Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
Riferimenti: SCH.DEC N.504/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 503
Data: 12/02/2018
Organi della Camera: VI Finanze, XIV Unione Europea


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Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

12 febbraio 2018
Atti del Governo


Indice

La direttiva|Il contenuto|Lo scambio automatico di informazioni nella normativa internazionale, europea e nazionale|Procedure di contenzioso comunitario|


Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016 (c.d. DAC 5), la quale ha modificato la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (c.d. DAC l). L'oggetto della direttiva 2016/2258/UE riguarda, in particolare, l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

La modifica che si recepisce con il presente schema di decreto intende assicurare all'amministrazione finanziaria la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio atteso che senza tale accesso le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, provvedendo allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere internazionale e rafforzare il contrasto all'erosione della base imponibile che, riducendo notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

La direttiva

In particolare la direttiva (UE) 2016/2258 rientra nell'ambito del programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, di cui il miglioramento della trasparenza fiscale costituisce un elemento fondamentale. Tale programma ha portato negli anni all'adozione di una serie di misure, tra cui la direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa, che stabilisce norme e procedure per lo scambio automatico di informazioni fiscali all'interno dell'Unione europea al fine di garantire che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

Tale direttiva prevede - tra l'altro - che, qualora il titolare di un conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2016/2258 ha modificato l'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE, relativo agli obblighi specifici, al fine di consentire alle autorità fiscali l'accesso sistematico alle informazioni in materia di antiriciclaggio, con l'intento di monitorare la corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE da parte delle istituzioni finanziarie. Viene pertanto inserito il paragrafo 1-bis che prevede che gli Stati membri dispongano per legge l'accesso, da parte delle autorità fiscali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni previste dalla direttiva (UE) 2015/849 agli articoli 13 (in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati), 30 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche e istituzione di un registro centrale), 31 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituzione di un registro centrale) e 40 (in materia di obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni) della direttiva (UE) 2015/849.

 

La legge 25 ottobre 2017, n, 163, legge di delegazione europea 2016, Allegato A, contiene la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2016/2258/UE.


Il contenuto

Il decreto in esame modifica il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29, attuativo della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto dispone una modifica all'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 2014 relativo all'organizzazione nazionale della cooperazione. Si prevede che i servizi di collegamento – ovvero gli uffici designati a fornire all'autorità richiedente dell'altro Stato membro gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa - oltre ad utilizzare i dati e le notizie acquisiti dall'anagrafe tributaria (ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973) hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust contenuti in apposita sezione dei registro delle imprese, disciplinato dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017.

L'articolo 21 citato, a seguito del recente intervento ad opera del D.Lgs. n. 90 del 2017 (attuativo della direttiva 2015/849/UE sull'antiriciclaggio), prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l'omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall' articolo 2630 del codice civile.

Si prevede inoltre che i servizi di collegamento, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, si avvolgono dei poteri di accertamento e controllo in materia di IVA (disciplinati dal Titolo IV del D.P.R. n. 600 del 1973).

L'articolo 1, comma 2, del decreto, inserisce nel predetto articolo 3 del D. Lgs. n. 29 del 2014 i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il comma 3-bis prevede che, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza - con l'esercizio dei poteri di accertamento e controllo in materia IVA - l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 231 del 2007 conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 31, e secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.

L' articolo 18 citato individua il contenuto degli obblighi di verifica, che comprende l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. L' articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto. Gli articoli 31 e 32 disciplinano gli obblighi di conservazione della documentazione acquisita che devono consentire al ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali. I sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto.

Il comma 3-ter prevede che nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela siano nella disponibilità dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 231 del 2007 (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco) l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza. A tale scopo, è prevista la stipula di un'apposita convenzione che regoli i rapporti tra le due autorità fiscali. Tale norma non trova applicazione nel caso in cui si tratti di quei soggetti che già comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 95 del 2015 (banche, società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia).

Il comma 3-quater consente, infine, l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui sopra anche per lo svolgimento dei controlli sull'adempimento delle procedure di adeguata verifica della clientela a fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n.95.

Si ricorda che l' articolo 5 della legge n. 95 del 2015 attribuisce alle istituzioni finanziarie obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi (in attuazione dell'accordo FATCA), ma anche da parte di soggetti residenti in Paesi diversi (anche Paesi UE).

L'articolo 2 del decreto dispone che dall'attuazione dello stesso non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, infine, dispone che le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Lo scambio automatico di informazioni nella normativa internazionale, europea e nazionale

La direttiva 2011/16/UE (direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - DAC) del Consiglio, del 15 febbraio 2011, prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce, inoltre, un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie reddituali ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità.

Il decreto legislativo n. 29 del 2014 ha dato attuazione alla direttiva 2011/16/UE disciplinando le procedure relative allo scambio con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri.

La direttiva 2014/107/UE, modificando la direttiva 2011/16/UE, ha esteso lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a nuove categorie di reddito e di capitale (tra cui interessi e dividendi). Caratteristica principale della direttiva 2014/107/UE è; quella di incorporare, con pochi adattamenti, il Common Reporting Standard (OCSE) nella legislazione europea con effetti dal 1° gennaio 2016 con il primo scambio delle informazioni nel 2017. Infatti la direttiva 2014/107/UE prevede tra gli Stati membri uno scambio automatico annuale di informazioni su conti bancari, interessi, dividendi e proventi delle cessioni di attività finanziarie riguardanti sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche, in base ai dati comunicati dalle istituzioni finanziarie coinvolte.

La legge 18 giugno 2015, n. 95, oltre a ratificare l'Accordo FATCA con il Governo degli Stati Uniti d'America, ha introdotto le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri Accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard OCSE, nonché dalla direttiva 2014/107/UE.

Mediante accordo intergovernativo è stato elaborato, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), uno standard comune per lo scambio automatico di informazioni ( Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters), che prevede l'obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni ecc.) localizzate nel loro territorio. Lo standard comprende regole comuni che disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ( Common Reporting Standard – CRS).
La versione completa dello standard globale, divulgato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014, è stato approvata nel mese di settembre dello stesso anno dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. A fine ottobre del 2014, a Berlino oltre cinquanta Stati, tra cui l' Italia, hanno sottoscritto il primo accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni, al quale hanno aderito successivamente ulteriori Paesi fino a raggiungere il totale di 77 Paesi. Esso costituisce un accordo amministrativo tra autorità competenti, che poggia la sua base legale sull'art. 6 della Convenzione Multilaterale OCSE-COE e quindi non deve essere ratificato in Parlamento.

Il D.M.28 dicembre 2015 (del Ministro dell'economia e delle finanze) in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE, ha quindi disciplinato le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ("due diligence"), così da garantire che le informazioni siano trasmesse allo Stato membro in cui risiedono i soggetti titolari. Esso costituisce uno strumento che permette sia di onorare gli impegni in sede europea, sia quelli derivanti dagli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. Con il D.M. 17 gennaio 2017 e con il D.M. 9 agosto 2017 sono stati aggiornati gli elenchi relativi alle giurisdizioni oggetto di comunicazione e alle giurisdizioni partecipanti.

Successivamente, la direttiva 2015/2376/UE dell'8 dicembre 2015 ha ulteriormente modificato la predetta direttiva 2011/16/UE. Le nuove norme sono intervenute sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. È stata introdotta una definizione ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32. Con l'approvazione del decreto legislativo diviene obbligatorio lo scambio automatico di informazioni:

  • sui ruling preventivi transfrontalieri che comprendono, ad esempio, gli accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria per le imprese con attività internazionale;
  • sugli accordi preventivi relativi ai prezzi di trasferimento ovvero gli accordi per definire preventivamente i metodi di calcolo del valore nominale delle operazioni transfrontaliere.

La direttiva (UE) 2016/881 del 25 maggio 2016, modificando la direttiva 2011/16/UE, ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country by country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società controllate sono localizzate. La direttiva, traducendo le raccomandazioni formulate in sede OCSE (Progetto BEPS, action 13), impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali.

L'Italia ha introdotto all'interno dell'ordinamento nazionale una norma sul country by country reporting (CBCR) con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilità modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese, relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il comma 146 specifica che a tali obblighi devono attenersi anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese per Paese.

Il D.M. 23 febbraio 2017 ha definito i termini e le modalità di invio delle rendicontazioni. L'obbligo scatta dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 e la prima trasmissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017. L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati ricevuti ad ogni altro Stato membro dell'UE e ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo, entro il 30 giugno 2018 (18 mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese).

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28 novembre 2017, ha pubblicato le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015.


Procedure di contenzioso comunitario

La Commissione europea ha comunicato l'avvio della procedura d'infrazione n. 2018/0030, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. L'avvio di tale procedura è stato notificato il 25 e 26 gennaio 2018 dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea.