Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale - D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 - Esito pareri al Governo
Riferimenti:
SCH.DEC 182-BIS/XVII   DLGS n.160 del 24/09/2015
Serie: Atti del Governo    Numero: 187    Progressivo: 2
Data: 13/10/2015
Descrittori:
DL 2015 0160   EVASIONI FISCALI
L 2014 0023     
Organi della Camera: VI-Finanze

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160

(artt. 1, 3 e 4, L. 23/2014)

Ottobre 2015

 

XVII legislatura

 


 


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Elementi di documentazione n. 28/2

 

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Atti del Governo n. 187/2 (esito pareri)

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In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 


INDICE

INTRODUZIONE. 1

Articolo 1 (Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio) 6

Articolo 2 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e coordinamento con le procedure di bilancio) 8

Articolo 3 (Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione) 10

TESTO A FRONTE. 12

 


INTRODUZIONE

La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i princìpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

 

Principi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

 

Gli articoli 3 e 4 della delega fiscale

Si rammenta in questa sede che gli articoli 3 e 4 della delega recavano specifiche disposizioni di delega in materia stima e monitoraggio dell’evasione e riordino dell’erosione fiscale.

In particolare l'articolo 3 delega il Governo: a mettere in atto un intervento di complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi; a definire una metodologia di rilevazione dell'evasione - con riferimento ai singoli tributi - basandosi sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria;- a pubblicare i relativi risultati con cadenza annuale; ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione (senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese) che rediga un rapporto annuale sull'economia fiscale e contributiva; a definire linee di intervento che favoriscano l'emersione di base imponibile e a presentare al Parlamento - contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - un rapporto annuale sulle strategie seguite e sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse.

L'articolo 4 rubricato "Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale" prevede ai commi 1 e 2 la stesura di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, riguardante le spese fiscali (esenzioni e regimi fiscali di favore in genere), finalizzato, attraverso decreti legislativi attuativi della delega, ad eliminare o riformare quelle che risultino superate in relazione al contesto socioeconomico; è inoltre prevista, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate, la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte dei contribuenti. Il comma 3 esplicita che le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; il medesimo comma delega, infine, il Governo ad attuare un coordinamento tra le norme di attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1 del sopra richiamata articolo 3 e al comma 2 del presente articolo con le procedure di bilancio vigenti, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011.

 

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

 

Le disposizioni finanziarie

L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall’ art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

 

Lo stato di attuazione della delega

In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

·       il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata (Atto del Governo n. 99‑bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014;

·       il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. 106-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014;

·       il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015;

·       il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici  (Atto del Governo n. 162-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;

·       il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163‑bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;

·       il Decreto Legislativo n. 147 del 2015, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015.

 

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega. Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti nel mese di agosto 2015, il 4 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, in secondo esame preliminare, i predetti cinque schemi, con formulazioni che tengono conto delle richieste delle Commissioni.

Il 9 settembre 2015 i predetti schemi sono stati trasmessi di nuovo al Parlamento, per l'espressione degli ulteriori pareri, prima di essere approvati definitivamente. Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 ha approvato definitivamente i seguenti decreti, pubblicati in GU n.233 del 7 ottobre 2015 - Suppl. Ordinario n. 55:

·       decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 recante "Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali", in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (A.G. 181);

·       decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 recante "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale", in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 182) oggetto del presente lavoro. Si ricorda che su tale atto la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con alcune osservazioni; nella medesima data la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni. Si rammenta che il 16 settembre 2015 la VI Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole sull'A.G. 182-bis. Sul medesimo atto, il 15 settembre 2015, la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso parere favorevole;

·       decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante "Revisione del sistema sanzionatorio", in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 183);

·       decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 184);

·       decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 185).

 

 

Si rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le seguenti norme:

·       revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);

·       revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));

·       revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a));

·       razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);

·       revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);

·       revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).

 

Articolo 1
(Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio)

L'articolo 1 reca novelle alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (c.d. tax expenditures) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.

Il comma 1 inserisce il comma 5-bis all'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009. La nuova disposizione prevede la redazione di un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti. La norma pone quindi in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica. Gli interventi programmati dovranno comunque prioritariamente tenere conto della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e di pensione, delle esigenze di tutela della famiglia, della salute, delle situazione di svantaggio economico e sociale, nonché della tutela del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. A tale proposito, non trova riscontro nel testo del decreto legislativo 160 del 24 settembre 2015, qui all’esame, l'integrazione proposta dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati nell’ambito del parere approvato – tesa a specificare che gli interventi avrebbero dovuto tenere conto in particolare della tutela del "patrimonio editoriale, musicale e cinematografico", a ulteriore specificazione della nozione di patrimonio artistico e culturale. Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al presente schema di decreto, la formulazione originaria manterrebbe una maggiore aderenza alla disposizione dettata dalla legge di delega.

Rispetto al testo originario del comma in esame è stato aggiunto un nuovo periodo: esso stabilisce che le spese fiscali entrate in vigore da almeno cinque anni sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. In tal modo è stata accolta l'osservazione presente nel parere approvato dalla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

Il comma 2 introduce tra i contenuti propri della legge di stabilità (fissati dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009) le norme recanti eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali (lett. a)). Esso prevede inoltre, attraverso l'introduzione di un comma 3-bis, l'attribuzione "di norma" delle maggiori entrate derivanti dalla revisione della disciplina sull'erosione fiscale al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (lett. b)).

Con riferimento al presente comma non sono state accolte:

·     la prima condizione del parere approvato dalla 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato che proponeva la soppressione delle parole "di norma" dalla lettera b) (mantenendo in tal modo la possibilità di una diversa opzione);

·     l'osservazione della Commissione finanze del Senato tesa a specificare la possibilità, nel quadro di revisione delle spese fiscali di cui alla lettera a), di "incrementare" tali spese, anche con la previsione di misure compensative di eliminazione di altre misure (tale opzione sarebbe già compresa, secondo quanto rappresentato nella relazione del Governo, nella nozione di "modifica");

·     l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione finanze della Camera nel quale si invitava il Governo a valutare ulteriormente l'opportunità della modifica dei contenuti propri della legge di stabilità – di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 – in relazione ai criteri posti dalla legge di delega n. 23 del 2014.

 

Il comma 3, lett. a), dispone l'abrogazione delle tabelle allegate allo stato di previsione dell'entrata contenenti elementi informativi relativi alle forme di esenzione e riduzione del prelievo obbligatorio (previste dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196). La lettera b) del medesimo comma inserisce un nuovo comma 11-bis allo stesso articolo 21 della legge n. 196. Tale comma dispone, in luogo degli elementi informativi oggetto di abrogazione, la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali a corredo dello stato di previsione dell'entrata, dando conto di "qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore". Il rapporto dovrà inoltre evidenziare in maniera specifica le spese fiscali introdotte nell’anno precedente e nei primi sei mesi dell’anno in corso e, per ciascuna tipologia di spesa fiscale, dovrà fornire una descrizione della stessa, indicarne la tipologia di beneficiari e, ove possibile, gli effetti finanziari e il numero dei beneficiari stessi. Si prevede che le spese fiscali siano contrassegnate da specifici codici che permettano di identificarne agevolmente natura e finalità. Anche questo comma 11-bis, nella nuova formulazione, è stato integrato con il riferimento alla specifica considerazione delle spese fiscali entrate in vigore da più di cinque anni (in relazione a quanto previsto dalla citata osservazione della Commissione Finanze del Senato: cfr. supra le osservazioni al comma 1 dell'articolo in esame).

Ai fini della predisposizione del rapporto il Governo si avvale di un’apposita commissione di 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie. La disposizione in esame demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’istituzione di tale commissione. Nel testo originario dello schema di decreto, l'istituzione e la composizione della commissione di esperti erano disciplinate dal medesimo comma 11-bis introdotto dalla novella in commento. Nella formulazione definitiva, l'articolo 1 del decreto legislativo 160 consta di un nuovo comma 4 che reca la disciplina sulla commissione di esperti che riproduce quella recata dal testo originario. In tal modo è stato accolto quanto previsto dai pareri approvati dalle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati  sebbene queste condizioni facessero riferimento ad un "apposito articolo" che avrebbe dovuto recare disciplina sulla commissione di esperti.

Articolo 2
(Monitoraggio dell'evasione fiscale e coordinamento con le procedure di bilancio)

L'articolo 2, comma 1, aggiunge l'articolo 10-bis.1 alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, attuando le previsioni dell'articolo 3, della legge-delega, relative al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva ed ai relativi profili di pubblicizzazione dei risultati connessi al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

In particolare, si prevede al comma 1 del nuovo articolo 10-bis.1 che il Governo presenti annualmente contestualmente alla nota di aggiornamento al Def, un rapporto al Parlamento contenente i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ivi distinguendosi tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, oltre a contenere l'illustrazione dei risultati del recupero di somme dichiarate e non versate, e degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni. È, altresì previsto allo stesso comma che la relazione contenga i dati relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, nonché l'illustrazione delle strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, completo dell'aggiornamento e del confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati.

Rispetto al testo originario nel decreto legislativo 160 si prevede che il rapporto sia presentato quale documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF e non come allegato alla Nota stessa. In tal modo sono state accolte l’osservazione della 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato e una delle condizioni della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati.

Il comma 2 del nuovo articolo 10-bis.1 stabilisce poi che le maggiori entrate realizzate sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, nella misura in cui le stesse possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, debbano essere devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa vigente a disciplina del Fondo medesimo. Non trova qui accoglimento l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati. Tale osservazione suggeriva l'inserimento di una percentuale fissa delle maggiori entrate da attribuire "inderogabilmente" al medesimo Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 3 del nuovo articolo 10-bis.1 prevede che la pubblicazione del rapporto da parte del Governo debba essere accompagnata da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio. A tal fine, si stabilisce che l'elaborazione del rapporto debba avvenire avvalendosi della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" che dovrà essere predisposta da una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rispetto al testo originario, il decreto legislativo in argomento vede confluire le disposizioni sulla composizione e sull'istituzione della Commissione in un nuovo comma 2 dell'articolo in esame. È stabilito che quest'ultima debba essere composta da 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. Si prevede, ai fini della redazione del documento, che la Commissione possa avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari, e che la partecipazione ai lavori della medesima non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese. La collocazione delle disposizioni qui sunteggiate nel nuovo comma 2 costituiscono accoglimento di condizioni della 5a Commissione del Senato e della omologa Commissione della Camera dei deputati sebbene, in analogia con quanto precedentemente ricordato, queste condizioni facessero riferimento ad un "apposito articolo" che avrebbe dovuto recare disciplina sulla commissione di esperti.

Con riferimento all'istituzione di tale commissione, nel proprio parere la 6a Commissione del Senato ha voluto esprimere alcune perplessità in ordine alla scelta di attribuire ad una commissione ministeriale il compito di redigere la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, "sia per la presenza di rappresentanti di organismi indipendenti e autonomi dall'indirizzo politico sia per la gratuità dell'incarico".

 

Il comma 4 del nuovo articolo 10-bis.1 prevede che la Commissione di cui sopra rediga una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, corredandola con una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime. Sono inoltre indicate le finalità da perseguire. Il comma 5 del medesimo articolo 10-bis.1 specifica che, con riferimento all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, la Relazione provvederà a misurare il divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base al comma 6, del nuovo articolo 10-bis.1 i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, sono misurati valutando separatamente le entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni – comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b) riportate sopra – e l'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti. Tale andamento si considera approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, (cfr. comma 5, lettera e)), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, (cfr. comma 5, lettere a), b) e d)). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si dà conto delle mancate entrate di cui al richiamato comma 5, lettere a), b) e d) sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, fornendo altresì la massima disaggregazione possibile rispetto al tipo di imposta, alla categoria, al settore, alla dimensione dei contribuenti ed alla ripartizione territoriale.

 

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 160, qui all’esame, corrisponde al comma 2 del medesimo articolo dello schema di decreto legislativo originario. Aggiungendo una nuova lettera all'articolo 11, comma 3, della legge di contabilità, esso individua un ulteriore ambito del c.d. "contenuto proprio" della legge di stabilità. Si tratta delle norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

Accogliendo delle condizioni poste sia dalla Commissione bilancio del Senato che dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità è stata collocata, ai sensi del nuovo testo, subito dopo la lettera b) del comma 3 oggetto della novella (quindi come lettera b-bis e non più come lettera m-bis) di tale comma).

Non viene accolta, invece, l'osservazione di cui al parere della Commissione VI (Finanze) della Camera dei deputati (cfr. supra le osservazioni relative all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame).

Articolo 3
(Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione)

L'articolo 3 non è stato modificato rispetto al testo originario. Il comma 1, primo periodo dell'articolo stabilisce la decorrenza della destinazione delle eventuali maggiori entrate determinate per effetto delle misure di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.196 come modificato dal presente schema di decreto legislativo (cfr. sopra articolo 1, comma 2).

In particolare, tale disposizione chiarisce che, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica 2016-2018, possano essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposte ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 11, comma 3, (cfr. sopra articolo 1, comma 2, lettere a) e b)). Il comma 1, secondo periodo precisa che lo schema in esame non modifica il diverso utilizzo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti.

Il comma 2 dispone che dal 1° gennaio 2016 siano applicabili le norme dello schema di decreto in esame e venga abrogato il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La disposizione oggetto di abrogazione prevedeva l'obbligo di presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, del rapporto sui risultati conseguiti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale. Tale rapporto descriveva inoltre le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, aggiornando e confrontando i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati ed evidenziando il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, laddove questi profili fossero concretamente misurabili. L'abrogazione citata è conseguente alle modifiche alla legge di contabilità introdotte dall'articolo 2 che, come detto, obbligano il Governo a redigere un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.


 

TESTO A FRONTE

Atto del Governo
n. 182

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Atto del Governo
n. 182-bis

Identico

D.Lgs. 24 settembre 2015,
n. 160

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

 

 

 

Articolo 1

(Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio)

Articolo 1

(Identica)

Articolo 1

(Identica)

1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma l è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.".

1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma l è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma".

1. Identico.

2. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "e degli scaglioni," sono aggiunte le seguenti: " le norme necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.".

2. Identico.

2. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e degli scaglioni,» sono inserite le seguenti: «le norme necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.».

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) al comma 11, lettera a), le parole: ", nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti" sono soppresse;

a) identica;

 

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

 

"11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. Per la redazione del rapporto, il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.".

"11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile, e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

 

 

4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b), il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.".

4. Identico.

 

 

 

Articolo 2

(Monitoraggio dell'evasione fiscale e coordinamento con le procedure di bilancio)

Articolo 2

(Identica)

Articolo 2

(Identica)

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"ART. 10-bis.1

(Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva)

1. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10‑bis, è corredata altresì da un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

"ART. 10-bis.1

(Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva)

1. Contestualmente alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10‑bis, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

"Art. 10-bis.1

(Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva)

1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

2. Identico.

2. Identico.

3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che è corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che è corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Identico.

4. La Commissione redige una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e finalizzata a:

a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;

b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;

c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;

d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

e) valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo;

f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

4. Identico.

4. Identico.

5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:

a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;

b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;

c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di basi imponibili;

d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis.

5. Identico.

5. Identico.

6. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che è approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si dà conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere a), b) e d) sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.".

6. Identico

6. Identico.

2. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comma 3, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

"m-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.".

2. La Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10‑bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

2. Identico.

 

3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.".

3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.".

 

 

 

Articolo 3

(Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione)

Articolo 3

(Identica)

Articolo 3

(Identica)

l. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applica a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo il diverso utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

l. Identico

1.Identico.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano con effetto dal 1° gennaio 2016. Con la medesima decorrenza, il comma 36.1. dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. Identico

2. Identico.