Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati A.C. 2150-A Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1174/XVII   AC N. 1528/XVII
AC N. 2150-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 167    Progressivo: 1
Data: 13/03/2015
Descrittori:
CODICE PENALE   DIRITTO PENALE
PRESCRIZIONE DEL REATO     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

13 marzo 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea, in sintesi:

  • determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione;
  • prevede che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal compimento del quattordicesimo anno di età della vittima;
  • interviene sulla sospensione, introducendo nuove ipotesi,tra le quali quelle derivanti da una condanna, ancorché non definitiva;
  • precisa che anche  l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, determina l'interruzione del corso della prescrizione;
  • stabilisce che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

La riforma  potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Più in particolare, l'Aumento della metà dei termini di prescrizione per alcune ipotesi di corruzionearticolo 1, intervenendo sull'art. 157 c.p., - senza modificare la previsione generale relativa alla durata dei termini di prescrizione (la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque almeno 6 anni in caso di delitto e almeno 4 anni in caso di contravvenzione) - aumenta della metà i termini di prescrizione per i reati di "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.), "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.) e "corruzione in atti giudiziari" (art. 319-ter c.p.). A tal fine è aggiunto un periodo al sesto comma dell'art. 157 c.p., che attualmente prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati (omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori).

L'Per i reati in danno di minori il termine decorre dai 14 anni della vittima, o dall'acquisizione della notizia di reatoarticolo 2 modifica l'art. 158 c.p., che individua il momento a partire dal quale il termine di prescrizione decorre. Inserendo un ulteriore comma, il provvedimento prevede che per i reati indicati dall'art. 392, comma 1-bis del codice di procedura penale - ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), tratta di persone (artt. 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies) e violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies) e stalking (art. 612-bis c.p.) - se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quel caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con questa disposizione il legislatore dà attuazione - seppur in modo parziale - alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013. La Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età» (art. 58).

L'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'art. 159 c.p., anzitutto:

  • specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. L'ipotesi è oggi disciplinata dal secondo comma dell'art. 159, che viene conseguentemente abrogato;
  • specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
  • aggiungendo le seguenti tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: a) per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi); b) per perizie di particolare complessità (termine massimo di sospensione pari a 3 mesi); c) per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice.

La sentenza di condanna sospende il corso della prescrizione (per 2 anni in attesa dell'appello, per un anno in attesa della Cassazione)Sono poi inseriti nell'art. 159 c.p. tre nuovi commi, in forza dei quali è previsto che la sentenza di condanna, anche se non definitiva, sospende la prescrizione. Il provvedimento - che sul punto riprende il disegno di legge del Governo AC. 2798 (art. 5) - prevede infatti che:

  • dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 2 anni;
  • dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno.

In entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti dall'art. 544 c.p.p. per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni).

La riforma precisa che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di 2 anni (per il giudizio d'appello) e di un anno (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice, assenza dell'imputato), il termine è conseguentemente prolungato.

L'articolo 4 modifica l'art. 160 c.p. per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, determini l'interruzione del corso della prescrizione

L'La sospensione ha effetto solo per gli imputati nei confronti dei quali si procedearticolo 5 interviene invece sull'art. 161 c.p., che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che:

  • l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato;
  • la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Infine, l'Norma transitoriaarticolo 6 stabilisce espressamente che questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. 


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato, nel maggio 2014, l'esame di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti), volte a riformare l'istituto della prescrizione, deliberando di svolgere un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva (da giugno a novembre 2014). Sono stati in particolare auditi il Procuratore nazionale antimafia e altri magistrati (Piercamillo Davigo e Francesco Greco), professori universitari (Domenico Pulitanò, Fausto Giunta, Glauco Giostra e Tullio Padovani) e rappresentanti dell'Avvocatura, dell'Associazione nazionale magistrati e del Comitato Esecutivo di Transparency International Italia - Associazione contro la corruzione.

Ad esame già avviato (gennaio 2015) è stato presentato alla Camera il disegno di legge del Governo C. 2798 che, all'art. 5, prevede una disciplina della sospensione del corso della prescrizione analoga a quella contenuta ora nell'art. 3 del provvedimento all'esame dell'Assemblea. La disposizione è stata infatti modificata a seguito dell'approvazione di un emendamento con il quale il Governo ha ricondotto al provvedimento sulla prescrizione quanto previsto dal più ampio disegno di legge di modifica del codice penale e del codice di procedura penale.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento ha espresso nulla osta la Commissione Bilancio e ha espresso parere favorevole la Commissione Affari sociali.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con una osservazione, con cui invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di "modificare la disposizione che prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, relativa al caso di perizie che comportino pareri di «particolare complessità», introducendo così una norma che appare carente sotto il profilo della determinatezza, con il rischio di recare un vulnus al principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché al diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione".