l’accesso diretto ai servizi sanitari del Paese ospite, alle stesse condizioni dei residenti. Ogni cittadino dell’Unione (lavoratore subordinato o autonomo, turista, studente, pensionato, ecc.) per ottenere assistenza medica potrà rivolgersi direttamente ai servizi sanitari del Paese che lo ospita esibendo semplicemente la Tessera Sanitaria.

[34]    Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

[35]    Secondo il regolamento (CE) n. 859/2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 (che all’art. 2 ha abrogato il reg. 859/2003) si applica il sistema di sicurezza sociale del reg. 883/2004 anche ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri, concedendo loro una serie di diritti uniformi che corrisponde il più possibile a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione.

[36]    Ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

[37]    La disciplina legislativa è completata dalla più recente legge n. 108 del 2010, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

[38]    Cfr. TU immigrazione (D.Lgs 286/1998, art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).

[39]    Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2006/0280) per mancata attuazione nell’ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Il termine indicato dalla direttiva per il recepimento era il 23 gennaio 2006.

[40]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[41]    Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[42]    Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[43]    La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale, quale l’indennità di accompagnamento, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito e, pertanto, in contrasto con l’art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano, ha proseguito la Suprema Corte, è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (cfr. sentenza n. 148 del 2008) così come subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni  alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini (sulla medesima giurisprudenza si veda anche Corte Cost., sentenza 14 gennaio 2009, n. 11).

 

[44]    In base alla discip, Fino alla stessa data le materie prime, come definite dal comma 2 dell’articolo 54 del D.Lgs. 219/2006, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità per l’AIFA di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa (procedura già prevista dall’articolo 54, comma 3-bis del D.Lgs. 219/2006).

[45] Definiti al nuovo articolo 2, lettera b-ter) della direttiva 1999/62/CE come “onere riscosso per recuperare i costi sostenuti in uno Stato membro in relazione all’inquinamento atmosferico dovuto al traffico e/0 all’inquinamento acustico dovuto al traffico

[46] Definiti al nuovo articolo 2 lettera b-bis) della direttiva 1999/62/CE come “onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell’infrastruttura sostenuti in uno Stato membro”.

[47]    Pubblicata in G.U.U.E L306 del 23 novembre 2011.

[48]    Specificamente, si tratta in particolare di 6 atti legislativi che, da un lato, rafforzano il Patto di stabilità e crescita, e dall’altro rafforzano le norme relative ai quadri di bilancio nazionali e alla sorveglianza in materia di squilibri macroeconomici. In particolare, il pacchetto, oltre alla direttiva 2011/85/UE in esame, comprende:

·          Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

·          Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

·          Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro;

·          Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

·          Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

[49]    Il nuovo trattato è stato negoziato al di fuori del quadro istituzionale dell’Unione europea e delle procedure previste per la modifica dei Trattati UE, avendo il Governo britannico escluso sin dall'inizio di potervi aderire. Facendo seguito alla dichiarazione adottata dai 17 Capi di Stato e di governo dell’eurozona a margine del Consiglio europeo dell’8-9 dicembre 2011, cui hanno aderito anche altri 9 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, e Ungheria; Svezia e Repubblica ceca, ovvero tutti ad eccezione del Regno Unito), il testo del fiscal compact è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dei medesimi Stati membri, della Commissione europea, di un rappresentante del Regno Unito (in qualità di osservatore) e di tre rappresentanti del Parlamento europeo.

Le attività del gruppo di lavoro si sono concluse il 19 gennaio, con la predisposizione di un testo che, dopo ulteriori negoziati e conseguenti modifiche, è stato sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio europeo nella riunione straordinaria del 30 gennaio. Contestualmente all'approvazione del fiscal compact – non sottoscritto da Regno Unito e Repubblica ceca - il Consiglio europeo ha approvato una dichiarazione  sui temi della crescita e dell'occupazione.

[50]    D.Lgs. n. 91/2011, “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”.

[51]    D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[52]    Nella relazione del 30 settembre, riferita al primo semestre, sono altresì esposte informazioni sull’aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa della P.A. e sulle relative forme di copertura, nonché sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale (comma 4).

[53]    Infine, si ricorda l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, alimentata da una serie di dati di bilancio che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inserirvi e a cui potranno avere accesso secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Essa reca altresì una apposita sezione nella quale sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale (articolo 13).

[54]    D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge n. 111/2011.

[55] http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp128_en.pdf, che reca la parte relativa all’Italia a pag. 54 e sgg.

 

[56]    Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali sull'adozione di misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). La prima misura adottata in base alla misura A della tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La presente direttiva si riferisce alla misura B.

[57]    Modificata anche dalla direttiva 2001/12/CE.

[58]    Modificata dalla direttiva 2001/13/CE