Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati AA.CC. 1174-1528-2150 Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 167 | ||||
Data: | 26/05/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione
dei reati AA.CC. 1174-1528-2150 |
Schede di
lettura |
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n. 167 Seconda
edizione |
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13 giugno 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
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La nota
di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi. §
Le parti
relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle
procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione
europea. §
La parte
relativa alla Compatibilità con la
Convenzione EDU è stata curata dall’Avvocatura
della Camera dei Deputati) §
Le parti
relative alla legislazione comparata sono state curate dal Servizio
Biblioteca. |
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INDICE
· La disciplina della prescrizione dopo la legge 251/2005
· I lavori parlamentari nella XVI legislatura
· La riforma della prescrizione negli atti della
Commissione Fiorella (Ministro Severino)
Le proposte di legge AA.C. 1174, 1528
e 2150
· Il tempo necessario a prescrivere (art. 157 c.p.)
· La decorrenza del termine di prescrizione (art. 158 c.p.)
· La sospensione del corso della prescrizione (art. 159
c.p.)
· L’interruzione del corso della prescrizione (art. 160
c.p.) e i suoi effetti (art. 161 c.p.)
· Testo a fronte tra il codice penale vigente e le proposte
di legge
· Compatibilità con la Convenzione EDU (a cura dell’Avvocatura)
· Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione
Europea)
Gli effetti prodotti dall’attuale
normativa: dati statistici
· La definizione del procedimento per prescrizione in Corte
di cassazione
· La definizione dei procedimenti per prescrizioni in tutti
gli uffici giudiziari (serie storica)
L'attuale disciplina della prescrizione del reato (articoli da 157 a 161 del codice penale) è stata introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (c.d. legge ex Cirielli).
In particolare, l'articolo 6 della c.d. legge ex Cirielli ha riscritto l'articolo 157 del codice penale relativo al tempo necessario a prescrivere, sostituendo il criterio precedente - delle classi di reato individuate per fasce di pena - con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, e precisando che comunque, in caso di delitto, il tempo necessario a prescrivere non può essere inferiore a 6 anni mentre in caso di contravvenzione non può essere inferiore a 4 anni.
Al fine dell'applicazione del primo comma e quindi dell'individuazione del massimo della pena edittale, si stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, cfr. art. 63, terzo comma, c.p.) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.
Per alcuni particolari delitti (es. omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex art. 589 c.p., nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori), i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono raddoppiati.
Gli ultimi due commi dell'articolo 157 prevedono, rispettivamente, che l'istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall'imputato e che i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, siano in ogni caso imprescrittibili.
L'articolo 158 stabilisce che il termine della prescrizione decorre:
Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
La sospensione del corso della prescrizione è disciplinata dall'articolo 159, in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:
La riforma del 2005 ha posto un limite alla durata della sospensione derivante da impedimento delle parti o dei difensori, stabilendo che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario (di non fissazione, cioè, dell'udienza) al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
L'articolo 160 del codice penale disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola:
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. La riforma del 2005 ha ribadito che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'art. 157 oltre i termini fissati dall'art. 161, co. 2, fatta eccezione per i gravi reati di associazione mafiosa e terrorismo di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
Per quanto riguarda gli effetti dell'interruzione, l'articolo 161 del codice penale individua un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere derivante da una interruzione: l'interruzione della prescrizione non può, infatti, comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere ovvero di più della metà in caso di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2, di più di 2/3 in caso di recidiva reiterata, di più del doppio nei casi di delinquente abituale, professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.). Il suddetto limite non si applica ai delitti di competenza della procura distrettuale (es. mafia e terrorismo).
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le proposte di riforma dell’istituto prescrizionale, in sede parlamentare e dottrinale.
Come si è osservato in dottrina, le linee di intervento prospettate sono distinguibili in due macrocategorie:
►alla prima appartengono le proposte di riforma che restano fedeli alla scelta, operata dal legislatore con il codice Rocco prima e con la legge 251/2005 in seguito, di strutturare la prescrizione attorno ad un unico compasso temporale che inizia dalla commissione del fatto di reato e si chiude con la pronuncia della sentenza che definisce il processo con forza di giudicato. In questa direzione va il progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Nordio nel 2005 ma anche il c.d. progetto Mastella, ovvero il disegno di legge del Governo Prodi AC 2664 recante "Disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie” presentato alla Camera il 16 maggio 2007;
►alla seconda sono invece riconducibili le proposte di riforma che attribuiscono al decorso temporale un diverso valore e diversi effetti prima e dopo l’instaurazione del procedimento penale a carico del presunto autore del reato, distinguendo tra una prescrizione ‘sostanziale’ (o ‘del reato’) e una prescrizione ‘processuale’ (o ‘dell’azione’), caratterizzate da distinte rationes e distinte modalità di funzionamento. In questa direzione andavano la proposta di legge Kessler AC 1302, recante “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato”, presentata alla Camera all'inizio della XIV legislatura, ma anche in dottrina la proposta avanzata da Grevi[2] e poi da Giostra[3], nonché dalla Commissione Pisapia del 2006.
Per venire ai più recenti lavori parlamentari, nella scorsa legislatura si segnala la calendarizzazione in Commissione Giustizia dell'A.C. 1235 (sul quale si veda il Dossier del Servizio studi n. 151 del 2009), volto a una riforma dell'istituto. Il provvedimento - che sostanzialmente proponeva il ritorno alla disciplina previgente la Cirielli - non ha concluso l'esame in sede referente.
Un più ampio dibattito, sempre nella XVI legislatura, si è svolto sull'A.S. 1880, presentato dal Sen. Gasparri nel 2010 e recante “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 Cost. e 6 CEDU” (meglio noto come disegno di legge in materia di prescrizione breve). Anche questo progetto – pur non utilizzando esplicitamente questa terminologia – si ispira in effetti alla distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo.
In particolare, con l’intento di garantire tutela al fondamentale principio di ragionevole durata, propone l’introduzione di termini prefissati ex lege per ogni grado di giudizio, sulla base del criterio della gravità dei reati; confermando però al tempo stesso l’attuale disciplina della prescrizione del reato, che dovrebbe pertanto continuare a decorrere dal momento della commissione del reato sino alla sentenza definitiva: con conseguente parziale sovrapponibilità dei due termini prescrizionali (del reato, e del processo), che conferirebbe all’imputato la possibilità di giovarsi della prescrizione ‘sostanziale’ anche prima della scadenza dei termini previsti per le singole fasi del giudizio.
Ai sensi dell’art. 5 del disegno di legge (rubricato “Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole”) si propone dunque l’introduzione, nel capo II, titolo III, libro VII del codice di procedura penale, di una sezione 1-bis dedicata alla “Sentenza di proscioglimento per violazione della durata ragionevole del processo”, contenente, all’art. 531-bis, la previsione di una “Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole”. I commi 1 e 2 di tale novella disposizione prevedono, nello specifico, i termini di durata ragionevole delle diverse fasi processuali:
Reati che, ai sensi dell’art. 157
c.p., sono sanzionati con pena inferiore nel massimo a 10 anni |
Reati che, ai sensi dell’art. 157
c.p., sono sanzionati con pena pari o superiore nel massimo a 10 anni |
Reati previsti dall’art. 51 commi 3-bis e 3-quater |
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Giudizio di primo grado |
3 anni |
4 anni |
5 anni |
Giudizio di appello |
2
anni |
2
anni |
3
anni |
Giudizio di Cassazione |
18 mesi |
18 mesi |
2 anni |
Ogni ulteriore grado di giudizio in caso di annullamento con rinvio
della Cassazione |
1
anno |
1
anno |
18
mesi |
La fase delle indagini preliminari non risulta inclusa nel computo del termine di ragionevole durata del processo, ma, nel tentativo di garantirne una celere definizione, il co. 3 dell’art. 531-bis prevede che, alla scadenza dei termini previsti per le attività prodromiche all’instaurazione del processo vero e proprio (artt. 405 - 407 c.p.p.), vada concesso al p.m. un ulteriore spazio temporale di tre mesi per assumere le proprie determinazioni: da tale data, inizierà in ogni caso a decorrere il termine di fase previsto per il giudizio di primo grado.
Il progetto prevede poi che l’assoluzione nel merito prevalga sempre rispetto al proscioglimento per irragionevole durata del processo (co. 4), e che le cause sospensive dei termini di ragionevole durata del processo coincidano con quelle previste ex art. 159 c.p., salva l’aggiunta dell’ipotesi di necessità di conseguire la presenza dell’imputato estradando (co. 5) e del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell’art. 2-ter, co. 1, della l. 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (che fissa criteri di priorità nella formazione dei ruoli d’udienza e nella trattazione dei processi, in base ai quali può essere disposta la sospensione dei processi per i reati commessi fino al 2006 e ai quali sia applicabile l’indulto) (art. 5 co. 2 D.d.l.).
Il disegno di legge approvato dal Senato nel gennaio del 2011 passa poi all’esame della Camera che lo modifica sostanzialmente, eliminando in particolare il meccanismo di estinzione del processo per irragionevole durata, che costituiva il fulcro della proposta.
Il 23 aprile 2013 è stata pubblicata la proposta di riforma dell’istituto della prescrizione formulata dalla c.d. Commissione Fiorella (istituita con D.M. del 29 novembre 2012 dall’allora Ministro Guardasigilli Severino).
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di articolato, dopo aver sottolineato come, da sola, «la riforma della disciplina della prescrizione non possa risolvere ogni problema, sostanziale o processuale, connesso con il carico dei procedimenti e la relativa mortalità» ma sia necessario «rinviare comunque ad altre sedi le proposte utili per le semplificazioni procedimentali che, nel rispetto dei diritti della difesa, contribuiscano a snellire il processo penale, garantendone giustizia, efficienza e celerità», il Presidente mette in evidenza le esigenze che una riforma volta a garantire un corretto funzionamento dell’istituto prescrizionale è chiamata a soddisfare:
· l’esigenza di effettività del sistema penale che impone di individuare tempi di prescrizione del reato sufficientemente lunghi per non pregiudicare le possibilità dell’autorità giudiziaria di esercitare lo ius puniendi che le compete;
· l’esigenza di assicurare che il processo si concluda in tempi ragionevoli (secondo quanto enunciato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU), per evitare che lo stesso “gravi sull’imputato arbitrariamente come fosse una vera e propria pena supplementare e anticipata”.
Da un lato si impone, dunque, la necessità di assicurare alla giurisdizione tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato, di ascrizione delle relative responsabilità e di irrogazione delle sanzioni previste ex lege, per evitare che la stessa, a causa del maturare della prescrizione a processo inoltrato, finisca col girare a vuoto, dando luogo ad uno spreco di risorse umane, materiali e di tempo insostenibile, nonché alla frustrazione della legittima pretesa punitiva dello Stato e delle istanze di giustizia avanzata dalle vittime del reato; d’altro canto, la Commissione esclude che la soluzione a tale criticità possa rinvenirsi nel semplice allungamento dei termini di prescrizione attuali e nemmeno nella statuizione del definitivo arresto del corso prescrizionale dal momento dell’esercizio dell’azione penale, perché ciò significherebbe privare di efficacia il solo rimedio che oggi risulta funzionale e idoneo, nonostante le numerose perplessità avanzate in proposito dalla dottrina, a garantire la ragionevole durata dei processi.
L’obiettivo che la Commissione si propone di perseguire attraverso la proposta di riforma consiste, allora, nell’individuazione di una soluzione capace di contemperare «l’interesse a che i processi penali si concludano con un accertamento nel merito, con l’altrettanto irrinunciabile esigenza pratica di conservare alla prescrizione la sua attuale funzione di stimolo a una definizione in tempi non troppo estesi dei processi penali».
Preso atto della possibilità di muoversi su tre direttrici di riforma parallele (il mantenimento di una prospettiva connessa alla semplice prescrizione del reato, l’opzione a favore di una innovativa prescrizione del procedimento o il riconoscimento di una operatività congiunta dei due meccanismi prescrizionali), la Commissione ha ritenuto preferibile la ricerca di una soluzione rispettosa, almeno nelle sue linee fondamentali, della tradizione fondata sulla logica della prescrizione sostanziale del reato. Tale scelta viene motivata, da un lato, in base alla considerazione per cui una prescrizione orientata esclusivamente alla tutela della ragionevole durata del processo finirebbe, inevitabilmente, per determinare un’eccessiva rigidità del sistema, dall’altro, sulla scorta del fatto che le rationes tradizionalmente poste a fondamento dell’istituto prescrizionale (soprattutto quelle connesse al venir meno dell’efficacia general e special preventiva della sanzione penale che intervenga ad eccessiva distanza di tempo dalla commissione del fatto di reato) non possano dirsi del tutto prive di pregnanza una volta avviato il processo.
In particolare, la disciplina proposta dalla Commissione, intervenendo in materia di cause di sospensione e di interruzione del corso prescrizionale, si propone come obiettivo quello di «assicurare alla giurisdizione tempi sufficienti, ma assieme non irragionevolmente dilatati, per l’accertamento del fatto e l’ascrizione della responsabilità una volta che il processo sia iniziato».
L’intervento prospettato prende le mosse dalla necessità di correggere la disciplina prescrizionale prevista dalla legge ex Cirielli, nella parte in cui prevede la protraibilità del compasso temporale prescrizionale non oltre la misura di un quarto del termine base, con la conseguenza di concedere alla giurisdizione, dal momento in cui viene compiuto il primo atto interruttivo, un tempo estremamente limitato per giungere alla emissione della sentenza definitiva, soprattutto nei casi in cui il processo venga avviato a ridosso della scadenza del termine di prescrizione.
Allo scopo di porre rimedio a tale esito irragionevole, la Commissione prevede tre correttivi fondamentali.
1) L’individuazione di due successive cause di sospensione della prescrizione legate, rispettivamente, al deposito (o, secondo una proposta alternativa, alla pronuncia) della sentenza di condanna di primo e di secondo grado. L’idea di fondo da cui muove tale previsione è che «ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell’ipotesi accusatoria corrisponda la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione».
Tale meccanismo risulterebbe, peraltro, idoneo a garantire la ragionevole durata del processo con un grado di flessibilità maggiore rispetto a quello proprio delle proposte di riforma costruite attorno al concetto di prescrizione processuale: il decorso del termine di sospensione relativo ai giudizi di impugnazione non determina infatti, in automatico, l’improcedibilità dell’azione, ma “fa sì che l’orologio della prescrizione continui a decorrere dal punto in cui si era fermato, consentendo alla giurisdizione di recuperare il tempo auspicabilmente “risparmiato” nelle fasi precedenti di giudizio”. La logica del “tutto o niente” propria della disciplina attuale viene così mitigata e, pur permanendo un termine massimo entro il quale l’esercizio dello ius puniendi risulta definitivamente precluso, la giurisdizione ha la possibilità di sfruttare al meglio il tempo concessole per l’attività di accertamento dei fatti e irrogazione delle sanzioni previste ex lege: il lavoro processuale svolto non viene posto nel nulla alla prima occasione di superamento dei limiti temporali previsti dalla legge per lo svolgimento dei giudizi di impugnazione, ma, salvo per i casi in cui la fase preliminare e il giudizio di primo grado abbiano interamente “consumato” il termine di prescrizione, l’autorità giudiziaria ha la possibilità di attingere a ciò che resta (perché risparmiato nelle precedenti fasi di giudizio) del tempo complessivo che la legge le riconosce per pervenire ad una pronuncia definitiva sui fatti, prima che le ragioni poste alla base dello ius puniendi vengano meno, privando di legittimità l’intervento sanzionatorio dello Stato nei confronti della commissione di un reato.
2) Il secondo correttivo proposto dalla Commissione Fiorella consiste in un ripensamento del rapporto intercorrente tra termine prescrizionale di base e aumento dello stesso in presenza di atti interruttivi. Prendendo le mosse dalla considerazione secondo cui, nella modulazione del termine prescrizionale di base il legislatore non debba tenere conto della necessità di tutelare la ragionevole durata del processo (ben potendo il processo non essere nemmeno inaugurato in pendenza di tale termine), ma soltanto delle rationes tradizionalmente poste alla base dell’istituto e connesse al permanere delle ragioni dell’intervento punitivo nonostante il lasso di tempo decorso dal fatto di reato, la Commissione propone un ritorno al sistema di individuazione del tempo necessario a prescrivere fondato sulla distinzione dei reati in diverse fasce di gravità. Laddove, poi, la notitia criminis emerga entro i termini indicati, si impone al legislatore l’obbligo di garantire alla giurisdizione un tempo sufficiente per pervenire, una volta posto in essere il primo atto dotato di efficacia interruttiva, alla emissione della sentenza di condanna di primo grado (alla quale farà seguito l’effetto sospensivo descritto supra al punto 1), anche nelle ipotesi in cui la notizia di reato sia emersa in prossimità dello scadere dei termini di prescrizione previsti ex lege. Allo scopo di tutelare tale esigenza (frustrata, invece, dalla disciplina attuale), la Commissione propone una modifica del combinato degli articoli 160 e 161 c.p., volta a conseguire un bilanciamento tra il fisiologico bisogno di tempo connesso all’esercizio della giurisdizione e la necessità che la prescrizione mantenga la propria funzione di stimolo alla sollecita definizione dei processi.
In primo luogo, viene messa in evidenza la distonia rispetto alle rationes rinvenibili a fondamento dell’istituto prescrizionale, non solo della previsione che fissa aumenti del termine base differenziati in ragione della differente pericolosità soggettiva dell’autore del reato, ma anche della individuazione di un coefficiente unitario di aumento del termine di base. In quest’ultimo caso, in particolare, se l’aumento del termine di prescrizione è funzionale ad assicurare a una giurisdizione attivatasi tempestivamente (entro i termini base previsti dall’art. 157 c.p.) un tempo congruo per pervenire ad un accertamento del reato e delle relative responsabilità, non ha poi senso che la misura del prolungamento cresca con l’aumentare del termine prescrizionale di base, dal momento che il tempo necessario alla celebrazione del processo non cresce necessariamente in modo proporzionale alla gravità del reato.
In secondo luogo, valutando che, a partire dal compimento del primo atto interruttivo, il termine da ritenersi mediamente ragionevole per la celebrazione della fase preliminare e/o del primo grado di giudizio si aggira intorno ai due, tre anni, per garantire che tale sia lo spazio concesso alla giurisdizione per l’espletamento delle suddette attività processuali a fronte di qualsiasi reato, si prevede una rimodulazione del coefficiente di aumento del termine di base in presenza di una pluralità di atti interruttivi in misura inversamente proporzionale alla durata di termine di base stesso.
3) Ultimo rimedio congegnato allo scopo di imprimere, attraverso l’operare della prescrizione, maggiore celerità alle cadenze processuali, anche nelle ipotesi di emersione della notitia criminis non a ridosso della scadenza del termine di prescrizione, consiste nell’individuazione di un termine massimo, a partire dall’iscrizione della notizia di reato, entro il quale il pubblico ministero è tenuto ad assumere le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 405, co. 1, c.p.p. La ratio è quella di evitare che il pubblico ministero, «concluse ritualmente le indagini, non si attivi in tempi ragionevoli per le sue decisioni, finendo col chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione in prossimità della scadenza dei termini prescrizionali, con il connesso rischio che la prescrizione maturi comunque precocemente, impedendo la definizione del processo».
Questi, dunque, i punti cardine della riforma proposta. Accanto a tali previsioni fondamentali ve ne sono altre di rilievo che modificano l’attuale disciplina del regime prescrizionale.
In primo luogo, con riferimento all’individuazione dei termini di durata della prescrizione del reato, viene abrogato il quinto comma dell’art. 157 c.p., relativo ai casi in cui il legislatore preveda per il reato una pena diversa da quella detentiva o pecuniaria: mancando, attualmente, un’applicazione pratica della norma, si è preferito demandare al legislatore futuro che intenda introdurre una nuova tipologia di sanzione penale la regolamentazione della prescrizione per i casi in esame.
In secondo luogo, la scelta di prevedere un raddoppio dei termini prescrizionali di base in presenza di reati particolarmente gravi (secondo la versione vigente dell’art. 157 co. 5 c.p.) viene limitata alle ipotesi di reati di mafia e di terrorismo (rientranti nella previsione di cui all’art. 416-bis c.p.).
Per quanto concerne, invece, l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, viene mantenuta la disciplina vigente, salvo per l’aggiunta di un novello terzo comma all’art. 158 c.p., relativo alle ipotesi di reati di cui all’art. 392 co. 1-bis c.p.p. commessi a danno di minori, per i quali il dies a quo è differito al giorno in cui le persone offese abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
In materia di sospensione del termine prescrizionale, oltre all’innovativa previsione concernente la celebrazione dei giudizi di impugnazione, all’art. 159 c.p. è aggiunta un’ipotesi sospensiva ulteriore, identificata nel provvedimento che dispone la rogatoria internazionale: in tale circostanza, il termine resterà sospeso sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceva la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento in parola.
Infine, per quanto concerne la disciplina delle ipotesi interruttive del corso prescrizionale, in primo luogo, viene eliminato dall’art. 160 c.p. il riferimento alla sentenza di condanna (avendo questa acquisito, in base alla disciplina riformata, un’efficacia sospensiva del termine di prescrizione); in secondo luogo, il novero degli atti interruttivi (concentrato in un unico comma) viene arricchito dell’ipotesi di interrogatorio dell’indagato compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e viene privato, invece, del riferimento al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (perché superfluo).
Le tre proposte di riforma dell’istituto della prescrizione all’esame della Commissione Giustizia sono presentate da deputati del gruppo Movimento 5 stelle (A.C. 1174, Colletti), del gruppo Scelta Civica per l’Italia (A.C. 1528, Mazziotti di Celso) e del gruppo Partito democratico (A.C. 2150, Ferranti).
Prima di analizzare il contenuto delle proposte in modo orizzontale, confrontandone il contenuto rispetto ai singoli elementi che caratterizzano l’istituto della prescrizione, sono indicati di seguito i profili essenziali di ciascuna proposta.
In sintesi, la proposta A.C. 1174 (Colletti e altri) si caratterizza per:
· l’allungamento dei termini di prescrizione dei reati: in particolare, la proposta stabilisce che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato della metà e che comunque non può essere inferiore a 8 anni per i delitti ed a 6 anni per le contravvenzioni;
· la sospensione del corso della prescrizione in caso di esercizio dell’azione penale; la proposta trasforma dunque la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della stessa e prevede che una volta esercitata l’azione penale la sospensione produca effetti fino alla sentenza definitiva;
· l’abrogazione della disposizione che fissa un tetto massimo al tempo necessario a prescrivere, indipendentemente dal numero di interruzioni.
La proposta A.C. 1528 (Mazziotti di Celso e altri) riprende – come espressamente affermato nella relazione illustrativa – l’esito dei lavori della Commissione di studio insediata nella scorsa legislatura dal Ministro Severino e presieduta dal Prof. Fiorella (v. sopra). In particolare, dunque:
· rimodula i termini di prescrizione dei reati, introducendo cinque diverse fasce di gravità dei reati, in corrispondenza delle quali individua diversi termini di prescrizione;
· consente il raddoppio dei termini di prescrizione solo per i reati di mafia e terrorismo;
· modifica la disciplina degli effetti dell’interruzione, stabilendo che l’estensione massima del tempo necessario a prescrivere in presenza di uno o più atti interruttivi sia inversamente proporzionale alla durata del termine base. Definisce dunque, in relazione a ciascuna delle fasce di gravità dei reati, il massimo prolungamento del termine di prescrizione consentito e conseguentemente abroga il secondo comma dell’art. 161;
· prevede la sospensione del corso della prescrizione in caso di rogatoria all’estero (massima sospensione 6 mesi) nonché a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, emessa tanto in primo grado quanto in appello, fissando termini massimi di durata per tale sospensione: due anni per consentire il giudizio d’appello, un anno per consentire il giudizio di Cassazione;
· stabilisce che per i reati commessi con l’abuso di minori, il termine di prescrizione decorre non dal commesso reato ma dal compimento del quattordicesimo anno d’età del minore;
· fissa un termine entro il quale il PM deve esercitare l’azione penale (termine pari al doppio di quanto previsto per le indagini preliminari), trascorso il quale scatta la prescrizione breve,
· con una disposizione transitoria prevede che la riforma opera solo per l’avvenire, ovvero le nuove regole sulla prescrizione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.
La proposta di legge A.C. 2150 (Ferranti e altri) prevede:
· l’allungamento dei termini di prescrizione dei reati: in particolare, la proposta stabilisce che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato di un quarto e che comunque non può essere inferiore a 7 anni per i delitti (vengono confermati i 4 anni per le contravvenzioni);
· che per i reati commessi con l’abuso di minori, il termine di prescrizione decorre non dal commesso reato ma dal compimento del quattordicesimo anno d’età del minore;
· tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Per massimo 6 mesi in caso di rogatoria all’estero o perizie di particolare complessità; fino alla decisione del giudice adito, in caso di presentazione di dichiarazione di ricusazione;
· l’interruzione del decorso del termine di prescrizione con l’esercizio dell’azione penale. Da tale momento cominciano a decorrere nuovi termini di prescrizione finalizzati a giungere alla pronuncia in primo grado e di durata diversa in relazione all’autorità giudiziaria competente (e dunque in relazione alla complessità del rito). Anche la sentenza di primo grado interrompe il corso della prescrizione e apre a nuovi termini entro i quali deve svolgersi l’appello e il giudizio di cassazione. Superata la sentenza di primo grado, però, in caso di condanna, la violazione dei termini fissati non comporta l’estinzione del reato bensì una riduzione della pena detentiva fino a 1/3, in caso di condanna, o un risarcimento danni, in caso di assoluzione;
· una delega al Governo per armonizzare le disposizioni della Legge Pinto con quelle della riforma dell’istituto della prescrizione.
Le proposte di legge A.C. 1174 (Colletti) e 2150 (Ferranti) allungano i tempi di prescrizione dei reati. La prima individua il tempo nel massimo della pena edittale aumentato della metà, la seconda nel massimo della pena edittale aumentato di un quarto. Per la prima proposta di legge i delitti si prescrivono comunque in almeno 8 anni, per la seconda in 7; le contravvenzioni si prescrivono in 6 anni nella proposta Colletti, in 4 anni nella proposta Ferranti. Peraltro, in entrambe le proposte, sostanzialmente il termine di prescrizione dell’art. 157 c.p. opera sino all’esercizio dell’azione penale da parte del PM (v. infra).
La proposta di legge AC 1528 (Mazziotti di Celso) individua le seguenti fasce di gravità del reato, determinate in ragione della pena massima prevista, cui connette diversi termini di prescrizione:
Reato |
Tempo necessario a prescrivere |
contravvenzione |
3
anni |
delitto punito con la sola multa |
4
anni |
delitto punito con la
reclusione non superiore nel massimo a 5 anni |
5
anni |
delitto punito con la reclusione non
superiore nel massimo a 10 anni |
7
anni |
delitto punito con la
reclusione non superiore nel massimo a 15 anni |
10
anni |
delitto punito con la reclusione superiore
nel massimo a 15 anni |
15
anni |
Delitto punito con
l’ergastolo |
Imprescrittibile |
Applicando i tre diversi criteri proposti, espressi dalla modifica del primo comma dell’art. 157 c.p., si ottengono le seguenti conseguenze:
Reato |
Tempo
necessario a prescrivere |
||
|
AC 1174
(Colletti) |
AC 1528
(Mazziotti di Celso) |
AC 2150
(Ferranti) |
contravvenzione |
6 anni |
3 anni |
4 anni |
delitto punito con la sola multa |
8 anni |
4 anni |
7 anni |
delitto punito con la reclusione nel massimo a 5 anni |
8 anni |
5 anni |
7 anni |
delitto punito con la reclusione nel massimo a 10 anni |
15 anni |
7 anni |
12 anni e 6
mesi |
delitto punito con la reclusione nel
massimo a 15 anni |
22 anni e 6 mesi |
10 anni |
18 anni e 9 mesi |
delitto punito con la reclusione nel massimo a 24 anni |
36 anni |
15 anni |
30 anni |
delitto punito con l’ergastolo |
imprescrittibile |
imprescrittibile |
imprescrittibile |
La proposta AC 1174 (Colletti) interviene anche sul quinto comma dell’art. 157 c.p., che attualmente fissa in tre anni il tempo necessario a prescrivere il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Intervenendo sul comma, la proposta allunga a 5 anni il tempo necessario a prescrivere questi reati.
Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2008, ha avuto occasione di sottolineare come il quinto comma dell’art. 157 c.p. non riguardi i reati di competenza del giudice di pace. La Corte ha infatti affermato che il quinto comma dell’art. 157 c.p ha inteso «porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria, non più ragguagliato, con riferimento agli effetti giuridici, a quello generale, ma munito, quanto meno ai fini della prescrizione, di una norma generale del tutto peculiare. Senza forzature interpretative, non si può ritenere che tale nuovo sistema sia stato ancora costruito, con la duplice conseguenza che la sanzione pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace (con facoltà per lo stesso di avvalersi, in via alternativa, delle sanzioni «para-detentive»). […] In definitiva, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’art. 157 c.p.».
Sul punto, l’AC 1528 (Mazziotti di Celso) sottolinea come il quinto comma non trovi attualmente alcuna pratica applicazione e dunque ne sopprime il contenuto vigente e “utilizza” questa collocazione per inserire la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e per tutti i reati connessi, nonché per i reati con finalità di terrorismo. Le altre due proposte di legge non innovano la disciplina del raddoppio dei termini di prescrizione, che resta dunque confermato, ai sensi del sesto comma dell’art. 157, per particolari delitti quali l’omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex art. 589 c.p., nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori.
La proposta di legge Mazziotti di Celso AC 1528 si caratterizza infine per l’inserimento al sesto comma dell’art. 157 c.p. di un termine di prescrizione breve, collegato all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. La proposta stabilisce, infatti, che il reato si prescrive se il PM - decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari, comprensivo delle relative proroghe - non ha assunto le determinazioni relative all’inizio dell’azione penale, cioè non ha né richiesto l’archiviazione né formulato l’imputazione.
La proposta AC 1174 (Colletti) interviene sul primo comma dell’art. 158, fissando il termine di decorrenza della prescrizione, per il reato continuato, alla cessazione della continuazione. La proposta reintroduce dunque la formulazione in vigore prima della riforma del 2005: attualmente, infatti, il termine decorre invece dalla consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati, come in un comune concorso materiale di reati.
Le altre proposte di legge, con identica formulazione, inseriscono un ulteriore comma per specificare che quando sono commessi reati con abuso di minori (da intendersi: che hanno meno di 14 anni), il termine di prescrizione decorre non dal commesso reato ma dal compimento del quattordicesimo anno d’età del minore.
In particolare, le proposte richiamano l’elenco dei reati contenuto nell’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, quando commessi nei confronti di minore, ovvero:
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), anche relativamente a pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- Adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.);
- Atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
In generale, e relativamente a tutte e tre le proposte di legge, si
osserva che queste non tengono conto della sospensione del termine di
prescrizione per sospensione del procedimento penale per assenza dell’imputato.
Tale ipotesi (n. 3-bis) è stata infatti introdotta nell’art. 159 c.p. dalla
recente legge n. 67 del 2014.
La proposta Colletti (AC 1174) prevede la sospensione del corso della prescrizione in caso di esercizio dell’azione penale, trasformando dunque la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della stessa.
In particolare, sostituendo l’alinea del primo comma dell’art. 159, la proposta stabilisce che al momento dell’assunzione della qualità di imputato – ovvero, ai sensi dell’art. 60 c.p.p., al momento dell’attribuzione del reato a una persona nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo – si sospende il corso della prescrizione.
La proposta non specifica la durata di tale sospensione. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 60 c.p.p., la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
Tale intento – di mantenere la prescrizione sospesa sino alla sentenza definitiva – è confermato dalla relazione illustrativa della proposta, nella quale si legge che la modifica dell’articolo 159 del codice penale «introduce la sospensione generalizzata della prescrizione dal momento dell’assunzione della qualifica di imputato e fino alla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».
La proposta Mazziotti di Celso (AC 1528), tanto in relazione all’autorizzazione a procedere, quanto in relazione al deferimento della questione ad altro giudizio – che già attualmente sono cause di sospensione del corso della prescrizione – specifica il momento in cui il periodo di sospensione termina, individuandolo, rispettivamente, nel giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta di autorizzazione a procedere e nel giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione.
La proposta aggiunge alle ipotesi di sospensione il caso della richiesta di rogatoria all’estero, specificando che la sospensione cessa quando l’autorità riceve la documentazione richiesta e comunque trascorsi 6 mesi dalla rogatoria.
Infine, con previsione di maggiore impatto, la proposta mutuata dai lavori della Commissione Fiorella prevede la sospensione del corso della prescrizione a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, emessa tanto in primo grado quando in appello. Tale sospensione ha però una durata massima, individuata in 2 anni per consentire il giudizio d’appello e in un anno per consentire il giudizio di Cassazione.
La proposta Ferranti (AC 2150) interviene sull’art. 159 c.p. aggiungendo le seguenti tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione:
· per richiesta di rogatoria all’estero. La previsione è analoga a quella contenuta nell’AC 1528 e il termine massimo di sospensione è di 6 mesi;
· per perizie di lunga durata o di particolare complessità, disposte in udienza preliminare o in dibattimento. Anche in questo caso la sospensione è concessa per massimo 6 mesi;
In relazione a questa disposizione, potrebbe essere utile chiarire modalità
e tempi della sospensione del corso della prescrizione, con l’accertamento che
la perizia avrà o ha avuto una lunga durata o riveste una particolare
complessità. Sarebbe inoltre da chiarire se i due presupposti – ovvero la
durata e la complessità – debbano necessariamente coesistere.
· per la presentazione di un’istanza di ricusazione del giudice ai sensi dell’art. 38 c.p.p. In tal caso la sospensione cessa alla comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l’inammissibilità della richiesta.
Si ricorda che nel processo – tanto civile quanto penale - ciascuna delle parti ha il potere di ricusare il giudice, cioè di chiedere la sua sostituzione, nei casi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi. Nel processo penale, sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della Corte d'assise o della Corte di assise d'appello decide la Corte d'appello; su quella di un giudice della Corte d'appello e della Corte di cassazione decidono, rispettivamente, una sezione dell'una e dell'altra diverse da quella di appartenenza del giudice ricusato (art. 40 c.p.p.).
La domanda di ricusazione non determina la sospensione del procedimento – che automaticamente determinerebbe la sospensione del corso della prescrizione – salvo che il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione disponga la sospensione temporanea di ogni attività processuale o il compimento dei soli atti urgenti (art. 41, c.p.p.). Per questa ragione la proposta di legge aggiunge questa specifica causa di sospensione, con l’obiettivo di evitare che la domanda di ricusazione del giudice sia presentata a meri fini dilatori, con l’obiettivo di accedere alla prescrizione del reato.
Come indicato, la proposta Colletti (AC 1174) trasforma la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della prescrizione, fino alla sentenza definitiva.
Conseguentemente, la proposta elimina dall’art. 160 c.p. la previsione di interruzione della prescrizione in caso di sentenza di condanna o decreto di condanna (primo comma), nonché i riferimenti alla richiesta di rinvio a giudizio, al decreto di fissazione dell’udienza preliminare, all’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, al decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo, al decreto che dispone il giudizio immediato, che dispone il giudizio e al decreto di citazione a giudizio (secondo comma). Si tratta infatti di provvedimenti richiamati dall’art. 60 c.p.p. e dunque ricompresi tra le ipotesi di sospensione per assunzione della qualità di imputato.
In questa proposta di legge, dunque, le ipotesi di interruzione della prescrizione operano in una fase antecedente l’esercizio dell’azione penale: vengono infatti confermati come momenti interruttivi:
· l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
· l’ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
· l'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice;
· l'invito a presentarsi al PM per rendere l'interrogatorio;
· il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
L’AC 1174 elimina infine dal terzo comma dell’art. 160 la disposizione che fissa un tetto massimo al tempo necessario a prescrivere, a prescindere dal numero di interruzioni. Conseguentemente, elimina anche il secondo comma dell’art. 161, che fissa in un quarto del tempo necessario a prescrivere il prolungamento consentito.
La proposta Mazziotti di Celso (AC 1528) anzitutto sopprime il primo comma dell’art. 160, che attualmente dispone l’interruzione della prescrizione con la sentenza di condanna e il decreto di condanna. Per quanto riguarda la sentenza di condanna, infatti, questa costituisce causa di sospensione della prescrizione, che può protrarsi per massimo 2 anni, tempo ritenuto congruo per svolgere il giudizio d’appello (v. sopra). Il decreto penale di condanna è spostato tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati oggi al secondo comma, ai quali sono aggiunti anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del PM e il decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.
La proposta conferma, in caso di eventi interruttivi, la fissazione di limiti al prolungamento ammissibile del termine di prescrizione. Diversamente dall’ipotesi attuale, che sostanzialmente consente di superare i termini dell’art. 157 c.p. per un quarto, l’AC 1538 collega il prolungamento alle fasce di gravità dei reati delineate dall’art. 157, per ottenere questo risultato:
Reato |
Tempo necessario a prescrivere |
Termine massimo a seguito di
prolungamento |
Contravvenzione |
3
anni |
4
anni e 6 mesi |
delitto punito con la sola multa |
4
anni |
6
anni |
delitto punito con la
reclusione non superiore nel massimo a 5 anni |
5
anni |
6
anni e 8 mesi |
delitto
punito con la reclusione non superiore nel massimo a 10 anni |
7
anni |
8
anni e 3 mesi |
delitto punito con la
reclusione non superiore nel massimo a 15 anni |
10
anni |
12
anni |
delitto punito con la reclusione superiore
nel massimo a 15 anni |
15
anni |
? |
Delitto punito con
l’ergastolo |
Imprescrittibile |
Si osserva che la proposta di legge non specifica il massimo
prolungamento del termine di prescrizione per i reati di cui all’art. 157,
primo comma, lettera f), ovvero per i delitti per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a 15 anni. La relazione
illustrativa indica per tali reati un prolungamento di 3 anni.
La proposta – che coerentemente al disegno ispiratore abroga il secondo comma dell’art. 161 c.p. - consente dunque prolungamenti di durata inversamente proporzionale alla durata del termine di prescrizione. La relazione illustrativa giustifica questa scelta con l’esigenza di assicurare, dopo l’interruzione, un tempo minimo sufficiente per concludere il processo di primo grado.
I profili maggiormente innovativi della proposta di legge Ferranti (AC 2150) riguardano proprio l’interruzione della prescrizione e gli effetti che questa produce.
In primo luogo, per questa proposta il decorso dei termini di prescrizione fissati dall’art. 157 è interrotto dall’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Dunque, o il PM esercita l’azione penale entro i termini dell’art. 157 c.p. (leggermente aumentati rispetto agli attuali), o il reato si estingue.
Dal momento della formulazione dell’imputazione cominciano a decorrere nuovi termini di prescrizione che prescindono dalla gravità del reato espressa dalla pena massima irrogabile ma hanno come presupposto la complessità del rito di primo grado, diversa in ragione dell’autorità giudiziaria competente. Pertanto:
Reato |
Durata del nuovo termine di
prescrizione (post imputazione) |
Di competenza della corte
d’assise |
5 anni |
Di competenza del tribunale collegiale
(quando non si proceda con citazione diretta a giudizio) |
5 anni |
Di competenza del tribunale
monocratico (quando non si proceda con citazione diretta a giudizio) |
4 anni |
Per il quale si procede con citazione
diretta a giudizio |
3 anni |
Tutti gli altri casi |
3 anni |
In relazione alla formulazione del secondo comma dell’art. 160 c.p. si
rileva l’esigenza di specificare che gli articoli 33-bis e 550 sono contenuti
nel codice di procedura penale.
Per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. i suddetti termini sono aumentati di un anno.
Si ricorda che la disposizione fa riferimento ai reati per i quali le indagini preliminari possono avere durata biennale, tra i quali figura l’associazione mafiosa, i delitti con finalità di terrorismo, i delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale.
Se non si giunge alla sentenza di primo grado entro i termini prescritti, il reato si estingue.
In merito pare utile chiarire se la imprescrittibilità dei delitti
puniti con l’ergastolo, affermata dall’art. 157 e confermata dalla proposta di
legge in commento, vada intesa come mera possibilità per il PM di formulare
l’imputazione anche a distanza di molti anni dal commesso reato, salva poi
l’esigenza di chiudere il processo di primo grado in 6 anni, pena l’estinzione
del reato stesso.
La sentenza di primo grado, pronunciata nel rispetto dei suddetti termini, impedisce l’estinzione del reato per prescrizione. Ciò a meno che nei gradi successivi non si annulli la sentenza di primo grado; in quel caso, infatti, il termine di prescrizione per lo svolgimento del giudizio di primo grado riprenderà a decorrere sommandosi a quello già impiegato.
A partire dalla sentenza di primo grado decorrono nuovi termini – rispettivamente di due anni per la sentenza d’appello e di un anno per il giudizio di cassazione – il cui mancato rispetto comporta esclusivamente:
- una riduzione della pena detentiva inflitta pari a un terzo, se la sentenza è di condanna;
- un risarcimento, se la sentenza è di assoluzione.
Si osserva che la proposta non chiarisce se la riduzione della pena
debba essere accordata direttamente dal giudice di appello e dalla Cassazione
(i commi quinto e sesto dell’art. 160 affermano l’esistenza di un diritto
dell’imputato ad una riduzione di pena). Dalla formulazione del testo,
peraltro, pare desumersi che, in caso violazione del termine tanto in appello
quanto in cassazione, la riduzione di pena accordata dalla Cassazione andrebbe
a sommarsi alla riduzione di pena già riconosciuta in appello.
L’art. 5 della proposta interviene sull’art. 161 c.p., abrogando il secondo comma (sul prolungamento del termine di prescrizione fino a un quarto in presenza di eventi interruttivi) e specificando che la sospensione e l’interruzione hanno effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente.
Come specificato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, questa disciplina dei termini di fase presenta profili di sovrapposizione con l’indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla legge Pinto (legge n. 89 del 2001). Per questa ragione, l’art. 6 della proposta di legge AC 2150 delega il Governo a rivedere entro un anno quella normativa alla luce delle previsioni della proposta in tema di prescrizione.
In particolare, la lettera a) del comma 1 delega i Governo a «rideterminare i termini di durata ragionevole del processo penale di primo grado, differenziando a seconda del rito adottato, fermo restando che il termine massimo di durata ragionevole del processo non può essere superiore a tre anni».
Dunque, in base alla disposizione, indipendentemente dai termini di prescrizione che operano dopo l’esercizio dell’azione penale – che consentono lo svolgimento del processo in primo grado anche in 5 anni, per esempio per i delitti di competenza della Corte d’Assise – si considera comunque irragionevolmente lungo un processo penale che in primo grado duri più di tre anni.
Normativa vigente |
AC 1174 (Colletti e altri) |
AC 1528 (Mazziotti di Celso e altri) |
AC 2150 (Ferranti e altri) |
Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere |
|||
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. |
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. |
La prescrizione estingue il reato: a) in tre anni, se si tratta di
contravvenzione; b) in quattro anni, se si tratta di
delitto per cui la legge stabilisce solo la pena della multa; c) in cinque anni, se si tratta di
delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore
nel massimo a cinque anni; d) in sette anni, se si tratta di delitto
per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo a dieci anni; e) in dieci anni, se si tratta di delitto
per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo a quindici anni; f) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni. |
La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. |
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. |
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni. |
I
termini di cui ai commi dal primo al quarto sono raddoppiati per il reato di
cui all'articolo 416-bis e per i reati, consumati o tentati,
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i reati, consumati o tentati, con finalità di terrorismo. |
Identico. |
I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e
quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che
precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per
i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di
cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che
risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo
comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. |
Identico. |
Prima della scadenza dei termini di cui
ai commi dal primo al quinto, il reato comunque si prescrive se il pubblico
ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1,
del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di
durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai
sensi degli articoli 405, 406 e 407 del medesimo codice di procedura penale. |
Identico. |
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione |
|||
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. |
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. |
Identico. |
Identico. |
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
|
|
Per i
reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis del codice di procedura penale,
se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre
dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa. |
Per i
reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della
prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della
persona offesa. |
Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione |
|||
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: |
Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione
penale. La sospensione del corso
della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con
l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice
di procedura penale, oltre che nei casi di: |
Il corso della prescrizione rimane sospeso: |
Identico: |
1) autorizzazione a procedere; |
1) identico; |
a) dal
provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere fino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta; |
1) identico; |
2) deferimento della questione ad altro giudizio |
2) identico; |
b) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione; |
2) identico; |
|
|
c) dal provvedimento che dispone una
rogatoria internazionale fino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve
la documentazione richiesta, o, comunque, decorsi sei mesi dal provvedimento
che dispone la rogatoria; |
|
3) sospensione del procedimento o del processo
penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su
richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può
essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al
tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le
facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale; |
3) sospensione del procedimento |
d) nei casi di sospensione del procedimento o del
processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero
su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può
essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al
tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le
facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale; |
3) identico; |
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale. |
|
|
|
|
|
e) in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. |
3-bis) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria; 3-ter) perizie di lunga durata o di particolare complessità disposte in udienza preliminare o in dibattimento, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi; 3-quater) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima. |
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. |
Identico. |
Il
corso della prescrizione rimane altresì sospeso per due anni a partire dalla data
del deposito della sentenza di condanna di primo grado e per un anno dopo il
deposito della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata
in sede di rinvio. Se durante i termini previsti dal presente comma si
verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il
tempo corrispondente. |
Identico. |
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. |
Identico. |
Identico. |
Identico. |
Art. 160 |
|||
Interruzione del corso della prescrizione |
Identica |
Identica |
Interruzione
del corso della prescrizione nel
processo penale |
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. |
Soppresso |
Soppresso |
Il corso della prescrizione è interrotto per la prima volta dall'atto di esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'imputazione. |
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. |
Interrompono |
Interrompono |
Soppresso. |
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. |
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. |
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a
decorrere dal giorno dell'interruzione. Se gli atti interruttivi sono
molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i
termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre: a) la metà del tempo necessario a prescrivere,
nei casi stabiliti nell'articolo 157, primo comma, lettere a) e b); b) il terzo del tempo necessario a prescrivere,
nei casi stabiliti nell'articolo 157, primo comma, lettera c); c) il quarto del tempo necessario a prescrivere,
nei casi stabiliti nell'articolo 157, primo comma, lettera d); d) il quinto del tempo necessario a prescrivere,
nei casi stabiliti nell'articolo 157, primo comma, lettera e). |
Dal giorno della prima interruzione, la
prescrizione estingue il reato: 1) in cinque anni per i reati di competenza
della corte d'assise o del tribunale fuori dei casi di cui al numero 2); 2) in quattro anni per i reati attribuiti alla
composizione del tribunale in composizione monocratica fuori dei casi di cui
al numero 3); 3) in tre anni per i reati di cui all'articolo
33-bis per cui si proceda con citazione diretta a giudizio ai sensi
dell'articolo 550; 4) in tre anni in tutti gli altri casi. |
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|
|
I termini di cui al secondo comma sono allungati di un anno quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. |
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|
Con la pronuncia della sentenza di primo grado il corso della prescrizione è interrotto. In caso di annullamento della sentenza di condanna, la prescrizione interrotta riprende a decorrere dal momento della ripresa del processo di primo grado. |
|
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|
Qualora venga proposto appello, l'imputato che sia riconosciuto colpevole ha diritto ad una riduzione della pena qualora dal giorno del deposito dell'appello alla pronuncia della sentenza di condanna siano trascorsi più di due anni. L'imputato nei cui confronti sia pronunciata sentenza di assoluzione oltre gli stessi termini ha diritto ad un risarcimento. |
|
|
|
Qualora venga proposto ricorso per cassazione, l'imputato, se condannato, ha diritto ad una riduzione della pena qualora dal giorno della pronuncia in grado di appello a quello della pronuncia da parte della Corte di cassazione sia trascorso più di un anno. L'imputato nei cui confronti sia pronunciata sentenza di assoluzione oltre gli stessi termini ha diritto ad un risarcimento. |
|
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Nei casi di cui ai commi quinto e sesto la pena è ridotta fino ad un terzo. Non si applica l'articolo 69. |
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Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta. |
Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione. |
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La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. |
Identico. |
Identico. |
La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente. |
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. |
Abrogato. |
Abrogato. |
Abrogato. |
Le proposte di legge C. 1174, 1528 e 2150 non presentano aspetti critici sotto il profilo della compatibilità con l’ordinamento del Consiglio d’Europa e, in particolare, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Al contrario, esse – pur differenziandosi per le soluzioni proposte e declinando con diverse scadenze temporali la disciplina della prescrizione suggerita - appaiono idonee a superare un punto assai problematico della legislazione italiana, vale a dire il regime della prescrizione dei reati che prevede termini troppo brevi.
Tutte le proposte – infatti – sono volte a sopprimere la disposizione di cui all’art. 161, secondo comma, del codice penale.
Il rilievo dell’eccessiva brevità del termine di prescrizione è emerso in diverse sedi sovranazionali (per esempio, nel Rapporto OCSE del maggio 2013 sulla corruzione) e, in special modo, nel Consiglio d’Europa.
Al riguardo, deve essere citato il Rapporto del GRECO (il Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione), pubblicato il 2 luglio 2009, nel quale si sollecita l’Italia ad adottare misure tali che la pronunzia giudiziale di merito sui reati contro la pubblica amministrazione pervenga in tempi ragionevoli, sottolineando che l’estinzione dei reati per prescrizione, pur in presenza di compendi probatori solidi e affidabili, costituisce motivo di sfiducia della collettività nella giustizia.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 6, prevede il diritto a un processo di ragionevole durata. Questo parametro rimane certamente violato nei riguardi della vittima nelle eventualità in cui senza sua colpa l’imputato viene a godere del maturare della prescrizione.
Le proposte di legge nn. 1528 – all’art. 1, comma 1, lett. c) - e 2150 – agli artt. 4 e 6 - si fanno carico di affrontare il problema della ragionevole durata del processo anche in confronto dell’imputato.
Quanto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti di Strasburgo, diverse pronunzie indicano che la miglior tutela dei diritti sta in termini di prescrizione lunghi anziché brevi e che ricorrenti, i quali abbiano invocato l’opposto, non hanno ottenuto il riconoscimento della Corte.
Nel caso esaminato con la sentenza Alikaj c. Italia (29 marzo 2011), un agente della polizia stradale aveva fatto fuoco contro un uomo disarmato nel corso di un inseguimento, seguìto alla fuga da un posto di blocco. Nel processo che era scaturito dal decesso, si erano avuti diversi gradi di giudizio ma, in conclusione, la corte d’appello aveva qualificato il fatto a carico dell’agente di polizia come omicidio colposo e lo aveva dichiarato prescritto. La famiglia dell’uomo ucciso aveva pertanto lamentato la violazione dell’art. 2 della CEDU, che prevede il diritto alla vita. La Corte europea ne ha accertato la violazione sotto due profili: sia sotto l’aspetto diretto (lo Stato italiano – e per esso, l’agente di polizia - aveva cagionato la morte della persona senza che ricorressero le circostanze scriminanti legittime, previste dal medesimo art. 2); sia sotto l’aspetto indiretto dell’obbligo procedurale di adoperarsi per accertare le responsabilità della morte, giacché il procedimento penale contro l’imputato si era concluso con la prescrizione, maturata in tempi troppo ravvicinati.
Nel caso esaminato nella decisione d’irricevibilità Previti c. Italia (12 febbraio 2013), l’ex parlamentare era indagato dal 1996 per corruzione, per fatti accaduti nel 1992. Assolto in primo grado nel 2000, si era visto impugnare la sentenza dal pubblico ministero. Condannato in appello, propose ricorso per cassazione. Pendente il ricorso, nel 2005, entrò in vigore la legge n. 251 che abbreviava da 15 a 8 gli anni necessari a prescrivere il reato di corruzione. Il ricorrente chiese l’applicazione retroattiva della legge a lui più favorevole, onde ottenere la dichiarazione che il reato si era prescritto nel 2000. Le sedi giurisdizionali nazionali non gli dettero soddisfazione. Adì pertanto la Corte europea per sentire condannata l’Italia per violazione dell’art. 7 CEDU, in tema di principio di legalità e d’irretroattività delle pene. La Corte non ha ritenuto meritevole di tutela ai sensi della Convenzione l’interesse a godere di un regime delle prescrizione più favorevole al reo, entrato in vigore dopo il fatto commesso, considerando viceversa ragionevole il principio tempus regit actum cui la legge era ispirata, e ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Con specifico riguardo
al reato di corruzione, il tema
della disciplina della prescrizione è stato recentemente affrontato dalle
Istituzioni europee. Tra le raccomandazioni per l’Italia approvate il 9 luglio
2013 dal Consiglio ECOFIN nel quadro del semestre europeo di coordinamento
delle politiche economiche del 2013 vi è specificamente quella di potenziare il quadro giuridico relativo
alla repressione della corruzione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione (Raccomandazione 2013/C 217/11 del Consiglio).
La disciplina italiana della prescrizione per i casi di corruzione è stata in seguito oggetto di esame da parte della Commissione europea con la pubblicazione del 3 febbraio 2014 della prima Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione.
La Relazione illustra la situazione della corruzione nei vari Stati membri, le misure anticorruzione esistenti, quali di queste sono efficaci, indicando altresì spunti per un miglioramento dell’attività di contrasto a tale fenomeno. Secondo la Commissione si tratta di un fenomeno che interessa tutti gli Stati membri e che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno. La relazione espone anche i risultati di due sondaggi Eurobarometro sulla percezione della corruzione tra i cittadini europei e tra le imprese. Da tali rilevazioni tra l’altro risulta che la percezione della diffusione della corruzione in Italia registra il dato del 97 per cento, che è il più alto nell’Unione europea dopo quello della Grecia.
Ai termini di prescrizione per i reati di
corruzione è dedicata un’intera sezione del capitolo della relazione inerente
l’Italia, dove, tra l’altro, si riporta uno studio del 2010, secondo il quale i
procedimenti penali (per corruzione) estinti
nel nostro Paese per scadenza dei
termini di prescrizione sono
circa l’11,14% nel 2007 e il 10,16% nel 2008. Nello stesso periodo la media negli altri Stati membri dell’UE
menzionati dallo studio andava dallo 0,1
al 2%. Secondo i dati OCSE riferiti dalla Relazione, dal 2011 si sono
estinti per scadenza dei termini di prescrizione 30 procedimenti per corruzione
transnazionale su 47 (ovvero oltre il 62%).
In Francia i termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell’illecito. Il codice di procedura penale[4] stabilisce un termine di 10 anni per i crimini (articolo 7), 3 anni per i delitti (articolo 8) e 1 anno per le contravvenzioni (articolo 9). Occorre precisare che nell’ordinamento francese i crimini corrispondono alle infrazioni più gravi di competenza della Corte d’assise, i delitti alle infrazioni di media gravità di competenza del tribunale correzionale (tribunal correctionnel) e le contravvenzioni alle infrazioni minori la cui competenza è attribuita al giudice di prossimità o al tribunale di polizia (tribunal de police).
Molte sono le eccezioni al diritto comune, alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, così i crimini contro l’umanità (articolo 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (es.: diserzione o insubordinazione in tempo di guerra).
In materia di traffico di stupefacenti e di terrorismo, la legge n.95-125 dell’8 febbraio 1995, ha portato la prescrizione dell’azione penale a 30 anni per i crimini e 20 per i delitti (articolo 706-25-1 c.p.p.). Anche per i crimini contro la specie umana (eugenismo o clonazione a scopo riproduttivo, articoli 214-1 – 215-4 c.p.) è previsto lo stesso termine. In materia di reati sessuali su minori la legge n. 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ha innalzato il termine a 20 anni per i crimini ed alcuni delitti aggravati e a 10 anni per gli altri delitti.
Esistono anche termini più brevi rispetto a quelli di diritto comune, così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione, si prescrivono in tre mesi ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all’odio razziale, di diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un crimine contro l’umanità per cui è previsto il termine di 1 anno. Sei mesi sono poi previsti per alcuni illeciti elettorali, quali, ad esempio, la sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio.
In linea generale la prescrizione decorre dal giorno del compimento del reato per le infrazioni caratterizzate dall’istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo. Il legislatore ha stabilito che, per i reati contro i minori, la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima abbia raggiunto la maggiore età.
I termini della prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria (articoli 7, 8 e 9 c.p.p.), il legislatore non ha determinato la lista di tali atti. La sospensione deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio dell’azione.
La prescrizione della pena interviene dopo 20 anni per i crimini, 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni.
In Germania la prescrizione è regolata dal codice penale (Strafgesetzbuch), che distingue tra prescrizione della perseguibilità (Verfolgungsvrjährung, artt. 78-78c) e prescrizione dell’esecuzione (Vollstreckungsverjährung, artt. 79-79b).
I termini di prescrizione della perseguibilità, esclusa nei casi di genocidio e di assassinio, sono di 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati (art. 78).
La prescrizione viene sospesa fino al compimento del diciottesimo anno di vita della vittima nel caso di abusi sessuali nei confronti di minorenni. Nel caso di reati compiuti da membri del parlamento federale o di un organo legislativo di un Land, la prescrizione viene computata a partire dal momento in cui viene avviato (per denuncia o d’ufficio) un procedimento a carico del parlamentare (art. 78b).
La prescrizione viene interrotta nei casi elencati dall’articolo 78c, corrispondenti agli atti tipici dell’autorita giudiziaria: interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di arresto, fissazione di udienza ecc. Dopo ciascuna interruzione, la prescizione ricomincia a decorrere dall’inizio; la perseguibilità è però al più tardi prescritta quando sia trascorso il doppio del termine legale di prescrizione.
I termini di prescrizione dell’esecuzione della pena, esclusa nei casi di pene per il reato di genocidio e dell’ergastolo sono di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene inferiori a 1 anno e pene pecuniarie superiori a 30 tassi giornalieri (Tagessätzen, calcolati in base al guadagno netto che l’autore del reato realizza mediamente in un giorno e variabili tra 1 e 5000 euro, art. 40), 3 anni per le pene pecuniarie inferiori a 30 tassi giornalieri (art. 79).
La prescrizione della perseguibilità per atti che comportano sanzioni amministrative viene regolata in linea generale dall’articolo 31 della Legge sulle infrazioni (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – GWiG). I termini di prescrizione della perseguibilità sono di 3 anni per le infrazioni che comportano sanzioni superiori a 50.000 euro, 2 anni per sanzioni tra 2500 e 50.000 euro, 1 anno per sanzioni tra 1000 e 2500 euro, 6 mesi per sanzioni inferiori. I termini per la prescrizione dell’esecuzione sono di 5 anni per sanzioni superiori a 1000 euro e 3 anni per tutte le altre (art.34).
Per le sanzioni previste dal Codice della strada (Straßenverkehrsgesetz- StVG), il termine di prescrizione è di tre mesi, tranne nei casi in cui sia stata emanata una notifica di sanzione amministrativa o sia stata intrapresa una azione pubblica, per i quali il termine è di sei mesi (art.26).
L’ordinamento del Regno Unito, com’è tipico della tradizione giuridica di common law, non contempla l’istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all’estinzione dell’azione, e non del reato.
I time limits posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all’esercizio del potere di proporre l’azione in giudizio; essi rispondono all’esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l’acquisizione di prove genuine e di gararantire all’accusato un “giusto processo” (due process of law) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati.
I limiti temporali, così intesi, si articolano diversamente a seconda della categoria di reato e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates’ Court Act del 1980). La qualificazione legislativa di un determinato reato come summary offence o, rispettivamente, come indictable offence comporta, infatti, la cognizione della Magistrate’s Courts oppure della Crown Court (integrate dal jury). Scriminanti tra i due tipi di reato sono, per un verso, la minore entità del primo e la previsione, per il secondo, di pene detentive non inferiori a tre mesi; per altro verso, la competenza di un giudice monocratico oppure, per il reato più grave, di una corte integrata dal jury.
Nel caso della summary offence, l’azione penale deve essere avviata entro sei mesi dalla perpetrazione del reato, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati (un esempio recente è costituito dall’estensione dei limiti per il perseguimento di determinati reati urbanistici dal Climate Change and Sustainable Energy Act del 2006, art. 13).
Nel caso della indictable offence (giudicato dalla Crown Court oppure, ove il reato sia “triable either way”, alternativamente dall’una o dall’altra corte), non sussistono limiti temporali alla prosecution. Inoltre, il tempo trascorso senza che il reato sia stato perseguito (staleness) è soltanto uno dei criteri sulla cui base viene valutata la sussistenza dell’interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale, anche a distanza di tempo e specie in relazione ai reati più gravi (public interest criteria).
In Spagna la prescrizione del reato può essere vista come un diritto all’applicazione della legge penale in relazione con l’atto illecito commesso da un soggetto. Questo principio comporta un limite temporale al carattere effettivo dello ius puniendi statale, che non può essere esercitato in maniera integrale ed illimitata per tutti i delitti commessi in tempi anche molto remoti.
La prescrizione dei reati è segnatamente disciplinata dall’art. 131 del codice penale, che si trova all’interno del capitolo I del titolo VII del libro I del codice, comprendente gli articoli da 130 a 135 (De las causas que extinguen la responsabilidad criminal)[5].
In particolare, l’art. 131, comma 1, come modificato dalla legge organica n. 15/2003, prevede che i delitti si prescrivono in:
· 20 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di 15 o più anni;
· 15 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è l’inabilitazione per più di 10 anni o la reclusione per più di 10 anni e meno di 15;
· 10 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l’inabilitazione per più di 5 anni e fino a 10;
· 5 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l’inabilitazione per più di 3 anni ma meno di 5;
· 3 anni negli altri casi.
I delitti di calunnia e ingiuria si prescrivono in 1 anno.
I delitti contro l’umanità e di genocidio nonché i delitti contro le persone e i beni protetti in caso di conflitto armato sono imprescrittibili (art. 131, comma 4, come modificato dalla legge organica n. 15/2003). Si ricorda che i delitti contro l’umanità sono disciplinati dall’art. 607-bis del codice penale, mentre le persone protette in caso di conflitto sono indicate agli articoli 608 e seguenti del codice penale, mentre i beni protetti sono disciplinati dall’art. 613 del medesimo codice (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c2b).
Le contravvenzioni, invece, si prescrivono nel periodo di sei mesi (art. 131, comma 2).
Ai sensi dell’art. 132 del codice penale, i termini previsti per la prescrizione di computano a partire dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione punibile. In caso di delitto continuato, delitto permanente, infrazioni abituali, tali termini si computano rispettivamente, a partire dal giorno in cui è stata commessa l’ultima infrazione, dal giorno in cui è venuta meno la situazione illecita o dal giorno in cui è cessata la condotta. Nei casi di alcuni delitti commessi contro un minore (ad esempio, omicidio, lesioni, aborto senza consenso) i termini si computano a partire dal giorno in cui la vittima compie la maggiore età, o in caso di morte, da tale giorno.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, in occasione della Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, lo scorso 24 gennaio 2014, ha affrontato anche il tema della prescrizione, evidenziando che «da un decennio circa i procedimenti che si concludono con la prescrizione sono in costante calo, essendosi passati dalle circa 207.000 pronunce di prescrizione dell’anno 2003 alle circa 113.000 dell’anno 2012. Ma il numero delle prescrizioni resta inaccettabile (circa il 7% dei procedimenti definiti): ogni processo che si conclude con questo esito lede il sentimento di giustizia della collettività e, in particolare, le giuste aspettative delle vittime di reati anche gravi, per effetto della sostanziale impunità dei loro autori. E ciò pur dopo l’inizio del processo a loro carico e addirittura dopo l’accertamento della loro responsabilità in una sentenza di condanna di primo grado, vanificando così l’ingente impegno di energie materiali e umane profuso dagli organi investigativi e giurisdizionali. [...] Non resta che sperare che questa intollerabile abdicazione all’indefettibile dovere dello Stato di accertare e sanzionare le responsabilità penali sia al più presto superata e si ponga finalmente mano a una riforma risolutiva. Da un lato, sterilizzando il tempo del processo successivo quanto meno alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, se non al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero, in alternativa, introducendo termini di prescrizione distinti per fasi processuali; dall’altro, tenendo conto del fisiologico ritardo nell’acquisizione di alcune tipologie di notizie di reato. In questa direzione si muovono le proposte formulate dalla commissione presieduta dal professor Antonio Fiorella, istituita dal precedente Ministro della giustizia Paola Severino» (sulla quale v. infra).
Per quanto riguarda la definizione dei procedimenti penali con prescrizione in Cassazione, le statistiche fornite dalla Suprema Corte evidenziano nel 2013 438 procedimenti, pari allo 0,8% del totale dei definiti.
Dal lato delle Sezioni emerge che la seconda, la quinta e la sesta sezione registrano il numero più consistente di definizioni con prescrizione, rispettivamente 133, 124 e 131. Nelle stesse sezioni si osserva la maggior incidenza percentuale: il peso delle prescrizioni sul totale dei definiti, infatti, del 2,2% per la seconda e la quinta e del 3,3% per la sesta sezione.
Per ciò che riguarda, invece, i reati, quasi una prescrizione su tre riguarda i delitti contro il patrimonio; nel 13,7% dei casi, pari a 60 procedimenti, si tratta di delitti contro la pubblica amministrazione e per 36 ricorsi di delitti contro l’amministrazione della giustizia. A seguire: 32 prescrizioni per delitti contro la fede pubblica, 25 per delitti di furto, 20 per le istigazioni al suicidio e 17 per reati di fallimento e procedure concorsuali in genere. Per il resto si contano 13 ricorsi prescritti su delitti contro la famiglia, 12 contro la libertà morale, 11 contro l’onore e 9 su delitti di associazione a delinquere.
Ufficio |
Anno
2003 |
Anno
2004 |
Anno
2005 |
Anno
2006 |
Anno
2007 |
Anno
2008 |
Anno
2009 |
Anno
2010 |
Anno
2011 |
Anno
2012 |
Corte
di Appello |
9.618 |
8.609 |
12.031 |
9.031 |
9.824 |
10.371 |
14.063 |
14.009 |
13.726 |
18.592 |
Tribunale
ordinario[6] |
18.812 |
17.890 |
19.015 |
20.712 |
26.887 |
25.036 |
22.685 |
18.924 |
17.748 |
20.246 |
Giudice
di pace |
85 |
82 |
167 |
339 |
1.219 |
730 |
692 |
1.141 |
1.399 |
1.807 |
Ufficio
GIP(noti)[7] |
164.965 |
179.130 |
146.029 |
119.776 |
117.463 |
106.204 |
110.624 |
98.050 |
80.484 |
63.376 |
Ufficio
GIP/GUP[8] |
7.379 |
7.837 |
5.982 |
5.550 |
4.959 |
8.506 |
7.136 |
6.662 |
6.224 |
4.725 |
Elaborazione Servizio studi della Camera dei deputati su
dati Ministero della Giustizia – Direzione Generale di statistica (2003-2011) e
Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di giustizia (2012)
Dall’analisi storica degli ultimi dieci anni si nota che dopo la riforma della prescrizione del 2005 si è determinata una riduzione del numero complessivo di provvedimenti dichiaranti l’avvenuta prescrizione del reato. E’ però rimasto inalterato un altro profilo attinente all’operatività del meccanismo estintivo: il maturare del termine di prescrizione a processo inoltrato. Si registra, infatti, un tendenziale aumento dei provvedimenti dichiaranti l’avvenuta prescrizione del reato non solo nei giudizi di competenza del giudice di pace, ma anche nell’ambito del giudizio d’appello.
Per quanto riguarda, invece, il dato relativo alle dichiarazioni di prescrizione intervenute in sede di giudizio di primo grado, si registra, da un lato, un generale aumento del numero delle declaratorie a partire dalla riforma ex Cirielli sino al 2007 (l’anno in cui si registra il picco più alto dei dati in materia, segnatamente, pari a 26.887 sentenze di prescrizione del reato); dall’altro, a partire dal 2008, un’inversione del suddetto trend con la graduale riduzione delle declaratorie in esame. Il dato relativo all’aumento del numero di prescrizioni dichiarate negli anni immediatamente successivi alla novella del 2005 può essere considerato anche alla luce dell’applicazione della disciplina transitoria prevista all’art. 10, co. 3, della legge di riforma ex Cirielli, così come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393/2006. La pronuncia della Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione di irretroattività delle norme prescrizionali più favorevoli stabilite dalla novella legislativa rispetto ai casi di processi pendenti in primo grado, ove fosse già stata dichiarata l’apertura del dibattimento, con la conseguenza di rendere applicabili a tale categoria di giudizi i termini prescrizionali più brevi stabiliti dalla riforma. Ecco che in quegli anni si è avuto un tendenziale aumento delle declaratorie di estinzione del reato per il maturare della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado.
Il dato che ha
influito, invece, sulla riduzione complessiva delle declaratorie di estinzione del
reato riguarda i decreti di archiviazione per prescrizione emessi dal
GIP in relazione a reati con autore noto: mettendo a confronto i dati
registrati pre e post riforma si constata infatti una drastica riduzione delle
suddette pronunce, riduzione che arriva a toccare (se non a superare) il 50%
negli ultimissimi anni. Se si considera che le indagini preliminari
costituiscono la fase del procedimento penale in cui si registra il maggior
numero di pronunce di estinzione del reato per prescrizione, non stupisce allora
il fatto che tale dato, da solo, sia in grado di influire sulla riduzione complessiva
delle declaratorie annuali di avvenuta prescrizione.
Di seguito si riportano le elaborazioni statistiche trasmesse al Servizio studi dal Ministero della giustizia – Direzione generale di Statistica.
Le tavole riportano i seguenti dati:
- Sintesi nazionale 2012 dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione presso gli uffici giudiziari;
- Dettaglio distrettuale 2012 dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione presso gli uffici giudiziari;
- Dettaglio dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione presso le Corti d’appello, per distretto;
- Dettaglio dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione presso i tribunali, con rito monocratico di primo grado e con rito collegiale, per distretto;
- Dettaglio dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione nei tribunali – Sezioni GIP/GUP, per distretto;
- Dettaglio dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione presso i giudici di pace, per distretto;
- Dettaglio dei procedimenti penali con autore noto definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione nelle Procure (sezioni DDA e ordinaria), per distretto;
- L’elenco degli uffici giudiziari che non hanno risposto alla rilevazione ministeriale.
-
[1] L. 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
[2] Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma, in Convegni di studio Enrico de Nicola, Problemi attuali di diritto e procedura penale. Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002, pp. 189 ss.
[3] La prescrizione: aspetti processuali, in Atti del convegno di studio “Enrico De Nicola” organizzato dal Centro nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Milano, 2006
[4] Consultabile all’indirizzo internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090512.
[5] Tali articoli sono consultabili al seguente link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t7.html#c1.
[6] Sotto questa voce sono classificati, tanto in relazione al tribunale collegiale, quanto al monocrativo, sia i provvedimenti di proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione che le “sentenze non doversi procedere per prescrizione”.
[7] Sotto questa voce sono classificati i “decreti di archiviazione per prescrizione” pronunciati dal Gip nei confronti di indagati determinati (noti). Non sono ricompresi i decreti di archiviazione del Gip emessi nei confronti di ignoti. Nel 2012 sono stati 3.876, circa il 3,4% del totale delle prescrizioni.
[8] Sotto questa voce sono classificate le “sentenze non doversi procedere per prescrizione” pronunciate dai GIP e GUP nei confronti di indagati determinati (noti).