Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi - Atto del Governo n. 106-bis
Riferimenti:
DLGS n.188 del 15/12/2014   SCH.DEC 106-BIS/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 111    Progressivo: 1
Data: 19/11/2014
Descrittori:
DL 2014 0188   L 2014 0023
TABACCO     
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 23 DEL 11-MAR-14     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi

Schema di D.Lgs. n. 106-bis

(artt. 1, co. 7, e 13, L. 23/2014)

 

 

 

 

 

 

 

n. 111/1

 

 

 

19 novembre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

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File: FI0253a.docx


INDICE

Introduzione

§  La legge delega. 3

Sintesi del contenuto. 9

Testo a fronte tra l’Atto del governo n. 106 e i pareri espressi dalle Commissioni della Camera e del Senato. 19


Introduzione


La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall’art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

La delega per le accise

L’articolo 13, comma 2, della legge n. 23 delega il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) - oltre che delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti (argomenti non trattati dal presente schema) - secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)   semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b)   accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c)   coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale. Tale ultimo criterio sembra peraltro riferirsi alle imposte non trattate dallo schema in esame.

 

Si segnala che in materia di accise (ma non con riguardo ai tabacchi), l’articolo 15, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

In attuazione delle disposizioni di delega il 4 settembre 2014 il Governo ha trasmesso l'Atto n. 106, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

 

Per un approfondimento sulla disciplina vigente si rinvia al dossier riguardante il predetto Atto del Governo.

Lo stato di attuazione della delega

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole con osservazioni. Il decreto è in attesa di pubblicazione.

 

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, sull'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto, anch’esso in attesa di pubblicazione.

 

Si segnala che il ddl di stabilità, attualmente all’esame della Camera dei deputati (A.C. 2697-bis, articolo 9), istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

 

Le disposizioni dei commi da 7 a 10 dell’articolo 44 del medesimo ddl stabilità incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, nonché al settore della grande distribuzione.

 

La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

 

Inoltre, i commi da 11 a 18 dell’articolo 44 modificano le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.


Sintesi del contenuto


Il contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014), contiene norme dirette a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

 

Con riguardo alla tassazione delle sigarette, lo schema (articolo 1, comma 1, lettere c) ed h)) incide sulla struttura dell’accisa, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell’accisa globale (al 58,7%) e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell’accisa al solo prezzo medio ponderato (PMP) per le sigarette in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC - Most Popular Price Class).

Per effetto di tale modifica si prevede anzitutto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al PMP-sigarette. Contemporaneamente, viene innalzata la percentuale per il calcolo della componente specifica dall'attuale livello del 7,5 al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.

Si introduce inoltre un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA, pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, che si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e ad valorem, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. Per effetto delle modifiche proposte, dunque, la variazione dell’imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.

L’esplicito scopo delle norme è di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario.

Si ricorda, al riguardo che il giudice nazionale (Consiglio dì Stato, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n, n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima, ai sensi del quale, per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta si applica la cd. “accisa minima”, pari al centoquindici per cento dell’importo di base (comma 4 del vigente articolo 39-octies).

Dall’altro lato il regime dell’accisa minima, nella formulazione adottata dall’articolo 39-octies è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura dì infrazione nei riguardi dell'Italia (n. 2011/4175).

Si introduce un regime di modificabilità delle aliquote (articolo 1, commi 2 e 3 dello schema in esame) consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.

Tale variazione riguarda:

a)   le aliquote di base sui tabacchi lavorati fino a 0,5 punti percentuali;

b)   la misura della componente fissa dell’accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;

c)   le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

E’ stata accolta l’identica osservazione, formulata dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, relativa alla trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l’adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).

 

Per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema) viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria). Si prevede quindi l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg).

 

Si prevede inoltre la nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettere a) ed e) dello schema) definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone. Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa. Il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

In relazione a tali tipi di tabacco, in accoglimento dell’identica osservazione formulata dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, si stabilisce (modificando il comma 1 del nuovo articolo 39-terdecies) che ai tabacchi da inalazione senza combustione non si applichino le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico ed accise (articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del TUA).

 

Rispetto a quanto previsto nell’originario schema di decreto, per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di Iva ed aggio ai rivenditori già vigenti per i tabacchi lavorati viene chiarito (nuovo comma 2 dell’articolo 39-terdecies) che, a tal fine, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

 

Tale rinvio al provvedimento di rango secondario non era tuttavia contenuto nel parere delle Commissioni parlamentari.

 

Rispetto all’originario schema di decreto, l’Atto del Governo n. 106-bis apporta alcune modifiche alla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione.

 

Tali modifiche non sono state oggetto del parere parlamentare.

 

In particolare:

§  la misura dell’accisa che si prevede di applicare su tali prodotti viene ridotta dal 60 al 50 per cento dell’imposta gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (nuovo comma 3, articolo 39-terdecies);

§  sono modificate le modalità di calcolo di detta equivalenza, da riferire sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dallo schema in esame, e non più secondo le rilevazioni riferite al 2013 –, sia in rapporto alla cd. equivalenza dì consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

§  in ragione delle suddette modifiche, si demanda a un provvedimento di rango secondario anche la determinazione dell'importo dell'accisa secondo le modalità così illustrate;

§  si chiarisce inoltre che, entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà rideterminata, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;

§  in ragione delle predette modifiche, sono di conseguenza modificati gli adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell’accisa; quest’ultimo soggetto non dovrà più comunicare i dati dell’equivalenza di consumo (che sono determinati dall’Erario), ma dovrà dichiarare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dal Codice del Consumo. Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (nuovo comma 4, articolo 39-terdecies).

 

In sostanza, la determinazione dell’equivalenza di consumo viene effettuata dall’erario tramite analisi comparativa dei prodotti e non più basata sulle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell’imposta.

 

Le disposizioni proposte sottopongono (articolo 1, comma 1, lettera f), che integra l’articolo 62-quater del Testo Unico Accise) ad imposta di consumo anche i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche, vale a dire quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. La disposizione in esame non fa più riferimento alla succedaneità dei prodotti, bensì alla loro destinazione d'uso. Deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali.

Rispetto all’Atto del Governo n. 106, lo schema in esame precisa che i prodotti sottoposti ad accisa devono essere costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Lo schema in esame, rispetto a quanto previsto nell’Atto del Governo n. 106, assimila dunque i prodotti da inalazione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco ai già richiamati tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2).

 

Tale differenziazione non è richiamata nel parere parlamentare.

 

In parziale accoglimento della identica condizione formulata dalle Commissioni, lo schema apporta le seguenti modifiche alle norme originariamente proposte, le quali ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:

§  l’imposta viene abbassata dal 60 al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

§  sono modificate le modalità di calcolo di detta equivalenza, che sarà riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA che ne disciplinano l’individuazione, e non più secondo le rilevazioni riferite al 2013 – sia in rapporto alla cd. equivalenza dì consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt;

§  sono previste disposizioni analoghe a quelle già illustrate per i tabacchi da inalazione per quanto concerne la determinazione dell'importo dell'accisa, la sua rideterminazione e gli adempimenti dichiarativi connessi.

 

Non è stata accolta la parte della condizione relativa all’eventuale introduzione di un regime fiscale transitorio.

 

Anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche è prevista la possibilità, con decreto ministeriale, di variare l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell’andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal decreto in esame.

 

I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, sono esclusi dalla tassazione (articolo 1, comma 8 dello schema).

 

E’ abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita (articolo 1, comma 1, lettera g) dello schema in esame).

In ordine a tale fattispecie è stata accolta l’identica osservazione delle Commissioni volta a definire un regime transitorio per i fiammiferi sui quali, al momento dell’entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l’imposta prima dell’immissione sul mercato: ai soggetti passivi dell’imposta è riconosciuto un credito di imposta, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014.

 

Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, si prevede che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (articolo 1, comma 5 dello schema in commento).

Accogliendo l’identica condizione formulata dalle Commissioni parlamentari, lo schema in esame stabilisce che il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo parere parlamentare (articolo 1, comma 6 dello schema).

 

L’articolo 2, comma 1 modifica la vigenza delle norme proposte, apportando alcune novità rispetto a quanto previsto nello schema di decreto legislativo originariamente presentato.

Resta confermata l’efficacia dal 1° gennaio 2015 per le seguenti norme:

§  le disposizioni in materia di tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

§  le accise su sigarette e tabacchi lavorati (diversi da quelli da inalazione senza combustione);

§  le accise sui prodotti immessi nelle sigarette elettroniche;

§  le norme sui fiammiferi;

§  l’esenzione da imposta per i dispositivi meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).

 

Viene espunta la disposizione che prevedeva il blocco dell’aggiornamento trimestrale relativo alle attuali tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

 

Per quanto non diversamente specificato, le norme dello schema dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in esame.

Di conseguenza, dovrebbero avere efficacia immediata le misure di accisa previste per i tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettera e) dello schema), i quali - per effetto delle norme in esame – rientrano nella categoria più generale dei tabacchi lavorati.

 

L’osservazione della Commissione Bilancio della Camera aveva invitato il Governo ad anticipare l'applicazione della nuova tassazione dei tabacchi lavorati dal 1° gennaio 2015 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

Resterebbero quindi esclusi dall’anticipo richiesto le altre tipologie di tabacchi lavorati (ai sensi dell’articolo 39-bis del TUA): i sigari e sigaretti; le sigarette; il tabacco da fumo, da fiuto e da masticare.

 

Accogliendo l’identica osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari, lo schema in esame (articolo 2, comma 3), modifica l’articolo 9, comma 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.

In particolare, viene modificata la disciplina del rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati: ai sensi delle norme vigenti, tale rinnovo viene concesso purché che il titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo è attualmente pari a 24.000 ed è riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Con le modifiche proposte si introduce una ulteriore e diversificata soglia minima di prelievo, pari a 1000 euro, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.

 

In conseguenza delle modifiche apportate con l’Atto n. 106-bis in esame, le maggiori entrate stimate sono quantificate in 145 milioni di euro dal 2015 e 146 milioni di euro dal 2016 (rispetto ai 163 milioni di euro quantificati dall’Atto del Governo n. 106). Rimane fermo che esse confluiranno in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale (articolo 2, comma 4).

 


Testo a fronte tra l’Atto del governo n. 106
e i pareri espressi dalle Commissioni
della Camera e del Senato

 

 


Testo a fronte fra l’Atto del governo n. 106 e i pareri espressi dalle Commissioni della Camera e del Senato

 

 

 

In riferimento ai pareri sia della Camera che del Senato, le condizioni sono riportate in carattere normale, mentre le osservazioni sono riportate in carattere corsivo.

 

 

 

Atto del Governo n. 106
Schema di decreto legislativo “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati
e dei loro succedanei,
nonché di fiammiferi”.

VI Commissione Finanze Camera
Seduta del 22 ottobre 2014:
Parere favorevole con
condizioni e osservazioni

VI Commissione Finanze Senato
Seduta del 22 ottobre 2014:
Parere favorevole con
condizioni e osservazioni

Atto del Governo n. 106-bis
Schema di decreto legislativo
“Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati
e dei loro succedanei,
nonché di fiammiferi”

 

 

 

Articolo 1
(Modifiche al testo unico
delle imposte sulla produzione
e sui consumi)

 

Articolo 1
(Modifiche al testo unico
delle imposte sulla produzione
e sui consumi)

1. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1. Identico:

a) all'articolo 39-bis:

 

a) identica:

1) nel comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione;

 

1) identico;

2) nel comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.";

 

2) identico;

 

 

b) all'articolo 39-ter:

 

 

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.";

 

 

2) nel comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2 bis";

b) all'articolo 39-quinquies:

 

c) identica;

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette”, determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.";

 

1) identico;

2) il comma 2-bis è abrogato;

 

2) identico;

c) l'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:

 

d) identica.

 

Art. 39-octies

 

"Art. 39-octies
(Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
ai tabacchi lavorati)

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1.

 

1. Identico.

2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

 

2. Identico.

3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

 

3. Identico:

a) un importo specifico fisso per unità dì prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette”;

 

a) identica;

b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette” dell'accisa globale sul medesimo “PMP-sigarette” diminuita dell'importo di cui alla lettera a).

 

b) identica.

4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette".

 

4. Identico

5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a:

 

5. Identico:

a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);

 

a) identica;

b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);

 

b) identica;

c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).

 

c) identica.

6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39·bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.

 

6. Identico.

7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell’accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.

 

7. Identico.

8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies.

 

8. Identico.

9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via

 

9. Identico.

10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette” di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2.";

 

10. Identico;

d) dopo l'articolo 39-duodecies è inserito il seguente:

 

e) identica:

 

Art. 39-terdecies

 

"Art. 39-terdecies
(Disposizioni in materia
tabacchi da inalazione
senza combustione)

1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis, non si applicano le disposizioni degli articoli da 39-quater a 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

Camera

a) con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che introduce nel TUA un nuovo articolo 39-terdecies, il quale, al comma 1, prevede la nuova tipologia dei tabacchi da inalazione senza combustione – stabilendo che ai predetti tabacchi da inalazione senza combustione non si applicano le norme previste per i tabacchi lavorati in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, IVA, aggio ai rivenditori –, valuti il Governo l’opportunità di rivedere, per la nuova tipologia di prodotto, tali previsioni.

Senato: identico

1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

 

 

2. Ai finì dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. l tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. L'equivalenza è determinata, sulla base delle procedure tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette.

 

3. I tabacchi dì cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza dì consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

3. Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa è tenuto a dichiarare, prima dell'immissione in consumo, ovvero del ricevimento o dell'arrivo dei prodotti, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3, l'equivalenza di consumo del tabacco di cui al comma 1 ad un chilogrammo convenzionale di sigarette, con le modalità previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata, sulla base delle procedure definite con il provvedimento di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 4.

 

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;

e) all'articolo 62-quater:

 

f) identico:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. L'equivalenza è determinata, sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette. Dalla data dì entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

Camera

1) con riferimento all’accisa sulle sostanze impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, verifichi il Governo se l’assetto impositivo delineato dallo schema di decreto sia in grado di contemperare l’esigenza di assicurare un equilibrato carico fiscale sul settore con quello di non pregiudicare le prospettive di esistenza e sviluppo del settore medesimo e se tale assetto consenta di realizzare effettivamente il gettito erariale quantificato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto.

In particolare, con riferimento al nuovo comma 1-bis dell’articolo 62-quater del Testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che sulle sostanze utilizzate per il funzionamento delle sigarette elettroniche l’imposta di consumo è applicata in misura pari al 60 per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, prevedendo che tale equivalenza sia calcolata con ulteriore provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione del tempo necessario per il consumo, valuti il Governo se tale meccanismo impositivo non risulti eccessivamente complesso e non si presti a incertezze, fonti di possibili successive contestazioni, in considerazione della difficoltà a stabilire in termini incontrovertibili tale rapporto di equivalenza tra prodotti del tabacco e prodotti di diversa origine e pertanto:

valuti il Governo la possibilità di giungere alla definizione di una base imponibile certa mediante la definizione di un’equivalenza convenzionale, anche rispetto alle sigarette tradizionali;

valuti il Governo la possibilità di ridurre la percentuale prevista;

valuti il Governo la possibilità di prevedere eventualmente un regime transitorio.

 

Senato: identico

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. l prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e, a tal fine, è tenuto a dichiarare, prima della commercializzazione e con le modalità previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1-bis, l'equivalenza di consumo del prodotto da inalazione senza combustione ad un chilogrammo convenzionale di sigarette. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata, sulla base delle procedure definite con il provvedimento di cui al comma 1-bis, dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e, la maggiore imposta dovuta, deve essere versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell’atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 4.",

 

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

2) nei commi 2 e 6 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";

 

2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";

f) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati;

Camera

b) con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, il quale abroga gli articoli 62-bis e 62-ter del TUA, eliminando l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi e il regime di tariffe di vendita degli stessi, valuti il Governo l’opportunità di definire un regime transitorio per regolare la fattispecie relativa ai fiammiferi sui quali, al momento dell’entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l’imposta prima dell’immissione sul mercato, incentrato sulla fruizione in compensazione nell’anno 2015 di un credito di imposta pari all’importo degli acquisti fatturati al 31 dicembre 2014.

 

Senato: identico

g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

g) nell’Allegato 1:

 

h) identica:

1) alla voce "Tabacchi lavorati", le parole "sigarette, 58,5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "sigarette, 58,7 per cento";

 

1) identico;

2) le voci "Fiammiferi di ordinario consumo" e "Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi" sono abrogate.

 

2) identico.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:

 

2) Identico:

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 dei medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00;

 

a) identica;

b) l'aliquota prevista dal comma 2 dell'articolo 39·terdecìes e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti percentuali.

 

b) identica.

3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.

 

3) identico.

 

Camera

d) in relazione all’articolo 1, commi 2 e 3, dello schema di decreto, che conferisce al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, il potere di modificare le aliquote, la misura percentuale e gli importi stabiliti dal decreto stesso, valuti il Governo l’opportunità di inserire una disposizione che preveda la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei decreti ministeriali in materia, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l’adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.

 

Senato: identico

4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.

4. AI fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni, in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

 

5. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

 

Camera

2) sottoponga il Governo al preventivo parere delle commissioni parlamentari il regolamento di cui all’articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, recante disposizioni in materia di rintracciabilità dei prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE.

 

Senato: identico

6. Lo schema del regolamento dì cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 4 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.

 

7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.

6. l dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995. si intendono sottratti all'imposizione.

 

8. Identico.


Articolo 2
(Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali)

 

Articolo 2
(Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali)

1. Le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, di cui al comma 2 dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono soggette ad aggiornamento trimestrale sino al 31 dicembre 2014.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui aIl’articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g), h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015.

2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014:

 

2. Identico:

a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

 

a) identica;

b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, (sigarette), l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento dell'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;

 

b) identica;

c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle Tabelle A) e D) allegate al presente decreto.

 

c) identica.

3. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 163 milioni annui a decorrere dal 2015, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.

 

3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

 

Camera

c) valuti il Governo, fermi i contenuti del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 relativamente alla vigente disciplina dell’articolazione e della dinamica evolutiva della rete di vendita dei prodotti da fumo, la possibilità di modificare l’articolo 9, comma 3, del citato decreto, premettendo alla lettera a) una disposizione del seguente tenore: «0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori», per tenere conto del disagio delle popolazioni residenti in assenza totale di rivendite o per la difficile fruibilità del servizio di approvvigionamento dei prodotti da fumo.

 

Senato: identico

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;";

 

 

b) alla lettera a) le parole: "per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti".

4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2015.

 

4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.