Normativa vigenteIl vigente art. 416-ter c.p. prevede l’applicazione della pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis (Associazione mafiosa) - ovvero la reclusione da 7 a 12 anni - a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
La nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p. approvata dal Senato si caratterizza, rispetto al testo approvato dalla Camera il 13 luglio 2013, per i seguenti aspetti:
- la L'accettazione della promessa di voticondotta illecita viene ora qualificata come accettazione della “promessa” di procurare voti (mediante le modalità mafiose già definite dall'art. 416-bis, terzo comma). Scompare quindi dal testo approvato dalla Camera il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione che - come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato - viene ritenuto superfluo per un reato doloso nonchè foriero di problemi interpretativi. La soglia di punibilità del reato è anticipata in quanto legata a una condotta (come elemento psicologico) che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti; il reato si sostanzia, ed è quindi punito, anche se il procacciamento di voti non sia davvero avvenuto, ma sia stato soltanto promesso.
Si ricordano come esempi, nel codice penale, di fattispecie incriminatrici costruite sulla promessa - oltre che il vigente art. 416-ter - la corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246), le fattispecie di corruzione, per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319), l’intralcio alla giustizia e l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci (articoli 377 e 377-bis), la riduzione in schiavitù e la tratta di persone (articoli 600 e 601).
- quanto all'L'oggetto dello scambiooggetto dello scambio, è confermata la possibilità che, oltre all’erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa “promessa”), tale oggetto sia costituito da altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione “qualunque altra utilità”);
- elemento di significativa novità appare, come contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta - sul piano normativo - la fattispecie di cd. concorso esterno in associazione mafiosa.
Nella seduta del Senato del 22 gennaio 2014, il Sottosegretario alla Giustizia Ferri affermava: "oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo per onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l'articolo 416-bis oggi può essere contestato in concorso con il 416-ter. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell'articolo 416-ter."
- la Il reato commesso dal mafiosostruttura bilaterale del reato, già prevista dal testo approvato dalla Camera, ovvero la previsione al secondo comma dell'art. 416-ter di un'autonoma fattispecie di reato a carico di colui che si impegna a procurare i voti con le modalità intimidatorie dell’associazione mafiosa, viene dal Senato modificata anticipando anche in questo caso la soglia di punibilità alla promessa di procurare i voti (senza attendere l'effettivo procacciamento dei voti).
- quanto La penaalla pena, i limiti previsti dal testo approvato dalla Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell'art. 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni), mutuati sulle pene previste per l'associazione mafiosa dall'art. 416-bis c.p. Le motivazioni di tale ripristino che emergono dal dibattito al Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell'inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con le organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente art. 416-bis.
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