Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) Atto del Governo 146 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 146/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 151
Data: 25/02/2015
Descrittori:
ASSICURAZIONI   L 2014 0154
Organi della Camera: VI-Finanze


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Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

25 febbraio 2015
Schede di lettura


Indice

Introduzione|La normativa europea|La normativa interna|Il contenuto dello schema|Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE|


Introduzione

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, si compone di un articolo e 219 commi.

Nel dare attuazione alla direttiva 2009/138/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II), lo schema di decreto apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle Assicurazioni private (CAP) al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo.

Le disposizioni di delega

La legge 7 ottobre 2014, n. 154 contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. La norma di delega del provvedimento in esame si ricava dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'Allegato B alla predetta legge n. 154 del 2014.

Ai sensi del citato articolo 1, per la delega si fa riferimento a procedure, princìpi e criteri direttivi generali contenuti nella legge 24 dicembre 2012, n. 234 che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 31, comma 1 della legge 234/2012 impone al Governo di adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Si ricorda che la Direttiva 2013/58/UE dell11 dicembre 2013 ha fissato la data di recepimento della normativa Solvency II al 31 marzo 2015.

Quanto ai termini di recepimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo deve adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva (31 gennaio 2015); per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 31, il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Tuttavia, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (30 aprile 2015 anziché 31 gennaio 2015).


La normativa europea

La direttiva Solvency II

La direttiva 2009/138/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno.

Essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema Solvency II, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione. Solvency II è dunque un nuovo contesto di regolamentazione, volto a conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi.

La direttiva 2009/138/UE fissava al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1° novembre 2012 il termine di applicazione delle norme ivi contenute, nonché di abrogazione delle vigenti direttive sull'assicurazione e la riassicurazione (cd. Solvency I). La direttiva 2012/23/UE ha prorogato il termine di recepimento al 30 giugno 2013 e quello per l'applicazione a livello nazionale al 1° gennaio 2014. Successivamente, in considerazione del protrarsi del negoziato sulle cd. misure anticicliche (nell'ambito della direttiva Omnibus II), la direttiva 2013/58/UE ha ulteriormente spostato la data di recepimento al 31 marzo 2015 e la data di applicazione di Solvency II (nonché la data di abrogazione delle vigenti direttive di settore cd. Solvency I) al 1° gennaio 2016.

Le modifiche introdotte dalla direttiva Omnibus II sono volte a tener conto dei seguenti aspetti: nuova architettura di vigilanza europea e in particolare della istituzione dell'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority – ovvero, in italiano, AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); nuove procedure legislative previste dal Trattato di Lisbona, tra cui la possibilità per la Commissione europea di emanare atti delegati e standard tecnici (direttamente applicabili); necessità di introdurre misure per fare fronte al problema della volatilità di breve termine sui requisiti di capitale e sui fondi propri.

 

Il sistema Solvency II rivisita la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio (risk based). Le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell'attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa (approccio total balance sheet), gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente. Le imprese potranno determinare il proprio requisito di capitale attraverso l'utilizzo di un modello interno, previa approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

In sostanza, la direttiva ha segnato un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali (maggiormente basati su tutti i rischi effettivamente assunti dall'impresa o dal gruppo nello svolgimento dell'attività) e ha disposto, oltre a una vigilanza più coordinata sui gruppi, il rafforzamento dei poteri dell'autorità nel cui Paese è stabilita la compagnia capogruppo.

La direttiva Solvency II è basata su tre "pilastri", a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi:

  • requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro);
  • requisiti qualitativi: governance, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro);
  • requisiti informativi a fini di vigilanza e di trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

 

Il nuovo regime non si applica (articolo 4 della direttiva) alle imprese di assicurazioni che presentano un incasso annuo di premi lordi contabilizzati pari a 5 milioni di euro o per le quali il totale delle riserve tecniche, a lordo degli importi recuperabili dalla riassicurazione, non supera 25 milioni di euro. Alcune imprese di assicurazione saranno, quindi, fuori dall'ambito applicativo in funzione dell'ammontare dei premi, del valore delle riserve tecniche o del tipo di business intrapreso.

La direttiva 2009/138/UE, in particolare, reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo II) e norme specifiche, di natura sostanziale, per l'assicurazione e riassicurazione (Titolo II); rafforza la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III); dispone in termini di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV). Sono infine dettate altre disposizioni e norme transitorie e finali (Titolo V e VI).

In particolare, per quanto concerne i requisiti patrimoniali, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di governance.

La direttiva prevede il calcolo di un duplice livello di requisiti patrimoniali: il requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement - SCR)e il requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement - MCR).

In particolare (articolo 100 della direttiva) gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cd. requisito patrimoniale di solvibilità. Esso è calcolato, all'inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva (articolo 103).

Tale requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

  1. il requisito patrimoniale di solvibilità di base (articolo 104);
  2. il requisito patrimoniale per il rischio operativo (articolo 107);
  3. l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (articolo 108). 

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l'attività esistente sia quelle che si prevede di attivare nell'anno successivo (articolo 101). Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo (articolo 128 della direttiva), da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo frequente (tre mesi, ai sensi dell'articolo 129). Ove l'impresa di assicurazione non adegui (articolo 131) l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, si prevede la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La Commissione europea ha pubblicato, sul proprio sito web, le FAQ relative a Solvency II.

Stress test EIOPA

Il 30 novembre 2014 l'EIOPA ha reso noti i risultati degli stress test effettuati su un vasto campione di assicurazioni europee. L'esercizio, condotto in stretto raccordo con le autorità nazionali di vigilanza (per l'Italia, l'IVASS), ha coinvolto compagnie e gruppi che rappresentano il 55% del mercato europeo. Le compagnie italiane coinvolte rappresentano il 60% del mercato nazionale.

L'esercizio, che ha avuto lo scopo di mettere in luce fattori di robustezza o di vulnerabilità del settore assicurativo, è basato sul regime regolatorio Solvency II, non ancora in vigore e di cui è stata utilizzata per l'esercizio una versione non completa. Per questa ragione non sono stati divulgati i risultati per singola compagnia.

Per saggiare la tenuta delle assicurazioni sono stati costruiti: uno scenario di base in cui si sono ricalcolati i requisiti di capitale secondo le future regole di Solvency II (versione non completa); due esercizi di stress: il primo, definito Core, è basato su due ipotesi: 1) che il mercato sia colpito da shock finanziari di varia natura e forte intensità (caduta dei corsi azionari, aumento dello spread sui titoli governativi e sulle obbligazioni corporate); 2) che si produca un brusco peggioramento dei fattori di rischio specifici del settore assicurativo, sia nel comparto "vita" (ad esempio, riscatti di massa), sia in quello "danni" (ad esempio, catastrofi naturali). Questi scenari sono stati applicati innanzitutto ai gruppi di imprese assicurative, compresi quelli multinazionali. Il secondo esercizio, definito Low Yield, si fonda su due ipotesi: una di tipo "giapponese", con livelli persistentemente bassi dei tassi d'interesse su tutte le scadenze, e l'altra che assume una marcata inversione della curva dei tassi, con quelli a breve scadenza più alti di quelli a lunga. Questo esercizio, che intende saggiare la sostenibilità nel tempo delle garanzie offerte sui prodotti vita, è stato applicato solo a imprese singole, non anche a gruppi.

Entrambi gli esercizi hanno preso a riferimento i dati di fine 2013. Il requisito di capitale è stato calcolato sulla base della cosiddetta "formula standard" prevista da Solvency II, quindi senza prendere in considerazione l'uso di "modelli interni" o di "parametri specifici" per la valutazione dei rischi, che sono pure previsti da Solvency II e che commisurano il requisito di capitale all'effettivo profilo di rischio delle assicurazioni.

Per il sistema italiano emerge una sufficiente capitalizzazione nella prospettiva di Solvency II: sotto stress, essa diviene lievemente più bassa della media europea nello scenario Core, è invece più alta nello scenario "giapponese" low yield.

Nello scenario di base tutti i soggetti italiani coinvolti nell'esercizio soddisfano i futuri requisiti di capitale imposti da Solvency II, contro l'86% nell'intero campione europeo.

Nell'ipotesi più severa di shock finanziari del Core Stress Test metà dei soggetti italiani continuerebbero a soddisfare i requisiti di capitale di Solvency II (56% nell'intero campione europeo). Nell'ipotesi del Low Yield Stress Test l'83% delle imprese nazionali continuerebbero a soddisfare il requisito patrimoniale (76% nell'intero campione europeo), anche in forza di un miglior allineamento sia della durata finanziaria sia del rendimento fra attività e passività di bilancio.


La normativa interna

Nell'ordinamento interno la materia investita dalla direttiva Solvency è interamente contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209: il Codice delle assicurazioni private.

In particolare per quanto riguarda la governance e i criteri dì valutazione, le novità introdotte dalla direttiva conducono alla necessità di rivedere il quadro dei controlli societari delineato dall'attuale quadro normativo nazionale, evitando la moltiplicazione di figure con incarichi simili.

La direttiva prevede:

  1. la costituzione obbligatoria, nell'ambito del sistema di governance dell'impresa, di una funzione attuariale con compiti che oggi sono attribuiti per una parte molto significativa all'attuario incaricato, per il ramo vita e Rc auto;
  2. criteri di valutazione per fini di vigilanza (market consistent) diversi da quelli del bilancio di esercizio, mentre nel framework nazionale previgente le due valutazioni coincidevano.

 

Si segnala che una parte della normativa che sarà introdotta da linee-guida EIOPA riguarda aree attualmente normate da decreti ministeriali (es. requisiti di onorabilità di azionisti ed esponenti aziendali). Le nuove norme del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005 - CAP) prevedono che tali materie siano definite da regolamenti lVASS da attuarsi in coerenza con le linee-guida EIOPA.


Il contenuto dello schema

Modifiche al Titolo I del CAP (Disposizioni generali) (commi 1-10)

L'articolo 1 è stato integrato con le definizioni connesse al nuovo regime (attuazione degli articoli 13 e 212 della Direttiva 2009/138/UE).

 

L'articolo 3 (Finalità della vigilanza) è stato integrato nel primo periodo per chiarire (articolo 27 della direttiva) che l'obiettivo primario è rappresentato dalla adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto. Tale obiettivo deve intendersi in senso ampio ed è perseguito attraverso i controlli sulla sana e prudente gestione delle imprese (vigilanza microprudenziale) e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti del consumatori (condotta di mercato). Ulteriore obiettivo, subordinato a quello principale, è la vigilanza macroprudenziale sulla stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

 

Il nuovo articolo 3-bis individua i principi generali della vigilanza che dovrà essere prospettica e basata sui rischi. Si sostanzia in una combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. I requisiti stabiliti dal codice devono essere applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, deve tener conto della convergenza degli strumenti e delle pratiche di vigilanza comunitarie; a tal fine partecipa all'attività dell'Autorità europea per le assicurazioni (EIOPA) e si conforma alle sue linee guida e raccomandazioni.

 

L'articolo 5 è stato modificato: l'lVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, deve tener conto del potenziale impatto dei propri interventi sulla stabilità dei sistemi finanziari e degli effetti prociclici delle proprie decisioni in periodi di turbolenza eccezionali sui mercati finanziari.

 

L'articolo 7 modificato, in tema di reclami, non prevede più il richiamo ai principi del giusto procedimento nella procedura che deve essere adottata dall'IVASS con regolamento.

Si segnala che il comma 7 dell'articolo 1 dello schema in esame richiama erroneamente il comma 1 dell'articolo 9 del CAP, in luogo presumibilmente del comma 2.

 

Il nuovo articolo 9-bis, relativo alla trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza, rafforza gli attuali obblighi prevedendo, tra l'altro, la pubblicazione sul sito dei metodi di vigilanza, della normativa assicurativa di recepimento della direttiva e delle modalità di esercizio delle opzioni, in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

 

L'articolo 10 sul segreto d'ufficio è stato modificato e integrato. I nuovi articoli 10-bis e 10-ter disciplinano rispettivamente l'utilizzo delle informazioni riservate e lo scambio di informazioni con le altre autorità dell'Unione europea.

Modifiche al Titolo Il del CAP (Accesso all'attività assicurativa) (commi 11-23)

L'articolo 14 è stato modificato per includere nei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione: il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i nuovi requisiti patrimoniali (requisiti patrimoniali minimi: 2,5 miliardi per le imprese di assicurazioni danni; 3,7 miliardi per le imprese di assicurazione vita); la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario; la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.

 

L'articolo 14-bis, introduce disposizioni specifiche relative al contenuto del programma di attività che l'impresa deve presentare all'IVASS per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 15 è stato modificato per assicurare la sussistenza dei nuovi requisiti richiesti nel caso in cui l'impresa chieda l'autorizzazione all'estensione ad altri rami.

Gli articoli 17, 19 e 21 contengono modifiche di coordinamento.

 

Nell'articolo 23 è stato inserito un nuovo comma 1-bis che qualifica come esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento - anche in assenza di succursali o sedi secondarie - qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente, ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.

 

Agli articoli 24-29 sono apportate modifiche di coordinamento. Si segnala che per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano l'attività assicurativa nei rami vita o danni in Italia in regime di stabilimento, le modifiche all'articolo 28 rideterminano alcuni requisiti (da fissare con regolamento IVASS): investimenti in Italia pari alla metà dei fondi proprio di base ammissibile necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo (nuovo articolo 14, comma 1, lett. c)); deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari almeno a un quarto (in luogo della metà, prevista dalla legislazione vigente) dell'importo minimo.

Modifiche al Titolo III del CAP (Esercizio dell'attività assicurativa) (commi 24-33)

Nel Capo I (Disposizioni generali) sono state inserite la Sezione che disciplina le responsabilità del consiglio di amministrazione e la Sezione relativa al sistema di governo societario (comma 202).

 

L'articolo 29-bis attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la responsabilità ultima per la costituzione di un'efficace sistema di governo societario. Le norme del codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione si applicano anche al consiglio di gestione per le imprese che applicano il sistema duale (articolo 78, comma 1, del CAP, non modificato).

 

L'articolo 30 dispone che l'impresa si doti di un sistema di governo societario sottoposto a revisione interna periodica, proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività e idoneo a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Sono previsti alcuni elementi organizzativi necessari, tra cui l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

Tale ultima formulazione riprende il considerando 33 della direttiva, ma non è chiara la portata normativa della disposizione.

 

L'articolo 30-bis disciplina il sistema di gestione dei rischi, di cui ciascuna impresa si deve dotare, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito certificata. L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario, ma ne verifica l'idoneità nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari.

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità (articolo 30-ter).

 

L'articolo 30-quater prescrive l'adozione di un sistema di controllo interno che comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

L'articolo 30-quinquies prevede che ciascuna impresa istituisca una efficace funzione di revisione interna e ne garantisca l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

 

L'articolo 30-sexies introduce, invece, la funzione attuariale, quale nuova quarta funzione chiave nel sistema dì governo societario alla quale è affidato un ruolo centrale in particolare nella valutazione delle riserve tecniche. Di conseguenza gli articoli 31 e 34, che attualmente disciplinano le funzioni dell'attuario incaricato dell'impresa rispettivamente per i rami vita e per i rami r.c. auto, sono abrogati, in quanto le funzioni sono assorbite dai compiti che rientrano nella funzione attuariale, peraltro esercitata con riguardo a tutti i rami vita e danni.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, la norma prevede che la funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

  1. conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
  2. comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Si osserva che non sembra essere disciplinata l'attestazione dei requisiti previsti in alternativa all'iscrizione nell'albo professionale. Occorrerebbe valutare l'opportunità di affidarne eventualmente l'individuazione a una normativa secondaria.

 

L'articolo 30-septies attribuisce la piena responsabilità per l'attività esternalizzata all'impresa di assicurazione che si avvale di un fornitore esterno ed introduce specifici obblighi nel caso di esternalizzazione di funzioni o di attività assicurative essenziali ed importanti con particolare riferimento all'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'IVASS, accesso alle informazioni e ai locali del fornitore del servizio.

 

L'articolo 30-octies contiene requisiti organizzativi specifici per il ramo assistenza. Si tratta della stessa disposizione contenuta nel CAP vigente all'articolo, 30, comma 3 (sostituito dal successivo comma 29 in esame).

 

Gli articoli da 30-novies a 35-ter prevedono che l'impresa effettui un'analisi sul rischio di tariffazione ai fini del corretto calcolo delle riserve per tutti i rami secondo un principio di proporzionalità.

 

Nel dettaglio l'articolo 30-novies prevede una relazione tecnica per ciascuna nuova tariffa da conservare presso l'impresa, la quale può essere chiamata a trasmetterla all'IVASS su richiesta. AII'IVASS è attribuito il potere di determinare con regolamento i contenuti della relazione tecnica e la disciplina degli obblighi di trasmissione,

 

L'articolo 32, comma 1, è stato modificato inserendo il riferimento alla solvibilità di lungo termine, mentre la relazione prevista al comma 3 è stata spostata nell'art. 30-novies.

 

I commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 33 in materia di tasso di interesse massimo garantibile nei contratti vita sono stati abrogati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni di Solvency Il. I commi 3 e 5 sono stati mantenuti in quanto sanciscono principi di sana e prudente gestione in linea con le disposizioni degli articoli 3 e 9 del CAP. Si è aggiunto rispetto alla precedente formulazione un riferimento alle politiche di investimento e di governance dell'impresa ed inoltre è stato ripreso il principio di coerenza monetaria già previsto al comma 5. Il comma 5-bis prevede che l'IVASS possa determinare limitazioni alle basi tecniche tariffarie ed al tasso di interesse massimo garantibile nei contratti vita, quale presidio tecnico di tutela a fini macroprudenziali.

 

L'articolo 35-bis disciplina la relazione sulle riserve tecniche che deve essere trasmessa obbligatoriamente alla società di revisione ed all'organo di controllo e, su richiesta, aIl'IVASS, Anche in questo caso l'IVASS ha un potere regolamentare.

L'articolo 35-ter ripropone, adattandolo al contesto Solvency Il, quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di tariffe e riserve (D.M 99/2006) per le imprese che esercitano i rami r.c. auto e r.c. natanti (rischi di tariffazione e di riservazione).

 

L'articolo 35-quater (nuovo Capo I-bis) prevede che la valutazione degli attivi e del passivi a fini di solvibilità sia effettuata a valori di mercato. Ai fini della valutazione delle passività l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

Riserve tecniche (commi 34-37)

Gli articoli da 36-bis a 36-terdecies disciplinano i dettagli tecnici per la costituzione e per il calcolo delle riserve tecniche a fini prudenziali di solvibilità. Conseguentemente, l'articolo 36 in materia di riserve tecniche dei rami vita è abrogato.

La normativa sulle riserve tecniche è stata profondamente innovata dalla direttiva prevedendo accantonamenti tecnici sufficienti a far fronte agli impegni assicurativi e rassicurativi.

I principi e le metodologie statistico-attuariali alla base del calcolo delle riserve tecniche vengono armonizzati in tutta l'Unione europea per ottenere una migliore comparabilità e trasparenza. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.

In particolare si segnalano i dettagli tecnici concernenti le misure relative alle garanzie a lungo termine introdotte nel quadro della direttiva Omnibus II allo scopo di eliminare la volatilità artificiale e garantire che gli assicuratori possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile (articoli da 36-quater a 36-octies).

A tal fine, l'articolo 36-bis dispone che l'impresa deve costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 2, il valore delle riserve tecniche deve pertanto corrispondere all'importo che un'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue obbligazioni contrattuali ad un'altra impresa.

 

L'articolo 36-ter disciplina il calcolo delle riserve tecniche. Per i rischi la cui valutazione è direttamente desumibile dal mercato le riserve sono pari al valore degli strumenti finanziari di copertura che è possibile acquistare sul mercato (comma 8). Altrimenti le riserve si calcolano sommando la migliore stima di tutti i futuri flussi di cassa (in entrata e in uscita) associati alle obbligazioni per tutta la durata del contratto (comprese anche le partecipazioni discrezionali agli utili) con il margine di rischio che rappresenta il costo aggiuntivo per detenere il capitale necessario a sostenere le obbligazioni contrattuali (per la determinazione del margine di rischio deve essere utilizzato il metodo del costo del capitale).

 

Gli articoli da 36-quater a 36-octies disciplinano la determinazione della cd. pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio quale base del calcolo delle riserve tecniche.

Vengono quindi definiti gli aggiustamenti di congruità (matching adjustment) e i relativi meccanismi di calcolo, gli aggiustamenti per la volatilità (volatility adjustment, e le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA che l'impresa può utilizzare in sede di calcolo della migliore stima dei predetti aggiustamenti.

 

L'articolo 36-novies indica gli altri elementi che l'impresa deve prendere in considerazione per il calcolo delle riserve tecniche, quali le spese per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi, l'inflazione ed i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, prevedendo anche, in via generale, la segmentazione degli impegni in gruppi di rischio omogenei e per linee di attività.

 

L'articolo 36-decies stabilisce che l'impresa debba tener conto per il calcolo delle riserve tecniche anche del valore delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali, incluse le estinzioni anticipate ed i riscatti.

 

L'articolo 36-undecies prevede che nel calcolo delle riserve tecniche siano inclusi sia gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, sia le perdite derivanti dall'inadempimento della controparte.

 

Ai sensi dell'articolo 36-duodecies l'impresa garantisce l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche potendo utilizzare, laddove ciò non sia possibile, adeguate approssimazioni per il calcolo della migliore stima. L'impresa garantisce, inoltre, che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente raffrontate con i dati tratti dall'esperienza e, laddove emerga uno scostamento sistematico tra tali dati ed il calcolo della migliore stima, l'impresa stessa è tenuta ad effettuare gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate.

 

L'articolo 36-terdecies attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche e, nel caso In cui non siano conformi alle disposizioni vigenti, di incrementarne l'importo fino all'ammontare previsto.

 

L'articolo 37, contenente la vigente disciplina delle riserve tecniche dei rami danni, è abrogato, mentre l'articolo 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto)è modificato per renderlo coerente con le nuove disposizioni degli articoli precedenti.

Norme in materia di investimenti (commi 38-48)

Nel Titolo III è introdotto uno specifico Capo II-bis per la disciplina generale in materia di investimenti.

Tutti gli investimenti di un'impresa di assicurazione sono soggetti al principio della persona prudente (nuovo articolo 37-ter). Le imprese devono attenersi nella politica degli investimenti a copertura dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche a tale principio e, di conseguenza, sono aboliti i limiti massimi stabiliti dalla previgente normativa per gli attivi a copertura delle riserve tecniche.

In particolare, si prevede che l'impresa investa tutti gli attivi in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

Gli investimenti in strumenti finanziari derivati devono essere volti a ridurre i rischi o ad agevolare un'efficace gestione del portafoglio. Gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato devono essere mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali. Gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono determinare un'eccessiva concentrazione di rischi.

Gli attivi possono essere localizzati anche al di fuori dell'Unione europea, purché ne venga assicurata comunque la disponibilità. L'obbligo di localizzazione degli attivi in Italia viene conservato per il solo caso in cui gli attivi consistano in crediti verso riassicuratori aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Qualora l'IVASS non abbia esercitato il potere di richiedere all'impresa cedente di localizzare in Italia attivi di importo corrispondente ai crediti verso riassicuratori, può richiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.

 

Le modifiche all'articolo 38 riguardano gli attivi a copertura delle riserve tecniche, in considerazione anche della destinazione esclusiva a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative in caso di liquidazione dell'impresa di assicurazione. Si prevede, infatti, che essi siano adeguati alla natura ed alla durata delle passività assicurative e riassicurative. In caso di conflitto di interesse, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa deve garantire che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

Gli articoli 39 e 40, in materia di valutazione delle attività patrimoniali e regole sulla congruenza, sono abrogati.

 Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 41 circa i limiti agli investimenti relativi ai contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Limiti potranno essere stabiliti con regolamento dell'IVASS ai tipi di attività o ai valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica.

 

Le disposizioni dell'articolo 42 sono state modificate facendovi confluire norme già esistenti concernenti il registro degli attivi a copertura.

 

Parte dell'articolo 42-bis e l'articolo 42-ter sono stati abrogati in quanto la nuova normativa in materia di riserve tecniche ha carattere generale e non prevede regole specifiche per il lavoro diretto e indiretto.

 

Gli articoli 44 e 44-bis sul margine di solvibilità sono abrogati.

Fondi propri (commi 49-50)

Nel Capo IV (Margine di solvibilità) è introdotta le Sezione I Determinazione dei fondi propri: si tratta degli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali. I nuovi articoli concernenti i fondi propri degli assicuratori per coprire i requisiti patrimoniali sostituiscono quelli relativi agli elementi costitutivi del margine di solvibilità. In particolare sono previste due categorie di fondi propri: quelli di base e quelli accessori. Per l'utilizzo di questi ultimi è prevista l'autorizzazione deIl'IVASS.

 

La nozione di fondi propri e la distinzione tra fondi propri di base e fondi propri accessori sono contenute rispettivamente negli articoli 44-ter, 44-quater e 44-quinquies. Quest'ultimo articolo al comma 5, in conformità alla direttiva, attribuisce aIl'IVASS il potere di autorizzare gli importi da destinare a ciascun elemento dei fondi propri accessori.

 

Nell'ambito del Capo IV si segnala l'introduzione dell'articolo 44-sexies che regola i fondi propri relativi a contratti con partecipazione agli utili (cd. surplus funds).

 

La Sezione II reca le norme in materia di classificazione e ammissibilità dei fondi propri (articoli da 44-septies a 44-decies).

Requisiti patrimoniali di solvibilità (commi 51-60)

II Capo IV-bis (articoli da 45-bis a 51) è stato introdotto per disciplinare i nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità.

 

La Sezione I contiene disposizioni generali. In particolare, l'articolo 45-bis dispone che l'impresa deve detenere fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità che potrà essere calcolato utilizzando la formula standard (comune a livello europeo) o attraverso un modello interno.

 

Ai sensi dell'articolo 45-ter (comma 4), il requisito patrimoniale di solvibilità, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa ed equivale ad un valore di rischio calibrato ad un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno. In pratica il requisito patrimoniale di solvibilità consiste nel capitale economico che un'impresa deve detenere ai fine di limitare la probabilità di rovina ad 1 su 200 anni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, il requisito copre esclusivamente le perdite inattese. Nel suo calcolo l'impresa tiene conto delle dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, a condizione che il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il rischio credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

Nel calcolo del requisito patrimoniale in base alla formula standard, sono presi in considerazione almeno i seguenti moduli di rischio:

  • rischio di sottoscrizione (per l'assicurazione danni, vita e malattia);
  • rischio di mercato;
  • rischio di credito;
  • rischio operativo.

 

L'articolo 45-quater stabilisce che l'impresa calcoli il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all'anno comunicandolo all'IVASS. Laddove il profilo di rischio si discosti in modo significativo dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l'impresa deve ricalcolarlo immediatamente provvedendo a comunicarlo all'IVASS. Inoltre, la norma attribuisce all'lVASS il potere di chiedere il ricalcolo del requisito patrimoniale di solvibilità qualora il profilo di rischio dell'impresa sia cambiato in modo significativo dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito.

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calcolato sulla base del principio di continuità aziendale (articolo 45-ter, comma 2) e, nella sua calibrazione, devono essere presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta.

 

La Sezione Il è dedicata alla formula standard. L'articolo 45-quinquies dispone che il requisito patrimoniale di solvibilità con formula standard sia pari alla somma algebrica del requisito patrimoniale di solvibilità di base, del requisito patrimoniale per il rischio operativo e dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

 

La struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base è delineata dall'articolo 45-sexies che enuclea i moduli di rischi individuali. Con riferimento specifico al calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, danni e malattia, l'articolo introduce la possibilità per l'impresa di richiedere all'IVASS l'autorizzazione a sostituire, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa, calibrati sulla base dei dati interni o dei dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni dell'impresa.

 

L'articolo 45-septies individua i moduli di rischio ed i relativi sottomoduli a cui l'impresa deve far riferimento per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base specificando per ciascuno di essi i rischi che essi riflettono.

 

L'articolo 45-octies introduce una disciplina specifica per il calcolo del sottomodulo azionario stabilendo che esso debba prevedere un aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale applicato per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi azionari e che, in ogni caso, non possa tradursi nell'applicazione di un fabbisogno di capitale proprio inferiore o superiore al 10 per cento rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.

 

L'articolo 45-novies introduce regole specifiche per il calcolo del sottomodulo del rischio azionario per l'impresa autorizzata all'esercizio dei rami vita che fornisce alternativamente:

  1. attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali;
  2. prestazioni pensionistiche erogate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i contraenti godano della deduzione fiscale sui premi.

 

L'articolo 45-decies definisce il requisito patrimoniale per il rischio operativo come il requisito che copre i rischi operativi non coperti dai moduli di rischi individuali. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo deve garantire che nella sua calibrazione siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili a cui l'impresa è esposta e deve coprire sia l'attività futura (i rischi che l'impresa prevede di sottoscrivere nel corso dei dodici mesi successivi), sia l'attività in corso coprendo per quest'ultima esclusivamente le perdite inattese. Per i contratti vita in cui gli assicurati sopportano in tutto o in parte il rischio di investimento, la norma prevede che il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tenga conto delle spese annuali sostenute in relazione a tali contratti, mentre per le altre operazioni assicurative e riassicurative che non entrano in tale categoria il requisito patrimoniale per il rischio operativo non deve superare il 30% del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali contratti.

 

L'articolo 45-undecies disciplina il terzo elemento della formula standard (articolo 45-quinquies), disponendo che, ai fini dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite, le riserve tecniche e le imposte differite, o una combinazione delle due, possono essere ridotte per riflettere la compensazione potenziale di perdite inattese. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi.

 

L'articolo 45-duodecies, al fine di contemperare l'esigenza di praticità con la necessità di riflettere l'effettiva sensibilità ai rischi dell'impresa, prevede delle semplificazioni della formula in relazione alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi, cioè la possibilità che l'impresa utilizzi per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la formula standard semplificata con riferimento ad un sottomodulo o ad un modulo di rischio specifico quando l'applicazione della formula standard non riflette in modo adeguato e proporzionato i rischi a cui l'impresa è esposta.

 

L'articolo 45-terdecies, nell'ipotesi in cui la formula standard non rispecchi il profilo di rischio dell'impresa, attribuisce all'IVASS il potere di richiedere all'impresa medesima di sostituire un sottogruppo di parametri con parametri specifici per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.

 

L'articolo 46 sulla quota di garanzia è abrogato.

 

La Sezione III è dedicata all'utilizzo di modelli interni. In particolare, l'articolo 46-bis prevede che le imprese possono chiedere all'IVASS di poter utilizzare modelli interni, anche parziali, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. L'IVASS ha, inoltre, il potere di imporre alle imprese che utilizzano la formula standard di dotarsi di un modello interno qualora la formula standard non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa. L'impresa può applicare il modello interno parziale a tutta l'attività o soltanto ad uno o più settori dì attività rilevanti. Dopo l'approvazione del modello interno l'IVASS può richiedere all'impresa di fornire una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato applicando la formula standard.

 

L'articolo 46-ter individua i criteri e le condizioni per l'approvazione da parte dell'IVASS dei modelli interni parziali, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di un'adeguata motivazione relativa all'ambito di applicazione del modello interno, di una piena integrazione tra modello interno parziale e formula standard, nonché di un'effettiva rispondenza al profilo di rischio dell'impresa.

 

Ai sensi dell'articolo 46-quaterle modifiche al modello interno parziale o completo devono essere specificate nella politica approvata dall'IVASS nel procedimento di autorizzazione del modello interno e devono conformarsi a tale politica. L'adozione di modifiche alla politica e di modifiche rilevanti al modello interno è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'IVASS.

 

L'articolo 46-quinquies attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la funzione di approvazione della richiesta di autorizzazione delle modifiche rilevanti del modello interno nonché la predisposizione di sistemi atti a garantire il funzionamento adeguato e continuativo del medesimo modello interno.

L'articolo 46-sexies vieta il ritorno alla formula standard per l'impresa autorizzata all'adozione di un modello interno parziale o completo, salvo che sussistano circostanze motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.

 

Se il modello interno non soddisfa più i requisiti previsti per la sua adozione, l'impresa, ai sensi dell'articolo 46-septies, è tenuta a presentare tempestivamente all'IVASS un piano per il ripristino della conformità o a dimostrare che tale non conformità è irrilevante. In ogni caso, se tale piano di ripristino non è attuato, l'IVASS può imporre all'impresa di calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard.

 

L'articolo 46-octies attribuisce all'IVASS il potere di chiedere all'impresa di adottare un modello interno laddove il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard sia inappropriato rispetto al profilo di rischio dell'impresa medesima.

 

Ai sensi dell'articolo 46-novies l'impresa deve dimostrare, da un lato, l'effettivo utilizzo del modello interno e la sua centralità nel sistema di governo societario, con particolare riferimento alla gestione dei rischi nonché ai processi decisionali e di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, e, dall'altro, la coerenza della frequenza del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite il modello interno con la frequenza con cui tale modello è utilizzato nell'ambito del sistema di governo societario. Infine, la norma attribuisce al consiglio di amministrazione la responsabilità dì garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno assicurandone l'appropriatezza rispetto al profilo di rischio dell'impresa.

 

L'articolo 46-decies prevede che l'impresa sia tenuta a garantire l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza, l'aggiornamento almeno annuale dei dati statistici ed attuariali nonché la pertinenza, l'adeguatezza e l'applicabilità dei metodi statistico-attuariali utilizzati per la predisposizione del modello interno.

 

L'articolo 46-undecies individua gli standard di calibrazione prevedendo la possibilità che il modello interno tenga conto di un periodo di tempo o di una misura di rischio diversi da quelli fissati dall'articolo 45-ter, commi 3 e 4, purché il livello di protezione per gli assicurati e tutti gli altri aventi diritto alle prestazioni assicurative sia equivalente. La disposizione, nel prevedere che l'impresa derivi il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio (articolo 45-ter, commi 3 e 4) prevede, altresì, che ove ciò non sia possibile l'IVASS possa autorizzare l'impresa ad utilizzare approssimazioni nel processo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a condizione che i contraenti e i beneficiari possano godere di un livello di tutela equivalente. Inoltre, l'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

 

Ai sensi dell'articolo 46-duodecies l'impresa è tenuta ad esaminare almeno una volta all'anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori della propria attività ed a dimostrare, altresì, che la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno sia in grado di spiegare le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite deve riflettere il profilo di rischio dell'impresa.

 

L'articolo 46-terdecies disciplina gli standard di convalida del modello interno adottato dall'impresa, mentre l'articolo 46-quaterdecies individua gli standard di documentazione che l'impresa deve rispettare nel modello interno utilizzato.

 

L'articolo 46-quinquiesdecies impone all'impresa di osservare i requisiti previsti per l'adozione di un modello interno anche nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga di un modello o di dati provenienti da terzi.

 

La Sezione IV del Titolo III (articoli 47-bis e 47-ter) è stata introdotta per disciplinare il requisito patrimoniale minimo che rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività. Raggiunta tale soglia, pertanto, scattano i provvedimenti più stringenti da parte dell'IVASS essendo il rischio giunto ad un livello inaccettabile. Nello specifico. il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo fa entrare in azione la revoca dell'autorizzazione.

 

Ai sensi dell'articolo 47-bis l'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale minimo.

L'articolo 47-ter stabilisce che il requisito patrimoniale minimo sia calcolato in maniera chiara, semplice e verificabile e che sia calibrato ad un livello di confidenza pari all'85% su un periodo di un anno. In ogni caso, sono fissate delle soglie minime (c.d. livello minimo assoluto) per il requisito patrimoniale minimo, distinte per assicurazione vita (3,7 milioni di euro), assicurazione danni (2,5 milioni di euro) ed esercizio congiunto dei rami vita e danni (6,2 milioni di euro).

Il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

Fatto salvo il livello minimo assoluto, il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa.

 

Il nuovo Capo IV-ter disciplina i requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio. In particolare, ai sensi dell'articolo 47-quater le imprese saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che consentano di analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.

In conformità alla direttiva Omnibus II è previsto che l'IVASS possa esonerare o concedere limiti all'obbligo di trasmissione delle informazioni con scadenza inferiore all'anno o dagli obblighi di informativa analitica. Non possono essere concessi esoneri alle imprese che fanno parte di un gruppo, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. Possono essere concessi esoneri dall'obbligo di fornire informazioni analitiche alle imprese che non rappresentano più del 20% del mercato nazionale.

 

L'articolo 47-quinquies regolamenta il processo di controllo prudenziale dell'lVASS sulle condizioni di esercizio delle imprese che include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell'impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività. In caso di deficienze o carenze riscontrate nel quadro del processo di controllo prudenziale, l'IVASS ha il potere di adottare le misure più appropriate.

 

All'esito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in circostanze eccezionali, può imporre con provvedimento motivato una maggiorazione del capitale (articolo 47-sexies) dell'impresa al ricorrere di predeterminate condizioni riguardanti il risultato cui si è giunti attraverso l'applicazione della formula standard o del modello interno in relazione al profilo di rischio dell'impresa nel caso in cui il sistema di governo societario differisce in modo significativo da come dovrebbe essere sulla base dell'applicazione del quadro regolamentare.

 

L'articolo 47-septies prevede l'obbligo di pubblicazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. I contenuti devono essere tali da fornire un'adeguata informativa sulla situazione di solvibilità ai terzi. L'articolo 47-octies disciplina i casi in cui l'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubbliche determinate informazioni. L'articolo 47-novies riguarda gli aggiornamenti e le informazioni facoltative aggiuntive. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione (47-decies).

 

L'articolo 47-undecies elenca le informazioni che annualmente l'IVASS deve comunicare all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

Il Capo V riguarda la disciplina applicabile alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo. La sede secondaria è tenuta a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità ed un requisito patrimoniale minimo per l'attività esercitata sul territorio di uno Stato membro ed a costituire riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni ed a darvi adeguata copertura (articoli 48, 48-bis e 49). A tale scopo sono stati riformulati gli articoli 50 (calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo) e 51 (agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri).

La disciplina di dettaglio applicabile a dette sedi secondarie sarà oggetto di linee-guida in corso di predisposizione da parte dell'EIOPA, pertanto all'IVASS è stato attribuito il potere di dettare con regolamento disposizioni per il concreto esercizio dell'attività.

Modifiche al Titolo IV del CAP (Imprese locali e particolari mutue assicuratrici) (commi 61-66)

Il Titolo IV, che come modificato disciplina le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime Solvency Il, è stato suddiviso in due Capi (Disposizioni generali e Imprese di assicurazione locali). Sono qualificate imprese di assicurazioni locali quelle imprese che in un determinato arco temporale non superano specifici parametri relativi all'incasso dei premi, al totale delle riserve tecniche e che non svolgono attività nei rami responsabilità, credito e cauzione ed attività riassicurativa superiore a determinate soglie. A tali imprese, escluse dal regime Solvency Il a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna. Le imprese locali (con incasso di premi lordi annui non superiore a 5 milioni di euro e riserve tecniche non superiori a 25 milioni di euro) sono iscritte in una sezione particolare dell'albo delle imprese di assicurazione e non possono esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi (articolo 51-ter).

 

L'articolo 51-quater demanda ad un regolamento IVASS le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del CAP applicabili a dette imprese. Il regime particolare, tuttavia, cessa di applicarsi qualora l'impresa desideri essere ricompresa nel regime di Solvency II o nel caso in cui l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche è prevedibile che superi entro i cinque anni successivi gli importi che ne avevano determinato l'esclusione.

 

L'articolo 52, come modificato, continua a disciplinare le mutue assicuratrici di piccolissime dimensioni. Le "particolari mutue assicuratrici" sono iscritte in una apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione. Con regolamento IVASS è disciplinato il regime applicabile, inclusa la disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (in precedenza assegnata al MISE dall'articolo 54 ora abrogato).

Modifiche al Titolo V (Accesso all'attività di riassicurazione) ed al Titolo VI (Esercizio dell'attività di riassicurazione) del CAP (commi 67-89)

L'attività di riassicurazione (la cui definizione prevista all'articolo 57 è stata soppressa: accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione) è riservata alle imprese di riassicurazione. Gli articoli 59 e 59-bis sono stati riformulati per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni introdotte per le imprese di assicurazione in materia di requisiti patrimoniali di solvibilità, di sistema di governo societario, di programma di attività e di requisiti dì onorabilità e di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno dell'impresa. L'ammontare dei fondi propri richiesto in sede di autorizzazione non può essere inferiore a 3,6 milioni di euro, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive per le quali non può essere inferiore a 1,2 milioni di euro (si ricorda che un'impresa di riassicurazione captive è un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive: articolo 1, lett. cc-bis)).

 

L'articolo 57-bis è stato modificato per permettere la costituzione in Italia di società veicolo in ambito assicurativo. L'IVASS è chiamato a determinare le condizioni dì accesso e di esercizio di tali società con regolamento in conformità alla normativa europea.

 

L'articolo 63 è stato riformulato per estendere all'impresa di riassicurazione le disposizioni in materia di sistema di governo societario previste per l'impresa di assicurazione.

 

Gli articoli 62, 64 e 65 sono stati modificati per allinearli alle nuove norme in materia di requisiti patrimoniali e di riserve tecniche, mentre sono stati introdotti specifici articoli (63-bis e 64-bis) rispettivamente per i criteri di valutazione e per i principi riguardanti gli investimenti.

 

L'articolo 66-septies attribuisce all'IVASS specifici poteri finalizzati a verificare che l'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite sia in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e che adotti adeguati processi e procedure di reportistica.

Si tratta di contratti su misura – noti anche come trasferimento alternativo dei rischi (ART) - solitamente più complessi dei tradizionali contratti di riassicurazione, nei quali la prestazione massima del riassicuratore è limitata (come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) del Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- Codice delle assicurazioni private).

Modifiche al Titolo VII del CAP (Assetti proprietari e gruppo assicurativo) (commi 90-99)

Il Titolo VII disciplina unicamente gli aspetti riguardanti gli assetti proprietari, mentre la disciplina di gruppo è stata inserita più organicamente nel Titolo XV.

Le modifiche riguardanti gli articoli sono terminologiche e derivano dalla necessità di assicurare la coerenza con talune modifiche apportate nelle nuove definizioni di cui all'articolo 1.

 

L'articolo 76 è stato riformulato introducendo il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza già previsti per gli esponenti aziendali ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa. Gli stessi requisiti sono poi estesi dall'articolo 210-ter ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle imprese di partecipazione assicurativa e nelle imprese di partecipazione finanziaria mista. Inoltre è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione, di riassicurazione, di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista di comunicare all'IVASS ogni variazione o sostituzione per sopravvenuta carenza dei requisiti di esponenti aziendali o di soggetti responsabili di funzioni rilevanti. In tale contesto è stato confermato per il MISE il potere di disciplinare i dettagli sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali ed i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti. Ciò in linea con quanto previsto per la Banca d'Italia nel TUB novellato a seguito del recepimento della Direttiva cd. CRD IV.

 

Le modifiche agli articoli 79-81 sono tese a semplificare alcuni adempimenti amministrativi e ad aumentare la convergenza con la normativa bancaria nazionale.

 

Con la modifica dell'articolo 79 sono perseguite le seguenti finalità:

  1. prevedere le fattispecie dell'autorizzazione e della comunicazione preventiva, riservando alla normativa secondaria l'individuazione di condizioni, criteri e parametri quantitativi e qualitativi per identificare quali operazioni siano soggette ad autorizzazione preventiva e quali a comunicazione preventiva. Tale approccio è più simile a quello generale recato nel TUB in materia di partecipazioni detenibili, che attua un significativo rimando alla normativa secondaria, anche in relazione ai poteri attivabili dall'IVASS. ln conseguenza l'articolo 80 è stato abrogato;
  2. fare riferimento anche alle partecipazioni detenute dalle imprese capogruppo che non siano imprese di assicurazione coerentemente con le modifiche intervenute per il recepimento della direttiva 2011/89/UE sui conglomerati finanziari ad opera del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.53.

 

Il Capo IV (Gruppo assicurativo) è stato abrogato: le norme sono rifluite nel Titolo XV per costituire una disciplina unitaria sui gruppi.

Modifiche al Titolo VIII del CAP (Bilancio e strutture contabili) (commi 100-109)

In relazione alle disposizioni sul bilancio e sui registri contabili, che non sono oggetto di armonizzazione in Solvency Il, lo schema in esame effettua alcune limitate modifiche al CAP: in particolare le disposizioni dell'articolo 88, comma 2, sul bilancio delle sedi secondarie di Stati terzi sono confluite nel Titolo III, nel Capo relativo e l'articolo 90 è stato integrato per prevedere in capo all'IVASS il potere di regolamentare le modalità di calcolo delle poste di bilancio (ivi incluse le riserve tecniche), in coerenza con il dettato del D.Lgs. n. 173 del 1997 di recepimento della Direttiva 91/674/UEE sulla contabilità delle imprese di assicurazione e dalle relative disposizioni secondarie di attuazione.

Modifica al Titolo IX del CAP (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) (comma 110)

È modificato l'articolo 117, prevedendo che l'IVASS con regolamento possa elevare il limite minimo della capacità finanziaria documentata con fideiussione bancaria, al ricorrere del quale alcuni intermediari (agenti, mediatori, banche e Poste) sono esentati dall'obbligo di separazione patrimoniale dei premi ricevuti e delle somme destinate ai risarcimenti.

Modifiche al Titolo X del CAP (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) (comma 111)

La direttiva Solvency II non reca modifiche alla disciplina dell'assicurazione della r.c. auto. Le modifiche apportate sono conseguenti alla necessità di aggiornare il CAP in seguito alla legge istitutiva dell'IVASS che ha attribuito alla CONSAP le competenze relative all'attività peritale ed al Centro Informazioni.

Modifiche al Titolo XI del CAP (Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative) (comma 112)

Il nuovo articolo 162-bis prevede che i coassicuratori comunitari determinino l'ammontare delle riserve tecniche secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato. Tuttavia, l'ammontare dì tali riserve tecniche deve essere almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

 

L'articolo 162-ter richiede alle imprese aventi sede legale in Italia che operano in coassicurazione comunitaria di mantenere dati statistici relativi alle operazioni comunitarie a cui partecipano nonché agli Stati membri coinvolti.

Modifiche al Titolo XIII del CAP (Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato) (commi 113)

Con la modifica all'articolo 185, comma 2, si richiede, in conformità alla direttiva Solvency Il, che la nota informativa contenga anche il riferimento alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

Modifiche al Titolo XIV del CAP (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) (commi 114-129)

Il nuovo articolo 187-bis statuisce che i poteri di vigilanza devono essere esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

 

L'articolo 188, comma 1, lett. a), è stato riformulato per includere nel novero dei soggetti che l'IVASS può convocare anche coloro che sono titolari di funzioni fondamentali all'interno dell'impresa,

Nell'ambito dei poteri di intervento dell'IVASS, in analogia a quanto previsto nel settore bancario (seguendo indicazioni formulate dal Fondo monetario internazionale) è stato aggiunto quello di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:

  1. la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
  2. il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
  3. la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
  4. il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
  5. l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

 

Inoltre, è stato introdotto l'articolo 190-bis, recante la disciplina delle comunicazioni all'IVASS da parte delle imprese di dati ed informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche e studi relativi al mercato assicurativo e degli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate in regime stabilimento e in libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto da Omnibus Il.

 

L'articolo 191, comma 1 è stato riformulato per fare salva la potestà regolamentare attribuita al governo e al Ministero dello sviluppo economico e per includere i riferimenti alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. È stato conseguentemente integrato l'elenco delle materie rispetto all'attuale formulazione, per accogliere le nuove funzioni.

 

L'articolo 192, comma 2 è stato integrato per ricomprendere nell'ambito della vigilanza tutti gli aspetti di primo, secondo e terzo pilastro.

 

L'articolo 197 è stato modificato per includere nell'obbligo di comunicazione delle variazioni al programma di attività anche le eventuali modifiche dei responsabili di funzioni rilevanti all'interno dell'impresa.

 

Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, in materia di trasferimento del portafoglio nonché di fusione e scissione di imprese di assicurazione e riassicurazione, sono stati riformulati per allineare il contenuto alla nuova disciplina in materia di solvibilità dell'impresa, con particolare riferimento al possesso di fondi propri ammissibili per la copertura dei requisiti patrimoniali di solvibilità.

Capo IV: Cooperazione con le altre autorità dì vigilanza, la Commissione europea e l'EIOPA (commi 130-144)

Il Capo IV del Titolo XIV, relativo alla cooperazione con le altre autorità di vigilanza, è stato diviso in tre Sezioni e sostanzialmente modificato per dare attuazione ad alcune norme discendenti dalla direttiva Solvency Il. In particolare le previsioni comunitarie dettano criteri per l'individuazione dell'autorità di vigilanza di gruppo, per l'individuazione delle funzioni alla stessa assegnate, per il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza del gruppo (struttura preordinata a garantire il coordinamento del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di gruppo), nonché per la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza delle società del gruppo anche di Stati terzi, al fine di esercitare un'azione di vigilanza efficace sulle entità del gruppo.

 

L'articolo 203-bis disciplina la cooperazione e lo scambio dì informazioni dell'IVASS con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare sia i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane con società veicolo comunitarie o per verificare i contratti conclusi con società veicolo italiane da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione comunitarie.

 

L'articolo 205, con i nuovi commi 1-bis e 2-bis rafforza gli obblighi di cooperazione prevedendo che, qualora all'lVASS non sia di fatto consentito il diritto di procedere all'ispezione in loco della sede secondaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione operante in regime di stabilimento in Italia ovvero in un altro stato membro, la questione possa essere rinviata all'EIOPA.

 

L'articolo 205-bis prevede nell'ambito delle funzioni ed attività esternalizzate dalle imprese italiane che, qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali dello stesso e ciò non gli sia di fatto consentito, la questione possa essere rinviata all'EIOPA.

 

Sono abrogati gli articoli 206 e 207, che attualmente disciplinano la cooperazione tra autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.

 

L'articolo 206-bis, per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, prevede la costituzione di un Collegio delle autorità di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo. Anche l'EIOPA fa parte del suddetto Collegio, il quale rappresenta una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza sul gruppo.

Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità siano effettivamente applicate al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività. Ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'EIOPA, qualora ritenga che l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempia ai compiti e non assolva ai poteri ad essa assegnati o se riscontri che; membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta.

 

L'articolo 206-ter stabilisce che l'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'EIOPA. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'EIOPA e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.

 

L'articolo 207-bis prevede che, nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborino strettamente tra loro, comunicando senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Qualora un'autorità di vigilanza non comunichi informazioni pertinenti oppure sia stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA.

Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo qualora vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione (anche nel caso del gruppo).

 

L'articolo 207-ter prevede che le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione, si consultino nell'ambito del Collegio delle autorità di vigilanza in ordine a eventuali modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedano l'autorizzazione delle autorità di vigilanza o in merito all'eventuale decisione di estensione del periodo di risanamento o anche sulle principali sanzioni o misure da adottare. Un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può anche decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione.

 

L'articolo 207-quater prevede la collaborazione tra Autorità di vigilanza intersettoriali quando nei gruppi sono presenti enti creditizi o imprese di investimento.

 

L'articolo 207-quinquies, in tema di segreto professionale e riservatezza, rimanda alla disciplina sul segreto d'ufficio (articoli 10 e 10-bis).

 

L'articolo 207-sexies individua i casi in cui l'IVASS può essere designata autorità di vigilanza sul gruppo e l'articolo 207-septies ne disciplina le funzioni

 

L'articolo 207-octies disciplina la cooperazione tra autorità al fine della concessione dell'autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sulla base del modello interno di gruppo.

 

Sono stati poi introdotti gli articoli 208-bis e 208-ter. Il primo regola i casi di comunicazione all'EIOPA del numero e dei casi di rifiuto delle autorizzazioni, il secondo la cooperazione sulla coassicurazione comunitaria.

Modifiche al Titolo XV del CAP (Vigilanza sul gruppo) (commi 145-158)

In materia di vigilanza delle imprese assicurative e riassicurative appartenenti ad un gruppo Solvency Il tende a considerare il gruppo come un'unica entità soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sul gruppo cui vengono attribuiti compiti decisionali e di coordinamento dell'attività di vigilanza (articoli 213 e 214 della direttiva).

Tale quadro normativo europeo si è innestato nelle previgenti disposizioni nazionali che, modellate sulla disciplina del settore bancario, prevedevano un ruolo peculiare per il gruppo assicurativo e per la sua capogruppo. La modifica al CAP intende, quindi, mantenere la specificità nazionale relativa ai gruppi assicurativi, coordinandola però con il disposto della direttiva Solvency II.

L'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica (articolo 210).

 

Con riferimento agli strumenti di vigilanza sul gruppo, sono stati introdotti nel CAP i nuovi strumenti previsti dalla direttiva, come il sistema di governo societario di gruppo, la valutazione dei rischi e della solvibilità, la vigilanza sulla concentrazione dei rischi e le disposizioni di terzo pilastro, in particolare in materia di informative all'autorità di vigilanza (articoli 215-bis – 216-decies).

In linea con l'approccio del CAP previgente, a livello di norma primaria sono recati i principi generali della disciplina, demandando a regolamenti IVASS la definizione della normativa di dettaglio degli strumenti di vigilanza, anche tenendo conto del disposto delle linee-guida EIOPA in materia.

In particolare, per quanto riguarda la solvibilità di gruppo, che già nel CAP attuale è oggetto di ampia delegificazione, si sono mantenute a livello delegificato le previsioni in materia di calcolo della solvibilità di gruppo, inserendo nel Codice un aggancio alle previsioni regolamentari mediante l'articolo 216-sexies.

 

Con i nuovi articoli dal 217-bis al 217-septies è stato interamente sostituito il Capo IV (Verifica della solvibilità corretta), ora denominato Gestione centralizzata del rischio che riguarda la vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, al verificarsi di determinate condizioni.

 

Il nuovo Capo IV-bis disciplina la vigilanza sul sottogruppo italiano avente una controllante in uno Stato membro. In tal caso l'IVASS applica al sottogruppo nazionale le disposizioni sulla vigilanza di gruppo. Il Capo IV-ter disciplina la vigilanza sul sottogruppo italiano avente una controllante in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea. Anche in questo caso l'IVASS applica al sottogruppo nazionale le disposizioni sulla vigilanza di gruppo, potendo tuttavia stabilire se e quali disposizioni non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.

 

L'articolo 220-decies disciplina gli obblighi di rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie: ciascuna impresa deve dotarsi di procedure per individuarle, dovendo immediatamente comunicarle all'IVASS.

 

L'articolo 226-bis reca i medesimi obblighi di comunicazione in capo alla capogruppo italiana per il caso di deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo.

Modifiche al Titolo XVI del CAP (Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione) (commi 159-183)

in caso di violazione delle norme sul requisito patrimoniale di solvibilità l'impresa deve informare immediatamente l'IVASS e deve, entro due mesi, presentare, ai fini dell'approvazione da parte dell'IVASS, un piano di risanamento fondato su basi realistiche (articolo 222). Si segnala che in presenza di situazioni eccezionalmente avverse sui mercati finanziari, l'IVASS può estendere il periodo di tempo massimo per il ripristino dei requisiti di solvibilità. Tale norma, analogamente a quanto previsto nel successivo articolo 227, è stata introdotta in conformità al dettato della direttiva Solvency Il come modificata dalla direttiva Omnibus II.

Sono quindi previste disposizioni (articoli 222-bis, 223-bis, 222-ter) in caso di violazione delle norme sul requisito patrimoniale minimo, in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa, per il piano di risanamento e per il piano finanziario.

Le disposizioni del Capo VII (Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo) sono una specificità nazionale, già prevista all'epoca della previgente direttiva in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione che non sono state specificamente toccate dalla direttiva Solvency II. Pertanto le modifiche apportate sono quelle strettamente necessarie per adeguare gli articoli in questione alle modifiche alla disciplina generale sui gruppi.

Modifiche al Titolo XVIII del CAP (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) (commi 184-190)

La parte sanzionatoria mantiene la struttura originaria del CAP: sono stati aggiornati gli articoli secondo le modifiche apportate da Solvency Il. Sono state integrate le fattispecie a cui, in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310. Si tratta, in particolare della disciplina in tema di :

  1. fondi propri;
  2. calcolo delle riserve tecniche e delle altre poste per finalità di bilancio individuale;
  3. violazione delle norme in materia di governance, incluso il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  4. violazione delle norme in tema di relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

 

È mantenuta la parte sanzionatoria sui periti in quanto è generica e, con piccole modifiche (articolo 331) può essere svolta da CONSAP secondo il trasferimento di competenze avvenuto in sede dì istituzione dell'IVASS,

 

Nell'articolo 309 è introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per le imprese locali.

 

L'articolo 312 è modificato in coerenza con le disposizioni relative alla vigilanza sui gruppi. Non si è intervenuti sugli articoli relativi alla procedura sanzionatoria anche se molte disposizioni devono ritenersi tacitamente abrogate per effetto della normativa successiva al CAP, quali la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio).

Modifiche al Titolo XIX del CAP (Disposizioni tributarie transitorie e finali) (commi 191-219)

La disposizione contenuta nell'articolo 335, comma 1, lett. c) è stata modificata al fine di prevedere il contributo di vigilanza anche in capo alle imprese locali, escluse dall'applicazione di Solvency II. Il comma 5 dello stesso articolo prevede il versamento in due rate per agevolare le imprese tenute al pagamento.

 

Nell'articolo 337 sono state apportate modifiche per assicurare la coerenza con la legge istitutiva che ha trasferito la vigilanza sui periti alla CONSAP.

 

Il Capo III-bis, di nuova introduzione, recepisce tutte le disposizioni transitorie recate dalla direttiva Omnibus Il necessarie per il passaggio al nuovo regime.

 

Nel Capo IV le modifiche principali concernono le imprese multiramo (articolo 348) la cui disciplina è stata allineata a quanto richiedono gli articoli 73 e 74 della direttiva.

 

Nell'articolo 352 sono state inserite modifiche alla normativa nazionale emanata in attuazione della direttiva conglomerati finanziari sia alla normativa in tema di contabilità (D.Lgs. 173 del 1997), volte entrambe ad assicurare il coordinamento tra il CAP novellato e altre norme applicabili al settore assicurativo.

 

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo contenente la clausola di invarianza finanziaria.

 

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) sono state, infine, apportate modifiche di coordinamento tra la normativa recata dal CAP e la disciplina di settore sopravvenuta, al fine di armonizzare il testo consolidato del Codice delle assicurazioni private.


Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 27 marzo 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali – EPAP (COM(2014)167).

La proposta costituisce una codificazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2010/78/UE, 2011/61/UE e 2013/14/UE, e abroga la direttiva 2003/41/CE.

 

Più specificamente, la proposta persegue quattro obiettivi:
  • rimuovere le barriere prudenziali che ancora ostacolano l'attività transfrontaliera degli EPAP, disponendo che le norme in materia di investimenti e di informativa destinata agli aderenti e ai beneficiari siano le stesse in vigore nello Stato membro d'origine, precisando le procedure per le attività transfrontaliere e definendo chiaramente il campo di azione dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante;
  • assicurare un quadro efficace di governance e di gestione del rischio;
  • offrire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti e ai beneficiari;
  • garantire che le autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP.

 

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione), deve ancora essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE.