Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici - A.C. 3772 Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3772/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 462
Data: 22/06/2016
Descrittori:
CONIUGI   OMICIDIO
ORFANI   VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE
Organi della Camera: II-Giustizia


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Disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici

22 giugno 2016
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|


Contenuto

La proposta di legge mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un delitto di omicidio (art. 575 c.p.) commesso contro il coniuge (aggravante di cui all'art. 577, secondo comma, c.p.), il c.d.Uxoricidio uxoricidio.

Si ricorda che, dal punto di vista penale, il delitto di uxoricidio determina  l'applicazione di una pena aggravata: l'art. 577 del codice penale prevede, infatti, che, quando il reato di omicidio è commesso contro il coniuge la pena è quella della reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio è, in base all'art. 575 c.p., non inferiore a 21 anni di reclusione).
"Coniuge" è esclusivamente il soggetto legato all'agente da un vincolo matrimoniale avente attuali effetti civili. Non ha rilevanza l'avvenuta separazione legale tra i coniugi, mentre l'aggravante non sussiste se il fatto sia commesso dopo l'annullamento, nonché lo scioglimento del matrimonio con delibazione agli effetti civili. Trattandosi di una disposizione penale, non è possibile applicare l'aggravante in via analogica ai rapporti di convivenza di fatto.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'omicidio del coniuge comporta, per i figli della vittima, la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore della violenza. Recenti casi di cronaca dimostrano che, al dramma della violenza e della perdita del genitore, per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico, che la proposta intende attenuare, intervenendo sulla procedura penale -  per ridurre gli oneri che incombono sulla parte civile e per accelerare i tempi del risarcimento dei danni - sulla normativa sul patrocinio a spese dello Stato, per ammettere sempre al beneficio i figli della vittima e sull'istituto dell'indegnità a succedere, per evitare che nonostante il grave crimine commesso, il genitore colpevole possa concorrere all'eredità della sua vittima, a scapito dei figli.

In particolare, Il campo d'applicazione della proposta di leggele modifiche proposte dagli articoli da 1 a 3 riguardano l'ampliamento delle tutele per i figli della vittima dell'uxoricidio:

  • minorenni;
  • maggiorenni che non hanno ancora compiuto 26 anni;
  • maggiorenni non autosufficienti.

In via preliminare si osserva che la proposta di legge, richiamando l'art. 575 c.p., aggravato dall'art. 577, secondo comma, circoscrive le tutele ai soli figli rimasti orfani di un genitore coniugato. Se, infatti, l'omicidio dovesse, in ipotesi, essere commesso da un padre nei confronti della compagna, non sposata, i figli della coppia non potrebbero accedere alla misura.

Per quanto riguarda la formulazione, la proposta di legge riconosce benefici, anche procedurali, non solo ai figli minorenni della vittima ma a tutti i figli che non abbiano compiuto 26 anni di età. In merito, occorre dunque valutare l'opportunità di richiamare solo la seconda condizione, che assorbe la prima. Si ricorda, peraltro, che nel nostro ordinamento il raggiungimento dei 26 anni di età comporta, dal punto di vista fiscale, l'impossibilità per il genitore di qualificare il figlio come fiscalmente a carico; di contro, per la disciplina fiscale, intanto un genitore può detrarre le spese sostenute per il figlio infra ventiseienne, in quanto lo stesso non abbia prodotto nel corso dell'anno un reddito proprio superiore a 2.840 euro. La proposta di legge prescinde da questi elementi di natura fiscale e assegna il beneficio a tutti i figli infraventiseienni.

Infine, occorre valutare l'opportunità di chiarire il concetto di "non autosufficienza"; occorre infatti stabilire se questa espressione intenda indicare una dipendenza economica del figlio dal genitore ovvero una condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992.


Gratuito patrocinio (art. 1)

In primo luogo, la proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima di uxoricidio, modificando l'art. 76 del TU spese di giustizia (Modifiche al TU spese di giustiziaD.P.R. n. 115 del 2002), per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

L'art. 76 del DPR n. 115 del 2002, che detta le condizioni per l'ammissione al patrocinio:
  • richiede un reddito imponibile IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore 11.528,41 euro;
  • esclude sempre l'accesso al beneficio (presumendo il loro reddito superiore) per coloro che siano già stati definitivamente condannati per mafia, associazione finalizzata al contrabbando, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
  • consente comunque l'accesso al beneficio, a prescindere dai limiti di reddito, alla vittima di alcuni gravi delitti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 c.p.; mutilazioni genitali femminili, art. 583-bis c.p.; violenza sessuale, anche di gruppo, artt. 609-bis e 609-octies c.p.; atti sessuali con minorenne, art. 609-quater c.p.; atti persecutori, art. 612-bis c.p.) nonché alla vittima minorenne si altri specifici delitti (delitti di tratta di persone, artt. 600, 601 e 602 c.p.; delitti di sfruttamento sessuale dei minori, artt. 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-quinquies c.p.; adescamento di minori, art. 609-undecies c.p.).

L'articolo 1 della proposta inserisce il comma 4-quater nell'art. 76 del TU e prevede che se è commesso un delitto di omicidio (art. 575 c.p.) contro il coniuge (aggravante di cui all'art. 577, secondo comma, c.p.) i figli della vittima che non abbiano compiuto 26 anni di età, nonché i figli maggiorenni non autosufficienti, possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.

Il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di espropriazione forzata.

Si valuti l'esigenza di specificare se il beneficio debba essere concesso ai figli indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'uxoricida. Infatti, tale accertamento consegue al solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre l'intento dichiarato della proposta è quello di garantire l'accesso al beneficio fin dall'inizio del procedimento penale. Appare inoltre opportuno chiarire gli effetti sul gratuito patrocinio dell'eventuale assoluzione dell'imputato.


Sequestro conservativo (art. 2)

Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto alPignorare i beni per garantire il risarcimento del danno risarcimento del danno. A tal fine, l'articolo 2 novella l'art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo.

L'istituto del sequestro conservativo risponde alla finalità di garantire l'adempimento di obbligazioni civili connesse al reato e allo stesso procedimento penale. Esso è preordinato ad evitare la sottrazione o dispersione di garanzie reali (beni mobili e immobili) e quindi ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e obbligazioni civili nascenti da reato. In base all'articolo 316 c.p.p. sono legittimati a chiedere il sequestro:
  • il PM, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia (comma 1);
  • la parte civile, a garanzia delle obbligazioni civili nascenti dal reato (comma 2).
Peraltro, il sequestro ottenuto dal PM giova anche agli interessi della parte civile, ma non viceversa (comma 3). Per effetto del sequestro i crediti si considerano privilegiati (comma 4).
A seguito della richiesta della parte, il giudice che ha la disponibilità del procedimento, valutata la probabile fondatezza della pretesa penale o civile e il pericolo nel ritardo per le ragioni patrimoniali del richiedente, emette ordinanza con la quale dispone il sequestro e ne demanda la esecuzione all'ufficiale giudiziario (art. 317).
Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. In caso di irrevocabile condanna, invece, il sequestro si converte in pignoramento.

Con la finalità di alleggerire Richiesta del PM a tutela dei figligli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, la proposta di legge inserisce il comma 1-bis per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne, maggiorenne infraventiseienne o non autosufficiente della vittima.

Il PM dovrà accertare la presenza di un figlio della vittima che abbia i requisiti richiesti dal legislatore per conseguentemente chiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo.


Provvisionale (art. 3)

Infine, la finalità di tutelare i figli della vittima dell'uxoricidio viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.

In base all'art. 538 c.p.p., quando pronuncia sentenza di condanna, anche in primo grado, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno; se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. L'art. 539 c.p.p. precisa che - se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno - il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
La provvisionale è dunque una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La condanna relativa alla provvisionale è immediatamente esecutiva.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, della proposta di legge, Anticipare il 50% del presumibile dannomodifica l'art. 539 del codice di rito, inserendovi un comma 2-bis, in base al quale quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile.

A titolo di precedente, si ricorda che l'art. 147 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209 del 2005) riconosce, in caso di sinistro stradale, al danneggiato che a causa dell'incidente si trovi in stato di bisogno una provvisionale - da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno - pari ai 4/5 della presumibile entità del risarcimento.

Inoltre, collegando la provvisionale al Con la condanna di primo grado il sequestro conservativo si converte in pignoramentosequestro conservativo (v. sopra, art. 2), il nuovo comma 2-bis dell'art. 539 c.p.p. dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'art. 320 c.p.p., che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna.

Il comma 2 dell'articolo 3 modifica proprio l'art. 320 c.p.p. per inserire, per coordinamento, alla fine del comma una deroga alla disciplina generale, riferita al nuovo comma 2-bis dell'art. 539 c.p.p.

La modifica dovrebbe essere introdotta alla fine del primo periodo del comma 1 dell'art. 320 c.p.p.


Indegnità a succedere (art. 4)

L'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio.

L'istituto dell'Attualmente è necessaria una sentenza del giudice civileindegnità a succedere è previsto dall'art. 463 del codice civile. La disciplina delle successioni prevede, infatti, che colui che viene condannato per omicidio o per tentato omicidio non possa concorrere alla successione della sua vittima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L'indegnità può essere conseguenza civile del solo omicidio volontario (è escluso tanto l'omicidio colposo quanto il preterintenzionale), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità, allorché venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere.
Colui che sia stato escluso per indegnità dalla successione, in base all'art. 465 c.c. non ha sui beni derivanti dalla successione stessa ai suoi figli neanche i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda normalmente ai genitori.
Il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio - su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice.
La Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, 05/03/2009, n. 5402) ha infatti affermato che «L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione». In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicarsi officio iudicis, e comportante l'esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione. La giurisprudenza, aderendo a questa impostazione, precisa che l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di sentenza costitutiva, e la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione. Legittimati ad agire sono tutti coloro che abbiano un interesse, anche non patrimoniale, ma la relativa azione è riservata a chi sia stato chiamato all'eredità e possa ancora accettare. L'esito al quale tende l'azione è il rilascio dell'eredità acquistata dall'indegno ce conserva anche il diritto al rimborso delle spese e all'indennità dei miglioramenti, nonché al rimborso delle passività eventualmente pagate nell'assunta qualità di erede.

In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile l'art. 463-bis, con il quale:

  • è Prima della condanna definitiva sospendere la successionesospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di uxoricidio, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento;
  • è prevista la nomina di un curatore dell'eredità giacente (v. richiamo dell'art. 528 c.c.);
  • è prevista l'applicazione dell'istituto dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena (v. richiamo dell'art. 444 c.p.p.).

Si valuti se l'introduzione del nuovo istituto della sospensione della successione necessiti di una più specifica disciplina sostanziale.

I Indegnità a succedere dichiarata dal giudice penalecommi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.  A tal fine,

  • il comma 2 inserisce l'art. 537-bis c.p.p., in base al quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti per i quali l'art. 463 c.c. prevede l'indegnità, il giudice penale dichiara l'indegnità a succedere;
  • il comma 3 modifica l'art. 444 c.p.p., in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per richiamare l'obbligo del giudice di dichiarare l'indegnità a succedere anche in caso di sentenza di patteggiamento.

Pensione di reversibilità (art. 5)

Infine, la proposta di legge novella la recente legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di Prima della condanna definitiva sospendere l'erogazionereversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza.

Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta, inserendo due ulteriori commi nell'art. 1 della legge n. 125/2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno (comma 1-bis).

Per Obbligo di comunicazione a carico del PMattuare la disposizione relativa alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, la proposta di legge prevedere un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge dovrà essere comunicata senza ritardo dal PM all'ente pensionistico (comma 1-ter).


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento modifica il codice civile, il codice di procedura penale, il TU spese di giustizia e la legge n. 125 del 2011. Trattandosi di fonti di rango primario, l'uso dello strumento legislativo è necessario.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene sulle materie "ordinamento civile" e "norme processuali", di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La proposta di legge accorda alcuni benefici processuali ed economici ai soli figli del coniuge vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577 del codice penale. In assenza di rapporto coniugale tra la vittima dell'omicidio e l'autore del reato, i figli della vittima non possono, per come è formulata la proposta, accedere alle misure ivi previste.

La ragionevolezza di questa scelta legislativa va valutata anche alla luce dei recenti interventi del legislatore (legge n. 219 del 2012 e decreto legislativo n. 154 del 2013), volti ad eliminare dall'ordinamento ogni residua distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale.