Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione - Atto del Governo 185-bis - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 185-BIS/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 190    Progressivo: 1
Data: 09/09/2015
Descrittori:
L 2014 0023   RISCOSSIONE DI IMPOSTE
Organi della Camera: VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Schema di D.Lgs. n. 185-bis

(Artt. 1,comma 7, 3, comma 1, lettera a), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera l), e 10, comma 1, lettera e), L. 23/2014)

 

 

 

 

 

 

 

n. 190/1

 

 

 

9 settembre 2015


SENATO DELLA REPUBBLICA:

 

Servizio del Bilancio

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Elementi di documentazione n. 29/1

 

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CAMERA DEI DEPUTATI:

 

Servizio Studi – Dipartimento finanze

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Atti del Governo n. 190/1

 

 

 

 

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In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

§  Il contenuto dello schema. 5

 


Schede di lettura


Il contenuto dello schema

L’articolo 1 dello schema in esame novella in più parti la vigente disciplina dell’istituto della sospensione legale della riscossione, prevista dall’articolo 1, commi 537 e seguenti della legge 24 dicembre 212, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Tali disposizioni hanno introdotto norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, in particolare ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali. Gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi, dal 1° gennaio 2013, hanno l’obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest’ultimo, alle condizioni precisate dalla legge.

 

In primo luogo, lo schema in esame sopprime la norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale, oltre che nelle ipotesi tipizzate ex lege, anche in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”. Scopo della modifica è evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; le ipotesi di sospensione legale della riscossione rimangono dunque solo quelle tipizzate ex lege.

Di conseguenza, resta fermo che per sospendere le procedure di esecuzione il contribuente deve presentare all’agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

§  da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

§  da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

§  da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

§  da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

§  da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

Non è stata accolta l’osservazione di cui al punto n. 2) del parere formulato dalla 6^ Commissione Finanze del Senato che, in relazione all'articolo 1, invita il Governo a modificare la formula con cui si dispone l'abrogazione della norma che fa riferimento a "qualsiasi altra causa di inesigibilità" invocabile dal contribuente per avanzare l'istanza di sospensione. La Commissione Finanze del Senato suggerisce di introdurre una norma di chiusura più favorevole al contribuente rispetto all'abrogazione, ma comunque utile ad evitare opportunistiche richieste. Si invita dunque a valutare la possibilità di consentire la sospensione della riscossione – oltre nei casi previsti dalla legge - anche “per condizioni e situazioni non imputabili al debitore documentabili e verificabili dall'agente di riscossione".

 

Al riguardo il Governo, nella Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, afferma che la disciplina della sospensione è volta a dare una tutela immediata e provvisoria al contribuente in presenza di situazioni affette da vizi imputabili esclusivamente all’ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmissione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione all’Agente della riscossione. La formulazione proposta dal Senato a parere del Governo eccede la ratio della norma: essa consentirebbe al contribuente di avvalersi dell’istituto della sospensione legale anche per vizi imputabili all’Agente della riscossione, ma altresì ad alterare l’iter procedimentale vigente, che attribuisce esclusivamente all’ente creditore la verifica della fondatezza dell’istanza. Inoltre, il Governo rileva che tale formulazione non risolve la necessità di evitare l’uso strumentale dell’istituto, realizzato con la presentazione di istanze meramente dilatorie, in quanto l’agente della riscossione può non riuscire a far fronte a tali istanze poiché privo degli elementi per verificarne la fondatezza, anche solo di massima. La disciplina della sospensione legale riguarda infatti la correttezza dei presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, atti precedenti all’affidamento del carico allo stesso agente della riscossione. Il Governo ritiene dunque che le casistiche già elencate dalla legge, nonché le ulteriori ordinarie forme di tutela, siano del tutto idonee ad assicurare protezione al debitore nelle ipotesi di gravi disfunzioni operative che possono determinare un’iscrizione a ruolo non dovuta. La Relazione rileva inoltre come si debba anche tenere in considerazione la gravità delle conseguenze (annullamento del credito pubblico) connesse a un eventuale ritardo nel riscontro al richiedente, che si determinerebbe in caso di anomalo e ingiustificato proliferare di istanze generiche.

 

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla VI Commissione Finanze e tesoro della Camera; di conseguenza è stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione a pena di decadenza.

Inoltre, con le norme in esame viene soppresso il termine di sessanta giorni decorsi i quali l’ente creditore si pronuncia in ordine all’istanza; sono altresì modificate, con finalità di snellimento, le modalità di comunicazione dell’esito dell’esame dell’istanza al creditore e all’agente della riscossione.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame chiarisce che è stato preso in considerazione anche quanto evidenziato dalla 5^ Commissione Bilancio del Senato: essa, nel proprio parere, paventa che la soppressione del termine di 60 giorni - previsto dalla vigente disciplina della sospensione della riscossione, in favore dell’Amministrazione, per rispondere alla richiesta di sospensione da parte del debitore – possa produrre effetti negativi sul gettito fiscale in termini di cassa.

Il Governo chiarisce che la suddetta modifica (al comma 539 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013) non comporterebbe un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi produrrebbe un effetto opposto: la soppressione di tale termine, che si reputa essere limitante dell’operatività dell’ente creditore, a parere del Governo consentirebbe a quest’ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente. Al contempo il Governo non ravvisa effetti negativi in termini di cassa. Stante peraltro il disposto del comma 540, che prevede l’annullamento del ruolo decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il contribuente abbia avuto risposta, il termine di 60 giorni in esame viene considerato palesemente ordinatorio.

Le disposizioni in esame chiariscono che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell’esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia. Si vieta espressamente la reiterazione della dichiarazione del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione e viene sancito che l'annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati dalla legge (comma 538 della richiamata legge di stabilità 2013), ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

 

L’articolo 2 del provvedimento intende ridurre il divario normativo esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitori dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente. In estrema sintesi, le norme in esame:

§  per quanto riguarda le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, elevano da sei a otto il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro;

§  per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione abbassano la soglia per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da 51.646 a cinquantamila euro. Si specifica che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;

§  modificano l’impianto normativo relativo al caso di acquiescenza del contribuente, tra l’altro prevedendo l’estensione delle agevolazioni legate all’acquiescenza, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni;

§  disciplinano con modalità univoche il pagamento delle somme rateizzate successivamente all’accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

 

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera b) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, con la quale si chiede di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione.

Il Governo in merito non reputa opportuna tale equiparazione, considerata la diversa natura del recupero da liquidazione e da controllo formale rispetto al recupero da controllo sostanziale. Si reputa inoltre che tale modifica comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica, ritardando gli incassi delle entrate da liquidazione e controllo formale.

 

L’articolo 3 dello schema procede alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l’ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.

E’ stata parzialmente accolta l’osservazione di cui alla lettera c) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera con riferimento al cosiddetto inadempimento lieve; in particolare, è stato ampliato da cinque a sette giorni (rispetto ai dieci giorni prospettati dalla Commissione) il versare tardivamente la prima rata senza incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione.

 

L’articolo 4 disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter dello D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dallo schema in commento). Sono poi disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

 

L’articolo 5 modifica la disciplina del cd. accertamento esecutivo, allo scopo di consentire al contribuente, in tale ipotesi, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In sintesi, si prevede che l’accertamento diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica; la sospensione automatica prevista dalla legge non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera i) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, che suggerisce di disporre l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa, anziché prevedere che l'accertamento sia esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Al riguardo il Governo non rinviene valide ragioni per differire di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, a seguito della notifica della cartella, il debitore deve provvedere al pagamento se non vuole incorrere in mora ed essere soggetto all’azione esecutiva dell’agente della riscossione; si ritiene che il termine di 60 giorni dalla notifica sia coerente con quello per proporre ricorso. Inoltre si ritiene che un differimento possa costituire un ingiustificato ostacolo a un tempestivo recupero dei carichi di cui si è omesso il pagamento, senza comportare alcun vantaggio per il contribuente che versa in situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere.

 

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera l) del predetto parere della VI Commissione Finanze della Camera, che invita il Governo a valutare di rendere esecutivo l’avviso di intimazione dopo trenta giorni dalla notifica e di prolungare la sua validità ad un anno. L’avviso di intimazione viene emesso nei confronti del contribuente che, oltre ad essere inadempiente nel pagamento della cartella, è altresì rimasto inattivo a fronte della possibilità di chiedere la rateazione delle somme dovute.

A parere del Governo la tutela delle ragioni del debitore è già realizzabile nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella, nella sua funzione di titolo esecutivo. Dal momento che la notifica dell’avviso di intimazione è funzionale a rinnovare l’efficacia di un titolo esecutivo (la cartella) già formalmente notificato e evidentemente non sospeso in via amministrativa o giudiziale, si ritiene che il termine di legge di cinque giorni per provvedere al pagamento sia coerente con le predette esigenze di tutela. La Relazione chiarisce inoltre che un differimento a 30 giorni renderebbe ingestibile la conclusione delle operazioni di pignoramento presso terzi - ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 - in tutti i casi in cui, al momento della segnalazione da parte della PA debitrice del soggetto iscritto a ruolo, il titolo esecutivo non sia più efficace e vada, pertanto, rinnovato. Ai sensi della specifica disciplina, infatti, il pignoramento in esame deve essere notificato entro 30 giorni dalla segnalazione dell’inadempienza, termine oltre il quale la PA è, comunque, legittimata a provvedere al pagamento.

Relativamente alla proposta di prolungare la validità dell’avviso di intimazione di un anno, il Governo esprime parere negativo, in quanto l’avviso di intimazione appare prodromico all’avvio delle procedure esecutive; inoltre si ricorda che il termine attuale è maggiore di quello previsto, per il precetto, dall’articolo 481 del codice di procedura civile (90 giorni).

 

Con l’articolo 6 dello schema si intendono semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, a tal fine sostituendo l’articolo 1 della legge n. 423 del 1995.

Viene eliminata la norma che subordina la sospensione del pagamento delle sanzioni nei confronti del contribuente, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta; nel caso di provvedimento definitivo di assoluzione del professionista, si stabilisce che non vi è una maggiorazione delle sanzioni a carico del contribuente. Viene ampliato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e dì decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione.

 

Con l’articolo 7 si sostituisce integralmente l’articolo 38 del D.Lgs. n. 346 del 1990, recante il Testo unico delle imposte di successione e donazione, allo scopo di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate col provvedimento in esame, in particolare con gli esiti dei controlli automatizzati, dei controlli formali e dell'accertamento con adesione.

Viene inoltre recepito nell’ambito del richiamato TU quanto previsto dall'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 (anch’esso introdotto dal provvedimento in esame, all’articolo 3 dello schema) in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

 

Con l’articolo 8 si introduce un periodo all'interno dell’articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 in tema di autocompensazione di imposta, allo scopo di consentire il rimborso delle eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.

 

L’articolo 9 dello schema in esame, relativo agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, è stato riscritto anche in coerenza a quanto osservato nei pareri espressi dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6^ Commissione Finanze del Senato.

Resta ferma – come nell’articolo 9 dell’A.G. n. 185 – la riduzione dell’onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo: esso passa dall’otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

Si ricorda che il D.L. n. 95 del 2012 aveva già previsto (articolo 5, comma 1) una riduzione dell'aggio di un punto percentuale sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 (che dunque passa dal nove all’otto per cento).

I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all’effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. Si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema.

 

In primo luogo (con una modifica al comma 1 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999), entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Rispetto all’originaria formulazione proposta nell’A.G. n. 185, gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione e non più al costo di funzionamento del servizio. Siffatta modifica non è indicata nelle osservazioni e nelle condizioni espresse dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.

 

Inoltre (novellato comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999), gli oneri di riscossione ed esecuzione sono così ripartiti:

§  una quota a carico del debitore (oneri di riscossione), nella seguente misura: se il debitore riceve la cartella di pagamento e paga le somme iscritte a ruolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima, è posto a suo carico l’uno per cento delle somme riscosse, in caso di riscossione spontanea, ovvero il tre per cento in tutti gli altri casi, oltre alle spese di notifica della cartella; se il debitore paga oltre i sessanta giorni dalla notifica, l’onere a suo carico si eleva al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora (maturati in favore dell’ente creditore) riscossi; viene sostanzialmente ripresa la formulazione dell’A.G. n. 185, con una maggiore diversificazione degli oneri di riscossione posti a carico del debitore;

§  una quota (spese esecutive) correlata all’attivazione di una procedura cautelare o esecutiva, posta anch’essa a carico del debitore. Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sia la misura degli oneri a carico del debitore, sia la tipologia di spese oggetto di rimborsi. La formulazione utilizzata è analoga a quella già prevista dall’articolo 9 dell’A.G. n. 185. Si ricorda che attualmente il rimborso delle spese di procedura trova regolamentazione nel DM 21 novembre 2000, che elenca, con enunciazione tassativa, le attività soggette a rimborso e la misura di tale rimborso. La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l’elencazione non è esaustiva, alla luce delle plurime modifiche normative con le quali sono state previste nuove attività a carico degli agenti della riscossione, introdotte anche quali condizioni di procedibilità, che necessitano di trovare adeguato ristoro nel nuovo decreto;

§  sempre a carico del debitore, una quota correlata alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione (analogamente, anche in tal caso, a quanto previsto dall’A.G. n. 185);

§  con elemento di novità rispetto all’A.G. n. 185 è prevista una quota, a carico dell’Ente creditore che si avvale degli agenti della riscossione, ove vi sia un provvedimento di sgravio per indebito, nella misura da determinarsi con il richiamato decreto ministeriale; tale previsione è espressamente introdotta dallo schema in commento;

§  una quota, comunque posta a carico dell’Ente creditore, pari al tre per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (analogamente a quanto già previsto nell’A.G. n. 185).

 

Non è stata accolta l’osservazione si cui al punto n. 4, lettera a) del parere reso dalla Commissione 6^ del Senato per la parte (ultimo punto dell’elenco) che invita il Governo a valutare un'eventuale riduzione dell'aggio al 7 per cento, non dunque al 6 per cento.

 

Con previsioni ulteriori rispetto al disposto dell’articolo 9 dell’A.G. n. 185, le norme in commento dispongono, analogamente alla disciplina oggi vigente (attuale articolo 17, comma 6-bis del D.Lgs. n. 112 del 1999), che (novellato comma 3 dell’articolo 17) sia effettuata una anticipazione annuale, a carico degli enti creditori che si sono avvalsi dell’agente della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili (all’esito della procedura cautelare o esecutiva svolta). Gli enti creditori versano, se tempestivamente richiesto, il rimborso delle spese esecutive entro il 30 giugno di ciascun anno solare, salvo diniego definitivo del discarico, nel qual caso l’Agente della riscossione restituisce all’Ente creditore l’importo anticipato maggiorato degli interessi legali.

Viene stabilito, inoltre (nuovo comma 4 dell’articolo 17), che restano a carico degli enti creditori fruitori del servizio:

a)  in caso di mancata ammissione al passivo di una procedura concorsuale, ovvero in caso di mancata riscossione nell’ambito della stessa procedura, il cinquanta per cento degli oneri di riscossione (di cui al comma 2, lettera a), nn. 2 e 3 dell’articolo 17, come novellato dalle norme in commento, nel caso di pagamento entro sessanta giorni di notifica dalla cartella o successivamente a tale termine);

b)  in caso di sgravio o di definitiva inesigibilità della quota, il cinquanta per cento delle spese esecutive e di quelle correlate alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione.

 

Si segnala che i commi 3 e 4 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, novellato dall’articolo 9, comma 1 dello schema, per ciò che appare come un mero errore materiale contengono un riferimento interno al “comma 3” del medesimo articolo 17, evidentemente da riferirsi al comma 2.

 

L’articolo 9, comma 2 dello schema in commento prevede che, in caso di mancata erogazione, da parte degli enti creditori, nel termine stabilito, delle anticipazioni previste dal comma 4 del nuovo articolo 17, afferenti ai rimborsi delle spese sostenute dall’agente della riscossione per lo svolgimento delle procedure cautelari ed esecutive, continua ad applicarsi la disciplina attuale, in base alla quale l’agente della riscossione può trattenere l’importo di propria spettanza all’atto del riversamento, allo stesso ente, delle somme iscritte a ruolo, riscosse per conto di quest’ultimo.

Al comma 3 dell’articolo 9 si dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebito, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015.

Anche in tale caso, il riferimento al comma 3 dell’articolo 17, è da riferirsi al comma 2.

 

Al comma 4 viene introdotta una disposizione transitoria, che mantiene fermo il precedente regime, limitatamente ai carichi affidati alla società sino al 31 dicembre 2015, come suggerito dalle Commissioni parlamentari.

Al comma 5, al fine di assicurare la permanenza dell’equilibrio economico in fase prima applicazione del nuovo regime, viene previsto che l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione nazionale della riscossione provveda ad erogare ad Equitalia S.p.A. (ricompresa, unitamente alle altre società di riscossione dalla medesima partecipate, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) una quota di salvaguardia per il triennio 2016-2018.

Tale quota, definita nel suo importo massimo pari a quaranta milioni di euro per l’anno 2016, a quarantacinque milioni di euro per l’anno 2017 e a 40 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, viene corrisposta previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all’accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell’aggio (ora qualificato “oneri di riscossione”) alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato.

Il comma 6 abroga il comma 13-quinquies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

E’ stato dunque parzialmente accolto quanto osservato dalla 6^ Commissione Finanze del Senato e dalla VI Commissione Finanze della Camera (lettera d) del parere), con riferimento al citato articolo 9. In particolare, è stato accolto l’invito:

§  ad inserire una disciplina transitoria che mantenesse fermo il precedente regime, limitatamente ai ruoli affidati agli agenti stessi prima del 1° gennaio 2016 e che prevedesse forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione, ove non fosse possibile garantirne l’equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di rimunerazione, fermo restando per gli agenti stessi l’obbligo di proseguire e intensificare i percorsi di efficientamento intrapresi;

§  a confermare la già vista regola vigente per la quale, in caso di annullamento del ruolo, per effetto di provvedimento di sgravio, o in caso di inesigibilità le spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica sono poste a carico degli enti, nonché quella che stabilisce l’anticipazione di tali spese nell’anno successivo a quello di maturazione delle stesse;

§  ad attualizzare gli importi relativi ai rimborsi per le spese di esecuzione, prevedendo altresì l’ampliamento delle tipologie di atti per i quali tali rimborsi possono essere richiesti, in relazione alle nuove attività richieste agli agenti della riscossione.

 

Nel silenzio della Relazione illustrativa, non sembra essere stata completamente accolta l’analoga osservazione delle Commissioni parlamentari competenti (6^ Commissione del Senato, punto n. 4, lettera b) del parere e VI Commissione Finanze della Camera, ) che invitano il Governo a valutare una maggiore graduazione, anche sotto forma di rimborsi spese o di sanzioni, degli oneri posti a carico dei debitori soggetti a procedure di riscossione coattiva in relazione all’attività svolta dall’agente della riscossione, “anche al fine di tenere conto dei principi contenuti nell’ordinanza n. 147/2015 della Corte Costituzionale”.

Si rammenta che detta ordinanza ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da alcune Commissioni tributarie provinciali, che contestavano l’eccessiva onerosità a carico del debitore rispetto al costo effettivo della procedura e l’assenza di una connessione tra aggio e capacità contributiva, adducendo i giudici di legittimità una carenza nella descrizione della fattispecie e nella motivazione; si è dunque ritenuto impossibile effettuare la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulle decisioni richieste ai rimettenti.

 

Sono state accolte l’osservazione posta dalla 5^ Commissione Bilancio del Senato e la condizione posta dalla V Commissione Bilancio della Camera, inserendo a tal fine il comma 7 all’articolo 9, ai sensi del quale dall’attuazione delle nuove disposizioni in tema di remunerazione del servizio della riscossione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con l’articolo 10 si intende apportare alcune modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013).

In sintesi:

§  per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l’agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione dì obiettiva difficoltà;

§  si chiarisce che è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari dì quanto già previsto per l’ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;

§  viene chiarito il regime delle azioni esecutive e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;

§  è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera m) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, introducendo un comma 3-bis all’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Inoltre, allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera o) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, introducendo la possibilità, per semplificare l’adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all’Erario in ordine al pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, di effettuare il relativo pagamento anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

 

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera h) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, riguardante la possibilità di prevedere che il contribuente possa richiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito. A parere del Governo tale modifica comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non è stata accolta l’osservazione di cui alla lettera n) del parere della VI Commissione Finanze della Camera, relativa all’introduzione della possibilità di pagare le cartelle anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti.

La Relazione al riguardo reputa che il pagamento della cartella notificata dagli agenti della riscossione mediante F24 comporterebbe uno stravolgimento dell’attuale assetto organizzativo del sistema di riscossione coattiva, con maggiori oneri a carico dell’Agenzia per i costi di intermediazione, oltre a generare delle problematiche di ordine tecnico/contabile che necessiterebbero di adeguato approfondimento. Resterebbero comunque dovuti gli interi importi da pagare all’agente della riscossione, compreso l’aggio.

Non è stata accolta l’osservazione di cui al punto 5 del parere della 6^ Commissione Finanze del Senato, la quale – temendo che l'autodichiarazione del contribuente della temporanea situazione di obiettiva difficoltà potesse determinare comportamenti opportunistici - propone che la possibilità di ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, possa essere concessa dall’agente di riscossione fino ad un massimo di settantadue rate solo nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà indipendentemente dal valore delle somme iscritte a ruolo.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce, tra l’altro, che l’automaticità del beneficio della dilazione in tale ipotesi risponde ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega (in particolare al criterio direttivo di cui all’articolo 6, comma 5, della legge n. 23/2014, riguardante necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi e patrimoniali dei debitori e di armonizzare e omogeneizzare le norme in materia di rateazione).

 

L’articolo 11 modifica la disciplina dell’annullamento o di revoca in autotutela degli atti dell’amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta.

 

L’articolo 12 intende razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

Si prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

 

L’articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che la misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

E’ stata accolta l’osservazione di cui alla lettera g) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, sopprimendo la norma che ripristinava la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

In attuazione della condizione espressa dalla 5^ Commissione Bilancio del Senato, nonché della seconda condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è stato modificato l’ultimo comma dell’articolo prevedendo che dall’attuazione della norma non devono derivare “nuovi o maggiori” oneri per la finanza pubblica, in luogo di soli oneri.

 

Il nuovo articolo 14 è stato introdotto dallo schema in esame in accoglimento del punto 3 delle osservazioni della 6^ Commissione Finanze del Senato, per potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica.

In particolare si prevede che la notifica della cartella possa essere eseguita, con le modalità di legge, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido, la notificazione viene eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura.

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con le suddette modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

Le norme introdotte trovano applicazione per le notifiche effettuate dal 1° giugno 2016.

 

L’articolo 15 dello schema (articolo 14 dell’A.G. n. 185) reca la disciplina transitoria, in particolare disponendo una specifica decorrenza per alcune delle norme recate dalla proposta normativa in esame.

E’ stata parzialmente accolta l’osservazione di cui alla lettera f) del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, introducendo la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti all’entrata in vigore del decreto.

 

Tuttavia, tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista - come invece aveva richiesto la VI Commissione Finanze della Camera - per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.