Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati - Atto del Governo 326
Riferimenti:
SCH.DEC 326/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 323
Data: 13/09/2016
Descrittori:
ASSICURAZIONI   FONDI DI INVESTIMENTO
L 2015 0114     
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 114 DEL 09-LUG-15     


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Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

13 settembre 2016
Atti del Governo


Indice

Contenuto dello schema|Le norme di delega|Lo schema in esame|


Contenuto dello schema

L'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2015) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo al fine di adeguare il quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products - PRIIPs).

Il regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cd. KID - key information document) che deve essere redatto dagli ideatori PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri UE che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Nei considerata del regolamento è possibile leggere che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che questi non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.


Le norme di delega

L'articolo 13 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) delega il Governo ad emanare le norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. 

Per quanto riguarda i termini di delega, l'articolo 13, comma 1, sopra richiamato chiarisce che le disposizioni delegate devono essere adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, ossia entro il 15 agosto 2016 (la legge è entrata in vigore il 15 agosto 2015), precisando tuttavia che le procedure di attuazione della delega sono quelle indicate all'articolo 1, comma 1 della medesima legge 114/2015.

L'articolo 1, comma 1 sopra citato, a sua volta, richiama espressamente le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

In particolare l'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012 chiarisce che la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si ricorda inoltre che l'articolo 33 della medesima legge n. 234 prevede il parere parlamentare ove la norma di delega riguardi la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari e, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i termini di delega sono prorogati di tre mesi. Lo schema di decreto in esame è stato assegnato il 12 agosto 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 21 settembre 2016; di conseguenza, ai sensi delle richiamate norme, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati al 15 novembre 2016.

Il perimetro della delega è delimitato dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2015, indicati alle lettere da a) a e) di seguito illustrate.

In particolare, la lettera a) stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per i settori interessati dalla normativa da attuare, modifichi e integri la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.

La lettera b) designa, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali Autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti.

La lettera c) fissa quali principi e criteri di delega che alle Autorità designate ai sensi della predetta lettera b) siano attributi poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati. Il Governo è inoltre tenuto a seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella citata lettera b), anche con riferimento ai poteri, previsti dall'articolo 17 del regolamento n. 1286/2014, quali quelli di vietare o limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o i prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche, o ancora il tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso.

La lettera d) prescrive che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano.

La lettera e) infine stabilisce che nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento in esame per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze di cui alla lettera b) del presente articolo.


Lo schema in esame

L'articolo 1, al comma 1, aggiungendo sei lettere dopo la lettera w-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998,  integra l'apparato definitorio recato dalla disposizione in questione nei seguenti termini:

  • per prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o "PRIIP" si intende un prodotto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (w-bis.1));
  • per prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP" si intende un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (w-bis.2)), ovvero un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/UE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio;
  • per prodotto di investimento assicurativo si intende un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (w-bis.3)), ovvero un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
  • per ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP" si intende un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (w-bis.4)), ovvero un soggetto che confeziona un PRIIP o apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP;
  • per persona che vende un PRIIP si intende un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (w-bis.5)), ovvero una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;
  • per investitore al dettaglio in PRIIP si intende un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (w-bis.6)), ovvero un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE , nonché un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/UE , qualora tale cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE .

Il comma 2 introduce, dopo l'articolo 4‑quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 4‑sexies (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). I seguenti commi sono da riferire al nuovo articolo 4-sexies.

Il comma 1 del nuovo articolo 4-sexies  individua nella Consob, nell'IVASS e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n, 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che ai fini di cui al comma 1 la Consob è l'autorità competente:

  1. ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
  2. a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2 (attività di monitoraggio), 17 (potere di imporre divieti o restrizioni alla distribuzione o vendita di prodotti assicurativi o all'adozione di determinate attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione) e 18, paragrafo 3 (che impone all'autorità nazionale competente che propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'autorità europea o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, di pubblicare immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni), del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la protezione degli investitori o l'integrità del mercato, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
  3. a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che il PRIIP sia commercializzato in Italia, nonché della notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo, che prevede che, al fine di garantire l'applicazione omogenea delle relative disposizioni,  siano elaborati progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare alcuni aspetti del documento informativo, soggetti all'approvazione della Commissione.

Il comma 3 stabilisce che ai fini di cui al comma 1 l'IVASS è l'autorità competente:

  1. ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza o vendono i PRIIP, nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, lettere a), cioè agenti di assicurazione, e lettera b), ossia mediatori di assicurazione o di riassicurazione (broker);
  2. a esercitare l'attività di monitoraggio con poteri di intervento nei confronti degli intermediari assicurativi sopra citati e delle imprese di assicurazione in caso di rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione medesime, ovvero alla stabilità del sistema assicurativo o di una sua parte.

Il comma 4 stabilisce che ai fini di cui al comma 1 la Banca d'Italia è l'autorità competente:

  1. a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 (v. sopra), nei confronti dei soli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e limitatamente ai profili attinenti alla stabilità del mercato finanziario o di una sua parte.

Il comma 5 dispone che la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri peri soggetti vigilati. La Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, (quindi anche mediante scambio di informazioni e divieto di opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio, fermo restando che tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima),  per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.    

Il comma 6 prevede che la Consob, sentite I'IVASS e la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità della notifica preventiva di cui al comma 2, lettera c), in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il comma 7 dispone che l'IVASS, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3, mentre il comma 8 introduce analoga disposizione per la Banca d'Italia, prevedendo in tal caso il parere di Consob e IVASS.

Il comma 9 impone che la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia adottano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 avuto riguardo all'esigenza dì semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2, 3 e 4.

 Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema  introduce, dopo l'articolo 4‑quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 4-septies, recante poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014. La numerazione dei commi che segue è propria dell'articolo aggiunto.

Il comma 1 del nuovo articolo 4-septies stabilisce che, fermi restando le attribuzioni e i poteri illustrati, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 (redazione e diffusione da parte dell'ideatore del PRIIP del documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblicazione dello stesso sul suo sito internet), dagli articoli 6 (caratteristiche e requisiti del documento informativo) e 7 (lingua di redazione del documento), dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3 (contenuto informativo del documento), dall'articolo 9 (contenuto delle comunicazioni commerciali relative al PRIIP), dall'articolo 10, paragrafo 1 (obbligo di riesame e revisione periodica del documento informativo), dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4 (tempistica di consegna all'investitore del documento informativo), e dagli articoli 14 (modalità di consegna del documento informativo) e 19 (predisposizione di adeguate procedure per i reclami e i ricorsi) del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4‑sexies, comma 2, lettera c), la Consob o I'IVASS, sentita la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4‑sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194‑bis:

  1. sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
  2. vietare l'offerta;
  3. vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti definiti dal regolamento e imporre la pubblicazione di una nuova versione del documento contenente le informazioni chiave.

Il comma 2 consente alla Consob e alI'IVASS di imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4‑sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Il comma 3 prevede che i provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195‑bis.

Il comma 4 stabilisce l'applicazione ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo, in quanto compatibili, delle disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in tema di sanzioni e procedimenti sanzionatori.

Il comma 5 dispone che la Consob e l'IVASS, d'intesa tra di loro e sentita la Banca d'Italia, adottano secondo le rispettive competenze le necessarie disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse e alla concreta ripartizione delle rispettive competenze.

La disposizione in commento aggiunge poi gli articoli 4‑octies e 4-novies al fine di disciplinare le procedure di segnalazione previste dal Regolamento e i meccanismi per la segnalazione alle Autorità competenti delle violazioni attuali o potenziali del Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso.

L'articolo 28 prevede che le autorità nazionali definiscano meccanismi in grado di permettere la segnalazione di violazioni attuali o potenziali del Regolamento, specificando al comma 2 che questi includono almeno: procedure ad hoc per il ricevimento e la verifica di dette segnalazioni; la protezione adeguata dei cd. whistleblowers (dipendenti che riferiscono delle violazioni) almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; la protezione dell'identità sia del whistleblower sia del sospettato, a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento. Ulteriori meccanismi possono essere previsti dalle autorità nazionali (comma 3). Infine il comma 4 prevede che gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Il nuovo articolo 4‑octies, comma 1, stabilisce che si applica l'articolo 8‑bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni del citato comma 4, dell'art. 28.

L'articolo 8-bis ("Sistemi interni di segnalazione delle violazioni") è stato recentemente introdotto nel D.Lgs. n. 58 del 1998 dal D.Lgs. n.72 del 2015 recante "Accesso alle attività e vigilanza enti creditizi" al fine di prevedere che i soggetti abilitati e le relative capogruppo adottino procedure specifiche  - che di fatto replicano quelle già dettagliate con riferimento all'art. 28 sopra citato - per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.

Il comma 1 dell'art. 4-octies prevede altresì che tali procedure siano conformi all'obiettivo di minimizzare gli oneri amministrativi sui soggetti interessati (ideatori e venditori di PRIIP, operatori che forniscono consulenza su PRIIP).

Il comma 2 stabilisce che, in conformità alle disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentite Banca d'Italia e Consob, le imprese di assicurazione adottino le procedure di segnalazione interna di cui al comma 1.

Il nuovo articolo 4-novies disciplina i meccanismi di segnalazione alle autorità competenti, secondo le disposizioni attuative dalle stesse emanate, delle violazioni effettive o potenziali del Regolamento.

Il comma 1 prevede che la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia, ciascuna secondo le rispettive competenze (cfr. supra art 4‑sexies), ricevono da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n, 1286/2014, vale a dire "gli ideatori di PRIIP e le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti" (art. 2, c.1), segnalazioni che si riferiscono a: violazioni effettive o potenziali delle norme del Regolamento; violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4‑sexies, c. 2, lett. c) (i.e. notifica alla Consob del cd. KID e delle sue revisioni); mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art. 4‑septies (i.e. provvedimenti e sanzioni delle autorità competenti).

Il comma 2 stabilisce che alle segnalazioni di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento, si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8‑ter del DLgs n. 58 del 1998.

L'articolo 8-ter ("Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob") è stato recentemente introdotto nel D.Lgs. n. 58 del 1998 dal D.Lgs. n.72 del 2015. In particolare, il comma 2 prevede che la Banca d'Italia e la Consob, tenendo conto dei criteri previsti all'art. 8-bis, c. 2, lett. a) e b) (rispettivamente garanzia di riservatezza del segnalante e del presunto colpevole, e  tutela del segnalante) possono disciplinare la ricezione delle segnalazioni di violazioni a loro destinate. Il comma 3 prevede che Banca d'Italia e Consob si avvalgano delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità relative. Il comma 4 precisa che, nel caso di accesso ad atti amministrativi ai sensi delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (artt. 22 e segg., legge n.241 del 1990, n. 241), l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applicano, inoltre, i commi 3 e 4 dell'articolo 8-bis (tutela del rapporto di lavoro del segnalante e deroga ai diritti sulla protezione dei dati).

 

Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema in esame aggiunge un comma 3-bis dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che disciplina i casi di inapplicabilità del capo I "Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita", all'interno della parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al risparmio pubblico). Il nuovo comma 3‑bis stabilisce che, nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio, sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

 

Il comma 4 introduce, nel testo unico sull'intermediazione finanziaria, l'articolo 193-quinquies dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina di cui al Regolamento UE.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 193-quinquies, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 700.000 euro è prevista per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1 (cfr. sopra), nonché per la violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo l, del Regolamento. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. La sanzione è irrogata con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS, secondo le rispettive competenze definite dallo schema di decreto in esame mediante l'introduzione dell'articolo 4-sexies. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 193-quinquies in esame, sono punite con la stessa sanzione la mancata notifica alla Consob del documento contenente le informazioni chiave (articolo 4-sexies, comma 2, lettera c)), nonché la violazione delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob.

Le disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo l, del Regolamento riguardano diversi aspetti concernenti il Documento contenente le informazioni chiave (di seguito "Documento") e le modalità di reclamo da parte degli investitori. Esse sono:

  • l'articolo 5, paragrafo 1, che pone in capo all'ideatore di PRIIP la redazione e la pubblicazione, sul sito internet, del Documento, conformemente ai requisiti stabiliti dal Regolamento;
  • l'articolo 6, che detta alcune norme su forma e contenuto del Documento;

Tale articolo stabilisce che le informazione del Documento costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono "accurate, corrette, chiare e non fuorvianti" e coerenti con ogni altro documento relativo al PRIIP. Il Documento è a sé stante ed è chiaramente separato dagli altri documenti ed in particolare dalla documentazione commerciale, alla quale non deve mai rinviare. Esso è breve (massimo tre facciate in formato A4) e presenta caratteristiche grafiche esplicitamente enunciate nel testo dell'articolo che non ne compromettano la facilità di lettura.

  • l'articolo 7 che impone, nella redazione del Documento, l'uso delle lingue ufficiali o di una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, prescrivendo, inoltre, che eventuali traduzioni dovranno essere fedeli e scrupolose;
  • l'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, che fissano l'esatta dicitura del titolo del Documento (quindi "Documento contenente le informazioni chiave"), il testo di una nota esplicativa seguente il titolo, le informazioni necessariamente contenute nel Documento;

Tra le informazioni necessarie vi sono il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento. Ove applicabile, la seguente segnalazione di comprensibilità: "State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione". Vi sono poi specificati i contenuti di alcune sezioni denominate con le titolazioni seguenti: "Cos'è questo prodotto?"; "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"; "Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?"; " Quali sono i costi?"; "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"; " Altre informazioni rilevanti".

  • l'articolo 9, ai sensi del quale le comunicazioni commerciali di carattere specifico relative al PRIIP non devono contenere elementi che contraddicano ovvero sminuiscano quanto riportato nel Documento; le stesse informazioni commerciali devono esplicitamente indicare l'esistenza e le modalità di reperimento del Documento medesimo;
  • l'articolo 10, paragrafo 1, che pone in capo all'ideatore del PRIIP un obbligo di revisione costante del Documento e l'obbligo di rendere gli aggiornamenti immediatamente disponibili;
  • l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, concernenti l'obbligo di consegna del Documento da parte della persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende; in particolare il Documento deve essere fornito all'investitore in tempo utile, prima che egli sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP e le condizioni per derogare a tale prescrizione sono tassativamente indicate nell'articolo 13 stesso.
  • l'articolo 14, che stabilisce la gratuità del Documento e detta alcune disposizioni relative al supporto (cartaceo o meno) dello stesso;
  • l'articolo 19, che detta gli obblighi posti in capo agli ideatori di PRIIP, ovvero ai soggetti che prestano consulenza, in relazione ai reclami da parte degli institori al dettaglio.

I soggetti qui citati devono assicurare che gli investitori al dettaglio: dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP; ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta qualora presentino reclamo in relazione al Documento; nel caso di controversie transfrontaliere, essi possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Il comma 3 dell'articolo 193-quinquies stabilisce che le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis (concernente " Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"), al comma 1, lettera a). Ai sensi della lettera a) richiamata, la sanzione è irrogata nei confronti del personale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato. Se l'autore della violazione (comma 4) ha ottenuto profitti o ha evitato perdite in misura superiore ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

Infine, il comma 5 attribuisce alla Consob o all'IVASS, secondo le rispettive competenze, il potere di obbligare gli ideatori, i consulenti o i venditori di PRIIP a trasmettere una comunicazione agli investitori al dettaglio, al fine di fornire loro informazioni circa le sanzioni adottate, comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento, anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ("Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori").

 

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema aggiunge il comma 1-bis all'articolo 194-septies del testo unico sull'intermediazione finanziaria. Tale articolo prevede che per talune violazioni - quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata - la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Con la modifica proposta si intende estendere la stessa norma alle violazioni fin qui trattate, ossia le violazioni delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dell'obbligo di notifica richiamato dall'articolo 4-sexies, comma 2, lettera c) (e delle relative disposizioni attuative), delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.