Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Atto del Governo n. 389 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 392 | ||
Data: | 14/03/2017 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze | ||
Altri riferimenti: |
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Prevenzione
dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo
Atto del
Governo n. 389
Articolo 1 e
15 della legge 12 agosto 2016, n. 170
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier
n. 461
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - * sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Elementi
di documentazione n. 67
Servizio Studi
Dipartimento
Finanze
Tel.
06 6760-9496 - * st_finanze@camera.it - @CD_finanze
Atti del Governo n. 392
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FI0553.docx
I N D I C E
Introduzione
Le principali novità del D.Lgs. n.231 antiriciclaggio.................................... 3
Normativa europea............................................................................................... 5
Normativa nazionale in tema di antiriciclaggio.............................................. 9
La norma di delega............................................................................................ 10
Schede di lettura
Articolo 1 (Modifiche al Titolo I del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 19
Articolo 2 (Modifiche al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 26
Articolo 3 (Modifiche al Titolo III del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 42
Articolo 4 (Modifiche al Titolo IV del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 44
Articolo 5 (Modifiche al Titolo V del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 48
Articolo 6 (Modifiche
al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)...... 62
Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008,
n. 195). 85
Articolo 8 (Modifiche a disposizioni vigenti)................................................ 87
Articolo 9 (Disposizioni finali)........................................................................ 94
Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)............................................................ 98
Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Il decreto sostanzialmente riscrive il D.Lgs. n. 231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l’attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. La seconda parte del decreto provvede inoltre a riscrivere il D.Lgs. n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.
In sintesi, la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione del diritto europeo.
Si ricorda, infatti, che punto di partenza della direttiva è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.
Le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo degli operatori che effettuano l’attività di money transfer, caratterizzata da un elevato rischio di infiltrazione criminale. Si ricorda che un altro schema di decreto legislativo (A.G. 390) prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati (cd. "compro oro") con la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di compravendita dell'oro.
Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare si segnalano i seguenti punti innovativi:
§ è eliminato l’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico per gli intermediari bancari e finanziari; i nuovi articoli 31 e 32 prescrivono che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono consentire la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali e devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali;
§ è richiesta l’adeguata verifica del cliente, con la registrazione delle informazioni, anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro (articolo 17, comma 1);
§ nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (articolo 17, comma 6);
§ gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8);
§ entro il 31 dicembre 2018 devono essere estinti tutti i libretti al portatore anonimi (articolo 49);
§ le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva; i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali sono tenuti all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (articolo 21);
§ sono previste misure di controllo e monitoraggio che devono essere adottate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica nei confronti dei soggetti convenzionati e agenti che dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (articoli 43-45);
§ gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono attenuati: devono segnalare alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni del decreto gravi, ripetute, sistematiche o plurime, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (articolo 46);
§ devono essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. whistleblowing);
§ nel settore dei giochi si prevede per distributori ed esercenti del gioco su rete fisica l'obbligo di identificare il cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per importo pari o superiore ai 2.000 euro (per il settore delle VLT il limite è di 500 euro). Se si ravvisa il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo le misure antiriciclaggio devono essere applicate a prescindere della cifra richiesta. L’obbligo di identificazione per i giochi online avviene attraverso il conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Chi gestisce case da gioco (casinò) dovrà identificare e verificare i clienti se il valore delle transazioni eseguite per l'acquisto o il cambio dei gettoni, o l'incasso delle vincite, sia pari a importi di 2.000 euro o superiori. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco (articoli 52-54);
§ le sanzioni previste non sono a misura fissa, ma proporzionate all'inadempienza del professionista.
La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE, costituisce la quarta direttiva antiriciclaggio, resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012.
Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, ad integrazione della direttiva (UE) 2015/849, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
La direttiva (UE) 2015/849 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Sono rafforzati, in particolare, la valutazione del rischio di riciclaggio sovranazionale, nazionale e dei singoli soggetti obbligati, l’attività e i poteri delle unità di informazione finanziaria, la trasparenza delle informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società e trust, la garanzia della riservatezza dei dati.
Come sottolineato dal Comitato di sicurezza finanziaria nell’ultima Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo passa necessariamente per una piena responsabilizzazione dei soggetti obbligati rispetto alle procedure necessarie per mappare e intercettare il relativo rischio insito nella pratica quotidiana della loro attività professionale. D’altra parte, i costi generati da rischi reputazionali e commistioni con la criminalità finanziaria, rappresentano il migliore incentivo per i privati a condividere con le autorità il patrimonio informativo da essi detenuto e strutturato nell'esercizio della propria attività.
I principali elementi di riforma al regime vigente introdotti dalla direttiva sono:
§ l'estensione dell’approccio basato sul rischio (risk based approach). Alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione “sovranazionale” dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA). La Commissione formula su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati. Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
§ un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
§ nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
§ l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
§ la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni). Le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
§ l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia - UIF);
§ un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l’applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell’antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l’istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.
A fianco della direttiva illustrata è stata adottato il regolamento UE 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale: amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all’ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l’applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.
Si ricorda che la prima direttiva in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio è la direttiva 91/308/CEE, a cui l'Italia si è adeguata con il decreto-legge n. 143 del 1991, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. La seconda direttiva europea - direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 – ha modificato la precedente ed è stata ratificata in Italia attraverso il D.Lgs. n. 56 del 2004. La terza direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 ha abrogato le precedenti: sono state introdotte disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione della clientela e sul controllo delle nuove attività nonché sulle operazioni finanziarie. La sua peculiarità, rispetto alle precedenti, è dettata dal fatto che l'approccio è stato basato sul rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Come è stato anticipato tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 231 del 2007.
La Commissione europea il 5 luglio 2016 ha presentato una Proposta di modifica della quarta Direttiva antiriciclaggio (COM(2016)450final). Il Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei rappresentanti permanenti, ha definito il testo della proposta, chiedendo alla nuova Presidenza di iniziare le discussioni con il Parlamento Europeo.
La nuova proposta di direttiva prevede misure più stringenti per l’utilizzo delle carte prepagate e delle valute virtuali: si ritiene di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Sono ulteriormente rafforzati i poteri delle UIF (Unità di informazioni finanziarie nazionali) e la collaborazione tra esse. Si richiede l’istituzione di archivi nazionali con informazioni sui conti bancari (analoghi all’Anagrafe dei rapporti italiana) e una più ampia trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva. La nuova direttiva è parte di un piano d’azione della Commissione contro il finanziamento al terrorismo, sul quale il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni il 12 febbraio 2016, e che risponde inoltre alle rivelazioni dei Panama Papers dell’aprile 2016.
La proposta di modifica della quarta direttiva antiriciclaggio è anche in linea con gli sviluppi a livello globale. A livello internazionale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con le risoluzioni 2199(2015) e 2253(2015), ha chiesto di adottare misure per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre la dichiarazione del G20 del 18 aprile 2016 ha invitato il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali a presentare proposte preliminari per migliorare l’attuazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto riguarda la disponibilità di informazioni sulla titolarità effettiva e il loro scambio a livello internazionale.
Il 21 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte volte a rafforzare il contrasto al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base degli impegni assunti nel piano d'azione del febbraio 2016.
In particolare, si tratta di:
1) una proposta di direttiva COM(2016)826 per perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati;
Gli elementi chiave della proposta sono: norme minime per la definizione dei reati penali e delle sanzioni connesse al riciclaggio di denaro, al fine di impedire ai criminali di sfruttare le differenze esistenti tra le diverse legislazioni nazionali in materia; disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera al fine di migliorare le indagini sui reati connessi al riciclaggio di denaro; l’allineamento delle norme UE agli obblighi internazionali stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia e alle raccomandazioni della task force “Azione finanziaria”.
Nella Relazione programmatica si preannuncia l’impegno del Governo italiano per far progredire l’iter normativo della proposta.
Il Governo italiano intende, altresì, rafforzare il sostegno ad Europol per quanto riguarda l’interscambio di informazioni sui flussi finanziari a scopi terroristici.
Si segnala che il pacchetto della Commissione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è considerato prioritario anche nel Programma del semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE.
2) una proposta di regolamento (COM(2016)825) sui controlli sul denaro contante, che mira tra l’altro a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10 mila euro o più in contanti;
La nuova disciplina, tra l’altro: rafforza i controlli sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più in contanti; permette alle autorità di agire anche in relazione a importi inferiori alla soglia prevista per le dichiarazioni doganali (10.000 euro), qualora si sospettino attività criminali; estende i controlli doganali ai contanti inviati mediante pacchi postali o spedizioni di merci, ai prodotti preziosi come l'oro e alle carte di pagamento prepagate che attualmente non sono oggetto delle normali dichiarazioni doganali.
3) una proposta di regolamento (COM(2016)819) sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato.
Si tratta di uno strumento giuridico unico per il riconoscimento degli ordini di congelamento e confisca in altri paesi dell'UE, che semplificherebbe l'attuale quadro giuridico. Il nuovo regolamento, tra l'altro, estende l’ambito di applicazione delle attuali norme sul riconoscimento transfrontaliero al fine di includere la confisca nei confronti di terze persone collegate ai criminali.
Si ricorda che con la legge di stabilità 2016 il legislatore ha innalzato da 1.000 a 3.000 euro la soglia per il trasferimento di contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, nonché quella per l'attività di cambiavalute (articolo 49, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 231 del 2007). Resta immutata la soglia di 1.000 euro prevista per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e per gli assegni. Una previsione specifica mantiene il limite di 1.000 euro per il servizio di rimessa di denaro (money trasnfer).
Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 si è provveduto a depenalizzare alcuni illeciti previsti da singole leggi con il dichiarato intento di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la pena. In particolare, è stata disposta la depenalizzazione delle violazioni per le quali “è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”. Tale disciplina ha avuto effetti anche sulla disciplina sanzionatoria antiriciclaggio. In particolare il D.Lgs. n. 8 del 2016 ha trasformato in illecito amministrativo le seguenti violazioni della normativa antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria: la condotta di chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la condotta di chi omette di effettuare la registrazione dei dati ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto; il comportamento del collaboratore esterno che omette di eseguire, esegue tardivamente ovvero in modo incompleto la comunicazione al soggetto per conto del quale opera, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione. Resta ferma la rilevanza penale delle altre fattispecie punite dal decreto antiriciclaggio anche con pena detentiva; si tratta di ipotesi eterogenee che, per quanto concerne la materia dell'adeguata verifica, includono le condotte omissive o di falso realizzate dall'esecutore dell' operazione.
Come evidenziato nella Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, trasmessa al MEF dal Comitato di sicurezza finanziaria (riferita all’anno 2015), i richiamati generici riferimenti alle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative previste per le fattispecie depenalizzate determinano alcune incertezze interpretative in mancanza di specifiche previsioni di coordinamento con le disposizioni del decreto antiriciclaggio.
Si segnala che il 10 febbraio 2016 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e il Fondo Monetario Internazionale hanno pubblicato il Rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La valutazione, condotta dal Fondo Monetario, ha riguardato non solo la conformità della normativa italiana rispetto agli standard internazionali emanati dal GAFI ma anche l’efficacia delle misure adottate e delle attività in concreto svolte. L’esito è complessivamente positivo. Il sistema italiano è giudicato maturo, sofisticato e assistito da un robusto assetto normativo e istituzionale, in presenza di rischi di riciclaggio significativi per il Paese derivanti soprattutto da illeciti fiscali, fenomeni di criminalità organizzata, reati di corruzione, traffico di droga, usura.
L'articolo 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847.
In sintesi si intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Determinati soggetti sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza.
Con riferimento alle procedure per l’esercizio della delega, si rammenta che l’articolo 1 della legge n. 170 del 2016 rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32 della legge n. 232 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
In particolare l’articolo 31, comma 1 dispone che i decreti legislativi delegati siano adottati ordinariamente entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.
Ove il termine di recepimento sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
La legge di delegazione europea (ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31) indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
La direttiva 849/2015 è inserita nell’allegato B alla legge n. 170 del 2016 e, dunque, è tra quelle per il cui recepimento è previsto il descritto passaggio parlamentare.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Si rammenta che il termine di recepimento della Direttiva 2015/849 è il 26 giugno 2017 (articolo 67 della direttiva medesima). Di conseguenza, il termine di esercizio della delega è fissato al 26 febbraio 2017 (quattro mesi prima del termine di recepimento).
L’A.G. n. 389 in commento è stato assegnato alle Commissioni II Giustizia e VI Finanze il 25 febbraio 2017; il termine per l’espressione del parere è fissato il 6 aprile 2017, ovvero successivamente alla scadenza dei termini originari di delega (26 febbraio 2017).
Di conseguenza, secondo il richiamato articolo 31, comma 3 della legge n. 232 del 2012, i termini di delega sono prorogati di tre mesi, ossia al 26 maggio 2017.
I principi e i criteri direttivi
La norma di delega individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto
dell’utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure
strumentali in funzione del rischio.
In tale prospettiva sono delineate
quattro misure specifiche:
§ al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di
elaborare l’analisi nazionale del
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per
contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea;
§ gli esiti dell’analisi
nazionale del rischio devono essere messi a
disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della
riservatezza e dell'ordine pubblico, degli
organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli
obblighi di collaborazione attiva, a
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di
rispettiva pertinenza e dell’adozione
delle conseguenti misure proporzionate al rischio;
§ le autorità di vigilanza valutano il rischio gravante sui settori di
competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi
nell’applicazione di misure di adeguata
verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;
§ i destinatari degli obblighi posti a presidio del
sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di
valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività
espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità
organizzativa dei medesimi destinatari.
Si prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi,
al fine di assicurare la proporzionalità
e l’efficacia delle misure attuative
della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell’approccio
basato sul rischio.
Gli operatori
economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo
rischio di riciclaggio possono essere esonerati
dagli obblighi antiriciclaggio previsti
dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato
di Sicurezza Finanziaria.
Gli emittenti
di moneta elettronica sono esonerati
da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche
situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero
ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente
per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.
Con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro
Stato membro dell’UE, operanti sul territorio
nazionale senza stabile insediamento, si prevede l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire
l’efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Si prevede di apportare alle
disposizioni in materia di adeguata verifica
rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione, attualmente
vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto
prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.
I soggetti obbligati, nell’identificazione
del cliente, possono avvalersi di terzi qualificati, rispettando le prescritte cautele.
Un altro criterio direttivo
è volto ad accrescere la trasparenza di persone
giuridiche e trust, in modo
da fornire alle autorità strumenti
efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi
in campo. Devono essere previste delle sanzioni
in caso di inosservanza di tali obblighi
di trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone
fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità
effettiva. Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad
accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili alle autorità
competenti.
Con riferimento ai trust
si prevede l’obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste,
qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario
degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere
e conservare tutte le informazioni sulla titolarità effettiva del
trust: ovvero in merito all’identità
del fondatore, del trustee,
del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust. Tali informazioni
devono essere prontamente accessibili alle
autorità competenti. Con riferimento ai trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti, a fini fiscali, per l’ordinamento nazionale si prevede che tutte le informazioni sulla titolarità effettiva
relative a tutti i soggetti coinvolti siano
registrate in apposita sezione del Registro delle imprese e siano rese accessibili
alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica,
previo accreditamento. Si prevede l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per
i prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai
professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione
per l'esercizio dell'attività.
Infine, devono essere individuate
specifiche attività di adeguata verifica
della clientela relativamente al beneficiario
di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.
È introdotto il principio della
semplificazione degli adempimenti posti a
carico dei destinatari della normativa in
materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso
l’integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione
del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Un altro criterio rafforza le
competenze e le funzioni dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia
(UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.
Si prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti,
delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni
acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali
o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Nel rispetto del principio del
ne bis in idem e di proporzionalità e
dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni
della disciplina attuativa della direttiva, sono previsti una serie di principi
e criteri direttivi diretti a: introdurre nuove
fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto
di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle relative
sanzioni compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa; graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici
parametri (natura del colpevole della violazione - persona fisica o giuridica -,
settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati); prevedere
che le sanzioni per violazioni della
direttiva commesse dalle persone giuridiche
possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell’ente; sanzionare in via amministrativa - in misura
graduata sulla base di specifici parametri - le gravi, reiterate o plurime violazioni
nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative misure
afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano
il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine;
nell’eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell’autorità di
vigilanza; nell’interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione
apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative
pecuniarie; devono essere previste sanzioni
amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi
delle norme sull’adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette,
conservazione dei documenti e controlli interni; le violazioni di scarsa offensività commesse
da enti creditizi o finanziari devono essere punite, in alternativa alla sanzione
pecuniaria, con una dichiarazione pubblica
che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione,
ordina di porre termine al comportamento illecito; si deve prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza
possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando
il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori; si attribuisce
il potere sanzionatorio alla Banca d’Italia
per le violazioni al reg. UE/847/2015, riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi; le modalità di pubblicazione dei provvedimento di irrogazione delle sanzioni
devono essere disciplinate nel rispetto dei principi fondamentali della normativa
sulla tutela dei dati personali; devono essere previste le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della
normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto
al finanziamento del terrorismo.
Al fine di non recare pregiudizio
alle indagini sulla prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati
personali - possono essere stabilite limitazioni
al diritto di accesso ai dati personali.
Uno specifico criterio di delega prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività
di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia
prevista dalla legge n. 7 del 2000 (Nuova
disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 1998). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità
e registrazioni delle operazioni di compravendita dell’oro e la rapida acquisizione
dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato
sanzionatorio (art. 15, comma 2, lett. l, della legge n. 170 del 2016). A tale
delega è stata data attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 390, all’esame delle Camere per il
parere parlamentare.
La disciplina attuativa della direttiva 2015/849
deve trovare applicazione anche per le attività
esercitate online dai soggetti agli obblighi.
Si prevede, infine, che - per il recepimento della
direttiva UE 2015/849 - siano apportate le
necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE
e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009),
anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli
altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell’Unione europea
nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione
e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.
Articolo 1
(Modifiche al Titolo I del decreto
legislativo
21 novembre 2007, n. 231)
L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce integralmente il Titolo I (Disposizioni di carattere generale) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il nuovo Titolo contiene 16 articoli, divisi in 4 Capi, rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV). Gran parte delle attuali disposizioni sono mantenute, con una diversa dislocazione; sono aggiunte nuove disposizioni che sono evidenziate di seguito.
Gli articoli da 1 a 3 (Capo I, Ambito di applicazione) modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.
In particolare, l’articolo 1 amplia l'elenco delle definizioni. Sono individuati con
maggior dettaglio i compiti attribuiti alle amministrazioni, alle autorità, e agli
organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione (ad es.
“amministrazioni e organismi interessati”). In aderenza alla direttiva sono
inserite nuove definizioni, quali: “attività criminosa” (ampliando così i reati
presupposto), “persone politicamente esposte”, “organismo di autoregolamentazione”,
“prestatore di servizi relativi a società e trust”, “soggetti convenzionati ed agenti”. Sono inoltre introdotte le definizioni
relative all'attività di gioco, in relazione alle nuove norme previste nel nuovo
testo.
L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione delle nuove norme, richiamando espressamente
le clausole limitative del diritto di circolazione e di stabilimento dei
lavoratori per cause di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, stabilite dal
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articoli 45 e 52 del TFUE).
L’espressa
finalità è la tutela e l'integrità del
sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori.
Tali misure sono proporzionate al rischio
e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni
e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi,
attraverso i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria
attività istituzionale o professionale. La norma esplicita altresì la definizione di finanziamento del terrorismo.
L'articolo 3 disciplina i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: l) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco.
Tali soggetti destinatari permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente D.Lgs. n. 231 del 2007. Si segnalano alcune novità: tra gli intermediari bancari e finanziari, sono ricomprese le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), introdotte dal D.Lgs. n. 44 del 2014 e disciplinate dal Testo Unico della Finanza (TUF). Tra gli intermediari bancari e finanziari sono inclusi, inoltre, i soggetti che erogano microcredito, i confidi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Tra i soggetti obbligati sono previsti, gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative con sede legale e amministrazione in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.
Gli articoli da 4 a 11 (Capo II) disciplinano i compiti e le attribuzioni delle autorità e delle amministrazioni coinvolte nell'attività di vigilanza in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In particolare, l’articolo 4 assegna al Ministro dell'economia e delle finanze la responsabilità delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In attuazione della direttiva, al Ministero è inoltre attribuito il potere di esentare dall'ambito dagli obblighi antiriciclaggio gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria e purché ricorrano specifici e tassativi criteri elencati nella norma.
L’articolo 5 assegna al Ministero dell’economia e delle finanze, analogamente a quanto già previsto, il compito di curare i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché (e ciò rappresenta una novità) il ruolo di raccordo e promozione della collaborazione tra le autorità competenti e tra le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato.
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, oltre a quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 109 del 2007 (come riformulato dall’articolo 6 dello schema di decreto in esame), elabora l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno. Rimangono inoltre le precedenti attribuzioni di consulenza al Ministro e di elaborazione di una relazione annuale.
Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato costituito con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 nell'ambito dell'azione per il contrasto del terrorismo internazionale, in coordinamento con i partner internazionali. Successivamente la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D.Lgs. n. 109 del 2007 e D.Lgs. n. 231 del 2007)
Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d’ufficio. È presieduto dal Direttore generale del Tesoro, ed è composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d’Italia, della Consob, dell’ISVAP, dell’UIF, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Il CSF è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Nell’esercizio delle funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini illegali, previste dall’articolo 5 del D.Lgs 231 del 2007, il CSF ha condotto nel 2014 la prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale analisi è stata effettuata in applicazione della Raccomandazione 1 del GAFI-FATF, con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali rischi. Tutto ciò finalizzato all'elaborazione di linee di intervento per la mitigazione degli stessi e all'adozione di un approccio basato sul rischio all'attività di contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT: Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).
L'articolo 6 delinea e amplia le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849. In particolare si prevede la possibilità di effettuare, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette, nonché di quelle relative alle comunicazioni alla UIF, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per contrastare l’evoluzione delle minacce criminali e agevolare la collaborazione attiva, viene estesa l’attribuzione alla UIF del potere di emanare indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.
Sono previste, inoltre, nuove modalità di collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali.
Si prevede infatti: la trasmissione alle autorità di vigilanza di settore delle
violazioni di cui viene a conoscenza; la collaborazione con la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo; la maggiore capacità propositiva nei
confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per
l’esercizio delle sue funzioni la UIF si può avvalere dell’anagrafe dei conti e
dei depositi e dell’anagrafe tributaria. Ha inoltre accesso all’anagrafe
immobiliare integrata e alle informazioni sul titolare effettivo di persone
giuridiche e trust espressi, contenute in una sezione del Registro delle
imprese, ai sensi dell’articolo 21 dello stesso decreto.
Gli articoli 7 e 8 descrivono dettagliatamente i compiti, rispettivamente, delle Autorità di vigilanza di settore e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Si segnala che le Autorità di vigilanza di settore basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato. Sono previste forme di collaborazione con la UIF e con le Autorità di vigilanza europee e degli Stati membri.
L’articolo 9 provvede a specificare il ruolo e i poteri investigativi e di controllo del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia.
La normativa vigente qualifica la D.I.A., unitamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, tra gli organismi investigativi ai quali l’Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia, in veste di Autorità nazionale antiriciclaggio, trasmette le segnalazioni sospette inviategli dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati sulla base di appositi indicatori di anomalia, peraltro non esaustivi (articolo 9, D.Lgs. n. 231).
Il Direttore della D.I.A., nel corso di un’audizione il 20 settembre 2016 presso la Commissione Finanze della Camera, ha evidenziato che il sistema delineato, per quanto efficace, necessita di una costante collaborazione attiva di tutti i soggetti nei cui confronti ricade l’onere di segnalare le operazioni sospette, tenuto conto che allo stato attuale si presenta una situazione non omogenea tra le varie categorie professionali. La segnalazione di un’operazione sospetta è un adempimento a carattere valutativo e non un obbligo generalizzato per ogni operazione economica: la segnalazione, infatti, non è automatica al ricorrere di determinati presupposti, ma è frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione dell’operatore, al fine di segnalare unicamente quelle situazioni che ingenerano dubbi sulla provenienza illecita nel caso di riciclaggio, ovvero sospetti sulla destinazione finale del denaro in caso di finanziamento del terrorismo. Sul piano generale si registra, comunque, un aumento della qualità delle segnalazioni, su cui ha senza dubbio contribuito l’implementazione di procedure informatiche di selezione delle operazioni potenzialmente sospette, come nel caso della diffusione presso le banche del sistema GIANOS.
L’articolo 10 prevede l’applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla pubbliche amministrazioni nell’ambito di determinate procedure. Rispetto alla vigente formulazione che prevede l’applicazione della disciplina antiriciclaggio agli uffici della pubblica amministrazione, la nuova disposizione di riferisce agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, con l’indicazione di determinati procedimenti e procedure. Si tratta in particolare di: provvedimenti concessori, procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarti, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati. In tale ambito il Comitato di sicurezza finanziaria individua le attività amministrative esenti dagli obblighi ed elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le P.A. adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
L’articolo 11, nel rispetto della direttiva, prevede una norma specifica per gli organismi di autoregolamentazione degli ordini professionali chiamati ad intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inerenti la categoria di appartenenza.
Il Capo III (Cooperazione nazionale e internazionale), composto dagli articoli 12 e 13, dispone in materia di collaborazione e di scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale. In particolare, tali norme specificano gli ambiti di collaborazione tra autorità competenti, anche al fine di fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Al riguardo si rammenta che i dati sulla collaborazione delle autorità nazionali e internazionali sono dettagliati nella menzionata Relazione sull'attività di prevenzione del ricic1aggio e del finanziamento del terrorismo (pp. 10-19).
Il Capo IV (Analisi e valutazione del rischio) comprende gli articoli 14, 15 e 16 che descrivono le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria, e dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’articolo 7 della direttiva obbliga, infatti, i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati, individuando un'autorità attraverso cui coordinare la risposta nazionale ai rischi individuati. L'articolo 8 poi impone alle competenti autorità degli Stati membri di adottare opportuni provvedimenti volti a imporre ai soggetti obbligati le misure necessarie per prevenire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'articolo 14 individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al Comitato di sicurezza finanziaria è, quindi, attribuita la funzione di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, la triennale analisi del rischio (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF) tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea. L'obiettivo dell'analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e i settori maggiormente esposti a tali rischi. L'analisi è quindi finalizzata a fornire metodi, strategie e strumenti affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli obblighi, quest'ultimi in grado di applicare la metodologia proposta e di adattare gli strumenti al rischio rilevato. L'analisi elaborata dal CSF diviene strumento di supporto per il corretto approccio al rischio da parte dei soggetto obbligati e, conseguentemente, strumento indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi.
L'articolo 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati), impone l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del proprio cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche prevedendo l'utilizzo di procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione. L’articolo 16 dispone che i soggetti obbligati devono adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato. Si prevede inoltre la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.
Articolo 2
(Modifiche al Titolo II del decreto
legislativo
21 novembre 2007, n. 231)
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II (Obblighi) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Sono previsti quattro Capi, rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III), obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e per gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I) si prevede (articolo 17) che i soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell’instaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell’incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione.
L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro (coma attualmente previsto), ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, punto 9) del regolamento UE 2015/847, consiste in un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano. La norma europea elenca, in maniera non esaustiva: a) il bonifico; b) l’addebito diretto; c) la rimessa di denaro nazionale o transfrontaliera (money transfer); d) il trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili. La nuova previsione, secondo quanto riferito dalla relazione governativa, risponde all'esigenza di garantire la piena tracciabilità di tali tipologie di operazioni al fine di contrastare i tentativi di immissione nel sistema finanziario di fondi provenienti da attività criminali ovvero destinati al finanziamento del terrorismo.
Sono ribaditi l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. Sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischi rilevato.
Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15. 000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (comma 6).
Si precisa, infine, che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8).
L’articolo 18 individua il contenuto degli obblighi di verifica. L’identificazione è estesa anche all’esecutore e deve comprendere la verifica dei poteri di rappresentanza. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, in ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento delle procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.
L'articolo
19 indica le modalità appropriate
per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo
scopo e la natura del rapporto. Si prevede l'obbligatoria presenza del cliente
o dell'esecutore ai fini della procedura; sono indicate ipotesi tassative in cui
l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza
fisica del cliente, qualora sia possibile verificare l’identità attraverso fonti attendibili e indipendenti tra
le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio
di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché
quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un’amministrazione
pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite.
Per quanto riguarda l’assicurazione sulla vita o le altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché dell’effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Al riguardo si ricorda che il Regolamento n. 5 del 2014 dell’IVASS già prevede tra le figure da identificare quella del beneficiario, soggetto non ricompreso nella definizione di cliente né di titolare effettivo, in linea con quanto disposto dal GAFI nella nota interpretativa alla Raccomandazione n. 10 (Adeguata verifica della clientela).
Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.
Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non è possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero chi esercita una influenza dominante in assemblea con il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso di un persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili); i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
L’articolo 21 prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l’omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2630 del codice civile.
In osservanza di quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNNA) e le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale possano accedere a tali informazioni. Si prevede inoltre che, dietro pagamento dei diritti di segreteria, anche i soggetti privati possano accedervi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi.
I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, sono tenuti all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Si ricorda che il citato articolo 73 del TUIR assoggetta a IRES:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust sono comunicate, a cura del fiduciario o di altra persona per suo conto, per via esclusivamente telematica e in esenzione dal bollo, al Registro delle imprese per la conservazione. Anche in questo caso è prevista la sanzione da 103 a 1.032 euro in caso di omessa comunicazione.
Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust riguardano l’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (articolo 22, comma 5).
Con decreto ministeriale saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.
La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio.
L’articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l’obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Con una disposizione innovativa si prevede l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Sono richiamate le norme del TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali (articoli 120 e 122 del D.Lgs. n. 58 del 1998), quelle del CAP sulla sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, sull’obbligo di alienazione e sui requisiti dei partecipanti (articoli 74 e 77 del D.Lgs. n. 209 del 2005) e sulla pubblicità dei patti parasociali previsto dal codice civile (art. 2341-ter).
L’articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti. La norma, conformemente a quanto previsto dall’allegato II alla direttiva 2015/849, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.
In particolare sono indicate le condizioni per la verifica semplificata da parte delle banche e degli istituti di moneta elettronica in relazione a prodotti di moneta elettronica. Si prevede il ricorso cumulativo delle seguenti condizioni:
§ lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica (la norma vigente prevede un limite annuale di 2.500 euro);
§ l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;
§ lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
§ non è alimentato con moneta elettronica anonima;
§ l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
§ qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.
L’articolo 24 al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare è indicato, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio. In tali circostanze, l’articolo 25 prevede le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, nel comma l, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempiervi e, nei commi successivi, le specifiche procedure da attivare a fronte delle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata contemplate dall'articolo 24 comma 5.
Gli articoli da 26 a 30 individuano ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente. L'articolo 26 individua i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto. L'articolo 27 definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto. L'articolo 28 fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi. L'articolo 29, con una disposizione innovativa, stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. L'articolo 30 chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.
Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina (chiamata “obblighi di registrazione”) in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione (quali, ad esempio, l’archivio unico informatico).
L’articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell’operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.
L’articolo 32 prescrive che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni siano idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto.
L’articolo 33 prevede l’obbligo dell’invio dei dati aggregati alla UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari. Rispetto alla norma vigente si segnala che sono esentati da tale incombenza, oltre agli agenti di cambio e le società fiduciarie), anche gli intermediari assicurativi (agenti, broker e intermediari finanziari) che operano nei rami vita (riferimento all’articolo 3, comma 2, lett. o)).
L’articolo 34 riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Capo III disciplina gli obblighi di segnalazione riproducendo, in gran parte, le disposizioni vigenti.
L’articolo 35, nel disciplinare l’obbligo di segnalazione sospetta precisa che la segnalazione alla UIF deve essere effettuata prima di compiere l’operazione. Costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante, e in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente (rispetto alla vigente disposizione è eliminato il riferimento alla somma di 15.000 euro).
I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:
§ l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;
§ l’operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;
§ il differimento dell'operazione potrebbe ostacolare le indagini.
In queste ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF. Viene chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza. In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.
L’articolo 36 disciplina, in analogia a quanto attualmente previsto, le modalità di invio della segnalazione alla UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, alla UIF.
L’articolo 37, come attualmente previsto, disciplina le modalità di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l’invio della segnalazione alla UIF direttamente o per il tramite dell'organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.
L’articolo 38 rafforza la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo tra l’altro che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso devono essere adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall’articolo 8 della legge n. 136 del 2010.
L’articolo 39, in maniera conforme a quanto attualmente previsto, vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 40 riproduce i compiti di analisi della segnalazione in capo alla UIF. Oltre alle attività già attualmente assegnate, si prevede che la UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, rendendone possibile la consultazione da parte degli organi investigativi. Si prevede inoltre che ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante ovvero ai destinatari degli obblighi, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
L’articolo 41, in tema di flusso di ritorno delle informazioni, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF, a sua volta, dà comunicazione al segnalante dell’esito della sua segnalazione.
Dall’ultimo Rapporto Annuale della UIF emerge che le segnalazioni di operazioni sospette continuano ad aumentare in maniera significativa: nel 2015 ne sono state ricevute 82.428, oltre 10.000 in più rispetto al 2014. Nel primo semestre del 2016 il flusso ha superato le 50.000 unità. L’andamento crescente, manifestatosi fin dalla costituzione della UIF, risulta confermato anche ove non si considerino le segnalazioni derivanti da operazioni di regolarizzazione volontaria (voluntary disclosure, 7.000 circa nel 2015 e oltre 10.000 nella prima parte del 2016). Il dato totale stimato per il 2016 raggiunge le 100.000 segnalazioni.
Le segnalazioni effettuate da professionisti sono passate nel 2015 da poco meno di 2.500 a quasi 6.000, anche in conseguenza delle operazioni di regolarizzazione fiscale che hanno creato un importante momento di contatto con categorie finora poco collaborative. Nel 2015 sono anche aumentate, di oltre il 60 per cento, le segnalazioni degli operatori non finanziari, soprattutto gestori di giochi e scommesse e commercianti in oro e oggetti preziosi.
Il Capo IV, composto unicamente dall’articolo 42, riguarda l’obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva (ossia non imputabile) di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela. In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. Per tali casi viene richiamata la norma introdotta dall’articolo 35, comma 2, concernente l’obbligo di segnalazione tempestiva qualora siano tenuti comunque ad eseguire l’operazione.
Il Capo V introduce norme dirette in particolare ai soggetti convenzionati e agli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica. Tali soggetti costituiscono gli operatori che svolgono l’attività di money transfer per conto di intermediari nazionali o europei. In considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si prevede una disciplina specifica volta a sottoporre a maggiori controlli la rete distributiva, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia.
Si ricorda al riguardo che nel 2016 la Commissione Finanze della Camera ha svolto un ciclo di audizioni informali sui money transfer, in connessione con la tematica della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono stati ascoltati il Dirigente del Dipartimento del Tesoro, dott. Maresca (Direzione prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali), il Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, dott. Clemente (U.I.F.), il Generale Screpanti della Guardia di Finanza e un gruppo di operatori rappresentativo del mercato (Money transfer working group). Il 23 febbraio 2017 la Commissione Finanze della Camera ha approvato la risoluzione 8-00222 Bernardo che impegna il Governo ad intraprendere iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali. Per quanto riguarda specificamente il settore dei money transfer, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per assicurare l'applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia. Si prevede inoltre l'obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale.
Money transfer
Per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. Nel linguaggio comune con il termine money transfer si indica anche il complesso degli operatori che offrono tale servizio (money transfer operators, MTO).
Il servizio di money transfer, grazie alla sua immediata accessibilità e alla capillare rete di distribuzione, è particolarmente adatto al trasferimento delle rimesse degli immigrati verso i Paesi d’origine. Le stesse caratteristiche del servizio lo rendono però utilizzabile anche per il trasferimento in Paesi diversi da quelli di residenza di flussi finanziari, anche ingenti, rivenienti dall’economia sommersa o da attività criminali, e per il finanziamento del terrorismo internazionale.
Il GAFI (l’organismo dell’OCSE che promuove strategie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) e il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto finale nel febbraio del 2016, hanno posto in evidenza come nel nostro Paese il settore del money transfer costituisca un’area che genera preoccupazione e che necessita una specifica attenzione, in particolare sull’operatività realizzata attraverso intermediari comunitari. L’elevata rischiosità è testimoniata anche dai numerosi casi giudiziari che hanno messo in luce, pure con il contributo delle segnalazioni di operazioni sospette, come il circuito possa essere adoperato da organizzazioni criminali per riciclare rilevanti flussi finanziari mediante ripetute transazioni, all’apparenza occasionali e di modesta entità, realizzate attraverso artificiose tecniche di frazionamento e il frequente ricorso a prestanome.
Proprio in considerazione di tali rischi, il servizio di rimessa di denaro è stato escluso dal generale innalzamento a 3.000 euro del limite all’utilizzo del contante: per i money transfer il limite è rimasto di 1.000 euro (articolo 1, comma 898, della legge n. 208 del 2015).
La rimessa di denaro (ovvero il money transfer)è considerato un servizio di pagamento dall’articolo 1, comma 1, lett. b), punto 6, e lett. n) del D.Lgs. n. 11 del 2010, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) sui servizi di pagamento. In particolare la rimessa di denaro è definito il servizio di pagamento in cui senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.
L’attività di rimessa di denaro può essere svolta da intermediari disciplinati dal d.lgs. 385/1993 (TUB) in coerenza con la direttiva europea sui servizi di pagamento (cd. PSD): si tratta, essenzialmente, di istituti di pagamento (IP: imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento) e istituti di moneta elettronica (IMEL).
Il settore comprende anche intermediari comunitari che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento (con succursale) o di libera prestazione di servizi (senza succursali) sulla base di una comunicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato in cui hanno sede alla Banca d’Italia in merito all’intenzione di avviare l’attività. La regolamentazione e la vigilanza nei confronti degli intermediari europei, operanti in Italia con o senza succursali, sono di competenza dell’Autorità estera (principio dell’home-country control). Le autorità italiane esercitano controlli in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di contrasto dell’usura, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Per lo svolgimento del servizio di money transfer gli intermediari si possono avvalere di una rete distributiva di agenti, assoggettati a regole diverse a seconda che operino per un intermediario nazionale o europeo. Nel primo caso gli agenti devono essere iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e possedere specifici requisiti, in particolare di onorabilità e professionalità.
Gli agenti comunitari sono invece iscritti nel registro del Paese in cui l’intermediario ha ottenuto l'autorizzazione; i requisiti loro richiesti possono essere meno stringenti e comportare minori costi; devono, comunque, comunicare all’OAM l’avvio e la conclusione dell’operatività in Italia e i propri dati aggiornati. La normativa antiriciclaggio prevede che l’intermediario europeo, qualora si avvalga in Italia di una pluralità di agenti, debba costituire un “punto di contatto centrale”.
Gli intermediari nazionali e le succursali di quelli comunitari rientrano tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e sono quindi tenuti a eseguire l’adeguata verifica della clientela, a effettuare le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico, a inviare i dati aggregati e a segnalare le operazioni sospette alla UIF. Nessun obbligo informativo antiriciclaggio nazionale è previsto a carico degli intermediari comunitari operanti in libera prestazione dei servizi.
Anche gli agenti (italiani e comunitari) sono destinatari diretti degli obblighi antiriciclaggio. Essi effettuano l’adeguata verifica della clientela, a prescindere dall’importo dell’operazione, e trasmettono all’intermediario i dati necessari alla registrazione.
Il Direttore dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, nel corso dell’audizione in Commissione finanze della Camera il 19 aprile 2016, ha evidenziato come l’intersecarsi tra regole europee su sistemi e operatori di pagamento, improntate al massimo riconoscimento della libertà di insediamento, e misure antiriciclaggio italiane più rigorose, consentite dall’armonizzazione minima prevista in materia ma non estese a tutti i soggetti che operano sul territorio italiano, ha determinato svantaggi competitivi per l’industria nazionale. Minori oneri di compliance, ragioni economiche e vantaggi fiscali hanno indotto scelte di localizzazione sul territorio europeo suggerite da logiche di arbitraggio normativo; molti operatori italiani sono stati sostituiti da IP e IMEL con sede in altri Paesi, per lo più anglosassoni, così come molti agenti sono diventati mandatari di intermediari comunitari.
La Banca d’Italia considera prioritario, da un lato, assicurare, in aderenza al carattere nazionale delle norme di prevenzione, l’applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme a tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dall’insediamento sul territorio; dall’altro, evitare fenomeni di arbitraggio normativo e facili elusioni dei controlli garantendo una omogenea applicazione di adeguate norme antiriciclaggio a livello europeo, con benefici anche sul piano della concorrenza.
Si segnala che in passato era emerso che i pagamenti relativi alla mancata fatturazione di merci cinesi venivano effettuati tramite money transfer: il fenomeno era stato oggetto di diverse indagini che avevano individuato numerosi operatori compromessi. Più di recente i dati statistici hanno posto in luce un decremento dei flussi di rimesse verso la Cina (scesi dai circa 2,7 miliardi di euro del 2012 ai circa 560 milioni di euro del 2015). La diminuzione è stata così netta da non trovare, anche sulla base del confronto con l’Agenzia delle Dogane, plausibile giustificazione e da indurre a ipotizzare l’utilizzo di nuovi canali di riciclaggio.
L’articolo 43 prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo volti a garantire la professionalità e la liceità dell'azione dei soggetti convenzionati e dei loro agenti: questi soggetti sono gli operatori convenzionati ovvero agenti comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM, l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Gli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater del TUB, rientrano infatti nella categoria degli altri operatori finanziari (articolo 3, comma 3, lett. c), del decreto in esame) e in quanto tali costituiscono già dei soggetti obbligati.
Le procedure e i sistemi di controllo, sempre in base all’approccio basato sul rischio, devono assicurare quanto meno: l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e la segnalazione delle operazioni sospette; l’adozione di specifici programmi di formazione sul tema dell’antiriciclaggio; la garanzia di requisiti reputazionali degli agenti; la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato in caso del venir meno dei requisiti reputazionali ovvero in caso di gravi e ripetute infrazioni.
I suddetti obblighi sono indistintamente applicabili ad istituti nazionali, istituti esteri, operanti tramite succursale e istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e operanti sul mercato tramite agenti a vario titolo convenzionati. Per questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, la disposizione in esame introduce l'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari comunitari operanti sul mercato italiano. L’ultimo comma specifica altresì l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto e la relativa soggezione agli obblighi e alle responsabilità per esso previsti, salvo il potere della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative, vigilando sulla relativa osservanza, coerenti agli standard tecnici che la Commissione europea adotterà in materia di requisiti dimensionali ed organizzativi dei punti di contatto centrale.
Si ricorda che la prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane (art. 114-sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 11/2010).
Gli istituti di pagamento sono regolati dalla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD) e dal Titolo V–ter del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 11/2010. Gli istituti di pagamento sono le imprese, diverse dalla banche e dagli IMEL (istituti di moneta elettronica), autorizzati a prestare i servizi di pagamento. Sono iscritti, previa autorizzazione, in un Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Possono esercitare attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento, quali la concessione di crediti e la prestazione di garanzie connesse al servizio di pagamento. In particolare gli istituti di pagamento operano direttamente nei confronti del pubblico e possono, ove autorizzati alla prestazione dello specifico servizio: emettere strumenti di pagamento, incluse le carte di credito; detenere conti intestati ai cliente (conti di pagamento) sui quali possono essere disposte operazioni quali depositi e prelievi, bonifici o addebiti diretti; erogare credito con durata non superiore ai 12 mesi, a condizione che sia strumentale all'erogazione di servizi di pagamento; effettuare servizi di trasferimento fondi e di rimesse di denaro (money transfer).
Gli istituti di moneta elettronica (c.d. IMEL) sono regolati dalla direttiva 2009/110/CE e dal Titolo V–bis del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 45 del 2012. Gli istituti di moneta elettronica sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica. Possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma, né possono concedere interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica. Sono iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Si segnala il Provvedimento del 17 maggio 2016 della Banca d'Italia sulle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica.
L’articolo 44 disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL.
Tali soggetti devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmetterli all’intermediario entro 20 giorni dall’operazione. Nel caso di agenti di intermediari comunitari operanti in assenza di succursale sul territorio italiano, la comunicazione con i dati acquisiti deve essere trasmessa al punto di contatto centrale. In caso di operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione.
Si
segnala un refuso nella formulazione della lettera a) del comma 1: potrebbe
essere opportuno eliminare la parola “li”.
Per gli stessi soggetti sono previsti inoltre obblighi di conservazione e di comunicazione in ordine al possibile inoltro di segnalazione di operazione sospetta.
Gli adempimenti descritti nell’articolo 44 non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.
L’articolo 45 istituisce presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM, di cui all'articolo 128-undecies del TUB) un registro pubblico informatizzato, destinato ad accogliere e censire gli estremi identificativi e logistici di soggetti a vario titolo convenzionati e costituenti la rete di distribuzione commerciale dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL.
Il registro è periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituiti stabiliti in Italia senza succursale). Un’apposita sottosezione ad accesso riservato del registro è dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per il venir meno dei requisiti reputazionali ovvero nel caso di gravi o ripetute infrazioni.
La norma individua altresì i principi cui il registro deve essere improntato e stabilisce espressamente che gli oneri per la sua implementazione e per lo sviluppo siano integralmente a carico dei soggetti tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni.
Il Capo V riguarda gli obblighi di comunicazione.
L’articolo 46 prevede che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) sono tenuti a comunicare senza ritardo le operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente. Gli stessi soggetti devono inoltre informare, senza ritardo, anche le competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati dei fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo Il in esame e dalle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
La relazione governativa afferma al riguardo che tale norma trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni ivi previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da professionisti, e pertanto soggetti obbligati. Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente replicati. Le esigenze di semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati. Tali professionisti in forza del loro assoggettamento agli adempimenti prescritti in funzione di prevenzione del ricic1aggio e di finanziamento del terrorismo sono obbligati agli adempimenti di cui al Titolo II, Capi I, II e III.
L’articolo 47 prevede l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni oggettive aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni specificamente indicate nelle predette istruzioni, possano contestualmente configurarsi l’obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.
Il Capo
VII (Segnalazione di violazione) contiene il solo articolo 48, il quale introduce anche nell'ambito della normativa di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto
whistleblowing, stabilendo che i soggetti obbligati
predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone
in posizione comparabile possano segnalare,
a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente,
proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato.
Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro
condotte ritorsive provenienti sia dall’interno che dall’esterno.
Articolo 3
(Modifiche al Titolo III del decreto
legislativo
21 novembre 2007, n. 231)
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo III (Misure ulteriori) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
L’unica modifica di rilevo nell’articolo 49 consiste nella definitiva eliminazione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Gli intermediari non potranno emetterli a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo. I detentori dei libretti al portatore esistenti dovranno estinguerli entro il 31 dicembre 2018.
Si ricorda che l'articolo 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In tale occasione non è stata modificata la soglia di 1.000 euro per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore che era stata così fissata, insieme alla generale soglia per il trasferimento del contante, dall’articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.
La norma vigente (comma 13) prevede che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
Si segnala che, a differenza delle precedenti versioni dell’articolo 49, non è riprodotta la disposizione che demanda alle banche e a Poste Italiane S.p.A. di dare ampia diffusione e informazione della nuova norma.
L’articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.
L’articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Con una nuova disposizione si prevede che la medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
Articolo 4
(Modifiche al Titolo IV del decreto
legislativo
21 novembre 2007, n. 231)
L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 2l novembre 2007, n. 231, introducendo negli articoli dal 52 al 54 nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni.
Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le videolottery (VLT).
Il sottosegretario Baretta, nel corso dell’audizione del 7 marzo 2017 presso la Commissione Finanze del Senato, ha ricordato come la prima analisi sui rischi di riciclaggio nel settore del gambling è stata compiuta attraverso il National Risk Assessment (febbraio 2013) che ha affrontato anche le reali minacce di tali illeciti nei vari settori del gioco. Il documento, pur riconoscendo il maggior rischio di riciclaggio in alcuni settori del gioco pubblico - menzionando la necessità di idonei presidi - evidenzia come le attività illecite, e in particolare il fenomeno del riciclaggio, possano essere maggiormente frequenti nell'ambito del gioco non autorizzato rispetto al quale nulli sono i presidi e molto più difficili i controlli.
L’articolo 52 prevede l’obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.
I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari.
Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.
Con specifico riferimento al gioco tramite VLT si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli imporli erogati rispetto a quelli puntati.
Con riferimento al gioco online devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.
I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.
Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell’osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
L’articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II.
In particolare, con riferimento all'attività di gioco online, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco online hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.
Il Titolo V-bis del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, così come introdotto dal decreto legislativo 11 aprile
2011, n. 64, ha istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle
finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al furto di identità. Il
Sistema Pubblico di Prevenzione, che si articola in un Archivio centrale
informatizzato e in un Gruppo di
lavoro il quale svolge funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo
per l'individuazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle frodi
identitarie e stabilisce le linee guida per l'elaborazione, sotto il profilo
statistico, dei dati contenuti nell'archivio centrale stesso. La titolarità del sistema di prevenzione è assegnata al Ministero
dell’economia e delle finanze, mentre la realizzazione e la gestione
dell’archivio centrale sono stati affidati alla Consap
S.p.A..
Si segnala che, con riferimento al sistema
pubblico per la prevenzione del furto di identità, il riferimento normativo più
appropriato è al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Il comma 5 dell’articolo 53 prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario (soggetto obbligato agli obblighi disciplinati dal Titolo II), sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela “ovvero attraverso apparecchi videoterminali”.
Al
riguardo si ravvisa l’opportunità di chiarire meglio la disposizione, definendo
di quali apparecchi si tratta - VLT o AWP -
anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti, che
riguardano le sole VLT.
Le AWP - anche dette “New Slot” sono apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro. Sono gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Per gli apparecchi cd. AWP, la legge prevede che ogni modello di apparecchio certificato debba restituire una percentuale minima di vincita alla fine di ogni ciclo di partite.
Il comma 6 prevede che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell’operazione effettuata.
Il comma 7, con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro.
Il comma 8 stabilisce che i distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti al concessionario di riferimento entro 10 giorni e assicurano la conservazione dei dati per un periodo di due anni.
I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell’identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell’operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco.
L’articolo 54 prevede l’elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.
Articolo 5
(Modifiche al Titolo V del decreto
legislativo
21 novembre 2007, n. 231)
L’articolo 5 dello schema sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo n. 231/2007, modificando sia gli illeciti penali che quelli amministrativi.
In particolare, l’art. 5, comma 1, sostituisce il Capo I, relativo alle sanzioni penali e composto dal solo articolo 55. Rispetto alla formulazione attuale, la riforma distingue più nettamente le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che hanno natura di contravvenzione. In particolare:
§ sono delitti soltanto le condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei documenti e fornitura di dati falsi per la verifica, che siano realizzate con frode o falsificazione (commi 1-3). Tali condotte sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Attualmente le pene sono più lievi e le condotte sono accompagnate dalla clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; la clausola di salvaguardia viene espressamente richiamata solo al comma 3, concernente la fornitura di dati falsi;
§ quando la violazione degli obblighi di comunicazione non integra gli estremi della falsità o della frode, l’illecito penale ha carattere di contravvenzione (comma 4) e la pena è l’arresto da sei mesi a un anno unito all’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. In questo caso, la fattispecie è accompagnata dalla clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”;
§ la riforma conferma le fattispecie di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento o di analoghi documenti (comma 5) e, con riguardo a tali fattispecie come pure all’abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, la disciplina della confisca penale (commi 6 e 7).
L’articolo 5, comma 2, sostituisce il Capo II del titolo relativo alle disposizioni sanzionatorie e dunque modifica la disciplina delle sanzioni amministrative.
Rispetto alla normativa attuale, che rinvia sostanzialmente per il procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione amministrativa alla legge n. 689 del 1981, la riforma - dopo avere elencato le diverse sanzioni previste per le violazioni della normativa antiriciclaggio - delinea un procedimento sanzionatorio specifico e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione e sul pagamento in misura ridotta.
In particolare, gli articoli da 56 a 64 determinano, nella misura evidenziata dalla tabella che segue, le sanzioni amministrative applicabili a fronte dell’inosservanza delle diverse parti del decreto legislativo.
A.G. 389 – Illeciti
amministrativi |
Normativa vigente |
|
Condotta |
Sanzione amministrativa |
|
Mancata verifica dei dati identificativi
e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore,
sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione (art. 56, commi 1
e 3) |
Somma da 3.000 a 50.000 euro (Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità) |
Attualmente la violazione delle norme concernenti l'obbligo di identificazione è un delitto, punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, comma 1) |
Mancata astensione
dall’instaurazione, dall’esecuzione o dalla prosecuzione del rapporto in
presenza delle condizioni previste dalla legge (art. 56, commi 2 e 3) |
Somma da 3.000 a 50.000 euro (Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità) |
|
Mancata o tardiva conservazione dei dati,
dei documenti e delle informazioni previste dalla legge (art. 57) |
Somma da 3.000 a 50.000 euro (Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità) |
Attualmente la violazione delle norme sulla registrazione dei dati è un delitto, punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, commi 4 e 7). |
Mancata o tardiva segnalazione di
operazione sospetta (art. 58, commi 1 e 2) |
Somma dall’1% al 40% del valore dell’operazione da segnalare (In caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima, importo massimo della sanzione pari ad almeno 1 milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito se tale vantaggio è determinabile) |
Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è premessa la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato” (art. 57, comma 4). Nei casi più gravi, è ordinata la pubblicazione del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. |
Violazione del provvedimento di sospensione
dell’operazione sospetta (art. 58, comma 5) |
Somma da 5.000 a 200.000 euro |
Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è premessa la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato” (art. 57, comma 1). |
Mancata o tardiva esecuzione di una comunicazione
obbligatoria da parte di un componente dell’organo di controllo del
soggetto obbligato (art. 59, comma 1) |
Somma da 5.000 a 30.000 euro |
Attualmente l’omissione della comunicazione è un delitto punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro (art. 55, comma 5). |
Violazione degli obblighi di trasmissione e
informazione nei confronti dell’UIF (art. 60, comma 1) |
Somma da 5.000 a 50.000 euro |
Sanzione identica (art. 57, comma 5) |
Rifiuto di esibizione di documenti o di
fornire notizie nell’ambito di ispezioni del Ministero dell’economia e
delle finanze (art. 60, comma 2) |
Somma da 5.000 a 50.000 euro |
|
Violazione degli obblighi che incombono sui
soggetti convenzionati e sugli agenti di prestatori di servizi
di pagamento (art. 61, comma 1) |
Somma da 1.000 a 10.000 euro (In caso di gravi violazioni accompagnate da segnalazioni di cessazioni del rapporto di convenzionamento o del mandato, possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell’esercizio del servizio. Nel medesimo caso è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria – in solido con il soggetto convenzionato o con l’agente – anche l’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente) |
|
Inosservanza
della sanzione accessoria della sospensione
dall’esercizio del servizio per i soggetti convenzionati e gli agenti
di prestatori di servizi di pagamento (art. 61, comma 8) |
Somma da 10.000 a 30.000 euro. |
|
Violazione degli obblighi di comunicazione
che incombono sui prestatori di servizi di pagamento e sugli istituti
emittenti moneta elettronica (art. 61, comma 2) |
4.500 euro di sanzione amministrativa pecuniaria. (Aumentati fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotti a 1.500 euro se la comunicazione interviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine) |
|
Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o
plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla
verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di
segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari (art.
62, comma 1) |
Somma da 30.000 a 5 milioni di euro ovvero di una somma pari al 10% del fatturato annuo, se tale importo è superiore a 5 milioni di euro. |
Somma da 10.000 euro a 200.000 euro (art. 56, comma 1). |
Violazione degli obblighi connessi alla
funzione di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario, che
hanno consentito le gravi violazioni delle disposizioni sulle procedure ed i
controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e
gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari
o che hanno esposto l’intermediario al rischio di riciclaggio (art. 62, commi
2 e 3) |
Somma da 10.000 a 5 milioni di euro Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione è superiore a 5 milioni di euro, la somma da pagare è elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto. Possibile applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione dalla funzione di amministrazione o dall’incarico di direzione o controllo per un periodo da 6 mesi a 3 anni. |
|
Violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità delle disposizioni sulle
procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la
conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli
intermediari bancari e finanziari (art. 62, comma 4) |
Ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, con prescrizioni circa modalità e termine per l’adempimento Se la violazione è cessata, dichiarazione pubblica circa la violazione commesso e il soggetto responsabile |
|
Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o
plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla
verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di
segnalazione da parte dei revisori legali e delle società di revisione
legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o
sottoposti a regime intermedio (art. 62, comma 5) |
Somma da 2.500 a 1 milione di euro |
|
Violazione degli obblighi connessi alla
funzione di amministrazione, direzione e controllo dell’ente di revisione che
agevolino le violazioni delle disposizioni sulle procedure ed i controlli
interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli
obblighi di segnalazione da parte delle società di revisione (art. 62,
comma 5) |
Somma da 2.500 a 1 milione di euro |
|
Violazione della disposizione che impedisce
agli intermediari bancari e finanziari di aprire e mantenere conti di
corrispondenza con banche di comodo (art. 62, comma 6) |
Somma da 10.000 a 200.000 euro |
Sanzione identica (art. 57, comma 1-bis) |
Violazione delle disposizioni che limitano
l’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 63, commi 1 e 6) |
Somma da 3.000 a 50.000 euro La sanzione è quintuplicata se la violazione riguarda importi superiori a 250.000 euro |
Somma dall'1% al 40% dell'importo trasferito La sanzione è quintuplicata se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro |
Violazione della disposizione che vieta il
trasferimento di libretti di deposito bancari e postali al portatore
(art. 63, comma 2) |
Somma da 250 a 500 euro |
|
Apertura di conti o libretti di
risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 63, commi
3 e 7) |
Somma dal 20% al 40% del saldo del conto o libretto La sanzione è aumentata dal 50% se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro |
Sanzione identica (art. 58, comma 5), senza aggravante |
Utilizzo di conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione fittizia aperti all’estero (art.
63, commi 4 e 7) |
Somma dal 10% al 40% del saldo del conto o libretto La sanzione è aumentata dal 50% se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro |
Sanzione identica (art. 58, comma 6), senza aggravante |
Mancata
segnalazione alle autorità
competenti delle violazioni della disciplina sull’uso del contante e dei
titoli al portatore e sui conti o libretti di risparmio in forma anonima
(art. 63, comma 5) |
Somma da 3.000 a 15.000 euro |
Somma dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art. 58, comma 7). |
Violazioni delle disposizioni specifiche
per i prestatori di servizi di gioco commesse dai distributori e dagli
esercenti dei quali i concessionari si avvalgono (art. 64, commi 1, 4 e 5) |
Somma da 1.000 a 10.000 euro La sanzione è raddoppiata se le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche o plurime. In tali casi il concessionario è tenuto al pagamento in solido con l’autore dell’illecito. In caso di gravi violazioni accompagnate da precedenti illeciti riscontrati nell’ultimo triennio, possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell’esercizio dell’attività. |
Attualmente non c’è una specifica disciplina sanzionatoria. Si applicano le sanzioni per la violazione del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III previste dall’art. 57 |
Inosservanza
della sanzione accessoria della
sospensione dall’esercizio dell’attività per i distributori e gli esercenti i
servizi di gioco (art. 64, comma 6) |
Pagamento di una somma da 10.000 a 30.000 euro |
Le disposizioni talvolta riproducono sostanzialmente le sanzioni amministrative pecuniarie vigenti, più spesso ne introducono di diverse, soprattutto differenziando l’apparato sanzionatorio in relazione ai possibili autori delle violazioni (intermediari finanziari, revisori legale, esercenti nel comparto gioco).
In generale, rispetto alla normativa vigente, si evidenzia all’articolo 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) il venir meno di alcune clausole di salvaguardia oggi previste all’art. 57 del decreto legislativo, che determinano l’applicazione dell’illecito amministrativo solo allorquando la condotta non integri gli estremi di un reato (si veda ad esempio la clausola di salvaguardia relativa alla omessa segnalazione di operazione sospetta, oggi prevista dal comma 4 dell’art. 57 vigente).
In
ordine alla formulazione del nuovo art. 58 del d.lgs. 231, come novellato dallo
schema di decreto legislativo, si valuti l’opportunità di premettere
all’illecito amministrativo la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato”.
Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni amministrative individuate dalla riforma, si evidenza la mancata individuazione del limite massimo della sanzione all’art. 58, comma 4. La disposizione prevede infatti che in caso di violazioni gravi dell’obbligo di segnalare le operazioni sospette «l’importo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile». Non si prevede espressamente che anche in tale caso rimane fermo il limite massimo del valore dell’operazione non segnalato.
Si
valuti se, in base alla formulazione dell’art. 58, comma 4, sia chiaro quale
sia il valore massimo della sanzione amministrativa.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative accessorie, la riforma prevede, in limitati casi ritenuti particolarmente gravi, la sospensione da 15 giorni a 3 mesi dall’esercizio del servizio o dell’attività.
La violazione dell’ordine di sospensione viene però sanzionata con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
In
relazione alla formulazione dell’art. 61, comma 8, e dell’art. 64, comma 6, si
valuti se la previsione di una sanzione amministrativa esclusivamente
pecuniaria, a fronte della violazione di un ordine di sospensione dell’attività
per violazioni gravi, rappresenti una misura effettiva, proporzionata e
dissuasiva.
L’articolo 65 dello schema delinea il procedimento sanzionatorio affidandone, in generale, la titolarità al Ministero dell’economia e delle finanze, che opera prevalentemente attraverso le Ragionerie territoriali dello Stato.
A fronte di questa disposizione generale, lo stesso schema di decreto legislativo individua le seguenti eccezioni:
§ le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica sono di competenza dell’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di cui all’art. 128-undecies del T.U.B.), in base all’art. 61 dello schema;
§ le sanzioni per gli intermediari bancari e finanziari sono di competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in base all’art. 62, comma 7, dello schema;
§ le sanzioni nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione sono di competenza della CONSOB, ai sensi dell’art. 62, comma 8, dello schema.
Le autorità di vigilanza di settore dovranno dotarsi, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma, di un regolamento che disciplini il procedimento di applicazione delle sanzioni nel rispetto dei diritti degli interessati e dovranno comunque rispettare la normativa di settore (comma 11) senza potere applicare l’art. 16 della legge n. 689 del 1981 e dunque escludendo il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Nonostante le eccezioni, competono sempre al Ministero le sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta e per le violazioni del Titolo III dello schema, relativo alle limitazioni all’uso del contante e ai libretti di risparmio.
È previsto anche un reciproco scambio di informazioni tra il Ministero e le autorità di vigilanza di settore.
Rispetto alla normativa vigente (art. 60 del d.lgs. n. 231 del 2007), la riforma prevede che:
§ quando per la ricostruzione dell’illecito amministrativo debbano essere utilizzati gli atti di un procedimento penale, la contestazione della notificazione deve essere notificata entro 90 giorni dal nulla osta dell’autorità giudiziaria (360 giorni se l’interessato risiede all’estero);
§ il Ministero irroghi la sanzione con decreto, sentita la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio;
§ l’opposizione al decreto debba essere rivolta al giudice ordinario, individuato nel tribunale di Roma per tutte le ipotesi nelle quali il decreto non sia stato emesso da una Ragioneria territoriale;
§ nel giudizio civile le spese liquidate in favore dell’amministrazione siano ricondotte ai fondi per l’incentivazione del personale;
All’art. 65, comma 5, occorre correggere il riferimento all’art. 152-bis del codice di procedura civile con quello al medesimo articolo delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
§ il credito vantato dal Ministero per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria sia assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore;
L’articolo 66 introduce ulteriori misure che potranno essere adottate dalle autorità di vigilanza in presenza di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, ipotizzando l’applicazione di sanzioni disciplinari e l’interdizione dallo svolgimento delle attività dai 2 mesi ai 5 anni.
Quando le violazioni riguardino l’adeguata verifica della clientela, il decreto che applica la sanzione dovrà essere pubblicato sul sito web del Ministero dell’economia (o dell’autorità di settore) e dovrà restare pubblico per 5 anni, a meno che questa misura non metta a rischio la stabilità dei mercati o pregiudichi un’indagine in corso.
L’articolo 67 detta criteri per l’applicazione delle sanzioni rinviando, per il concorso formale, la continuazione e la reiterazione delle violazioni alla disciplina della legge n. 689 del 1981.
Nella scelta dell’entità della sanzione le autorità competenti dovranno tenere conto di:
§ gravità e durata della violazione;
§ grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
§ capacità finanziaria dell’autore del reato;
§ entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;
§ entità del pregiudizio cagionato a terzi;
§ livello di cooperazione con le autorità;
§ adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio;
§ precedenti violazioni della normativa antiriciclaggio.
La disposizione, inoltre, consente la riduzione della sanzione da un terzo alla metà quando gli illeciti relativi all’adeguata verifica, all’obbligo di astensione (art. 56) e agli obblighi di conservazione (art. 57) siano di minore gravità.
Quanto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Ministero dell’economia, l’articolo 68 disciplina il procedimento nei seguenti termini:
§ richiesta di pagamento in misura ridotta da presentare prima della scadenza del termine per l’opposizione al decreto sanzionatorio;
§ risposta del Ministero, che accoglie o rigetta la domanda, entro 30 giorni;
§ in caso di accoglimento della richiesta, riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria purché non ci si sia avvalsi di questa stessa facoltà nei 5 anni precedenti;
§ pagamento della sanzione in misura ridotta entro 90 giorni.
La disciplina del pagamento in misura ridotta si applica a tutti i decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi all’entrata in vigore della riforma.
L’articolo 69 detta alcune disposizioni transitorie e soprattutto, al comma 1, ribadisce il principio del favor rei, ovvero che nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore della riforma, non costituisce “più illecito”. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della riforma, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dal pagamento in misura ridotta.
Si
valuti la necessità di disciplinare la successione delle leggi nel tempo, in
modo da non ingenerare dubbi sul fatto che la data di entrata in vigore delle
nuove disposizioni è quella dello schema in esame e non quella del decreto
legislativo 231/2007 che da tale schema viene novellato.
La disposizione inoltre quantifica in due anni dalla ricezione della contestazione la durata massima del procedimento sanzionatorio, durata che può essere prorogata di 6 mesi se l’interessato chiede di essere audito.
Per i procedimenti in corso all’entrata in vigore della riforma, il termine è prorogato di 12 mesi.
L’articolo 5 comma 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo III del Titolo V del D.Lgs. n. 231 del 2007 (attualmente artt. 61-68), contenente disposizioni finali.
La sola disposizione innovativa è l’articolo 70, che definisce le modalità di applicazione del regolamento UE n. 847 del 20 maggio 2015; gli articoli da 71 a 74, infatti, riproducono, con alcune significative omissioni, le disposizioni oggi contenute rispettivamente negli articoli 62, 63, 64 e 68 del decreto legislativo.
In particolare, l’articolo 70 esclude dal campo d’applicazione del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, i trasferimenti di fondi effettuati sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, in presenza di alcune condizioni.
Come specificato dalla Relazione illustrativa, è lo stesso Regolamento europeo a consentire agli Stati membri di esentare dall’applicazione taluni trasferimenti di fondi che presentino rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
La disposizione rimette dunque alla Banca d’Italia il compito di emanare istruzioni per l’applicazione del Regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.
L’articolo 71 detta disposizioni sull’Ufficio italiano cambi, riproducendo pressoché integralmente le disposizioni oggi contenute nell’articolo 62 del d.lgs. n. 231 del 2007.
L’articolo 72, relativo alle modifiche a disposizioni normative vigenti, riproduce il testo dei commi da 1 a 5 dell’art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione della sua entrata in vigore, il 29 dicembre 2007.
Conseguentemente, la disposizione non prevede le seguenti modifiche alla legislazione, introdotte successivamente. Si tratta, in particolare, delle seguenti modifiche:
§ all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: «11 membri», sono sostituite dalle seguenti: «12 membri». (comma 6-bis);
§ all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Unità di informazione finanziaria», e dopo le parole: «Agenzia del Demanio» è inserito il seguente periodo: «Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa». (comma 6-ter);
§ agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: 'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Unità di informazione finanziaria». (comma 6-quater).
Inoltre, il comma 6 della nuova disposizione riproduce il contenuto dell’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 231 del 2007 e dunque inserisce la materia dell’antiriciclaggio tra quelle attribuite alla competenza esclusiva del tribunale in relazione al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Peraltro, la medesima disposizione prevede una modifica dell’art. 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ora abrogato dal decreto legislativo n. 150 del 2011.
Al contempo, peraltro, lo schema di decreto legislativo non riproduce il contenuto del comma 6 dell’art. 63, in base al quale «All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla Commissione nazionale per le società e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».
Si
valuti l’opportunità di verificare l’esattezza e la completezza delle
disposizioni richiamate dalla norma sulle modifiche alla legislazione vigente.
L’articolo 73 riproduce pressoché integralmente l’elenco delle abrogazioni contenuto oggi nell’articolo 64 del decreto legislativo.
Si evidenzia una sola differenza: attualmente, in base all’art. 64, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 231 del 2007, sono abrogati gli articoli 10, commi 2 e 3, e 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 109 del 2007 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE).
La riforma, che pure riproduce la restante parte della lett. h), omette l’abrogazione di queste disposizioni.
Si
valuti l’opportunità di mantenere nell’elenco delle abrogazioni, analogamente
alla disposizione attualmente vigente, l’art. 10, commi 2 e 3, e l’art. 13,
commi 4 e 5, del d.lgs. n. 109 del 2007. Come affermato dalla relazione illustrativa,
infatti, la riproduzione delle disposizioni abrogative o modificative di altre
norme di legge, introdotte all’epoca del varo del decreto legislativo novellato
(2007) è necessaria per «evitare vuoti normativi, antinomie o dubbi circa la
reviviscenza di disposizioni ormai abrogate».
L’articolo 74 riproduce integralmente la clausola di invarianza, oggi inserita nell’art. 68 del decreto legislativo.
Articolo 6
(Modifiche
al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)
L’articolo 6 dello schema in esame apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (la numerazione degli articoli che seguono è quella relativa al citato decreto legislativo, mentre non si procede all'analisi delle modifiche apportate dalle lettere g), r) ed s), in quanto meramente formali).
L’articolo
1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 (come sostituito dalla lettera a) del comma 1) contiene le definizioni dei termini utilizzati nel presente decreto.
Si rappresenta che il nuovo apparato di definizioni non si discosta nella sostanza da quello disciplinato dalla vigente versione dell'articolo 1, laddove i termini oggetto di definizione siano già presenti.
Risultano aggiuntive le definizioni relative alle "amministrazioni interessate" e al "finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa", mentre non viene riproposto il riferimento al decreto-legge n. 143 del 1991 come "legge antiriciclaggio".
La presente
versione dell'articolo, poi, introduce
nel novero dei "fondi" anche le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni
private.
Giova infine segnalare che in attuazione
agli obblighi internazionali derivanti dalla Raccomandazione n. 3 del Financial
Action Task Force il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente
presentato una proposta di direttiva nell'ambito del "Piano d'azione per
il rafforzamento della lotta al finanziamento del terrorismo" elaborato
dalla Commissione europea. Su tale proposta il Ministero della giustizia ha già
predisposto una relazione (vedi il paragrafo Normativa europea).
Più in dettaglio, il comma 1 reca le definizioni ai fini del presente decreto:
a)
amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione dei
soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza dì settore, per
tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio dì concessioni,
autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli
organismi preposti alta vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità
e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa dì settore;
b)
congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari
e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica,
utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il
volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la
destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
c)
congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento,
disposizione o, alfine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,
utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di
diritti reali di garanzia;
d)
finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni
mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al
deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in
qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente,
in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con
finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche
per la commissione delle condotte anzidette;
e)
finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione
di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in
qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a
sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla
realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura
nucleare o chimica o batteriologica;
f)
fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura,
possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo
meramente esemplificativo:
1. i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2. i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i
saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3. i titoli negoziabili a livello pubblico e privato
nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
4. gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attività;
5. il credito, il diritto di compensazione, le garanzie
di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6. le lettere di credito, le polizze di carico e gli
altri titoli rappresentativi dì merci;
7. i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi
o risorse finanziarie;
8. tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni;
9. le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
g)
legge antiriciclaggio: il decreto legislativo n. 231 del 2007, e
successive modificazioni;
h)
regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio,
del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e
successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il
fenomeno del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio dì
sicurezza dell'ONU;
i)
risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o
immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le
pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche
parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona
fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone
fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione dì questi
ultimi;
l)
soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi
e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
m)
UIF: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.
L’articolo
2 (come sostituito dalla lettera b) individua nel contrasto al finanziamento del terrorismo e della
proliferazione delle armi di distruzione di massa le finalità del decreto,
escludendo la sua applicazione alle sanzioni nei confronti di Paesi terzi.
L'articolo proposto modifica quello vigente nel senso
di introdurre fra le finalità del
decreto anche il contrasto all'uso del
sistema finanziario per il finanziamento
della proliferazione delle armi di
distruzione di massa.
Il comma 1 dispone che il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 esclude l'applicazione del presente decreto alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.
L'articolo
3 (come sostituito dalla
lettera c)) disciplina la
composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato di sicurezza finanziaria.
Il presente articolo si discosta da quello vigente,
non considerando le disposizioni riprodotte in altri articoli, delle quali si
darà conto in quelle sedi, per i seguenti profili:
1) introduzione nel novero delle finalità delle funzioni
del Comitato anche del contrasto alle attività di finanziamento della
proliferazione delle armi di distruzione di massa;
2) aggiunta di due membri al Comitato, previsione di
membri supplenti e disciplina dell'ipotesi di assenza del presidente titolare;
3) stabilizzazione della nomina dei soggetti da parte del
Ministro dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle dogane, finora coinvolti
solo in relazione al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione
di massa;
4) modifiche formali o di limitata portata innovativa,
disposizioni di coordinamento e introduzione a fini di specificazione o
sostituzione di alcuni riferimenti normativi.
In particolare, il comma 1 istituisce, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine dì dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
Il comma 2 stabilisce che il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro.
Il comma 3 prevede che i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità dì informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia dì cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
Il comma 4 prevede che in caso di assenza del Direttore generale del tesoro il Comitato è presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.
Il comma 5 stabilisce che il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.
Il comma 6 dispone che il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure dì congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.
Il comma 7 stabilisce che gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
Il comma 8 legittima il Comitato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità dì cui al presente decreto. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.
Il comma 9 stabilisce che il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2007.
Il comma 10 qualifica come coperte da segreto d'ufficio le informazioni in possesso del Comitato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), (che prevede che il dipartimento della pubblica sicurezza espleta compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia), e dell'articolo 7 (sulla natura e l'entità dei dati e delle informazioni raccolti) della legge n. 121 del 1981. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (entrambe le disposizioni disciplinano il segreto d'ufficio e la collaborazione tra autorità, rispettivamente nell'ambito del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Il comma 11 autorizza il Comitato a stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.
Il comma 12 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, la disciplina del funzionamento e dell'attività del Comitato stesso. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge n. 241 del 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.
Il comma 13 esclude la corresponsione ai componenti del Comitato di alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.
L'articolo
4 (come sostituito dalla
lettera d)) delinea i tratti
essenziali e i termini della procedura
di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti dai soggetti
designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU al fine di contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e delle
attività ad esso equiparate ai fini del presente decreto.
La presente versione dell'articolo 4 si
conforma alle precedenti modifiche in ordine all'espressa introduzione della
finalità rappresentata dal contrasto alle attività di finanziamento della
proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il comma 2 risulta aggiuntivo rispetto al testo vigente.
In dettaglio, il comma 1 prevede che, al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.
Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui al presente articolo, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.
Il
nuovo articolo 4‑bis (aggiunto dalla lettera e)) prevede e disciplina il congelamento di fondi e risorse da parte delle autorità nazionali
nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle
Nazioni Unite. Viene inoltre disciplinata la fattispecie in cui un altro Stato
indirizza alle autorità italiane una richiesta di congelamento.
L'articolo contiene una disciplina aggiuntiva
rispetto alla vigente versione del decreto legislativo oggetto del presente
provvedimento.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché delle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione dì massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Il comma 2 prevede che quando la richiesta di congelamento è indirizzata alle Autorità italiane da un altro Stato ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato dà notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il
nuovo articolo 4‑ter (aggiunto dalla lettera e)) prevede e disciplina la facoltà concessa al Comitato di formulare alle competenti autorità
internazionali proposte di designazione
di soggetti da inserire nelle apposite liste.
L’articolo disciplina la materia finora regolata dai
commi 10 e 12 dell'articolo 3, caratterizzandosi, unitamente agli articoli seguenti,
per un maggior grado di dettaglio della normativa, ampiamente articolata
rispetto alla normativa vigente. Viene eliminata
la previsione per la quale, quando, sulla base delle informazioni acquisite,
sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da
sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del
Comitato ne fa segnalazione al
procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 575 del 1965.
In particolare, il comma 1 consente al Comitato di formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fomite da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite.
Il comma 2 autorizza altresì il Comitato, al fine di assicurare il coordinamento internazionale, a condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
Il comma 3 stabilisce che il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.
Il comma 4 prevede che, nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne dà loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4‑quater.
L’articolo 4‑quater sul procedimento di designazione (anch’esso aggiunto dalla lettera e)) individua gli elementi che il Comitato deve valutare per la presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle apposite liste, indica gli elementi e gli allegati che devono essere contenuti nella proposta motivata che le forze di polizia trasmettono al Comitato e attribuisce a quest'ultimo la facoltà di richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
L'articolata normativa definita dal presente articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Il comma 1 stabilisce che il Comitato, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4‑bis e 4‑ter, tiene conto:
a) dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, dì individui o entità ad attività terroristiche;
b) dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
c) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;
d) di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;
e) dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
f) di ogni informazione rilevante in suo possesso.
Il comma 2 attribuisce alle forze di polizia, per le finalità di cui al presente articolo, il compito di trasmettere proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:
§ dei fatti accertali ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;
§ del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
§ delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;
§ degli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
§ di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.
Il comma 3 dispone che alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali e una nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4‑ter, dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione. Alla proposta sono, altresì, allegate le schede dei soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al presente decreto, contenenti:
§ le generalità;
§ i rapporti di parentela;
§ il luogo di residenza e di domicilio;
§ i precedenti penali e di polizia.
Il comma 4 autorizza il Comitato a richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
L’articolo
4‑quinquies (aggiunto dalla lettera e)) indica gli elementi che devono essere resi noti con la notifica ai soggetti designati
dell'avvenuta iscrizione dei loro nominativi
nelle liste, in relazione alla quale vengono altresì individuati i soggetti
responsabili della sua esecuzione. Viene altresì prevista la comunicazione di
tali inserimenti alle amministrazioni rappresentate nel Comitato e agli
intermediari bancari e finanziari, nonché il periodico riesame della posizione
dei soggetti inseriti nelle liste.
L'articolata normativa definita dal presente articolo
non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del
2007.
Il comma 1 stabilisce che il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (che reca la disciplina delle notificazioni) e di cui agli articoli 3‑bis, 45 e 48 del decreto legislativo m. 82 del 2005 (disposizioni in materia di notifiche per via digitale), e successive modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4‑bis e 4‑ter, rendendo noti i seguenti elementi:
a) la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione dì inserimento;
b) le misure di congelamento loro imposte;
c) gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
e) l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
f) i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;
g) le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
Il comma 2 prevede che la segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entità.
Il comma 3 demanda all'UIF il compito di curare la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
Il comma 4 stabilisce, al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, che il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo
4‑sexies (aggiunto dalla lettera e)) definisce la procedura e i
criteri per la proposta da parte del Comitato alle competenti autorità
nazionali ed internazionali ai fini della cancellazione
dalle liste di soggetti in esse inseriti. Viene poi sostanzialmente
riprodotto il sistema di notifica e comunicazioni delineato dal precedente
articolo.
La normativa definita dal presente articolo sviluppa
ampiamente la laconica previsione relativa alle proposte di cancellazione dalle
liste, recata dal comma 12 del vigente articolo 3.
Il comma 1 stabilisce che nei casi di cui agli articoli 4 e 4‑ter il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato, ovvero nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 2 prevede che, nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4‑ter, prima di presentare la proposta, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo Stato designante.
Il comma 3 dispone che nei casi di cui all'articolo 4‑bis il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato, formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità.
Il comma 4 prevede che, al fine della presentazione delle proposte di cancellazione dì cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo, dì sviluppo dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di minaccia della pace e della sicurezza internazionali.
Il comma 5 demanda al Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3‑bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, della cancellazione dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4‑bis e 4‑ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo speciale dì polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
Il comma 6 attribuisce alla UIF la cura della diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
L'articolo
4‑septies (aggiunto dalla lettera e)) delinea le procedure di esenzione
dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche, riproducendo poi in
sostanza la già descritta normativa in materia di notifiche e comunicazioni.
La normativa definita dal presente articolo
sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle istanze di esenzione
dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti
interessati, recata dal comma 11 del vigente articolo 3.
Il comma 1 prevede che il Comitato, tenuto conto delle modalità e delle necessità specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalità operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresì la documentazione che l'interessato è tenuto a produrre a corredo dell'istanza dì esenzione.
Il comma 2 demanda al Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3‑bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive integrazioni e modificazioni, dell'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
Il comma 3 stabilisce che, in caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
Il comma 4 attribuisce alla UIF la cura della diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
L'articolo
5 (sostituito dalla
lettera f)) stabilisce gli effetti delle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, di
fatto corrispondenti ad una totale indisponibilità dei fondi e delle risorse
medesime, restando salvi le attribuzioni dell'Agenzia del demanio e gli effetti
di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti
penali o amministrativi.
Il presente articolo non presenta
differenze, se non quelle determinate da esigenze di coordinamento, rispetto
alla sua versione vigente.
Il comma 1 esclude che i fondi sottoposti a congelamento possano costituire oggetto di alcun atto dì trasferimento, disposizione o utilizzo.
Il comma 2 esclude che le risorse economiche sottoposte a congelamento possano costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
Il comma 3 qualifica nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 4 vieta di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
Il comma 5 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
Il comma 6 stabilisce che il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4‑bis.
Il comma 7 esclude che il congelamento pregiudichi gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
Il comma 8 stabilisce che il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.
La lettera g) introduce una modifica meramente formale
alla rubrica dell’articolo 6 in tema
di adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici
registri.
L'articolo 7 (sostituito dalla lettera h)) individua il contenuto e i destinatari delle comunicazioni che i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono tenuti ad effettuare in relazione alle operazioni di congelamento disposte e ai rapporti e alle operazioni riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione.
Rispetto alla vigente versione dell'articolo, la
disciplina proposta si differenzia in quanto i soggetti obbligati (peraltro in
larga parte coincidenti con quelli già previsti) non sono individuati in
relazione ad una disposizione (l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del
2004, peraltro abrogato) non specificamente dedicata alla materia de qua, bensì
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attività illecite.
I soggetti
obbligati sono individuati negli intermediari finanziari e negli altri
soggetti esercenti attività finanziaria, nei professionisti, nei revisori
contabili, nei soggetti indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo n.
231 del 2007 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società
di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi
interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; esercenti attività
subordinate al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o
registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività e relative
al commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità
industriali o di investimento, alla fabbricazione, mediazione e commercio,
comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla fabbricazione
di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro
degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, al commercio di cose antiche,
all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, alla mediazione; succursali
italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in
uno Stato estero; uffici della pubblica amministrazione) e dall'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo (operatori che svolgono le attività di seguito
elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme: a)
recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante
e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; c) trasporto di
denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari
giurate; d) gestione di case da gioco; e) offerta, attraverso la rete internet
e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con
vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione
istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici; e‑bis)
offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto,
delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi
pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni
rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare,
in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Il comma 1 stabilisce che i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4‑ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4‑bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile, riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
Il comma 3 dispone che, limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
L'articolo 10 (sostituito dalla lettera i)) indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati alla Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito della materia del presente decreto.
Il presente articolo riproduce
sostanzialmente la versione vigente dello stesso, specificando espressamente la
finalità del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e puntualizzando che presupposto per la circolazione delle
liste dei soggetti designati e delle successive modifiche è l'acquisizione
delle informazioni da parte degli organismi internazionali.
Il comma 1 stabilisce che le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4‑ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4‑bis.
Il comma 2 attribuisce alla UIF la cura della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.
L'articolo 11 (sostituito dalla lettera l)) indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria nell'ambito della materia del presente decreto.
L'articolo ricalca sostanzialmente quello vigente,
limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di
notifica e ad aggiungere la previsione per cui il Comitato, valutata la
sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria
e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività
necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di
congelamento.
Il comma 1 prevede che le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4‑ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4‑bis.
Il comma 2 dispone che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni, nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure dì congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
Il comma 3 prevede che il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità dì cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3‑bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
Il comma 4 prevede che, fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.
Il comma 5 autorizza il Nucleo speciale polizia valutaria, per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, a delegare gli altri reparti della Guardia dì finanza.
L’articolo
12 (sostituito dalla
lettera m)) individua i compiti dell'Agenzia del demanio nella
custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di
congelamento, definendone poi le modalità di attuazione, con particolare
riferimento alla figura del custode e dell'amministratore. Viene inoltre
disciplinato il caso in cui l'operazione di congelamento si sovrapponga a
provvedimenti di sequestro o confisca disposti nell'ambito di procedimenti
penali o amministrativi. L'articolo disciplina anche l'eventuale prosecuzione
dell'attività dell'azienda oggetto di congelamento ed individua le modalità con
cui fronteggiare le spese correlate alla custodia e all'amministrazione. Viene
infine regolamentata la fase dell'eventuale restituzione dei beni congelati al
loro legittimo titolare, prevedendo, nel caso di disinteresse dello stesso, la
vendita dei medesimi.
Il presente articolo ricalca sostanzialmente quello
vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni
di notifica e per la gestione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato e
dedicati a finalità sociali, ai sensi del comma 15.
Il comma 1 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sorso adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero ai sensi dell'articolo 12‑sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (ipotesi particolari di confisca in presenza dei reati ivi indicati), diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati.
Il comma 2 prevede che l'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.
Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), e, in caso di aziende o imprese, anche tra coloro che esercitano la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.
Il comma 4 conferisce all'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni la qualifica di pubblico ufficiale e stabilisce che egli provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.
Il comma 5 chiarisce che l'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
Il comma 6 prevede la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio.
Il comma 7 stabilisce che nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
Il comma 8 pone a carico dell'Agenzia del demanio o dell'amministratore, mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004.
Il comma 9 prevede che il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.
Il comma 10 stabilisce che le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.
Il comma 11 prevede che l'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.
Il comma 12 dispone che, in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3‑bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro 180 giorni ed è informato dì quanto disposto dai commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
Il comma 13 prevede che dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:
a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine dì centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;
b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
Il comma 14 prevede che, se nei 18 mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2001.
Il comma 15 dispone l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12. Tali beni sono gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il comma 16 stabilisce che il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
Il comma 17 demanda all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla vendita in ogni momento delle cose che non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto.
Il comma 18 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo secondo quanto disposto all'articolo 15.
L'articolo
12‑bis (aggiunto dalla lettera n)) prevede la possibilità di modalità
alternative nell'esecuzione del congelamento delle risorse economiche.
L'articolo ricalca sostanzialmente la previsione
vigente recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 12.
Il comma 1 autorizza il Comitato, fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, ad individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.
L'articolo
13 (sostituito dalla
lettera o)) stabilisce le sanzioni per le violazioni delle
disposizioni recate dal presente decreto.
Il comma 1 modifica l'importo delle sanzioni,
stabilendo in misura fissa il minimo e il massimo edittale, mentre l'attuale
versione prevede sanzioni rapportate al valore dell'operazione compiuta (la
metà come pena minima e il doppio come pena massima). Il comma 3 proposto con
il presente schema di decreto sostituisce una disposizione riguardante la
disciplina della procedura per l'accertamento delle violazioni e per
l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Tale ultima materia viene
comunque ampiamente disciplinata dagli articoli 13‑ter e 13‑quater.
In particolare, il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.
Il comma 2 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
Il comma 3 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorità competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.
L'articolo
13‑bis (aggiunto dalla lettera p)) disciplina i casi in cui le sanzioni
sono accompagnate dalla loro pubblicazione sul sito web del Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto
alla disciplina vigente.
Il comma 1 stabilisce che, nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.
Il comma 2 impone che, ferma la discrezionalità dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dia luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.
L'articolo
13‑ter (anch’esso aggiunto
dalla lettera p)) introduce un
complesso di criteri finalizzati alla
modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, potendosi giungere ad
irrogarle all'interno di un range compreso fra
1/3 del minimo edittale e il triplo del massimo edittale.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto
alla disciplina vigente.
Il comma 1 stabilisce che nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:
a) il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
b) la gravità e durata della violazione;
c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
e) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
f) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
g) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
Il comma 2 consente di ridurre le sanzioni di cui all'articolo 13 fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorità nel corso dell'accertamento.
Il comma 3 stabilisce che, nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono aumentate sino al triplo.
Il comma 4 assoggetta colui che, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
L'articolo
13‑quater (aggiunto dalla lettera p)) reca una dettagliata descrizione della procedura per la contestazione delle violazioni e per la determinazione dell'ammontare delle
sanzioni, precisando termini e relative decadenze, nonché facoltà delle
pubbliche amministrazioni e diritti spettanti ai soggetti coinvolti
dall'apertura dei procedimenti.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto
alla disciplina vigente.
Il comma 1 demanda alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, alla UIF, alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni e di cui al presente decreto, l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.
Il comma 2 prevede che la violazione sia contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
Il comma 3 dispone la trasmissione dell'atto di contestazione di cui al comma 2 al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
Il comma 4 esclude l'applicazione alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
Il comma 5 consente agli interessati di presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
Il comma 6 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione, con decreto motivato, della somma dovuta per la violazione e la formulazione dell'ingiunzione di pagamento, con la precisazione delle modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
Il comma 7 stabilisce che il decreto di cui al comma 6 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
Il comma 8 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il comma 9 proroga di 60 giorni il termine di cui al comma 7, in caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
Il comma 10 sancisce la perdita di efficacia dei provvedimenti di sequestro eventualmente adottati nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.
Il comma 11 prevede che il Ministero informi il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.
Il comma 12 demanda al Ministero la notifica agli interessati del decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, nonché con le modalità dì cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3‑bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni.
Il comma 13 dispone l'applicazione ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.
L'articolo
14 (sostituito dalla
lettera q)) reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i
decreti sanzionatori, integrandola con la previsione della sospensione del
procedimento qualora si evidenzi che la decisione del ricorso dipende dalla
cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto
di Stato.
L'articolo modifica la competenza a decidere del
ricorso in esame, trasferendola dal TAR al Tribunale civile di Roma. Viene poi
prevista l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 152‑bis del
codice di procedura civile (in materia di tariffe per gli avvocati) e
l'affluenza ai fondi destinati all'incentivazione del personale delle spese
liquidate in favore dell'amministrazione. Si fa presente che il riferimento
normativo appena citato dovrebbe essere effettuato all'articolo 152-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Il comma 1 assoggetta i decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, alla giurisdizione del giudice ordinario. È competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152‑bis del codice di procedura civile e si prevede che le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale.
Il comma 2 dispone la sospensione del procedimento fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale, qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione dì atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, l'Autorità giurisdizionale decide allo stato degli atti.
Articolo 7
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 195)
L’articolo 7 dello schema in esame, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.
Oltre a rappresentare che nelle lettere del comma 1 dell'articolo 7 in esame è stata omessa la lettera e), si segnala che risultano aggiuntive rispetto alla vigente versione dell'articolo 9 (Sanzioni) le disposizioni recate dai commi 2 e 3, mentre i commi 1 e 4 ricalcano la normativa vigente.
In particolare, le lettere da a) a c) recano modifiche formali.
La lettera d), in
relazione agli scambi di informazioni con le autorità di altri Stati membri,
estende, intervenendo sull'articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 2008, al complesso delle
disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive
modificazioni, in materia di
collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale, la
previsione, finora limitata al solo articolo 9, commi 3 e 4, dell'appena citato
decreto legislativo, secondo la quale i citati riferimenti normativi restano
applicabili.
La lettera f) sostituisce l'articolo 9 (Sanzioni) nei seguenti termini:
Il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (obbligo di dichiarare esattamente all'Agenzia delle dogane somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportate al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale, ovvero trasferite da o verso l'estero mediante plico postale o equivalente) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.
Il comma 2 dell'articolo 9 fissa il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro.
Il comma
3 puntualizza che, nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione
dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità
dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla
soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in
termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate
relative alle medesime disposizioni.
Il comma
4 dispone l'applicazione dell'articolo 23 (criteri di determinazione
delle sanzioni), commi 1 e 3, dell'articolo 23‑bis (principio
di legalità) e dell'articolo 24 (prescrizione delle sanzioni) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
La lettera g),
sostituendo il comma 1 dell'articolo 10,
prevede che la Guardia di finanza e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato dì sicurezza
finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle
attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui
al presente decreto.
La lettera h) reca una modifica al comma
3 dell'articolo 10 al riferimento normativo relativo alla
predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al
Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera i) reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.
Articolo 8
(Modifiche a disposizioni vigenti)
L'articolo
8 dello schema reca una serie di modificazioni e integrazioni alla
normativa vigente, necessarie ad adeguarne portata e contenuto alle modifiche correlate
all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva
antiriciclaggio).
Le stesse sono essenzialmente volte a
garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate da altre parti dello
schema di decreto e l'ordinamento nazionale.
I commi
da 1 a 6 apportano modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in
materia di prestatori di servizi di pagamento di cui al Titolo VI del Testo
unico bancario (artt.: 128‑quater,
128‑decies e 128‑duodecies), nonché, al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per tenere conto delle nuove disposizioni
introdotte dallo schema di decreto in esame al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, si tratta di modifiche
concernenti i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di
istituti di moneta elettronica, nonché i prestatori di servizi di valuta
virtuale.
Il comma
1 dispone l'integrazione dell'articolo 17‑bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di
attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativo alla disciplina dei contratti
di credito ai consumatori e modifiche del Titolo VI del T.U.B.. In particolare,
ivi trovando collocazione gli interventi sulla disciplina vigente dell'attività
dei cambiavalute, sono aggiunti, dopo
il comma 8 del predetto articolo 17‑bis,
i commi 8‑bis e 8‑ter in
cui si stabilisce che le relative previsioni si applichino anche ai prestatori
di servizi che sono autorizzati all'utilizzo di valuta "virtuale",
così come gli stessi sono definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231(di attuazione della III direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE),
sempre che risultino iscritti nell'apposita sezione "speciale" del
registro speciale ivi previsto dal comma 1 del medesimo articolo (comma 8‑bis). Nel contempo, si prevede
che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro
6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità e
la tempistica attraverso cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta "virtuale" saranno tenuti a comunicare al Ministero dell'economia
e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale e alla
iscrizione alla sezione "speciale" del registro, prevedendosi che la
comunicazione costituirà d'ora innanzi imprescindibile condizione per
l'esercizio legale dell'attività. È stabilito che lo stesso decreto rechi
altresì la previsione di forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e le forze di polizia, in modo tale da assicurare l'interdizione
dell'erogazione dei servizi connessi all'utilizzo di valuta "virtuale"
per gli operatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione (8‑ter).
Il comma
2 modifica poi la disciplina di cui all'articolo 128‑quater (Agenti di attività finanziaria)
del Testo unico bancario, specificando che la disciplina prevista dal comma 6,
che riguarda coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento, deve
essere riferita agli Agenti in "attività finanziaria".
Il comma
3 reca la sostituzione del comma 7 dell'articolo 128‑quater del TUB, laddove tra l'altro si disciplinano i casi
di "esclusione" dalla riserva per esercizio dell'attività
finanziaria, per coloro che prestino "servizi di pagamento", prevedendo
il nuovo testo che la riserva di attività ivi prevista non si applichi ai
soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati che prestino servizi
di pagamento per conto di istituti dì moneta elettronica o prestatori di mezzi
di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato
comunitario. È altresì stabilito che, al fine di consentire l'esercizio dei
controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies, nonché delle misure dettate
in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
gli istituti de quo sono comunque
tenuti alla designazione di un punto di "contatto" centrale ai sensi
delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme antiriciclaggio.
Il comma
4 integra il testo dell'articolo 128‑quater
del TUB, ivi inserendo il comma 7‑bis,
attraverso cui si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale
in altro stato comunitario, sono tenuti a comunicare tempestivamente
all'Organismo previsto dall'articolo 128‑undecies,
per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del
punto di "contatto" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 (inserito dalla schema di decreto in esame), per il tramite del
quale essi operano sul territorio nazionale. Si prevede altresì che anche il
punto di contatto sia tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria
operatività e ogni variazione ad essa attinente, nella periodicità e modalità
che verranno stabiliti dal medesimo Organismo. Il dispositivo prevede che
l'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del
t.u. della normativa antiriciclaggio.
Il comma
5 modifica dei riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 128‑decies (Disposizioni di
trasparenza e connessi poteri di controllo)del T.U.B., relativamente al rapporto intercorrente tra il punto di contatto
e la Banca d'Italia relativamente al rispetto delle norme vigenti in tema di
vigilanza (titolo VI), laddove la
norma vigente prevede che gli altri soggetti "creditizi" adempiano
all'obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette",
trasmettendola al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo
delegato, per le finalità dell'inoltro della segnalazione all'UIF. La norma
viene sostituita con il diretto richiamo all'articolo 43, comma 3, del medesimo
testo unico, ivi prevedendosi, per ciò che concerne d'ora innanzi la
veicolazione all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, che questa
debba essere comunicata dai medesimi soggetti agli ordini professionali di
appartenenza, i quali saranno quindi tenuti alla segnalazione all'UIF.
Il comma
6 provvede alla sostituzione del comma 1‑bis dell'articolo 128-duodecies
(Disposizioni procedurali) del T.U.B., ivi prevedendosi nel nuovo testo
che, in caso di inosservanza, da parte del punto di "contatto" costituito
dagli Ordini professionali, di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, circa gli obblighi derivanti dalle
disposizioni nazionali ad esso applicabili, l'Organismo competente alla
gestione dei registri di cui all'articolo 128‑undecies ne debba dare pronta comunicazione all'autorità dello
stato d'origine. È stabilito, altresì, che qualora la predetta autorità non
adotti alcun provvedimento, ovvero, adotti provvedimenti ritenuti inadeguati,
l'Organismo ne darà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
che potrà interdire l'esercizio dell'attività sul proprio territorio nazionale.
Si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire
comunque comunicazione all'autorità dello Stato d'origine circa l'adozione dei suddetti
provvedimenti.
Il
comma 7 provvede agli adeguamenti da apportarsi al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, rispetto alle previsioni introdotte per effetto della novella al D.Lgs.
n. 231/07, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo
coordinato con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale dei
flussi finanziari.
In particolare, alla lettera a), si modifica l'articolo 1 (Trasferimenti attraverso intermediari) del decreto, aggiornando l’elenco e la denominazione dei soggetti che, intervenendo anche attraverso movimentazione di conti nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, per un importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente, dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata, per le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del T.U.I.R.. Tali soggetti obbligati sono: gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 231/07), le società fiduciarie e i soggetti che esercitano attività di cambio valuta (articolo 3, comma 3, lettere a) e d)), e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (articolo 3, comma 5, lettera i)).
Alla lettera b), la rubrica del medesimo articolo 1 è perciò sostituita dalla seguente: "Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori".
Alla lettera c), si prevede che all'articolo 2 (Trasferimenti attraverso non residenti), al comma 1, la lettera a) sia sostituita, ivi prevedendosi che, in aggiunta agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari (di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d)), anche agli operatori non finanziari (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), viene imposto di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.
Alla lettera d), si aggiorna l’elenco dei soggetti a cui l’unità speciale per il contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale dell’Agenzia delle entrate, può richiedere, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, di individuare l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007. Si tratta di tutte le categorie di soggetti obbligati individuati dall’articolo 3 del novellato D.Lgs. n. 231 del 2007.
Con la lettera e), all'articolo 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività in vigore), si provvede alla modifica del comma 1, laddove le parole: "siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", sono sostituite con il riferimento alla titolarità dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 così come modificati dallo schema in esame.
Il
comma 8 provvede all'allineamento dei rinvii operati alle disposizioni
novellate dallo schema in esame. In particolare, la norma provvede alla
modifica dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.
629, a cui sono apportate le modificazioni indispensabili ad aggiornare i
riferimenti ivi già previsti alle norma contenute nella nuova disciplina
antiriciclaggio aggiornata per effetto delle norme contenute nello schema in
esame.
Nel comma
9 sono inserite integrazioni e modifiche al decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, recante disposizioni adottate all'atto dell'introduzione
dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di
emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie, necessarie a strutturare il censimento e a facilitare
la vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti - obbligati, ai sensi della
normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - che
svolgano attività di trasporto valori ai sensi dell'articolo 134 del TULPS,
limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante. La norma reca,
in particolare, modificazioni all'articolo 8 (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche
in euro), In particolare, alla lettera b)
del comma 2, sono ricompresi tra gli operatori di contante, in aggiunta alle
banche e a Poste S.p.A., anche gli operatori "non finanziari" che
svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto del denaro ai sensi
dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del
denaro contante. Inoltre, alla
lettera b), si aggiungono dopo il
comma 2 il comma 2‑bis, in cui
si prevede che gli operatori non finanziari di cui alla lett. b) del presente articolo che svolgano
professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti
ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, e il comma 2‑ter, laddove si prevede che la Banca d'Italia disciplini con proprio
regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2‑bis e i casi di cancellazione e
di decadenza.
Il comma
10 abroga l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante
norme antiriciclaggio relativamente alla prevista possibilità di ammissione
alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici di soggetti aventi sede
nei paesi della black list, solo previa
comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze dei soggetti di
riferimento.
Il comma
11 apporta modifiche all'articolo 30‑ter
(Sistema di prevenzione) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
recante le norme di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa
ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del
testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), al fine di
annoverare, tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione,
anche i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del
titolare effettivo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo. In particolare, si prevede che al sistema di
prevenzione delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con
specifico riferimento al furto di identità, possano accedere anche i soggetti
destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, secondo i
termini e le modalità che saranno disciplinati in un'apposita convenzione con
il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma
12 introduce poi modifiche agli articoli 1, 2 e 3 della Legge 17 agosto
2005, n. 166, recante norme in materia di istituzione di un sistema di
prevenzione delle frodi su carte di pagamento. In particolare, la norma prevede
le seguenti modificazioni e integrazioni: partecipano al sistema di prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, oltre alle
società, alle banche e agli intermediari che emettono carte di pagamento anche
gli istituti di pagamento; laddove è
stabilito che nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni
conoscitive, per la trattazione delle problematiche di settore, si prevede che
tale gruppo si interesserà anche delle frodi sui mezzi di pagamento, per le
quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano
amministrativo, dei relativi illeciti; in
aggiunta all'alimentazione dell'archivio informatizzato tramite la raccolta dei
dati identificativi dei punti vendita,
si prevedono anche i dati relativi al luogo di prestazione di un servizio,
integrandosi i dati dei legali
rappresentanti degli esercizi commerciali
con quelli relativi al prestatore del servizio; relativamente agli obblighi di comunicazione ricadenti sulle
società che esercitino attività a rischio di frode, ai fini della conservazione
delle informazioni nell'apposito archivio, si prevede che queste possano
riferirsi anche al luogo di prestazione di un servizio oltre che ai punti di
vendita.
Il
comma 13 reca modifiche ai commi 151 e 152 dell'articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e
tributaria). In particolare, la norma modifica l'articolo 2 del decreto-legge,
laddove: al comma 151 (lettera a)),
dove è ora stabilito che l'Ufficio antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze raccolga i dati tecnici e statistici
nonché le relative informazioni, il periodo viene integrato prevedendo che, a
tal fine, esso dovrà avvalersi, per la gestione dell'archivio, anche degli
Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti
gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. È stabilito altresì che i rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e gli enti gestori siano disciplinati con
apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica; al
comma 152 (lettera b)), laddove sono
previsti gli obblighi di trasmissione al ministero dell'economia e delle
finanze, dei dati relativi al ritiro alla circolazione delle banconote sospette
di falsità, è stabilito che tale trasmissione possa avvenire alternativamente
anche agli enti gestori.
Il comma
14 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26‑bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286. L’articolo 26-bis è
stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 148, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232) al fine di facilitare l’ingresso in Italia di
potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione. Il
comma abrogato affida all'Unità di informazione finanziaria il compito di
effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni
detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto
agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in
Italia.
Il comma
15 abbassa da 15.000 a 10.000 euro la soglia per l’acquisto in contanti di
beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da
parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.
Il comma
16 prevede la soppressione della Commissione per l'esame delle
istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio
libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. Le relative
competenze sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie e antiriciclaggio; si prevedono contestualmente le modifiche
procedurali necessarie a garantire l'efficiente espletamento delle nuove
competenze ivi attribuite ai sensi delle norme in esame.
Articolo 9
(Disposizioni finali)
L'articolo 9 dello schema in esame prevede le disposizioni finali e transitorie. In particolare, viene stabilito che i rinvii da parte di atti o provvedimenti normativi a norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo schema di decreto continuano a trovare applicazione in quanto compatibili. È previsto poi che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di taluni servizi di pagamento, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno, diano tempestiva notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
Il comma 1 dispone che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
Il comma 2 stabilisce che le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
L'articolo richiamato disciplina le procedure di mitigazione del rischio cui sono sottoposti i soggetti obbligati ed ai quali fa carico di adottare i presìdi e di attuare i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale fine, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali ì soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio dì riciclaggio, l'introduzione di una funzione antiriciclaggio oltre alla nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
Il comma 3 stabilisce che il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Si tratta delle comunicazione sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, cui sono tenute le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.
Il comma 5 richiamato, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, prevede che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti una serie di elementi relativi a tale registro.
Il comma 4 stabilisce ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si segnala che, per un refuso, è assente nella disposizione la parola
“decreto”.
Il comma 5 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
L'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come sostituito dal presente schema di decreto, concerne il registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
Il comma 6 stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
L'articolo 128‑undecies del TUB (inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) ha istituito l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che provvede all'iscrizione negli elenchi, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione. Il comma in commento affida a tale Organismo la gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, registro al quale i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano una serie di dati. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 7 stabilisce che gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati.
Il comma 8 stabilisce che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di servizi di pagamento riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, ne danno notizia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
Il comma 9 stabilisce che le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari è stato di recente riformato dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015). La riforma ha istituito un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. Il precedente Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari ("APF") è stato trasformato nel nuovo "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF". All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:
§ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
§ persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
§ società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF).
A tale Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio dell'albo e della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. L'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari è subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative.
Possono essere iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, su richiesta, anche gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione A. L'iscrizione avviene nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché gli agenti di assicurazione siano in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i consulenti. A tal fine l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata per gli agenti di assicurazione che intendono iscriversi, in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
In attesa della normativa attuativa e delle delibere Consob necessarie per dare inizio all'operatività dell'albo, allo stato attuale l'OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al momento di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il comma 10 stabilisce che i rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.
Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)
L'articolo 10 dello schema contiene le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41‑bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'articolo 41‑bis richiamato ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il recepimento della normativa europea, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.
Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Si tratta della consueta clausola di invarianza finanziaria.