Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo
Riferimenti:
AC N. 4302/XVII     
Serie: Appunti del Comitato per la legislazione    Numero: 559
Data: 30/03/2017
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo


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Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo

30 marzo 2017
Schede di lettura


Indice

Il disegno di legge del Governo (A.C. 4302)|Proposte di legge abbinate|L'evoluzione della disciplina delle concessioni turistico ricreative|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Il disegno di legge del Governo (A.C. 4302)

Il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Le norme in esame indicano (articolo 1, comma 1) i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma, tra i quali si segnalano: il rispetto della concorrenza, della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, della libertà di stabilimento, della garanzia dell'esercizio e sviluppo delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale; la rideterminazione della misura dei canoni concessori, con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia.

E' inoltre definita la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate (articolo 1, comma 2).

Viene infine introdotta la consueta clausola di invarianza finanziaria (articolo 2).

In particolare, l'articolo 1, comma 1 chiarisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Sono in particolare elencati i princìpi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, che consistono nei seguenti:

a)    prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

b)    stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

c)     stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

d)    prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

e)    rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie; la norma di delega in particolare prevede l'applicazione di un canone più elevato a quelli di maggiore valenza con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;

f)     procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

g)    aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

 

Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 

Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.

 

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 1), disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).


Proposte di legge abbinate

Al disegno di legge in commento sono abbinate le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

  • A.C. 2142 e A.C. 2431, di contenuto sostanzialmente identico, che recano disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale. Si prevede in particolare di individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative con atto ricognitivo dirigenziale da parte dell'Agenzia del demanio, nonché escluderle dal demanio marittimo con decreto ministeriale. Tale esclusione comporta il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Successivamente, la proposta prevede l'assegnazione di tali aree a titolo di diritto di superficie per una durata di cinquanta anni; è riconosciuto a favore del concessionario esistente un diritto di opzione. Le aree restanti facenti parte della medesima concessione rimangono demanio pubblico e sono oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante; al concessionario non optante è riconsociuto un indennizzo per gli investimenti da parte del concessionario subentrante;
  • A.C. 2388,  che reca disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e la promozione della nautica da diporto. In particolare, si intende disporre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10 per cento), in luogo di quella ordinaria, alle prestazioni rese in strutture ricettive ubicate presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto; si propone di concedere, al concessionario della struttura amovibile a secco  per l'alloggio di natanti da diporto, il beneficio della riduzione del canone demaniale nella misura del 90 per cento, in cambio dell'applicazione di tariffe di ormeggio tendenzialmente gratuite; viene poi disciplinato il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali, per le quali è fissata una diversa durata secondo il tipo di attività svolta e in conformità ai princìpi stabiliti dall'Unione europea, correlata al piano economico-finanziario degli investimenti:
         - per i porti turistici e gli approdi turistici, una durata non inferiore a quaranta anni e non superiore a novanta anni;
         - per i punti d'ormeggio, una durata non inferiore a sei anni e non superiore a quindici anni;
        - per i cantieri navali, una durata della concessione non inferiore a venti anni e non superiore a novanta anni. Nell'ambito della gara di assegnazione della concessione demaniale si prevede inoltre a carico del nuovo concessionario il riconoscimento del valore dell'avviamento dell'attività svolta dal concessionario uscente e la consegna dell'area in concessione solo dopo il pagamento di tale valore, nonché l'acquisizione dei beni di facile rimozione sulla base del loro valore di mercato. Al precedente concessionario è comunque riconosciuto un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa presentata da un altro soggetto interessato e risultato aggiudicatario;
  • A.C. 3492, che reca modifica all'articolo 49 del codice della navigazione, allo scopo di dirimere i contenziosi in essere relativi alla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo; in particolare, si dispone che siano assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione in pristino dell'area demaniale concessa in un periodo massimo di novanta giorni. Al riguardo si ricorda che il predetto articolo 49 del codice della navigazione prevede, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, che quando cessa la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione. Sostanzialmente, la norma sembra intesa a consentire un accordo tra concedente e concessionario in merito alla destinanzione delle opere realizzate sull'area demaniale.

L'evoluzione della disciplina delle concessioni turistico ricreative

La disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea (v. sub), che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonchè la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il c.d. diritto di insistenza, previsto dall'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009.

A livello normativo europeo, un elemento che ha inciso sulla questione è stato l'entrata in vigore della direttiva Servizi n. 2006/123/CE (direttiva Bolkestein), in quanto la direttiva si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni. La direttiva  istituisce infatti un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e si applica ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012.

L'art. 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Gli Stati membri possono però  tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Nelle ultime due legislature pertanto, si è intervenuti a più riprese sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

Le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59), salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è inoltre recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Altra questione che ha registrato un susseguirsi di interventi normativi è stata quella dell'entità dei canoni demaniali marittimi, su cui si sono instaurate numerose procedure di contenzioso in sede nazionale, che hanno portato a sanatorie legislative ed a sospensioni dei relativi procedimenti pendenti.

Le norme italiane hanno più volte previsto il riordino complessivo della materia, ma tale riordino è stato via via  rinviato; recentemente il rinvio è stato disposto fino al 30 settembre 2016, dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, comma 484), che ha anche sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali vi fossero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. Il termine per il riordino è stato poi definitivamente abrogato dal D.L. (c.d. "enti locali") n.113 del 2016. In tale decreto-legge si prevede anche che conservino validità i rapporti già instaurati e pendenti, relativi alle concessioni demaniali in essere,  nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.

Si ricorda che il Sistema Informativo del Demanio marittimo SID, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, costituisce la base informativa di riferimento e lo strumento di condivisione e interscambio dei dati relativi alla gestione del demanio marittimo, a supporto della PA e dei privati. Possono infatti accedere gratuitamente al Sistema utenti istituzionali o privati, per conoscere ad esempio i limiti di uno stabilimento balneare o visualizzare direttamente sul territorio l'ingombro ed il dettaglio della singola concessione.

Le norme del codice della navigazione

La disciplina delle concessioni demaniali marittime è definita nel codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) , in particolare negli articoli da 28 a 55, nonché nel regolamento per la navigazione marittima (artt. da 5 a 58). L'art. 28 cod. nav. stabilisce che fanno parte del demanio marittimo:

a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio marittimo (art. 29 cod. nav).

A tale proposito il Consiglio di Stato (Sez. VI, 28-07-2016, n. 3404) ha affermato che "diversamente.. dai beni del demanio marittimo necessario che l'art. 28 dello stesso Codice individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può essere che pubblica, le costruzioni e le opere esistenti sul demanio possono appartenere, nel regime giuridico vigente, anche a privati. Ne consegue che la destinazione di un molo all'approdo delle imbarcazioni non è sufficiente a determinarne la demanialità, se non in correlazione all'acquisto fattone dallo Stato, sia pure dopo la costruzione del molo stesso ".

L'art. 36 cod. nav. disciplina la concessione di beni demaniali marittimi, stabilendo che l'amministrazione marittima possa concedere, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile (le cui competeneze sono state accorpate dal 1993 al Ministero dei Trasporti, dal 2001 divenuto Ministero delle infrastrutture e trasporti). Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima (art. 42 cod. nav)

La misura del canone (art. 39 cod. nav.) è determinata nell'atto di concessione.

Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione e la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione (art- 45-bis cod. nav.).

Per quanto riguarda le concessioni nelle aree portuali, l'art. 18 della legge n. 84 de 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) prevede che sia l'Autorità portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima a dare in concessione alle imprese le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale, per l'espletamento delle operazioni portuali. L'Autorità portuale è altresì competente per le concessioni relative ad opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni al porto, sia per il traffico portuale che per la prestazione dei servizi portuali. la durata della concessione ed i relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali svolti, sono stabiliti con decreto dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze.

Le concessioni marittime a scopo turistico ricreativo

Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

 Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite "a scopo turistico ricreativo". Sono poi leggi regionali che regolano specificamente la materia. Le regioni ed i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

L'articolo 01, comma 2 (poi abrogato dalla legge comunitaria 2010), del D.L. n. 400/1993, aveva previsto che le concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, avessero una durata di sei anni e fossero automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario. Erano escluse le concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.

L'art. 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993, introdotto dalle legge n. 296 del 2006 e così modificato dalla legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011), ha poi stabilito che le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo  (sempre con l'esclusione di quelle rilasciate dalle autorità portuali), potessero avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

La questione della durata delle concessioni  e le procedure di infrazione in sede UE

La problematica connessa alle distorsioni alla concorrenza, conseguente alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, è stata evidenziata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008. Le disposizioni nazionali oggetto della segnalazione dell'AGCM sono state le seguenti:

  • l'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il quale prevede che in presenza di più domande per il rilascio di una concessione demaniale marittima, venga riconosciuta preferenza al soggetto già titolare della concessione stessa (c.d. diritto di insistenza); tale norma è stata successivamente abrogata;
  • l'articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993, che prevede che le concessioni demaniali marittime abbiano una durata di sei anni e siano automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all'articolo 42 del codice della navigazione.

L'Autorità aveva evidenziato la necessità, per tutelare la concorrenza, di prevedere:

  • procedure di rinnovo e rilascio delle concessioni basate sulla valutazione dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici;
  • idonea pubblicità della procedura, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della concessione scaduta o in scadenza;
  • l'eliminazione di tutti gli elementi che avvantaggiano a priori il precedente concessionario.

L'AGCM, citando il Consiglio di Stato, aveva affermato che il c.d. diritto di insistenza potesse essere compatibile con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza solo qualora rivestisse carattere residuale e sussidiario, in una situazione di completa equivalenza tra diverse offerte. 

 

 La Commissione europea è intervenuta, successivamente alla segnalazione dell'AGCM, inviando all'Italia il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento. La Commissione ha ritenuto che tali norme costituissero una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, trovandosi nella condizione di essere ostacolati dalla preferenza accordata al concessionario uscente.

Facendo seguito all'avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.

Il comma 18 prevedeva inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data.

Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione ha tuttavia tenuto ferma la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all'Italia. In particolare, la Commissione ha rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del D.L. n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione n. 25/2010, la quale recava, in particolare, un rinvio indiretto (non previsto nel testo del decreto legge) all'articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993. La Commissione ha ritenuto che tale rinvio, stabilendo il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza, privasse nella sostanza di effetto il D.L. n. 194/2009 e fosse contrario alla normativa UE, in particolare con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati.

In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è quindi stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del D.L. n. 400/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

E' successivamente intervenuto l'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012 che, novellando l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, ha  disposto  la proroga attualmente vigente, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente l'articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto:

  • il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;
  • il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;
  • i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

 

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies–9-duodevicies) ha demandato quindi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.

Tale adempimento è considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020  relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

La Corte Costituzionale

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni sulla problematica, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. a) ed e), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere. Si accenna di seguito agli estremi e al contenuto di tali sentenze:

  • sentenza n. 180/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 8/2009, il quale prevedeva la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, di chiedere la proroga della concessione, fino ad un massimo di 20 anni dalla data del rilascio, subordinatamente alla presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene. La Corte ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima perché determinava "un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di parità di trattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi.";
  • sentenza n. 233/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13/2009, che prevedeva la proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge. La proroga ha effetto sino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione;
  • sentenza n. 340/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 77/2009. Tale disposizione prevedeva la possibilità di una proroga, fino ad un massimo di 20 anni, delle concessioni in essere, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti. La Corte si è richiamata alla sua precedente decisione n. 180/2010;
  • sentenza n. 213/2011 che, con le medesime motivazioni sopra indicate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

  • articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 3/2010, i quali prevedevano la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, di richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni, a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti. Tale previsione era applicabile anche alle concessioni, il cui procedimento di rilascio fosse in corso alla data di entrata in vigore della norma.
  • articolo 5 della legge della Regione Veneto n. 13/2010, che consentiva ai titolari di concessione in corso di validità, che avessero eseguito o che eseguissero, durante la vigenza della concessione, interventi edilizi, accompagnati o meno da acquisto di attrezzature e beni mobili, di chiedere la variazione della durata della concessione per un periodo compreso tra 7 e 20 anni (decorrenti dalla data di variazione);
  • articolo 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7/2010, il quale prevedeva la possibile estensione, su richiesta del concessionario, della durata della concessione, fino ad un massimo di 20 anni, in relazione all'entità e alla rilevanza economica delle opere realizzate;

  • con la sentenza n. 171/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, art. 1, che aveva disposto la proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo in caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali che provocassero danni agli stabilimenti balneari o ai beni demaniali, a favore del soggetto già titolare della concessione, senza alcuna determinazione della durata temporale e rimettendo le modalità attuative della proroga all'intervento regolamentare regionale. La Corte ha riaffermato che la previsione di proroghe di concessioni, ulteriori a quelle già disposte, in via transitoria, dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, contrasta con l'art. 12, comma 2, della direttiva 2006/123/UE (Direttiva Servizi nel mercato interno) che vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario. La legge della Regione Liguria determina pertanto una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinandosi altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  • con la sentenza n. 40 del febbraio 2017 la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 8 secondo periodo e comma 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), che consentirebbe ai Comuni di confermare (salvo i casi di revoca o decadenza) la titolarita' di almeno il 50 per cento delle aree demaniali in concessione e di individuare aree demaniali da assegnare direttamente (con provvedimento di «variazione» o «traslazione») ai titolari di concessioni divenute in contrasto con il Piano comunale delle coste. Tali norme invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza. Infatti, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento delle concessioni, «assumono i principi della libera concorrenza e della liberta' distabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011). In particolare la conferma della titolarita' delle aree demaniali in concessione determinerebbe,  anche per le concessioni demaniali da riassegnare sulla base del nuovo PCC, «un vantaggio competitivo rispetto al concessionario esistente», configurando un meccanismo analogo a quello che caratterizzava il cosiddetto «diritto di insistenza» previsto dall'art. 37, secondo comma, del codice della navigazione, abrogato a seguito di una procedura di infrazione comunitaria.

Con la sentenza n. 29/2017 la Corte è poi intervenuta sulla questione dell'aumento dei canoni concessori demaniali per la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto, il cui ammontare è stato aumentato a partire dal 2007 dall'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche per le concessioni in essere. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale di tale norma, sollevata nel 2015 dal Consiglio di Stato e dal TAR Toscana, nella parte in cui determina - anche con riferimento ai rapporti concessori in corso - la misura di tali canoni.

La Corte era già intervenuta in materia riconoscendo la legittimità dei nuovi criteri di calcolo dei canoni nella sentenza n. 302 del 2010.
Le concessioni per la nautica da diporto hanno una durata generalmente di molto superiore (di norma, oltre cinquant'anni) rispetto a quella per le attivita' turistico-ricreative, in virtù del maggior tempo necessario ad ammortizzare i rilevanti investimenti richiesti per tali attività. Fino al 2006, i canoni per concessioni relative alle strutture dedicate alla nautica da diporto sono stati caratterizzati da norme di favore rispetto a quelli dovuti per le concessioni per finalita' turistico-ricreative, in quanto non si sono applicati i valori dimercato abbattuti (previsti per le concessioni per le attività turistico-ricreative in base alla circolare MIT del 17 dicembre 1998), bensi' i piu' favorevoli criteri tabellari previsti per gli specchi acquei, per le aree scoperte e per le aree occupate.
La nuova disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 ha modificato tale precedente impianto normativo, originato dall'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , prevedendo una nuova modulazione dei criteri di quantificazione dei canoni: accanto al canone cosiddetto tabellare, che continua ad applicarsi per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei (previste dall'art. 03, comma 1, lettera b), n. 1), è stato infatti introdotto, con finalità di equità e razionalizzazione dell'uso dei beni demaniali, un canone commisurato al valore di mercato,  mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti, per le concessioni comprensive di strutture costituenti «pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (art. 03, comma 1, lettera b, n. 2.1). Si tratta di opere costituenti pertinenze demaniali marittime e che già, pertanto, appartengono allo Stato, possedendo la qualità di beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima, perchè ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione solo al termine della concessione le strutture inamovibili costruite dai concessionari vengono infatti incamerate allo Stato. Nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda pertanto soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà.
I canoni demaniali marittimi

Per quanto riguarda la determinazione dei canoni da corrispondere per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, l'art. 03 del D.L. n. 400 del 1993, come modificato dalla legge finanziaria 2007, ha definito i criteri per la loro determinazione, classificando, a decorrere dal 2007, le aree, i manufatti le pertinenze e gli specchi acquei in due categorie e stabilendo le relative tariffe, in base ai diversi tipi di occupazione.

Le categorie (art. 03, comma 1, lett. a) sono le seguenti:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è stato riservato alle regioni competenti per territorio.
Le tariffe (art. 03, comma 1, lett. b) sono le seguenti:
1) concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei, la misura la tariffa è stata definita al metro quadrato in modo diverso a seconda che si tratti di:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B ;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti: euro 0,72 al metro quadrato
1.5) specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,52;
1.6) specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,41;
1.7) specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi: euro 0,21
2.1) concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi: il canone è determinato, moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) per la zona di riferimento; l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. ed il canone annuo così determinato è poi ulteriormente ridotto in base ad una serie di percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: si tratta quindi di un sistema di determinazione del canone sostanzialmente basato su valori di mercato.
Tali tariffe si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Sono previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni:
- riduzione dei canoni nella misura del 50 per cento per:
  1) eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione;
  2) società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
- riduzione dei canoni nella misura del 90 per cento per le concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse;
- riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.
 

L'art. 04 del D.L. n. 400 del 1993 ha previsto che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT.

Con decreto 2 dicembre 2015 (G.U. del 9/2/2016) il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha aggiornato gli importi, relativi all'anno 2016, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Gli importi delle misure unitarie dei canoni sono state ridotte dell'1,6% rispetto al 2015 (da € 356,04 a € 350,35), in quanto ancorati alla media di due indici rilevati dall'ISTAT. Analogamente, con DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (G.U.  23/1/2017), sono stati fissati gli aggiornamenti, relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni riducendole dello 0,3% rispetto a quelle dei canoni determinati per il 2016. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2017, nonché per le concessioni in vigore, ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2017

In relazione all'applicazione delle tariffe dei canoni demaniali marittimi  sono sorti numerosi contenziosi in sede nazionale, aventi ad oggetto sia la difficoltà della distinzione tra impianti di facile e di difficile rimozione che, per le concessioni comprensive di pertinenze destinate ad attività commerciali, la determinazione dei canoni a valori di mercato.

A tale proposito l'Agenzia del demanio, con Nota del 29/5/2007 n. 21259 aveva chiarito che: " il canone commisurato ai valori di mercato (art. 03, comma 1 lett. b), punto 2) , trova applicazione esclusivamente per i manufatti costituenti pertinenze demaniali - ossia ai manufatti edilizi di difficile rimozione incamerati allo Stato, ovvero edificati e non abbattuti allo spirare della concessione (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4504 del 5 maggio 1998) - all'interno dei quali si svolge attività commerciale, terziario-direzionale e di produzione di beni e servizi. Sono escluse dalla disciplina quei manufatti che, sebbene costituiscano pertinenze demaniali marittime, non sono destinati ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, configurandosi come strumentali all'attività turistico-ricreativa (es. depositi attrezzi, scale, camminamenti pedonali, accessi). In tal caso si applicano le misure tabellari previste (art. 03, comma 1, lett. b), punto 1.3. Sono escluse, inoltre, dall'applicazione dei canone quantificato secondo i criteri di mercato le strutture destinate ad attività ricreativa non sfruttate a scopi commerciali (es. piscine, campi sportivi, cabine) nonché ricettiva (es. camping), applicandosi anche a tali fattispecie le misure tabellari."

L'articolo 19, comma 5-bis del decreto legge n. 69 del 2013, ha quindi previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi e l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito, nelle more del complessivo riordino della materia, una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi. 

 La sospensione ha avuto effetto anche qualora i relativi importi fossero stati iscritti al ruolo esattoriale e fossero state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono stati sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all'eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione.

L'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha, in particolare, stabilito la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso:

a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa:

b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali.

Per la presentazione della domanda di definizione all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio era previsto il termine del 28 febbraio 2014 ed il perfezionamento entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso ha avuto l'effetto di sospendere i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima.

L'articolo 12-bis del D.L. n. 66 del 2014 ha quindi previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 vadano versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Contestualmente si è previsto che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento.

La legge di Stabilità 2016 (comma 484 della legge n. 208 del 2015) ha quindi  sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.

Contestualmente, lo stesso comma 484 aveva prorogato al 30 settembre 2016 il termine per il riordino complessivo della disciplina dei canoni demaniali marittimi.

Nel corso dell'esame in Parlamento del decreto-legge "enti locali" (d.l. 113 del 2016) il comma 484 è stato però modificato sopprimendo il riferimento al 30 settembre 2016, quale data entro la quale si sarebbe dovuto procedere al riordino complessivo della disciplina dei canoni demaniali marittimi.

Inoltre è stato abrogato, nella disposizione che sospendeva le procedure amministrative avviate rispetto alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso, il riferimento alle procedure di rilascio. La sospensione dei procedimenti resta quindi vigente solo con riferimento alle procedure di sospensione, revoca e decadenza.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nei provvedimenti in esame, finalizzate al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione), sono altresì riconducibili alle materie della tutela della concorrenza, dell'ambiente e dell'ordinamento civile, anch'esse di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), s) e l), della Costituzione.