Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario A.C. 4368 - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 551 Progressivo: 1 | ||
Data: | 19/05/2017 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
19 maggio 2017
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Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
La proposta di legge C. 4368 modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario.
Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032).
Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della approvazione di un maxiemendamento del Governo, ed è costituito da un unico articolo, suddiviso in 95 commi.
In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio.
Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell'esame al Senato.
Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.
Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.
ContenutoLa proposta di legge consta di un articolo unico diviso in 95 commi. Condotte riparatorie (commi 1-4)Il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera. Tale ulteriore strumento di deflazione penale si affianca, pur con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014. Il comma 1 introduce nel capo I (dedicato all'estinzione del reato) del titolo VI del libro I del codice penale un nuovo articolo 162-ter che prevede le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (la remissione è a sua volta una causa di estinzione del reato in base all'art. 152 c.p.). In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile - le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il comma 2 costituisce disposizione transitoria in base a cui la nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame; in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Sono infine dettate dai commi 3 e 4 le disposizioni procedurali per l'applicazione della disciplina dell'art. 162-ter ai processi in corso. Voto di scambio (comma 5)Il comma 5 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio. La disposizione – identica a quella già approvata dalla Camera dei deputati - aumenta la cornice edittale, sanzionando lo scambio elettorale politico-mafioso con la pena della reclusione da 6 a 12 anni (attualmente, la reclusione da 4 a 10 anni). Reati contro il patrimonio (commi 6-9)I commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio; sono, nello specifico, aumentate le pene e, in alcuni casi, esclusi per finalità di maggior rigore gli effetti del bilanciamento delle circostanze. L'intervento riguarda: il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.); il furto aggravato (art. 625 c.p.); la rapina (art. 628 c.p.); l'estorsione (art. 629).
Preliminarmente si segnala la soppressione, rispetto al testo-Camera, dell'integrazione all'art. 157 c.p. che - in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). Il comma 10 integra il contenuto dell'art. 158 c.p. stabilendo che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Il catalogo dei delitti comprende maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter), detenzione di materiale pornografico minorile, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali e corruzione di minorenni (artt. 609-quater e 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), adescamento di minorenni (art. 609-undecies) e stalking (art. 612-bis). Con tale disposizione si dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'art. 159 del codice penale. In primo luogo, intervenendo sul primo comma in relazione alle vigenti ipotesi di sospensione, precisa:
Sono, poi, aggiunte all'art. 159 c.p. ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Detto corso è, infatti, sospeso:
La disposizione precisa, inoltre, in relazione alle due ultime ipotesi, che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione:
Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell'art. 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente. Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero: le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell'incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi; la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l'inammissibilità. Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso della prescrizione. Viene infatti modificato l'art. 160 c.p. per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, interrompe il corso della prescrizione. L'intervento dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del PM e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cass. SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543). I commi 13 e 14 intervengono sull'art. 161 c.p., che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione. Il comma 13 modifica il primo comma dell'art. 161. Rispetto alla formulazione vigente del comma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che:
Il comma 14 interviene sul secondo comma dell'art. 161 c.p., prevedendo che, oltre che nei casi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma c.p., l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis). Le previsioni del comma 14 non erano contenute nel testo approvato dalla Camera. Infine, il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno (sui relativi schemi di decreto è previsto il parere delle Camere) sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
Regime di procedibilità (comma 16)In relazione al primo profilo - fatta eccezione per il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e per i reati contro il patrimonio - si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria). Una disposizione transitoria stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base al comma 16 commessi prima della data di entrata in vigore dei decreti delegati di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il PM o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni: l'offeso dal reato è incapace per età o per infermità; ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario); nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità. Il testo approvato dalla Camera (A.S. 2067) prevedeva la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona e ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto; anche qui era previsto che la procedibilità d'ufficio dovesse essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte fosse incapace per età o per infermità; Misure di sicurezza personali (comma 16) In relazione alla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali: - deve essere sancito espressamente il principio di irretroattività nella loro applicazione (non presente nel testo-Camera); - deve, inoltre, essere rivisto il regime del c.d. doppio binario, in base a cui l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, deve avere luogo soltanto per i delitti di maggior allarme sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. (per i quali vi è il termine biennale di durata delle indagini preliminari), prevedendosi comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di cessazione della pericolosità. Il testo approvato dalla Camera limitava la revisione del doppio binario, più genericamente, ai soli casi particolari di miglior tutela della collettività. Rispetto al citato A.S. 2067, approvato dalla Camera, sono aggiunti i seguenti ulteriori criteri direttivi: va ridefinito il modello dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del citato doppio binario e introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività; esplicita previsione, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle condizioni personali e giuridiche dei soggetti da destinare alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS). Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi. Revisione del casellario giudiziale (commi 18-20)I commi da 18 a 20 riguardano la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale Il comma 18 prevede: che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; l'abrogazione dell'art. 5, comma 1, del TU sul casellario giudiziario (D.P.R. n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario sono eliminate al compimento degli 80 anni di età o per morte della persona alla quale si riferiscono. Ulteriori criteri di delega, non previsti nel testo approvato dalla Camera, stabiliscono: di rivedere i presupposti per l'eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; di consentire alle PP.AA. e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni- dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona; di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il PM a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi). Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo mentre il comma 20 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate.
I commi 21-23 prevedono modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile; il comma 24 riguarda la disciplina dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Incapacità dell'imputato di partecipare al processo (commi 21-23)Oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22) secondo cui se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. L'ipotesi di pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato (sentenza di non doversi procedere) non era prevista nel testo approvato dalla Camera. Il comma 23 modifica il comma 2 dell'art. 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo art. 72-bis c.p.p., l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata. Domiciliazione presso il difensore d'ufficio (comma 24)Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'art. 162 c.p.p, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato - prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.
Sono poi modificate numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, il provvedimento in esame interviene:
Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge in esame.
Misure cautelari (comma 37)Il comma 37 – sostanzialmente identico all'art. 12 dell'A.S. 2067 già approvato dalla Camera - modifica l'art. 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che la relazione che il Governo presenta annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente (con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni), nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi. Impugnazione sentenza di non luogo a procedere (comma 38)Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione). Inoltre, il comma 3 dell'art. 428 (che prevede la superata previsione della decisione camerale della cassazione sull'impugnazione della sentenza) è sostituito da tre commi: il nuovo comma 3 dispone che la corte d'appello decida in forma camerale sull'impugnazione; se ad appellare è il PM la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. Il comma 3-bis prevede la titolarità a promuovere il ricorso per cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, in capo all'imputato e al PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Il comma 3-ter, infine, stabilisce che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio. Disciplina dei procedimenti speciali (commi da 41 a 51, comma 53)Modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali sono, poi, dettate dai commi da 41 a 51 e dal comma 53. I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Viene, anzitutto dal comma 41, riformulato il comma 4 dell'art. 438, che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato; tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal PM (massimo 60 gg.) per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Allo stesso art. 438 sono aggiunti due nuovi commi: un comma 5-bis che prevede che, insieme alla proposta di integrazione probatoria, l'imputato – nonostante il rigetto di tale proposta - possa chiedere ugualmente il rito abbreviato (comma 42);un comma 6-bis secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) nonchè la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice (comma 43). Tale previsione aggiuntiva deriva dall'opportunità che l'imputato, optando per il giudizio abbreviato, accetti la validità degli atti compiuti nel procedimento sia la competenza del giudice; esigenze di economia processuale fanno quindi ritenere opportuna l'indicata sanatoria. Tale impostazione recepisce anche la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 39298 del 2006 e n. 27996 del 2012). Il comma 44 modifica l'art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse al rito abbreviato. In particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, si consente il dimezzamento della pena. I commi 45 e 46 - in materia di trasformazione del rito - integrano la formulazione, rispettivamente, degli artt. 452 e 458 c.p.p. relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - quando il PM ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (art. 452) o quello immediato (art. 458). L'integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell'art. 438, di cui si stabilisce l'applicazione (v. ante). Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l'incompetenza territoriale del giudice. Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'art. 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 - secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al PM presso il giudice ritenuto competente. Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'art. 464 c.p.p. rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato - all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-bis dell'art. 438. Il comma 49 aggiunge un comma 1-bis all'art. 130 c.p.p. relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze e prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p.), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. Il comma 50 aggiunge un comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento sia possibile soltanto: per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; all'erronea qualificazione del fatto; alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate. Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame. Il comma 53 interviene sull'art. 459 c.p.p. (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-bis volto a determinare i criteri di ragguaglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. Si prevede a tal fine che la pena pecuniaria sia determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. E', tuttavia, precisato che tale valore: non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva; non può essere superiore al triplo di tale ammontare (225 euro). Viene, quindi, derogata la disciplina dell'art. 135 c.p. che fornisce il parametro generale di ragguaglio fra multa/ammenda, da un lato, e reclusione/arresto, dall'altro, fissando in 250 euro o frazione di tale importo l'ammontare di pena pecuniaria equivalente a un giorno di pena detentiva.Si applica la disciplina dell'art. 133-ter ovvero la possibilità di rateizzare la pena pecuniaria in base alle condizione economiche del condannato.
Requisiti della sentenza (comma 52)Il comma 52, identico al testo approvato dalla Camera, attraverso modifiche all'art. 546 c.p.p., interviene in materia di requisiti della sentenza con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto. La disposizione prevede che la sentenza debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati (anziché l'indicazione delle prove alla base della decisione) avendo riguardo: all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.
Le impugnazioni (commi da 54 a 72)I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni:
Intervenendo, poi, sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. Tale modifica integra la riforma del giudizio di appello (nell'ambito della delega per la riforma delle impugnazioni) affidata al Governo dal comma 82 del provvedimento in esame (v. ultra). Il comma 56, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 599-bis, rubricato "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1). In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Diversamente dal testo del 1999, e dal testo dal approvato dalla Camera, il provvedimento delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione a un catalogo di gravi reati, in particolare associativi, nonchè quando si procede nei confronti di imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Con disposizione innovativa, il comma 4 dell'art. 599-bis dispone che il procuratore generale presso la Corte d'appello debba confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti penali. La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall'art. 53 c.p.p., ovvero l'affermazione dell'autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Il comma 57, identico al testo già approvato dalla Camera, interviene sull'art. 602 c.p.p., relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello (introduce a tal fine un comma 1-bis dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell'art. 599-bis). Infine, il comma 58 dell'articolo 18 aggiunge un comma 3-bis all'art. 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal PM avverso una sentenza di proscioglimento è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa. I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera (A.S. 2067, art. 23). In particolare: il comma 59 interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate con la stessa ordinanza al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro; il comma 59 integra il comma 6 dell'art. 48 prevedendo che tale somma, tenuto conto dell'inammissibilità della richiesta, può essere integrata fino al doppio; un nuovo comma 6-bis prevede, con DM Giustizia, l'adeguamento biennale delle somme indicate sulla base della relativa variazione Istat; il comma 60 modifica l'art. 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'art. 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'art. 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo. I commi 61 e 62 integrano il contenuto dell'art. 610 c.p.p. relativo all'inammissibilità dei ricorsi per cassazione. In particolare, viene precisato dal comma 61 che, al comma 1 dell'art. 610, l'avviso del deposito degli atti e l'avviso dell'udienza camerale al PG e ai difensori per la discussione della causa di inammissibilità deve far riferimento al contenuto dei motivi del ricorso. Il comma 62 aggiunge un comma 5-bis all'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, la riforma prevede che, nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., co.1, lett. a), (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) ( impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. vedi ante) e d) (rinuncia all'impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-bis c.p.p.; il comma 63, modificando l'art. 613 c.p.p., esclude per il giudizio in cassazione che l'imputato possa presentare personalmente l'atto di ricorso; il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sottoscritti sempre da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Il commi 64 e 65 modificano l'art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.Già attualmente l'art. 616 c.p.p. prevede che in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte proponente sia condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento – in favore della cassa delle ammende – di una somma da 258 a 2.065 euro. Tale sanzione può essere applicata dal giudice anche in caso di rigetto del ricorso. Il comma 64, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, prevede che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; il comma 65 stabilisce che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione. Il comma 66 modifica l'art. 618 c.p.p., in tema di decisione delle sezioni unite, ovvero la disposizione che oggi prevede, in caso di possibile contrasto giurisprudenziale, che le sezioni della Corte possano rimettere la decisione di un ricorso a loro assegnato alle sezioni unite. Il comma 66 conferma questa previsione e aggiunge due ulteriori commi all'art. 618, con i quali stabilisce: che la rimessione alle sezioni unite può essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dovere decidere di un ricorso eventualmente applicando un principio di diritto già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente (la riforma dunque induce le sezioni a rimettere la decisione alle sezioni unite piuttosto che a decidere in contrasto con quanto dalle stesse affermato,comma 1-bis); che le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (comma 1-ter). Il comma 67 modifica il comma 1 dell'art. 620 c.p.p. precisando una delle ipotesi in cui la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito; in particolare, si precisa che la Corte può procedere in tal senso se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e se la rideterminazione della pena può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; analogamente la Corte può annullare senza rinvio se ritiene essa stessa di poter adottare i provvedimenti necessari o, comunque, in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio. Il comma 68 interviene sull'art. 625 c.p.p. in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione dell'errore da parte della Cassazione può essere effettuata d'ufficio, senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione; il comma 69 integra il contenuto dell'art. 608 c.p.p. per limitare i casi di ricorso per cassazione del PM avverso sentenze di proscioglimento in appello, di conferma di quelle di primo grado; Il comma 70 dispone, poi, l'abrogazione dell'art. 625-ter c.p.p. concernente la rescissione del giudicato, trasferendo la relativa disciplina nell'art. 629-bis all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Analogamente agli altri casi di revisione, l'art. 629-bis stabilisce che compete alla corte d'appello (e non, come attualmente, alla Cassazione) decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; inoltre è precisato che la decisione sulla rescissione è assunta dalla corte d'appello con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. La previsione dell'applicabilità dell'art. 489, secondo comma, c.p.p., sembra riferirsi alla possibilità per l'imputato, tornato in primo grado, di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento; all'applicazione degli artt. 635 e 640 c.p.p. consegue, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione della pena e la ricorribilità per cassazione della sentenza di revisione. Il comma 72, analogamente a quanto previsto dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo art. 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero sono dettate dai commi da 73 a 79. Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. (commi 73 e 74)Il comma 73, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, interviene sull'art. 129 delle citate disposizioni di attuazione, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'art. 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Ufficio del PM (commi 75 e 76) I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006). In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (art. 1). Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d'appello (art. 6).
Dibattimento a distanza (commi 77-79, 81)I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto, oltre che nel giudizio ordinario anche nel rito abbreviato e in sede di udienza camerale. ll comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'art. 146-bis, disp. att. c.p.p. prevedendo che partecipa a distanza al dibattimento la persona che si trova in carcere sia per i delitti di grave allarme sociale di cui agli artt. 51, comma 3-bis che per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in stato di libertà; analoga disciplina riguarda il testimone da sentire nelle udienze sia penali che civili (comma 1) e l'imputato ammesso a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie (comma 1-bis). L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (nuovo comma 1-ter). Tale previsione affida quindi al giudice una valutazione discrezionale in ordine alla necessità della presenza fisica in udienza. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso (nuovo comma 1-quater). Viene riformulato il comma 2 dell'art. 146-bis per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 gg. prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-bis che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altri parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 modifica l'art. 45-bis delle norme di attuazione del c.p.p., relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza. Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'art. 146-bis delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'art. 45-bis con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-bis dell'art. 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene sull'art. 134-bis delle norme di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato. Alle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 146-bis, già contemplate, è aggiunta quella di cui al nuovo comma 1-quater dello stesso articolo. Il giudice, potrà, quindi, con decreto motivato disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto. Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera - prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta (e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace) in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose (art. 416-bis, secondo comma, c.p.), terroristiche (art. 270-bis, primo comma, c.p.) o dedite al traffico di droga (art. 74, comma 1, DPR 309/1990). Modifiche al Codice antimafia (comma 80)Il comma 80 modifica l'art. 7 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. In particolare, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, è sostituito il comma 8 che attualmente prevede che nel corso del procedimento di applicazione delle citate misure davanti al tribunale, l'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. Il riferimento è all'esame a distanza di agenti sotto copertura, collaboratori di giustizia e imputati di reato connesso. Il comma 2 stabilisce che, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice. Il comma 80 prevede l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del citato procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p. come riformata dal precedente comma 77.
Ulteriori deleghe al Governo (commi 82 e 83)Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare:
Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione prevede:
Sulla normativa delegata è, anche in tal caso, prevista l'espressione del parere parlamentare. Disciplina delle intercettazioni (comma 84)Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.
Con riguardo alle intercettazioni, il Governo dovrà (lettere da a) ad e)) :
La indicata delega è integrata dalle previsioni dei successivi commi da 88 a 91 relativi alla revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni (v. ultra) La riforma delle impugnazioni penali appare orientata a una loro limitazione. In particolare, il Governo dovrà (comma 84, lett. da f) a m)):
Ordinamento penitenziario (commi 85 e 86)Il comma 85, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (art. 41-bis), individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario: semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (lett. a); revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, nell'ottica di facilitarne l'applicazione quando la condanna non riguardi casi di eccezionale gravità o delitti di mafia e terrorismo (lett. b). In particolare, per l'accesso alle misure, fissare in 4 anni il limite di pena che impone la sospensione dell'esecuzione (lett. c);
La disposizione di delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi (lett. p) per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte (n. 1), quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni (n. 2), consentendo l'applicabilità della del diritto penitenziario minorile anche ai giovani adulti (n. 3). Il Governo dovrà inoltre riformare le misure alternative alla detenzione (n. 4) ampliandone i criteri di accesso (n. 5) e, analogamente a quanto previsto dalla delega per gli adulti, eliminando ogni automatismo e preclusione per la revoca o la concessione (n. 6). Dovranno inoltre essere rafforzati l'istruzione e la formazione (n. 7) ed i contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale (n. 8). Ulteriori deleghe sono affidate al Governo per l'adozione di norme di attuazione della nuova disciplina (comma 86) e per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive (comma 87).
Spese per intercettazioni (commi 88-91)Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. L'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), rubricato "Prestazioni obbligatorie", prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori. Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. Fino all'emanazione del decreto ministeriale il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia. In base alla legislazione vigente, i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: remunerazione degli operatori delle comunicazioni; acquisizione dei tabulati telefonici; noleggio dei macchinari.
E' opportuno ricordare poi che la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) aveva previsto (art. 2, commi 82 e 83) la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica. In particolare era stata prevista, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un "sistema unico" nazionale delle intercettazioni anche attraverso la razionalizzazione delle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Tale sistema (ancora inattuato) avrebbe dovuto essere articolato su base distrettuale di Corte d'appello con finalità, essenzialmente, di riduzione delle spese connesse alle operazioni di intercettazione. Successivamente, dopo che il decreto-legge n. 95/2012 (art. 1, comma 26) aveva previsto che il Ministero della giustizia adottasse misure volte alla razionalizzazione, dal 2013, dei costi dei servizi di intercettazione, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 22) - modificando il citato articolo 96 Codice delle comunicazioni elettroniche - ha previsto che i risparmi di spesa fossero conseguiti stabilendo (con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia) un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori telefonici, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale, poi, il Parlamento con la legge n. 124/2015 aveva conferito (art. 7, comma 3) delega al Governo ad adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entrata i vigore il 28 agosto 2015) uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni. Tale delega non è stata mai esercitata dal Governo.
Come si rileva nella Relazione sullo Stato delle spese di giustizia (Doc. XCV, n. 4) - relativa al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016 - l'adozione dei provvedimenti di cui all'anzidetta delega avrebbe dovuto portare ad un risparmio di spesa del 50% delle voci di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché l'adozione di un tariffario unico nazionale per i cd. noleggi apparati con consistenti risparmi di spesa.
L'analisi dei dati mostra una progressiva flessione della spesa per intercettazioni, che è passata dai circa 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 a circa 260 milioni di euro rilevati nell'anno 2011, circa 250 milioni di euro nell'anno 2012 e circa 237 milioni nell'anno 2013. Nel 2014 i dati mostrano un lieve aumento della spesa (circa 250 milioni di euro), da attribuirsi al fatto che l'amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali, nel rispetto della direttiva di cui al D.Lgs. 231/2002 (1) Una ulteriore flessione della spesa per intercettazioni si è registrata nel 2015, nel quale i costi per intercettazioni sono stati pari a circa 245 milioni di euro. Per quanto concerne il numero dei "bersagli" intercettati (sia attraverso intercettazioni telefoniche che ambientali) negli ultimi sette anni (2009 – 2015) si osserva dapprima un progressivo aumento ( dai 132.166 nel 2009 ai 140.577 nel 2012) con un picco nel 2013, con 141.774 bersagli. Nel biennio 2014- 2015 si registra invece una riduzione del numero con rispettivamente 137.613 e 132.749 bersagli.
I principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge 124/2015 ricalcano sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame. Il comma 88 apporta modifiche all'articolo 96 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Più nel dettaglio la disposizione:
Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate: l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate; la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni; la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. Il comma 90 stabilisce che il DM di cui a comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
Clausola finanziaria, disposizioni finali ed entrata in vigore (commi 92-95) Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento. Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dalla propostadalla proposta di legge debbano essere corredati della relazione tecnica. Il comma 94 - conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica - prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata i vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie. Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione Giustizia ha svolto l'esame in sede referente nell'arco di nove sedute, senza apportare modifiche al testo del Senato, dal 22 marzo 2017 al 17 maggio 2017, quando ha conferito mandato alla relatrice, Presidente Ferranti, di riferire favorevolmente in Assemblea. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLe Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Ambiente, Trasporti e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge. La Commissione XII ha espresso parere favorevole con una osservazione con cui invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 16, lettera d), alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, che il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, deve essere considerato quale extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti dalla predetta legge, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per i soggetti in questione. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con condizioni e osservazioni e una raccomandazione. In base alle condizioni contenute nel parere, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, il comma 18, lettera b) – che demanda la fissazione della normativa di riferimento relativa all'accesso ai servizi del casellario centrale ad apposite convenzioni – dovrebbe essere riformulato in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, assicurando la predeterminazione nell'ambito dell'emanando decreto legislativo di adeguati criteri volti a delimitare l'ambito di discrezionalità delle convenzioni; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:, ai commi 17, 19 e 83 dovrebbero essere individuati in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla "tecnica dello scorrimento". In base alle osservazioni del Comitato, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: si dovrebbero meglio precisare i principi e criteri direttivi contenuti ai commi 84, lettera d), 85, 91, lettere a), c) e d), che tendono a sovrapporsi e ad integrare gli oggetti della delega o sono formulati in termini non del tutto sufficientemente definiti; al comma 83, si dovrebbe valutare la congruità del termine previsto per l'esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista dal medesimo comma per la sua adozione, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di coordinare le disposizioni di carattere finanziario di cui ai commi 17, 19 e 83, procedendo al loro accorpamento in un'unica disposizione. La raccomandazione del Comitato, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, invita a valutare l'opportunità - in presenza di un progetto di legge di un solo articolo, composto di 95 commi, spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri - di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, sulla pubblicazione di sintetiche note a margine, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. |